52006DC0695

Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo - Relazione globale sul funzionamento del Fondo di garanzia {SEC(2006) 1460} /* COM/2006/0695 def. */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 16.11.2006

COM(2006) 695 definitivo

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO

Relazione globale sul funzionamento del Fondo di garanzia {SEC(2006) 1460}

INDICE

1. Introduzione 3

2. Funzionamento del fondo e principali cambiamenti nel periodo 2003-2006 3

2.1. Operazioni coperte dal fondo 3

2.1.1. Caratteristiche principali delle garanzie fornite alla BEI 4

2.1.2. Assistenza macrofinanziaria e operazioni Euratom coperte dal fondo 4

2.2. Dotazione del Fondo 4

3. Andamento e risultati del fondo nel periodo 2003-2006 5

3.1. Proteggere il bilancio dell'Unione dal ricorso alla garanzia per inadempienze 5

3.2. Sviluppo delle attività del fondo 6

3.3. La disciplina di bilancio 6

4. I parametri del fondo di garanzia 7

4.1. Capacità di assorbimento 7

4.2. Parametri principali 7

4.3. Condizioni delle garanzie comunitarie a favore della BEI (nuovo quadrofinanziario 2007-2013) 7

5. Nuovo meccanismo di dotazione 8

5.1. Contesto 8

5.2. Principi di base del nuovo meccanismo di dotazione 9

6. Prospettive 10

6.1. Il prossimo allargamento 10

6.2. Nuovo mandato dei prestiti esterni della BEI 10

6.3. Esame degli accordi istituzionali per la gestione delle attività del fondo 10

7. Conclusioni 11

1. INTRODUZIONE

Il regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94 del Consiglio, del 31 ottobre 1994 (in appresso, il "regolamento"), ha istituito un fondo di garanzia (in appresso, il "fondo") per le azioni esterne, in modo che i creditori delle Comunità possano essere rimborsati in caso d'inadempienza da parte dei beneficiari dei prestiti concessi o garantiti dalle Comunità stesse.

Un primo esame del funzionamento del fondo ha avuto luogo nel 1998 conformemente all'articolo 9 del regolamento[1]. La Commissione ha anche avanzato una proposta di modifica del regolamento stesso. In conformità del regolamento n. 1149/1999 del 25 maggio 1999[2] che modificava, fra l'altro, l'articolo 9 del regolamento, devono essere preparate altre due relazioni globali sul funzionamento del fondo, al momento della conclusione del primo accordo di adesione ..., e entro il 31 dicembre 2006, alla scadenza delle attuali prospettive finanziarie 2000-2006, vale a dire la presente relazione.

Dopo la firma di un accordo di adesione da parte di 10 Stati il 19 aprile 2003, la seconda relazione globale sul funzionamento del fondo è stata adottata nell'ottobre 2003[3].

Il documento di lavoro dei servizi della Commissione ("l'allegato")[4] completa la relazione con grafici, tabelle e appendici.

2. FUNZIONAMENTO DEL FONDO E PRINCIPALI CAMBIAMENTI NEL PERIODO 2003-2006

2.1. Operazioni coperte dal fondo

Il fondo di garanzia è stato creato nel 1994 per limitare l'incidenza di bilancio dei ricorsi alle garanzie concesse a titolo del bilancio delle Comunità per operazioni di prestito in paesi terzi e per creare uno strumento di disciplina di bilancio.

Le operazioni di prestito coperte dal fondo riguardano tre diversi strumenti che beneficiano di una garanzia a titolo del bilancio comunitario: prestiti esterni della Banca europea per gli investimenti (BEI), prestiti esterni dell'Euratom e prestiti a titolo di assistenza macrofinanziaria (AMF) dell'UE a favore di paesi terzi.

Il fondo copre i rischi legati ai prestiti e alle garanzie sui prestiti a paesi terzi. A seguito della relazione globale del 2003, la Commissione ha formulato una proposta volta a modificare il regolamento per tenere conto dei futuri allargamenti dell'Unione europea. Questa seconda modifica del fondo è stata adottata con il regolamento del Consiglio (CE, Euratom) n. 2273/2004 il 22 dicembre 2004[5]. Conformemente a tale modifica, se un paese terzo diventa Stato membro, la copertura del Fondo per i prestiti garantiti che lo riguardano viene ritirata e tali garanzie sono coperte direttamente dal bilancio dell'Unione. In applicazione di detto regolamento, all'inizio del 2005 è stato riversato al bilancio comunitario un importo di circa 339 milioni di EUR connesso all'allargamento, riducendo così la consistenza del fondo.

Alla fine del 2005 il fondo copriva prestiti garantiti per un importo di 13,680 miliardi di EUR, 13,554 miliardi di EUR dei quali per importi in sospeso e 126 milioni di EUR per interessi maturati, mentre gli attivi del fondo ammontavano a 1,324 miliardi di EUR (cfr. grafico 1 nell'allegato).

2.1.1. Caratteristiche principali delle garanzie fornite alla BEI

La maggior parte della copertura del fondo riguarda garanzie di prestiti concessi dalla BEI in paesi terzi[6]. Quando il beneficiario di un prestito garantito si rende inadempiente non effettuando il versamento alla data dovuta, la BEI chiede alla Commissione, a norma del rispettivo contratto di garanzia, di pagare gli importi dovuti dal debitore inadempiente. Se la BEI ha un secondo garante pubblico o privato, oltre alla garanzia comunitaria è tenuta ad attivare tali garanzie di terzi prima di ricorrere alla garanzia UE.

La garanzia comunitaria copre tutti i rischi dell'esposizione creditoria di un'operazione di prestito garantita in un paese terzo, a meno che non si applichino accordi di condivisione del rischio, nel qual caso la garanzia comunitaria copre solo rischi politici specifici, mentre gli altri rischi sono sostenuti e attenuati dalla BEI.

2.1.2. Assistenza macrofinanziaria e operazioni Euratom coperte dal fondo

In questo tipo di operazioni coperte dal fondo, le Comunità contraggono prestiti sul mercato finanziario e, mediante gli importi così ricevuti, concedono prestiti (caso per caso) a paesi terzi (AMF) oppure a imprese (Euratom).

Lo scadenzario dei rimborsi dei prestiti viene stabilito in modo da farli coincidere con i rimborsi dei prestiti contratti dalle Comunità. Se il beneficiario del prestito è in ritardo nell'effettuare un rimborso, la Commissione deve attingere alle proprie risorse per effettuare il rimborso alla data dovuta. Se il ritardo si prolunga sino a tre mesi dopo la data dovuta, per coprire l'inadempienza la Commissione attinge dal fondo.

2.2. Dotazione del Fondo

Il fondo viene approvvigionato mediante una "Riserva per prestiti e garanzie di prestiti a favore di e nei paesi terzi" come accantonamento nel bilancio generale dell'Unione europea. L'importo annuale della riserva, stabilito nelle Prospettive finanziarie per il 2000-2006, ammonta a 200 milioni di EUR, a prezzi del 1999.

La base di dotazione differisce in funzione del tasso di garanzia applicabile. Tutti i prestiti Euratom e AMF sono garantiti al tasso del 100%, il che significa che il tasso di dotazione si applica all'importo totale del prestito. I massimali globali sulle garanzie sui prestiti concesse alla BEI variano a seconda del portafoglio di prestiti in questione. All'interno di ogni singolo portafoglio, di fatto, i prestiti della BEI sono garantiti al 100%, sino al raggiungimento del massimale globale[7]. Per determinare l'importo necessario per la dotazione del fondo, anzitutto si moltiplicano gli importi totali dei prestiti per le rispettive percentuali di garanzia. Il risultato di questo calcolo viene poi moltiplicato per il tasso di dotazione, pari attualmente al 9%.

L'accordo sul nuovo quadro finanziario 2007-2013 comporta un cambiamento nell'origine dei finanziamenti del fondo poiché la riserva di bilancio prevista nel bilancio a titolo della rubrica 6 ad hoc sarà sostituita da un finanziamento a titolo di una linea della rubrica 4 (spese obbligatorie). Si tratta di un cambiamento fondamentale nelle modalità di assegnazione delle risorse di bilancio necessarie per il fondo[8]. Per approvvigionare il fondo, nelle dotazioni finanziarie alla base dell'accordo sul nuovo quadro finanziario, è stato previsto un importo annuo di 200 milioni di EUR a prezzi correnti, vale a dire 1,4 miliardi di EUR nel periodo 2007-2013.

3. ANDAMENTO E RISULTATI DEL FONDO NEL PERIODO 2003-2006[9]

3.1. Proteggere il bilancio dell'Unione dal ricorso alla garanzia per inadempienze

[pic]Dalla sua istituzione nel 1994 il fondo ha prevenuto efficacemente le perturbazioni nell'esecuzione del bilancio che si sarebbero verificate come risultato di inadempienze in relazione alle operazioni di erogazione prestiti garantite dal bilancio comunitario. Il grafico 2 nell'allegato mostra come il fondo è riuscito ad assorbire l'impatto dei ricorsi alla garanzia comunitaria.

Se non fosse stato previsto il fondo, a più riprese le Comunità avrebbero dovuto utilizzare risorse di bilancio per attivare le garanzie, il che avrebbe richiesto lo storno di stanziamenti nel corso dell'esecuzione del bilancio. Dal 2003 il fondo ha gestito quattro ricorsi per un totale di 9,2 milioni di EUR, tutti relativi a garanzie accordate dalla BEI per prestiti nella Repubblica di Argentina (cfr. tabella 1 nell'allegato che fornisce un'immagine dettagliata di tutti i flussi verso e dal fondo).

Il fondo ha recuperato tutto il capitale e i relativi interessi dovuti dalla Repubblica di Argentina nel periodo 2003-2005. Restano da recuperare solo interessi di mora per 1,4 milioni di USD (pari a 1,2 milioni di EUR).

La tendenza registrata di recente a una riduzione delle perdite dovute a inadempienza non dovrebbe essere vista come una diminuzione dei rischi per il fondo. Storicamente, le perdite annuali hanno raggiunto l'importo massimo di 303 milioni di EUR nel 1995. Attualmente il rischio individuale più grave per un singolo paese ammonta a 1,8 miliardi di EUR e, in caso ad esempio di guerra civile, i ricorsi al fondo potrebbero aumentare considerevolmente, come ha mostrato l'esperienza nella ex Repubblica di Iugoslavia.

3.2. Sviluppo delle attività del fondo

Il grafico 2 nell'allegato mostra che il volume del fondo è diminuito dal 2001, anno in cui aveva raggiunto il livello record di 1,8 miliardi di EUR.

A parte le variazioni nell'importo netto dei prestiti garantiti dovute ai nuovi prestiti e agli ammortamenti di quelli precedenti, la diminuzione del fondo è dovuta principalmente all'adesione all'UE dei dieci nuovi Stati membri il 1° maggio 2004.

Oltre all'approvvigionamento tramite la riserva di bilancio, l'altra principale fonte di entrate del fondo sono gli interessi maturati sulle sue attività, gestite dalla BEI sotto la supervisione della Commissione. Gli interessi sulle attività del fondo si sono ridotti dal 2003 parallelamente alla consistenza del fondo stesso. Tale tendenza è dovuta anche a un calo generalizzato dei tassi di interesse di mercato. Alla fine del 2005 le attività totali del fondo erano pari a 1 299,4 milioni di EUR (valore di mercato meno gli interessi maturati). Il 75,8% di tale importo era investito in obbligazioni, il 24,1% in depositi, mentre lo 0,1% era depositato su conti correnti. Gli interessi guadagnati nel 2005 ammontavano a 51,6 milioni di EUR. Il reddito netto da investimenti del fondo, vale a dire gli interessi guadagnati meno la remunerazione della BEI e altri costi, si elevava a 50,7 milioni di EUR.

Un'altra evoluzione importante è rappresentata dalla decisione della Commissione di presentare, nel 2005, i propri estratti finanziari in base a principi ispirati agli IPSAS. Gli effetti di tale decisione, che comporterà una maggiore volatilità nella valutazione del portafoglio del fondo, sono illustrati nell'appendice 1 nell'allegato.

3.3. La disciplina di bilancio

La riserva destinata alla dotazione del fondo insieme alle norme di quest'ultimo hanno limitato la nuova capacità di erogazione prestiti/garanzia a circa 3 miliardi di EUR all'anno (in funzione del tasso di garanzia) durante le prospettive finanziarie 2000-2006 (cfr. tabella 2 in allegato). In linea di principio, ogni volta che si decide di concedere un nuovo prestito o la garanzia su un prestito, ci si deve procurare una certa percentuale dell'importo di tale prestito o garanzia, in conto capitale, prelevandola dalla riserva. Quindi, il tasso di dotazione e l'importo della riserva determinano l'importo complessivo dei prestiti o garanzie che è possibile concedere.

Con l'abolizione della riserva all'inizio del 2007 tale meccanismo, nella sua forma presente, scomparirà. La disciplina di bilancio, tuttavia, sarà assicurata da altri meccanismi. Restano in vigore elementi fondamentali della disciplina di bilancio che assicureranno un'evoluzione delle operazioni di prestito garantite in pieno accordo con il Consiglio e con il Parlamento europeo:

- il mandato pluriennale della BEI per i prestiti esterni sarà limitato nel periodo 2007-2013 (la presente decisione del Consiglio rappresenta circa il 90% del volume globale dei prestiti);

- i prestiti a titolo dell'assistenza macrofinanziaria sono oggetto di decisioni singole del Consiglio, e

- per i prestiti Euratom è previsto un massimale di 4 miliardi di EUR, che sono stati utilizzati per l'85% circa. Il margine rimanente è pari a circa 600 milioni di EUR.

4. I PARAMETRI DEL FONDO DI GARANZIA

Una funzione della presente relazione è esaminare l'adeguatezza del funzionamento del fondo e i suoi parametri nel corso del tempo e proporre, se necessario, miglioramenti. Per quanto concerne il funzionamento del fondo, si è valutato che il meccanismo di dotazione poteva essere migliorato e una proposta legislativa in tale senso è stata presentata dalla Commissione nell'aprile 2005 (cfr. sezione 5).

Nella presente sezione si conclude che una modifica dei parametri del fondo non è giustificata. Poiché le proposte della Commissione per il nuovo mandato di prestiti esterni della BEI e il nuovo meccanismo di dotazione non sono ancora stati adottate e sono suscettibili di modifiche, la Commissione intende rivolgere al Consiglio e al Parlamento europeo una nuova relazione globale, che sarà completata entro il 2010, o precedentemente se appare necessario modificare un parametro del fondo. Obiettivo di tale relazione sarebbe esaminare i parametri del fondo dopo l'adozione di una decisione sul meccanismo di dotazione, tenuto conto dell'esperienza acquisita nel quadro del nuovo mandato BEI.

4.1. Capacità di assorbimento

La capacità del fondo di assorbire le operazioni previste/stimate garantite dalla Commissione (AMF e Euratom) e dalla BEI costituisce un indicatore importante per valutare l'adeguatezza dei suoi parametri. Fra il 2002 e il 2006 (cfr. tabella 2002 nell'allegato) la capacità di assorbimento del fondo è stata sufficiente per accogliere le operazioni di concessione dei prestiti programmati e previsti. Non si rilevano pertanto motivi immediati di modificare i parametri del fondo.

4.2. Parametri principali

In vista di uno sviluppo di medio termine stabile del fondo, il parametro principale da analizzare è il tasso-obiettivo. Una volta adottata la proposta della Commissione relativa al nuovo meccanismo di dotazione, il tasso di dotazione e il tasso di garanzia della BEI non avranno rilevanza, in quanto sarà esclusivamente l'applicazione del tasso obiettivo all'importo in sospeso a determinare l'importo necessario per il fondo.

I servizi della Commissione ritengono che il tasso obiettivo attuale, vale a dire il rapporto fra il valore delle attività del fondo e l'importo totale dei prestiti garantiti in sospeso (9%) sia compatibile con il profilo di rischio attuale del Fondo. Poiché è poco probabile che il nuovo mandato esterno della BEI modifichi sostanzialmente il profilo di rischio del fondo nel prossimo futuro, tenuto conto della rilevanza dei prestiti esistenti, non si rilevano motivi per proporre una modifica di tale parametro.

4.3. Condizioni delle garanzie comunitarie a favore della BEI (nuovo quadro finanziario 2007-2013)

Il tasso di copertura delle garanzie per il mandato dei prestiti esterni della BEI ha un impatto sul fabbisogno di dotazione del fondo solo nel quadro delle norme di dotazione attuali. Quando sarà stato adottato il nuovo meccanismo di dotazione, tale parametro non inciderà sul livello di dotazione del fondo.

Considerati inoltre il tasso d'inadempienza, che è sempre stato basso, e la sicurezza supplementare apportata dalle garanzie di terzi, la copertura del 65% del portafoglio prestiti della BEI appare sufficientemente prudente. Inoltre, come è indicato nella tabella 3 nell'allegato, il tasso di copertura del rischio annuale registrerà un lieve deterioramento nel periodo 2007-2013.

In tale contesto non appare opportuno proporre ora una modifica del tasso di copertura.

Occorre sottolineare anche che la proposta della Commissione di un nuovo mandato dei prestiti esterni della BEI estende la garanzia fornita alla BEI al fine di includere non solo i prestiti concessi dalla BEI ma anche le garanzie concesse dalla BEI ad altri istituti finanziari. La proposta della Commissione, inoltre, chiarisce la natura della copertura che si limiterà a rischi di natura sovrana o politica. L'incidenza di tale modifica sul profilo di rischio globale del fondo può essere valutato nel quadro della prossima relazione globale, che verrà presentata al più tardi nel 2010.

5. NUOVO MECCANISMO DI DOTAZIONE

5.1. Contesto

Nell'aprile 2005 la Commissione ha adottato una proposta[10] (cfr. appendice 2 nell'allegato per un'illustrazione dettagliata della proposta) per un nuovo meccanismo di dotazione del fondo, vale a dire le norme che disciplinano le modalità di allineamento delle attività del fondo al suo importo obiettivo. La modifica proposta è conforme alle necessità identificate nella seconda relazione globale sul funzionamento del fondo di garanzia del 2003. Nel momento in cui è stata completata la presente relazione, la proposta era ancora all'esame del Consiglio, ma aveva ricevuto il parere favorevole del Parlamento europeo [11]e della Corte dei conti europea[12].

Il nuovo meccanismo di dotazione risponde una duplice motivazione.

In primo luogo, l'esperienza aveva dimostrato che spesso le regole attuali hanno determinato una dotazione eccessiva del fondo e, di conseguenza, un uso sub-ottimale delle risorse di bilancio. Questo problema è stato dovuto principalmente all'uso, nel processo di dotazione, di dati derivanti da previsioni imprecise concernenti la sottoscrizione di prestiti BEI. Inoltre, le regole attuali comportano numerosi trasferimenti verso il fondo e a partire da esso nel corso di un medesimo esercizio, una situazione che determina procedure amministrative inutili in cui sono coinvolti non soltanto i servizi della Commissione ma anche i due rami dell'autorità di bilancio.

In secondo luogo, come indicato prima, l'AII prevede, dal 1° gennaio 2007, una modifica dell'origine, all'interno del bilancio, del finanziamento del fondo, in quanto la riserva specifica sarà sostituita da un finanziamento tramite una linea di bilancio di cui alla rubrica 4. Poiché il meccanismo di dotazione attuale non è compatibile con il nuovo sistema di bilancio, il suo mantenimento comprometterebbe la pianificazione e la trasparenza di bilancio (cfr. appendice 3 nell'allegato).

Sarebbe inoltre molto difficile, se non impossibile, alimentare il fondo in conformità del regolamento se verso la fine di un determinato anno venisse presa una decisione imprevista, e pertanto non iscritta a bilancio, concernente i prestiti AMF. In tal caso una mancanza di stanziamenti sulla linea di bilancio destinata al fondo renderebbe molto difficile o addirittura impossibile riuscire a raccogliere gli stanziamenti necessari alla linea di bilancio del fondo e a Comunità non potrebbe quindi fornire l'assistenza richiesta.

Si noti anche che con il meccanismo di dotazione attuale, e tenendo conto che per il periodo 2007-2013 si prevede di utilizzare 1,4 miliardi di EUR per alimentare il fondo, il volume massimo del mandato dei prestiti esterni della BEI ammonterebbe solo a 17 miliardi di EUR (supponendo che non si verifichino perdite connesse a inadempienze e che le operazioni di prestito Euratom e AMF siano pari a 4,5 miliardi di EUR, per dettagli cfr. la tabella 4 nell'allegato).

5.2. Principi di base del nuovo meccanismo di dotazione[13]

Il nuovo meccanismo proposto si basa su una dotazione collegata all'importo dei prestiti concessi e dei prestiti garantiti in essere, ovvero agli esborsi effettivi netti (ovvero agli esborsi meno i rimborsi meno gli annullamenti). È questa la differenza principale rispetto al sistema attuale in cui la dotazione si basa sulla sottoscrizione di prestiti, indipendentemente dagli importi effettivamente erogati in quanto l'esborso di prestiti ha luogo in più anni.

A differenza del sistema attuale che comporta numerosi trasferimenti annuali fra il fondo e il bilancio, in base al nuovo sistema di dotazione è necessario un solo trasferimento annuale, determinato come la differenza fra l'importo obiettivo del fondo e il valore delle sue attività a fine esercizio.

All'inizio dell'anno successivo, gli importi di dotazione corrispondenti vengono introdotti nella procedura di pianificazione del bilancio e iscritti a bilancio per l'esercizio successivo, durante il quale l'importo viene effettivamente pagato.

Le perdite del fondo dovute a inadempienze si tradurrebbero direttamente in un aumento del fabbisogno di dotazione. Al fine di mantenere il principale obiettivo del fondo, cioè ammortizzare gli shock a danno del bilancio dell'Unione, è stato introdotto nella proposta per il nuovo meccanismo di dotazione un meccanismo di lisciatura volto a limitare gli importi annuali a un massimo di 100 milioni di EUR all'anno. Ciò significa che le perdite che superano tale limite saranno riversate nel fondo nel corso di vari anni.

Al fine di evitare che il fondo, nel caso estremamente improbabile di una serie di gravi perdite, scenda al di sotto di un livello critico del 50% del tasso obiettivo, si prevede di mantenere la disposizione in base a cui la Commissione presenta all'autorità di bilancio una relazione sulle misure eccezionali da adottare per ricostituire il fondo.

In conclusione, si può dire che la proposta relativa al nuovo meccanismo di dotazione presenta essenzialmente i seguenti vantaggi :

- miglioramento dell'efficienza nell'uso delle risorse di bilancio e riduzione a uno del numero di trasferimenti annuali tra il bilancio dell'Unione e il fondo;

- dotazione basata sulle variazioni degli esborsi netti osservati, il che crea maggiore trasparenza e migliora la precisione della programmazione di bilancio.

Si noti anche che la presente proposta rappresenta esclusivamente un miglioramento tecnico che non modifica il principio del fondo secondo cui il valore delle sue attività dovrebbe essere equivalente all'importo obiettivo (nove volte l'importo totale dei prestiti garantiti in sospeso).

Il nuovo meccanismo di dotazione sarà molto più rigoroso nel mantenere un rapporto trasparente fra l'importo dei prestiti garantiti e le attività del fondo. Nel corso del prossimo quadro finanziario, con il nuovo meccanismo, il fabbisogno globale di bilancio resterà sostanzialmente inferiore al livello che avrebbe raggiunto con quello attuale. Tuttavia., "shock" come ricorsi importanti al fondo o esborsi dovuti all'adesione dei nuovi Stati membri o ancora fluttuazioni del valore delle attività del fondo provocate dai principi contabili IPSAS avranno ripercussioni dirette sul finanziamento del fabbisogno del fondo. La volatilità lievemente più elevata del fabbisogno di dotazione che ne risulterà e che costituisce il prezzo del miglioramento del meccanismo, dovrà essere assorbita in termini di bilancio.

6. PROSPETTIVE

6.1. Il prossimo allargamento

Nel 2007 due nuovi paesi diventeranno membri a pieno titolo dell'Unione e, conformemente al regolamento, se un paese terzo diventa Stato membro, la copertura del Fondo per i prestiti garantiti che lo riguardano viene ritirata e tali garanzie sono coperte direttamente dal bilancio dell'Unione. Di conseguenza, all'inizio del 2007 verrà riversato dalle attività del fondo al bilancio dell'Unione un importo stimato di circa 260 milioni di EUR[14] connesso all'allargamento, con una riduzione della dimensione del fondo.

6.2. Nuovo mandato dei prestiti esterni della BEI

Supponendo che vanga adottata la proposta della Commissione[15] in vista di un nuovo mandato dei prestiti BEI di 33 miliardi di EUR per il periodo 2007-2013, il nuovo meccanismo di dotazione dovrebbe richiedere, in base alle simulazioni e in circostanze normali, meno dell'importo di 1,4 miliardi di EUR in termini nominali previsto dal quadro finanziario per tale periodo. Anche nel caso improbabile di una serie prolungata di gravi perdite dovute a ricorsi alla garanzia e/o evoluzioni negative nel valore delle attività del fondo, tale importo sarebbe comunque sufficiente (cfr. tabella 5 nell'allegato per dettagli).

6.3. Esame degli accordi istituzionali per la gestione delle attività del fondo

In applicazione del regolamento, la BEI gestisce le attività del fondo per conto e sotto la supervisione della Commissione. L'esperienza ha mostrato che la Banca ha sempre svolto questa mansione in modo del tutto soddisfacente.

Tuttavia, dal punto di vista dei costi, si è posta la questione se le attività del fondo debbano essere gestite dalla BEI o dalla Commissione. Nel 2003, da un questionario del Parlamento europeo (CoCoBu) relativo alla procedura di discarico 2002, è emerso che i servizi della Commissione potrebbero gestire tale portafoglio con un costo inferiore e che si dovrebbe pertanto valutare se trasferire ad essi la gestione delle attività del fondo. Inoltre, in più occasioni la Corte dei conti europea (CCE) ha sollevato il problema dell'adeguatezza degli onorari che la BEI riceve per la gestione delle attività del fondo. Oltre a tali onorari, infatti, i servizi della Commissione sostengono costi di opportunità non trascurabili che assorbono consistenti risorse umane per accertare e controllare la strategia di investimento e una gestione adeguata della liquidità[16].

In effetti i servizi della Commissione dispongono essi stessi degli strumenti adeguati e di una notevole esperienza in materia di gestione dei fondi. Il portafoglio della CECA in liquidazione ad esempio, le cui dimensioni e struttura sono approssimativamente equivalenti a quelle del fondo, è gestito dai servizi della Commissione. Le attività di questi ultimi in materia di gestione dei fondi sono oggetto di revisioni contabili complete, sono controllate dal servizio di gestione del rischio e si conformano alle buone pratiche bancarie.

La Commissione sta valutando quindi se farsi carico direttamente della gestione delle attività del fondo. Una volta completata tale valutazione, essa potrebbe presentare una proposta volta a modificare l'articolo 6 del regolamento.

7. CONCLUSIONI

Dal 1994 il fondo ha svolto in modo soddisfacente il suo compito principale di ammortizzatore di shock per il bilancio dell'Unione. La nuova proposta della Commissione, se adottata, migliorerà l'efficienza di bilancio.

In questa fase non sono necessarie ulteriori proposte legislative. Una nuova relazione globale, tuttavia, dovrebbe essere completata entro il 2010, o precedentemente se appare necessario modificare un parametro del fondo.

[1] Il Parlamento e il Consiglio vengono informati regolarmente e in dettaglio di tutti gli aspetti connessi al fondo. La gestione del fondo è analizzata in una relazione annuale (cfr. ultima relazione COM(2006)366 e il suo allegato SEC(2006)891).Una relazione all'autorità di bilancio sulle garanzie coperte dal bilancio generale viene pubblicata semestralmente (cfr. ultima relazione COM(2006)452 e il suo allegato (2006)1071).

[2] Articolo 1, paragrafo 4, del regolamento n. 1149/1999.

[3] COM(2003)604 del 13.10.2003.

[4] SEC(2006)[….].

[5] GU L 396 del 31.12.2004, pag. 28.

[6] Il 90% dell'importo garantito totale in sospeso al 31.12.2005.

[7] Attualmente il tasso di garanzia sul mandato dei prestiti esterni della BEI è del 65%. Si propone lo stesso tasso anche per il nuovo mandato dei prestiti esterni della BEI. In passato e per mandati specifici, tale tasso poteva variare (rispettivamente 100%, 75%, 70%).

[8] L'accordo interistituzionale (AII) del 17.5.2006 (GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1) ha modificato l'origine di bilancio della dotazione del fondo. Le ripercussioni di tale cambiamento e la relativa proposta della Commissione per un nuovo meccanismo di dotazione sono esaminate alla sezione 5.

[9] I dati definitivi disponibili più recenti risalgono al 31 dicembre 2005. Se non diversamente specificato, tutti i dati per il 2006 che figurano nella presente relazione e nel suo allegato sono stime.

[10] COM(2005)130 del 5.4.2005.

[11] SP(2006)1094 OD del 17.3.2006.

[12] Parere n. 9/2005 (GU C 313, del 9.12.2005, pag. 6).

[13] Per ulteriori dettagli, cfr. appendice 3 nell'allegato.

[14] Le cifre definitive saranno note solo alla fine di quest'anno.

[15] COM(2006)323, SEC(2006)789 e 790 del 22.6.2006

[16] I servizi della Commissione, ad esempio, dispongono delle informazioni pertinenti sui flussi generati dai prestiti Euratom e AMF e sui flussi straordinari generati in particolare dall'allargamento, dalla supervisione e dalle relazioni con la CCE.