30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 325/35


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

COM(2006) 237 def. — 2006/0082 (CNS)

(2006/C 325/08)

Il Consiglio, in data 13 luglio 2006, ha deciso, conformemente al disposto degli articoli 37 e 299, paragrafo 2, del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di cui sopra.

La sezione specializzata Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 8 novembre 2006, sulla base del progetto predisposto dal relatore KIENLE.

Il Comitato economico e sociale europeo, in data 13 dicembre 2006, nel corso della 431a sessione plenaria, ha adottato il seguente parere con 127 voti favorevoli, 3 voti contrari e 4 astensioni:

1.   Sintesi delle conclusioni e delle raccomandazioni

1.1

La proposta di modifica di due articoli del regolamento FEASR è, secondo il Comitato, la conseguenza logica della decisione del Consiglio europeo sulle prospettive finanziarie 2007-2013. Le disposizioni che consentono di tener conto in maniera differenziata della potenza economica di uno Stato membro nel calcolare il limite massimo per l'assegnazione degli stanziamenti a titolo del Fondo di coesione sono pertinenti. L'esenzione dall'obbligo di cofinanziamento concessa al Portogallo è accettabile, considerata la situazione del paese illustrata nel documento.

1.2

Il CESE coglie l'occasione offertagli dalla presentazione della proposta della Commissione per esaminare con attenzione sia la decisione del Consiglio europeo di ridurre le risorse del FEASR sia il regime specifico concesso ad alcuni Stati membri per quanto riguarda l'importo e la struttura dei finanziamenti per lo sviluppo rurale.

2.   Osservazioni preliminari

2.1   Quadro finanziario dell'UE per il periodo 2007-2013

2.1.1

Il 19 dicembre 2005, dopo mesi di trattative, i capi di Stato e di governo dell'UE sono giunti ad un accordo sul quadro finanziario dell'UE per il periodo 2007-2013. Il compromesso, in seguito tradottosi nell'accordo interistituzionale del 14 giugno 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea, prevedeva, accanto alla dotazione finanziaria delle singole rubriche, una serie di altre disposizioni.

2.2   La base giuridica esistente — il regolamento FEASR

2.2.1

Alcune di queste disposizioni riguardano il sostegno allo sviluppo rurale, previsto dal regolamento (CE) n. 1698/2005 del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

2.2.2

La proposta della Commissione prevede che le disposizioni concordate nel dicembre 2005 vengano inserite nel regolamento (CE) n. 1698/2005 (regolamento FEASR). Scopo della proposta della Commissione all'esame è dunque modificare il regolamento FEASR per adattare al testo dell'accordo finanziario del dicembre 2005 le disposizioni del regolamento che non sono conformi all'accordo.

3.   Contenuto della proposta della Commissione

3.1   Scopo della proposta della Commissione

3.1.1

Con la proposta all'esame, la Commissione europea intende armonizzare il regolamento FEASR con la decisione del Consiglio del 19 dicembre 2005 relativa alle prospettive finanziarie 2007-2013. A tal fine occorre modificare due articoli di detto regolamento, più precisamente l'articolo 69, paragrafo 6, e l'articolo 70.

3.2   Massimali degli stanziamenti a titolo dei fondi a favore della coesione

3.2.1

L'attuale regolamento FEASR stabilisce che il totale degli stanziamenti concessi annualmente ad uno Stato membro a titolo dei fondi a favore della coesione (compresi gli stanziamenti a titolo del FEASR) debba essere limitato ad un massimo del 4 % del PIL dello Stato membro in questione (articolo 69, paragrafo 6, del regolamento FEASR). Al punto 40 della decisione relativa alle prospettive finanziarie 2007-2013, il Consiglio limita il totale degli stanziamenti annuali a titolo dei fondi a favore della coesione ad un valore compreso tra il 3,2398 % e il 3,7893 % del PIL, in funzione del RNL (reddito nazionale lordo) medio pro capite.

3.3   Regole per calcolare il massimale degli stanziamenti a titolo dei fondi a favore della coesione

3.3.1

La decisione del Consiglio relativa alle prospettive finanziarie 2007-2013 prevede una serie di ulteriori disposizioni tecniche in materia. Ad esempio, per ogni incremento di 5 punti percentuali di RNL medio pro capite nel periodo 2001-2003 rispetto alla media dell'UE, il livello massimo dei trasferimenti è ridotto di 0,09 punti percentuali del PIL.

3.3.2

Una revisione è inoltre prevista per il 2010. Qualora tale revisione stabilisca che il PIL totale di uno Stato membro per il periodo 2007-2009 si è discostato (anche a causa delle variazioni nei tassi di cambio) di oltre il 5 % dal PIL totale stimato, si procederà ad un aggiustamento degli importi assegnati allo Stato membro in questione per tale periodo. L'aggiustamento, positivo o negativo che sia, non potrà tuttavia superare i 3 miliardi di EUR.

3.3.3

La proposta contiene infine disposizioni per garantire che si tenga conto in maniera corretta del valore dello zloty polacco.

3.4   Esenzione parziale dall'obbligo di cofinanziamento per il Portogallo

3.4.1

Il regolamento FEASR stabilisce, all'articolo 70, che gli stanziamenti di detto fondo sono versati esclusivamente a titolo complementare e che un cofinanziamento nazionale (di un importo variabile) è obbligatorio. La decisione del dicembre 2005 in merito alle prospettive finanziarie prevede tuttavia per il Portogallo, nell'ambito dello sviluppo rurale, uno stanziamento di 320 milioni di EUR non soggetto all'obbligo di cofinanziamento da parte dello Stato (punto 63). In base alla proposta della Commissione, tale disposizione viene inserita nell'attuale articolo 70 del regolamento FEASR. Detto articolo prevede, al paragrafo 4, una eccezione per le regioni ultraperiferiche e le isole minori del Mar Egeo che consente di innalzare il tasso di partecipazione del FEASR all'85 %. Nello stesso paragrafo, viene ora inserita la deroga in base alla quale il Portogallo è esentato dall'obbligo di cofinanziare il contributo del FEASR limitatamente a un importo di 320 milioni di EUR.

4.   Osservazioni generali

4.1   Necessità di coerenza tra le basi giuridiche

4.1.1

Il CESE sottolinea l'assoluta necessità di coerenza tra le basi giuridiche. La proposta della Commissione volta a modificare il regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) è la logica conseguenza della decisione del Consiglio relativa alle prospettive finanziarie 2007-2013. Il testo della proposta della Commissione è conforme alle decisioni adottate dal Consiglio nel dicembre 2005 e si inserisce in modo coerente nella struttura del regolamento FEASR.

4.2   Possibilità di valutare il contenuto delle decisioni prese dal Consiglio in merito alle prospettive finanziarie

4.2.1

La proposta di regolamento dà al Parlamento europeo, alla Commissione europea, al Comitato delle regioni e al Comitato economico e sociale europeo la possibilità di esprimersi anche in merito al contenuto delle decisioni del Consiglio relative alle prospettive finanziarie, purché tali decisioni non figurino già nell'accordo interistituzionale.

4.3   Rafforzare la politica di coesione dell'UE

4.3.1

Il CESE ha sempre sottoscritto gli obiettivi della politica di coesione, volta a potenziare la coesione economica e sociale dell'UE e a ridurre le disparità di sviluppo tra le regioni. L'obiettivo di convergenza, componente essenziale della politica di coesione, si fonda sul principio secondo cui, promovendo le condizioni e i fattori che favoriscono la crescita, sarà possibile avvicinare gli Stati membri e le regioni meno sviluppate alla media dell'UE.

4.3.2

Il CESE fa osservare che la politica di coesione agisce sulla base di fondi (Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), Fondo sociale europeo (FSE), Fondo di coesione) e che l'accesso a tali fondi è regolato in funzione della potenza economica e della situazione di ciascuna regione. Le regioni che presentano un PIL regionale inferiore al 75 % della media comunitaria sono ammissibili all'obiettivo di convergenza, mentre tutte le altre regioni hanno diritto ad un sostegno nell'ambito degli obiettivi «competitività regionale» e «occupazione». Dei 25 Stati membri dell'UE, 86 regioni distribuite in 18 paesi sono ammissibili all'obiettivo di convergenza. Oltre alle regioni di 9 dei 10 nuovi Stati membri (esclusa Cipro), esistono regioni ammissibili all'obiettivo di convergenza anche in Germania, Spagna, Francia, Regno Unito, Portogallo, Belgio, Austria, Grecia e Italia.

4.3.3

Il CESE accoglie favorevolmente le disposizioni che consentono di tener conto in maniera differenziata della potenza economica di uno Stato membro nel calcolare il limite massimo per l'assegnazione degli stanziamenti a favore della coesione. Una differenziazione, invece di un limite forfetario del 4 %, soddisfa il principio di convergenza e permette di configurare gli aiuti in modo da assegnare finanziamenti relativamente più cospicui agli Stati membri meno sviluppati. In tal senso è ragionevole anche fissare un limite massimo in funzione della potenza economica del paese.

4.4   Il sostegno allo sviluppo rurale deve essere adeguato per importo e struttura

4.4.1

Il «secondo pilastro» della politica agricola comune, vale a dire il sostegno allo sviluppo rurale, è per il CESE una politica della massima rilevanza, la cui importanza è giustamente aumentata negli ultimi anni ed è destinata ad aumentare ulteriormente. Lo confermano le affermazioni della Commissione e degli Stati membri. Tuttavia queste dichiarazioni d'intenti politiche non trovano riscontro in un'adeguata dotazione finanziaria a favore del «secondo pilastro» nel periodo 2007-2013. Il CESE è molto critico su tale punto e si occuperà di tale questione al momento opportuno.

4.4.2

Nel corso dei negoziati sulle prospettive finanziarie 2007-2013, numerosi paesi sono riusciti ad ottenere un regime specifico per quanto concerne l'importo e la struttura dei finanziamenti a favore dello sviluppo rurale. Su un totale di 69,75 miliardi di EUR a favore dello sviluppo rurale, 4,07 miliardi di EUR sono stati assegnati specificamente ai seguenti 8 paesi: 1,35 miliardi di EUR all'Austria, 820 milioni di EUR alla Svezia, 500 milioni di EUR ciascuno all'Irlanda e all'Italia, 460 milioni di EUR alla Finlandia, 320 milioni di EUR al Portogallo, 100 milioni di EUR alla Francia e 20 milioni di EUR al Lussemburgo. Il CESE prende atto che questa attribuzione imprevista di stanziamenti rappresenta una concessione politica, che esprime anche l'impegno di questi Stati a favore dello sviluppo rurale e l'importanza che in essi riveste tale settore. Al di là del problema di principio che solleva un'assegnazione straordinaria nell'ambito di negoziati di tale portata, il CESE intravede anche il rischio di uno sfaldamento della politica di sviluppo rurale a causa delle disparità nelle dotazioni finanziarie e nell'impegno dei singoli Stati membri.

4.4.3

Tenendo conto della situazione difficile del Portogallo, già illustrata nella Relazione della Commissione europea sull'agricoltura portoghese (COM(2003) 359 def.), il CESE approva la decisione del Consiglio di esentare il Portogallo dall'obbligo di cofinanziamento limitatamente a un importo di 320 milioni di EUR. Il principio del cofinanziamento degli aiuti a favore dello sviluppo rurale è giusto, ma non è un dogma. Per quanto concerne l'importo e la struttura del cofinanziamento e le deroghe previste in materia, il CESE continuerà anche in futuro a formulare le sue osservazioni critiche caso per caso.

Bruxelles, 13 dicembre 2006

Il Presidente

del Comitato economico e sociale europeo

Dimitris DIMITRIADIS