8.8.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 185/35


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari

COM(2005) 649 def. — 2005/0259 (CNS)

(2006/C 185/07)

Il Consiglio dell'Unione europea, in data 13 febbraio 2006, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 262 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di cui sopra.

La sezione specializzata Occupazione, affari sociali, cittadinanza, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 20 marzo 2006, sulla base del progetto predisposto dal relatore RETUREAU.

Il Comitato economico e sociale europeo, in data 20 aprile 2006, nel corso della 426a sessione plenaria, ha adottato il seguente parere con 133 voti favorevoli, 3 voti contrari e 3 astensioni.

1.   Sintesi del parere del Comitato

1.1

La proposta di regolamento in esame riguarda una materia che rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 65 TCE e la sua base giuridica è costituita dall'articolo 61, lettera c), di tale Trattato. Tenuto conto delle peculiarità che caratterizzano i crediti alimentari e il loro recupero transfrontaliero, essa appare conforme ai principi di proporzionalità e di sussidiarietà dal punto di vista sia degli organi giudiziari e degli ordinamenti giuridici nazionali che delle parti in causa.

1.2

La materia in questione attiene sia al diritto di famiglia che alla disciplina del recupero dei crediti e, sul piano sociale, comporta anche dei rischi di pauperizzazione dei quali si deve tener conto.

1.3

Inoltre, la proposta in esame risponde alle esigenze di chiarezza e di certezza del diritto per le parti in causa, i terzi interessati e le amministrazioni coinvolte. Essa assicura altresì la protezione dei dati personali contro ogni utilizzo per finalità diverse dalla decisione della causa e dall'adempimento delle obbligazioni alimentari.

1.4

Il Comitato approva l'iniziativa legislativa della Commissione e, pur formulando alcune osservazioni in merito a determinate disposizioni ivi previste, in generale si compiace per gli sforzi profusi da quest'ultima per garantire la qualità della normativa proposta, in particolare effettuando prima delle consultazioni e una valutazione d'impatto e curando poi la qualità redazionale del testo. Inoltre, il CESE condivide la scelta della forma (il regolamento) e della base giuridica dell'atto proposto, che ben si prestano ad armonizzare le norme in materia quando questa presenti una componente europea, malgrado le divergenze — che permarranno comunque — tra le legislazioni dei singoli Stati membri.

1.5

Se, tra gli Stati membri dell'Unione, pochi hanno ratificato la Convenzione dell'Aia sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari, molti (17 su 25) hanno ratificato quella concernente il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni relative a tali obbligazioni. Tuttavia, riguardo a quest'ultima convenzione, date le riserve appostevi da molti Stati contraenti e, in generale, la possibilità ivi prevista di opporsi a priori al riconoscimento o all'esecuzione della decisione straniera se incompatibile con l'ordine pubblico, può rivelarsi impossibile far applicare tale decisione benché essa promani da un altro Stato firmatario. Una situazione siffatta crea degli ostacoli alla libera circolazione delle decisioni giudiziarie nello spazio comunitario: ostacoli che occorre rimuovere.

1.6

Il Comitato invita dunque il Consiglio ad adottare il regolamento proposto, che, nell'interesse dei cittadini europei, garantirà la certezza del diritto in materia e offrirà ai creditori di prestazioni alimentari transfrontaliere la possibilità di ottenere misure esecutive concrete.

1.7

Infine, il Comitato invita i governi britannico e irlandese a considerare la possibilità di vincolare i rispettivi Stati al rispetto del regolamento in esame (opt in) e il governo danese ad agevolare l'esecuzione delle decisioni in materia di pensioni alimentari conformemente alla pertinente Convenzione dell'Aia — ratificata anche dalla Danimarca — e a stabilire a tal fine dei rapporti di cooperazione ad hoc con gli altri Stati membri quando riceva una richiesta in tal senso.

2.   Proposta della Commissione

2.1   Origine della proposta, dimensione internazionale

2.1.1

Il programma di riconoscimento reciproco in materia civile, adottato il 30 novembre 2000, chiede l'eliminazione della procedura di exequatur a favore dei creditori alimentari che già beneficiano del regolamento «Bruxelles I» (1), concernente tra l'altro il riconoscimento reciproco delle decisioni in materia civile e commerciale. Tale programma prospetta altresì l'adozione di alcune norme procedurali comuni (nell'ottica di un'armonizzazione delle procedure), nonché di misure di accompagnamento volte a rendere più efficiente l'esecuzione, nello Stato richiesto, delle decisioni pronunciate dagli organi giurisdizionali di un altro Stato membro, segnatamente consentendo l'identificazione precisa degli elementi del patrimonio del debitore.

2.1.2

Inoltre, il riconoscimento reciproco deve inserirsi nel quadro di una migliore cooperazione tra le autorità giudiziarie degli Stati membri e passare attraverso l'armonizzazione delle norme sui conflitti di legge.

2.1.3

Sul piano internazionale, la Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato ha avviato una modernizzazione delle convenzioni esistenti in materia di obbligazioni alimentari: un'iniziativa che, secondo la Commissione, è complementare a quella comunitaria. L'iniziativa della Conferenza, infatti, consentirà l'ulteriore sviluppo della cooperazione con i paesi terzi e potrebbe produrre dei risultati recepibili all'interno dell'Unione europea.

2.2   Obiettivi della proposta di regolamento

2.2.1

Il regolamento proposto mira a eliminare tutti gli ostacoli che si frappongono al recupero dei crediti alimentari in un paese dell'Unione europea da parte di un creditore domiciliato in un altro Stato membro.

2.2.2

Il creditore deve poter ottenere senza spese un titolo direttamente esecutivo che possa circolare senza ostacoli nello spazio giudiziario europeo e risolversi nel pagamento regolare delle somme dovute.

2.2.3

In materia appare indispensabile adottare uno strumento unico, ambizioso, che copra tutti i settori pertinenti della cooperazione giudiziaria civile, dato che non esiste un regime unificato. Le nozioni di alimenti e di creditore alimentare variano da un paese all'altro; inoltre, le riserve apposte alla pertinente Convenzione dell'Aia del 1973 (ai sensi dell'articolo 26 di quest'ultima) consentono di opporsi al riconoscimento o all'esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari. In virtù dell'articolo 71 del regolamento «Bruxelles I», detta convenzione prevale sul diritto comunitario: un'eccezione che la Commissione propone di abolire mediante uno strumento ad hoc per il recupero dei crediti alimentari.

2.3   Contenuto della proposta di regolamento

2.3.1

Armonizzazione delle norme sui conflitti di legge: l'armonizzazione delle norme che determinano la legge applicabile agevola la circolazione della decisione, che sarà emessa in applicazione del diritto di un paese che presenta un nesso sufficiente e incontestabile con la situazione familiare del creditore e del debitore.

2.3.2

Riconoscimento ed esecutività diretta della decisione in tutto il territorio dell'Unione europea.

2.3.3

Adozione, da parte dello Stato di residenza del debitore, di misure esecutive concrete, tra cui l'accesso alle informazioni sulla situazione economica del debitore e l'utilizzo di strumenti giuridici che consentono di effettuare prelievi automatici sullo stipendio o dal conto bancario.

2.3.4

Rafforzamento della natura privilegiata del credito alimentare e della cooperazione giudiziaria in materia civile. A quest'ultimo scopo sono allegati al regolamento i modelli standardizzati di alcuni atti giudiziari.

3.   Osservazioni generali

3.1

Il Comitato riconosce la necessità e la proporzionalità della proposta di un regolamento specifico relativo al recupero transfrontaliero dei crediti alimentari. In quanto lex specialis, tale regolamento prevarrebbe sulle disposizioni di carattere generale concernenti la cooperazione giudiziaria in materia civile; inoltre, pur senza modificare il diritto interno dei singoli Stati, ristabilirebbe il primato del diritto comunitario in un settore finora escluso dall'ambito di applicazione di quest'ultimo per volontà degli stessi Stati membri.

3.2

Le modalità previste per la determinazione del patrimonio del debitore e per i prelievi garantiscono il rispetto del diritto alla privacy e la riservatezza dei dati. Tuttavia, il debitore è tenuto a informare il creditore e l'autorità giurisdizionale di origine di ogni cambiamento di datore di lavoro o di conto bancario.

3.3

Il regolamento prevede soluzioni concrete per i creditori di alimenti senza però ignorare il diritto del debitore di contestare il credito alimentare o chiedere il riesame della decisione all'autorità giurisdizionale di origine. Tale domanda di riesame sospende le misure esecutive già avviate.

3.4

Il procedimento di esecuzione è regolato dalla legge dello Stato in cui esso si svolge, a prescindere dallo Stato in cui è stata emessa la decisione da eseguire.

3.5

La pubblicazione preliminare di un Libro verde (2) e l'organizzazione di consultazioni e di riunioni di esperti, nonché la conduzione di uno studio sulla situazione in ciascuno degli Stati membri, hanno permesso alla Commissione di formulare una proposta coerente, chiara e ben concepita sul piano pratico, che dovrebbe consentire di rimuovere gli ostacoli che ancora si frappongono al recupero transfrontaliero dei crediti alimentari.

4.   Osservazioni particolari

4.1   Articolo 3

Il CESE ritiene che l'elemento principale per stabilire la competenza delle autorità giurisdizionali debba essere il luogo ove il creditore alimentare risiede abitualmente e propone pertanto l'inversione delle lettere a) e b).

4.2   Articolo 15

A parere del Comitato, il creditore alimentare deve beneficiare in ogni caso della legge che gli attribuisce il diritto agli alimenti, non essendo ammissibile che gli venga opposta una legge che lo privi di tale diritto, fatte salve eventuali ragioni imperative di ordine pubblico ammesse dal regolamento in esame.

4.3   Articolo 35

Il Comitato è del parere che l'ordine di sequestro del conto bancario non possa essere totale, ma debba limitarsi agli importi necessari all'adempimento dell'obbligazione alimentare; in caso contrario, infatti, il titolare del conto potrebbe venir privato dei mezzi di sostentamento per un periodo indeterminato, cioè fino a quando non fosse pronunciata una sentenza sul merito, e ciò sarebbe manifestamente sproporzionato all'obiettivo perseguito.

Bruxelles, 20 aprile 2006

La Presidente

del Comitato economico e sociale europeo

Anne-Marie SIGMUND


(1)  Regolamento CE n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

(2)  COM(2004) 254 def.