23.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 71/16


Iniziativa della Repubblica d'Austria in vista dell'adozione di un Atto del Consiglio che modifica lo statuto dell'Europol

(2006/C 71/10)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la convenzione che istituisce un ufficio europeo di polizia («convenzione Europol») (1), in particolare l'articolo 30, paragrafo 3,

vista l'iniziativa della Repubblica d'Austria,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del consiglio di amministrazione dell'Europol,

considerando quanto segue:

(1)

È opportuno modificare lo statuto del personale applicabile ai dipendenti dell'Europol, quale figura nell'atto del Consiglio del 3 dicembre 1998 (2), (in prosieguo: «statuto del personale»), onde prevedere un periodo massimo di servizio di nove anni sulla base di due contratti a tempo determinato per tutto il personale.

(2)

È inoltre opportuno modificare lo statuto del personale al fine di disciplinare le relazioni di lavoro del controllore finanziario, dei controllori finanziari subalterni e del personale dell'ufficio del controllore finanziario nonché le relazioni di lavoro del segretario del consiglio di amministrazione dell'Europol e del personale del segretariato del consiglio di amministrazione.

(3)

Spetta al Consiglio stabilire, all'unanimità, le norme dettagliate applicabili ai dipendenti dell'Europol e le successive modifiche,

HA ADOTTATO IL SEGUENTE ATTO:

Articolo 1

Lo statuto del personale è modificato come segue:

1)

All'articolo 1 si aggiungono i seguenti paragrafi:

«3.   Lo statuto del personale si applica anche al controllore finanziario, ai controllori finanziari subalterni dell'Europol e al personale dell'ufficio del controllore finanziario, fatta salva la convenzione Europol o il regolamento finanziario dell'Europol e se non altrimenti disposto nell'allegato 10 che stabilisce disposizioni particolari riguardanti il controllore finanziario, i controllori finanziari subalterni e il personale dell'ufficio del controllore finanziario.

4.   Lo statuto del personale si applica altresì al segretario del consiglio di amministrazione dell'Europol e al personale del segretariato del consiglio di amministrazione, fatta salva la convenzione Europol e se non altrimenti disposto nell'allegato 11 che stabilisce disposizioni particolari riguardanti il segretario del consiglio di amministrazione dell'Europol e il personale del segretariato del consiglio di amministrazione.»;

2)

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Tutti gli agenti dell'Europol, siano essi assunti per un impiego che può essere occupato soltanto da agenti scelti dai servizi competenti di cui all'articolo 2, paragrafo 4 della convenzione Europol o per un impiego non soggetto a tale restrizione, sono inizialmente assunti per un periodo determinato, da uno a cinque anni.

I contratti iniziali possono essere rinnovati. La durata complessiva dei contratti a tempo determinato, compresi i rinnovi, non supera i nove anni.

Solo gli agenti assunti per un impiego non limitato ad agenti scelti dai servizi competenti di cui all'articolo 2, paragrafo 4 della convenzione Europol possono essere assunti per un periodo indeterminato dopo aver prestato la propria opera in modo ineccepibile per un periodo corrispondente a due contratti di durata determinata pari almeno a sei anni di servizio.

Il consiglio di amministrazione dell'Europol dà annualmente il proprio assenso qualora il direttore dell'Europol intenda accordare contratti di durata indeterminata. Il consiglio di amministrazione può fissare un limite per il numero totale di tali contratti.»;

3)

L'articolo 95 è sostituito dal seguente:

«Articolo 95

Il contratto di assunzione, sia di durata determinata, sia di durata indeterminata, può essere risolto dall'Europol senza preavviso:

a)

nel corso o alla fine del periodo di prova, alle condizioni previste all'articolo 26;

b)

nel caso in cui l'agente non risponda più alle condizioni previste all'articolo 24, paragrafo 2, lettere a) e d); tuttavia, nel caso in cui l'agente non soddisfi più le condizioni previste all'articolo 24, paragrafo 2, lettera d), il contratto può essere risolto soltanto conformemente all'articolo 65;

c)

nel caso in cui il periodo di comando, congedo straordinario o fuori ruolo temporaneo autorizzato dal servizio competente venga a scadere per un agente il cui posto può essere occupato unicamente da agenti assunti dai servizi competenti di cui all'articolo 2, paragrafo 4 della convenzione Europol;

d)

nel caso in cui l'agente non possa riprendere le sue funzioni alla fine del congedo di malattia retribuito previsto all'articolo 38. In tal caso, l'agente beneficia di un'indennità pari allo stipendio base e agli assegni familiari nella misura di due giorni per ogni mese di servizio prestato.»;

4)

All'articolo 3 dell'allegato 2, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Fatti salvi i periodi massimi di servizio di cui all'articolo 6 dello statuto del personale, per tutti i posti vacanti sono prese in considerazione domande sia interne che esterne.»

5)

Dopo l'allegato 9 è aggiunto il seguente allegato:

«ALLEGATO 10

Disposizioni particolari riguardanti il controllore finanziario, i controllori finanziari subalterni e il personale dell'ufficio del controllore finanziario

CAPITOLO 1

FUNZIONI E DOVERI

Articolo 1

1.   Il controllore finanziario è responsabile dell'esecuzione dei compiti assegnatigli a norma della convenzione Europol, del regolamento finanziario dell'Europol nonché di tutti quelli assegnatigli dal consiglio di amministrazione.

2.   Conformemente all'articolo 20 del regolamento finanziario dell'Europol, nell'esercizio delle sue funzioni il controllore finanziario rende conto unicamente al consiglio di amministrazione, dinanzi al quale è responsabile del loro adempimento.

3.   I controllori finanziari subalterni sono responsabili dell'esecuzione dei compiti assegnati a norma della convenzione Europol, del regolamento finanziario dell'Europol nonché di tutti quelli assegnati dal controllore finanziario.

4.   Nell'esercizio delle loro funzioni i controllori finanziari subalterni ed eventuali altri membri del personale dell'ufficio del controllore finanziario rendono conto unicamente al consiglio di amministrazione, dinanzi al quale sono responsabili del loro adempimento.

5.   Il controllore finanziario ed uno o più controllori finanziari subalterni sono designati a norma dell'articolo 35, paragrafo 7 della convenzione Europol e delle ulteriori disposizioni del presente allegato.

Articolo 2

1.   Salvo disposizioni contrarie del presente allegato, qualora lo statuto del personale preveda l'esercizio dell'autorità o del controllo da parte del direttore sui membri del personale dell'Europol, tale disposizione va intesa, nei riguardi del controllore finanziario, dei controllori finanziari subalterni e degli altri membri del personale dell'ufficio del controllore finanziario, come riferite al presidente del consiglio di amministrazione.

2.   Qualsiasi decisione, adottata in conformità del presente allegato dal consiglio di amministrazione o dal suo presidente, che richieda l'attuazione giuridica, è formalizzata dal direttore che delibera come rappresentante legale dell'Europol ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 5 della convenzione Europol.

CAPITOLO 2

AMMISSIBILITÀ E PROCEDURE DI SELEZIONE

Articolo 3

Conformemente all'articolo 35, paragrafo 7 della convenzione Europol e all'articolo 20 del regolamento finanziario dell'Europol, il controllore finanziario e i controllori finanziari subalterni sono scelti tra il personale degli istituti di revisione ufficiali degli Stati membri.

Articolo 4

L'assunzione per il posto di controllore finanziario è effettuata in conformità dell'articolo 35, paragrafo 7 della convenzione Europol e del capitolo 3 e dell'allegato 2 dello statuto del personale, fatte salve le seguenti disposizioni particolari:

a)

il presidente del consiglio di amministrazione istituisce una commissione giudicatrice composta dai rappresentanti di tre Stati membri, di cui uno della Presidenza e gli altri indicati a tal fine mediante sorteggio dal consiglio di amministrazione; questi tre membri eleggono al proprio interno il presidente della commissione giudicatrice;

b)

l'avviso è pubblicato dal consiglio di amministrazione;

c)

il capo della sezione “Risorse umane” esercita la funzione di segretario della commissione giudicatrice e fornisce il supporto amministrativo necessario; il segretario della commissione giudicatrice non partecipa al voto nella procedura di selezione e non influenza in alcun altro modo l'esito della stessa;

d)

l'eventuale o le eventuali prove sono preparate esclusivamente dai membri della commissione giudicatrice, che può ritenere non necessarie le prove scritte; la commissione giudicatrice procede a un colloquio con tutti i candidati che hanno superato la selezione iniziale;

e)

l'elenco dei candidati idonei in ordine di merito, redatto dalla commissione giudicatrice, è trasmesso al presidente del consiglio di amministrazione;

f)

il consiglio di amministrazione seleziona mediante decisione unanime il candidato idoneo, conformemente all'articolo 35, paragrafo 7 della convenzione Europol.

Articolo 5

L'assunzione di uno o più controllori finanziari subalterni e del personale dell'ufficio del controllore finanziario è effettuata in conformità del capitolo 3 e dell'allegato 2 dello statuto del personale e, per quanto riguarda i controllori finanziari subalterni, in conformità dell'articolo 35, paragrafo 7 della convenzione Europol, fatte salve le seguenti disposizioni particolari:

a)

per l'assunzione del controllore finanziario subalterno, il presidente del consiglio di amministrazione istituisce una commissione giudicatrice composta dal controllore finanziario, che esercita la funzione di presidente della commissione giudicatrice, da due rappresentanti degli Stati membri, di cui uno della presidenza e l'altro indicato a tal fine dal consiglio di amministrazione mediante sorteggio, e dal capo della sezione “Risorse umane”, che esercita la funzione di segretario della commissione giudicatrice; il segretario della commissione giudicatrice non partecipa al voto nella procedura di selezione e non influenza in alcun altro modo l'esito della stessa;

b)

per l'assunzione di altro personale dell'ufficio del controllore finanziario, quest'ultimo istituisce una commissione giudicatrice che egli stesso presiede, composta inoltre dal capo della sezione “Risorse umane”, che esercita la funzione di segretario della commissione giudicatrice; il segretario della commissione giudicatrice non partecipa al voto nella procedura di selezione e non influenza in alcun altro modo l'esito della stessa; inoltre la Presidenza può, se lo desidera, designare un rappresentante quale membro della commissione giudicatrice;

c)

l'avviso è pubblicato dal consiglio di amministrazione;

d)

la prova o le prove sono preparate esclusivamente dai membri della commissione giudicatrice, che procede ad un colloquio con tutti i candidati che hanno superato la selezione iniziale;

e)

l'elenco dei candidati idonei in ordine di merito, redatto dalla commissione giudicatrice, è trasmesso al presidente del consiglio di amministrazione;

f)

per quanto riguarda i controllori finanziari subalterni, il consiglio di amministrazione decide all'unanimità in merito alla selezione del candidato o dei candidati idonei, conformemente all'articolo 35, paragrafo 7 della convenzione Europol e all'articolo 20, paragrafo 1 del regolamento finanziario dell'Europol;

g)

per quanto riguarda l'altro personale dell'ufficio del controllore finanziario, il presidente del consiglio di amministrazione decide in merito alla selezione del candidato idoneo.

CAPITOLO 3

DURATA DEL MANDATO, CONDIZIONI DI ASSUNZIONE E INCOMPATIBILITÀ

Articolo 6

1.   La durata del mandato iniziale del controllore finanziario è stabilita dal consiglio di amministrazione mediante decisione unanime, conformemente all'articolo 6 dello statuto del personale. Il contratto può essere rinnovato con decisione unanime del consiglio di amministrazione, conformemente all'articolo 6 dello statuto del personale.

2.   La durata del mandato iniziale del controllore finanziario subalterno (dei controllori finanziari subalterni) è stabilita dal consiglio di amministrazione mediante decisione unanime, conformemente all'articolo 6 dello statuto. Il contratto può essere rinnovato con decisione unanime del consiglio di amministrazione, conformemente all'articolo 6 dello statuto del personale.

3.   La durata del mandato iniziale del personale alle dipendenze del controllore finanziario è stabilita dal presidente del consiglio di amministrazione conformemente all'articolo 6 dello statuto del personale. In base al parere del controllore finanziario, i contratti possono essere rinnovati mediante decisione del presidente del consiglio di amministrazione conformemente all'articolo 6 dello statuto del personale.

Articolo 7

1.   Il posto di controllore finanziario corrisponde a quello di capo sezione conformemente all'articolo 45 e all'allegato 1 dello statuto del personale.

2.   Il posto di controllore finanziario subalterno corrisponde a quello di agente Europol di I livello conformemente all'articolo 45 e all'allegato 1 dello statuto del personale.

Articolo 8

1.   Il grado e lo scatto iniziali in cui sono inquadrati il controllore finanziario e il controllore finanziario subalterno (i controllori finanziari subalterni) sono stabiliti con decisione unanime del consiglio di amministrazione.

2.   Per quanto riguarda il controllore finanziario, tutti i rapporti periodici e le decisioni di cui al capitolo 3 dello statuto del personale sono preparati dal presidente del consiglio di amministrazione, assistito a tal fine dai suoi predecessori relativamente ai periodi di servizio precedenti.

3.   Per quanto riguarda il controllore finanziario subalterno (i controllori finanziari subalterni), tutti i rapporti periodici e le decisioni di cui al capitolo 3 dello statuto del personale sono preparati dal controllore finanziario e subordinati alla conferma del presidente del consiglio di amministrazione.

Articolo 9

1.   Il grado e lo scatto iniziali in cui è inquadrato il personale dell'ufficio del controllore finanziario sono stabiliti dal presidente del consiglio di amministrazione.

2.   Per quanto riguarda il personale dell'ufficio del controllore finanziario, e in base al parere del controllore finanziario, tutti i rapporti periodici e le decisioni di cui al capitolo 3 dello statuto del personale sono preparati dal controllore finanziario e confermati dal presidente del consiglio di amministrazione.

Articolo 10

Al termine del loro mandato, né il controllore finanziario né il controllore finanziario subalterno possono essere assunti in un impiego Europol soggetto all'autorità del direttore per un periodo di almeno diciotto mesi.

CAPITOLO 4

CESSAZIONE DAL SERVIZIO

Articolo 11

La cessazione dal servizio del controllore finanziario o del controllore finanziario subalterno (dei controllori finanziari subalterni) è effettuata in conformità del capitolo 10 dello statuto del personale, fatte salve le seguenti disposizioni particolari:

a)

qualsiasi decisione di cessazione dal servizio del controllore finanziario o del controllore finanziario subalterno (dei controllori finanziari subalterni) è adottata all'unanimità dal consiglio di amministrazione;

b)

la decisione di cessazione dal servizio del controllore finanziario o del controllore finanziario subalterno (dei controllori finanziari subalterni) per motivi disciplinari deve tenere conto delle disposizioni particolari in materia di procedimenti disciplinari di cui al capitolo 5 del presente allegato.

Articolo 12

La cessazione dal servizio del personale addetto dell'ufficio del controllore finanziario è effettuata in conformità del capitolo 10 dello statuto del personale, fatte salve le seguenti disposizioni particolari:

a)

qualsiasi decisione di cessazione dal servizio del personale dell'ufficio del controllore finanziario è adottata dal presidente del consiglio di amministrazione, sulla scorta di un parere motivato del controllore finanziario;

b)

la decisione di cessazione dal servizio del personale dell'ufficio del controllore finanziario per motivi disciplinari deve tenere conto delle disposizioni particolari in materia di procedimenti disciplinari di cui al capitolo 5 del presente allegato.

CAPITOLO 5

PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Articolo 13

I procedimenti disciplinari avverso il controllore finanziario e il controllore finanziario subalterno (i controllori finanziari subalterni) sono espletati in conformità dell'articolo 49, paragrafo 5 del regolamento finanziario e del capitolo 8 e dell'allegato 7 dello statuto del personale, fatte salve le seguenti disposizioni particolari:

a)

il consiglio di amministrazione istituisce una commissione di disciplina composta dal presidente del consiglio di amministrazione, con funzione di presidente della commissione di disciplina, e dai rappresentanti di tre Stati membri a tal fine indicati dal consiglio di amministrazione mediante sorteggio; i rappresentanti sono di grado o anzianità di servizio pari o superiore a quelli del controllore finanziario o del controllore finanziario subalterno (dei controllori finanziari subalterni) e non sono nel contempo membri del consiglio di amministrazione;

b)

un cambiamento di presidenza non incide sulla composizione della commissione di disciplina; eventuali posti vacanti per altri motivi sono coperti mediante sorteggio;

c)

la commissione di disciplina è assistita da un segretario che può essere, ove richiesto, il capo della sezione “Affari giuridici”;

d)

il presidente del consiglio di amministrazione ha il diritto di emettere un ammonimento scritto o una nota di biasimo senza consultare la commissione di disciplina, su proposta del presidente o di uno degli altri membri del consiglio di amministrazione; il controllore finanziario o il controllore finanziario subalterno (i controllori finanziari subalterni) sono informati per iscritto e sono sentiti prima dell'adozione di tali misure;

e)

le altre sanzioni disciplinari sono inflitte dal consiglio di amministrazione con decisione all'unanimità, previo espletamento del procedimento disciplinare previsto dal presente allegato e dall'allegato 7 dello statuto del personale; questo procedimento è avviato dal presidente del consiglio di amministrazione, dopo aver sentito il controllore finanziario o il controllore finanziario subalterno (i controllori finanziari subalterni);

f)

il presidente del consiglio di amministrazione, in consultazione con i membri di tale organo, esercita il diritto di sospensione di cui all'articolo 90 dello statuto del personale nonché il diritto di accogliere la domanda, di cui all'articolo 91 dello statuto del personale, volta ad ottenere che nel fascicolo personale non risulti alcuna menzione della sanzione;

g)

alla commissione di disciplina è sottoposto il rapporto del consiglio di amministrazione, in cui devono essere chiaramente specificati i fatti addebitati ed eventualmente le circostanze nelle quali sono stati commessi;

h)

nella prima riunione della commissione di disciplina i membri incaricano uno dei membri di svolgere una relazione generale sul caso in questione;

i)

il parere motivato della commissione di disciplina di cui all'articolo 15 dell'allegato 7 è trasmesso al controllore finanziario e al consiglio di amministrazione, il quale decide all'unanimità entro un mese dal ricevimento del parere, dopo aver sentito il controllore finanziario o il controllore finanziario subalterno (i controllori finanziari subalterni);

j)

il procedimento disciplinare può essere riaperto dal consiglio di amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta del controllore finanziario o del controllore finanziario subalterno (dei controllori finanziari subalterni), in base a fatti nuovi fondati su mezzi di prova pertinenti.

Articolo 14

I procedimenti disciplinari avverso il personale dell'ufficio del controllore finanziario sono espletati in conformità del capitolo 8 e dell'allegato 7 dello statuto del personale, fatte salve le seguenti disposizioni particolari:

a)

il consiglio di amministrazione istituisce una commissione di disciplina composta di tre rappresentanti degli Stati membri all'uopo designati dal consiglio di amministrazione mediante sorteggio; i rappresentanti sono di grado o anzianità di servizio pari o superiore a quelli del membro del personale dell'ufficio del controllore finanziario e non sono nel contempo membri del consiglio di amministrazione; essi decidono chi fra loro eserciterà la funzione di presidente della commissione di disciplina;

b)

un cambiamento di presidenza non incide sulla composizione della commissione di disciplina; eventuali posti vacanti per altri motivi sono coperti mediante sorteggio;

c)

la commissione di disciplina è assistita da un segretario che può essere, ove richiesto, il capo della sezione “Affari giuridici”;

d)

il presidente del consiglio di amministrazione ha il diritto di emettere un ammonimento scritto o una nota di biasimo senza consultare la commissione di disciplina, di propria iniziativa o su proposta di uno dei membri del consiglio di amministrazione; il membro del personale dell'ufficio del controllore finanziario è informato per iscritto e sentito prima dell'adozione di tali misure;

e)

le altre sanzioni disciplinari sono inflitte dal presidente del consiglio di amministrazione previo espletamento del procedimento disciplinare previsto dal presente allegato e dall'allegato 7 dello statuto del personale; questo procedimento è avviato dal presidente del consiglio di amministrazione, dopo aver sentito il membro del personale dell'ufficio del controllore finanziario;

f)

il presidente del consiglio di amministrazione esercita il diritto di sospensione di cui all'articolo 90 dello statuto del personale nonché il diritto di accogliere la domanda, di cui all'articolo 91 dello statuto del personale, volta ad ottenere che nel fascicolo personale non risulti alcuna menzione della sanzione;

g)

alla commissione di disciplina è sottoposto il rapporto del presidente del consiglio di amministrazione in cui devono essere chiaramente specificati i fatti addebitati ed eventualmente le circostanze nelle quali sono stati commessi;

h)

nella prima riunione della commissione di disciplina i membri incaricano uno dei membri di svolgere una relazione generale sul caso in questione;

i)

il parere motivato della commissione di disciplina di cui all'articolo 15 dell'allegato 7 è trasmesso al membro del personale dell'ufficio del controllore finanziario e al presidente del consiglio di amministrazione, il quale decide entro un mese dal ricevimento del parere, dopo aver sentito il membro del personale dell'ufficio del controllore finanziario;

j)

il procedimento disciplinare può essere riaperto dal presidente del consiglio di amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta dell'interessato, in base a fatti nuovi fondati su mezzi di prova pertinenti.

CAPITOLO 6

RESPONSABILITÀ

Articolo 15

1.   Riguardo alla responsabilità del controllore finanziario e del controllore finanziario subalterno (dei controllori finanziari subalterni) ai sensi dell'articolo 49, paragrafi 5 e 6 del regolamento finanziario, il controllore finanziario e il controllo finanziario subalterno (i controllori finanziari subalterni) si assicurano contro questi rischi.

2.   L'Europol copre le relative spese di assicurazione.

CAPITOLO 7

MEZZI DI RICORSO

Articolo 16

1.   I reclami del controllore finanziario, di un controllore finanziario subalterno o di un membro del personale dell'ufficio del controllore finanziario di cui all'articolo 92, paragrafo 2 dello statuto del personale sono presentati all'autorità che ha adottato la decisione definitiva al riguardo e trattati da quest'ultima.

2.   I ricorsi del controllore finanziario, di un controllore finanziario subalterno o di un membro del personale dell'ufficio del controllore finanziario di cui all'articolo 93 dello statuto del personale sono ricevibili solo se l'autorità che ha adottato la decisione definitiva al riguardo ha ricevuto un reclamo a norma del paragrafo 1 e tale reclamo è stato oggetto di una decisione esplicita o implicita di rigetto. Tuttavia l'interessato, dopo aver presentato un reclamo a norma del paragrafo 1, può presentare immediatamente ricorso alla Corte di giustizia delle Comunità europee, alle condizioni di cui all'articolo 93, paragrafo 4 dello statuto del personale.

CAPITOLO 8

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI IL CONTROLLORE FINANZIARIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 17

Ove il controllore finanziario si trovi nell'impossibilità di esercitare le sue funzioni per un periodo superiore a un mese, o il posto del controllore finanziario sia vacante, le sue funzioni sono esercitate da un controllore finanziario subalterno. Il consiglio di amministrazione indica a tal fine l'ordine della sostituzione in occasione di ogni nomina di un controllore finanziario subalterno.

Articolo 18

Le decisioni riguardanti il controllore finanziario, il controllore finanziario subalterno (i controllori finanziari subalterni) o il personale dell'ufficio del controllore finanziario oppure le disposizioni contrattuali relative ad una persona che occupa il posto di controllore finanziario, di controllore finanziario subalterno o di membro del personale dell'ufficio del controllore finanziario, adottate prima dell'entrata in vigore del presente allegato, continuano ad applicarsi.»;

6)

Dopo l'allegato 10 è aggiunto il seguente allegato:

«ALLEGATO 11

Disposizioni particolari riguardanti il segretario del consiglio di amministrazione e il personale del segretariato del consiglio di amministrazione

CAPITOLO 1

FUNZIONI E DOVERI

Articolo 1

1.   Il consiglio di amministrazione è assistito, nell'esercizio delle sue funzioni, da un segretario e da altri membri del personale del segretariato del consiglio di amministrazione.

2.   Nell'esercizio delle loro funzioni, il segretario del consiglio di amministrazione e il personale del segretariato del consiglio di amministrazione rendono conto unicamente al consiglio di amministrazione, dinanzi al quale sono responsabili del loro adempimento. Tuttavia, previa autorizzazione del consiglio di amministrazione e sotto la sua autorità, essi possono esercitare anche altre funzioni nell'interesse dell'Europol.

Articolo 2

1.   Salvo disposizioni contrarie del presente allegato, qualora lo statuto del personale preveda l'esercizio dell'autorità o del controllo del direttore o dell'Europol sui membri del personale dell'Europol, tali disposizioni vanno intese, nei riguardi del segretario del consiglio di amministrazione e del personale del segretariato del consiglio di amministrazione, come riferite al presidente del consiglio di amministrazione.

2.   Qualsiasi decisione, adottata in conformità del presente allegato dal consiglio di amministrazione o dal suo presidente, che richieda l'attuazione giuridica è formalizzata dal direttore, che delibera come rappresentante legale dell'Europol ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 5 della convenzione Europol.

CAPITOLO 2

AMMISSIBILITA' E PROCEDURE DI SELEZIONE

Articolo 3

I posti di segretario del consiglio di amministrazione e degli altri membri del personale del segretariato del consiglio di amministrazione non sono limitati al personale assunto dai servizi competenti di cui all'articolo 2, paragrafo 4 della convenzione Europol.

Articolo 4

L'assunzione per il posto di segretario del consiglio di amministrazione è effettuata in conformità del capitolo 3 e dell'allegato 2 dello statuto del personale, fatte salve le seguenti disposizioni particolari:

a)

il presidente del consiglio di amministrazione istituisce una commissione giudicatrice composta dai rappresentanti di tre Stati membri, di cui uno della Presidenza e gli altri indicati a tal fine mediante sorteggio dal consiglio di amministrazione; questi tre membri eleggono al proprio interno il presidente della commissione giudicatrice;

b)

l'avviso è pubblicato dal consiglio di amministrazione.

c)

il capo della sezione “Risorse umane” esercita la funzione di segretario della commissione giudicatrice e fornisce il supporto amministrativo necessario; il segretario della commissione giudicatrice non partecipa al voto nella procedura di selezione e non influenza in alcun altro modo l'esito della stessa;

d)

l'eventuale o le eventuali prove sono preparate esclusivamente dai membri della commissione giudicatrice, che può ritenere non necessarie le prove scritte; la commissione giudicatrice deve procedere ad un colloquio con tutti i candidati che hanno superato la selezione iniziale;

e)

l'elenco dei candidati idonei in ordine di merito, redatto dalla commissione giudicatrice, è trasmesso al presidente del consiglio di amministrazione;

f)

il consiglio di amministrazione seleziona il candidato idoneo con decisione adottata a maggioranza.

Articolo 5

L'assunzione del personale del segretariato del consiglio di amministrazione è effettuata in conformità del capitolo 3 e dell'allegato 2 dello statuto del personale, fatte salve le seguenti disposizioni particolari:

a)

per quanto riguarda il posto di agente Europol di I livello, il presidente del consiglio di amministrazione istituisce una commissione giudicatrice composta dal segretario del consiglio di amministrazione e da due rappresentanti degli Stati membri, di cui uno della presidenza, e l'altro indicato a tal fine mediante sorteggio dal consiglio di amministrazione; uno dei due rappresentanti esercita la funzione di presidente della commissione giudicatrice, mentre il capo della sezione “Risorse umane” svolge quella di segretario della commissione giudicatrice; il segretario della commissione giudicatrice non partecipa al voto nella procedura di selezione e non influenza in alcun altro modo l'esito della stessa;

b)

per quanto riguarda i posti di livello inferiore a quello di agente Europol di I livello, il presidente del consiglio di amministrazione istituisce una commissione giudicatrice composta dal segretario del consiglio di amministrazione, con funzione di presidente della commissione giudicatrice, e dal capo della sezione “Risorse umane”, con funzione di segretario della commissione giudicatrice; il segretario della commissione giudicatrice non partecipa al voto nella procedura di selezione e non influenza in alcun altro modo l'esito della stessa; inoltre la Presidenza può, se lo desidera, designare un rappresentante quale membro della commissione giudicatrice;

c)

l'avviso è pubblicato dal consiglio di amministrazione;

d)

la prova o le prove sono preparate esclusivamente dai membri della commissione giudicatrice, che procede ad un colloquio con tutti i candidati che hanno superato la selezione iniziale;

e)

l'elenco dei candidati idonei, in ordine di merito, redatto dalla commissione giudicatrice, è trasmesso al presidente del consiglio di amministrazione;

f)

il presidente del consiglio di amministrazione seleziona il candidato idoneo.

CAPITOLO 3

DURATA DEL MANDATO E CONDIZIONI DI ASSUNZIONE

Articolo 6

1.   La durata del mandato iniziale del segretario del consiglio di amministrazione è stabilita dal consiglio di amministrazione conformemente all'articolo 6 dello statuto del personale. Il contratto può essere rinnovato dal consiglio di amministrazione conformemente all'articolo 6 dello statuto del personale.

2.   La durata del mandato iniziale del personale del segretariato del consiglio di amministrazione è stabilita dal presidente del consiglio di amministrazione conformemente all'articolo 6 dello statuto del personale. In base al parere del segretario del consiglio di amministrazione, i contratti possono essere rinnovati conformemente all'articolo 6 dello statuto del personale con decisione del presidente del consiglio di amministrazione.

Articolo 7

Il posto di segretario del consiglio di amministrazione corrisponde a quello di capo sezione conformemente all'articolo 45 e all'allegato 1 dello statuto del personale.

Articolo 8

1.   Il consiglio di amministrazione stabilisce il grado e lo scatto iniziali in cui è inquadrato il segretario del consiglio di amministrazione.

2.   Per quanto riguarda il segretario del consiglio di amministrazione, tutti i rapporti periodici di cui al capitolo 3 dello statuto del personale sono preparati dal presidente del consiglio di amministrazione, che è assistito a tal fine dal capo della sezione “Risorse umane” e prepara anche la decisione del consiglio di amministrazione relativa alla concessione di ulteriori scatti dopo ogni biennio di servizio maturato.

Articolo 9

1.   Il presidente del consiglio di amministrazione stabilisce, su proposta della commissione giudicatrice, il grado e lo scatto iniziali in cui è inquadrato il personale del segretariato del consiglio di amministrazione.

2.   Per quanto riguarda il personale del segretariato del consiglio di amministrazione, e in base al parere del segretario del consiglio di amministrazione, tutti rapporti periodici di cui al capitolo 3 dello statuto del personale sono preparati dal presidente del consiglio di amministrazione, che decide anche in merito alla concessione di ulteriori scatti dopo ogni biennio di servizio maturato.

CAPITOLO 4

CESSAZIONE DAL SERVIZIO

Articolo 10

La cessazione dal servizio del segretario del consiglio di amministrazione è effettuata in conformità del capitolo 10 dello statuto del personale, fatte salve le seguenti disposizioni particolari:

a)

qualsiasi decisione di cessazione dal servizio del segretario del consiglio di amministrazione è adottata dal consiglio di amministrazione;

b)

la decisione di cessazione dal servizio del segretario del consiglio di amministrazione per motivi disciplinari deve tenere conto delle disposizioni particolari in materia di procedimenti disciplinari di cui al capitolo 5 del presente allegato.

Articolo 11

La cessazione dal servizio del personale del segretariato del consiglio di amministrazione è effettuata in conformità del capitolo 10 dello statuto del personale, fatte salve le seguenti disposizioni particolari:

a)

qualsiasi decisione di cessazione dal servizio del personale del segretariato del consiglio di amministrazione è adottata dal presidente del consiglio di amministrazione;

b)

la decisione di cessazione dal servizio del personale del segretariato del consiglio di amministrazione per motivi disciplinari deve tenere conto delle disposizioni particolari in materia di procedimenti disciplinari di cui al capitolo 5 del presente allegato.

CAPITOLO 5

PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Articolo 12

I procedimenti disciplinari avverso il segretario del consiglio di amministrazione sono espletati in conformità del capitolo 8 e dell'allegato 7 dello statuto del personale, fatte salve le seguenti disposizioni particolari:

a)

il consiglio di amministrazione istituisce una commissione di disciplina composta dal segretario del consiglio di amministrazione, con funzione di presidente della commissione di disciplina, e dai rappresentanti di tre Stati membri a tal fine indicati mediante sorteggio dal consiglio di amministrazione; i rappresentanti sono di grado o anzianità di servizio pari o superiore a quelli del segretario del consiglio di amministrazione e non sono nel contempo membri del consiglio di amministrazione;

b)

un cambiamento di presidenza non incide sulla composizione della commissione di disciplina; eventuali posti vacanti per altri motivi sono coperti mediante sorteggio;

c)

la commissione di disciplina è assistita da un segretario che può essere, ove richiesto, il capo della sezione “Affari giuridici”;

d)

il consiglio di amministrazione ha il diritto di emettere un ammonimento scritto o una nota di biasimo mediante decisione presa a maggioranza senza consultare la commissione di disciplina, su proposta del presidente o di uno degli altri membri del consiglio di amministrazione; il segretario del consiglio di amministrazione è informato per iscritto e sentito prima dell'adozione di tali misure;

e)

le altre sanzioni disciplinari sono inflitte dal consiglio di amministrazione con decisione a maggioranza, previo espletamento del procedimento disciplinare previsto dal presente allegato e dall'allegato 7 dello statuto del personale; questo procedimento è avviato dal presidente del consiglio di amministrazione, dopo aver sentito il segretario del consiglio di amministrazione;

f)

il presidente del consiglio di amministrazione, in consultazione con i membri di tale organo, esercita il diritto di sospensione di cui all'articolo 90 dello statuto del personale nonché il diritto di accogliere la domanda, di cui all'articolo 91 dello statuto del personale, volta ad ottenere che nel fascicolo personale non risulti alcuna menzione della sanzione;

g)

alla commissione di disciplina è sottoposto il rapporto del consiglio di amministrazione in cui devono essere chiaramente specificati i fatti addebitati ed eventualmente le circostanze nelle quali sono stati commessi.

h)

nella prima riunione della commissione di disciplina i membri incaricano uno dei membri di svolgere una relazione generale sul caso in questione;

i)

il parere motivato della commissione di disciplina di cui all'articolo 15 dell'allegato 7 è trasmesso al segretario del consiglio di amministrazione e a quest'ultimo organo, il quale decide entro un mese dal ricevimento del parere, dopo aver sentito il suo segretario;

j)

il procedimento disciplinare può essere riaperto dal consiglio di amministrazione di propria iniziativa o su richiesta del suo segretario, in base a fatti nuovi fondati su mezzi di prova pertinenti.

Articolo 13

I procedimenti disciplinari avverso il personale del segretariato del consiglio di amministrazione sono espletati in conformità del capitolo 8 e dell'allegato 7 dello statuto del personale, fatte salve le seguenti disposizioni particolari:

a)

il consiglio di amministrazione istituisce una commissione di disciplina composta da tre rappresentanti degli Stati membri a tal fine indicati mediante sorteggio dal consiglio di amministrazione; i rappresentanti sono di grado o anzianità di servizio pari o superiore a quelli del membro del personale del consiglio di amministrazione e non sono nel contempo membri del consiglio di amministrazione; decidono chi fra loro eserciterà la funzione di presidente della commissione di disciplina;

b)

un cambiamento di presidenza non incide sulla composizione della commissione di disciplina; eventuali posti vacanti per altri motivi sono coperti mediante sorteggio;

c)

la commissione di disciplina è assistita da un segretario che può essere, ove richiesto, il capo della sezione “Affari giuridici”;

d)

il consiglio di amministrazione ha il diritto di emettere un ammonimento scritto o una nota di biasimo mediante decisione presa all'unanimità senza consultare la commissione di disciplina, di propria iniziativa o su proposta di uno dei membri del consiglio di amministrazione; il membro del personale del segretariato del consiglio di amministrazione è informato per iscritto e sentito prima dell'adozione di tali misure;

e)

le altre sanzioni disciplinari sono inflitte dal presidente del consiglio di amministrazione previo espletamento del procedimento disciplinare previsto dal presente allegato e dall'allegato 7 dello statuto del personale; questo procedimento è avviato dal presidente del consiglio di amministrazione, dopo aver sentito il membro del personale del segretariato del consiglio di amministrazione;

f)

il presidente del consiglio di amministrazione esercita il diritto di sospensione di cui all'articolo 90 dello statuto del personale nonché il diritto di accogliere la domanda, di cui all'articolo 91 dello statuto del personale, volta ad ottenere che nel fascicolo personale non risulti alcuna menzione della sanzione;

g)

alla commissione di disciplina è sottoposto il rapporto del presidente del consiglio di amministrazione in cui devono essere chiaramente specificati i fatti addebitati ed eventualmente le circostanze nelle quali sono stati commessi;

h)

nella prima riunione della commissione di disciplina i membri incaricano uno dei membri di svolgere una relazione generale sul caso in questione;

i)

il parere motivato della commissione di disciplina di cui all'articolo 15 dell'allegato 7 è trasmesso al membro del personale del segretariato del consiglio di amministrazione e al presidente del consiglio di amministrazione, il quale decide entro un mese dal ricevimento del parere, dopo aver sentito l'interessato;

j)

il procedimento disciplinare può essere riaperto dal presidente del consiglio di amministrazione di propria iniziativa o su richiesta dell'interessato, in base a fatti nuovi fondati su mezzi di prova pertinenti.

CAPITOLO 6

MEZZI DI RICORSO

Articolo 14

1.   I reclami del segretario del consiglio di amministrazione o di un membro del personale del segretariato del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 92, paragrafo 2 dello statuto del personale sono presentati all'autorità che ha adottato la decisione definitiva al riguardo e trattati da quest'ultima.

2.   I ricorsi del segretario del consiglio di amministrazione o di un membro del personale del segretariato del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 93 dello statuto del personale sono ricevibili solo se l'autorità che ha adottato la decisione definitiva al riguardo ha ricevuto un reclamo a norma del paragrafo 1 e tale reclamo è stato oggetto di una decisione esplicita o implicita di rigetto. Tuttavia l'interessato, dopo aver presentato un reclamo a norma del paragrafo 1, può presentare immediatamente ricorso alla Corte di giustizia delle Comunità europee, alle condizioni di cui all'articolo 93, paragrafo 4 dello statuto del personale.

CAPITOLO 7

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 15

Le decisioni del consiglio di amministrazione oppure le disposizioni contrattuali relative ad una persona che occupa il posto di segretario del consiglio di amministrazione o di un membro del personale del segretariato del consiglio di amministrazione, adottate prima dell'entrata in vigore del presente allegato, continuano ad applicarsi.».

Articolo 2

Il presente atto entra in vigore il primo giorno successivo all'adozione.

Articolo 3

Il presente atto è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il …

Per il Consiglio

Il Presidente


(1)  GU C 316 del 27.11.1995, pag. 2. Convenzione modificata da ultimo dal Protocollo del 27 novembre 2003 (GU C 2 del 6.1.2004, pag. 1).

(2)  GU C 26 del 30.1.1999, pag. 23. Atto modificato da ultimo dalla decisione del Consiglio del 12 ottobre 2005 (GU C 259 del 19.10.2005, pag. 1).