30.11.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 300/8


Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia

(2005/C 300/03)

La Commissione ha ricevuto una domanda di riesame intermedio parziale presentata ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea («il regolamento di base») (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 del Consiglio (2).

1.   Domanda di riesame

La domanda è stata presentata dalla Open Joint Stock Company «Mineral and Chemical Company EuroChem» («il richiedente»), un produttore esportatore russo.

2.   Prodotto

Il prodotto oggetto del riesame è costituito da concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso originari della Russia («il prodotto in esame»), normalmente dichiarati ai codici NC 3102 30 90, 3102 40 90, ex 3102 29 00, ex 3102 60 00, ex 3102 90 00, ex 3105 10 00, ex 3105 20 10, ex 3105 51 00, ex 3105 59 00 ed ex 3105 90 91. L'indicazione dei codici NC ha valore puramente indicativo.

3.   Misure esistenti

Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 658/2002 (3) del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 945/2005 (4) del Consiglio sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia.

4.   Motivi del riesame

La domanda, presentata a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, è fondata su elementi di prova prima facie, forniti dal richiedente, da cui risulta che le circostanze che hanno comportato l'adozione delle misure sono cambiate e che tale cambiamento è definitivo.

Il richiedente afferma, fornendo elementi di prova a sostegno delle sue affermazioni, che se si effettuasse un confronto con i suoi costi e prezzi all'esportazione ne risulterebbe un dumping ridotto, notevolmente inferiore rispetto al livello delle misure attualmente in vigore Pertanto, per compensare il dumping non è più necessario mantenere le misure al loro livello attuale, basate sul margine di pregiudizio determinato in precedenza.

5.   Procedimento per la determinazione del dumping

Avendo stabilito, previa consultazione del Comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame intermedio parziale, la Commissione avvia un riesame ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, la cui portata si limita all'esame del dumping per quanto riguarda il richiedente.

(a)   Questionari

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà un questionario al richiedente e alle autorità del paese esportatore interessato. Tali informazioni e le relative prove a sostegno devono pervenire alla Commissione entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a).

(b)   Raccolta d'informazioni e audizioni

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni, a presentare eventuali altre informazioni diverse da quelle indicate nel questionario e a fornire elementi di prova a sostegno di tali osservazioni e informazioni. Tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine di cui al paragrafo 6, lettera a).

La Commissione può inoltre procedere all'audizione delle parti interessate che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. Tale richiesta deve essere presentata entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera b).

6.   Termini

(a)   Termine entro il quale le parti devono manifestarsi, rispondere al questionario e fornire qualsiasi altra informazione

Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate devono manifestarsi prendendo contatto con la Commissione, comunicare le loro osservazioni, rispondere al questionario e fornire qualsiasi altra informazione entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, affinché tali osservazioni e informazioni possano essere prese in considerazione ai fini dell'inchiesta. È importante sottolineare che al rispetto di detto termine è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base.

(b)   Audizioni

Tutte le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.

7.   Osservazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza

Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate devono essere formulate per iscritto (non in formato elettronico, salvo disposizione contraria), complete di nome, indirizzo, indirizzo e-mail e numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte ai questionari e la corrispondenza inviate dalle parti interessate in forma riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» (5) e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «CONSULTABILE DA TUTTE LE PARTI INTERESSATE».

Indirizzo della Commissione per tutti i contatti e le informazioni

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione B

Ufficio: J-79 5/16

BE-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 295 65 05.

8.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative, in base ai dati disponibili, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili. Se una parte interessata non collabora, o collabora soltanto parzialmente, e le conclusioni si basano pertanto sui dati disponibili, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta per tale parte può essere meno favorevole di quanto lo sarebbe stato se essa avesse collaborato.


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

(2)  GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12.

(3)  GU L 102 del 18.4.2002, pag. 1.

(4)  GU L 160 del 23.6.2005, pag. 1.

(5)  Ciò vuol dire che il documento è esclusivamente per uso interno. Esso è protetto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43), È un documento riservato ai sensi dell'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (Accordo antidumping).