52005SC1029

Progetto di decisione N. 6/2005. del Comitato congiunto CE-EFTA “TRANSITO COMUNE” che modifica la convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito - Progetto di posizione comune della Comunità /* SEC/2005/1029 def. */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 29.7.2005

SEC(2005) 1029 definitivo

Progetto di

DECISIONE N. 6/2005. DEL COMITATO CONGIUNTO CE-EFTA “TRANSITO COMUNE”

che modifica la convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito

Progetto di posizione comune della Comunità(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

CONTESTO DELLA PROPOSTA |

Motivazione e obiettivi della proposta L'adesione della Romania alla convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito comporta l’introduzione di riferimenti linguistici concernenti questo paese nella convenzione. |

Contesto generale La convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito ("convenzione") prevede misure atte ad agevolare gli scambi di merci tra la CE e i paesi EFTA). La Romania ha chiesto formalmente di poter aderire alla convenzione “Transito comune” dopo aver soddisfatto le condizioni essenziali, giuridiche, strutturali e informatiche previste per tale adesione. |

Disposizioni vigenti nel settore oggetto della proposta Il settore oggetto della proposta non è disciplinato da disposizioni particolari. |

Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione Non pertinente. |

CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE D'IMPATTO |

Consultazione delle parti interessate |

Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto Consultazione del gruppo di lavoro CE-EFTA "Transito comune". |

Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione Parere favorevole. |

Ricorso a pareri di esperti |

Non è stato necessario consultare esperti esterni. |

Valutazione d'impatto Adesione alla convenzione relativa ad un regime comune di transito nel quadro della strategia in vista dell'adesione all'Unione europea il 1° gennaio 2007. Introduzione di disposizioni comuni alla convenzione comune di transito e alla normativa comunitaria. |

ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA |

Sintesi delle misure proposte L'adesione della Romania alla convenzione "Transito comune" richiede l’introduzione di nuove diciture linguistiche concernenti questo paese che consentono di mettere in atto la procedura di transito comune tra tutte le parti contraenti. In particolare devono essere debitamente modificati i documenti relativi alle garanzie. Il comitato del codice doganale - "sezione transito" e il gruppo di lavoro CE-EFTA "Transito comune" hanno accolto favorevolmente questo progetto di decisione. La Commissione è invitata ad approvare il presente progetto di decisione mediante procedura scritta e di sottoporlo al Consiglio per raggiungere una posizione comune in vista della sua adozione definitiva da parte del comitato congiunto CE-EFTA "Transito comune" nel corso della prossima riunione. |

Base giuridica Articolo 15 della convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito. |

Principio di sussidiarietà La proposta è di esclusiva competenza della Comunità. Il principio di sussidiarietà non trova pertanto applicazione. |

Principio di proporzionalità La proposta è in linea con il principio di proporzionalità per i seguenti motivi: |

non pertinente |

non pertinente |

Scelta degli strumenti |

Strumenti proposti: altri. |

Altri strumenti non sarebbero adeguati per i seguenti motivi: Non vi sono altri strumenti adeguati. |

INCIDENZA SUL BILANCIO |

La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio della Comunità. |

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI |

Semplificazione |

La proposta introduce una semplificazione delle procedure amministrative sia per le autorità pubbliche (nazionali o europee) che per gli organismi e le persone private. |

È prevista una procedura doganale di transito comune per tutte le parti contraenti della convenzione. |

La procedura doganale di transito consente semplificazioni per gli organismi e le persone private nell’ambito delle autorizzazioni. |

- Progetto di

DECISIONE N. 6/2005. DEL COMITATO CONGIUNTO CE-EFTA “TRANSITO COMUNE”

che modifica la convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito

IL COMITATO CONGIUNTO,

vista la convenzione del 20 maggio 1987, relativa ad un regime comune di transito[1], in particolare l’articolo 15, paragrafo 3, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) La Romania aderisce alla convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito.

(2) Occorre pertanto inserire in varie parti della convenzione la traduzione in lingua rumena dei riferimenti linguistici ivi riportati.

(3) L'applicabilità della presente decisione è connessa alla data di adesione della Romania alla convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito.

(4) Onde consentire l'uso dei formulari relativi alla garanzia stampati secondo i criteri in vigore prima della data di adesione della Romania alla convenzione, viene stabilito un periodo di transizione durante il quale tali stampati potranno essere utilizzati con alcuni adattamenti.

(5) È opportuno pertanto modificare la convenzione in conseguenza,

DECIDE:

Articolo 1

La convenzione relativa ad un regime comune di transito è modificata come segue:

1. L'appendice I è modificata conformemente all'allegato A della presente decisione.

2. L'appendice II è modificata conformemente all'allegato B della presente decisione.

3. L'appendice III è modificata conformemente all'allegato C della presente decisione.

Articolo 2

1. La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2006.

2. I formulari di cui agli allegati B1, B2, B4, B5 e B6 dell’appendice III possono continuare ad essere utilizzati fino al 31 dicembre 2006, con i necessari adattamenti geografici e di elezione di domicilio o d’indirizzo del mandatario.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Comitato congiunto

Il Presidente

ALLEGATO A

L'appendice I è modificata come segue:

1. All’articolo 14, paragrafo 3, secondo comma, è inserita come ultimo trattino la dicitura linguistica seguente:

- "RO Validitate limitată"

2. All’articolo 28, paragrafo 7, secondo comma, è inserita come ultimo trattino la dicitura linguistica seguente:

- "RO Dispensa"

3. L'articolo 34 è modificato come segue:

a) Al paragrafo 3 è inserita come ultimo trattino la dicitura linguistica seguente:

- "RO Probă alternativă"

b) Al paragrafo 4, secondo comma, è inserita come ultimo trattino la dicitura linguistica seguente:

- "RO Diferenţe : mărfuri prezentate la biroul vamal……(nume şi ţara)"

c) Al paragrafo 5 è inserita come ultimo trattino la dicitura linguistica seguente:

- "RO Ieşire din….. supusă restricţiilor sau impozitelor prin Reglementarea/Directiva/Decizia nr……"

4. All’articolo 64, paragrafo 2, è inserita come ultimo trattino la dicitura linguistica seguente:

- "RO Dispensa de la itinerariul obligatoriu"

5. All’articolo 69, paragrafo 1, è inserita come penultimo trattino la dicitura linguistica seguente:

- "RO Expeditor agreat"

6. All’articolo 70, paragrafo 2, è inserita come ultimo trattino la dicitura linguistica seguente:

- "RO Dispensa de semnătură"

7. L'allegato IV è modificato come segue:

a) Al punto 2.8, primo trattino, è inserita come ultimo trattino la dicitura linguistica seguente:

- "RO GARANTIE GLOBALĂ INTERZISA"

b) Al punto 4.3, è inserita come ultimo trattino la dicitura linguistica seguente:

- "RO UTILIZARE NELIMITATĂ"

ALLEGATO B

L'appendice II è modificata come segue:

1. All’articolo 4, paragrafo 2, è inserita come ultimo trattino la dicitura linguistica seguente:

- "RO Eliberat ulterior"

2. All’articolo 16, paragrafo 2, è inserita come ultimo trattino la dicitura linguistica seguente:

- "RO Expeditor agreat"

3. All’articolo 17, paragrafo 2, è inserita come ultimo trattino la dicitura linguistica seguente:

- "RO Dispensa de semnătură"

ALLEGATO C

L'appendice III è modificata come segue:

1. All'allegato A7, titolo II, la sezione I è modificata come segue:

a) Nella casella 2, terzo comma, è inserita come ultimo trattino la dicitura linguistica seguente:

- "RO Diverşi"

b) Nella casella 31, primo comma, è inserita come ultimo trattino la dicitura linguistica seguente:

- "RO Vrac"

c) Nella casella 40, è inserita come ultimo trattino la dicitura linguistica seguente:

- "RO Diverşi"

2. All'allegato A8, la parte B è modificata come segue:

a) Nella casella 2, è inserita come ultimo trattino la dicitura linguistica seguente:

- "RO Diverşi"

b) Nella casella 14, primo comma, è inserita come ultimo trattino la dicitura linguistica seguente:

- "RO Expeditor"

c) Nella casella 31, primo comma, è inserita come ultimo trattino la dicitura linguistica seguente:

- "RO Vrac"

3. All’allegato A9, nella casella 51, è inserito il seguente codice in penultima posizione nell’elenco dei codici applicabili:

Romania | RO" |

4. Il testo dell'allegato B1 è sostituito dal testo seguente:

"ALLEGATO B1

REGIME COMUNE DI TRANSITO/TRANSITO COMUNITARIO

SISTEMA DI GARANZIA

GARANZIA ISOLATA

I. Impegno del garante

1. Il(la) sottoscritto(a) 1……………………………………………...

residente a2 : ……………………………………………

si costituisce garante in solido, presso l'ufficio di garanzia di …………………………………………..

a concorrenza di un importo massimo di ………………

nei confronti della Comunità europea costituita dal Regno del Belgio, dalla Repubblica ceca, dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica di Estonia, dalla Repubblica ellenica, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica francese, dall'Irlanda, dalla Repubblica italiana, dalla Repubblica di Cipro, dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di Lituania, dal Granducato del Lussemburgo, dalla Repubblica di Ungheria, dalla Repubblica di Malta, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica portoghese, dalla Repubblica di Slovenia, dalla Repubblica slovacca, dalla Repubblica di Finlandia, dal Regno di Svezia, dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord nonché nei confronti della Repubblica d'Islanda, del Regno di Norvegia, della Romania, della Confederazione svizzera, del Principato di Andorra e della Repubblica di San Marino3, per tutte le somme di cui un obbligato principale4 ……………………………………………….

è o diverrebbe debitore nei confronti di detti Stati, sia per il debito principale e addizionale che per spese ed accessori, ad esclusione delle pene pecuniarie, a titolo di dazi e altri diritti e tributi applicabili alle merci menzionate qui di seguito, vincolate al regime comune di transito/transito comunitario dall'ufficio di partenza di

all'ufficio di destinazione di

Designazione delle merci:………………………………………………………………............

…………………………………………………………………………………………………………..

2. Il(la) sottoscritto(a) si impegna ad effettuare, alla prima richiesta scritta delle autorità competenti degli Stati di cui al paragrafo 1, il pagamento delle somme richieste e senza poterlo differire oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, a meno che il(la) sottoscritto(a) o ogni altra persona interessata non provi, prima della scadenza di tale termine, con soddisfazione delle autorità competenti, che il regime di transito in questione si è concluso.

Le autorità competenti possono, a richiesta del(della) sottoscritto(a) e per ogni ragione ritenuta valida, prorogare oltre il termine di trenta giorni dalla data di richiesta di pagamento il termine entro il quale il(la) sottoscritto(a) è tenuto(a) ad effettuare il pagamento delle somme richieste. Le spese risultanti dalla concessione di tale termine supplementare, ed in particolare gli interessi, devono essere calcolati in modo che il loro importo sia equivalente a quello che sarebbe richiesto a tal fine sul mercato monetario e finanziario nazionale.

3. Il presente impegno è valido dalla data di accettazione da parte dell'ufficio di garanzia. Il(la) sottoscritto(a) è responsabile del pagamento del debito sorto in occasione delle operazioni di transito comune/comunitario, coperte dal presente impegno, che abbiano avuto inizio anteriormente alla data di applicazione della revoca o risoluzione del sistema di garanzia, anche in caso di richiesta di pagamento successiva.

4. Ai fini del presente impegno, il(la) sottoscritto(a) elegge il proprio domicilio5 in ciascuno degli altri Stati di cui al paragrafo 1, presso:

Stato | Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo |

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. | ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |

Il(la) sottoscritto(a) riconosce che qualsiasi comunicazione o notifica e, più generalmente, qualsiasi formalità o procedura relative al presente impegno, indirizzate o fatte per iscritto presso uno dei domicili eletti, saranno accettate e a lui(lei) debitamente comunicate.

Il(la) sottoscritto(a) riconosce la competenza del giudice dei luoghi in cui ha eletto domicilio.

Il(la) sottoscritto(a) s'impegna a mantenere le elezioni di domicilio o, se indotto(a) a modificare uno o più domicili eletti, ad informare preventivamente l'ufficio di garanzia.

Fatto a ................................................., addì .............................................

…………………………………………………………….

(Firma) 6

II. Accettazione dell'ufficio di garanzia

Ufficio di garanzia di……....………………………………

Impegno del garante accettato il ………………………………………………. a copertura dell'operazione di transito comune/comunitario che ha dato luogo alla dichiarazione di transito rilasciata il ……………………n. … (7)

…………………………………………………

(Timbro e firma)”

5. Il testo dell'allegato B2 è sostituito dal testo seguente:

"ALLEGATO B 2

REGIME COMUNE DI TRANSITO/TRANSITO COMUNITARIO

SISTEMA DI GARANZIA

GARANZIA ISOLATA A MEZZO DI CERTIFICATI

I. Impegno del garante

1. Il(la) sottoscritto(a) 1……………………………………………...

residente a2 : ……………………………………………

si costituisce garante in solido, presso l'ufficio di garanzia di …………………………………………..

nei confronti della Comunità europea costituita dal Regno del Belgio, dalla Repubblica ceca, dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica di Estonia, dalla Repubblica ellenica, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica francese, dall'Irlanda, dalla Repubblica italiana, dalla Repubblica di Cipro, dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di Lituania, dal Granducato del Lussemburgo, dalla Repubblica di Ungheria, dalla Repubblica di Malta, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica portoghese, dalla Repubblica di Slovenia, dalla Repubblica slovacca, dalla Repubblica di Finlandia, dal Regno di Svezia, dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord nonché nei confronti della Repubblica d'Islanda, del Regno di Norvegia, della Romania, della Confederazione svizzera, del Principato di Andorra3 e della Repubblica di San Marino(3)

per tutte le somme di cui un obbligato principale è o diverrebbe debitore nei confronti di detti Stati, sia per il debito principale e addizionale che per spese ed accessori, ad esclusione delle pene pecuniarie, a titolo di dazi e altri diritti e tributi applicabili alle merci vincolate al regime comune di transito/transito comunitario, per i quali il(la) sottoscritto(a) ha consentito di impegnare la propria responsabilità mediante il rilascio di certificati di garanzia isolata e a concorrenza di un importo massimo di 7 000 euro per certificato.

2. Il(la) sottoscritto(a) si impegna ad effettuare, alla prima richiesta scritta delle autorità competenti degli Stati di cui al paragrafo 1, il pagamento delle somme richieste, fino a concorrenza di 7 000 euro per certificato di garanzia isolata e senza poterlo differire oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, a meno che il(la) sottoscritto(a) o ogni altra persona interessata non provi, prima della scadenza di tale termine, con soddisfazione delle autorità competenti, che il regime di transito in questione si è concluso.

Le autorità competenti possono, a richiesta del(della) sottoscritto(a) e per ogni ragione ritenuta valida, prorogare oltre il termine di trenta giorni dalla data di richiesta di pagamento il termine entro il quale il(la) sottoscritto(a) è tenuto(a) ad effettuare il pagamento delle somme richieste. Le spese risultanti dalla concessione di tale termine supplementare, ed in particolare gli interessi, devono essere calcolati in modo che il loro importo sia equivalente a quello che sarebbe richiesto a tal fine sul mercato monetario e finanziario nazionale.

3. Il presente impegno è valido dalla data di accettazione da parte dell'ufficio di garanzia. Il(la) sottoscritto(a) è responsabile del pagamento del debito sorto in occasione delle operazioni di transito comune/comunitario, coperte dal presente impegno, che abbiano avuto inizio anteriormente alla data di applicazione della revoca o risoluzione del sistema di garanzia, anche in caso di richiesta di pagamento successiva.

4. Ai fini del presente impegno, il(la) sottoscritto(a) elegge il proprio domicilio4 in ciascuno degli altri Stati di cui al paragrafo 1, presso:

Stato | Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo |

………………………………………………………………………………………………………. | …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. |

Il(la) sottoscritto(a) riconosce che qualsiasi comunicazione o notifica e, più generalmente, qualsiasi formalità o procedura relative al presente impegno, indirizzate o fatte per iscritto presso uno dei domicili eletti, saranno accettate e a lui(lei) debitamente comunicate.

Il(la) sottoscritto(a) riconosce la competenza del giudice dei luoghi in cui ha eletto domicilio.

Il(la) sottoscritto(a) s'impegna a mantenere le elezioni di domicilio o, se indotto(a) a modificare uno o più domicili eletti, ad informare preventivamente l'ufficio di garanzia.

Fatto a ................................................., addì .............................................

…………………………………………..

(Firma) 5

II. Accettazione dell'ufficio di garanzia

Ufficio di garanzia di……....………………………………

Impegno del garante accettato il ……………………….

………………………………………………..

(Timbro e firma)”

6. Il testo dell'allegato B4 è sostituito dal testo seguente:

"ALLEGATO B 4

REGIME COMUNE DI TRANSITO/TRANSITO COMUNITARIO

SISTEMA DI GARANZIA

GARANZIA GLOBALE

I. Impegno del garante

1. Il(la) sottoscritto(a) 1……………………………………………...

residente a2 : ……………………………………………

si costituisce garante in solido, presso l'ufficio di garanzia di …………………………………………..

a concorrenza di un importo massimo di ………………

che rappresenta 100/50/303 dell'importo di riferimento

nei confronti della Comunità europea costituita dal Regno del Belgio, dalla Repubblica ceca, dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica di Estonia, dalla Repubblica ellenica, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica francese, dall'Irlanda, dalla Repubblica italiana, dalla Repubblica di Cipro, dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di Lituania, dal Granducato del Lussemburgo, dalla Repubblica di Ungheria, dalla Repubblica di Malta, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica portoghese, dalla Repubblica di Slovenia, dalla Repubblica slovacca, dalla Repubblica di Finlandia, dal Regno di Svezia, dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord nonché della Repubblica d'Islanda, del Regno di Norvegia, della Romania, della Confederazione svizzera, del Principato di Andorra e della Repubblica di San Marino4

per tutte le somme di cui un obbligato principale5…………….

è o diverrebbe debitore nei confronti di detti Stati sia per il debito principale e addizionale che per spese ed accessori, ad esclusione delle pene pecuniarie a titolo di dazi e altri diritti e tributi applicabili alle merci vincolate al regime comune di transito/transito comunitario.

2. Il(la) sottoscritto(a) si obbliga ad effettuare, alla prima richiesta scritta delle autorità competenti degli Stati di cui al paragrafo 1, il pagamento delle somme richieste, fino a concorrenza dell'importo massimo citato e senza poterlo differire oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, a meno che il(la) sottoscritto(a) o ogni altra persona interessata non provi, prima della scadenza di tale termine, con soddisfazione delle autorità competenti, che il regime di transito in questione si è concluso.

Le autorità competenti possono, a richiesta del(della) sottoscritto(a) e per ogni ragione ritenuta valida, prorogare oltre il termine di trenta giorni dalla data di richiesta di pagamento il termine entro il quale il(la) sottoscritto(a) è tenuto(a) ad effettuare il pagamento delle somme richieste. Le spese risultanti dalla concessione di tale termine supplementare, ed in particolare gli interessi, devono essere calcolati in modo che il loro importo sia equivalente a quello che sarebbe richiesto a tal fine sul mercato monetario e finanziario nazionale.

Tale importo può essere diminuito delle somme già pagate in virtù del presente impegno soltanto quando il(la) sottoscritto(a) è invitato(a) a pagare un debito sorto in occasione di un'operazione di transito comunitario/comune, che ha avuto inizio anteriormente alla data di ricevimento della precedente richiesta di pagamento oppure nei trenta giorni successivi a tale data.

3. Il presente impegno è valido dalla data di accettazione da parte dell'ufficio di garanzia. Il(la) sottoscritto(a) è responsabile del pagamento del debito sorto in occasione delle operazioni di transito comune/comunitario, coperte dal presente impegno, le quali abbiano avuto inizio anteriormente alla data di applicazione della revoca o risoluzione del sistema di garanzia, anche in caso di richiesta di pagamento successiva.

4. Ai fini del presente impegno, il(la) sottoscritto(a) elegge il proprio domicilio6 in ciascuno degli altri Stati di cui al paragrafo 1, presso:

Stato | Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo |

………………………………………………………………………………………………………….. | ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |

Il(la) sottoscritto(a) riconosce che qualsiasi comunicazione o notifica e, più generalmente, qualsiasi formalità o procedura relative al presente impegno, indirizzate o fatte per iscritto presso uno dei domicili eletti, saranno accettate e a lui(lei) debitamente comunicate.

Il(la) sottoscritto(a) riconosce la competenza del giudice dei luoghi in cui ha eletto domicilio.

Il(la) sottoscritto(a) s'impegna a mantenere le elezioni di domicilio o, se indotto(a) a modificare uno o più domicili eletti, ad informare preventivamente l'ufficio di garanzia.

Fatto a ................................................., addì .............................................

………………………………………………

(Firma) 7

II. Accettazione dell'ufficio di garanzia

Ufficio di garanzia di……....………………………………

Impegno del garante accettato il ……………………….

………………………………………………….

(Timbro e firma)”

7. Nella casella 7 dell’allegato B5, il termine "Romania" è inserito tra i termini 'Norvegia" e "Svizzera".

8. Nella casella 6 dell’allegato B6, il termine "Romania" è inserito tra i termini "Norvegia" e "Svizzera".

9. All’allegato B7, punto 1.2.1, è inserita come ultimo trattino la dicitura linguistica seguente:

- "RO Validitate limitată".

[1] GU L 226 del 13.8.1987, pag. 2.

1 Cognome e nome o ragione sociale.

2 Indirizzo completo.

3 Cancellare l'indicazione della(e) parte(i) contraente(i) o dello(degli) Stato(i) (Andorra e San Marino) il cui territorio non sarà attraversato. I riferimenti al Principato di Andorra e alla Repubblica di San Marino riguardano soltanto le operazioni di transito comunitario.

4 Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo dell'obbligato principale.

5 Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno di tali Stati, il garante designa, in questo Stato, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui(lei) destinata e gli impegni previsti al paragrafo 4, secondo e quarto comma, devono essere stipulati mutatis mutandis. I giudici dei luoghi di domicilio del garante e dei mandatari sono competenti per conoscere vertenze inerenti alla presente garanzia.

6 Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla seguente menzione manoscritta: "Buono a titolo di garanzia, per l'importo di ……….", indicando l'importo in lettere.

7 Da completare a cura dell'ufficio di partenza.

1 Cognome e nome o ragione sociale.

2 Indirizzo completo.

3 Unicamente per le operazioni di transito comunitario.

4 Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno di tali Stati, il garante designa, in questo Stato, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui(lei) destinata e gli impegni previsti al paragrafo 4, secondo e quarto comma, devono essere stipulati mutatis mutandis . I giudici dei luoghi di domicilio del garante e dei mandatari sono competenti per conoscere vertenze inerenti alla presente garanzia.

5 Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla seguente menzione manoscritta: "Buono a titolo di garanzia, per l'importo di …………………, indicando l'importo in lettere.

1 Cognome e nome o ragione sociale.

2 Indirizzo completo.

3 Cancellare le menzioni non pertinenti.

4 Cancellare l'indicazione della(e) parte(i) contraente(i) o dello(degli) Stato(i) (Andorra e San Marino) il cui territorio non sarà attraversato. I riferimenti al Principato di Andorra e alla Repubblica di San Marino riguardano soltanto le operazioni di transito comunitario.

5 Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo dell'obbligato principale.

6 Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno di tali Stati, il garante designa, in questo Stato, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui(lei) destinata e gli impegni previsti al paragrafo 4, secondo e quarto comma, devono essere stipulati mutatis mutandis . I giudici dei luoghi di domicilio del garante e dei mandatari sono competenti per conoscere vertenze inerenti alla presente garanzia.

7 Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla seguente menzione manoscritta: "Buono a titolo di garanzia, per l'importo di ……….", indicando l'importo in lettere.