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28.4.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 103/18 |
Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di meccanismi a leva per raccoglitori originari della Repubblica popolare cinese
(2005/C 103/07)
La Commissione ha ricevuto una denuncia ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (1) (in appresso: «il regolamento di base»), secondo la quale le importazioni di meccanismi a leva originari della Repubblica popolare cinese (in appresso: «il paese interessato») sarebbero oggetto di pratiche di dumping e arrecherebbero pertanto un grave pregiudizio all'industria comunitaria.
1. Denuncia
La denuncia è stata presentata il 14 marzo 2005 dai produttori comunitari Interkov spol. s.r.o, MI.ME.CA. S.r.l., Niko Metallurgical company e d.d. Zelezniki (in appresso: «il denunciante»), che rappresentano una quota maggioritaria, nella fattispecie più del 50 %, della produzione totale di meccanismi a leva per raccoglitori nella Comunità.
2. Prodotto
Il prodotto assertivamente oggetto di dumping è costituito dai meccanismi a leva utilizzati generalmente per archiviare fogli e altri documenti in cartelle o raccoglitori. Essi consistono di (normalmente due) robusti elementi di metallo ad arco applicati su una sottopiastra e dotati di almeno un dispositivo di apertura che consente di inserire e archiviare fogli e altri documenti, sono originari della Repubblica popolare cinese (in appresso: «il prodotto in esame») e sono normalmente dichiarati al codice NC ex 8305 10 00. Il codice NC viene fornito a titolo puramente indicativo.
3. Denuncia di dumping
In conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, il denunciante ha determinato il valore normale per la Repubblica popolare cinese in base al valore normale costruito in un paese ad economia di mercato; detto paese è menzionato al paragrafo 5.1, lettera d), del presente avviso. La denuncia di dumping si basa sul confronto tra il valore normale, così calcolato, e i prezzi applicati al prodotto in esame quando è esportato nella Comunità.
Il margine di dumping così calcolato è significativo.
4. Denuncia di pregiudizio
Il denunciante ha presentato prove del fatto che le importazioni del prodotto in esame provenienti dalla Repubblica popolare cinese sono complessivamente aumentate in termini assoluti e/o di quota di mercato.
Viene inoltre asserito che i volumi e/o i prezzi del prodotto in esame importato hanno avuto, fra le altre conseguenze, ripercussioni negative sul livello dei prezzi praticati dall'industria comunitaria, con conseguenti notevoli effetti negativi sulla situazione finanziaria di tale industria.
5. Procedura
Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che la denuncia è stata presentata da o per conto dell'industria comunitaria e che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione avvia un'inchiesta ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di base.
5.1. Procedimento di determinazione del dumping e del pregiudizio
L'inchiesta dovrà stabilire se il prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese sia oggetto di dumping e se tale dumping abbia arrecato un pregiudizio.
(a) Campionatura
Tenuto conto del considerevole numero di parti interessate dal presente procedimento, la Commissione può decidere di ricorrere a tecniche di campionamento a norma dell'articolo 17 del regolamento di base.
(i) Campionamento degli importatori
Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, si invitano tutti gli importatori, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, a manifestarsi contattando la Commissione e fornendo le seguenti informazioni sulla/e loro società entro i termini fissati al paragrafo 6, lettera b), punto i), del presente avviso e nel formato indicato al paragrafo 7 del medesimo:
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ragione sociale, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono, di fax e/o di telex e nome del responsabile da contattare; |
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fatturato totale in euro della società nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2004 e il 31 dicembre 2004; |
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il numero totale di dipendenti, |
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la descrizione particolareggiata delle attività della società in relazione al prodotto in esame; |
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il volume in unità e il valore in euro delle importazioni nella Comunità e delle rivendite effettuate sul mercato comunitario tra il 1o gennaio 2004 e il 31 dicembre 2004 del prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese; |
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ragione sociale e descrizione particolareggiata delle attività di tutte le società collegate (2) coinvolte nella produzione e/o vendita del prodotto in esame; |
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qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione; |
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l'indicazione della disponibilità o meno della/e società ad essere inserita/e nel campione, con l'impegno a rispondere a un questionario e ad accettare una verifica in loco delle risposte fornite. |
Per raccogliere le informazioni che ritiene necessarie per la selezione del campione degli importatori, la Commissione contatterà, inoltre, tutte le associazioni note di importatori.
(ii) Selezione definitiva del campione
Tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione devono farlo entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera b), punto ii), del presente avviso.
La Commissione intende procedere alla selezione definitiva del campione dopo aver consultato le parti interessate che si sono dichiarate disposte a farne parte.
Le società incluse nel campione devono rispondere ad un questionario entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera b), punto iii), del presente avviso e devono offrire la loro collaborazione nel quadro dell'inchiesta.
In caso di insufficiente collaborazione, la Commissione può basare le proprie conclusioni sui dati disponibili, conformemente all'articolo 17, paragrafo 4, e all'articolo 18 del regolamento di base. Come spiegato al paragrafo 8 del presente avviso, le conclusioni basate sui dati disponibili potrebbero essere meno vantaggiose per le parti interessate.
(b) Questionari
Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari all'industria comunitaria e a tutte le associazioni di produttori della Comunità, ai produttori esportatori della Repubblica popolare cinese, a tutte le associazioni di produttori esportatori, agli importatori inclusi nel campione e a tutte le associazioni di importatori citate nella denuncia, nonché alle autorità del paese esportatore interessato.
In ogni caso, tutte le parti sono invitate a contattare via fax la Commissione quanto prima, e comunque entro e non oltre il termine indicato al paragrafo 6, lettera a), punto i), del presente avviso, per verificare se il loro nome compaia o no nella denuncia e, eventualmente, per chiedere un questionario, dal momento che il termine stabilito al paragrafo 6, lettera a), punto ii), del presente avviso è valido per tutte le parti interessate.
(c) Raccolta di informazioni e audizioni
Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare osservazioni, a presentare informazioni diverse da quelle indicate nel questionario e a fornire elementi di prova pertinenti. Tali informazioni e prove devono pervenire alla Commissione entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto ii), del presente avviso.
La Commissione può inoltre procedere all'audizione delle parti interessate che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. La richiesta deve essere presentata entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto iii), del presente avviso.
(d) Selezione del paese ad economia di mercato
In conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, la Commissione intende scegliere l'India quale paese ad economia di mercato appropriato ai fini della determinazione del valore normale per la Repubblica popolare cinese. Le parti interessate sono invitate a presentare le proprie osservazioni in merito all'opportunità di questa scelta entro il termine specifico fissato al paragrafo 6, lettera c), del presente avviso.
(e) Statuto di impresa operante in un'economia di mercato
Per i produttori esportatori della Repubblica popolare cinese che affermano, presentando elementi di prova sufficienti, di operare in condizioni di economia di mercato, nel rispetto quindi dei criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, il valore normale sarà determinato in conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del medesimo regolamento. I produttori esportatori che intendono presentare richieste debitamente motivate devono farlo entro il termine specifico di cui al paragrafo 6, lettera d), del presente avviso. La Commissione invierà formulari a tutti i produttori esportatori della Repubblica popolare cinese citati nella denuncia, a tutte le associazioni di produttori esportatori citate nella denuncia e alle autorità della Repubblica popolare cinese.
5.2. Procedura di valutazione degli interessi della Comunità
Nel caso fosse rilevata la presenza di dumping e di conseguente pregiudizio, conformemente all'articolo 21 del regolamento di base, si deciderà se l'adozione di misure antidumping non sia contraria all'interesse della Comunità. Per tale motivo, l'industria comunitaria, gli importatori, le loro associazioni rappresentative, gli utenti rappresentativi e le organizzazioni rappresentative dei consumatori, purché dimostrino l'esistenza di un nesso obiettivo tra la loro attività e il prodotto in questione, possono manifestarsi e fornire informazioni alla Commissione entro i termini generali stabiliti al paragrafo 6, lettera a), punto ii), del presente avviso. Le parti che abbiano agito conformemente a quanto stabilito dalla frase precedente possono chiedere un'audizione, indicando i particolari motivi per i quali chiedono di essere sentite, entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto iii) del presente avviso. È opportuno precisare che le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 sono prese in considerazione unicamente se all'atto della presentazione sono sostenute da validi elementi di prova.
6. Scadenze
(a) Termini generali
(i) Termine entro il quale le parti devono chiedere il questionario e altri formulari
Tutte le parti interessate devono chiedere il questionario o altri tipi di formulari quanto prima, e comunque entro e non oltre 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
(ii) Termine entro il quale le parti devono manifestarsi, rispondere al questionario e fornire ogni altra informazione
Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate devono manifestarsi prendendo contatto con la Commissione, comunicare le loro osservazioni, rispondere al questionario e fornire qualsiasi altra informazione entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione nel corso dell'inchiesta. È importante sottolineare che al rispetto di detto termine è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base.
Le società incluse in un campione devono far pervenire le risposte al questionario entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera b), punto iii), del presente avviso.
(iii) Audizioni
Entro lo stesso termine di 40 giorni, tutte le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione.
(b) Termine specifico relativo al campionamento
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(i) |
Tutte le informazioni specificate al paragrafo 5.1, lettera a), punto i), devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, poiché la Commissione intende consultare le parti interessate che si sono dichiarate disponibili a far parte del campione in merito alla selezione definitiva dello stesso entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
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(ii) |
Qualsiasi altra informazione pertinente per la selezione del campione di cui al paragrafo 5.1, lettera a), punto ii), deve pervenire alla Commissione entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
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(iii) |
Le risposte al questionario fornite dalle parti incluse nel campione devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data della notifica della loro inclusione nel campione. |
(c) Termine specifico per la selezione del paese terzo ad economia di mercato
Le parti interessate dall'inchiesta possono presentare osservazioni in merito all'opportunità della scelta dell'India che, come risulta dal paragrafo 5.1, lettera d), del presente avviso, viene presa in considerazione quale paese a economia di mercato appropriato ai fini della determinazione del valore normale in relazione alla Repubblica popolare cinese. Tali osservazioni devono pervenire alla Commissione entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
(d) Termine specifico per presentare richieste di status di impresa operante in condizioni di economia di mercato e/o di trattamento individuale
Le domande, debitamente motivate, volte a ottenere lo status di impresa operante in condizioni di economia di mercato (di cui al paragrafo 5.1, lettera e), del presente avviso) e/o un trattamento individuale ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base devono pervenire alla Commissione entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
7. Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza
Tutte le osservazioni e le richieste delle parti interessate devono essere formulate per iscritto (non in formato elettronico, salvo altrimenti disposto), complete di nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono, fax e/o telex della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte ai questionari e la corrispondenza, inviate dalle parti interessate in forma riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» (3) e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate».
Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:
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Commissione delle Comunità europee |
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Direzione generale Commercio |
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Direzione B |
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Ufficio J-79 5/16 |
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B-1049 Bruxelles |
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Fax (32-2) 295 65 05 |
8. Mancata collaborazione
Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative, in base ai dati disponibili, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base.
Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili. Se una parte interessata non collabora, o collabora soltanto parzialmente e le conclusioni si basano pertanto sui dati disponibili, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta per tale parte può essere meno favorevole di quanto lo sarebbe stato se essa avesse collaborato.
9. Calendario dell'inchiesta
A norma dell'articolo 6, paragrafo 9, del regolamento di base, l'inchiesta verrà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. In conformità dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base, possono essere istituite misure provvisorie entro e non oltre 9 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 del Consiglio (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).
(2) Per chiarimenti sul significato del termine «società collegate» si rimanda all'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione concernente l'applicazione del codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).
(3) Ciò significa che il documento è riservato esclusivamente ad uso interno. Esso è protetto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato conformemente all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1) e all'articolo 6 dell'accordo dell'OMC relativo all'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).