18.8.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 195/7


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici

COM(2005) 457 def. — 2005/0194 (COD)

(2006/C 195/02)

Il Consiglio, in data 25 novembre 2005, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 95 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di cui sopra.

La sezione specializzata Mercato unico, produzione e consumo, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 25 aprile 2006, sulla base del progetto predisposto dal relatore CASSIDY.

Il Comitato economico e sociale europeo, in data 17 maggio 2006, nel corso della 427a sessione plenaria, ha adottato il seguente parere con 117 voti favorevoli, 1 voto contrario e 2 astensioni.

1.   Sintesi delle conclusioni e delle raccomandazioni del CESE

1.1

La proposta di direttiva intende:

assicurare la libera circolazione degli articoli pirotecnici nell'Unione europea,

migliorare la protezione generale dei consumatori e degli operatori professionali,

armonizzare i requisiti di sicurezza applicabili nei diversi Stati membri.

1.2

Il CESE sostiene in linea generale il testo proposto dalla Commissione, ma formula le raccomandazioni esposte ai punti seguenti.

1.2.1

La Commissione dovrebbe prevedere per il recepimento della direttiva un periodo più lungo di quello contemplato dall'articolo 20. Per i fuochi d'artificio il periodo previsto è di soli 24 mesi dalla pubblicazione della direttiva, mentre per gli altri articoli pirotecnici è di cinque anni. Dato che, secondo i distributori dell'UE, i tempi di reazione degli importatori di fuochi d'artificio dalla Cina e da altre fonti sono di almeno tre anni, il CESE raccomanda che il periodo concesso per i fuochi di artificio sia portato anch'esso a cinque anni, come per gli altri articoli pirotecnici.

1.2.2

Il Comitato osserva che le disposizioni riguardanti la verifica dei fuochi di artificio e il rispetto delle norme CEN impongono una serie di responsabilità agli importatori e ai distributori. Raccomanda pertanto di chiarire nella direttiva che, al momento di ordinare i prodotti da fabbricanti situati in paesi terzi, gli importatori devono specificare quali standard sono richiesti per ottenere il marchio CE. La responsabilità del controllo e dell'etichettatura CE deve spettare al produttore, e l'importatore deve essere responsabile solo in via secondaria, per garantire che i prodotti con marchio CE rispettino effettivamente le norme CEN, allo scopo di evitare che vengano commercializzati prodotti contraffatti.

1.2.3

Il Comitato ritiene che le dogane e le altre autorità degli Stati membri dovrebbero venire anch'esse coinvolte nelle procedure di controllo, per garantire che i prodotti contrassegnati dal marchio CE soddisfino effettivamente le norme.

1.2.4

I dati sugli infortuni forniti alla Commissione dagli Stati membri sono incompleti, e la Commissione ne è consapevole. Il Comitato esorta tutti gli Stati membri a migliorare il controllo degli incidenti di cui sono vittime i consumatori.

1.2.5

L'articolo 14 prevede disposizioni per l'informazione rapida sui prodotti che presentano rischi elevati. Come misura temporanea, in attesa dell'entrata in vigore della direttiva, si potrebbe anche utilizzare il sistema RAPEX (sistema comunitario di informazione rapida).

1.2.6

L'articolo 12, paragrafo 1, prevede che i prodotti pirotecnici utilizzati nell'industria automobilistica «siano adeguatamente etichettati nella lingua ufficiale/nelle lingue ufficiali del paese in cui l'articolo è venduto al consumatore». Il Comitato ritiene che il riferimento al consumatore sia fuorviante, dato che la maggior parte di tali articoli pirotecnici viene montata negli autoveicoli in fase di produzione. Le informazioni riguardanti le apparecchiature d'origine possono pertanto continuare a essere fornite nella lingua usata attualmente, cioè l'inglese. Tuttavia i produttori di tali apparecchiature esprimono preoccupazione per l'obbligo di stampare le istruzioni nelle 25 lingue ufficiali dell'Unione, dato che non possono sapere in anticipo in quali paesi tali prodotti saranno utilizzati. A parere del Comitato la scheda informativa in materia di sicurezza preparata dal produttore dovrebbe essere sufficiente, dato che per lo più presenta le informazioni sotto forma di diagrammi e di dati statistici.

Inoltre, la disposizione che prevede un'etichettatura «nella lingua ufficiale/nelle lingue ufficiali del paese in cui l'articolo è venduto al consumatore» contraddice i principi di base del mercato interno, dato che una tale etichettatura rappresenterebbe un ostacolo al commercio. Il Comitato inoltre osserva che prodotti quali ad esempio i ricambi per airbag sono di rado venduti direttamente al consumatore finale, essendo per lo più installati dai meccanici nelle autofficine.

1.2.7

L'articolo 8, paragrafo 4, della proposta di direttiva impone agli Stati membri di informare la Commissione se ritengono che i prodotti non soddisfino appieno i requisiti essenziali di sicurezza di cui all'articolo 4, paragrafo 1, che fungerà da base giuridica. Il Comitato raccomanda tuttavia che nel frattempo si impieghi il sistema RAPEX per trasmettere alla Commissione i dati sugli infortuni e permettere la circolazione delle informazioni tra gli Stati membri.

1.2.8

Il Comitato è a conoscenza del fatto che in alcuni Stati membri vi sono microimprese che producono fuochi di artificio destinati a speciali manifestazioni locali. Gli Stati membri devono assicurarsi che anche queste imprese rispettino i requisiti di sicurezza della direttiva.

1.2.9

Gli articoli pirotecnici per l'industria automobilistica dovrebbero essere disciplinati da un regolamento ONU/ECE (Commissione economica per l'Europa) conformemente all'accordo del 1958 (Ginevra WP 29), e non mediante una norma.

1.2.10

Il Comitato ritiene che per gli articoli pirotecnici destinati all'industria automobilistica la Commissione dovrebbe accettare una qualche forma di omologazione.

2.   Sintesi della proposta della Commissione

2.1

I «fuochi di artificio», di solito utilizzati per motivi di svago o per contrassegnare eventi speciali come ad esempio le feste religiose, fanno parte della storia culturale di parecchi Stati membri dell'Unione. La direttiva li tratta separatamente rispetto agli «articoli pirotecnici» che, ai fini della direttiva, comprendono i dispositivi esplosivi che aprono gli airbag e i pretensionatori per cinture di sicurezza presenti nei veicoli a motore.

2.2   Categorie

L'articolo 3 della proposta propone la seguente ripartizione in categorie:

a)

Fuochi d'artificio:

categoria 1: fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale estremamente basso e che sono destinati a essere utilizzati in edifici d'abitazione o spazi confinati,

categoria 2: fuochi d'artificio che presentano un basso rischio potenziale e che sono destinati a essere usati al di fuori di edifici in spazi confinati,

categoria 3: fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale medio e che sono destinati ad essere usati al di fuori di edifici in grandi spazi aperti,

categoria 4: fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale elevato e che sono destinati a essere usati esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche («fuochi d'artificio professionali»).

b)

Altri articoli pirotecnici:

categoria 1: articoli pirotecnici diversi dai fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale ridotto,

categoria 2: articoli pirotecnici diversi dai fuochi d'artificio che sono destinati esclusivamente alla manipolazione o all'uso da parte di persone con conoscenze specialistiche.

2.3   Limiti di età

2.3.1

L'articolo 7 della direttiva proibisce la vendita dei fuochi d'artificio:

di categoria 1 ai minori di 12 anni,

di categoria 2 ai minori di 16 anni,

di categoria 3 ai minori di 18 anni.

Gli altri articoli pirotecnici non possono essere messi a disposizione o venduti a minori di 18 anni che non siano in possesso della formazione professionale necessaria.

2.4

Il quadro giuridico per l'immissione sul mercato e l'uso di articoli pirotecnici varia notevolmente tra i 25 Stati membri, il che vale anche per le statistiche sugli infortuni e per le loro modalità di rendicontazione. I dati raccolti dagli Stati membri riguardano soltanto i fuochi d'artificio e non altri articoli pirotecnici come effetti scenici, bengala di segnalazione o articoli pirotecnici per l'industria automobilistica.

2.5

Il mercato degli articoli pirotecnici per l'industria automobilistica è di gran lunga il più importante dei due, con un valore di circa 5,5 miliardi e mezzo di euro l'anno (3,5 miliardi di euro per i sistemi airbag e 2 per i pretensionatori per cinture di sicurezza). Le esportazioni, nel 2004, sono ammontate a 223 438 297 euro; le importazioni a 16 090 411 euro.

2.6

La stragrande maggioranza dei fuochi d'artificio utilizzati nel mercato dell'Unione è importata dalla Cina, e nell'UE la maggior parte dei posti di lavoro del settore si trova in ambito PMI. Si stima che il mercato destinato ai consumatori sia pari a 700 milioni di euro circa l'anno e che il mercato «professionale» abbia dimensioni analoghe. Secondo la valutazione di impatto della Commissione i 3 000 addetti del settore operano principalmente nell'ambito dell'acquisto, dell'immagazzinamento, della distribuzione e dell'uso professionale dei fuochi d'artificio per effetti scenici. Malta rappresenta un'eccezione con le sue numerose feste religiose, che comportano l'uso di fuochi d'artificio realizzati a mano e non venduti ai consumatori.

2.7

I tassi di infortuni variano a seconda della precisione delle statistiche nazionali e vanno dall'1,36 per milione di abitanti dell'Estonia al 60,1 del Regno Unito. La Commissione, estrapolando tali dati, valuta che nell'intera Unione (che conta 455 milioni di abitanti) si avrebbe un numero totale di infortuni dovuti a fuochi d'artificio oscillante tra i 7 000 e i 45 000 casi.

2.8

Non sembrano esservi statistiche distinte per gli infortuni causati dagli articoli pirotecnici per autoveicoli rispetto a quelli dovuti all'uso degli autoveicoli in generale.

2.9   Marchio CE

2.9.1

Non è attualmente previsto che ai fuochi di artificio debba essere apposto un marchio CE, anche se nel maggio 2003 è stato pubblicato uno standard CEN. Stando agli articoli 9 e 10, tali prodotti non possono essere commercializzati se non soddisfano le procedure di valutazione previste da tali articoli.

2.9.2

Gli Stati membri devono notificare alla Commissione gli organismi da essi designati per eseguire le procedure di valutazione di conformità.

2.9.3

I fuochi d'artificio che non soddisfano le procedure di valutazione di conformità non potranno essere commercializzati.

2.10   Articoli pirotecnici per autoveicoli

2.10.1

Non esiste una procedura di approvazione unica per la commercializzazione di generatori di gas, moduli e dispositivi di sicurezza per gli autoveicoli e per altri usi.

2.11   Valutazione di impatto

2.11.1

La Commissione ritiene che l'armonizzazione proposta dovrebbe consentire una notevole riduzione dei costi sia per i fuochi d'artificio che per gli articoli pirotecnici per autoveicoli. Attualmente si valuta che vengano utilizzati nell'Unione ben 50 000 diversi tipi di fuochi d'artificio debitamente approvati, e la procedura di approvazione può costare tra i 500 e i 3 000 euro per fuoco d'artificio e per Stato membro. La Commissione osserva che il nuovo sistema, con un'unica valutazione di conformità che rimpiazzerà ben 25 procedure nazionali parallele, comporterà una notevole riduzione dei costi di approvazione.

2.11.2

Per quanto riguarda gli articoli pirotecnici per autoveicoli, il costo per l'approvazione di un modello di airbag può arrivare fino a 25 000 euro in uno Stato membro (la Germania). La Commissione spera che la concorrenza tra le autorità competenti a eseguire i controlli farà diminuire tali costi.

3.   Osservazioni di carattere generale

3.1

Il Comitato accoglie con favore gli obiettivi della proposta — libera circolazione degli articoli pirotecnici, elevato livello di protezione del consumatore e requisiti di sicurezza fondamentali — ma esprime alcune riserve, soprattutto per quanto riguarda i fuochi d'artificio.

3.2

Tenendo conto del fatto che la stragrande maggioranza dei fuochi d'artificio viene prodotta in Cina, e che i produttori di tale paese possono non avere le risorse necessarie per rispettare gli standard dell'Unione, è opportuno chiedersi chi si assumerà la responsabilità del controllo: l'importatore, il rappresentante del produttore o il venditore al dettaglio?

3.3

Che garanzia ci sarà del fatto che il marchio CE apposto su un fuoco d'artificio importato sia autentico o che l'articolo pirotecnico sul quale è stato apposto non sia contraffatto?

3.4

Che livello di cooperazione si può sperare di ottenere tra gli organismi di protezione dei consumatori dell'Unione e le amministrazioni dei paesi dai quali provengono tali articoli?

3.5

Il CESE esprime un certo scetticismo circa le statistiche citate nella valutazione d'impatto della Commissione, soprattutto per l'ampio scarto fra i dati relativi al tasso di infortuni — tra 7 000 e 45 000. Il Comitato condivide l'opinione della Commissione, secondo cui «qualsiasi tentativo di stimare una cifra del numero totale di infortuni in tutta l'UE va affrontato con estrema cautela».

3.6

Riserve analoghe valgono anche per la valutazione dell'impatto economico e per l'affermazione piuttosto ottimistica secondo cui, nel caso degli articoli pirotecnici per autoveicoli, la maggior concorrenza tra le autorità competenti per i controlli farà scendere i costi delle procedure di approvazione.

3.7

Il CESE osserva che la valutazione dell'impatto sociale è positiva per quanto riguarda il tentativo di ridurre il numero di infortuni connessi ai fuochi d'artificio e neutra per quanto riguarda l'occupazione nei due settori, quello dei fuochi di artificio e quello degli articoli pirotecnici per autoveicoli.

3.8

La valutazione dell'impatto ambientale richiama l'attenzione sulle implicazioni della direttiva 96/82/CE del Consiglio (Seveso II) del 9 dicembre 1996 e della sua estensione, mediante la direttiva 2003/105/CE del Parlamento e del Consiglio del 16 dicembre 2003, ai depositi e agli impianti nei quali sono presenti sostanze pirotecniche.

3.9

Fatte salve le riserve suddette, il Comitato approva le valutazioni di impatto.

4.   Osservazioni di carattere specifico

4.1

Il settore automobilistico ha una valenza economica assai superiore a quella del settore dei fuochi di artificio. Si tratta di un settore di significativa importanza per l'esportazione e dal quale dipende un numero notevole di posti di lavoro. Il CESE accoglie favorevolmente qualsiasi misura capace di aiutare i produttori dell'Unione a tenere il passo in un settore nel quale la concorrenza off-shore si sta facendo sempre più intensa.

4.2

Il Comitato auspica che l'introduzione di standard uniformi per la commercializzazione di fuochi d'artificio sicuri possa rilanciare la produzione all'interno dell'Unione europea, consentendo un'economia di scala, relativamente a un mercato potenziale di 1,4 miliardi di euro (700 milioni di euro per le vendite al consumo e altri 700 per le vendite a professionisti del settore), che sinora è stata impedita dall'esistenza di un numero eccessivo di standard nazionali spesso in conflitto tra loro.

Bruxelles, 17 maggio 2006

La Presidente

del Comitato economico e sociale europeo

Anne-Marie SIGMUND