52006IP0488

Risoluzione del Parlamento europeo su una nuova strategia quadro per il multilinguismo (2006/2083(INI))

Gazzetta ufficiale n. 314 E del 21/12/2006 pag. 0207 - 0210


P6_TA(2006)0488

Nuova strategia quadro per il multilinguismo

Risoluzione del Parlamento europeo su una nuova strategia quadro per il multilinguismo (2006/2083(INI))

Il Parlamento europeo,

- visto l'articolo 192, secondo comma del trattato CE,

- visti gli articoli 149, 151 e 308 del trattato CE,

- visti gli articoli 21 e 22 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

- vista la sua risoluzione del 14 gennaio 2003, sul ruolo dei poteri regionali e locali nella costruzione europea [1], ove fa riferimento alla diversità linguistica in Europa,

- vista la decisione n. 1934/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000, che istituisce l'anno europeo delle lingue 2001 [2],

- vista la risoluzione del Consiglio, del 14 febbraio 2002, relativa alla promozione della diversità linguistica e dell'apprendimento delle lingue nel quadro dell'attuazione degli obiettivi dell'Anno europeo delle lingue 2001 [3],

- vista la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie del Consiglio d'Europa, entrata in vigore il 1o marzo 1998,

- vista la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa per la protezione delle minoranze nazionali, entrata in vigore il 1o febbraio 1998,

- vista la sua risoluzione del 4 settembre 2003 sulle raccomandazioni alla Commissione sulle lingue europee regionali e meno diffuse — le lingue delle minoranze nell'UE — in considerazione dell'allargamento e della pluralità culturale [4],

- visto l'articolo 45 del suo regolamento,

- vista la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione (A6-0372/2006),

A. considerando che il rispetto della diversità linguistica e culturale costituisce un principio fondamentale dell'Unione europea, riconosciuto dall'articolo 22 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il quale recita "L'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica",

B. considerando che, oltre ad essere una componente essenziale della cultura europea, il multilinguismo è una specificità che fa dell'Unione europea un chiaro esempio,

C. considerando che, nella sua summenzionata risoluzione del 14 gennaio 2003, il Parlamento europeo aveva proposto di aggiungere al trattato CE il seguente nuovo articolo 151A: "Nell'ambito dei suoi settori di competenza, la Comunità rispetta e promuove la diversità linguistica in Europa, comprese le lingue regionali o minoritarie quali espressione di detta diversità, incoraggiando la cooperazione tra Stati membri e utilizzando altri idonei strumenti per favorire questo obiettivo",

D. considerando che la promozione del multilinguismo in un'Europa pluralista è un fattore essenziale dell'integrazione culturale, economica e sociale e che il multilinguismo rafforza in particolare le qualifiche dei cittadini e ne facilita la mobilità,

E. considerando che alcune lingue europee sono parlate anche in numerosi paesi terzi e costituiscono un importante collegamento tra popoli e nazioni di diverse regioni del mondo,

F. considerando che alcune lingue europee hanno una peculiare capacità di stabilire una comunicazione immediata e diretta con altre parti del mondo,

G. considerando che la diversità linguistica può rappresentare un elemento di coesione sociale ed una fonte di tolleranza, di accettazione delle differenze, di identificazione e di comprensione reciproca tra i popoli,

H. considerando che il multilinguismo dovrebbe anche mirare a favorire il rispetto della diversità e della tolleranza, per evitare l'insorgere di eventuali conflitti attivi o passivi tra le diverse comunità linguistiche negli Stati membri,

I. considerando che tutte le lingue, in quanto strumento primario per l'accesso ad una cultura, rappresentano un modo distinto di percepire e di descrivere la realtà, e devono quindi poter beneficiare delle condizioni necessarie al loro sviluppo,

J. considerando che, per favorire l'apprendimento di altre lingue e rispondere in tal modo all'obiettivo "lingua madre + 2", occorre conoscere i principi che presiedono all'apprendimento della parola e alla formulazione e all'acquisizione dei concetti di base fin dalla più tenera età, in quanto questi principi sono i fondamenti della lingua materna,

K. considerando che le lingue regionali e minoritarie costituiscono un'enorme fonte di ricchezza culturale e dovrebbero essere maggiormente sostenute in quanto patrimonio culturale comune,

L. considerando che il Parlamento europeo e il Comitato delle regioni si sono pronunciati in numerose occasioni sull'importanza delle lingue meno diffuse e che attualmente non esistono, a livello comunitario, disposizioni legislative relative alle lingue regionali e minoritarie europee,

M. considerando che si dovrebbe prestare un'attenzione particolare alle persone svantaggiate o in difficoltà e ai portatori di handicap, onde favorirne l'accesso all'apprendimento delle lingue straniere;

Commenti specifici alla strategia quadro

1. accoglie positivamente l'impegno preso dalla Commissione, in particolare nell'ambito della nuova strategia quadro, di promuovere la conoscenza delle lingue per trarne beneficio sul piano sia culturale che socio-economico;

2. ritiene che, per conseguire gli obiettivi fissati dalla strategia di Lisbona, sia indispensabile migliorare la qualità, l'efficacia e l'accessibilità dei sistemi di istruzione e di formazione dell'Unione europea, favorendo l'apprendimento delle lingue straniere;

3. riconosce l'importanza strategica delle lingue mondiali europee quali veicolo di comunicazione e strumento di solidarietà, cooperazione ed investimenti economici e, pertanto, quali uno dei principali orientamenti della politica europea in materia di multilinguismo;

4. accoglie favorevolmente l'obiettivo a lungo termine della Commissione di migliorare le competenze linguistiche individuali, con riferimento all'obiettivo fissato al Consiglio europeo di Barcellona del 2002 di far sì che ogni cittadino apprenda almeno due lingue straniere oltre alla propria madrelingua;

5. ricorda in proposito agli Stati membri dell'Unione europea la necessità di promuovere un'effettiva politica di apprendimento delle lingue straniere mediante misure appropriate; riafferma inoltre che l'apprendimento precoce delle lingue è molto importante e deve basarsi su metodi efficaci secondo le migliori tecniche disponibili;

6. ritiene che manchino dati precisi ed affidabili, nonché indicatori adeguati, per quanto concerne l'attuale situazione delle competenze nel campo delle lingue straniere negli Stati membri; accoglie pertanto con interesse la proposta di introdurre un indicatore europeo di competenza linguistica, che dovrebbe tenere conto di tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea e che, se la procedura lo consente, potrebbe essere esteso, al di là delle cinque lingue maggiormente parlate, anche alle altre lingue dell'UE, al fine di fornireun quadro fedele della situazione delle competenze linguistiche;

7. ritiene che le proposte relative al multilinguismo non debbano essere limitate alle principali lingue ufficiali/degli Stati membri;

8. accoglie favorevolmente l'impegno della Commissione di fornire ai cittadini accesso alla legislazione, alle procedure e all'informazione dell'UE nella propria lingua, ma ritiene che questo approccio debba comprendere il maggior numero possibile di lingue degli Stati membri che sono utilizzate dai cittadini dell'UE; ritiene che in tal modo si concretizzi la dichiarazione della Commissione secondo cui il cittadino ha diritto di accedere all'UE utilizzando la propria lingua e senza incontrare ostacoli; considera che questo approccio costituirebbe un importante passo avanti per ridurre la distanza tra l'Unione europea e molti suoi cittadini, il che costituisce l'obiettivo principale del piano D per la democrazia, il dialogo e il dibattito;

9. invita la Commissione e le altre istituzioni europee ad avvalersi meglio dei nuovi strumenti informatici e tecnologici di traduzione nei rispettivi siti Internet, onde consentire ai cittadini europei di accedere a Internet e di ricevere attraverso quest'ultima informazioni sull'Europa nelle loro proprie lingue;

10. ritiene che occorra fornire agli immigranti le più ampie opportunità di apprendimento della o delle lingue del paese ospitante, quali definite dall'ordinamento interno di questo paese, in vista della loro integrazione sociale e culturale nella misura in cui ciò si riveli necessario, sulla base di metodi rivelatisi efficaci per l'apprendimento delle lingue e per l'integrazione dei cittadini immigrati e di dar loro la possibilità di seguire gli studi nella propria madrelingua per mantenere i legami con il paese di origine;

11. riconosce la necessità di una programmazione linguistica a livello degli Stati membri, per cui accogliefavorevolmente l'idea di stimolare gli Stati membri ad elaborare piani nazionali; ritiene che tali piani possanomigliorare la situazione di molte lingue meno diffuse e rafforzare la sensibilizzazione in merito all'importanzadella diversità linguistica; reputa che i piani degli Stati membri debbano includere le lingue menodiffuse, esaminare i modi in cui gli adulti interessati possano apprenderle ed includere tali progetti quali esempi delle migliori pratiche;

12. appoggia le iniziative per migliorare la formazione degli insegnanti, compresi quelli di materie non linguistiche e quelli che si occupano di formazione professionale, ed aggiunge che il ventaglio di lingue insegnate dentro e fuori la scuola deve essere ampliato, onde consentire ai futuri insegnanti di apprendere, e in seguito di insegnare, una gamma più ampia di lingue a parità di condizioni, sempre che vi sia una manifestazione di interesse in tal senso; ricorda, in proposito, che la formazione linguistica è essenziale per promuovere e facilitare non soltanto la mobilità degli studenti, ma anche quella di tutti i lavoratori alla ricerca di un'attività professionale in uno degli Stati membri;

13. insiste affinché si presti un'attenzione particolare all'apprendimento delle lingue straniere da parte delle persone svantaggiate o in difficoltà e dei portatori di handicap;

14. ritiene che l'apprendimento di nuove lingue dovrebbe costituire un elemento fondamentale nel programma di apprendimento lungo tutto l'arco della vita;

15. accoglie favorevolmente il maggiore ricorso all'apprendimento integrato di lingua e contenuto (content and language integrated learning, CLIL), nel quale gli studenti imparano una materia esposta in una lingua straniera, e invita gli Stati membri a dar vita a una rete di migliori prassi analizzando, in particolare, i risultati ottenuti con i corsi di immersione linguistica nei paesi multilingui;

16. si rallegra del fatto che gli istituti di istruzione superiore svolgano un ruolo più attivo nel promuovere il multilinguismo, non solo tra gli studenti e il personale, ma anche presso la più ampia comunità locale; ritiene che occorra pertanto promuovere le relazioni tra le università, le autorità nazionali, regionali e locali e le imprese;

17. accoglie favorevolmente l'attenzione rivolta alle attività di ricerca e sviluppo tecnologico sulle tecnologie dell'informazione connesse alle lingue nell'ambito del settimo programma quadro di ricerca, al fine di rafforzare il multilinguismo attraverso le nuove tecnologie dell'informazione;

18. appoggia le proposte a favore del multilinguismo nella società dell'informazione, nonché la creazione e la circolazione di contenuti e conoscenze multilingui; ritiene che vi sia una gamma sempre più ampia di tecnologie che favorirà un uso rafforzato di tutte le lingue, incluse quelle meno diffuse; ritiene che la tecnologia offra il più ampio potenziale per assicurare uno spazio sociolinguistico a tutte le lingue europee;

19. appoggia le proposte di sviluppare le professioni e le industrie del settore linguistico; ritiene che tutte le lingue europee dovranno ricorrere a nuove tecnologie quali il trattamento della parola, il riconoscimento vocale ecc., nonché il lavoro terminologico, lo sviluppo dell'apprendimento, della certificazione e degli esami linguistici, poiché altrimenti le lingue meno utilizzate perderanno terreno e il loro spazio sociolinguistico sarà occupato dalle lingue dominanti;

20. accoglie favorevolmente la proposta di maggiore trasparenza nel campo dell'insegnamento e delle procedure di valutazione e di certificazione delle lingue attraverso la pubblicazione di un inventario dei sistemi attualmente disponibili;

Misure proposte

21. invita le istituzioni e gli organismi europei a fare progressi nella comunicazione con i cittadini nelle loro lingue nazionali, a prescindere da se tali lingue abbiano o meno uno status ufficiale, a livello dello Stato membro o dell'Unione europea;

22. invita le istituzioni e gli organi europei a cooperare strettamente con il Consiglio d'Europa nella promozione e nella tutela della diversità linguistica e dell'apprendimento delle lingue e ad avvalersi delle esperienze acquisite nel settore della politica linguistica (ad esempio con il Portfolio europeo delle lingue o la Carta europea delle lingue regionali e minoritarie);

23. invita la Commissione a continuare a dare attuazione, nella misura della loro fattibilità, alle proposte contenute nella sua summenzionata risoluzione del 4 settembre 2003, comunicando regolarmente al Parlamento i risultati ottenuti;

24. esorta il Mediatore europeo ad adoperarsi in particolare per garantire il rispetto dei diritti linguistici dei cittadini europei e a prevedere maggiori mezzi per la soluzione delle situazioni di conflitto di natura linguistica nell'UE;

25. chiede alla Commissione di facilitare e favorire l'accesso all'informazione e al finanziamento degli organismi candidati che perseguono l'obiettivo di promuovere il multilinguismo attraverso reti e/o progetti finanziati dalla Commissione, a decorrere dal 2007;

*

* *

26. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi degli Stati membri dell'Unione europea.

[1] GU C 38 E del 12.2.2004, pag. 167.

[2] GU L 232 del 14.9.2000, pag. 1.

[3] GU C 50 del 23.2.2002, pag. 1.

[4] GU C 76 E del 25.3.2004, pag. 374.

--------------------------------------------------