26.5.2005
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IT
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
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C 129/26
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APPLICAZIONE UNIFORME DELLA NOMENCLATURA COMBINATA (NC)
(Classificazione delle merci)
(2005/C 129/06)
Note esplicative adottate conformemente alla procedura stabilita dall'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (1), modificato dal regolamento (CE) n. 493/2005 (2) del Consiglio
Le «Note esplicative della nomenclatura combinata delle Comunità europee» (3) sono modificate come segue:
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Alla pagina 318 sono inseriti i seguenti testi:
«8514
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Forni elettrici industriali o di laboratorio, compresi quelli funzionanti ad induzione o per perdite dielettriche; altri apparecchi industriali o di laboratorio per il trattamento termico delle materie per induzione o per perdite dielettriche
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8514 20 80
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Funzionanti per perdite dielettriche
I forni a microonde destinati all'uso in ristoranti, mense, ecc. si differenziano dagli apparecchi per uso domestico di cui alla voce 8516 per la potenza resa e la capacità del forno. I forni con potenza resa superiore a 1 000 W e capacità del forno superiore a 34 litri sono considerati per uso industriale. Per i forni a microonde combinati in un unico pezzo con un grill o un altro tipo di forno, la suddetta potenza resa si riferisce solo al microonde. La classificazione di una tale combinazione non è influenzata dai criteri di capacità del forno.
I forni a microonde con potenza resa non superiore a 1 000 W e capacità del forno non superiore a 34 litri sono considerati per uso domestico (voce 8516).»
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e
«8516 50 00
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Forni a microonde
Vedi la nota esplicativa della sottovoce 8514 20 80.»
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A pagina 333 è inserito il seguente punto 4:
8548 90 90
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altri
«4.
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Elementi di ferrite o di altri materiali ceramici (ad esempio dei tipi utilizzati nei circolatori per apparecchi di trasmissione ad altissima frequenza o come filtri ad alta frequenza nei cavi elettrici) che costituiscono componenti elettrici atti ad essere utilizzati anche in macchine o apparecchi classificabili sotto varie voci del presente capitolo».
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(1) GU L 256 del 7.9. 1987, pag. 1.
(2) GU L 82 del 31.3.2005, pag. 1.
(3) GU C 256 del 23.10.2002, pag. 1.