52006PC0057

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE) /* COM/2006/0057 def. - COD 2004/0055 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 7.2.2006

COM(2006) 57definitivo

2004/0055 (COD)

Proposta modificata di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento

(presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE)

RELAZIONE

1. ANTEFATTI

Il 19 marzo 2004 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento[1]. La proposta è stata trasmessa al Parlamento e al Consiglio il 19 marzo 2004. Il 9 febbraio 2005 il Comitato economico e sociale europeo ha formulato il suo parere in merito alla proposta[2]. Il Parlamento europeo ha assegnato la proposta alla commissione giuridica (per l’esame di merito) e alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (per parere). La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni ha adottato il suo parere il 13 giugno 2005. La commissione giuridica ha adottato la sua relazione il 14 luglio 2005. Il Consiglio ha raggiunto un accordo generale sul testo degli articoli del regolamento nella riunione del 2 dicembre 2005. Nella seduta plenaria del 13 dicembre 2005 il Parlamento europeo ha adottato il suo parere con il quale ha approvato la proposta della Commissione con alcuni emendamenti. Il testo degli emendamenti adottati dal Parlamento europeo corrisponde al testo adottato dal Consiglio il 2 dicembre 2005. In sostanza gli emendamenti sostituiscono gli articoli della proposta iniziale della Commissione.

2. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA MODIFICATA

La presente proposta modificata adegua la proposta iniziale di regolamento che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento agli emendamenti votati dal Parlamento europeo.

3. PARERE DELLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI ADOTTATI DAL PARLAMENTO EUROPEO

3.1 Emendamenti accolti integralmente dalla Commissione

Gli emendamenti 26, 27, 28, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 e 73 possono essere accolti nel testo adottato dal Parlamento, dato che semplificano la procedura proposta, aggiungono una dimensione ulteriore relativa alla libera circolazione delle ingiunzioni di pagamento europee o creano maggiore chiarezza sullo strumento o su talune questioni di dettaglio, e aggiungono elementi che potrebbero essere utili nella fase di attuazione del regolamento proposto.

L’inclusione nel regolamento dell’abolizione dell’ exequatur richiede l’introduzione di ulteriori considerando, ripresi in gran parte dal regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati.

3.2 Emendamenti accolti dalla Commissione nella sostanza, previa riformulazione

Gli emendamenti 30, 31, 33, 47, 51, 52, 53, 68, 69, 70, 72, 74 e 75 possono essere accolti in linea di principio, previa riformulazione:

L’ emendamento 30 mira a chiarire che il calcolo dei termini è disciplinato dal regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini. È opportuno riformulare leggermente il testo del considerando per non pregiudicare l’interpretazione della Corte di giustizia delle Comunità europee sull’applicabilità del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 agli strumenti in vigore nel settore della giustizia civile.

L’ emendamento 31 propone di informare il convenuto mediante il relativo modulo standard in merito al calcolo dei termini conformemente al regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71. Nella sostanza l’emendamento può essere senz’altro accolto, non occorre tuttavia includere un considerando a tal scopo; la modifica può essere introdotta direttamente nel relativo modulo standard.

L’ emendamento 33 obbliga i tribunali a tener conto di qualsiasi forma di opposizione da parte del convenuto, se espressa in maniera chiara. Ai fini della tutela dei diritti della difesa, occorre sottolineare l’importanza di questo obbligo. Dovrebbe essere pertanto rafforzata la formulazione del testo del considerando.

L’ emendamento 47 dovrebbe rinviare all’articolo 4 ter, invece che all’articolo 4 ter, paragrafo 3 come nel testo del Parlamento.

Nell’ emendamento 51, nel paragrafo 2, lettera b) manca la parola “inviata” dopo “giudice d’origine”.

Gli emendamenti 52 e 53 sono necessari alla luce dell’inclusione dell’abolizione dell’ exequatur per l’ingiunzione di pagamento europea. Si tratta di copie esatte delle norme minime di notificazione previste dal regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati. È necessario, tuttavia, introdurre una modifica tecnica risultante dalla definizione di “controversie transfrontaliere” proposta nell’emendamento 39 (articolo 1 bis, paragrafo 1, del testo del Parlamento). Ai sensi della definizione, è possibile che il convenuto abbia il domicilio o la residenza abituale in uno Stato che non sia uno Stato membro dell’Unione europea. In tal caso, la notificazione al convenuto dell’ingiunzione di pagamento europea viene effettuata secondo le norme in materia di notificazione vigenti in detto Stato. Gli emendamenti 52 e 53 devono riflettere questa possibilità e dovrebbero pertanto far riferimento alle norme in materia di notificazione vigenti nello “Stato” e non nello “Stato membro”.

Nell’ emendamento 68 , il riferimento di cui alla lettera b) dovrebbe essere agli articoli da 12 quinquies a 12 septies del testo del Parlamento.

Nell’ emendamento 69 , il riferimento di cui al paragrafo 1, lettera b) dovrebbe essere all’articolo 12 quater del testo del Parlamento.

L’ emendamento 70 dovrebbe far riferimento agli allegati (al plurale), dato che il regolamento conterrà diversi allegati.

L’ emendamento 72 introduce una norma dettagliata in materia di riesame del funzionamento del regolamento alla luce dei procedimenti nazionali d’ingiunzione di pagamento. Il riesame avrà luogo cinque anni dopo la data di entrata in vigore del regolamento. Alla luce della distinzione proposta nell’emendamento 73 tra la data di entrata in vigore e la data di applicazione del regolamento, nell’emendamento 72 è più corretto far riferimento alla data di applicazione piuttosto che alla data di entrata in vigore. Ciò è in linea con quanto discusso in Consiglio.

L’ emendamento 74 deve essere sostanzialmente verificato dal punto di vista tecnico e deve essere riformulato tenendo conto del software necessario per la gestione elettronica delle ingiunzioni di pagamento europee.

L’ emendamento 75 propone un allegato al modulo di domanda. Dal punto di vista tecnico, detto allegato fa parte del modulo di domanda e deve essere pertanto incluso nell’emendamento 74.

3.3 Emendamenti accolti in parte dalla Commissione

Gli emendamenti 29, 39 e 76 possono essere accolti in parte.

L’ emendamento 29 mira a chiarire l’obiettivo del riesame in casi eccezionali concesso al convenuto dopo la scadenza del termine per opporsi all’ingiunzione di pagamento europea. Data l’importanza del riesame sotto il profilo della tutela dei diritti della difesa del convenuto, il testo dovrebbe essere più specifico e chiarire che il termine “altre circostanze eccezionali” potrebbe includere il caso in cui l’ingiunzione di pagamento europea sia stata emessa sulla base di false informazioni fornite dal ricorrente nel modulo di domanda. Ciò è in linea con quanto discusso in Consiglio.

L’ emendamento 39 mira a definire la nozione di “controversie transfrontaliere” ai fini del regolamento. Per quanto la Commissione possa accettare la limitazione del regolamento alle controversie transfrontaliere e accogliere in gran parte la definizione proposta, non può accogliere il riferimento allo “Stato membro” per quanto riguarda il domicilio o la residenza abituale delle parti. Il riferimento allo “Stato membro” in relazione alle parti ha conseguenze giuridiche e politiche importanti. Tale riferimento significa che il procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento non può essere utilizzato dai ricorrenti non domiciliati nell’UE o contro i convenuti non aventi il loro domicilio nell’UE, in taluni casi in cui i giudici europei hanno tuttavia la competenza giurisdizionale, in particolare ai sensi del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Il divieto di utilizzo del procedimento da parte dei ricorrenti non domiciliati nell’UE è estremamente dubbio alla luce dei vigenti obblighi internazionali dell’Unione europea, in particolare gli obblighi derivanti dal GATT del 1994, dal GATS e dall’accordo TRIPS. Inoltre, l’applicazione congiunta del futuro strumento e della convenzione di Lugano del 1988 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale crea situazioni estremamente incresciose per i ricorrenti domiciliati o residenti in uno Stato parte della convenzione non membro dell’UE. Infine la definizione solleva interrogativi nel quadro dell’accordo sullo Spazio economico europeo.

L’ emendamento 76 propone di sopprimere gli allegati 2 e 3 della proposta iniziale della Commissione. La soppressione dell’allegato 2 può essere accolta, non però quella dell’allegato 3. L’allegato 3, nonché gli altri allegati che formano i moduli standard, devono essere riformulati, per renderli conformi alla proposta modificata, sulla base del software necessario per la gestione elettronica delle ingiunzioni di pagamento europee.

3.4 Emendamenti respinti

L’emendamento 71 non può essere accolto, in quanto la modifica proposta non è tecnicamente corretta. Il paragrafo deve fare riferimento all’intero articolo in oggetto e non unicamente al paragrafo contenente il riferimento.

4. CONCLUSIONE

Visto l’articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE, la Commissione modifica la propria proposta come segue.

2004/0055 (COD)

Proposta modificata di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento (Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 61, lettera c) e l’articolo 67, paragrafo 5, secondo trattino,

vista la proposta della Commissione[3],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[4],

deliberando in conformità alla procedura di cui all’articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

(1) La Comunità si è prefissa l’obiettivo di conservare e di sviluppare uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia nel quale sia garantita la libera circolazione delle persone. A tal fine, la Comunità adotta, tra l’altro, nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile avente un’incidenza transfrontaliera, i provvedimenti necessari al corretto funzionamento del mercato interno.

(2) Il Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 ha invitato il Consiglio e la Commissione a predisporre una nuova legislazione sugli elementi funzionali ad una cooperazione agevole e ad un migliore accesso alla legislazione, facendo specifico riferimento, in tale contesto, agli ordini di pagamento.

(3) Il 30 novembre 2000 il Consiglio ha adottato un progetto di programma della Commissione e del Consiglio relativo all’attuazione del principio del riconoscimento reciproco delle decisioni in materia civile e commerciale[5]. Il programma prevede la possibilità di un procedimento speciale, uniforme e armonizzato, volto ad ottenere una decisione giudiziaria, istituito in seno alla Comunità in settori specifici compreso quello dei crediti non contestati. Il programma dell’Aia, adottato dal Consiglio europeo il 5 novembre 2004, ha portato avanti il programma, invitando a proseguire attivamente i lavori sul procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento.

(4) Il 20 dicembre 2002 la Commissione ha adottato il libro verde sul procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento e sulle misure atte a semplificare ed accelerare il contenzioso in materia di controversie di modesta entità. Il libro verde ha avviato una consultazione sui possibili obiettivi e sulle possibili caratteristiche di un procedimento europeo uniforme per il recupero dei crediti non contestati.

(5) Il recupero rapido ed efficace dei crediti che non sono oggetto di una controversia giuridica riveste un’importanza primaria per gli operatori economici dell’Unione europea, in quanto i ritardi di pagamento rappresentano una delle principali cause di insolvenza che minacciano la sopravvivenza delle aziende (in particolare le piccole e medie imprese) e che sono all’origine della perdita di numerosi posti di lavoro.

(6) Anche se tutti gli Stati membri tentano di affrontare la questione del recupero in massa dei crediti non contestati elaborando un procedimento d’ingiunzione di pagamento semplificato, sia il contenuto delle legislazioni nazionali che i risultati dei procedimenti nazionali varia in misura sostanziale. I procedimenti attualmente vigenti, inoltre, sono spesso inammissibili o impraticabili in contesti transfrontalieri.

(7) I conseguenti ostacoli all’accesso ad una giustizia efficiente nelle controversie transfrontaliere, e la distorsione di concorrenza nel mercato interno causata dallo squilibrio nel funzionamento dei mezzi procedurali a disposizione dei creditori nei diversi Stati membri determinano l’esigenza di una normativa comunitaria che garantisca parità di condizioni per i creditori ed i debitori in tutta l’Unione europea.

(8) Il presente regolamento intende semplificare ed accelerare i procedimenti nelle controversie transfrontaliere in materia di crediti pecuniari non contestati e ridurne i costi, istituendo un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento, e permettere la libera circolazione delle ingiunzioni di pagamento europee in tutti gli Stati membri, elaborando norme minime il cui rispetto renda superflui, nello Stato membro dell’esecuzione, i procedimenti intermedi per il riconoscimento e l’esecuzione.

(9) Il procedimento istituito con il presente regolamento costituisce un mezzo supplementare e facoltativo a disposizione del ricorrente, che rimane libero di avvalersi dei procedimenti previsti dal diritto interno. Pertanto, il presente regolamento non sostituisce né armonizza i meccanismi per il recupero dei crediti non contestati previsti dalle legislazioni nazionali.

(10) Il procedimento deve basarsi il più possibile sull’utilizzo di moduli standard nella comunicazione tra il giudice e le parti per facilitarne la gestione e consentire il ricorso all’elaborazione automatizzata dei dati.

(11) Al momento di decidere quali giudici siano competenti ad emettere l’ingiunzione di pagamento europea, gli Stati membri devono tenere in debito conto la necessità di garantire l’accesso alla giustizia.

(12) Nella domanda d’ingiunzione di pagamento europea, il ricorrente deve essere obbligato a fornire informazioni sufficienti ad identificare chiaramente il credito e la relativa giustificazione, in modo da consentire al convenuto di decidere con cognizione di causa se presentare o no opposizione.

(13) In tale contesto, è opportuno che il ricorrente sia tenuto a fornire una descrizione delle prove a sua disposizione a sostegno della correttezza delle sue affermazioni senza dover effettivamente presentare al tribunale le prove documentarie.

(14) La presentazione di una domanda d’ingiunzione di pagamento europea comporta il pagamento di tutte le spese di giudizio applicabili.

(15) Il giudice esamina la domanda, compresa la questione della competenza giurisdizionale e la descrizione delle prove, sulla base delle informazioni fornite nel modulo. Ciò consente al giudice di valutare prima facie il merito della domanda e, tra l’altro, di escludere crediti palesemente infondati o irricevibili. L’esame non deve essere necessariamente effettuato da un giudice.

(16) L’ingiunzione di pagamento europea deve informare il convenuto della possibilità di saldare il debito al ricorrente oppure di presentare opposizione entro il termine di trenta giorni, se intende contestare il credito. Oltre alle informazioni complete sul credito fornite dal ricorrente, il convenuto deve essere informato dell’importanza giuridica dell’ingiunzione di pagamento europea ed in particolare delle conseguenze derivanti dalla mancata contestazione del credito.

(17) Il rigetto di un’ingiunzione di pagamento europea non può formare oggetto d’impugnazione, il che non preclude tuttavia la possibilità di un riesame della decisione allo stesso livello giurisdizionale.

(18) Di fronte alle diversità nelle legislazioni nazionali relativamente alle norme di procedura civile, in particolare quelle relative alla notificazione di documenti, è necessario che le norme minime siano definite in modo specifico e dettagliato. In particolare, qualsiasi metodo basato su una fictio iuris in ordine all’osservanza di tali norme minime non può essere considerata sufficiente al fine della notificazione di un’ingiunzione di pagamento europea.

(19) Tutti i metodi di notificazione elencati agli articoli 13 e 14 sono caratterizzati sia dall’assoluta certezza (articolo 13), sia da un grado assai elevato di verosimiglianza (articolo 14) che il documento notificato è pervenuto al destinatario.

(20) La notificazione in mani proprie a persone diverse dal convenuto stesso a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, lettere a) e b) dovrebbe essere considerata come rispondente ai requisiti di cui a tali norme soltanto se le suddette persone hanno effettivamente accettato/ricevuto l’ingiunzione di pagamento europea.

(21) L’articolo 15 deve applicarsi alle situazioni nelle quali il convenuto non può stare in giudizio personalmente, come nel caso di una persona giuridica, e alle situazioni nelle quali un rappresentante è indicato dalla legge, nonché a quelle nelle quali il convenuto ha autorizzato un’altra persona, in particolare un legale, a rappresentarlo nello specifico procedimento in corso.

(22) Il giudice deve assicurare la piena osservanza delle norme minime procedurali ed emettere un’ingiunzione di pagamento europea standardizzata.

(23) Il convenuto può presentare opposizione utilizzando il modulo standard di cui all’allegato. Tuttavia, il giudice deve tener conto di qualsiasi altra forma scritta di opposizione, se espressa in modo chiaro.

(24) L’opposizione presentata entro il termine deve porre fine al procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento e determinare il trasferimento automatico della controversia al procedimento civile ordinario, a meno che il ricorrente non abbia esplicitamente chiesto di porre termine in tal caso al procedimento. Nel presente regolamento il concetto di procedimento civile ordinario non deve necessariamente essere interpretato nel senso del diritto nazionale.

(25) In casi eccezionali il convenuto deve avere il diritto di chiedere il riesame dell’ingiunzione di pagamento europea anche qualora sia scaduto il termine per la presentazione dell’opposizione. Il riesame in casi eccezionali non significa che il convenuto abbia una seconda possibilità di contestare il credito. Nel procedimento di riesame la valutazione nel merito della domanda deve limitarsi agli elementi risultanti dalle circostanze eccezionali invocate dal convenuto. Tra le altre circostanze eccezionali di cui all’articolo 20, paragrafo 2 può figurare il caso in cui l’ingiunzione di pagamento europea sia stata emessa sulla base di false informazioni fornite dal ricorrente nel modulo di domanda.

(26) Le spese di giudizio combinate del procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento e del procedimento civile ordinario avviato a seguito dell’opposizione non devono superare le spese di giudizio di un procedimento civile ordinario non preceduto dal procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento; tali spese non includono, ad esempio, gli onorari degli avvocati o le spese di notifica di documenti da parte di soggetti diversi dal giudice.

(27) Ai fini dell’esecuzione, l’ingiunzione di pagamento europea emessa in uno Stato membro e divenuta esecutiva deve essere considerata alla stregua di un’ingiunzione emessa nello Stato membro in cui viene chiesta l’esecuzione. La reciproca fiducia nell’amministrazione della giustizia negli Stati membri giustifica che la sussistenza dei requisiti richiesti per l’emissione dell’ingiunzione di pagamento europea sia accertata dal giudice di uno Stato membro e che l’ingiunzione venga eseguita in tutti gli altri Stati membri senza che sia necessario il controllo giurisdizionale della corretta applicazione delle norme minime procedurali nello Stato membro dell’esecuzione. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, in particolare l’articolo 22, paragrafi 1 e 2 e l’articolo 23, l’esecuzione dell’ingiunzione di pagamento europea continua ad essere disciplinata dal diritto nazionale.

(28) Si ricorda che il calcolo dei periodi di tempo e dei termini deve essere disciplinato dal regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini[6].

(29) Dato che gli obiettivi del presente regolamento non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti del presente regolamento, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare misure in base al principio di sussidiarietà di cui all’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(30) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea quali principi generali del diritto comunitario. Intende garantire in particolare il pieno rispetto del diritto ad un processo equo, in linea con l’articolo 47 della Carta.

(31) Le misure necessarie per l’applicazione del presente regolamento devono essere adottate a norma della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[7].

(32) A norma dell’articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito e l’Irlanda hanno notificato che intendono partecipare all’adozione e all’applicazione del presente regolamento.

(33) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento, che non è pertanto vincolante né applicabile in Danimarca,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1 Oggetto

1. Il presente regolamento intende

- semplificare ed accelerare i procedimenti nelle controversie transfrontaliere in materia di crediti pecuniari non contestati, e ridurne i costi, istituendo un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento; e

- permettere la libera circolazione delle ingiunzioni di pagamento europee in tutti gli Stati membri, elaborando norme minime il cui rispetto renda superflui, nello Stato membro dell’esecuzione, i procedimenti intermedi per il riconoscimento e l’esecuzione.

2. Il presente regolamento non impedisce al ricorrente di far valere un credito ai sensi dell’articolo 4, utilizzando qualunque altro procedimento previsto dalla legislazione di uno Stato membro o dalla legislazione comunitaria.

Articolo 2

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica nelle controversie transfrontaliere in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell’organo giurisdizionale. Esso non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale ed amministrativa né la responsabilità dello Stato per atti od omissioni nell’esercizio di poteri pubblici (“ acta iure imperii ”).

2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:

a) il regime patrimoniale fra coniugi, i testamenti e le successioni;

b) i fallimenti, i concordati e le procedure affini;

c) la sicurezza sociale;

d) i crediti derivanti da obbligazioni extracontrattuali, salvo che:

i) siano stati oggetto di accordo tra le parti o vi sia stata un’ammissione di debito; o

ii) riguardino debiti liquidati risultanti da comproprietà di un bene.

3. Nel presente regolamento per “Stato membro” si intende qualsiasi Stato membro ad eccezione della Danimarca.

Articolo 3Controversie transfrontaliere

1. Ai fini del presente regolamento, si definisce transfrontaliera una controversia in cui almeno una delle parti ha domicilio o residenza abituale in uno Stato diverso dallo Stato membro del giudice adito.

2. Il domicilio è determinato in conformità agli articoli 59 e 60 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale[8].

3. La data di riferimento per stabilire se esiste controversia transfrontaliera è la data di presentazione della domanda d’ingiunzione di pagamento europea in conformità al presente regolamento.

Articolo 4

Procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento

Viene istituito il procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento per il recupero di crediti pecuniari per un importo specifico esigibili alla data in cui è presentata la domanda d’ingiunzione di pagamento europea.

Articolo 5

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

1. “Stato membro d’origine”: lo Stato membro in cui l’ingiunzione di pagamento europea viene emessa;

2. “Stato membro dell’esecuzione”: lo Stato membro in cui viene chiesta l’esecuzione dell’ingiunzione di pagamento europea;

3. “giudice”: l’autorità di uno Stato membro competente per l’ingiunzione di pagamento europea e per ogni altra questione ad essa collegata;

4. “giudice d’origine”: il giudice che emette l’ingiunzione di pagamento europea.

Articolo 6Competenza giurisdizionale

1. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, la competenza giurisdizionale è determinata conformemente alle norme di diritto comunitario applicabili in materia, in particolare il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

2. Tuttavia, qualora il credito si riferisca ad un contratto concluso da una persona, il consumatore, ad un fine che può essere considerato estraneo alla sua attività o professione, e il convenuto sia il consumatore, la competenza spetta unicamente al giudice dello Stato membro in cui il convenuto ha il domicilio ai sensi dell’articolo 59 del regolamento (CE) n. 44/2001.

Articolo 7Domanda d ’ingiunzione di pagamento europea

1. La domanda d’ingiunzione di pagamento europea viene presentata utilizzando il modulo standard cui all’allegato.

2. Nella domanda vanno indicati:

a) il nome e l’indirizzo delle parti e, ove applicabile, dei loro rappresentanti, nonché del giudice al quale è presentata la domanda;

b) l’importo del credito, compreso il capitale e, ove applicabile, gli interessi e le sanzioni contrattuali;

c) qualora siano richiesti interessi sul credito, il tasso d’interesse ed il periodo di tempo per il quale gli interessi sono richiesti, a meno che non venga aggiunto automaticamente al capitale un tasso d’interesse legale ai sensi della legislazione dello Stato membro d’origine;

d) il fondamento dell’azione, compresa una descrizione delle circostanze invocate come base del credito e, ove applicabile, degli interessi richiesti;

e) una descrizione delle prove a sostegno del credito;

f) i motivi della competenza giurisdizionale; e

g) il carattere transfrontaliero della controversia in conformità all’articolo 3.

3. Nella domanda il ricorrente dichiara in coscienza e in fede di fornite informazioni veritiere, e riconosce che dichiarazioni deliberatamente false potrebbero comportare sanzioni adeguate ai sensi della legislazione dello Stato membro d’origine.

4. In allegato alla domanda il ricorrente può far presente al giudice di essere contrario al trasferimento al procedimento ordinario ai sensi dell’articolo 17, in caso di opposizione da parte del convenuto. Ciò non impedisce al ricorrente di informarne successivamente il giudice, ma, in ogni caso, prima dell’emissione dell’ingiunzione.

5. La domanda è presentata su supporto cartaceo o tramite qualsiasi altro mezzo di comunicazione, anche elettronico, accettato dallo Stato membro d’origine e a disposizione del giudice d’origine.

6. La domanda deve essere firmata dal ricorrente o, ove applicabile, del suo rappresentante. Quando è presentata in forma elettronica, conformemente al precedente paragrafo 5, la domanda è firmata in conformità dell’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche[9]. La firma viene riconosciuta dallo Stato membro d’origine e non è soggetta a requisiti supplementari.

Tuttavia, la firma elettronica non è richiesta se e nella misura in cui esista presso i giudici dello Stato membro d’origine un sistema alternativo di comunicazione elettronica, che sia disponibile ad un determinato gruppo di utenti autenticati preregistrati e che permetta di identificare detti utenti in modo sicuro. Gli Stati membri informano la Commissione di tali sistemi di comunicazione.

Articolo 8Esame della domanda

Il giudice al quale è presentata la domanda d’ingiunzione di pagamento europea valuta, quanto prima possibile e sulla base del modulo della domanda, se sono soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 6 e 7 e se il credito appare fondato e ricevibile. L’esame può essere effettuato mediante procedura automatizzata.

Articolo 9

Completamento e rettifica della domanda

1. In caso di mancato rispetto dei requisiti di cui all’articolo 7, e a meno che la domanda non sia manifestamente infondata o irricevibile, il giudice dà al ricorrente la possibilità di completare o rettificare la domanda, Il giudice utilizza il modulo standard di cui all’allegato.

2. Se chiede al ricorrente di completare o rettificare la domanda, il giudice fissa un termine che ritiene adeguato nella fattispecie. Il giudice può, a sua discrezione, prorogare tale termine.

Articolo 10 Modifica della domanda

1. Se le condizioni di cui all’articolo 8 sono rispettate soltanto per una parte della domanda, il giudice ne informa il ricorrente utilizzando il modulo standard di cui all’allegato. Il ricorrente è invitato ad accettare o rifiutare una proposta d’ingiunzione di pagamento europea per l’importo specificato dal tribunale ed è informato delle conseguenze della sua decisione. Il ricorrente risponde rinviando il modulo standard spedito dal giudice entro un termine stabilito dal giudice conformemente all’articolo 9, paragrafo 2.

2. Se il ricorrente accetta la proposta del giudice, quest’ultimo emette un’ingiunzione di pagamento europea conformemente all’articolo 12 per la parte della domanda accettata dal ricorrente. Le conseguenze relative alla parte restante del credito iniziale sono disciplinate dal diritto nazionale.

3. Se il ricorrente non invia la sua risposta entro il termine stabilito dal giudice o rifiuta la proposta del giudice, quest’ultimo respinge in toto la domanda d’ingiunzione di pagamento europea conformemente all’articolo 11.

Articolo 11 Rigetto della domanda

1. Il giudice respinge la domanda se:

a) il ricorrente non invia la sua risposta entro il termine stabilito dal giudice ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2; o

b) il ricorrente non invia la sua risposta entro il termine stabilito dal giudice o rifiuta la proposta del giudice, ai sensi dell’articolo 10; o

c) non sono rispettate le condizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 6 e 7; o

d) il credito è chiaramente infondato o irricevibile.

Il ricorrente è informato del motivo del rigetto mediante il modulo standard di cui all’allegato.

2. Il rigetto della domanda non può formare oggetto di impugnazione

3. Il rigetto della domanda non impedisce al ricorrente di far valere il suo credito mediante una nuova domanda d’ingiunzione di pagamento europea o qualunque altro procedimento disponibile ai sensi della legislazione di uno Stato membro.

Articolo 12 Emissione dell’ingiunzione di pagamento europea

1. Se sono rispettate le condizioni di cui all’articolo 8, il giudice emette, quanto prima e di norma entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, l’ingiunzione di pagamento europea, utilizzando il modulo standard di cui all’allegato.

Il periodo di 30 giorni non comprende i tempi utilizzati dal richiedente per completare, rettificare o modificare la domanda.

2. L’ingiunzione di pagamento europea viene emessa unitamente ad una copia del modulo di domanda. Non contiene le informazioni fornite dal ricorrente ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4.

3. Nell’ingiunzione di pagamento europea il convenuto è informato della possibilità di:

a) pagare al ricorrente l’importo indicato nell’ingiunzione; o

b) opporsi all’ingiunzione presentando opposizione dinanzi al giudice d’origine inviata entro il termine stabilito all’articolo 16, paragrafo 2.

4. Nell’ingiunzione di pagamento europea il convenuto è informato del fatto che

a) l’ingiunzione è stata emessa soltanto sulla base delle informazioni fornite dal ricorrente e non verificate dal giudice;

b) l’ingiunzione diverrà esecutiva a meno che non venga presentata opposizione dinanzi al giudice conformemente all’articolo 16;

c) se viene presentata opposizione, il procedimento prosegue dinanzi ai giudici competenti dello Stato membro d’origine conformemente alle norme di procedura civile ordinaria, a meno che il ricorrente non abbia esplicitamente chiesto di porre termine in tal caso al procedimento.

5. Il giudice assicura che l’ingiunzione venga notificata al convenuto in conformità della legislazione nazionale, secondo un metodo conforme alle norme minime di cui agli articoli 13, 14 e 15.

Articolo 13Notificazione con prova di ricevimento da parte del convenuto

L’ingiunzione di pagamento europea può essere notificata al convenuto conformemente alla legislazione nazionale dello Stato richiesto secondo una delle seguenti forme:

a) notificazione in mani proprie attestata da una dichiarazione di ricevimento datata e sottoscritta dal convenuto;

b) notificazione in mani proprie, attestata da un documento firmato dalla persona competente che ha provveduto alla notificazione, in cui si dichiara che il convenuto ha ricevuto il documento o ha rifiutato di riceverlo senza alcuna giustificazione legale, e con l’indicazione della data della notificazione;

c) notificazione a mezzo posta, attestata da una dichiarazione di ricevimento datata, sottoscritta e rinviata dal convenuto;

d) notificazione con mezzi elettronici, in particolare mediante telescopia o posta elettronica, attestata da una dichiarazione di ricevimento datata, sottoscritta e rinviata dal convenuto.

Articolo 14Notificazione senza prova di ricevimento da parte del convenuto

1. L’ingiunzione di pagamento europea può essere notificata al convenuto conformemente alla legislazione nazionale dello Stato richiesto secondo una delle seguenti forme:

a) notificazione a mani proprie, presso l’indirizzo personale del convenuto, a persona con esso convivente o che lavori come dipendente nell’abitazione del convenuto;

b) se il convenuto è un lavoratore autonomo, o una persona giuridica, notificazione in mani proprie nei suoi locali commerciali ad una persona alle dipendenze del convenuto;

c) deposito dell’ingiunzione nella cassetta delle lettere del convenuto;

d) deposito dell’ingiunzione presso un ufficio postale o un’autorità pubblica competente e relativa comunicazione scritta depositata nella cassetta delle lettere del convenuto, purché dalla comunicazione scritta risulti chiaramente la natura giudiziaria del documento o il fatto che tale comunicazione ha l’efficacia legale della notificazione e che determina la decorrenza dei termini ai fini del calcolo della loro scadenza;

e) notificazione a mezzo posta senza avviso di ricevimento conformemente al paragrafo 3, laddove il convenuto è domiciliato nello Stato membro d’origine;

f) notificazione con mezzi elettronici attestata da conferma automatica della trasmissione, a condizione che il convenuto abbia preventivamente accettato in modo esplicito questo metodo di notificazione.

2. Ai fini del presente regolamento la notificazione di cui al paragrafo 1 non è ammissibile se l’indirizzo del convenuto non è conosciuto con certezza.

3. La notificazione ai sensi del paragrafo 1, lettere da a) a d) è attestata da:

a) un documento, sottoscritto dalla persona competente che ha provveduto alla notificazione, che certifica quanto segue:

i) la forma di notificazione;

ii) la data in cui è stata effettuata;

iii) se l’ingiunzione è stata notificata a persona diversa dal convenuto, il nome della persona e il suo legame con il convenuto stesso,

o

b) una dichiarazione di ricevimento sottoscritta dalla persona cui è stata effettuata la notificazione, ai fini del paragrafo 1, lettere a) e b).

Articolo 15Notificazione ad un rappresentante

La notificazione ai sensi degli articoli 13 e 14 può anche essere effettuata ad un rappresentante del convenuto.

Articolo 16Opposizione all’ingiunzione di pagamento europea

1. Il convenuto può presentare opposizione all’ingiunzione di pagamento europea dinanzi al giudice d’origine utilizzando il modulo standard di cui all’allegato, che gli viene consegnato unitamente all’ingiunzione di pagamento europea.

2. L’opposizione viene presentata entro 30 giorni dal momento in cui l’ingiunzione è stata notificata al convenuto.

3. Il convenuto indica nell’opposizione che contesta il credito, senza essere tenuto a precisarne le ragioni.

4. L’opposizione è presentata su supporto cartaceo o tramite qualsiasi altro mezzo di comunicazione, anche elettronico, accettato dallo Stato membro d’origine e a disposizione del giudice d’origine.

5. L’opposizione deve essere firmata dal convenuto o, ove applicabile, del suo rappresentante. Quando è presentata in forma elettronica, conformemente al precedente paragrafo 4, l’opposizione è firmata in conformità dell’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche. La firma viene riconosciuta dallo Stato membro d’origine e non è soggetta a requisiti supplementari.

Tuttavia, la firma elettronica non è richiesta se e nella misura in cui esista presso i giudici dello Stato membro d’origine un sistema alternativo di comunicazione elettronica, che sia disponibile ad un determinato gruppo di utenti autenticati preregistrati e che permetta di identificare detti utenti in modo sicuro. Gli Stati membri informano la Commissione di tali sistemi di comunicazione.

Articolo 17Effetti della presentazione dell ’opposizione

1. Se l’opposizione viene presentata entro il termine stabilito all’articolo 16, paragrafo 2, il procedimento prosegue dinanzi ai giudici competenti dello Stato membro d’origine applicando le norme di procedura civile ordinaria, a meno che il ricorrente non abbia esplicitamente richiesto di porre termine in tal caso al procedimento conformemente all’articolo 7, paragrafo 4.

Qualora il ricorrente abbia fatto valere il credito tramite il procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento, nessuna disposizione del diritto nazionale pregiudica la sua posizione nel successivo procedimento ordinario.

2. Il trasferimento al procedimento ordinario ai sensi del paragrafo 1 è disciplinato dalla legge dello Stato membro d’origine.

3. Il ricorrente è informato se il convenuto abbia presentato opposizione e dell’eventuale trasferimento al procedimento ordinario.

Articolo 18Esecutività

1. Se non viene presentata opposizione entro il termine fissato all’articolo 16, paragrafo 2, tenuto conto di un lasso di tempo adeguato affinché l’istanza di opposizione arrivi a destinazione, il giudice d’origine senza indugio dichiara esecutiva l’ingiunzione di pagamento europea, utilizzando il modulo standard di cui all’allegato. Il giudice d’origine verifica la data della notificazione.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, le condizioni formali di esecutività sono disciplinate dalla legge dello Stato membro d’origine.

3. Il giudice invia al ricorrente l’ingiunzione di pagamento europea esecutiva.

Articolo 19

Abolizione dell ’ exequatur

L’ingiunzione di pagamento europea divenuta esecutiva nello Stato membro d’origine è riconosciuta ed eseguita negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento.

Articolo 20 Riesame in casi eccezionali

1. Scaduto il termine di cui all’articolo 16, paragrafo 2, il convenuto è legittimato a chiedere un riesame dell’ingiunzione di pagamento europea dinanzi al giudice competente dello Stato membro d’origine nel caso in cui:

a) i) l’ingiunzione di pagamento sia stata notificata secondo una delle forme previste all’articolo 14; e

ii) la notificazione non sia stata effettuata in tempo utile a consentirgli di presentare le proprie difese, per ragioni a lui non imputabili;

o

b) il convenuto non abbia avuto la possibilità di contestare il credito a causa di situazioni di forza maggiore o di circostanze eccezionali per ragioni a lui non imputabili,

purché in entrambi i casi agisca tempestivamente.

2. Scaduto il termine di cui all’articolo 16, paragrafo 2, il convenuto è altresì legittimato a chiedere il riesame dell’ingiunzione di pagamento europea dinanzi al giudice competente dello Stato membro d’origine se l’ingiunzione di pagamento europea risulta manifestamente emessa per errore, tenuto conto dei requisiti previsti dal presente regolamento, o per altre circostanze eccezionali.

3. Se il giudice respinge la domanda in base al fatto che nessuno dei motivi di riesame di cui ai paragrafi 1 e 2 è applicabile, l’ingiunzione di pagamento europea rimane esecutiva.

Se il giudice decide che il riesame è giustificato per uno dei motivi di cui ai paragrafi 1 e 2, l’ingiunzione di pagamento europea è nulla.

Articolo 21Esecuzione

1. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, i procedimenti di esecuzione sono disciplinati dalla legge dello Stato membro dell’esecuzione.

L’ingiunzione di pagamento europea divenuta esecutiva è eseguita alle stesse condizioni di una decisione esecutiva pronunciata nello Stato membro dell’esecuzione.

2. Per l’esecuzione in un altro Stato membro, il ricorrente fornisce alle competenti autorità incaricate dell’esecuzione di detto Stato membro:

a) una copia dell’ingiunzione di pagamento europea dichiarata esecutiva dal giudice d’origine che presenti le condizioni di autenticità prescritte; e

b) se del caso, la traduzione dell’ingiunzione di pagamento europea nella lingua ufficiale dello Stato membro dell’esecuzione oppure, ove tale Stato abbia più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dei procedimenti giudiziari del luogo in cui viene chiesta l’esecuzione, conformemente al diritto dello Stato membro in questione, o in un’altra lingua che lo Stato membro dell’esecuzione abbia dichiarato di accettare. Ciascuno Stato membro può indicare la lingua o le lingue ufficiali delle istituzioni della Comunità europea diverse dalla sua, nelle quali accetta l’ingiunzione di pagamento europea. La traduzione è autenticata da una persona a tal fine abilitata in uno degli Stati membri.

3. Al ricorrente che in uno Stato membro chieda l’esecuzione di un’ingiunzione di pagamento europea emessa in un altro Stato membro non possono essere richiesti cauzioni, garanzie o depositi, comunque siano denominati, a causa della qualità di straniero o per difetto di domicilio o residenza nello Stato membro dell’esecuzione.

Articolo 22Rifiuto dell ’esecuzione

1. Su istanza del convenuto l’esecuzione è rifiutata dal giudice competente dello Stato membro dell’esecuzione se l’ingiunzione di pagamento europea è incompatibile con una decisione o ingiunzione emessa anteriormente in uno Stato membro o in un paese terzo, a condizione che:

a) la decisione anteriore riguardi una causa avente lo stesso oggetto e le stesse parti; e

b) la decisione anteriore soddisfi le condizioni necessarie per il suo riconoscimento nello Stato membro dell’esecuzione; e

c) il convenuto non abbia avuto la possibilità di far valere l’incompatibilità nel procedimento svoltosi nello Stato membro d’origine.

2. L’esecuzione è rifiutata, su istanza del convenuto, anche nel caso e nella misura in cui il convenuto abbia versato al ricorrente l’importo indicato nell’ingiunzione di pagamento europea.

3. In nessun caso l’ingiunzione di pagamento europea può formare oggetto di un riesame del merito nello Stato membro dell’esecuzione.

Articolo 23Sospensione o limitazione dell ’esecuzione

Se il convenuto ha chiesto il riesame ai sensi dell’articolo 20, il giudice competente dello Stato membro dell’esecuzione può, su istanza del convenuto:

a) limitare il procedimento di esecuzione ai provvedimenti conservativi; o

b) subordinare l’esecuzione alla costituzione di una cauzione di cui determina l’importo; o

c) in circostanze eccezionali, sospendere il procedimento di esecuzione.

Articolo 24Assistenza legale

La rappresentanza da parte di un avvocato o di altro professionista del settore legale non è obbligatoria:

a) per il ricorrente relativamente all’ingiunzione di pagamento europea;

b) per il convenuto relativamente all’opposizione contro un’ingiunzione di pagamento europea.

Articolo 25Spese di giudizio

1. Le spese di giudizio combinate del procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento e del procedimento civile ordinario avviato a seguito dell’opposizione contro l’ingiunzione di pagamento europea in uno Stato membro non superano le spese di giudizio di un procedimento civile ordinario non preceduto dal procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento in tale Stato membro.

2. Ai fini del presente regolamento, le spese di giudizio comprendono le spese e i diritti da pagarsi al giudice, il cui importo è stabilito in conformità alla legislazione nazionale.

Articolo 26Rapporto con le norme processuali nazionali

Tutte le questioni procedurali non trattate specificamente dal presente regolamento sono disciplinate dal diritto nazionale.

Articolo 27

Relazione con il regolamento (CE) n. 1348/2000

Il presente regolamento non pregiudica l’applicazione del regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale.

Articolo 28

Informazioni relative alle spese di notifica e all ’esecuzione

Gli Stati membri collaborano nel fornire ai cittadini ed agli ambienti professionali le informazioni riguardanti:

a) le spese di notifica dei documenti; e

b) le autorità competenti per l’esecuzione ai fini dell’applicazione degli articoli 21, 22 e 23,

in particolare attraverso la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, istituita con decisione 2001/470/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001.

Articolo 29Informazioni relative alla competenza giurisdizionale, ai procedimenti di riesame, ai mezzi di comunicazione e alle lingue

1. Entro __ _______________, 200_ gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a) i giudici competenti ad emettere l’ingiunzione di pagamento europea;

b) il procedimento di riesame e i giudici competenti ai fini dell’applicazione dell’articolo 20;

c) i mezzi di comunicazione accettati ai fini del procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento e a disposizione dei giudici; e

d) le lingue accettate ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera b).

Gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni eventuale modifica successiva di tali informazioni.

2. La Commissione rende accessibili a tutti le informazioni comunicate ai sensi del paragrafo 1 mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e con ogni altro mezzo adeguato.

Articolo 30Modifiche degli allegati

I moduli standard contenuti negli allegati sono aggiornati o adeguati dal punto di vista tecnico, nel pieno rispetto delle disposizioni del presente regolamento, in conformità alla procedura di cui all’articolo 31.

Articolo 31 Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato previsto all’articolo 75 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa decisione.

Articolo 32

Riesame

Entro __ _________ 200_ [10] , la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione dettagliata di riesame dell’applicazione del procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento. La relazione contiene una valutazione dell’applicazione del procedimento e una valutazione d’impatto estesa per ciascuno Stato membro.

A tal fine e per garantire che le migliori prassi nell’Unione europea siano debitamente tenute in considerazione e siano conformi ai principi di una migliore legislazione, gli Stati membri informano la Commissione sull’applicazione transfrontaliera del procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento. Le informazioni dovrebbero comprendere le spese di giudizio, la rapidità del procedimento, l’efficienza, la facilità di utilizzazione e i procedimenti nazionali d’ingiunzione di pagamento degli Stati membri.

La relazione della Commissione è accompagnata, se del caso, da proposte di adeguamento.

Articolo 33Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il __ _______________ 200_.

Esso si applica a decorrere dal __ _________ 200_, ad eccezione degli articoli 29, 30 e 31 che si applicano a decorrere dal __ ________ 200_.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri in base al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente

[1] COM(2004) 173 definitivo del 19.3.2004 e COM(2004) 173 definitivo/3 del 25.5.2004.

[2] CESE/2005/133, GU C 221 dell’8.9.2005, pag. 77.

[3] COM(2004) 173 definitivo del 19.3.2004 e COM(2004) 173 definitivo/3 del 25.5.2004.

[4] CESE/2005/133, GU C 221 dell’8.9.2005, pag. 77.

[5] GU C 12 del 15.1.2001, pag. 1.

[6] GU L 124 dell’8.6.1971, pag. 1.

[7] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

[8] GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.

[9] GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12.

[10] Cinque anni a decorrere dalla data di applicazione del regolamento.