52006PC0093




[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 2.3.2006

COM(2006) 93 definitivo

2006/0031 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivazione e obiettivi della proposta

La Commissione, a nome della Comunità (e autorizzata dal Consiglio in data 16 ottobre 2001[1]), ha firmato il protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione ed il traffico illeciti di armi da fuoco e delle loro parti, elementi e munizioni (“Protocollo sulle armi da fuoco", denominato qui di seguito “il Protocollo”), che si aggiunge alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata[2]. L’inserimento di una clausola di distacco ha consentito di mantenere la competenza comunitaria nella stipula di tale strumento internazionale.

Il Protocollo persegue l’obiettivo di « promuovere, agevolare e rafforzare la cooperazione tra gli Stati firmatari al fine di prevenire, combattere ed eradicare la fabbricazione ed il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni” (articolo 2). Esso comprende una serie di articoli (21) volti essenzialmente a « prevenire la fabbricazione ed il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni”. Talune disposizioni del Protocollo implicano tuttavia talune modifiche di portata limitata e di carattere tecnico alla direttiva del Consiglio del 18 giugno 1991 relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi, anche se l’obiettivo del Protocollo è evidentemente diverso da quello della direttiva; quest’ultima si applica infatti solo al commercio legale di taluni tipi di armi (escluse, ad esempio, le armi da guerra) e unicamente nel contesto del Mercato interno.

La presente proposta non riguarda infatti gli aspetti del Protocollo che esulano dal campo d’applicazione della direttiva 91/477 quali, ad esempio, i regimi di importazione/esportazione applicati dagli Stati membri alle frontiere esterne dell’Unione europea.

Contesto generale

Innanzitutto è opportuno precisare i concetti di fabbricazione e traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni, riprendendo nella direttiva le definizioni di tali attività contenute nell’articolo 3 del Protocollo, per motivi di chiarezza, sicurezza e coerenza giuridica.

La lotta alla criminalità organizzata rende anch’essa particolarmente importante la tracciabilità delle armi da fuoco. Le modifiche tecniche illustrate qui di seguito intendono semplificare la tracciabilità nel contesto e per le armi di cui alla direttiva 91/477.

Il principio della marcatura durante la fabbricazione delle armi, naturalmente solo per le armi che rientrano nel campo d’applicazione della direttiva, appare solo in modo indiretto nell'articolo 4, secondo comma della direttiva 91/477, attraverso l'elencazione degli elementi di identificazione delle armi che devono figurare nei registri degli armaioli. Il Protocollo invece stabilisce chiaramente, con l’articolo 8, paragrafo 1, lettera a) («marcatura delle armi da fuoco, fabbricazione”) l’obbligo di marcatura. Tale obbligo può essere ripreso senza modifiche nella direttiva.

Risulta altresì opportuno riprendere nello stesso articolo della direttiva la prescrizione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera c) del Protocollo che prescrive l’obbligo di marcatura anche per armi trasferite da scorte governative e destinate all’uso civile in modo permanente.

Lo stesso articolo 4 della direttiva 91/477 impone agli armaioli (definiti nella direttiva “persona fisica o giuridica che eserciti un'attività professionale consistente integralmente o parzialmente nella fabbricazione, nel commercio, nello scambio, nella locazione, nella riparazione o nella trasformazione di armi da fuoco” – articolo 1, paragrafo 2) l’obbligo di conservare per un periodo di cinque anni un registro nel quale vengono iscritte le armi in entrata e in uscita. Per potenziare l’aspetto di tutela della sicurezza è opportuno adottare il periodo minimo di 10 anni per la conservazione dei registri, come prescritto dal Protocollo all'articolo 7. Va inoltre precisato che le attività di intermediazione, secondo la descrizione dell’articolo 15 del Protocollo, rientrano nella definizione di armaiolo fornita dalla direttiva.

L’articolo 5 del Protocollo prevede che gli Stati firmatari adottino i provvedimenti legislativi e di altro tipo necessari a conferire il carattere di infrazione penale agli atti commessi intenzionalmente attinenti in particolare alla fabbricazione e al traffico illeciti di armi da fuoco. È quindi necessario inasprire la formulazione delle sanzioni eventualmente applicabili nella direttiva al fine di accrescerne l'efficacia.

Inoltre l’allegato I alla direttiva 91/477 (punto III, lettera a)) precisa che gli oggetti che corrispondono alla definizione di armi da fuoco, ma che sono stati resi definitivamente inservibili mediante l'applicazione di procedimenti tecnici non vengono considerati armi e dunque non rientrano nel campo d’applicazione della direttiva. L’articolo 9 del Protocollo enuncia taluni pirncipi generali di neutralizzazione delle armi, più completi, che è necessario riprendere nella direttiva modificata.

Natura delle modifiche proposte

Le modifiche proposte non affrontano tematiche nuove rispetto all’economia generale della direttiva. Esse si limitano ad adeguare le disposizioni della direttiva al contesto normativo nuovo indotto dall’adesione della Comunità al Protocollo.

Coerenza con altri obiettivi e politiche dell’Unione

La proposta è coerente soprattutto con la politica dell’Unione in materia di lotta alla criminalità organizzata. Essa costituisce il proseguimento diretto della Comunicazione della Commissione sulle "misure dirette a garantire una maggiore sicurezza degli esplosivi, dei detonatori e delle armi da fuoco” – COM(2005) 329 def. - nella quale si afferma quanto segue: “nel 2005 la Commissione presenterà inoltre una modifica tecnica della direttiva 91/477 per integrare le disposizioni appropriate richieste dal Protocollo per quanto riguarda il trasferimento intracomunitario delle armi contemplate dalla direttiva”.

CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE D'IMPATTO

Consultazione delle parti interessate

Nel presente caso la consultazione non ha luogo poiché si tratta di rispettare un obbligo assunto dalla Comunità a livello internazionale.

La proposta riguarda esclusivamente aspetti tecnici della direttiva; come precisato qui di seguito, la perizia tecnica sulle proposte formulate viene fornita da un gruppo di esperti nazionali.

Ricorso al parere di esperti

Settori scientifici/di competenza interessati.

Le modifiche proposte sono già state concordate a livello dell’Unione durante le trattative per l’adesione al Protocollo; si tratta di un accordo misto, negoziato nel quadro di una concertazione tra tutti gli Stati membri e la Commissione; le modifiche altro non fanno se non riprendere le posizioni in base alle quali è stato stipulato il Protocollo.

Metodologia impiegata

Riunione di un gruppo informale di esperti nazionali sull’applicazione della direttiva 91/477, il 23 maggio 2005, per trarre le conseguenze redazionali sulla direttiva dell’adesione al Protocollo.

Principali organizzazioni ed esperti consultati

Rappresentanti dei ministeri della giustizia, dell’interno e della difesa.

Sintesi dei pareri ricevuti e utilizzati

Il gruppo ritiene che sia necessario apportare le modifiche tecniche proposte, visto anche che sono la conseguenza di un accordo (il Protocollo) già negoziato e stipulato.

Mezzi utilizzati per mettere a disposizione del pubblico i risultati della perizia

Il Protocollo è stato regolarmente pubblicato (cfr. riferimenti già indicati) e le parti interessate non hanno comunicato riserve.

Valutazione dell'impatto

La valutazione dell’impatto non è necessaria poché si tratta di semplici modifiche tecniche derivanti da impegni internazionali della Comunità, come esposto nel documento “Impact assessment guidelines” (SEC(2005) 791 del 15 giugno 2005).

Qualora le modifiche non venissero apportate si verrebbe a creare una situazione di insicurezza giuridica per gli operatori economici e di mancato rispetto degli obblighi internazionali della Comunità.

ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Sintesi delle misure proposte

Definire, nel campo d’applicazione della direttiva, le nozioni di fabbricazione e traffico illeciti di armi da fuoco, ribadire la necessità della marcatura, estendere il periodo di conservazione obbligatoria dei registri previsto dalla direttiva, chiarire le sanzioni applicabili e riprendere i principi generali di neutralizzazione delle armi definiti dal Protocollo delle Nazioni Unite.

Base giuridica

Articolo 95 del trattato CE

Principio di sussidiarietà

L’azione della Commissione è giustificata dalla firma del Protocollo, che implica naturalmente obblighi internazionali che vanno rispettati.

Principio di proporzionalità

Le modifiche proposte si limitano ad integrare disposizioni del Protocollo nella direttiva.

L’onere finanziario ed amministrativo connesso a tali modifiche tecniche è estremamente limitato.

Nella pratica la marcatura delle armi in questione viene già effettuata dagli operatori economici e la gestone dei registri è in ampia misura informatizzata; i principi generali di disattivazione offrono un’ampia scelta di tecniche applicabili e la fissazione delle sanzioni applicabili non ha incidenza finanziaria.

Scelta dello strumento

Strumento/i proposto/i: direttiva

Poiché l’atto giuridico da modificare è una direttiva, lo strumento giuridico adeguato è un’altra direttiva, nel rispetto del parallelismo delle forme.

Optando per un altro strumento comunitario o lasciando alle legislazioni nazionali l'incarico di apportare gli adeguamenti in questione la direttiva verrebbe privata della sua sostanza, la sua coerenza e credibilità sarebbero compromesse.

Inoltre non sarebbe possibile giustificare il fatto che la Comunità, firmataria del Protocollo, non ne tragga le debite conseguenze nel proprio ordinamento giuridico interno.

INCIDENZA FINANZIARIA

La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio della Comunità.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Semplificazione

Le autorità pubbliche a livello dell’Unione possono contare su un’agevolazione della tracciabilità delle armi consentita dalla direttiva con la garanzia di una marcatura adeguata e di un periodo più esteso per la conservazione obbligatoria dei registri.

Abrogazione di disposizioni vigenti

Nessun’altra prescrizione legislativa in vigore viene abrogata.

Spiegazione dettagliata della proposta, per capitolo o per articolo

Rinviamo alla parte 3) “elementi giuridici della proposta; sintesi delle misure proposte”.

2006/0031 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione[3],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[4],

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato[5],

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 91/477/CEE del Consiglio del 18 giugno 1991 relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi[6] costituisce una misura di accompagnamento del mercato interno. Essa stabilisce un equilibrio tra l’impegno a garantire libertà di circolazione per certe armi da fuoco nello spazio intracomunitario e la necessità di inquadrare tale libertà con determinate garanzie volte a tutelare la sicurezza pubblica e adeguate a tale tipo di prodotti.

(2) Conformemente alla decisione del Consiglio 2001/748/CE del 16 ottobre 2001 relativa alla firma a nome della Comunità europea del protocollo contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, allegato alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata[7] la Commissione ha firmato, a nome della Comunità, il suddetto Protocollo (denominato qui di seguito “il Protocollo”).

(3) L’adesione della Comunità al Protocollo rende necessaria la modifica di talune disposizioni della direttiva 91/477/CEE. Infatti va garantita un'applicazione coerente, efficace e rapida degli impegni internazionali aventi incidenza sulla direttiva.

(4) In tale ottica è opportuno precisare le nozioni di fabbricazione e traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni, ai fini della presente direttiva.

(5) Il Protocollo prescrive inoltre l’obbligo di marcatura delle armi alla fabbricazione e in occasione di trasferimenti da scorte governative per essere destinate a titolo permanente all’uso civile, mentre la direttiva 91/477 allude solo in modo indiretto all’obbligo di marcatura.

(6) Il periodo obbligatorio di conservazione dei registri contenenti informazioni sulle armi deve essere esteso ad almeno dieci anni, come previsto dal Protocollo.

(7) Va inoltre precisato che le attività di intermediazione, secondo la descrizione dell’articolo 15 del Protocollo, rientrano nella definizione di armaiolo fornita dalla direttiva.

(8) In taluni casi gravi il Protocollo esige l’applicazione di sanzioni penali e la confisca delle armi. Le sanzioni previste dalla direttiva devono quindi essere inasprite.

(9) Per quanto riguarda la neutralizzazione delle armi da fuoco l'allegato I alla direttiva, punto III, lettera a) effettua un semplice rinvio alle legislazioni nazionali. Il Protocollo enuncia principi generali di neutralizzazione delle armi più espliciti: l’allegato I alla direttiva deve quindi essere completato.

(10) Occorre pertanto modificare la direttiva 91/477/CEE di conseguenza,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 91/477/CEE è così modificata:

1) All’articolo1, dopo il paragrafo 2, si aggiungono i due nuovi paragrafi seguenti:

«3. Ai fini della presente direttiva si intende per “fabbricazione illecita” la fabbricazione o l'assemblaggio di armi da fuoco, loro parti ed elementi o munizioni:

- a partire da parti ed elementi oggetto di traffico illecito;

- senza licenza o autorizzazione rilasciate nel rispetto del diritto interno da un’autorità competente dello Stato membro in cui viene effettuata la fabbricazione o l'assemblaggio; oppure

- senza marcatura delle armi da fuoco al momento della fabbricazione, in conformità dell’articolo 4, paragrafo 1.

4. Ai fini della presente direttiva si intende per “traffico illecito” l’acquisizione, la vendita, la consegna, il trasporto o il trasferimento di armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni a partire dal territorio di uno Stato membro e attraverso quest’ultimo verso il territorio di un altro Stato membro se uno segli Stati membri coinvolti non lo autorizza in conformità delle disposizioni della presente direttiva o se le armi da fuoco non sono provviste di marcatura conformemente all’articolo 4, paragrafo 1. »

2) L’articolo 4 è sostituito dal testo seguente:

«1. Per poter identificare e rintracciare qualsiasi arma da fuoco gli Stati membri, al momento della fabbricazione delle armi da fuoco, o esigono una marcatura unica indicante il nome del fabbricante, il paese o il luogo di fabbricazione ed il numero di serie, oppure conservano qualsiasi altro tipo di marcatura utile e facile da applicare, che comporti simboli geometrici semplici unitamente ad un codice numerico o alfanumerico, tali da consentire a tutti gli Stati membri di identificare agevolmente il paese di fabbricazione.

Inoltre gli Stati membri si adoperano affinché nei trasferimenti di armi da fuoco dalle scorte governative verso usi permanentemente civili le armi in questione siano provviste dell'opportuna marcatura unica, che consente agli Stati di identificare facilmente il paese del trasferimento.

2. Almeno per le categorie A e B ogni Stato membro prescrive che l'esercizio dell'attività di armaiolo sul proprio territorio sia subordinato al rilascio di un’autorizzazione, che viene effettuato dopo aver verificato l’integrità privata e professionale dell’armaiolo. Se si tratta di una persona giuridica il controllo viene effettuato sulla persona che dirige l’impresa. Per le categorie C e D gli Stati membri che non subordinano l’esercizio dell’attività di armaiolo al rilascio di un’autorizzazione esigono una dichiarazione.

3. Gli armaioli sono tenuti a conservare un registro nel quale vengono iscritte tutte le armi da fuoco delle categorie A, B e C in entrata e in uscita, con i dati che ne consentono l’identificazione, ovvero il tipo, la marca, il modello, il calibro ed il numero di fabbricazione, nonché i nomi e gli indirizzi del fornitore e dell’acquirente. L’armaiolo è tenuto a conservare il suddetto registro per un periodo di cinque anni, anche dopo aver cessato l'attività. Gli Stati membri garantiscono la conservazione delle informazioni contenute nel registro per un periodo minimo di dieci anni.”

3) L’articolo 16 è sostituito dal testo seguente:

« 1. Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni da irrogare in caso di infrazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva ed adottano ogni misura necessaria per assicurarne l'esecuzione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Nel contesto della presente direttiva gli Stati membri vigilano affinché venga considerato infrazione penale qualsiasi atto intenzionale riguardante:

- la fabbricazione illecita di armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni;

- il traffico illecito di armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni;

- la contraffazione o la cancellazione, l’asportazione o l’alterazione in modo illegale della marcatura di cui all’articolo 4, paragrafo 1.

Il tentativo di commettere tali atti, la partecipazione e l'incitazione ai medesimi devono anch’essi essere considerati come infrazioni penali se commessi intenzionalmente. Le suddette infrazioni devono essere passibili di confisca secondo quanto previsto dall’articolo 2 della decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio del 24 febbraio 2005 relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato.

2. Gli Stati membri notificano le disposizioni di cui al paragrafo 1 alla Commissione non oltre il [data di cui all'articolo 2 della presente direttiva] nonché, non appena possibile, le relative modifiche.

4) L'allegato I è modificato come segue:

a) Il testo del punto III, lettera a) è sostituito dal seguente:

« a) sono stati resi definitivamente inservibili mediante una neutralizzazione tale da rendere tutte le parti essenziali dell’arma da fuoco definitivamente inutilizzabili e impossibili da asportare, sostituire o modificare ai fini di una eventuale riattivazione « ;

b) Dopo il primo comma viene inserito il comma seguente :

“Gli Stati membri adottano disposizioni in base alle quali un'autorità competente verifica le misure di neutralizzazione di cui al punto a) al fine di garantire che le modifiche apportate all’arma da fuoco la rendano definitivamente inutilizzabile. Gli Stati membri, nel quadro della suddetta verifica, prevedono di rilasciare un certificato o un documento attestante la neutralizzazione dell’arma da fuoco, o l’applicazione a tal fine sull’arma da fuoco di una marcatura ben visibile”.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il […]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente[pic][pic][pic]

[1] Pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 280 del 24 ottobre 2001

[2] http://untreaty.un.org/English/TreatyEvent2003/index.htm

[3] GU C […] del […], pag. […].

[4] GU C […] del […], pag. […].

[5] GU C […] del […], pag. […].

[6] GU L 256 del 13.9.1991, pag. 51.

[7] GU L 280 del 24.10.2001, pag. 5.