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3.10.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 238/1 |
POSIZIONE COMUNE (CE) N. 10/2006
definita dal Consiglio il 27 giugno 2006
in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, riguardante lo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE+)
(2006/C 238 E/01)
Il PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
visto il parere del Comitato delle regioni (2),
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),
considerando quanto segue:
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(1) |
La tutela dell'ambiente è uno degli obiettivi chiave fissati nelle dichiarazioni sui principi guida dello sviluppo sostenibile adottate dal Consiglio europeo. È una priorità per il cofinanziamento comunitario e dovrebbe essere finanziata in primo luogo attraverso strumenti finanziari comunitari orizzontali, compresi il fondo europeo di sviluppo regionale, il fondo sociale europeo, il fondo di coesione, il fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, il programma quadro per la competitività e l'innovazione, il fondo europeo della pesca e il settimo programma quadro di ricerca. |
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(2) |
Tali strumenti finanziari comunitari non contemplano tutte le priorità ambientali. È pertanto necessario uno strumento finanziario per l'ambiente (LIFE+) che fornisca sostegno specifico per lo sviluppo e l'attuazione della politica e della legislazione comunitarie in materia ambientale, in particolare degli obiettivi del sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente (6o PAA), di cui alla decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 luglio 2002 (4). |
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(3) |
Il sostegno dovrebbe essere fornito attraverso convenzioni di sovvenzione e contratti di appalto pubblico previsti nell'ambito del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, sul regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5). |
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(4) |
Le misure e i progetti finanziati nel quadro di LIFE+ dovrebbero soddisfare i criteri di ammissibilità per ottenere il migliore utilizzo possibile dei fondi comunitari. In particolare, per quella parte del bilancio gestita tramite delega, le misure e i progetti dovrebbero soddisfare criteri supplementari di ammissibilità per assicurare un valore aggiunto europeo ed evitare che siano finanziate attività ricorrenti, come le operazioni quotidiane. |
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(5) |
Nel settore della natura e della biodiversità l'attuazione della politica e della normativa comunitarie offre di per sé un quadro per un valore aggiunto europeo. Le misure e i progetti riguardanti le migliori pratiche o di dimostrazione, compresi quelli connessi alla gestione e alla designazione di siti Natura 2000 a norma della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (6), e della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (7), dovrebbero essere considerati rispondenti ai requisiti richiesti per poter fruire del finanziamento comunitario tramite LIFE+, salvo qualora siano considerati rispondenti ai requisiti richiesti per poter fruire di finanziamenti nel contesto di altri strumenti finanziari comunitari. |
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(6) |
Le misure e i progetti innovativi o di dimostrazione attinenti agli obiettivi ambientali della Comunità, compresi lo sviluppo o la diffusione di tecniche, know-how o tecnologie finalizzate alle migliori pratiche, come pure le misure e i progetti finalizzati alle campagne di sensibilizzazione e alla formazione specifica per gli agenti implicati in interventi di prevenzione degli incendi boschivi, dovrebbero essere considerati rispondenti ai requisiti richiesti per poter fruire del finanziamento comunitario tramite LIFE+, salvo qualora siano considerati rispondenti ai requisiti richiesti per poter fruire di finanziamenti nel contesto di altri strumenti finanziari comunitari. |
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(7) |
Le misure e i progetti finalizzati alla definizione e alla realizzazione di obiettivi comunitari connessi con il monitoraggio a lungo termine e su larga base, armonizzato e completo, delle foreste e delle interazioni ambientali dovrebbero essere considerati rispondenti ai requisiti richiesti per poter fruire del finanziamento comunitario tramite LIFE+, salvo qualora siano considerati rispondenti ai requisiti richiesti per poter fruire di finanziamenti nel contesto di altri strumenti finanziari comunitari. |
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(8) |
Ai fini della formulazione e dell'attuazione di una politica efficace nell'ambito del 6o PAA sono indispensabili il sostegno alle misure e ai progetti riguardanti le migliori pratiche o di dimostrazione per la formulazione o l'attuazione di una politica comunitaria in materia di ambiente, la dimostrazione di approcci strategici, tecnologie, metodi e strumenti innovativi, il consolidamento della base delle conoscenze, lo sviluppo delle capacità di attuazione, la promozione di una governanza efficiente, la promozione del collegamento in rete, dell'apprendimento reciproco e dello scambio delle migliori pratiche, nonché una migliore diffusione delle informazioni e una maggiore sensibilizzazione e comunicazione. Il sostegno finanziario previsto dal presente regolamento dovrebbe pertanto contribuire alla formulazione, all'attuazione, al monitoraggio e alla valutazione della politica e della legislazione ambientali, nonché alla loro comunicazione e diffusione in tutta la Comunità. |
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(9) |
LIFE+ dovrebbe constare di tre componenti: «LIFE+ Natura e biodiversità», «LIFE+ Politica e governanza ambientali» e «LIFE+ Informazione e comunicazione». Misure e progetti finanziati da LIFE+ dovrebbero poter contribuire alla realizzazione degli obiettivi specifici di più di una delle tre componenti e poter comportare la partecipazione di più di uno Stato membro, nonché contribuire allo sviluppo di approcci strategici per conseguire obiettivi ambientali. |
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(10) |
Per svolgere il ruolo che le compete nell'avviare la formulazione e l'attuazione delle pertinenti politiche, la Commissione dovrebbe utilizzare le risorse di LIFE+ per portare a termine studi e valutazioni, avviare servizi in vista dell'attuazione e dell'integrazione della politica e della normativa in materia di ambiente, tenere riunioni, seminari e workshop con esperti e soggetti interessati, sviluppare e mantenere operative reti nonché sviluppare e provvedere alla manutenzione di sistemi informatici. La Commissione dovrebbe utilizzare inoltre la parte del bilancio di LIFE+ gestita a livello centrale per intraprendere attività di informazione, pubblicazione e divulgazione, incluse manifestazioni, esposizioni e analoghe misure di sensibilizzazione, per sostenere i costi di preparazione e produzione di materiale audiovisivo e per procurarsi assistenza tecnica e/o amministrativa in connessione con l'individuazione, la preparazione, la gestione, il monitoraggio, il controllo contabile e la sorveglianza di programmi e progetti. |
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(11) |
Le organizzazioni non governative (ONG) contribuiscono allo sviluppo e all'attuazione della politica e della normativa comunitarie in materia di ambiente. È pertanto opportuno che la parte del bilancio di LIFE+ gestita in maniera centralizzata sostenga le operazioni di diverse ONG ambientali debitamente qualificate attraverso la concessione, in modo trasparente e rispettoso della concorrenza, di sovvenzioni di funzionamento su base annua. Dette ONG dovrebbero essere indipendenti e senza scopo di lucro e dovrebbero svolgere attività in almeno tre paesi europei, da sole o sotto forma di associazione. |
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(12) |
L'esperienza derivante dagli strumenti attuali e passati ha evidenziato la necessità di procedere ad una pianificazione e ad una programmazione su base pluriennale e di concentrare gli sforzi intesi alla promozione della tutela ambientale, individuando le priorità e identificando i settori di attività che possono beneficiare del cofinanziamento comunitario. |
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(13) |
Gli Stati membri dovrebbero elaborare programmi di lavoro annuali nazionali diversi sia da piani e programmi preparati per vari settori e che costituiscono il quadro per la futura concessione dell'autorizzazione, sia da piani e programmi per i quali è stata prescritta la valutazione a norma della direttiva 92/43/CEE e detti programmi di lavoro non dovrebbero essere considerati piani o programmi che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (8). |
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(14) |
Nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche e delle attività comunitarie, compresi gli strumenti finanziari, dovrebbero essere integrati requisiti in materia di tutela dell'ambiente. LIFE+ dovrebbe pertanto essere complementare ad altri strumenti finanziari comunitari e la Commissione e gli Stati membri dovrebbero assicurare detta complementarità a livello comunitario, nazionale, regionale e locale. |
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(15) |
Coerentemente con le conclusioni del Consiglio europeo di Lussemburgo (dicembre 1997) e del Consiglio europeo di Salonicco (giugno 2003), è opportuno che i paesi candidati e i paesi dei Balcani occidentali coinvolti nel processo di stabilizzazione e associazione siano ammessi a partecipare ai programmi comunitari, alle condizioni stabilite negli accordi bilaterali con essi conclusi. |
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(16) |
È necessario consolidare vari strumenti ambientali esistenti e semplificare la programmazione e la gestione creando uno strumento finanziario unico e più razionale per l'ambiente. |
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(17) |
È altresì necessario assicurare una transizione graduale e continuare a monitorare, a sottoporre a controllo finanziario e a valutazione qualitativa le attività finanziate nell'ambito dei programmi attualmente in corso una volta che questi ultimi saranno giunti a scadenza. |
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(18) |
Il presente regolamento istituisce, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio, il riferimento privilegiato nel corso della procedura di bilancio annuale, ai sensi del punto 37 dell'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione del 17 maggio 2006 sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (9). |
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(19) |
L'obiettivo generale di LIFE+ è contribuire all'attuazione, all'aggiornamento e allo sviluppo della politica e della normativa comunitarie in materia di ambiente e, in particolare, favorire l'attuazione del 6o PAA. Operando insieme, valendosi degli strumenti comunitari per migliorare i risultati a livello nazionale o locale, realizzare gli obiettivi comunitari o provvedere a scambi di informazione su scala comunitaria, gli Stati membri possono ottenere valore aggiunto europeo. Poiché tale obiettivo di LIFE+ non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può pertanto essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
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(20) |
Le misure di attuazione che il presente regolamento autorizza la Commissione ad adottare sono misure di gestione relative all'attuazione di un programma che ha rilevanti implicazioni di bilancio ai sensi dell'articolo 2, lettera a) della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (10). Talune misure di esecuzione dovrebbero essere adottate secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 4 di tale decisione. Tuttavia, il presente regolamento stabilisce un quadro generale e si applicherà per sette anni. In questo periodo, le priorità comunitarie e nazionali potrebbero subire significative evoluzioni. Il presente regolamento demanda inoltre molte decisioni essenziali ai programmi strategici pluriennali e ai programmi di lavoro annuali nazionali. Tali questioni sono motivo di seria preoccupazione per singoli Stati membri e di fondamentale importanza per la loro politica nazionale in materia di ambiente. È più opportuno pertanto che talune altre misure siano adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, al fine di consentire agli Stati membri di sottoporre le misure proposte all'esame del Consiglio. La procedura di regolamentazione è inoltre opportuna per adottare modifiche degli allegati del presente regolamento, che precisano disposizioni essenziali, in particolare le misure ammissibili al finanziamento, e per definire le modalità di applicazione diverse dalle misure tecniche esplicitamente menzionate nel regolamento, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Finalità
1. Il presente regolamento istituisce uno strumento finanziario per l'ambiente («LIFE+»).
2. Obiettivo generale di LIFE+ è contribuire all'attuazione, all'aggiornamento e allo sviluppo della politica e della normativa comunitarie in materia di ambiente, compresa l'integrazione dell'ambiente in altre politiche, contribuendo in tal modo allo sviluppo sostenibile
In particolare, LIFE+ favorisce l'attuazione del 6o PAA, comprese le strategie tematiche, e finanzia misure e progetti con valore aggiunto europeo negli Stati membri.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento:
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1) |
per «6o PAA» si intende il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente istituito dalla decisione n. 1600/2002/CE; |
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2) |
per «regolamento finanziario» si intende il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002; |
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3) |
per «agenzie nazionali» si intendono organismi nazionali pubblici o enti di diritto privato investiti di funzioni di servizio pubblico, a cui siano state affidate funzioni di esecuzione del bilancio a norma dell'articolo 7, paragrafo 2. |
Articolo 3
Criteri di ammissibilità
1. Le misure e i progetti finanziati da LIFE+ favoriscono il conseguimento dell'obiettivo generale di cui all'articolo 1, paragrafo 2. Ove possibile, le misure e i progetti finanziati mediante LIFE+ promuovono sinergie tra diverse priorità nel quadro del 6o PAA e l'integrazione.
2. Le misure previste nei programmi strategici pluriennali elaborati a norma dell'articolo 6, paragrafo 1 e nei programmi di lavoro annuali nazionali adottati a norma dell'articolo 6, paragrafo 5 e i progetti attuati nell'ambito di tali programmi soddisfano i seguenti criteri:
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a) |
che sono di interesse comunitario in quanto apportano un contributo significativo al conseguimento dell'obiettivo generale di LIFE+ di cui all'articolo 1, paragrafo 2; e |
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b) |
che sono coerenti e fattibili sotto il profilo tecnico e finanziario e presentano un rapporto costi-benefici soddisfacente. |
3. Inoltre, al fine di assicurare un valore aggiunto europeo e per evitare che siano finanziate attività ricorrenti, le misure previste nei programmi di lavoro annuali nazionali e i progetti attuati in ottemperanza a tali programmi devono soddisfare almeno uno dei criteri seguenti:
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a) |
misure e progetti riguardanti le migliori pratiche o misure e progetti di dimostrazione destinati a dare attuazione alla direttiva 79/409/CEE o alla direttiva 92/43/CEE; |
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b) |
misure e progetti innovativi o misure e progetti di dimostrazione attinenti ad obiettivi comunitari in materia di ambiente, compresi lo sviluppo o la diffusione di tecniche, know how o tecnologie finalizzati alle migliori pratiche; |
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c) |
campagne di sensibilizzazione e formazione specifica per gli agenti implicati nella prevenzione degli incendi boschivi; |
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d) |
misure e progetti finalizzati alla definizione ed alla realizzazione di obiettivi comunitari connessi con il monitoraggio a lungo termine e su larga base, armonizzato e completo, delle foreste e delle interazioni ambientali. |
Articolo 4
Obiettivi specifici
1. LIFE+ consta di tre componenti:
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LIFE+ Natura e biodiversità; |
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— |
LIFE+ Politica e governanza ambientali; |
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— |
LIFE+ Informazione e comunicazione. |
2. LIFE+ Natura e biodiversità si prefigge i seguenti obiettivi specifici:
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a) |
contribuire all'attuazione della politica e della normativa comunitarie in materia di natura e biodiversità, in particolare delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, incluso a livello locale e regionale, e sostenere l'ulteriore sviluppo e attuazione della rete Natura 2000, compresi gli habitat e le specie costieri e marini; |
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b) |
contribuire a consolidare la base delle conoscenze per la formulazione, la valutazione ex ante, il monitoraggio e la valutazione ex post della politica e della normativa comunitarie in materia di natura e biodiversità; |
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c) |
fornire un sostegno alla messa a punto e all'attuazione di approcci e strumenti strategici per il monitoraggio e la valutazione ex ante della natura e della biodiversità e dei fattori, delle pressioni e delle risposte che esercitano un impatto su di esse, specialmente in rapporto con la realizzazione dell'obiettivo di bloccare la perdita di biodiversità nella Comunità entro il 2010; |
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d) |
fornire un sostegno al miglioramento della governanza ambientale, favorendo una maggiore partecipazione dei soggetti interessati, comprese le organizzazioni non governative, al processo di consultazione e all'attuazione della politica e della legislazione in materia di natura e biodiversità. |
3. LIFE+ Politica e governanza ambientali si prefigge i seguenti obiettivi specifici, in relazione agli obiettivi del 6o PAA, compreso per i settori prioritari dei cambiamenti climatici, dell'ambiente e della salute e qualità della vita nonché delle risorse naturali e dei rifiuti:
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a) |
contribuire allo sviluppo e alla dimostrazione di approcci, tecnologie, metodi e strumenti strategici innovativi; |
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b) |
contribuire a consolidare la base delle conoscenze per la formulazione, la valutazione ex ante, il monitoraggio e la valutazione ex post della politica e della legislazione di ambiente; |
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c) |
fornire un sostegno alla messa a punto e all'attuazione di approcci per il monitoraggio e la valutazione ex ante dello stato dell'ambiente e dei fattori, delle pressioni e delle risposte che esercitano un impatto su di esso; |
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d) |
agevolare l'attuazione della politica comunitaria in materia di ambiente, soprattutto a livello locale e regionale; |
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e) |
fornire un sostegno al miglioramento della governanza ambientale, favorendo una maggiore partecipazione dei soggetti interessati, comprese le organizzazioni non governative, al processo di consultazione e all'attuazione delle politiche. |
4. LIFE+ Informazione e comunicazione si prefigge i seguenti obiettivi specifici:
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a) |
assicurare la diffusione delle informazioni e sensibilizzare alle tematiche ambientali, inclusa la prevenzione degli incendi boschivi; |
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b) |
fornire un sostegno alle misure di accompagnamento, quali informazione, azioni e campagne di comunicazione, conferenze e formazione, inclusa la formazione in materia di prevenzione degli incendi boschivi. |
5. Nell'allegato I è riportato l'elenco delle misure ammissibili.
Articolo 5
Tipologie di intervento
1. Il finanziamento comunitario può assumere una delle seguenti forme giuridiche:
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a) |
convenzioni di sovvenzione; |
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b) |
contratti di appalto pubblico. |
2. Le sovvenzioni comunitarie possono essere concesse secondo modalità e attraverso accordi specifici, quali gli accordi quadro di partenariato e la partecipazione a fondi e meccanismi finanziari. Esse possono consistere nel cofinanziamento di sovvenzioni di funzionamento o di sovvenzioni per azioni. Le sovvenzioni di funzionamento a favore di organismi che perseguono obiettivi di interesse generale europeo non sono soggette alle disposizioni in materia di degressività contenute nel regolamento finanziario.
3. Con riferimento alle sovvenzioni per azioni, la percentuale massima di cofinanziamento è del 50 % delle spese ammissibili. Tuttavia, eccezionalmente, la percentuale massima di cofinanziamento per LIFE + Natura e biodiversità può raggiungere il 75 % delle spese ammissibili per le misure e i progetti riguardanti habitat o specie prioritari ai fini dell'applicazione della direttiva 79/409/CEE o della direttiva 92/43/CEE, allorché necessario per conseguire l'obiettivo prefissato in materia di conservazione.
4. Nel caso di contratti di appalto pubblico, i fondi comunitari possono coprire i costi per l'acquisto di beni e servizi. In particolare, tali costi possono comprendere le spese di informazione e comunicazione, preparazione, attuazione, monitoraggio, controllo e valutazione ex post dei progetti, delle politiche, dei programmi e della legislazione.
5. Se uno Stato membro assume una decisione in tal senso, le spese sostenute per il personale sono ammissibili al cofinanziamento comunitario a condizione che:
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a) |
per le agenzie nazionali, tale finanziamento comunitario rappresenti al massimo il 2 % del contributo comunitario al programma di lavoro annuale nazionale dello Stato membro in questione per l'anno in questione. Il personale di cui trattasi deve svolgere compiti supplementari non svolti anteriormente dalle amministrazioni nazionali in relazione all'attuazione dei programmi comunitari; |
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b) |
i costi salariali dei funzionari pubblici possano essere finanziati soltanto nella misura in cui riguardano le spese per le attività connesse con l'attuazione del progetto che la pertinente autorità pubblica non avrebbe sostenuto se il progetto in questione non fosse stato avviato. Il personale di cui trattasi deve essere specificamente assegnato ad un progetto e deve costituire un onere finanziario aggiuntivo rispetto al costo del personale permanente in servizio. |
Articolo 6
Programmazione
1. La Commissione elabora un primo programma strategico pluriennale per il periodo 2007-2010 ed un secondo programma strategico pluriennale per il periodo 2011-2013. Tali programmi definiscono i principali obiettivi, i settori di azione prioritari, i tipi di misure e i risultati previsti del finanziamento comunitario in relazione agli obiettivi ed ai criteri stabiliti negli articoli 1, 3 e 4. Essi comprendono la ripartizione tra gli Stati membri e specificano le parti del bilancio gestite in maniera centralizzata diretta e quelle gestite tramite delega a norma dell'articolo 7, paragrafo 2.
Almeno l'80 % del bilancio è gestito tramite delega.
2. La ripartizione tra gli Stati membri della parte del bilancio gestita tramite delega lascia impregiudicata la procedura annuale di bilancio di cui all'articolo 11, paragrafo 3. Nel proporre la ripartizione la Commissione tiene conto dei seguenti criteri:
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a) |
popolazione:
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b) |
natura e biodiversità:
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Non appena sono disponibili i dati per tutti gli Stati membri, la Commissione procede ai calcoli per la natura e la biodiversità in base sia ai siti di importanza comunitaria sia alle zone di protezione speciale, evitando peraltro doppi conteggi.
La Commissione può inoltre procedere ad assegnazioni supplementari per gli Stati membri privi di sbocco sul mare. L'importo complessivo di tali assegnazioni non supera il 3 % del bilancio totale assegnato.
Tuttavia, la Commissione provvede affinché nessuno Stato membro riceva un'assegnazione inferiore ad un congruo importo che, tenendo conto della densità demografica, della spesa ambientale, delle esigenze ambientali e della capacità di assorbimento, va da 1 a 3 milioni di euro all'anno.
3. Nel quadro dei programmi strategici pluriennali di cui al paragrafo 1, gli Stati membri, per la parte del bilancio gestita tramite delega, trasmettono alla Commissione bozze di programmi di lavoro annuali nazionali per ogni anno nei periodi 2007-2010 e 2011-2013. Questi, come minimo e per ciascun anno:
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a) |
identificano i settori prioritari, tenendo conto delle esigenze individuate a lungo termine; |
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b) |
delineano gli obiettivi nazionali specifici; |
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c) |
descrivono le misure da finanziare e indicano come soddisfino i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 3; |
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d) |
prevedono stime dei costi; e |
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e) |
illustrano il quadro di monitoraggio proposto. |
Gli Stati membri possono inserire misure transnazionali nelle rispettive bozze di programmi di lavoro annuali nazionali.
4. La Commissione si consulta con gli Stati membri in merito alle bozze di programmi strategici pluriennali nell'ambito del comitato di cui all'articolo 14, paragrafo 1. I programmi sono adottati a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera a). Per il programma strategico pluriennale per il periodo 2007-2010 l'adozione avviene quanto prima possibile e al più tardi entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
5. La Commissione si consulta con gli Stati membri su base bilaterale in merito alle bozze di programmi di lavoro annuali nazionali, ai fini dell'adozione di detti programmi a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera b). Gli Stati membri trasmettono alla Commissione bozze di programmi di lavoro annuali nazionali per il 2007 quanto prima possibile e al più tardi entro tre mesi dall'adozione del primo programma strategico pluriennale. Se necessario, essi presentano programmi di lavoro annuali nazionali per gli anni successivi e aggiornamenti delle bozze già presentate, in base al calendario stabilito a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera b).
Se lo desiderano, gli Stati membri possono presentare contemporaneamente bozze di programmi di lavoro annuali nazionali per alcuni o per tutti gli anni di applicazione del presente regolamento.
6. Gli Stati membri provvedono affinché le agenzie nazionali attuino i programmi di lavoro annuali nazionali adottati a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera b). Le agenzie nazionali invitano a presentare progetti per l'attuazione delle misure previste nei programmi di lavoro annuali nazionali. Esse si assicurano che i progetti soddisfino i criteri di cui all'articolo 3, dando la precedenza a quelli che contribuiscono maggiormente alla realizzazione degli obiettivi del presente regolamento.
7. Le agenzie nazionali riferiscono alla Commissione sull'attuazione dei programmi di lavoro annuali nazionali. Esse mettono a disposizione del pubblico le relazioni finali sui progetti previste dall'articolo 12, paragrafo 1 o sintesi delle stesse. La Commissione pubblica regolarmente gli elenchi dei progetti finanziati tramite LIFE+, con una breve descrizione degli obiettivi e dei risultati conseguiti e un prospetto sintetico dei fondi erogati. Nel far ciò, si avvale di mezzi e tecnologie appropriati, compreso Internet.
Articolo 7
Procedure finanziarie e delega dell'esecuzione del bilancio
1. La Commissione attua il presente regolamento a norma del regolamento finanziario.
2. La Commissione può decidere di affidare parte dell'esecuzione del bilancio ad agenzie nazionali designate di concerto con i rispettivi Stati membri, in base all'articolo 54, paragrafo 2, lettera c) del regolamento finanziario e in ottemperanza ai criteri di selezione di cui all'allegato II del presente regolamento.
Articolo 8
Beneficiari
Possono ricevere finanziamenti tramite LIFE+ organismi, soggetti e istituzioni pubblici e/o privati.
Articolo 9
Partecipazione di paesi terzi
A condizione che siano ottenuti stanziamenti supplementari, i programmi finanziati tramite LIFE+ sono aperti alla partecipazione dei seguenti paesi:
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a) |
gli Stati EFTA che sono diventati membri dell'agenzia europea dell'ambiente, a norma del regolamento (CE) n. 933/1999 del Consiglio, del 29 aprile 1999, che modifica il regolamento (CEE) n. 1210/90 sull'istituzione dell'agenzia europea dell'ambiente e della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale (11); |
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b) |
i paesi candidati all'adesione all'Unione europea; |
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c) |
i paesi dei Balcani occidentali partecipanti al processo di stabilizzazione e associazione. |
Articolo 10
Complementarità tra strumenti finanziari
Il presente regolamento non finanzia misure che ottemperano ai criteri di ammissibilità di altri strumenti finanziari comunitari, tra cui il fondo europeo di sviluppo regionale, il fondo sociale europeo, il fondo di coesione, il fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, il programma quadro per la competitività e l'innovazione, il fondo europeo della pesca e il settimo programma quadro di ricerca, o che ricevono assistenza per i medesimi obiettivi da detti strumenti. I beneficiari a norma del presente regolamento forniscono informazioni sui finanziamenti che hanno ottenuto tramite il bilancio comunitario e sulle loro richieste di finanziamento in corso alla Commissione per le misure finanziate a livello centrale o all'agenzia nazionale per le misure delegate. Si perseguono sinergie e complementarità con altri strumenti comunitari.
Articolo 11
Durata e risorse di bilancio
1. Il presente regolamento è attuato nel periodo a decorrere dal 1o gennaio 2007 fino al 31 dicembre 2013.
2. La dotazione finanziaria per l'esecuzione di LIFE+ per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2013 è pari a 1 854 372 000 EUR.
3. Le risorse di bilancio assegnate alle azioni previste nel presente regolamento sono iscritte negli stanziamenti annuali del bilancio generale dell'Unione europea.
Gli stanziamenti annuali disponibili sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti del quadro finanziario.
4. Almeno il 40 % delle risorse di bilancio per LIFE+ è assegnato a misure a sostegno della conservazione della natura e della biodiversità.
Articolo 12
Monitoraggio
1. Per ogni misura e progetto finanziati da LIFE+, il beneficiario trasmette, alla Commissione per le misure finanziate a livello centrale o all'agenzia nazionale per le misure delegate, relazioni tecniche e finanziarie sullo stato di avanzamento dei lavori. Entro tre mesi dal completamento del progetto è inoltre trasmessa una relazione finale.
2. Senza pregiudizio dei controlli eseguiti a norma dell'articolo 248 del trattato dalla Corte dei conti in collaborazione con le istituzioni o i servizi nazionali di controllo competenti o di eventuali ispezioni effettuate a norma dell'articolo 279, paragrafo 1, lettera b) del trattato, i funzionari o altri agenti della Commissione controllano in loco i progetti finanziati nell'ambito di LIFE+, anche mediante controlli a campione, in particolare allo scopo di verificare l'ottemperanza ai criteri di ammissibilità di cui all'articolo 3.
3. I contratti e le convenzioni conclusi in forza del presente regolamento, comprese le convenzioni concluse con agenzie nazionali, prevedono in particolare la vigilanza e il controllo finanziario da parte della Commissione o di eventuali rappresentanti autorizzati dalla Commissione e l'esecuzione di controlli da parte della Corte dei conti, se necessario effettuati in loco.
4. Il beneficiario dell'assistenza finanziaria tiene a disposizione della Commissione tutti i documenti giustificativi attinenti alle spese connesse con il progetto per un periodo di cinque anni a decorrere dall'ultimo pagamento relativo a quest'ultimo.
5. Se necessario, in base ai risultati delle relazioni e dei controlli a campione di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione rettifica l'entità o le condizioni di concessione del sostegno finanziario originariamente approvato, nonché il calendario dei pagamenti.
6. La Commissione adotta qualsiasi altro provvedimento necessario per verificare che le misure e i progetti finanziati siano eseguiti correttamente e nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento e del regolamento finanziario.
Articolo 13
Tutela degli interessi finanziari della Comunità
1. In sede di attuazione delle misure finanziate in forza del presente regolamento, la Commissione assicura la tutela degli interessi finanziari della Comunità mediante l'applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, attraverso controlli efficaci e tramite il recupero delle somme indebitamente corrisposte e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, mediante l'applicazione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, a norma del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari della Comunità (12), del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (13), e del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (14).
2. Per le misure comunitarie finanziate nell'ambito di LIFE+, la «irregolarità» di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 è da intendersi come qualsiasi violazione di una disposizione di diritto comunitario o qualsiasi inadempimento di un obbligo contrattuale derivante da un atto o da un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere l'effetto di arrecare pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste gestiti, a causa di una spesa indebita.
3. La Commissione riduce, sospende o recupera l'importo del sostegno finanziario concesso per un progetto qualora accerti l'esistenza di irregolarità, inclusa l'inosservanza del disposto del presente regolamento o della singola decisione o del contratto o della convenzione in cui è concesso il sostegno finanziario in questione, o qualora risulti che, senza chiedere il consenso della Commissione, siano state apportate ad un progetto modifiche incompatibili con la natura o le condizioni di esecuzione del medesimo.
4. Qualora non siano state rispettate le scadenze o qualora l'andamento dell'esecuzione di un progetto giustifichi solo una parte del sostegno finanziario concesso, la Commissione invita il beneficiario a comunicarle le osservazioni entro un termine prestabilito. Qualora il beneficiario non fornisca spiegazioni adeguate, la Commissione può annullare il sostegno finanziario residuo e chiedere il rimborso dei fondi già erogati.
5. Gli importi indebitamente versati sono restituiti alla Commissione. Gli importi non restituiti a tempo debito sono maggiorati dei relativi interessi di mora, alle condizioni stabilite dal regolamento finanziario.
Articolo 14
Comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 2 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Articolo 15
Decisioni di attuazione
1. Sono assunte le seguenti decisioni di attuazione secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2:
|
a) |
decisioni intese ad adottare e, se necessario, modificare programmi strategici pluriennali elaborati a norma dell'articolo 6, paragrafo 1; |
|
b) |
decisioni intese ad adottare e, se necessario, modificare programmi di lavoro annuali nazionali basati su bozze presentate dagli Stati membri a norma dell'articolo 6, paragrafo 3; |
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c) |
decisioni intese ad aggiungere misure all'allegato I o a modificare l'allegato II; e |
|
d) |
decisioni intese a stabilire le modalità dettagliate necessarie per dare attuazione al presente regolamento. |
2. Sono assunte le seguenti decisioni di attuazione secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 3:
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a) |
decisioni intese a stabilire di delegare l'esecuzione del bilancio a una o più agenzie nazionali, a norma dell'articolo 7, paragrafo 2 ed a confermare l'ottemperanza, da parte della o delle suddette agenzie, ai criteri di selezione enunciati nell'allegato II; |
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b) |
decisioni intese a specificare formato, contenuto e date di presentazione dei programmi di lavoro annuali nazionali, ai fini dell'articolo 6, paragrafo 3 e delle relazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 7; |
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c) |
decisioni intese a determinare forma, contenuto e destinatari delle relazioni di cui all'articolo 12, paragrafo 1 e |
|
d) |
decisioni intese a fissare indicatori di ausilio al monitoraggio delle misure finanziate da LIFE+. |
Articolo 16
Valutazione
1. La Commissione provvede affinché sia attuato un monitoraggio periodico dei programmi pluriennali per valutarne l'impatto.
2. Entro il 30 settembre 2010 la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al comitato di cui all'articolo 14, paragrafo 1 una revisione intermedia di LIFE +. La revisione intermedia valuta l'attuazione del presente regolamento nel periodo compreso tra il 2007 e il 2009. La Commissione propone, se del caso, modifiche delle decisioni di attuazione a norma dell'articolo 15.
3. La Commissione predispone una valutazione finale dell'attuazione del presente regolamento, intesa a determinare il contributo di quest'ultimo all'attuazione, all'aggiornamento ed allo sviluppo della politica e della normativa comunitarie in materia di ambiente, nonché l'uso che si è fatto degli stanziamenti. Essa trasmette detta valutazione al Parlamento europeo ed al Consiglio entro il 31 dicembre 2012, se del caso corredandola di una proposta relativa all'ulteriore sviluppo di uno strumento finanziario destinato esclusivamente al settore ambientale, da applicare a decorrere dal 2014.
Articolo 17
Abrogazione e disposizioni transitorie
1. I seguenti strumenti sono abrogati a fini di semplificazione e di consolidamento:
|
a) |
regolamento (CE) n. 1655/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, riguardante lo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE) (15); |
|
b) |
decisione n. 1411/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente un quadro comunitario di cooperazione per lo sviluppo sostenibile dell'ambiente umano (16); |
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c) |
decisione n. 466/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 1o marzo 2002, che stabilisce un programma di azione comunitario per la promozione delle organizzazioni non governative attive principalmente nel campo della protezione ambientale (17); |
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d) |
regolamento (CE) n. 2152/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativo al monitoraggio delle foreste e delle interazioni ambientali nella Comunità (Forest Focus) (18). |
2. Le misure avviate prima del 31 dicembre 2006 in forza degli atti di cui al paragrafo 1 continuano ad essere disciplinate da questi ultimi fino a completamento avvenuto. Il comitato di cui all'articolo 14, paragrafo 1 sostituisce i comitati di cui ai suddetti atti. Successivamente alla cessazione dell'efficacia di tali atti, le attività obbligatorie di monitoraggio e valutazione ivi previste sono finanziate a norma del presente regolamento. Fino a completamento avvenuto, le misure ottemperano alle disposizioni tecniche definite negli atti di cui al paragrafo 1.
Articolo 18
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì
Per il Parlamento europeo
Il presidente
...
Per il Consiglio
Il presidente
...
(1) GU C 255 del 14.10.2005, pag. 52.
(2) GU C 231 del 20.9.2005, pag. 72.
(3) Parere del Parlamento europeo del 7 luglio 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 27 giugno 2006 e posizione del Parlamento europeo del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(4) GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1.
(5) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(6) GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(7) GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).
(8) GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30.
(9) GU C …
(10) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
(11) GU L 117 del 5.5.1999, pag. 1.
(12) GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.
(13) GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.
(14) GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.
(15) GU L 192 del 28.7.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1682/2004 (GU L 308 del 5.10.2004, pag. 1).
(16) GU L 191 del 13.7.2001, pag. 1. Decisione modificata dalla decisione n. 786/2004/CE (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 7).
(17) GU L 75 del 16.3.2002, pag. 1. Decisione modificata dalla decisione n. 786/2004/CE.
(18) GU L 324 dell'11.12.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 788/2004 (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 17).
ALLEGATO I
MISURE AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO
Fatto salvo l'articolo 10, le misure seguenti possono essere finanziate da LIFE+ se soddisfano i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 3:
|
1. |
per quanto concerne il bilancio gestito in maniera diretta centralizzata:
|
|
2. |
per quanto concerne il bilancio che può essere gestito in maniera diretta centralizzata o tramite delega:
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ALLEGATO II
CRITERI PER LA DELEGA DELLE FUNZIONI DI ESECUZIONE DEL BILANCIO
|
1. |
La Commissione designa le agenzie nazionali di concerto con gli Stati membri. Gli Stati membri possono altresì designare le agenzie nazionali a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera c) e dell'articolo 56 del regolamento finanziario nonché dagli articoli 38 e 39 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (1). Gli Stati membri stabiliscono disposizioni amministrative e finanziarie per le agenzie nazionali ai fini dell'efficace attuazione dei programmi di lavoro annuali nazionali. |
|
2. |
La Commissione assicura che la delega soddisfi i principi di economia, efficacia ed efficienza. Prima di procedere ad una qualsiasi delega la Commissione si accerta, mediante una valutazione preventiva, che la delega di fondi alle agenzie nazionali sia conforme al principio della sana gestione finanziaria e contribuisca a rafforzare la visibilità dell'azione comunitaria. |
|
3. |
Un ente stabilito o designato quale agenzia nazionale ottempera ai seguenti criteri:
|
|
4. |
La Commissione conclude una convenzione con ciascuna agenzia nazionale a norma dell'articolo 41 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 che stabilisce disposizioni dettagliate riguardanti, tra l'altro, la definizione dei compiti affidati, le norme per la rendicontazione, le disposizioni idonee a delimitare le responsabilità e le modalità di esecuzione dei controlli. Le agenzie nazionali rispettano i principi della trasparenza e della parità di trattamento ed evitano il doppio finanziamento da parte di altre fonti comunitarie. Esse procedono al monitoraggio dei progetti e al recupero di eventuali fondi percepiti indebitamente dai beneficiari. |
|
5. |
La Commissione verifica inoltre che gli Stati membri provvedono ad assicurare un adeguato controllo contabile e la vigilanza finanziaria sull'agenzia nazionale. Prima di ogni delega gli Stati membri forniscono alla Commissione le garanzie necessarie riguardo all'esistenza e alla pertinenza dell'agenzia e al suo corretto funzionamento, secondo i principi di una sana gestione finanziaria. |
|
6. |
Ciascuna agenzia nazionale è responsabile dei fondi non recuperati qualora si riscontrino irregolarità, negligenze o frodi ad essa imputabili. |
|
7. |
La Commissione assicura, in collaborazione con gli Stati membri, la transizione tra le misure svolte nell'ambito dei programmi precedenti in materia di ambiente e quelle da attuare in forza del presente regolamento. |
(1) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005 (GU L 201 del 2.8.2005, pag. 3).
MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO
I. INTRODUZIONE
La Commissione ha adottato la proposta (1) di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante lo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE+) nel settembre 2004.
Il Parlamento europeo ha adottato un parere in prima lettura nel luglio 2005 (2).
Il Comitato delle regioni (3) e il Comitato economico e sociale (4) hanno formulato i rispettivi pareri nell'aprile 2005.
Il Consiglio ha adottato la posizione comune il 27 giugno 2006.
II. OBIETTIVO
Il regolamento proposto rientra fra quelli relativi al quadro finanziario per il periodo 2007-2013, ma è l'unico a riguardare specificamente l'ambiente. Il suo obiettivo è di:
|
— |
fornire un sostegno specifico a livello comunitario a favore di misure e progetti con valore aggiunto europeo volti all'attuazione, all'aggiornamento e allo sviluppo della politica e della normativa comunitarie in materia di ambiente e, in particolare, all'attuazione del sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente (mentre i finanziamenti per gli investimenti e le misure di gestione a favore dell'ambiente, segnatamente in relazione alla rete Natura 2000, sarebbero generalmente disponibili mediante altri strumenti finanziari); nonché di |
|
— |
sostituirsi ad una serie di programmi esistenti (mentre alcuni elementi dell'attuale regime LIFE sarebbero integrati in altri strumenti finanziari). |
L'obiettivo di tale «approccio integrato» è ampliare il campo di applicazione del cofinanziamento, incoraggiare una definizione coerente delle politiche e permettere al finanziamento di riflettere in maniera migliore le priorità nazionali e regionali.
III. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE
1. Aspetti generali
La posizione comune incorpora la metà degli emendamenti adottati dal Parlamento europeo in prima lettura, riprendendoli alla lettera, in parte o nello spirito. In particolare, prevede una componente specifica per quanto riguarda la natura e la biodiversità e stabilisce dei criteri generali di ammissibilità per garantire un valore aggiunto europeo.
La posizione comune non riflette i restanti emendamenti poiché il Consiglio, al pari della Commissione, li ritiene superflui e/o non opportuni.
La posizione comune introduce inoltre una serie di modifiche diverse da quelle formulate nel parere in prima lettura del Parlamento europeo. Le sezioni che seguono descrivono le modifiche sostanziali apportate, cui si aggiungono alcune modifiche redazionali volte a chiarire il testo o a garantire la coerenza globale del regolamento.
2. Finalità, definizioni e criteri di ammissibilità (articoli 1, 2 e 3)
La posizione comune non è coerente con l'emendamento 11 del Parlamento europeo. Il Consiglio ritiene necessario operare una distinzione tra l'obiettivo generale di cui all'articolo 1 e gli obiettivi specifici enunciati all'articolo 4. Ritiene inoltre superfluo parafrasare gli obiettivi del sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente e inappropriato cercare di modificare le priorità che le tre istituzioni hanno convenuto per il periodo 2002-2012, quali stabilite nella decisione 1600/2002/CE, salvo nel contesto del riesame previsto dall'articolo 11, paragrafo 1 della suddetta decisione.
Il Consiglio ha aggiunto l'articolo 2 per fornire delle definizioni dei tre termini usati con frequenza nel regolamento.
L'articolo 3 è coerente con parti degli emendamenti 12 e 42, 15 e 34 poiché stabilisce dei criteri generali di ammissibilità volti a garantire che il cofinanziamento comunitario mediante LIFE+ fornisca valore aggiunto europeo. In particolare, LIFE+ non finanzierà attività ricorrenti, come quelle quotidiane.
3. Obiettivi specifici (articolo 4 e allegato I)
L'articolo 4 ingloba parte degli emendamenti 12 e 42, in particolare mediante l'introduzione di una nuova componente specifica «Natura e biodiversità» e l'aggiunta di riferimenti alle ecotecnologie e alle foreste.
La posizione comune modifica inoltre lo status dell'allegato I che contiene ora un elenco non più indicativo, bensì esaustivo di misure ammissibili. La sezione «Temi» dell'allegato I è stata inoltre soppressa. Il Consiglio ritiene che gli obiettivi e i criteri stabiliti agli articoli 1, 3 e 4 e l'elenco di misure ammissibili contenuto nell'allegato I siano sufficienti a definire il campo di applicazione di LIFE+.
4. Disposizioni finanziarie (articoli 5 e da 8 a 13)
Il Consiglio non può accettare l'emendamento 43 relativo alla dotazione finanziaria per LIFE+. La posizione comune prevede una dotazione finanziaria di 1 854 372 000 EUR, che corrisponde all'importo che figura nella proposta modificata della Commissione (avanzato in seguito all'accordo del 17 maggio 2006 sul quadro finanziario 2007-2013) (5).
La posizione comune è pienamente coerente con l'emendamento 44 poiché non contiene alcun allegato che preveda una ripartizione indicativa della dotazione finanziaria di LIFE+ tra le componenti. Tuttavia, piuttosto che fornire una cifra per ciascuna delle tre componenti, come previsto dall'emendamento 26, l'articolo 11, paragrafo 4 intende garantire una maggiore flessibilità, assegnando almeno il 40 % delle risorse di bilancio a specifiche misure a sostegno della conservazione della natura e della biodiversità.
L'articolo 5 è in linea con l'emendamento 34 in quanto stabilisce una percentuale massima di cofinanziamento del 50 %. È parzialmente conforme all'emendamento 13 in quanto prevede la possibilità di aumentare la percentuale di cofinanziamento fino al 75 % per taluni progetti riguardanti la protezione della natura. L'articolo 5 chiarisce inoltre la questione del cofinanziamento dei costi relativi al personale (conformemente alle attuali prassi e al regolamento finanziario).
Il Consiglio non ritiene necessario fornire esempi di beneficiari potenziali di finanziamenti tramite LIFE+. L'articolo 8 non è pertanto in linea con l'emendamento 21.
Il Consiglio conviene che, nel rispetto del principio di complementarità, LIFE+ non dovrebbe finanziare misure che ottemperano ai criteri di ammissibilità di altri strumenti finanziari comunitari. L'articolo 10 della posizione comune è in linea con l'obiettivo dell'emendamento 23.
In merito al monitoraggio, la posizione comune rafforza il requisito in base al quale la Commissione esegue controlli in loco. Considerato insieme all'articolo 17, paragrafo 2, lettera c), l'articolo 12, paragrafo 1 è conforme agli obiettivi dell'emendamento 27.
5. Approccio programmatico (articoli 6 e 7 e allegato II)
La proposta della Commissione prevede la delega di una parte significativa dell'esecuzione del bilancio agli Stati membri. Il Consiglio accetta questo approccio ma ha inserito nella posizione comune molti più elementi dettagliati sulle procedure applicabili. Ciò apporta maggiore chiarezza per quanto riguarda i rispettivi ruoli degli Stati membri e della Commissione e i tipi di spesa che rientrano nella parte del bilancio gestita a livello centrale (in particolare per le ONG, in linea con l'emendamento 36).
La posizione comune prevede inoltre criteri dettagliati per la ripartizione della parte delegata del bilancio tra gli Stati membri. Si tratta di due criteri: la popolazione, compresa la densità demografica, in quanto si riferisce a molte pressioni ambientali, e la natura e la biodiversità (in base alla dimensione assoluta e relativa dei siti designati). Nella tabella allegata sono indicate le implicazioni di questi criteri.
L'articolo 6 è parzialmente in linea con l'emendamento 14 in quanto precisa chiaramente (paragrafo 3, secondo comma) che LIFE+ può finanziare misure transnazionali. La procedura da seguire per l'adozione dei programmi di lavoro annuali nazionali è conforme all'obiettivo dell'emendamento 16 poiché accorda agli Stati membri la flessibilità necessaria per tenere conto delle priorità nazionali e regionali.
Il Consiglio non può accettare la prima parte dell'emendamento 15, né gli emendamenti 17 e 18. L'adozione di programmi strategici pluriennali mediante la procedura di codecisione ritarderebbe inutilmente il finanziamento di progetti ambientali. La posizione comune prevede tuttavia un numero significativamente maggiore di spiegazioni particolareggiate nel testo del regolamento oggetto di una procedura di codecisione.
6. Procedura del comitato (articoli 14 e 17)
La posizione comune è generalmente coerente con l'emendamento 29 poiché tutte le decisioni essenziali sono sottoposte alla procedura di regolamentazione. Ciò è giustificato dal fatto che il regolamento stabilisce un quadro generale valido sette anni. Le priorità comunitarie e nazionali potrebbero subire significative evoluzioni in questo periodo. I programmi strategici pluriennali e i programmi di lavoro annuali nazionali riguarderanno questioni che sono motivo di serie preoccupazioni per i singoli Stati membri e di importanza fondamentale per la loro politica nazionale in materia di ambiente. Alcune decisioni più tecniche dovrebbero tuttavia essere prese conformemente alla procedura di gestione.
Il Consiglio non può accettare gli emendamenti 28, 30 e 31 in quanto si discosterebbero dalle procedure di cui alla decisione 199/468/CE. Qualsiasi modifica in materia dovrebbe essere negoziata in maniera orizzontale e non nel quadro di uno strumento specifico.
7. Altri punti
La posizione comune inoltre:
|
— |
prevede un preambolo leggermente più lungo per precisare le disposizioni fondamentali del dispositivo del regolamento. I considerando integrano l'emendamento 9 adottato dal Parlamento europeo in prima lettura (ma non gli emendamenti da 1 a 8 poiché il testo proposto non avrebbe motivato alcuna disposizione negli articoli o negli allegati o non sarebbe stato conforme a tali disposizioni). Il considerando 15 inoltre corrisponde in parte all'obiettivo dell'emendamento 24; |
|
— |
prevede all'articolo 6, paragrafo 7 e all'articolo 12, paragrafo 2 l'obbligo per la Commissione di eseguire le misure di follow-up in conformità dell'obiettivo dell'emendamento 19 e di riferire in merito; |
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— |
è conforme agli obiettivi degli emendamenti 32 e 33 precisando all'articolo 15 l'obiettivo delle relazioni di valutazione e il calendario delle stesse; |
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— |
non accoglie l'emendamento 20 tenuto conto che la Commissione non può garantire che l'applicazione di LIFE+ implicherà la creazione di posti di lavoro. |
IV. CONCLUSIONE
Il Consiglio ritiene che la posizione comune rappresenti un insieme equilibrato che consente di prevedere un cofinanziamento comunitario mirato per integrare altri strumenti finanziari comunitari e la spesa ambientale a livello nazionale e regionale. Attende con interesse discussioni costruttive con il Parlamento europeo ai fini di una rapida adozione del regolamento.
(1) GU C 12 del 18.1.2005, pag. 25.
(2) Doc. 10814/05.
(3) GU C 231 del 20.9.2005, pag. 72.
(4) GU C 255 del 14.10.2005, pag. 52.
(5) L'importo di 1 854 372 000 EUR è calcolato in base ai prezzi del 2004 (corrisponde all'importo di 2 097 880 000 EUR calcolato in base ai prezzi attuali). Il punto 37 dell'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio recita che tale importo costituisce, per l'autorità di bilancio, il riferimento privilegiato nel corso della procedura di bilancio annuale.
Il Consiglio ha inoltre fatto una dichiarazione sull'importo che figura nella proposta modificata della Commissione.
ALLEGATO
FINANZIAMENTI INDICATIVI PER GLI STATI MEMBRI PER IL 2007
|
Member State |
Surface area (km2) |
Population (thousands) |
% of total EU population |
Population density |
Ratio MS density: EU density |
Normalised ratio population density |
SCI surface area (km2) |
Ratio SCI:total |
% SCI total |
Ratio MS %: EU total % |
Normalised ratio SCIs |
Budget allocation (%) |
Budget allocation (EUR mio) |
Corrected budget allocation (EUR mio) |
Member State |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
|
|
|
|
(C/Total C) |
(C*1000/B) |
(E/Total E) |
(F/Total F) |
|
(H/Total H) |
(H/B) |
(J/Total J) |
(K/Total K) |
(0,5*D+0,05*G +0,25*I+,2*L) |
(D42*M) |
|
|
|
BE |
30 528,00 |
10 396,40 |
2,14 % |
226,56 |
2,00 |
7,23 % |
3 220,88 |
0,54 % |
10,55 % |
0,76 |
2,67 % |
2,10 % |
3,991 |
3,968 |
BE |
|
CZ |
78 866,00 |
10 211,50 |
2,10 % |
129,48 |
1,14 |
4,13 % |
7 241,36 |
1,22 % |
9,18 % |
0,67 |
2,32 % |
2,03 % |
3,851 |
3,829 |
CZ |
|
DK |
43 093,00 |
5 397,60 |
1,11 % |
125,25 |
1,11 |
4,00 % |
11 135,95 |
1,88 % |
25,84 % |
1,87 |
6,54 % |
2,53 % |
4,813 |
4,785 |
DK |
|
DE |
357 031,00 |
82 531,70 |
16,97 % |
226,56 |
2,00 |
7,23 % |
53 293,92 |
9,00 % |
14,93 % |
1,08 |
3,78 % |
11,85 % |
22,517 |
22,388 |
DE |
|
EE |
45 226,00 |
1 351,00 |
0,28 % |
29,87 |
0,26 |
0,95 % |
10 591,08 |
1,79 % |
23,42 % |
1,70 |
5,93 % |
1,82 % |
3,456 |
3,437 |
EE |
|
EL |
131 940,00 |
11 041,10 |
2,27 % |
83,68 |
0,74 |
2,67 % |
27 640,97 |
4,67 % |
20,95 % |
1,52 |
5,30 % |
3,50 % |
6,642 |
6,604 |
EL |
|
ES |
504 782,00 |
42 345,30 |
8,71 % |
83,89 |
0,74 |
2,68 % |
119 104,03 |
20,11 % |
23,60 % |
1,71 |
5,97 % |
10,71 % |
20,347 |
20,230 |
ES |
|
FR |
549 192,00 |
59 900,70 |
12,32 % |
109,07 |
0,96 |
3,48 % |
48 809,61 |
8,24 % |
8,89 % |
0,64 |
2,25 % |
8,84 % |
16,800 |
16,704 |
FR |
|
IE |
70 280,00 |
4 027,70 |
0,83 % |
57,31 |
0,51 |
1,83 % |
10 560,74 |
1,78 % |
15,03 % |
1,09 |
3,80 % |
1,71 % |
3,253 |
3,234 |
IE |
|
IT |
301 333,00 |
57 888,20 |
11,90 % |
192,11 |
1,70 |
6,13 % |
43 977,33 |
7,43 % |
14,59 % |
1,06 |
3,69 % |
8,85 % |
16,820 |
16,723 |
IT |
|
CY |
9 250,00 |
730,4 |
0,15 % |
78,96 |
0,70 |
2,52 % |
509,52 |
0,09 % |
8,88 % |
0,64 |
2,25 % |
0,67 % |
1,277 |
2,000 |
CY |
|
LV |
64 589,00 |
2 319,20 |
0,48 % |
35,91 |
0,32 |
1,15 % |
7 651,27 |
1,29 % |
11,85 % |
0,86 |
3,00 % |
1,22 % |
2,315 |
2,500 |
LV |
|
LT |
65 200,00 |
3 445,90 |
0,71 % |
52,85 |
0,47 |
1,69 % |
6 663,58 |
1,13 % |
10,22 % |
0,74 |
2,59 % |
1,24 % |
2,351 |
2,500 |
LT |
|
LU |
2 597,00 |
451,6 |
0,09 % |
173,89 |
1,54 |
5,55 % |
383,11 |
0,06 % |
14,75 % |
1,07 |
3,73 % |
1,09 % |
2,065 |
2,053 |
LU |
|
HU |
93 030,00 |
10 116,70 |
2,08 % |
108,75 |
0,96 |
3,47 % |
13 929,21 |
2,35 % |
14,97 % |
1,09 |
3,79 % |
2,56 % |
4,863 |
4,835 |
HU |
|
MT |
316,00 |
399,4 |
0,08 % |
226,56 |
2,00 |
7,23 % |
39,35 |
0,01 % |
12,45 % |
0,90 |
3,15 % |
1,03 % |
1,966 |
1,954 |
MT |
|
NL |
41 526,00 |
16 258,00 |
3,34 % |
226,56 |
2,00 |
7,23 % |
7 510,00 |
1,27 % |
18,09 % |
1,31 |
4,58 % |
3,27 % |
6,204 |
6,169 |
NL |
|
AT |
83 859,00 |
8 140,10 |
1,67 % |
97,07 |
0,86 |
3,10 % |
8 883,93 |
1,50 % |
10,59 % |
0,77 |
2,68 % |
1,90 % |
3,616 |
3,595 |
AT |
|
PL |
312 685,00 |
38 190,60 |
7,85 % |
122,14 |
1,08 |
3,90 % |
13 123,86 |
2,22 % |
4,20 % |
0,30 |
1,06 % |
4,89 % |
9,286 |
9,233 |
PL |
|
PT |
91 990,00 |
10 474,70 |
2,15 % |
113,87 |
1,01 |
3,63 % |
16 502,94 |
2,79 % |
17,94 % |
1,30 |
4,54 % |
2,86 % |
5,440 |
5,409 |
PT |
|
SI |
20 273,00 |
1 996,40 |
0,41 % |
98,48 |
0,87 |
3,14 % |
6 359,62 |
1,07 % |
31,37 % |
2,27 |
7,94 % |
2,22 % |
4,216 |
4,192 |
SI |
|
SK |
48 845,00 |
5 380,10 |
1,11 % |
110,15 |
0,97 |
3,51 % |
5 739,36 |
0,97 % |
11,75 % |
0,85 |
2,97 % |
1,57 % |
2,975 |
2,958 |
SK |
|
FI |
338 145,00 |
5 219,70 |
1,07 % |
15,44 |
0,14 |
0,49 % |
48 551,64 |
8,20 % |
14,36 % |
1,04 |
3,63 % |
3,34 % |
6,341 |
6,305 |
FI |
|
SE |
414 864,00 |
8 975,70 |
1,85 % |
21,64 |
0,19 |
0,69 % |
62 356,23 |
10,53 % |
15,03 % |
1,09 |
3,80 % |
4,35 % |
8,265 |
8,218 |
SE |
|
UK |
244 820,00 |
59 673,10 |
12,27 % |
226,56 |
2,00 |
7,23 % |
25 102,47 |
4,24 % |
10,25 % |
0,74 |
2,60 % |
8,07 % |
15,342 |
15,254 |
UK |
|
BG |
110 910,00 |
7 801,3 |
1,60 % |
70,34 |
0,62 |
2,24 % |
15 299,25 |
2,58 % |
13,79 % |
1,00 |
3,49 % |
2,26 % |
4,291 |
4,266 |
BG |
|
RO |
238 391,00 |
21 711,3 |
4,46 % |
91,07 |
0,80 |
2,91 % |
18 085,00 |
3,05 % |
7,59 % |
0,55 |
1,92 % |
3,52 % |
6,697 |
6,658 |
RO |
|
EU + BG + RO |
4 293 561,00 |
486 375,40 |
100,00 % |
113,28 |
27,67 |
100,00 % |
592 266,18 |
100,00 % |
13,79 % |
28,64 |
100,00 % |
100,00 % |
190 |
190 |
EU |
NOTE
I servizi della Commissione hanno predisposto la tabella sopra riportata. La ripartizione è indicativa. L'effettiva ripartizione sarà stabilita con la procedura del comitato dopo l'adozione del regolamento. Vari fattori potrebbero modificare lievemente l'effettiva ripartizione.
|
1. |
Nella tabella è riportata la ripartizione per il 2007 basata sul bilancio gestito tramite delega di 190 milioni di EUR per detto anno. La programmazione finanziaria della Commissione prevede che il bilancio LIFE+ e la quota del bilancio assegnato agli Stati membri aumentino di anno in anno. |
|
2. |
Nella tabella sono impiegati i dati più recenti a disposizione della Commissione (ad esempio i dati relativi alla popolazione degli Stati membri sono quelli che figurano nell'annuario di Eurostat per il 2005 e i dati del SIC sono quelli disponibili al 15 maggio 2006). I dati e perciò la ripartizione varieranno nel periodo di validità dello strumento LIFE+. In particolare l'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma dispone che, non appena siano disponibili i dati per tutti gli Stati membri, la Commissione proceda ai calcoli per la natura e la biodiversità in base sia ai siti di importanza comunitaria sia alle zone di protezione speciale, evitando peraltro doppi conteggi. |
|
3. |
L'articolo 6, paragrafo 2, terzo comma dispone che la Commissione possa proporre assegnazioni supplementari per gli Stati membri privi di sbocco sul mare. Nella tabella si presume che nel 2007 non ci saranno tali assegnazioni supplementari. |
|
4. |
La superficie dei SIC in Bulgaria è stata stimata in base alla media degli attuali Stati membri e della Romania. La superficie dei SIC a Cipro si applica unicamente all'area della zona cui si applica la direttiva «habitat». |
|
5. |
L'articolo 6, paragrafo 2, quarto comma dispone per tutti gli Stati membri un'assegnazione minima all'anno che, tenendo conto della densità demografica, della spesa ambientale, delle esigenze ambientali e della capacità di assorbimento, va da 1 a 3 milioni di EUR. Nella tabella si presume che la disposizione venga attuata per aumentare l'assegnazione per Cipro a 2 milioni di EUR e quelle per Lituania/Lettonia a 2,2 milioni di EUR. |