18.8.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 195/69


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Comunicazione della Commissione — Piano d'azione per la biomassa

COM(2005) 628 def.

(2006/C 195/19)

La Commissione europea, in data 23 gennaio 2006, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 262 del Trattato che istituisce la Comunità europea e al protocollo di cooperazione firmato il 7 novembre 2005 fra la Commissione europea e il Comitato economico e sociale europeo, di consultare quest'ultimo in merito alla Comunicazione della Commissione — Piano d'azione per la biomassa

La sezione specializzata Trasporti, energia, infrastrutture, società dell'informazione, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 2 maggio 2006, sulla base del progetto predisposto dal relatore VOSS.

Il Comitato economico e sociale europeo, in data 17 maggio 2006, nel corso della 427a sessione plenaria, ha adottato il seguente parere con 85 voti favorevoli e 5 astensioni.

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1

Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) accoglie con favore il piano d'azione per la biomassa presentato dalla Commissione, il quale costituisce un importante contributo allo sviluppo sostenibile in Europa.

1.2

L'analisi dell'attuale sviluppo della biomassa e del suo potenziale offre per la prima volta un'ampia visione delle prospettive e degli ostacoli all'impiego della biomassa nei diversi settori energetici.

1.3

Accrescere la quota relativa all'impiego di biomassa tra le energie rinnovabili è essenziale per conseguire, entro il 2010, l'obiettivo di portare al 12 % l'impiego di energia rinnovabile rispetto al consumo complessivo di energia dell'UE. Il Comitato giudica pertanto condivisibile e indispensabile il proposito di promuovere maggiormente l'impiego della biomassa.

1.4

Il CESE sostiene espressamente la proposta di colmare l'attuale vuoto giuridico esistente riguardo all'impiego delle energie rinnovabili nel settore del riscaldamento. Finora sul piano europeo sono state varate solo due direttive, una sulla promozione di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili e l'altra sulla promozione dei biocarburanti. Inoltre, dato che il riscaldamento rappresenta circa il 50 % del consumo energetico totale e considerato il grande potenziale della biomassa per il riscaldamento, entro fine 2006 si attende una proposta della Commissione europea su tale materia.

1.5

Questa proposta non dovrebbe però limitarsi alla biomassa, bensì tenere conto anche di altre tecnologie legate alle energie rinnovabili destinate al riscaldamento e al raffreddamento. La definizione, da parte dell'UE, di obiettivi concreti e vincolanti per il 2020 favorirebbe la fiducia degli investitori nel settore. L'UE dovrebbe quindi fissare l'obiettivo vincolante di portare almeno al 25 %, entro tale data, la quota di energia rinnovabile rispetto al consumo finale di energia.

1.6

Il Comitato seguirà con occhio critico la relazione annunciata dalla Commissione sull'impiego dei biocarburanti e sollecita interventi più decisi in questo settore, visto che i biocarburanti, in linea di principio, possono contribuire in maniera significativa a ridurre la dipendenza dell'Europa dalle fonti energetiche fossili. Al tempo stesso è ovvio che, anche nell'ambito di un'ambiziosa strategia di sostituzione dei combustibili, lo sviluppo di sistemi di trasporto più efficaci e il sostanziale miglioramento dell'efficienza energetica restano fattori di importanza determinante.

1.7

Il CESE sollecita quindi la Commissione a definire entro fine anno una prospettiva a lungo termine per gli investitori e a proporre nuovi obiettivi vincolanti da realizzare entro il 2020 per quanto riguarda la quota di biocarburanti.

1.8

Le risorse previste attualmente dal Settimo programma quadro di ricerca vanno drasticamente aumentate. È necessario anche e in particolare approfondire ulteriormente l'impiego della biomassa ricavata dalla legnocellulosa e dai sottoprodotti.

1.9

L'attuale direttiva sulla tecnica particolarmente efficiente della cogenerazione (1) va estesa allo scopo di rendere poi prioritario l'impiego della biomassa nella cogenerazione, quando le condizioni generali lo consentiranno.

1.10

L'approccio della politica volta a incrementare l'impiego della biomassa nell'Unione europea deve essere di tipo orizzontale. Il coordinamento delle politiche agricola, strutturale, regionale ed energetica può favorire l'accesso dei produttori agricoli anche alla produzione energetica, con sviluppi promettenti per la competitività dell'Europa, la tutela dell'ambiente e l'approvvigionamento energetico.

1.11

Il Comitato vede con favore il segnale lanciato dalla Commissione riguardo alla necessità di accordi commerciali chiari e affidabili. Occorre però mettere a punto strumenti che garantiscano anche per i prodotti della biomassa un accesso qualificato al mercato nel quadro degli accordi OMC, giacché solo così si può offrire un'opportunità di sviluppo alla giovane produzione europea.

1.12

Un piano d'azione europeo dovrebbe inoltre esaminare le applicazioni della biomassa come materia prima.

1.13

Il Comitato sollecita la Commissione e gli Stati membri a modificare la sesta direttiva (2) sull'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sul fatturato, in maniera da permettere a questi ultimi di applicare un'aliquota IVA ridotta ai materiali e ai servizi per l'impiego delle fonti energetiche rinnovabili per il riscaldamento e il raffreddamento.

1.14

Il Comitato esorta gli Stati membri e la Commissione a garantire che almeno un minimo delle risorse dei fondi strutturali comunitari sia destinato a investimenti nell'impiego della biomassa e delle altre energie rinnovabili. Caldeggia inoltre la definizione di quote minime nell'ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). La quota degli investimenti destinati a questo settore dovrebbe aumentare e alla fine del periodo di programmazione, ossia nel 2013, dovrebbe essere mediamente pari al 10 % delle risorse destinate dagli Stati membri al settore strutturale.

1.15

Il CESE reputa che anche il disaccoppiamento dei pagamenti diretti nel quadro dell'ultima riforma agricola sia un presupposto importante per incrementare la coltivazione delle piante energetiche. Prevede a breve termine il delinearsi di margini di manovra nel quadro della PAC con l'adeguamento dei premi per le colture energetiche. L'uso di un tale strumento andrebbe consentito in particolare anche nei nuovi Stati membri.

1.16

Oltre a un controllo costante del perseguimento degli obiettivi previsti, il Comitato reputa altresì necessario che gli Stati membri adottino piani d'azione vincolanti in materia di biomassa. Ciò permetterebbe di riconoscere e mobilitare il potenziale delle diverse regioni.

1.17

Il Comitato formula proposte finalizzate alla rimozione degli ostacoli amministrativi e a una adeguata considerazione delle fonti energetiche rinnovabili, ad esempio nelle programmazioni a livello regionale.

1.18

Il CESE auspica che già nell'ambito di un piano d'azione per la biomassa si espongano i requisiti in materia di certificazione sicura dell'origine dei prodotti. Cita a tale proposito i criteri di sostenibilità per l'origine europea e la sovranità alimentare, nonché gli standard ecologici e sociali per un accesso qualificato ai mercati.

1.19

Il Comitato si compiace che, stando a quanto affermato dalla Commissione, per le bioenergie valgano le medesime norme in materia di emissioni che per i combustibili fossili.

1.20

Il Comitato constata un'evoluzione verso una politica energetica europea unica. Nonostante una certa concorrenza opportuna tra i meccanismi di immissione sul mercato delle fonti energetiche rinnovabili, i sistemi dimostratisi particolarmente efficienti a livello dei costi e per la portata dello sviluppo di nuovi metodi andrebbero utilizzati in tutta Europa. Un esempio è dato dai modelli dinamici di prezzi fissi già utilizzati in molti Stati membri nelle leggi sulle energie rinnovabili.

1.21

A parere del Comitato l'obiettivo delle misure di commercializzazione non deve consistere nel sovvenzionare perennemente un determinato prodotto, ma nel renderlo concorrenziale e garantirne la redditività a livello dell'impiego, tenendo conto al medesimo tempo dei costi esterni.

2.   Motivazione

2.1

Alla luce di elementi quali la sicurezza dell'approvvigionamento, la crescente dipendenza dell'Europa dalle importazioni di petrolio e di gas naturale, il rialzo dei prezzi del petrolio e gli obblighi di ridurre le emissioni di gas a effetto serra, lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili rimane una delle priorità della politica energetica dell'UE e degli Stati membri.

2.2

A meno di non introdurre misure più incisive non sarà possibile conseguire gli obiettivi delle direttive sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, né quelli della direttiva sull'uso dei biocarburanti. Inoltre, se le cose permangono allo stato attuale l'Unione non riuscirà a realizzare l'obiettivo globale di raddoppiare la percentuale delle fonti energetiche rinnovabili, portandola al 12 % del consumo energetico dell'UE. Ciò è dovuto essenzialmente al fatto che, per realizzare tali obiettivi, un contributo sostanziale dovrebbe provenire dal settore della biomassa, ma lo sviluppo di questo mercato è tuttora al di sotto delle aspettative.

2.3

Complessivamente la quota di energie rinnovabili rimane ferma a percentuali piuttosto basse. Se non verranno introdotte misure adeguate, nel 2010 la quota di energie rinnovabili nel mix energetico nell'UE sarà pari al 9-10 %, invece dell'auspicato 12 %. Per questo motivo la Commissione ha presentato un piano d'azione per la biomassa che annuncia ulteriori iniziative almeno in questo ambito importante e finora trascurato sul piano strategico.

2.4

Gli investimenti nell'uso dell'energia sono sempre investimenti a lungo termine. Una centrale elettrica di nuova costruzione rimarrà operativa per oltre 30 anni. Oltre a conseguenze quali i mutamenti climatici, anche le incertezze circa l'evoluzione dei prezzi del petrolio e del gas rispetto alla prevedibilità dei costi delle materie prime nel settore della biomassa sono un forte motivo economico per promuovere tali tecnologie. L'obiettivo consiste non nell'istituire un regime di sovvenzioni permanente, quanto nel rafforzare la competitività tenendo conto dei costi esterni.

2.5

In controtendenza rispetto al previsto rialzo dei prezzi dei carburanti convenzionali, le tecnologie energetiche rinnovabili diventano sempre meno care grazie al calo dei costi di investimento, legato a sua volta ai progressi tecnici e alla produzione di massa.

2.6

Un'analisi comparativa dei costi delle energie rinnovabili, da un lato, e di quelli delle energie convenzionali o nucleari, dall'altro, è per lo più insufficiente. Si effettuano spesso confronti tra i costi delle centrali elettriche ammortizzate costruite in vecchi regimi di monopolio statale e le capacità di impianti nuovi che sfruttano le energie rinnovabili. Inoltre, i prezzi non rispecchiano i costi esterni delle tecnologie convenzionali o nucleari, come quelli di eventuali danni ambientali o delle prestazioni assicurative statali per le centrali.

2.7

Il piano d'azione presenta oltre 20 misure, la maggior parte delle quali da attuare a partire dal 2006. Per quanto riguarda l'impiego dei biocarburanti nei trasporti, si prevedono lavori preparatori per l'introduzione di obblighi in base ai quali le imprese fornitrici di carburanti sono tenute ad integrare una quota prestabilita di biocarburanti nei combustibili tradizionali commercializzati.

2.8

Nell'ottica di una eventuale revisione della direttiva sui biocarburanti, la Commissione annuncia per il 2006 una relazione volta a esaminare l'attuazione della direttiva negli Stati membri. Nell'UE la quota di mercato corrisponde attualmente allo 0,8 %, per cui è altamente improbabile che l'obiettivo del 5,75 % fissato per tutta l'UE nel 2003 possa essere raggiunto entro il 2010.

2.9

Il piano prevede un esame delle possibilità di migliorare le norme in materia di carburanti, allo scopo di promuovere l'impiego dell'energia ricavata dalla biomassa per i trasporti, l'elettricità e il riscaldamento. Prevede inoltre di promuovere gli investimenti nella ricerca, soprattutto al fine di produrre carburanti liquidi derivati dal legno e dai rifiuti, nonché una campagna informativa sulle colture energetiche destinata agli agricoltori e ai proprietari di boschi. La Commissione intende inoltre elaborare atti legislativi per promuovere l'impiego delle fonti energetiche rinnovabili per il riscaldamento.

2.10

Secondo le stime della Commissione, le misure previste dal piano d'azione potrebbero indurre un aumento dell'impiego di biomassa fino a 150 Mtep entro il 2010 (rispetto a 69 Mtep nel 2003), senza determinare un'intensivizzazione dell'agricoltura o riflessi significativi sulla produzione interna di prodotti alimentari. Ne deriverebbe, secondo la Commissione, una riduzione delle emissioni responsabili dell'effetto serra dell'ordine di 209 milioni di tonnellate di CO2 equivalente all'anno. A ciò si aggiungerebbero la creazione di 250-300.000 posti di lavoro, principalmente nelle aree rurali, e una riduzione dal 48 % al 42 % delle importazioni di energia.

2.11

La Commissione stima che, partendo da un prezzo dei combustibili fossili di 60 dollari al barile, i costi direttamente misurabili dovrebbero aggirarsi intorno ai 9 miliardi di euro all'anno: 6 miliardi per i biocarburanti e 3 per lo sfruttamento della biomasa a fini energetici. Ciò equivale ad un aumento di 1,5 cent al litro per la benzina e di 0,1 cent al chilowattora per l'energia elettrica.

3.   Osservazioni generali

3.1

L'Unione europea non potrà conseguire gli obiettivi che si è proposta per lo sviluppo delle energie rinnovabili a meno di non prevedere nuove misure. Il CESE accoglie con favore il piano d'azione per la biomassa e rileva che durante il vertice di primavera dei capi di Stato e di governo sono stati fissati ulteriori obiettivi intermedi, ad esempio il 15 % per le energie rinnovabili e l'8 % per i biocarburanti entro il 2015, segnalando così la necessità di perseguire una politica ambiziosa in materia di fonti energetiche rinnovabili. Anche la decisione del Parlamento europeo favorevole all'obiettivo di portare al 25 % entro il 2020 la quota di energia prodotta da fonti rinnovabili mostra la volontà crescente di procedere a un riorientamento della politica energetica dell'UE.

3.2

Un ulteriore ostacolo è dato dal fatto che la fiducia degli investitori, dei governi e dei consumatori nelle tecnologie destinate alle fonti energetiche rinnovabili, come del resto in molte altre tecnologie innovative, spesso è ancora insufficiente per via della scarsa conoscenza delle possibilità tecniche ed economiche. A giudizio del Comitato, vi è una forte necessità di intervenire con azioni di informazione e formazione non solo presso gli utenti e i consumatori, ma anche nel settore della ricerca e dello sviluppo. Di ciò si dovrebbe tenere conto in maniera più sistematica nel piano d'azione per la biomassa.

3.2.1

Il Comitato osserva inoltre che l'esigenza di introdurre rapidamente tecnologie e processi innovativi si scontra a volte con la concentrazione di imprese tipica del settore energetico. Inoltre, l'odierna struttura delle aziende non permette di recepire in maniera adeguata i nuovi impulsi spesso provenienti dalle piccole e medie imprese, per cui si esorta la Commissione a formulare proposte migliorative a questo riguardo.

3.3

Una maggiore utilizzazione della biomassa potrebbe contribuire in maniera sostanziale non solo a ridurre la dipendenza dell'UE dall'importazione di energia, ma anche a realizzare la strategia di Lisbona e gli obiettivi di protezione climatica. L'impiego della biomassa tende a favorire le strutture decentrate e quindi anche lo sviluppo rurale. Inoltre, proprio per i nuovi Stati membri in cui una grande percentuale della popolazione è occupata nel settore agricolo, esso presenta un notevole potenziale per quanto riguarda la diversificazione delle fonti di reddito e la garanzia dei posti di lavoro.

3.4

Il Comitato constata che l'Europa è attualmente all'avanguardia in alcuni settori delle tecnologie per la produzione di bioenergia. L'economia dell'UE dipende dallo sviluppo e dall'esportazione di nuove tecnologie. I processi e i prodotti innovativi derivati dalle materie prime rinnovabili costituiscono il presupposto perché l'Europa assuma un ruolo leader sul mercato mondiale nel settore delle tecnologie del futuro. Il quadro politico per la promozione delle materie prime rinnovabili riveste quindi un ruolo centrale ai fini del loro sviluppo commerciale nell'Unione europea. La messa a punto di strutture innovative andrebbe accompagnata da misure intese a promuovere l'esportazione delle tecnologie per la produzione di bioenergia sui mercati di paesi terzi.

3.5

Il Comitato riconosce che già solo l'attuazione del piano d'azione per la biomassa presenta un enorme potenziale in termini di posti di lavoro. Stando al rapporto di sintesi MITRE (Monitoring and Modelling Initiative on the Targets for Renewable Energy — Iniziativa di monitoraggio e modulazione degli obiettivi per l'energia rinnovabile) del 2003, se l'UE attuasse un'ambiziosa strategia per le materie prime imperniata sulle energie rinnovabili, di qui al 2020 potrebbe creare quasi 2,5 milioni di posti di lavoro (netti) solo nei 15 vecchi Stati membri. Di tali posti di lavoro, circa i 2/3 riguarderebbero il comparto della biomassa. Ciò farebbe sorgere, da un lato, l'esigenza di nuovo personale altamente qualificato soprattutto nel settore della ricerca e dello sviluppo, valutato a circa 400.000 persone e, d'altro lato, la necessità di manodopera con un livello di competenze iniziali basso o molto modesto. Il Comitato esorta la Commissione a rivedere le prospettive occupazionali nell'UE di qui al 2020 nell'ipotesi di un ambizioso sviluppo dell'utilizzo della biomassa e delle fonti di energia rinnovabili.

3.6

Per il Comitato, se si vogliono mobilitare gli investimenti e avviare le ristrutturazioni, è indispensabile definire in modo vincolante orientamenti politici per il lungo periodo, orientamenti che mancano nel piano d'azione per la biomassa. Si sollecita pertanto la Commissione a fissare quanto prima obiettivi concreti per l'utilizzazione della biomassa e l'impiego delle fonti energetiche rinnovabili. Gli obiettivi vincolanti da realizzare entro il 2020 sul piano europeo nel settore dell'elettricità, del riscaldamento e del trasporto dovrebbero essere realistici, ma anche ambiziosi. Uno di essi dovrebbe consistere nel conseguire entro il 2020 una quota minima pari al 25 % del consumo finale di energia. Il perseguimento di tali obiettivi può essere favorito dal potenziale della biomassa esistente in Europa, specie nel settore dei sottoprodotti o prodotti derivati, e da quello dei terreni, una volta che si siano adeguate le colture all'evoluzione della domanda. Il Comitato segnala che gli Stati Uniti hanno elaborato una legge sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico fissando obiettivi analoghi sull'impiego della biomassa nel lungo periodo.

3.7

Il Comitato conviene sulla prudente valutazione del fabbisogno di materie prime (biomassa necessaria) per la realizzazione del piano di azione per la biomassa, secondo cui durante il periodo di programmazione non dovrebbe esservi concorrenza per le materie prime agricole. A lungo termine si prevede, da un lato, un incremento della produttività e una diminuzione del consumo di generi alimentari in Europa. Inoltre, una grossa porzione della superficie agricola europea è oggi destinata all'allevamento. Dall'altro lato, in tutto il mondo è in atto una riduzione delle superfici agricole, per cui servono nuovi standard rigorosi per lo sviluppo di tecnologie di sfruttamento e conversione efficaci. In questo contesto il CESE esprime riserve sul cosiddetto approccio equilibrato adottato dalla Commissione per assicurare su scala internazionale riserve di materie prime per la produzione di biocombustibili, e ricorda che le importazioni a basso costo possono pregiudicare le basi alimentari di altre regioni del globo e frenare gli sviluppi tecnologici in Europa.

3.8

Nonostante le molteplici esigenze energetiche e le disponibilità di biomassa esistenti in Europa, il Comitato considera che un piano di azione per la biomassa dovrebbe formulare dichiarazioni chiare sulla definizione di sistemi di immissione sul mercato. Ad esempio, per promuovere la produzione di energia elettrica dalle energie rinnovabili, compresa la biomassa, i modelli più efficaci in termini sia di costi che di sviluppo sono risultati quelli basati sull'alimentazione della rete o quelli fondati sui premi (adottati, ad esempio, in Germania), come osservato dalla Commissione nella comunicazione sull'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili (3). Tuttavia, il contesto finanziario non è l'unico fattore determinante per lo sviluppo delle energie rinnovabili. Per garantire uno sviluppo ottimale è infatti necessario il rispetto di almeno quattro parametri.

3.9

Tali parametri sono: un valido modello di incentivo finanziario, condizioni di accesso alla rete garantite ed eque, procedure amministrative trasparenti e l'accettazione del grande pubblico. Solo se essi vengono soddisfatti contemporaneamente è possibile realizzare tassi di crescita significativi nell'ambito dell'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili. L'elettricità copre circa il 20 % del fabbisogno energetico in Europa.

3.10

Il Comitato approva le conclusioni della succitata comunicazione, secondo cui è prematuro procedere a un'armonizzazione completa dei modelli di sostegno per l'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili. Chiede però alla Commissione e agli Stati membri di avviare i lavori necessari per l'introduzione su scala europea degli elementi più efficaci del sistema.

3.11

Conformemente alla direttiva 2001/77/CE (4), il Comitato chiede alla Commissione di sorvegliare e se necessario ordinare che siano rispettate tali condizioni.

3.12

Il Comitato condivide la valutazione della Commissione sul ruolo della biomassa nell'attuazione della direttiva 2001/77/CE. In base al piano d'azione, lo sviluppo della cogenerazione costituisce, in modo particolare proprio nel caso dell'impiego della biomassa, un'importante prospettiva di sviluppo. Il CESE chiede che la direttiva venga allineata a quella relativa alla cogenerazione. Resta da sottolineare che i cospicui investimenti in programma in Europa nei prossimi 20 anni per la costruzione di centrali elettriche rappresentano un'ottima opportunità per lo sviluppo della cogenerazione. È noto che ciò favorisce una produzione di energia elettrica decentrata e più vicina ai consumatori. Per il Comitato, tuttavia, il piano di azione sulla biomassa non chiarisce in che modo si possa garantire ai produttori di elettricità, anche quelli attivi nel comparto della biomassa, un accesso non discriminatorio alla rete.

3.13

Dato che il 50 % del fabbisogno energetico in Europa riguarda il settore del riscaldamento e che attualmente l'energia prodotta dalla biomassa non raggiunge probabilmente neanche il 10 % del totale, malgrado il grande potenziale insito in tale fonte, il Comitato accoglie con esplicito favore le proposte del piano di azione. Gli investimenti in sistemi termici e nel riscaldamento dei fabbricati richiedono tempi molto lunghi e a volte anche capitali ingenti, per cui il Comitato esorta ad attuare quanto prima le misure proposte. La proposta di iniziativa legislativa in materia di riscaldamento e raffreddamento dovrebbe diventare una direttiva sulla promozione del riscaldamento e del raffreddamento da tutte le fonti energetiche rinnovabili, comprese quindi l'energia solare termica e quella geotermica. Oltre alle misure proposte dalla Commissione, la direttiva dovrebbe prevedere anche la definizione di obiettivi vincolanti sul piano nazionale che tengano conto delle diverse risorse naturali e delle capacità esistenti.

3.14

Il Comitato deplora l'assenza quasi totale di statistiche attendibili nel settore del riscaldamento. Un sistema unico europeo per il monitoraggio dell'utilizzazione del calore potrebbe offrire all'UE migliori possibilità di pianificazione delle risorse impiegate. Il Comitato ribadisce il giudizio della Commissione in merito all'importanza, al potenziamento e al mantenimento delle reti di teleriscaldamento nel passaggio all'impiego della biomassa come combustibile. In questo contesto, soprattutto nei nuovi Stati membri è necessario mantenere un numero rilevante di sistemi di questo tipo.

È indispensabile applicare quanto prima in tutti gli Stati membri e cercare di modificare l'attuale direttiva sull'efficienza energetica negli edifici, il cui campo di applicazione andrebbe esteso a tutti gli edifici, compresi quelli con una superficie inferiore ai 1.000 m2. La priorità va inoltre data ai sistemi energetici decentrati basati sulla biomassa. Il Comitato sostiene quanto osservato nel piano d'azione circa lo sviluppo di nuovi sistemi di teleriscaldamento e il mantenimento di quelli esistenti per lo sfruttamento della biomassa nel settore del riscaldamento e, in particolare, della cogenerazione.

3.15

Il Comitato si compiace di quanto affermato dalla Commissione nel piano d'azione per la biomassa in merito alle norme attuali o future sulle emissioni (e in merito alla direttiva sulle polveri sottili) applicabili all'impiego della biomassa. Le medesime norme valgono sia per la cogenerazione di calore e energia che nel settore dei carburanti.

4.   Osservazioni particolari

4.1

I carburanti, che costituiscono solo il 20 % del fabbisogno energetico, sono quasi sempre importati e di origine fossile, il che spiega il rilievo attribuito a questo settore nel piano d'azione per la biomassa. A giudizio del Comitato, le attività previste a questo riguardo nel piano d'azione della Commissione sono eccessivamente improntate alla ricerca di risultati rapidi. Troppa importanza è data alle importazioni di combustibili commerciabili, e troppo poca agli effetti della dipendenza da nuovi prodotti di importazione e alle ripercussioni sull'equilibrio ecologico e sociale nei nuovi paesi produttori di energia. Il Comitato sollecita la Commissione a chiedersi se questa strategia del piano d'azione non possa ritardare lo sviluppo di soluzioni europee sostenibili.

4.2

Nell'ambito dei biocombustibili, le riduzioni d'imposta e le esenzioni fiscali si sono dimostrate le misure di sostegno più efficaci. Tali strumenti hanno inoltre favorito la realizzazione di investimenti adeguati alle specificità regionali. Gli Stati membri dovrebbero poter continuare a ricorrere a tale possibilità, il che però non traspare dal piano di azione.

4.2.1

Un posto di rilievo va attribuito all'impiego del gas naturale di sostituzione (GNS; il biogas ha una resa energetica per ettaro 5 volte superiore a quella del biodiesel prodotto a partire dalle piante oleaginose), accanto ai carburanti BTL (biomass to liquid) nel contesto della ricerca e dello sviluppo, nonché nella futura attuazione di una strategia comunitaria per i biocarburanti. I fattori che spingono verso tale opzione sono un'elevata produttività dei terreni, il fatto di trovarsi in una fase di sviluppo avanzato e il fatto di permettere in linea di principio la contestuale produzione di carburante, elettricità e calore in impianti di produzione di GNS decentrati.

4.3

Il Comitato sostiene la Commissione europea negli sforzi intesi a rendere vincolante l'obiettivo di portare al 5,75 % la quota di mercato dei biocarburanti entro il 2010. Rileva con soddisfazione che il vertice di primavera dei capi di Stato e di governo del 2006 ha indicato l'8 % come obiettivo intermedio per il 2015, ma deplora l'assenza di un impegno più serio da parte degli operatori economici interessati, della Commissione e degli Stati membri a favore di un salto di qualità che si rende urgentemente necessario per migliorare l'efficacia dei sistemi di trasporto. A questo riguardo il CESE accoglie con favore le proposte del piano di azione sull'eliminazione delle discriminazioni in materia di biocarburanti e quelle relative alla standardizzazione.

4.4

L'impiego della biomassa dovrebbe occupare un posto di gran lunga più importante nel Settimo programma quadro di ricerca. L'obiettivo dev'essere fra l'altro quello di rendere competitive le fonti energetiche rinnovabili. Il CESE osserva che una modifica degli schemi tradizionali della politica della ricerca a favore delle risorse rinnovabili è di capitale importanza per lo sviluppo economico dell'Europa, e si aspetta impegni precisi a questo riguardo, in particolar modo nel piano di azione per la biomassa. Sottolinea inoltre che i notevoli ritardi di sviluppo non riguardano la preparazione della biomassa, bensì la disponibilità delle tecnologie per la fabbricazione di prodotti commerciabili.

4.4.1

Anche nell'esame dell'impiego della biomassa, compreso l'uso come materia prima, spesso conviene optare per un utilizzo scaglionato e a cascata. Fondamentalmente, però, il criterio decisivo sono i prezzi di mercato, quelli di produzione e le stime relative ai costi futuri. Dato che ad esempio non esiste un mercato per l'utilizzo materiale del legno, in generale risulta molto più oculato e opportuno sfruttarlo direttamente a fini termici o energetici anziché trasformarlo in combustibile attraverso un lungo processo di BTL con perdite energetiche. Secondo il CESE, il piano d'azione dovrebbe prevedere maggiori opzioni a questo riguardo e attribuire quindi maggiore importanza al calore ottenuto dalla biomassa.

4.5

Il Comitato si aspetta che, al momento dell'assegnazione e della ripartizione negli Stati membri delle risorse previste dai fondi strutturali, il Consiglio e la Commissione attribuiscano la priorità all'incremento degli investimenti nel settore delle energie rinnovabili e, in particolare, della biomassa. Sarebbe opportuno prevedere l'obbligo per gli Stati membri di destinare a tal fine una quota minima dei fondi strutturali. Al termine dell'attuale periodo di programmazione, ossia nel 2013, tale quota negli Stati membri dovrebbe essere pari in media al 10 %.

4.5.1

Nella strategia politica, che in linea di massima va accolta con soddisfazione, le energie rinnovabili vengono menzionate in riferimento alla ripartizione delle risorse destinate dal FEASR allo sviluppo rurale, che costituisce il secondo pilastro della PAC. Alla luce, in particolare, delle risorse estremamente limitate e delle potenzialità delle aree rurali, sarebbe opportuno garantire anche in questo ambito che nel 2013, cioè alla fine del periodo di programmazione, a livello di Stati membri in media almeno il 10 % delle risorse venga destinato alle energie rinnovabili.

4.6

Il Comitato sottolinea quanto affermato nel piano d'azione circa gli effetti del disaccoppiamento sulle colture di materie prime rinnovabili. Richiama tuttavia l'attenzione su un eventuale aggiustamento che potrebbe intervenire nel breve periodo: il premio a favore delle piante energetiche (45 euro per ettaro), previsto per 1,5 milioni di ettari nelle decisioni di Lussemburgo del 2003 sulla riforma della PAC, formerà oggetto di revisione già alla fine del 2006. Il Comitato invita la Commissione a verificare se l'importo del premio sia sufficiente. Esso ritiene che la procedura per la richiesta del premio sia troppo burocratica e propone di modificarla con la massima sollecitudine. Attualmente tale premio non può essere richiesto nei paesi che hanno optato per procedure semplificate nel quadro della PAC, ossia 8 dei 10 nuovi Stati membri. Il Comitato chiede che, nel quadro dell'adeguamento previsto, dalla fine del 2006 si consenta anche a questi paesi di accedere al premio in parola. Riguardo alla sua entità andrebbe previsto un adeguamento specifico per i terreni che, a seguito del processo di trasformazione, non abbiano ottenuto alcun diritto a pagamenti (5).

4.7

Il Comitato propone che il piano d'azione comunitario per la biomassa preveda l'obbligo per gli Stati membri di elaborare piani d'azione nazionali e regionali. Alla luce della diversità dei paesi e delle regioni d'Europa, si tratta di un passo verso l'individuazione delle potenzialità e verso un'adeguata definizione delle politiche e delle procedure amministrative.

4.7.1

Il Comitato deplora che il piano d'azione, nel trattare la promozione dell'utilizzo della biomassa e delle energie rinnovabili, non menzioni le possibilità, le lacune e gli ostacoli presenti negli Stati membri e nelle regioni. Per ovviare a ciò, si potrebbe rendere obbligatorio tenere conto di questi aspetti e includerli nella pianificazione regionale, prevedere l'individuazione e l'eliminazione delle discriminazioni sul piano amministrativo, e concentrarsi sull'apertura di uno sportello amministrativo unico nella fase di pianificazione e di costruzione.

4.8

Il Comitato invita la Commissione e gli Stati membri a modificare la sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari, in maniera da permettere agli Stati membri di applicare un'aliquota IVA ridotta ai materiali e ai servizi per l'impiego delle energie rinnovabili per il riscaldamento e il raffreddamento. Attualmente, in alcuni Stati, i bruciatori a gas e a petrolio, ad esempio, non sono soggetti ad alcuna imposta, mentre gli investimenti in una fonte di riscaldamento rinnovabile sono tassati ad aliquota piena.

4.9

Il CESE reputa urgente definire una politica europea in materia di energia. Per quanto riguarda gli strumenti intesi a introdurre sul mercato le energie rinnovabili, occorre tendere a un approccio equilibrato fondato sulla concorrenza tra i sistemi nazionali, ma anche realizzare un'evoluzione dinamica che tenda ad adottare le regole considerate più efficaci.

4.10

Secondo il Comitato servono azioni rapide per mettere a punto un sistema di certificazione dell'origine delle materie prime da biomassa. Si tratta infatti dell'unica maniera per evitare conseguenze negative in termini di bilancio ambientale e climatico. Vanno pertanto affermate le seguenti esigenze (6):

per la coltivazione delle materie prime rinnovabili valgono gli stessi principi delle buone pratiche professionali applicabili alla produzione di alimenti,

le superfici devono continuare a poter essere adibite alla produzione di prodotti alimentari anche dopo la coltivazione di materie prime non alimentari,

la coltivazione di materie prime rinnovabili deve avvenire su terreni già sfruttati per attività agricole e su superfici messe a riposo — comprese anche, ad esempio, le superfici temporaneamente incolte a causa del processo di transizione — e non deve portare a una riduzione dei pascoli permanenti,

per ridurre i trasporti occorre puntare a una produzione in circuiti regionali o locali,

le superfici importanti dal punto di vista ecologico vanno protette e coltivate nel rispetto degli obiettivi di tutela ambientale,

occorre promuovere e coltivare le materie prime rinnovabili che presentano un buon bilancio ecologico,

occorre prestare particolare attenzione alla chiusura dei cicli degli elementi nutritivi.

4.11

Per quanto riguarda il commercio internazionale della biomassa e dei prodotti derivati, la certificazione deve comprendere anche i seguenti criteri: sovranità alimentare (cioè la sicurezza dell'approvvigionamento alimentare ha priorità rispetto alle colture commerciali), standard di produzione sociali ed ecologici, assenza di disboscamento delle foreste vergini. L'UE deve inoltre far sì che tali punti siano ripresi anche nelle regole dell'OMC.

4.12

Il Comitato esorta la Commissione a sostenere, nel quadro del piano di azione per la biomassa, la creazione di un'agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA) e a soppesare maggiormente la questione della trasparenza nel settore delle materie prime a livello internazionale.

Bruxelles, 17 maggio 2006

La Presidente

del Comitato economico e sociale europeo

Anne-Marie SIGMUND


(1)  Direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE, GU L 52 del 21.2.2004.

(2)  Direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sul fatturato - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme.

(3)  COM(2005) 627 def. del 7.12. 2005.

(4)  Direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.

(5)  Cfr. parere d'iniziativa del Comitato economico e sociale europeo sul tema Materie prime rinnovabili - Prospettive di sviluppo del loro utilizzo a scopi energetici e in altri settori (NAT/288), punto 3.2.4.2.

(6)  Id., punto 3.7.