27.1.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 22/10 |
Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping
(2005/C 22/04)
1. La Commissione informa che, se non viene avviato un riesame conformemente al procedimento seguente, le misure antidumping sottoindicate scadranno alla data specificata nella tabella, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995 del Consiglio (1), relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea.
2. Procedimento
I produttori comunitari possono presentare una domanda di riesame per iscritto. La domanda deve contenere sufficienti elementi di prova del fatto che, in assenza delle misure, il dumping o il pregiudizio potrebbero continuare o ripetersi.
Se la Commissione dovesse decidere di riesaminare le misure in questione, gli importatori, gli esportatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori comunitari avranno la possibilità di sviluppare o di confutare le questioni esposte nella domanda di riesame oppure di presentare le loro osservazioni in merito.
3. Termine
I produttori comunitari possono presentare per iscritto una domanda di riesame sulla base di quanto precede, da far pervenire alla Commissione europea, Direzione generale del Commercio (divisione B-1), J-79 5/16, B-1049 Bruxelles (2)in qualsiasi momento dopo la data di pubblicazione del presente avviso, ma non oltre tre mesi prima della data indicata nella tabella.
4. Il presente avviso è pubblicato in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio del 22 dicembre 1995.
Prodotto |
Paese(i) d'origine o d'esportazione |
Misure |
Riferimento |
Data della scadenza |
Sostanze cromogene nere |
Giappone |
Dazio antidumping |
Regolamento (CE) n. 2263/2000 del Consiglio |
14.10.2005 |
Tubi catodici per ricevitori di televisioni a colori |
India Repubblica di Corea |
Dazio antidumping |
Regolamento (CE) n. 2313/2000 del Consiglio |
21.10.2005 |
(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 del Consiglio (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).
(2) Telex COMEU B 21877; telefax (32-2) 295 65 05.