Proposta di regolamento del Consiglio recante norme di commercializzazione applicabili alle uova /* COM/2006/0089 def. */
[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 28.02.2006 COM(2006) 89 definitivo Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante norme di commercializzazione applicabili alle uova (presentata dalla Commissione) RELAZIONE Il regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova stabilisce diverse norme per la commercializzazione delle uova, molte delle quali di natura molto tecnica. Dalla sua adozione nel 1990 il regolamento è stato modificato sei volte. Sono state apportate diverse modifiche, per introdurre nuovi requisiti, come nel caso della stampigliatura delle uova con il numero di identificazione del produttore, o per adeguare alcune norme tecniche alle nuove esigenze di mercato. Queste modifiche hanno reso il regolamento di difficile lettura. La semplificazione della normativa comunitaria è un elemento centrale per la politica agricola e la legiferazione in materia, come è stato sottolineato dalla recente comunicazione della Commissione “Semplificazione e migliore regolamentazione per la politica agricola comune” [COM(2005) 509 def. del 19.10.2005]. La sostituzione del regolamento (CE) n. 1907/90 del Consiglio con disposizioni semplificate e più coerenti e il trasferimento degli elementi tecnici in un regolamento di attuazione della Commissione si collocano in tale contesto. Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante norme di commercializzazione applicabili alle uova IL CONSIGLIO DELL ’UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova[1], in particolare l’articolo 2, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione,[2] considerando quanto segue: (1) Le norme di commercializzazione applicabili alle uova possono contribuire a migliorare la qualità delle uova e, quindi, a facilitarne la vendita. L’applicazione di norme di commercializzazione per le uova è quindi nell’interesse dei produttori, dei commercianti e dei consumatori. (2) Alla luce dell’esperienza acquisita con l’applicazione del regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova[3], appare necessario apportare ulteriori modifiche e procedere ad una semplificazione. Occorre pertanto abrogare il regolamento (CEE) n. 1907/90 e sostituirlo con un nuovo regolamento. (3) Occorre che tali norme in linea di massima siano applicabili a tutte le uova di gallina delle specie Gallus Gallus commercializzate nella Comunità. Tuttavia, sembra consigliabile esentare dall’applicazione delle suddette norme alcune forme di vendita diretta dal produttore al consumatore finale limitate a piccoli quantitativi. (4) È opportuno effettuare una chiara distinzione tra le uova adatte al consumo umano diretto e le uova non adatte al consumo umano diretto, in particolare uova rotte o incubate, da destinare all’industria alimentare e non alimentare. Occorre pertanto distinguere due categorie, una categoria A e una categoria B. (5) Il consumatore deve poter distinguere le uova di diverse categorie di qualità e peso e deve poter identificare il metodo di allevamento utilizzato, in conformità alla direttiva 2002/4/CE della Commissione, del 30 gennaio 2002, relativa alla registrazione degli stabilimenti di allevamento di galline ovaiole di cui alla direttiva 1999/74/CE del Consiglio[4]. Per consentire il rispetto di tale requisito occorre procedere alla stampigliatura delle uova e degli imballaggi. (6) Per garantire la tracciabilità delle uova immesse sul mercato per il consumo umano occorre che sulle uova sia stampigliato il numero distintivo del produttore, secondo quanto previsto dalla direttiva CE/2002/4. (7) Al fine di impedire pratiche fraudolente, le uova della categoria A dovrebbe essere stampigliate quanto prima possibile dopo la deposizione. (8) È opportuno che i centri d’imballaggio riconosciuti in conformità al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale[5], provvedano alla classificazione delle uova in base alla qualità e al peso. (9) Per garantire che i centri di imballaggio siano adeguatamente attrezzati per la classificazione delle uova e per l’imballaggio delle uova della categoria A, è opportuno che siano autorizzati dalle competenti autorità e che venga loro attribuito un codice di identificazione che faciliti la tracciabilità delle uova immesse sul mercato. (10) È di fondamentale importanza, nell’interesse sia dei produttori che dei consumatori, che le uova importate dai paesi terzi siano conformi alle norme comunitarie. Tuttavia, speciali disposizioni in vigore in alcuni paesi terzi possono giustificare la concessione di deroghe a tali norme qualora sia garantita l’equivalenza della legislazione. (11) È opportuno che gli Stati membri designino l’organismo o gli organismi responsabili del controllo del presente regolamento. Occorre che le procedure per tale controllo siano uniformi. (12) Occorre che gli Stati membri stabiliscano norme relative a sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento. (13) Le misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento devono essere adottate in conformità alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[6], HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 – Oggetto e campo di applicazione 1. Il presente regolamento stabilisce le condizioni di commercializzazione all’interno della Comunità delle uova prodotte nella Comunità o importate da paesi terzi. Dette condizioni di commercializzazione si applicano anche alle uova destinate ad essere esportate fuori della Comunità. 2. Il presente regolamento non si applica alle uova vendute direttamente dal produttore al consumatore finale: a) nell’azienda agricola, b) in un mercato pubblico locale nella regione di produzione dello Stato membro di cui trattasi, ad eccezione dei mercati d’asta, o c) nella vendita porta a porta. Articolo 2 – Definizioni Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni: 1) “uova”: le uova in guscio di galline della specie Gallus gallus , adatte al consumo umano o all’utilizzazione nell’industria alimentare, escluse le uova rotte, le uova incubate e le uova cotte; 2) “uova rotte”: le uova che presentano difetti del guscio e delle membrane le quali provocano un’esposizione del loro contenuto; 3) “uova incubate”: le uova dal momento in cui ha inizio l’incubazione; 4) “commercializzazione”: la detenzione o l’esposizione per la vendita, la messa in vendita, la vendita, la consegna o qualsiasi altro modo di commercializzazione; 5) “luogo di produzione”: uno stabilimento che alleva galline ovaiole riconosciuto in conformità alla direttiva CE/2002/4; 6) “centro d’imballaggio”: uno stabilimento riconosciuto in conformità al regolamento (CE) n. 853/2004, nel quale le uova sono classificate in base alla qualità e al peso; 7) “consumatore finale”: il consumatore finale di un prodotto alimentare che non utilizzi tale prodotto nell’ambito di un’operazione o di un’attività di un’impresa alimentare. Articolo 3 – Categorie di qualità e di peso 1. Le uova sono classificate nelle seguenti categorie di qualità: - categoria A o “uova fresche”, - categoria B o “uova di seconda qualità”. 2. Le uova della categoria A devono essere classificate per peso. 3. Le uova della categoria B sono esclusivamente destinate all’industria alimentare e non alimentare. Articolo 4 – Stampigliatura delle uova 1. Le uova della categoria A recano stampigliato il numero distintivo dello stabilimento di produzione, secondo quanto previsto nel punto 2 dell’allegato della direttiva 2002/4/CE, in modo da permettere, tra l’altro, l’identificazione del metodo di allevamento. 2. La stampigliatura delle uova in conformità al disposto del paragrafo 1 si effettua nel luogo di produzione o nel primo centro d’imballaggio nel quale le uova sono consegnate. 3. In deroga all’articolo 1, paragrafo 2, le uova vendute dal produttore al consumatore finale su un mercato pubblico locale nella regione di produzione dello Stato membro di cui trattasi sono stampigliate in modo conforme al disposto del paragrafo 1 del presente articolo. Tuttavia, gli Stati membri possono esonerare da questo obbligo i produttori la cui azienda non comprenda più di 50 galline ovaiole, a condizione che il nome e l’indirizzo dell’azienda siano indicati nel punto di vendita. Articolo 5 – Centri d ’imballaggio 1. Le uova sono classificate nei centri d’imballaggio in base alla qualità e al peso. 2. L’autorità competente autorizza i centri d’imballaggio a classificare le uova ed attribuisce un codice di identificazione del centro d’imballaggio alle imprese o ai produttori che dispongono dei locali e delle attrezzature adatte per classificare le uova in base alla qualità e al peso. Tale autorizzazione può essere ritirata in qualsiasi momento se le condizioni definite nelle modalità di applicazione adottate in conformità all’articolo 11 non sono più soddisfatte. Articolo 6 – Importazione di uova 1. Su richiesta del paese interessato, la Commissione procede ad una valutazione delle norme di commercializzazione applicabili alle uova nei paesi terzi esportatori. Tale valutazione riguarda anche le norme in materia di stampigliatura e di etichettatura, di metodi di allevamento e di controlli, nonché l’applicazione delle stesse. Se risulta che le norme applicate offrono garanzie sufficienti quanto all’equivalenza con la normativa comunitaria, le uova importate dai paesi di cui trattasi sono stampigliate con un numero distintivo equivalente a quello di cui all’articolo 4, paragrafo 1. 2. Se necessario, la Commissione conduce negoziati con i paesi terzi per definire modalità appropriate che permettano di offrire le garanzie di cui al paragrafo 1 e per concludere accordi in materia. 3. Se non sono fornite garanzie sufficienti quanto all’equivalenza delle norme, le uova importate dal paese terzo di cui trattasi recano un codice che permette di identificare il paese d’origine e l’indicazione che il metodo di allevamento è un metodo “non specificato”. Articolo 7 – Controlli 1. Gli Stati membri designano gli organismi incaricati di verificare il rispetto del presente regolamento. 2. Gli organismi di cui al paragrafo 1 controllano i prodotti contemplati dal presente regolamento in tutte le fasi della commercializzazione, comprese le fasi di carico, scarico e trasporto. I controlli sono effettuati per sondaggio e sulla base di un’analisi di rischio, che tenga conto del tipo e della capacità di lavorazione dello stabilimento, nonché dei precedenti dell’operatore per quanto riguarda il rispetto delle norme di commercializzazione applicabili alle uova. 3. Per le uova di categoria A importate dai paesi terzi, i controlli di cui al paragrafo 2 sono effettuati al momento dello sdoganamento e prima dell’immissione in libera pratica. Le uova di categoria B importate da paesi terzi sono immesse in libera pratica soltanto dopo aver verificato, al momento dello sdoganamento, che la loro destinazione finale è l’industria di trasformazione. Articolo 8 – Sanzioni Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano le misure necessarie per garantirne l’applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Articolo 9 – Comunicazioni Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente i dati necessari all’applicazione del presente regolamento. Articolo 10 – Comitato 1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per le uova e il pollame. 2. Ove sia fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE. Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato ad un mese. 3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno. Articolo 11 – Modalità di applicazione Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 10, paragrafo 2, in particolare per quanto riguarda: 1) la frequenza della raccolta, la consegna, la conservazione e il trattamento delle uova; 2) i criteri di qualità e le categorie di peso, nonché le eccezioni ai requisiti in materia di classificazione; 3) le indicazioni che devono figurare sulle uova e sugli imballaggi; 4) le verifiche e i controlli; 5) gli scambi con i paesi terzi; 6) le comunicazioni di cui all’articolo 9. Articolo 12 – Abrogazione 1. Il regolamento (CE) n. 1907/90 è abrogato a partire dal 1° luglio 2007. 2. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato. Articolo 13 – Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2007. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il ... Per il Consiglio Il Presidente ALLEGATO Tavola di concordanza Regolamento (CEE) n. 1907/90 | Presente regolamento | Articolo 1 | Articolo 2 | Articolo 2, paragrafo 1 | Articolo 1, paragrafo 1 | Articolo 2, paragrafo 3 | – | Articolo 2, paragrafo 4 | – | Articolo 3 | – | Articolo 4 | – | Articolo 5, paragrafi 1 e 3 | Articolo 5 | Articolo 5, paragrafo 2 | – | Articolo 6, paragrafi 1 e 2 | Articolo 3 | Articolo 6, paragrafo 3 | Articolo 11 | Articolo 6, paragrafi 4 e 5 | – | Articolo 7, paragrafo 1, lettera a) | Articolo 4, paragrafo 1 | Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) | Articolo 6 | Articolo 7, paragrafo 1, lettera d) | Articolo 11 | Articolo 7, paragrafo 2 | – | Articolo 8 | – | Articolo 9 | – | Articolo 10 | – | Articolo 11 | – | Articolo 12 | – | Articolo 13 | – | Articolo 14 | – | Articolo 15 | – | Articolo 16, paragrafo 1, prima frase | Articolo 1, paragrafo 2 | Articolo 17 | – | Articolo 18 | Articolo 7, paragrafi 1 e 2 | Articolo 19 | – | Articolo 20, paragrafo 1 | Articolo 11 | Articolo 20, paragrafi 2, 3 e 4) | – | Articolo 21 | Articolo 8 | Articolo 22, paragrafo 1 | Articolo 9 | Articolo 22 bis | – | Articolo 23 | Articolo 12 | Articolo 24 | Articolo 13 | Allegato I | Allegato | [1] GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2). [2] GU C […9 del […], pag. […] [3] GU L 173 del 6.7.1990, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1039/2005 (GU L 172 del 5.7.2005, pag. 1). [4] GU L 30 del 31.1.2002, pag. 44. Direttiva modificata dall’atto di adesione del 2003. [5] GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55. Rettifica pubblicata nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22. [6] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.