23.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 318/229


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 417/2002 sull'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo e abroga il regolamento (CE) n. 2978/94 del Consiglio

COM(2006) 111 def. — 2006/0046 (COD)

(2006/C 318/37)

Il Consiglio, in data 25 aprile 2006, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 80, paragrafo 2, del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di cui sopra.

La sezione specializzata Trasporti, energia, infrastrutture, società dell'informazione, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 4 settembre 2006, sulla base del progetto predisposto dal relatore SIMONS.

Il Comitato economico e sociale europeo, in data 13 settembre 2006, nel corso della 429a sessione plenaria, ha adottato il seguente parere con 187 voti favorevoli, 4 voti contrari e 8 astensioni.

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1

Al pari della Commissione, il CESE è convinto che gli Stati membri debbano rispettare i propri impegni politici. Lanciare iniziative — quali la proposta in esame — intese sia a sostenere gli Stati membri che già lo fanno sia a dare risonanza mondiale all'impegno dell'Unione europea per far fronte agli impegni assunti nei confronti dell'Organizzazione marittima internazionale (OMI) è molto più importante delle eventuali conseguenze negative che, in ogni caso, avrebbero un impatto limitato.

2.   Introduzione

2.1

Il regolamento (CE) n. 417/2002, emendato dal regolamento (CE) n. 1726/2003, prevede l'introduzione di norme che vietano il trasporto dei prodotti petroliferi pesanti nelle petroliere monoscafo dirette verso/provenienti da porti dell'Unione europea, per ridurre il rischio di inquinamento da idrocarburi nelle acque europee.

2.2

Un divieto analogo, basato sulle misure adottate dall'UE, è stato imposto dall'OMI, a livello mondiale, con le nuove regole 13G e 13H dell'allegato I alla convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (convenzione MARPOL 73/78). Il paragrafo 7 della regola 13G e i paragrafi 5, 6 e 7 della regola 13H di tale convenzione prevedono tuttavia che le autorità nazionali possano, a determinate condizioni, esentare le proprie petroliere dal divieto. È stato questo il compromesso necessario per far accettare tali regole a livello mondiale. Subito dopo, la presidenza italiana dell'UE, a nome di tutti gli Stati membri e della Commissione europea, ha dichiarato, in linea con l'accordo preliminare di coordinamento, allora usuale e vincolante per tutte le parti, che nessuno degli Stati membri avrebbe invocato le deroghe previste a tale titolo. Il 18 aprile 2005, dopo che il 5 aprile era entrato in vigore il regolamento OMI, uno Stato membro ha però notificato all'OMI l'intenzione di invocare la deroga oggetto della proposta della Commissione. Nei mesi successivi, diversi Stati membri hanno poi notificato all'OMI che, in conformità con l'accordo di coordinamento, non avrebbero invocato le deroghe. Quattro Stati membri devono ancora pronunciarsi ufficialmente in merito, ma hanno già annunciato al Coreper, e quindi alla Commissione europea e agli altri Stati membri, che presto seguiranno l'esempio degli altri 19 Stati membri.

2.3

La Commissione europea ricorda gli accordi politici conclusi prima e subito dopo l'adozione del divieto OMI e la dichiarazione della presidenza italiana del dicembre 2003, che esprimeva l'impegno degli allora 15 (oggi 25) Stati membri a non ricorrere alle deroghe previste dalla convenzione MARPOL.

2.4

La Commissione europea propone un emendamento al regolamento (CE) n. 417/2002, con l'intento di trasformare in legge l'impegno politico: ciò estenderebbe il campo di applicazione del regolamento vietando il trasporto di prodotti petroliferi pesanti in tutte le petroliere monoscafo battenti bandiera di uno Stato membro, indipendentemente dalla giurisdizione territoriale cui fanno capo i porti, i terminali offshore o la zona marittima in cui operano.

3.   Osservazioni di carattere generale

3.1

Il CESE ricorda il proprio parere sulla Erika II (1), nel quale si è pronunciato a favore del divieto per le petroliere monoscafo di trasportare i prodotti petroliferi pesanti più inquinanti.

3.2

In linea di principio gli Stati membri dovrebbero rispettare gli impegni politici presi a livello internazionale e garantire la coerenza della politica comunitaria. La breve relazione che precede la proposta, tuttavia, è incentrata solo sugli impegni politici, in particolare sulla dichiarazione dell'UE al momento dell'adozione della nuova regola 13H della convenzione MARPOL.

3.3

Con il parere sulla Erika II il Comitato raccomandava che l'UE proponesse all'OMI la designazione, ai sensi della convenzione MARPOL, di aree ambientali particolarmente sensibili come «aree proibite» alle petroliere che trasportano prodotti petroliferi pesanti, nonché la definizione di rotte obbligatorie ai sensi della convenzione SOLAS (2). L'OMI ha risposto alle proposte formulate dagli Stati membri interessati stabilendo una serie di aree marittime particolarmente sensibili (acque dell'Europa occidentale, Mar Baltico, Isole Canarie, arcipelago delle Galapagos) e ha esteso la Grande barriera corallina fino allo stretto di Torres (fra l'Australia e la Papua Nuova Guinea). Queste zone, come l'arcipelago di Sabana-Camagüey (Cuba), l'isola di Malpelo (Colombia) il mare intorno alla Florida e la riserva nazionale di Paracas (Perù), stabilite tra il 1997 e il 2003, sono protette da misure integrative (in quanto aree che le petroliere e le altre navi devono evitare), misure relative alle rotte, sistemi di segnalazioni e pilotaggio. La definizione di queste aree o altre aree analoghe dovrebbe essere vista come un riflesso delle politiche degli Stati costieri intese a ridurre al minimo il rischio di inquinamento provocato dalle petroliere monoscafo.

3.4

Stando alle statistiche che nell'aprile 2003 (3) gli Stati membri e la Commissione europea hanno presentato all'OMI, nel novembre 2002 erano operative circa 660 petroliere monoscafo di categoria 2 (di portata pari o superiore a 20.000 DWT), di cui 160 «superpetroliere» (VLCC e ULCC, petroliere di portata pari o superiore a 200.000 DWT) attive soprattutto nel trasporto di greggio dal Golfo Persico agli USA e al Giappone. Le petroliere possono essere ritirate dal servizio per molte ragioni diverse, o, in un determinato momento, possono essere disarmate. Per la fine del 2006 il numero massimo delle «superpetroliere» in attività sarà inferiore a 50, e ogni anno sarà ridotto secondo il calendario previsto per il ritiro progressivo, che sarà ultimato nel 2010. Queste cifre non dicono niente degli aspetti socioeconomici che possono essere rilevanti per lo Stato membro che ha optato per la deroga. Consultando i registri navali degli Stati interessati è tuttora impossibile ottenere indicazioni precise riguardo alle navi che possono essere coinvolte: non si tratterebbe quindi di nient'altro che speculazioni, cosa da cui il CESE dovrebbe astenersi. Anche se, come cifra generale, si può parlare approssimativamente di 23 navi e 300/400 marinai, il rischio di rinuncia a battere bandiera non è immediato: gli imprenditori/proprietari accorti cercheranno di trasportare altri prodotti petroliferi altrettanto richiesti.

3.5

Il campo di applicazione della proposta in esame si basa sui regolamenti vigenti per le petroliere di stazza superiore a 5.000 tonnellate. Si dovrebbe tuttavia riesaminare l'opportunità di prevedere un regolamento specifico per petroliere di stazza inferiore a 5.000 tonnellate.

4.   Osservazioni specifiche

4.1

Il CESE ritiene infine necessario chiarire o definire cosa si intenda per «prodotti petroliferi pesanti» nel nuovo paragrafo 3bis che l'articolo 1 della proposta di regolamento in esame propone di aggiungere all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 417/2002.

4.2

Gli articoli 4, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 417/2002 (modificato) fanno riferimento all'articolo 4, paragrafo 3. Ora, nella proposta di regolamento in esame la Commissione propone di aggiungere all'articolo 4 il paragrafo 3bis: ciò renderebbe inapplicabile il suddetto riferimento, cosa che è in contrasto con gli obiettivi della proposta di regolamento.

Bruxelles, 13 settembre 2006

La Presidente

del Comitato economico e sociale europeo

Anne-Marie Sigmund


(1)  GU C 221, del 7.8.2001, pag. 54.

(2)  SOLAS: Safety of Life at Sea Convention (Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare).

(3)  Documento OMI MEPC 49/16/1.