52006PC0031

Proposta modificata di Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la protezione dei minori e della dignità umana e il diritto di replica relativamente alla competitività dell'industria europea dei servizi audiovisivi e d'informazione (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE) /* COM/2006/0031 def. - COD 2004/0117 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 20.1.2006

COM(2006) 31 definitivo

2004/0117 (COD)

Proposta modificata di

RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

CONCERNENTE LA PROTEZIONE DEI MINORI E DELLA DIGNITÀ UMANA E IL DIRITTO DI REPLICA RELATIVAMENTE ALLA COMPETITIVITÀ DELL'INDUSTRIA EUROPEA DEI SERVIZI AUDIOVISIVI E D'INFORMAZIONE

(presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE)

2004/0117 (COD)

Proposta modificata di

RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

CONCERNENTE LA PROTEZIONE DEI MINORI E DELLA DIGNITÀ UMANA E IL DIRITTO DI REPLICA RELATIVAMENTE ALLA COMPETITIVITÀ DELL'INDUSTRIA EUROPEA DEI SERVIZI AUDIOVISIVI E D'INFORMAZIONE

1. ANTEFATTI

Trasmissione della proposta al Consiglio e al Parlamentoeuropeo COM(2004) 341 def. – 2004/0117 (COD)conformemente all'articolo 157, paragrafo 1, del trattato 7 maggio 2004

Parere del Comitato economico e sociale europeo 9 febbraio 2005

Parere del Comitato delle regioni nessun parere

Parere del Parlamento europeo – prima lettura 7 settembre 2005

2. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Si tratta di un proposta di raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la protezione dei minori e della dignità umana e il diritto di replica relativamente alla competitività dell'industria europea dei servizi audiovisivi e d'informazione. La proposta costituisce il seguito del secondo rapporto di valutazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativo all'applicazione della raccomandazione 98/560/CE del Consiglio, del 24 settembre 1998, riguardante la protezione dei minori e della dignità umana e lo sviluppo della competitività dell'industria dei servizi audiovisivi e di informazione europei attraverso la promozione di strutture nazionali volte a raggiungere un livello comparabile e efficace di tutela dei minori e della dignità umana.

3. Parere della Commissione sugli emendamenti adottati dal Parlamento europeo

3.1. Emendamenti accolti dalla Commissione

L'emendamento 1, che limita la sfera di applicazione della raccomandazione all'" industria europea dei servizi audiovisivi e d'informazione in linea ".

L'emendamento 21, secondo il quale la raccomandazione non osta in alcun caso a che gli Stati membri applichino le loro norme costituzionali o altre disposizioni legislative ovvero si attengano alla loro prassi giuridica in materia di libertà d'opinione.

Emendamento 25, secondo il quale è opportuno che gli Stati membri responsabilizzino i professionisti, gli intermediari e gli utenti dei nuovi mezzi di comunicazione, come Internet, incoraggiando la vigilanza e la segnalazione delle pagine ritenute illecite, elaborando un codice di condotta in collaborazione con i professionisti e le autorità di regolamentazione a livello nazionale ed europeo, incoraggiando il settore europeo dei servizi audiovisivi e d'informazione in linea, nel rispetto della libertà d'opinione e di stampa, ad evitare ogni discriminazione basata sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o il credo, l'handicap, l'età o l'orientamento sessuale in tutti i servizi audiovisivi e d'informazione in linea, e a combattere tali forme di discriminazione.

L'emendamento 35, che raccomanda agli Stati membri di presentare alla Commissione una relazione sulle misure adottate in applicazione della presente raccomandazione, due anni dopo la sua adozione.

3.2. Emendamenti accolti dalla Commissione in parte o in linea di principio

Per quanto riguarda i diritti dei minori , la Commissione può accettare in linea di principio l'emendamento 2, a condizione che sia soppressa la frase: " incorporata nella parte II del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa ". Tale soppressione è necessaria in quanto non è ancora possibile fare riferimento al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa.

La Commissione può accettare in linea di principio l'emendamento 4, a condizione che sia soppressa la frase: " La dignità umana è inalienabile, non ammette alcuna esclusione né limitazione e costituisce il fondamento e la base di tutti gli strumenti giuridici elaborati su scala nazionale e internazionale per la tutela dei diritti umani. ".

La Commissione può accettare in linea di principio l'emendamento 6, a condizione che sia soppressa la frase: " adottando misure contro la diffusione di contenuti illeciti ". Tale soppressione è necessaria in quanto l'adozione di tali misure è prevista nell'ambito del Terzo Pilastro.

La Commissione può accettare in linea di principio l'emendamento 7 a condizione che sia riformulato nel modo seguente: " Considerato il continuo sviluppo delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione, si pone l'urgente esigenza che la Comunità europea assicuri una completa e adeguata tutela degli interessi dei cittadini in tale settore, mediante l'adozione di una direttiva che garantisca in tutto il suo territorio, da una parte, la libera diffusione e prestazione di servizi d'informazione e, dall'altra, che i contenuti siano leciti, rispettino il principio della dignità umana e non pregiudichino lo sviluppo integrale dei minori. ".

La Commissione può accettare l'emendamento 8 a condizione che sia riformulato nel modo seguente: " la raccomandazione 98/560/CE del Consiglio, del 24 settembre 1998, concernente lo sviluppo della competitività dell'industria dei servizi audiovisivi e d'informazione europei attraverso la promozione di strutture nazionali volte a raggiungere un livello comparabile ed efficace di tutela dei minori e della dignità umana costituisce il primo strumento giuridico comunitario che affronta le questioni della protezione dei minori e della dignità umana in relazione ai servizi audiovisivi e d'informazione offerti al pubblico, qualunque sia la modalità di diffusione . L'articolo 22 della direttiva 89/552/CEE del Consiglio sulla televisione senza frontiere affrontava già in modo specifico la questione della protezione dei minori e della dignità umana nelle attività di radiodiffusione televisiva; ". Formulata in tale modo, la frase è più in linea con il considerando 5 della raccomandazione del 1998.

La Commissione può accettare l'emendamento 9 a condizione che sia aggiunta la seguente frase: " È opportuno che tali misure tengano conto dell'equilibrio tra i principi di protezione della dignità umana e di libertà d'espressione, in particolare per quanto riguarda la responsabilità degli Stati membri nella definizione del concetto di incitamento all'odio o alla discriminazione ai sensi della loro legislazione nazionale e dei loro valori morali .".

La Commissione può accettare l'emendamento 10 a condizione che sia riformulato nel modo seguente: " Si suggerisce che il Consiglio e la Commissione attribuiscano un'attenzione particolare all' attuazione della presente raccomandazione durante la revisione, il negoziato o la conclusione di nuovi accordi di partenariato o di nuovi programmi di cooperazione con i paesi terzi, visto la caratteristica globale dei produttori, dei distributori o dei fornitori di contenuti audiovisivi e di accesso a Internet.". Tale riformulazione è necessaria in quanto, nel contesto dei negoziati con i paesi terzi, l'azione della Commissione deve rispettare le direttive di negoziato adottate dal Consiglio e numerosi altri vincoli.

La Commissione può accettare l'emendamento 11 a condizione che sia soppressa la seguente frase: " tenendo presente che la prevenzione e un migliore controllo parentale saranno sempre le migliori forme di protezione dinanzi ai pericoli di Internet. ". La frase " saranno sempre le migliori " è troppo assoluta e, pertanto, inadeguata.

La Commissione può accettare l'emendamento 12 a condizione che sia riformulato nel modo seguente: In generale, l'autoregolamentazione del settore dell'audiovisivo si dimostra un mezzo supplementare efficace, ma non sufficiente, per proteggere i minori dai messaggi a contenuto nocivo. Lo sviluppo di uno spazio europeo dell'audiovisivo basato sulla libertà di espressione e sul rispetto dei diritti dei cittadini dovrebbe fondarsi su un dialogo continuo fra legislatori nazionali ed europei, autorità di regolamentazione, industrie, associazioni, cittadini e attori della società civile. ".

La Commissione può accettare l'emendamento 14 a condizione che sia riformulato nel modo seguente:

" Nella consultazione pubblica relativa alla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (direttiva "Televisione senza frontiere"), si è proposta l'inclusione della necessità di adottare misure in relazione all'alfabetizzazione ai media tra gli argomenti oggetto della raccomandazione 98/560/CE. ".

"Alfabetizzazione mediatica" è il termine più appropriato.

La Commissione può accettare l'emendamento 15, a condizione che sia aggiunta la parola " esistenti " tra le parole “tra” e “ "gli organismi di autoregolamentazione e coregolamentazione".

La Commissione può accettare l'emendamento 16 a condizione che sia riformulato nel modo seguente: " (8) Come proposto durante la consultazione pubblica sulla direttiva 97/36/CE, occorre che il diritto di replica o le misure equivalenti si applichi no ai mezzi di comunicazione in linea, tenuto conto delle loro rispettive caratteristiche e di quelle del servizio fornito. ".

La Commissione può accettare l'emendamento 18 a condizione che sia riformulato nel modo seguente: " Nel presentare la sua proposta di direttiva del Consiglio che applica il principio della parità di trattamento tra donne e uomini all'accesso a beni e servizi ed alla prestazione degli stessi, la Commissione ha fatto notare che l'immagine dei sessi quale presentata nei mezzi di comunicazione e nella pubblicità solleva questioni importanti sulla tutela della dignità degli uomini e delle donne, ma ha concluso affermando che, tenuto conto di altri diritti fondamentali, nella fattispecie quelli inerenti alla libertà e al pluralismo dei mezzi di comunicazione, non appare opportuno trattare tali questioni nella proposta in questione e che queste dovrebbero essere oggetto di una riflessione e quindi di misure adeguate, ove necessario. ".

La Commissione può accettare l'emendamento 19, a condizione che sia soppressa la frase " Anche se sono escluse misure normative, ciò non impedisce ai mezzi di comunicazione di vietare la discriminazione in codici deontologici di autocontrollo volontario o di applicare divieti in tal senso indipendentemente da tali codici. ", nonché la parola " pertanto " nella frase successiva.

La Commissione può accettare l'emendamento 20, a condizione che siano soppresse le parole " come giornali, riviste e videogiochi, ".

La Commissione può accettare l'emendamento 22 a condizione che sia riformulato nel modo seguente: " I. RACCOMANDANO agli Stati membri, per favorire lo sviluppo dell'industria dei servizi audiovisivi e d'informazione in linea, di adottare le misure necessarie per assicurare una migliore protezione dei minori e della dignità umana nell'insieme dei servizi audiovisivi e d'informazione in linea:”

La Commissione può accettare l'emendamento 23 a condizione che sia riformulato nel modo seguente:

" (1) prendendo in considerazione l'introduzione di misure nelle legislazioni o pratiche nazionali relative al diritto di replica o a misure equivalenti in materia di mezzi di comunicazione in linea, nel rispetto delle disposizioni giuridiche nazionali e costituzionali e fatta salva la possibilità di adattare la maniera in cui tale diritto è esercitato alle particolarità di ciascun tipo di mezzo ;

(2) promuovendo, per favorire l'adeguamento allo sviluppo tecnologico, oltre alle misure giuridiche e di altra natura esistenti in materia di servizi di radio e telediffusione, in sintonia con queste ed in stretta collaborazione con le parti interessate:

- misure per consentire ai minori di fare un uso responsabile dei servizi audiovisivi e d'informazione in linea, segnatamente tramite una maggiore sensibilizzazione dei genitori, degli educatori e degli insegnanti riguardo al potenziale dei nuovi servizi e alla possibilità di renderli sicuri per i minori, in particolare attraverso l'alfabetizzazione ai media o programmi educativi sui mezzi di comunicazione;

- misure intese a facilitare, laddove appropriato e necessario, l'identificazione di contenuti e servizi di qualità destinati ai minori, nonché l'accesso agli stessi, segnatamente tramite la messa a disposizione di strumenti di accesso in istituti d'insegnamento e luoghi pubblici;

Nell'allegato II sono riportati esempi di azioni possibili nel campo dell'alfabetizzazione ai media "

e a condizione che le disposizioni che seguono siano spostate nell'allegato II intitolato "Esempi di azioni possibili nel campo dell'alfabetizzazione mediatica":

" Allegato II

Esempi di azioni possibili nel campo dell'alfabetizzazione mediatica:

- una formazione permanente degli insegnanti e degli educatori, in collegamento con le associazioni di protezione dell'infanzia, sui metodi di utilizzo di Internet nel quadro dell'apprendimento scolastico e sui metodi pedagogici per un utilizzo sicuro (sicurizzato) da trasmettere obbligatoriamente ai minori,

- l'istituzione di un insegnamento specifico di Internet destinato ai minori fin dalla più giovane età, comprendente sessioni aperte ai genitori per spiegare agli uni e agli altri come servirsi di Internet e come evitarne i tranelli e pericoli,

- un approccio didattico integrato che costituisca un elemento permanente dei programmi scolastici e dei programmi di formazione all’alfabetizzazione ai mezzi di informazione, per mantenere la sensibilizzazione ai pericoli di Internet, in particolare spazi di discussione ("chat") e forum,

- l'organizzazione di campagne nazionali d'informazione mediante tutti i mezzi di comunicazione destinate ai cittadini, per mettere in guardia l'opinione pubblica contro i pericoli di Internet e il rischio di incorrere in sanzioni penali (informazioni sulla possibilità di presentare denunce o di attivare il controllo parentale). Campagne specifiche potranno rivolgersi a gruppi mirati come le scuole e le associazioni di genitori, gli utenti, ecc.,

- la distribuzione di kit d'informazione sui rischi di Internet ("navigazione sicura su Internet", "come filtrare i messaggi non desiderati") e sull'utilizzo delle permanenze telefoniche (" hotlines ") per segnalare o denunciare siti nocivi o illeciti,

- misure adeguate per creare permanenze telefoniche o per migliorarne l'efficacia, onde facilitare la presentazione di denunce e consentire la segnalazione di siti nocivi;

- misure intese a contrastare in modo efficace la pornografia infantile su Internet, che è una delle più gravi forme di attacco alla dignità dei minori;

- campagne pubblicitarie di riprovazione degli atti di violenza sui minori e di sostegno alle vittime grazie all'offerta di aiuto psicologico, morale e pratico. "

La Commissione può accettare l'emendamento 24 a condizione che l'emendamento 23 sia modificato e riformulato come specificato in precedenza.

La Commissione può accettare in linea di principio l'emendamento 26, a condizione che siano soppresse le parole: " studiare l'introduzione, nei sistemi giuridici, di un sistema di responsabilità solidale o a cascata per i reati relativi a Internet; " in quanto tale aspetto è contemplato nel Terzo Pilastro ed esula dal campo di applicazione della raccomandazione; e a condizione che il quarto paragrafo sia riformulato come segue: " stabilire una linea telefonica unica, deviata verso i servizi nazionali , per denunciare attività illecite e/o sospette in rete;".

La Commissione può accettare in linea di principio l'emendamento 29 a condizione che sia riformulato nel modo seguente:

" (1) di mettere a punto misure positive a favore dei minori, comprese iniziative volte a facilitare un più ampio accesso dei minori ai servizi audiovisivi e d'informazione in linea, evitando al contempo contenuti potenzialmente nocivi. Tali misure potrebbero comprendere un'armonizzazione attraverso la collaborazione tra gli organismi di regolamentazione, autoregolamentazione e di coregolamentazione degli Stati membri, nonché attraverso lo scambio di buone pratiche relativamente a tali questioni, quali un sistema di simboli descrittivi comuni che indichino la fascia d'età e/o gli aspetti del contenuto che hanno condotto a una raccomandazione in materia d'età, al fine di aiutare gli utenti a valutare il contenuto dei servizi audiovisivi e d'informazione in linea. Tale aiuto agli utenti potrebbe essere attuato, ad esempio, per mezzo delle azioni possibili descritte nell'allegato III. "

" ALLEGATO III

Esempi delle azioni possibili che il settore industriale e le parti interessate possono intraprendere a beneficio dei minori:

- la messa a disposizione sistematica di un sistema di filtraggio efficace e di semplice utilizzo, al momento della sottoscrizione di un abbonamento al servizio di accesso, e lo sviluppo di soluzioni di filtraggio efficaci che tengano conto delle innovazioni tecnologiche che permettono di utilizzare Internet sui telefoni portatili;

- offerte di servizi di accesso specificamente destinati ai bambini e dotati di un sistema di filtraggio automatico azionato dai fornitori dell'accesso, e dagli operatori di telefonia mobile;

- misure destinate ad incentivare una descrizione dei siti proposti, con un aggiornamento regolare, per facilitare la classificazione dei siti grazie a sigle comuni a tutti gli Stati membri, che avvertano gli utenti di potenziali contenuti nocivi dei siti consultati,

- la presenza di strisce di avvertimento ( banner ) in tutti i motori di ricerca che segnalino gli eventuali pericoli e i numeri di permanenze telefoniche ( hotlines ).

La Commissione può accettare in linea di principio l'emendamento 30 a condizione che sia riformulato nel modo seguente: " 1 bis) di studiare la possibilità di creare dei filtri che vietino il passaggio su Internet di materiale pedopornografico o offensivo per la dignità umana; ".

La Commissione può accettare in linea di principio l'emendamento 31, a condizione che siano soppresse le parole: " mediante protocolli come la Piattaforma per la selezione contenutistica del materiale Internet (PICS) " in quanto non appare opportuno citare protocolli specifici che possono divenire obsoleti dopo un certo periodo di tempo.

La Commissione può accettare in linea di principio l'emendamento 33 a condizione che sia riformulato nel modo seguente:

"II bis PRENDONO NOTA che la Commissione:

(1) intende promuovere , nell'ambito del programma comunitario pluriennale 2005-2008 volto a promuovere un'utilizzazione più sicura di Internet e delle tecnologie in linea, attività d'informazione destinate ai cittadini di tutta Europa, tramite tutti i mezzi di comunicazione, per informare il pubblico circa i pericoli di Internet, sulle modalità di un suo utilizzo responsabile e sicuro, nonché sulle procedure di ricorso ed i mezzi per esercitare il controllo parentale. Campagne specifiche potranno rivolgersi a gruppi mirati come le scuole, le associazioni di genitori, gli utenti,

(2) intende studiare la possibilità di istituire un numero verde europeo, o di estendere un servizio esistente, destinato ad indicare agli utenti di Internet i mezzi di ricorso e le fonti di informazione disponibili e ad informare i genitori circa l'efficacia del software di filtraggio ;

(3 ) intende studiare la possibilità di sostenere l'istituzione di un nome di dominio di secondo livello generico riservato ai siti controllati in permanenza che si impegnino a rispettare i minori e i loro diritti (ad esempio .KID.eu );

(4) continua a mantenere un dialogo costruttivo e permanente con le organizzazioni di fornitori di contenuti, le organizzazioni di consumatori e tutte le parti interessate;

(5) intende favorire e sostenere il raggruppamento in reti delle istituzioni di autoregolamentazione nonché gli scambi di esperienze fra di esse per valutare l'efficacia dei codici di condotta e gli approcci basati sull'autoregolamentazione in modo da assicurare ai minori le più elevate norme di protezione."

La Commissione può accettare in linea di principio l'emendamento 36, a condizione che siano soppresse le parole: " comprese misure legislative vincolanti a livello europeo ", che non sono appropriate.

La Commissione può accettare in linea di principio l'emendamento 37 a condizione che sia riformulato nel modo seguente: " PRINCIPI MINIMI PER LA MESSA IN OPERA, A LIVELLO NAZIONALE, DI misure nella legislazione o nella pratica nazionale onde assicurare il diritto di replica o misure equivalenti in materia di mezzi di comunicazione in linea ".

La Commissione può accettare parzialmente l'emendamento 38, a condizione che alcune parti siano riformulate e altre siano spostate. Il testo (completo) che la Commissione può giudicare accettabile è il seguente:

" ALLEGATO 1

Obiettivo: introduzione nella legislazione o nella pratica nazionale degli Stati membri di misure intese ad assicurare il diritto di replica o misure equivalenti in materia di mezzi di comunicazione in linea, nel rispetto delle disposizioni giuridiche nazionali e costituzionali e ferma restando la possibilità di adattare l'esercizio di tale diritto al fine di tenere conto delle specificità di ciascun tipo di mezzo di comunicazione.

Per "mezzo di comunicazione" s'intende ogni mezzo di comunicazione destinato a diffondere presso il pubblico informazioni in linea pubblicate, quali i giornali, i periodici, le trasmissione radiofoniche e televisive e i servizi d'informazione disponibili su Internet.

- Fatte salve altre disposizioni civili, amministrative o penali adottate dagli Stati membri, qualsivoglia persona fisica o giuridica, indipendentemente dalla nazionalità, i cui interessi legittimi, relativi, in particolare, ma non esclusivamente, alla loro reputazione e al loro buon nome, siano stati danneggiati a seguito di un'affermazione apparsa in una pubblicazione o fatta nel corso di una trasmissione, deve beneficiare del diritto di replica o di misure equivalenti. Gli Stati membri devono far sì che l'esercizio effettivo del diritto di replica o di misure equivalenti non siano ostacolati dall'imposizione di obblighi o condizioni eccessive.

- Il diritto di replica o le misure equivalenti devono essere applicabili nei confronti di tutti i mezzi di comunicazione in linea soggetti alla giurisdizione di uno Stato membro.

- Gli Stati membri devono adottare le disposizioni necessarie per stabilire il diritto di replica o le misure equivalenti e definire la procedura da seguire per l'esercizio corrispondente. Gli Stati membri devono assicurare in particolare che il termine previsto per l'esercizio del diritto di replica o per l’attuazione delle misure equivalenti sia sufficiente e che le modalità di tale esercizio consentano che il diritto di replica o le misure equivalenti possano essere esercitate in maniera appropriata da persone fisiche o giuridiche residenti o stabilite in altri Stati membri.

- il diritto di replica può essere assicurato non solo per mezzo della legislazione, ma anche per mezzo di misure di coregolamentazione o di autoregolamentazione;

- il diritto di replica è una via di ricorso particolarmente adeguata nell’ambito delle pubblicazioni in linea, data la possibilità di correggere immediatamente le informazioni contestate e la facilità tecnica con cui le risposte delle persone interessate possono essere allegate. L a replica, tuttavia, deve essere trasmessa entro un termine ragionevole, una volta motivata la richiesta, ed in momento ed in una forma adeguati alla pubblicazione o alla trasmissione alla quale la richiesta si riferisce.

- Vanno previste procedure tali da consentire il ricorso presso tribunali o altri organi indipendenti per controversie sull'esercizio del diritto di replica o l’attuazione delle misure equivalenti.

- La richiesta di esercitare il diritto di replica o misure equivalenti può essere respinta se il richiedente non ha un interesse legittimo nella pubblicazione della replica o qualora questa implichi un atto punibile, renda civilmente responsabile il fornitore di contenuti o sia contraria al buon costume.

- Il diritto di replica non pregiudica altre vie di ricorso a disposizione delle persone i cui diritti alla dignità, all'onore, alla reputazione o alla vita privata sono stati violati dai mezzi di comunicazione.

- Gli Stati membri assicurano che l'esercizio effettivo del diritto di replica (o delle misure equivalenti) e del diritto alla libertà d'espressione non siano ingiustificatamente ostacolati. "

3.3. Conclusione

In conformità all'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE, la Commissione modifica la sua proposta come indicato in precedenza.