52006PC0094

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’istituzione di un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) (presentata dalla Commissione ai sensi dell’articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE) /* COM/2006/0094 def. - COD 2004/0168 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 7.3.2006

COM(2006) 94 definitivo

2004/0168 (COD)

Proposta modificata di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo all’istituzione di un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) (presentata dalla Commissione ai sensi dell’articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE)

RELAZIONE

Le notevoli difficoltà incontrate dagli Stati membri e dai loro enti regionali e locali per realizzare e gestire azioni di cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale in un contesto di diritti e procedure nazionali differenti, rendono necessaria l’adozione di misure appropriate a livello comunitario per ovviare a tali difficoltà. Gli strumenti esistenti, quali il gruppo europeo di interesse economico a livello comunitario e gli accordi bilaterali o multilaterali tra Stati membri, si sono rivelati poco adatti ad organizzare una cooperazione strutturata dei programmi dei Fondi strutturali nell’ambito dell’iniziativa INTERREG nel periodo di programmazione 2000-2006. Il Comitato delle regioni, tra gli altri, ha invitato la Commissione a prendere in considerazione la creazione di uno strumento comunitario.

Lo sviluppo armonioso dell’intero territorio della Comunità e il rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale comportano il potenziamento della cooperazione transfrontaliera e l’adozione di misure idonee a migliorare le condizioni di attuazione di ogni tipo di cooperazione. A tale proposito l’articolo 159, terzo comma, del trattato dispone che azioni specifiche possano essere adottate al di fuori dei Fondi di cui al primo comma dello stesso articolo per realizzare l’obiettivo di una maggiore coesione economica e sociale previsto dal trattato. La proposta deve essere adottata secondo le disposizioni in materia di codecisione (articolo 251 del trattato).

Per superare gli ostacoli alla cooperazione territoriale, è necessario istituire uno strumento di cooperazione a livello comunitario che consenta di creare, sul territorio della Comunità, gruppi cooperativi dotati di personalità giuridica, denominati “gruppi europei di cooperazione territoriale” (GECT). Il ricorso a tali gruppi dovrebbe essere facoltativo.

Il GECT ha la capacità di agire in nome e per conto dei propri membri, in particolare degli enti regionali e locali da cui è costituito. Le funzioni ad esso delegate devono essere definite dai suoi membri in una convenzione di cooperazione territoriale europea. Il GECT deve essere in grado di agire sia per attuare programmi di cooperazione cofinanziati dalla Comunità, segnatamente a titolo dei Fondi strutturali, sia per realizzare azioni di cooperazione presentate unicamente su iniziativa degli Stati membri e/o dei loro enti regionali e locali, con o senza intervento finanziario della Comunità.

Al fine di limitare il regolamento al minimo indispensabile, si applicherà agli aspetti non disciplinati da esso o dagli statuti del GECT la normativa nazionale sulle modalità di funzionamento dei gruppi equivalenti costituiti secondo il diritto nazionale.

Evoluzione della proposta

La proposta riveste una grande importanza politica. Il Parlamento europeo ha votato in prima lettura a favore di un nuovo strumento di cooperazione, proponendo vari emendamenti. Il gruppo di lavoro del Consiglio sta invece ancora esaminando la proposta, preoccupato per le eventuali conseguenze di una delimitazione poco chiara dell’obbiettivo del gruppo e per le misure da prendere per il controllo della legittimità del gruppo e della regolarità dei suoi atti. Alcune regioni di frontiera degli Stati membri sono particolarmente interessate alla possibilità di disporre di un tale strumento che consenta di cooperare con le regioni confinanti in modo flessibile e in ampia autonomia rispetto alle amministrazioni e ai governi centrali. Tale strumento è considerato complementare ad altre iniziative simili adottate a livello nazionale e del Consiglio d’Europa (quale Euroregioni). Il Comitato delle regioni ha adottato una risoluzione a pieno sostegno dell’iniziativa della Commissione. Nell’insieme, la relazione del Parlamento (relatore Jan Olbrycht) appoggia la proposta della Commissione di creare un nuovo strumento inteso ad agevolare la cooperazione. Le proposte del relatore intendono migliorare il testo e aggiungere alcuni aspetti non presi in considerazione dalla proposta della Commissione o trattati in modo non sufficientemente chiaro. La Commissione ha accolto la maggior parte degli emendamenti adottati con larga maggioranza durante la sessione plenaria del 6 luglio 2005, in quanto aiutano a chiarire il testo e sono conformi all’obiettivo della proposta della Commissione.

Seguito dato agli emendamenti del Parlamento europeo

La Commissione ha accolto integralmente 17 emendamenti. Essa accetta innanzitutto di modificare la denominazione del gruppo, chiamandolo nel corso del testo “gruppo europeo di cooperazione territoriale” (GECT), al fine di indicare che il gruppo può occuparsi di qualsiasi tipo di cooperazione “territoriale”: transfrontaliera, transnazionale o interregionale (titolo; considerando 1, 5, 6, 7, 10, 12 e 16; titolo dell’articolo 1; articolo 1; articolo 3; titolo dell’articolo 4 e articolo 4).

La Commissione accetta inoltre di escludere la responsabilità finanziaria degli Stati membri qualora il GECT sia usato al di fuori della gestione dei Fondi strutturali (articolo 3, paragrafo 4). Il regolamento dovrebbe altresì stabilire il diritto applicabile, che dovrebbe essere quello dello Stato membro in cui il GECT avrà la sede legale (articolo 1A, paragrafo 2). Nei considerando 7, 8 e 15, e nell’articolo 1, paragrafo 3, sono stati inseriti ulteriori chiarimenti.

Altri 17 emendamenti possono essere accolti in linea di principio o nella sostanza, ma devono essere riformulati. Per quanto riguarda i seguenti considerando e articoli, la Commissione preferisce semplicemente una formulazione diversa: considerando 11; articolo 2, paragrafo 3; articolo 3, paragrafo 2; articolo 4, paragrafo 1 e articolo 8, paragrafo 1.

La Commissione concorda sulla necessità di chiarire l’obiettivo ultimo del GECT: il GETC è creato per gestire programmi di cooperazione cofinanziati dalla Comunità, segnatamente a titolo del futuro obiettivo 3, oppure per realizzare qualsiasi altra azione di cooperazione (considerando 12; articolo 1, paragrafo 2 e articolo 3, paragrafo 3). La Commissione suggerisce che nel corso del testo del regolamento si distingua tra i “poteri” o le “competenze” dei membri di un GECT, da un lato, e la delega di “funzioni” assegnate al GECT, dall’altro (considerando 11; articolo 2, paragrafo 3; titolo dell’articolo 3 e articolo 3, paragrafo 2).

Il regolamento dovrebbe prevedere le misure opportune riguardo al diritto di sorveglianza e controllo degli Stati membri. L’iniziativa per la creazione di un GECT rimane comunque di competenza dei potenziali membri e non devono essere frapposti ulteriori ostacoli. Il diritto di sorveglianza riguarda non solo gli aspetti inerenti alla gestione dei Fondi, ma anche il diritto di verificare se i membri possono delegare l’esecuzione delle funzioni ad un GECT (nuovo articolo 2A).

La Commissione propone che la normativa relativa alle modalità di funzionamento dei gruppi equivalenti, costituiti secondo il diritto nazionale, nello Stato membro in cui il GECT ha sede si applichi al GECT non solo per quanto riguarda la registrazione, come chiesto dal Parlamento europeo, ma anche per quegli aspetti non disciplinati dal regolamento (articolo 1A, paragrafo 2 e articolo 5, paragrafo 4).

La Commissione propone di distinguere meglio gli elementi che rientrano nella convenzione (articolo 4) e quelli che fanno parte degli statuti (articolo 5): gli statuti comprendono tutti gli elementi della convenzione, tutti gli elementi di cui all’articolo 5 e altri elementi concordati dai membri. La convenzione dovrebbe contenere solo gli elementi che permettono agli Stati membri di verificare se in base alla normativa nazionale pertinente i membri possono delegare l’esecuzione delle funzioni ad un GECT e se l’obiettivo del GECT è conforme al presente regolamento.

La Commissione accoglie nella sostanza l’emendamento relativo al considerando 16, ma mantiene la formulazione standard dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Per quanto riguarda la definizione degli “altri organismi” di cui all’articolo 2, paragrafo 1, la Commissione preferisce che ci si riferisca a una definizione esistente (riferimento accolto per i Fondi strutturali in generale) piuttosto di crearne una nuova. La Commissione concorda sulla necessità di concentrare le disposizioni relative alle responsabilità dei membri nell’articolo 5, paragrafo 2, lettera d). L’emendamento 31, tuttavia, eliminerebbe elementi ritenuti necessari dalla Commissione.

Un gruppo di due emendamenti può essere accolto solo in parte: per quanto riguarda l’articolo 4, paragrafo 2, la Commissione accetta solo che la convenzione sia notificata agli Stati membri interessati e al Comitato delle regioni. Per quanto concerne gli organi obbligatori di un GECT, all’articolo 6, paragrafo 1, la Commissione adesso definisce organi obbligatori l’assemblea e il direttore.

La Commissione, infine, chiarisce la formulazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della versione inglese per conformarla alla versione francese e quella dell’articolo 3, paragrafo 5, e dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera e), al fine di evitare malintesi; essa chiarisce inoltre la formulazione del titolo dell’articolo 8, per conformarlo alla normativa vigente, ed elimina la seconda frase dell’articolo 9 per consentire la creazione di un GECT prima dell’avvio del prossimo periodo di programmazione (1° gennaio 2007).

Ai sensi dell’articolo 250, paragrafo 2, del trattato, la Commissione modifica la propria proposta conformemente al testo di seguito riportato. Trattandosi di modifiche di una proposta normativa relativamente breve, il testo è presentato sotto forma di versione consolidata.

2004/0168 (COD)

Proposta modificata Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo all’istituzione di un gruppo europeo di cooperazione territoriale transfrontaliera (GECT)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 159, terzo comma,

vista la proposta della Commissione[1],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[2],

visto il parere del Comitato delle regioni[3],

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato[4],

considerando quanto segue:

1. L’articolo 159, terzo comma, del trattato dispone che azioni specifiche possano essere adottate al di fuori dei Fondi di cui al primo comma dello stesso articolo per realizzare l’obiettivo di coesione economica e sociale previsto dal trattato. Lo sviluppo armonioso dell’intero territorio della Comunità e il rafforzamento della coesione economica, e sociale e territoriale comportano il potenziamento della cooperazione transfrontaliera. A tale fine occorre adottare le misure necessarie a migliorare le condizioni in cui si attuano le azioni di cooperazione transfrontaliera.

2. Le notevoli difficoltà incontrate dagli Stati membri, in particolare dagli enti regionali e locali, per realizzare e gestire azioni di cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale in un contesto di diritti e procedure nazionali differenti, rendono necessaria l’adozione di misure idonee ad ovviare a tali difficoltà.

3. Tenuto conto segnatamente dell’aumento del numero di frontiere terrestri e marittime della Comunità a seguito dell’allargamento, è necessario facilitare il rafforzamento della cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale all’interno della Comunità.

4. Gli strumenti esistenti, quale il gruppo europeo d’interesse economico, si sono rivelati poco adatti ad organizzare una cooperazione strutturata dei programmi dei Fondi strutturali nell’ambito dell’iniziativa INTERREG nel periodo di programmazione 2000-2006.

5. Il regolamento (CE) n. [...] del Consiglio, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, accresce i mezzi destinati alla cooperazione territoriale europea.

6. È ugualmente opportuno agevolare e accompagnare la realizzazione di azioni di cooperazione transfrontaliera che non prevedono alcun intervento finanziario della Comunità.

7. Per superare gli ostacoli alla cooperazione transfrontaliera è necessario istituire uno strumento di cooperazione a livello comunitario che consenta di creare, sul territorio della Comunità, gruppi cooperativi dotati di personalità giuridica denominati “gruppi europei di cooperazione territoriale transfrontaliera” (GECT). Il ricorso a tali gruppi dovrebbe essere facoltativo.

8. È opportuno che gli accordi di cooperazione transfrontaliera, transnazionale o interregionale tra Stati membri e/o enti regionali e locali continuino ad applicarsi su base volontaria.

(8)(9) Occorre che il GECT sia dotato della capacità di agire in nome e per conto dei suoi membri, segnatamente degli enti regionali e locali da cui è costituito.

(9)(10) Le funzioni e le competenze del GECT devono essere definite in una “convenzione del gruppo europeo di cooperazione territoriale transfrontaliera”.

(10)(11) È necessario che i I membri del GECT possono possano decidere di costituire il GECT come entità giuridica separata o di affidarne affidare l’esecuzione del le funzioni del gruppo a uno di loro.

(11)(12) Il GECT deve avere la facoltà di attuare programmi di cooperazione transfrontaliera cofinanziati dalla Comunità, segnatamente a titolo dei Fondi strutturali in conformità del regolamento (CE) n. [...] e del regolamento (CE) n. [...] relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale, nonché programmi di cooperazione transnazionale e interregionale, oppure di realizzare azioni di cooperazione transfrontaliera unicamente su iniziativa degli Stati membri e dei loro enti regionali e locali, senza alcun intervento finanziario della Comunità.

(12)(13) È opportuno Occorre precisare che la costituzione dei GECT non infirma pregiudichi la responsabilità finanziaria degli enti regionali e locali e degli Stati membri per quanto riguarda la gestione sia dei fondi comunitari che dei fondi nazionali.

(13)(14) È opportuno precisare Occorre che i poteri che le autorità regionali o locali esercitano in quanto autorità pubbliche, segnatamente i poteri di polizia e di regolamentazione, non possono esseresiano oggetto di una convenzione.

(14)(15) È necessario che il GECT stabilisca i propri statuti e si doti di propri organi nonché di norme in materia di bilancio e di esercizio della responsabilità finanziaria.

(15)(16) Dato che gli obiettivi dell’azione da adottare per migliorare le condizioni della cooperazione territorialetransfrontaliera, quali precisati nel presente regolamento, non possono essere create in modo efficace conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri in un contesto di diritti e procedure nazionali differenti, e pertanto, a causa della mancanza di valide soluzioni offerte dagli strumenti in vigore a livello comunitario, e possono pertanto essere realizzaterealizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare delle misure conformemente al principio di sussidiarietà di cui sancitoall’articolo 5 del trattato. In conformità del principio di proporzionalità enunciato allo stesso articolo, il presente regolamento non oltrepassa quanto è necessario per il raggiungimento di tali obiettivi, in quanto il ricorso al GECT è facoltativo, nel rispetto dell’ordine costituzionale di ciascuno Stato membro,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1 Natura del GECT

9. Un gruppo cooperativo può essere costituito sul territorio della Comunità sotto forma di gruppo europeo di cooperazione territorialetransfrontaliera, di seguito denominato “GECT”, alle condizioni e secondo le modalità previste dal presente regolamento,.

Il GECT ha personalità giuridica.

10. L’obiettivo del GECT è facilitare e promuovere azioni di carattere economico o sociale di la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale, di seguito denominata “cooperazione territoriale”, tra i membri di cui è composto ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, situati in due o più degli Stati membri e degli enti regionali e locali , al fine di rafforzare la coesione economica, e sociale e territoriale.

Nella stessa prospettiva esso può anche prefiggersi di facilitare e promuovere la cooperazione transnazionale e interregionale.

11. Il GECT è dotato di personalità giuridica. In ciascuno Stato membro esso ha la più ampia capacità di agire riconosciuta dalle legislazioni nazionali alle persone giuridiche; esso può, in particolare, acquistare o alienare beni mobili o immobili e stare in giudizio.

Articolo 1 A Diritto applicabile

12. Il GECT è disciplinato:

a) dal presente regolamento ;

b) dalle disposizioni della convenzione e degli statuti, nei casi espressamente previsti dal presente regolamento ;

c) dalla normativa degli Stati membri che disciplina i gruppi nazionali aventi natura e obiettivo simili, presenti nello Stato membro in cui il GECT ha sede, per quanto concerne gli aspetti non contemplati o disciplinati solo in parte dal presente regolamento .

13. Il diritto applicabile ai fini dell’interpretazione ed attuazione della convenzione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera d), è il diritto dello Stato membro in cui il GECT ha sede .

Articolo 2 Composizione

Il GECT può essere composto da Stati membri e da enti regionali e locali o da altri organismi pubblici locali, di seguito denominati i “membri”.

La costituzione di un GECT è decisa su iniziativa dei suoi membri.

I membri possono decidere di costituire il GECT come entità giuridica separata o di affidarne le funzioni a uno di loro.

14. Il GECT è composto da membri appartenenti a una o più delle seguenti categorie o da associazioni i cui membri appartengono a una o più di tali categorie:

a) Stati membri,

b) enti regionali,

c) enti locali o

d) organismi di diritto pubblico ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 9, secondo comma, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi[5],

di seguito denominati “membri”.

15. La costituzione di un GECT è decisa su iniziativa dei suoi membri.

16. I membri di un GECT possono decidere di affidare le funzioni del gruppo a uno di loro.

Articolo 2 A Controllo

17. Prima di procedere alla costituzione di un GECT, i membri stabiliscono un progetto di convenzione ai sensi dell’articolo 4 e lo notificano agli Stati membri in cui sono situati. Entro due mesi dal ricevimento del progetto di convenzione, gli Stati membri interessati si accertano che le funzioni indicate nel progetto di convenzione siano conformi al presente regolamento e rientrino nelle competenze dei membri secondo la rispettiva normativa nazionale.

Qualora uno Stato membro ritenga che le funzioni indicate nel progetto di convenzione non siano conformi al presente regolamento o non rientrino nelle competenze dei membri situati nel suo territorio, invia ai membri una dichiarazione debitamente motivata.

Se entro due mesi gli Stati membri non reagiscono, il progetto di convenzione si ritiene approvato.

18. Dopo la costituzione di un GECT, le autorità competenti dello Stato membro in cui il GECT ha sede hanno un diritto di sorveglianza, conformemente alla legge nazionale applicabile, per quanto concerne gli atti del GECT e la gestione dei fondi pubblici.

19. Lo Stato membro in cui il GECT ha sede comunica agli altri Stati membri interessati dalla convenzione i risultati dei controlli effettuati in conformità del paragrafo 2.

Articolo 3 Competenza Funzioni

20. Il GECT esegue le funzioni assegnategli dai suoi membri in conformità del presente regolamento. Le sue competenzefunzioni sono definite da una “Convenzione di cooperazione transfrontalieraterritoriale europea”, di seguito denominata “convenzione” approvata dai suoi membri, conformemente all’articolo 4.

Nei limiti delle funzioni delegategli, il GECT agisce in nome e per conto dei suoi membri. A tale fine esso possiede la capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali.

21. Il GECT agisce nei limiti delle funzioni affidategli.

22. Al GECT può essere attribuita la funzione di:

- attuare i programmi di cooperazione transfrontalieraterritoriale cofinanziati dalla Comunità, segnatamente a titolo dei Fondi strutturali, oppure

- realizzare qualsiasi altra azione di carattere economico o sociale di cooperazione transfrontalieraterritoriale presentata unicamente su iniziativa degli organismi di cui all’articolo 2, paragrafo 1, con o senza intervento finanziario della Comunità.

La costituzione del GECT non infirma la responsabilità finanziaria dei membri e degli Stati membri né per quanto riguarda i fondi comunitari, né per quanto attiene ai fondi nazionali.

23. Ferma restando la responsabilità finanziaria degli Stati membri per i fondi comunitari affidati al GECT, il presente regolamento non attribuisce alcuna responsabilità finanziaria agli Stati membri riguardo a un GECT dei quali non sono membri.

24. Le funzioni affidate al GECT dalla Una convenzione non può possono riguardare una delega l’esercizio di dei poteri inerenti a un’autorità pubblica attribuiti per diritto pubblico o doveri diretti a salvaguardare gli interessi generali dello Stato o di altri enti pubblici, quali i segnatamente dei poteri di polizia e di regolamentazione.

Articolo 4 Convenzione di cooperazione territoriale transfrontaliera europea

25. Il Ciascun GECT è oggetto di una convenzione. specificante:

a) la denominazione del GECT e l’indirizzo della sua sede ;

b) l’obiettivo e La convenzione precisa le funzioni del GECT, la sua durata e le condizioni di scioglimento.;

c) l’elenco dei membri ;

La convenzione è limitata esclusivamente al settore della cooperazione transfrontaliera determinato dai suoi membri.

La convenzione precisa la responsabilità di ciascuno dei suoi membri nei riguardi del GECT e di terzi.

La convenzione stabilisce

d) il diritto applicabile in materia di interpretazione ed attuazione della convenzione ;

Il diritto applicabile è quello di uno degli Stati membri interessati. In caso di controversia fra i membri, la giurisdizione competente è quella dello Stato membro di cui è stato scelto il diritto.

e) gli accordi per il La convenzione stabilisce le modalità del mutuo riconoscimento in materia di controlli. e

f) in base al diritto nazionale applicabile, le Le condizioni alle quali si esercitanoattuano le concessioni o le deleghe di servizio pubblico accordate al GECT nell’ambito della cooperazione territoriale transfrontaliera devono essere definite dalla convenzione sulla base dei diritti nazionali applicabili.

26. La convenzione è conclusa dai membri previo completamento della procedura di cui all’articolo 2A. I membri notificano la La convenzione è notificata a tutti i suoi membri e agli Stati membri interessati e al Comitato delle regioni .

Articolo 5 Statuti

27. Il GECT adotta i propri statuti sulla base della convenzione.

28. Gli statuti del GECT contengono, come minimo, tutte le disposizioni della convenzione e le disposizioni che riguardano in particolare:

a) l’elenco dei membri;

b) l’obiettivo e le funzioni del GECT nonché le relazioni con i membri;

c) la denominazione e la sede;

a) i principi operativi dei propri gli organi e le loro competenze, il relativo funzionamento e nonché il numero di rappresentanti dei membri nei relativi negli organi;

b) le procedure decisionali del GECT;

c) la scelta della o delle la o le lingue di lavoro;

d) le modalità di funzionamento, segnatamente per quanto riguarda la gestione del personale, le relative modalità di assunzione, la natura dei contratti del personale tale da garantire la stabilità delle azioni di cooperazione;

e) le modalità del contributo finanziario dei membri, nonché le norme applicabili in materia di contabilità e di bilancio;, nonché le responsabilità sul piano finanziario di ciascun membro del GECT e la ripartizione delle responsabilità dei membri rispetto agli atti attribuibili al GECT;

f) la designazione di un organismo indipendentedegli organismi di controllo finanziario e di audit esterno indipendente.

29. SeQualora le funzioni del GECT sonosiano attribuite ad uno dei suoi membri, conformemente all’articolo 32, paragrafo 23, il contenuto degli statuti può far parte della convenzione.

Dal momento dell’adozione degli statuti il GECT ha capacità di agire conformemente all’articolo 3, paragrafo 2.

30. Gli statuti sono registrati e/o pubblicati in conformità del diritto applicabile in materia di registrazione e/o pubblicazione dei gruppi nazionali aventi natura e obiettivo analoghi. Il GECT acquista la capacità giuridica il giorno della registrazione e/o pubblicazione.

Articolo 6 Organi

31. Il GECT è rappresentato da un direttore, che agisce in nome e per conto del gruppo. Sono organi del GECT un’assemblea e un direttore.

Il GECT può dotarsi di unL’assemblea è costituita dai rappresentanti dei suoi membri del GECT.

Il direttore rappresenta il GECT e agisce in nome e per conto del gruppo.

32. Gli statuti possono prevedere organi supplementari.

Articolo 7 Bilancio

Il GECT stabilisce un bilancio annuale di previsione che viene adottato dai suoi membridall’assemblea. Esso redige una relazione annuale di attività certificata da esperti indipendenti dai suoi membri.

I membri sono responsabili finanziariamente in proporzione al loro contributo al bilancio fino all’estinzione dei debiti del GECT .

La predisposizione dei rendiconti annuali, inclusa la relazione annuale di accompagnamento, la revisione contabile e la pubblicazione di tali rendiconti sono regolate conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 1A, paragrafo 1, lettere b) e c).

Articolo 8 Pubblicità Avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

La convenzione che istituisce un GECT avente capacità di agire conformemente all’articolo 5, paragrafo 4, viene pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . A partire da tale momento la capacità giuridica del GECT è riconosciuta in ciascuno degli Stati membri .

Detta pubblicazione comprende la denominazione del GECT, il suo obiettivo, l’elenco dei membri e l’indirizzo della sede.

Entro dieci giorni lavorativi dalla registrazione o, se ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, è richiesta la pubblicazione degli statuti, dalla pubblicazione degli statuti, il GECT invia all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee una richiesta di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea di un avviso indicante la denominazione del GECT, il suo obiettivo, l’elenco dei membri e l’indirizzo della sede.

A seguito della pubblicazione di tale avviso, la capacità giuridica del GECT è riconosciuta in ciascuno Stato membro.

Articolo 9 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente

[1] GU C del […], pag. […].

[2] GU C del […], pag. […].

[3] GU C del […], pag. […].

[4] GU C del […], pag. […].

[5] GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.