Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull’attuazione del regolamento (CE) n. 2792/1999 quale modificato dal regolamento (CE) n. 485/2005 del Consiglio, del 16 marzo 2005, per quanto riguarda un’azione specifica relativa al trasferimento di navi verso i paesi colpiti dallo tsunami nel 2004 /* COM/2006/0285 def. */
[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 9.6.2006 COM(2006) 285 definitivo RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO sull’attuazione del regolamento (CE) n. 2792/1999 quale modificato dal regolamento (CE) n. 485/2005 del Consiglio, del 16 marzo 2005, per quanto riguarda un’azione specifica relativa al trasferimento di navi verso i paesi colpiti dallo tsunami nel 2004 SINTESI Il 16 marzo 2005, il Consiglio ha adottato all’unanimità il regolamento (CE) n. 485/2005, che modifica il regolamento (CE) n. 2792/1999 per quanto riguarda un’azione specifica relativa al trasferimento di navi verso i paesi colpiti dallo tsunami nel 2004. La presente relazione, redatta conformemente all’articolo 18 ter, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2792/1999 modificato, ai sensi del quale la Commissione deve riferire al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai trasferimenti di navi sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, indica che gli Stati membri non hanno individuato alcuna possibilità di trasferimento di navi. Le ragioni invocate dagli Stati membri in risposta alla richiesta di informazioni della Commissione sono l’indisponibilità di navi adeguate fra quelle destinate al ritiro dalla flotta o il fatto che non erano previsti ritiri o che gli incentivi previsti per il trasferimento delle navi non erano sufficientemente interessanti. Non verranno pertanto effettuati trasferimenti di navi entro il termine del 30 giugno 2006 previsto dal regolamento. La presente relazione può essere considerata la prima e l’ultima redatta conformemente all’articolo 18 ter, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2792/1999 modificato. RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO sull’attuazione del regolamento (CE) n. 2792/1999 quale modificato dal regolamento (CE) n. 485/2005 del Consiglio, del 16 marzo 2005, per quanto riguarda un’azione specifica relativa al trasferimento di navi verso i paesi colpiti dallo tsunami nel 2004 La presente relazione è redatta conformemente all’articolo 18 ter, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2792/1999 quale modificato dal regolamento (CE) n. 485/2005 del Consiglio, del 16 marzo 2005, per quanto riguarda un’azione specifica relativa al trasferimento di navi verso i paesi colpiti dallo tsunami nel 2004. Il suddetto regolamento, adottato all’unanimità dal Consiglio, estende la possibilità di sovvenzionare il ritiro dei pescherecci dalla flotta comunitaria alle imbarcazioni trasferite verso i paesi colpiti dallo tsunami a beneficio delle comunità di pescatori interessate. Per adattare l’offerta di navi negli Stati membri alle esigenze identificate dalla FAO e alle richieste dei paesi terzi, la Commissione ha inviato a tali paesi terzi un questionario che ricordava i limiti fissati dal regolamento con riguardo alle navi che possono essere oggetto di un trasferimento. Parallelamente, la Commissione ha chiesto agli Stati membri di trasmetterle informazioni relative all’entità dell’offerta potenziale di navi. Lo Sri Lanka ha presentato una domanda per 120 navi ritirate dalla flotta aventi lunghezza fuori tutto compresa fra 9 e 12 metri. La Commissione ha informato gli Stati membri in merito a questa richiesta e ha rammentato loro più volte l’obbligo di presentare una relazione su questi trasferimenti entro il 30 settembre 2005, conformemente all’articolo 18 ter, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2792/1999 modificato (SFOP, strumento finanziario di orientamento della pesca). Il ritiro delle navi dalla flotta nell’ambito dei programmi adottati nel quadro del regolamento SFOP è di competenza degli Stati membri. I venti Stati membri provvisti di coste e di una flotta che esercita la pesca marittima hanno comunicato alla Commissione di non aver identificato alcuna possibilità di trasferimento di navi nell’ambito del regolamento SFOP modificato. Le ragioni invocate dagli Stati membri erano l’indisponibilità di navi adeguate fra quelle destinate al ritiro dalla flotta o il fatto che non erano previsti ritiri o che gli incentivi previsti per il trasferimento delle navi non erano sufficientemente interessanti. D’altra parte, poiché entro il termine del 30 giugno 2006 indicato nel regolamento non verrà effettuato alcun trasferimento di navi, la presente relazione può essere altresì considerata la relazione finale redatta conformemente all’articolo 18 ter, paragrafo 2, del regolamento SFOP modificato.