52006DC0874

Relazione della Commissione Quinta Relazione della Commissione sul funzionamento del sistema di controllo delle risorse proprie tradizionali (2003-2005) (articolo 18, paragrafo 5 del regolamento [CE, Euratom] n. 1150/2000 del Consiglio del 22 maggio 2000) /* COM/2006/0874 def. */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 9.1.2007

COM(2006) 874 definitivo

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

Quinta relazione della Commissione sul funzionamento del sistema di controllo delle risorse proprie tradizionali (2003-2005) (articolo 18, paragrafo 5 del regolamento [CE, Euratom] n. 1150/2000 del Consiglio del 22 maggio 2000)

1. INTRODUZIONE |

Il funzionamento del sistema di controllo delle risorse proprie tradizionali (in appresso RPT) forma oggetto, ogni tre anni, di una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio )[1]. I testi normativi sui quali si basa il controllo del sistema delle RPT sono la decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio, del 29 settembre 2000[2], il regolamento n. 1150/2000 del Consiglio del 22 maggio 2000[3] e il regolamento n. 1026/1999 del Consiglio, del 10 maggio 1999[4]. La presente relazione è la quinta relazione di questo tipo[5]. Essa presenta e analizza il funzionamento del sistema di controllo delle RPT per il periodo 2003-2005. Essa descrive l'attività di controllo della Commissione esplicata in questo periodo, valuta le misure applicate e ne trae le conclusioni[6]. Essa riferisce inoltre il seguito, in particolare finanziario, normativo e in materia di contenziosi, dato ai controlli. Infine, la relazione fa il punto sui risultati di altre azioni condotte dalla Commissione nel periodo in questione per migliorare le modalità di riscossione e preparare i paesi candidati all'adesione. L'allegato della presente relazione descrive gli obiettivi dei controlli e il funzionamento del sistema di controllo a livello comunitario. | Risorse proprie tradizionali: i dazi doganali e i diritti agricoli riscossi sui prodotti importati dai paesi terzi nonché i contributi sullo zucchero. |

2. Attività di controllo della Commissione nel periodo 2003-2005 I controlli in loco della Commissione si basano su un metodo preciso il cui scopo è di controllare che le procedure siano conformi alle norme comunitarie. Essi vengono pianificati in base a un programma annuale di controlli che riguarda diversi temi di controllo da svolgere in uno o più Stati membri. I controlli si svolgono secondo procedure comuni e prevedono l'invio preventivo di questionari agli Stati membri, l'utilizzazione di liste di controllo in loco per assicurare che il controllo sia coerente e la stesura di una relazione a conclusione del controllo. |

2.1. Principali risultati dell'attività di controllo |

Nel corso del periodo 2003-2005, la Commissione ha effettuato 73 controlli (65 nel periodo 2000-2002) ai sensi dell'articolo 18, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 1150/2000, ripartiti in 70 controlli associati e 3 controlli autonomi. Nove di questi controlli sono stati svolti secondo il metodo del Joint Audit Arrangement[7]. Sono state individuate 297 anomalie (304 nel periodo 2000-2002), ripartite in 130 anomalie con impatto finanziario (43,80% delle anomalie), 101 anomalie con impatto regolamentare (34%) e 66 di altro tipo (22,20%). La Commissione ha adottato le misure utili per quanto riguarda le conseguenze finanziarie delle anomalie rilevate. | 73 controlli che hanno evidenziato 297 anomalie e che rappresentano un impatto finanziario di 127 milioni di euro (esclusi interessi di mora). Joint Audit Arrangements: Modalità speciale di controllo associato in cui i servizi di audit interno di uno Stato membro svolgono un controllo (audit) in base ad un metodo riconosciuto dalla Commissione. |

2.1.1. Controlli riguardanti temi legati alla gestione delle procedure doganali. | Le procedure doganali seguenti hanno formato oggetto di un controllo in loco:- le dichiarazioni doganali elettroniche, - il perfezionamento attivo,- il transito comunitario aereo,- l'importazione di prodotti della pesca,- il deposito doganale e- alcuni temi molto specifici. Perfezionamento attivo: Regime doganale che consente l'importazione con sospensione dei dazi all'importazione di prodotti di paesi terzi al fine di riesportarli dopo trasformazione. Transito comunitario aereo semplificato: transiti basati sull'utilizzazione da parte delle compagnie aeree di manifesti aerei al posto delle dichiarazioni di transito. Deposito doganale: regime doganale che consente di immagazzinare merci di paesi terzi in sospensione dei dazi all'importazione. |

Nel 2003 e 2004 la Commissione ha avviato un'azione di controllo sul tema della gestione delle "dichiarazioni doganali presentate per via elettronica". Questa azione è stata condotta in tutti gli Stati che erano membri dell'Unione nel 2003, a esclusione dei Paesi Bassi e del Lussemburgo. Nonostante alcune anomalie individuate, i sistemi messi in atto negli Stati membri sono risultati globalmente soddisfacenti. La Commissione ha raccomandato di perfezionare i mezzi informatici per migliorare la gestione dello sdoganamento e della riscossione delle risorse proprie. Inoltre sono state effettuate azioni di controllo sul regime del perfezionamento attivo nel 2003 (NL), 2004 (FR, IE, IT, AT) e 2005 (DE, UK), che hanno messo in evidenza alcune lacune nella gestione e nel controllo del regime doganale, alcune delle quali con conseguenze finanziarie. Gli Stati membri interessati hanno informato la Commissione di avere preso i necessari provvedimenti. Nel 2004 un'azione di controllo sulle procedure semplificate nel settore del transito comunitario aereo svolta in Germania, Lussemburgo e Regno Unito ha evidenziato gravi lacune nella gestione e nel controllo di queste procedure. Da allora i tre Stati membri in questione hanno messo in atto misure rigorose per migliorare la situazione. In compenso, le azioni di controllo condotte sull'introduzione e l'importazione dei prodotti della pesca nella Comunità[8] nel 2004 e sul deposito doganale[9] nel 2005 non hanno rivelato anomalie gravi. Sono state rilevate soltanto alcune lacune per quanto riguarda il controllo di alcuni regimi doganali specifici relativi ai prodotti della pesca (perfezionamento attivo, immissione in libera pratica nel quadro di una destinazione particolare), da un lato, e il controllo dei depositi doganali, dall'altro. Infine, è stato effettuato un controllo (autonomo) in Spagna nel 2004 sull'esportazione dello zucchero C dalle Isole Canarie, un controllo in Austria nel 2005 sui regimi preferenziali e un controllo nei Paesi Bassi nel 2004 sull'immissione in libera pratica. La Commissione non ha osservazioni particolari da formulare sulla gestione delle procedure negli Stati membri controllati. |

2.1.2. Controlli riguardanti le procedure contabili. |

La gestione della contabilità separata è un tema ricorrente dell'azione di controllo della Commissione in tutti gli Stati membri[10]. Questa contabilità costituisce infatti una ricca fonte d'informazione sul modo in cui le amministrazioni assolvono ai loro compiti in materia di gestione delle RPT (accertamento dei diritti, gestione delle cauzioni, controllo delle riscossioni, annullamenti, inesigibilità dei crediti irrecuperabili). I controlli svolti nel corso del periodo 2003-2005 su questo punto hanno confermato l'esistenza di errori per la maggior parte di natura specifica. In alcuni Stati membri tuttavia permangono errori di tipo sistematico, che hanno determinato l'avvio di procedure d'infrazione (cfr. punto 2.2.2). Nel 2004 e 2005 è stato realizzato un tema di controllo specifico per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione nel 2004. Si è trattato di valutare i sistemi di riscossione delle RPT in questi Stati. Dai risultati dei controlli effettuati si può concludere che in generale gli Stati membri interessati erano ben preparati e che i sistemi di riscossione messi in atto erano idonei, nonostante alcuni errori strutturali e specifici, in particolare per quanto riguarda le scadenze per la contabilizzazione dei diritti, le scadenze per l'iscrizione dei debiti doganali nelle contabilità A e B o le scadenze per la messa a disposizione della Commissione di determinati importi. Tuttavia, va detto che la maggior parte di questi errori si è verificata nei primi mesi dopo l'adesione e che nel frattempo gli Stati membri in questione hanno apportato numerose modifiche alle loro procedure, ai loro sistemi informatici di sdoganamento e ai loro sistemi contabili, per rimediare a queste lacune. | La contabilizzazione delle RPT è assicurata dagli Stati membri secondo due modalità:- la contabilità A per gli importi riscossi o garantiti (questi importi sono versati nel bilancio dell'Unione) - la contabilità B per gli importi non riscossi e gli importi garantiti che hanno formato oggetto di una contestazione. Sistema di riscossione delle RPT: l'insieme dei sistemi e delle procedure attuate dagli Stati membri per garantire l'accertamento, la contabilizzazione, la riscossione e il versamento delle RPT. Contabilizzazione dei diritti: iscrizione dell'importo dei diritti nei registri contabili doganali. |

Inoltre nel 2004 è stato effettuato un controllo autonomo nei Paesi Bassi. Questo controllo era inteso a verificare in loco i dati comunicati dai Paesi Bassi a sostegno dei fascicoli di domanda di esenzione dalla messa a disposizione di crediti irrecuperabili e di inesigibilità. Grazie a questo controllo la Commissione ha potuto respingere, in maniera circostanziata, due delle tre domande di esenzione. Infine, nel 2005 è stato realizzato un controllo autonomo in Danimarca per verificare i motivi e la correttezza dei continui adeguamenti degli importi delle RPT da versare alla Commissione che la Danimarca ha effettuato dal dicembre 2001. | Domanda di esenzione dalla messa a disposizione di crediti irrecuperabili e di inesigibilità: procedura che consente alla Commissione di verificare se la natura irrecuperabile del credito sia o meno imputabile allo Stato membro. In caso di rifiuto, l'importo deve essere versato alla Commissione. |

2.2. Seguito dato alle azioni di controllo della Commissione 2.2.1 Seguito regolamentare Quando vengono constatate inadeguatezze o carenze nelle disposizioni normative o amministrative nazionali, in occasione dei controlli effettuati negli Stati membri, questi sono invitati ad adottare le misure necessarie, anche di ordine legislativo o regolamentare se necessario, per conformarsi alle esigenze comunitarie. Queste rettifiche, apportate nel settore doganale e nel settore finanziario, rappresentano una conseguenze immediata e non trascurabile dell'attività di controllo della Commissione. D'altra parte, le anomalie rilevate costituiscono una fonte essenziale d'informazione sui problemi incontrati dagli Stati membri nell'applicazione della regolamentazione doganale e sull'impatto in termini di risorse proprie. |

2.2.2 Seguito in materia di contenziosi |

Alcuni punti della normativa costituiscono una fonte di divergenza tra gli Stati membri e la Commissione. Quest'ultima non ha quindi altra scelta, per trattare i casi in sospeso, che di ricorrere alla procedura d'infrazione prevista all'articolo 226 del trattato. Al 31 dicembre 2005, risultavano aperti, nelle diverse fasi della procedura (messa in mora, parere motivato, ricorso alla Corte) 25 casi riguardanti 10 Stati membri. Le conclusioni che verranno tratte dopo l'esame delle procedure d'infrazione da parte della Corte di giustizia dovranno consentire di chiarire le questioni controverse e di porre fine alle divergenze d'interpretazione. | 25 casi di contenzioso aperti al 31.12.2005. |

Nel 2005 la Corte di giustizia europea, in seguito alle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione, ha reso diversi pareri importanti. Da un lato, nelle due sentenze del 14 aprile 2005[11] contro la Germania e i Paesi Bassi, ha confermato la posizione della Commissione e ha ritenuto che i due paesi avessero calcolato e messo a disposizione tardivamente gli importi di diritti dovuti a causa di operazioni di transito non liquidate nei termini stabiliti. L'importo degli interessi di mora dovuti e reclamati dalla Commissione in virtù di queste sentenze ammonta a circa 2,4 milioni di euro per i Paesi Bassi e a 11,4 milioni di euro per la Germania. D'altro lato, in una sentenza del 15 novembre 2005[12], la Corte ha confermato la posizione della Commissione secondo cui gli Stati membri devono essere considerati responsabili nei confronti del bilancio comunitario degli errori che commettono in materia di accertamento dei diritti. Pertanto, gli Stati membri devono versare alla Commissione gli importi che non hanno potuto essere accertati (e quindi riscossi) a seguito di un errore delle autorità nazionali competenti. | Nel 2005, tre sentenze della Corte di giustizia europea in materia di transito comunitario, da un lato, e delle conseguenze finanziarie degli errori degli Stati membri, dall'altro, hanno confermato la posizione della Commissione. Mancato appuramento di transito: transiti in cui le merci che circolano in sospensione da dazi e tasse non sono arrivate a destinazione. In questo caso, i dazi e le tasse devono essere contabilizzati e riscossi. Nel 2006, una sentenza relativa alle scadenze per la contabilizzazione dei diritti ha confermato la posizione della Commissione. Controlli a posteriori: controlli doganali degli Stati membri che non vengono effettuati al momento dello sdoganamento delle merci bensì successivamente. Carnet TIR : consentono la circolazione di merci in sospensione dei dazi e delle tasse tra i diversi paesi aderenti alla Convenzione TIR (Trasporti stradali Internazionali). Il 5/10/2006, la Corte ha confermato la posizione della Commissione in diverse cause riguardanti importi garantiti o riscossi ma non versati al bilancio dell'Unione. |

Nel 2006, in una sentenza del 23 febbraio[13], la Corte ha inoltre confermato la posizione della Commissione per quanto riguarda i tempi entro i quali i diritti devono essere contabilizzati allorquando gli Stati membri effettuano controlli a posteriori. Detta contabilizzazione dei diritti deve essere effettuata entro 14 giorni a decorrere dal momento in cui le autorità doganali sono in grado di calcolare l'importo dei diritti e non successivamente (in particolare dopo la realizzazione di una procedura destinata a garantire i diritti della difesa del debitore); la contabilizzazione non impedisce comunque la messa in pratica di questi diritti della difesa. Si rileva anche che il 5 ottobre 2006 la Corte ha confermato la posizione della Commissione e ha ritenuto che alcuni Stati membri rifiutassero a torto di versare al bilancio comunitario alcune categorie di importi, ossia gli importi delle RPT riscossi parzialmente nel quadro di un piano di pagamento rateale (Belgio[14]) e alcuni importi di diritti garantiti e non contestati nell'ambito di operazioni di transito non liquidate effettuate come transiti comunitari (Belgio[15]) o facendo valere certificati TIR (Germania[16] e Belgio[17]). Lo stesso giorno la Corte ha respinto il ricorso contro i Paesi Bassi per un motivo legato all'onere della prova, pur riconoscendo che gli Stati membri devono comunicare le infrazioni o le irregolarità non appena ne vengono a conoscenza e quindi se del caso prima della scadenza dei termini (articolo 11, paragrafo 1, della Convenzione TIR); lo stesso si applica, mutatis mutandis, alla domanda di pagamento (articolo 11, paragrafo 2, della convenzione TIR). La Corte ritiene che quest'ultima debba considerarsi come la "comunicazione" ai sensi dell'articolo 2 del regolamento n. 1150/2000[18]. Inoltre la Corte riconosce l'obbligo degli Stati membri di conservare i documenti giustificativi relativi alle constatazioni per una durata tale da consentire le rettifiche e i controlli di questi ultimi[19]. |

2.2.3 Seguito finanziario |

Durante il periodo di riferimento (2003-2005), gli importi supplementari (importi esclusi gli interessi di mora) versati alla Commissione in seguito alle osservazioni contenute nelle relazioni dei controlli autonomi o associati della Commissione, dei controlli della Corte dei conti o delle altre attività di controllo della Commissione ammontano a oltre 127 milioni di euro. Inoltre sono stati richiesti interessi di mora a titolo dell'articolo 11 del regolamento n. 1150/2000 per la messa a disposizione tardiva delle risorse proprie accertate durante controlli della Commissione o della Corte dei conti. Per il periodo 2003-2005, l'importo totale degli interessi di mora, versato dagli Stati membri, ammonta a oltre 77 milioni di euro[20]. |

2.3. Azione della Commissione per migliorare la riscossione delle RPT |

Parallelamente ai controlli effettuati in loco negli Stati membri, la Commissione dispone di diversi strumenti per sorvegliare l'attività di riscossione delle RPT. L'utilizzazione corretta di questi strumenti permette anche di rafforzare efficacemente la riscossione delle RPT. Prima del 2005, l'azione comunitaria in materia di sorveglianza delle attività di riscossione si basava in particolare sulle varie analisi specifiche realizzate in base alle informazioni fornite dagli Stati membri a titolo dell'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento n. 1150/2000, ossia i casi di frode e irregolarità per importi superiori a 10.000 euro. In base a queste informazioni, la Commissione ha esercitato la sua attività di sorveglianza della riscossione procedendo al controllo, nel quadro di una relazione, delle operazioni di riscossione relative a determinati casi rappresentativi ("Campione B") fino alla liquidazione definitiva[21]. L'ultima relazione della Commissione a tale riguardo è stata presentata all'autorità di bilancio il 7 gennaio 2005[22]. Tuttavia, come detto questo tipo di relazione non verrà più preparata. Da quando è stato modificato il regolamento n. 1150/2000 nel 2004, gli Stati membri vengono invitati a notificare alla Commissione tutti gli importi non riscossi di importo superiore a 50.000 euro al più tardi cinque anni dopo la data in cui il debito (in seguito ad una stima, un riesame o una richiesta) è stato confermato come irrecuperabile. Tutti gli Stati membri devono quindi notificare questi casi, affinché la Commissione possa disporre di un quadro più accurato di tutte le attività di riscossione degli Stati membri. Nel periodo 2003-2005, la Commissione ha rafforzato la sua sorveglianza dell'attività di riscossione negli Stati membri grazie all'introduzione di una nuova base dati (OWNRES), alla modifica delle regole relative all'inesigibilità dei crediti irrecuperabili, alla giurisprudenza della Corte in materia di conseguenze finanziarie degli errori degli Stati membri e alle azioni di monitoraggio nei confronti dei paesi aderenti. |

2.3.1 Esame dei crediti irrecuperabili dichiarati inesigibili. |

Gli Stati membri devono prendere le misure necessarie per mettere a disposizione dell'Unione le RPT, salvo nei casi in cui la loro riscossione risulti impossibile (importi definitivamente irrecuperabili) per causa di forza maggiore o per motivi che non dipendono da loro. Per il periodo 2003-2005, sono stati trasmessi alla Commissione 176 fascicoli da parte di 13 Stati membri, per un importo di quasi 39 milioni di euro. Per quanto riguarda il trattamento delle domande, la Commissione ha esaminato nel corso dello stesso periodo 309 fascicoli (vecchi casi in corso e casi presentati recentemente) per un importo complessivo superiore a 166 milioni di euro. Il numero di fascicoli respinti (per i quali gli importi devono essere messi a disposizione del bilancio dell'Unione) è di 62, corrispondenti a oltre 41 milioni di euro. L'adozione del regolamento n. 2028/2004 del 16 novembre 2004 è stato finalizzato in particolare a consentire agli Stati membri di comprendere meglio il concetto di importi definitivamente irrecuperabili. | L'esame da parte della Commissione dei casi comunicati è teso a valutare la diligenza degli Stati membri nell'esecuzione della riscossione. Questo strumento esorta gli Stati membri ad assolvere correttamente al loro compito. In caso di rifiuto da parte della Commissione, l'importo in questione deve essere versato al bilancio dell'Unione. Inizialmente l'esame era riservato ai soli casi in cui l'importo in questione superava 10.000 euro. Questo massimale è stato innalzato a 50.000 euro con l'adozione del regolamento n. 2028/2004 del 16 novembre 2004. |

2.3.2 Trattamento degli errori di accertamento che determinano perdite di RPT |

Poiché il compito degli Stati membri è di assicurare la riscossione delle RPT nelle migliori condizioni, la Commissione ha ritenuto che gli Stati membri dovessero farsi carico delle perdite di RPT dovute a loro errori, indennizzando il bilancio dell'Unione. Questa impostazione è stata confermata dalla Corte di giustizia nella sua sentenza del 15 novembre 2005, "Commissione c/ Danimarca" summenzionata. Essa riconosce espressamente che l'obbligo degli Stati membri di accertare un diritto delle Comunità sulle RPT (e successivamente di metterlo a disposizione del bilancio dell'Unione) sorge non appena sono soddisfatte le condizioni previste dalla normativa doganale. Non è quindi necessario che l'accertamento abbia avuto effettivamente luogo. Soltanto se le condizioni previste all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento n. 1150/2000 sono soddisfatte (ossia in caso di forza maggiore o se lo Stato membro è in grado di dimostrare la propria impossibilità a procedere alla riscossione per motivi che non dipendono da esso) lo Stato membro è svincolato dall'obbligo di mettere a disposizione le risorse proprie in questione. Questa giurisprudenza indica chiaramente che gli Stati membri devono assumersi le conseguenze finanziarie dei loro errori. In virtù di questa giurisprudenza, gli Stati membri non potranno più rifiutare, come è avvenuto spesso in passato, di mettere a disposizione del bilancio dell'Unione gli importi dei diritti che non hanno accertato per un loro errore. | La Corte ha confermato che gli Stati membri devono assumere le conseguenze finanziarie dei loro errori in fatto di accertamento dei diritti. |

2.3.3. Nuova base dati OWNRES |

Conformemente al regolamento n. 1150/2000, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione informazioni relative ai casi di frode e irregolarità per importi di diritti superiori a 10.000 euro. Queste informazioni sono comunicate mediante la base dati OWNRES. Tenuto conto delle anomalie constatate per quanto riguarda la comunicazione dei casi di frode e irregolarità, la Commissione ha creato una nuova base dati (OWNRES) basata su Internet. Gli Stati membri dispongono così di uno strumento più funzionale, che permetterà loro di comunicare alla Commissione - e di aggiornare in tempo reale - i dati relativi alle frodi e irregolarità. La nuova applicazione è operativa dal luglio 2003. Grazie ad essa gli Stati membri, quali amministratori principali dello strumento, sono di fatto completamente responsabili della buona gestione dei dati. Questa base dati consente alla Commissione di disporre delle informazioni necessarie a controllare la riscossione e a preparare i suoi controlli in loco. I dati comunicati formano inoltre oggetto di un'analisi da parte dell'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF). Poiché in passato la Commissione ha nutrito dubbi circa l'affidabilità dei dati comunicati dagli Stati membri, essa ha deciso di effettuare un raffronto tra gli importi superiori a 10.000 iscritti nella contabilità B degli Stati membri (EUR-15) e gli importi corrispondenti nella base dati OWNRES. I risultati non sono stati soddisfacenti. Infatti, prendendo come date chiave il 31/12/2001 e il 31/12/2003, la percentuale di corrispondenza era di appena il 32% e il 50% rispettivamente. Dopo avere fortemente esortato gli Stati membri a migliorare la qualità delle informazioni fornite mediante la base OWNRES, la Commissione ha effettuato un nuovo esercizio di raffronto nel 2005 (EUR-25). Questa volta i risultati sono stati nettamente migliori, con una percentuale di corrispondenza media del 90% e oltre la metà degli Stati membri con una percentuale di corrispondenza del 100%. | Base dati OWNRES : base dati alimentata dagli Stati membri che raggruppa tutti i casi di frode e irregolarità constatati dagli Stati membri e riguardanti importi superiori a 10.000 euro. |

2.4. Azioni di monitoraggio svolte nei confronti dei paesi in via di adesione |

Nel quadro della preparazione all'adesione dei dieci nuovi Stati membri, la Commissione ha effettuato nel 2003, in ciascun dei dieci paesi, visite di controllo specifiche per il settore delle RPT. Queste visite di ispezione e gli esercizi di simulazione contabile effettuati da questi Stati hanno permesso alla Commissione di ottenere ragionevoli garanzie circa la loro capacità amministrativa di applicare l'acquis nel settore delle RPT. I risultati dei controlli in loco effettuati nel 2004 e 2005 hanno permesso di concludere che in generale gli Stati membri in questione erano ben preparati e che i sistemi di riscossione posti in essere funzionavano correttamente. L'assistenza tecnica prestata a più riprese e le visite di ispezione dei servizi della Commissione avevano senza dubbio contribuito a questi risultati soddisfacenti. Per quanto riguarda la Romania e la Bulgaria, un programma di assistenza tecnica e di monitoraggio, analogo a quello applicato nei paesi che hanno aderito all'Unione nel 2004, è stato proseguito nel 2004 e 2005 in modo da preparare l'adesione nelle migliori condizioni possibili. Esso proseguirà anche nel 2006. |

3. VALUTAZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO |

Le anomalie osservate nel funzionamento del sistema di controllo delle risorse proprie tradizionali nel periodo 2003-2005 confermano, come per gli esercizi precedenti, l'interesse dei controlli per la Commissione. La correzione da parte degli Stati membri delle procedure nazionali non conformi, la regolarizzazione contabile dei fascicoli (entro il limite del termine di prescrizione), le correzioni specifiche delle anomalie osservate, spiegazione dei testi comunitari, il miglioramento concertato della regolamentazione comunitaria in caso di disfunzioni persistenti, ecc. costituiscono gli strumenti tradizionali con quali la Commissione dà seguito alle sue azioni di controlli. Le ricadute finanziarie costituiscono effetti visibili delle verifiche effettuate sul campo, ma di per sé non giustificano l'interesse di queste verifiche. Infatti, il controllo specifico dell'ordinatore, attraverso l'insieme delle informazioni fornite dagli Stati membri, e dopo l'analisi, può permettere di influenzare il processo di miglioramento della regolamentazione in modo che gli interessi finanziari dell'Unione siano correttamente tutelati. |

4. CONCLUSIONI |

I risultati registrati nel periodo 2003-2005 confermano la necessità dei controlli svolti dalla Commissione. L'azione di controllo permette di garantire un'effettiva parità di trattamento tra gli Stati membri sia a livello dell'applicazione delle regolamentazioni doganali e contabili sia sul piano della tutela degli interessi finanziari dell'Unione. In avvenire la Commissione intende: mantenere il suo ruolo classico in materia di controlli in loco, migliorando tuttavia le sue tecniche di controllo (strumenti di audit, ecc.); continuare a rafforzare la sua sorveglianza delle attività di riscossione negli Stati membri, predisponendo uno strumento informatico in grado di assicurare un trattamento più agevole dei fascicoli trasmessi alla Commissione relativi a crediti irecuperabili dichiarati inesigibili. proseguire la sua azione di monitoraggio nei confronti dei paesi aderenti, mirante ad ottenere un grado accettabile di sicurezza che i sistemi di riscossione delle risorse proprie tradizionali di questi paesi rispondano alle esigenze comunitarie, e questo al più tardi al momento della loro adesione. | Occorre proseguire le attività di controllo classiche e continuare a rafforzare la sorveglianza delle attività di riscossione negli Stati membri. |

[1] Articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1150/2000.

[2] GU L 253 del 7.10.2000, pagg. 42-46

[3] GU L130 del 31.5.2000, pag. 1-9, modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 2028/2004 del Consiglio, del 16 novembre 2004 (GU L 352 del 27.11.2004, pag. 1.

[4] GU L 126 del 20.5.1999, pag. 1.

[5] COM (93) 691 del 4.1.1994 (1a relazione sul periodo 1989-1992), COM (97) 673 del 1.12.1997 (2a relazione sul periodo 1993-1996), COM (01) 32 del 5.2.2001 (3a relazione sul periodo 1997-1999), COM(03)345 dell'11.6.2003 (4a relazione sul periodo 2000-2002).

[6] La relazione riguarda i controlli effettuati dalle istituzioni comunitarie (Commissione e Corte dei conti). Esso non riguarda i controlli effettuati dagli Stati membri, i cui risultati sono illustrati nella relazione annuale a norma dell'articolo 280 del trattato.

[7] Si tratta dei controlli effettuati in Danimarca, nei Paesi Bassi e in Austria.

[8] BE, DE, GR, ES, FR, IT, PT, UK, FI, SE.

[9] BE, DK, DE, GR, ES, FR, IE, IT, PT, NL, UK, FI, SE

[10] Ogni missione di controllo comprende questo tema oltre a quello principale.

[11] Caso C-460/01 "Commissione c/ Paesi Bassi" e Caso C-104/02 "Commissione c/ Germania".

[12] Caso C- 392/02 "Commissione c/ Danimarca".

[13] Causa C-546/03 "Commissione c/ Spagna".

[14] Causa C-378/03 "Commissione c/ Belgio"

[15] Causa C-275/04 "Commissione c/Belgio"

[16] Causa C-105/02 "Commissione c/ Germania"

[17] Causa C-377/03 "Commissione c/ Belgio"

[18] Causa C-312/04, "Commissione c/ Paesi Bassi"

[19] Causa C-275/04 "Commissione c/Belgio"

[20] Queste cifre rimangono talvolta parziali, particolarmente per il 2005, poiché la riscossione dei crediti effettuata in seguito ai controlli della Commissione dipende dalle procedure nazionali di raccolta delle informazioni contabili necessarie per stabilire ordini di riscossione.

[21] Alcuni fascicoli specifici di riscossione (detti "casi fuori campione") formano generalmente oggetto di una sorveglianza speciale, al di fuori del campione rappresentrativo B.

[22] COM (2004) 850 del 7.1.2005