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10.3.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 60/7 |
Comunicato del governo del Regno Unito ai sensi della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi
(2005/C 60/08)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
ANNUNCIO DELLA 23a TORNATA DI CONCESSIONE, DA PARTE DEL REGNO UNITO, DI LICENZE DI ESPLORAZIONE OFF-SHORE DI PETROLIO E GAS
DEPARTMENT OF TRADE AND INDUSTRY
THE PETROLEUM (PRODUCTION) (SEAWARD AREAS) REGULATIONS 1988
OFFSHORE (SEAWARD)
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1. |
Il Secretary of State for Trade and Industry (ministro del Commercio e dell'Industria) invita le persone interessate, ai sensi del decreto di cui in epigrafe (decreto del 1988 relativo alla coltivazione del petrolio in zone marittime (S.I. 1988 n. 1213) e sue successive modificazioni («il decreto del 1988»)), nonché ai sensi del Hydrocarbons Licensing Directive Regulations 1995 (S.I. 1995 n. 1434), a presentare domanda di licenza di coltivazione di idrocarburi in mare (nel seguito denominata «licenza tradizionale»), licenze di promozione della coltivazione di idrocarburi in mare (nel seguito denominate «licenze di promozione»), nonché licenze di coltivazione di idrocarburi nelle zone di frontiera (nel seguito denominate «licenze frontiera»). In particolare, il ministro desidera ricevere domande di «licenze frontiera» e «licenze tradizionali» nelle zone contrassegnate SEA 1 e SEA 4, nonché domande di licenza «tradizionali» e «di promozione» nelle zone contrassegnate SEA 2, SEA 3 e SEA 5. Informazioni dettagliate sulle sopraindicate categorie di licenze sono disponibili sul sito web OIL& Gas del DTI, al seguente indirizzo: http://www.og.dti.gov.uk/upstream/licensing/lictypevar.htm. |
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2. |
Il presente invito a presentare domanda riguarda i blocchi e le parti di blocchi che alla data del presente avviso non sono oggetto di licenze in atto per la coltivazione di petrolio nelle zone che figurano nelle mappe disponibili presso il Department of Trade and Industry, presso cui possono essere consultate su appuntamento (cfr. infra per maggiori informazioni sui contatti) fra le ore 9.15 e le ore 16.45 dal lunedì al venerdì fino all'8 giugno 2005. Le mappe e un elenco dei blocchi e delle parti dei blocchi interessati dalla presente offerta nonché le zone SEA in cui sono compresi possono parimenti essere consultati sul sito web Oil and Gas del DTI (www.og.dti.gov.uk). Il presente avviso si riferisce alla 23a tornata di concessione di licenze per la piattaforma continentale del Regno Unito (United Kingdom Continental Shelf - UKCS). |
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3. |
Le licenze concesse a seguito del presente invito conterranno clausole basate, in sostanza, sulle clausole tipo di cui agli allegati da 2 a 5 del Petroleum Licensing (Exploration and Production) (Seaward and Landward) Regulations 2004 (SI 2004/352). |
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4. |
È stata condotta una valutazione ambientale strategica (SEA) della zona oggetto del presente avviso (SEA 5), i cui risultati si trovano sul seguente sito Internet (le valutazioni ambientali strategiche delle zone SEA 1 - SEA 4 si trovano sullo stesso sito): http://www.offshore-sea.org.uk/sea/index.php. |
DOMANDE DI LICENZA
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5. |
Per avere indicazioni circa le procedure da seguire e i diritti da versare per la presentazione di domande relative alla 23a tornata di concessione di licenze per petrolio e gas i candidati sono invitati a consultare il sito web Oil & Gas del DTI ((www.og.dti.gov.uk). |
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6. |
Le domande devono essere presentate al Department of Trade and Industry, conformandosi a dette procedure, entro le ore 13.00 del 9 giugno 2005. |
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7. |
Le domande saranno valutate sulla base dei criteri seguiti per le precedenti tornate di concessione di licenze per la ricerca di petrolio e gas nella piattaforma continentale del Regno Unito, riportati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2004/C 56/03) del 4.3.2004, ai punti 9, 11 e 13. |
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8. |
Dopo aver esaminato tutte le domande, il Secretary of State notificherà per iscritto le sue decisioni a tutti i candidati. Tale notifica avverrà quanto più rapidamente possibile, al più tardi entro un anno dalla data della domanda. |
DIRITTI DA CORRISPONDERE PER LE LICENZE
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9. |
Tutte le licenze rilasciate a seguito della presente procedura sono soggette al pagamento di una somma determinata secondo le disposizioni di cui alle clausole tipo (Model Clauses), riportate nelle schede allegate alla licenza. Ulteriori ragguagli circa i pagamenti sono contenuti nelle linee direttrici che figurano nel sito web di Oil &Gas. |
RISERVATEZZA
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10. |
La documentazione che correda le domande di licenza sarà trattata come informazione fornita a titolo riservato e commercialmente sensibile. |
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11. |
Si segnala che, a seguito della consultazione dei rappresentanti dell'industria, il DTI intende pubblicare i punteggi attribuiti a tutti i candidati. |
DEROGHE
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12. |
Le condizioni, le disposizioni, i pagamenti ed altri dettagli relativi a ogni singola licenza corrispondono, di norma, alla descrizione fattane nei punti precedenti; il Secretary of State si riserva peraltro il diritto di modificare tali condizioni, disposizioni e pagamenti ove richiesto da particolari circostanze (ad es. licenze che riguardano campi petroliferi non più sfruttati). |
INDIRIZZI DI CONTATTO
13. Licence Administration:
Licensing, Exploration and Development Branch, Department of Trade and Industry, 1 Victoria Street, London SW1H 0ET (tel: +(0)20 7215 5032, fax: +(0)20 7215 5070).
14. Energy Resources Development Unit (ERDU) website:
www.og.dti.gov.uk