22.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 325/22


Comunicazione della Commissione agli Stati membri, a norma dell'articolo 93, paragrafo 1, del trattato CE, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine

(2005/C 325/11)

I.   Introduzione

La comunicazione della Commissione agli Stati membri, a norma dell'articolo 93, paragrafo 1, del trattato CE, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine (1) (in appresso «la comunicazione del 1997») è stata adottata nel 1997 e doveva rimanere in vigore per un periodo di 5 anni, dal 1o gennaio 1998 al 31 dicembre 2002.

Nel 2001 la Commissione ha approvato una modifica della comunicazione del 1997 (2) (in appresso «la modifica del 2001») riguardante la definizione di rischi «assicurabili sul mercato» che potrebbero non essere coperti dagli assicuratori del credito all'esportazione beneficiari di sostegno statale. La modifica del 2001 ha inoltre prolungato al 31 dicembre 2004 la validità della comunicazione del 1997. La durata della comunicazione del 1997 è stata ulteriormente estesa fino al 31 dicembre 2005 mediante una comunicazione adottata dalla Commissione nel 2004 (3).

Il punto 2.6 della comunicazione del 1997, riformulato con modifica del 2001, stabilisce che:

«La capacità del mercato della riassicurazione privata varia e, quindi, anche la definizione dei rischi assicurabili sul mercato non è immutabile e può modificarsi nel tempo. La definizione potrà pertanto essere riesaminata, in particolare alla scadenza della presente comunicazione (31 dicembre 2004). La Commissione consulterà in proposito gli Stati membri e gli altri soggetti interessati (4). Le modifiche della definizione eventualmente necessarie dovranno tener conto dell'ambito di applicazione della normativa comunitaria relativa all'assicurazione dei crediti all'esportazione, al fine di evitare casi di conflitto o di incertezza del diritto.

Nell'introduzione della modifica del 2001 si afferma inoltre quanto segue:

«La Commissione desidera informare gli Stati membri e le parti interessate che è sua intenzione intraprendere nel 2003 un ulteriore studio, allo scopo di verificare la capacità del mercato della riassicurazione privata di adeguarsi ad un ulteriore ampliamento della definizione dei rischi assicurabili sul mercato, e di coprire quindi una gamma più ampia di rischi commerciali, comprendente eventualmente anche i rischi commerciali che insorgono in tutti gli Stati del mondo. Qualora tale studio giungesse alla conclusione che tale copertura è possibile, come sembrerebbero confermare le consultazioni condotte in materia con gli Stati membri, essa modificherà conseguentemente la definizione di» rischi assicurabili sul mercato «nell'ambito della revisione generale della comunicazione del 1997 prevista per il 2004.».

A seguito di uno studio effettuato sulla situazione del mercato della riassicurazione privata e dopo aver consultato gli Stati membri, sia in seno al Gruppo credito all'esportazione del Consiglio sia in una riunione multilaterale sul tema degli aiuti di Stato, e le altre parti interessate, la Commissione ha deciso di non modificare la definizione dei rischi «assicurabili sul mercato» di cui alla modifica del 2001. Tuttavia, nella maggior parte degli Stati membri la copertura assicurativa dei crediti all'esportazione offerta dagli assicuratori privati alle piccole imprese con un fatturato all'esportazione limitato è inesistente o insufficiente; ciò deriva dalla scarsa o inesistente redditività dovuta ad un'insufficiente gamma di paesi/acquirenti stranieri e alla mancanza di formazione e di conoscenze sulle complessità dell'assicurazione dei crediti all'esportazione presso tali imprese, con conseguenti considerevoli costi di assistenza e di trattamento. La Commissione è disposta a considerare i rischi di dette imprese relativi alle esportazioni come temporaneamente «non assicurabili sul mercato» negli Stati membri nei quali non vi è un'offerta adeguata da parte del mercato privato, anche in considerazione della necessità, per gli assicuratori commerciali, di adeguarsi all'aumento delle dimensioni del mercato a seguito dell'ampliamento dell'EU.

Questa nuova disposizione si applica dal 1o gennaio 2006 al 31 dicembre 2010. La Commissione valuterà tuttavia la situazione di mercato per le PMI con fatturato all'esportazione limitato per un periodo triennale. Qualora sul mercato privato sia disponibile in misura sufficiente una copertura assicurativa dei crediti all'esportazione per tali PMI, la Commissione modificherà la presente comunicazione e considererà i rischi di dette imprese relativi alle esportazioni come «assicurabili sul mercato».

La Commissione ha altresì deciso di prorogare la validità della comunicazione del 1997 fino al 31 dicembre 2010.

La Commissione informa gli Stati membri e le parti interessate che riesaminerà la capacità del mercato della riassicurazione privata nel 2010 al fine di adeguare, ove necessario, la definizione di rischi «assicurabili sul mercato», in particolare rispetto alla nuova situazione ritenuta tale da determinare rischi «non assicurabili sul mercato.».

II.   Modifiche alla comunicazione del 1997

A decorrere dal 1o gennaio 2006 avranno effetto le seguenti modifiche alla comunicazione del 1997, modificata nel 2001:

1.

Al punto 2.5, dopo il primo paragrafo è aggiunto il paragrafo seguente:

«Fatta salva la definizione di rischi» assicurabili sul mercato «contenuta nella prima frase del paragrafo precedente, se e nella misura in cui non esiste alcun mercato assicurativo privato in uno Stato membro, i rischi commerciali inerenti a debitori pubblici e non pubblici stabiliti nei paesi elencati nell'allegato sono considerati temporaneamente non assicurabili se sostenuti da piccole e medie imprese che corrispondono alla definizione rilevante (5) e registrano un fatturato totale annuo all'esportazione non superiore a 2 milioni di EUR (6). In tali circostanze, per tali rischi» non assicurabili sul mercato «un assicuratore pubblico o che beneficia di sostegno pubblico allineerà i premi applicati, nella misura del possibile, sui tassi praticati altrove dagli assicuratori del credito all'esportazione per lo stesso tipo di rischi, tenendo in particolare conto della limitata gamma di acquirenti stranieri, delle caratteristiche delle imprese assicurate e dei costi connessi. Gli Stati membri che intendono presentare una notifica alla Commissione sull'applicazione di tale norma saranno soggetti alla medesima procedura e alle medesime condizioni previste al punto 4.4 per l'applicazione della clausola di salvaguardia. La Commissione si riserva il diritto di sospendere tale clausola o di rivederne le condizioni di applicazione, in consultazione con gli Stati membri, qualora constati che la capacità di tale segmento sul mercato assicurativo privato subisce delle modifiche nel periodo di vigenza della presente comunicazione.».

2.

Il testo del punto 2.6 è sostituito dal testo seguente:

«La capacità del mercato della riassicurazione privata varia e, quindi, anche la definizione dei rischi assicurabili sul mercato non è immutabile e può modificarsi nel tempo. La definizione potrà pertanto essere riesaminata, in particolare alla scadenza della presente comunicazione. La Commissione consulterà in proposito rappresentanti con esperienza pertinente nel settore degli Stati membri e gli altri soggetti interessati. Le modifiche della definizione eventualmente necessarie dovranno tener conto dell'ambito di applicazione della normativa comunitaria relativa all'assicurazione dei crediti all'esportazione, al fine di evitare casi di conflitto o di incertezza del diritto.».

3.

Il testo del punto 4.5 è sostituito dal testo seguente:

«La presente comunicazione si applica fino al 31 dicembre 2010.».


(1)  GU C 281 del 17.9.1997, pag. 4.

(2)  GU C 217 del 2.8.2001, pag. 2.

(3)  GU C 307 dell'11.12.2004, pag. 12.

(4)  La Commissione solleciterà, in particolare, l'assistenza del Consiglio (ad esempio del Gruppo credito all'esportazione)».

(5)  Raccomandazione della Commissione (2003/361/CE) del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36, ed eventuali future modifiche.

(6)  Il calcolo del fatturato all'esportazione annuo rilevante verrà effettuato ai sensi dell'articolo 4 dell'allegato I della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, ed eventuali future modifiche. Le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2 dell'allegato I si applicano mutatis mutandis al fatturato all'esportazione annuo dell'impresa rilevante.