52006DC0839

Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo sull'attuazione dei provvedimenti introdotti dalla direttiva 2002/2/CE che modifica la direttiva 79/373/CEE relativa alla circolazione dei mangimi composti per animali /* COM/2006/0839 def. */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 20.12.2006

COM(2006) 839 definitivo

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO

sull'attuazione dei provvedimenti introdotti dalla direttiva 2002/2/CE che modifica la direttiva 79/373/CEE relativa alla circolazione dei mangimi composti per animali

Commissione europea

Ulteriori informazioni sulla direzione generale per la Salute e la tutela dei consumatori sono disponibili sul sito Internet:

http://ec.europa.eu/health/index_it.htm

Informazioni supplementari sulla legislazione relativa ai mangimi sono disponibili all'indirizzo:

http://ec.europa.eu/food/food/animalnutrition/index_it.htm

© Comunità europee, 2006

Riproduzione autorizzata con citazione della fonte.

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO

sull'attuazione dei provvedimenti introdotti dalla direttiva 2002/2/CE che modifica la direttiva 79/373/CEE relativa alla circolazione dei mangimi composti per animali

1. SINTESI

L'articolo 15 bis della direttiva 79/373/CEE[1] dispone che, in base alle informazioni ricevute dagli Stati membri, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione dei provvedimenti introdotti dalla direttiva 2002/2/CE[2] che modifica la direttiva 79/373/CEE, corredata di eventuali proposte volte a migliorare tali provvedimenti.

Ventiquattro Stati membri hanno riposto alla richiesta d'informazioni da parte dei servizi della Commissione. La presente relazione riguarda l'applicazione dei provvedimenti introdotti dalla direttiva 2002/2/CE.

In primo luogo è stata resa obbligatoria l'indicazione del numero di riferimento della partita. Gli Stati membri hanno applicato senza particolari problemi questa disposizione, che si ritiene abbia migliorato sensibilmente la tracciabilità. In secondo luogo la direttiva consente deroghe all'obbligo di riportare le indicazioni dell'etichettatura nel riquadro riservato a tal fine. Alcune indicazioni obbligatorie dell'etichettatura possono figurare al di fuori di tale riquadro. Gli Stati membri hanno applicato questa disposizione senza incontrare particolari problemi. La Commissione non dispone di informazioni dettagliate sulla misura in cui i produttori di mangimi composti hanno beneficiato di tale flessibilità. Le autorità di controllo e i consumatori non hanno sollevato alcun problema.

L'indicazione obbligatoria delle quantità di materie prime, compresa la tolleranza consentita, ha determinato il quadro meno omogeneo: l'applicazione della disposizione relativa all'indicazione della percentuale è stata sospesa in diversi Stati membri mediante sentenze dei tribunali nazionali in seguito alla richiesta dei produttori di mangimi composti e in attesa della pronuncia pregiudiziale della Corte di giustizia europea. In uno Stato membro la sospensione ha riguardato solo le imprese che avevano avviato procedimenti giudiziari. Un altro gruppo di Stati membri ha deciso di effettuare i controlli ufficiali in modo flessibile, giungendo a non imporre sanzioni agli operatori in caso di violazione degli obblighi relativi all'indicazione di quantitativi precisi nell'etichettatura. La maggior parte di questi Stati membri ha recepito la dichiarazione aperta in seguito alla sentenza della Corte del 6 dicembre 2005. Vi è così un solo gruppo di Stati membri che ha recepito e attuato direttamente le disposizioni della "dichiarazione aperta" e prevede sanzioni in caso di non conformità. Tali Stati membri registrano sviluppi positivi nel rispetto delle norme e non hanno ricevuto reclami dai produttori di mangimi composti.

Infine, la direttiva stabilisce che i produttori di mangimi devono cooperare con le autorità di controllo. Gli Stati membri hanno applicato questa disposizione nel quadro della direttiva 2002/2/CE oppure l'avevano già inclusa in precedenza negli ordinamenti nazionali. Questo principio fondamentale è ora parte integrante della legislazione alimentare generale.

Nella relazione non verranno presentate proposte volte al miglioramento dei provvedimenti di cui sopra. Le opzioni corrispondenti rientrano in una valutazione dell'impatto relativa all'intero settore dell'etichettatura dei mangimi che viene attualmente effettuata dai servizi della Commissione. Al termine di tale attività la proposta legislativa derivante sarà presentata nella seconda metà del 2007.

2. INTRODUZIONE

Motivi della relazione

L'articolo 15 bis della direttiva 79/373/CEE dispone che

"Entro il 6 novembre 2006 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, in base alle informazioni ricevute dagli Stati membri, una relazione sull'attuazione del regime istituito dall'articolo 5, paragrafo 1, lettere j) e l), paragrafo 5, lettera d), nonché dall'articolo 5 quater e dall'articolo 12, secondo comma, in particolare per quanto concerne l'indicazione delle quantità, sotto forma di percentuale rispetto al peso, di materie prime sull'etichetta dei mangimi composti, compresa la tolleranza consentita, corredata di eventuali proposte volte a migliorare le suddette disposizioni."

La Commissione ha invitato gli Stati membri a fornire tali informazioni e ha ricevuto risposte da ventiquattro di essi.

Contesto

Alla fine degli anni Novanta una serie di crisi relative all'alimentazione umana e degli animali (BSE, diossina, ecc.) ha messo in evidenza i punti deboli dell'elaborazione e dell'applicazione della legislazione alimentare all'interno dell'UE. Questo ha indotto la Commissione a includere la promozione di un elevato livello di sicurezza alimentare tra le proprie politiche prioritarie (Consiglio europeo di Helsinki del 1999. In riposta a tale esigenza il "Libro bianco sulla sicurezza alimentare" del 12.1.2000 (COM (1999)719 def.) ha proposto di trasformare la politica alimentare dell'UE in uno strumento proattivo, dinamico, coerente e completo basato sulla definizione di 84 azioni distinte.

La nuova strategia ha dovuto tener conto del fatto che il settore agroalimentare è d'importanza centrale per l'intera economia europea. La catena di produzione alimentare sta inoltre diventando sempre più complessa, mentre l'allargamento dell'Unione ha posto ulteriori sfide al mercato interno relativamente alla sicurezza e alla qualità dei prodotti provenienti da tutti gli Stati membri.

L'elemento centrale del nuovo contesto legislativo, l'approccio "dai campi alla tavola", considera tutte la fasi della catena alimentare. I produttori di mangimi, gli agricoltori e gli operatori del settore alimentare sono i principali responsabili della sicurezza alimentare. La tracciabilità dei mangimi, degli alimenti e dei loro ingredienti è un altro aspetto chiave della sicurezza dei mangimi e degli alimenti. Anche la trasparenza nell'etichettatura dei mangimi costituisce un principio importante della nuova legislazione sui mangimi e sugli alimenti destinata ad accrescere la fiducia dei consumatori nei mangimi e negli alimenti.

La direttiva 79/373/CEE, prima di essere modificata dalla direttiva 2002/2/CE, prevedeva una dichiarazione flessibile, limitata all'indicazione delle materie prime, senza specificarne la quantità nei mangimi destinati ad animali da produzione, ed ammetteva la possibilità di dichiarare categorie di materie prime anziché le materie prime stesse.

Considerato che la sicurezza degli alimenti di origine animale inizia con mangimi sicuri, il Libro bianco sulla sicurezza alimentare indicava la modifica della direttiva sugli alimenti composti per animali come una priorità (azione n. 24). La corrispondente proposta della Commissione ha portato all'adozione della direttiva 2002/2/CE destinata a garantire che gli allevatori siano informati il più accuratamente possibile sulla composizione e l'utilizzo dei mangimi. Per migliorare la trasparenza e la tracciabilità la direttiva 2002/2/CE impone la cosiddetta "dichiarazione aperta":

- enumerazione di tutte le materie prime dei mangimi composti con i loro nomi specifici e l'indicazione, in ordine decrescente, delle percentuali rispetto al peso presenti nel mangime, con una tolleranza del +/-15 % del valore dichiarato;

- indicazione della percentuale esatta rispetto al peso dietro richiesta del cliente.

Gli Stati membri erano tenuti a recepire tali disposizioni entro il 6 marzo 2003 e ad applicarle al più tardi dal 6 novembre 2003.

Problemi

L'introduzione della "dichiarazione aperta" è stata molto controversa poiché i produttori di mangimi composti si opponevano all'obbligo di indicare la composizione dei loro prodotti.

Su iniziativa dei produttori di mangimi, diversi giudici nazionali hanno presentato alla Corte di giustizia europea domande di pronuncia pregiudiziale[3] che vertevano essenzialmente sulla validità della direttiva 2002/2/CE.

Il 6 dicembre 2005[4] la Corte ha respinto le argomentazioni presentate per contestare la validità della direttiva e ha quindi accolto la posizione difesa dalle istituzioni. In particolare, la Corte ha ritenuto valida la base giuridica della direttiva (l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b) del trattato CE: misure il cui obiettivo primario è la protezione della sanità pubblica). La Corte ha pertanto confermato la validità dell'indicazione della percentuale con una tolleranza del +/- 15%. L'obbligo specifico di informare i clienti, dietro loro richiesta, sulla percentuale esatta rispetto al peso di ogni materia prima utilizzata nel mangime composto è stato tuttavia dichiarato ingiustificato dalla Corte perché ritenuto contrario al principio di proporzionalità.

A norma dell'articolo 10 del trattato CE gli Stati membri adottano tutte le misure appropriate atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal trattato ovvero determinati dagli atti delle istituzioni della Comunità. Il 27 luglio 2006 la Commissione ha inoltre adottato una proposta di decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio che rettifica la direttiva 2002/2/CE per sopprimere la disposizione dichiarata invalida dalla Corte e conformare così la legislazione alla sentenza della Corte. La proposta è attualmente in fase di prima lettura al Parlamento europeo.

Per questa ragione la disposizione che prescrive di comunicare la percentuale esatta rispetto al peso dietro richiesta del cliente (articolo 5, paragrafo 1, lettera l)) non è oggetto della presente relazione.

3. APPLICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI

3.1. Indicazione del numero di riferimento della partita (art. 5, par. 1, lett. j)):

Ventidue Stati membri hanno comunicato di aver applicato questa disposizione, che considerano molto importante ai fini della tracciabilità dei mangimi composti, senza incontrare particolari problemi. Nel contempo la tracciabilità è un requisito fissato all'articolo 18 della legislazione alimentare generale[5], nell'allegato II del regolamento sull'igiene dei mangimi[6] e dagli articoli 4-8 del regolamento relativo alla tracciabilità e all'etichettatura degli organismi geneticamente modificati[7]. La possibilità di rintracciare i mangimi composti in tutte le fasi della catena di distribuzione si è dimostrata fondamentale in numerosi casi. Le esperienze relative a questa disposizione sono inequivocabilmente positive.

3.2. Possibilità di riportare alcune indicazioni al di fuori del riquadro riservato all'etichettatura:

Art. 5, par. 5, lett. d): "la data di conservazione minima, la quantità netta, il numero di riferimento della partita nonché il numero di omologazione o di registrazione possono essere indicati fuori dal riquadro riservato alla marcatura di cui al paragrafo 1; in questo caso, le succitate diciture sono accompagnate dalla segnalazione del posto in cui esse sono indicate."

La norma citata consente al produttore di mangimi composti di indicare la data di conservazione minima, la quantità netta, il numero di riferimento della partita e il numero di omologazione o di registrazione nei punti dell'imballaggio in cui è opportuno fornire tali informazioni. La scelta dipende dalla forma dell'imballaggio e dal tipo di impianto di imballaggio utilizzato. In pratica la data di conservazione minima e/o il numero di riferimento della partita possono essere stampati sul fondo o sul lato di una confezione durante il processo dell'imballaggio.

Ventidue Stati membri hanno comunicato di aver applicato questa disposizione senza incontrare particolari problemi.

La Commissione non dispone di informazioni dettagliate sulla misura in cui i produttori di mangimi composti hanno beneficiato di tale possibilità, ma i produttori apprezzano notevolmente la flessibilità. D'altro canto né le autorità di controllo né gli allevatori hanno presentato reclami relativi a questa disposizione per quanto riguarda la chiarezza e la trasparenza.

3.3. Indicazione della percentuale di materie prime con una tolleranza del +/- 15%:

Art. 5 quater: “1. Tutte le materie prime dei mangimi composti sono elencate con i loro nomi specifici.

2. L'enumerazione delle materie prime dei mangimi è soggetta alle norme seguenti:

a) mangimi composti destinati ad animali diversi dagli animali familiari:

i) enumerazione delle materie prime dei mangimi con indicazione, in ordine decrescente, delle percentuali rispetto al peso presenti nel mangime;

ii) è consentita una tolleranza del +/-15 % del valore dichiarato delle suddette percentuali;

b) mangimi composti destinati ad animali familiari: elenco delle materie prime dei mangimi con indicazione della quantità contenuta o enumerazione delle materie prime in ordine di peso decrescente." (l'art. 5 quater, par. 3 e 4, contiene disposizioni specifiche relative ai mangimi per gli animali da compagnia che non sono oggetto della presente relazione)

Nel corso del recepimento della direttiva 2002/2/CE negli ordinamenti nazionali sei tribunali nazionali degli Stati membri hanno sospeso l'applicazione della dichiarazione aperta in risposta alla richiesta dei produttori di mangimi e in attesa della pronuncia pregiudiziale della Corte di giustizia europea; in uno Stato membro la sospensione è stata concessa solo a determinate imprese. A seguito della sentenza della Corte del 6 dicembre 2005 alcuni di questi Stati membri hanno applicato l'obbligo di indicazione della percentuale, che in altri è in fase avanzata di applicazione. In altri Stati membri l'applicazione è ancora sospesa. Di conseguenza, nessun gruppo di questi Stati membri dispone ancora di esperienze pratiche relative all'indicazione della percentuale, ma si sono riscontrati problemi nell'applicazione di tale obbligo.

Anche gli Stati membri che hanno recepito direttamente la dichiarazione aperta entro il termine prescritto (6 marzo 2003), o prima della data di adesione all'UE nel caso dei dieci nuovi Stati membri, possono essere divisi in due gruppi.

Considerata la sospensione della disposizione in importanti Stati membri vicini con un flusso di scambi nel settore dei mangimi composti con il loro territorio, quattro Stati membri hanno formalmente deciso di effettuare i controlli ufficiali in modo flessibile, giungendo a non imporre sanzioni in caso di violazione degli obblighi relativi all'indicazione di quantitativi precisi nell'etichettatura. Tre Stati membri non hanno formalmente sospeso i controlli sull'ottemperanza agli obblighi, ma hanno segnalato che seguendo l'approccio basato sulla probabilità dei rischi sono stati effettuati al massimo controlli limitati perché il rischio è stato giudicato ridotto, oppure hanno comunicato di aver incontrato problemi nell'applicazione pratica.

Il secondo gruppo di Stati membri (10) che hanno applicato direttamente l'obbligo della dichiarazione aperta non ha fornito informazioni sulle esperienze relative all'applicazione di tale obbligo, oppure ha effettuato controlli rigorosi (5). In questo gruppo di Stati membri i controlli effettuati non hanno fatto emergere particolari problemi relativi al provvedimento, o al massimo hanno evidenziato una diminuzione dei casi di non conformità. In quest'ultimo gruppo si è registrato infatti un consenso sulla dichiarazione aperta da parte degli utilizzatori di mangimi e della maggior parte dei produttori del settore. Questo gruppo ha inoltre fornito un esempio positivo di rapida rilevazione della fonte di una contaminazione da aflotossine grazie alla dichiarazione aperta.

In breve, diversi Stati membri hanno comunicato di aver incontrato problemi nell'applicazione della disposizione e suggeriscono di modificarla, alcuni Stati membri sono neutri e un terzo gruppo è a favore della dichiarazione aperta.

3.4. Obbligo dei produttori di mangimi di cooperare con le autorità di controllo:

Art. 12, par. 2: "Essi (gli Stati membri) prescrivono che i produttori di mangimi composti sono tenuti a mettere a disposizione delle autorità incaricate di effettuare i controlli ufficiali, su richiesta di queste ultime, qualsiasi documento relativo alla composizione degli alimenti destinati ad essere immessi in circolazione che consenta di verificare la correttezza delle informazioni fornite sull'etichetta."

I ventidue Stati membri che hanno risposto hanno applicato il provvedimento e alcuni lo avevano integrato negli ordinamenti nazionali prima dell'adozione della direttiva 2002/2/CE. Nel contempo l'obbligo di cooperazione tra produttori di mangimi e autorità di controllo è definito anche nella legislazione alimentare generale.

Gli Stati membri hanno sottolineato l'importanza di ricevere le informazioni prescritte per controllare l'ottemperanza alle disposizioni sull'etichettatura e dell'obbligo dei produttori di mangimi di fornire l'assistenza necessaria nel corso dei controlli. Questa disposizione è di particolare importanza per la sicurezza degli alimenti e dei mangimi poiché l'obbligo di indicare la percentuale esatta dei composti dietro richiesta del cliente è stato dichiarato ingiustificato dalla Corte.

4. PROPOSTE RELATIVE AL MIGLIORAMENTO DEI PROVVEDIMENTI

LA STRATEGIA RIVEDUTA DI LISBONA HA INDICATO LA SEMPLIFICAZIONE COME UNA PRIORITÀ DELL'UE. LO SCOPO È PROMUOVERE LA CRESCITA E I POSTI DI LAVORO IN EUROPA E PERTANTO LA STRATEGIA È INCENTRATA SUGLI ELEMENTI DELL' acquis che riguardano la competitività delle imprese nell'UE. L’obiettivo generale consiste nel contribuire a un contesto normativo europeo che soddisfi i più rigorosi criteri legislativi rispettando i principi della sussidiarietà e della proporzionalità. A tale riguardo la semplificazione mira a rendere la legislazione a livello comunitario e nazionale meno gravosa, di facile applicazione e quindi più efficace nel conseguire gli obiettivi auspicati.

La modernizzazione della legislazione sui mangimi e in particolare l'etichettatura dei mangimi rientra nell'attuale programma modulato di semplificazione allegato alla comunicazione della Commissione del 25 ottobre 2005. Il programma prevede segnatamente la modernizzazione e la sostituzione di quattro direttive relative ai mangimi (e di circa 30 direttive di modifica) con un regolamento. La modifica delle attuali prescrizioni sull'etichettatura dei mangimi è un settore di particolare interesse.

Sulla base di uno studio che ha identificato diverse questioni e opzioni politiche, la Commissione ha completato nella prima metà del 2006 una consultazione on line con le parti interessate, comprese le autorità nazionali. I risultati vengono attualmente utilizzati per una valutazione dell'impatto integrata che esamina in particolare l'impatto sociale, economico e ambientale delle opzioni politiche considerate. La Commissione intende presentare la proposta legislativa al Parlamento e al Consiglio nell'autunno 2007.

La presente relazione pertanto non è corredata da proposte volte al miglioramento dei provvedimenti introdotti dalla direttiva 2002/2/CE.

5. CONCLUSIONE

In sintesi si è registrata una risposta molto positiva per quanto riguarda:

- l'indicazione del numero di riferimento della partita,

- la possibilità di riportare alcune indicazioni al di fuori del riquadro riservato all'etichettatura e

- l'obbligo dei produttori di mangimi di cooperare con le autorità di controllo.

Per quanto riguarda l'indicazione della percentuale di materie prime, con una tolleranza del +/- 15%, la situazione è differenziata:

- diversi Stati membri hanno registrato risposte positive non solo dalle autorità di controllo ma anche dalle imprese (dai produttori di mangimi composti e dagli allevatori);

- d'altra parte un numero significativo di Stati membri ritiene che le disposizioni relative all'indicazione dei composti andrebbero migliorate.

La Commissione conferma l'intenzione di modernizzare la legislazione sull'etichettatura e la circolazione dei mangimi e di presentare una proposta nell'autunno 2007.

[1] GU L 86 del 6.4.1979, pagg. 30-37. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 del Consiglio (GU L 122 del 16.5.2003, pagg. 36-62).

[2] GU L 63 del 6.3.2002, pagg. 23-25.

[3] Cause riunite C-453/03, C-11/04, C-12/04 e C-194/04.

[4] GU C 36 dell'11.2.2006, pag. 5.

[5] Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi generali e i requisiti generali della legislazione alimentare, che istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.

[6] Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi.

[7] Regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l'etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE.