52006DC0831

Progetto di relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo - Relazione di valutazione relativa all’applicazione del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull’applicazione degli articoli 87 (ex articolo 92) e 88 (ex articolo 93) del trattato CE a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali, ai sensi dell’articolo 5 di detto regolamento /* COM/2006/0831 def. */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 21.12.2006

COM(2006) 831 definitivo

PROGETTO DI RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO

Relazione di valutazione relativa all’applicazione del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull’applicazione degli articoli 87 (ex articolo 92) e 88 (ex articolo 93) del trattato CE a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali, ai sensi dell’articolo 5 di detto regolamento

INDICE

1. Introduzione 3

2. Regolamenti di esenzione per categoria adottati 4

2.1. La prima generazione: REC per le PMI e aiuti de minimis (tranne per il settore dell’agricoltura e della pesca) e REC per l’occupazione e la formazione 4

2.2. La seconda generazione: REC sugli aiuti de minimis e sugli aiuti a PMI attive nei settori della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e della pesca 6

2.3. Trasparenza e controllo 6

3. Esperienza acquisita nel campo dell’applicazione del regolamento d’abilitazione e dei regolamenti d’esenzione per categoria esistenti 7

3.1. Ricorso ai regolamenti d’esenzione per categoria da parte degli Stati membri 7

3.2. REC per le PMI (tranne per il settore dell’agricoltura e della pesca), formazione e occupazione 8

3.3. REC per le PMI nel settore dell'agricoltura 10

3.4. REC per le PMI nel settore della pesca 10

3.5. Trasparenza e controllo 10

4. Conclusioni sull’applicazione del regolamento d’abilitazione e sviluppi futuri 11

ANNEX 13

1. INTRODUZIONE

Il regolamento (CE) n. 994/98[1] del Consiglio (in appresso “regolamento d’abilitazione”, RA), adottato il 7 maggio 1998, autorizza la Commissione a dichiarare, mediante regolamenti, che determinate categorie di aiuti sono compatibili con il mercato comune (regolamenti di esenzione per categoria (REC) - articolo 1 RA), e che alcuni aiuti non soddisfano tutti i criteri di cui all'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE ( de minimis – articolo 2). Tali aiuti sono esenti dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE e possono quindi essere posti in esecuzione dagli Stati membri senza aspettare una decisione della Commissione.

La Commissione ha proposto il regolamento d’abilitazione al Consiglio allo scopo di prioritarizzare e semplificare il settore degli aiuti di Stato perseguendo un triplice obiettivo:

- nei settori in cui la Commissione ha un’esperienza sufficiente per definire dei criteri di compatibilità generale, gli Stati membri possono attuare aiuti che non fanno sorgere alcuna preoccupazione quanto alla loro compatibilità, senza avviare altre procedure dinanzi alla Commissione;

- tenuto conto dell’applicabilità diretta dei regolamenti negli Stati membri (articolo 249 del trattato CE), il rispetto dei REC può essere assicurato tramite l’applicazione della normativa dinanzi agli organismi giurisdizionali nazionali nelle controversie tra privati;

- i REC permettono alla Commissione di concentrare le proprie risorse sui casi che comportano le distorsioni più gravi.

Per assicurare un controllo efficace e garantire l’obbligo della Commissione di procedere all’esame permanente di tutti i regimi di aiuti (articolo 88, paragrafo 1 del trattato CE), il regolamento d’abilitazione comporta disposizioni sulla trasparenza, la comunicazione di relazioni e il controllo di tutte le misure d’aiuto attuate a norma dei REC.

I REC possono essere adottati per le seguenti categorie di aiuti (articolo 1 RA):

- piccole e medie imprese (PMI),

- ricerca e sviluppo,

- tutela dell’ambiente,

- occupazione e formazione,

- aiuti che rispettano la mappa regionale degli aiuti approvata dalla Commissione per ciascuno Stato membro.

aiuti Nei regolamenti, la Commissione specifica la finalità dell’aiuto, le categorie di beneficiari, i massimali che limitano l’aiuto oggetto dell’esenzione, e le condizioni relative al cumulo e al controllo degli.

I regolamenti de minimis (articolo 2 RA) garantiscono che gli aiuti concessi ad una stessa impresa in un determinato arco di tempo non superino un importo prestabilito.

La Commissione presenta la relazione sull’applicazione del regolamento al Parlamento europeo e al Consiglio a norma dell’articolo 5. La relazione è stata esaminata dal comitato consultivo in materia di aiuti di Stato il 9.11.2006.

Per la preparazione della presente relazione, la Commissione si è basata sull’esperienza degli Stati membri, comunicata tramite un questionario inviato a tutti gli Stati membri dell’UE e a tutti gli Stati EFTA aderenti all’accordo SEE, e in occasione di una discussione successiva in una riunione multilaterale fra la Commissione e le autorità degli Stati membri, il 27 giugno 2006. Il feedback da parte degli Stati membri costituisce la base della terza parte della presente relazione.

2. REGOLAMENTI DI ESENZIONE PER CATEGORIA ADOTTATI

Secondo l’esperienza acquisita per definire dei criteri generali di compatibilità e lo sviluppo del mercato comune, la Commissione, dal 2001, ha adottato una serie di REC per gli aiuti a favore delle PMI e dell’occupazione e della formazione, così come regolamenti de minimis (per i riferimenti si veda l’allegato A). Tutti i regolamenti sono attualmente applicabili fino al 31 dicembre 2006[2], eccezion fatta per il regolamento sugli aiuti de minimis nei settori dell’agricoltura e della pesca, che è applicabile fino al 31 dicembre 2008.

Non sono ancora stati adottati REC per gli aiuti a favore della tutela dell’ambiente e della ricerca e sviluppo (R&S) per le grandi imprese, poiché l’esperienza relativa agli aiuti notificati è stata ritenuta insufficiente[3].

2.1. La prima generazione: REC per le PMI e aiuti de minimis (tranne per il settore dell’agricoltura e della pesca) e REC per l’occupazione e la formazione

Nel gennaio 2001 è stato adottato un primo pacchetto di tre regolamenti, composto dal regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione sugli aiuti destinati alla formazione, dal regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione sugli aiuti de minimis e dal regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione sugli aiuti di Stato a favore delle PMI. La prima generazione di REC è stata completata nel dicembre 2002 dal regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione sugli aiuti di Stato a favore dell’occupazione. Il REC a favore dell’occupazione si applica solo a regimi di aiuti, mentre tutti gli altri REC riguardano anche aiuti individuali al di fuori di regimi.

Nel febbraio 2004, il regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione ha esteso il campo d’applicazione del REC per le PMI agli aiuti alla ricerca e sviluppo a favore di queste stesse imprese. Allo stesso tempo, questo regolamento e il regolamento (CE) n. 363/2004 della Commissione hanno adattato il REC relativo alle PMI e agli aiuti alla formazione alla nuova definizione di PMI (vedi sotto), stabilendo che lo specifico obbligo di relazioni annuali dei due REC è sostituito col sistema generale di relazioni annuali per gli aiuti di Stato con l’entrata in vigore delle disposizioni in materia di trasmissione delle relazioni del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (regolamento d’esecuzione)[4].

Il campo d’applicazione dei regolamenti quali modificati e dopo la scadenza del trattato CECA il 23 luglio 2002 può essere sintetizzato come segue: Mentre il REC sugli aiuti a favore della formazione e dell’occupazione e la sezione R&S del REC relativo alle PMI coprono tutti i settori compresa l’agricoltura e la pesca ed escludono solo gli aiuti all’industria carboniera (formazione, R&S per le PMI) e gli aiuti all’industria carboniera, alla costruzione navale e ai trasporti (occupazione), il REC relativo alle PMI (tranne la R&S) non copre gli aiuti al settore dell’agricoltura e della pesca. Inoltre, il REC relativo alle PMI esclude gli aiuti all'industria carboniera, mentre il regolamento de minimis esclude i settori dell’agricoltura, della pesca e dei trasporti. Nell’ambito dei REC, gli aiuti superiori a una certa soglia o con certe particolarità devono essere notificati alla Commissione ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE.

Il regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione autorizza aiuti alle PMI per investimenti iniziali, consulenza esterna, e per una prima partecipazione a fiere ed esposizioni. Le imprese sono definite sulla base della definizione di PMI di cui in una raccomandazione della Commissione[5].

Se il regolamento d’abilitazione menziona gli “aiuti a favore delle PMI” come una categoria di aiuti separata, va osservato che tutte le altre categorie di aiuti esentati comportano anche possibilità, tramite bonus, di sostenere le PMI a condizioni particolarmente favorevoli.

Il regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione sugli aiuti destinati alla formazione offre la possibilità di concessione di aiuti per formazione generale e specifica.

Il regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione sugli aiuti a favore dell’occupazione offre la possibilità di concedere aiuti per la creazione di nuovi posti di lavoro e per l’assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili, e per coprire i costi supplementari legati all'assunzione di lavoratori disabili.

Il regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione sugli aiuti de minimis stabilisce che gli aiuti a un’impresa che non superano la soglia di 100 000 euro su un periodo di tre anni non sono considerati aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE, e non sono quindi soggetti all’obbligo di notifica.

2.2. La seconda generazione: REC sugli aiuti de minimis e sugli aiuti a PMI attive nei settori della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e della pesca

La seconda generazione di REC autorizza gli aiuti alle PMI nei settori dell’agricoltura e della pesca e introduce un regolamento de minimis specifico in tali ambiti.

Il regolamento (CE) n. 1/2004 della Commissione relativo agli aiuti di Stato a favore delle PMI attive nel settore agricolo copre diversi tipi di aiuti, compresi gli aiuti agli investimenti per la produzione, gli aiuti per la conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali, gli aiuti agli investimenti per la trasformazione e la commercializzazione e gli aiuti intesi a promuovere la produzione e la commercializzazione di prodotti agricoli di qualità.

Ai sensi del regolamento (CE) n. 1595/2004 della Commissione relativo agli aiuti di Stato a favore delle PMI attive nel settore della pesca, può essere esentata una serie di tipi di aiuti, fra cui quelli per la promozione e/o la pubblicità dei prodotti della pesca, le azioni innovatrici e l’assistenza tecnica, la demolizione dei pescherecci, così come le esenzioni fiscali sul carburante applicate in conformità delle direttive del Consiglio concernenti le imposte sull’energia e l’IVA, nella misura in cui tali esenzioni fiscali si configurano come aiuti di Stato. Il regolamento non si applica agli aiuti concessi alle PMI di importo superiore a 1 milione di euro per beneficiario e per anno, o agli aiuti per singoli progetti con spese ammissibili superiori a 2 milioni di euro.

L’esperienza ha mostrato che gli aiuti di entità molto ridotta concessi nei settori agricolo e della pesca non integrano gli estremi dell’articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE, sempreché siano soddisfatte determinate condizioni. Nell’ottobre 2004, la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 1860/2004 relativo agli aiuti de minimis nei settori dell’agricoltura e della pesca. Il regolamento esenta gli aiuti nazionali fino a 3 000 euro per agricoltore o per pescatore su tre anni. Per evitare distorsioni della concorrenza, gli Stati membri devono inoltre rispettare un massimale globale su tre anni che è pari circa allo 0,3% della produzione del settore dell’agricoltura o della pesca.

2.3. Trasparenza e controllo

Il regolamento d’abilitazione e gli specifici REC contengono una serie di disposizioni relative alla trasparenza e al controllo[6]. La trasparenza è garantita principalmente dalla pubblicazione di una sintesi delle informazioni sulla Gazzetta ufficiale e dalle relazioni annuali.

Nel quadro della prima generazione di REC, gli Stati membri devono inviare la sintesi delle informazioni alla Commissione entro 20 giorni lavorativi dall’attuazione della misura. La seconda generazione introduce disposizioni supplementari in materia di trasparenza. I moduli con le informazioni sintetiche devono essere inviati al più tardi 10 giorni prima dell’entrata in vigore della misura di aiuto. La Commissione pubblica i moduli su Internet, nella lingua facente fede, entro cinque giorni lavorativi. Al momento dell’entrata in vigore, lo Stato membro è tenuto a pubblicare su Internet il testo integrale della misura d’aiuto.

Per quanto riguarda la comunicazione delle relazioni, il regolamento d’abilitazione dispone che gli Stati membri debbano fornire relazioni annuali sull’applicazione delle esenzioni per categoria, che devono essere rese accessibili agli altri Stati membri. Il regolamento d’esecuzione ha introdotto nuove disposizioni relative a un modello standardizzato di relazione[7] per tutti gli aiuti di Stato esistenti compresi quelli coperti dai REC.

Le disposizioni in materia di controllo stabiliscono che gli Stati membri debbano conservare la documentazione per dieci anni.[8] Queste disposizioni di applicano anche agli aiuti de minimis anche se il regolamento de minimis non dispone che le misure vengano pubblicate né stabilisce che debbano essere fornite relazioni annuali.

3. ESPERIENZA ACQUISITA NEL CAMPO DELL’APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO D’ABILITAZIONE E DEI REGOLAMENTI D’ESENZIONE PER CATEGORIA ESISTENTI

3.1. Ricorso ai regolamenti d’esenzione per categoria da parte degli Stati membri

La Commissione ritiene che l’applicazione del RA e l’attuazione dei vari REC siano relativamente riuscite. L’esperienza ha mostrato che gli Stati membri hanno considerevolmente beneficiato dell’accelerazione del processo di attuazione delle misure d’aiuto nei settori coperti dai REC. Per gli Stati membri UE-10, il regolamento rappresenta uno strumento importante per l’adattamento della loro politica in materia di aiuti di Stato. Tuttavia, alcuni Stati membri hanno riferito che l’introduzione dei REC ha comportato oneri e responsabilità amministrative eccessive e difficili da espletare. Dal punto di vista della Commissione, l’introduzione dei REC ha portato a una riduzione del numero di casi notificati, cosa che avrebbe dovuto, in teoria, permettere alla Commissione di concentrare più risorse sui casi di distorsione più gravi. Tuttavia, ciò è stato ampiamente neutralizzato da un aumento del numero globale di casi di aiuti di Stato legati al recente allargamento.

Il ricorso ai REC varia considerevolmente da un obiettivo all’altro e da uno Stato membro all’altro. Il tasso di utilizzo degli aiuti a favore delle PMI è stato relativamente alto, mentre il numero dei regimi attuati nel quadro del REC relativo all'occupazione è stato relativamente basso. Le differenze spesso rispecchiano una scelta politica esplicita: il Ministero del Commercio e dell’Industria del Regno Unito, ad esempio, consiglia alle autorità che concedono gli aiuti di massimizzare il ricorso ai REC. Il numero di misure presentate da certi altri Stati membri è invece relativamente basso.

Fra il 2001 e il 2005 gli Stati membri hanno informato la Commissione di quasi 1 300 misure di aiuto attuate nel quadro dei REC. Più della metà riguardavano aiuti a favore delle PMI nel settore manifatturiero e dei servizi, mentre un quarto riguardava gli aiuti alla formazione. Sono state presentate relativamente poche misure relative agli aiuti all’occupazione e agli aiuti alla PMI nel settore della pesca (allegato C, tabella 1).

Nel 2001 sono state attuate circa 150 misure sulle base di due REC. Dal 2001 al 2005 il numero delle misure è aumentato in maniera significativa. Solo nel 2005, gli Stati membri hanno introdotto più di 400 misure: 198 per aiuti esentati alle PMI[9], principalmente nel settore manifatturiero e dei servizi, altre 88 per aiuti alle PMI nel settore agricolo, 69 per aiuti alla formazione, 26 per aiuti all’occupazione, e 22 per le PMI nel settore della pesca.

Nel periodo 2001-2005 quattro Stati membri, cioè l’Italia (28% del numero totale di misure), il Regno Unito (23%), la Germania (14%) e la Spagna (11%), hanno rappresentato il 75% di tutte le misure. Il numero delle misure presentate da certi Stati membri è stato relativamente basso: circa 10 o meno in totale in Danimarca, Finlandia, Irlanda, Lussemburgo, Portogallo, Svezia e Francia[10]. Gli Stati membri UE-10 hanno rappresentato più del 20% delle misure presentate nel 2005 (allegato C, tabella 2).

Sono state introdotte 160 misure di aiuti alle PMI nel settore dell’agricoltura, il che è in linea con le stime precedenti indicanti che circa il 30% di tutte le misure agricole sarebbero rientrate nell’ambito dei REC. Fino ad oggi, i REC nel settore dell’agricoltura sono stati maggiormente usati da Italia (39 misure nel 2004 e 2005), Regno Unito (23), Francia (22) e Spagna (21). Gli Stati membri hanno anche cominciato a ricorrere ai REC per le PMI attive nel settore della pesca nel 2005, in particolare l’Italia (13).

Per quanto riguarda le spese, secondo le stime, 2,9 miliardi di euro sono stati concessi nel 2005 ai sensi dei tre REC per gli aiuti a favore delle PMI, della formazione e dell'occupazione[11]. Gli aiuti alle PMI hanno rappresentato 1,5 miliardi di euro, 1,0 miliardi di euro sono stati concessi per gli aiuti alla formazione e 0,4 miliardi di euro per gli aiuti all’occupazione. A livello UE, gli aiuti attuati ai sensi dei REC hanno rappresentato circa l'8% di tutti gli aiuti diretti verso obiettivi orizzontali nel 2005, anche se per diversi Stati membri la percentuale è stata considerevolmente più alta: Grecia 25%, Estonia 29%, Portogallo 33% e Polonia 63% (allegato C, tabella 3).

3.2. REC per le PMI (tranne per il settore dell’agricoltura e della pesca), formazione e occupazione

La Commissione osserva che, nonostante la riduzione del numero di notifiche, gli Stati membri continuano a notificare certe misure di aiuti nei casi in cui:

- la misura esula dall’ambito dei REC

- la soglia fissata nei REC fa scattare l’obbligo di notifica: ad esempio, il REC per la formazione prevede la soglia di 1 milione di euro per un singolo progetto

- vi è una (percepita) mancanza di certezza del diritto.

Un’analisi dei casi che continuano ad essere notificati mostra che un numero significativo di misure possono beneficiare dei REC. In tale contesto la Commissione ha, per una serie di casi, suggerito agli Stati membri di ricorrere ai REC.

Tuttavia, applicando i REC, gli Stati membri hanno incontrato certe difficoltà. Molti indicano una mancanza di chiarezza in talune disposizioni e definizioni che lasciano spazio alle interpretazioni.

Relativamente pochi problemi sono stati segnalati per quanto riguarda l’applicazione del REC relativo alla formazione. È stato tuttavia notificato un numero significativo di misure di aiuto poiché superavano la soglia di 1 milione di euro stabilita dal REC e quindi richiedevano l’obbligo di notifica individuale. Queste misure sono state generalmente valutate ai sensi delle norme del REC e sono state approvate in larga misura. Tuttavia, un’analisi di questi casi e delle domande sollevate ha mostrato che gli Stati membri hanno difficoltà nell’applicare correttamente certe disposizioni, come quelle relative ai costi ammissibili quali definiti all’articolo 4, paragrafo 7, in particolare per quanto riguarda i costi di personale dei formatori, le infrastrutture di formazione, i costi delle unità di formazione/personale, e nell’applicare la linea di divisione fra formazione generale e specifica ai sensi dell’articolo 2, lettere d) e e).

Il numero di misure d’aiuto all’occupazione, notificate o attuate ai sensi del REC pertinente, è relativamente esiguo. Gli Stati membri hanno notificato dei casi per necessità di certezza del diritto o perché tali casi richiedevano l'obbligo di notifica di cui all'articolo 9 del REC relativo all’occupazione, in particolare per i gruppi supplementari di persone svantaggiate e la conversione di contratti. Le numerose domande degli Stati membri sulle regole e definizioni hanno mostrato l’esistenza di problemi nell’applicazione delle disposizioni del REC relativo all’occupazione, ad es. per quanto riguarda il lavoro protetto, i costi d’assunzione dei lavoratori disabili, i posti di lavoro per persone svantaggiate e disabili da mantenere per un certo periodo e i costi supplementari legati alle condizioni di lavoro delle persone disabili. Inoltre, una serie di Stati membri percepisce le disposizioni come troppo complesse, il che può spiegare, in parte, il numero relativamente basso di misure attuate ai sensi del REC sull’occupazione. Se questa tendenza si conferma con i casi futuri, la Commissione potrà avere motivi per riconsiderare il campo d'applicazione del REC per l'occupazione.

In una causa[12] contro la Commissione, il Belgio ha chiesto l’annullamento del REC relativo agli aiuti a favore dell’occupazione. Nella sentenza, la Corte di giustizia respinge il ricorso del Belgio, mantiene il regolamento della Commissione e, per quanto riguarda i poteri rispettivi della Commissione e del Consiglio nel settore degli aiuti di Stato dichiara quanto segue: che la Commissione non ha oltrepassato le sue competenze definendo dei criteri di compatibilità per gli aiuti di Stato; che la Commissione non era tenuta a limitarsi ad una codificazione pura e semplice della propria precedente prassi, ma era autorizzata a valorizzare la sua esperienza per fissare nuovi criteri di compatibilità, anche più rigorosi di quelli esistenti, e che il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 994/98, ha conferito alla Commissione il potere di dichiarare talune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune e non assoggettate all'obbligo di notifica.

Il REC relativo alle PMI è stato largamente usato nella maggior parte degli Stati membri. Diversi paesi hanno riferito in merito a difficoltà nell’applicazione dell’attuale definizione di PMI, che trovano complicata. Alcune misure di aiuto a favore delle PMI continuano ad essere notificate per un (percepito) rischio che le grandi imprese possano beneficiare della misura d'aiuto. Inoltre, la Commissione ha osservato che è difficile applicare il REC a certi settori a causa della complessità dei regimi d’aiuto, ad es. le misure d’aiuto per la banda larga.

La Commissione ha fornito agli Stati membri assistenza per l’interpretazione delle specifiche disposizioni e definizioni dei REC. Questo supporto, insieme ai considerevoli sforzi degli Stati membri, ha portato a miglioramenti nella qualità delle informazioni sintetiche presentate ed ha relativamente favorito l’agevole svolgimento della procedura amministrativa.

3.3. REC per le PMI nel settore dell'agricoltura

La Commissione osserva che gli Stati membri hanno fatto ricorso in modo molto diverso al regolamento n. 1/2004. Ciò può essere un riflesso delle differenze nei tempi necessari alle amministrazioni nazionali per adattare il nuovo regolamento, in particolare negli Stati membri in cui un numero considerevole di misure d'aiuto viene gestito a livello sottonazionale. Un’analisi delle misure che continuano ad essere notificate mostra che un gran numero potrebbe agevolmente beneficiare del regolamento d’esenzione. Una delle ragioni delle notifiche potrebbe essere il rischio che delle imprese che non sono PMI possano beneficiare della misura d’aiuto, benché nella maggior parte degli Stati membri è poco probabile che le aziende agricole non rispondano alla definizione di PMI.

Per quanto riguarda gli Stati membri UE-10, le disposizioni specifiche per gli aiuti esistenti nel settore dell’agricoltura[13] possono essere la ragione principale del fatto che sia stato introdotto un numero relativamente esiguo di nuove misure d’aiuto e del fatto che il regolamento d’esenzione sia raramente utilizzato. La situazione potrà cambiare quando la clausola di caducità (“sunset clause”) prenderà effetto per le misure d’aiuto esistenti dopo il 1° maggio 2007.

Sono state osservate relativamente poche difficoltà in relazione all’applicazione del regolamento n. 1/2004. Il problema principale riguarda l’interpretazione delle norme dell'articolo 4, paragrafo 8 e dell'articolo 7, paragrafo 7, in cui è stabilito che solo gli aiuti agli investimenti non limitati a specifici prodotti agricoli sono coperti dal regolamento. Sono state sollevate domande anche in relazione alla disposizione dell’articolo 4, paragrafo 8, ove stabilisce che gli aiuti per “meri investimenti di sostituzione” non sono esentati. Complessivamente, circa il 10% delle misure per le quali sono state presentate informazioni sintetiche ai sensi del regolamento n. 1/2004 ha suscitato dei timori quanto al non rispetto di tutte le condizioni del regolamento.

3.4. REC per le PMI nel settore della pesca

Dopo un periodo iniziale di interesse limitato verso il nuovo REC relativo alle PMI nel settore della pesca, la Commissione ha osservato una maggiore consapevolezza e un maggiore ricorso a questo regolamento da parte di diversi Stati membri. Il controllo ex-ante delle misure da parte della Commissione aiuta gli Stati membri ad applicare correttamente le disposizioni del regolamento e ad apportare modifiche se necessario. La pubblicazione su Internet delle misure esentate ha contribuito a migliorare la trasparenza e il controllo effettivo degli aiuti di Stato nel settore della pesca.

3.5. Trasparenza e controllo

Pubblicazione delle misure previste dai REC

Per la necessità della traduzione in 19 lingue, le misure previste dai REC sono pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dopo circa sei mesi. Ritardi supplementari si sono verificati nel periodo dopo l’adesione. Inoltre, è stata sollevata la questione se la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale sia il modo migliore per garantire la trasparenza. La pubblicazione tempestiva delle misure su Internet nella lingua facente fede potrebbe essere più appropriata. Ai fini di un aumento immediato della trasparenza, la Commissione pubblica su Internet, nella lingua facente fede, le informazioni sintetiche presentate dopo il 1° gennaio 2006, anche se non ne ha l’obbligo giuridico.

Le disposizioni supplementari introdotte dalla seconda generazione di REC hanno aumentato significativamente la trasparenza (vedi 2.3).

Relazioni annuali

I nuovi obblighi di trasmissione di relazioni stabiliti nel regolamento d’esecuzione hanno standardizzato e semplificato le informazioni richieste per tutte le misure d’aiuto e hanno quindi ridotto gli oneri per gli Stati membri. Come chiesto dal regolamento, la Commissione ha anche reso disponibili agli Stati membri, attraverso CIRCA[14], informazioni sul numero delle misure esentate per categoria e sulle spese connesse.

Controllo

Per quanto riguarda i REC sotto la sua responsabilità, la DG Concorrenza effettua un rapido controllo ex-ante della completezza delle informazioni sintetiche. La DG Agricoltura esamina i moduli con le informazioni sintetiche prima dell’attuazione, consentendo così l’individuazione di eventuali problemi in una fase precoce.

Per quanto riguarda il regolamento de minimis , la principale differenza con gli altri REC è che esso dispone formalmente che l’autorità che concede gli aiuti in primo luogo informi il (potenziale) beneficiario del fatto che riceve gli aiuti de minimis e, in secondo luogo, esamini se il beneficiario non ne ha già ricevuti degli altri, in modo da verificare che la nuova concessione non porti il totale degli aiuti de minimis cumulati al di là del tetto fissato. Al momento dell’adozione del regolamento n. 69/2001, è stato convenuto che la prima condizione poteva essere abrogata se fosse stato creato un “registro centrale” sugli aiuti de minimis concessi dalle autorità di uno Stato membro. Stando agli elementi a conoscenza della Commissione, solo alcuni Stati membri hanno istituito un tale registro (Slovacchia, Lituania).

Il regolamento d’abilitazione ha inoltre ampliato il ruolo dei giudici nazionali. I denuncianti possono rivolgersi ai giudici nazionali se i loro concorrenti hanno ricevuto aiuti che non soddisfano le condizioni stabilite nei pertinenti REC. Se i giudici nazionali considerano che i criteri non sono soddisfatti, l’aiuto va considerato come aiuto non notificato con tutte le conseguenze che ciò può comportare, incluso il recupero presso i beneficiari. La Commissione non è a conoscenza di casi che siano stati portati davanti ai giudici nazionali.

4. CONCLUSIONI SULL’APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO D’ABILITAZIONE E SVILUPPI FUTURI

L’esperienza ha mostrato che gli obiettivi del regolamento d’abilitazione sono stati ampiamente raggiunti: gli Stati membri hanno potuto introdurre 1 300 misure d’aiuto per diversi obiettivi tramite una procedura semplificata. Ciò è stato accompagnato da una riduzione significativa del numero di misure d’aiuto notificate, che però ha permesso alla Commissione solo di far fronte all’accresciuto carico di lavoro causato dal recente allargamento. Tuttavia, alcuni Stati membri continuano a notificare misure d’aiuto che potrebbero essere attuate nell’ambito di un REC, e questo principalmente per motivi di certezza del diritto. Nel preparare la revisione dei REC, la Commissione cercherà di migliorare e chiarire le varie disposizioni e definizioni e di riconsiderare il campo d’applicazione dei regolamenti in modo da limitare maggiormente le necessità di notificazione pur garantendo che i REC continuino a coprire solo gruppi di casi riguardo ai quali la Commissione può escludere problemi di concorrenza con un sufficiente grado di certezza.

In linea con il piano d’azione nel settore degli aiuti di Stato[15], la Commissione intende raggruppare l’insieme dei REC esistenti di sua responsabilità in un REC generale, e di ampliarne l’ambito di applicazione in modo da includervi alcuni tipi di aiuti ambientali. Ciò comprenderà anche il REC relativo agli aiuti regionali che è stato adottato il 24 ottobre 2006[16]. Poiché il procedimento legislativo non sarà finalizzato prima della fine del 2006, la Commissione ha prorogato nel dicembre 2006 la validità dei regolamenti in questione fino al 30.06.2008. Un nuovo REC per gli aiuti alle PMI attive nella produzione agricola è stato adottato il 6.12.2006. Questo nuovo REC amplia il campo d'applicazione del REC relativo alle PMI (regolamento n. 70/2001 della Commissione del 12.1.2001, modificato dal regolamento n. 364/2004 del 25.02.2004) agli aiuti alle PMI attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Un nuovo regolamento sugli aiuti de minimis è stato adottato il 12.12.2006.[17] (allegato A)

Sempre in linea con il piano d’azione nel settore degli aiuti di Stato, la Commissione intende rafforzare i suoi sforzi di controllo per garantire il rispetto dei REC da parte degli Stati membri. A tal fine dovranno essere attentamente riconsiderate le norme in materia di trasparenza, relazioni e controllo contenute nei regolamenti.

ANNEX

A List of all (group exemption and de minimis) Regulations on the basis of the Enabling Regulation

- Commission Regulation (EC) No 68/2001 of 12 January 2001 on the application of Articles 87 and 88 of the EC Treaty to training aid (OJ L 10, 13.01.2001, p. 20-29); (Press release IP/00/1415) and No 363/2004 of 25 February 2004 amending Regulation (EC) No 68/2001 (OJ L 63, 28.02.2004, p. 20-21); (Press release IP/03/1788)

- Commission Regulation (EC) No 69/2001 of 12 January 2001 on the application of Articles 87 and 88 of the EC Treaty to de minimis aid (OJ L 10, 13.1.2001, p. 30-32); (Press release IP/00/1415)

- Commission Regulation (EC) No 70/2001 of 12 January 2001 on the application of Articles 87 and 88 of the EC Treaty to State aid to SME s (OJ L 10, 13.01.2001, p. 33-42); (Press release IP/00/1415) and No 364/2004 of 25 February 2004 amending Regulation (EC) No 70/2001 as regards the extension of its scope to include aid for research and development (OJ L 63, 28.02.2004, p. 22-29); (Press release IP/03/1788)

- Commission Regulation (EC) No 2204/2002 of 5 December 2002 on the application of Articles 87 and 88 of the EC Treaty to State aid for employment (OJ L 337, 13.12.2002, p. 3-14); (Press release IP/02/1618)

- Commission Regulation (EC) No 1/2004 of 23 December 2003 on the application of Articles 87 and 88 of the EC Treaty to State aid to SMEs active in the production, processing and marketing of agricultural products (OJ L 1, 03.01.2004, p. 1-16); (Press release IP/03/1691)

- Commission Regulation (EC) No 1595/2004 of 8 September 2004 on the application of Articles 87 and 88 of the EC Treaty to State aid to SMEs active in the production, processing and marketing of fisheries products (OJ L 291 of 14.09.2004, p. 3-11); (Press release IP/04/827)

- Commission Regulation (EC) No 1860/2004 of 6 October 2004 on the application of Articles 87 and 88 of the EC Treaty to de minimis aid in the agriculture and fisheries sector (OJ L 325, 28.10.2004, p. 4-9); (Press release IP/04/1188)

- Commission Regulation (EC) No 1628/2006 of 24 October 2006 on the application of Articles 87 and 88 of the EC Treaty to national regional investment aid (OJ L 302 of 1.11.2006, p. 29-40); ( IP/06/1453 of 24/10/2006 )

- Commission Regulation (EC) No 1857/2006 of 15 December 2006 on the application of Articles 87 and 88 of the Treaty to State aid to small and medium-sized enterprises active in the production of agricultural products and amending Regulation (EC) 70/2001 (OJ L 358 of 16.12.2006, p.3-21); (IP/06/1697 of 6.12.2006)

- Commission Regulation (EC ) on the application of Articles 87 and 88 of the Treaty to de minimis aid, adopted by the Commission on 12.12.2006 (IP/06/1765), state aid reform/Legislation section on Commission Web page: http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/reform/reform.html

- Commission Regulation (EC) amending Regulations (EC) No 2204/2002, (EC) No 70/2001 and (EC) No 68/2001 as regards the extension of the periods of application (publication forthcoming)

B List of draft (group exemption and de minimis) Regulations on the basis of the Enabling Regulation

- Draft Commission Regulation (EC) on the application of Articles 87 and 88 of the Treaty to de minimis aid in the fisheries sector and amending Regulation (EC) No 1860/2004, (Press release IP/06/825), OJ C 276 of 14.11.2006, p. 7., available at http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2006/c_276/c_27620061114en00070013.pdf

C Statistical annexes

Table 1 : Trend in the number of measures for which summary information forms were submitted under the State aid GER, 2001-2005, EU-25

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Note: The table excludes cases withdrawn. Figures for the EU-10 Member States are included as of 1 May 2004. Source: DG Competition, DG Fisheries, DG Agriculture

Table 2: Number of measures by Member State for which summary information forms were submitted under the State aid GER, 2001-2005

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Note: The table excludes cases withdrawn. Figures for the EU-10 Member States are included as of 1 May 2004. Source: DG Competition, DG Fisheries, DG Agriculture

Table 3: Aid awarded under measures for which summary information forms were submitted under the State aid GER, 2005 (in million Euro)

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Source: DG Competition - Scoreboard Autumn 2006 (Table 13). Figures exclude expenditure for measures submitted under the group exemptions for agriculture and fisheries. Figures for the EU-10 Member States are included from 1 May 2004.

Useful links and addresses:

D State aid Scoreboard

Web-address: http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/studies_reports/studies_reports.html

E Web-page addresses of the publication of the GER measures in authentic language

- DG COMP:

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/register/

- DG AGRI:

http://ec.europa.eu/agriculture/stateaid/exemption/info_en.htm

- DG FISH:

http://ec.europa.eu/fisheries/legislation/state_aid/block_exemption_en.htm

F List of Commission Units responsible for GER/Contact addresses

DG COMP:

- Unit I1 - State aid Policy,

Head of Unit Alain ALEXIS, tel: +32 2 29 55303

- Unit I3 - State aid network and transparency,

Head of Unit Wolfgang MEDERER, tel: +32 2 29 53584

DG AGRI:

- Unit H2 Competition

Head of Unit Susana MARAZUELA AZPIROZ tel: +32 2 29 65725

DG FISH:

- Unit D3 – Legal issues,

Michel MORIN, tel: +32 2 29 67022

DG TREN:

- Unit A4 – Internal market and Competition,

Anna COLUCCI, tel: +32 2 29 68319

Questions and information on the Evaluation Report:

Wolfgang Mederer

European Commission

DG Competition

Unit I3 - State aid network and transparency

Rue de la Loi, 200

1000 Brussels

Belgium

E-mail to DG Competition: stateaidgreffe@ec.europe.eu

[1] Regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali, GU L 142 del 14.5.98, pagg. 1-4.

[2] Per le proroghe ammesse si veda il punto 4

[3] Per gli aiuti sugli investimenti regionali si veda il punto 4. e la nota a fondo pagina n. 16.

[4] Regolamento (CE) N. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE, GU L 140 del 30 aprile 2004, pag. 1.

[5] Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36, con effetto dal 1° gennaio 2005, che sostituisce la raccomandazione 96/280/CE della Commissione del 3 aprile 1996, GU L 107 del 30.4.1996, pag. 4.

[6] Articolo 3 del regolamento d'abilitazione.

[7] Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 (GU L 140, 30.4.2004); si veda il capo III e gli allegati IIIA, IIIB (agricoltura) e III C (pesca).

[8] Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999 (GU L 83 del 27.3.1999, pag. 6), art. 15, paragrafo 1: “I poteri della Commissione per quanto riguarda il recupero degli aiuti sono soggetti ad un periodo limite di 10 anni”.

[9] Circa il 20% di queste misure riguardavano aiuti alla ricerca e sviluppo.

[10] La cifra per la Francia esclude il settore agricolo.

[11] Per l’agricoltura e per la pesca i dati non sono ancora disponibili.

[12] Causa C-110/03, Belgio v Commissione . sentenza del 14 aprile 2005.

[13] Trattato di adesione, Allegato IV, punto 4,. “Agricoltura”, pag. 798 della versione pubblicata sulla Gazzetta ufficiale, L 236 del 23.9.2003.

[14] CIRCA ( Communication & Information Resource Centre Administrator ) consente lo scambio di informazioni riservate e non tra la Commissione e gli Stati membri.

[15] http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/reform/reform.html

[16] Regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione, del 24 ottobre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale ( GU n. L 302 del 1° novembre 2006, pag. 29).

[17] Inclusi gli aiuti al settore dei trasporti.