19.2.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/24


Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese

(2005/C 44/14)

La Commissione ha ricevuto una domanda di riesame intermedio parziale ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (in appresso «il regolamento di base») (1).

1.   Domanda di riesame

La domanda è stata presentata da Giant China Co., Ltd. (in appresso il «richiedente»), un esportatore della Repubblica popolare cinese.

2.   Prodotto

I prodotti in esame sono le biciclette e altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), senza motore, originari della Repubblica popolare cinese (in appresso «il prodotto in esame»), attualmente classificati ai codici 8712 00 10, 8712 00 30 e 8712 00 80. L'indicazione dei codici NC ha valore puramente indicativo.

3.   Misure in vigore

Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 1524/2000 del Consiglio (2).

4.   Motivazione del riesame

a)   Il richiedente

La domanda, presentata a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, è fondata su elementi di prova a prima vista sufficienti, forniti dal richiedente, da cui risulta che le circostanze che hanno comportato l'adozione delle misure sono cambiate e che tale cambiamento è definitivo.

Il richiedente afferma che le circostanze relative allo status di società operante in condizioni di economia di mercato sono notevolmente mutate e che le misure sarebbero molto diverse se fossero basate anche sulle esportazioni verso i nuovi Stati membri dell'Unione europea. Inoltre, ha fornito elementi di prova da cui si evince che un confronto tra il valore normale basato sui suoi costi/ prezzi praticati sul mercato interno e i prezzi all'esportazione verso l'UE allargata permetterebbe di calcolare un margine di dumping di gran lunga inferiore al livello della misura in vigore. Pertanto, per controbilanciare il dumping, non è più necessario mantenere la misura al livello attuale, fissato in funzione del livello di dumping precedentemente calcolato.

b)   Altre domande

La Commissione chiede anche ad altri produttori cinesi di manifestarsi e di dichiarare senza indugio se desiderano che sia calcolato un nuovo margine di dumping basato sulle esportazioni verso la Comunità allargata. Una decisione in merito a tali domande sarà pubblicata a tempo debito nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

5.   Procedimento per la determinazione del dumping

Avendo accertato, sentito il comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di un riesame intermedio parziale, la Commissione avvia il riesame conformemente all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento di base per determinare se il richiedente operi nelle condizioni di economia di mercato di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c) del regolamento di base, oppure se soddisfi i requisiti per usufruire di un dazio individuale stabilito conformemente all'articolo 9, paragrafo 5 del regolamento di base.

Successivamente, purché il richiedente operi in condizioni di economia di mercato oppure soddisfi i requisiti per usufruire di un dazio individuale, sarà determinato il margine di dumping individuale e, in caso di dumping, il livello del dazio applicabile alle sue esportazioni del prodotto in questione nella Comunità.

L'inchiesta valuterà la necessità di mantenere, abrogare o modificare le misure in vigore per quanto riguarda il richiedente menzionato al paragrafo 1.

a)   Questionari

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà dei questionari al richiedente e alle autorità cinesi. Tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine di cui al paragrafo 6, lettera a), punto i), del presente avviso.

b)   Raccolta di informazioni e audizioni

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni, a presentare eventuali informazioni non contenute nelle risposte al questionario e a fornire i relativi elementi di prova a sostegno. Tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine di cui al paragrafo 6, lettera a), punto i), del presente avviso.

La Commissione può inoltre procedere all'audizione delle parti interessate che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. Tale richiesta deve essere presentata entro i termini fissati al paragrafo 6, lettera a), punto ii), del presente avviso.

c)   Status di impresa operante in un'economia di mercato

Qualora il richiedente dimostri, fornendo sufficienti elementi di prova, di operare in condizioni di economia di mercato, cioè di soddisfare i criteri stabiliti all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, il valore normale è determinato conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base. A tale scopo, deve essere presentata, entro il termine previsto al paragrafo 6, lettera b del presente avviso, una richiesta debitamente motivata. La Commissione invierà al richiedente e alle autorità della Repubblica popolare cinese un modulo per la richiesta.

d)   Selezione del paese ad economia di mercato

Nel caso in cui il richiedente non ottenga lo status di impresa operante in un'economia di mercato, ma soddisfi i requisiti per usufruire di un dazio individuale fissato in conformità dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base, per determinare il valore normale relativo alla Repubblica popolare cinese verrà selezionato, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, un paese ad economia di mercato appropriato. A tale scopo, la Commissione intende scegliere nuovamente il Messico, come era stato fatto per l'inchiesta che ha portato all'istituzione delle misure sulle importazioni del prodotto in esame originarie della Repubblica popolare cinese. Si invitano le parti interessate a presentare le proprie osservazioni in merito all'opportunità di questa scelta entro il termine specifico fissato al paragrafo 6, lettera c), del presente avviso.

Inoltre, nel caso in cui il richiedente ottenga lo status di impresa operante in un'economia di mercato, la Commissione può utilizzare, ove occorra, conclusioni relative al valore normale stabilito in un paese ad economia di mercato appropriato, ad esempio per sostituire eventuali elementi di costi o di prezzi cinesi inattendibili che sono necessari per fissare il valore normale, qualora i dati attendibili necessari non siano disponibili nella Repubblica popolare cinese. La Commissione intende utilizzare anche a tale scopo il Messico.

6   Termini

a)   Termini generali

i)   Termine entro il quale le parti devono manifestarsi, rispondere al questionario e fornire qualsiasi altra informazione

Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate devono manifestarsi prendendo contatto con la Commissione, comunicare le loro osservazioni, rispondere al questionario e fornire qualsiasi altra informazione entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È importante sottolineare che al rispetto di detto termine è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base. Inoltre, il richiedente deve fornire le risposte al questionario entro il summenzionato periodo di 40 giorni.

ii)   Audizioni

Entro lo stesso termine di 40 giorni, tutte le parti interessate possono anche chiedere di essere sentite dalla Commissione.

b)   Scadenza specifica per la presentazione delle domande di riconoscimento dello status di società operante in un'economia di mercato

La domanda debitamente motivata del richiedente, volta ad ottenere lo status di economia di mercato di cui al paragrafo 5, lettera c) del presente avviso, deve pervenire alla Commissione entro 21 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

c)   Termine specifico per la selezione del paese ad economia di mercato

Le parti interessate possono presentare osservazioni in merito all'opportunità della scelta del Messico che, come risulta dal paragrafo 5, lettera d), del presente avviso, viene preso in considerazione quale paese a economia di mercato appropriato ai fini della determinazione del valore normale in relazione alla Repubblica popolare cinese. Tali osservazioni devono pervenire alla Commissione entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

7.   Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza

Tutte le osservazioni e le richieste presentate dalle parti interessate devono essere formulate per iscritto (non in formato elettronico, salvo altrimenti disposto) complete di nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono, di fax e/o numero di telex della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte ai questionari e la corrispondenza fornite dalle parti interessate su base riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» (3) e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate».

Indirizzo della Commissione per tutti i contatti e le informazioni

Commissione europea

Direzione generale Commercio

Direzione B

Ufficio J-79 5/16

B-1049 Bruxelles

Fax (+32-2) 295 65 05

Telex: COMEU B 21877

8.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative, in base ai dati disponibili, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili. Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e vengono utilizzati i dati disponibili, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta potrebbe essere per tale parte meno favorevole che se avesse collaborato.


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 del Consiglio (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

(2)  GU L 175 del 14.7.2000, pag. 39.

(3)  Ciò significa che il documento è destinato esclusivamente ad uso interno. Esso è protetto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato conformemente all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1) e all'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).