52006PC0012

Proposta di direttiva del Consiglio relativa alle franchigie fiscali applicabili all'importazione di merci oggetto di piccole spedizioni a carattere non commerciale provenienti dai paesi terzi (versione codificata) /* COM/2006/0012 def. - CNS 2006/0007 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 23.1.2006

COM(2006) 12 definitivo

2006/0007 (CNS)

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

relativa alle franchigie fiscali applicabili all'importazione di merci oggetto di piccole spedizioni a carattere non commerciale provenienti dai paesi terzi

(presentata dalla Commissione) (versione codificata)

RELAZIONE

1. Nel contesto dell'Europa dei cittadini, la Commissione attribuisce grande importanza alla semplificazione e alla chiara formulazione della normativa comunitaria, affinché diventi più comprensibile e accessibile al cittadino comune, offrendo al medesimo nuove possibilità di far valere i diritti che la normativa sancisce.

Questo obiettivo non può essere realizzato fintanto che le innumerevoli disposizioni, modificate a più riprese e spesso in modo sostanziale, rimangono sparse, costringendo chi le voglia consultare a ricercarle sia nell'atto originario sia negli atti di modifica. L'individuazione delle norme vigenti richiede pertanto un notevole impegno di ricerca e di comparazione dei diversi atti.

Per tale motivo è indispensabile codificare le disposizioni che hanno subito frequenti modifiche, se si vuole che la normativa comunitaria sia chiara e trasparente.

2. Il 1° aprile 1987 la Commissione ha pertanto deciso[1] di dare istruzione ai propri servizi di procedere alla codificazione di tutti gli atti legislativi dopo non oltre dieci modifiche, sottolineando che si tratta di un requisito minimo e che i vari servizi dovrebbero sforzarsi di codificare i testi di loro competenza anche a intervalli più brevi, al fine di garantire la chiarezza e la comprensione immediata delle disposizioni comunitarie.

3. Le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Edimburgo (dicembre 1992) hanno ribadito questa necessità[2], sottolineando l’importanza della codificazione , poiché offre la certezza del diritto applicabile a una determinata materia in un preciso momento.

La codificazione va effettuata nel pieno rispetto del normale iter legislativo comunitario.

Dal momento che in sede di codificazione nessuna modificazione di carattere sostanziale può essere apportata agli atti che ne fanno oggetto, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno concluso un accordo interistituzionale, del 20 dicembre 1994, per un metodo di lavoro accelerato che consenta la rapida adozione degli atti di codificazione.

4. Lo scopo della presente proposta è quello di avviare la codificazione della direttiva 78/1035/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alle franchigie fiscali applicabili all'importazione di merci oggetto di piccole spedizioni a carattere non commerciale provenienti dai paesi terzi[3]. La nuova direttiva sostituisce le varie direttive che essa incorpora[4], preserva in pieno la sostanza degli atti oggetto di codificazione e pertanto non fa altro che riunirli apportando unicamente le modifiche formali necessarie ai fini dell’opera di codificazione.

5. La proposta di codificazione è stata elaborata sulla base del consolidamento preliminare , in tutte le lingue ufficiali, della direttiva 78/1035/CEE e degli strumenti di modifica della stessa, effettuato dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, attraverso un sistema di elaborazione dati . Nei casi in cui è stata assegnata una nuova numerazione agli articoli, la concordanza tra la vecchia e la nuova numerazione è esposta in una tavola che figura all'allegato II della direttiva codificata.

ê 78/1035/CEE (adattato)

2006/0007 (CNS)

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

relativa alle franchigie fiscali applicabili all'importazione di merci oggetto di piccole spedizioni a carattere non commerciale provenienti dai paesi terzi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo Ö 93 Õ,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo[5],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[6],

considerando quanto segue:

ê

(1) La direttiva 78/1035/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alle franchigie fiscali applicabili all'importazione di merci oggetto di piccole spedizioni a carattere non commerciale provenienti dai paesi terzi[7] è stata modificata in modo sostanziale e a più riprese[8]. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale direttiva.

ê 78/1035/CEE (adattato)

(2) Conviene esentare dalle imposte sulla cifra d'affari e dalle imposizioni indirette interne l'importazione in piccole spedizioni della stessa natura provenienti da paesi terzi.

ê 78/1035/CEE (adattato)

(3) A questo riguardo per ragioni pratiche i limiti entro i quali si applica questa franchigia devono essere per quanto possibile uguali a quelli previsti per Ö il regime comunitario delle franchigie doganali Õ dal regolamento (CEE) n. Ö 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983[9] Õ.

ê 78/1035/CEE

(4) Sembra infine necessario prevedere limiti particolari per alcuni prodotti a causa dell'alto livello di imposta al quale sono attualmente assoggettati negli Stati membri.

ê

(5) La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione indicati nell'allegato I, parte B,

ê 78/1035/CEE

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. Le merci oggetto di piccole spedizioni, prive di carattere commerciale, spedite da un paese terzo da un privato e destinate ad un altro privato che si trovi in uno Stato membro, godono all'importazione di una franchigia dalle imposte sulla cifra di affari e dalle altre imposizioni indirette interne.

2. Ai sensi del paragrafo l, si considerano come “piccole spedizioni prive di carattere commerciale” le spedizioni che nel contempo:

ê 78/1035/CEE (adattato)

è1 85/576/CEE art. 1 (adattato)

Ö a) Õ presentano carattere occasionale;

Ö b) Õ riguardano esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare dei destinatari e che, per la loro natura o quantità, escludano qualsiasi interesse di ordine commerciale;

Ö c) Õ riguardano merci il cui valore globale non superi è1 45 Ö euro Õ ç;

Ö d) Õ sono inviate dallo speditore al destinatario senza pagamento di alcun genere.

ê 78/1035/CEE

Articolo 2

1. L'articolo 1 si applica alle merci sotto elencate soltanto entro i limiti quantitativi seguenti:

a) prodotti del tabacco :

- i) 50 sigarette

oppure

- ii) 25 sigaretti (sigari del peso massimo di 3 grammi al pezzo)

oppure

- iii) 10 sigari

oppure

- iv) 50 grammi di tabacco da fumo;

ê 85/576/CEE art. 2

b) alcol e bevande alcoliche :

- i) bevande distillate e bevande alcoliche con titolo alcolometrico superiore a 22% vol; alcole etilico non denaturato di 80% vol e più: 1 bottiglia standard (sino a 1 litro)

oppure

- ii) bevande distillate e bevande alcoliche, aperitivi a base di vino o di alcole, tafia, saké o bevande simili con titolo alcolometrico di 22% vol o meno; vini spumanti, vini liquorosi: 1 bottiglia standard (sino a 1 litro)

ê 78/1035/CEE

oppure

- iii) vini tranquilli: 2 litri;

c) profumi :

50 grammi

oppure

acqua di toletta 1/4 di litro o 8 once;

d) caffè :

500 grammi

oppure

estratti e essenze di caffè 200 grammi;

e) tè:

100 grammi

oppure

estratti e essenze di tè 40 grammi.

2. Gli Stati membri hanno la facoltà di ridurre o di escludere dal beneficio della franchigia dalle imposte sulla cifra d'affari e dalle imposizioni indirette interne i prodotti di cui al paragrafo 1.

ê 78/1035/CEE

Articolo 3

Le merci menzionate all'articolo 2, che sono oggetto di una piccola spedizione priva di carattere commerciale, in quantità superiore alle quantità previste in tale articolo, sono totalmente escluse dal beneficio della franchigia.

ê 78/1035/CEE (adattato)

Articolo 4

Ö 1. Õ Il controvalore dell' Ö euro Õ in moneta nazionale da prendere in considerazione per l'applicazione della presente direttiva è fissato una volta l'anno. I tassi da applicare sono quelli del primo giorno lavorativo del mese di ottobre, con effetto dal 1o gennaio dell'anno successivo.

Ö 2. Õ Gli Stati membri hanno la facoltà di arrotondare gli importi in moneta nazionale risultanti dal cambio dell'importo in Ö euro Õ previsto all'articolo 1, paragrafo 2, purché tale arrotondamento non sia superiore a 2 Ö euro Õ.

Ö 3. Õ Gli Stati membri hanno la facoltà di mantenere l'importo della franchigia in vigore al momento dell'adattamento annuo di cui al paragrafo Ö 1 Õ, qualora la conversione dell'importo della franchigia espresso in Ö euro Õ comporti, prima dell'arrotondamento di cui al paragrafo Ö 2 Õ, una modifica della franchigia espressa in moneta nazionale inferiore al 5%.

Articolo 5

Gli Stati membri Ö comunicano alla Õ Commissione Ö il testo Õ delle disposizioni Ö essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva Õ che essi adottano per l'applicazione della presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

ê

Articolo 6

La direttiva 78/1035/CEE, modificata dalle direttive di cui all’allegato I, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione indicati nell’allegato I, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato II.

Articolo 7

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

ê 78/1035/CEE art. 6

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente

é

ALLEGATO I

Parte A

Direttiva abrogata e sue modificazioni successive(di cui all’articolo 6)

Direttiva 78/1035/CEE del Consiglio[10] (GU L 366 del 28.12.1978, pag. 34) |

Direttiva 81/933/CEE del Consiglio (GU L 338 del 25.11.1981, pag. 24) | limitatamente all’articolo 2 |

Direttiva 85/576/CEE del Consiglio (GU L 372 del 31.12.1985, pag. 30) |

Parte B

Elenco dei termini di attuazione in diritto nazionale(di cui all'articolo 6)

Direttiva | Termine di attuazione |

78/1035/CEE | 1° gennaio 1979 |

81/933/CEE | 1° gennaio 1982 |

85/576/CEE | 1° luglio 1986 |

____________

ALLEGATO II

Tavola di concordanza

Direttiva 78/1035/CEE | Presente direttiva |

Articolo 1, paragrafo 1 | Articolo 1, paragrafo 1 |

Articolo 1, paragrafo 2, primo trattino | Articolo 1, paragrafo 2, lettera a) |

Articolo 1, paragrafo 2, secondo trattino | Articolo 1, paragrafo 2, lettera b) |

Articolo 1, paragrafo 2, terzo trattino | Articolo 1, paragrafo 2, lettera c) |

Articolo 1, paragrafo 2, quarto trattino | Articolo 1, paragrafo 2, lettera d) |

Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), dalle parole “50 sigarette” alle parole “50 grammi di tabacco da fumo” | Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punti da i) a iv) |

Articolo 2, paragrafo 1, lettera b) | Articolo 2, paragrafo 1, lettera b) |

Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), primo trattino | Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto i) |

Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), secondo trattino | Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto ii) |

Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), terzo trattino | Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto iii) |

Articolo 2, paragrafo 1, lettere c), d) ed e) | Articolo 2, paragrafo 1, lettere c), d) ed e) |

Articolo 2, paragrafo 2 | Articolo 2, paragrafo 2 |

Articolo 2, paragrafo 3 | __ |

Articolo 3 | Articolo 3 |

Articolo 4, paragrafo 1 | __ |

Articolo 4, paragrafo 2 | Articolo 4, paragrafo 1 |

Articolo 4, paragrafo 3 | Articolo 4, paragrafo 2 |

Articolo 4, paragrafo 4 | Articolo 4, paragrafo 3 |

Articolo 5, paragrafo 1 | __ |

Articolo 5, paragrafo 2 | Articolo 5 |

__ | Articolo 6 |

__ | Articolo 7 |

Articolo 6 | Articolo 8 |

__ | Allegato I |

__ | Allegato II |

________

[1] COM(87) 868 PV.

[2] V. allegato III, Parte A, delle conclusioni.

[3] Eseguita ai sensi della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Codificazione della normativa comunitaria, COM(2001) 645 definitivo.

[4] Allegato I, Parte A, della presente proposta.

[5] GU C del , pag. .

[6] GU C del , pag. .

[7] GU L 366 del 28.12.1978, pag. 34; direttiva modificata da ultimo dall’atto di adesione dell’Austria, della Finlandia e della Svezia.

[8] V. allegato I, Parte A.

[9] Ö GU L 105 del 23.4.1983, pag. 1; regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1671/2000 (GU L 193 del 29.7.2000, pag. 11) Õ.

[10] La direttiva 78/1035/CEE è stata modificata dal seguente atto ancora in vigore: Atto di adesione dell’Austria, della Finlandia e della Svezia.