4.5.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 109/1


QUARTA RELAZIONE ANNUALE

concernente l'attuazione dell'azione comune dell'Unione europea, del 12 luglio 2002, sul contributo dell'Unione europea alla lotta contro l'accumulazione e la diffusione destabilizzanti di armi portatili e di armi leggere (2002/589/PESC)

(2005/C 109/01)

INTRODUZIONE

1.

Il 26 giugno 1997 il Consiglio «Affari generali» dell'Unione europea ha adottato il programma dell'Unione europea per la prevenzione e la lotta contro il traffico illecito di armi convenzionali e il 12 luglio 2002 il Consiglio dell'Unione europea ha adottato un'azione comune sul contributo dell'Unione europea alla lotta contro l'accumulazione e la diffusione destabilizzanti di armi portatili e di armi leggere, che abroga l'azione comune 1999/34/PESC.

2.

I paesi candidati Bulgaria, Romania e Turchia, nonché i paesi EFTA membri del SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) hanno aderito al programma e all'azione comune.

3.

L'Unione europea, nel perseguire gli obiettivi dell'azione comune, ha partecipato attivamente alla Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti (New York, dal 9 al 20 luglio 2001), culminata con l'adozione di un programma d'azione dell'ONU, nonché alla prima riunione biennale tenutasi a New York dal 7 all'11 luglio 2003. L'Unione europea ha altresì partecipato attivamente ai negoziati sul protocollo contro il traffico e la fabbricazione illecita di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 31 maggio 2001. L'Unione europea ha inoltre partecipato pienamente alla riunione del gruppo di lavoro aperto sul rintracciamento delle armi leggere e di piccolo calibro, tenutasi a New York dal 14 al 25 giugno 2004.

4.

L'Unione europea ha adottato la posizione comune 2003/468/PESC, del 23 giugno 2003, sul controllo dell'intermediazione di armi, nella quale si chiede agli Stati membri di introdurre una legislazione ad hoc ai fini di un controllo effettivo delle attività degli intermediari.

5.

La presente relazione si articola in tre parti. La parte I tratta delle iniziative degli Stati membri per affrontare i problemi connessi con le armi leggere e di piccolo calibro, quali la cooperazione tra agenzie, la legislazione di recente promulgazione e il sostegno alla ricerca in materia. La parte II si occupa delle misure internazionali quali l'assistenza a progetti realizzati da organizzazioni internazionali, regionali o non governative, l'assistenza agli Stati interessati e l'organizzazione di conferenze internazionali. È inoltre compresa nella parte II la cooperazione dell'Unione europea con altri Stati. Nella parte III, infine, vengono discusse le priorità per un approccio più sistematico all'assistenza fornita dall'Unione europea nel settore delle armi leggere e di piccolo calibro (SALW), nonché gli insegnamenti tratti dall'esperienza già maturata dall'Unione europea e dagli Stati membri in questo settore.

6.

La relazione riguarda l'azione comune nonché il programma dell'Unione europea per la prevenzione e la lotta contro il traffico illecito di armi convenzionali ed è, in linea di massima, circoscritta all'anno 2003. Informazioni sulle precedenti attività dell'Unione europea in applicazione dell'azione comune e del programma dell'Unione europea si possono trovare nella prima, seconda e terza relazione annuale, oltre che nella pubblicazione della Commissione europea dal titolo «Armi leggere e di piccolo calibro: la risposta dell'Unione europea».

7.

I progetti in materia di SALW, previsti dall'azione comune del Consiglio, sono finanziati dal bilancio PESC, sotto il titolo specifico «Non proliferazione e disarmo». L'attuazione dei progetti PESC è di competenza della Commissione europea. I potenziali interessati dovrebbero rivolgersi alla Commissione europea per ottenere orientamenti o altre informazioni sulle procedure inerenti ai progetti in materia di SALW finanziabili attraverso il bilancio PESC o, in alternativa, rivolgersi ai punti di contatto nazionali. Si richiama l'attenzione sull'allegato della presente relazione in cui figurano i punti di contatto nazionali per le SALW nell'ambito dell'Unione europea.

I.   MISURE DI ATTUAZIONE NAZIONALI ADOTTATE NEL 2003

I.A.   Cooperazione, coordinamento e scambio di informazioni tra i servizi amministrativi e le strutture di contrasto

8.

In Italia, il gruppo ad hoc sulle armi leggere e di piccolo calibro, istituito nel giugno 2000 e coordinato dal ministero degli Affari esteri, a cui partecipano anche rappresentanti dei pertinenti Ministeri, delle autorità di contrasto, nonché delle associazioni nazionali di produttori interessate, si è riunito tre volte nel 2003. Le discussioni si sono incentrate essenzialmente sui preparativi per la riunione biennale del 2003 degli Stati parte del programma di azione delle Nazioni Unite, del 2001, contro il traffico illecito di armi leggere e di piccolo calibro. È stata altresì prestata la dovuta attenzione al dibattito svolto in altri consessi multilaterali competenti (OSCE, intesa di Wassenaar, G8) nonché alla questione dell'intermediazione di armi, segnatamente alla luce dell'adozione della posizione comune dell'Unione europea in materia.

I.B.   Legislazione di recente promulgazione, riesame del funzionamento pratico della legislazione in vigore

9.

Vari Stati membri hanno promulgato nuove leggi nel 2003 o stanno riesaminando la legislazione in vigore. Si riportano di seguito i relativi dettagli.

AUSTRIA

10.

Nel 2003 è stato avviato, ed è tuttora in corso, il processo di modifica e adattamento della legge austriaca sul commercio estero (la base giuridica per le esportazioni di merci diverse dal materiale bellico).

11.

La legislazione austriaca esigeva una licenza per l'intermediazione anche prima dell'adozione della posizione comune del Consiglio, del 23 giugno 2003, sull'intermediazione di armi. Secondo un emendamento alla legge sul materiale bellico del 2001 (gazzetta ufficiale federale n. 57/2001), l'intermediazione di armi richiede un'apposita autorizzazione. L'articolo 1, paragrafo 4, della legge sul materiale bellico modificata definisce l'intermediazione di materiale bellico come un'operazione in cui una persona residente o avente sede in Austria consente o predispone il trasferimento di merci che si trovano al di fuori del territorio doganale dell'Unione europea verso un altro paese al di fuori di tale territorio doganale. La licenza è rilasciata alle stesse condizioni previste per le licenze di esportazione.

12.

L'articolo 6 della legge austriaca sul commercio estero prevede l'obbligo di licenza per l'intermediazione di merci diverse dal materiale bellico di cui all'allegato 1 della stessa legge (elenco di controllo comune) che si trovano al di fuori del territorio doganale dell'Unione europea verso un altro paese al di fuori di tale territorio doganale. La licenza è rilasciata alle stesse condizioni previste per le licenze di esportazione.

BELGIO

13.

Con la legge del 26 marzo 2003 (pubblicata il 7 luglio 2003) sul rafforzamento delle norme riguardanti la concessione delle licenze di esportazione o di transito, il Belgio ha recepito nella legislazione nazionale le norme e le disposizioni operative del codice di condotta dell'Unione europea per le esportazioni di armi.

Da tale momento in poi, qualsiasi domanda di licenza di esportazione o di transito viene respinta qualora, tenuto conto del paese di destinazione, risulti in particolare che:

l'esportazione o il transito contribuirà a una violazione flagrante dei diritti dell'uomo,

esiste il rischio manifesto che la merce esportata contribuirà alla repressione interna o qualora sia accertata la presenza di bambini soldato nell'esercito regolare,

il paese di destinazione sostiene o incoraggia il terrorismo e la criminalità organizzata internazionale,

esiste il rischio grave di sviamento del materiale all'interno del paese di destinazione o un paese ha dimostrato di non rispettare la clausola di non riesportazione.

14.

Si deve inoltre tener conto della capacità tecnica ed economica del paese di destinazione, delle legittime esigenze degli Stati in materia di sicurezza e difesa e del fatto che è auspicabile che gli Stati soddisfino tali esigenze destinando un minimo di risorse umane ed economiche agli armamenti.

15.

Il Belgio ha adottato misure legislative per rimediare alle lacune e al vuoto giuridico riguardante la professione di intermediario nel settore del commercio legale di armi leggere. Fa parte di tali misure la legge del 25 marzo 2003, entrata in vigore il 17 luglio 2003. Infatti, l'articolo 10 di questa legge recante modifica della legge del 5 agosto 1991 sull'importazione, l'esportazione e il transito di armi, munizioni e materiale specificamente destinati ad uso militare e della relativa tecnologia, prevede quanto segue:

nessun cittadino belga o straniero che risieda o eserciti un'attività commerciale in Belgio è autorizzato a negoziare, esportare o consegnare all'estero, ovvero detenere a tal fine, armi, munizioni o materiale specificamente destinati ad uso militare, o la relativa tecnologia, né ad agire in qualità d'intermediario in tali operazioni, in mancanza di una licenza all'uopo rilasciata dal ministero della giustizia,

per intermediario s'intende qualsiasi persona che, dietro compenso o a titolo gratuito, crei le condizioni per la conclusione di un contratto avente per oggetto la negoziazione, l'esportazione o la consegna all'estero, ovvero la detenzione a tal fine, di armi, munizioni o materiale specificamente destinati ad uso militare o della relativa tecnologia, indipendentemente dalla provenienza o dalla destinazione dei beni, o dal fatto che questi ultimi entrino o meno nel territorio belga, o qualsiasi persona che concluda tale contratto laddove il trasporto sia effettuato da terzi.

REPUBBLICA CECA

16.

La Repubblica ceca ha varato la legge n. 119/2002 sulle armi da fuoco e le munizioni. Tale legge, entrata in vigore il 1o gennaio 2003, ha lo scopo di conformare pienamente la legislazione ceca all'acquis dell'Unione europea in materia di fabbricazione, acquisizione e detenzione di armi e munizioni. La legge sulle armi da fuoco si fonda sulla legislazione precedente e riprende gli elementi essenziali della legge n. 288/1995 sulle armi da fuoco e le munizioni modificata (compreso per quanto concerne le licenze per la detenzione di armi, la registrazione di armi e le lettere di vettura per le armi).

17.

In sede di elaborazione della legge sulle armi da fuoco la Repubblica ceca ha tenuto conto della principale normativa comunitaria in materia di armi e munizioni, comprese la direttiva 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, la direttiva 93/15/CEE del Consiglio relativa all'armonizzazione delle disposizioni relative all'immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile, la raccomandazione 93/216/CEE della Commissione relativa alla carta europea d'arma da fuoco integrata dalla raccomandazione 96/129/CE e la Convenzione europea sul controllo dell'acquisto e della detenzione di armi da fuoco da parte dei privati.

18.

La legge sulle armi da fuoco suddivide le armi in quattro categorie, a seconda della letalità e del rischio di uso illecito. La categoria A comprende le armi proibite, tra cui le armi militari e le armi leggere e di piccolo calibro per uso militare. La categoria B comprende le armi soggette a registrazione, la categoria C quelle di cui deve essere denunciata la detenzione e la categoria D tutte le altre armi. Il trasferimento e lo stoccaggio di armi e munizioni destinate ad uso non militare sono controllati dal ministero dell'interno e dalla polizia ceca.

19.

La legge sulle armi da fuoco ridefinisce le competenze dell'autorità di controllo delle armi e munizioni ceca con riguardo ai problemi attinenti alla categorizzazione delle armi. Essa introduce inoltre dieci gruppi di licenze di porto d'armi in sostituzione dei vecchi permessi. La licenza di porto d'armi è un documento ufficiale che autorizza una persona fisica o giuridica che svolge un'attività commerciale o simili ad acquistare e detenere armi e munizioni nei limiti dell'autorizzazione definita per un determinato gruppo di licenze di porto d'armi. Un altro documento che autorizza all'acquisto e alla detenzione di armi è la carta d'armi. A norma della legge sulle armi da fuoco e le munizioni possono essere rilasciati sei tipi di carta d'armi. L'ottenimento di una licenza di porto d'armi o di una carta d'armi è una condizione essenziale affinché un soggetto possa maneggiare armi delle categorie da A a C.

20.

La legge sulle armi da fuoco disciplina altresì i sistemi di informazione sulle armi, le munizioni e la gittata delle armi, compresa la divulgazione di tali informazioni.

21.

La Repubblica ceca ha inoltre varato la legge n. 227/2003, recante modifica della legge n. 156/2000, per disciplinare le prove eseguite su armi da fuoco, munizioni e dispositivi pirotecnici. Tale legge, entrata in vigore il 1o ottobre 2003, recepisce le disposizioni del documento OSCE sulle armi leggere e di piccolo calibro per quanto concerne la marchiatura delle armi di piccolo calibro militari di nuova fabbricazione non destinate all'esercito ceco. A norma della nuova legge, l'autorità di controllo delle armi e munizioni ceca è competente ad applicare il punzone appropriato sulle armi fabbricate ed esportate che non sono utilizzate dall'esercito ceco, da altre strutture di sicurezza, dal personale armato del servizio doganale e dei servizi di intelligence.

DANIMARCA

22.

In Danimarca è stato istituito nel maggio 2001, sotto gli auspici del ministero della giustizia, un comitato interministeriale incaricato di esaminare la legislazione vigente in materia di armi ed esplosivi, con particolare attenzione alle esportazioni di armi. Nel 2003 il comitato ha messo a punto una relazione sul trasporto di armi tra paesi terzi sulla cui base il parlamento danese ha adottato, il 6 maggio 2004, una legge che introduce norme sul trasporto di armi tra paesi terzi. Tali norme vietano il trasporto di armi verso paesi oggetto di un embargo sulle armi deciso dall'ONU, dall'Unione europea o dall'OSCE. È vietato inoltre il trasporto di armi tra paesi terzi che non abbiano rilasciato le necessarie licenze d'esportazione e d'importazione. Il comitato esamina attualmente nuovi atti legislativi riguardanti, tra l'altro, l'intermediazione di armi.

ESTONIA

23.

In Estonia è entrata in vigore, il 5 febbraio 2004, la legge sulle merci strategiche che disciplina l'esportazione di merci strategiche e il transito delle stesse in Estonia, l'importazione di materiali di armamento, l'esportazione di servizi connessi con i materiali di armamento nonché il controllo dell'importazione e della destinazione finale delle merci strategiche. Tale legge vieta: l'esportazione e il transito di materiali di armamento in paesi oggetto di sanzioni, vincolanti per l'Estonia, decise da una delle istituzioni indicate nella legge sulle sanzioni internazionali, indipendentemente da eventuali autorizzazioni speciali; la deviazione dalla destinazione prevista delle merci strategiche la cui importazione e destinazione finale sono soggette a controllo statale, in mancanza di autorizzazione scritta della Commissione per le merci strategiche, nonché la riesportazione di tali merci senza speciale autorizzazione; l'esportazione e il transito di armi di distruzione di massa, di materiali, hardware, software e tecnologie utilizzati per la fabbricazione di armi di distruzione di massa e l'esportazione e il transito di mine antiuomo nonché i servizi correlati, indipendentemente dal paese di destinazione; l'importazione, l'esportazione e il transito di beni utilizzati per commettere violazioni dei diritti dell'uomo e la prestazione di servizi correlati, indipendentemente dal paese di destinazione, a meno che tali beni non siano esposti come oggetti di valore storico in un museo; l'esportazione e il transito di altre merci strategiche, l'importazione di altri materiali di armamento e i servizi vietati dagli accordi internazionali vincolanti per l'Estonia.

FINLANDIA

24.

Il parlamento finlandese ha approvato, alla fine del 2003, una legge sull'amnistia in materia di armi da fuoco. Tale legge, entrata in vigore il 1o gennaio 2004, mira a ridurre il numero di armi illegali e non registrate in Finlandia. Dall'entrata in vigore della legge è possibile consegnare alle forze di polizia armi di piccolo calibro, munizioni ed esplosivi illegali senza incorrere in conseguenze legali, qualora non siano stati usati nell'ambito di un reato. Le persone in possesso di un'arma da fuoco illegale possono richiedere una licenza per tenere l'arma o cederla ad un altro titolare di licenza per il tramite della polizia. Qualora il possessore non desideri tenere l'arma o cederla ad un altro titolare di licenza, l'arma in questione viene disattivata o consegnata allo Stato. Essa può essere in seguito venduta dalla polizia, in un'asta pubblica ufficiale, a collezionisti o altri detentori di armi autorizzati.

25.

Nel 2003 il ministero dell'interno finlandese ha provveduto ai preparativi per l'attuazione del protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco, compresa l'intermediazione di armi riguardante le armi da fuoco e munizioni per uso civile. La presentazione delle proposte al Parlamento è prevista per il secondo semestre del 2004.

FRANCIA

26.

La Francia ha varato la legge n. 2003-239, del 18 marzo 2003, sulla sicurezza interna, il cui titolo II («Disposizioni relative alle armi e munizioni») non solo modifica le disposizioni del decreto, del 18 aprile 1939, che fissa il regime applicabile ai materiali bellici, alle armi e alle munizioni, ma rende anche più rigorose le condizioni alle quali i privati possono essere autorizzati ad acquistare e detenere armi per difesa personale o per l'esercizio di un'attività sportiva o venatoria. L'articolo 84 di tale legge, che modifica le disposizioni penali previste dal decreto del 18 aprile 1939, stabilisce che non sono perseguite penalmente le persone che, entro un anno a decorrere dalla pubblicazione della stessa legge, consegnano le armi da esse detenute in violazione delle norme sull'acquisto e la detenzione di armi. Questa misura mira a consentire ai cittadini che detengono armi illegalmente di regolarizzare la loro posizione e alle autorità di recuperare, senza indennizzo, armi talvolta detenute per un lungo periodo e pertanto difficili da rintracciare.

27.

In seguito alla pubblicazione del decreto n. 2002-23, del 3 gennaio 2003, che estende agli intermediari operanti nel commercio di armi il regime di controllo amministrativo applicabile ai fabbricanti e ai commercianti d'armi, è stato gradualmente introdotto il seguente sistema di controllo: rilascio (o rifiuto) di licenze a persone che desiderano agire da intermediari, tenuta di un registro speciale da parte di persone autorizzate, accertamenti iniziali delle autorità di controllo generale delle forze armate (SIA/MD) sui titolari di una licenza di intermediario.

GRECIA

28.

In seguito alla modifica della legislazione greca sulla detenzione di armi da fuoco con legge n. 3169/2003, chiunque desideri importare, commerciare o detenere un'arma da fuoco è tenuto ad ottenere preliminarmente un permesso della polizia. Prima del rilascio di tale permesso si procede ad una verifica del casellario giudiziario del richiedente.

UNGHERIA

29.

In Ungheria sono stati introdotti nuovi controlli sull'acquisto e la detenzione di armi da parte dei civili. La legge n. 24/2004 sulle armi da fuoco e le munizioni, entrata in vigore il 1o maggio 2004, si ispira ed è pienamente conforme ai principi e alle disposizioni di cui alle direttive 91/477/CEE e 93/15/CEE del Consiglio e alle raccomandazioni 93/216/CEE e 96/129/CE della Commissione.

30.

Il 1o maggio 2004 è altresì entrato in vigore in Ungheria il nuovo decreto governativo n. 16/2004 sul controllo delle esportazioni di armi. Tale decreto si applica a tutti i materiali di cui all'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea e alle attività che facilitano la fornitura o consegna di merci (per esempio intermediazione, transito) e la prestazione di assistenza tecnica. La nuova normativa riconosce il codice di condotta dell'Unione europea per le esportazioni di armi come parte della legislazione nazionale, rendendolo uno strumento giuridicamente vincolante. Tutte le richieste di licenza sono valutate sulla base del codice.

IRLANDA

31.

A norma dell'attuale legislazione irlandese, l'importazione e l'esportazione di armi di piccolo calibro da e verso i paesi dell'Unione europea sono subordinate al possesso di una licenza ai sensi delle leggi sulle armi da fuoco del 1925 e del 1964, nonché ai sensi dei regolamenti comunitari del 1993 sull'acquisizione e la detenzione di armi e munizioni. Le esportazioni di armi da fuoco verso tutti i paesi sono altresì soggette alla legge sul controllo delle esportazioni del 1983 e relativi decreti di applicazione, nonché agli obblighi e alle responsabilità internazionali derivanti dall'appartenenza all'ONU, all'Unione europea, all'OSCE e ad altre organizzazioni impegnate nella regolamentazione delle esportazioni, come l'intesa di Wassenaar.

Riconoscendo l'importanza crescente attribuita a livello internazionale al rafforzamento delle disposizioni relative al controllo delle esportazioni strategiche, l'Irlanda si sta adoperando affinché i controlli nazionali sulle esportazioni rispondano ai più elevati standard internazionali. Al riguardo, il ministero per le imprese, il commercio e l'occupazione ha disposto la revisione dei sistemi di controllo strategico irlandesi affinché siano formulate raccomandazioni sul modo migliore di modernizzarli e potenziarli, onde rimediare alle lacune constatate e garantire il pieno rispetto degli obblighi internazionali dell'Irlanda. La prima fase della revisione, intesa ad esaminare le questioni generali coinvolte e a stabilire il modo migliore di procedere alla revisione, è stata completata nel giugno 2003 e la seconda, consistente in una revisione più dettagliata, è quasi completata.

32.

L'Irlanda spera di poter aderire quest'anno al protocollo contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale.

ITALIA

33.

Per quanto concerne l'esportazione di armi per uso militare, nel 2003 le pertinenti disposizioni italiane contenute nella legge n. 185/1990 sono state modificate come segue dalla legge n. 148 (adottata il 17 giugno 2003):

l'autorizzazione all'esportazione richiesta (articoli da 11 a 15 della legge n. 185/1990) può essere sostituita da una «licenza globale di progetto», rilasciata a singolo operatore. Questa licenza deve riguardare il trasferimento di materiali di armamento nel quadro di programmi congiunti intergovernativi o industriali di ricerca, sviluppo o produzione di materiali di armamento svolti con imprese di paesi membri dell'Unione europea o della NATO. Tali programmi congiunti devono essere disciplinati da specifici accordi che garantiscano che l'esportazione di materiali di armamento abbia luogo secondo i principi ispiratori della legge n. 185/1990. Tali accordi devono inoltre prevedere disposizioni analoghe a quelle di cui all'accordo quadro tra la Francia, Germania, l'Italia, la Spagna, la Svezia e Regno Unito relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa, concluso a Farnborough il 27 luglio 2000,

con la stessa licenza globale di progetto può inoltre essere autorizzata la fornitura di materiali di armamento, sviluppati o prodotti sulla base di programmi congiunti, ai suddetti paesi per uso militare nazionale,

la licenza globale di progetto è rilasciata per un periodo massimo di tre anni ed è prorogabile,

la domanda di licenza globale di progetto deve contenere:

a)

la descrizione del programma congiunto, con indicazione del tipo di materiale di armamento che si prevede di produrre,

b)

l'indicazione delle imprese dei paesi di destinazione o di provenienza del materiale, ove già individuate. Laddove esse non siano ancora individuate, la loro identificazione successiva va comunicata al ministero degli affari esteri entro 90 giorni dall'individuazione,

c)

l'identificazione dei destinatari (autorità governative, enti pubblici o privati autorizzati) nell'ambito del programma congiunto,

i titolari di licenza globale di progetto devono fornire annualmente al ministero degli affari esteri una relazione analitica sulle attività espletate sulla base della licenza ottenuta, corredata dei dati su tutte le operazioni effettuate,

in caso di spedizione in utilizzo di licenza globale di progetto, l'impresa è tenuta a conservare per cinque anni la documentazione relativa ai materiali forniti, utile ad attestare l'arrivo a destinazione dei materiali stessi. Continuano ad applicarsi tutte le altre disposizioni pertinenti della legge n. 185/1990.

LETTONIA

34.

Il 6 giugno 2002 è stata approvata e il 1o gennaio 2003 è entrata in vigore la legge sulla circolazione delle armi, intesa a disciplinare il settore delle armi nella Repubblica di Lettonia in conformità degli obblighi internazionali e ad armonizzare la legislazione nazionale al riguardo, determinare i diritti e gli obblighi delle persone fisiche e giuridiche in relazione alla circolazione di armi, loro parti, munizioni, esplosivi, materiale esplosivo, dispositivi speciali e prodotti pirotecnici nella Repubblica di Lettonia, nonché determinare la classificazione di questi materiali allo scopo di garantire la sicurezza individuale e pubblica.

35.

Nel 2003 e 2004 sono stati inoltre adottati diversi atti normativi in applicazione di tale legge che disciplinano in modo rigoroso la circolazione delle armi in Lettonia, ossia il regolamento n. 167 del gabinetto dei ministri, del 15 aprile 2004, riguardante la procedura per un registro comune delle armi da fuoco e delle armi pneumatiche pesanti, che stabilisce la procedura di tenuta di un registro comune delle armi da fuoco e delle armi pneumatiche pesanti detenute da persone fisiche e giuridiche nella Repubblica di Lettonia (si osserva che il regolamento in questione non si applica alle armi delle forze armate nazionali) e il regolamento n. 538 del gabinetto dei ministri, del 23 settembre 2003, riguardante le norme per la classificazione e l'uso di armi, munizioni, dispositivi speciali, esplosivi, materiale esplosivo e prodotti pirotecnici. Un altro elemento importante della normativa lettone in materia di controllo delle esportazioni è il regolamento n. 647 del gabinetto dei ministri, dell'11 novembre 2003, riguardante le norme per l'acquisto, la registrazione, la schedatura, lo stoccaggio, il trasporto, la spedizione, il porto, la vendita e la collezione di armi, munizioni e pistole (rivoltelle) a gas, nonché le norme per le presentazioni.

36.

Il 1o maggio 2004 è entrata in vigore la legge sulla circolazione delle merci strategiche, intesa a garantire il controllo della circolazione delle merci strategiche conformemente agli interessi nazionali e internazionali e agli obblighi internazionali riguardanti il controllo dell'esportazione, dell'importazione e del transito di tali merci.

LITUANIA

37.

Il 1o luglio 2003 è entrata in vigore la nuova legge lituana sul controllo delle armi e munizioni, elaborata in conformità della direttiva 91/477/CCE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. La legge prevede la classificazione delle armi e munizioni in categorie e consolida la base giuridica della circolazione e del controllo delle armi e munizioni nonché le disposizioni relative all'intermediazione d'armi. Essa stabilisce requisiti comuni in materia di scambio di informazioni e disciplina l'importazione, l'esportazione e il transito di armi (la cui detenzione non è subordinata al possesso di una licenza, per esempio fucili da caccia, sportivi, ecc.) usate in ambito civile.

38.

Nel 2003 è stata inoltre varata la legge recante modifica della legge sul controllo dell'esportazione, dell'importazione e del transito di merci e tecnologie strategiche, intesa a disciplinare l'esportazione e l'importazione di armi e munizioni (comprese le SALW) nella Repubblica di Lituania.

39.

Più di recente (nel 2004) è entrata in vigore nella Repubblica di Lituania una nuova legge sul controllo delle merci strategiche che disciplina, tra l'altro, le attività di intermediazione.

40.

Nel 2003, l'Ente per gli armamenti lituano ha introdotto un più rigoroso sistema di registrazione dei certificati di destinazione finale e sono stati avviati i lavori relativi al registro statale delle armi (ampliando una banca dati centralizzata con le informazioni necessarie, conformemente alle disposizioni del protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco).

41.

Il regolamento governativo lituano sul registro statale delle armi (approvato il 21 agosto 2003) definisce i requisiti in materia di dati e il modo in cui le informazioni devono essere fornite, registrate e conservate. Le informazioni sono inserite nella banca dati sin dal momento stesso della comparsa delle armi nel paese (in seguito a fabbricazione o importazione). Il registro mira a prevenire la presenza di armi illegali e costituisce uno strumento molto importante per rintracciare armi.

42.

Inoltre, il codice penale lituano entrato in vigore il 1o maggio 2003 amplia il campo di applicazione della legislazione vigente e contiene un capo distinto relativo ai reati in materia di fabbricazione, detenzione, stoccaggio e commercio illegali di armi.

LUSSEMBURGO

43.

Il Lussemburgo non ha varato nuove leggi nel 2003, ma è in corso una revisione della legislazione vigente. Attualmente, le basi giuridiche pertinenti in questo settore sono la legge del 15 marzo 1983 sulle armi e munizioni nonché il regolamento granducale del 31 ottobre 1995 relativo all'importazione, all'esportazione e al transito di armi, munizioni e materiale specificamente destinato ad uso militare e tecnologia correlata. Essi sono pubblicati nel «Mémorial», la gazzetta ufficiale del Granducato di Lussemburgo.

MALTA

44.

Malta ha adottato misure volte a garantire che i suoi controlli sulle esportazioni siano conformi ai regimi internazionali di controllo delle esportazioni e agli obblighi e alle responsabilità internazionali derivanti dall'appartenenza all'ONU, all'Unione europea e all'OSCE. In tale contesto, a norma dell'attuale legislazione maltese, l'importazione, l'esportazione, il transito e il trasbordo di armi di piccolo calibro sono subordinati al possesso di una licenza di importazione o esportazione, conformemente alle norme sul controllo delle importazioni (Legal Notice 242 del 2004) e alle norme sul materiale militare (controllo delle esportazioni) (Legal Notice 269 del 2001). Le attività di intermediazione legate al trasferimento di armi tra Malta e qualsiasi altro paese sono soggette al controllo previsto dalle norme (di modifica) sul materiale militare (controllo delle esportazioni) (Legal Notice 376 del 2003). Il 1o gennaio 2002, Malta si è conformata al codice di condotta dell'Unione europea per le esportazioni di armi. I criteri comuni per il rilascio delle licenze di esportazione previsti dal codice di condotta servono da orientamento alle competenti autorità maltesi incaricate del controllo delle esportazioni. Detti criteri sono tenuti in considerazione ai fini del rilascio di autorizzazioni all'esportazione di armi e di altro materiale militare.

45.

Inoltre, a Malta, il trasferimento di armi e munizioni tra Stati membri dell'Unione europea è controllato dalle norme sulle armi da fuoco e le munizioni (circolazione negli Stati membri e altre questioni) (Legal notice 56 del 2004), entrate in vigore il 1o maggio 2004.

POLONIA

46.

Nel 2003 la Polonia ha portato avanti alcune iniziative legislative in vista della futura adesione all'Unione europea, alcune delle quali sono proseguite nel 2004. Queste misure si prefiggevano di assicurare la piena attuazione dell'acquis pertinente entro il 1o maggio 2004, data di adesione all'Unione europea. Nel settore delle armi particolare attenzione è stata prestata alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, e all'attuazione dei principi contenuti nel codice di condotta per le esportazioni di armi, adempiendo in tal modo alle condizioni poste dalla decisione 1999/34/PESC del Consiglio.

47.

Il 14 febbraio 2003, la legge del 21 maggio 1999 relativa alle armi da fuoco e alle munizioni (Gazzetta ufficiale n. 53, voce 549 e successivi emendamenti), è stata emendata dalla legge sulle modifiche alla legge anzidetta e dalla legge sull'ufficio per la protezione del governo (testo unificato, Gazzetta ufficiale n. 52, voce 451), armonizzando così le disposizioni polacche vigenti con l'acquis comunitario. La legge ha modificato una serie di aspetti, tra cui le procedure per il trasporto non commerciale di armi sul territorio della repubblica di Polonia, l'importazione e l'esportazione di queste a fini privati, le procedure per la disattivazione delle armi da fuoco, le norme sulla detenzione di armi da parte di stranieri. Contiene inoltre disposizioni che obbligano il comandante in capo della polizia a informare le autorità di altri Stati membri dell'Unione europea sul tipo di armi da fuoco la cui detenzione è permessa o proibita sul territorio polacco.

48.

La legge suddetta costituisce il fondamento degli atti esecutivi seguenti:

ordinanza del ministro dell'economia, del lavoro e della politica sociale, del 7 marzo 2003 sul tipo di munizioni la cui circolazione sul territorio della Polonia può avvenire con l'autorizzazione del ministro competente per le questioni economiche (Gazzetta ufficiale n. 52, voce 456), entrata in vigore alla data di adesione della Polonia all'Unione europea,

ordinanza del ministro delle infrastrutture del 6 novembre 2003 sulle norme e le condizioni particolareggiate della spedizione di armi da parte di soggetti coinvolti nel trasporto e recapito della posta (Gazzetta ufficiale n. 198, voce 1926), che illustra i principi del trasferimento di armi da mediatori stranieri autorizzati a persone fisiche in possesso di autorizzazione per tipi di armi specifici,

ordinanza del ministro dell'interno e dell'amministrazione del 22 dicembre 2003 sui tipi di carta d'identità dei possessori di armi, le autorizzazioni per l'acquisto di armi, le carte d'identità delle persone autorizzate alla detenzione di armi e le carte di registrazione delle armi, (Gazzetta ufficiale n. 225, voce 2233) che introduce nell'ordinamento giuridico polacco la carta europea d'arma da fuoco, i principi di registrazione delle armi pneumatiche, ecc.

SLOVACCHIA

49.

Il 23 aprile 2003 il Parlamento slovacco ha approvato la nuova legge n. 190/2003 sulle armi da fuoco e le munizioni, entrata in vigore il 1o gennaio 2004 ad eccezione di alcuni commi entrati in vigore il 1o maggio 2004. La legge fissa le categorie di armi da fuoco e munizioni, relative condizioni di acquisto, detenzione, porto e uso, diritti e doveri dei possessori, condizioni per l'esportazione, l'importazione e la cessione. Fissa inoltre le condizioni per lo stabilimento e il funzionamento dei poligoni di tiro, le mostre di armi e munizioni, il funzionamento dei sistemi d'informazione del settore e le sanzioni per la violazione degli obblighi sanciti dalla legge stessa.

50.

Alla legge sono seguiti due decreti del ministero dell'interno:

il decreto n. 555/2003, entrato in vigore il 1o gennaio 2004, che precisa le condizioni relative all'ambito e alle modalità di controllo della competenza dei richiedenti una carta d'arma da fuoco, la gestione delle registrazioni, le condizioni per la detenzione e lo stoccaggio di armi da fuoco e munizioni nonché le condizioni volte ad impedire la perdita, l'uso improprio e il furto delle armi da fuoco e delle munizioni,

il decreto n. 208/2004, entrato in vigore il 1o maggio 2004, che introduce il modello della carta europea d'arma da fuoco e relativi requisiti.

51.

La legge n. 190/2003 sulle armi da fuoco e le munizioni, unitamente ai due decreti del ministero dell'interno n. 555/2003 e n. 208/2004, si ispirano e sono pienamente conformi ai principi e alle disposizioni delle direttive 91/477/CEE e 93/15/CEE del Consiglio e delle raccomandazioni 93/216/CEE e 96/129/CE della Commissione.

SPAGNA

52.

In Spagna nessuna nuova legge è entrata in vigore nel 2003. La regolamentazione vigente impone di ottenere un certificato di destinazione finale per tutte le esportazioni di armi leggere e di piccolo calibro in transito o verso una destinazione sensibile, ad eccezione delle armi da fuoco da utilizzarsi per fini sportivi o venatori, affinché le autorità spagnole possano essere sicure che il destinatario finale sia un esponente delle forze armate o di sicurezza o altri soggetti governativi competenti per la sicurezza. Nei paesi in cui non esistono società private il destinatario finale deve essere uno dei soggetti anzidetti. Una nuova legislazione nazionale sul controllo delle armi entrerà tuttavia in vigore a breve, per tenere conto delle più recenti politiche dell'Unione europea in questo settore.

53.

Il nuovo progetto di regio decreto sulla regolamentazione del controllo del commercio estero di materiali di difesa, altri materiali, prodotti e tecnologie a duplice uso comprenderà l'intermediazione e l'assistenza tecnica connessa alle armi, incluse le armi leggere e di piccolo calibro.

SVEZIA

54.

In Svezia, nel 2003, è iniziato un riesame tuttora in corso della legge sulle armi relativamente a taluni aspetti specifici, tra cui le procedure per la marchiatura delle SALW. Sempre nel 2003 è iniziato un riesame tutt'ora in corso, della legislazione svedese sui materiali militari che vaglierà gli strumenti impiegati per il controllo delle esportazioni e proporrà gli emendamenti necessari.

REGNO UNITO

55.

Al fine di contribuire all'attuazione della legge del 2002 sul controllo delle esportazioni il governo britannico ha presentato al Parlamento, il 31 ottobre 2003, due decreti di applicazione, entrati in vigore il 1o maggio 2004, che introducono nuovi controlli.

56.

Il decreto del 2003 sul commercio di prodotti (controllo) estende i controlli oltre la semplice esportazione dal Regno Unito per coprire lo scambio diretto (traffico e intermediazione) di materiali militari tra paesi d'oltremare. I controlli si applicheranno agli scambi di qualsiasi materiale militare tra paesi d'oltremare laddove le transazioni si svolgono in parte nel Regno Unito. Ciò riguarda qualsiasi attività che sia svolta nel Regno Unito da soggetti di cittadinanza britannica (persona o società) o da visitatori stranieri. Il decreto del 2004 sul commercio di prodotti controllati (destinazioni soggette ad embargo), presentato al Parlamento l'11 febbraio 2004 ed entrato in vigore il 3 marzo 2004, introduce il controllo extraterritoriale sugli scambi di materiale militare verso nove destinazioni attualmente colpite da un embargo totale sulle armi imposto dal Regno Unito, dall'Unione europea o dall'OSCE. Tali controlli erano già in essere per le destinazioni soggette a un embargo sulle armi imposto dalle Nazioni Unite.

I.C.   Formazione dell'amministrazione, delle strutture di contrasto e delle autorità giudiziarie

SPAGNA

57.

Le autorità di contrasto spagnole hanno continuato ad organizzare, come negli anni precedenti, corsi sull'impiego criminale delle armi da fuoco e degli esplosivi e sull'applicazione della tecnologia informatica al controllo di armi ed esplosivi. Si tratta di seminari periodici di divulgazione e aggiornamento su questa materia destinati agli ufficiali dei pertinenti servizi.

I.D.   Altre iniziative o attività

DANIMARCA

58.

Nel 2003 la Danimarca ha contribuito a uno studio sull'attuazione della direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, concernente l'acquisizione e la detenzione di armi, che si prefiggeva tra l'altro di potenziare il sistema di scambio di informazioni ai sensi della direttiva stessa.

59.

Nel 2003 la polizia danese ha iniziato ad utilizzare un registro nazionale informatizzato delle armi, contenente l'iscrizione di tutti i porto d'arma rilasciati dalla polizia nonché gli avvisi per i possessori di armi e quelli di smarrimento di armi. Nel registro possono essere inserite tutte le informazioni pertinenti su armi specifiche, quali natura, tipo, marca, modello, numero di serie, calibro, marchiature personali e distintive.

60.

È previsto che tutti i commercianti, gli importatori e i fabbricanti aggiornino il registro delle armi con informazioni tratte dai rispettivi cataloghi o registri; la disposizione non è tuttavia ancora attuata. Analogamente è stata prevista la fusione del registro dei club di tiro con il nuovo registro centrale della polizia.

FRANCIA

61.

Nel 2003 la Francia ha pubblicato la relazione del ministro della difesa sulle esportazioni francesi del 2001, destinata al Parlamento.

62.

Nell'ambito delle procedure nazionali per il controllo delle esportazioni di materiale da combattimento e simili, la Francia si sta adoperando per evitare la diffusione di armi leggere e di piccolo calibro soprattutto in aree di conflitto. Applica con rigore le disposizioni restrittive previste a questo riguardo dal codice di condotta europeo sorvegliando attentamente la destinazione finale dei materiali e i rischi di utilizzo contrari ai principi e agli obiettivi della comunità internazionale e, in particolare, della politica estera e di sicurezza dell'Unione europea.

GERMANIA

63.

Nel 2003 l'esercito federale tedesco ha distrutto più di 150 000 armi leggere e di piccolo calibro.

GRECIA

64.

La Grecia ha realizzato una base di dati elettronica, in cui sono registrate tutte le SALW importate e detenute legalmente, che è costantemente aggiornata con nuove registrazioni o cancellazioni. Oltre alla possibilità di disporre in ogni momento di informazioni sui detentori legali di armi nel paese, vi è anche la possibilità di rintracciare qualsiasi arma dal momento dell'entrata nel paese fino al suo attuale possessore. Tutte le armi sequestrate o confiscate, nonché quelle smarrite e ritrovate, sono registrate nella base di dati.

65.

La Grecia attua con rigore le disposizioni della legge 2168/93 e successive decisioni ministeriali cosicché le armi da fuoco legalmente detenute non siano dirottate verso il mercato illegale. Sono stati imposti controlli mensili minimi su ogni fabbricante o commerciante di armi e le direzioni di polizia hanno ricevuto disposizioni affinché procedano a un inventario completo di tutti i tipi di arma e relative munizioni trovati presso le società che commercializzano armi. I dati che scaturiscono da questi controlli sono sottoposti a una verifica incrociata con quelli della base di dati centrale al fine di impedire le transazioni illegali.

66.

La polizia greca agisce in stretto coordinamento con altre autorità competenti, segnatamente la guardia costiera, la dogana, ecc. La polizia greca intrattiene anche uno scambio di informazioni con le autorità competenti dei paesi di origine delle SALW.

LITUANIA

67.

Nel 2003 la Lituania ha distrutto 767 esemplari di armi leggere e di piccolo calibro servendosi del suo Fondo per gli armamenti.

LUSSEMBURGO

68.

Per quanto riguarda la distruzione di armi, il Lussemburgo (esercito lussemburghese, polizia del Granducato e amministrazione della dogana) utilizza il metodo del taglio in pezzi effettuato nelle armerie dei vari servizi. Il metallo tagliato è conservato in un container e trasportato dalle autorità delle armerie a una società siderurgica ove, in presenza di testimoni, viene fuso in fornaci elettroniche. In seguito è stilata una relazione.

PAESI BASSI

69.

I Paesi Bassi hanno sostenuto il progetto «Biting the bullet» (Farsi coraggio) portato avanti da Saferworld, International Alert e BASIC (Londra), Institute for Security Studies (Istituto per gli studi sulla sicurezza) di Pretoria e «Small Arms Survey» (Inchiesta sulle armi di piccolo calibro) (Ginevra).

POLONIA

70.

Nel 2003 le guardie di frontiera polacche hanno confiscato 45 armi e 3 034 caricatori, mentre la polizia ne ha confiscati rispettivamente 2 750 e 157 143.

SLOVACCHIA

71.

Dal 17 al 21 marzo 2003 si sono tenuti all'Aia colloqui bilaterali tra esperti slovacchi e olandesi. L'ordine del giorno era incentrato sullo scambio reciproco di informazioni nel settore dei controlli sulle esportazioni di armi convenzionali. È in corso di preparazione il follow-up della riunione che si terrà a Bratislava.

SPAGNA

72.

La Spagna ha posto in essere una nuova politica operativa al fine di rafforzare le attività di ispezione e di applicare criteri comuni durante le ispezioni stesse, con l'obiettivo di svolgere un controllo più efficace degli impianti e delle strutture connesse alle armi da fuoco e agli esplosivi. Si è pertanto prescritto che detti impianti e strutture siano ispezionati almeno tre volte all'anno.

73.

Le autorità spagnole hanno immagazzinato in totale 231 880 armi da fuoco di specie e tipo diversi (poste sotto vincolo doganale, sequestrate e confiscate) delle quali 17 768 saranno vendute all'asta e 27 141 distrutte. Le autorità spagnole competenti, coordinate dal servizio ispettivo centrale per le armi e gli esplosivi della Guardia Civil, hanno inoltre sequestrato nel 2003 215 armi da fuoco illegali.

74.

Nel 2003 le autorità spagnole hanno effettuato 17 841 ispezioni in strutture in cui sono prodotte o immagazzinate armi da fuoco e/o esplosivi (tra cui fabbriche, punti vendita, impianti di tiro sportivo, società di sicurezza private, ecc.). Di queste ispezioni 10 099 sono state effettuate presso strutture connesse con le armi da fuoco e 7 742 presso strutture che producono o immagazzinano esplosivi. Inoltre, funzionari delle dogane e del fisco spagnoli hanno visitato porti e aeroporti nell'ambito del loro programma di lotta al contrabbando di armi.

SVEZIA

75.

L'Accademia nazionale svedese della difesa conduce un ampio programma di disarmo, smobilitazione e reintegrazione che comprende una formazione sia nazionale che internazionale.

REGNO UNITO

76.

Il ministero della difesa del Regno Unito ha distrutto nel 2003 più di 24 000 armi leggere e di piccolo calibro. Nello stesso anno ha posto le basi di un'importante iniziativa internazionale per controllare la fornitura e ridurre la domanda di SALW, domanda che in parte scaturisce dall'insicurezza economica e fisica. Il Regno Unito ritiene che riducendo la povertà e incoraggiando lo sviluppo sostenibile sia possibile contrastare il bisogno percepito di armi leggere. Tramite l'iniziativa sulla violenza armata e la povertà (Armed Violence and Poverty Initiative) il Regno Unito si occuperà della domanda di armi leggere integrando la nostra azione volta a ridurre la diffusione delle armi leggere e della violenza armata in programmi di aiuto allo sviluppo di più ampio respiro. Durante le consultazioni del 2002/2003 è emerso chiaramente che se dobbiamo coinvolgere con efficacia la comunità per lo sviluppo ci occorrono prove maggiori dell'impatto delle armi e della violenza armata sulla povertà. Il DFID (Dipartimento britannico per lo sviluppo internazionale) ha commissionato una ricerca sul tema e sta lavorando con un gruppo di donatori per utilizzare i risultati della ricerca stessa quale base per mettere a punto orientamenti dell'OCSE sulle armi e la povertà nel 2005.

II.   MISURE DI ATTUAZIONE ADOTTATE A LIVELLO INTERNAZIONALE NEL 2003

II.A.   Misure volte a combattere l'accumulazione e la diffusione di armi leggere e di piccolo calibro e a prevenire il traffico illecito di armi convenzionali

II.A.1.   Assistenza finanziaria, tecnica e di altro tipo a programmi e progetti pertinenti realizzati dall'ONU, dal CICR e da altre organizzazioni internazionali o regionali o da ONG

II.A.1.1.   Azioni e progetti sostenuti dall'Unione europea

77.

Nel 2003 l'Unione europea ha cofinanziato, mediante il bilancio della politica estera e di sicurezza comune (PESC), quattro progetti per un totale di 3 256 953 EUR, ossia:

Cambogia: decisione 2003/806/PESC del Consiglio del 17 novembre 2003. Questo progetto, iniziato nel 1999, è stato modificato e prorogato quattro volte. Il finanziamento per il 2003 è stato di 1 436 953 EUR. Si tratta di un programma integrato che presta assistenza legale per l'elaborazione di una legislazione sulle armi, la raccolta e la distruzione di armi, la costruzione di depositi sicuri e progetti «Sviluppo in cambio di lotta alle armi». È il solo progetto sulle SALW attuato e gestito dall'Unione europea ed è fermamente sostenuto dal governo cambogiano. Il progetto è stato valutato e sottoposto a revisione contabile nel 2001,

Albania: decisione 2003/276/PESC del Consiglio, del 15 aprile 2003, relativa alla distruzione di munizioni per armi portatili e armi leggere. Dalla firma dell'accordo lo schema di finanziamento del progetto ha subito sensibili modifiche. Attualmente il progetto riceve un contributo dell'Unione europea di 820 000 EUR, un secondo contributo degli Stati Uniti di 500 000 USD e un contributo del Regno Unito di 400 000 GBP. Tutti e tre i contributi sono stati destinati ai primi due anni del progetto. L'Agenzia NATO manutenzione e approvvigionamento (NAMSA) sta ora tornando al piano originario di installazione di un inceneritore di rifiuti esplosivi ad alta capacità (EWI), del tipo a «forno rotativo corazzato»,

Lima, America latina e Caraibi, DDA/UN-LIREC: (Dipartimento delle Nazioni Unite per il disarmo-Centro regionale delle Nazioni Unite per la pace, il disarmo e lo sviluppo nell'America latina e nei Caraibi): decisione 2003/543/PESC del Consiglio, del 21 luglio 2003, concernente un ulteriore contributo dell'Unione europea alla lotta contro l'accumulazione e la diffusione destabilizzanti di armi portatili e di armi leggere nell'America latina. L'Unione europea ha contribuito al progetto con 700 000 EUR nel 2003,

Belgrado [PSNU-SEESAC]: decisione 2003/807/PESC del Consiglio, del 17 novembre 2003, concernente un ulteriore contributo per le spese correnti del Centro per il controllo delle armi leggere e di piccolo calibro istituito sotto l'egida del patto di stabilità/PSNU. L'Unione europea ha contribuito al progetto con 300 000 EUR nel 2003.

78.

Altri quattro progetti, incentrati sulla raccolta di armi leggere e di piccolo calibro nonché su operazioni di disarmo, smobilitazione e reinserimento, sono stati realizzati negli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) per un totale di 48 760 000 EUR mediante accordi bilaterali conclusi con la Commissione europea e finanziati dal Fondo europeo di sviluppo e dal bilancio CE.

Tanzania: sostegno al piano d'azione di questo paese per la gestione delle armi e il disarmo con un importo di 2 000 000 EUR fornito dal bilancio FES su un periodo di tre anni,

Costa d'Avorio: l'Unione europea ha fornito, mediante il bilancio FES, un sostegno specifico di 5 000 000 EUR per il disarmo, la smobilitazione e il reinserimento in questo paese nell'ambito di un più ampio programma di reinserimento postbellico,

Liberia: l'Unione europea ha fornito, mediante il bilancio FES, un contributo di 40 000 000 EUR a sostegno del disarmo, della smobilitazione e del reinserimento in questo paese nell'ambito di un più ampio programma di reinserimento postbellico,

Sierra Leone: il contributo di 1 760 000 EUR fornito dall'Unione europea mediante il bilancio CE alla Commissione verità e riconciliazione e al Tribunale speciale per la Sierra Leone riguardava anche il disarmo, la smobilitazione e il reinserimento, nonché l'assistenza giuridica per la legislazione in materia di armi.

II.A.1.2.   Cooperazione tra l'Unione europea e altri Stati

Riunione della troika Unione europea-USA del 7 luglio 2003 New York

79.

La riunione è stata in gran parte dedicata a questioni connesse con la prima riunione biennale degli Stati. Le opinioni sono state ampiamente convergenti sulla maggioranza dei temi, quali la marchiatura e il rintracciamento delle SALW, e sulla normativa in materia di intermediazione. Riguardo alle SALW gli Stati Uniti hanno fatto presente che l'attenzione dovrebbe essere posta sull'attuazione a livello nazionale e sul controllo delle esportazioni. Gli Stati Uniti hanno condiviso il parere dell'Unione europea, vale a dire che dovrebbe essere negoziato uno strumento per il rintracciamento e la marchiatura. La presidenza ha sottolineato che l'Unione europea e gli Stati Uniti occupano una posizione di primo piano riguardo all'intermediazione. Gli Stati Uniti sono attivamente impegnati nel controllo dell'eccedenza di MANPAD in paesi terzi.

Riunione della troika Unione europea-Canada del 7 novembre 2003

80.

La presidenza ha rammentato la dichiarazione congiunta Unione europea-Canada in cui si ribadiva l'impegno comune dell'Unione europea e del Canada nella lotta alla diffusione delle SALW. Insieme all'Unione europea il Canada sostiene uno strumento giuridicamente vincolante per il rintracciamento, la marchiatura e l'intermediazione. La delegazione canadese ha accolto con favore il piano d'azione e ha precisato che il suo paese ha le stesse priorità dell'Unione europea nel settore delle SALW, ossia la sicurezza umana, l'attuazione della normativa, nonché la raccolta e la distruzione. Il Canada ha un approccio incentrato sulla popolazione (bambini nei conflitti armati, accento sulla sicurezza nell'ambito delle comunità locali, segnatamente in Africa) ed è favorevole a una più stretta cooperazione con l'Unione europea in questo campo.

II.A.2.   Assistenza finanziaria, tecnica e di altro tipo fornita da Stati membri dell'Unione europea a progetti sulle SALW

81.

Come nel caso dei progetti finanziati dalla Commissione europea alcuni Stati membri hanno fornito assistenza finanziaria per un'ampia gamma di progetti sulle SALW. Tra questi finanziamenti si possono citare i seguenti:

BELGIO

82.

Per sostenere progetti sulla conversione e il reinserimento di ex combattenti e la raccolta di SALW illegali il Belgio ha contribuito con 3 000 000 EUR al progetto PSNU per un programma di ricostituzione della comunità, reintegrazione degli ex combattenti, raccolta, immagazzinamento e distruzione delle armi nella Repubblica democratica del Congo.

ESTONIA

83.

Nel 2002-2003 l'Estonia ha contribuito finanziariamente al fondo fiduciario del PFP (partenariato per la pace) denominato Albania II: distruzione delle munizioni per le SALW in Albania.

FINLANDIA

84.

La Finlandia ha dato un contributo finanziario al programma sul regime di controllo e trasparenza per quanto riguarda le armi di piccolo calibro (SATCRA) in Africa. Il progetto mira a rafforzare la capacità dello Stato di prevenire la proliferazione delle armi leggere mettendo a punto metodi di rintracciamento e marchiatura, sforzandosi di armonizzare la legislazione sulle armi leggere, migliorando la gestione delle scorte e perfezionando il monitoraggio e la verifica per garantire il rispetto delle norme. Il progetto è amministrato dal centro regionale ONU per la pace e il disarmo in Africa.

85.

La Finlandia offre inoltre sostegno finanziario al programma di sviluppo delle Nazioni Unite riguardante il controllo delle armi in Albania ed ha distaccato un esperto in materia di armi di piccolo calibro quale esperto tecnico internazionale per il programma per il 2002-2003. Il programma prevede attività di sensibilizzazione e informazione, progetti di sviluppo, sostegno logistico alle squadre di raccolta delle armi, e un progetto pilota di base di dati per il controllo delle armi.

86.

La Finlandia sostiene il programma di controllo delle armi di piccolo calibro in Guatemala attuato dall'IEPADES (Istituto di istruzione per lo sviluppo sostenibile). L'obiettivo del progetto è consolidare un programma nazionale di controllo delle armi con la partecipazione dei responsabili del governo e di gruppi della società civile interessati.

87.

La Finlandia ha altresì distaccato un esperto di armi di piccolo calibro presso il programma di studi strategici in materia di sicurezza internazionale dell'istituto universitario di alti studi riguardante l'indagine sulle armi di piccolo calibro e ha partecipato al finanziamento del programma per il 2003.

GERMANIA

88.

La Germania sostiene una serie di programmi di reinserimento, compreso un programma che ha sostenuto finanziariamente in due fasi (1996-2003 e 2003-2006) per assistere il reinserimento economico e sociale degli ex combattenti e delle loro famiglie in Angola. Ai fini del reinserimento vengono rafforzate le capacità dei governi e dell'amministrazione locali di sviluppare ed attuare concetti di reinserimento e sviluppo rurale. Il reinserimento degli ex combattenti è sostenuto anche a livello locale tramite progetti di sviluppo socioeconomico.

89.

La Germania sostiene il reinserimento degli ex combattenti nel Burundi tramite un progetto che si svolge nel 2003/2004. Il progetto ha quattro componenti principali: trasferimento di competenze alle strutture di reinserimento comunali, rilancio della produzione agricola, generazione di reddito e riabilitazione delle infrastrutture.

90.

In stretta cooperazione con l'Organizzazione delle Nazioni Unite nella Repubblica democratica del Congo (MONUC), la Germania sostiene il ritorno degli ex combattenti ruandesi dal Congo orientale tramite un progetto che si svolge dal 2003 al 2004. Sono previsti altri progetti.

91.

La Germania sostiene il programma di smobilitazione e reinserimento che coinvolge vari paesi della regione dei Grandi Laghi tramite un progetto quadriennale (2003-2006). Oltre alla cooperazione tecnica bilaterale nel contesto del MDRP vengono offerti contributi speciali come misure di sviluppo di capacità (per esempio un workshop sul controllo, la valutazione e la gestione dei sistemi di informazione nel quadro del disarmo, della smobilitazione e del reinserimento degli ex combattenti per le agenzie partner del MDRP).

92.

La Germania sostiene la Commissione per la smobilitazione e il reinserimento in Ruanda (servizi di consulenza) e il processo di reinserimento tramite un progetto quadriennale (2003-2006).

93.

La Germania sostiene il fondo speciale della Banca mondiale per il programma nazionale di smobilitazione in Sierra Leone tramite un progetto biennale (2003-2004), che è integrato da progetti bilaterali per il reinserimento di ex combattenti in tale paese.

94.

Il governo tedesco ha deciso di sostenere il segretariato della Comunità dell'Africa orientale (EAC) nei suoi sforzi volti ad arginare la proliferazione illecita di SALW.

95.

In Uganda la Germania sostiene il punto di contatto nazionale sulle armi di piccolo calibro. Conformemente al programma d'azione delle Nazioni Unite sulle armi leggere e di piccolo calibro e ad accordi regionali, il governo ugandese ha creato un ufficio per il coordinamento dei controlli sulle armi di piccolo calibro, che il governo tedesco ha aiutato ad attrezzare e rafforzare.

96.

Il governo tedesco ha ideato una serie di programmi di sensibilizzazione, compreso un programma che sostiene il progetto di help desk del centro internazionale di Bonn per la riconversione nelle sue attività volte ad accrescere la consapevolezza del problema posto dalle SALW, nonché a sensibilizzare la popolazione.

97.

In Angola il governo tedesco ha sostenuto un progetto locale attuato dall'ONG angolana «Angola 2000» in cooperazione con l'ONG SaferAfrica. Tale progetto è inteso a sensibilizzare alla necessità di ridurre gli effetti negativi della disponibilità di armi di piccolo calibro nella società. Finora sono state svolte le attività seguenti:

formazione di attori locali nella gestione delle armi e nel disarmo pratico,

formazione di attori locali nelle tecniche di rilevamento e analisi quantitativa dei dati,

realizzazione di un'inchiesta sulla sicurezza delle persone in zone prescelte a tal fine,

seminario per la diffusione dei risultati,

attività di patrocinio a livello nazionale per l'elaborazione di un piano d'azione nazionale.

98.

In Cambogia la ONG locale, «gruppo di lavoro per la riduzione delle armi», si adopera per la formazione di altre ONG locali in campagne di sensibilizzazione. Anche queste attività sono finanziate dal governo tedesco. Finora sono state svolte le attività seguenti:

valutazione del fabbisogno nella comunità delle ONG di Kampong Thom,

organizzazione di seminari sui manuali di formazione,

elaborazione di un prontuario e di manuali di formazione per sostenere il lavoro sulle armi di piccolo calibro svolto dalle ONG locali,

sostegno finanziario e promozione a favore delle ONG locali nei lavori riguardanti le armi di piccolo calibro e la gestione di ulteriori seminari, e

valutazione del progetto pilota.

99.

In Georgia il governo tedesco sostiene l'Istituto per la pace, la democrazia e lo sviluppo del Caucaso. Insieme ad altre organizzazioni non governative georgiane, questo istituto cerca di aumentare la conoscenza dei problemi legati alle SALW in determinate regioni della Georgia e di preparare gli attori della società civile e le autorità governative, sia locali che nazionali, ad aumentare il livello di sicurezza della popolazione.

100.

In Malawi il governo tedesco sostiene l'elaborazione di una base d'informazione e di una strategia per il controllo delle armi di piccolo calibro in Malawi. In questo paese la Germania collabora strettamente con il governo del Regno Unito. La Germania non ha soltanto partecipato ad una valutazione della situazione delle armi di piccolo calibro in Malawi, ma ha anche sostenuto la creazione del punto di contatto nazionale.

101.

In El Salvador la Germania sostiene gli sforzi di sensibilizzazione tra gli studenti, i genitori e gli insegnanti in materia di violenza armata nelle scuole e le iniziative volte all'adozione di misure per arginarla.

IRLANDA

102.

L'Irlanda ha fornito un contribuito di 100 000 EUR a un progetto diretto dal Canada per la distruzione di munizioni per SALW in Albania e ha promesso 30 000 EUR per il progetto diretto dai Paesi Bassi in Serbia e Montenegro. Nel 2004 l'Irlanda si è impegnata a fornire un contributo di 90 000 EUR a un nuovo progetto di SaferAfrica, «Sostenere l'azione», che si svolgerà dal 1o aprile 2004 al 31 dicembre 2006. Il progetto si prefigge l'obiettivo di fornire assistenza a quanti sono impegnati nella lotta al traffico illecito di armi leggere e di piccolo calibro.

LUSSEMBURGO

103.

Nel 2003 il Lussemburgo ha fornito, a titolo nazionale, un contributo di 105 000 EUR al programma di partenariato per la pace della NATO per l'attuazione del progetto, «Distruzione delle munizioni per armi leggere e di piccolo calibro in Albania» coordinato dalla NAMSA.

PAESI BASSI

104.

Nel 2003 il governo dei Paesi Bassi ha contribuito con 2,27 milioni di EUR ai progetti SALW tramite il suo apposito fondo:

Centro per il controllo delle armi leggere e di piccolo calibro per l'Europa sudorientale del PSNU, a Belgrado,

programma del Centro regionale delle Nazioni Unite per la pace, il disarmo e lo sviluppo nell'America latina e nei Carabi, riguardante il controllo di armi, munizioni e esplosivi,

distruzione di SALW in Serbia e Montenegro (NAMSA),

distruzione di munizioni per SALW in Albania (NAMSA),

proposta di SaferAfrica sulla gestione delle armi ed il disarmo: iniziative per ridurre la proliferazione di armi leggere e di piccolo calibro illegali in regioni quali l'Africa meridionale, l'Africa orientale e il Corno d'Africa,

distruzione di armi leggere e di piccolo calibro in Afghanistan (HALO Trust),

progetto UE-ASAC concernente la registrazione e lo stoccaggio di SALW nella regione militare 4, in Cambogia,

programma per le armi di piccolo calibro, VIVA RIO, in Brasile.

POLONIA

105.

Nel quadro del Consiglio di partenariato euro-atlantico/NATO (NATO-EAPC), la Polonia ha fornito nel 2003 un contributo di 10 000 USD al fondo internazionale per la distruzione dell'eccedenza di munizioni in Albania. Il progetto è stato intrapreso nel quadro del fondo fiduciario del partenariato per la pace, coordinato dalla NAMSA.

SPAGNA

106.

L'agenzia spagnola per la cooperazione internazionale (AECI) finanzia dal 2002, a Bogotà, capitale della Colombia, un progetto che inteso a combattere il problema della violenza nella città e ad instaurare un processo di disarmo volontario dei cittadini, tramite lo scambio di armi in cambio di cibo. Questo progetto è accompagnato anche da una serie di dibattiti pubblici, seminari e riunioni che affrontano la questione di come ridurre la violenza e la criminalità a Bogotà, così come quella della prevenzione dell'abuso di sostanze stupefacenti. Il contributo dell'AECI al progetto è stato di 24 000 EUR nel 2002 e di 35 000 EUR nel 2003.

SVEZIA

107.

Nel 2003 la Svezia ha sostenuto vari programmi relativi alle SALW, compresi i seguenti:

distruzione di munizioni per SALW in Albania, PFP della NATO (NAMSA),

disarmo, smobilitazione e reinserimento e sviluppo di capacità delle ONG riguardo a tematiche SALW in America latina (Centro regionale delle Nazioni Unite per la pace, il disarmo e lo sviluppo nell'America latina e nei Caraibi),

programma regionale SALW in America latina (fondazione Arias),

programma regionale SALW in America latina, compreso il sostegno all'Iniziativa parlamentare di scambio sulle armi (SweFOR),

progetto regionale Africa occidentale (Sierra Leone, Guinea, Liberia) (Conferenza mondiale sulle religioni e la pace),

sostegno allo studio annuale 2003 «Small Arms Survey» (Inchiesta sulle armi di piccolo calibro), e

sostegno alla rete internazionale d'azione contro le armi di piccolo calibro (IANSA); la pubblicazione «L'attuazione del programma d'azione 2003».

REGNO UNITO

108.

Essendo uno dei maggiori donatori nei progetti intesi a combattere la proliferazione e l'uso illecito delle armi di piccolo calibro il Regno Unito ha continuato a versare i 19,5 milioni di GBP che si era impegnato a spendere tra il 2001 e il 2004. I fondi sono destinati a progetti diretti da agenzie delle Nazioni Unite, organizzazioni regionali, governi e ONG. I progetti sostenuti dal Regno Unito includono programmi di raccolta, gestione e distruzione di armi; assistenza nell'efficace attuazione degli accordi regionali esistenti; sviluppo di piani di azione nazionali sulle armi di piccolo calibro; e sostegno alla società civile. il Regno Unito ha continuato a lavorare per rafforzare le iniziative regionali esistenti volte a combattere la proliferazione e l'uso illecito di SALW, incluso nell'Africa meridionale, orientale e occidentale e nell'America centrale e meridionale.

II.A.3.   Coordinamento delle misure pratiche con altri Stati membri e con la Commissione europea

109.

Le questioni inerenti alle SALW sono state discusse nel 2003 nel corso delle riunioni della Troika del COARM, CODUN e CONOP con la Federazione russa, l'Ucraina, il Canada, gli Stati Uniti, la Cina e la Corea del Sud, oltre che nei Gruppi misti istituiti in materia di SALW tra l'Unione europea e gli USA e il Canada.

II.A.4.   Partecipazione a seminari e conferenze internazionali o relativa organizzazione

UNGHERIA

110.

L'Ungheria, in cooperazione con il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, l'Ufficio per la non proliferazione e l'Ufficio per la cooperazione in materia di controllo delle esportazioni, ha organizzato la quinta conferenza internazionale sui controlli delle esportazioni a Budapest, Ungheria, dal 15 al 17 settembre 2003 (la conferenza è stata la quinta di una serie di eventi noti come il «processo di Oxford»). Hanno partecipato più di 180 funzionari addetti al controllo delle esportazioni provenienti da oltre 40 paesi e i rappresentanti dei regimi multilaterali di controllo delle esportazioni, dell'industria e della comunità delle ONG. Uno degli argomenti principali della conferenza è stato quello dei nuovi approcci da adottare in materia di controllo delle armi convenzionali, in particolare taluni tipi di SALW come il MANPADS.

111.

A livello regionale, l'Ungheria ha organizzato, in collaborazione con il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, l'Ufficio per la non proliferazione e l'Ufficio per la cooperazione sul controllo delle esportazioni, un seminario sul controllo delle esportazioni per il paesi dell'Europa sudorientale, tenutosi a Szeged, Ungheria, nel giugno 2003. La conferenza ha presentato gli elementi di base di un efficace sistema di controllo delle esportazioni e ha fornito un'opportunità per discutere gli approcci e le problematiche a livello regionale, principalmente come affrontare i problemi collegati alle SALW nella regione.

ITALIA

112.

Nel 2003 l'Italia ha partecipato attivamente a varie azioni a livello regionale e mondiale in materia di scambio di informazioni sulle procedure nazionali e di individuazione di soluzioni comuni ai problemi relativi al traffico illecito di armi leggere e di piccolo calibro.

113.

In particolare l'Italia ha partecipato agli eventi seguenti:

conferenza sui controlli delle esportazioni di armi leggere e di piccolo calibro (Londra, 14-15 gennaio 2003),

seminario OSCE sull'attuazione regionale del programma d'azione delle Nazioni Unite sul traffico illecito di armi leggere e di piccolo calibro (Bucarest, 24-26 febbraio 2003), con contributo di 22 000 EUR per la sua organizzazione,

seminario sull'attuazione nell'Europa sudorientale del programma d'azione delle Nazioni Unite per il 2001 sul traffico illecito di armi leggere e di piccolo calibro (Lubiana, 11-12 marzo 2003),

seminario sui regimi regionali di controllo delle esportazioni (Skopje, 20-22 marzo 2003),

conferenza intitolata «Ulteriori provvedimenti per potenziare la cooperazione internazionale al fine di prevenire, combattere e estirpare l'intermediazione illegale delle armi leggere e di piccolo calibro» (Oslo, 22-24 aprile 2003),

seminario intitolato «L'attuazione, nella regione dell'Africa centrale, del programma d'azione adottato nella conferenza delle Nazioni Unite del 2001 sul commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro» (Brazzaville, 12-14 maggio 2003),

seminario sui pericoli per la sicurezza causati dalle scorte eccessive di esplosivi e munizioni nella regione dell'OSCE (Vienna, 27-28 maggio 2003),

workshop «Cooperazione Unione europea-Bielorussia per aumentare la sicurezza nell'Unione europea allargata» (Varsavia, 24-25 novembre 2003),

conferenza in «materia di attuazione, da parte degli Stati arabi, del programma d'azione delle Nazioni Unite sul commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro» (Cairo, 16-18 dicembre 2003).

LITUANIA

114.

La Lituania ha sostenuto e contribuito alla relazione intitolata «Commercio di transito di armi nella regione baltica» sulla valutazione dei sistemi di controllo di transito e sugli sforzi per combattere il traffico illecito in Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia e nella regione russa di Kaliningrad.

115.

Durante la conferenza tenutasi a Lancaster, nel Regno Unito, nel gennaio 2003, la Lituania è stata tra quegli stati che hanno riconosciuto l'importanza di controlli efficaci sulle attività di intermediazione delle SALW e la necessità di proseguire gli sforzi di attuazione degli impegni assunti a questo proposito nell'ambito del programma d'azione delle Nazioni Unite. La Lituania ha sostenuto lo sviluppo di un'adeguata legislazione nazionale per regolamentare le attività di intermediazione delle SALW, nonché gli sforzi volti ad aumentare la cooperazione internazionale per quanto riguarda la prevenzione, la lotta e l'eliminazione dell'intermediazione illegale di SALW.

116.

Gli esperti lituani hanno partecipato attivamente alle riunioni (tenutesi nel gennaio 2003 a Londra e nel giugno 2003 a Praga) del gruppo consultivo sulle SALW, il cui scopo era aiutare ad assicurare che il programma d'azione convenuto alla conferenza delle Nazioni Unite sul commercio illegale di SALW in tutti i suoi aspetti sia completamente attuato e ulteriormente sviluppato, affinché siano attuate misure efficaci per prevenire e ridurre la proliferazione e l'uso illegale di SALW.

117.

La Lituania ha altresì presentato una relazione in un seminario franco-svizzero sul tema «Tracciabilità delle SALW: ricerca, marcatura e conservazione della documentazione» ed è favorevole allo sviluppo di uno strumento giuridicamente vincolante che consenta di rintracciare le SALW in modo affidabile e tempestivo.

PAESI BASSI

118.

I Paesi Bassi hanno intrapreso le seguenti attività:

organizzazione e cofinanziamento della «Conferenza olandese-norvegese sugli ulteriori provvedimenti per potenziare la cooperazione internazionale al fine di prevenire, combattere e estirpare l'intermediazione illegale delle armi leggere e di piccolo calibro» (Oslo, 22-24 aprile 2003),

contributo alla conferenza dell'Istituto giordano per la diplomazia sull'attuazione del programma d'azione delle Nazioni Unite sul commercio illegale di SALW nella regione araba, Amman, 23-24 giugno 2003,

contributo alla conferenza ONU/OSCE sulle SALW a Lubiana, 11-12 marzo 2003,

in qualità di presidente in esercizio (PIE) dell'OSCE nel 2003 i Paesi Bassi hanno organizzato il foro economico 2003 dell'OSCE sul traffico di SALW, droghe e esseri umani (Praga, 20-23 maggio 2003),

i Paesi Bassi hanno preso parte al gruppo di esperti delle Nazioni Unite riunitosi per studiare la fattibilità di uno strumento internazionale per la ricerca e la marcatura delle SALW,

riunione collaterale all'iniziativa olandese-norvegese per combattere l'intermediazione illegale (risultati della conferenza di Oslo sull'intermediazione) alla riunione biennale delle Nazioni Unite sull'attuazione del programma d'azione delle Nazioni Unite sul commercio illegale di SALW in tutti i suoi aspetti, luglio 2003,

consultazioni con organizzazioni regionali (ECOWAS, SADC, ASEAN, Forum del Pacifico, OSA) sugli ulteriori provvedimenti per potenziare la cooperazione regionale al fine di combattere l'intermediazione illegale (New York, luglio 2003),

e

prime riunioni di consultazione con le missioni dell'OSCE a Vienna sull'introduzione di uno strumento sull'intermediazione dell'OSCE (iniziativa olandese-norvegese, congiuntamente con la Germania).

POLONIA

119.

Nell'aprile 2003 gli esperti polacchi del ministero dell'economia, del lavoro e della previdenza sociale e del ministero degli affari esteri hanno tenuto un seminario per esperti governativi in Bosnia-Erzegovina sui principi e sulle soluzioni adottate dalla Polonia in materia di controlli sulle esportazioni e importazioni di armi e di beni a duplice uso, comprese le SALW, quale seguito alla loro visita in Polonia.

120.

Il 24-25 novembre 2003 è stato organizzato a Varsavia un seminario su «Cooperazione Unione europea-Bielorussia per aumentare la sicurezza nell'Unione europea allargata», in cooperazione con le autorità inglesi e bielorusse e le ONG Saferworld e Voluntas.

121.

Gli esperti polacchi hanno altresì partecipato attivamente a seminari e workshop dedicati a questioni quali il controllo, l'esportazione e la distruzione delle armi di piccolo calibro e delle munizioni e la protezione dei depositi a Londra, Bucarest, Oslo, Lubiana, Minsk e in altre sedi.

SPAGNA

122.

Durante il 2003 la Guardia Civil spagnola ha fornito assistenza alla polizia del Principato di Andorra nell'elaborazione di un nuovo regolamento sulle armi da fuoco, conforme alle norme dell'Unione europea, ed entrambe hanno firmato un protocollo di cooperazione.

123.

In maggio la Spagna ha partecipato alla prima riunione del foro parlamentare permanente sulle armi leggere e di piccolo calibro (SALW) composto da parlamentari di Spagna, Svezia e paesi dell'America centrale che ha avuto luogo a Panama. Questa riunione è parte di un processo volto a migliorare la legislazione in materia di armi dei paesi dell'America centrale tramite lo scambio di esperienze tra parlamentari; anche la promozione dell'universalizzazione dei trattati internazionali pertinenti è parte integrante del progetto.

II.A.5.   Altre iniziative

ESTONIA

124.

L'Estonia ha sostenuto e contribuito ad una relazione sul commercio di transito di armi nella regione baltica che procede ad una valutazione dei sistemi di controllo di transito e delle iniziative volte a combattere il traffico illecito in Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia e nella regione russa di Kaliningrad.

FRANCIA

125.

La Francia partecipa ai lavori del gruppo nazionale di esperti previsto dalla direttiva del Consiglio 91/477/CEE, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. I lavori attuali, promossi dalla Commissione, mirano ad una revisione della direttiva in modo da incorporare le disposizioni del protocollo sulle armi da fuoco dell'8 giugno 2001, in particolare quelle relative alla marcatura e alla registrazione delle armi, nonché le disposizioni relative alla neutralizzazione e alla definizione di armi antiche.

POLONIA

126.

Fin dall'inizio la Polonia ha partecipato attivamente alla Task Force sul Mar Baltico. Poiché dal 1o maggio 2004 le frontiere polacche dovevano diventare le frontiere dell'Europa allargata, la collaborazione dei servizi doganali e della guardia di frontiera nella lotta al commercio illegale, segnatamente il traffico di armi, munizioni e esplosivi, è stata una delle principali priorità della Polonia in seno alla Task Force.

II.B.   Partecipazione ai lavori delle organizzazioni internazionali e accordi regionali nel settore delle armi convenzionali, soprattutto delle armi leggere e di piccolo calibro

II.B.1.   Nazioni Unite

127.

L'Unione europea è stata molto attiva in questa sede. Qui di seguito figurano alcune informazioni sui lavori e le iniziative intraprese da vari Stati membri.

FRANCIA

128.

La Francia ha partecipato alle operazioni di disarmo nel contesto dell'operazione di mantenimento della pace delle Nazioni Unite (operazione Artemis nella Repubblica democratica del Congo, giugno-settembre 2003) e/o delle organizzazioni regionali (ECOWAS: operazione Unicorno in Costa d'Avorio dal giugno 2003) nonché nei Balcani (KFOR) e in Afghanistan (ISAF).

129.

Un esperto francese ha partecipato ad un gruppo di esperti governativi che ha redatto una relazione sulla possibile creazione di uno strumento internazionale per l'identificazione e la ricerca veloce e affidabile delle armi di piccolo calibro illegali, presentata all'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel luglio 2003.

GERMANIA

130.

La Germania ha sostenuto e ha contribuito alla conferenza regionale sulle armi leggere e di piccolo calibro organizzata dalle Nazioni Unite e dalla Lega araba nel dicembre 2003 al Cairo. L'obiettivo della conferenza era approfondire la conoscenza del programma d'azione delle Nazioni Unite nella regione e promuovere il consenso regionale su importanti aspetti del controllo delle armi leggere e di piccolo calibro. La Germania ha anche sostenuto una conferenza sul controllo delle armi di piccolo calibro a Lubiana, nell'Europa sudorientale, organizzata dalle Nazioni Unite e dall'OSCE.

UNGHERIA

131.

L'Ungheria ha contribuito attivamente ai lavori delle organizzazioni internazionali e agli accordi regionali nel settore delle SALW. Nel periodo precedente la prima riunione biennale delle Nazioni Unite sull'attuazione del programma di azione dell'ONU, l'Ungheria ha partecipato ad una conferenza a Lancaster House, Londra, nel gennaio 2003, sul tema del rafforzamento dei controlli delle esportazioni di SALW e ad un seminario sull'intermediazione svoltosi a Oslo nell'aprile 2003. Entrambe le conferenze erano intese a portare avanti i lavori previsti dal programma d'azione dell'ONU del 2001.

132.

L'Ungheria ha inoltre sostenuto e contribuito finanziariamente ad una conferenza sui controlli delle armi di piccolo calibro nell'Europa sudorientale, svoltasi a Lubiana, in Slovenia, organizzata dalle Nazioni Unite e dall'OSCE.

LITUANIA

133.

La Lituania partecipa ai lavori dell'ONU e dell'OSCE nel settore delle SALW. Gli esperti lituani hanno contribuito attivamente alle discussioni relative al protocollo sulle armi da fuoco, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, noto come il protocollo di Vienna. Gli esperti lituani hanno inoltre partecipato alla prima riunione biennale di Stati sull'attuazione del programma di azione dell'ONU, svoltasi nel luglio del 2003 a New York.

MALTA

134.

Malta applica e attua pienamente, attraverso la normativa nazionale, le disposizioni in materia di embargo sulle armi decise dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e appoggia le risoluzioni dell'Assemblea generale dell'ONU sulle questioni connesse con le armi convenzionali, il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro, la trasparenza in materia di armamenti e di spesa militare. Malta presenta inoltre una relazione annuale in conformità della risoluzione dell'Assemblea generale dell'ONU sul tema della trasparenza in materia di armamenti.

PAESI BASSI

135.

I Paesi Bassi hanno partecipato attivamente (come membri dell'Ufficio di presidenza) alla riunione biennale degli Stati che partecipano al programma di azione dell'ONU, svoltasi nel luglio 2003 a New York.

SPAGNA

136.

La Spagna ha partecipato a sua volta alla riunione biennale dell'ONU nel luglio del 2003 e nel dicembre 2003 ha presentato all'ONU la sua prima relazione sull'attuazione del programma di azione. Nel 2003 le forze armate spagnole e la Guardia Civil hanno partecipato alle iniziative di cooperazione internazionale nel settore delle armi leggere e di piccolo calibro e del relativo controllo effettivo, in collaborazione con l'ONU o la NATO o sotto la loro egida, nei seguenti paesi: Afghanistan, Bosnia-Erzegovina, Repubblica democratica del Congo, Eritrea, Etiopia, Georgia, Guatemala, Kuwait, ex Repubblica jugoslava di Macedonia e provincia serba del Kosovo.

REGNO UNITO

137.

In seguito alla conferenza di Lancaster House nel gennaio del 2003 sul rafforzamento dei controlli sulle esportazioni, il Regno Unito si è impegnato in programmi di sensibilizzazione e in programmi intesi a raggiungere un consenso fra Stati sulla necessità di rafforzare i controlli sui trasferimenti di armi leggere e di piccolo calibro (SALW). Nel luglio del 2003 il Regno Unito ha organizzato con successo due riunioni a margine della riunione biennale di Stati dell'ONU al fine di esaminare l'attuazione del programma di azione dell'ONU (UN PoA) sulle armi di piccolo calibro. All'incirca trenta paesi finanziatori e molti altri paesi interessati hanno vagliato le possibilità di rafforzare i controlli internazionali sui trasferimenti di armi di piccolo calibro. Dalle riunioni è emerso un elevato livello di sostegno per il raggiungimento di un consenso regionale su un approccio comune ai controlli sui trasferimenti, in linea con gli obblighi già previsti dall'UN PoA. Il Regno Unito ha pertanto varato un'iniziativa in materia di controlli dei trasferimenti che mira, nel quadro del programma di azione dell'ONU, ad impedire trasferimenti irresponsabili che potrebbero favorire instabilità, conflitti o repressione. L'iniziativa non contempla solo controlli sulle esportazioni ma anche controlli sulle importazioni e i trasbordi. Preoccupazioni diverse in tema di sicurezza inducono le varie regioni a guardare al problema da angolazioni diverse. Molti paesi partecipano attualmente in modo costruttivo ad un processo regionale, con il Regno Unito e altri partner chiave, che prevede una serie di seminari regionali in America Latina, Africa orientale e occidentale e Asia sudorientale. In queste regioni il problema delle armi di piccolo calibro è grave. Il Regno Unito mira ad ottenere controlli minimi comuni a livello internazionale sui trasferimenti di SALW nel quadro del programma di azione dell'ONU, in occasione della riunione di riesame dell'ONU sulle armi di piccolo calibro, prevista nel 2006.

138.

Nel 2003 il Regno Unito ha distaccato un esperto presso il gruppo delle Nazioni Unite di esperti governativi in materia di marchiatura e rintracciabilità delle SALW, che ha presentato una relazione alla riunione biennale di Stati del mese di luglio. Il Regno Unito ha inoltre appoggiato, nel dicembre 2003, la decisione contenuta nella risoluzione 58/241 sulle SALW volta ad istituire un gruppo aperto incaricato di elaborare uno strumento internazionale sulla marchiatura e la rintracciabilità e a tal fine metterà a disposizione un esperto. Nell'ottobre 2003 il Regno Unito ha militato a favore delle risoluzioni sulle armi di piccolo calibro adottate dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite. È stato inoltre un attivo sostenitore del registro delle armi convenzionali delle Nazioni Unite nei suoi lavori sulle SALW.

139.

Nel 2003 il Regno Unito ha appoggiato il gruppo di esperti governativi che si occupa del registro, presso il quale ha distaccato un esperto. Per la prima volta dalla sua istituzione nel 1992, il gruppo ha raggiunto un accordo su importanti adattamenti tecnici alle categorie, fra cui l'abbassamento della soglia di segnalazione per i sistemi di artiglieria da 100 mm a 75 mm e l'aggiunta dei MANPADS quale sottocategoria dell'attuale categoria di «Missili e lanciatori di missili». Gli Stati membri possono ora includere, nella loro relazione annuale da trasmettere al registro, anche informazioni relative ai trasferimenti di SALW, quali informazioni generali supplementari.

II.B.2.   Primo comitato dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite

140.

Gli Stati membri hanno assunto le seguenti posizioni per quanto concerne le risoluzioni su questioni inerenti alle armi di piccolo calibro, adottate dal primo comitato della 58 Assemblea generale delle Nazioni Unite:

risoluzione 58/28, «Informazioni oggettive su questioni militari, fra cui la trasparenza della spesa militare», introdotta dalla Germania e cosponsorizzata da tutti i paesi dell'Unione europea,

risoluzione 58/39, «Controllo degli armamenti convenzionali a livello regionale e subregionale», introdotta dal Pakistan, cosponsorizzata da Bangladesh, Bielorussia, Germania, Italia, Nepal, Perù, Spagna, Ucraina ed ex Repubblica jugoslava di Macedonia, adottata mediante votazione e appoggiata da tutti i paesi dell'Unione europea,

risoluzione 58/42, «Legislazione nazionale sui trasferimenti di armi, di attrezzature militari e di beni e tecnologie a duplice uso», presentata dai Paesi Bassi e appoggiata da tutti i paesi dell'Unione europea,

risoluzione 58/54, «Trasparenza in materia di armamenti», introdotta dai Paesi Bassi, adottata mediante votazione e cosponsorizzata da tutti i paesi dell'Unione europea,

risoluzione 58/55, «Promozione a livello regionale in sede di Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa del programma di azione delle Nazioni Unite sul commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti», introdotta da Francia e Paesi Bassi e cosponsorizzata da tutti i paesi dell'Unione europea,

risoluzione 58/58, «Assistenza agli Stati ai fini della riduzione del traffico illecito di armi leggere e di piccolo calibro», introdotta dal Mali e appoggiata da tutti i paesi dell'Unione europea,

risoluzione 58/70, «Rafforzamento della sicurezza e della cooperazione nella regione mediterranea», introdotta dall'Algeria e appoggiata da tutti i paesi dell'Unione europea,

risoluzione 58/241, «Commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti», presentata da Colombia, Giappone e Sudafrica, adottata mediante votazione e appoggiata da tutti i paesi dell'Unione europea,

decisione 58/519, «Consolidamento della pace per mezzo di misure pratiche di disarmo», introdotta dalla Germania e cosponsorizzata da tutti i paesi dell'Unione europea.

II.B.3.   OSCE

FINLANDIA

141.

La Finlandia ha contributo ai lavori dell'OSCE nel settore delle armi leggere e di piccolo calibro adottando una serie di misure:

distacco di un funzionario di supporto dell'FCS, competente per le questioni relative alle armi di piccolo calibro, presso il Centro per la prevenzione dei conflitti dell'OSCE,

contributo al capitolo dedicato al controllo delle esportazioni del Manuale OSCE delle migliori prassi relative alle armi leggere e di piccolo calibro, inteso come strumento pratico a sostegno degli Stati partecipanti e delle organizzazioni internazionali,

partecipazione di esperti al programma dell'OSCE sulla gestione dei controlli di frontiera per combattere il traffico di armi di piccolo calibro in Asia centrale,

contributo al fondo volontario gestito dalla missione OSCE in Moldova. L'obiettivo del fondo è prestare assistenza nella distruzione di armi e munizioni in eccedenza in Moldova,

contributo al fondo volontario presso la missione OSCE in Georgia. L'obiettivo del fondo è prestare assistenza nella distruzione di armi e munizioni in eccedenza in Georgia,

contributo al fondo di reazione rapida presso la missione OSCE in Georgia. L'obiettivo del fondo è assistere le comunità che consegnano volontariamente le armi.

FRANCIA

142.

La Francia ha preso in esame l'iniziativa sulla «Guida delle migliori prassi sulla marchiatura, la tenuta di registri e la rintracciabilità delle SALW», nel quadro dell'OSCE, pubblicata nel novembre 2003.

GERMANIA

143.

Nell'ambito dell'OSCE, la Germania ha partecipato attivamente all'elaborazione di strumenti di controllo delle armi leggere e di piccolo calibro. Nel 2003 la Germania ha contribuito, fra l'altro, a due capitoli del Manuale OSCE delle migliori prassi relative alle armi leggere e di piccolo calibro e ha presentato, insieme ai Paesi Bassi e alla Norvegia, un'iniziativa volta ad armonizzare le norme in materia di intermediazione.

UNGHERIA

144.

L'Ungheria ha cosponsorizzato un progetto di decisione in seno all'OSCE volto a stabilire elementi standard per quanto riguarda i certificati di destinazione finale e le procedure di verifica, a sostegno e ad integrazione del documento OSCE sulle SALW. Nel quadro dell'attuazione del documento OSCE sulle armi di piccolo calibro, l'Ungheria ha trasmesso dati relativi alle misure nazionali in materia di controllo delle esportazioni, fabbricazione, marchiatura e distruzione di SALW. Un membro della missione OSCE ungherese a Vienna funge da coordinatore presso il Foro di cooperazione per la sicurezza dell'OSCE per le richieste presentate conformemente al documento OSCE sulle SALW.

ITALIA

145.

Nel 2003 l'Italia ha continuato ad attuare attivamente il documento OSCE sulle armi leggere e di piccolo calibro, adottato nel novembre 2000. In tale contesto, ha presentato dati nazionali aggiornati per lo scambio di informazioni su aspetti essenziali delle SALW (produzione, marchiatura, controllo delle esportazioni, intermediazione, tecniche di distruzione) in conformità del succitato documento OSCE.

146.

L'Italia ha inoltre contribuito all'adozione del Manuale OSCE delle migliori prassi relative alle armi leggere e di piccolo calibro. Ha contribuito anche all'adozione della decisione n. 7/03 del Foro di cooperazione per la sicurezza dell'OSCE, adottata il 23 luglio 2003, sulla necessità di stabilire e applicare criteri rigorosi di controllo delle esportazioni riguardo ai trasferimenti di sistemi di difesa antiaerea portatili (MANPADS).

MALTA

147.

Malta partecipa alla trasmissione di relazioni annuali nel quadro dello scambio di informazioni in ambito OSCE sulle armi leggere e di piccolo calibro in conformità del documento OSCE sulle SALW, nonché allo scambio di informazioni in ambito OSCE sui trasferimenti di armamenti convenzionali e di informazioni militari.

SPAGNA

148.

La Spagna ha contribuito in modo sostanziale al Manuale OSCE delle migliori prassi relative alle armi leggere e di piccolo calibro, presentato all'undicesima riunione del Consiglio dei ministri nel dicembre 2003. La Spagna a contribuito alla stesura del capitolo dedicato alle procedure nazionali per la gestione e la sicurezza delle scorte e ha partecipato attivamente, presentando varie proposte, anche agli altri capitoli del Manuale.

PAESI BASSI

149.

I Paesi Bassi hanno partecipato al secondo scambio di informazioni in ambito OSCE del giugno 2003. Hanno inoltre contribuito al varo del Manuale OSCE delle migliori prassi relative alle SALW e alla sua presentazione all'ONU nella riunione ministeriale dell'OSCE tenutasi a Maastricht. I Paesi Bassi hanno contribuito all'elaborazione del capitolo relativo alle procedure nazionali di distruzione delle SALW.

SVEZIA

150.

La Svezia ha contribuito alla stesura del Manuale OSCE delle migliori prassi relative alle SALW, curando il capitolo relativo ai processi di disarmo, smobilitazione e reintegrazione.

REGNO UNITO

151.

Il Regno Unito ha contribuito in modo sostanziale al Manuale OSCE delle migliori prassi relative alle armi leggere e di piccolo calibro, pubblicato nel settembre 2003. Ha partecipato alla stesura del capitolo sulla gestione e la sicurezza delle scorte, contribuendo in particolare anche ai capitoli relativi alle attività di intermediazione, al controllo delle esportazioni e alla marchiatura e rintracciabilità. L'obiettivo del manuale è di informare i responsabili politici nazionali, ponendo l'accento sull'istituzione di standard pratici comuni più elevati fra tutti gli Stati partecipanti. Il Regno Unito ha appoggiato le iniziative volte a concordare uno strumento OSCE sull'intermediazione che serva da esempio ad altre organizzazioni regionali in linea con il piano d'azione dell'ONU sulle SALW.

II.B.4.   NATO

PAESI BASSI

152.

I Paesi Bassi hanno partecipato ai lavori del gruppo ad hoc dell'EAPC sulle SALW, nell'ambito della NATO.

POLONIA

153.

Nel 2003 le forze militari polacche hanno partecipato ad una serie di iniziative volte a contenere la diffusione incontrollata e l'accumulazione destabilizzante di armi (specie di SALW). Tali iniziative, comprendenti le operazioni «Cordon and Search», «Active Harvest» e altre, sono state condotte sotto il mandato di forze internazionali, sotto l'egida dell'ONU o della NATO, in Afghanistan, Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica jugoslava di Macedonia.

PORTOGALLO

154.

Come altri alleati NATO, il Portogallo partecipa alle forze SFOR e KFOR sotto mandato ONU incaricate del mantenimento della pace in Bosnia-Erzegovina, contribuendo alla riduzione delle scorte di SALW detenute da civili. Il Portogallo ha continuato a svolgere un ruolo attivo nell'ambito dell'ONU, dell'intesa di Wassenaar, dell'OSCE e dell'EAPC.

II.B.5.   ECOWAS

155.

La Francia ha sostenuto, attraverso il Programma di coordinamento e di assistenza per la sicurezza e lo sviluppo (PCASED), la moratoria sull'importazione, l'esportazione e la produzione di armi leggere da parte della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS), fornendo un contributo finanziario pari a 200 000 EUR nel 2003.

156.

I Paesi Bassi (affiancati dalla Norvegia) hanno svolto consultazioni ad Abuja con il segretariato dell'ECOWAS riguardo ai passi ulteriori da compiere per rafforzare il controllo sulle attività di intermediazione in Africa occidentale. Hanno inoltre svolto consultazioni con organizzazioni regionali, compresa l'ECOWAS, a margine della riunione biennale di Stati dell'ONU nel luglio 2003.

II.B.6.   Intesa di Wassenaar

157.

Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta e Slovenia hanno chiesto di aderire all'Intesa di Wassenaar. L'Unione europea è fermamente convinta che l'associazione di tutti gli Stati membri dell'Unione europea garantisca standard elevati di controllo efficace nel quadro dell'Intesa di Wassenaar e all'interno dell'Unione europea.

158.

La Francia ha partecipato attivamente alla preparazione del documento di Wassenaar sul controllo delle esportazioni di MANPADS, durante la seduta plenaria dell'Intesa di Wassenaar tenutasi a Vienna nel dicembre 2003.

159.

Nella seduta plenaria dell'Intesa di Wassenaar del 2003, l'Italia ha contribuito all'adozione di «elementi comuni per il controllo delle esportazioni dei sistemi di difesa antiaerea portatili» in virtù dei quali gli Stati partecipanti si impegnano ad esercitare rigorosi controlli nazionali sulle esportazioni di MANPADS.

160.

La Germania ha contribuito notevolmente alla conclusione positiva della valutazione 2003 dell'Intesa di Wassenaar. Ha appoggiato, in particolare, l'adozione di controlli più efficaci sulle esportazioni di MANPADS, di una nuova categoria di segnalazione relativa alle SALW, compresi i MANPADS, e di elementi necessari per la legislazione nazionale in materia di intermediazione di armi.

161.

La Polonia, che partecipa ai meccanismi internazionali di controllo delle esportazioni, è particolarmente impegnata nei lavori dell'Intesa di Wassenaar per il controllo delle esportazioni di armi convenzionali e di beni e tecnologie a duplice uso. Considera che l'Intesa sia uno strumento importante che assicura maggiore trasparenza e responsabilità nei trasferimenti di armamenti convenzionali e ne previene la proliferazione incontrollata. Nel 2003, la Polonia, insieme con altri paesi dell'Intesa di Wassenaar, ha concordato misure volte ad accrescere la trasparenza nei trasferimenti di SALW.

162.

Nel quadro dell'Intesa di Wassenaar, il Regno Unito ha partecipato attivamente agli sforzi prodigati in plenaria per concordare standard rigorosi in materia di esportazione di MANPADS. Secondo le disposizioni dell'Intesa di Wassenaar relative al controllo dei MANPADS, lo Stato di esportazione è tenuto ad assicurarsi che lo Stato di destinazione sia in grado di ricevere effettivamente tali armi. La plenaria ha inoltre deciso che in futuro gli Stati parte dell'Intesa di Wassenaar segnaleranno tutti i trasferimenti di armi leggere e di piccolo calibro, compresi i MANPADS. Sono state concordate altresì soglie di segnalazione più basse per i trasferimenti di sistemi di artiglieria.

II.B.7.   Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe (SADC)

163.

Il governo tedesco svolge una serie di programmi di sviluppo di capacità, fra cui uno a favore degli Stati membri della Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe volto ad armonizzare le loro politiche in base al protocollo SADC sul controllo delle armi da fuoco, munizioni e altro relativo materiale, adottato il 14 agosto 2001. L'obiettivo del progetto consiste nell'istituire un punto di contatto regionale, come previsto dal programma di azione dell'ONU, al fine di fornire ai servizi incaricati dell'applicazione della legge una formazione in materia di SALW e sostenere le iniziative di sviluppo di capacità nel quadro della SARPCCO, l'organizzazione di cooperazione tra forze di polizia a livello regionale.

164.

Nel 2003 l'Irlanda ha fornito un contributo finanziario pari a 65 000 EUR a favore del progetto SaferAfrica per l'assistenza tecnica alla SADC.

165.

I Paesi Bassi hanno tenuto consultazioni con organizzazioni regionali, compresa la SADC, sulle ulteriori misure da attuare per promuovere la cooperazione regionale contro l'intermediazione illecita (New York, luglio 2003).

II.B.8.   Varie

166.

Nel giugno del 2003 ad Evian, il G8 ha adottato, sotto la presidenza francese, un piano d'azione relativo alla sicurezza del trasporto e al controllo dei sistemi di difesa antiaerea portatili (MANPADS). Nelle mani di terroristi tali sistemi costituiscono una minaccia particolarmente seria quando sono usati contro l'aviazione civile. Il piano d'azione del G8 sulla sicurezza del trasporto comprende una serie di misure nel settore dei controlli sulle esportazioni e sulle attività di intermediazione di MANPADS. Su tale base il governo del Regno Unito ha pubblicato, il 18 novembre, una dichiarazione ministeriale indirizzata al Parlamento in cui spiega la politica seguita dal governo a favore del piano d'azione del G8 sulle esportazioni di MANPADS ad organismi non governativi. La dichiarazione conferma l'impegno del Regno Unito ad evitare che queste armi finiscano nelle mani sbagliate. Nel corso del 2003 il Regno Unito e i partner del G8 hanno continuato ad esaminare regolarmente i progressi compiuti nell'assolvimento degli impegni sottoscritti ad Evian e a vagliare ulteriori possibilità di ridurre al minimo la minaccia rappresentata dai MANPADS, focalizzandosi sulle migliori prassi per quanto riguarda la gestione e la sicurezza delle scorte e gli sforzi volti a distruggere le scorte in eccedenza a livello mondiale.

III.   ALTRE OSSERVAZIONI E INFORMAZIONI PERTINENTI

167.

La Lituania coopera con altri paesi fornendo loro assistenza giudiziaria nel settore del commercio illegale di SALW in tutti i suoi aspetti, in forza di accordi bilaterali. L'ufficio Interpol lituano lavora in stretta collaborazione con il segretariato generale dell'Interpol e gli uffici Interpol nazionali mediante richieste di informazioni sull'identificazione di armi o l'individuazione di persone coinvolte nel commercio illegale di armi.

168.

Nel 2003 il Regno Unito ha pubblicato la sua sesta relazione annuale che contiene le decisioni di concessione di licenze adottate nel 2002 e una descrizione dettagliata dei progressi politici realizzati nell'arco di un anno. Le relazioni annuali costituiscono, a livello internazionale, un punto di riferimento quanto ad apertura. Il Regno Unito è uno dei paesi che fornisce più informazioni particolareggiate su ogni trasferimento di armi e desidera incoraggiare gli altri paesi a fare altrettanto. Nel 2003 la Germania ha pubblicato la sua relazione generale annuale per il 2002 sulle esportazioni di armi nella quale insiste in particolare su una trasparenza e un'apertura maggiori riguardo alle esportazioni di armi di piccolo calibro. La relazione contiene, fra l'altro, informazioni dettagliate sulle singole licenze concesse per l'esportazione di armi di piccolo calibro e relative munizioni, quali paese di destinazione, tipo d'arma, posizione nell'elenco dei materiali di armamento, valore e numero di pezzi.

III.A.   Criteri per la valutazione delle richieste di finanziamento di progetti sulle SALW rivolte all'Unione europea

III.A.1.   Orientamenti prioritari

169.

L'Unione europea continuerà a prodigarsi per eradicare i problemi causati da un diffondersi destabilizzante e incontrollato delle SALW. Come dichiarato nel Programma europeo per la prevenzione dei conflitti approvato dal Consiglio europeo (Göteborg, 15-16 giugno 2001), operare per eliminare questa fonte di destabilizzazione e di conflitti rappresenterà un notevole contributo alla prevenzione di conflitti futuri. Le azioni già intraprese dall'Unione europea costituiscono passi importanti in questo senso e dovrebbero essere seguite da un deciso impegno nella stessa direzione. L'adozione, da parte della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti, di un programma d'azione per prevenire, combattere ed eradicare il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti completa l'impegno già esplicato precedentemente dall'Unione europea mediante la sua azione comune sulle armi leggere. Ai fini di tale impegno sarebbe utile che a livello dell'Unione europea si valutasse la possibilità di istituire il regolare finanziamento di progetti da parte dell'Unione europea nel quadro del perseguimento degli obiettivi finali del programma d'azione delle Nazioni Unite. Per migliorare e rafforzare l'attuazione dell'azione comune e del programma d'azione, gli Stati membri hanno identificato una serie di orientamenti per i temi sui quali dovrebbe essere presa una decisione o ai quali dovrebbe essere prestata attenzione in un prossimo futuro. Questi orientamenti saranno ovviamente riesaminati periodicamente, tenendo conto dell'esperienza maturata nell'attuazione di progetti dell'Unione europea.

III.A.1.1.   Necessità di un approccio globale

170.

Sebbene sia ampiamente riconosciuto che vanno adottate altre azioni internazionali per risolvere i problemi costituiti dalle SALW, si deve tener conto di molti e complessi fattori e processi, quali la sicurezza internazionale e quella interna, gli scambi commerciali, le relazioni civili/militari ed il ruolo delle armi nella società. Questi problemi non possono essere risolti in un batter d'occhio. Vanno affrontati con un approccio globale che prenda in considerazione i vari aspetti del problema — che potrebbero differire da regione a regione — e per risolverli ci si deve avvalere di un'ampia gamma di misure concordate. Gli Stati membri hanno convenuto che gli sforzi debbano essere intesi sia a ridurre l'accumulazione destabilizzante già in atto sia a prevenire un ulteriore proliferare incontrollato di queste armi. Le capacità locali di affrontare questi problemi possono essere potenziate grazie all'assistenza.

171.

Per quanto riguarda il sostegno finanziario ai progetti riguardanti le SALW l'obiettivo dell'Unione europea sarà intensificare gli sforzi per ridurre la disponibilità e la fornitura di SALW in aree di conflitto o di conflitto potenziale, contribuire a definire una serie di misure internazionali per limitare la domanda di SALW in tali aree e assistere i governi nell'affrontare i problemi causati da queste armi. Le misure possono essere adottate dall'Unione europea o a livello di Stati membri, come pure operando tramite le istituzioni regionali o mondiali appropriate. Gli sforzi dispiegati rispettivamente dagli Stati membri e dalla Commissione mireranno alla complementarità e rifletteranno la volontà di affrontare i vari aspetti del problema delle armi leggere a livello nazionale, subregionale, regionale e mondiale.

172.

I progetti selezionati per il finanziamento dell'Unione europea dovrebbero garantire vantaggi reali e tangibili ai beneficiari del progetto. Una parte importante del finanziamento dovrebbe essere destinata a progetti concepiti accuratamente e attuati dall'Unione europea. È pertanto essenziale che sia stato definito un quadro di attuazione appropriato e che il progetto possa funzionare sia tecnicamente che politicamente nel contesto previsto. Si potrebbero prendere in considerazione anche progetti di finanziamento di una gamma più ampia di paesi e regioni, ove il bilancio lo consenta, tenendo presente che occorre ottimizzare l'impatto e la sostenibilità delle iniziative dell'Unione europea e tenendo conto, in base a criteri concordati, della necessità che i fondi dell'Unione europea offrano un valore aggiunto e vantaggi tangibili.

173.

Si dovrebbe inoltre prestare particolare attenzione ad un più stretto coordinamento con gli sforzi già profusi a livello multilaterale (ossia PSNU, centri regionali dell'ONU, NATO, EAPC e altri) e a livello bilaterale alla ricerca di sinergie.

III.A.1.2.   Necessità di un'azione mirata

174.

I paesi in cui il livello di insicurezza o di violenza è elevato non possono sfruttare appieno l'assistenza allo sviluppo. Pertanto andrebbe fornita ai paesi o alle regioni in cui sussiste il rischio di conflitto un'assistenza destinata a promuovere la sicurezza, il disarmo, la smobilitazione e il reinserimento nella società degli ex combattenti, quale parte integrante di programmi di sviluppo sociale ed economico.

175.

Nei casi in cui i governi sono attivamente impegnati per ridurre il flusso di armi e la circolazione di SALW nella loro regione, l'Unione europea dovrebbe assisterli in questo compito. In pratica i governi beneficiari possono non disporre della capacità di attuare i propri programmi di controllo.

176.

L'Unione europea è disposta pertanto a considerare la fornitura di un supporto pratico per iniziative quali lo sviluppo di capacità e la formazione, la sensibilizzazione, ecc.. Si dovrebbe dare priorità a progetti intesi a rafforzare le capacità nazionali di attuazione per quanto concerne il controllo del flusso di armi (controllo sulle esportazioni/importazioni, capacità di rintracciamento) e i programmi di raccolta e distruzione in situazioni postbelliche. Vista l'entità di taluni progetti segnatamente nel settore della distruzione di munizioni per le SALW potrebbe essere opportuno che l'Unione europea unisca le forze con partner esterni all'Unione europea (per esempio i progetti dell'EAPC).

III.B.   Esperienze acquisite

177.

Tenuto conto delle azioni passate dell'Unione europea in materia di SALW e in base alle esperienze acquisite nell'ambito delle precedenti valutazioni e attuazioni di progetti relativi alle SALW, si dovrebbero tener presenti i seguenti parametri con riguardo alla definizione dei progetti:

le riunioni semestrali di esperti CODUN su questioni e progetti attinenti alle SALW sono utili e dovrebbero proseguire,

le assegnazioni di fondi per l'anno successivo devono essere decise entro la riunione autunnale degli esperti CODUN sulle SALW, al fine di consentire un'adeguata preparazione dei progetti e l'utilizzazione ottimale delle risorse del bilancio comunitario. Le decisioni del Consiglio su singoli progetti saranno prese a partire dall'inizio dell'anno successivo in funzione degli stanziamenti di bilancio disponibili,

è importante che le informazioni su futuri progetti SALW, specie quelli che devono essere finanziati dal bilancio PESC, siano comunicate con tempestività e includano gli obiettivi generali, le attività previste, i risultati sperati e una ripartizione dettagliata dei costi stimati. Tali elementi permetteranno ai partner di esaminare in modo approfondito i progetti proposti e di dibatterli in modo esauriente, agevolandone in tal modo l'approvazione,

gli sforzi andrebbero concentrati su un numero limitato di grandi progetti. La partecipazione dell'Unione europea dovrebbe essere analizzata e realizzata meglio. In caso di sostegno a progetti di terzi si deve garantire visibilità ai contributi dell'Unione europea,

occorre tener conto della tempestiva ed accurata predisposizione delle «schede d'azione». Devono essere descritti il contesto e il contenuto del progetto soggiacente e delle parti da finanziare,

dovrebbe esservi un quadro esatto delle modalità di attuazione, compresa una valutazione dell'«organo o organismo/ONG di attuazione» previsto per l'azione e della relativa capacità di eseguire l'azione in modo soddisfacente,

la cooperazione con donatori nazionali esterni all'Unione europea è utile sul piano politico ma molto difficile da organizzare nella pratica a motivo delle diversità in materia di priorità politiche, procedure di bilancio, metodi di lavoro ecc. Si dovrebbe prestare particolare attenzione all'organizzazione pratica di tale cooperazione,

la cooperazione tra l'Unione europea e gli sforzi nazionali degli Stati membri dovrebbe essere rafforzata,

si dovrebbero intensificare gli sforzi intesi a coinvolgere le ONG ed il settore privato.

178.

È essenziale che il progetto operi in stretta cooperazione con il governo di uno Stato ospitante impegnato a limitare il possesso e l'uso di armi leggere e di piccolo calibro nella società. Nel contempo, il progetto dovrebbe essere sufficientemente autonomo dal governo per poter perseguire gli obiettivi fissati nella decisione del Consiglio. Idealmente il progetto dovrebbe avere un approccio integrato e poliedrico nel cui ambito l'impatto di ogni singola componente del programma sia rafforzata dall'attuazione delle altre componenti, combinandosi così per formare un vigoroso pacchetto integrato. Siffatto programma potrebbe comprendere, tra l'altro, le seguenti componenti (esempio basato sul progetto UE-ASAC in Cambogia):

assistenza nell'elaborazione e nell'introduzione di una legislazione sulle armi,

registrazione e immagazzinamento delle armi in condizioni sicure,

progetti «Sviluppo in cambio di lotta alle armi» in cui la popolazione locale è stimolata a consegnare alla polizia le armi detenute illegalmente in cambio di progetti di sviluppo della comunità,

distruzione delle armi,

campagne di sensibilizzazione del pubblico,

ogni paese ha bisogno di un quadro giuridico che disciplini chiaramente il possesso e l'uso di SALW nella società. Non appena entra in vigore una legge in materia di armi è importante che la polizia sia addestrata in modo da comprenderla e applicarla e che il pubblico sia informato circa le implicazioni della legge stessa. L'assistenza al progetto è preziosa sia nella fase di elaborazione che di introduzione,

il sostegno alla registrazione delle armi e al loro immagazzinamento in condizioni sicure aiuta i governi a ridurre l'incertezza sul numero, il tipo, il luogo e le misure di sicurezza connesse con le armi di cui sono in possesso. L'esperienza ha dimostrato che, una volta registrate tutte le armi in una determinata regione militare, è possibile convincere le autorità militari che detengono più armi di quanto necessario e che quelle in eccedenza possono essere distrutte. La creazione di strutture sicure per il deposito delle armi è relativamente poco costosa e al tempo stesso particolarmente importante nei paesi poveri che dispongono di grandi quantità di armi,

i progetti «Sviluppo in cambio di lotta alle armi» (WfD) daranno presumibilmente maggiori risultati se includeranno un sostegno al miglioramento delle prestazioni della polizia locale. Gli abitanti dei villaggi non saranno propensi a consegnare le armi in loro possesso se hanno la sensazione che la loro sicurezza personale è ancora in pericolo. Il costo unitario per ogni singola arma consegnata è relativamente elevato ma i progetti WfD apportano alle comunità locali un valore in materia di sicurezza difficile da quantificare in termini monetari,

la distruzione delle armi illegali consegnate nonché delle armi eccedentarie delle forze armate e della polizia nel corso delle cerimonie «Una fiamma per la pace» può avere un valore altamente simbolico e trasmettere l'immagine di progresso verso una società più pacifica. Cerimonie di distruzione più limitate sono particolarmente appropriate nelle zone in cui sono attuati i progetti «Sviluppo in cambio di lotta alle armi» poiché rafforzano la fiducia nel fatto che le armi consegnate dalla popolazione sono effettivamente distrutte e non utilizzate contro la popolazione stessa,

il commercio transfrontaliero illegale di SALW ostacola ogni sforzo diretto ad affrontare il problema delle SALW in un determinato paese. Il potenziamento dei controlli di frontiera sarebbe pertanto un settore da prendere in considerazione ai fini del futuro sostegno dell'Unione europea,

la visibilità dell'Unione europea in materia di SALW migliorerà con l'attuazione di progetti di paternità UE attentamente studiati e non con esigui contributi a progetti realizzati da altri attori.

III.B.1.   Criteri per l'assegnazione di fondi

179.

L'Unione europea sta sviluppando un approccio più sistematico nei confronti dei potenziali progetti di sostegno, in particolare per quanto riguarda l'identificazione e lo studio del progetto. Sono stati individuati i seguenti criteri su cui l'Unione europea si baserà per una valutazione preliminare delle richieste.

180.

L'assistenza da parte dell'Unione europea nel settore delle SALW deve fondarsi su una genuina volontà politica nel paese destinatario. A tal fine occorre una risposta inequivocabile al quesito: «L'azione proposta è espressione di una visione o strategia politica, tematica o geografica chiara oppure corrisponde ad un'iniziativa deliberatamente e manifestamente ad hoc che serve a scopi distinti?».

181.

I progetti proposti devono potenziare la sicurezza locale, nazionale o regionale all'interno dello stato/regione beneficiario (ad esempio contribuire al controllo delle armi leggere, creare misure di rafforzamento della fiducia, tendere alla riconciliazione, alla stabilità regionale). Ciò comporta una valutazione ex ante della situazione politica e dell'effettivo impatto del progetto sull'obiettivo globale previsto, quali la prevenzione dei conflitti, la creazione di un contesto pacifico, ecc..

182.

L'assistenza in materia di SALW dovrebbe essere parte integrante di una strategia globale di sviluppo e di sicurezza nei confronti del paese beneficiario. Qualora ciò non sia possibile, la proposta di progetto dovrebbe precisare il contributo dell'attività in questione all'integrazione di una politica in materia di SALW nella strategia più generale in materia di sicurezza e di sviluppo.

183.

Occorre garantire la coerenza con azioni passate/presenti/future nello stesso paese o nella stessa regione.

184.

I progetti di assistenza si baseranno sulla stretta collaborazione con le autorità del paese beneficiario e a tal fine occorre definire il ruolo dei differenti attori.

185.

Nei progetti che includono una componente relativa alla raccolta delle armi, tutte le armi raccolte dovrebbero, in linea di massima, essere distrutte.

186.

Per ciascun progetto bisogna stabilire obiettivi chiari, punti di riferimento e scadenze al fine di poter valutare l'impatto del progetto stesso. È inoltre necessario valutare le esigenze pratiche del destinatario finale. Vanno presi in considerazione i risultati e le «lezioni apprese» da esperienze analoghe svolte in passato.

187.

Le richieste di assistenza dovrebbero precisare chiaramente la maniera in cui il progetto proposto contribuisce a perseguire gli obiettivi dell'azione comune dell'Unione europea.

188.

Le richieste di assistenza dovrebbero precisare chiaramente la maniera in cui il progetto proposto potenzia la capacità dello stato beneficiario di attuare gli impegni da esso sottoscritti a livello regionale o internazionale.

189.

È necessario che le ONG e il settore privato siano maggiormente coinvolti, ove possibile.

190.

La sostenibilità del progetto va presa in considerazione al momento della valutazione.

191.

È necessario garantire la cooperazione tra le iniziative dell'Unione europea e le iniziative nazionali degli Stati membri.

192.

I criteri sopra menzionati si basano per lo più sui risultati delle valutazioni intraprese e delle competenze acquisite dalla Commissione nell'attuazione del bilancio relativo alla PESC.

III.B.2.   Necessità di una valutazione approfondita

193.

È essenziale rilevare informazioni tempestive sui futuri progetti SALW, soprattutto quelli che devono essere finanziati dal bilancio PESC, comprendenti un'indicazione degli obiettivi generali, le attività previste, i risultati attesi e una suddivisione particolareggiata dei costi stimati. Questi elementi permetterebbero agli Stati membri dell'Unione europea di procedere ad un'analisi approfondita e a una discussione esauriente sui programmi proposti, la cui approvazione potrebbe quindi essere agevolata.

194.

È importante che i progetti finanziati con fondi dell'Unione europea siano esaurientamente valutati. A tal fine si ricorrerà alle misure illustrate di seguito.

195.

I progetti dovrebbero essere attuati secondo sani principi di gestione finanziaria.

196.

Al termine di ciascun progetto verrà presentata una relazione finale, che sintetizzerà i risultati conseguiti. Verrà effettuata una valutazione per accertare se gli obiettivi del progetto sono stati raggiunti e se sia necessario un follow-up. La valutazione verrà realizzata almeno verso la fine del progetto. I progetti attuati in un lungo periodo o ai quali l'Unione europea partecipa finanziariamente in misura sostanziale saranno valutati anche durante il periodo di attuazione.

197.

La Commissione rifletterà sulla creazione di modelli comparabili per la valutazione dei progetti che beneficiano di un sostegno nonché delle nuove proposte di progetto.

198.

La valutazione verrà organizzata dalla Commissione nell'ambito delle sue competenze in materia di esecuzione del bilancio ed effettuata da esperti indipendenti. Verrà successivamente presentata al gruppo pertinente dell'Unione europea o alla Commissione, in stretto coordinamento con la presidenza. L'attribuzione dei fondi deve essere decisa tempestivamente, vale a dire al più tardi dalla riunione autunnale CODUN sulle SALW per l'anno successivo, e eventuali sforzi aggiuntivi dovrebbero essere destinati alla preparazione, tempestiva e approfondita, delle schede d'azione per i progetti. I fondi sono attribuiti con l'intesa che le decisioni del Consiglio relative ai singoli progetti verranno prese a partire dall'inizio dell'anno successivo, fatta salva la disponibilità di stanziamenti nel bilancio delle Comunità. La relazione finale e la valutazione serviranno anche a stabilire quali lezioni trarre per i progetti futuri. Si propone che la Commissione proceda alla valutazione sulla base dei criteri sopra esposti.

III.C.   Punti di contatto nazionali

AUSTRIA

Federal Ministry for Foreign Affairs

Department for Disarmament, Arms control and

Non-proliferation

Minoritenplatz 3

A-1014 Vienna

Tel. (43) 50 11 50 33 56

Fax (43) 50 11 50 228

E-mail: abtii8@bmaa.gv.at

BELGIO

Federal Public Service Foreign Affairs

International Security Division

Non-proliferation, Disarmament and Arms Control Directorate

15, rue des Petits Carmes

B-1000 Bruxelles

Tel. (32-2) 501 37 11

Fax (32-2) 501 38 22

E-mail: werner.bauwens@diplobel.fed.be

DANIMARCA

John Kierulf

Head of Disarmament and Non-proliferation Unit

Ministry of Foreign Affairs

2, Asiatisk Plads

DK-1448 Copenaghen K

Tel. (45) 33 92 06 78

Fax (45) 33 92 18 04

E-mail: jokier@um.dk

FINLANDIA

National point of contact:

Ministry for Foreign Affairs

Political Department

Unit for Arms Control, Disarmament and Non-proliferation

P.O. Box 176

FIN-00161 Helsinki

Tel. (358-9) 16 05 61 85

Fax (358-9) 16 05 60 66

E-mail: POL-05@formin.fi

FRANCIA

Ministry of Foreign Affairs

Directorate of Strategic Affairs, Security and Disarmament

Division of Chemical and Biological Disarmament and Conventional Weapons Control

F- Paris

Tel. (33-1) 43 17 40 70

Fax (33-1) 43 17 49 52

E-mail: Jean-Francois.Guillaume@diplomatie.gouv.fr.

GERMANIA

Federal Foreign Office

Division for conventional arms control

Werderscher Markt 1

D-10117 Berlino

Tel. (49-30) 50 00 14 65

Fax (49-30) 500 05 14 65

E-mail: 241-1@diplo.de

GRECIA

Ministry of Foreign Affairs

Directorate of United Nations and International Organisations

Section of Non-proliferation, Disarmament and Arms Control

GR- Atene

Tel. (30) 210368 22 50

Fax (30) 210368 22 39

E-mail: D01@MFA.GR

UNGHERIA

Ministry of Foreign Affairs

Department for Arms Control and Non-proliferation

Nagy Imre tér 4.

H-1027 Budapest

Tel. (36-1) 458 11 90/458 11 19

Fax (36-1) 202 01 20

E-mail: Titkarsag.febi@kum.hu

IRLANDA

Disarmament and Non-Proliferation Section

Department of Foreign Affairs

80, St Stephen's Green

Dublin 2

Irlanda

Tel. (353-1) 478 08 22

Fax (353-1) 408 23 83

ITALIA

Counsellor Paolo Cuculi

Disarmament and Non Proliferation Division

General Department for Multilateral Political Affairs and Human Rights

Italian Ministry of Foreign Affairs

Piazzale della Farnesina, 1

I-00194 Roma

Tel. (39-06) 36 91 40 00

Fax (39-06) 323 59 27

E-mail: paolo.cuculi@esteri.it

LUSSEMBURGO

Ministry of Foreign Affairs, Political Affairs Directorate

5, rue Notre-Dame

L-2240 Lussemburgo

Mr François Berg

Tel. (352) 478 24 69

Fax (352) 22 19 89

E-mail: francois.berg@mae.etat.lu

MALTA

Mr Andrew Seychell

Assistant Commissioner of Police

Police Force General Headquarters

MT- Floriana

Tel. (356-21) 24 78 00

Fax (356-21) 24 79 22

E-mail: andrew.seychell@gov.mt

PAESI BASSI

Desk Officer for Small Arms and Light Weapons

Netherlands Ministry of Foreign Affairs

Arms Export Policy Division and Arms Control (DVB/WW)

P.O. Box 20061

2500 EB The Hague

Paesi Bassi

Tel. (31-70) 348 55 62

Fax (31-70) 348 54 79

POLONIA

Ministry of Foreign Affairs

Department of Security Policy

Deputy Director of the Department, Mr Andrzej BRAITER

Tel. (48-22) 523 92 02

Fax (48-22) 628 58 41

E-mail: dpb@msz.gov.pl oppure andrzej.braiter@msz.gov.pl

PORTOGALLO

Department for Defence and Security Organizations

Ministry for Foreign Affairs

Largo do Rilvas

P-1399-030 Lisboa

Tel. (351-21) 394 62 95/79

Fax (351-21) 394 60 37

E-mail: dsd@g.mne.gov.pt

SLOVACCHIA

Ministry of Foreign Affairs

Department of OSCE and Disarmament

Hlboka cesta 2

SK-833 36 Bratislava

Tel. (421-2) 59 78 31 41

Fax (421-2) 59 78 31 49

E-mail: obod@foreign.gov.sk

SPAGNA

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación

Dirección General de Asuntos Internacionales de Terrorismo, Seguridad y Desarme

Subdirección General de Asuntos Internacionales de Desarme

Luis Gómez Nogueira, Desk Officer

C/Padilla, 46

E-28006 Madrid

Tel. (34-91) 379 17 59

Fax (34-91) 576 12 45

E-mail: luis.gomez@mae.es

SVEZIA

Desk Officer for SALW

Ministry for Foreign Affairs

Global Security Department

S-103 39 Stoccolma

Tel. (46-8) 405 10 00

Fax (46-8) 723 11 76

REGNO UNITO

Simon Johnson

SALW Desk Officer

Counter Proliferation Department

Foreign & Commonwealth Office

King Charles Street

London SW1A 2AH

Regno Unito

Tel. (44-20) 70 08 22 51

Fax (44-20) 70 08 28 60

E-mail: Simon.Johnson@fco.gov.uk