30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 325/37


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. …/… relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari

COM(2006) 607 def. — 2006/0195 (COD)

(2006/C 325/09)

Il Consiglio, in data 10 novembre, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 95 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di cui sopra.

L'Ufficio di presidenza del Comitato, in data 25 ottobre 2006, ha incaricato la sezione specializzata Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente di predisporre i lavori del Comitato in materia.

Vista l'urgenza dei lavori, il Comitato economico e sociale europeo, in data 13 dicembre 2006, nel corso della 431a sessione plenaria, ha nominato relatore generale GOFAS e ha adottato il seguente parere con 110 voti favorevoli, 3 voti contrari e 16 astensioni.

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1

Il CESE accoglie con favore la proposta della Commissione di modificare l'articolo 25 del regolamento sulle indicazioni nutrizionali, che stabilisce la procedura di comitato da seguire nell'adozione delle misure necessarie per l'esecuzione del regolamento.

1.2

Approva l'aggiunta al suddetto articolo dei paragrafi 3 e 4, che prevedono l'applicazione di una nuova procedura di regolamentazione con controllo nell'adozione di misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali del regolamento sulle indicazioni nutrizionali. La modifica è necessaria per rendere più completa la procedura applicata.

1.3

Appoggia l'applicazione della nuova procedura di regolamentazione con controllo agli articoli del regolamento in materia, essendo questa molto più chiara ed efficace di quella prevista in precedenza.

1.4

Ritiene che il regolamento sulle indicazioni nutrizionali e di salute usate nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità dei prodotti alimentari debba essere applicato senza indugio. In questo contesto, sottolinea l'importanza di fare in modo che l'applicazione della nuova procedura di regolamentazione ad alcuni articoli del regolamento in esame non dia luogo a lungaggini procedurali che ostacolerebbero l'attuazione efficace e tempestiva del regolamento.

1.5

Il CESE fa notare che in futuro la Commissione dovrebbe affrontare la questione della semplificazione del quadro normativo riguardante la sicurezza alimentare e la protezione dei consumatori. Apprezza pertanto l'intenzione della Commissione di riesaminare e aggiornare la legislazione comunitaria in vigore sull'etichettatura dei prodotti alimentari (1) e sottolinea l'importanza di semplificare e chiarire le disposizioni in materia nel contesto del miglioramento normativo.

1.6

Il CESE è favorevole a ogni quadro normativo europeo che protegga gli interessi dei consumatori e al tempo stesso promuova l'armonizzazione e il buon funzionamento del mercato interno.

2.   Introduzione

2.1

Il Consiglio ha chiesto al CESE di formulare un parere sulla proposta di modifica del regolamento (CE) n. …/… relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (regolamento sulle indicazioni nutrizionali (2)), modifica intesa ad allineare il suddetto regolamento alla decisione del Consiglio 2006/512/CE, che modifica la decisione 1999/468/CE (decisione sulla procedura di comitato), recante la procedura da seguire per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione. Rispetto alla decisione 1999/468/CE, che prevedeva soltanto un numero limitato di procedure per l'esercizio di tali competenze, la decisione 2006/512/CE introduce una nuova procedura di comitato denominata procedura di regolamentazione con controllo.

2.2

Il regolamento relativo alle indicazioni nutrizionali e di salute utilizzate nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità dei prodotti alimentari fa riferimento alla procedura di regolamentazione per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione. Deve perciò essere adeguato, ove necessario, alla nuova procedura di comitato di regolamentazione con controllo, come stabilito dalla decisione del Consiglio 1999/468/CE.

3.   Osservazioni generali

3.1

Il CESE accoglie complessivamente con favore la proposta della Commissione di applicare la procedura di regolamentazione con controllo nell'adozione di misure di portata generale volte a modificare elementi non essenziali del regolamento sulle indicazioni nutrizionali e di salute fornite sui prodotti alimentari.

3.2

Ritiene che l'adozione del regolamento sulle indicazioni nutrizionali e di salute avvenga in un contesto di crescente consapevolezza dei problemi legati all'alimentazione e alla salute e di conseguente esigenza di informazioni complete e precise da parte dei consumatori. Osserva che il successo del regolamento dipende dalla capacità di garantire ai consumatori un elevato livello di protezione e al tempo stesso di migliorare le loro possibilità di scelta, garantendo che i prodotti, sia nazionali che importati, siano sicuri ed etichettati in modo chiaro e preciso.

3.3

Il regolamento sulle indicazioni dei prodotti alimentari va a integrare le disposizioni della direttiva 2000/13/CE, che vieta l'uso di informazioni che possano indurre in errore il consumatore o attribuire ai prodotti alimentari proprietà medicamentose, e stabilisce disposizioni specifiche sull'uso delle indicazioni nutrizionali e di salute. Il Comitato ritiene che questo regolamento sia di particolare attualità e che vada applicato senza indugio, data la tendenza generale a prestare crescente attenzione all'interdipendenza fra uno stile di vita sano e l'alimentazione, e vista la necessità d'informazioni che aiutino i consumatori a operare scelte nell'interesse della loro salute.

3.4

Il CESE reputa che, oltre a definire il quadro normativo, la Commissione dovrebbe promuovere campagne di informazione sull'alimentazione e la salute nel quadro del suo programma sanitario.

4.   Osservazioni specifiche

4.1

Il CESE giudica essenziali le modifiche all'articolo 25 del regolamento sulle indicazioni nutrizionali e di salute, che descrivono la procedura di comitato da seguire nell'adozione di misure di portata generale che modificano elementi non essenziali di un atto di base adottato secondo la procedura della codecisione.

4.2

È dell'avviso che i paragrafi aggiunti forniscano riferimenti più consistenti e circostanziati agli specifici articoli della decisione del Consiglio 1999/468/CE e rendano più efficace la procedura, rafforzando le competenze di esecuzione del comitato di regolamentazione. In particolare, i nuovi paragrafi precisano le competenze conferite alla Commissione e sottolineano il ruolo del Parlamento europeo e del Consiglio nel controllo delle misure prima dell'adozione.

4.3

Il CESE approva pertanto l'inserimento dei paragrafi 3 e 4, che introducono una nuova categoria di procedure per l'esercizio delle competenze di esecuzione da parte della Commissione. Queste nuove procedure consentiranno al Parlamento e al Consiglio di opporsi all'adozione di misure che eccedano le competenze conferite alla Commissione o non risultino conformi ai principi di sussidiarietà o proporzionalità.

4.4

Il Comitato approva la prevista possibilità di ridurre o prorogare i termini stabiliti per la procedura in casi eccezionali debitamente motivati (come previsto dall'articolo 5 bis della decisione 2006/512/CE che modifica la decisione 1999/468/CE).

4.5

Appoggia la modifica del regolamento per consentire l'applicazione della nuova procedura di regolamentazione con controllo agli articoli che richiedono misure che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 5 (procedura di regolamentazione) della decisione del Consiglio 1999/468/CE.

4.5.1

Giudica positiva ed efficace questa modifica, in quanto applica la nuova procedura di regolamentazione con controllo per stabilire le condizioni generali per l'uso delle indicazioni nutrizionali e di salute fornite sui prodotti alimentari.

4.5.2

Ritiene che tale modifica contribuirà a garantire il mantenimento di un elevato livello di protezione dei consumatori nell'applicazione del regolamento in questione, in particolare nella definizione di specifici profili nutrizionali cui gli alimenti, o talune loro categorie, devono conformarsi per poter recare indicazioni nutrizionali e di salute.

4.5.3

Sottolinea l'importanza della consultazione delle associazioni dei consumatori, delle imprese del settore alimentare e dei loro rappresentanti nella definizione e nell'aggiornamento delle condizioni per l'utilizzo delle indicazioni nutrizionali e di salute e nella modifica dell'allegato contenente le indicazioni autorizzate.

4.6

Raccomanda che in futuro la Commissione vagli l'ipotesi di semplificare la procedura per l'accettazione e l'approvazione della base scientifica di un'indicazione nutrizionale collegata alla salute (3). Ritiene inoltre necessario semplificare il quadro normativo relativo alla sicurezza alimentare e alla protezione dei consumatori.

4.7

Sottolinea il fatto che il regolamento sulle indicazioni nutrizionali e di salute deve essere pragmatico ed esprime la preoccupazione che alcune disposizioni relative alla documentazione delle indicazioni nutrizionali siano ingiustificatamente complesse. Ritiene importante trovare un equilibrio tra il bisogno dei consumatori di disporre di informazioni più chiare e a carattere scientifico e la possibilità, per i produttori alimentari, di realizzare e commercializzare alimenti che rechino giovamento ai consumatori e rispondano alle loro esigenze.

Bruxelles, 13 dicembre 2006

Il Presidente

del Comitato economico e sociale europeo

Dimitris DIMITRIADIS


(1)  Gli obblighi generali in materia di etichettatura dei prodotti alimentari sono stabiliti dalla legislazione orizzontale (direttiva 2000/13/CE e testi correlati), le cui disposizioni risalgono per la maggior parte al 1978. Le disposizioni specifiche sono invece contenute nella legislazione verticale.

(2)  Il documento legislativo iniziale (COM(2003) 424 def.) è attualmente presso il Consiglio in attesa della decisione finale in merito.

(3)  Cfr. parere GU C 110 del 30.4.2004, pagg. 18-21.