1.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 304/9


Avviso di avvio di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originarie dell'India, dell'Indonesia, della Repubblica di Corea, della Malaysia, di Taiwan e della Thailandia nonché di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originarie della Repubblica di Corea e di Taiwan

(2005/C 304/04)

A seguito della pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (1) delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originarie dell'India, dell'Indonesia, della Repubblica di Corea, della Malaysia, di Taiwan e della Thailandia (i «paesi interessati»), la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame ai sensi dell'articolo 11, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (il «regolamento di base») (2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (3).

1.   Domanda di riesame

La domanda è stata presentata il 30 agosto 2005 dal comitato polietilentereftalato (PET) dell'associazione PlasticsEurope (il «richiedente») per conto di produttori che rappresentano una quota maggioritaria, in questo caso oltre il 90 %, della produzione comunitaria complessiva di alcuni tipi di polietilentereftalato.

2.   Prodotto

Il prodotto oggetto del riesame è il polietilentereftalato, avente un coefficiente di viscosità pari o superiore a 78 ml/g, in conformità della norma DIN (Deutsche Industrienorm) 53728, originario dell'India, dell'Indonesia, della Repubblica di Corea, della Malaysia, di Taiwan e della Thailandia (il prodotto in esame), attualmente classificabile al codice NC 3907 60 20. Il codice NC è indicato a titolo puramente informativo.

3.   Misure in vigore

Sono attualmente in vigore un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 2604/2000 del Consiglio (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1646/2005 (5), e gli impegni accettati con decisione della Commissione 2000/745/CE (6), modificata da ultimo dalla decisione 2005/697/CE (7).

4.   Motivi del riesame

4.1.   Motivazione del riesame in previsione della scadenza

La domanda è motivata dal fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare il persistere o la reiterazione del dumping e del pregiudizio nei confronti dell'industria comunitaria.

La denuncia del persistere delle pratiche di dumping da parte della Repubblica di Corea e di Taiwan si basa sul confronto tra il valore normale costruito e i prezzi all'esportazione del prodotto in esame venduto nella Comunità.

Da tale raffronto risultano significativi margini di dumping per la Repubblica di Corea e Taiwan.

Per dimostrare la probabile reiterazione delle pratiche di dumping da parte dell'India, il richiedente ha utilizzato i prezzi all'esportazione verso Turchia, Romania, Emirati Arabi Uniti, Israele, Algeria e Stati Uniti d'America, visto che attualmente i volumi delle importazioni dall'India verso la Comunità europea non sono significativi.

Per dimostrare la probabile reiterazione delle pratiche di dumping da parte dell'Indonesia, il richiedente ha utilizzato i prezzi all'esportazione verso Giappone, Stati Uniti d'America, Malaysia, Australia e Turchia, visto che attualmente i volumi delle importazioni dall'Indonesia verso la Comunità europea non sono significativi.

Per dimostrare la probabile reiterazione delle pratiche di dumping da parte della Malaysia, il richiedente ha utilizzato i prezzi all'esportazione verso l'Iran, visto che attualmente i volumi delle importazioni dalla Malaysia verso la Comunità europea non sono significativi.

Per dimostrare la probabile reiterazione delle pratiche di dumping da parte della Thailandia, il richiedente ha utilizzato i prezzi all'esportazione verso Giappone e Stati Uniti d'America, visto che attualmente i volumi delle importazioni dalla Thailandia verso la Comunità europea non sono significativi.

La denuncia della reiterazione delle pratiche di dumping da parte dell'India, dell'Indonesia, della Malaysia e della Thailandia si basa sul confronto tra il valore normale costruito e i prezzi all'esportazione del prodotto in esame verso i summenzionati paesi terzi.

Sulla base dei suddetti confronti tra il valore normale e i prezzi all'esportazione, da cui risultano pratiche di dumping da parte dell'India, dell'Indonesia, della Malaysia e della Thailandia, il richiedente sostiene che vi sono probabilità di reiterazione del dumping.

Il richiedente sostiene inoltre che esiste il rischio di ulteriori pratiche di dumping pregiudizievole. A tale riguardo, ha presentato prove del fatto che, dati l'esistenza di capacità inutilizzate e i recenti investimenti in capacità di produzione nei paesi interessati, l'eventuale scadenza delle misure renderebbe probabile l'aumento del livello delle importazioni del prodotto in esame.

Il richiedente afferma altresì che il flusso delle importazioni del prodotto in esame potrebbe aumentare a causa delle misure applicabili alle importazioni di prodotti similari originarie dei paesi interessati destinate ai mercati tradizionali diversi dall'UE (ad esempio, Repubblica popolare cinese). Ne potrebbe conseguire un riorientamento delle esportazioni da altri paesi terzi verso la Comunità.

Si sostiene poi che i volumi del prodotto importato originario della Repubblica di Corea e di Taiwan hanno continuato, tra l'altro, a ripercuotersi negativamente sulla quota di mercato detenuta, con conseguenti effetti negativi sostanziali sulla situazione finanziaria ed occupazionale dell'industria comunitaria.

Infine, il richiedente afferma che l'eliminazione del pregiudizio è dovuta prevalentemente all'esistenza delle misure e che, qualora si lasciassero scadere tali misure, la reiterazione di consistenti importazioni a prezzi di dumping dai paesi interessati potrebbe causare ulteriore pregiudizio all'industria comunitaria.

4.2.   Motivazione del riesame intermedio parziale

Il richiedente ha fornito informazioni secondo cui, per quanto riguarda le importazioni del prodotto in esame da Taiwan e tre produttori esportatori della Repubblica di Corea — Daehan Synthetic Fiber Co. Ltd, SK Chemicals Co. Ltd e KP Chemical Corp. — il livello delle misure non è più sufficiente ad agire contro il dumping arrecante pregiudizio.

5.   Procedura

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistono elementi sufficienti per giustificare l'avvio di un riesame in previsione della scadenza e di un riesame intermedio parziale, limitato agli aspetti di dumping, in relazione alle importazioni originarie di Taiwan e dei summenzionati tre produttori esportatori coreani, la Commissione avvia un riesame ai sensi dell'articolo 11, paragrafi 2 e 3 del regolamento di base.

5.1.   Procedura per la determinazione del dumping, del rischio di dumping e di pregiudizio

Il riesame in previsione della scadenza determinerà se lo scadere delle misure implichi o no il rischio di persistenza o di reiterazione del dumping e del pregiudizio. Il riesame intermedio determinerà se, relativamente alle importazioni del prodotto in esame originarie di Taiwan e dei summenzionati tre produttori esportatori della Repubblica di Corea, il livello delle misure è sufficiente ad agire contro il dumping arrecante pregiudizio.

(a)   Campionamento

In considerazione del numero delle parti che risultano interessate dal presente procedimento, la Commissione può decidere di effettuare il campionamento a norma dell'articolo 17 del regolamento di base.

(i)   Campionamento dei produttori esportatori dell'India, dell'Indonesia, della Repubblica di Corea e di Taiwan

Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, si invitano tutti i produttori esportatori o i rappresentanti che agiscono per loro conto a manifestarsi contattando la Commissione e fornendo le seguenti informazioni sulla/e loro società entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera b), punto i), nel formato indicato al paragrafo 7 del presente avviso:

nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono e di fax e nome della persona da contattare;

il fatturato in valuta locale e il volume in tonnellate delle vendite all'esportazione del prodotto in esame effettuate verso la Comunità e verso altri paesi (indicate separatamente) nel periodo dal 1o ottobre 2004 al 30 settembre 2005;

il fatturato in valuta locale e il volume in tonnellate delle vendite del prodotto in esame effettuate sul mercato interno nel periodo dal 1o ottobre 2004 al 30 settembre 2005;

il fatturato in valuta locale e il volume in tonnellate delle vendite del prodotto in esame ad altri paesi terzi nel periodo dal 1o ottobre 2004 al 30 settembre 2005;

se la società intenda chiedere l'applicazione di un margine individuale (i margini individuali possono essere chiesti esclusivamente dai produttori (8));

la descrizione particolareggiata delle attività della società relativamente alla produzione del prodotto in esame, al volume di produzione, in tonnellate, del prodotto in esame, alla capacità produttiva e agli investimenti in capacità produttiva nel periodo dal 1o ottobre 2004 al 30 settembre 2005;

la ragione sociale e la descrizione particolareggiata delle attività di tutte le società collegate (9) coinvolte nella produzione e/o nella vendita (all'esportazione e/o sul mercato interno) del prodotto in esame;

qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione;

con la trasmissione delle suindicate informazioni, la società si dichiara disponibile ad essere eventualmente inserita nel campione. Qualora la società venga scelta per far parte del campione, essa dovrà rispondere ad un questionario ed accettare un sopralluogo a riscontro della sua risposta. Quanto alle società che non sono disposte a essere eventualmente incluse nel campione, si ritiene che non abbiano collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di un'omessa collaborazione sono esposte al paragrafo 8 del presente avviso.

Per raccogliere le informazioni che ritiene necessarie per la selezione del campione di produttori/esportatori dell'India, dell'Indonesia, della Repubblica di Corea e di Taiwan, la Commissione contatterà inoltre le autorità dei summenzionati paesi esportatori e tutte le associazioni di produttori/esportatori note.

(ii)   Campionamento degli importatori

Per consentire alla Commissione di stabilire se è necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, si invitano tutti gli importatori, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, a manifestarsi contattando la Commissione e fornendo le seguenti informazioni sulla/e loro società entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera b), punto i), nel formato indicato al paragrafo 7 del presente avviso:

nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono e di fax e nome della persona da contattare;

il fatturato totale, in euro, della società nel periodo dal 1o ottobre 2004 al 30 settembre 2005;

il numero totale di dipendenti;

una descrizione particolareggiata delle attività della società in relazione al prodotto in esame;

il volume in tonnellate e il valore in euro delle importazioni e delle rivendite effettuate sul mercato della Comunità nel periodo dal 1o ottobre 2004 al 30 settembre 2005 del prodotto in esame originarie dell'India, dell'Indonesia, della Repubblica di Corea, della Malaysia, di Taiwan e della Thailandia;

la ragione sociale e la descrizione particolareggiata delle attività di tutte le società collegate (10) coinvolte nella produzione e/o nella vendita del prodotto in esame;

qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione;

con la trasmissione delle suindicate informazioni, la società si dichiara disponibile ad essere eventualmente inserita nel campione. Qualora la società venga scelta per far parte del campione, essa dovrà rispondere ad un questionario ed accettare un sopralluogo a riscontro della sua risposta. Quanto alle società che non sono disposte a essere eventualmente incluse nel campione, si ritiene che non abbiano collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di un'omessa collaborazione sono esposte al paragrafo 8 del presente avviso.

Per raccogliere le informazioni che ritiene necessarie per la selezione del campione degli importatori, la Commissione contatterà inoltre tutte le associazioni note di importatori.

(iii)   Campionamento dei produttori comunitari

In considerazione del numero elevato di produttori comunitari che aderiscono alla domanda, la Commissione intende applicare il metodo del campionamento per esaminare il pregiudizio arrecato all'industria comunitaria.

Per consentire alla Commissione di selezionare un campione, si invitano tutti i produttori comunitari a fornire le seguenti informazioni sulla/e loro società entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera b), punto i):

nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono e di fax e nome della persona da contattare;

il fatturato totale, in euro, della società nel periodo dal 1o ottobre 2004 al 30 settembre 2005;

una descrizione particolareggiata delle attività della società relativamente alla produzione del prodotto in esame e al volume di produzione, in tonnellate, del prodotto in esame nel periodo dal 1o ottobre 2004 al 30 settembre 2005;

il valore in euro delle vendite del prodotto in esame realizzate sul mercato comunitario nel periodo dal 1o ottobre 2004 al 30 settembre 2005;

il volume in tonnellate delle vendite del prodotto in esame realizzate sul mercato comunitario nel periodo dal 1o ottobre 2004 al 30 settembre 2005;

il volume in tonnellate della produzione del prodotto in esame nel periodo dal 1o ottobre 2004 al 30 settembre 2005;

la ragione sociale e la descrizione particolareggiata delle attività di tutte le società collegate (11) coinvolte nella produzione e/o nella vendita del prodotto in esame;

qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione;

con la trasmissione delle suindicate informazioni, la società si dichiara disponibile ad essere eventualmente inserita nel campione. Qualora la società venga scelta per far parte del campione, essa dovrà rispondere ad un questionario ed accettare un sopralluogo a riscontro della sua risposta. Quanto alle società che non sono disposte a essere eventualmente incluse nel campione, si ritiene che non abbiano collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di un'omessa collaborazione sono esposte al paragrafo 8 del presente avviso.

(iv)   Selezione definitiva dei campioni

Tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione dei campioni devono farlo entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera b), punto ii) del presente avviso.

La Commissione intende procedere alla selezione definitiva dei campioni dopo aver consultato le parti interessate che si sono dichiarate disponibili ad essere inserite nel campione.

Le società incluse nei campioni devono rispondere ad un questionario entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera b), punto iii) del presente avviso e collaborare nell'ambito dell'inchiesta.

In caso di insufficiente collaborazione, la Commissione può basare le proprie conclusioni sui dati disponibili, conformemente all'articolo 17, paragrafo 4, e all'articolo 18 del regolamento di base. Come spiegato al paragrafo 8, le conclusioni basate sui dati disponibili potrebbero risultare meno vantaggiose per le parti interessate.

(b)   Questionari

Per raccogliere le informazioni che ritiene necessarie per la sua inchiesta, la Commissione invia questionari alle imprese comunitarie inserite nel campione e a tutte le associazioni di produttori della Comunità, ai produttori/esportatori dell'India, dell'Indonesia, della Repubblica di Corea e di Taiwan inclusi nel campione, ai produttori/esportatori della Malaysia e della Thailandia, a tutte le associazioni di produttori/esportatori, agli importatori inclusi nel campione e a tutte le associazioni di importatori citati nella domanda o che hanno collaborato all'inchiesta che ha condotto alle misure oggetto del presente riesame, nonché alle autorità dei paesi esportatori interessati.

(c)   Raccolta di informazioni e audizioni

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni, a presentare eventuali informazioni non contenute nelle risposte al questionario e a fornire elementi di prova. Tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto ii) del presente avviso.

La Commissione può inoltre procedere all'audizione delle parti interessate che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. Tale richiesta deve essere presentata entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto iii) del presente avviso.

5.2.   Procedura di valutazione dell'interesse della Comunità

Laddove fosse confermata la probabilità del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio, conformemente all'articolo 21 del regolamento di base si deciderà se il mantenimento o l'abrogazione delle misure antidumping sia o no nell'interesse della Comunità. Per tale motivo, l'industria comunitaria, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utenti rappresentativi e le organizzazioni rappresentative dei consumatori, purché dimostrino l'esistenza di un nesso oggettivo tra la loro attività e il prodotto in esame, possono manifestarsi e fornire informazioni alla Commissione entro i termini generali fissati al paragrafo 6, lettera a), punto ii). Le parti che hanno agito conformemente a quanto indicato nella precedente frase possono chiedere un'audizione, esponendo i motivi particolari di tale richiesta, entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto iii). È opportuno precisare che le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 sono prese in considerazione unicamente se suffragate da validi elementi di prova all'atto della presentazione.

6.   Termini

a)   Termini generali

i)   Termine per la richiesta del questionario

Tutte le parti interessate che non hanno collaborato all'inchiesta che ha portato all'istituzione delle misure oggetto del presente riesame devono chiedere un questionario al più presto, e in ogni caso entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

ii)   Termine entro il quale le parti devono manifestarsi, presentare le risposte al questionario e fornire ogni altra informazione

Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate devono manifestarsi prendendo contatto con la Commissione, comunicare le loro osservazioni, presentare le risposte al questionario e fornire qualsiasi altra informazione entro 40 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione nel corso dell'inchiesta. È importante sottolineare che al rispetto di detto termine è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base.

Le società incluse in un campione devono presentare le risposte al questionario entro il termine specificato al paragrafo 6, lettera b), punto iii) del presente avviso.

iii)   Audizioni

Tutte le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.

(b)   Termine specifico relativo al campionamento

(i)

Le informazioni specificate al paragrafo 5.1, lettera a), punti i), ii) e iii) devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, poiché la Commissione intende consultare le parti interessate che si sono dichiarate disponibili a far parte del campione in merito alla selezione definitiva dello stesso entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(ii)

Ogni altra informazione pertinente per la selezione dei campioni di cui al paragrafo 5.1, lettera a), punto iv) deve pervenire alla Commissione entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(iii)

Le risposte al questionario fornite dalle parti incluse nel campione devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla notifica della loro inclusione nel campione.

7.   Comunicazioni scritte, risposte ai questionari e corrispondenza

Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate devono essere formulate per iscritto (non in formato elettronico, salvo disposizione contraria), complete di nome, indirizzo, indirizzo e-mail e numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte ai questionari e la corrispondenza inviate dalle parti interessate in forma riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura Diffusione limitata (12) e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2 del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura CONSULTABILE DA TUTTE LE PARTI INTERESSATE.

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione B

Ufficio: J-79 5/16

BE-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 295 65 05

8.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili. Se una parte interessata non collabora, o collabora soltanto parzialmente, e le conclusioni si basano pertanto sui dati disponibili, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta per tale parte può essere meno favorevole di quanto sarebbe stato se essa avesse collaborato.

9.   Calendario dell'inchiesta per il riesame in previsione della scadenza

A norma dell'articolo 11, paragrafo 5 del regolamento di base, l'inchiesta verrà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


(1)  GU C 52 del 2.3.2005, pag. 2.

(2)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

(3)  GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12.

(4)  GU L 301 del 30.11.2000, pag. 21.

(5)  GU L 266 dell'11.10.2005, pag. 10.

(6)  GU L 301 del 30.11.2000, pag. 88.

(7)  GU L 266 dell'11.10.2005, pag. 62.

(8)  I margini individuali possono essere chiesti a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base per le società non incluse nel campione.

(9)  Per chiarimenti sul significato dell'espressione «società collegate» si rimanda all'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, modificato, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

(10)  Per chiarimenti sul significato dell'espressione «società collegate» si rimanda all'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, modificato, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

(11)  Per chiarimenti sul significato dell'espressione «società collegate» si rimanda all'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, modificato, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

(12)  Ciò significa che il documento è destinato esclusivamente ad uso interno. Esso è protetto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato ai sensi dell'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (Accordo antidumping).