52005SC0805

Relazione della Commissione - Relazione sulla politica di concorrenza 2004 /* SEC/2005/0805 def. */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 17.6.2005

SEC(2005) 805 definitivo

.

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

Relazione sulla politica di concorrenza 2004

INDICE

Introduzione 6

Introduzione del direttore generale della Concorrenza 6

I – Antitrust – Articoli 81, 82 e 86 del trattato CE 14

A – Quadro legislativo e interpretativo 14

1. Modernizzazione delle norme antitrust: regolamento di applicazione 773/2004, linee direttrici e comunicazioni 14

2. Regolamento di esenzione per categoria in materia di trasferimento di tecnologia e linee direttrici 16

3. Regolamenti di esenzione per categoria nel settore dei trasporti 19

3.1 Trasporti marittimi 19

3.2 Trasporti aerei 20

4. Revisione delle norme procedurali: nuova comunicazione sull’accesso al fascicolo 21

B – Applicazione degli articoli 81, 82 e 86 23

1. Abuso di posizione dominante (articolo 82 del trattato CE) 23

1.1 Decisioni 23

1.2 Altri casi e denunce respinte 28

2. Cartelli 31

3. Altri accordi e pratiche concordate 36

3.1 Decisioni della Commissione 36

3.2 Altri casi 40

3.3 Indagini settoriali 42

4. Misure statali (imprese pubbliche/imprese con diritti esclusivi e speciali) 45

4.1 Decisioni 45

4.2 Denunce respinte 46

C – Rete europea della concorrenza (ECN): panoramica della cooperazione 47

1. Panoramica generale 47

2. Applicazione delle regole di concorrenza dell’UE da parte delle giurisdizioni nazionali nell’ambito dell’UE: relazione sull’applicazione dell’articolo 15 del regolamento n. 1/2003 49

3. Energia 50

4. Trasporti 51

5. Servizi finanziari 51

D – Selezione di cause trattate dalle giurisdizioni europee 53

E – Statistiche 59

I – Controllo delle concentrazioni 62

A – Quadro legislativo e interpretativo 63

1. Modifica del regolamento sulle concentrazioni, nuove comunicazioni e modifica del regolamento di esecuzione 63

1.1. Nuovo regolamento sulle concentrazioni: regolamento n. 139/2004 63

1.2. Modifica del regolamento di esecuzione 63

1.3. Modifica della comunicazione concernente una procedura semplificata 68

1.4. Nuova comunicazione sulle restrizioni accessorie 71

1.5. Comunicazione sulla valutazione delle concentrazioni orizzontali 72

B – Casi trattati dalla Commissione 74

1. Decisioni adottate ai sensi dell’articolo 8 74

2. Decisioni adottate ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 6, paragrafo 2 83

3. Rinvii 94

4. Notifiche ritirate 95

C – Selezione di cause trattate dalle giurisdizioni europee 98

D – Statistiche 102

III – Sviluppi del settore 104

A – Settori liberalizzati 104

1. Energia 104

2. Comunicazioni elettroniche 106

3. Trasporti 108

3.1 Trasporti aerei 108

3.2 Ferrovie 109

4. Servizi finanziari 109

B – Altri settori 111

1. Libere professioni 111

IV – Controllo degli aiuti di Stato 115

A – Quadro legislativo e interpretativo 115

1. Regolamenti, orientamenti, discipline e comunicazioni 115

1.1. Norme procedurali 115

1.2. Ricerca e sviluppo 118

1.3. Aiuti alla formazione 119

1.4. Salvataggio e ristrutturazione 119

2. Costruzioni navali 121

3. Agricoltura: sviluppi della politica e iniziative legislative nel 2004 122

4. Pesca 126

5. Carbone e trasporti 127

6. Servizi pubblici/servizi di interesse (economico) generale 128

7. Trasparenza 130

B – Casi 131

1. Mercati liberalizzati 131

2. Aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione 133

3. Aiuti regionali 144

4. Decisione relativa alla non sussistenza di un aiuto 148

5. Aiuti fiscali 149

6. Aiuti alla ricerca e allo sviluppo 152

7. Aiuti ambientali 155

8. Allargamento 159

9. Costruzioni navali 161

10. Agricoltura 163

11. Pesca 170

12. Carbone e trasporti 170

13. Radiodiffusione pubblica, banda larga, settore cinematografico 175

C – Applicazione di decisioni concernenti aiuti di Stato 179

1. Introduzione 179

2. Singoli casi 180

D – Selezione di cause trattate dalle giurisdizioni europee 182

E – Statistiche 185

V – Attività internazionali 187

A – Allargamento e Balcani occidentali 187

B – Politica di vicinato 188

C – Cooperazione bilaterale 189

1. Introduzione 189

2. Accordi con gli USA, il Canada e il Giappone 189

3. Cooperazione con altri paesi e altre regioni 192

D – Cooperazione multilaterale 195

1. La Rete internazionale della concorrenza ( International Competition Network ) 195

2. OCSE 198

VI – Prospettive per il 2005 201

1. Antitrust 201

2. Concentrazioni 201

3. Aiuti di Stato 202

4. Attività internazionali 202

Allegato – Casi analizzati nella relazione 203

1. Articoli 81, 82 e 86 203

2. Controllo delle concentrazioni 203

3. Aiuti di Stato 204

Introduzione

Introduzione del direttore generale della Concorrenza

Introduzione del direttore generale della Concorrenza

Nel 2004 il lavoro della direzione generale della Concorrenza (DG Concorrenza) è stato influenzato da importanti cambiamenti: l’allargamento dell’UE a 25 membri, la modernizzazione delle regole della concorrenza, l’insediamento a novembre di una nuova Commissione e la riorganizzazione interna della DG come conseguenza della predetta modernizzazione. Questi sviluppi si riflettono negli obiettivi generali della politica di concorrenza della Commissione per il 2005 e per gli anni successivi, basati sulla decisione relativa alla strategia politica annuale della Commissione (decisione SPA) per il 2005 e sulle priorità politiche stabilite dalla nuova Commissione. La relazione annuale del 2004 sulla concorrenza rappresenta pertanto l’occasione opportuna per illustrare a un pubblico più ampio in che direzione si svilupperà il lavoro della Commissione nel campo della politica di concorrenza nel medio periodo.

Interazione tra la politica di concorrenza e altre politiche della Commissione

Nella decisione SPA del 2005, accolta positivamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio, la Commissione ha indicato nella ripresa della crescita l’obiettivo politico centrale, al fine di migliorare la competitività del modello europeo preservando il benessere, l’occupazione e la coesione e tutelando l’ambiente. L’adesione di dieci nuovi Stati membri ha aggiunto un’ulteriore dimensione geografica all’obiettivo di migliorare la crescita economica nel mercato interno. L’obiettivo primario del programma politico della nuova Commissione è rinvigorire il processo di Lisbona avviato dal Consiglio europeo nel 2000, il cui obiettivo generale è fare dell’Unione europea l’economia basata sulla conoscenza più dinamica e competitiva del mondo. La Commissione prenderà in considerazione le raccomandazioni del gruppo ad alto livello presieduto dal sig. Wim Kok in merito al conseguimento degli obiettivi di Lisbona.

A sostegno del quadro relativo alla concorrenza stabilito nella SPA del 2005, la Commissione avanzerà nel suo ambizioso processo di revisione normativa nel campo della politica di concorrenza, prestando particolare attenzione agli aiuti di Stato, e proseguirà la modernizzazione delle norme antitrust e le sostanziali riforme del controllo delle concentrazioni avviate nel 2004. In questo contesto la Commissione intende promuovere in tutta l’Unione europea l’applicazione proattiva delle regole in materia di concorrenza.

Assieme all’applicazione rigorosa della politica di concorrenza, l’esame della legislazione europea in vari settori economici, come i settori liberalizzati delle industrie di rete e i servizi finanziari, per valutarne l’impatto concorrenziale, può esercitare un’influenza molto positiva sulla competitività e sulla crescita dell’economia europea e sul funzionamento del mercato interno, rinforzando gli interessi e la fiducia dei consumatori.

Tra le priorità politiche che la relazione Kok considera fondamentali per il conseguimento degli obiettivi di Lisbona, la politica di concorrenza può offrire contributi importanti sotto tre aspetti che si illustrano di seguito.

Promozione della società basata sulla conoscenza . Una forte pressione concorrenziale fornisce potenti incentivi alle aziende a impegnarsi costantemente nell’innovazione e nella ricerca e sviluppo (R&S). Rinforzando gli incentivi all’innovazione e concentrandosi sulle limitazioni che possono gravemente ostacolare la concorrenza, la politica di concorrenza può contribuire a rendere più dinamiche le economie dell’UE, facilitando quindi il raggiungimento degli obiettivi di Lisbona. In particolare, la politica in materia di aiuti di Stato può contribuire alla società basata sulla conoscenza, convogliando in maniera più mirata le risorse pubbliche disponibili in campi quali la ricerca e lo sviluppo, l’innovazione e la formazione.

Promozione del mercato interno . Dodici anni dopo il suo completamento sulla carta, il mercato interno non ha ancora realizzato appieno il proprio potenziale. Uno dei motivi è l’assenza di collegamento automatico tra la rimozione degli ostacoli al commercio transfrontaliero e una reale concorrenza. Sia il quadro normativo che la sua applicazione devono creare un ambiente che induca e favorisca veramente la concorrenza, l’ingresso di nuovi operatori e l’innovazione. Sia l’applicazione delle regole di concorrenza che la promozione di una cultura della concorrenza possono contribuire a un migliore funzionamento del mercato interno, soprattutto in settori fondamentali per l’agenda di Lisbona, poiché riguardano contributi essenziali per l’economia europea. Mercati europei aperti e competitivi renderanno le imprese europee più competitive a livello internazionale, a beneficio dei consumatori europei e dell’occupazione in Europa. La reale applicazione delle regole di concorrenza, che intendono rimuovere i principali ostacoli alla concorrenza di mercato, contribuisce alla creazione di condizioni propizie per la crescita.

Promozione di un clima favorevole per le imprese. La politica di concorrenza può offrire un contributo significativo per creare condizioni favorevoli per le imprese. Le regole in materia di aiuti di Stato svolgono un ruolo importante negli sforzi volti ad aumentare la disponibilità di capitale di rischio per le start-up e per le imprese di piccole e medie dimensioni. Inoltre, la politica di concorrenza internazionale contribuisce allo sviluppo di coesione a livello internazionale e concorre ad assicurare la prevedibilità di cui le imprese hanno bisogno. Infine, i principi della concorrenza possono consentire il vaglio dei quadri normativi, nuovi ed esistenti, di altri importanti settori nell’intento di garantire che la normativa non limiti inutilmente la concorrenza. La promozione di una cultura della concorrenza può quindi contribuire alla formazione di quadri normativi, a livello dell’Unione europea e a livello nazionale, che promuovano un regime favorevole alla concorrenza e alla competitività.

Obiettivi generali della politica di concorrenza

Priorità in materia di azione di contrasto: concentrare le azioni intese ad assicurare il rispetto della normativa sulle pratiche anticoncorrenziali più dannose per l’economia europea . I nuovi regolamenti in materia di antitrust e di concentrazioni consentiranno alla DG Concorrenza di organizzare meglio le proprie priorità in materia di azione di contrasto in modo da concentrarsi maggiormente sulle pratiche e sulle concentrazioni più dannose in termini di impatto sul benessere dei consumatori.

In materia di antitrust, il regolamento (CE) n. 1/2003 ha creato un nuovo sistema per l’applicazione delle regole di concorrenza in cui sia la Commissione che gli Stati membri dispongono delle competenze per applicare appieno le regole di concorrenza dell’UE. A tale scopo, la Commissione e i 25 Stati membri hanno creato una Rete europea della concorrenza (REC) in cui la DG Concorrenza svolge un ruolo centrale. Viene così posto in essere un potenziale consistente per un’applicazione più efficace e proattiva delle regole di concorrenza dell’UE. Tuttavia, occorrerà vigilare maggiormente sui mercati per identificare quelle pratiche che potrebbero arrecare il danno più grave alla concorrenza e ai consumatori. Il nuovo regolamento ha rappresentato inoltre il primo passo per il rafforzamento dell’applicazione della normativa dinanzi agli organismi giurisdizionali nazionali nelle controversie tra privati, conferendo a tali organismi il potere di applicare anche l’articolo 81, paragrafo 3. L’azione di contrasto continuerà a concentrarsi su cartelli, su abusi di posizione dominante, su aiuti di Stato incompatibili e sull’applicazione delle regole di concorrenza in settori dell’economia recentemente liberalizzati e in altri settori regolamentati dell’economia.

Nell’ambito del controllo delle concentrazioni, il nuovo regolamento ha aumentato le possibilità di rinviare casi dalle autorità degli Stati membri alla Commissione e viceversa. Ciò dovrebbe aiutare la Commissione a concentrare la propria azione di contrasto su casi che hanno un evidente impatto transfrontaliero. Inoltre, il nuovo criterio sostanziale di “ostacolo importante al libero gioco della concorrenza” ha dimostrato che tutte le concentrazioni anticoncorrenziali rientrano nel campo di applicazione del nuovo regolamento.

Nell’ambito degli aiuti di Stato, la DG Concorrenza si concentrerà, più in particolare, sull’applicazione delle decisioni negative e sul recupero degli aiuti di Stato incompatibili. Inoltre, una cooperazione internazionale rafforzata, sia bilaterale che multilaterale, continuerà a essere fondamentale per garantire l’efficacia della politica di concorrenza europea nella lotta alle pratiche anticoncorrenziali di portata internazionale.

Rafforzare la competitività nell’ambito dell’UE tramite l’aggiustamento del contesto normativo. Sia a livello comunitario che nazionale, la regolamentazione può limitare la concorrenza in modo inutile e non intenzionale, impedendo il pieno sfruttamento del mercato interno. In taluni settori, come quello dei servizi di rete liberalizzati e dell’energia, vi è la necessità di promuovere un quadro normativo che crei le condizioni per l’ingresso di nuovi operatori nel mercato e favorisca la concorrenza. La promozione della cultura della concorrenza e il vaglio delle politiche devono pertanto essere utilizzati per influenzare la legislazione nazionale e quella dell’UE al fine di garantire un’adeguata tutela dei mercati concorrenziali.

Le regole di concorrenza sul controllo degli aiuti di Stato devono essere riesaminate per assicurare che prendano in maggiore considerazione, da un lato, le specifiche carenze del mercato che influenzano negativamente il livello degli investimenti nella ricerca e nello sviluppo dell’UE e l’accesso al capitale di rischio e, dall’altro, la persistenza di disparità nello sviluppo regionale. La revisione del regime normativo per il controllo degli aiuti di Stato fornirà un contributo diretto agli sforzi della Commissione volti a favorire l’innovazione.

Concentrare l’azione sui settori più importanti per il mercato interno e il programma di Lisbona . Occorre sottolineare la necessità di rimuovere gli ostacoli alla concorrenza nei settori recentemente liberalizzati e in altri settori regolamentati, in particolare le telecomunicazioni, i servizi postali, l’energia e i trasporti. Questi settori forniscono contributi essenziali a molti altri settori economici e sono di primaria importanza per la competitività dell’Europa. Offrire l’opportunità di competere ad un numero maggiore di fornitori di servizi dovrebbe dare luogo a una scelta più ampia, a una migliore qualità e a prezzi più bassi per i consumatori. L’evoluzione del settore delle telecomunicazioni negli ultimi dieci anni è un valido esempio dei benefici apportati dalla liberalizzazione.

Tuttavia i settori recentemente liberalizzati sono danneggiati da varie distorsioni della concorrenza, che vanno dal comportamento commerciale dannoso da parte delle imprese interessate, a una normativa inadeguata o perfino agli aiuti di Stato. Occorre prendere in giusta considerazione il fatto che, per quanto riguarda la fornitura di servizi d’interesse economico generale (SGEI), questi settori possono essere caratterizzati da obblighi di servizio pubblico che devono essere assolti. Ciononostante, la Commissione deve garantire che le sovvenzioni concesse per il funzionamento di questi servizi pubblici non siano superiori al necessario. Inoltre, occorre essere più espliciti nell’identificare quali problemi vengono risolti più adeguatamente attraverso l’applicazione del diritto della concorrenza. A tale riguardo è importante perseguire una politica settoriale normativa e di controllo dell’applicazione delle regole integrata.

Una serie di altri settori importanti per la competitività dell’economia europea a livello mondiale sono caratterizzati da una considerevole autoregolamentazione o da una combinazione di autoregolamentazione e regolamentazione statale. Ciò vale in particolare per i servizi finanziari. La creazione di un mercato dei capitali efficiente e liquido è uno dei principali obiettivi del piano d’azione per i servizi finanziari. Una serie di iniziative nel settore del mercato interno, culminanti nella nuova direttiva sui servizi di investimento, sono state lanciate durante l’ultimo mandato della Commissione per rimuovere gli ostacoli alla negoziazione di titoli a livello transfrontaliero e per facilitare la concorrenza tra le imprese di investimento. La politica di concorrenza rappresenta un complemento importante di questo processo di liberalizzazione. Inoltre, i servizi finanziari al dettaglio svolgono un ruolo primario nella vita quotidiana dei cittadini dell’Unione europea. Questi servizi devono essere forniti in condizioni concorrenziali, il che significa che il singolo consumatore ha una più ampia scelta di prodotti e servizi di qualità più elevata al miglior prezzo possibile.

Riquadro 1: L’economista capo per le questioni di concorrenza alla DG Concorrenza nel 2004 Il team dell’economista capo (CET) è un’unità separata che riferisce direttamente al direttore generale. Il team è composto da 10 membri, tutti con un PhD in economia industriale. I compiti e il ruolo del team dell’economista capo sono i seguenti: consulenza su questioni metodologiche di economia ed econometria nell’applicazione delle regole di concorrenza dell’UE consulenza generale sui singoli casi fin dalle prime fasi del loro trattamento consulenza dettagliata nei casi principali, che implicano complesse questioni economiche, in particolare quelle che richiedono un’analisi quantitativa sofisticata. È possibile che un membro del team affianchi i funzionari che lavorano ai singoli casi contributo allo sviluppo di strumenti di politica generale dal contenuto economico. Contributo a casi e orientamenti Nel 2004 il CET si è occupato complessivamente di 33 casi (11 concentrazioni, 15 antitrust e 7 casi riguardanti aiuti di Stato). Inoltre, il CET ha contribuito considerevolmente all’elaborazione di orientamenti e alla definizione di questioni di politica generale. I casi sono stati selezionati in accordo con il direttore generale, sulla base della necessità di un’analisi economica più sofisticata, in particolare di un’analisi quantitativa. In tali casi, un membro del CET viene inserito nel gruppo dei funzionari che si occupano del caso in questione, e gli viene garantito l’accesso a tutte le informazioni, nonché la partecipazione a tutte le riunioni con esperti e parti esterne. Tra i funzionari che si occupano del caso, i membri distaccati dal CET godono di una posizione specifica e indipendente e riferiscono direttamente all’economista capo circa la linea adottata. Considerata l’importanza della strutturazione dell’analisi economica di un caso, si tende a coinvolgere il CET il più presto possibile. Il CET inoltre prende parte alle audizioni e partecipa ai dibattiti dei panel di revisione interna. L’economista capo prende parte alle riunioni settimanali con i commissari. Inoltre fornisce consulenza scritta in tutti i casi a cui prende parte. Contributo allo sviluppo di competenze economiche in seno alla DG L’economista capo contribuisce al dibattito generale sulle questioni economiche nella DG Concorrenza, organizzando corsi di formazione, seminari e discussioni. Inoltre, mantiene e rafforza i rapporti con il mondo accademico. Ha ristrutturato l’Economic Advisory Group for Competition Policy (gruppo consultivo economico per la politica di concorrenza). L’EAGCP è un gruppo di studiosi di spicco specializzati nel settore dell’economia industriale. Una funzione importante dell’EAGCP consiste nel fornire un’opinione indipendente su questioni politiche di ampio respiro. L’EAGCP è organizzato in tre sottogruppi: concentrazioni, antitrust e aiuti di Stato. |

- Messaggio del consigliere-auditore

La Commissione ha creato la funzione di consigliere-auditore per affidare lo svolgimento di procedimenti amministrativi nei casi di antitrust e di concentrazioni a una persona indipendente dotata di esperienza in materia di concorrenza e con l’integrità necessaria a contribuire all’obiettività, alla trasparenza e all’efficienza di tali procedimenti. Il mandato del consigliere-auditore prevede una serie di meccanismi attraverso i quali deve essere svolta questa funzione. Tra di essi rientra l’obbligo di produrre una relazione finale su ogni progetto di decisione presentato al collegio dei commissari, in cui si dichiari se è stato rispettato o meno il diritto ad essere sentiti. Di conseguenza, i due consiglieri-auditori vengono coinvolti formalmente in tutti i casi in cui una procedura formale viene avviata e conclusa con questa modalità. Dal maggio 2004 sono state incluse anche le cosiddette “decisioni relative agli impegni” ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003, la prima delle quali è stata il caso DFB deciso a gennaio 2005. Eccezionalmente, i consiglieri-auditori possono essere interpellati anche prima dell’avvio di una procedura formale, ad esempio qualora emergano questioni di riservatezza in relazione a informazioni da includere in una comunicazione degli addebiti o in relazione alla versione pubblicata di una decisione. In totale, nel corso del 2004 i consiglieri-auditori sono stati coinvolti formalmente in circa 40 casi. Alcuni degli elementi principali di queste esperienze vengono illustrati di seguito.

Garantire il diritto ad essere sentiti concedendo un adeguato accesso alla pratica

Prendendo in considerazione l’interesse legittimo dei fornitori di informazioni alla tutela delle informazioni riservate, l’interesse pubblico al rispetto delle regole di concorrenza, e i diritti di difesa dei destinatari di una comunicazione degli addebiti, i consiglieri-auditori hanno adottato una serie di decisioni con le quali hanno concesso o negato alle parti l’accesso ai documenti della pratica relativa al caso.

In alcune decisioni di questo tipo adottate nel 2004, si sono tenuti in considerazione i diritti di accesso delle parti che hanno ricevuto la cosiddetta “lettera di comunicazione di fatti”, con la quale sono vengono messe al corrente di ulteriori informazioni di cui si terrà conto nella decisione finale. Le decisioni Microsoft e Clearstream sono esempi di casi in cui, in tali circostanze, alle parti era stato consentito l’accesso alle informazioni.

Garantire la protezione dei segreti commerciali delle imprese e del loro interesse legittimo alla riservatezza

In caso di disaccordo tra il servizio competente della Commissione e le parti interessate, le decisioni relative alla protezione dei segreti commerciali delle imprese e del loro interesse legittimo alla riservatezza spettano ai consiglieri-auditori. Occorre trovare un giusto equilibrio tra questo interesse e l’interesse delle parti alla divulgazione o, se la questione riguarda la pubblicazione di una decisione, l’interesse pubblico ad informare gli ambienti giuridici e imprenditoriali circa l’esito dei procedimenti.

Nel caso dell’ Ordine degli architetti belgi , il pericolo di ritorsioni ha fatto sì che i consiglieri-auditori abbiano negato l’accesso a un documento della pratica che avrebbe consentito alle parti di identificare l’informatore.

Nel 2004 gran parte delle decisioni dei consiglieri-auditori sulla divulgazione di informazioni potenzialmente riservate ha interessato la legittimità della pubblicazione delle decisioni finali della Commissione. Queste decisioni hanno contribuito a stabilire una serie di principi che verranno applicati nei casi futuri.

Anzitutto, conformemente alla giurisprudenza, qualsiasi richiesta di riservatezza deve dimostrare per quale motivo la divulgazione delle presunte informazioni riservate potrebbe arrecare seri danni all’impresa[1]. In secondo luogo, il rischio di una controversia privata causato dalla pubblicazione delle informazioni non rappresenta di per sé un valido argomento a difesa. La condanna al pagamento di danni conseguente a una violazione del diritto della concorrenza rappresenterebbero la giusta e auspicabile conseguenza di questo comportamento anticoncorrenziale[2]. In terzo luogo, non è compito del consigliere-auditore decidere se sia indispensabile pubblicare parti delle decisioni finali per garantirne l’adeguata comprensione. L’importanza di un’informazione ai fini della completa comprensione della decisione viene esaminata solo se il passaggio in questione rappresenta un’informazione riservata.

Inoltre, nel corso del 2004, è stata introdotta una procedura da applicare prima di adottare decisioni legalmente vincolanti sulla divulgazione di informazioni confidenziali, con l’intento di evitare controversie legali laddove possibile. In primo luogo i consiglieri-auditori possono proporre un parere preliminare. Solo se questa proposta viene contestata entro un dato periodo di tempo, i consiglieri-auditori procederanno a una decisione vincolante che può essere impugnata presso il Tribunale di primo grado. In molti casi, questa nuova prassi ha contribuito a evitare le cosiddette “procedure Akzo”, nel corso delle quali, i consiglieri-auditori adottano per conto della Commissione una decisione formale e vincolante di divulgare informazioni potenzialmente riservate, che è soggetta a revisione da parte del Tribunale di primo grado.

Organizzazione e svolgimento delle audizioni

Le audizioni offrono alle parti l’opportunità di integrare la loro risposta scritta alle preoccupazioni espressa dalla Commissione in materia di concorrenza, presentando oralmente le questioni principali di fronte a un vasto pubblico, con l’opportunità di rispondere alle domande e impegnarsi in una discussione diretta con i servizi competenti della Commissione e i rappresentanti degli Stati membri. Può anche trattarsi di un’occasione unica per i denuncianti o per terze parti coinvolte nella procedura di ascoltare e commentare direttamente i punti affrontati. È stato così nel caso Microsoft in cui, dopo cinque anni di indagini e procedura scritta, comprese tre comunicazioni degli addebiti, risposte scritte e osservazioni scritte provenienti da numerosi terzi, i rappresentanti di tutte le parti coinvolte si sono riuniti per la prima volta e per tre giorni hanno presentato i loro pareri e commentato quelli degli altri, a beneficio di tutti gli interessati.

Secondo l’esperienza dei consiglieri-auditori, le presentazioni fatte nell’audizione, assieme alle domande poste, portano sempre ad una migliore comprensione delle questioni trattate. Pertanto il compito dei consiglieri-auditori, che consiste nell’organizzare e svolgere audizioni nei procedimenti in materia di antitrust e di concentrazioni, è significativo in considerazione della loro importanza nel contesto della procedura generale. L’organizzazione stessa avviene a stretto contatto con le parti interessate. Per quanto riguarda la partecipazione, sono invitate le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri e tutti i servizi interessati della Commissione. I consiglieri-auditori hanno istituito l’obbligo che il direttore responsabile delle indagini sul caso prenda parte all’audizione. Questo punto è stato confermato dal commissario.

Durante l’audizione i consiglieri-auditori possono accettare nuovi documenti su richiesta del servizio rilevante della Commissione, delle parti o dei terzi interessati. La nuova normativa introdotta nel corso del 2004 per i casi sia di concentrazioni che di antitrust prevede che tutte le parti interessate pongano domande, sotto l’autorità dei consiglieri-auditori. Sebbene continui ad essere praticata in via sperimentale, questa nuova pratica ha dato luogo a una maggiore interazione.

In alcuni casi, come quello del Cloruro di colina , i consiglieri-auditori hanno accettato di ammettere alla procedura nuovi elementi in occasione dell’audizione. Anche le relazioni finali pubblicate nel 2004 dimostrano che in seguito ad alcune audizioni ci sono stati dei cambiamenti nell’approccio al caso, come ad esempio nella concentrazione Sony/BMG .

Inoltre, le audizioni rendono i consiglieri-auditori più consapevoli degli aspetti critici di un caso e consentono loro di impegnarsi più attivamente nelle fasi successive della procedura, eventualmente esprimendo osservazioni sul futuro avanzamento del procedimento in conformità al loro mandato.

Prestare consulenza al commissario preposto alla politica di concorrenza

Il compito principale del consigliere-auditore è quello di garantire che vengano rispettati i diritti di difesa delle parti e che si ottenga un giusto processo per tutte le parti interessate. Tuttavia, nel contesto della loro relazione intermedia, o più generalmente quando riferiscono al commissario, in particolare in merito al contenuto dell’audizione, i consiglieri-auditori possono avvalersi della loro competenza per allertare il commissario in merito a una questione sostanziale posta dal caso, qualora essi ritengano che ciò migliorerebbe la qualità della decisione finale. Nel 2004 i consiglieri-auditori si sono adoperati affinché le decisioni finali venissero redatte in modo più chiaro. Hanno espresso osservazioni in una serie di casi, in particolare di cartelli, che hanno contribuito a migliorare il processo decisionale e in ultima analisi la qualità delle decisioni finali.

I consiglieri-auditori hanno inoltre discusso una serie di questioni politiche con la direzione generale della Concorrenza. Tali discussioni hanno avuto per oggetto, tra l’altro, la revisione della comunicazione della Commissione sull’accesso delle parti alle pratiche, più precisamente l’adattamento delle regole sulle dichiarazioni, nell’ambito del programma di trattamento favorevole della Commissione alle regole sulla discovery (esibizione coattiva di documenti) delle giurisdizioni estere, nel rispetto del diritto di accedere alla pratica, e il ruolo dei consiglieri-auditori come potenziali mediatori nelle dispute tra la DG Concorrenza e le imprese relativamente al fatto se un documento sia coperto o meno da segreto professionale.

I – Antitrust – Articoli 81, 82 e 86 del trattato CE

A – QUADRO LEGISLATIVO E INTERPRETATIVO

1. MODERNIZZAZIONE DELLE NORME ANTITRUST: REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE 773/2004, LINEE DIRETTRICI E COMUNICAZIONI

1. Il 1º maggio è entrato in vigore il nuovo sistema di applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato CE ed è stato abrogato il regolamento n. 17/62. Al fine di completare il regolamento n. 1/2003[3], e a seguito di ampie consultazioni, la Commissione ha adottato il “pacchetto modernizzazione”, comprendente un nuovo regolamento della Commissione, che specifica in dettaglio i procedimenti antitrust svolti dalla Commissione, nonché sei nuove comunicazioni della Commissione volte a fornire indicazioni su una serie di aspetti di particolare importanza nel quadro del nuovo sistema di applicazione. Il pacchetto comprende i seguenti elementi:

Regolamento di applicazione[4]

2. Il regolamento di applicazione contiene disposizioni dettagliate, in particolare, sull’avvio del procedimento, sulle dichiarazioni rese oralmente, sulle denunce, sulle audizioni delle parti, sull’accesso al fascicolo e sulla gestione delle informazioni riservate in procedimenti antitrust svolti dalla Commissione.

Comunicazione in merito alla Rete[5]

3. La comunicazione stabilisce le basi principali della cooperazione tra la Commissione e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri nell’ambito della Rete europea della concorrenza (ECN). La comunicazione enuncia i principi di ripartizione dei casi tra i membri della Rete. A tale riguardo, la comunicazione si rifà alla dichiarazione comune del Consiglio e della Commissione[6], formulata lo stesso giorno in cui è stato adottato il regolamento n. 1/2003. Sono state individuate modalità particolari per l’interfaccia negli scambi di informazioni tra autorità ai sensi dell’articolo 11, paragrafi 2 e 3, e dell’articolo 12 del regolamento n. 1/2003, e per la gestione dei programmi di trattamento favorevole. Le autorità nazionali degli Stati membri[7] hanno firmato una dichiarazione in cui esprimono l’intenzione di voler tener fede ai principi stabiliti nella comunicazione della Commissione.

Comunicazione sulla cooperazione con le giurisdizioni nazionali[8]

4. La comunicazione intende fungere da strumento pratico per i giudici nazionali chiamati ad applicare gli articoli 81 e 82 in conformità al regolamento n. 1/2003. Essa riunisce la pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia, chiarendo in tal modo il contesto procedurale in cui i giudici nazionali vengono ad operare. Viene prestata particolare attenzione alle situazioni in cui il tribunale nazionale si troverà a trattare un caso in parallelo o successivamente alla Commissione. Inoltre, il regolamento n. 1/2003 stabilisce una base giuridica esplicita per la richiesta da parte dei giudici nazionali di pareri della Commissione o di informazioni in suo possesso e, a determinate condizioni, offre alla Commissione la possibilità di presentare osservazioni scritte e orali ai tribunali nazionali. La comunicazione illustra il funzionamento di questi meccanismi di cooperazione.

Comunicazione sulle denunce[9]

5. La comunicazione esordisce fornendo informazioni generali sul diverso ruolo delle autorità garanti della concorrenza e dei tribunali, e invita i potenziali denuncianti a effettuare una scelta informata valutando, alla luce dell’orientamento fornito, se rivolgersi alla Commissione, ad un’autorità nazionale garante della concorrenza o ad un tribunale nazionale. Gran parte della comunicazione contiene spiegazioni sulla valutazione delle denunce da parte della Commissione nel settore antitrust e sulle procedure applicabili. La comunicazione prevede anche un termine indicativo di quattro mesi, entro i quali la Commissione si impegna a informare i denuncianti se intende o no svolgere un’indagine completa su una denuncia.

Comunicazione sulle lettere di orientamento[10]

6. Obiettivo del regolamento n. 1/2003 è fare in modo che la Commissione concentri la sua azione di controllo sull’accertamento delle violazioni gravi. L’abolizione del sistema di notificazione è un elemento fondamentale in tal senso. Tuttavia, sembra altresì ragionevole che in un numero limitato di casi, laddove vengano sollevate questioni realmente nuove riguardanti gli articoli 81 o 82, la Commissione possa, fatte salve le sue altre priorità, fornire un orientamento scritto alle imprese (lettera di orientamento). La comunicazione fornisce dettagli in merito a questo strumento.

Comunicazione sul pregiudizio al commercio[11]

7. La nozione di pregiudizio al commercio è un criterio giurisdizionale che determina l’ambito di applicazione degli articoli 81 e 82. Esso determina altresì l’ambito di applicazione dell’articolo 3 del regolamento n. 1/2003. Per questo motivo, gli Stati membri hanno insistito per ottenere una comunicazione interpretativa su questa nozione. La comunicazione illustra la giurisprudenza vigente e non cerca in alcun modo di limitare la portata giurisdizionale degli articoli 81 e 82. Stabilisce inoltre una soglia quantitativa, che nei propri procedimenti della Commissione implicherà una presunzione confutabile che il fatturato comunitario aggregato annuo delle imprese interessate relativo ai prodotti a cui si applica l’accordo non è superiore a 40 milioni di EURO e la quota di mercato (aggregata) delle parti su qualsiasi mercato rilevante all’interno della Comunità interessato dagli accordi non supera il 5%.

Linee direttrici sull’articolo 81, paragrafo 3[12]

8. Il potere dei giudici e delle autorità degli Stati membri garanti della concorrenza di applicare l’articolo 81, paragrafo 3, rappresenta uno dei fondamenti della riforma di modernizzazione. La comunicazione fissa il quadro per l’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3, e fornisce orientamenti sull’applicazione di ciascuna delle quattro condizioni cumulative contenute nella disposizione del trattato. La comunicazione elenca vari tipi di efficienze che possono rappresentare benefici economici obiettivi ai sensi della prima condizione. Essa spiega inoltre la nozione di consumatori e l’obbligo secondo il quale essi devono ricevere una giusta quota dei guadagni di efficienza derivanti dall’accordo. Gli aspetti anticoncorrenziali dell’accordo sono analizzati ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, e gli elementi proconcorrenziali sono analizzati e soppesati in rapporto agli elementi anticoncorrenziali ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 3.

2. REGOLAMENTO DI ESENZIONE PER CATEGORIA IN MATERIA DI TRASFERIMENTO DI TECNOLOGIE E LINEE DIRETTRICI

9. Come parte della basilare riforma delle disposizioni di applicazione delle norme comunitarie antitrust, il 7 aprile la Commissione ha adottato nuove disposizioni sotto forma di un nuovo regolamento di esenzione per categoria, il regolamento (CE) n. 772/2004[13] (in appresso “il RECTT”)[14], e di una serie di linee direttrici in materia di licenze di brevetti, di know-how e di diritti d’autore sul software. Dal 1º maggio 2004 l’esenzione per categoria prevista per gli accordi di licenza è stata ampliata, per cui molti accordi non dovranno essere esaminati individualmente. Le nuove disposizioni facilitano la concessione di licenze e riducono l’onere a carico delle imprese, garantendo un efficace controllo della concessione di licenze tra le imprese che detengono un considerevole potere di mercato. Le nuove disposizioni dovrebbero contribuire alla diffusione della tecnologia nell’ambito dell’UE e concorrere pertanto agli obiettivi di Lisbona.

10. Le nuove disposizioni sono state oggetto di ampie consultazioni[15], in cui le parti interessate hanno manifestato un reale interesse, fornendo contributi dettagliati e di elevata qualità. Le nuove disposizioni sostituiscono il regolamento n. 240/96[16], criticato per la portata limitata e per il carattere formalistico. Le nuove disposizioni, strettamente allineate alla nuova generazione di regolamenti di esenzione per categoria della Commissione, presentano le seguenti caratteristiche generali:

- il RECTT contiene solo una lista nera[17]: tutto ciò che non è esplicitamente escluso dall’esenzione per categoria beneficia adesso di esenzione. In questo modo le imprese godono di una maggiore libertà nell’elaborazione degli accordi di licenza secondo le loro esigenze commerciali;

- la portata delle nuove disposizioni abbraccia tutti i tipi di accordi sul trasferimento di tecnologie per la produzione di beni o di servizi: non solo la concessione di licenze di brevetti e di know-how, ma anche la concessione di licenze di progetti e di diritti d’autore sul software. Per i casi in cui la Commissione non dispone del potere di adottare regolamenti di esenzione per categoria[18], come nel caso di gruppi di brevetti e della concessione di licenze sui diritti d’autore in generale, le linee direttrici offrono un chiaro orientamento relativamente alla futura politica di applicazione delle disposizioni;

- le nuove disposizioni operano una chiara distinzione tra concessione di licenze tra concorrenti (che può con più probabilità pregiudicare la concorrenza) e concessione di licenze tra non concorrenti. In particolare, sono diversi gli elenchi delle restrizioni fondamentali applicabili;

- il RECTT prevede l’esenzione per categoria solo fino a determinate soglie di quote di mercato: 20% per gli accordi di licenza tra concorrenti e 30% per gli accordi tra non concorrenti. Le quote di mercato devono essere calcolate sia per il mercato rilevante (o i mercati rilevanti) del prodotto interessato che per il mercato delle tecnologie[19];

- un accordo di licenza non può beneficiare dell’esenzione per categoria se contiene una restrizione fondamentale della concorrenza;

- alcune restrizioni non beneficiano dell’esenzione per categoria, mentre il resto dell’accordo può continuare a beneficiarne[20].

11. L’elenco delle restrizioni fondamentali che figura all’articolo 4 del RECTT riporta le restrizioni a causa delle quali l’intero accordo non può beneficiare dall’esenzione per categoria e per le quali è anche improbabile l’applicazione a titolo individuale dell’articolo 81, paragrafo 3[21].

12. Per le licenze tra concorrenti, costituiscono restrizioni fondamentali: a) la fissazione dei prezzi, b) la limitazione della produzione, c) la ripartizione dei mercati o della clientela, d) la restrizione della facoltà del licenziatario di sfruttare la propria tecnologia, e e) la restrizione della facoltà delle parti dell’accordo di svolgere attività di ricerca e sviluppo ( fatto salvo quando quest’ultima restrizione sia indispensabile per evitare la divulgazione del know-how concesso in licenza). Per le licenze tra non concorrenti, invece, le restrizioni fondamentali sono: a) la fissazione verticale del prezzo, b) la restrizione delle vendite passive del licenziatario, e c) la restrizione delle vendite attive o passive del licenziatario membro di un sistema di distribuzione selettivo. Sia per gli accordi di licenza tra concorrenti che per quelli tra non concorrenti, l’articolo 4 contiene specifiche eccezioni all’elenco delle restrizioni fondamentali.

13. Le linee direttrici chiariscono che per gli accordi di trasferimento di tecnologia che non rientrano nell’esenzione per categoria non vi è presunzione di illegalità, purché non contengano una restrizione fondamentale. In particolare non si può presume che si applichi l’articolo 81, paragrafo 1, semplicemente perché vengono superate le soglie di mercato. È necessario procedere ad una valutazione individuale basata sui principi descritti nelle linee direttrici.

14. Nell’interesse di un maggiore affidamento, al di là dell’applicazione del RECTT, e per limitare l’analisi dettagliata ai casi che sollevano reali riserve sotto il profilo della concorrenza, la Commissione ha previsto, nelle linee direttrici, una seconda deroga. A parere della Commissione, una violazione dell’articolo 81 è improbabile al di fuori delle restrizioni fondamentali, qualora accanto alle tecnologie controllate dalle parti dell’accordo, vi siano quattro o più tecnologie controllate da terzi, che possano sostituire la tecnologia concessa in licenza a costi analoghi per l’utente.

15. Le linee direttrici non solo forniscono un quadro generale per l’analisi degli accordi di licenza, ma contengono anche sezioni specifiche sull’applicazione dell’articolo 81 a vari tipi di restrizioni delle licenze, in particolare gli obblighi in materia di royalties, la concessione di licenze esclusive e le limitazioni delle vendite, le limitazioni della produzione, le limitazioni del campo di utilizzazione, gli obblighi di uso vincolato, le licenze abbinate e i pacchetti di licenze, gli obblighi di non concorrenza. Contengono inoltre una sezione sulla valutazione dei pool tecnologici[22].

3. REGOLAMENTI DI ESENZIONE PER CATEGORIA NEL SETTORE DEI TRASPORTI

3.1 Trasporti marittimi

Revisione del regolamento (CEE) n. 4056/86 della Commissione

16. La Commissione ha compiuto notevoli passi avanti nella revisione del regolamento n. 4056/86, avviata nel marzo 2003. Il regolamento n. 4056/86 applica le regole di concorrenza comunitarie ai trasporti marittimi. Una delle questioni principali della revisione è quella di sapere se siano ancora giustificate le condizioni di esenzione, ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE, delle attività di fissazione dei prezzi e di regolamentazione della capacità delle conferenze marittime.

17. Sulla base di un’approfondita consultazione (sono pervenuti 36 contributi in risposta ad un documento di consultazione e si è tenuta un’audizione pubblica), il 28 maggio, in una riunione informale, la Commissione ha discusso dei risultati finora conseguiti nel processo di revisione con le autorità garanti della concorrenza e con le autorità del settore dei trasporti dei vari Stati membri. Ciò ha portato all’adozione, il 13 ottobre, di un Libro bianco[23], in cui la Commissione ha concluso che non vi sono dati economici che provino che le ipotesi che avevano giustificato l’esenzione per categoria al momento dell’adozione del regolamento nel 1986 siano ancora valide, tenendo conto delle attuali condizioni di mercato e delle quattro condizioni cumulative dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato. Per questo motivo, la Commissione ha ritenuto opportuno proporre l’abrogazione della vigente esenzione per categoria per le conferenze marittime. Tuttavia, nel Libro bianco la Commissione ha lasciato spazio a possibili alternative all’attuale sistema delle conferenze marittime sulle rotte da e verso l’UE. I fornitori di servizi di trasporto marittimo di linea, rappresentati dalla European Liners Affairs Association (associazione europea delle compagnie di trasporto marittimo di linea), hanno già proposto idee concrete a questo proposito. Tuttavia, prima di prendere posizione su tali idee, la Commissione ha invitato i terzi interessati a presentare le loro osservazioni e a fornire alternative.

Modernizzazione del regolamento (CE) n. 823/2000 della Commissione (consorzi)

18. Il regolamento (CE) n. 823/2000 della Commissione relativo all’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE a talune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate tra compagnie di trasporto marittimo di linea (consorzi) prevede l’esenzione per categoria per gli accordi di consorzio nel settore dei trasporti marittimi. L’obiettivo di un accordo di consorzio tra due o più vettori esercenti una nave che assicurano regolari servizi marittimi internazionali è quello di instaurare la cooperazione per l’esercizio in comune di un servizio di trasporto marittimo in modo da accrescere la produttività e la qualità del servizio e da incoraggiare lo sviluppo dell’utilizzazione dei container e l’impiego più efficace della capacità delle navi.

19. Considerando che il regolamento scade il 25 aprile 2005, a giugno la Commissione ha avviato una consultazione pubblica[24] sulle diverse opzioni possibili per la futura legislazione in materia, e in particolare per raccogliere il parere degli operatori del settore, degli Stati membri e dei terzi interessati. La consultazione ha avuto luogo nel quadro della revisione in corso dell’esenzione per categoria relativa agli accordi tra conferenze marittime prevista dal regolamento n. 4056/86. Il 23 dicembre la Commissione ha pubblicato un progetto preliminare di regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 823/2000, invitando le parti interessate a inviare le loro osservazioni[25].

3.2 Trasporti aerei

Estensione dei poteri di applicazione delle regole di concorrenza nel settore del trasporto aereo internazionale – Modifica dei regolamenti n. 3975/87 e n. 3976/87

20. Il 26 febbraio il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 411/2004[26], che ha modificato due vigenti regolamenti nel settore dei trasporti aerei[27] e il regolamento (CE) n. 1/2003. In sostanza, il regolamento n. 1/2003 sarà altresì applicabile ai trasporti aerei tra la Comunità europea e i paesi terzi. Inoltre viene esteso il campo di applicazione del regolamento del Consiglio che autorizza la Commissione ad adottare regolamenti di esenzione per categoria per talune attività di trasporto aereo di linea (comprese anche le rotte a lungo raggio). Prima dell’adozione di questo regolamento la Commissione non disponeva di efficaci poteri di applicazione nell’ambito dei trasporti aerei tra l’UE e i paesi terzi, sebbene fosse indubbio che le regole di concorrenza si applicassero anche a queste rotte[28]. L’applicazione del regolamento n. 1/2003 a tutti i trasporti aerei, indipendentemente dalle rotte interessate, colloca infine i trasporti aerei all’interno del quadro generale di applicazione delle regole antitrust. Il regolamento n. 411/2004 è entrato in vigore il 1º maggio, assieme al pacchetto modernizzazione.

Revisione del regolamento (CEE) n. 1617/93 della Commissione

21. L’elemento centrale del regolamento (CEE) n. 1617/93 della Commissione, che scade il 30 giugno 2005, è l’esenzione attualmente in vigore per le conferenze tariffarie IATA relativamente alle rotte all’interno dell’Unione europea. Quest’anno la Commissione ha avviato la revisione del regolamento n. 1617/93 e il 30 giugno ha pubblicato un documento di consultazione invitando i governi, gli operatori del settore e i consumatori a trasmettere osservazioni e contributi su questioni essenziali relative alla valutazione delle conferenze tariffarie ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE.

22. In totale la Commissione ha ricevuto ed esaminato 52 contributi. L’esame ha evidenziato la necessità di approfondire ulteriormente talune questioni. A tale scopo, è stato redatto un documento di discussione con l’obiettivo di garantire un processo decisionale trasparente e consentire alle autorità pubbliche e agli operatori del settore di presentare un’ultima serie di commenti.

4. REVISIONE DELLE NORME PROCEDURALI: NUOVA COMUNICAZIONE SULL’ACCESSO AL FASCICOLO

23. L’accesso al fascicolo è un passaggio procedurale importante a tutela dei diritti della difesa in tutte le controversie in materia di antitrust e di concentrazioni. Quando la Commissione adotta una comunicazione degli addebiti, l’accesso al fascicolo consente ai destinatari di conoscere gli elementi di prova inseriti nel fascicolo della Commissione per poter formulare efficacemente le proprie osservazioni sulle conclusioni tratte dalla Commissione nella comunicazione degli addebiti[29]. Per migliorare la trasparenza e la chiarezza della procedura seguita dalla Commissione nella trattazione delle domande di accesso al fascicolo[30], la Commissione ha avviato una revisione della vigente comunicazione sull’accesso al fascicolo risalente al 1997[31]. Sulla base dell’esperienza acquisita nell’applicazione della comunicazione del 1997, la revisione prende in considerazione gli sviluppi intervenuti sia nella prassi della Commissione[32] che nella recente giurisprudenza[33]. La revisione mira inoltre a garantire che le regole sull’accesso al fascicolo siano compatibili con le nuove norme in materia di antitrust e di concentrazioni, nonché con l’attuale mandato dei consiglieri-auditori[34].

24. Dopo le discussioni condotte con gli Stati membri, il 21 ottobre la Commissione ha pubblicato un progetto di comunicazione riguardante le regole per l’accesso al fascicolo istruttorio della Commissione nei procedimenti in materia di antitrust e di concentrazioni[35], dando l’avvio ad una consultazione pubblica. In risposta alla consultazione sono pervenuti circa 20 contributi, per lo più da parte di avvocati, ma anche di associazioni di consumatori e di sindacati.

25. I principali elementi del progetto sono:

- la distinzione tra il diritto di accesso al fascicolo (da parte dei destinatari di una comunicazione degli addebiti) e l’accesso a taluni documenti (previsto per i denuncianti nei procedimenti in materia di antitrust e per i terzi interessati nei procedimenti in materia di concentrazioni);

- la definizione di ciò che rappresenta il “fascicolo istruttorio della Commissione”, e una chiara distinzione tra documenti accessibili e i documenti non accessibili;

- la distinzione tra procedimenti in materia di antitrust e procedimenti in materia di concentrazioni relativamente al momento in cui viene concesso l’accesso al fascicolo;

- la descrizione delle procedure per il trattamento delle informazioni riservate e per l’accesso al fascicolo, nonché la procedura per la risoluzione delle controversie aventi ad oggetto il diritto alla riservatezza, ivi compreso il ruolo del consigliere-auditore.

B – APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 81, 82 E 86

1. ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE (ARTICOLO 82 DEL TRATTATO CE)

1.1 Decisioni

CEWAL

26. Il 30 aprile la Commissione ha deciso di comminare un’ammenda di 3,4 milioni di euro all’impresa belga di trasporto marittimo Compagnie Maritime Belge (“CMB”) per il ruolo da essa svolto nell’ambito del comportamento abusivo, perpetrato alla fine degli anni ’80[36], dalla conferenza marittima Associated Central West Africa Lines (Cewal), di cui era membro.

27. Una precedente decisione[37], con la quale la Commissione aveva già inflitto ammende a quattro membri di Cewal, tra cui CMB, era stata in parte annullata dalla Corte di giustizia delle Comunità europee relativamente alle ammende[38]. La Corte di giustizia ha ritenuto che la Commissione avesse commesso un errore procedurale, poiché nella comunicazione degli addebiti, anteriore alla decisione, non aveva indicato chiaramente l’intenzione di infliggere ammende ai singoli membri di Cewal.

28. Per evitare che le violazioni restassero impunite (il ricorso contro gli accertamenti delle violazioni era stato respinto sia dal Tribunale di primo grado che dalla Corte di giustizia), la Commissione ha adottato una nuova decisione comminando un’ammenda a CMB al termine di un nuovo procedimento, in linea con gli accertamenti della Corte di giustizia[39]. Questa decisione si basa interamente sugli accertamenti sostanziali della decisione iniziale.

29. Il calcolo dell’ammenda si basa sulla valutazione dell’incidenza delle pratiche illecite di CMB rispetto al coinvolgimento di altri membri di Cewal. L’ammenda comminata è inferiore a quella della decisione iniziale, poiché non sono più state prese in considerazione talune circostanze aggravanti, prevalenti al momento di quella decisione.

Clearstream [40]

30. Il 2 giugno la Commissione ha adottato una decisione in cui constata che Clearstream Banking AG e la sua società madre Clearstream International SA (“Clearstream”) hanno violato l’articolo 82 del trattato CE, rifiutandosi di fornire servizi transfrontalieri di compensazione e di regolamento di titoli[41] a Euroclear Bank SA (“Euroclear Bank”) cui hanno applicato prezzi discriminatori.

31. Clearstream Banking AG è l’unico depositario centrale della Germania per i titoli (Wertpapiersammelbank[42]). La Commissione ha considerato che durante il periodo di riferimento in questione, dal 1997 sino alla fine del 2001, Clearstream ha detenuto una posizione dominante nella fornitura di servizi transfrontalieri di compensazione e di regolamento a intermediari situati in altri Stati membri.

32. Il rifiuto di prestare tali servizi concerneva azioni nominative[43] emesse in base al diritto tedesco. Sebbene il diritto della concorrenza riconosca alle imprese la libertà di scegliere i propri partner commerciali, le imprese in posizione dominante hanno una responsabilità particolare. Nel caso in questione, il comportamento di Clearstream è stato considerato come un rifiuto di prestare servizi perché:

- Clearstream Banking AG è l’unico depositario di titoli tedeschi detenuti in custodia collettiva, che oggigiorno è l’unica forma importante di custodia per i titoli collocati sul mercato. L’ingresso di nuovi operatori in questa attività non è un’ipotesi realistica per il futuro prossimo. Pertanto, Clearstream Banking AG può essere considerato un partner commerciale indispensabile;

- Euroclear Bank non era in grado di prestare i servizi che richiedeva; e

- il comportamento di Clearstream ha avuto l’effetto di ostacolare la capacità di Euroclear Bank di fornire servizi efficienti di compensazione e di regolamento transfrontalieri a clienti del mercato unico.

33. Euroclear Bank ha ottenuto i servizi richiesti nel novembre 2001, ossia più di due anni dopo averne fatto domanda. Durante tale periodo, Clearstream Banking AG ha rifiutato di fornire a Euroclear Bank servizi di compensazione e di regolamento per operazioni su azioni nominative. Il comportamento dilatorio di Clearstream nei confronti di Euroclear Bank è contrario al periodo, di solito non superiore a 4 mesi, che applica per la fornitura degli stessi servizi a clienti analoghi.

34. Per quanto concerne la discriminazione dei prezzi, la Commissione ha constatato che tra il gennaio 1997 e il gennaio 2002, per servizi equivalenti, Clearstream ha fatturato a Euroclear Bank un prezzo più alto per ogni operazione di compensazione e regolamento rispetto ad altri depositari di titoli situati al di fuori della Germania. La Commissione ha esaminato dettagliatamente il contenuto dei servizi e i relativi costi per stabilire se la differenza di prezzo potesse essere giustificata, e ha concluso che non lo era.

35. La Commissione ha deciso di non comminare ammende. Tra l’altro, la Commissione ha tenuto conto del fatto che non esiste una normativa né una giurisprudenza comunitaria che tratti l’analisi della concorrenza nel settore della compensazione e del regolamento di titoli. Inoltre, in varie istituzioni e ambienti, è in corso un ampio dibattito sul tema della compensazione e del regolamento delle operazioni su titoli al fine di meglio definire il ruolo dei differenti operatori del settore.

Microsoft

36. Il 24 marzo la Commissione ha adottato una decisione di divieto ed ha inflitto un’ammenda a Microsoft Corporation (“Microsoft”) ai sensi dell’articolo 82 del trattato CE[44]. La Commissione ha concluso che Microsoft ha abusato della propria posizione dominante nel mercato dei sistemi operativi per PC[45] in due modi.

(1) Rifiuto di fornire informazioni sull’interoperabilità

37. Microsoft ha negato ai concorrenti nel mercato dei sistemi operativi per server per gruppi di lavoro le informazioni necessarie affinché i loro prodotti potessero interagire pienamente con il sistema operativo dominante per computer, Windows. Sebbene Microsoft avesse precedentemente divulgato questo tipo di informazioni di interoperabilità, quando era entrata nel mercato dei sistemi operativi per server per gruppi di lavoro, in seguito ha adottato una politica di rifiuto di tali divulgazioni, interrompendo i precedenti livelli di comunicazione. Nel 1998 Microsoft aveva respinto una richiesta formale di Sun di ottenere informazioni sull’interoperabilità. Al termine di una vasta indagine di mercato, la Commissione ha concluso che le informazioni in questione erano indispensabili per competere nel mercato dei sistemi operativi per server per gruppi di lavoro e che Microsoft, rifiutandosi di fornirle, era riuscita a conseguire una posizione dominante a rischio di eliminare completamente la concorrenza nel mercato. La Commissione ha inoltre concluso che il rifiuto di Microsoft di fornire tali informazioni ha limitato lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori: se avessero avuto accesso alle informazioni non divulgate, i concorrenti sarebbero stati in grado di fornire ai consumatori prodotti nuovi e migliori, senza copiare quelli offerti da Microsoft.

(2) Vendita abbinata di Windows Media Player e Windows

38. Microsoft ha danneggiato la concorrenza nel mercato dei lettori multimediali con tecnologia streaming (flusso di dati) abbinando il proprio sistema operativo dominante Windows a un prodotto distinto, ovvero Windows Media Player. Questa pratica di vendita abbinata ha conferito a Windows Media Player la stessa onnipresenza di Windows, che ha artificialmente indotto i fornitori di contenuti e gli sviluppatori di software a basarsi sulla tecnologia di Windows Media e non ha consentito ai produttori concorrenti di lettori multimediali con tecnologia streaming di competere sulla base della qualità intrinseca dei loro propri prodotti. La decisione mostra che Microsoft è nettamente in testa rispetto ai propri concorrenti, da quando ha avviato questa strategia di vendita abbinata, nella metà del 1999.

39. La Commissione ha concluso che il comportamento abusivo di Microsoft ha rappresentato una grave violazione delle regole di concorrenza dell’UE e ha comminato a Microsoft un’ammenda di 497,196 milioni di euro[46].

40. Per porre fine alla violazione, la Commissione ha imposto a Microsoft di mettere in atto le seguenti azioni correttive:

- divulgare le informazioni relative all’interoperabilità e consentirne l’uso per lo sviluppo di prodotti di sistemi operativi per server per gruppi di lavoro (“misura correttiva per quanto riguarda l’interoperabilità”);

- rendere disponibile una versione del sistema operativo per PC che non comprenda Windows Media Player (“misura correttiva di eliminazione dell’abbinamento”). I fabbricanti di computer e i consumatori potranno quindi ottenere Windows con il lettore multimediale di loro scelta;

- inoltre, Microsoft dovrà presentare una proposta per la costituzione di un meccanismo di controllo che preveda la designazione di un fiduciario di controllo. Microsoft ha presentato una proposta in tal senso.

41. Microsoft ha chiesto, al Tribunale di primo grado[47], l’annullamento della decisione della Commissione ed ha inoltre presentato cautelari domanda per ottenere provvedimenti cautelari volti a sospendere le misure correttive dell’interoperabilità e dell’eliminazione della vendita abbinata in attesa dell’esito della domanda di annullamento[48]. La Commissione ha deciso di non richiedere l’esecuzione di dette misure correttive in attesa dell’ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado relativa alla domanda di provvedimenti provvisori di Microsoft[49]. Il 22 dicembre il presidente del TPG ha respinto integralmente la domanda di provvedimenti cautelari presentata da Microsoft[50].

Riquadro 2: Applicazione delle regole di concorrenza dell’UE ai servizi Internet mobili e a banda larga Nel 2004 la concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche si è intensificata e in alcuni segmenti di mercato la crescita è stata significativa[51]. Nell’UE allargata composta da 25 Stati membri, i due principali motori di sviluppo sono stati i servizi a banda larga e i servizi mobili. La crescita nel settore della banda larga ha superato la crescita nel settore mobile. In materia di antitrust, la Commissione si è concentrata su questi due segmenti di primaria importanza. Nel contesto del nuovo quadro normativo per le comunicazioni elettroniche, in vigore dal 25 luglio 2003, la politica di concorrenza continua a svolgere un ruolo importante per conformare sempre più la normativa del settore ai principi del diritto della concorrenza. Per quanto riguarda i servizi di accesso a Internet a banda larga, l’azione della Commissione riguardante una presunta compressione dei margini ha indotto Deutsche Telekom, operatore storico di linee fisse in Germania, a ridurre sensibilmente i propri canoni di condivisione delle linee[52]. Tenuto conto di dette riduzioni tariffarie, la Commissione ha potuto chiudere l’indagine che aveva avviato sul presunto abuso di posizione dominante da parte di Deutsche Telekom nel mercato della fornitura dell’accesso a banda larga alla sua rete fissa di telecomunicazioni. La Commissione ha accettato gli impegni di Deutsche Telekom di porre definitivamente fine alla compressione dei margini a partire dal 1º aprile 2004[53]. Per quanto riguarda le comunicazioni mobili, il 26 luglio la Commissione ha emesso due comunicazioni degli addebiti riguardanti il roaming internazionale nel Regno Unito. Gli addebiti si riferiscono alle tariffe applicate da O2 e da Vodafone ad altri operatori di rete mobile per servizi all’ingrosso di roaming internazionale. Al termine della sua indagine, la Commissione ha ritenuto che entrambi gli operatori avessero applicato prezzi non equi ed eccessivi, Vodafone tra il 1997 e almeno sino al settembre 2003 e O2 tra il 1998 e almeno sino al settembre 2003[54]. Infine, per quanto concerne i servizi di roaming internazionale, la Commissione sta inoltre esaminando gli effetti concorrenziali dalla recente creazione di alleanze mobili strategiche (tra cui “Freemove” o “Starmap”). |

1.2 Altri casi e denunce respinte

Interbrew (abuso)[55]

42. Il 30 aprile, dopo che Interbrew aveva assunto una serie di impegni, la Commissione ha chiuso l’indagine che aveva avviato nel 1999, ai sensi dell’articolo 82, in merito al comportamento tenuto da Interbrew NV (attualmente Inbev NV) nei confronti dei grossisti di birra belgi. In particolare Interbrew si è impegnata a modificare il proprio sistema di sconti, il suo partenariato e gli accordi commerciali con i grossisti in modo da non ostacolare più l’esercizio da parte di fornitori concorrenti nei suoi confronti in Belgio.

43. Inizialmente Interbrew aveva accettato di rendere completamente trasparente a tutti i grossisti il proprio sistema standardizzato di sconti sul volume, anziché comunicare loro semplicemente il tasso di sconto corrispondente alla fascia di volume in cui rientravano i loro acquisti dei vari tipi di birra e le tariffe corrispondenti alle fasce di volume immediatamente superiori o inferiori alla loro. Un altro sistema di sconto, studiato appositamente per i grossisti disposti a vendere i vari di tipi di birra Interbrew nei propri punti vendita al dettaglio, verrà modificato in modo tale che gli sconti non aumenteranno più con il numero dei punti vendita vincolati al grossista, ma rappresenteranno un importo fisso per ettolitro di un particolare tipo di birra, indipendentemente dal numero dei punti vendita vincolati.

44. In base ai suoi accordi di partenariato, Interbrew, non avrà più accesso ai dati commerciali riservati dei grossisti e non avrà più il diritto di bloccare l’offerta di acquisto dell’attività commerciale del grossista fatto da un concorrente presentando la propria offerta (abolizione del “diritto di prelazione”). Infine, per quanto concerne gli accordi commerciali mediante i quali Interbrew concede ai grossisti una serie di incentivi, quali supporto finanziario o gadget, principalmente in cambio di attività promozionali, Interbrew ha accettato a) di sopprimere qualsiasi obbligo di esclusività del prodotto, b) di rendere i criteri di ammissione completamente trasparenti e c) di indicare chiaramente che gli stessi incentivi sono disponibili per tutti i grossisti senza eccezione.

Scandline/Porto di Helsingborg[56] e Sundbusserne/Porto di Helsingborg[57]

45. Il 23 luglio la Commissione ha adottato due decisioni[58] in cui ha respinto due denunce presentate da Scandlines Sverige AB e Sundbusserne AS, operatori di traghetti, nei confronti del porto di Helsingborg, in Svezia. Le due denunce parallele si riferivano a presunti abusi ai sensi dell’articolo 82 del trattato CE, riguardanti l’applicazione di tariffe portuali eccessive da parte del porto di Helsingborg per servizi forniti a operatori di traghetti operanti sulla rotta Helsingborg–Elsinore, tra la Svezia e la Danimarca.

1. Al termine di un’indagine approfondita, la Commissione è giunta alla conclusione che gli elementi di prova disponibili erano insufficienti per dimostrare giuridicamente che i prezzi in questione sono eccessivi. Le decisioni indicano difficoltà di carattere più generale suscitate dall’applicazione dell’articolo 82 del trattato CE a casi di fissazione di prezzi eccessivi, soprattutto quando mancano parametri utili. Dato che la giurisprudenza esistente in materia è piuttosto limitata[59], le decisioni possono fornire orientamenti utili per determinare il valore economico di un servizio e per stabilire se un prezzo è eccessivo/non equo e se quindi costituisce un abuso di posizione dominante ai sensi dell’articolo 82.

Tariffe di terminazione di chiamata per le reti mobili KPN[60]

47. La Commissione ha informato le imprese oggetto della denuncia che il 21 ottobre MCI ha ritirato la sua denuncia e che quindi la Commissione non intende proseguire la procedura nel caso di specie. Il 22 marzo 2002 la Commissione aveva inviato una comunicazione degli addebiti in cui asseriva che KPN Mobile aveva rifiutato di fornire l’interconnessione diretta ad operatori indipendenti e aveva applicato una strategia di compressione dei margini tra le proprie tariffe all’ingrosso di terminazione di chiamata sulla sua rete mobile e il prezzo al dettaglio dei servizi per le MVPN (Mobile Virtual Private Network). Nel decidere di non proseguire il caso d’ufficio, la Commissione ha preso in considerazione il fatto che l’azione intrapresa dall’organismo regolatore olandese OPTA aveva nel frattempo indotto KPN Mobile ad offrire l’interconnessione diretta a prezzi ragionevoli. Le tariffe all’ingrosso di interconnessione mobile nei Paesi Bassi erano del pari diminuite e OPTA si accingeva a compiere un’analisi approfondita dei mercati di terminazione sulle singole reti mobili nei Paesi Bassi nel contesto del nuovo quadro normativo delle comunicazioni elettroniche introdotto nei Paesi Bassi nella primavera del 2004. Infine, nel corso della sua indagine, la Commissione era giunta alla conclusione che nel contesto specifico dei servizi MVPN non era possibile accertare direttamente l’esistenza di una compressione dei margini ai sensi dell’articolo 82 del trattato CE.

B2/Telia[61]

48. A novembre B2 Bredband AB (B2) ha ritirato la denuncia presentata nei confronti di TeliaSonera AB, operatore storico delle telecomunicazioni in Svezia. Successivamente, la Commissione ha chiuso il caso. Nel dicembre 2003 la Commissione aveva inviato una comunicazione degli addebiti a TeliaSonera, in cui asseriva che l’impresa aveva abusato della propria posizione dominante, applicando prezzi predatori quando aveva presentato un’offerta per un importante appalto concernente la costruzione e la gestione di una rete a fibre ottiche a banda larga per la fornitura dell’accesso Internet ad alta velocità a Malmö. La Commissione aveva sostenuto che l’offerta di TeliaSonera per quel contratto era stata intenzionalmente fatta ad un livello inferiore al costo e non consentiva all’operatore di recuperare gli investimenti e le spese sostenute per la fornitura delle infrastrutture e dei servizi previsti dal contratto, e che, fissando un prezzo così basso, TeliaSonera impediva lo sviluppo di un’infrastruttura alternativa e l’ingresso nel mercato di fornitori di servizi concorrenti. Tuttavia, indagini supplementari, svolte successivamente alla pubblicazione della comunicazione degli addebiti, hanno indotto la Commissione a concludere che non era possibile stabilire con sufficiente certezza che all’epoca in cui era stata presentata l’offerta, TeliaSonera deteneva una posizione dominante nei mercati rilevanti.

2. CARTELLI Riquadro 3: Panoramica delle attività di repressione dei cartelli “hard core” Nel 2004 la Commissione ha continuato a porre l’accento sulle attività di repressione delle intese illegali svolte nei tre anni precedenti e ha adottato altre 6 decisioni contro accordi orizzontali illeciti riguardanti circa 30 imprese. Si è trattato dei seguenti casi: tubi di rame, gluconato di sodio, birra francese, tabacco greggio in Spagna, articoli di merceria-aghi in metallo/plastica e cloruro di colina[62]. In dette decisioni sono state inflitte ammende per un totale di oltre 390 milioni di euro. Nel corso del 204 vari sviluppi hanno caratterizzato la lotta contro i cartelli. In particolare vanno citati tre aspetti: gli sviluppi in materia di trattamento favorevole, le conseguenze dell’introduzione del regolamento n. 1/2003 sulla repressione dei cartelli e il chiarimento delle regole applicabili al segreto professionale. Trattamento favorevole La comunicazione relativa all’immunità dalle ammende del 2002[63] ha continuato ad essere uno strumento importante di esecuzione. Il numero elevato di casi ad essa riconducibili dimostra che questo è uno strumento estremamente efficace, ancor più della comunicazione relativa al trattamento favorevole del 1996. La maggior parte dei casi in merito ai quali è imminente la decisione della Commissione sono ora esaminati in base alla comunicazione del 2002[64]. Regolamento (CE) n. 1/2003 L’entrata in vigore del regolamento n. 1/2003 nel maggio[65] 2004 ha rafforzato significativamente i poteri di indagine della Commissione. Tre aspetti fondamentali meritano di essere sottolineati. Innanzitutto, il regolamento amplia i poteri di accertamento della Commissione includendo locali diversi da quelli commerciali, e quindi il domicilio dei membri del personale di un’impresa, nel caso in cui sussistano motivi ragionevoli di sospettare che vi siano conservati libri o altri documenti connessi all’azienda[66]. Tale azione può essere svolta unicamente previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria dello Stato membro interessato. In secondo luogo, i poteri di accertamento della Commissione sono rafforzati poiché adesso può apporre i sigilli a tutti i locali aziendali per la durata degli accertamenti[67]. In terzo luogo, alla Commissione viene concesso il potere di sentire ogni persona fisica o giuridica che vi acconsenta ai fini dell’indagine[68]. Segreto professionale In seguito ad un ricorso proposto dalla Commissione, il presidente della Corte di giustizia, con ordinanza del 27 settembre[69], ha annullato la sospensione (parziale) della esecuzione di una decisione della Commissione respingendo una richiesta di protezione in base al segreto professionale, precedentemente predisposta dal presidente del Tribunale di primo grado[70] nel caso di specie. Una busta contenente alcuni dei documenti sequestrati nel corso dell’accertamento, ma che le parti ritenevano coperta dal segreto professionale[71] e che era stata trattenuta dal cancelliere del Tribunale di primo grado, è stata restituita alla Commissione. La Corte di giustizia delle Comunità europee ha preso atto dell’impegno della Commissione di non divulgare a terzi i documenti in causa fino alla conclusione del procedimento principale. Poiché il nuovo approccio sostenuto dalle parti relativamente all’ambito del segreto professionale non è stato confermato dalle giurisdizioni, la Commissione continua ad effettuare gli accertamenti come in precedenza, sulla base della giurisprudenza consolidata[72], che considera tuttora valida ed adeguata. |

Tubi sanitari di rame[73]

49. Il 3 settembre la Commissione ha adottato una decisione in cui constata che i principali produttori europei di tubi sanitari di rame, ossia Boliden AB (congiuntamente alle sue ex affiliate Boliden Fabrication AB e Boliden Cuivre & Zinc SA), Halcor SA, HME Nederland BV, IMI plc (congiuntamente alle sue (ex) affiliate IMI Kynoch Ltd. e IMI Yorkshire Copper Tube Ltd.), KM Europa Metal AG (congiuntamente alle sue controllate al 100% Europa Metalli SpA e Tréfimétaux SA), Mueller Industries, Inc. (congiuntamente alle sue affiliate WTC Holding Company, Inc., Mueller Europe Ltd., DENO Holding Company, Inc. e DENO Acquisition EURL), Outokumpu Oyj (congiuntamente alla sua controllata al 100% Outokumpu Copper Products Oy) e Wieland Werke AG (congiuntamente alle sue affiliate Austria Buntmetall AG e Buntmetall Amstetten Ges.m.b.H.), avevano violato le regole di concorrenza della Comunità europea attuando pratiche collusive volte alla fissazione dei prezzi e alla ripartizione del mercato SEE dei tubi sanitari di rame. Al termine di un’indagine avviata nel 2001, la Commissione ha constatato che l’infrazione è durata dalla metà del 1988 sino all’inizio del 2001.

50. Il prodotto in causa è utilizzato soprattutto negli impianti idraulici, a gasolio, a gas e di riscaldamento nel settore edilizio. I principali clienti di tubi sanitari di rame sono distributori, i grossisti e i dettaglianti che vendono detti prodotti alle imprese di installazione e ad altri consumatori finali. Il valore di mercato aggregato dei tubi sanitari di rame semplici (970,1 milioni di euro) e di quelli rivestiti in plastica (180,9 milioni di euro) ammonta a 1 151 milioni di euro (SEE nel 2000).

51. L’importo totale delle ammende inflitte alle imprese coinvolte nel caso di specie è ammontato a circa 222,3 milioni di euro. Ad eccezione di HME Nederland BV, tutti i destinatari della decisione hanno collaborato con la Commissione all’indagine da essa svolta ai sensi della comunicazione relativa al trattamento favorevole del 1996. La Commissione ha concesso l’immunità dalle ammende al gruppo Mueller, una riduzione del 50% dell’ammenda inflitta a Outokumpu, del 35% dell’ammenda inflitta al gruppo KME e al gruppo Wieland, del 15% ad Halcor e del 10% al gruppo IMI e al gruppo Boliden per la loro collaborazione. L’ammenda più elevata è stata inflitta alle imprese del gruppo KME, per un totale di 67,08 milioni di euro. Al gruppo Wieland è stata inflitta un’ammenda di 27,8411 milioni di euro, al gruppo IMI di 44,98 milioni di euro, a Outokumpu di 36,14 milioni di euro, a Boliden di 32,6 milioni di euro, ad Halcor di 9,16 milioni di euro e a HME di 4,49 milioni di euro. Outokumpu e KME hanno beneficiato di una circostanza attenuante per la cooperazione prestata al di fuori del campo di applicazione della comunicazione relativa al trattamento favorevole del 1996. Outokumpu è stata la prima impresa a rivelare la durata totale del cartello, protrattasi per oltre 12 anni, mentre KME è stata la prima impresa a fornire prove decisive concernenti la cooperazione in materia di tubi di rame rivestiti in plastica. Outokumpu è stata invece penalizzata per recidiva, in quanto era già stata destinataria di un’altra decisione di condanna della Commissione, in relazione ad cartello nel settore dell’acciaio inossidabile nel 1990. Di conseguenza l’ammenda inflittale è stata maggiorata onde garantirne l’effetto dissuasivo.

Gluconato di sodio[74]

52. Il 29 settembre la Commissione ha inflitto a quattro imprese del gruppo Jungbunzlauer un’ammenda di 19,04 milioni di euro per il ruolo svolto nella fissazione dei prezzi e nella ripartizione del mercato del gluconato di sodio, sostanza chimica usata principalmente per la pulizia del metallo e del vetro.

53. La decisione completa una prima decisione adottata, del 2001[75], nella quale la Commissione aveva accertato che sei imprese, inclusa una società del gruppo Jungbunzlauer, avevano gestito un cartello segreto dal 1987 al 1995. Per quanto riguarda la società del gruppo Jungbunzlauer, la decisione adottata nel 2001 era stata ritirata nel 2002 a causa di un errore fattuale nella motivazione riguardante la sua responsabilità nell’infrazione.

54. Le parti che hanno aderito al cartello del gluconato di sodio rappresentavano quasi la totalità della produzione mondiale. L’infrazione è stata molto grave e Jungbunzlauer ha violato le regole di concorrenza comunitarie per un periodo di 7 anni. Nel determinare l’importo dell’ammenda, la Commissione ha tenuto conto delle limitate dimensioni del mercato del gluconato di sodio. Inoltre, Jungbunzlauer ha beneficiato di una riduzione del 20% dell’ammenda, poiché ha cooperato con la Commissione ai sensi della comunicazione relativa al trattamento favorevole del 1996.

Birra francese[76]

55. Il 29 settembre la Commissione ha adottato una decisione di divieto ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE ed ha inflitto ammende a due gruppi produttori di birra, Brasseries Kronenbourg e più precisamente al Groupe Danone, che all’epoca ne era la società madre, da un lato, e ad Heineken France (ex Sogebra) e la sua società madre Heineken NV dall’altro, per aver concluso un “armistizio” allo scopo di equilibrare tra di loro il mercato della distribuzione della birra nel settore horeca[77] in Francia, mettendo fine a una guerra tra i due gruppi riguardante l’acquisizione di grossisti di bevande. Tuttavia l’accordo non era stato mai attuato.

56. Globalmente l’infrazione è stata ritenuta grave. La Commissione ha comminato un’ammenda di 1 milione di euro ad Heineken France e ad Heineken NV, mentre ha inflitto un’ammenda di 1,5 milioni di euro a Groupe Danone e a Brasseries Kronenbourg, tenuto conto che si era trattato di violazione reiterata.

Tabacco greggio in Spagna[78]

57. Il 20 ottobre la Commissione ha inflitto ammende per un totale di 20 milioni di euro a quattro trasformatori spagnoli di tabacco greggio (Cetarsa, Agroexpansión, World Wide Tobacco España e Taes) e a un trasformatore italiano (Deltafina) per aver aderito ad un accordo anticoncorrenziale, volto a fissare il prezzo medio massimo, che avrebbero pagato ai produttori di tabacco greggio in Spagna, e i quantitativi di tabacco greggio che avrebbero acquistato. Il cartello è esistito dal 1996 al 2001. A partire dal 1998, i trasformatori avevano istituito un sofisticato sistema di attuazione e di controllo. A partire dal 1999, avevano inoltre concordato tra loro le fasce di prezzo del tabacco greggio che avrebbero negoziato con i rappresentanti dei produttori da includere nei contratti standard di coltivazione, che servono da quadro per la fissazione del prezzo finale del tabacco greggio al momento della consegna. Le società madri di Agroexpansión e WWTE sono state considerate responsabili in solido per il comportamento delle loro affiliate.

58. Nella stessa decisione, la Commissione ha inoltre vietato un cartello che coinvolgeva le associazioni che rappresentano i produttori di tabacco greggio (ASAJA, UPA, COAG e CCAE). La Commissione ha constatato che durante lo stesso periodo avevano agito in collusione per quanto concerne le fasce di prezzo e i prezzi minimi del tabacco greggio, che dovevano poi negoziare con i trasformatori in sede di discussione quando discutevano i contratti standard di coltivazione, e ha inflitto loro un’ammenda simbolica di 1 000 euro ciascuna, tenuto conto dell’incidenza del quadro regolamentare sul loro comportamento. Tale circostanza attenuante è stata applicata anche al calcolo delle ammende inflitte ai trasformatori.

Articoli di merceria/ aghi in metallo e plastica [79]

59. Con decisione adottata il 26 ottobre la Commissione ha accertato che tre imprese e le rispettive affiliate, ovvero William Prym GmbH & Co. KG e Prym Consumer GmbH & Co. KG, Coats Holdings Ltd e J & P Coats Ltd, Entaco Ltd ed Entaco Group Ltd, avevano stipulato, tra il 10 settembre 1994 e il 31 dicembre 1999, una serie di contratti scritti, formalmente bilaterali, ma consistenti in pratica in accordi tripartiti in base ai quali si suddividevano o contribuivano a suddividersi i mercati dei prodotti (per gli articoli di merceria in metallo e plastica) e i mercati geografici (per gli aghi). Inoltre, le imprese hanno partecipato a riunioni bilaterali o trilaterali tra il 10 maggio 1993 e l’8 novembre 2001.

60. La Commissione ha basato la sua decisione, in particolare, sull’esistenza di clausole contenenti condizioni incrociate nella sopraccitata serie di accordi. Tali clausole venivano rinnovate regolarmente.

61. La Commissione ha individuato tre mercati dei prodotti in causa: i) il mercato europeo degli aghi per cucire a mano e degli aghi artigianali (compresi aghi speciali), nel quale aveva luogo la ripartizione sia del mercato dei prodotti che del mercato geografico, ii) il mercato europeo di “altri prodotti per cucito e lavorazione a maglia, comprese spille, uncinetti e ferri da calza” e iii) il mercato europeo di altri articoli di merceria in metallo/plastica comprese cerniere e altre chiusure, in entrambi i quali la ripartizione del mercato dei prodotti ha avuto luogo tra il 10 settembre 1994 e il 13 marzo 1997.

62. L’infrazione è stata considerata molto grave per la sua natura, dato che riguardava la ripartizione del mercato dei prodotti e del mercato geografico tra diversi mercati. Gli accordi di ripartizione del mercato dei prodotti sono stati conclusi a vari livelli di mercato, in particolare al livello della fabbricazione e della distribuzione (sia all’ingrosso che al dettaglio), poiché Coats, che era principalmente un distributore di aghi a livello del dettaglio, era in concorrenza con Prym e Entaco, mediante la sua marca di aghi “Milward”.

63. In base alla comunicazione relativa al trattamento favorevole del 1996, la Commissione ha concesso a Entaco l’immunità dall’ammenda, che sarebbe stata altrimenti comminata, per avere informato la Commissione dell’esistenza degli accordi di ripartizione del mercato e per avere fornito prove decisive senza le quali non sarebbe stato possibile individuare tali accordi. A Coats e Prym, responsabili in solido per le loro rispettive affiliate, è stata inflitta un’ammenda pari a 30 milioni di euro ciascuna.

Cloruro di colina[80]

64. Il 9 dicembre la Commissione ha adottato una decisione contro Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Nederland BV, Akzo Nobel Chemicals International BV, Akzo Nobel Chemicals BV e Akzo Nobel Functional Chemicals BV, responsabili in solido, Chinook Group Limited Partnership e Chinook Group Limited, responsabili in solido, BASF AG, Bioproducts Incorporated, DuCoa LP e UCB SA.

65. Dette imprese avranno violato le regole comunitarie in materia di concorrenza partecipando a un cartello nel settore del cloruro di colina. Per quanto concerne il SEE, il cartello del cloruro di colina operava a due livelli diversi, ma strettamente correlati: il livello globale e quello europeo. A livello globale, tutti i produttori interessati dal procedimento hanno preso parte ad attività anticoncorrenziali riguardanti il SEE dal giugno 1992 sino all’aprile 1994. Le attività comprendevano la fissazione e l’aumento dei prezzi a livello mondiale, la ripartizione dei mercati mondiali, il controllo dei distributori e dei trasformatori e lo scambio di informazioni commerciali sensibili.

66. I produttori nordamericani non hanno partecipato a una serie di altre riunioni anticoncorrenziali, svoltesi unicamente tra i produttori europei, per coordinare il comportamento sul mercato europeo. Tali riunioni hanno avuto luogo nel periodo compreso tra il marzo 1994 e l’ottobre 1998. Le attività comprendevano la fissazione e l’aumento dei prezzi (sia per l’intero SEE che per mercati nazionali particolari o per singoli clienti), l’assegnazione di singoli clienti alle imprese interessate, l’attribuzione di quote di mercato per ogni impresa nell’intero mercato SEE, il controllo dei distributori e dei trasformatori e lo scambio di informazioni commerciali sensibili.

67. Nel 1997, ultimo anno intero dell’infrazione, il mercato mondiale del cloruro di colina, sostanza usata principalmente per l’alimentazione animale, è stato valutato pari a 183,7 milioni di euro, di cui 52,6 milioni di euro corrispondenti al mercato SEE. Durante il periodo oggetto dell’indagine, i produttori coinvolti nell’infrazione controllavano oltre l’80% del mercato mondiale. I produttori europei interessati controllavano quasi l’80% dell’area SEE.

68. I produttori nordamericani hanno cessato la loro partecipazione all’infrazione alla fine del vertice europeo, svoltosi dal 14 al 20 aprile 1994. La prima azione avviata dalla Commissione per indagare sull’infrazione, risale al 26 maggio 1999. Poiché tale provvedimento è stato preso più di cinque anni dopo che i produttori nordamericani avevano posto fine alla loro partecipazione all’infrazione, non è stata comminata alcuna ammenda ai produttori nordamericani Bioproducts, Chinook e DuCoa.

69. La Commissione ha inflitto le seguenti ammende ai produttori europei: 20,99 milioni di euro ad Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Nederland BV, Akzo Nobel Chemicals International BV, Akzo Nobel Chemicals BV e Akzo Nobel Functional Chemicals BV responsabili in solido, 34,97 milioni di euro a BASF AG e 10,38 milioni di euro a UCB SA.

3. Altri accordi e pratiche concordate

3.1 Decisioni della Commissione

Air France/Alitalia[81]

70. Il 7 aprile la Commissione ha approvato l’alleanza tra Air France e Alitalia, subordinatamente agli impegni sostanziali assunti delle parti. Le condizioni imposte dalla decisione sono volte a ridurre le barriere all’ingresso e a offrire ai nuovi operatori una possibilità ragionevole di stabilirsi come concorrenti credibili. La Commissione ha individuato sette rotte sovrapposte, dove l’alleanza tra Air France e Alitalia eliminerebbe o ridurrebbe sensibilmente la concorrenza. Ritratta delle rotte: Parigi-Milano, Parigi-Roma, Parigi-Venezia, Parigi-Firenze, Parigi-Bologna, Parigi-Napoli e Milano-Lione, dove, prima dell’alleanza, Air France e Alitalia erano i due concorrenti principali. In seguito all’impegno assunto dalle compagnie, in particolare di cedere un numero sufficiente di slot di decollo e di atterraggio in alcuni aeroporti e di adottare varie misure correttive per ripristinare la concorrenza effettiva sulle rotte in questione, Commissione ha potuto autorizzare l’operazione[82].

Topps [83]

71. Il 26 maggio la Commissione ha deciso[84] di infliggere un’ammenda di 1,59 milioni di euro a Topps Company Inc e alle sue affiliate europee, Topps Europe Ltd, Topps International Ltd, Topps UK Ltd e Topps Italia SRL (“Topps”) per infrazione all’articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE. Il gruppo Topps fabbrica prodotti da collezione, tra cui adesivi o figurine raffiguranti giocatori di calcio o personaggi di cartoni animati.

72. La Commissione ha accertato che Topps ha attuato una serie di intese e pratiche concordate con diversi suoi distributori nel Regno Unito, in Italia, Finlandia, Germania, Francia e Spagna, per impedire importazioni parallele di articoli da collezione Pokémon. Pokémon è il nome generico dell’intera serie di personaggi, creati originariamente per il videogioco “Game Boy” della Nintendo, ma usati su licenza, anche da Topps per illustrare prodotti da collezione tra cui adesivi o figurine. Nel 2000 vi era stata un’enorme richiesta di materiali da collezione Pokémon, ma i prezzi tra Stati membri variavano notevolmente. Le famiglie dei paesi dove i prezzi erano elevati, come la Finlandia, dovevano pagare più del doppio di quello che pagavano le famiglie residenti in Portogallo per acquistare gli stessi adesivi Pokémon.

73. In passato le restrizioni al commercio parallelo sono state varie volte fermamente condannate sia dalla Commissione che dalle giurisdizioni comunitarie. Infatti costituiscono una grave violazione dell’articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE, poiché mettono in pericolo un principio fondamentale del mercato interno. Attraverso le misure precedentemente descritte, Topps ha impedito ai distributori e, per finire, ai consumatori di beneficiare delle significative differenze di prezzo esistenti tra gli Stati membri.

74. Destinatarie della decisione sono le quattro affiliate europee di Topps, che hanno partecipato alle intese anticoncorrenziali e alle pratiche concordate, e la loro società madre statunitense, data l’influenza decisiva esercitata sul comportamento delle sue controllate al 100%. Non ne sono invece destinatari i distributori di Topp, poiché la loro responsabilità relativamente all’infrazione è stata meno significativa. Nel determinare l’importo dell’ammenda, la Commissione ha considerato l’infrazione commessa da Topps come grave, malgrado fosse di natura particolarmente grave, principalmente per il fatto che gli elementi di prova contenuti nel fascicolo della Commissione non hanno dimostrato che le restrizioni alle importazioni parallele erano state applicate sistematicamente a tutti i distributori.

Riquadro 4: Mercati di gestione dei diritti nell’UE Lo sviluppo di una forte presenza della diversità musicale e culturale europea nei nuovi mercati online a livello europeo è di interesse vitale nel quadro globale degli obiettivi di Lisbona. Ciò significa che è necessario imprimere un nuovo dinamismo alla vendita dei diritti europei di opere musicali agli utilizzatori dei medesimi che possano espandere la presenza europea in quei media, pur mantenendo condizioni adeguate per lo sviluppo di contenuti locali. Per quanto concerne l’applicazione delle regole di concorrenza ai servizi di gestione dei diritti, le restrizioni anticoncorrenziali nel settore e gli incentivi alla competitività per un’efficiente fornitura di tali servizi, richiedono particolare attenzione. In questo campo la Commissione ha fornito alcuni orientamenti nella decisione IFPI[85]. Nel frattempo, alcuni dei principi ivi invocati hanno trovato esecuzione ed ora sono anche applicati in maniera alquanto generale nei casi di concessione, da parte di membri dell’IFPI, di licenze a livello SEE per la trasmissione in rete di opere musicali in relazione ai diritti di cui sono titolari. Per quanto riguarda il cosiddetto “accordo Santiago”[86] relativo alla gestione dei diritti d’autore nel campo della diffusione di opere musicali via Internet, la Commissione ha inviato una comunicazione formale degli addebiti[87] riguardante la versione attuale dell’accordo, in cui attira l’attenzione delle società di gestione collettiva dei diritti sui problemi concorrenziali sollevati dall’accordo, in particolare sulla compartimentazione dei mercati derivante da una clausola di residenza economica. Una comunicazione pubblicata nell’aprile 2004 enuncia i principi futuri di governanza che la Commissione propone per il settore[88]. Sotto il profilo della concorrenza, sono particolarmente rilevanti le seguenti questioni: la creazione di nuovi “sportelli unici” a livello europeo, necessari per incrementare l’efficienza nella concessione di licenze di diritti a livello europeo e mondiale nei nuovi mercati delle opere musicali nell’Unione europea, non deve essere ostacolata da restrizioni territoriali. In base al diritto della concorrenza, la Commissione valuterà in modo positivo gli accordi che istituiscono “sportelli unici” e i rispettivi accordi reciproci tra sistemi di gestione collettiva dei diritti. Tuttavia, la Commissione non può permettere che si perpetuino restrizioni che non siano più indispensabili. I titolari dei diritti devono poter determinare autonomamente la soluzione migliore tra gestione individuale e gestione collettiva dei loro diritti su opere musicali. Gli sportelli unici non devono raggruppare offerte di gestione di diritti ove ciò non sia necessario. Deve essere ammesso lo sviluppo della gestione individuale dei diritti. Per assicurare la redditività dei sistemi di gestione collettiva, i titolari dei diritti devono avere la possibilità di utilizzare le nuove tecniche digitali di gestione per gestire individualmente i diritti. |

- Ordine degli architetti belga[89]

75. Il 24 giugno la Commissione ha condannato il sistema di onorari minimi applicato dall’Ordine degli architetti belga.

76. Il sistema di onorari minimi era stato adottato dal Consiglio nazionale dell’Ordine degli architetti belga nel 1967 e, successivamente, è stato modificato varie volte. L’attualizzazione più recente, che risale al giugno 2002, lo definisce come un sistema di tariffe “indicative”. Il sistema tariffario stabilisce gli onorari minimi spettanti a un architetto per i servizi prestati nell’esercizio della libera professione in Belgio.

77. La Commissione ha ritenuto che la decisione di adottare un sistema di onorari fosse un atto indipendente di carattere prescrittivo del quale l’Ordine, in quanto associazione di imprese, era interamente responsabile. La Commissione, inoltre, ha concluso che l’Ordine intendeva coordinare il comportamento dei suoi iscritti nel mercato per mezzo delle decisioni che adottava per stabilire e modificare il sistema di onorari. La Commissione ha inoltre accertato che il sistema veniva applicato, perlomeno in certe misure.

78. Gli elementi indicanti che il sistema di onorari aveva lo scopo di restringere la concorrenza comprendevano il tono deliberatamente prescrittivo del titolo del documento e dei considerando contenuti nel preambolo, il fatto che per 18 anni l’Ordine aveva redatto e distribuito un contratto standard in cui l’unica opzione per determinare gli onorari era il riferimento al sistema di tariffe raccomandate e il fatto che l’Ordine non si limitava alla mera divulgazione di informazioni ai suoi iscritti, ai clienti e ai tribunali.

79. Sebbene una decisione che stabilisce o raccomanda onorari minimi costituisca di per sé un’infrazione molto grave, la Commissione ha definito l’infrazione in questione globalmente grave, dato che il sistema di onorari raccomandato probabilmente non era stato applicato in maniera universale da tutti gli architetti e, visto l’ambito geografico della decisione si limitava ad uno Stato membro.

80. Nell’infliggere un’ammenda di 100 000 euro, la Commissione ha considerato come circostanza attenuante il fatto che l’Ordine avesse avuto qualche dubbio della illiceità del suo sistema di onorari prima che la Commissione adottasse la decisione CNSD nel 1993[90]. Inoltre, la politica della Commissione, quale definita nella sua relazione del 9 febbraio 2004, è volta a incoraggiare i legislatori nazionali e gli organismi professionali a rivedere e a modificare le loro regole restrittive e ad offrire loro l’opportunità di agire in tal senso. Anche l’importo dell’ammenda riflette l’approccio graduale[91] seguito dalla Commissione quando commina ammende per sanzionare le pratiche anticoncorrenziali delle libere professioni.

Gaz de France[92]

81. Il 26 ottobre la Commissione ha adottato due decisioni riguardanti due contratti stipulati nel 1997 da Gaz de France (GDF), rispettivamente con società italiana di distribuzione del gas ENI e con la società italiana di distribuzione dell’energia elettrica ENEL. Il contratto tra GDF ed ENI prevedeva che GDF trasportasse, sul territorio francese fino al confine svizzero, gas naturale acquistato da ENI in nordeuropea. Il contratto conteneva una clausola in base alla quale ENI era tenuta a vendere il gas esclusivamente “a valle del punto di riconsegna”, ossia dopo che era uscito dal territorio francese. Il contratto tra GDF ed ENEL riguardava lo scambio di gas naturale liquefatto, acquistato da ENEL in Nigeria, e conteneva una clausola che imponeva ad ENEL di utilizzarlo in Italia.

82. La Commissione ha ritenuto che le due clausole restringessero il territorio in cui le parti potevano utilizzare il gas e mirassero a compartimentare i mercati nazionali, impedendo in particolare ai consumatori di gas naturale situati in Francia di rifornirsi presso ENEL o ENI. Tali clausole costituivano dunque una restrizione di concorrenza ai sensi dell’articolo 81 del trattato CE, nonché un considerevole ostacolo alla creazione di un mercato europeo del gas effettivamente concorrenziale.

83. Le due decisioni rivestono un’importanza particolare nel quadro del processo di liberalizzazione, avviato negli ultimi anni nel settore europeo del gas, i cui benefici si manifestano con lentezza. Le limitazioni territoriali sono uno degli elementi chiave in una serie di pratiche che perpetuano la compartimentazione del mercato europeo ed accentuano l’assenza di fluidità del settore. Date le specificità del settore europeo del gas e le circostanze del caso di specie, la Commissione ha tuttavia deciso di non infliggere ammende.

3.2 Altri casi

Contenuti di grande richiamo per i mercati dei media

84. La Commissione continua a considerare altamente prioritaria la concorrenza sui contenuti di grande richiamo intesi come motore di innovazione nei mercati dei media per contribuire alla società della conoscenza. Un’importante serie di casi riguarda i diritti relativi agli eventi sportivi, nei confronti dei quali la Commissione ha adottato una posizione equilibrata consistente, da un lato, nel combattere gli effetti di concentrazione e di restrizione di una politica di marketing basata sulla realizzazione di operazioni globali ed esclusive da parte di un unico venditore, dall’altra, nel tener conto di possibili incrementi di efficienza derivanti dall’aggregazione dei contenuti.

85. Nel caso Bundesliga , concernente la vendita organizzata dei diritti mediatici per le partite della prima e seconda divisione del campionato tedesco di calcio maschile, la Commissione ha ritenuto che la vendita esclusiva dei diritti commerciali di trasmissione da parte della lega calcistica potesse limitare la concorrenza tra le squadre e le società della prima e seconda divisione.

86. Dopo la notificazione di una prima valutazione all’inizio del 2004, la Bundesliga ha assunto impegni che sono stati sottoposti a test di mercato[93] in settembre[94].

87. La Commissione ha proseguito anche la procedura concernente la lega calcio inglese ( English Premier League (FAPL))[95] pubblicando una comunicazione sugli impegni da essa offerti[96]. La procedura in corso riguardante il sistema dell’eurovisione è proseguita con un’indagine sui diversi aspetti dell’acquisto in comune e della condivisione di programmi sportivi, inclusi i diritti sui Giochi Olimpici del 2010/2012 da parte delle emittenti pubbliche aderenti all’UER (Unione europea di radiodiffusione). Le proposte e i suggerimenti dell’UER per garantire la compatibilità del sistema di eurovisione con le regole UE della concorrenza dovranno seguire gli orientamenti indicati nel caso di specie dalle giurisdizioni [97].

88. Il 26 ottobre la Commissione ha annunciato la conclusione della sua indagine[98] sulle cosiddette clausole della nazione più favorita (NPF[99]) individuate in contratti stipulati da studi cinematografici di Hollywood con società televisive a pagamento, ad eccezione di due studi.

89. Clausole NPF figuravano in gran parte negli accordi di acquisizione anticipata conclusi tra gli studi cinematografici di Hollywood e le pay-tv europee. Questo tipo di contratti è molto frequente nell’industria cinematografica hollywoodiana, dove gli studi, in genere, accettano di vendere a emittenti la loro intera produzione di film per un dato periodo di anni. Le clausole NPF conferivano agli studi cinematografici il diritto di beneficiare delle condizioni più vantaggiose concordate tra una società di pay-TV e un qualsiasi studio.

90. Secondo la valutazione preliminare della Commissione, le clausole NPF hanno prodotto l’effetto cumulativo di allineare i prezzi corrisposti dagli studi cinematografici, poiché ad ogni aumento di prezzo concordato con uno studio corrispondeva il diritto a un aumento di prezzo analogo per gli altri studi. La Commissione ritiene che questo modo di fissare i prezzi sia in conflitto con il principio fondamentale della concorrenza.

91. Pur non ammettendo la violazione del diritto della concorrenza, gli studi cinematografici nei confronti dei quali è stata chiusa l’indagine, hanno deciso di rinunciare alla clausola NPF nei loro accordi attuali. Purché si attengano a questo nuovo comportamento, la Commissione non prevede di adottare ulteriori provvedimenti nei loro confronti. L’indagine rimane aperta nei confronti di NPB Universal e di Paramount Pictures Corp. Inc., che non hanno adottato questo comportamento.

3.3 Indagini settoriali

Indagini nel settore delle vendite di diritti sportivi ad operatori di reti 3G[100]

92. Attualmente la tecnologia mobile di terza generazione (3G) si sta sviluppando rapidamente in tutto il mondo, con una clientela che cresce ad un ritmo superiore a quello osservato per la tecnologia GSM, nella stessa fase di sviluppo.

93. La Commissione ha raddoppiato gli sforzi per impedire un comportamento anticoncorrenziale che potrebbe nuocere allo sviluppo di questo importante mercato emergente.

94. La Commissione ha individuato diversi tipi di comportamento di operatori consolidati che potrebbero restringere l’accesso a contenuti sportivi di grande richiamo per nuovi operatori mediatici, tra cui il rifiuto di fornire contenuti, l’offerta abbinata di diritti televisivi e di nuovi diritti media/UMTS, la pratica del boicottaggio per favorire la copertura televisiva rispetto a nuovi tipi di copertura o l’acquisizione dei diritti di nuovi media/UMTS su base esclusiva da parte di operatori consolidati.

95. Per valutare pienamente la specificità del mercato e per affrontare i problemi esistenti e potenziali concernenti l’accesso ai contenuti da parte di operatori 3G, il 30 gennaio la Commissione ha avviato, congiuntamente con l’Autorità di vigilanza EFTA, un’indagine settoriale sulla vendita dei diritti sportivi a operatori di reti 3G.

96. La prima fase, esplorativa, è stata completata nell’agosto 2004 ed ha permesso di raccogliere informazioni sullo sviluppo della tecnologia 3G, compresa la vendita di diritti 3G a operatori mobili, ed ha fornito una panoramica dei tipi di restrizioni imposte ai diritti sportivi nelle reti 3G. Le richieste di informazioni sono state inviate ad un certo numero di operatori prevalentemente di grandi dimensioni, tra cui canali televisivi, operatori mobili e proprietari di contenuti.

97. La seconda fase, avviata nel settembre 2004, estende l’indagine ad una serie più ampia di operatori del mercato, ma comporta comunque l’invio di questionari di follow-up agli operatori già contattati nella prima fase. Questa seconda fase dovrebbe fornire informazioni dettagliate sui contratti aventi un’incidenza sulla fornitura di diritti sportivi 3G.

Riquadro 5: Distribuzione e riparazione di autoveicoli

Nel 2004 la Commissione ha continuato a controllare l’applicazione del regolamento n. 1400/2002 e a fornire assistenza alle parti interessate relativamente alla sua interpretazione. Durante tale periodo è stato possibile osservare alcune tendenze emergenti. In particolare, i prezzi delle autovetture sono aumentati in media più lentamente dei prezzi degli altri beni, mostrando chiari segni di maggiore convergenza in tutta Europa. È proseguito il consolidamento delle reti di concessionari, ma molti di essi, i cui contratti erano terminati in seguito a riorganizzazioni di rete, hanno potuto beneficiare dell’esenzione per categoria e continuare a restare sul mercato come riparatori autorizzati. Sono stati inoltre realizzati nuovi investimenti per migliorare le installazioni di distribuzione e di riparazione. Tuttavia è chiaro che tali sviluppi possono soltanto fornire un’indicazione preliminare degli effetti della nuova esenzione per categoria, la cui incidenza sul mercato potrà essere valutata pienamente soltanto nel lungo periodo.

Conformemente all’obbligo che le incombe di controllare con regolarità l’applicazione del regolamento n. 1400/2002, la Commissione ha effettuato un controllo approfondito dei sistemi istituiti dai costruttori di automobili e di automezzi pesanti, per consentire agli operatori indipendenti l’accesso alle informazioni tecniche relative alle riparazioni. La Commissione ha inoltre continuato a monitorare l’andamento dei prezzi delle autovetture nell’UE, pubblicando due relazioni, una a febbraio e una a luglio. La seconda relazione ha esaminato i primi sei mesi successivi all’entrata in vigore del nuovo regolamento e per la prima volta contiene dati relativi a tutti i 25 Stati membri (cfr. infra per maggiori informazioni).

Inoltre, nel periodo analizzato nella relazione di luglio, la Commissione ha nuovamente concentrato le attività di esecuzione su taluni casi che sollevano importanti questioni di natura concorrenziale, tra cui l’accesso dei riparatori autorizzati e indipendenti ai pezzi di ricambio dei costruttori OEM e di fornitori concorrenti, l’eventuale esistenza di barriere artificiali all’accesso alle reti di riparatori autorizzati e le presunte restrizioni alla facoltà dei concessionari di vendere autoveicoli di marche concorrenti. Sebbene tali questioni formino tuttora oggetto di esame nell’ambito delle indagini in corso, la Commissione ha reso nota la sua posizione in un caso riguardante accordi di distribuzione e di assistenza post-vendita di Porsche, in cui ha chiarito l’applicazione della regola de minimis nel contesto dell’attuazione del regolamento n. 1400/2002 (cfr. infra).

L’entrata in vigore del regolamento n. 1/2003 e la conseguente abilitazione delle giurisdizioni e delle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri ha anche fornito a queste ultime l’opportunità di applicare pienamente le rispettive conoscenze in materia di autoveicoli e di trarre vantaggio dai meccanismi di cooperazione istituiti nell’ambito della Rete europea della concorrenza (ECN). A tale riguardo, il 19 ottobre la Commissione ha organizzato un seminario durante il quale i rappresentanti delle autorità nazionali garanti della concorrenza si sono incontrati per scambiarsi esperienze e discutere l’applicazione del regolamento n. 1400/2002.

Accesso a informazioni tecniche

In ottobre la Commissione ha pubblicato uno studio sull’accesso alle informazioni tecniche da parte degli operatori indipendenti del settore automobilistico. Lo studio, effettuato da IKA (Università di Aachen) su richiesta della Commissione, ha esaminato gli sforzi avviati dai costruttori automobilistici per conformarsi al regolamento in termini di fornitura di informazioni tecniche a garage, fabbricanti di utensili e case di edizione. Tutti questi tipi di operatori hanno un ruolo importante da svolgere per garantire una sana concorrenza nel settore della riparazione di autoveicoli, tantopiù che i progressi tecnici rendono sempre più complesse anche le riparazioni più semplici. Lo studio mostra che sono disponibili informazioni tecniche per quasi tutti i modelli lanciati negli ultimi dieci anni, sia via Internet che su CD/DVD e/o su supporto cartaceo. Tuttavia le informazioni disponibili spesso sono di qualità alquanto insoddisfacente, perché sono difficili da trovare o sono disponibili solo in confezioni voluminose e costose. Anche il contenuto spesso è insufficiente, poiché alcuni costruttori omettono di fornire molte informazioni che sono fondamentali, ad esempio, per i fabbricanti di strumenti diagnostici. Infine, gli editori di informazioni tecniche, i cui prodotti sono molto apprezzati dai riparatori indipendenti, hanno difficoltà ad ottenere le informazioni di cui hanno bisogno.

Tendenze positive per quanto concerne le differenze di prezzo degli autoveicoli

A marzo e a luglio la Commissione ha pubblicato relazioni sulle differenze di prezzo degli autoveicoli rilevate all’interno dell’Unione europea. Dal punto di vista della concorrenza, le ultime due pubblicazioni, basate rispettivamente sui dati di novembre e di maggio, hanno evidenziato una tendenza piuttosto soddisfacente verso la convergenza dei prezzi nella zona euro. Sebbene la relazione pubblicata nel luglio 2003 avesse indicato che per un terzo dei modelli le differenze di prezzo eccedevano il 20%, nella zona euro, nella relazione più recente tale percentuale è scesa a quasi un quarto dei modelli. Occorre peraltro sottolineare che la convergenza rientra in un contesto generale di stabilità relativa dei prezzi nell’UE. Rispetto al luglio 2003, l’indice dei prezzi degli autoveicoli nell’UE nel 2004 è aumentato unicamente dello 0,6% a fronte di un tasso di inflazione generale del 2,3%. Per la prima volta, la versione della relazione sui prezzi degli autoveicoli del luglio scorso include i prezzi nei nuovi dieci Stati membri, che non sembrano discostarsi particolarmente da quelli dell’UE a 15: alcuni modelli sono meno costosi in certi nuovi Stati membri, altri non lo sono. Rispetto al luglio 2003, l’indice dei prezzi degli autoveicoli, nel luglio 2004, è aumentato considerevolmente in Polonia (+ 8,4%) e in Lettonia (+ 4,1%), ma è diminuito in Estonia (- 6,8%), in Lituania (- 4,9%) e nella Repubblica ceca (- 3,3%).

Accordi di distribuzione e di assistenza post-vendita Porsche

Il 30 aprile la Commissione ha chiuso la procedura concernente i nuovi accordi standard notificati da Porsche per importatori, concessionari e riparatori autorizzati. La casa automobilistica tedesca ha accettato di modificare tali accordi, utilizzati in tutta l’UE e nel SEE, in modo che non contengano più alcuna delle restrizioni fondamentali di cui all’articolo 4 del regolamento n. 1400/2002. In particolare, gli accordi di distribuzione modificati non limitano più la facoltà dei concessionari Porsche di subappaltare la fornitura di servizi post-vendita ai centri di assistenza Porsche autorizzati, mentre i centri assistenza Porsche non sono più tenuti a vendere autovetture nuove.

La Commissione ha deciso di non proseguire l’indagine avviata in merito ad altre clausole degli accordi di distribuzione di Porsche, poiché è risultato che Porsche deteneva una quota inferiore al 5% di tutti i mercati nazionali dell’UE per la vendita di autovetture sportive di lusso e di veicoli utilitari sportivi. Va ribadito che, secondo la comunicazione de minimis , un fornitore che gestisce un sistema di distribuzione in un mercato dove la quasi totalità degli operatori utilizzano lo stesso tipo di accordi restrittivi, non contribuisce significativamente all’effetto cumulativo se detiene una quota di mercato inferiore al 5% e se gli accordi non contengono restrizioni fondamentali.

Quanto agli accordi di assistenza post-vendita, Porsche ha ammesso che potrebbe non beneficiare dell’esenzione per categoria se utilizzasse un sistema di distribuzione selettiva quantitativa per la sua rete di centri di assistenza autorizzati, dato che la quota detenuta dalla sua rete nel mercato della riparazione di autoveicoli Porsche è superiore al 30% e considerato che la comunicazione de minimis chiaramente non è applicabile. L’utilizzazione di una selezione puramente qualitativa apre la rete a operatori qualificati che desiderano gestire un centro di servizi autorizzato da Porsche e a tale scopo Porsche ha accettato di mettere a disposizione di ogni riparatore interessato i criteri qualitativi in questione.

4. Misure statali (imprese pubbliche/imprese CHE DETENGONO DIRITTI ESCLUSIVI E SPECIALI)

4.1 Decisioni

Restrizioni in materia di servizi di distribuzione della posta[101]

98. Il 20 ottobre la Commissione ha adottato una decisione ai sensi dell’articolo 86 relativa a talune disposizioni della legislazione postale tedesca che vietano alle imprese commerciali di distribuzione della posta di consegnare lettere preselezionate presso i centri di smistamento di Deutsche Post AG (DPAG). In seguito ad una denuncia presentata dall’associazione tedesca dei fornitori di servizi postali (BdKEP), la Commissione ha accertato che le disposizioni contestate della legislazione postale tedesca inducono DPAG ad abusare della sua posizione dominante, e quindi a commettere una duplice infrazione all’articolo 82. Innanzitutto, le disposizioni in questione spingono DPAG ad estendere il suo potere di mercato dal mercato dei servizi postali di base a monte (mercato riservato), al mercato (liberalizzato) dei servizi di distribuzione postale. In secondo luogo, inducono DPAG a operare una discriminazione tra gli speditori di invii in massa che hanno accesso ai centri di smistamento a valle e ai relativi sconti e le imprese commerciali di siffatti servizi che non fruiscono di detti sconti. Ciò le svantaggia considerevolmente in termini di concorrenza ed impedisce al mercato della distribuzione postale tedesca di sviluppare il suo potenziale.

99. La distribuzione della posta comprende la preparazione degli invii postali (stampa, confezionamento, etichettatura, affrancatura), la raccolta, la collocazione degli invii in sacchi postali conformi a determinati standard, la legatura e lo smistamento per destinazione seguendo un criterio più o meno dettagliato nonché la consegna ai punti di accesso gestiti dal fornitore del servizio universale. In tale mercato la possibilità di procurare ai clienti sconti di accesso a valle, ossia risparmi sull’affrancatura, è un argomento di vendita fondamentale.

100. DPAG detiene il diritto esclusivo per la raccolta, lo smistamento, l’istradamento, il trasporto e la consegna di lettere di peso inferiore a 100 grammi (la cosiddetta area riservata). La fornitura di servizi di distribuzione della posta, incluso lo smistamento preliminare della posta e il suo trasporto dalla sede del mittente a un punto di accesso prescelto della rete principale dell’operatore storico, non rientra nell’ambito dell’area riservata della direttiva sui servizi postali[102].

101. La Commissione ha constatato che il governo tedesco non era riuscito a dimostrare che il fatto di vietare ai fornitori commerciali gli sconti summenzionati fosse giustificato in base all’articolo 86, paragrafo 2, ed ha ricordato, come stabilito dalla sua comunicazione del 1998 sull’applicazione delle regole della concorrenza al settore postale[103], che le imprese commerciali di distribuzione della posta dovrebbero essere in grado di scegliere liberamente su base non discriminatoria i punti disponibili di accesso alla rete postale pubblica[104].

4.2 Decisioni di rigetto di denunce

UFEX[105]

102. Il 19 novembre la Commissione ha adottato una decisione di rigetto della denuncia presentata dall’Union Française de l’Express e da tre dei suoi membri, DHL, FedEx e Crie contro la Repubblica francese, La Poste e Chronopost, per mancanza di interesse comunitario a proseguire l’indagine. La decisione di rigetto concerneva l’asserzione secondo cui La Poste avrebbe abusivamente cercato di estendere il proprio dominio dal mercato riservato dei servizi postali regolari al mercato dei servizi postali espressi in Francia, in cui opera la sua affiliata Chronopost, violando in tal modo gli articoli 86 e 82 del trattato. Il presunto abuso riguardava sovvenzioni incrociate di cui avrebbe beneficiato Chronopost (1986) sia al momento del lancio (1986) che successivamente, sotto forma di assistenza commerciale e logistica fornita a costi anormalmente bassi, che le avrebbe consentito di applicare prezzi abusivamente poco elevati per escludere i concorrenti dal mercato. Il riesame della denuncia è stato effettuato in seguito alla richiesta presentata in tal senso dei denuncianti nel settembre 2000, dopo che una serie di sentenze della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado aveva annullato una prima decisione di rigetto, adottata nel dicembre 1994. Per quanto concerne la mancanza di interesse comunitario a proseguire le indagini nel caso di specie, la nuova decisione di rigetto sottolinea, tra gli altri motivi, che le pratiche denunciate, oltre a non essere state debitamente stabilite, sono cessate da più di dieci anni e che da allora non è stato rilevato sul mercato interessato alcun effetto anticoncorrenziale duraturo ad esse imputabile.

C – RETE EUROPEA DELLA CONCORRENZA (ECN): PANORAMICA DELLA COOPERAZIONE

1. PANORAMICA GENERALE

Istituzione dell’ECN

103. Uno dei principali obiettivi del regolamento n. 1/2003 e del pacchetto modernizzazione è permettere alle autorità pubbliche nazionali di svolgere un ruolo maggiore nell’applicazione delle regole di concorrenza comunitarie. Per garantire l’applicazione uniforme degli articoli 81 e 82 nel quadro di un sistema di competenze parallele, sono stati creati meccanismi di cooperazione tra le autorità. Gli articoli 11 e 12 del regolamento n. 1/2003 e la comunicazione della Rete[106] rappresentano le basi su cui si fonda il funzionamento del sistema e la cooperazione nell’ambito della Rete europea della concorrenza (ECN).

104. L’ECN è costituita dalle autorità nazionali garanti della concorrenza, designate in conformità all’articolo 35 del regolamento n. 1/2003, e dalla Commissione. La cooperazione nell’ambito della Rete era iniziata già nel 2003, con l’istituzione di gruppi di lavoro incaricati di discutere taluni aspetti centrali della comunicazione sulla Rete, e di esaminare questioni generali legate al passaggio al nuovo sistema di applicazione. Erano stati inoltre istituiti 14 sottogruppi per l’esame di problemi settoriali. Il 2004 è stato l’anno in cui la Rete è diventata pienamente operativa e ha cominciato a occuparsi di singoli casi di applicazione delle regole di concorrenza comunitarie solo nel 2004. Prima del 1º maggio sono stati messi a punto avanzati sistemi di supporto informatico per offrire a tutti i membri la possibilità di seguire i casi trattati nell’ambito della Rete, nonché per consentire lo scambio di informazioni.

Ripartizione dei casi

105. Per consentire una ripartizione efficiente dei casi riguardanti l’applicazione dell’articolo 81 o 82, i membri della Rete si informano reciprocamente prima o subito dopo l’adozione della prima misura formale di indagine. Nel 2004 sono stati trasmessi alla Rete un totale di 298 casi: 99 dalla Commissione e 199 dalle autorità nazionali garanti della concorrenza.

106. Come previsto, la riassegnazione dei casi notificati alla Rete è stata estremamente rara (meno dell’1% dei casi). Di norma i casi restano di competenza dell’autorità che per prima ha iniziato a indagare su di essi.

107. In alcuni casi si sono avute discussioni bilaterali tra la Commissione e le autorità nazionali garanti della concorrenza, in esito alle quali le autorità nazionali hanno accettato di trattare le denunce originariamente presentate alla Commissione. In un caso, la riassegnazione ha avuto luogo in una fase successiva, quando la Commissione ha avviato il procedimento per accettare gli impegni per tutta la Comunità[107], sebbene alcune autorità nazionali garanti della concorrenza stessero lavorando sul caso.

Assistenza reciproca nell’accertamento dei fatti

108. Il regolamento n. 1/2003 fornisce ai membri della Rete gli strumenti di assistenza reciproca, tramite l’effettuazione di azioni investigative per conto di un’altra autorità (articolo 22) e, più in generale, tramite lo scambio di informazioni (articolo 12). Fin dai primi giorni di applicazione del regolamento n. 1/2003, varie autorità hanno fatto uso dell’articolo 22: sono stati effettuati accertamenti su richiesta di diverse autorità nazionali garanti della concorrenza, e le informazioni raccolte sono state trasmesse in conformità all’articolo 12. L’articolo 22 è stato utilizzato in totale 11 volte in 8 mesi.

109. Inoltre, i membri della Rete fanno regolarmente uso della possibilità di scambiarsi informazioni, ai sensi dell’articolo 12. In almeno due casi, vi è stato uno scambio di informazioni relative al trattamento favorevole con il consenso della parte richiedente il trattamento favorevole.

Applicazione uniforme del diritto dell’Unione europea

110. In conformità all’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento n. 1/2003, le autorità nazionali garanti della concorrenza devono informare la Commissione almeno 30 giorni prima dell’adozione di decisioni negative. Nel periodo successivo al 1º maggio la Commissione è stata informata di 33 casi di concorrenza in cui l’autorità nazionale garante della concorrenza prevedeva l’adozione di una decisione ai sensi dell’articolo 81 e/o dell’articolo 82. Di questi casi, 18 riguardavano l’articolo 81, 13 l’articolo 82 e 2 entrambi gli articoli. Su alcuni di questi casi, la DG Concorrenza ha trasmesso osservazioni all’autorità nazionale garante della concorrenza. In nessuno di questi casi la Commissione ha avviato il procedimento che, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento n. 1/2003, avrebbe avuto l’effetto di privare della competenza sul caso l’autorità nazionale garante della concorrenza.

Convergenza generale delle legislazioni nazionali

111. Il 2004 è stato infine caratterizzato dal riesame sostanziale di una serie di leggi nazionali. Quasi tutte le modifiche hanno portato ad una maggiore convergenza tra il diritto nazionale e il regolamento n. 1/2003. Nel complesso, 20 Stati membri hanno abolito o sono in procinto di abolire il sistema di notificazione nazionale, e 17 dispongono di programmi di trattamento favorevole in tutto o in parte convergenti. Questi sviluppi contribuiscono in misura notevole alla semplificazione degli oneri a carico delle imprese e a migliorare il funzionamento del sistema.

2. APPLICAZIONE DELLE REGOLE DI CONCORRENZA COMUNITARIE DA PARTE DELLE GIURISDIZIONI NAZIONALI NELL’AMBITO DELL’UE: RELAZIONE SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 15 DEL REGOLAMENTO N. 1/2003

Richieste di parere

112. L’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 offre ai giudici nazionali la possibilità di chiedere alla Commissione di trasmettere loro le informazioni in suo possesso o i suoi pareri in merito a questioni relative all’applicazione delle regole di concorrenza comunitarie. Nel 2004 la Commissione ha ricevuto 9 richieste di parere: 6 richieste sono state trasmesse da tribunali spagnoli, tutte in merito ad una tipologia analoga di accordo di distribuzione nel settore dell’energia, che sollevava quesiti riguardanti principalmente la distinzione tra agente e dettagliante ai sensi del diritto comunitario della concorrenza, e che prevedeva sia clausole relative alla fissazione di un prezzo massimo al dettaglio per il carburante sia clausole di non concorrenza, che avrebbero potuto determinare la chiusura del mercato ad altri concorrenti. Le riposte della Commissione alle 6 richieste di parere si sono basate in gran parte sulla sua valutazione preliminare nel caso Repsol CPP [108].

113. La legge belga sulla concorrenza dispone che i tribunali belgi presentino domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di appello di Bruxelles ogni qualvolta abbiano dubbi sull’applicazione delle norme in materia di concorrenza. All’inizio di dicembre, la Corte di appello di Bruxelles ha trasmesso tre di queste domande alla Commissione con richiesta di parere. Le domande sollevavano quesiti riguardanti l’applicazione concomitante dell’articolo 81 e dell’articolo 82 del trattato CE, l’ambito di applicazione dell’articolo 82, lettera c), del trattato CE, il regolamento n. 2790/1999 della Commissione di esenzione per categoria (accordi verticali), i relativi orientamenti e la comunicazione de minimis .

Database pubblico delle sentenze delle giurisdizioni nazionali

114. L’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, prevede che gli Stati membri trasmettano alla Commissione copia del testo delle sentenze delle giurisdizioni nazionali competenti a pronunciarsi sull’applicazione dell’articolo 81 o dell’articolo 82 del trattato CE. La Commissione ha ricevuto 36 sentenze pronunciate dal maggio 2004, che sono state inserite sul sito Internet della DG Concorrenza, non essendo state classificate come riservate dall’autorità che le ha emesse[109]. La stragrande maggioranza delle sentenze (29) è stata pronunciata al termine di un procedimento civile, mirante, nella maggioranza dei casi, all’annullamento di un accordo in quanto incompatibile con le regole di concorrenza comunitarie.

Presentazione di osservazioni da parte della Commissione e delle autorità nazionali garanti della concorrenza

115. L’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003 consente alla Commissione e alle autorità nazionali garanti della concorrenza di presentare osservazioni alle giurisdizioni nazionali su questioni relative all’applicazione delle regole di concorrenza comunitarie. Finora la Commissione non si è avvalsa di questa possibilità, che è stata invece utilizzata dalle autorità garanti della concorrenza di Belgio, Francia e Germania. Tuttavia, occorre osservare che già prima del 1º maggio 2004 le autorità garanti della concorrenza dei predetti paesi potevano presentare osservazioni ai propri tribunali nazionali ai sensi del diritto nazionale.

Finanziamento della formazione dei giudici nazionali sul diritto comunitario della concorrenza

116. Dal 2002 la Commissione cofinanzia progetti di formazione dei giudici nazionali sul diritto comunitario della concorrenza. Nel 2004 la Commissione ha cofinanziato 4 progetti di formazione[110], e ha pubblicato un invito a presentare proposte in esito al quale sono stati stipulati altri 10 contratti per un valore di oltre 400 000 euro per la formazione di oltre 700 giudici nazionali di tutti e 25 gli Stati membri nel 2005[111].

3. ENERGIA

117. Nel 2004 la Commissione ha istituito un sottogruppo per l’energia nell’ambito della Rete europea della concorrenza. Obiettivo del sottogruppo è creare un forum di discussione delle questioni principali, sviluppare un approccio comune all’applicazione delle regole di concorrenza comunitarie sui mercati dell’energia e incoraggiare il controllo della concorrenza nei mercati dell’energia dell’UE. Il sottogruppo Energia intende organizzare riunioni tecniche e ad alto livello alle quali potranno essere invitate le autorità di regolamentazione.

118. A settembre è stata organizzata per i presidenti delle autorità nazionali garanti della concorrenza una giornata ad alto livello sull’energia, alla quale sono state invitate anche le autorità nazionali di regolamentazione nel settore dell’energia. Due le questioni al centro della riunione: il ruolo delle autorità garanti della concorrenza nella repressione dei comportamenti anticoncorrenziali e il modo di eliminare le restanti barriere all’ingresso sul mercato.

119. La prima riunione tecnica del sottogruppo per l’energia si è tenuta a dicembre. Oltre che alla discussione del futuro programma di lavoro del sottogruppo, la riunione è stata dedicata a due argomenti: i contratti a lungo termine nel settore a valle del gas e le indagini settoriali nel settore dell’energia. È stato deciso che il sottogruppo per l’energia concentri la sua attenzione sulla concorrenza nei settori del gas e dell’elettricità, senza però tralasciare del tutto l’esame di altri mercati dell’energia (ad esempio il petrolio). È stato altresì discusso un documento redatto dalla direzione generale della Concorrenza sui contratti a lungo termine nel settore a valle del gas. La direzione generale della Concorrenza ha fatto circolare un documento sulle indagini settoriali, e si è avuto un interessante scambio di esperienze con le autorità nazionali garanti della concorrenza sulle indagini settoriali nel settore del gas e dell’elettricità.

4. TRASPORTI

Gruppo di lavoro ECA sul traffico aereo

120. In occasione della riunione plenaria tenutasi ad Atene nell’aprile 2002, l’ECA ( European competition authorities ) ha istituito un gruppo di lavoro sul traffico aereo per migliorare la cooperazione reciproca tra le autorità garanti della concorrenza nei rapporti con le compagnie aeree, e per cercare di accrescere la concorrenza nel settore del trasporto aereo. L’ECA ritiene che la concorrenza tra compagnie aree sia influenzata da specifiche caratteristiche del settore, in particolare dalla sua struttura a rete. Il 13 maggio il gruppo di lavoro ha pubblicato una “Relazione sulle concentrazioni e sulle alleanze nell’aviazione civile”[112], che fornisce una panoramica delle prassi seguite attualmente dalle autorità europee garanti della concorrenza in materia di definizione del mercato, di valutazione della concorrenza e di misure correttive.

Ferrovie

121. Il sottogruppo per le ferrovie si è riunito una seconda volta il 29 giugno per discutere i risultati dell’indagine di mercato effettuata congiuntamente dalla DG Concorrenza e dalle autorità nazionali garanti della concorrenza sulle barriere alla concorrenza effettiva esistenti nel settore del trasporto ferroviario di merci. È stato osservato che, per quanto esaustive, le informazioni sono state fornite dagli operatori a titolo informale e richiedono una verifica. Il sottogruppo ha inoltre esaminato un progetto di documento sulle migliori prassi nelle relazioni tra autorità nazionali garanti della concorrenza e autorità di regolamentazione nel settore ferroviario (la cui istituzione è prevista dal primo pacchetto di direttive ferroviarie), in vista di una riunione congiunta tra i due gruppi da tenersi a tempo debito.

5. SERVIZI FINANZIARI

122. Nel settore dei servizi finanziari, il 2004 è stato un anno di grande attività per i sottogruppi della Rete per le carte di pagamento, per le assicurazioni e per gli strumenti finanziari.

123. Il sottogruppo per le reti di carte di pagamento si è riunito per la prima volta a Bruxelles il 17 giugno. Per la Commissione, lo scopo principale della riunione era presentare alle autorità nazionali garanti della concorrenza i risultati dei suoi studi di mercato sui pagamenti con carte di credito e di debito in Europa. Su questa base sono stati esaminati non solo casi specifici ma anche questioni metodologiche e gli sviluppi del settore. Questo tipo di coordinamento attivo è volto a creare una base comune di conoscenze e una comprensione comune delle questioni di concorrenza relative ai pagamenti effettuati con carte. I rappresentanti di alcune autorità nazionali garanti della concorrenza (Danimarca, Polonia e Regno Unito) hanno presentato le indagini attualmente in corso su accordi in materia di commissioni interbancarie delle reti di carte di pagamento operanti nei rispettivi paesi. Le autorità garanti della concorrenza di Paesi Bassi, Finlandia e Italia hanno illustrato casi riguardanti le reti nazionali di carte di debito. Diversi delegati hanno sottolineato che il livello della commissione interbancaria nei sistemi di carte di debito è correlato al livello di concorrenza nel mercato dell’affiliazione e dell’emissione. Inoltre, in alcuni paesi UE le banche locali stanno considerando l’opportunità di lasciare la rete nazionale esistente di carte di pagamento per entrare a far parte di un sistema internazionale di carte di pagamento che garantirà loro ulteriori ricavi grazie alle commissioni interbancarie. Negli Stati membri in cui due reti internazionali di carte di pagamento, Visa e MasterCard, si sono affermate come reti locali di carte di debito, la commissione interbancaria è prevalente ed è fissata ad un livello elevato. La discussione ha evidenziato che in questo settore vi è la necessità di un’applicazione concordata delle regole di concorrenza in tutta l’Europa.

124. La seconda riunione del sottogruppo dell’ECN per le assicurazioni ha avuto luogo a Bruxelles il 27 ottobre. Nel corso di questa seconda riunione è apparso chiaro che gli intermediari assicurativi e le commissioni di intermediazione costituiscono il principale aspetto dell’analisi di mercato svolta da alcune autorità della Rete, e che queste indagini sollevano una serie di possibili problemi di concorrenza.

125. La rete degli esperti in strumenti finanziari si è riunita per la seconda volta a giugno. Nonostante la complessità dell’argomento, i partecipanti sono stati numerosi e hanno preso parte attivamente ai dibattiti. Obiettivo della riunione era anzitutto giungere ad un’interpretazione delle nozioni di negoziazione, compensazione e regolamento degli strumenti finanziari comune a tutte le autorità nazionali dei 25 paesi dell’UE e, in secondo luogo, consentire uno scambio di opinioni sulla concorrenza e sull’attività normativa nel settore degli strumenti finanziari.

126. La Commissione ha raccolto il parere delle autorità nazionali su come migliorare in futuro le riunioni e i contatti tra le autorità garanti della concorrenza.

D – SELEZIONE DI CAUSE TRATTATE DALLE GIURISDIZIONI EUROPEE

Adalat

127. Il 6 gennaio[113] la Corte di giustizia delle Comunità europee ha pronunciato la sentenza sui due ricorsi proposti contro la sentenza[114] del Tribunale di primo grado nella causa Adalat, uno dei quali era stato presentato dalla Commissione. Il Tribunale di primo grado aveva annullato la decisione[115] con la quale la Commissione aveva constatato l’esistenza di una violazione dell’articolo 81 del trattato CE in forma di divieti di esportazione imposti nel quadro dei rapporti contrattuali tra Bayer e i suoi rivenditori. Nella sentenza il Tribunale di primo grado aveva sostenuto che la Commissione non aveva dimostrato sufficientemente che i rivenditori avevano accettato la politica commerciale di Bayer, e che, in assenza di un accordo, l’articolo 81 non era applicabile ad una tale condotta. Nel confermare che sulla base degli elementi di prova addotti dalla Commissione non era possibile accertare l’esistenza di un concorso di volontà, la Corte di giustizia ha chiarito la nozione di accordo ai sensi dell’articolo 81 del trattato CE. Occorre tuttavia osservare che la Corte di giustizia ha espressamente chiarito che nel procedimento in oggetto non erano in causa né la possibile applicazione di altri elementi dell’articolo 81 del trattato CE, né l’articolo 82 del trattato CE, né altre definizioni possibili di mercato rilevante.

Cartello del cemento

128. Con la sentenza del 7 gennaio[116], la Corte di giustizia ha ridotto in appello l’ammenda inflitta dalla Commissione[117] ad uno dei ricorrenti per la sua partecipazione al cartello del cemento. La Corte di giustizia ha ritenuto che nella determinazione del fatturato ai fini del calcolo dell’ammenda non dovesse tenersi conto del fatturato delle controllate di Ciments il français SA, dato che essa aveva assunto il controllo della controllata in questione solo dopo la partecipazione alla violazione in oggetto. La Corte di giustizia ha respinto i ricorsi per il resto, confermando in gran parte la sentenza del Tribunale di primo grado[118].

Servizi postali: Asempre

129. Con sentenza dell’11 marzo[119], la Corte di giustizia si è pronunciata in via pregiudiziale fornendo un’interpretazione della direttiva 97/67/CE[120] concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio. La Corte di giustizia ha chiarito che l’articolo 7 della direttiva non consente agli Stati membri di estendere i servizi riservati al prestatore del servizio universale subordinando l’autoprestazione[121] alle seguenti condizioni:

- il destinatario deve essere la stessa persona del mittente;

- i servizi non devono essere forniti a terzi nell’ambito dell’attività commerciale o imprenditoriale del fornitore del servizio;

- i servizi non devono essere forniti mediante il sistema dei pacchi postali o altre analoghe procedure; e

- siffatte operazioni non devono perturbare i servizi riservati al prestatore del servizio universale.

130. Inoltre, dalla sentenza emerge che i servizi di vaglia postale (pagamenti a favore di persone fisiche o giuridiche, mediante la rete postale pubblica) non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 97/67.

Cartello degli elettrodi di grafite

131. Nella sentenza pronunciata il 29 aprile[122], il Tribunale di primo grado ha ridotto le ammende inflitte dalla Commissione[123] ai partecipanti al cartello degli elettrodi di grafite. Il Tribunale di primo grado ha ritenuto che la Commissione non avesse determinato in modo coerente le categorie usate per il calcolo delle ammende ai sensi degli orientamenti della Commissione sulle ammende[124]; pertanto, avvalendosi della sua piena giurisdizione, ha stabilito una nuova categoria e per alcune imprese ha modificato l’importo di base per il calcolo. Altre riduzioni si riferiscono principalmente al grado di cooperazione delle imprese, che la Commissione avrebbe dovuto riconoscere sotto forma di riduzioni dell’ammenda. A parere del Tribunale di primo grado, alcuni elementi di prova forniti dalle parti erano coperti dal diritto a non contribuire alla propria incolpazione e pertanto avrebbero dovuto essere considerati un contributo volontario delle parti.

132. Tuttavia il Tribunale di primo grado ha anche confermato che le imprese che nel corso del procedimento amministrativo ammettono esplicitamente la sostanziale verità dei fatti loro contestati dalla Commissione (nella comunicazione degli addebiti), e a cui la Commissione concede in cambio una riduzione dell’ammenda, non possono in linea di principio contestare detti fatti dinanzi al Tribunale di primo grado e devono aspettarsi che il Tribunale aumenti l’importo delle ammende. Inoltre, il Tribunale di primo grado ha confermato che la Commissione può sanzionare un cartello che sia stato sanzionato contestualmente in altre giurisdizioni non appartenenti all’Unione europea, senza essere obbligata a prendere in considerazione tali sanzioni nello stabilire le ammende da infliggere[125].

Cartello dei tubi d’acciaio senza saldatura

133. Con la sentenza dell’8 luglio[126], il Tribunale di primo grado ha ridotto le ammende inflitte dalla Commissione[127] ai partecipanti al cartello dei tubi d’acciaio senza saldatura, in modo da tener conto della minore durata della violazione, in quanto ha ritenuto che la Commissione non abbia accertato la durata totale, uno degli elementi sui quali si era basata per il calcolo delle ammende. A questo riguardo il Tribunale di primo grado ha ritenuto che considerate le particolari circostanze del caso, spettava alla Commissione addurre elementi di prova della data esatta della fine degli accordi di autolimitazione UE-Giappone che la Commissione aveva preso in considerazione per stabilire la durata della violazione. Per quanto riguarda le imprese giapponesi implicate, il Tribunale di primo grado ha inoltre ridotto le ammende in considerazione della minore gravità della loro partecipazione al cartello, dato che non avevano partecipato ad una parte della violazione (riguardante i contratti di fornitura per Corus). Il Tribunale di primo grado ha respinto per il resto tutte le domande di annullamento della decisione della Commissione.

Tutela della riservatezza delle comunicazioni tra avvocato e assistito: Akzo & Akros

134. Il 27 settembre[128] il presidente della Corte di giustizia ha accolto il ricorso della Commissione contro un’ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado di sospensione dell’esecuzione di una decisione della Commissione che respingeva la domanda di tutela della riservatezza delle comunicazioni tra avvocato e assistito presentata dalle parti, ma aveva già respinto i provvedimenti provvisori contro la decisione di accertamento, richiesti dalle parti nel procedimento parallelo[129].

135. Il caso riguarda documenti sequestrati durante un accertamento ordinato dalla Commissione[130]. Le questioni esaminate nel corso della controversia (la causa principale era ancora in corso alla fine del 2004) riguardavano l’ambito di applicazione e i beneficiari della tutela della riservatezza. Il presidente della Corte di giustizia ha annullato la sospensione ritenendo che non vi fosse alcuna urgenza di sottrarre i documenti alla Commissione.

136. L’ordinanza del presidente della Corte di giustizia ha indicato che la giurisprudenza costante sulla tutela della riservatezza delle comunicazioni tra avvocato e assistito potrebbe dover essere riconsiderata, e ha sollevato una serie di questioni a tale riguardo: se l’ambito della tutela della riservatezza debba essere estesa a documenti preparatori, di raccolta di informazioni e di sintesi, redatti in vista dell’assistenza di un avvocato, se consentire alla Commissione di copiare tali documenti potrebbe causare irrimediabilmente un danno ai diritti della difesa, e se tra i beneficiari della tutela della riservatezza debbano figurare le categorie di avvocati impiegati presso imprese. Considerate le implicazioni negative ad ampio raggio di un tale cambiamento per il lavoro quotidiano di trattazione dei casi antitrust, la Commissione ha ritenuto necessario presentare ricorso contro l’ordinanza, nell’intento di ottenere certezza giuridica sull’applicabilità della giurisprudenza costante.

Banche tedesche

137. Nelle sentenze[131] del 14 ottobre, il Tribunale di primo grado ha annullato la decisione[132] con la quale la Commissione aveva constatato che alcune banche tedesche avevano partecipato ad un cartello sui prezzi riguardante le spese bancarie per il cambio delle valute della zona euro nel periodo immediatamente precedente l’introduzione dell’euro come moneta unica della zona euro. Il Tribunale di primo grado ha constatato che la decisione della Commissione si era basata su elementi insufficienti.

Regole antidoping

138. Nel caso dei nuotatori accusati di uso di sostanze dopanti[133], il 30 settembre[134] il Tribunale di primo grado ha deciso che le regole antidoping del Comitato Olimpico Internazionale sono regole puramente sportive, estranee all’attività economica. Esse sono strettamente legate allo sport come tale, e pertanto non rientrano nell’ambito di applicazioni delle disposizioni del trattato CE sulle libertà economiche e in particolare degli articoli 49, 81 e 82. È la prima volta che il Tribunale di primo grado si pronuncia sulla questione se le regole sportive siano o no soggette alle disposizioni del trattato CE in materia di concorrenza. La sentenza conferma la politica della Commissione nel campo dello sport.

Eurovisione

2. Il 4 ottobre la Corte di giustizia ha respinto[135] il ricorso presentato dall’Unione europea di radiotelevisione (UER) contro la sentenza dell’8 ottobre 2002[136] con cui il Tribunale di primo grado aveva constatato che il regime di accesso dei terzi al sistema Eurovisione non soddisfaceva la condizione dell’articolo 81, paragrafo 3, lettera b), del trattato CE, e ha annullato la corrispondente decisione di esenzione della Commissione[137].

Microsoft

140. Il 22 dicembre il presidente del Tribunale di primo grado ha respinto[138] in toto la domanda di Microsoft intesa alla sospensione dell’esecuzione delle misure correttive imposte nella decisione del marzo 2004 nel caso Microsoft[139]. In detta decisione la Commissione aveva sanzionato il rifiuto di Microsoft di fornire informazioni sulla interoperabilità, nonché la vendita abbinata di Windows e di Windows Media Player. Oltre ad un’ammenda, la Commissione aveva imposto misure correttive per porre termine alle pratiche anticoncorrenziali evidenziate nella decisione.

141. A parere del presidente, nel procedimento sommario, le argomentazioni avanzate da Microsoft non potevano, nella sostanza, essere considerate a prima vista infondate. Tuttavia, egli ha ritenuto che Microsoft non avesse dimostrato che avrebbe potuto subire danni gravi e irreparabili a seguito dell’attuazione della decisione, e che pertanto non fosse giustificata la sospensione delle misure correttive previste dalla decisione. Il presidente ha constatato che la divulgazione delle informazioni precedentemente mantenute riservate non comportava danni gravi e irreparabili e che tali danni non erano stati dimostrati. Ha inoltre ritenuto che relativamente alla misura correttiva concernente la dissociazione di Windows e di Windows Media Player, Microsoft non avesse dimostrato nello specifico che avrebbe potuto subire danni gravi e irreparabili dovuti alle ripercussioni sulla sua politica commerciale o a un danno alla sua reputazione.

E – STATISTICHE

[pic]

[pic]

[pic]I

I – Controllo delle concentrazioni

Introduzione

142. L’anno è stato caratterizzato da un aumento del numero di concentrazioni e acquisizioni notificate alla Commissione rispetto al 2003. Si è trattato del primo aumento dal 1999. In totale sono state effettuate 249 notifiche, pari a un aumento del 17% rispetto all’anno precedente. Anche il numero di decisioni definitive è leggermente aumentato: da 231 nel 2003 a 242 nel 2004. Delle decisioni definitive adottate nel periodo indicato, il 64% è stato adottato ai sensi del nuovo regolamento entrato in vigore il 1º maggio e il 57% ai sensi della procedura semplificata. Delle 232 decisioni definitive adottate al termine delle indagini preliminari (prima fase), 220 sono state decisioni di autorizzazione non subordinate ad impegni. Nei restanti 12 casi le parti hanno presentato impegni che hanno permesso di eliminare i seri dubbi espressi dalla Commissione per quanto riguarda la concorrenza.

143. Non ci sono stati cambiamenti rispetto al 2003 per quanto riguarda il numero di casi che hanno dato adito a seri dubbi relativamente ai loro effetti sulla concorrenza e che hanno richiesto quindi un’indagine approfondita (seconda fase). Nel 2004 sono state infatti avviate 8 indagini di questo tipo. Delle 7 indagini approfondite della seconda fase completate nel 2004, 6 si sono concluse con l’approvazione e una con un divieto. In 4 casi l’approvazione è stata concessa sulla base di impegni che hanno eliminato i problemi di concorrenza iniziali e in 2 casi l’operazione è stata approvata senza condizioni.

144. La Commissione ha inoltre adottato 3 decisioni di rinvio durante l’anno considerato. Due di questi casi sono stati rinviati interamente e uno parzialmente. Nel 2004 la Commissione ha ricevuto 19 richieste motivate in cui le si chiedeva di esaminare una concentrazione che non aveva dimensione comunitaria (ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 5). La Commissione ha inoltre ricevuto due richieste motivate di rinvio, interamente o in parte, di concentrazioni di dimensione comunitaria a uno Stato membro (ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4)[140].

A – NORME LEGISLATIVE E INTERPRETATIVE

1. MODIFICA DEL REGOLAMENTO SULLE CONCENTRAZIONI, NUOVE COMUNICAZIONI E MODIFICA DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE

1.1. NUOVO REGOLAMENTO SULLE CONCENTRAZIONI: REGOLAMENTO n. 139/2004

145. La modifica del regolamento sulle concentrazioni[141] è stata adottata formalmente il 20 gennaio ed è entrata in vigore il 1º maggio. A seguito dell’adozione del nuovo regolamento, il 1º maggio sono state adottate modifiche correlate e altre modifiche al regolamento di esecuzione. Sono state apportate anche modifiche corrispondenti alla comunicazione sulla procedura semplificata e alla comunicazione sulle restrizioni accessorie. Per fornire orientamenti sull’applicazione e sull’interpretazione delle nuove disposizioni del regolamento sulle concentrazioni riguardanti il rinvio dei casi, la Commissione ha anche adottato una nuova comunicazione sulla ripartizione dei casi. Infine sono stati adottati i nuovi orientamenti sulla valutazione delle concentrazioni orizzontali.

1.2. Modifica del regolamento di esecuzione

146. Il testo modificato del regolamento contiene principalmente le disposizioni necessarie a riflettere le modifiche apportate dal nuovo regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia, la Commissione ha anche colto l’occasione per migliorare la chiarezza del testo e per accrescere l’efficienza e l’imparzialità del processo. Il nuovo regolamento di esecuzione è stato adottato ad aprile, a seguito della consultazione pubblica condotta dalla Commissione, ed è entrato in vigore il 1º maggio[142].

Nuovo meccanismo di rinvio

147. Il nuovo regolamento sulle concentrazioni introduce la possibilità per le parti notificanti di richiedere prima della notifica che una concentrazione venga rinviata dalla Commissione allo Stato membro (articolo 4, paragrafo 4) oppure da tre o più Stati membri alla Commissione (articolo 4, paragrafo 5). Affinché il caso possa essere rinviato prima della notifica, le parti notificanti devono presentare una richiesta motivata alla Commissione. A fini di trattazione e di semplificazione delle richieste, il nuovo regolamento di esecuzione introduce un formulario di richiesta motivata (formulario RS) che illustra le informazioni che questa richiesta deve contenere.

Nuovi formulari per la notifica – Formulario CO e formulario semplificato CO

148. Oltre alla modifica delle norme procedurali, è stata effettuata una revisione del formulario CO ed è stato introdotto il nuovo formulario semplificato CO.

149. Il nuovo formulario CO riflette i cambiamenti apportati al nuovo regolamento sulle concentrazioni, oltre a trattare in particolare alcune questioni di concorrenza sollevate nell’ambito del quadro analitico della nuova comunicazione della Commissione sulla valutazione delle concentrazioni orizzontali (i nuovi orientamenti sulle concentrazioni). Le principali innovazioni riguardano l’obbligo di fornire una descrizione dell’operazione, specificando i mercati sui quali la transazione produrrà effetti e le motivazioni strategiche ed economiche della transazione (sezione 1); una nuova sezione che richiama l’attenzione sugli obblighi cui un progetto di concentrazione potrebbe essere soggetto, ai sensi della normativa comunitaria e/o nazionale sulle informazioni da fornire riguardanti la transazione proposta, nei confronti dei dipendenti delle parti notificanti e dei loro rappresentanti (punto 1.7); e l’obbligo di specificare il valore della transazione (sezione 3).

150. Ulteriori modifiche riguardano: il tipo di documentazione richiesta (sezione 5); le categorie di informazione necessarie relativamente ai mercati da non considerare (sezione 6); la soglia per l’obbligo di fornire informazioni in relazione ai concorrenti nei mercati da considerare, che è stata abbassata dal 10% al 5%; un nuovo obbligo per le imprese di fornire informazioni sui livelli dell’indice Herfindahl-Hirschman (HHI) nei mercati da considerare; il tipo di informazioni richieste relativamente alle condizioni generali del mercato (sezione 8) e altri obblighi di informazione sui previsti sviluppi futuri come, ad esempio, prodotti in fase di sviluppo, programmi di espansione delle capacità e piani di ingresso nei mercati. È stata introdotta una nuova sezione sulle informazioni riguardanti l’efficienza (sezione 9). La sezione specifica che la trasmissione delle informazioni sull’efficienza è facoltativa e che le parti non sono tenute a fornire alcuna giustificazione in caso di mancata compilazione di questa sezione. La sezione sulle restrizioni accessorie è stata eliminata in linea con la nuova disposizione del regolamento sulle concentrazioni, per cui di norma la Commissione non tratterà tali questioni. Infine, si prevede ora che la completezza e l’accuratezza della comunicazione debbano essere certificate dalle parti notificanti, invece che dai loro rappresentanti legali.

151. L’ampliamento ha inoltre reso necessario richiedere alle parti notificanti di fornire alla Commissione altre 10 copie di ciascuna notifica per poterla considerare completa[143].

Nuovi termini

152. Il nuovo regolamento di esecuzione contiene inoltre modifiche alle disposizioni sul calcolo dei termini che, in linea con la formulazione del nuovo regolamento sulle concentrazioni, devono essere conteggiati sulla base di giorni lavorativi piuttosto che di mesi. Il nuovo articolo 7 dispone che i termini decorrano dal giorno lavorativo successivo all’evento indicato nella disposizione pertinente. L’articolo 8 contiene regole semplificate per il calcolo della scadenza dei vari termini.

153. L’articolo 19, paragrafo 1, dispone che il termine per la presentazione di impegni nella prima fase sia di 20 giorni lavorativi, e l’articolo 19, paragrafo 2, dispone che il termine per la presentazione di impegni nella seconda fase sia di 65 giorni lavorativi a decorrere dalla data di inizio del procedimento. Laddove il termine per l’adozione di una decisione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, venga prorogato su richiesta delle parti, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, il termine per la presentazione di impegni deve altresì essere prorogato dello stesso numero di giorni lavorativi. Ad esempio, se il termine di 90 giorni lavorativi è prorogato di 10 giorni lavorativi, il termine di 65 giorni lavorativi per la presentazione di impegni viene prorogato a 75 giorni lavorativi.

154. L’articolo 9 del nuovo regolamento di esecuzione introduce la possibilità di sospensione di taluni termini. I termini previsti all’articolo 9, paragrafo 4, e all’articolo 10, paragrafi 1 e 3, del nuovo regolamento sulle concentrazioni riguardanti le decisioni di rinvio e le decisioni finali possono essere sospesi in circostanze imputabili alle parti, qualora la Commissione debba prima effettuare una richiesta di informazioni mediante decisione (o debba prendere una decisione relativa a una ispezione, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 4).

Diritto ad essere sentiti

155. Il nuovo regolamento di esecuzione contiene nuove disposizioni sul diritto ad essere sentiti, estendendo sostanzialmente la categoria di persone fisiche o giuridiche che beneficiano di tali diritti anche alle associazioni di consumatori nei casi in cui la concentrazione proposta riguardi prodotti o servizi utilizzati dai consumatori finali.

Informazioni riservate

156. Il nuovo regolamento di esecuzione introduce inoltre l’obbligo, per le persone che comunicano il loro punto di vista ai sensi degli articoli 12, 13 o 16 di detto regolamento o che forniscono informazioni ai sensi dell’articolo 11 del nuovo regolamento sulle concentrazioni, di indicare chiaramente le informazioni che considerano riservate, specificandone i motivi e di fornire separatamente una versione non riservata entro il termine fissato dalla Commissione.

157. Alle parti notificanti viene inoltre richiesto, ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 3, del nuovo regolamento di esecuzione, di indicare i segreti aziendali o altre informazioni riservate figuranti nei documenti o nelle parti di documenti che hanno prodotto. Esse devono anche indicare le imprese nei confronti delle quali tali documenti devono essere considerati riservati. Questo obbligo di indicare le informazioni riservate si applica anche a qualsiasi parte di una comunicazione delle obiezioni, sintesi di un caso o di una decisione adottata dalla Commissione che, a giudizio delle parti, contiene segreti aziendali. Come nel caso di terzi, le parti notificanti devono specificare i motivi della loro richiesta di riservatezza e devono fornire una versione non riservata del documento in questione.

Modifiche supplementari

158. L’articolo 3 dispone che la lingua del procedimento originale debba essere anche la lingua di “eventuali procedimenti successivi relativi alla medesima concentrazione”. L’obiettivo di questa misura è garantire che qualsiasi procedimento relativo alla stessa concentrazione si svolga nella stessa lingua. È il caso, ad esempio, del riesame di una questione a seguito di una decisione della Corte di giustizia o dell’avvio di un procedimento per la comunicazione di indicazioni inesatte in una notificazione, in forza dell’articolo 14 del nuovo regolamento sulle concentrazioni.

159. L’articolo 5 è stato modificato per chiarire quali informazioni debbano essere incluse nella categoria di informazioni che “devono essere comunicate alla Commissione senza indugio” dopo la notificazione. Tali informazioni includono non solo, come in precedenza, “eventuali cambiamenti sostanziali dei fatti oggetto della notificazione”, ma anche “nuove informazioni venute alla luce successivamente alla notificazione, e che sono note o dovrebbero essere note alle parti notificanti e che avrebbero dovuto essere incluse nella notificazione se fossero state note al momento della notificazione”.

Nuovo formulario CO semplificato

160. Per la notificazione di concentrazioni che non sono probabilmente atte a determinare preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza, è stato introdotto un formulario CO semplificato, il quale è stato allineato il più possibile alla nuova comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata. L’uso del formulario CO semplificato è previsto nei seguenti casi:

3. un’impresa comune non svolge alcuna attività economica, o solo un’attività trascurabile, nello Spazio economico europeo;

4. nessuno dei partecipanti alla concentrazione opera sullo stesso mercato geografico e del prodotto (assenza di sovrapposizione orizzontale) o su un mercato che è a monte o a valle di un mercato in cui è impegnato un altro partecipante (assenza di relazione verticale);

5. le quote di mercato congiunte delle parti sono inferiori al 15% per le sovrapposizioni orizzontali o inferiori al 25% (congiunte o individuali) per le relazioni verticali, oppure

6. una parte acquisisce il controllo esclusivo di un’impresa di cui già detiene il controllo congiunto[144].

161. In linea con la comunicazione concernente una procedura semplificata, sono stati identificati taluni tipi di concentrazioni per i quali una notifica mediante il formulario semplificato non sarebbe adeguata, anche se le condizioni formali possono essere soddisfatte. Una tale situazione può verificarsi ad esempio nel caso in cui sia difficile definire i mercati rilevanti, nel caso in cui una delle parti sia un operatore appena entrato nel mercato o detenga importanti brevetti, nel caso in cui non sia possibile determinare adeguatamente le quote di mercato delle parti, in mercati con alte barriere di ingresso, con un elevato grado di concentrazione o in cui sia noto che vi sono problemi di concorrenza, nel caso in cui si ponga un problema di coordinamento ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, del nuovo regolamento sulle concentrazioni, nel caso in cui uno Stato membro o terzi esprimano dubbi motivati entro determinati termini e nel caso in cui almeno due partecipanti alla concentrazione siano presenti in mercati contigui, strettamente correlati. Analogamente, una notifica con formulario CO completo può essere richiesta nel caso in cui una delle parti acquisisca il controllo esclusivo di un’impresa comune di cui già detiene il controllo congiunto, qualora la parte acquirente e l’impresa comune abbiano, nel loro complesso, una forte posizione di mercato, o qualora la parte acquirente e l’impresa comune detengano forti posizioni su mercati collegati verticalmente.

162. Sono state aggiunte garanzie per assicurare che, qualora emerga che una concentrazione già notificata non si presta alla notificazione secondo il formulario semplificato, la Commissione possa richiedere una notificazione completa o parziale secondo il formulario CO. Una tale situazione può verificarsi nel caso in cui l’operazione notificata non soddisfi le condizioni previste per la notifica in forma abbreviata, nel caso in cui una notificazione completa o parziale ai sensi del formulario CO risulti necessaria per un esame adeguato dei possibili problemi per la concorrenza, nel caso in cui siano state presentate informazioni errate o fuorvianti e/o nel caso in cui uno Stato membro o terzi esprimano dubbi motivati relativi alla concorrenza in merito alla concentrazione notificata. Occorre sottolineare che la responsabilità di fornire informazioni corrette e complete è a carico delle parti notificanti. Queste e altre questioni relative all’opportunità della notificazione mediante il formulario semplificato devono essere affrontate durante i contatti preliminari alla notificazione.

163. Le informazioni richieste nel formulario CO semplificato hanno carattere succinto, garantendo nel contempo che siano fornite tutte le informazioni pertinenti per consentire alla Commissione di verificare che la concentrazione proposta si presti alla notificazione mediante il formulario CO semplificato. Il formulario richiede informazioni sui cosiddetti “mercati da considerare”, che possono essere orizzontali o verticali. Seguendo il principio già contenuto nella comunicazione concernente una procedura semplificata, nel formulario CO semplificato è precisato che devono essere fornite informazioni sulla base di tutte le definizioni plausibili di mercati alternativi.

164. Le informazioni richieste sui mercati da considerare sono limitate a informazioni riguardanti le dimensioni complessive del mercato, i dati relativi alle vendite e le quote di mercato delle parti notificanti. Queste informazioni riguardano solo i dati finanziari dell’ultimo anno. Nel caso di relazioni orizzontali e verticali, devono essere fornite le quote di mercato dei tre concorrenti più importanti. Queste informazioni di base consentiranno alla Commissione di accertare che la concentrazione si presta ad una notificazione mediante il formulario semplificato. Inoltre, la sezione riguardante le informazioni sulla possibile dimensione cooperativa, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, del nuovo regolamento sulle concentrazioni, è stata mantenuta nel formulario CO semplificato.

165. In linea con il formulario CO completo, è stata aggiunta una disposizione riguardante la necessità di informare i dipendenti e i loro rappresentanti. Infine, è stata aggiunta una disposizione che, in linea con il formulario CO completo, richiede alle parti notificanti di fornire una sintesi della concentrazione.

1.3. Modifica della comunicazione concernente una procedura semplificata

166. La comunicazione modificata concernente una procedura semplificata sostituisce la precedente comunicazione del 2000. La revisione è consistita in una modifica sostanziale, vale a dire l’inclusione di una nuova categoria di concentrazioni comportante il passaggio da un controllo congiunto ad un controllo esclusivo, e in altre modifiche testuali minori.

167. L’inclusione di questa nuova categoria è motivata dall’esperienza della Commissione, che ha dimostrato che i passaggi dal controllo congiunto da parte di due o più imprese al controllo esclusivo da parte di un’impresa solitamente non danno luogo a preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza. Ciò è dovuto al fatto che il ritiro di una o più imprese che esercitano il controllo riduce inevitabilmente il numero di imprese interessate; esso potrebbe anche tradursi in cambiamenti minimi o inesistenti nel comportamento dell’impresa comune sul mercato. Di conseguenza, non si avrà di norma un rafforzamento della posizione di mercato congiunta delle imprese interessate restanti, ovvero l’impresa madre con controllo esclusivo e l’ex impresa comune, rispetto alla situazione precedente al ritiro.

168. In circostanze eccezionali, il passaggio dal controllo congiunto al controllo esclusivo potrebbe determinare preoccupazioni per la concorrenza. Particolari problemi di concorrenza potrebbero nascere nel caso in cui la ex impresa comune venga integrata nel gruppo o nella rete dell’azionista rimanente e vengano meno i vincoli esercitati dalla potenziale divergenza degli interessi dei diversi azionisti di controllo, determinando un potenziale rafforzamento della posizione di mercato dell’azionista restante. La sezione della comunicazione sulle riserve ed esclusioni descrive scenari in cui i passaggi dal controllo congiunto al controllo esclusivo potrebbero dare luogo a preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza e prevede che, in tali casi, la Commissione possa astenersi dall’applicare la procedura semplificata e possa avviare un’indagine e/o adottare una decisione in forma completa. Una riserva supplementare prevede che la Commissione possa astenersi dall’applicare la procedura semplificata nei casi in cui né la Commissione né le autorità competenti degli Stati membri abbiamo esaminato la precedente acquisizione del controllo congiunto dell’impresa comune in questione. La comunicazione precisa inoltre (punto 17) che la Commissione si impegna a pubblicare una decisione il più rapidamente possibile successivamente alla scadenza del termine di 15 giorni lavorativi entro il quale gli Stati membri possono richiedere il rinvio ai sensi dell’articolo 9 del nuovo regolamento sulle concentrazioni. Nessuna decisione può essere legalmente adottata prima della scadenza di tale termine.

169. In considerazione dei cambiamenti apportati alla politica della Commissione riguardante le restrizioni accessorie, la comunicazione stabilisce che la procedura semplificata non si presta ad essere applicata in casi in cui le imprese interessate richiedano un’espressa valutazione delle restrizioni accessorie.

Riquadro 6: La razionalizzazione del sistema dei rinvii prevista dal nuovo regolamento sulle concentrazioni Principio fondamentale della razionalizzazione del sistema dei rinvii Lo scopo generale del nuovo sistema dei rinvii è istituire un meccanismo correttivo più razionale per la ripartizione dei casi tra la Commissione e gli Stati membri sulla base del principio di sussidiarietà, assicurando che ciascun caso sia sottoposto all’esame dell’autorità o delle autorità che si trovano nella posizione migliore per svolgere un’indagine su quella particolare concentrazione. In particolare, questo sistema si pone come obiettivo quello di affrontare il problema delle “notificazioni multiple”, ovvero notificazioni a varie autorità garanti della concorrenza dell’UE, mantenendo i principali vantaggi del controllo delle concentrazioni a livello comunitario, ovvero lo sportello unico, l’opportunità, la certezza del diritto e l’efficienza amministrativa. A tale scopo, le norme del nuovo regolamento sulle concentrazioni che disciplinano il sistema dei rinvii (articolo 4, paragrafi 4 e 5, e articoli 9 e 22) sono state semplificate e rese più flessibili. Un aspetto fondamentale della riforma è la possibilità di rinvio di un caso dalla Commissione agli Stati membri e viceversa prima che una notificazione formale sia stata effettuata in un qualsiasi Stato membro dell’UE, sulla base di una richiesta volontaria presentata dalle imprese partecipanti alla concentrazione. La comunicazione sul rinvio dei casi di concentrazione In considerazione della novità delle procedure di rinvio istituite del nuovo regolamento sulle concentrazioni, le modifiche in questione sono state integrate da una nuova comunicazione sui principi, i criteri e i metodi sui quali devono basarsi le decisioni di rinvio. La comunicazione anzitutto illustra in dettaglio i principi guida su cui si basa il meccanismo di ripartizione dei casi tra la Commissione e gli Stati membri, ossia la sussidiarietà, lo sportello unico e la certezza del diritto. La sussidiarietà implica che in linea di principio la competenza debba essere riattribuita all’autorità garante della concorrenza che si trova nella posizione migliore per esaminare una concentrazione, tenuto conto dell’incidenza del caso sulla concorrenza, nonché degli strumenti investigativi e delle capacità di cui l’autorità dispone. Vi sono motivi più validi per rinviare una concentrazione all’autorità più idonea quando sembra probabile che una determinata operazione possa avere effetti sensibili sulla concorrenza e meriti pertanto un attento esame. Lo sportello unico garantisce il trattamento di una concentrazione da parte di un’unica autorità garante della concorrenza, incrementando l’efficienza amministrativa ed evitando la duplicazione e la frammentazione dell’attività di applicazione della legge da parte di più autorità. Sulla base di questo principio, occorrerebbe evitare il più possibile la frammentazione dei casi. La certezza del diritto richiede che i rinvii precedenti la notificazione debbano in linea di principio essere limitati ai casi in cui è relativamente semplice determinare fin dall’inizio la delimitazione del mercato geografico e/o l’esistenza di una possibile incidenza sulla concorrenza, in modo che sia possibile prendere prontamente una decisione in merito alle domande di rinvio. Per quanto riguarda le concentrazioni comunitarie ammissibili al rinvio agli Stati membri, la comunicazione precisa che, nel considerare se rinviare un caso, va tenuto conto delle caratteristiche specifiche del caso, delle conoscenze specifiche di cui dispone l’autorità, nonché della probabile localizzazione degli eventuali effetti sulla concorrenza. Infine, la comunicazione prevede che debbano anche essere prese in considerazione le implicazioni amministrative del rinvio proposto. Inoltre, la comunicazione elenca i requisiti formali che devono essere soddisfatti affinché un rinvio sia possibile e illustra gli altri fattori che possono essere presi in considerazione ai fini di una decisione di rinvio. Sulla base di tali elementi, la comunicazione identifica le categorie di casi che meglio si prestano ad un rinvio, ovvero: i) per quanto concerne i rinvii dalla Commissione agli Stati membri: le concentrazioni di dimensione comunitaria presumibilmente atte ad incidere sulla concorrenza in mercati di dimensioni nazionali o più ristretti di un mercato nazionale e i cui effetti sarebbero probabilmente confinati, o avrebbero il loro principale impatto economico, in un unico Stato membro; ii) per quanto concerne i rinvii dagli Stati membri alla Commissione: a) i casi in cui i mercati in cui potrebbero esserci effetti sulla concorrenza hanno un ambito geografico più ampio di un territorio nazionale, o i casi in cui alcuni dei mercati potenzialmente interessati hanno dimensioni più ampie di quella nazionale e i principali effetti economici della concentrazione si produrranno in tali mercati; b) i casi che danno luogo a possibili problemi di concorrenza in una serie di mercati nazionali, o più ristretti di un mercato nazionale, situati in una serie di Stati membri dell’UE, quando sarebbe auspicabile un trattamento coerente del caso (per quanto riguarda l’indagine, ma anche le possibili misure correttive). Infine, la comunicazione fornisce indicazioni pratiche sulla meccanica del sistema di rinvio, specificando le varie tappe della procedura di rinvio di un caso dalla Commissione agli Stati membri e viceversa e chiarendo una serie di concetti riguardanti il rinvio prima della notificazione ai sensi dell’articolo 4, paragrafi 4 e 5, del nuovo regolamento sulle concentrazioni (eventi che possono determinare una richiesta, informazioni che le parti richiedenti devono fornire, termini entro i quali le richieste vengono trattate). In questa sezione della comunicazione vengono fornite anche indicazioni sul ruolo della rete allestita dalla Commissione e dagli Stati membri, allo scopo di garantire uno scambio tempestivo di informazioni, nonché il dialogo e la cooperazione tra i suoi membri. Per quanto riguarda le implicazioni della riforma, anzitutto si prevede un aumento del numero dei casi soggetti a riattribuzione tra la Commissione e le autorità nazionali garanti della concorrenza, poiché i requisiti per i rinvii sono stati semplificati. In secondo luogo, i rinvii prima della notificazione, almeno per quanto concerne i rinvii alla Commissione, dovrebbero col tempo sostituire i rinvii successivi alla notificazione. Sulla base del numero di richieste presentate dall’inizio dell’applicazione delle nuove regole, sembra che il nuovo sistema del rinvio alla Commissione prima della notificazione stia riscuotendo un notevole successo. Delle 14 richieste di rinvio alla Commissione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento sulle concentrazioni per le quali è stata completata la procedura, solo due sono state respinte da parte di Stati membri. La grande maggioranza delle richieste ha riguardato casi effettivamente transfrontalieri. Queste operazioni, oltre ad essere notificabili in un gran numero di Stati membri, avevano effetti sulla concorrenza oltre i confini di un solo Stato membro, incidendo chiaramente o su mercati di dimensioni pari al SEE o su una serie di mercati nazionali. In questi casi, la Commissione si trova in una posizione migliore per trattare tali operazioni. Le imprese riconoscono chiaramente come un vantaggio il fatto che il loro caso sia trattato dalla Commissione, in quanto evitano gli obblighi di notificazione multipla, beneficiano di un’indagine coordinata e, ove del caso, di misure correttive coerenti. Solo un numero limitato di casi ha riguardato operazioni che richiedevano realmente una notificazione multipla, senza avere effetti tangibili sulla concorrenza transfrontaliera. Per quanto riguarda i rinvii di concentrazioni di dimensione comunitaria agli Stati membri durante la fase precedente la notificazione (articolo 4, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni), per il momento sono state presentate solo due richieste. Ciò è in linea con le aspettative di un numero limitato di richieste di riattribuzione a uno Stato membro. |

1.4. Nuova comunicazione sulle restrizioni accessorie

170. La comunicazione esistente sulle restrizioni accessorie è stata rivista per prendere in considerazione il nuovo regolamento sulle concentrazioni, ai sensi del quale si considera che la decisione che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune “riguarda anche le restrizioni direttamente connesse alla realizzazione della concentrazione[145] e ad essa necessarie”. Di conseguenza, le parti di una transazione devono valutare autonomamente se una clausola può essere considerata accessoria o meno per una concentrazione.

171. Tuttavia, in circostanze specifiche, la Commissione mantiene una funzione residua e deve, su richiesta delle imprese interessate, valutare espressamente la natura accessoria delle restrizioni se un caso presenta “quesiti nuovi o non risolti che danno adito a reale incertezza” definiti come quesiti “non […] trattat[i] dalla pertinente comunicazione della Commissione in vigore o da una decisione della Commissione pubblicata”.

172. La nuova comunicazione fornisce orientamenti sull’interpretazione della nozione di “restrizioni accessorie” per facilitare l’autovalutazione delle parti e migliorare la certezza del diritto. Contiene un orientamento preciso, ad esempio sui periodi massimi per i quali le restrizioni possono essere accettate, e tratta anche gran parte delle clausole che, in base all’esperienza della Commissione, vengono ritenute accessorie per le concentrazioni.

173. La nuova comunicazione considera le clausole di non concorrenza come restrizioni accessorie per un periodo massimo di tre anni se sono inclusi sia il know-how che l’avviamento, e per due anni se viene trasferito solo l’avviamento. Chiarisce anche le regole sulla portata geografica delle restrizioni e le clausole di astensione e di riservatezza. Per gli accordi di licenza, la comunicazione non richiede limitazioni nel tempo, ma stabilisce chiare regole per le restrizioni territoriali e gli accordi che tutelano solo il licenziante. Il periodo massimo per gli obblighi di acquisto e fornitura è stato portato da tre a cinque anni, considerato il carattere verticale di queste restrizioni.

174. Diversamente dalla precedente comunicazione, che prevedeva un termine di tre anni per le clausole di non concorrenza nelle imprese comuni, la nuova comunicazione autorizza tali clausole per la durata dell’impresa comune. Ciò è dovuto al fatto che la necessità di clausole di non concorrenza nelle imprese comuni non è generalmente limitata a un periodo di transizione.

1.5. Comunicazione sulla valutazione delle concentrazioni orizzontali

175. A seguito di un ampio processo di consultazione, a gennaio la Commissione ha adottato, ai sensi del nuovo regolamento sulle concentrazioni, orientamenti relativi alla valutazione delle concentrazioni orizzontali (orientamenti sulle concentrazioni orizzontali) che integrano tale regolamento e che sono entrate in vigore alla stessa data. Gli orientamenti sulle concentrazioni orizzontali espongono l’approccio analitico seguito dalla Commissione nel valutare i probabili effetti sulla concorrenza di concentrazioni tra imprese concorrenti (cosiddette concentrazioni orizzontali) e riflettono la riformulazione del criterio sostanziale per la valutazione delle concentrazioni sotto il profilo della concorrenza contenuta nel nuovo regolamento sulle concentrazioni[146].

176. Gli orientamenti indicano con chiarezza che le concentrazioni e le acquisizioni saranno vietate solo qualora aumentino il potere di mercato delle imprese in misura tale da poter determinare conseguenze negative per i consumatori, in particolare sotto forma di aumenti di prezzi, prodotti di qualità inferiore o minore scelta. A tale riguardo, gli orientamenti precisano che le concentrazioni possono causare un danno considerevole alla concorrenza in due modi principali: perché la concentrazione elimina dal mercato un importante fattore di concorrenza (“effetti non coordinati”), o perché rende più probabile una coordinazione anticoncorrenziale tra le imprese restanti (“effetti coordinati”).

7. Gli orientamenti spiegano le circostanze in cui la Commissione può individuare problemi sotto il profilo della concorrenza, ma forniscono anche chiare indicazioni quantitative in merito ai casi in cui è improbabile che la Commissione intervenga, come ad esempio, quando una concentrazione comporta livelli di concentrazione di mercato inferiori a determinati livelli, misurati dalla quota di mercato dell’impresa o dal cosiddetto “indice HHI”[147].

8. Gli orientamenti illustrano anche i fattori che possono attenuare i dubbi iniziali circa le possibili distorsioni della concorrenza causate da una concentrazione. Ad esempio, questo potrebbe verificarsi quando è verosimile che altre imprese accedano al mercato in cui operano le imprese partecipanti alla concentrazione. Verrà preso altresì in considerazione il fatto che i clienti delle imprese partecipanti alla concentrazione possano usufruire di un significativo “potere degli acquirenti”, così da potersi facilmente rivolgersi ad altri fornitori.

179. Infine, gli orientamenti specificano che la Commissione considererà attentamente, nella sua valutazione generale dei probabili effetti sulla concorrenza di una concentrazione, i possibili incrementi di efficienza di una concentrazione avanzati dalle parti in maniera motivata. Per poter essere presi in considerazione, tali incrementi di efficienza devono essere a vantaggio dei consumatori, ottenibili solo attraverso la concentrazione, possibili da realizzare e verificabili.

B – Casi TRATTATI DALLA COMMISSIONE

1. DECISIONI ADOTTATE AI SENSI DELL’ARTICOLO 8

Lagardère/Natexis/VUP[148]

180. Il 7 gennaio la Commissione ha autorizzato il progetto di acquisizione di Editis (precedentemente denominata Vivendi Universal Publishing, ossia VUP) da parte del gruppo Lagardère, subordinatamente alla cessione di circa il 60% dei suoi attivi. Prima dell’operazione, Editis era il primo polo di edizione, commercializzazione e distribuzione di libri in lingua francese mentre Hachette Livre, il ramo di Lagardère incaricato della pubblicazione, era il secondo operatore del settore.

181. Il caso, notificato il 14 aprile 2003, ha dato luogo ad una serie di decisioni della Commissione, ossia ad una decisione adottata il 5 giugno 2003 ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c) (seconda fase della procedura), una decisione adottata il 23 luglio 2003 ai sensi dell’articolo 9 (in cui la Commissione respinge il rinvio del caso alle autorità francesi)[149], due decisioni ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 5 (sospensione della procedura) e la decisione finale adottata il 7 gennaio 2004 ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2. Il caso ha suscitato numerosi reclami da parte di associazioni di lettori, rivenditori, grossisti, editori, autori e illustratori di libri.

182. L’indagine e l’analisi della Commissione hanno rivelato che l’acquisizione dell’intera attività editoriale di Editis, quale prevista nell’operazione inizialmente notificata alla Commissione, avrebbe portato alla creazione di un gruppo chiaramente dominante, il cui fatturato sarebbe stato almeno sette volte maggiore di quello del suo concorrente più immediato nei paesi francofoni dell’Unione europea. In risposta alle obiezioni della Commissione, Lagardère ha accettato di cedere la quasi totalità di Editis, ad eccezione di taluni attivi (Larousse, Dunod, Dalloz e il gruppo Anaya) corrispondenti a circa il 40% del fatturato mondiale della società, conservando meno del 25% soltanto di Editis nelle regioni francofone dell’Unione europea (ovvero i mercati rilevanti).

183. Il settore dell’editoria francofona è caratterizzato dalla presenza di diversi operatori: i) quelli integrati più verticalmente, Hachette Livre ed Editis, attivi nell’intera “catena del libro”; ii) quattro gruppi di medie dimensioni, tra cui Gallimard, Flammarion, Seuil e Albin Michel, in parte integrati verticalmente; e iii) un insieme eteroclito di piccoli operatori, di solito attivi soltanto nella produzione e che dipendono da società più grandi per la commercializzazione e distribuzione dei loro prodotti. In questo contesto la Commissione ha constatato che la concorrenza tra editori avveniva essenzialmente a due livelli della catena del libro: innanzitutto, a livello dell’accesso alla “materia prima” (ossia i diritti editoriali) e, in secondo luogo, a livello dell’accesso al “mercato” (ossia agli spazi dei rivenditori).

184. Al termine di un esame approfondito dell’operazione proposta, la Commissione ha constatato che il raggruppamento di Editis e di Hachette Livre, i due operatori sul mercato con il grado più elevato di integrazione verticale, avrebbe creato una serie di problemi sotto il profilo della concorrenza. L’operazione iniziale avrebbe creato o rafforzato posizioni dominanti della nuova entità nell’intera catena del libro e, in particolare, nella parte più industrializzata dell’attività editoriale: la commercializzazione, la distribuzione e la pubblicazione di libri in formato tascabile. La nuova entità avrebbe controllato l’accesso sia alla “materia prima”, ossia gli autori riconosciuti, le cui vendite fanno vivere l’editore, che al mercato, ossia i punti di vendita che possono assorbire e promuovere soltanto una piccola parte delle opere edite ogni anno.

185. Considerato l’ambito dei problemi di concorrenza derivanti dal raggruppamento di Hachette Livre e Editis, il caso poteva unicamente essere autorizzato a condizione che fossero adottate misure correttive sostanziali. Tali rimedi dovevano non solo apportare soluzioni a livello dei mercati (diritti editoriali, servizi di diffusione e distribuzione, vendita di opere) nei quali la concentrazione avrebbe riunito i due principali operatori, ma anche rispetto ai numerosi legami verticali e di conglomerato esistenti tra questi mercati.

186. Di conseguenza Lagardère si è impegnata a cedere tutti gli attivi di Editis eccetto la casa editrice Larousse, che è attiva soprattutto nei libri di riferimento, gli editori professionali e universitari Dalloz e Dunod, nonché il gruppo editoriale Anaya, che opera principalmente nel settore dei libri scolastici e della letteratura in generale in Spagna e in America Latina.

187. Il 3 agosto la Commissione ha deciso di autorizzare l’impresa francese Wendel Investissements ad acquisire tutti gli attivi di Editis ceduti conformemente alle misure correttive nella decisione di autorizzazione.

Sony/BMG[150]

188. L’impresa comune SonyBMG raggruppa le attività svolte dalle società Sony e Bertelsmann nel settore della musica registrata a livello mondiale, ad eccezione del Giappone. L’impresa comune si occuperà delle attività denominate “artista e repertorio” (A&R), ossia della scoperta e della promozione di artisti e della susseguente attività di commercializzazione e vendita di musica registrata. Invece non si occuperà di attività correlate quali l’edizione, la produzione e la distribuzione fisica (logistica) di dischi. L’impresa comune non si occuperà neppure delle attività di edizione musicale di Sony e Bertelsmann.

189. La Commissione ha esaminato l’incidenza in termini di concorrenza del progetto di concentrazione sui mercati della musica registrata, delle licenze per la musica on line e della distribuzione di musica on line. Poiché entrambe le società madri rimangono attive nel campo dell’edizione musicale, la Commissione ha anche effettuato indagini per stabilire se l’impresa comune porti al coordinamento del comportamento concorrenziale di Sony e Bertelsmann sul mercato dell’edizione musicale. Dato che la creazione di SonyBMG è stata notificata il 9 gennaio, la Commissione ha valutato il caso in base al regolamento (CEE) 4064/89 del Consiglio[151].

190. Nel settore della musica registrata, le cinque “major”, ossia Universal, Sony, EMI, Warner e Bertelsmann (BMG), sono tutte presenti a livello mondiale e congiuntamente rappresentano circa l’80% del mercato, sia in Europa che a livello mondiale. Nel SEE, il resto del mercato è costituito da un gran numero di indipendenti che svolgono attività prevalentemente nazionali e che detengono quote di mercato modeste. Dopo la concentrazione Universal e SonyBMG deterranno entrambe quote di mercato pari a circa il 25%, superiori cioè alle quote di EMI e Warner.

191. Nella sua indagine la Commissione ha valutato la possibilità che la concentrazione determini la creazione di una posizione dominante collettiva sui mercati nazionali della musica registrata. L’analisi è stata effettuata conformemente ai criteri stabiliti dalle giurisdizioni europee[152], in particolare nella sentenza Airtours pronunciata dal Tribunale di primo grado nel 2002[153]. Secondo il Tribunale di primo grado, la Commissione deve dimostrare che la possibilità di un’intesa comune tra le società e i mercati deve essere sufficientemente trasparente per permettere di controllare il rispetto dell’intesa comune da parte delle imprese interessate. Inoltre, deve esistere un meccanismo deterrente in caso di mancata ottemperanza e i terzi (concorrenti effettivi e potenziali, clienti) non devono essere in grado di mettere in serio pericolo i vantaggi attesi dal coordinamento.

192. La Commissione ha raccolto alcune indicazioni di una possibile utilizzazione dei prezzi all’ingrosso (i prezzi pubblicati per i rivenditori (PPD)) come punti focali e un certo parallelismo nell’evoluzione dei prezzi delle cinque “ major ”. Tuttavia, ciò non è stato sufficiente per stabilire l’esistenza di un coordinamento dei prezzi. Nella sua indagine la Commissione ha anche analizzato l’evoluzione degli sconti delle major e ha constatato che alcuni sconti non erano del tutto trasparenti ed erano difficili da controllare. Inoltre, la trasparenza del mercato era ridotta dall’eterogeneità del contenuto musicale, nonostante una certa omogeneità di formato, pratiche di fissazione dei prezzi e commercializzazione degli album. Complessivamente, la Commissione ha quindi concluso che non disponeva di prove sufficienti per stabilire l’esistenza di una posizione dominante collettiva delle cinque major sui mercati della musica registrata.

193. Quanto all’eventuale creazione di una posizione dominante collettiva sui mercati della musica registrata, gli elementi di prova sono risultati insufficienti per dimostrare che la riduzione da cinque a quattro major di per sé avrebbe alterato la struttura di mercato in modo sostanziale. La Commissione non ha peraltro individuato prove sufficienti che l’operazione proposta avrebbe rafforzato o creato una posizione dominante collettiva nel mercato all’ingrosso per le licenze di musica online. La Commissione ha anche esaminato le relazioni verticali tra l’impresa comune e le sue società madri, ma ha concluso che l’operazione proposta non avrebbe provocato una posizione dominante, né sul mercato al dettaglio della distribuzione musicale online dove opera Sony, né sui mercati della musica registrata nei paesi in cui Bertelsmann è un operatore di radiodiffusione. Quanto alle eventuali ricadute ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, la Commissione ha constatato che era poco probabile un coordinamento del comportamento concorrenziale tra Sony e BMG nei mercati dell’edizione musicale. Sulla base di tali constatazioni, il 19 luglio la Commissione ha autorizzato la concentrazione.

AREVA/Urenco/ETC JV[154]

194. Il gruppo nucleare francese AREVA e l’impresa Urenco, creata dai governi del Regno Unito, Paesi Bassi e Germania, sono i principali fornitori europei di servizi di arricchimento dell’uranio, necessari per produrre combustibili per le centrali nucleari. Attraverso tale operazione, AREVA acquisisce il controllo congiunto di Enrichment Technology Company (ETC ), un’affiliata di Urenco attiva nello sviluppo e fabbricazione di centrifughe utilizzate per arricchire l’uranio. Le centrifughe costituiscono una tecnologia che offre vantaggi significativi rispetto alla vecchia tecnologia della diffusione di gas, attualmente utilizzata da AREVA. ETC fornirà gli impianti a centrifughe sia alle sue due società madri che a terzi.

195. L’operazione è stata notificata congiuntamente alla Commissione da Francia, Svezia e Germania in aprile. L’indagine della Commissione ha individuato problemi di concorrenza nel mercato a valle dell’uranio arricchito. La Commissione temeva c he la concentrazione proposta potesse portare alla creazione di una posizione dominante congiunta nell’Unione europea, in particolare per il fatto che AREVA e Urenco potrebbero utilizzare ETC per coordinare, mediante l’esercizio dei loro rispettivi diritti, gli sviluppi della loro capacità produttiva .

196. Il caso era inoltre interessante tenuto conto degli asseriti aumenti di efficienza dettagliatamente descritti dalle parti, che erano connessi ai sostanziali risparmi di costo di cui avrebbe beneficiato AREVA potendo adottare la moderna tecnologia centrifuga di Urenco. La Commissione dubitava della pertinenza di detti aumenti di efficienza al progetto di fusione. Tuttavia, ai fini della decisione, i timori della Commissione sono stati rimossi dagli impegni proposti dalle parti.

197. In base a tali impegni, presentati all’inizio della seconda fase, AREVA e Urenco innanzi tutto sopprimeranno i loro rispettivi diritti di veto in relazione a futuri aumenti di capacità. In secondo luogo, il flusso di informazioni commercialmente sensibili tra ETC e le società madri sarà impedito da una serie di misure che saranno sottoposte a stretto controllo. In terzo luogo, le parti si sono impegnate direttamente a fornire a informazioni addizionali all’Agenzia di approvvigionamento Euratom (AAE) che potrà in tal modo sorvegliare più attentamente la fornitura e la fissazione dei prezzi dell’ uranio arricchito e, se necessario, reagire .

Sonoco/Ahlstrom/JV[155]

198. In maggio la Commissione ha ricevuto la notifica di un’operazione di concentrazione, mediante la quale due dei principali operatori nel settore del cartone per anime e anime in carta, Sonoco (Stati Uniti) e Ahlstrom (Finlandia), intendevano creare un’impresa comune che raggrupperebbe le loro attività europee.

199. Le anime di carta sono tubi prodotti utilizzando cartone per anime, a sua volta un prodotto derivato della carta riciclata. Le anime di carta sono utilizzate come base attorno alla quale vengono avvolti vari prodotti, tra cui carta, pellicola e filato. Tra le anime di carta, quelle di alta qualità sono utilizzate dal settore della stampa per arrotolare carta per riviste. Le anime di carta di basso valore sono prodotti standard utilizzati in tutti i settori.

200. L’indagine approfondita della Commissione ha messo in luce possibili problemi nei mercati delle anime di carta di alta qualità in tutta la Scandinavia e delle anime di basso valore in Norvegia e Svezia, dove l’impresa comune deterrebbe quote elevate di mercato e dove sarebbe eliminata la forte pressione concorrenziale esercitata da Sonoco su Ahlstrom, leader del mercato. Per ovviare a tali problemi, le parti hanno proposto di cedere l’unico stabilimento di fabbricazione di anime di carta che Ahlstrom possiede in Norvegia (Sveberg). Inoltre hanno proposto di non effettuare la concentrazione fintantoché non sarà stato trovato un acquirente.

201. La Commissione ha approvato la concentrazione su tale base, in quanto ha ritenuto che la cessione suddetta permetterà l’accesso al mercato di un nuovo fornitore in Scandinavia ed eliminerà anche l’aspetto principale della sovrapposizione delle parti nei paesi scandinavi interessati. Alla fine di ottobre, la Commissione ha approvato l’acquisizione dello stabilimento di Sveberg da parte di Abzac, un fabbricante francese di anime di carta molto presente nell’Europa continentale, ma finora assente sui mercati scandinavi.

Continental/Phoenix[156]

202. L’acquisizione di Phoenix AG (Amburgo) da parte dell’impresa tedesca Continental AG riguardava un’operazione tra due produttori di gomma che forniscono principalmente l’industria automobilistica. L’operazione è stata autorizzata dalla Commissione sulla base di determinati impegni di cessioni. In considerazione della posizione dominante detenuta dalle parti nei mercati delle sospensioni pneumatiche per veicoli commerciali e dei nastri trasportatori fabbricati con cavi di acciaio pesante, l’autorizzazione è stata possibile soltanto dopo che la Commissione aveva ricevuto impegni idonei ad eliminare i problemi di concorrenza individuati.

203. Per effetto dell’operazione, Continental, impresa di produzione di pneumatici, sistemi frenanti e prodotti tecnici di gomma, ha acquisito il controllo esclusivo di Phoenix AG, anch’essa attiva nella fabbricazione di prodotti tecnici di gomma (ossia sistemi di sospensione, sistemi antivibrazioni, tubi e nastri trasportatori). Phoenix detiene il controllo congiunto di Vibracoustic GmbH & Co KG (Germania), attraverso la quale distribuisce sospensioni pneumatiche per autocarri e automobili.

204. L’acquisizione avrebbe causato sovrapposizioni significative in vari mercati riguardanti prodotti tecnici di gomma, in particolare nei mercati delle sospensioni pneumatiche e dei nastri trasportatori fabbricati con cavi di acciaio pesante. Le sospensioni pneumatiche vengono impiegate nei veicoli commerciali, nelle autovetture e nei veicoli ferroviari. I nastri trasportatori fabbricati con cavi di acciaio pesante sono utilizzati per il trasporto di merci pesanti su lunghe distanze, in particolare nel settore dell’estrazione della lignite.

205. La concentrazione è stata notificata alla Commissione da Continental in maggio. Avendo individuato potenziali problemi di natura concorrenziale nei mercati delle sospensioni pneumatiche per veicoli commerciali, autovetture e veicoli su rotaia, nonché nei mercati dei nastri trasportatori fabbricati con cavi di acciaio pesante e dei nastri filtranti, il 29 giugno la Commissione ha avviato un’indagine approfondita.

206. L’indagine di mercato approfondita ha confermato le preoccupazioni della Commissione per quanto riguarda i mercati delle sospensioni pneumatiche per veicoli commerciali (vendute a fabbricanti e fornitori di attrezzature originali, “OEM/OES”) e dei nastri trasportatori fabbricati con cavi di acciaio pesante. In realtà, l’acquisizione aveva riunito questi due operatori leader nei due mercati e avrebbe dato luogo ad una quota di mercato congiunta in entrambi i mercati di gran lunga superiore al 60%, lasciando solo pochi concorrenti più piccoli. Inoltre, la Commissione ha constatato l’esistenza di importanti barriere all’accesso su questi due mercati, essenzialmente per il fatto che la produzione e la distribuzione di sospensioni pneumatiche e di nastri trasportatori richiedono un know-how specifico sia nel campo della produzione che dei rapporti con la clientela. Di conseguenza, i nuovi fornitori devono sottoporsi a un lungo processo di qualificazione prima di poter essere considerati come potenziali fornitori.

207. Per risolvere i problemi di concorrenza individuati dalla Commissione, Continental si è impegnata a cedere la partecipazione del 50% che Phoenix deteneva nell’impresa comune Vibracoustic all’unico altro azionista, Freudenberg (Germania).

208. Inoltre, Continental si è impegnata ad indurre Phoenix a cedere completamente la sua produzione di sospensioni pneumatiche per veicoli commerciali (OEM/OES), realizzata presso uno stabilimento in Ungheria. Questi due impegni eliminano integralmente la sovrapposizione delle attività svolte dalle parti nel settore delle sospensioni pneumatiche per veicoli commerciali (OEM/OES).

209. Continental si è inoltre impegnata a vendere una linea di produzione di nastri trasportatori larghi fabbricati con cavi di acciaio al suo concorrente Sempertrans. Questa cessione permetterà a Sempertrans di competere con l’impresa che sorgerà dalla concentrazione su tutta la gamma di nastri trasportatori fabbricati con cavi di acciaio, eliminando in tal modo i problemi di concorrenza nel settore.

ENI/EDP/GDP[157]

210. Il 9 dicembre la Commissione ha deciso di vietare un progetto di acquisizione di controllo in comune dell’impresa Gás de Portugal (GDP), operatore storico del gas del Portogallo, da parte di Energias de Portugal (EDP), operatore storico dell’elettricità in Portogallo, e dell’impresa italiana ENI. Al termine di un’indagine approfondita, la Commissione ha concluso che l’operazione avrebbe rafforzato la posizione dominante di EDP nei mercati all’ingrosso e al dettaglio dell’energia elettrica in Portogallo nonché la posizione dominante di GDP nel mercato portoghese del gas. La concentrazione avrebbe pertanto ridotto significativamente o vanificato gli effetti della liberalizzazione dei mercati dell’energia elettrica e del gas in Portogallo, aumentando i prezzi per i clienti privati e industriali. Le misure correttive proposte da EDP e da ENI si sono dimostrate insufficienti ad eliminare i timori di natura concorrenziale.

211. EDP produce, distribuisce e fornisce elettricità in Portogallo. Attraverso le sue affiliate spagnole (Hidrocantabrico e Naturcorp), EDP svolge anche importanti attività nel settore dell’elettricità e del gas in Spagna. ENI è un’impresa italiana che opera in campo internazionale a tutti i livelli della catena di fornitura e distribuzione di energia.

212. GDP opera a tutti i livelli nella catena del gas in Portogallo. Infatti detiene diritti esclusivi d’importazione, stoccaggio, trasporto e fornitura all’ingrosso di gas naturale e controlla cinque delle sei imprese portoghesi di distribuzione locale del gas (la sesta, Portgás, è controllata da EDP).

213. Il 9 luglio EDP e ENI hanno notificato una concentrazione relativa all’acquisizione del controllo comune di GDP, precedentemente controllata dallo Stato portoghese e da ENI. Nel caso di specie è stato applicato il vecchio regolamento sulle concentrazioni, dato che l’accordo vincolante esistente era stato stipulato prima dell’entrata in vigore del nuovo regolamento sulle concentrazioni. La concentrazione notificata faceva parte di un’operazione più vasta comprendente il trasferimento della rete di trasmissione del gas, di proprietà di GDP, a REN, l’operatore portoghese della rete di distribuzione elettrica, entro un dato arco di tempo. Il trasferimento della rete costituiva una concentrazione diversa, di competenza delle autorità portoghesi.

I mercati di prodotti rilevanti

214. La Commissione, nel caso in questione, ha individuato i seguenti mercati di prodotti rilevanti: nel settore dell’elettricità, la fornitura all’ingrosso di elettricità, la prestazione di servizi di aggiustamento di energia e servizi accessori, la fornitura al dettaglio di elettricità a grandi clienti industriali e la fornitura al dettaglio di elettricità ai piccoli consumatori; nel settore del gas, la fornitura di gas a produttori di energia, la fornitura di gas a imprese di distribuzione locali, la fornitura di gas a grandi clienti industriali e ai piccoli consumatori.

215. Dalla metà del 2004, tutti i mercati dell’elettricità sono stati completamente aperti alla concorrenza. Per quanto riguarda i mercati del gas, il Portogallo, dato il suo stato di mercato emergente, continuerà a beneficiare di una deroga al calendario di liberalizzazione, fissato dalla seconda direttiva sul gas (2003/55/CE). Pertanto, l’apertura alla concorrenza dei mercati portoghesi del gas inizierà, al più tardi, entro il 2007 e sarà completata entro il 2010. Il governo portoghese ha indicato che potrebbe avviare anticipatamente il processo di liberalizzazione.

I mercati geografici

216. La Commissione è giunta alla conclusione che tutti i mercati rilevanti erano al massimo di ambito nazionale.

217. Le parti avevano indicato che il mercato all’ingrosso dell’elettricità avrebbe assunto ben presto una dimensione iberica, in particolare a causa del lancio imminente di un sistema iberico di vendita dell’elettricità (MIBEL). Tuttavia, la Commissione ha constatato che: negli ultimi anni il sistema MIBEL era stato posticipato varie volte; devono ancora essere rimosse molte importanti barriere prima dell’avvio effettivo del MIBEL; le condizioni concorrenziali tra Spagna e Portogallo verosimilmente continueranno ad essere molto diverse, anche dopo il lancio del MIBEL; a prescindere dall’istituzione del MIBEL, il livello previsto di interconnessioni tra Spagna e Portogallo resterà limitato e non è stato possibile concludere che l’integrazione effettiva dei due mercati avverrà in un arco di tempo rilevante ai fini della valutazione della concentrazione. Di conseguenza, la Commissione ha concluso che il mercato all’ingrosso dell’elettricità era di dimensioni nazionali e che tale resterà anche nei prossimi anni.

218. Le parti non hanno contestato la dimensione nazionale degli altri mercati nei quali erano stati individuati problemi di concorrenza.

Rafforzamento della posizione dominante di EDP nei mercati portoghesi dell’elettricità

219. La Commissione è giunta alla conclusione che EDP detiene una posizione dominante in tutti i succitati mercati portoghesi dell’elettricità. In particolare, EDP detiene il 70% della capacità di produzione in Portogallo ed è il maggiore importatore di elettricità; EDP detiene quasi il 100% della distribuzione di elettricità in Portogallo; i progetti di centrali a gas (CCGT[158]) dei suoi concorrenti sono incerti e EDP esercita influenza su uno di essi (Tejo Energia); e le importazioni continueranno ad essere insufficienti per contestare la posizione dominante di EDP.

220. La concentrazione avrebbe rafforzato la posizione dominante di EDP a causa di effetti sia orizzontali che verticali. Per quanto riguarda gli effetti orizzontali (tutti i mercati dell’elettricità), in assenza della concentrazione, GDP avrebbe molto probabilmente costruito una CCGT in Portogallo e sarebbe diventato uno dei principali concorrenti nei mercati dell’elettricità, in particolare per il fatto che, avendo accesso a forniture di gas concorrenziali, godrebbe di un notevole vantaggio nel campo dell’elettricità, poiché le CCGT attualmente rappresentano il modo più comune per generare elettricità e GDP potrebbe contare sul proprio marchio e sulla propria clientela nel campo del gas, cui sarebbe in grado di offrire una fornitura congiunta di gas ed elettricità (offerta di combustibile doppia).

221. Per quanto riguarda gli effetti non orizzontali (il mercato dell’elettricità all’ingrosso), la concentrazione proposta avrebbe fornito all’impresa sorta dalla concentrazione un accesso privilegiato e preferenziale a informazioni riservate sui costi dei concorrenti, conferendole un vantaggio significativo; l’accesso alle risorse e all’infrastruttura di gas in Portogallo, nonché la capacità e l’incentivo di controllare i prezzi del gas e di aumentare i costi dei suoi concorrenti.

Rafforzamento della posizione dominante di GDP nei mercati portoghesi del gas

222. La Commissione ha concluso che, nella sua situazione di monopolio legale, GDP detiene una posizione dominante nella maggior parte dei mercati. Tale posizione dominante sarebbe peraltro risultata rafforzata dall’operazione prevista, la quale permette all’impresa sorta dalla concentrazione di ostacolare ulteriormente l’introduzione della concorrenza in seguito al processo di liberalizzazione, essenzialmente per le ragioni indicate in prosieguo.

223. Per quanto concerne la fornitura di gas a CCGT e a imprese di distribuzione locale, l’operazione notificata avrebbe bloccato tutta la domanda di gas finora non controllata da GDP, ossia i fabbisogni a breve delle CCGT di proprietà di EDP o in cui EDP detiene una partecipazione, nonché la domanda di gas dell’impresa di distribuzione locale di gas Portgás.

224. Per quanto concerne la fornitura di gas a grandi clienti industriali e a piccoli consumatori, EDP sarebbe stata probabilmente l’operatore con maggiori possibilità di entrare in questi mercati, una volta liberalizzati, dato in particolare che EDP gestisce una CCGT per la produzione di energia elettrica, il che la incita fortemente ad entrare sul mercato della fornitura del gas, potendo contare sulla sua clientela nel campo dell’elettricità (EDP controlla circa il 100% della distribuzione di elettricità in Portogallo), cui potrebbe proporre un’offerta congiunta di gas ed elettricità (offerta doppia), e visto che potrebbe avvalersi dell’esperienza, reputazione e clientela di Portgás. L’importanza dell’ingresso nel mercato del gas è dimostrata anche dalla recente acquisizione da parte di EDP del secondo principale operatore del gas in Spagna (Naturcorp). Questa importante potenziale concorrenza verrebbe eliminata per effetto della concentrazione.

Misure correttive proposte dalle parti

225. Il 28 ottobre e il 17 novembre le parti hanno proposto misure correttive volte ad eliminare i problemi di concorrenza testé descritti. In particolare hanno proposto di cedere un’impresa di distribuzione locale (Setgás), di trasferire infrastrutture di gas e capacità di importazione all’operatore della rete di elettricità REN, e di cedere in locazione capacità di produzione di elettricità equivalenti ad un terzo delle centrali elettriche alimentate a gas di EDP. La Commissione ha sottoposto le misure correttive al test di mercato ed ha concluso che non erano assolutamente sufficienti per risolvere i problemi di concorrenza. Ad esempio, la Commissione ha constatato che Setgás rappresenta soltanto l’8% del mercato al dettaglio del gas, mentre l’impresa di distribuzione locale Portgás controllata da EDP, rappresenta circa il 30%; sebbene il trasferimento dell’infrastruttura del gas a REN (disaggregazione dell’assetto proprietario) costituisse una mossa positiva, non era garantita una capacità disponibile sufficiente per le importazioni di terzi; la proposta di cedere in locazione la produzione di energia della centrale a gas di EDP rappresentava solo il 4% della capacità produttiva in Portogallo e avrebbe creato un grado elevato di dipendenza rispetto a EDP da parte dell’affittuario, il quale non avrebbe avuto né la capacità né l’incentivo di esercitare una forte pressione concorrenziale su EDP.

226. Poco dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle misure correttive, le parti hanno proposto impegni modificati che, tuttavia, non hanno eliminato in modo chiaro e diretto i problemi di concorrenza derivanti dall’operazione.

Conclusione

227. La Commissione non ha quindi avuto altra scelta, se non di vietare l’operazione proposta, in quanto avrebbe rafforzato la posizione dominante sia di EDP che di GDP, rispettivamente nei mercati dell’elettricità e del gas in Portogallo. L’operazione avrebbe vanificato gli effetti positivi della liberalizzazione in corso o imminente dei mercati dell’elettricità e del gas in Portogallo, provocando prezzi più elevati sia per l’industria che per i privati e una perdita di competitività per l’economia portoghese. L’operazione avrebbe scoraggiato sia l’ingresso di concorrenti stranieri nei mercati portoghesi dell’energia che lo sviluppo della concorrenza transfrontaliera, e quindi avrebbe ulteriormente ostacolato la creazione di mercati concorrenziali dell’energia a livello della penisola iberica e, nel lungo periodo, di mercati dell’energia integrati a livello europeo.

2. Decisioni adottate ai sensi dell ’ARTICOLO 6, PARAGRAFO 1, LETTERA B), E DELL’ARTICOLO 6, PARAGRAFO 2

Hoechst/Rhône-Poulenc[159]

228. Il 9 agosto 1999 la Commissione ha autorizzato la concentrazione tra Hoechst AG e Rhône-Poulenc SA, che ha dato luogo alla creazione di Aventis, subordinatamente ad impegni volti ad eliminare una serie di problemi di natura concorrenziale. Gli impegni comprendevano la cessione di una partecipazione nell’impresa chimica Rhodia, per eliminare i problemi derivanti dalle sovrapposizioni orizzontali con le attività dell’affiliata di Aventis, Wacker Chemie.

229. All’epoca della concentrazione, Rhône-Poulenc deteneva il 67,3% di Rhodia; per il 2003, era riuscita a vendere la maggior parte della sua partecipazione, ma continuava ad essere il principale azionista, detenendo circa il 15% delle azioni e interessi economici pari ad un ulteriore 10%. In considerazione del continuo deterioramento della situazione finanziaria di Rhodia e della urgente necessità di eliminare l’incertezza dovuta all’imminente ristrutturazione finanziaria dell’impresa, la Commissione, con decisione del 30 gennaio 2004, ha accettato di sostituire l’impegno iniziale di Rhodia con un altro impegno, consistente nella cessione da parte di Aventis della partecipazione indiretta del 49% in Wacker-Chemie.

GE/Amersham[160]

230. Il 21 gennaio la Commissione ha deciso di autorizzare l’operazione mediante la quale la società statunitense General Electric Company (GE) intendeva acquisire la società britannica di prodotti farmaceutici diagnostici e di bioscienza Amersham Plc.

231. Amersham fabbrica prodotti farmaceutici diagnostici utilizzati per permettere alle apparecchiature diagnostiche, tra cui gli scanner, di visualizzare lo stato di salute e inoltre produce biofarmaceutici. GE è un’impresa industriale diversificata, presente in vari settori di produzione, tecnologia e servizi, compresi i sistemi medici. GE Medical Systems è specializzata nelle tecniche per il trattamento delle immagini diagnostiche mediche.

232. L’acquisizione proposta non comportava sovrapposizioni orizzontali. Tuttavia, poiché i prodotti di GE e di Amersham nel settore medico sono complementari e gli ospedali devono acquistare sia l’hardware che i prodotti farmaceutici per alcune applicazioni di immagini diagnostiche, la Commissione ha concentrato la sua analisi sugli eventuali effetti di conglomerato che potrebbero derivare dalla concentrazione. La Commissione in particolare temeva che GE potesse essere incentivata a proporre gruppi di prodotti a prezzi migliori della somma dei singoli prodotti, oppure a concepire i suoi prodotti in modo tale che i prodotti di Amersham funzionassero meglio con le apparecchiature di GE piuttosto che con quelle di concorrenti (vendite soggette a condizionamento tecnico).

233. Tuttavia, l’indagine di mercato ha dimostrato che siffatta ipotesi era improbabile, in quanto né GE né Amersham detenevano posizioni dominanti riguardo ai loro rispettivi prodotti in Europa. Peraltro, sia i clienti che un certo numero di concorrenti hanno ammesso che vi era una forte concorrenza sui mercati, con costruttori di apparecchiature valide, tra cui Philips, Siemens e Toshiba, e forti produttori farmaceutici, tra cui Schering, Bristol Myers Squibb, Tyco/Mallinckrodt e Bracco. La Commissione ha pertanto concluso che era improbabile che detti operatori fossero esclusi o marginalizzati dal mercato. Essa ha sciolto le riserve circa il condizionamento tecnico, avendo constatato l’esistenza di una perfetta interoperabilità tra le varie apparecchiature esistenti e i prodotti farmaceutici, che difficilmente avrebbe risentito dell’arrivo sul mercato di nuovi prodotti.

Air Liquide/Messer[161]

234. Il 15 marzo è stata autorizzata, subordinatamente ad alcune condizioni, la fusione dell’impresa francese Air Liquide con il gruppo tedesco Messer, attivo in Germania, Regno Unito e Stati Uniti. La Commissione temeva che l’acquisizione causasse un aumento dei prezzi per i consumatori di gas, soprattutto in Germania. Tuttavia l’impresa ha proposto cessioni importanti, che hanno permesso di autorizzare l’operazione senza avviare un’indagine approfondita.

235. Air Liquide e il gruppo Messer producono e distribuiscono gas industriali e medici (tra cui ossigeno, azoto o argon), nonché servizi connessi. L’operazione ha permesso a Air Liquide, leader mondiale nel settore dei gas industriali, di occupare una posizione da tempo ricercata nel Regno Unito, dove non vi erano sovrapposizioni. Ciononostante, l’operazione avrebbe anche creato problemi di natura concorrenziale nel mercato del gas, già concentrato a livello europeo, che tradizionalmente serve le imprese siderurgiche e petrolchimiche, nonché nel mercato dei gas speciali destinati all’industria elettronica. Anche a livello nazionale l’operazione destava timori connessi all’esistenza di un duopolio in Germania (congiuntamente a Linde AG) per quanto riguarda i gas forniti sfusi e in bombola a fini industriali o medici.

236. Per eliminare i problemi individuati dalla Commissione, Air Liquide si è impegnata a cedere parti importanti delle sue attività o di quelle di Messer in Germania. Tali cessioni contenevano, in particolare, parti della rete di condotte di Messer e vari stabilimenti di produzione per tonnellaggio, apparecchi per la liquefazione di gas poveri e centri di riempimento di bombole, nonché le relative clientele. Air Liquide si è anche impegnata a cedere la partecipazione di Messer nella sua impresa comune con Nippon Sanso, impresa che produce gas speciali per uso elettronico.

Sanofi Synthelabo/Aventis[162]

237. In gennaio la società farmaceutica Sanofi-Synthélabo SA ha annunciato un’offerta pubblica di acquisto di Aventis SA, che la Commissione ha autorizzato a determinate condizioni. La stessa Aventis era il risultato di una concentrazione tra Hoechst e Rhône-Poulenc, autorizzata nell’agosto del 1999, subordinatamente a talune condizioni. La fusione avrebbe creato una delle più grandi società farmaceutiche esistenti al mondo e avrebbe posto alcuni problemi di concorrenza nei mercati dove le loro attività si sovrapponevano. Sembrava infatti che la concorrenza potesse essere ridotta a danno dei pazienti che soffrono di trombosi, cancro colonrettale e insonnia.

238. Tutti i campi di attività caratterizzati da sovrapposizioni riguardavano medicinali per uso umano, utilizzati per il trattamento di insufficienza cardiaca, scarsa circolazione arteriosa, infezioni otorinolaringoiatriche, insonnia; gran parte delle sovrapposizioni si verificavano nei mercati di eparine e eparoidi (in 11 paesi UE) e nel trattamento del cancro colonrettale (in 7 paesi dell’UE). I settori interessati includevano anche le vendite di vitamine, rilassanti muscolari e antibiotici. Per fugare i dubbi della Commissione, Sanofi ha venduto le attività in questione oppure ha concesso licenze relative alle medesime in 14 Stati membri; le principali sovrapposizioni si verificavano in Francia.

Group 4 Falck/Securicor[163]

239. La Commissione ha parimenti autorizzato il progetto di concentrazione tra Securicor e Group 4 Falck, dopo che le imprese avevano risolto i problemi di riduzione di concorrenza in taluni mercati di servizi di sicurezza in Lussemburgo, Paesi Bassi e Regno Unito. La concentrazione anglo-danese creerà la seconda impresa, in ordine di grandezza, di servizi di sicurezza al mondo, dopo l’impresa svedese Securitas.

240. Le attività dell’impresa danese Group 4 Falck e dell’impresa di diritto britannico Securicor consistono nella fornitura di servizi privati di sicurezza. Entrambe offrono infatti una vasta gamma di servizi, tra cui il trasporto di fondi, i servizi di guardia, i sistemi di allarme e i servizi destinati all’amministrazione giudiziaria (per esempio, la gestione e il trasporto di detenuti). Tutti gli attivi delle parti saranno raggruppati in una nuova impresa denominata “Group 4 Securicor”, ad eccezione dei servizi di Group 4 Falck destinati all’amministrazione giudiziaria (che dovevano essere venduti ad una terza impresa prima della conclusione della concentrazione).

241. Group 4 Falck e Securicor sono presenti rispettivamente in 80 e 50 paesi. Congiuntamente, diventeranno il principale concorrente del numero uno mondiale, l’impresa svedese Securitas. A causa dei diversi quadri normativi nazionali, la fornitura dei servizi di sicurezza avviene a livello nazionale o regionale. Di conseguenza, la concentrazione è stata analizzata paese per paese. Tuttavia, nonostante l’ambito mondiale delle imprese interessate dalla concentrazione, le loro attività si sovrapponevano soltanto in sei paesi dell’Unione europea, più precisamente: Francia, Germania, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi e Regno Unito.

242. L’indagine della Commissione ha individuato problemi concorrenziali in tre aree geografiche: trasporto di fondi, servizi di guardia e di telesorveglianza in Lussemburgo, servizi di guardia nei Paesi Bassi e servizi di trasporto di fondi in Scozia. Per risolvere i problemi di concorrenza individuati dalla Commissione, Group 4 Falck e Securicor hanno ceduto i servizi di sicurezza di Securicor in Lussemburgo, le attività di guardia di Group 4 Falck nei Paesi Bassi, nonché le attività di trasporto di fondi in Scozia.

Owens-Illinois/BSN Glasspack[164]

243. La Commissione ha autorizzato l’acquisizione del produttore francese di contenitori in vetro BSN Glasspack SA da parte del suo concorrente statunitense Owens-Illinois Inc. I contenitori in vetro prodotti dalle imprese interessate dalla concentrazione sono impiegati per prodotti vari, tra cui il confezionamento di bibite, vino, acqua minerale, olio d’oliva, ketchup ed altri prodotti alimentari.

244. Owens-Illinois è una società che produce e vende su scala internazionale contenitori in vetro, stampi per contenitori in vetro e macchine per la fabbricazione di contenitori in vetro, nonché contenitori in plastica e apparecchiature relative. All’interno dello Spazio economico europeo, Owens-Illinois ha stabilimenti di produzione di contenitori in vetro in Finlandia, Italia, Spagna e nel Regno Unito. BSN produce e commercializza contenitori in vetro per bevande e prodotti alimentari e possiede impianti di produzione in Francia, Germania, Paesi Bassi e in Spagna. Le reti degli impianti di produzione delle due imprese in Europa sono ampiamente complementari. Tuttavia, Owens-Illinois e BSN Glasspack sono concorrenti diretti in due mercati regionali comprendenti l’uno, il nord-est della Spagna e il sud-ovest della Francia, l’altro, il sud-est della Francia e l’Italia del nord. I contenitori in vetro sono prodotti di dimensioni relativamente grandi, ma vengono in generale distribuiti, entro un raggio di 300-400 km dallo stabilimento di produzione, ragione per cui l’area di consegna di uno stabilimento può comprendere regioni situate su entrambi i lati di una frontiera nazionale.

245. L’operazione, quale inizialmente notificata, avrebbe generato quote di mercato elevate nelle regioni sopraindicate e avrebbe eliminato un concorrente importante nei mercati già altamente concentrati. Oltre alle parti interessate dalla concentrazione, l’unico operatore importante nelle regioni in questione è l’impresa francese St. Gobain. Gli altri concorrenti sono di dimensioni relativamente modeste. Pertanto, in queste regioni, l’effetto sarebbe stato di ridurre il numero di fornitori importanti da tre a due.

246. Per sciogliere le riserve della Commissione, Owens-Illinois ha offerto di cedere ad un concorrente indipendente ed efficiente un impianto di produzione in ciascuna delle due regioni interessate, a Milano, in Italia, e a Barcellona, in Spagna.

247. L’operazione non crea problemi nel resto del SEE, dove le attività di vendita delle due imprese o non si sovrappongono oppure, nelle zone dove si verifica una sovrapposizione, l’impresa sorta dalla concentrazione si troverà ad affrontare diversi concorrenti di rilievo, tra i quali figurano St. Gobain, Rexam, Ardagh, Weigand e Allied Glass.

GIMD/Socpresse[165]

248. Il 16 giugno la Commissione ha autorizzato, a determinate condizioni, il progetto di acquisizione di Socpresse da parte del gruppo industriale Marcel Dassault Industrial Group (GIMD).

249. GIMD è un gruppo francese attivo principalmente nei settori dell’aeronautica, dell’informatica e della viticoltura, nonché della stampa periodica. GIMD pubblica, in particolare, le riviste Valeurs Actuelles , Le Journal des Finances , Finances Magazine e Le Spectacle du Monde . Anche Socpresse è una società francese di produzione della stampa quotidiana nazionale e regionale, della stampa periodica e di quella specializzata. Socpresse è la casa madre di Figaro Holding, che pubblica il quotidiano Le Figaro e la rivista Figaro Magazine , e del Groupe L’Express–L’Expansion, che pubblica numerose riviste, fra cui L’Express, L’Expansion, La Vie Financière e Mieux Vivre Votre Argent .

250. Dall’indagine della Commissione è risultato che il gruppo GIMD/Socpresse controllerebbe un numero di riviste economiche e finanziarie nettamente più importante dei suoi concorrenti, il che l’avrebbe posto in una posizione privilegiata, in particolare rispetto agli inserzionisti che mirano a raggiungere i lettori delle riviste finanziarie. Il gruppo avrebbe potuto dominare il mercato attraverso la potente agenzia di Socpresse, che vende spazi pubblicitari in più di 80 testate di stampa quotidiana e periodica.

251. L’operazione sollevava quindi problemi di concorrenza in Francia nei mercati della vendita di spazi pubblicitari nelle riviste economiche e finanziarie, ove né i concorrenti, né i compratori di spazi pubblicitari, vale a dire gli inserzionisti, sarebbero stati in grado di controbilanciare la potenza combinata di Socpresse/GIMD, che avrebbe beneficiato di quote di mercato vicine al 50%. In generale, gli inserzionisti negoziano individualmente con gli editori o con le loro agenzie e non hanno quindi un’effettiva forza contrattuale.

252. Al fine di risolvere i problemi di concorrenza ed evitare così un’indagine approfondita, GIMD ha proposto di cedere la rivista economica e finanziaria La Vie Financière , edita dal gruppo Express-Expansion, cessione che è stata ritenuta sufficiente dalla Commissione, vista la qualità e la notorietà della testata. Tuttavia, per assicurare che la maggior parte dei giornalisti che lavorano alla redazione di La Vie Financière seguirà la rivista al momento della cessione, rinunciando quindi ad esercitare la “clausola di cessione” prevista dal diritto del lavoro francese per i titolari della tessera di giornalista, la Commissione si accerterà che l’acquirente della testata disponga di sufficiente credibilità nel settore dell’editoria per garantire la continuazione della testata ed una concorrenza effettiva a lungo termine nel mercato.

Syngenta CP/Advanta[166] e Fox Paine/Advanta[167]

253. Il 17 agosto la Commissione ha autorizzato, subordinatamente a condizioni, l’acquisizione del produttore di sementi olandese Advanta BV da parte della società svizzera Syngenta Crop Protection AG. Quest’ultima è un’affiliata di Syngenta AG che, al pari di Advanta BV, opera nel settore della produzione, trasformazione e vendita di vari tipi di sementi.

254. L’indagine di mercato della Commissione ha sottolineato gravi problemi di concorrenza per un certo numero di sementi in vari paesi dell’Unione europea, in particolare per le sementi della barbabietola da zucchero in Belgio, Finlandia, Francia, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Austria, Irlanda e Italia; per i semi di mais in Danimarca, Paesi Bassi e Regno Unito, per i semi di girasole in Ungheria e in Spagna; per i semi di orzo primaverile nel mercato francese e per i semi di piselli rampicanti (un tipo di semi di pisello) nel mercato del Regno Unito.

255. L’operazione avrebbe creato un leader molto forte, nel mercato di dimensioni in alcuni casi pari o superiori al doppio del suo più immediato concorrente. Nel mercato della barbabietola da zucchero, l’operazione prevista avrebbe raggruppato anche due delle tre principali società di riproduzione di semi, che sono anche i principali fornitori in Europa.

256. Per sciogliere le riserve formulate dalla Commissione, Syngenta ha proposto di cedere le attività “sementi” europee di Advanta ad un acquirente indipendente, eliminando in tal modo qualsiasi sovrapposizione delle attività delle parti in tutti i mercati rilevanti all’interno dell’Unione europea.

257. Qualche giorno dopo, il 20 agosto, la Commissione ha autorizzato il progetto di acquisizione, da parte di Fox Paine, gestore statunitense di fondi di investimento, delle attività esercitate da Advanta a livello mondiale nel campo delle sementi di barbabietola da zucchero, di ravizzone, di sorgo, girasole, erbe nonché mais e cereali al di fuori del Nordamerica. Alla luce di tale operazione, gli impegni assunti da Syngenta nella concentrazione Syngenta/Advanta sono stati rispettati.

258. Il riesame effettuato dalla Commissione dell’operazione Fox Paine/Advanta ha mostrato che Fox Paine ha interessi in svariati settori, inclusa una partecipazione di maggioranza nel produttore di semi statunitense Seminis, che sviluppa, coltiva e vende semi di frutta e verdura anche in Europa. Le attività di Seminis e Advanta si sovrapponevano nei mercati dei piselli rampicanti e dei semi di cipolla, ma l’indagine di mercato non ha rivelato particolari problemi sotto il profilo della concorrenza, in quanto le parti continueranno ad affrontare la concorrenza di altri importanti operatori.

Cytec/UCB Surface Specialties[168]

259. Il 17 dicembre la Commissione ha autorizzato, subordinatamente a determinati impegni, il progetto di acquisizione da parte dell’impresa statunitense Cytec Industries Inc. (Cytec) della divisione “Surface Specialties” di UCB.

260. Cytec produce prodotti chimici e materiali speciali, inclusi i prodotti chimici per l’industria estrattiva e il trattamento delle acque, prodotti chimici da rivestimento, adesivi nonché materiali compositi e prodotti chimici modulari. La divisione Surface Specialties, che fa parte della società belga di prodotti chimici e farmaceutici UCB, fabbrica prodotti di rivestimento, adesivi e prodotti chimici destinati ad applicazioni nelle arti grafiche.

261. L’indagine di mercato effettuata dalla Commissione ha individuato vari problemi di concorrenza derivanti dal raggruppamento delle attività delle parti interessate dalla concentrazione nei mercati delle aminoresine usate come reticolante nei rivestimenti liquidi industriali e come sostanza acceleratrice per la gomma rinforzata. Cytec è riuscita a sciogliere le riserve della Commissione offrendo di cedere lo stabilimento di Surface Specialties a Fechenheim (Germania), che rappresenta quasi tutta la produzione europea di Surface Specialties.

262. La Commissione ha inoltre verificato il rischio che la fusione di Cytec, importante fornitore di acrilamide, con Surface Specialties, che utilizza acrilamide per la sua produzione di adesivi e di additivi per le resine, precluda a terzi l’accesso al mercato dell’acrilamide. L’indagine non ha confermato tale eventualità, dato che Cytec ha concorrenti credibili per quanto concerne la fornitura di acrilamide e visto che il fabbisogno complessivo di Surface Specialties sembra rappresentare soltanto una minima parte della produzione di Cytec.

Riquadro 7: Un primo passo verso il consolidamento dell’aviazione civile europea: la concentrazione Air France/KLM e l’alleanza Air France/Alitalia Introduzione Gli ultimi tre anni sono stati particolarmente produttivi per il diritto comunitario nel campo dell’aviazione civile. Le sentenze “Open Skies” (cieli aperti)[169] del 2002 e lo sforzo legislativo avviato dalla Commissione negli anni precedenti[170] hanno creato la base giuridica per lo sviluppo di un vero mercato interno nel settore dell’aviazione civile. È stato poi il turno delle compagnie aeree europee di rispondere a questo nuovo quadro giuridico e creare operatori di dimensione comunitaria, mettendo fine alla frammentazione del settore europeo dell’aviazione civile[171]. Dal 2002, Air France e KLM sono state le prime compagnie europee a cogliere questa opportunità. Nel 2004 la Commissione ha dovuto verificare che il processo di consolidamento avvenga in completa conformità con le regole di concorrenza. Air France (“AF”) e KLM hanno annunciato la loro concentrazione nella seconda metà del 2003, operazione che è stata autorizzata dalla Commissione l’11 febbraio[172]. Poco dopo la decisione di AF/KLM, il 7 aprile ad AF è stata concessa un’esenzione ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE per la sua alleanza, più tradizionale, con Alitalia (“AZ”)[173]. Il parallelismo in termini di tempo e di operatori tra i due casi offre una buona occasione per confrontare il trattamento dei casi nel settore dell’aviazione civile ai sensi dell’articolo 81 e del regolamento sulle concentrazioni (“ECMR”). Quadro giuridico delle due operazioni e nuove tendenze nel settore europeo dell’aviazione civile Per coprire un maggior numero di destinazioni e migliorare l’utilizzo della capacità a costi inferiori, le compagnie aeree più grandi istituiscono sistemi hub-and-spoke (a stella) e concentrano il traffico sui loro rispettivi hub. Quest’obiettivo è ulteriormente conseguito attraverso la stipula di accordi con altre compagnie aeree che possono assumere la forma di un’alleanza strategica (ad esempio AF/AZ) o di una concentrazione (ad esempio AF/KLM). Rispetto alle alleanze, le concentrazioni consentono una migliore razionalizzazione e integrazione della struttura di rete delle compagnie aeree che si fondono. Tuttavia, le concentrazioni nell’UE tra vettori di diversa nazionalità in generale prima erano difficili da realizzare, a causa del sistema di accordi internazionali bilaterali che regolavano i diritti di traffico tra gli Stati. In base alla convenzione internazionale sull’aviazione del 7 dicembre 1947 (convenzione di Chicago), ogni Stato sovrano è competente per concedere diritti di traffico sul proprio spazio aereo. Su tale base, venivano concessi diritti di traffico a vettori aerei di paesi terzi attraverso accordi bilaterali, che in generale prevedevano la concessione, da parte dei due Stati che firmavano l’accordo, di siffatti diritti unicamente ai vettori aerei che possedevano la loro nazionalità (“clausola di nazionalità”). Sebbene l’UE abbia completato il mercato interno dell’aviazione civile nel 1997[174], consentendo ai vettori aerei comunitari di farsi concorrenza nell’ambito del mercato europeo, i voli internazionali da/verso l’UE erano e sono tuttora soggetti a molte limitazioni, tra cui la clausola di nazionalità. Pertanto, se un vettore belga viene acquisito da un vettore britannico e quindi perde la nazionalità belga, il primo rischia di perdere i propri diritti di volo da/verso il Belgio rispetto a paesi terzi, poiché questi ultimi potrebbero mettere in discussione la sua nazionalità e i diritti di traffico ad essa inerenti. Il rischio di perdere detti diritti di traffico a volte è stato ritenuto troppo importante e quindi ha compromesso la redditività commerciale di una concentrazione. Questo è uno dei motivi per cui raramente si è concretizzato un progetto di concentrazione trans-UE tra vettori comunitari, prima del caso AF/KLM[175]. Dato quel quadro giuridico, i vettori europei preferivano ricorrere ad alleanze strategiche. Le sentenze “Cieli aperti” hanno cambiato il quadro giuridico testé descritto. La Corte di giustizia ha statuito che gli Stati membri, che avevano assunto impegni con gli Stati Uniti, non avevano il diritto di farlo e quindi avevano violato la competenza esclusiva della Comunità in diverse aree. Inoltre, la Corte ha statuito che la negoziazione di accordi bilaterali, da parte degli Stati membri per conto dei loro vettori aerei nazionali, escludendo altri vettori aerei comunitari, costituisce una violazione della libertà di stabilimento sancita all’articolo 43 del trattato CE. Di conseguenza, la clausola della nazionalità contenuta negli accordi bilaterali con paesi terzi deve essere sostituita da una “clausola comunitaria”. La modifica degli accordi bilaterali esistenti e il riconoscimento da parte di paesi terzi della clausola comunitaria sono necessari per garantire che i servizi di trasporto aereo siano gestiti su una base giuridica solida[176]. Il succitato rischio commerciale sarà eliminato e quindi le concentrazioni tra compagnie aeree saranno più probabili. Descrizione delle due operazioni Il concetto di concentrazione riguarda “unicamente le operazioni che si concludono con una modifica duratura della struttura delle imprese interessate”[177]. L’accordo quadro del 16 ottobre 2003[178], firmato tra AF e KLM, dispone la fusione delle due compagnie aeree, precedentemente indipendenti, in un unico operatore nel mercato (con la denominazione Air France-KLM). I precedenti azionisti di AF deterranno l’81% delle azioni di Air France-KLM e gli azionisti di minoranza di KLM il restante 19%. Sebbene per sfruttare appieno gli effetti sinergici sarebbe più adatta una concentrazione integrale, l’accettazione progressiva del principio del “vettore comunitario” da parte di Stati terzi richiede un approccio prudente e graduale. Inizialmente, AF acquisirà ampi diritti di veto su KLM, che manterrà la sua nazionalità olandese. In un secondo tempo, l’integrazione tra AF e KLM sarà rafforzata e l’impresa creata dalla concentrazione potrà infine operare in quanto compagnia aerea distinta. L’acquisizione di importanti diritti di veto da parte di AF su KLM implica fin dall’inizio che l’operazione notificata costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni. Nell’ambito della loro vasta alleanza, AF e AZ accettano di coordinare le loro politiche operative e commerciali su un certo numero di rotte (ovvero, inizialmente, l’insieme dei collegamenti tra la Francia e l’Italia), attraverso un ampio ricorso alla condivisione di codici, il coordinamento della rete e la cooperazione sulle rotte, la ripartizione delle tariffe e una politica di vendite comune. Tuttavia, contrariamente al caso AF/KLM, AF e AZ resteranno due imprese distinte e indipendenti sul mercato. L’alleanza non dà vita ad una nuova impresa, né de jure né de facto, né ha alterato la struttura delle imprese interessate, in particolare per quanto concerne il controllo. Inoltre, l’alleanza non ha accesso indipendente al mercato, in quanto tutte le operazioni con i clienti continueranno ad avere luogo attraverso AF e AZ. L’alleanza chiaramente non costituisce una concentrazione, ma un accordo di coordinamento ai sensi dell’articolo 81 del trattato CE[179]. Ciononostante, l’alleanza offre la possibilità di una concentrazione in futuro tra le parti. Definizione del mercato e valutazione delle due operazioni Le valutazioni sostanziali dei due casi sono simili. Innanzitutto, la Commissione ha definito i mercati rilevanti conformemente al suo approccio ormai consolidato, e confermato dalla giurisprudenza[180], di abbinamento del “punto di origine/punto di destinazione” (“O&D”). Sebbene la decisione AF/KLM esamini dettagliatamente l’importanza della concorrenza nell’ambito della rete sotto il profilo della domanda, entrambe le decisioni concludono che, dal punto di vista del cliente, ogni O&D deve essere considerato un mercato distinto, poiché i clienti necessitano di servizi di trasporto tra due punti. In secondo luogo, per valutare l’ambito esatto di un O&D, la Commissione ha valutato la sostituibilità tra aeroporti entro un determinato bacino di utenza. A questo proposito la Commissione ha considerato che i due principali aeroporti di Parigi, Milano, Roma e New York erano sostituibili. In terzo luogo, come in precedenti decisioni in materia di aviazione civile, la Commissione distingue i clienti per i quali è determinante il fattore tempo dai clienti per i quali il fattore tempo non è determinante[181]. In quarto luogo, in entrambi i casi, le rotte sulle quali le attività delle parti si sovrapponevano effettivamente o sulle quali erano concorrenti potenziali, sono state considerate mercati rilevanti. Nonostante tali analogie, per effetto della diversa natura e ambito delle due operazioni, l’indagine nel caso AF/KLM è stata più estesa, in quanto ha comportato la valutazione delle rotte internazionali[182] e l’incidenza del partenariato AF e KLM su altri vettori aerei. Per quanto riguarda le rotte a lungo raggio, la Commissione ha considerato che i voli indiretti, in determinate condizioni, ad esempio, laddove il tempo della coincidenza non supera i 150 minuti[183], sono in concorrenza con i voli diretti. La valutazione del caso AF/KLM ha anche tenuto conto della presenza, sulle singole rotte rilevanti, di partner delle compagnie aeree interessate dalla concentrazione (ad esempio, membri dell’alleanza Skyteam di AF o di NorthWest, il partner americano di KLM). I forti rapporti economici e commerciali e la vasta alleanza tra AF e AZ ha indotto la Commissione a concludere che, dopo la concentrazione, AZ non sarà più incentivata a competere con KLM sull’insieme delle rotte tra l’Italia e i Paesi Bassi e quindi tali rotte sono state incluse nella valutazione concorrenziale della concentrazione. Infine, la decisione AF/KLM ha anche valutato gli altri mercati connessi, tra cui il trasporto di merci e la manutenzione. La Commissione ha individuato problemi di concorrenza su sette rotte nel caso AF/AZ, su nove rotte intracomunitarie e su cinque collegamenti intercontinentali nel caso AF/KLM. Si tratta di rotte sulle quali le parti detengono congiuntamente una quota di mercato elevata e al cui accesso esistono barriere elevate, sostanzialmente a causa della congestione aeroportuale in almeno uno dei due punti di O&D. Analogie e differenze tra le misure correttive applicate I problemi di concorrenza derivanti da alleanze e concentrazioni nel settore dell’aviazione civile, e quindi le misure correttive applicate, sono simili. Per definizione, i problemi di concorrenza in questo settore in genere non derivano da restrizioni inerenti alla capacità fisica, che richiedono la cessione di una determinata attività (ad esempio aerei o affiliate), ma piuttosto da barriere all’ingresso, in particolare l’accesso agli slot aeroportuali[184]. A tale riguardo le parti hanno deciso, in entrambi i casi, di mettere slot a disposizione dei concorrenti, in modo che questi ultimi possano effettuare voli sulle rotte in cui la Commissione aveva rilevato problemi di natura concorrenziale. Tali misure correttive erano accompagnate da altre misure (blocco della frequenza e obbligo di firmare accordi in materia di frequent flyer, servizi di trasporto interlinea e intermodali, ecc.). Tuttavia, le misure correttive dovrebbero anche riflettere le specificità derivanti dalla diversa natura dell’alleanza e della concentrazione. Un’alleanza a fini di cooperazione non comporta un cambiamento permanente nel mercato, ed è adottata una decisione ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 3, per un periodo iniziale di sei anni, soggetta a revisione al termine di tale periodo. Invece, una concentrazione (e quindi una decisione relativa a una concentrazione) ha un incidenza duratura sulla struttura delle imprese e del mercato. Per tale ragione le misure correttive di natura strutturale sono particolarmente importanti nei casi di concentrazione, in quanto possono per loro stessa natura garantire siffatto effetto permanente[185]. A questo proposito, la decisione AF/KLM rappresenta una tendenza innovativa verso un approccio più permanente o “strutturale” rispetto alle tradizionali misure correttive in materia di slot. Innanzitutto, l’obbligo di cedere slot è di durata illimitata. In secondo luogo, gli slot già restituiti dalle parti e che non sono più utilizzati da un operatore per una determinata copia di città verranno reintegrati nel pool di slot dell’aeroporto qualora non sussista più l’obbligo di cedere slot. In terzo caso, è stato scelto un approccio denominato “gioielli della corona” per la rotta Amsterdam-Parigi, cui i concorrenti trovavano particolarmente difficile da accedere, in quanto collega i rispettivi hubs di AF e KLM. Un nuovo operatore di questa rotta, a determinate condizioni e dopo averla operata per almeno tre anni, potrebbe perfino ottenere i diritti acquisiti per gli slot offerti dalle parti interessate dalla concentrazione. Per quanto concerne le misure correttive riguardanti le rotte a lungo raggio, specifiche del caso AF/KLM, è stato necessario verificare l’ipotesi della Commissione secondo la quale i voli indiretti esercitano una pressione concorrenziale sui voli diretti. A tal fine, le autorità nazionali francesi e olandesi hanno dichiarato che si asterranno da qualsiasi intervento concernente la tarifficazione dei servizi indiretti su un gran numero di rotte (la cosiddetta “sesta libertà”) e che si adopereranno affinché le compagnie terze abbiano il diritto di scalo ad Amsterdam o a Parigi per offrire destinazioni fuori dell’UE (quinta libertà). Tali dichiarazioni fanno parte della decisione AF/KLM. |

3. RINVII

Kabel Deutschland/ish[186]

263. Il 20 aprile la Commissione ha ricevuto la notifica di un progetto di acquisizione delle imprese tedesche ish GmbH & Co KG e ish KS NRW GmbH & Co, (in appresso denominate “ish”) da parte dell’impresa tedesca Kabel Deutschland GmbH (“KDG”) che ne acquisisce il controllo.

264. KDG gestisce l’ex rete via cavo a banda larga di Deutsche Telekom AG in tutta la Germania, ad eccezione dei Länder Assia, Baden-Württemberg e Renania settentrionale-Westfalia. In quest’ultimo Land, ish è l’operatore della rete via cavo a banda larga. Entrambe le imprese offrono, nelle aree coperte dalle loro rispettive reti, la trasmissione di segnali di radiodiffusione (TV e radio), nonché l’accesso a Internet. Oltre all’acquisizione di ish, KDG aveva programmato di acquistare anche i due restanti operatori regionali di sistemi via cavo a banda larga in Germania, ovvero iesy Hessen e Kabel Baden-Württemberg. Diversamente dalla concentrazione KDG/ish, queste due concentrazioni rientravano nella competenza dell’autorità nazionale garante della concorrenza, ossia l’Ufficio federale tedesco dei cartelli (FCO).

265. Il 14 maggio FCO ha presentato alla Commissione una richiesta di rinvio adducendo che la concentrazione avrebbe potuto provocare il rafforzamento di posizioni dominanti in diversi mercati tedeschi. Nel mercato dell’alimentazione dei segnali di radiodiffusione, in cui le emittenti richiedono la trasmissione dei loro segnali attraverso il cavo a banda larga, siffatto rafforzamento potrebbe, secondo FCO, derivare dall’ampliamento dell’ambito della rete per effetto dell’abbinamento delle due reti. Inoltre, nel mercato dei servizi di televisione digitale a pagamento, nel mercato della fornitura di segnali a partire dal cavo regionale a banda larga verso sistemi via cavo domestici e nel mercato per la fornitura di segnali a clienti finali, la concorrenza secondo FCO, potrebbe ulteriormente essere ostacolata se ish fosse eliminato come concorrente di KDG, già considerata impresa avente posizione dominante in alcuni mercati regionali.

266. La Commissione ha concluso che erano soddisfatte le condizioni per un rinvio all’Ufficio federale dei cartelli, dato l’ambito nazionale dei mercati interessati dall’operazione. La Commissione ha ritenuto che FCO fosse in posizione migliore per analizzare i problemi preliminari di concorrenza giacché ciò comportava l’esame di mercati locali e di condizioni nazionali specifiche. Inoltre, i tre progetti di acquisizione da parte di KDG – ossia l’acquisizione di ish, iesy Hessen e Kabel Baden-Württemberg – sollevavano questioni analoghe e quindi dovevano essere esaminati in maniera uniforme da un’unica autorità garante della concorrenza. Il 7 giugno la Commissione ha pertanto deciso di rinviare il caso all’Ufficio federale tedesco dei cartelli.

Accor/Barrière/Colony[187]

267. Il 4 giugno la Commissione ha deciso di rinviare alle autorità francesi garanti della concorrenza una parte del progetto di costituzione di un’impresa comune nel settore dei casinò tra Accor, la famiglia Barrière-Desseigne e Colony. Questo rinvio parziale riguardava l’esame dell’incidenza concorrenziale dell’operazione sui mercati della gestione dei casinò in due regioni francesi, la Costa Azzurra e il litorale basco e delle Lande. Lo stesso giorno la Commissione ha autorizzato l’operazione rispetto agli altri mercati del prodotto e geografici.

268. L’indagine della Commissione ha dimostrato che il mercato della gestione dei casinò aveva una dimensione geografica locale definibile in funzione di un’area commerciale geografica rilevante nel raggio di un’ora di macchina oppure in funzione di una popolazione locale. Secondo tale definizione, l’operazione avrebbe creato problemi di concorrenza nelle due regioni succitate. La Commissione ha pertanto concluso che le autorità francesi si trovavano in posizione migliore per valutare gli effetti dell’operazione su detti mercati locali e di conseguenza ha deciso di rinviarne la valutazione concorrenziale alla Francia.

269. Gli altri aspetti dell’operazione che riguardavano l’acquisizione di licenze di casinò e di mercati alberghieri, sono stati autorizzati poiché la Commissione aveva constatato l’assenza di rischi per la concorrenza su detti mercati derivanti dall’operazione.

270. Il 28 luglio le autorità francesi garanti della concorrenza hanno autorizzato l’operazione subordinatamente all’adozione di misure correttive nei due mercati succitati. Tali misure correttive hanno comportato la cessione di due casinò di proprietà delle parti, uno situato in Costa Azzurra e l’altro sul litorale basco e delle Lande.

4. Notifiche ritirate

INA/AIG/SNFA[188]

271. Il 22 settembre il produttore tedesco di cuscinetti INA Holding Schaeffler KG (“INA”) e il gruppo assicurativo statunitense AIG hanno notificato alla Commissione l’acquisizione congiunta del produttore francese di cuscinetti di precisione SNFA. INA e SNFA sono imprese specializzate nella produzione di cuscinetti di precisione anti-attrito. AIG è un gruppo assicurativo internazionale che on svolge attività nel settore dei cuscinetti. I cuscinetti di precisione vengono usati principalmente in applicazioni che richiedono un grado elevato di precisione, soprattutto nel settore delle macchine utensili e nel settore aerospaziale.

272. Il 23 ottobre 2003 la Commissione aveva avviato un’indagine approfondita in quanto temeva che l’eliminazione della concorrenza tra il primo e il secondo fornitore di cuscinetti di precisione per macchine utensili in Europa occidentale conferisse a INA una posizione dominante. L’inchiesta ha confermato che l’operazione avrebbe diminuito sensibilmente la concorrenza sul mercato dei cuscinetti a sfera a contatto obliquo per le macchine utensili nell’Europa occidentale, in quanto avrebbe raggruppato i due maggiori e più forti operatori in termini di qualità, affidabilità, innovazione e volume di portafoglio. Nessuno dei loro concorrenti restanti, né il fornitore svedese SKF né l’impresa giapponese NSK, né operatori di minore entità, sarebbero stati in grado di esercitare una pressione concorrenziale sufficiente su INA. La Commissione aveva inoltre concluso che era poco probabile che i clienti potessero esercitare un controllo sufficiente sulla strategia di fissazione dei prezzi di INA, poiché gran parte dei produttori di macchine utensili e di mandrini sono piccole imprese con un potere contrattuale limitato.

273. Tenuto conto delle sue forti riserve, il 19 dicembre 2003 la Commissione aveva deciso di inviare una comunicazione di obiezioni a INA e a AIG. Tuttavia non ha adottato una decisione definitiva, in quanto le parti hanno rinunciato all’operazione nel gennaio 2004.

RWA/AMI[189]

274. L’11 ottobre le imprese austriache RWA Raiffeisen-Ware Austria AG (“RWA”) e AMI Agro Linz Melamine International GmbH (“AMI”) hanno rinunciato al progetto di creazione dell’impresa comune Inter-Fert Düngemittel GmbH (“Inter-Fert”) e ne hanno ritirato la corrispondente notifica alla Commissione. La creazione dell’impresa comune avrebbe riunito il produttore austriaco AMI leader nel settore dei fertilizzanti, con la principale organizzazione austriaca di commercio agricolo all’ingrosso, RWA.

275. Con decisione adottata il 29 settembre, la Commissione aveva avviato la seconda fase della procedura, poiché dall’esame preliminare della prevista concentrazione era emerso che la creazione dell’impresa comune avrebbe rafforzato la posizione dominante di RWA nel mercato all’ingrosso dei fertilizzanti in Austria. Anche nella regione limitrofa della Baviera, la Commissione aveva individuato problemi di natura concorrenziale riguardanti il commercio di fertilizzanti.

276. La conclusione preliminare della Commissione era che RWA deteneva, da sola, quote di mercato oscillanti tra il 55% e il 65% sui mercati di determinati tipi di fertilizzanti o dei fertilizzanti in generale, e che l’operazione avrebbe eliminato AMI, importante concorrente sul mercato austriaco all’ingrosso. Inoltre, la posizione dominante di RWA si sarebbe rafforzata successivamente alla concentrazione con AMI per effetto della conseguente integrazione verticale. Vi era quindi un rischio di preclusione. L’operazione avrebbe anche potuto rafforzare la posizione dominante di BayWa, società madre di RWA, nei mercati bavaresi dei fertilizzanti al dettaglio, dove detiene una quota di mercato pari a circa il 70%, escludendo quindi i concorrenti di BayWa. Ciò avrebbe comportato un rafforzamento della posizione dominante di BayWa nei mercati bavaresi dei fertilizzanti al dettaglio e creato un significativo impedimento della concorrenza in una parte sostanziale del mercato comune.

277. Per superare le riserve di natura concorrenziale espresse dalla Commissione relativamente all’Austria e alla Baviera, le parti hanno proposto impegni che, tuttavia, non sono stati ritenuti sufficienti per eliminare i rischi di natura concorrenziale nei mercati interessati dell’Austria e della Baviera. Ciò è stato peraltro confermato dal test di mercato cui stati sottoposti gli impegni. Dopo essere state informate dell’avvio della seconda fase della procedura da parte della Commissione, le parti hanno ritirato la notifica.

C – SELEZIONE DI CAUSE TRATTATE DALLE GIURISDIZIONI EUROPEE

Repubblica del Portogallo/Commissione (Cimpor)

278. In data 22 giugno la Corte di giustizia ha pronunciato una sentenza[190] favorevole alla Commissione, in un caso relativo alla decisione della Commissione del 22 novembre 2000, adottata ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni[191] nel contesto dell’esame di una concentrazione notificata nel caso Secil/Holderbank/Cimpor [192]. Nella decisione basata sull’articolo 21, paragrafo 3 (“la decisione”), la Commissione ha invitato il governo portoghese ad adottare le misure necessarie per conformarsi al diritto comunitario e a ritirare due decreti ( despachos del 5 luglio 2000 e dell’11 agosto 2000) che tale governo aveva adottato per opporsi, sulla base della legislazione nazionale sulle privatizzazioni, alla concentrazione proposta, che era stata notificata alla Commissione e che aveva dimensioni comunitarie.

279. Nella decisione e nella sua difesa dinanzi alla Corte di giustizia, la Commissione ha asserito che la struttura dell’articolo 21 si basa sull’equilibrio tra, da una parte, l’obbligo che incombe allo Stato membro di comunicare preventivamente alla Commissione “qualsiasi altro interesse pubblico” e di astenersi dall’adottare provvedimenti per proteggere tali interessi e, dall’altra, l’obbligo imposto alla Commissione di valutare la compatibilità dell’interesse addotto con i principi generali e altre disposizioni del diritto comunitario e di adottare una decisione entro il termine di un mese. La Commissione ha sostenuto che l’articolo 21, paragrafo 3, verrebbe privato di qualsiasi effetto utile se, in considerazione della mancata comunicazione, la Commissione non potesse valutare se un provvedimento adottato da uno Stato membro sia giustificato da uno degli interessi espressamente ritenuti legittimi dall’articolo 21, paragrafo 3. Gli Stati membri potrebbero facilmente evitare la valutazione della Commissione non comunicando tali provvedimenti.

280. Pertanto la Commissione ha ritenuto che l’articolo 21 debba essere interpretato nel senso che, indipendentemente dal fatto che un provvedimento sia stato o no comunicato, la Commissione ha il diritto di adottare una decisione con cui determina se un provvedimento che non riguardi uno dei tre casi citati nell’articolo 21 debba essere riconosciuto come compatibile con il trattato.

281. La Commissione ha affermato che gli argomenti alla base dei due decreti di opposizione alla concentrazione adottati dal governo portoghese sono menzionati nel testo del secondo decreto, in base al quale è necessario “ proteggere l’evoluzione dell’azionariato delle società in via di privatizzazione, nell’ottica del potenziamento della capacità imprenditoriale e dell’efficienza dell’apparato produttivo nazionale, in maniera compatibile con gli orientamenti di politica economica del Portogallo ”[193] .

282. La Commissione ha ritenuto che questo obiettivo non faccia parte degli interessi (sicurezza pubblica, pluralità dei mezzi di informazione e misure cautelari) ritenuti legittimi in quanto tali ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento sulle concentrazioni. Adottando le decisioni di non autorizzare l’acquisizione di oltre il 10% delle azioni della Cimpor, la Repubblica del Portogallo, secondo la Commissione, ha in effetti vietato l’acquisizione e ha quindi provocato restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera circolazione dei capitali sancite dal trattato, che non potevano essere giustificate da alcuna ragione imperativa di interesse pubblico riconosciuta dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee. In ogni caso, il governo portoghese non ha avanzato nessuna ragione di questo tipo. L’interesse sottostante ai decreti del ministro delle Finanze portoghese, che non sono stati notificati alla Commissione, contravvenendo all’articolo 21, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni, è stato pertanto ritenuto incompatibile con il diritto comunitario[194].

283. Di conseguenza, una delle questioni essenziali per la Commissione in questo procedimento era se la Commissione fosse competente ad adottare una decisione basata sull’articolo 21, paragrafo 3, in queste circostanze, o se avesse dovuto avviare un procedimento per inadempimento ai sensi dell’articolo 226 del trattato. La Commissione ha sostenuto che l’articolo 21, paragrafo 3, deve essere interpretato come riguardante anche una situazione in cui lo Stato membro non abbia comunicato alla Commissione, prima di adottare i provvedimenti in questione, l’interesse pubblico, diverso dalla sicurezza pubblica, dalla pluralità dei mezzi di informazione o dalle misure cautelari, che intende tutelare.

284. La Corte di giustizia delle Comunità europee ha concordato con la Commissione sul fatto che quest’ultima ha la competenza per pronunciarsi tramite decisione sulla compatibilità degli interessi in questione con i principi generali e con le altre disposizioni del diritto comunitario, indipendentemente dal fatto che tali interessi le siano stati comunicati o no. Se, in assenza di comunicazione da parte dello Stato membro interessato, la Commissione fosse costretta a proporre un ricorso per inadempimento ai sensi dell’articolo 226 del trattato CE, sarebbe impossibile ottenere una decisione comunitaria entro i brevi termini disposti dal regolamento sulle concentrazioni. A sua volta, ciò aumenterebbe il rischio che i provvedimenti nazionali già adottati pregiudichino definitivamente una concentrazione di dimensioni comunitarie, rendendo inefficace l’esame della Commissione ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 3, e offrendo agli Stati membri la possibilità di sottrarsi ai controlli previsti da tale disposizione.

285. Il compito della Commissione consistente nell’identificare gli interessi tutelati dai provvedimenti nazionali può essere reso ancora più incerto e complesso se questi interessi non le sono stati comunicati, ma la Commissione ha sempre la possibilità di chiedere informazioni allo Stato membro interessato. La Corte riconosce che nel caso in esame la Commissione ha agito in questo modo. In tali casi, è inevitabile che la Commissione accerti anzitutto se i suddetti provvedimenti siano giustificati da uno degli interessi previsti dall’articolo 21, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento sulle concentrazioni (sicurezza pubblica/pluralità dei mezzi di informazione, misure cautelari). Pertanto, la Corte di giustizia ha concluso che, adottando la decisione impugnata, la Commissione non ha usurpato le competenze della Corte di giustizia delle Comunità europee o dei giudici nazionali e non ha quindi violato l’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento sulle concentrazioni, o gli articoli 220 e 226 del trattato CE, né ha commesso uno sviamento di procedura.

286. In questa sentenza, la Corte ha chiaramente sottolineato la precisa ripartizione delle competenze tra le autorità nazionali e comunitarie e gli interventi che possono essere effettuati dalle autorità nazionali e comunitarie con l’intento di attuare un controllo efficiente delle concentrazioni rispettando le esigenze di una buona amministrazione, la certezza del diritto e gli interessi legittimi delle imprese interessate. Fatto ancora più importante, la Corte riconosce che l’articolo 21, paragrafo 3, è una lex specialis che ha la priorità su un procedimento per inadempimento ai sensi dell’articolo 226 del trattato CE.

MCI/Commissione

287. In data 28 settembre, il Tribunale di primo grado ha pronunciato una sentenza[195] con cui ha annullato per motivi procedurali la decisione della Commissione del 28 giugno 2000 (“la decisione”) nel caso MCI/Sprint [196] a seguito di un ricorso da parte di MCI. Nella decisione, la Commissione aveva vietato la concentrazione tra MCI, già MCI WorldCom, e Sprint, imprese operanti nel settore delle comunicazioni a livello mondiale, entrambe con sede negli Stati Uniti, sulla base del fatto che essa avrebbe provocato la creazione o il rafforzamento di una posizione dominante nel mercato mondiale della fornitura di connettività ad Internet universale o di massimo livello.

288. La sentenza non si occupa di questioni legate alla valutazione della concorrenza, ma si limita a questioni riguardanti la ricevibilità, l’interesse ad agire e la competenza della Commissione all’adozione della decisione.

289. Relativamente alla ricevibilità, la sentenza introduce un nuovo elemento per quanto riguarda l’interesse all’annullamento della misura impugnata che la ricorrente deve dimostrare. I possibili dubbi relativamente all’interesse di MCI si basavano principalmente sul fatto che l’impresa aveva sostenuto di avere abbandonato la concentrazione prima che la decisione fosse adottata. Mentre in casi precedenti il Tribunale aveva richiesto che l’abbandono dell’operazione fosse conseguenza diretta della decisione impugnata, nel presente caso ha ritenuto sufficiente che la Commissione avesse adottato una decisione indirizzata a MCI, la quale costituiva l’unico ostacolo giuridico alla realizzazione dell’operazione qualora le parti avessero inteso nuovamente procedere ad una fusione alle stesse condizioni.

290. In sostanza, MCI ha sostenuto che la Commissione non aveva la competenza ad adottare la decisione del 28 giugno 2000, dal momento che le parti notificanti avevano formalmente revocato la loro notificazione il 27 giugno attraverso una lettera nella quale si affermava: “Le parti non hanno più l’intenzione di attuare il progetto di concentrazione nella forma indicata nella notificazione. Qualora le parti decidano di procedere alla fusione delle loro attività sotto altra forma in futuro, esse effettueranno le dovute notificazioni nell’ambito delle norme applicabili in materia di concentrazioni.” La Commissione ha giustificato la propria competenza spiegando nella decisione che la comunicazione del 27 giugno 2000 non costituiva un recesso formale dall’accordo di fusione del 4 ottobre 1999, oggetto della notifica, e rinviando ai comunicati stampa delle parti del 27 giugno 2000, in cui si affermava che queste auspicavano che l’operazione di fusione trovasse una conclusione ragionevole.

291. Il Tribunale ha riconosciuto che la comunicazione delle parti non verteva sull’abbandono in linea di principio di ogni idea di concentrazione tra la Worldcom e la Sprint, bensì unicamente sull’abbandono del progetto di concentrazione concordato tra le parti nell’accordo di fusione del 4 ottobre 1999 e notificato alla Commissione. Il Tribunale ha ritenuto che la dichiarazione delle parti del 27 giugno 2000 potesse essere interpretata solo nel senso che implicava l’abbandono la caducità dell’accordo di fusione notificato ai sensi del regolamento sulle concentrazioni. L’abbandono dell’operazione proposta “nella forma indicata nella notificazione” avrebbe necessariamente inciso sull’efficacia, se non sulla validità, dell’accordo di fusione stesso.

292. Il Tribunale ha concluso che la Commissione non aveva competenza ad adottare la decisione poiché le parti, con la lettera del 27 giugno, non avevano soltanto revocato la notifica, ma avevano anche abbandonato l’accordo. Esso ha inoltre dichiarato che la Commissione non poteva basare la sua competenza sul suo parere soggettivo in merito alle intenzioni delle parti di perseguire la realizzazione di una concentrazione e ha sottolineato che, se la Commissione nutriva dubbi circa il significato della comunicazione, avrebbe potuto richiedere prove formali del fatto che l’accordo di fusione era veramente stato abbandonato attraverso una richiesta in forza dell’articolo 11 del regolamento sulle concentrazioni.

D – STATISTICHE

[pic]

[pic]

III – Sviluppi del settore

A – SETTORI LIBERALIZZATI

1. ENERGIA

293. Per quanto concerne il settore dell’energia, la creazione di mercati dell’energia realmente concorrenziali avvantaggerebbe i consumatori e renderebbe maggiormente competitiva l’economia europea. Nel 2004 la Commissione ha continuato a collaborare con le autorità nazionali garanti della concorrenza e con le autorità di regolamentazione del settore dell’energia, per migliorare la concorrenza e le condizioni di accesso al mercato per i nuovi operatori. In particolare, la Commissione ha creato un sottogruppo “energia” nel quadro della Rete europea di concorrenza (REC) ed ha mantenuto contatti regolari con le autorità di regolamentazione del settore dell’energia[197].

294. Per quanto riguarda il processo legislativo, il 2004 era l’anno in cui le direttive adottate dalla Commissione nel 2003 per accelerare il completamento dei mercati interni del gas e dell’elettricità dovevano essere attuate dagli Stati membri. Purtroppo, la maggior parte degli Stati membri non ha rispettato tale scadenza. Il processo legislativo è proseguito anche a livello comunitario e sono stati compiuti notevoli progressi con l’adozione della posizione comune del Consiglio relativa a un regolamento sulle condizioni di accesso alle reti di distribuzione del gas. Il regolamento tende ad eliminare le varie barriere che tuttora impediscono la realizzazione del mercato interno, in particolare per quanto concerne il commercio di gas.

295. Come negli anni precedenti, il processo di liberalizzazione si è ulteriormente sviluppato attraverso l’applicazione delle regole di concorrenza in un certo numero di casi importanti. Nel caso Gaz de France [198] la Commissione ha confermato, mediante decisione formale, che le clausole di restrizione territoriale sono contrarie all’articolo 81 del trattato CE. Tali clausole, in genere incluse nei contratti di fornitura e trasporto/prestazione di servizi di gas, impediscono che i clienti si approvvigionino di gas presso operatori situati in altri Stati membri e costituiscono un importante ostacolo alla creazione di un mercato del gas realmente concorrenziale e integrato a livello europeo.

296. Il 30 aprile la Commissione ha deciso di chiudere l’indagine nel caso Marathon [199] in relazione ai due fornitori ultimi, l’impresa francese di gas Gaz de France e l’impresa tedesca Ruhrgas[200], dopo che aveva risolto il caso nel 2001 e nel 2003 rispetto alle imprese tedesche BEB[201] e Thyssengas[202], e all’impresa olandese Gasunie[203]. Il caso Marathon riguardava il presunto rifiuto da parte di cinque imprese del gas di garantire all’affiliata norvegese dell’impresa statunitense del settore energetico Marathon, l’accesso alle loro rispettive reti del gas. Gli impegni offerti da Gaz de France e da Ruhrgas hanno migliorato l’accesso dei terzi alle loro reti e hanno permesso ai consumatori di beneficiare pienamente dell’apertura dei mercati del gas in Francia e in Germania.

297. In particolare, Ruhrgas si è impegnata a introdurre un nuovo regime di ingresso/uscita, che permette di prenotare capacità di trasporto di gas separatamente nei punti di ingresso e di uscita (anziché prenotare la capacità su un percorso contrattuale fittizio tra il punto in cui il gas viene immesso nel sistema di trasporto e il punto in cui viene prelevato). Gaz de France, che già applicava il sistema di ingresso/uscita, e Ruhrgas, si sono inoltre impegnate a ridurre gradualmente il numero di zone di stabilizzazione e di zone tariffarie delle loro rispettive reti, il che ridurrà il costo di trasporto connesso all’attraversamento di diverse zone. Gaz de France si è inoltre impegnata ad attuare un programma di cessione di gas per un periodo di tre anni nel sud della Francia, senza dover attende il completamento, metà del 2007, della nuova prevista infrastruttura che dovrebbe facilitare l’accesso di concorrenti in questa regione. Oltre a questi impegni principali, Gaz de France e Ruhrgas si sono impegnate ad adottare una serie di altre misure volte a migliorare la trasparenza, la gestione delle domande di accesso alla rete e della cogestione della medesima.

298. Nel settore delle concentrazioni, la Commissione ha deciso di bloccare l’acquisizione del controllo congiunto di Gás de Portugal (GDP), operatore storico del gas in Portogallo, da parte di Energias de Portugal (EDP), operatore storico dell’energia elettrica in Portogallo, e di ENI, impresa italiana nel settore dell’energia. L’operazione avrebbe rafforzato la posizione dominante detenuta da EDP nei relativi mercati (mercati all’ingrosso e al dettaglio dell’elettricità e mercati del gas in Portogallo) in conseguenza di effetti sia orizzontali che verticali. In particolare, avrebbe eliminato la concorrenza potenziale di GDP nei mercati dell’elettricità, nonché l’ingresso più che probabile di EDP nei mercati del gas. Inoltre, la concentrazione avrebbe reso i produttori di elettricità, che utilizzano il gas come combustibile, altamente dipendenti dal loro principale concorrente, ossia EDP, per il loro approvvigionamento di gas. Infine, l’operazione avrebbe precluso una parte significativa della domanda di gas, attualmente controllata da EDP. La concentrazione avrebbe quindi scoraggiato la concorrenza transfrontaliera ed avrebbe vanificato l’efficacia della liberalizzazione dei mercati dell’elettricità e del gas in Portogallo, con la conseguenza di provocare prezzi più elevati del gas e dell’elettricità sia per clienti domestici che per quelli industriali. Poiché le misure correttive proposte da EDP e da ENI non erano sufficienti per risolvere i problemi di concorrenza individuati, la Commissione non ha avuto altra scelta se non vietare la concentrazione proposta.

299. Infine, la Commissione ha inviato una lettera di costituzione in mora alla Grecia in un caso riguardante i mercati greci dell’estrazione della lignite e della produzione e fornitura di elettricità. La Grecia accorda al produttore storico di energia elettrica diritti esclusivi di estrazione della lignite senza alcun compenso. Questo accesso privilegiato alla lignite, che è la fonte di energia più economica per la produzione di energia elettrica in Grecia, consente all’operatore storico dell’energia elettrica di mantenere la sua posizione dominante nei mercati della produzione e della fornitura di energia elettricità, impedendo l’accesso al mercato di potenziali concorrenti. Secondo la Commissione, la Grecia contravviene agli articoli 86, paragrafo 1 e articolo 82 del trattato CE mantenendo tali diritti.

2. Comunicazioni elettroniche

300. Uno dei cambiamenti fondamentali introdotti dal nuovo quadro normativo dei servizi di comunicazione elettronica consiste nell’obbligo imposto alle autorità nazionali di regolamentazione del settore di definire i mercati delle comunicazioni elettroniche rilevanti conformemente ai principi del diritto della concorrenza. Esse devono effettuare un’analisi dei mercati in questione e stabilire se siano effettivamente concorrenziali, il che implica che in quel mercato non esiste alcuna impresa con un significativo potere di mercato (SPM, equivalente alla nozione di posizione dominante nel diritto della concorrenza). Se un mercato non è effettivamente concorrenziale, le autorità di regolamentazione nazionali devono imporre almeno una delle obbligazioni regolamentari specifiche tra quelle enunciate nelle direttive “accesso” o “servizio universale”. Inversamente, se un mercato è effettivamente concorrenziale, le autorità di regolamentazione nazionali non possono mantenere né introdurre specifiche obbligazioni regolamentari.

301. Conformemente alla procedura di analisi del mercato, le autorità nazionali di regolamentazione devono notificare alla Commissione progetti di misure regolamentari riguardanti la definizione dei mercati rilevanti, l’individuazione o la non individuazione di un significativo potere di mercato ed eventuali misure regolamentari proposte. La Commissione può formulare osservazioni di cui le autorità nazionali di regolamentazione devono tenere il massimo conto oppure può richiedere a dette autorità di ritirare il progetto di misura qualora la definizione di mercato e/o la determinazione dell’SPM sia incompatibile con il diritto comunitario. Nel 2004 i servizi della Commissione hanno ricevuto 89 notificazioni del genere ed hanno chiuso 90 casi. In tre casi la Commissione ha chiesto all’autorità nazionale di regolamentazione di ritirare il progetto di misura interessato.

302. Nei casi riuniti FI/2003/0024 e FI/2003/0027[204] relativi ai servizi telefonici internazionali accessibili al pubblico e forniti in una località determinata alla clientela residenziale e non residenziale in Finlandia, la Commissione ha verificato che l’autorità di regolamentazione finlandese, Ficora, non aveva fornito elementi sufficienti e non aveva tenuto conto della normativa applicabile al mercato allorché aveva concluso che nessun operatore deteneva un significativo potere di mercato in detti mercati. La Commissione ha contestato i dati di Ficora, secondo i quali TeliaSonera, malgrado detenesse quote di mercato elevate (oltre il 50%), non aveva un significativo potere di mercato, tenuto conto dell’esistenza di barriere all’ingresso poco elevate, di un gran numero di imprese fornitrici di servizi telefonici internazionali e del fatto che gli abbonati potevano facilmente acquistare servizi telefonici internazionali presso operatori diversi da quello che fornisce il collegamento all’abbonato. Secondo la Commissione, Ficora non aveva comunicato dati relativi a vari fattori che fossero rilevanti ai fini della valutazione del potere di mercato, tra cui la struttura dei costi e le reti di distribuzione e di vendita delle imprese sul mercato. Inoltre, nella sua valutazione del grado di potere di mercato detenuto dalle imprese presenti nel mercato, Ficora non aveva tenuto debitamente conto dell’esistenza di misure regolamentari e della loro incidenza sul livello di concorrenza percepito nel mercato, il che ne comprometteva seriamente le conclusioni formulate. In particolare, le affermazioni di Ficora concernenti il livello poco elevato delle barriere all’ingresso in questi mercati e l’esistenza di varie imprese che fornivano servizi telefonici internazionali e, di conseguenza, quindi la conclusione dell’assenza di SPM si basavano sulla normativa esistente relativa alla selezione dell’operatore, alla preselezione dell’operatore e all’obbligo di interconnessione. La Commissione ha sottolineato che un principio essenziale dell’analisi di mercato consisteva nel determinare se la concorrenza effettiva fosse o non fosse interamente o principalmente una conseguenza della regolamentazione in vigore, e se il grado di concorrenza nel mercato definito potesse essere diverso in assenza di siffatta regolamentazione.

303. Nel caso FI/2004/0082[205], relativo al mercato di accesso e di provenienza delle chiamate su reti pubbliche di telefonia mobile in Finlandia, la Commissione ha concluso che il progetto di misura notificato da Ficora non conteneva gli elementi di prova necessari per corroborare la conclusione secondo la quale TeliaSonera deteneva un potere di mercato significativo nel mercato finlandese di accesso e di provenienza di chiamate sulle reti pubbliche di telefonia mobile. Benché TeliaSonera detenesse una quota di mercato superiore al 60%, esistevano altri due operatori di reti di telefonia mobile dal lato dell’offerta e, oltre a questi, più di dieci fornitori di servizi, dal lato della domanda. I fornitori di servizi hanno potuto concludere accordi di servizi all’ingrosso, compresi accordi relativi agli operatori di reti mobili virtuali, su base commerciale – senza alcun obbligo normativo per gli operatori di rete mobile di fornire l’accesso – con tutti gli operatori di rete mobile nel mercato rilevante. La Commissione ha constatato che oltre alla dinamica apparente risultante dal mercato al dettaglio (a valle), gli operatori di rete mobile erano in concorrenza ed erano in grado di stipulare accordi con diversi fornitori di servizi, grazie alla loro capacità di fornire offerte flessibili o tipi di servizi non forniti da altri operatori di rete mobile. Ficora non ha nemmeno fornito elementi di prova convincenti che i costi di trasferimento avrebbero ostacolato significativamente la capacità di un fornitore di servizi di cambiare il proprio fornitore all’ingrosso.

304. Infine, nel caso AT/2004/0090[206], relativo al mercato austriaco della fornitura di servizi di transito sulla rete telefonica pubblica fissa, la Commissione non ha condiviso il parere dell’autorità di regolamentazione la quale aveva concluso che gli operatori che si autoforniscono servizi di transito facevano parte del mercato di transito e che, di conseguenza, la quota di mercato di Telekom Austria era inferiore al 50%, percentuale che non rappresentava un potere di mercato significativo. In particolare, l’autorità di regolamentazione austriaca non aveva sufficientemente dimostrato che gli operatori di rete, che acquistano servizi di transito, possono rapidamente optare per un regime di autoprestazione in risposta a cambiamenti di prezzo, tenuto conto dei forti investimenti e delle esigenze di pianificazione e di tempo necessari per la realizzazione della rete. La Commissione ha inoltre considerato che non erano stati presentati elementi di prova sufficienti attestanti la capacità e la volontà di detti operatori di iniziare effettivamente a fornire in modo sistematico servizi nel mercato di transito commerciale e che, di conseguenza, il regime di autoprestazione non rientrava nell’ambito del mercato rilevante, per cui Telekom Austria deteneva una quota di mercato di circa il 90%.

3. Trasporti

3.1 Trasporti aerei

Negoziati tra l’UE e gli Stati Uniti concernenti uno spazio aereo aperto

305. In seguito alle sentenze “ Cieli aperti” pronunciate dalle giurisdizioni europee, l’Unione europea e gli Stati Uniti hanno avviato negoziati al fine di creare uno spazio aereo aperto tra questi due grandi partner commerciali. A giugno un progetto di accordo globale, che avrebbe risolto varie questioni giuridiche e che avrebbe gettato le basi per la totale liberalizzazione dei servizi aerei tra l’UE e gli Stati Uniti, è stato presentato ai ministri dei Trasporti dell’UE. Tuttavia, il Consiglio ha ritenuto che fossero necessari ulteriori progressi, in particolare per quanto concerne l’accesso dei vettori europei al mercato statunitense. La sezione del progetto di accordo che concerne la “concorrenza” ha per oggetto una maggiore convergenza regolamentare delle norme e delle pratiche europee e statunitensi nonché una migliore cooperazione tra la Commissione e il ministero americano dei Trasporti, secondo i principi enunciati nell’accordo di cooperazione in materia di concorrenza CE e Stati Uniti concluso nel 1991 tra la Commissione e il ministero americano della giustizia. In occasione del vertice UE/Stati Uniti svoltosi a giugno, in Irlanda, i negoziatori sono stati invitati a proseguire gli sforzi relativi a questo importante accordo che espanderà le opportunità non solo per le società aeree, ma anche per gli aeroporti, il turismo, le relazioni commerciali e il trasporto mercantile. Contatti tecnici hanno avuto luogo durante la seconda parte dell’anno tra la Commissione e i suoi omologhi americani.

3.2 Ferrovie

306. Il 3 marzo la Commissione ha presentato proposte riguardanti un terzo pacchetto ferroviario, comprendente misure volte ad aprire il mercato dei servizi transfrontalieri di trasporto passeggeri a partire dal 2010. Il pacchetto includerebbe il diritto dell’operatore ferroviario di permettere l’imbarco e lo sbarco di passeggeri da e per qualsiasi stazione situata sul percorso ferroviario, comprese le stazioni intermedie situate nello stesso Stato membro. Mentre uno Stato membro sarebbe autorizzato a limitare questo diritto di accesso per luoghi di origine e di destinazione che formano già oggetto di un contratto di servizio pubblico, tale restrizione dovrebbe essere strettamente commisurata alla necessità di mantenere l’equilibrio economico del servizio definito in detto contratto. Sempre con efficacia dal 2010, dovrebbe essere abolita la nozione di “raggruppamento internazionale”. Il pacchetto finanziario è stato esaminato dal Parlamento il 23 novembre. A fine anno doveva formare oggetto di prima lettura in seduta plenaria.

307. Il 29 aprile, al termine della procedura di conciliazione, è stato finalmente adottato il secondo pacchetto ferroviario. L’ostacolo principale era consistito nella liberalizzazione del mercato dei servizi di trasporto ferroviario di merci. Si è convenuto che tutti i mercati di trasporto ferroviario di merci dell’Unione europea, incluso il cabotaggio, saranno liberalizzati entro il 1º gennaio 2007.

4. Servizi finanziari

308. La creazione di un mercato europeo di servizi finanziari efficaci ed integrato costituisce un obiettivo importante e ambizioso perseguito nel programma di Lisbona e nel piano di azione per i servizi finanziari. Le politiche di concorrenza e del mercato interno sono strumenti complementari per conseguire tale obiettivo. In particolare, la DG Concorrenza ha contribuito attivamente a promuovere la liberalizzazione e il corretto funzionamento dei mercati dei valori mobiliari inclusi i processi di negoziazione, compensazione e regolamento.

309. Senza migliorie, il margine tra i rendimenti degli investitori e i costi di finanziamento a carico degli emittenti sarà più elevato del necessario. Pertanto l’applicazione e la promozione della concorrenza hanno effetti positivi, come la migliore ripartizione delle risorse finanziarie a vantaggio sia degli investitori che del pubblico in generale, poiché il rendimento del capitale investito influenza, ad esempio, l’importo delle pensioni.

310. Il costo di negoziazione dei valori mobiliari nell’UE è sostanzialmente più elevato che negli USA. Negli USA il costo della compensazione su strumenti di capitale è stato calcolato pari a 0,10 euro, mentre il costo di compensazione di una negoziazione standard transfrontaliera in Europa può essere di 35 euro o più. Dal 2001 gruppi ad alto livello e gruppi di esperti, tra cui il comitato dei saggi di Lamfalussy e il gruppo Giovannini, hanno individuato le operazioni di compensazione e regolamento transfrontaliere, e in particolare le questioni legate all’accesso e alla fissazione del prezzo, come fonte principale di inefficienza per il corretto funzionamento dei mercati europei dei valori mobiliari. La prima decisione in questo campo è stata adottata il 2 giugno nel caso Clearstream (citato precedentemente nella sezione I.B.1).

311. La Commissione ha pubblicato uno studio intitolato “Panoramica di meccanismi attuali nel campo della negoziazione, compensazione e regolamento di valori mobiliari nei 25 paesi dell’UE”. Lo studio descrive le infrastrutture e i meccanismi esistenti in ciascun paese, nonché a livello pan-europeo, laddove siano presenti. Questo studio ha confermato che i meccanismi esclusivi – per cui le negoziazioni su una determinata borsa devono essere compensate e regolate presso società predeterminate – sono diffusi in tutta l’UE. I dati dello studio sono stati divulgati per raccogliere le osservazioni del pubblico e sono stati discussi con le autorità nazionali.

312. Alla DG Mercato interno proseguono i lavori sui sistemi di pagamento nonché sui mercati dei valori mobiliari.

B – Altri settori

1. PROFESSIONI LIBERALI

Introduzione

313. Le professioni liberali sono attività lavorative per le quali è richiesto un’apposita formazione di tipo umanistico-scientifico. In genere il settore è oggetto di un’ampia regolamentazione, adottata o dai governi nazionali o dalle associazioni professionali sottoforma di regole di autoregolamentazione. Finora la Commissione ha analizzato un numero limitato di categorie professionali, più precisamente avvocati, notai, contabili, architetti, ingegneri e farmacisti.

314. I servizi professionali, intesi in questo contesto i servizi forniti dalle professioni liberali, possono contribuire in modo significativo a migliorare la competitività dell’economia europea. Infatti, costituiscono input importanti per l’economia e per le imprese e pertanto la loro qualità e competitività hanno importanti ricadute per tutta l’economia. L’autorità italiana garante della concorrenza ha stimato che, in Italia, in media il 6% dei costi delle imprese esportatrici è dovuto ai servizi professionali. Pertanto, una maggiore varietà di prezzi e di qualità, nonché una maggiore innovazione nei servizi professionali, potrebbero contribuire notevolmente a migliorare la competitività delle imprese europee e a stimolare la crescita del PIL nell’UE. Per tali motivi, la modernizzazione dei servizi professionali deve essere considerata parte integrante del programma di Lisbona.

315. I servizi professionali sono importanti anche per via della loro rilevanza immediata per i consumatori. Nel prossimo futuro, la concorrenza nel settore dei servizi professionali continuerà ad aver luogo soprattutto a livello locale. Una maggiore scelta nella gamma dei servizi e dei prezzi disponibili conferisce agli utenti il potere di scegliere autonomamente la combinazione prezzo-qualità più adeguata alle loro esigenze.

Relazione della Commissione sulla concorrenza nei servizi professionali

316. Il 9 febbraio la Commissione ha adottato una relazione sulla concorrenza nei servizi professionali[207], il cui scopo principale consiste nel presentare le riflessioni della Commissione sulle possibilità di riforma o di modernizzazione di determinate regolamentazioni professionali.

317. Nella relazione vengono individuate le cinque principali categorie di regolamentazione potenzialmente restrittiva riguardante i servizi professionali nell’UE, più precisamente: i) la fissazione dei prezzi, ii) la raccomandazione dei prezzi, iii) la pubblicità, iv) i requisiti di accesso e i diritti esclusivi e v) la struttura aziendale e le pratiche multidisciplinari.

318. Da un lato, la relazione conclude che un corpus significativo di ricerche empiriche dimostra gli effetti negativi che regolamentazioni restrittive eccessive o superate possono avere per i consumatori. Siffatte regolamentazioni possono eliminare o limitare la concorrenza tra i prestatori di servizi e, pertanto, disincentivare i professionisti a lavorare in modo efficace sotto il profilo dei costi, a ridurre i prezzi, a migliorare la qualità e ad offrire servizi innovativi.

319. D’altro lato, la relazione riconosce che vi sono essenzialmente tre ragioni per cui un certo grado di regolamentazione dei servizi professionali può essere necessario: l’asimmetria dell’informazione tra clienti e prestatori di servizi, dovuta al fatto che una caratteristica essenziale dei prestatori di servizi professionali è il livello elevato di conoscenze tecniche di cui dispongono e di cui i consumatori possono essere privi; l’esternalità, in quanto i servizi in questione possono avere un impatto su terzi; infine, nel caso di taluni servizi professionali, la produzione di “beni pubblici”, che presentano un valore per la società in generale. I fautori della regolamentazione restrittiva argomentano pertanto che esse servono a mantenere la qualità dei servizi professionali e a proteggere i consumatori da errori o comportamenti scorretti.

320. Sebbene la Commissione riconosca che in questo settore è giustificato un certo grado di regolamentazione, essa è del parere che in alcuni casi, al posto delle tradizionali regole restrittive, debbano essere utilizzati meccanismi di sostegno proconcorrenziale.

321. Sotto il profilo del diritto comunitario della concorrenza è necessario distinguere tra le responsabilità potenziali degli organismi professionali e quelle degli Stati membri.

322. Quando un organismo professionale regola il comportamento economico dei suoi aderenti, le regolamentazioni che adotta configurano decisioni di associazioni di imprese ai sensi dell’articolo 81 del trattato CE. Tuttavia, le regolamentazioni che sono obiettivamente necessarie per garantire le pratica corretta della professione secondo le modalità di organizzazione dello Stato membro interessato, esulano dal campo di applicazione del divieto contenuto in detto articolo[208].

323. La regolamentazione statale che impone o favorisce un comportamento anticoncorrenziale o ne rinforza gli effetti, viola l’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), l’articolo 10, paragrafo 2, e l’articolo 81 del trattato CE. Quando uno Stato delega il proprio potere politico ad un’associazione professionale senza garanzie sufficienti, ovvero senza indicare chiaramente gli obiettivi di interesse generale da rispettare, senza riservarsi la decisione ultima e senza controllarne l’applicazione, può essere anch’esso ritenuto responsabile per eventuali infrazioni.

324. Infine, la Commissione è dell’avviso che, quando si esamina una regolamentazione professionale, si deve applicare un test di proporzionalità. In altri termini, le regole devono essere oggettivamente necessarie per raggiungere un obiettivo di interesse generale chiaramente articolato e legittimo e devono costituire il meccanismo meno restrittivo della concorrenza atto a raggiungere tale obiettivo. Regole siffatte servono gli interessi sia degli utenti che dei professionisti.

325. La relazione della Commissione invita tutte le parti interessate a compiere uno sforzo congiunto per riformare o eliminare le regole ingiustificate. Le autorità di regolamentazione degli Stati membri e gli organismi professionali sono invitati a rivedere le regole esistenti prendendo in considerazione se tali regole siano necessarie per l’interesse generale, se siano proporzionate e giustificate. La relazione suggerisce altresì di esaminare con tutte le parti interessate se sia indispensabile porre in atto meccanismi di sostegno proconcorrenziale e di rafforzamento della trasparenza per accrescere il potere dei consumatori.

326. Sul versante dell’applicazione della normativa, è chiaro che dal maggio 2004 le autorità nazionali garanti della concorrenza e i tribunali nazionali hanno un ruolo più importante da svolgere nella valutazione della legittimità delle regole e delle regolamentazioni relative alle professioni. Considerato che le restrizioni della concorrenza si attuano principalmente negli Stati membri, l’applicazione amministrativa delle regole di concorrenza dell’UE nelle professioni liberali spetterà principalmente alle autorità nazionali garanti della concorrenza. La Commissione continuerà tuttavia ad occuparsi di casi concreti laddove appropriato. L’applicazione uniforme degli articoli 81 e 82 del trattato sarà garantita dal coordinamento, nella Rete europea della concorrenza delle autorità garanti della concorrenza.

Prospettive future: iniziative per una maggiore concorrenza

327. In seguito alle indicazioni contenute nella relazione, la Commissione ha invitato gli organismi professionali europei degli avvocati, notai, contabili, consulenti fiscali, architetti e farmacisti, a riunioni bilaterali per discutere le ragioni che giustificano la regolamentazione professionale esistente. Queste riunioni permettono alla Commissione di chiarire quali restrizioni sembrano eccessive e quale sia eventualmente necessario eliminare o giustificare. Inoltre offrono un’opportunità agli organismi professionali europei di spiegare cosa intendano per obiettivi di interesse pubblico nel loro campo e per giungere ad un accordo con la Commissione su un maggior numero di meccanismi proconcorrenziali volti a conseguire tali obiettivi. Gli organismi professionali europei dovrebbero poi trasmettere le riflessioni della Commissione alle rispettive organizzazioni professionali nazionali.

328. Più in generale, la DG Concorrenza ha anche avviato un processo di divulgazione mantenendo una “porta aperta” alle organizzazioni professionali che desiderano discutere direttamente con i servizi della Commissione. Le autorità nazionali garanti della concorrenza sono incoraggiate a fare altrettanto, in particolare quando a richiedere le riunioni siano organizzazioni internazionali.

329. Le esperienze passate nella modernizzazione dei servizi professionali in alcuni Stati membri indicano che la semplice eliminazione di meccanismi anticoncorrenziali può non essere sufficiente ad apportare maggiore concorrenza in questo settore. Di conseguenza, sia la DG Concorrenza che la DG Salute e tutela dei consumatori si sono messe in contatto con le organizzazioni di consumatori per sentire i loro pareri sulle restrizioni individuate dalla Commissione e sul modo in cui le professioni liberali potrebbero essere meglio organizzate e meglio tutelare gli interessi dei consumatori.

330. È stata riconosciuta la necessità di utilizzare meccanismi di sostegno proconcorrenziale che accrescano la trasparenza e il potere dei consumatori. Tra siffatti meccanismi potrebbero rientrare, ad esempio, il controllo attivo da parte delle associazioni di consumatori, la raccolta e la pubblicazione di dati storici basati su studi o annunci pubblici dell’abolizione delle tariffe.

331. La relazione della Commissione ha suscitato il dibattito in vari Stati membri ed ha già indotto alcuni organismi professionali a riconsiderare la regolamentazione esistente ed a migliorare le informazioni offerte agli utenti.

332. In alcuni Stati membri si osserva anche un certo movimento in campo legislativo. La Commissione si è adoperata per divulgare ampiamente alle autorità di regolamentazione degli Stati membri il messaggio della relazione sulla concorrenza nei servizi professionali. A tal fine esse sono anche state invitate ad una riunione del sottogruppo per le professioni liberali della Rete europea della concorrenza tenutasi il 14 ottobre. Nella riunione sono state discusse con maggiore dettaglio le caratteristiche della domanda nei mercati dei servizi professionali e i modi per valutare l’interesse pubblico.

333. Questi sviluppi interessano anche i nuovi Stati membri. Le autorità nazionali garanti della concorrenza di alcuni di detti Stati sono state particolarmente attive in questo settore. La Commissione ha anche esteso ai nuovi Stati membri la ricerca sulle regole e regolamentazioni applicabili alle professioni liberali[209].

334. La Commissione presenterà nel 2005 una relazione sui progressi compiuti nell’eliminazione di regole restrittive e ingiustificate.

IV – Controllo degli aiuti di Stato

A – QUADRO LEGISLATIVO E INTERPRETATIVO

1. REGOLAMENTI, ORIENTAMENTI, DISCIPLINE E COMUNICAZIONI

335. La riforma del controllo degli aiuti di Stato è proseguita, con l’intento di razionalizzare e semplificare significativamente i metodi di lavoro e accelerare le procedure decisionali.

336. La riforma si prefigge di migliorare la cooperazione con gli Stati membri, incoraggiando il dialogo e lo scambio di informazioni e sensibilizzando maggiormente le autorità nazionali, regionali e locali e gli organi giudiziari nazionali in merito alle questioni relative agli aiuti di Stato. Nel contempo sono aumentati gli sforzi volti a inserire il controllo degli aiuti di Stato nel contesto più vasto delle politiche comunitarie, in particolare del programma di Lisbona.

337. I risultati del processo di riforma dovrebbero essere procedure snelle, prevedibili e trasparenti nonché criteri validi sotto il profilo economico e solidi sotto il profilo giuridico, per valutare misure di aiuto di Stato. Ciò dovrebbe facilitare il controllo degli aiuti di Stato in seguito all’allargamento e consentire alla Commissione di far fronte al previsto notevole aumento di aiuti di Stato nell’Unione europea allargata. Le misure legislative adottate o preparate nel 2004 a tal fine sono illustrate di seguito.

1.1. Norme procedurali

338. Il 21 aprile la Commissione ha adottato una serie di norme attuative ed esplicative del regolamento (CE) n. 659/99[210] (il regolamento di procedura), che istituisce la procedura da seguire nei casi di aiuti di Stato. In base all’articolo 27 del regolamento di procedura, il regolamento (CE) n. 794/2004[211] (regolamento di esecuzione) stabilisce disposizioni dettagliate relativamente alla forma, al contenuto e ad altre modalità delle notificazioni e delle relazioni annuali, nonché disposizioni per il calcolo dei termini e la fissazione del tasso di interesse per il recupero di aiuti illegittimi.

339. Il nuovo regolamento di esecuzione mira essenzialmente a snellire e semplificare le procedure di notificazione e la relazione da parte degli Stati membri, aumentando allo stesso tempo la trasparenza e la certezza del diritto. Mediante moduli di notificazione esaurienti, agli Stati membri vengono fornite indicazioni più chiare relativamente al tipo di informazioni di cui necessita la Commissione per poter valutare adeguatamente le diverse misure di aiuto. Per le relazioni annuali da trasmettere alla Commissione, gli Stati membri devono utilizzare il modello standardizzato. Questi miglioramenti dovrebbero accelerare il processo di valutazione e di riesame, poiché contribuiranno a evitare l’invio agli Stati membri di richieste supplementari di informazioni nel corso delle procedure in materia di aiuti di Stato.

340. Un nuovo modulo obbligatorio di notificazione rende più efficiente la valutazione da parte della Commissione dei progetti di aiuti di Stato. Il modulo contiene una serie di domande redatte secondo le discipline e gli orientamenti in vigore in materia di aiuti di Stato.

341. I moduli di notificazione sono riportati negli allegati I e II del regolamento di esecuzione e consistono di:

- informazioni generali: da completarsi in tutti i casi;

- un modulo di notificazione semplificato per la notificazione delle modifiche apportate a misure di aiuti esistenti, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione[212]. Le informazioni fornite tramite detto modulo consentono alla Commissione di effettuare l’esame permanente degli aiuti esistenti ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 1, del trattato CE. Le modifiche di natura puramente formale o amministrativa e un aumento non superiore al 20% della dotazione originaria di un regime di aiuti non sono tuttavia considerate modifiche agli aiuti esistenti e quindi non richiedono la notificazione;

- schede informative sintetiche per fornire agli Stati membri indicazioni precise sulle informazioni necessarie all’atto della notificazione di progetti di aiuti che rientrano nel campo di applicazione di discipline od orientamenti. Le schede informative sintetiche non alterano in alcun modo le discipline o gli orientamenti, che si limitano a tradurre in domande specifiche per facilitare l’esame della notifica.

342. L’articolo 3 del regolamento di esecuzione specifica la linea di trasmissione dagli Stati membri alla Commissione e viceversa. Il Segretariato generale funge da unico punto di ingresso per contatti iniziali, mentre il controllo degli aiuti di Stato è una responsabilità ripartita tra le diverse direzioni generali della Commissione (DG Concorrenza, Trasporti, Agricoltura e Pesca), e assicura che per le notificazioni siano attribuite alla DG competente. Una volta effettuata tale ripartizione, tutto lo scambio successivo di corrispondenza avviene tra lo Stato membro notificante e il direttore generale della DG responsabile.

343. L’articolo 3 stabilisce anche le regole per la trasmissione di notificazioni volte a rimediare a talune lacune del passato. Dal 1º gennaio 2006 le notificazioni sono inviate per via elettronica. Questa data relativamente lontana è stata fissata per consentire sia agli Stati membri che alla Commissione di creare le condizioni tecniche di sicurezza necessarie per siffatta trasmissione[213]. Per le trasmissioni anteriori a tale data, l’articolo 3, paragrafo 5, stabilisce che la data di trasmissione per fax al numero indicato dalla parte ricevente è considerata la data di trasmissione su carta se l’originale firmato è ricevuto entro i dieci giorni successivi.

344. L’articolo 5 stabilisce la forma delle relazioni annuali concernenti i regimi di aiuti esistenti. Il regolamento di esecuzione riporta in allegato modelli specifici per le relazioni annuali nel settore dell’agricoltura e della pesca. La data per la trasmissione delle relazioni annuali da parte degli Stati membri è stata anticipata (entro il 30 giugno di ogni anno) per consentire la preparazione del quadro di valutazione degli aiuti di Stato (cfr. infra alla sezione “Trasparenza”) e un’analisi significativa della situazione in tempo utile per i Consigli europei interessati. In alcuni campi, tra cui gli aiuti fiscali, la disponibilità di dati esatti dipende dalla dichiarazione fiscale del beneficiario. Pertanto le stime sono accettate in casi giustificati, purché i dati reali siano trasmessi al più tardi insieme ai dati dell’anno successivo.

345. L’articolo 8 chiarisce le regole per il calcolo dei termini[214]. Le richieste di proroga dei termini devono essere debitamente giustificate e trasmesse per iscritto, almeno due giorni lavorativi prima della scadenza, all’indirizzo indicato dalla parte che stabilisce il termine.

346. Il capo V del regolamento di esecuzione stabilisce il metodo di fissazione dei tassi di interesse e di applicazione degli interessi nei casi di recupero. Per quanto riguarda il recupero di aiuti illegittimi, ai sensi dell’articolo 11, il tasso d’interesse è applicato secondo il regime dell’interesse composto in modo da neutralizzare[215] integralmente i vantaggi finanziari derivanti dagli aiuti erogati illegalmente. L’approccio scelto è in linea con una recente comunicazione della Commissione[216] in materia. Il tasso d’interesse viene calcolato sulla base del tasso swap interbancario e qualora in uno Stato membro non esista tale tasso o uno strumento analogo di riferimento, la Commissione fisserà il tasso applicabile in stretta cooperazione con lo Stato membro interessato. Questa possibilità sarà importante principalmente per i nuovi Stati membri.

347. Sebbene sia previsto un riesame del regolamento di esecuzione entro quattro anni dalla sua entrata in vigore, gli allegati saranno continuamente modificati in linea con il parallelo processo legislativo di revisione degli orientamenti e delle discipline o di adozione di nuovi regolamenti applicabili agli aiuti di Stato in settori particolari.

348. Si osservi che il regolamento in questione si applica anche al settore dell’agricoltura. Per facilitare agli Stati membri l’uso dei moduli di notificazione e la loro trasmissione alla Commissione, i moduli relativi al settore dell’agricoltura sono pubblicati al seguente indirizzo:http://europa.eu.int/comm/agriculture/stateaid/forms/index_fr.htm.Il regolamento introduce anche un nuovo formato semplificato per le relazioni annuali sugli aiuti di Stato nel settore dell’agricoltura. Il formato è disponibile anche all’indirizzo sopra riportato.

1.2. Ricerca e sviluppo

349. Il 25 febbraio la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 364/2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 per quanto concerne l’estensione dell’esenzione per categoria alle piccole e medie imprese al fine di includervi gli aiuti alla ricerca e sviluppo[217].

350. Gli aiuti R&S possono contribuire alla crescita economica, rafforzando la competitività e aumentando l’occupazione. Tali aiuti sono della massima importanza per le PMI, poiché uno degli svantaggi strutturali che le caratterizza risiede nella difficoltà che le PMI hanno ad accedere ai nuovi sviluppi tecnologici e al trasferimento di tecnologia.

351. La Commissione ha ritenuto che la disciplina comunitaria vigente per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo[218] incentivi le PMI a svolgere maggiori attività di ricerca e sviluppo, considerato che spendono in genere solo una percentuale modesta del loro fatturato in questo tipo di attività. Sulla base dell’esperienza acquisita in relazione all’applicazione della disciplina comunitaria suddetta, la Commissione ha deciso di esentare dalla notificazione preventiva gli aiuti alla ricerca e sviluppo concessi alle PMI.

352. La disciplina in questione si applica ancora a questo tipo di aiuti di Stato, sia relativamente alla questione se talune misure rappresentino aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, che relativamente al limite massimo al di sotto del quale l’aiuto può beneficiare dell’esenzione.

353. Per incoraggiare la diffusione dei risultati della ricerca, le PMI possono ricevere aiuti di Stato per la copertura dei costi necessari per ottenere e convalidare i brevetti e altri diritti di proprietà industriale derivanti dall’attività di ricerca e sviluppo. Il sovvenzionamento anche dell’attività che ha portato all’acquisizione dei diritti in questione non deve essere una condizione preliminare per l’esenzione di detti aiuti. È sufficiente che l’attività sia ammissibile a beneficiare degli aiuti alla ricerca e sviluppo. Anche gli aiuti per studi di fattibilità tecnica in preparazione delle attività di ricerca industriale o delle attività di sviluppo precompetitivo beneficiano dell’esenzione in base a determinate condizioni.

354. Inoltre, il regolamento n. 364/2004 introduce nel regolamento relativo all’esenzione per categoria a favore delle PMI le stesse definizioni di ricerca “fondamentale”, “ricerca industriale” e “sviluppo precompetitivo” della disciplina comunitaria corrispondente e allinea la definizione di PMI con la raccomandazione sulle PMI[219]. Il regolamento include anche disposizioni sull’intensità degli aiuti a seconda che la regione in cui è insediata la PMI o il settore in cui essa opera siano ammessi al beneficio degli aiuti a finalità regionale.

355. Gli aiuti che non sono conformi alle condizioni del regolamento sulle esenzioni per categoria, comprese le soglie adattate per la concessione di singoli aiuti di importo elevato, devono essere notificati e valutati in base alla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo.

1.3. Aiuti alla formazione

356. Il 25 febbraio la Commissione ha anche adottato una modifica[220] al regolamento (CE) n. 68/2001[221], introducendovi la nuova definizione di PMI contenuta nella raccomandazione 2003/361 del 6 maggio[222], relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese. La nuova definizione si applica dal 1º gennaio 2005.

1.4. Salvataggio e ristrutturazione

357. A seguito di un attento riesame degli orientamenti del 1999 sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione[223] di imprese in difficoltà, il 7 luglio la Commissione ha adottato nuovi orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà[224] con l’obiettivo di esaminare più scrupolosamente gli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione, come suggerito dalle conclusioni del Consiglio europeo di Stoccolma nel 2001 e del Consiglio europeo di Barcellona nel 2002, che hanno invitato gli Stati membri a ridurre l’importo complessivo degli aiuti di Stato, e riorientarli verso obiettivi orizzontali.

358. L’uscita delle imprese inefficienti rientra nel normale funzionamento del mercato. La norma non può essere che un’impresa in difficoltà venga salvata dallo Stato. Gli aiuti per le operazioni di salvataggio e ristrutturazione, oltre ad essere stati in passato all’origine di alcuni tra i più controversi aiuti di Stato, figurano tra i tipi di aiuti di Stato che presentano i maggiori effetti distorsivi. Pertanto, il principio generale del divieto di aiuti di Stato sancito nel trattato deve restare la regola e le deroghe dalla norma dovrebbero essere limitate.

359. I nuovi orientamenti introducono quindi regole in un certo senso più severe per quanto concerne gli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione, poiché questa categoria è considerata la più critica. Tuttavia, la Commissione è consapevole delle implicazioni sociali di situazioni in cui le imprese, per negligenza o errori, si trovano in difficoltà che potrebbero portare alla concessione di questo tipo di aiuti[225].

360. Il “principio dell’aiuto una tantum” è stato rafforzato, e il testo precisa in quali circostanze gli aiuti concessi a un’impresa in difficoltà debbano essere presi in considerazione quando l’impresa è posta in liquidazione e viene rilevata da un’altra impresa.

361. Un’impresa di recente costituzione non è ammessa a beneficiare di aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione e viene considerata tale per i primi tre anni dall’avvio dell’attività nel settore interessato.

362. Diversamente dai precedenti orientamenti, che avevano operato una distinzione rigida e problematica[226] tra aiuti per il salvataggio e aiuti per la ristrutturazione, i nuovi orientamenti permettono di includere nell’importo dell’aiuto misure strutturali urgenti volte a mantenere in attività l’impresa durante il periodo in cui viene concesso l’aiuto per il salvataggio. Agli Stati membri è stato permesso di optare per una procedura semplificata per ottenere l’autorizzazione degli aiuti per il salvataggio. Il passaggio da aiuti per il salvataggio ad aiuti per la ristrutturazione è quindi facile da stabilire: una volta che sia stato elaborato e attuato il piano di ristrutturazione, tutti gli aiuti successivi vengono considerati come aiuti per la ristrutturazione.

363. L’obbligo di un contributo significativo da parte del beneficiario dell’aiuto al processo di ristrutturazione è stato rafforzato e chiarito. Il contributo ha un duplice scopo: dimostrare che i mercati credono alla possibilità del ritorno dell’impresa alla redditività entro un periodo di tempo ragionevole e garantire che gli aiuti si limitino al minimo necessario per ripristinare la redditività, limitando la distorsione della concorrenza. A tal fine la Commissione esigerà anche misure compensative per ridurre al minimo gli effetti negativi dell’aiuto sui concorrenti.

364. I nuovi orientamenti della Commissione sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà sono applicabili dal 10 ottobre 2004 al 9 ottobre 2009.

365. I nuovi orientamenti comportano importanti semplificazioni delle disposizioni applicabili al settore dell’agricoltura:

- in futuro, le norme sugli aiuti per la ristrutturazione a favore di imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli saranno esattamente le stesse degli altri settori. Ciò permetterà agli Stati membri di istituire regimi di aiuti per la ristrutturazione coerenti a favore delle PMI che operano in tutti i settori. È stato abbandonato il principio precedentemente in vigore, secondo il quale perfino le piccole imprese devono offrire un quid pro quo per fruire di aiuti alla ristrutturazione. Il “principio dell’aiuto una tantum” si applicherà per dieci anni invece che per cinque.

- Alcune disposizioni speciali sono mantenute unicamente per gli agricoltori. Innanzitutto sono state semplificate, consentendo agli Stati membri in tutti i casi (e non solo laddove la ristrutturazione è limitata a piccole imprese agricole), di operare riduzioni di capacità a livello settoriale anziché a livello dell’azienda agricola che riceve gli aiuti per la ristrutturazione.

- È stato chiarito che le chiusure di capacità devono essere permanenti (e non solo per cinque anni). Le terre agricole possono essere riutilizzate dopo 15 anni dall’effettiva chiusura di capacità.

- Gli obblighi di chiusura di capacità minima sono semplificati.

- Laddove sia effettuata a livello settoriale, la chiusura di capacità deve avvenire entro un anno dalla concessione degli aiuti. Per garantire l’efficace chiusura di capacità, lo Stato membro deve impegnarsi a non concedere aiuti di Stato per aumenti di capacità per un periodo di cinque anni.

- La soglia de minimis al di sotto della quale non è richiesta la chiusura di capacità, è stata semplificata e riformulata. Purché la concessione di aiuti per la ristrutturazione riguardi nel complesso meno dell’1% della capacità produttiva di un dato settore, nel corso di un periodo consecutivo di 12 mesi, non è richiesta alcuna chiusura di capacità.

366. Le notificazioni di aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione registrate prima del 10 ottobre 2004 saranno esaminate alla luce dei criteri in vigore al momento della notificazione. Tuttavia, la compatibilità degli aiuti concessi senza l’autorizzazione della Commissione sarà esaminata sulla base dei nuovi orientamenti, qualora l’aiuto, o una parte di esso, sia stato concesso dopo la pubblicazione degli orientamenti nella Gazzetta ufficiale , ossia il 1º ottobre 2004.

2. Costruzion E NAVALE

367. In seguito a distorsioni della concorrenza rilevate sul mercato mondiale, il 22 giugno 2000 la Commissione e il governo coreano avevano firmato un accordo al fine di ripristinare condizioni di concorrenza eque e trasparenti sul mercato. Questo accordo non è stato effettivamente rispettato dal governo coreano. Nel 2002 il Consiglio ha adottato un meccanismo difensivo temporaneo (MDF)[227] a titolo di misura eccezionale e temporanea, e la Commissione ha deciso di avviare una procedura di risoluzione della controversia[228], chiedendo consultazioni secondo le regole dell’OMC. Le consultazioni non hanno portato ad alcuna soluzione soddisfacente. Pertanto, la Commissione ha chiesto all’organo incaricato della risoluzione delle controversie, nel quadro dell’OMC, di istituire una commissione di esame delle pratiche sleali della cantieristica coreana. Nel frattempo, data l’imminente scadenza del MDF alla data del 31 marzo 2004, il Consiglio ne ha deciso la proroga fino al 31 marzo 2005[229].

Regimi di aiuto in base al MDF

368. Nel 2003 cinque Stati membri (Germania, Danimarca, Paesi Bassi, Francia e Spagna) avevano adottato regimi di aiuti di Stato in base al regolamento MDF del 2002, soggetti ad approvazione della Commissione. Questi regimi sono scaduti il 31 marzo. Nel 2004 la Commissione, ai sensi del MDF modificato, ha approvato una proroga fino al 31 marzo 2005 dei regimi olandese[230], francese[231] e spagnolo[232] e un nuovo progetto di regime dell’Italia[233].

369. I regimi dispongono la concessione di aiuti al funzionamento ai cantieri navali sino a un massimo del 6% del valore contrattuale prima dell’aiuto, per la costruzione di navi portacontainer, navi cisterna, chimichiere e navi per il trasporto di gas naturale liquefatto. Per poter beneficiare di questo supporto limitato, i cantieri navali devono avere concluso contratti definitivi di costruzione navale entro il 31 marzo 2005.

3. Agricoltura: sviluppi della politica e iniziative legislative nel 2004

Regolamento de minimis

370. Il 6 ottobre la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 1860/2004 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nei settori dell’agricoltura e della pesca[234]. Il regolamento esenta dall’obbligo di notificazione preventiva degli aiuti di Stato non eccedenti nel triennio 3 000 euro per agricoltore o pescatore. L’iniziativa costituirà uno strumento utile per aiutare gli agricoltori in crisi. Per evitare distorsioni di concorrenza, gli Stati membri che concedano tali aiuti dovranno rispettare nell’arco di tre anni un massimale complessivo pari all’incirca allo 0,3% della produzione annua nel settore dell’agricoltura o della pesca. Gli Stati membri possono concedere aiuti che soddisfino tutte le condizioni del regolamento senza approvazione preliminare della Commissione, ma devono mantenere dei registri in modo da dimostrare di avere rispettato entrambi i massimali.

371. Se tutti gli Stati membri si avvalgono pienamente di questa possibilità, l’importo medio degli aiuti de minimis sarà approssimativamente di 317 milioni di euro all’anno per l’agricoltura e di circa 27 milioni di euro all’anno per la pesca, per l’intera Unione europea. Per offrire maggiore flessibilità agli Stati membri, il regolamento fissa importi da rispettare su un periodo di tre anni (e non per anno). La Commissione ha calcolato gli importi che ogni Stato membro può concedere per periodo di tre anni, e che figurano in un allegato. Il periodo di riferimento di tre anni è mobile, nel senso che ad ogni nuova concessione di aiuti de minimis , l’importo complessivo degli aiuti de minimis concesso durante i tre anni precedenti, deve essere ricalcolato.

372. Gli Stati membri possono concedere aiuti de minimis nel modo che preferiscono. Tuttavia, il regolamento stabilisce alcune limitazioni, per evitare distorsioni: non è possibile concedere aiuti alle esportazioni; gli aiuti non possono essere correlati al prezzo o al quantitativo commercializzato, né possono essere condizionati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d’importazione.

373. Il nuovo regolamento si applica dal 1º gennaio 2005 alla fine del 2008.

374. Tuttavia, prima dell’adozione del regolamento, e in considerazione dell’importo ridotto degli aiuti per beneficiario, del metodo di erogazione e del livello complessivo di aiuti concessi, la Commissione aveva già applicato l’approccio de minimis all’agricoltura nei seguenti casi:

- aiuti per produttori di latte (Parmalat) – Francia[235]. Il 14 luglio la Commissione ha deciso che aiuti ammontanti approssimativamente a 200 000 euro in favore di circa 120 produttori di latte, che non erano stati pagati per le consegne effettuate a Parmalat, erano da considerarsi aiuti de minimis e di conseguenza non ricadevano nel divieto dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. L’intensità di aiuto in ogni caso non era superiore a 2 000 euro per produttore. Gli aiuti erano stati concessi sotto forma di pagamento parziale di interessi e capitali su prestiti in essere, a concorrenza del 10% dell’importo annuo e mai per un importo superiore a 2 000 euro per beneficiario.

- Provvedimenti urgenti per l’agricoltura (Parmalat) – Italia[236]. Il 14 luglio la Commissione ha deciso che aiuti ammontanti a circa 995 euro per beneficiario (importo complessivo di 1,327 milioni di euro all’anno per un totale di 3,98 milioni di euro) sono da considerarsi de minimis e quindi non ricadono nel divieto dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. Gli aiuti sono stati concessi attraverso la sospensione, per un periodo di 12 mesi, del pagamento dei contributi previdenziali da parte degli agricoltori che avevano effettuato consegne a Parmalat senza essere pagati. La Commissione ha inoltre concluso che una garanzia sussidiaria per i crediti offerti a detti agricoltori attraverso uno speciale fondo di garanzia bancaria non conteneva aiuti di Stato, perché la garanzia è stata accordata secondo i principi di mercato.

- Aiuti a organizzazioni di produttori – Spagna[237]. Il 7 maggio la Commissione ha adottato una decisione definitiva in cui ha constatato che gli aiuti di Stato, che la Spagna intendeva concedere alle organizzazioni di produttori di olio di oliva nell’Estremadura, non costituivano aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. Tali aiuti sono destinati a finanziare i costi connessi alla presentazione della domanda di sostegno comunitario a favore dei produttori di olio di oliva e ammontano approssimativamente a 12 euro per domanda. Nella sua decisione, la Commissione ha rilevato che le organizzazioni dei produttori, beneficiarie degli aiuti, svolgono la loro attività a vantaggio dei produttori di olio di oliva. Pertanto, gli aiuti permettono di ridurre o addirittura di eliminare i contributi dei membri all’organizzazione stessa che riceve gli aiuti. Per questo motivo i veri beneficiari degli aiuti sono i produttori, che beneficiano di una riduzione dei loro contributi annui. Poiché la dotazione complessiva del regime di aiuti è di 120 200 euro all’anno, dato che il numero di produttori che fruiscono del regime risulta essere di 11 500, l’importo di aiuto per beneficiario ammonta a 10,40 euro all’anno.

- Indennizzo per la siccità del 2003 – Francia[238]. Il 20 ottobre la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti di un aiuto di Stato a favore degli agricoltori colpiti dalla siccità nel 2003. L’elemento di aiuto, costituito dal pagamento di interessi su prestiti in essere (20 milioni di euro), è stato considerato de minimis [239].

- Aiuti per la crisi BSE – Italia[240]. Il 1º dicembre la Commissione ha autorizzato retroattivamente l’Italia a concedere un aiuto di Stato destinato alla copertura dei costi di distruzione obbligatoria di specifici materiali di rischio e dello stoccaggio di materiale a basso rischio, nonché un aiuto al reddito in favore del settore dei produttori di carni bovine, per compensare gli effetti della crisi BSE del 2001. L’aiuto al reddito al settore a valle interessato dalla decisione ammonta a circa 103,25 euro per azienda agricola ed è stato considerato de minimis [241].

Regolamento di esenzione per categoria

375. Il nuovo regolamento (CE) n. 1/2004 della Commissione, che esenta dall’obbligo di notifica taluni tipi di aiuti di Stato concessi a piccole e medie imprese agricole[242], è entrato in vigore il 24 gennaio. Gli Stati membri non sono più tenuti a notificare preliminarmente le misure di aiuto alla Commissione per ottenerne l’approvazione.

376. Ai sensi degli articoli 3 e 19 del regolamento suddetto, affinché gli aiuti individuali o i regimi di aiuti siano esentati dall’obbligo di notifica, gli Stati membri “almeno 10 giorni lavorativi prima dell’entrata in vigore di un regime di aiuti esentati in virtù del presente regolamento o della concessione di aiuti individuali, parimenti esentati al di fuori di un tale regime, trasmettono alla Commissione, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, una sintesi delle informazioni relative a tali regimi di aiuto o aiuti individuali secondo il modello di cui all’allegato I”.

377. Conformemente a tale procedura, gli Stati membri hanno già comunicato ai servizi della Commissione la sintesi di circa 70 diverse misure che la Commissione ha pubblicato su Internet[243].

Applicazione degli orientamenti esistenti: azioni promozionali e pubblicitarie a favore dei prodotti di qualità

378. Nel 2004, la Commissione ha adottato decisioni relative a diversi casi di aiuto di Stato riguardanti azioni di promozione e pubblicità di prodotti agricoli. Tali casi hanno permesso alla Commissione di:

- chiarire e sviluppare l’applicazione ai marchi di qualità gli orientamenti comunitari sulle azioni pubblicitarie a favore dei prodotti agricoli e fissare i criteri per stabilire ciò che è da considerarsi come “prodotto di qualità”, rispetto alle condizioni enunciate all’articolo 24 bis, punto 3, del regolamento (CE) n. 1257/1999, modificato dal regolamento (CE) n. 1783/2003[244];

- fissare i limiti per la concessione di aiuti di stato a favore delle cosiddette “promozioni comuni”, ad esempio i limiti ad un nesso diretto tra un’organizzazione di mercato e imprese specifiche (ai sensi del punto 29 degli orientamenti sulle azioni pubblicitarie, le campagne pubblicitarie finanziate congiuntamente attraverso fondi pubblici e una o più imprese particolari devono essere considerate incompatibili con le regole per il fatto che il gruppo target, ossia il consumatore, può non essere in grado di distinguere se una misura pubblicitaria a favore di una o più imprese particolari, sia parte di una campagna finanziata da fondi pubblici)[245];

- confermare la sua posizione sugli aiuti a favore dei marchi di origine dei prodotti[246] e su determinati requisiti generali degli orientamenti[247].

4. PESCA

379. Il 1º novembre è entrata in vigore una nuova serie di norme sugli aiuti di Stato a favore del settore della pesca. Le nuove norme rendono la politica in materia di aiuti di Stato conforme con la riforma della politica comune della pesca, adottata nel dicembre 2002. Il nuovo regolamento stabilisce l’esenzione per categoria per determinati tipi di aiuti che non devono più essere notificati alla Commissione e da essa approvati prima che gli Stati membri possano darvi esecuzione. Gli aiuti di Stato nel settore della pesca, che non rientrano nel campo di applicazione del regolamento di esenzione per categoria[248], devono continuare ad essere notificati alla Commissione. Siffatti aiuti di Stato saranno soggetti ai nuovi orientamenti per l’esame degli aiuti di Stato al settore della pesca e dell’acquacoltura[249], del pari entrati in vigore il 1º novembre.

380. Le misure interessate dall’esenzione per categoria riguardano aiuti che difficilmente possono minacciare la conservazione degli stock ittici o provocare distorsioni di concorrenza in maniera contraria al comune interesse e quindi non hanno mai dato luogo a procedimenti di indagine da parte della Commissione. Gli aiuti in questione devono essere rigorosamente conformi ai criteri stabiliti dal regolamento di esenzione per categoria, che sono identici a quelli che regolano lo stanziamento dei crediti UE in base allo strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP).

381. L’esenzione per categoria si applicherà ad aiuti concessi a piccole e medie imprese (PMI) per importi inferiori a 1 milione di euro o ad aiuti volti a finanziare misure dell’ammontare massimo ammissibile di 2 milioni di euro.

382. Per garantire l’adeguata ripartizione di tali aiuti, verrà effettuato un controllo attraverso un sistema semplificato di informazioni ex ante della Commissione sugli aiuti da concedere, con pubblicazione su Internet e nella Gazzetta ufficiale , nonché attraverso la presentazione obbligatoria di relazioni ex post .

5. Carbone e trasporti

Carbone

383. L’allargamento dell’Unione ha portato il numero dei paesi produttori di carbone da tre (Germania, Regno Unito e Spagna) a sette, con l’aggiunta di Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia e Ungheria. Nonostante il recente sensazionale aumento del prezzo di mercato ( spot ) del carbone, il settore europeo del carbone continua, in gran parte, a non essere competitivo senza sovvenzioni statali ingenti. Germania, Polonia e Ungheria hanno notificato alla Commissione i loro piani di ristrutturazione per gli prossimi anni. La Commissione ha avviato la procedura formale d’indagine in merito al piano di ristrutturazione dell’industria carboniera spagnola.

Trasporti

384. La Commissione ha mantenuto un atteggiamento favorevole rispetto al finanziamento pubblico che promuove modalità di trasporto ecocompatibili al fine di ridurre il trasporto su strada. Il trasporto ferroviario è quindi considerato come un elemento chiave della politica comune di trasporti della Comunità, che tende a sviluppare un sistema di trasporto duraturo, istituendo un nuovo l’equilibrio tra le diverse modalità di trasporto. La rivitalizzazione del settore ferroviario è uno degli obiettivi principali. Il trasporto su rotaia deve tornare ad essere sufficientemente concorrenziale perché resti uno degli attori di primo piano del sistema dei trasporti in un’Europa allargata. L’apertura del mercato ferroviario è una condizione cruciale ai fini della rivitalizzazione delle ferrovie. Entro il 2008, dovrà essere completata l’apertura dell’intera rete europea di trasporto merci, sia internazionale che nazionale. L’arrivo di nuove imprese ferroviarie deve rendere il settore più competitivo e incoraggiare le società nazionali a ristrutturarsi.

385. La pratica consolidata è stata applicata al settore del trasporto combinato. In particolare, la Commissione ha autorizzato vari regimi di aiuti volti a coprire i costi supplementari del trasporto combinato.

386. Per quanto riguarda il trasporto su strada, sono stati esaminati i piani di ristrutturazione di grandi imprese.

387. Quanto al settore marittimo, sono stati applicati per la prima volta i nuovi orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi[250]. La Commissione si è assicurata, in particolare, che gli Stati membri accettino le misure appropriate proposte negli orientamenti.

388. Nel settore dei trasporti aerei, nel 2004 la Commissione ha adottato una decisione importante nel caso Ryanair-Charleroi . La Commissione ha riconosciuto che importi limitati di aiuto di Stato possono essere giustificati per garantire un migliore uso di aeroporti secondari, al fine di creare nuovi collegamenti di trasporto, offrendo vantaggi regionali e riducendo la congestione aerea. Alla decisione farà seguito l’adozione di orientamenti sul finanziamento degli aeroporti e l’apertura di nuove rotte; tali orientamenti dovrebbero chiarire le possibilità offerte agli aeroporti regionali di svilupparsi sul mercato, nel rispetto delle regole comunitarie.

6. Servizi pubblici E SERVIZI DI INTERESSE (ECONOMICO) GENERALE

389. L’importanza dei servizi pubblici per gli Stati membri è stata evidenziata nell’ambito del vasto dibattito pubblico, svoltosi di recente su tutti gli aspetti dei servizi, in particolare sul modo in cui dovrebbero essere forniti, nonché dal fatto che il progetto di costituzione dell’Unione europea li cita espressamente.

390. Per quanto concerne la politica di concorrenza, la Commissione ha esaminato se la compensazione offerta per i servizi d’interesse economico generale possa falsare la concorrenza sotto il profilo degli aiuti di Stato. Conformemente alla sentenza Altmark [251], concernente la qualifica di aiuti di Stato delle compensazioni di servizio pubblico, la Commissione ha elaborato tre proposte per mettere in pratica i criteri enunciati dalla Corte:

Inquadramento comunitario relativo alla compensazione di servizio pubblico

391. Un inquadramento comunitario per gli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione di servizio pubblico, chiarisce i criteri in base ai quali la Commissione intende valutare, in base alle norme sugli aiuti di Stato, la compensazione di servizio pubblico da parte di Stati membri.

392. La Corte di giustizia ha indicato che siffatta compensazione non costituisce aiuto di Stato se, tra le altre condizioni, l’importo è stato fissato in base ad un’autentica ed effettiva procedura di appalto, oppure sulla base dei costi che un’impresa media, gestita in modo efficiente, avrebbe dovuto sostenere per fornire tali servizi. In tal modo la fornitura di servizi economici d’interesse generale diventerebbe più efficace, senza pregiudicarne il funzionamento. Diversamente, la compensazione costituisce aiuto di Stato e deve essere notificata. Siffatto aiuto di Stato potrebbe essere dichiarato compatibile con il trattato, in virtù dell’articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE, a condizione che sia necessario per il funzionamento di un servizio di interesse economico generale e non alteri lo sviluppo degli scambi in misura contraria agli interessi della Comunità.

393. Ai sensi dell’articolo 86 del trattato CE e della giurisprudenza in materia, gli Stati membri hanno un ampio margine di discrezione nella definizione dei servizi di interesse economico generale. Tuttavia, per quanto riguarda la valutazione di detti servizi in base alle norme sugli aiuti di Stato, è necessario che le imprese che forniscono un servizio di interesse economico generale ne siano state specificatamente incaricate dallo Stato membro interessato. Di conseguenza occorre un provvedimento pubblico che precisi, da un lato, gli obblighi dell’impresa e, dall’altro, gli obblighi dello Stato (autorità nazionale, regionale o locale). Tale provvedimento deve specificare:

- la natura esatta dell’obbligo di servizio pubblico;

- l’impresa (le imprese) e il territorio interessati;

- eventuali diritti di esclusiva accordati alle imprese;

- i parametri per il calcolo e la revisione della compensazione, incluso un utile ragionevole;

- le modalità per il rimborso di sovraccompensazioni e le modalità di intervento da parte dello Stato in caso di sottocompensazione.

394. Il progetto di inquadramento stabilisce norme dettagliate sugli elementi da includere nel calcolo della compensazione e precisa l’obbligo di notifica preliminare alla Commissione di qualsiasi compensazione accordata ad un’impresa per la fornitura di servizi pubblici.

Decisione di esenzione

395. Una proposta di decisione in virtù dell’articolo 86 del trattato CE esenterebbe determinate misure di compensazione dall’obbligo di notificazione preliminare. Sarebbe il caso delle compensazioni al di sotto di determinate soglie, nonché delle compensazioni concesse per servizi pubblici specifici, in particolare ospedali e alloggi sociali, ma anche per collegamenti marittimi con le isole accordati in conformità con regole settoriali e con un traffico annuo non superiore a 100 000 passeggeri.

396. L’esenzione proposta si basa sull’ipotesi che il rischio di distorsioni di concorrenza derivante dal pagamento della compensazione a tali servizi sia irrilevante o inesistente.

397. Secondo tale proposta, gli Stati membri sarebbero tenuti – come di norma lo sono dai regolamenti di esenzione – a fornire alla Commissione tutte le informazioni necessarie per valutare la compatibilità della compensazione con le norme sugli aiuti di Stato. Tuttavia tali informazioni dovrebbero essere fornite unicamente in risposta a una domanda scritta della Commissione.

Modifica della direttiva sulla trasparenza

398. Il terzo elemento concerne la modifica della direttiva sulla trasparenza[252]. Tale modifica tende a precisare che quand’anche la compensazione per la fornitura di servizi pubblici non costituisca aiuto di Stato, le imprese interessate devono mantenere una contabilità distinta quando svolgono attività al di fuori del SIEG. La contabilità distinta è necessaria per individuare gli importi imputabili al SIEG e per calcolare l’ammontare esatto della compensazione.

399. I tre progetti sono stati pubblicati a fine di consultazione pubblica e sono stati discussi con altre istituzioni in vista della loro adozione in un prossimo futuro[253]. Questi documenti permetteranno alla Commissione di svolgere il suo compito, ossia di garantire che i servizi di interesse economico generale possano funzionare adeguatamente in ambito UE e fruire di una compensazione statale soltanto in misura necessaria alla loro fornitura. D’altro canto è ridotto al minimo l’onere amministrativo del controllo necessario per evitare che le sovraccompensazioni falsino la concorrenza sul mercato.

7. Trasparenza

9. Le informazioni raccolte annualmente negli Stati membri su tutte le misure di aiuto di Stato esistenti, unitamente a indicatori economici adeguati che descrivono la situazione degli aiuti di Stato nell’UE, formano la base del quadro di valutazione degli aiuti di Stato lanciato nel luglio 2001[254]. Ogni anno vengono pubblicate due edizioni del quadro di valutazione.

10. Fino ad ora l’edizione di primavera aggiornata del quadro di valutazione comprendeva i dati per il periodo t-2, ossia i dati del 2002 nel 2004. Nel nuovo sistema di relazione annuale, la Commissione e gli Stati membri si sono impegnati a ridurre questo sfasamento, per cui i dati del 2004 dovrebbero essere pubblicati nella riunione aggiornata dell’autunno 2005. Pertanto, il quadro di valutazione di autunno includerà ogni anno i dati più recenti, mentre il quadro di valutazione di primavera fornirà una presentazione più analitica di un determinato argomento. I precedenti quadri di valutazione contenevano capitoli concernenti gli aiuti alle regioni assistite, gli aiuti per il salvataggio e per la ristrutturazione, gli aiuti alla ricerca e sviluppo e gli aiuti alle PMI.

11. L’edizione del quadro di valutazione dell’autunno 2004 è stata adottata il 16 novembre[255]. Essa verte essenzialmente sulla situazione degli aiuti di Stato nei dieci nuovi Stati membri durante i quattro anni precedenti l’adesione (2000-2003). La seconda parte contiene un’analisi delle misure avviate dagli Stati membri per attuare il programma di Lisbona e per dare seguito alle conclusioni del Consiglio in materia di aiuti di Stato. Si tratta, più specificamente, di ridurre gli aiuti, di riorientarli verso obiettivi orizzontali e di valutarne l’efficacia. La parte finale, come in tutti gli aggiornamenti dei quadri di valutazione, contiene una sintesi delle iniziative intraprese dalla Commissione per semplificare e modernizzare il controllo degli aiuti di Stato.

B – Casi

1. MERCATI LIBERALIZZATI

Belgio: trasferimento da Belgacom allo Stato belga degli obblighi pensionistici del “primo pilastro” [256]

403. Nell’ottobre 2003, le autorità belghe hanno informato la Commissione di un accordo tra Belgacom, lo Stato belga e azionisti privati relativo al trasferimento allo Stato belga degli obblighi pensionistici del cosiddetto “primo pilastro” nei confronti dei dipendenti statali di Belgacom (le pensioni del “primo pilastro” sono quelle normalmente versate in base al sistema di previdenza sociale generale di ogni Stato).

404. Poiché era stata costituita nel 1992 come società a responsabilità limitata, Belgacom era tenuta ad amministrare e finanziare i diritti pensionistici del “primo pilastro” dei suoi ex dipendenti statali (ciò significava che le pensioni erano effettivamente pagate dalla società ai suoi ex dipendenti e che la società doveva sostenere il costo integrale dei diritti pensionistici acquisiti e futuri). L’accordo notificato liberava Belgacom a partire dal 1º gennaio 2004 dall’onere derivante dal regime pensionistico speciale applicabile ai dipendenti pubblici. In contropartita Belgacom ha versato allo Stato belga un pagamento in contanti di 5 miliardi di euro, e continua a versare un contributo annuo per garantire il finanziamento degli obblighi pensionistici futuri.

405. Nella sua decisione del 21 gennaio, la Commissione ha concluso che il trasferimento era un’operazione finanziariamente neutra in quanto Belgacom, in cambio del trasferimento dei suoi obblighi pensionistici allo Stato belga, corrisponde a quest’ultimo un importo pari al valore attuale netto degli obblighi assunti dallo Stato belga. Pertanto la Commissione ha ritenuto che la transazione non offrisse a Belgacom alcun vantaggio diverso da quello che avrebbe ottenuto in normali condizioni di mercato e che quindi non comportasse alcun elemento di aiuto di Stato.

Aiuto concesso dalla Francia alla Coopérative d’exportation du livre français (Celf) [257]

406. In data 20 aprile la Commissione ha approvato l’aiuto concesso dalla Francia tra il 1980 e il 2001 alla Coopérative d’exportation du livre français (Celf). La Commissione ha ritenuto che l’aiuto accordato a Celf per il trattamento di piccoli ordinativi di libri in lingua francese, sebbene concesso illegalmente, fosse ciononostante compatibile con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera d), del trattato CE, in quanto era commisurato all’obiettivo culturale perseguito. La Commissione ha constatato che l’aiuto non alterava gli scambi e la concorrenza nella Comunità in misura contraria al comune interesse. Lo scopo degli aiuti era di preservare l’attività non lucrativa di Celf. Celf doveva accettare qualsiasi tipo di ordinativo dalle librerie (e non dai consumatori finali) situate all’estero, in zone non francofone, a prescindere dall’importo, dalla redditività e dalla destinazione dell’ordinativo. A titolo di aiuto, Celf riceveva una sovvenzione al funzionamento destinata a compensare i sovraccosti connessi al trattamento di ordinativi inferiori a 500 FRF (ossia circa 76 euro). La decisione ha tenuto debitamente conto della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado il 28 febbraio 2002 che ha annullato parzialmente la precedente decisione della Commissione, del 10 giugno 1998, in quanto la Commissione avrebbe dovuto operare una distinzione tra mercato di agenzia di esportazione e mercato di esportazione di libri in lingua francese in generale.

Modifiche del canone di licenza UMTS, Francia [258]

407. Nell’ottobre 2002 alla Commissione è pervenuta una denuncia contro la decisione del governo francese di ridurre il canone di licenza UMTS, originariamente a carico di Orange e SFR.

408. La Commissione ha ritenuto che nello stato attuale del diritto comunitario, spetti agli Stati membri stabilire le condizioni per il rilascio delle licenze UMTS, purché soddisfino le condizioni fissate nella direttiva 97/13/CE, ossia che le procedure e i criteri applicati siano obiettivi, trasparenti e non discriminatori.

409. Nel caso di specie, la Commissione ha osservato che il governo francese ha applicato a tutti gli operatori le stesse condizioni per il rilascio delle licenze UMTS (durata, canone, condizioni tecniche) e che tali condizioni erano oggettive e non discriminatorie. Poiché il governo non ha operato discriminazioni tra gli operatori, a Orange e a SFR non è stato offerto alcun vantaggio. Pertanto, il 20 luglio, la Commissione ha deciso che non sussisteva aiuto di Stato e ha respinto la denuncia.

Costi non recuperabili (“incagliati”)

410. Nell’ambito del progressivo completamento del mercato interno dell’elettricità, la Commissione ha autorizzato due nuovi casi di aiuti di Stato destinati a compensare costi non recuperabili, uno in Italia[259] e uno in Portogallo[260]. I costi non recuperabili sono i costi che sono stati sostenuti dalle principali aziende elettriche, quando il settore non era liberalizzato, la cui restituzione è stata resa difficile, se non impossibile, dalla liberalizzazione.

411. La Commissione attualmente ha una pratica consolidata nel campo della compensazione dei costi non recuperabili. Nel luglio 2001 essa ha adottato una comunicazione, in cui spiega dettagliatamente la metodologia che avrebbe applicato per valutare tali aiuti[261]. La Commissione l’ha applicata nel caso dell’Austria, del Belgio, della Grecia, dei Paesi Bassi e della Spagna.

412. In Italia, la decisione riguarda in particolare due aspetti: i costi degli impianti di produzione di energia elettrica costruiti prima del 1997 e i costi relativi al contratto “ take-or-pay ” per l’approvvigionamento di gas nigeriano, firmato da ENEL nel 1992, per la parte utilizzata per produrre energia elettrica. La parte della decisione concernente gli impianti di energia elettrica riguarderà soltanto il periodo dal 2000 al 2003, dopodiché i produttori non avranno più diritto ad una compensazione per i loro costi incagliati. La compensazione complessiva concessa ammonterà, al massimo, a 850 milioni di euro e sarà accordata a ENEL e alle imprese che hanno ereditato gli attivi non recuperabili di ENEL.

413. La parte della decisione riguardante i costi connessi al contratto “ take-or-pay ” è destinata a compensare i costi sostenuti da ENEL per il fatto che l’impresa non ha potuto trasformare il gas in Italia, come inizialmente previsto. Infatti coprirà i costi di trasferimento della trasformazione del gas fuori dall’Italia fino al 2009. La compensazione sarà pari, al massimo, a 1 465 milioni di euro e verrà concessa unicamente per il gas utilizzato per produrre energia elettrica.

414. Il caso portoghese era lievemente diverso da quello italiano e da altri casi precedenti. Infatti il mercato vincolato portoghese era originariamente strutturato da una serie di contratti a lungo termine tra l’operatore della rete pubblica e tre società di produzione di energia elettrica, anziché da una legge generale che stabilisce le regole di prezzo per il settore dell’elettricità, come negli Stati membri i cui casi erano stati precedentemente analizzati dalla Commissione. Il Portogallo ha abolito questi contratti a lungo termine e li ha sostituiti con compensazioni statali.

415. Poiché, conformemente alla metodologia della Commissione, la compensazione di costi incagliati deve essere mantenuta al “minimo necessario”, la Commissione ha dovuto verificare che, anche in questa situazione particolare, la compensazione non fosse superiore alla restituzione degli investimenti iniziali, compreso, ove necessario, un margine di profitto ragionevole. La Commissione ha anche tenuto conto della capacità delle società di produzione di energia elettrica in questione di compensare le perdite di talune centrali con i profitti di altre. La Commissione ha assicurato che fosse istituito un meccanismo adeguato per adattare regolarmente la compensazione, in modo da evitare sovraccompensazioni anche nei casi in cui la concorrenza non si sia sviluppata come previsto.

2. Aiuti PER IL SALVATAGGIO E LA RISTRUTTURAZIONE

Alstom[262]

416. Il 7 luglio la Commissione ha adottato una decisione condizionale mediante la quale ha autorizzato una serie di aiuti per la ristrutturazione ammontanti a 3 miliardi di euro in favore di Alstom, da concedere sotto forma di garanzie, investimenti in aumento di capitale e, in minima parte, prestiti. Le condizioni stabilite dalla decisione si basano sugli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà. Tali orientamenti stabiliscono tre condizioni principali per l’autorizzazione degli aiuti per la ristrutturazione.

417. Innanzitutto, gli aiuti e il piano di ristrutturazione devono consentire il ripristino dell’efficienza economico-finanziaria a lungo termine dell’impresa senza ulteriori interventi da parte dello Stato. La Commissione ha constatato che l’ultima versione dei piani di ristrutturazione finanziaria e operativa presentata dalla Francia dovrebbe permettere all’impresa di sopravvivere e tornare a essere competitiva. La decisione stabilisce che il piano operativo, che comprende chiusure di stabilimenti, licenziamenti e misure di riorganizzazione, sia integralmente rispettato. Inoltre esige sforzi supplementari nel settore marittimo nonché la conclusione di partenariati industriali riguardanti una parte considerevole delle attività dell’impresa, per rafforzarne la redditività economica a lungo termine e migliorarne le prospettive.

418. In secondo luogo, gli aiuti di Stato devono essere limitati al minimo necessario. La Commissione ha constatato che tale condizione è soddisfatta, poiché il piano di ristrutturazione autorizzato dalla decisione della Commissione si basa su un contributo finanziario molto elevato da parte di istituzioni finanziarie, di investitori privati e dell’impresa stessa. Inoltre, gli aiuti sono limitati nel tempo, poiché, anzitutto, non potranno essere emesse nuove garanzie nei due anni successivi all’adozione della decisione e, secondariamente, allo Stato viene richiesto di vendere, entro quattro anni, tutta la sua partecipazione azionaria in Alstom derivante dai succitati aumenti di capitale.

419. In terzo luogo, le distorsioni di concorrenza devono essere limitate al minimo necessario. Per soddisfare tale criterio, la decisione esige l’adozione delle seguenti misure volte a ripristinare la situazione concorrenziale e a compensare i concorrenti: i) alcune cessioni oltre a quelle sostanziali già effettuate da Alstom nel 2003; ii) la creazione di un’impresa comune di partenariati industriali per determinate attività esistenti; iii) il controllo della politica di fissazione dei prezzi e acquisizioni di imprese durante quattro anni; iv) la cessione della partecipazione dello Stato nell’impresa, e v) l’adozione di misure per promuovere l’apertura del mercato francese del materiale rotabile.

420. Nei prossimi quattro anni la Commissione controllerà l’esecuzione di detta decisione.

MobilCom[263]

421. Il 14 luglio la Commissione ha autorizzato un aiuto per la ristrutturazione in favore di MobilCom a condizione che MobilCom e le sue affiliate sospendano la vendita diretta on line di contratti di telefonia mobile MobilCom per un periodo di sette mesi al fine di compensare le distorsioni di concorrenza provocate dall’aiuto.

422. MobilCom è una società tedesca di servizi di telefonia mobile che, nel 2002, si è trovata in difficoltà. La Germania le ha accordato una prima garanzia di Stato su un prestito di 50 milioni di euro, nel settembre 2002, in modo da fornire liquidità immediata. L’aiuto era stato approvato come aiuto per il salvataggio nel gennaio 2003[264] e non è stato incluso nella decisione condizionale adottata nel luglio 2004[265].

423. Per raccogliere i fondi supplementari necessari per finanziare le misure di ristrutturazione indispensabili in questo segmento, la Germania e il Land Schleswig-Holstein hanno accordato una nuova garanzia a copertura dell’80% di un prestito di 112 milioni di euro nel novembre 2002. La Commissione ha ritenuto che la misura costituisse un aiuto alla ristrutturazione.

424. Il principale problema di natura concorrenziale secondo la Commissione è il fatto che, grazie alla garanzia, MobilCom ha potuto ristrutturare rapidamente le sue attività. In tale processo l’impresa ha utilizzato gli aiuti non solo per ristrutturarsi fisicamente, ma anche per riorientare la sua strategia commerciale e concentrarsi sui settori di clientela più redditizi della sua attività principale. Pertanto gli aiuti hanno avuto un effetto particolarmente dannoso sui concorrenti, dato che devono anch’essi concentrare le loro strategie commerciali sui gruppi di clienti più redditizi.

425. La soluzione infine adottata è consistita nell’autorizzare l’aiuto subordinatamente a talune condizioni. La Commissione ha ritenuto che la misura più atta a compensare le distorsioni di concorrenza consistesse nel prevedere misure compensative nel campo in cui l’aiuto ha prodotto effetti indebiti, ossia nel campo della fornitura di servizi; MobilCom ha quindi dovuto sospendere le sue offerte Internet di alcuni servizi durante un determinato periodo.

Bankgesellschaft Berlin AG

426. Il 18 febbraio[266] la Commissione ha autorizzato aiuti per la ristrutturazione in favore del gruppo Bankgesellschaft Berlin AG (“BGB”) pari a circa 10 miliardi di euro[267]. Il pacchetto di aiuti è potuto essere autorizzato unicamente in cambio di notevoli riduzioni della presenza della banca sul mercato in modo da attenuare l’effetto distorsivo della concorrenza provocato dall’entità degli aiuti. Dopo lunghi e approfonditi negoziati, le autorità tedesche hanno infine proposto vari impegni di cessione che hanno notevolmente modificato il piano di ristrutturazione inizialmente presentato. Tali impegni comprendono, in particolare, la cessione della Berliner Bank, uno dei due marchi di banche al dettaglio di BGB, la cessione delle affiliate di servizi immobiliari, che erano la causa principale della crisi e, infine, la vendita di BGB entro la fine del 2007. Il piano di ristrutturazione prevede inoltre varie altre misure tra cui la cessione di Weberbank, basata a Berlino, e la vendita o la chiusura di succursali e affiliate nazionali ed estere. Inoltre è prevista la cessione dell’affiliata di finanziamento immobiliare BerlinHyp nel quadro della privatizzazione globale di BGB, sia separatamente che unitamente al resto di BGB.

427. Complessivamente, le cessioni, chiusure e altre misure testé illustrate ridurranno il bilancio globale di BGB da 189 miliardi di euro nel 2001 a circa 124 miliardi di euro nel 2006/2007 al termine del periodo di ristrutturazione e delle misure di cessione. Tale riduzione non solo è adeguata, tenuto conto dell’ammontare alquanto elevato dell’aiuto, ma è anche conforme alla pratica della Commissione per quanto concerne gli aiuti per la ristrutturazione in favore del settore bancario[268]. Tuttavia, la cessione della Berliner Bank è rimasta una questione controversa tra la Commissione e le autorità tedesche fino alla fase finale dell’indagine. In considerazione della posizione prominente di BGB a Berlino, la Commissione ha dovuto insistere su questa misura per poter attenuare efficacemente l’effetto distorsivo derivante dall’importo molto elevato degli aiuti sulla concorrenza nel settore dei servizi bancari al dettaglio a Berlino. Inoltre, l’accordo di recupero, che offre un sostegno a BGB in caso di un’ingiunzione di recupero, non decisa ma possibile, nell’ambito del procedimento Landesbank Berlin costituiva una misura di aiuto addizionale di cui si doveva tener conto ai fini delle misure compensative. La cessione della Berliner Bank porterà la quota di mercato di BGB nei segmenti individuali delle attività al dettaglio a Berlino da circa un terzo a un sesto in conseguenza della vendita.

428. La Commissione ha anche dovuto analizzare la questione della redditività economico-finanziaria di BGB in relazione all’imminente abolizione delle garanzie di Stato esistenti ( Anstaltslast e Gewährträgerhaftung ). La questione ha dovuto essere riesaminata con l’aiuto di consulenti esterni quando, nel marzo 2003, è fallita la prima procedura per la cessione delle azioni detenute dal Land in BGB. Alla fine, la Commissione ha concluso che le misure di ristrutturazione già adottate e quelle previste in futuro sono ragionevoli, logiche e fondamentalmente adeguate per permettere il ripristino della redditività economico-finanziaria di BGB.

France Télécom

429. Nel dicembre 2002 le autorità francesi hanno notificato alla Commissione un progetto di misure destinate a fare uscire France Télécom (FT) dalla crisi finanziaria. Le misure comprendevano, tra l’altro, un anticipo di azionista sotto forma di una linea di credito, per 9 miliardi di euro, tramite l’istituzione pubblica ERAP. L’anticipo rientrava nel piano di ristrutturazione denominato “Ambition 2005”, che era stato presentato dalla nuova direzione dell’impresa il 4 dicembre 2002. In considerazione dei dubbi circa la compatibilità delle misure notificate con le norme sugli aiuti di Stato, la Commissione, nel gennaio 2003, ha avviato un procedimento formale d’indagine rispetto al progetto di prestito d’azionista[269]. Il procedimento riguardava anche il regime della tassa professionale applicabile a FT. Il 2 agosto 2004 la Commissione ha chiuso l’indagine su entrambi gli aspetti.

Il regime della tassa professionale [270]

430. Il regime della tassa professionale comporta un aiuto di Stato incompatibile con il trattato CE e quindi deve essere recuperato.

431. Tra il 1994 e il 2002 FT ha beneficiato di condizioni speciali per quanto riguarda le imposte locali. La Commissione ha ritenuto che lo Stato, non prelevando l’intero importo della tassa professionale durante tale periodo, ha conferito un vantaggio a FT che equivale ad un aiuto di Stato. Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia[271], la Commissione ha respinto la tesi delle autorità francesi secondo cui tali aiuti potevano essere considerati “compensati” da altri oneri cui era soggetta FT per altri aspetti. Secondo informazioni fornite dalle autorità francesi, si stima che i risparmi accumulati da FT grazie a questo specifico regime della tassa professionale oscillino tra 800 milioni di euro e 1,1 miliardi di euro. L’importo esatto dell’aiuto sarà stabilito dalla Commissione in collaborazione con le autorità francesi nel corso della procedura di recupero.

Anticipo di azionista [272]

432. Il contesto fattuale è un elemento chiave della valutazione della Commissione: negli anni precedenti, FT aveva accumulato un debito ingente (63 miliardi di euro alla fine del 2001) e nel 2002 il mercato aveva previsto che FT avrebbe avuto difficoltà a rifinanziare il debito. Nel luglio 2002, quando la valutazione di FT era sul punto di subire un ulteriore declassamento a “ junk bond ”, il governo ha dichiarato pubblicamente l’intenzione di sostenere la società. Un declassamento di FT a livello “ junk bond ” avrebbe avuto gravi conseguenze per l’impresa. Lo Stato ha pubblicamente riconfermato il suo sostegno a FT in settembre, ottobre e dicembre 2002 e la valutazione dell’impresa non è mai scesa al livello di “ junk bond ”. In quell’ultima occasione, un comunicato stampa del ministro dell’Economia aveva annunciato l’imminente emissione, da parte di FT, di nuove azioni e aveva annunciato la partecipazione dello Stato a detta emissione di azioni mediante l’offerta del succitato anticipo di azionista.

433. L’anticipo di azionista offerto a FT nel dicembre 2002 contiene elementi di aiuto di Stato. L’offerta dell’anticipo di azionista ha migliorato significativamente la situazione finanziaria dell’operatore, cui ha conferito un vantaggio mediante l’impiego di risorse statali, con conseguente ulteriore potenziale onere per il bilancio dello Stato. Lo Stato ha fatto un’offerta ferma e, grazie alla semplice firma del contratto di prestito di azionista, FT ha potuto assicurarsi il diritto al versamento di 9 miliardi di euro.

434. L’offerta di anticipo di azionista non può essere vista isolatamente: essa si situa nel contesto delle dichiarazioni rilasciate dal governo da luglio a dicembre 2002 che hanno creato un’aspettativa e fiducia da parte dei mercati finanziari ed hanno permesso di mantenere la valutazione di FT. In assenza di siffatte dichiarazioni, nessun investitore avrebbe offerto un anticipo di azionista in circostanze simili assumendosi da solo un grandissimo rischio finanziario.

435. Tuttavia la Commissione ha riconosciuto che non era in grado di superare le difficoltà connesse alla determinazione esatta degli effetti economici dell’aiuto in questione e quindi alla quantificazione dell’importo da recuperare. Un’ingiunzione di recupero in siffatte situazioni può costituire una violazione dei diritti della difesa dello Stato membro. Inoltre la Commissione ha osservato che era la prima volta che un aiuto era il risultato di eventi anteriori alla notifica dell’aiuto stesso. Dal momento che la Francia aveva notificato la misura, un operatore economico può legittimamente attendersi che lo Stato rispetti l’obbligo ad esso imposto dal trattato. Di conseguenza, ordinare il recupero in siffatta situazione può costituire una violazione del principio di legittima aspettativa. Tenuto conto di tutti questi elementi, la Commissione non ha ordinato il recupero dell’aiuto.

Bull[273]

436. Il 16 marzo la Commissione ha deciso di avviare il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, nei confronti del nuovo aiuto alla ristrutturazione in favore di Bull. Bull produce server per computer ed è attiva nei mercati di servizi connessi. L’aiuto notificato ammonta a 517 milioni di euro ed è di pari entità dell’aiuto al salvataggio accordato nel 2002, maggiorato degli interessi maturati. In base ad una clausola contenuta nel contratto, alle autorità francesi spetterebbero da 50 a 60 milioni di euro. Nella sua decisione del 1º dicembre, la Commissione ha concluso che, viste le circostanze specifiche del caso, l’aiuto non violava il “principio dell’aiuto una tantum ”, e ha preso nota del fatto che verrà erogato unicamente dopo il rimborso del precedente aiuto al salvataggio.

Lloyd Werft Bremerhaven GmbH[274]

437. L’8 settembre la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni ad un aiuto per il salvataggio concesso dalla Germania al cantiere tedesco Lloyd Werft Bremerhaven GmbH.

438. La società aveva presentato istanza di fallimento dopo il rifiuto di un cliente di pagare l’ultima rata per lavori di trasformazione su una nave da crociera, che il 14 gennaio 2004 era affondata nel cantiere della società, dopo una forte tempesta. Per poter continuare ad essere operativa, la società aveva bisogno di un prestito ponte di 10 milioni di euro. Il prestito è stato concesso in aprile in parti uguali da un ente pubblico e da due enti finanziari privati. I prestiti concessi da questi ultimi erano parzialmente assistiti da una garanzia pubblica.

439. La Commissione, in base al punto 23 degli orientamenti del 1999 sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione, ha accettato che il prestito fosse accordato per un periodo di 6 mesi e rimborsato entro 12 mesi dalla data dell’ultimo versamento. La Commissione ha autorizzato tale durata in considerazione del fatto che il prestito era unicamente destinato a riparare le conseguenze negative di un evento esterno e non sembrava costituire un conferimento di capitale ad una società che si sarebbe trovata in difficoltà a prescindere dalla tempesta. In particolare, ha tenuto conto dell’impegno del governo tedesco di inviarle una relazione sulla situazione finanziaria della società. L’aiuto è stato rimborsato nell’arco di 6 mesi.

Cantieri navali pubblici spagnoli[275]

440. Il 12 maggio la Commissione ha deciso che l’aiuto accordato ai cantieri navali pubblici spagnoli non era conforme alle norme UE sugli aiuti di Stato. La Commissione ha stabilito che, nel 1999 e nel 2000, la holding pubblica Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) aveva concesso aiuti per 500 milioni di euro ai cantieri pubblici di costruzione navale civile, attualmente detenuti dal gruppo IZAR. L’aiuto era stato accordato sotto forma di conferimento di capitale per un importo di 252,4 milioni di euro nel 2000, di prestiti pari a 192,1 milioni di euro e di un prezzo di acquisto di 55,9 milioni di euro al di sopra del valore di mercato, quando SEPI aveva acquistato tre cantieri nel 1999. La Commissione ha concluso che le succitate misure costituiscono ulteriori aiuti di Stato che, dopo l’approvazione del piano di ristrutturazione definitivo nel 1997, non potevano più essere autorizzate ai sensi delle norme UE sugli aiuti per la costruzione navale. Poiché i prestiti di 192,1 milioni di euro sono già stati rimborsati da IZAR, la somma da recuperare presso IZAR ammonta a 308,8 milioni di euro, maggiorata degli interessi.

441. Il 20 ottobre la Commissione ha adottato un’altra decisione, in cui è stabilito che SEPI, nel 2000, aveva concesso altri 556 milioni di euro ai cantieri pubblici di costruzione navale civile.

442. Nel 2000 l’aiuto aveva assunto la forma di un conferimento di capitale di 1 477 milioni di euro in favore di IZAR. La parte del conferimento di capitale non considerata aiuto di Stato (921 milioni di euro) è stata utilizzata per coprire oneri sociali e altri costi connessi ad attività militari svolte in passato e di recente da IZAR e dal suo predecessore Bazán. I finanziamenti di attività militari non sono soggetti alle norme UE sugli aiuti di Stato. L’aiuto di 556 milioni di euro concesso alle attività civili di IZAR non era conforme alle norme UE sugli aiuti di Stato e la Commissione ha quindi concluso che anche tale importo deve essere recuperato presso IZAR.

Aiuti di compensazione olandesi [276]

443. Nel 2003 i Paesi Bassi hanno notificato progetti di aiuto a sostegno di sei contratti di costruzione navale in favore di quattro cantieri olandesi. Scopo degli aiuti era compensare aiuti illegali e incompatibili che sarebbero stati offerti da un altro Stato membro ai cantieri navali di detto paese, che erano in concorrenza per gli stessi contratti.

444. Il 30 giugno la Commissione ha deciso che i Paesi Bassi non potevano concedere tale aiuto ed ha sottolineato che la Corte di giustizia ha chiaramente enunciato il principio in base al quale uno Stato membro non può agire di sua iniziativa per controbilanciare gli effetti di un aiuto illegale di un altro Stato membro. In particolare la Corte ha dichiarato che non è possibile giustificare una misura di aiuto invocando la concessione di aiuti illegali da parte di altri Stati membri.

445. La Commissione ha inoltre concluso che la compensazione di un aiuto presumibilmente illegale di un altro Stato membro UE è contraria ai principi generali del trattato CE. La Commissione ha inoltre dubbi circa le prove fornite dell’esistenza di aiuti dell’altro Stato membro.

Huta Częstochowa SA[277]

446. Il 19 maggio la Commissione ha adottato la sua prima decisione al di fuori della procedura ad interim di avviare un’indagine approfondita su possibili aiuti concessi a un’impresa in un nuovo Stato membro. L’impresa interessata è l’impresa siderurgica polacca Huta Częstochowa SA, alla cui ristrutturazione lo Stato polacco intende concedere misure finanziarie. La Commissione chiede chiarimenti per accertare se saranno concessi aiuti all’impresa e, in caso affermativo, di che tipo di aiuti per la ristrutturazione si tratti.

Riquadro 8: Aiuti per la ristrutturazione e il concetto di “nuova impresa” In due decisioni negative del 20 aprile e del 22 settembre[278] riguardanti società francesi di riparazione navale, la Commissione ha applicato il punto 7 degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà[279], che esclude dal beneficio di aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione imprese di nuova costituzione. Tale disposizione mira ad escludere imprese che, pur potendo incontrare difficoltà di avviamento, non sono imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti. Le decisioni precisano che la constatazione che le imprese sono imprese di nuova costituzione deve basarsi su argomenti sia di carattere giuridico che economico. Nei casi in questione, entrambe le società erano di nuova costituzione, avevano rilevato beni e dipendenti delle precedenti società di riparazione navale ed avevano avviato la loro attività senza debiti ed obblighi connessi a precedenti attività. Pertanto dovevano essere considerate nuove entità economiche, che avrebbero unicamente dovuto essere create se economicamente efficienti nelle condizioni di mercato esistenti. Sulla base di tali analisi, la Commissione ha concluso che gli aiuti per la ristrutturazione a favore delle due imprese in questione erano incompatibili con il mercato comune. Tuttavia, la Commissione ha approvato una parte degli aiuti a titolo di aiuti regionali all’investimento e di aiuti alla formazione, ma ha disposto il recupero della parte restante degli aiuti. |

Regimi di finanziamento navale in Spagna e in Germania

447. In marzo e, rispettivamente in luglio, la Commissione ha approvato i regimi spagnolo e tedesco di finanziamento navale[280]. Tali regimi sono stati considerati conformi con l’intesa OCSE sui crediti all’esportazione che beneficano di sostegno pubblico. Conformemente a tale intesa, l’interesse applicato agli armatori si basa sul tasso di interesse commerciale di riferimento. I sistemi non coprono il rischio di credito dell’acquirente.

Modifiche del piano di investimento di Hellenic Shipyards

448. Il 23 aprile la Commissione ha deciso di avviare il procedimento formale di indagine ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE[281] in relazione a una serie di modifiche apportate al piano di ristrutturazione di Hellenic Shipyards. Nel 1997, successivamente all’approvazione della remissione dei debiti di Hellenic Shipyards in virtù del regolamento CE n. 1013/97 del Consiglio, che prevedeva aiuti in favore di taluni cantieri in ristrutturazione[282], la Commissione ha autorizzato aiuti agli investimenti finalizzati alla ristrutturazione del cantiere sulla base di un piano di investimento presentato alla Commissione a norma della settima direttiva sugli aiuti alla costruzione navale[283]. Successive modifiche al piano d’investimento non sono state comunicate alla Commissione. Pertanto, le autorità greche non hanno rispettato i termini della settima direttiva sulla costruzione navale, in base alla quale la Commissione aveva autorizzato il piano di investimento nel 1997. Detta direttiva stabilisce che alla Commissione siano notificate preventivamente le modifiche ai regimi di aiuto esistenti contemplati dalla direttiva[284]. Le autorità greche non hanno neppure rispettato le condizioni fissate negli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà, che consentono modifiche ad un piano di ristrutturazione previa notifica e subordinatamente a determinate condizioni.

449. Nell’avviare il procedimento di indagine formale, la Commissione ha anche espresso seri dubbi quanto al rispetto delle condizioni in base alle quali l’aiuto era stato autorizzato con decisione del 1997 e si è chiesta se fossero stati accordati nuovi aiuti al piano d’investimento. Tali aiuti non sarebbero compatibili con il mercato comune in base al principio dell’aiuto una tantum e al requisito esplicito del regolamento n. 1013/97 del Consiglio che vieta gli aiuti ai cantieri navali che abbiano beneficiato delle disposizioni ivi contenute.

Aiuti a Hellenic Shipyards[285]

450. Il 20 ottobre la Commissione ha adottato una decisione negativa di chiusura del procedimento formale di indagine di cui all’articolo 88, paragrafo 2, avviato nel 2002[286] relativamente a due misure di aiuti in favore di Hellenic Shipyards.

451. La decisione ordina alle autorità greche di abrogare le disposizioni 5, paragrafo 20, e 6, paragrafo 4, della legge 2941/2001, in base alle quali lo Stato è tenuto a coprire i futuri costi di pensionamento dei dipendenti di Hellenic Shipyards, mentre quest’ultima è esonerata da qualsiasi tassa o altro obbligo fiscale relativamente a riserve per legge esentasse, riserve speciali e importi destinati ad aumento del capitale sociale, purché siano usati per ripianare perdite degli anni precedenti. La Commissione ha considerato che tali misure sono incompatibili con il trattato, poiché costituiscono aiuti al funzionamento non disposti dal regolamento del Consiglio (CE) n. 1540/98 del 29 giugno 1998, che stabilisce nuove norme sugli aiuti alla costruzione navale[287], e che era in vigore al momento in cui le misure sono state adottate. Alle autorità greche è stato anche ordinato di recuperare qualsiasi aiuto che sia già stato concesso ai sensi di queste disposizioni.

Postabank/Erste Bank Hungary Rt

452. Nel 2003 e nel 2004 la Repubblica di Ungheria ha notificato alla Commissione una serie di misure in favore di Postabank és Takarékpénztár (Postabank) in virtù del cosiddetto meccanismo ad interim di cui all’allegato IV.3 dell’Atto di adesione. Le misure notificate sono state adottate dalle autorità ungheresi tra il 1995 e il 2003 per contribuire alla ristrutturazione di Postabank e facilitarne la privatizzazione. La Commissione ha avviato il procedimento formale di indagine il 20 ottobre 2004[288]. Postabank è stata infine privatizzata nell’ottobre 2003, quando il governo ha venduto il 99,9% della sua partecipazione alla banca austriaca Erste Bank. Il 1º settembre 2004 ha avuto luogo la fusione di Postabank con l’affiliata ungherese di Erste Bank.

453. La Commissione ha autorizzato una serie di misure per la ristrutturazione concesse in passato dalle autorità ungheresi a favore di Postabank, ma ha avviato un procedimento di indagine formale in relazione alla misura denominata “indennizzo per crediti sconosciuti” cui la banca, ceduta a Erste Bank nel 2003, può dover far fronte dal maggio scorso, data di adesione dell’Ungheria. L’indennizzo per crediti sconosciuti potrebbe comportare ulteriori crediti oltre a quelli chiaramente definiti alla data dell’adesione. In questa fase la Commissione ritiene che è impossibile determinare l’ampiezza e l’entità del sostegno finanziario fornito a Postabank in futuro. La Commissione attualmente esamina l’”indennizzo per crediti sconosciuti” in base agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione[289].

Banche dei Länder tedeschi

454. Il 20 ottobre la Commissione ha terminato la sua lunga indagine sul trasferimento di risorse pubbliche, nei primi anni Novanta a sette banche dei Länder tedeschi, ordinando alla Germania di recuperare circa 3 miliardi di euro maggiorati degli interessi.

455. All’inizio degli anni Novanta i governi dei Länder tedeschi, che ottengono partecipazioni fino al 100% nelle suddette banche, hanno trasferito abitazioni sociali e altri attivi per aumentare i fondi propri. Tali trasferimenti erano dettati principalmente dall’entrata in vigore delle direttive comunitarie sui fondi propri e sul coefficiente di solvibilità che obbligano le banche pubbliche tedesche a rafforzare sostanzialmente il capitale sociale per poter mantenere il loro livello di attività.

456. I trasferimenti bancari hanno provocato una denuncia dell’Associazione delle banche private tedesche (BdB) riguardante sette banche[290]: Westdeutsche Landesbank Girozentrale (WestLB) (1991), allora la più grande delle banche pubbliche tedesche, ma anche Landesbank Berlin (1993), Norddeutsche Landesbank (1991), Bayerische Landesbank (1994 e 1995), Hamburgische Landesbank (1993), Landesbank Schleswig-Holstein (1991) e Landesbank Hessen-Thüringen (1998).

457. Nel 1999 la Commissione ha adottato una prima decisione negativa concernente il trasferimento a WestLB. Nel 2003 il Tribunale di primo grado ha annullato tale decisione, ritenendo che la Commissione non avesse sufficientemente spiegato i suoi calcoli, ma ne ha confermato la sostanza.

458. La valutazione della Commissione ha mostrato che la remunerazione concordata dai Länder in contropartita del trasferimento degli attivi era molto ridotta (in media inferiore all’1%) e non corrispondeva al rendimento normale che un investitore privato si attenderebbe per un investimento analogo, non in contanti (che è stato stimato pari a circa il 6-7% al netto delle tasse, eccetto nel caso della Landesbank Hessen-Thüringen dove il tasso di interesse per un strumento diverso – una partecipazione tacita – è sostanzialmente inferiore).

459. La Commissione ha quindi stabilito che la remunerazione ridotta costituisce aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE ed ha ordinato alla Germania di adottare provvedimenti per recuperare la differenza dalle banche dei Länder (WestLB: 979 milioni di euro, Landesbank Berlin: 810 milioni di euro, Norddeutsche Landesbank: 472 milioni di euro, Landesbank Schleswig-Holstein: 432 milioni di euro, Hamburgische Landesbank: 91 milioni di euro, Bayerische Landesbank: 260 milioni di euro, Landesbank Hessen-Thüringen: 6 milioni di euro, più gli interessi maturati in ogni singolo caso).

3. Aiuti regionali

Aiuto al produttore siderurgico spagnolo Siderúrgica Añón SA[291]

460. Il 14 giugno la Commissione ha adottato una decisione finale negativa nei confronti di diverse misure finanziarie concesse al produttore siderurgico spagnolo Siderúrgica Añón SA. Le misure comprendevano una sovvenzione di circa 2 milioni di euro, un prestito a tasso zero di circa 2 milioni di euro, un contributo in conto interessi pari a 25 punti base del tasso di interesse, nonché la commissione di apertura su un credito di 10 milioni di euro, una garanzia del 30% sullo stesso prestito per un premio superiore alle condizioni di mercato, nonché un conferimento di capitale di circa 2 milioni di euro.

461. La Commissione ha considerato che, sotto il profilo economico, quest’ultimo apporto di capitale doveva essere assimilato a un prestito partecipativo subordinato e che il rendimento dell’investimento non corrispondeva ai tassi di interesse normale pagati per questo tipo di prestito. La Commissione ha concluso che tutte le misure costituivano aiuti di Stato. Benché l’impresa sia considerata un’impresa media e l’aiuto all’investimento per questa categoria di imprese possa, perfino nel settore siderurgico, essere esentato, tale disposizione non è applicabile agli aiuti individuali di siffatta entità.

Aiuto al trasporto a favore dell’industria automobilistica nelle regioni ultraperiferiche e a scarsa densità di popolazione[292]

462. L’8 settembre la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti di un aiuto in favore di Volvo destinato al trasporto di cabine di autocarri costruite nello stabilimento di Volvo situato nella regione di Umeå, ossia in una regione a scarsa densità di popolazione nel nord della Svezia.

463. Fino al 31 dicembre 2002 la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato all’industria automobilistica[293] vietava espressamente la concessione di aiuti al trasporto all’industria automobilistica considerata sensibile. Dopo la scadenza della disciplina, il 1º gennaio 2003, il caso Volvo è il primo caso di notificazione di aiuti al trasporto in favore di un costruttore automobilistico. L’aiuto è stato autorizzato dato che non esiste più alcuna norma specifica del settore che vieti o limiti la concessione di aiuti al trasporto in regioni considerate ultraperiferiche o a scarsa densità di popolazione conformemente agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale[294].

La disciplina multisettoriale, proroga delle carte di aiuti a finalità regionale esistenti

464. Nel 2004 tutti gli Stati aderenti hanno presentato, nel quadro della procedura transitoria per gli aiuti esistenti di cui all’allegato IV, paragrafo 3, punto 1, lettera c), del trattato di adesione, la proroga dal 1º maggio 2004 al 31 dicembre 2006 delle loro carte di aiuti a finalità regionale esistenti. I nuovi Stati membri sono stati invitati a rispettare, in particolare, i massimali ridotti degli aiuti a finalità regionale nel caso dei grandi progetti di investimento conformemente alla disciplina multisettoriale del 2002[295]. La Commissione ha esaminato dette misure ed ha deciso di non sollevare obiezioni in relazione a tutti i nuovi Stati membri. Infatti, la quasi totalità del territorio di ciascun nuovo Stato membro può essere ammessa a beneficiare dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), ad eccezione del territorio di Cipro e dalle due capitali Praga e Bratislava.

465. In giugno le autorità francesi hanno notificato, conformemente al requisito sulla notifica individuale previsto nella disciplina multisettoriale degli aiuti a finalità regionale a favore dei grandi progetti di investimento del 2002, un aiuto 48 milioni di euro per un progetto di investimento della società Total France[296]. Il progetto concerne un cambiamento fondamentale del processo produttivo della raffineria di Gonfreville l’Orcher e rappresenta un investimento totale di 547 milioni di euro. L’investimento garantirà la redditività economica e finanziaria a lungo termine dello stabilimento, che occupa 1 000 persone e creerà altri 60 posti di lavoro.

466. Gonfreville l’Orcher si trova in una regione francese ammissibile al beneficio degli aiuti regionali e l’aiuto notificato è accordato dalle autorità locali conformemente ad un regime autorizzato dalla Commissione. Nelle regioni ammissibili agli aiuti regionali, la Commissione considera compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati a sostenere gli investimenti relativi alla creazione di un nuovo stabilimento, all’espansione di uno stabilimento esistente, o all’avvio di un’attività che comporti un cambiamento fondamentale del prodotto o del processo di produzione.

467. In base alla disciplina multisettoriale del 2002, gli Stati membri devono notificare gli aiuti individuali superiori a una determinata soglia, che dipende dal massimale di aiuto regionale applicabile alla regione in questione. Per valutare la compatibilità dell’aiuto con il mercato comune, la Commissione esamina se gli effetti distorsivi degli aiuti sulla concorrenza siano superiori agli effetti positivi sullo sviluppo regionale. In tale contesto, la Commissione ha osservato che l’intensità dell’aiuto proposto del 4,9% è inferiore all’intensità massima di aiuto dell’8,4% che può essere autorizzata ai sensi della disciplina multisettoriale per progetti di investimento di grandi dimensioni, e che la quota del mercato SEE del beneficiario per i prodotti in questione non supera il 25% e che l’investimento non aumenterà la capacità di produzione, a livello SEE, in misura superiore al 5%. La Commissione ha pertanto considerato l’aiuto compatibile con il mercato comune. Si tratta della prima decisione adottata dalla Commissione in base alla disciplina multisettoriale del 2002.

Cumbria occidentale, Regno Unito

468. Il 4 agosto la Commissione ha approvato un aumento del massimale di intensità di aiuto dal 10% ESN al 20% ESN nella carta degli aiuti regionali del Regno Unito per due bacini di occupazione, ossia le zone 22 e 23, che costituiscono la regione della Cumbria occidentale, misura che ha giudicato compatibile con il trattato CE[297]. L’adeguamento si applica dall’entrata in vigore della decisione della Commissione ed è valido fino al 31 dicembre 2006.

469. Nella carta iniziale degli aiuti regionali, le zone 22 e 23 sono definite zone soggette al limite massimo del 10% ESN ai sensi del punto 4.8 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale[298]. In base al punto 5.6. di detti orientamenti, la Commissione può autorizzare adeguamenti delle carte di aiuti regionali esistenti durante il loro periodo di validità in caso di modifiche significative e documentate delle condizioni socioeconomiche. Qualora uno Stato membro chieda l’adeguamento dell’intensità di aiuto per le cosiddette regioni c), deve dimostrare che gli indicatori socioeconomici prescelti per selezionare dette regioni si sono deteriorati a livello nazionale.

470. I dati disponibili sul PIL e sulla disoccupazione hanno confermato un significativo deterioramento della situazione socioeconomica dei due bacini di occupazione in questione.

Regione Molise

471. L’8 settembre la Commissione ha autorizzato le modifiche proposte dalle autorità italiane alla carta degli aiuti regionali per quanto concerne la regione Molise[299]. Ai sensi della decisione della Commissione del 2000 relativa alla carta italiana degli aiuti regionali per il periodo 2000-2006, determinate aree della regione Molise possono beneficiare della deroga di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, e quindi di un’intensità di aiuti del 20% ESN, più 10 punti percentuali lordi per le piccole e medie imprese (PIM). Le modifiche riguardano l’inclusione di talune aree, precedentemente non assistite, della regione Molise nella carta italiana degli aiuti regionali. L’inclusione è compensata dall’esclusione di aree attualmente ammissibili della regione Molise aventi popolazione identica. La seconda modifica concerne l’aumento dell’intensità di aiuto unicamente per le PMI situate in zone della regione Molise ammissibili in virtù della deroga di cui alla lettera c). L’aumento rispecchia i massimali di intensità fissati nel regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione relativo agli aiuti di Stato alle PMI[300], ossia, il 30% netto in caso di regioni ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a). Le modifiche in questione sono state considerate giustificate tenuto conto del significativo deterioramento delle condizioni socioeconomiche (aumento del tasso di disoccupazione, riduzione complessiva dell’attività economica, diminuzione del PIL/SPA pro capite) nelle rispettive zone della regione Molise, colpite anche da due consecutivi disastri naturali verificatisi nell’arco di un breve periodo (terremoto dell’ottobre 2002 e inondazioni del gennaio 2003). La Commissione ha pertanto ritenuto che le modifiche fossero conformi agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale e quindi compatibili con il trattato CE. L’adeguamento diviene efficace a decorrere dall’entrata in vigore della decisione della Commissione ed è applicabile fino al 31 dicembre 2006.

Regime di finanziamento di capitale di rischio dell’Irlanda del Nord

472. Il 20 ottobre la Commissione ha chiuso il procedimento di indagine formale avviato nel novembre 2003 ed ha autorizzato il regime di aiuti intitolato “Invest Northern Ireland Venture 2003”[301]. Il regime mira a promuovere il finanziamento di capitale di rischio a favore delle PMI dell’Irlanda del Nord e si basa su un regime quadro analogo del Regno Unito di finanziamento di capitale di rischio a favore delle PMI, denominato “Small and Medium Enterprises Venture Capital and Loan Fund” (Fondo di prestiti e capitali di rischio per le PMI), che è stato autorizzato dalla Commissione nel 2003. Tuttavia si discosta da quest’ultimo per un aspetto importante in quanto offre alle PMI la possibilità di ottenere capitali di rischio fino a un massimo di 1,5 milioni di GBP (2,2 milioni di euro). Il Regno Unito ha giustificato questo nuovo elemento sulla base di uno studio di mercato, dato che il regime SMEVCLF, inizialmente approvato, prevede importi massimi di 750 000 euro per le regioni ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c), come l’Irlanda del Nord. Lo studio in questione evidenzia una lacuna nella messa a disposizione dei capitali di rischio nella fascia 250 000-1,5 milioni di GBP. Nel novembre 2003 la Commissione ha avviato il procedimento di indagine formale per permettere alle parti interessate di formulare osservazioni sulla proposta del Regno Unito. Tutte le osservazioni sono state positive e confermano la necessità e la proporzionalità della misura. Visti gli elementi positivi del regime, la Commissione ha concluso che il regime “Invest Northern Ireland 2003” soddisfa le condizioni stabilite nella comunicazione della Commissione su aiuti di Stato e il capitale di rischio[302]. La misura è quindi stata considerata compatibile con il mercato comune.

Tremonti bis

473. Il 20 ottobre la Commissione ha deciso che un regime di aiuti derivante da una proroga fino al 2002 del periodo di validità di una legge italiana del 2001 (legge n. 383/2001, “Tremonti bis”) a favore di imprese che realizzano investimenti in comuni colpiti da calamità naturali nel 2002 è incompatibile con le regole sugli aiuti di Stato del trattato CE[303].

474. Gli aiuti destinati a ovviare ai danni recati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali sono compatibili con il mercato comune (articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato CE). Poiché nutriva dubbi in relazione alle garanzie richieste che venissero risarcite dei danni unicamente le vittime dei disastri e che l’importo degli aiuti non fosse superiore ai danni la Commissione, il 17 settembre 2003, ha avviato un procedimento di indagine formale. Tuttavia l’indagine approfondita non è riuscita a fugare i dubbi della Commissione. Non vi era alcuna correlazione tra i meccanismi di aiuto istituiti dal regime e i danni effettivamente subiti. L’importo dell’aiuto dipendeva dal volume di investimenti realizzati durante un determinato periodo, dall’importo degli investimenti realizzati durante gli anni precedenti e dall’esistenza di un reddito imponibile. Pertanto, quand’anche un beneficiario avesse effettivamente subito danni causati dalle calamità naturali, l’importo di aiuto poteva superare il costo del danno.

475. Tuttavia, la Commissione ha riconosciuto che determinati aiuti individuali erogati in base al regime potevano soddisfare le condizioni di compatibilità benché il regime fosse stato dichiarato illegale.

476. Poiché la proroga della legge n. 383/2001 non era stata notificata prima della concessione degli aiuti e dato che la Commissione aveva dichiarato il regime in quanto tale incompatibile con il mercato interno, l’Italia dovrà adottare provvedimenti necessari per recuperare l’aiuto dai destinatari, ad eccezione di determinati aiuti individuali erogati in base al regime che soddisfano le condizioni di compatibilità ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato CE.

4. Decisione DI INSUSSISTENZA DI AIUTO

Fondi settoriali belgi

477. In Belgio, in numerosi settori di attività, i partner sociali, in base ad una decisione volontaria, stabiliscono il pagamento di un contributo da parte dei datori di lavoro del settore destinato al finanziamento di azioni sociali determinate in funzione delle esigenze del settore (principalmente per la formazione dei lavoratori del settore) e ne includono l’importo nel loro contratto collettivo settoriale. I contratti collettivi stipulati a livello dei settori di attività (e, di conseguenza, i relativi contributi previsti) sono obbligatori per regio decreto per tutte le società appartenenti al settore. I fondi sociali settoriali così creati sono finanziati integralmente dai contributi delle imprese che operano nel settore di attività in questione e si gestiscono in modo completamente autonomo. Tutte le imprese che contribuiscono a un fondo possono beneficiare dei programmi che parzialmente finanziano.

478. La Commissione ha esaminato in particolare se il sistema comporti elementi di aiuto di Stato[304]. Nel decidere sull’eventuale esistenza di aiuti di Stato, la Commissione ha basato la sua valutazione sui quattro criteri cumulativi enunciati dalla Corte di giustizia nella sentenza Pearle [305], in cui aveva constatato l’assenza di risorse statali e d’imputabilità allo Stato. I quattro criteri, applicati nella fattispecie, sono:

12. le azioni finanziate dai fondi settoriali sono decise interamente dai partner sociali del settore e non dallo Stato;

13. il finanziamento proviene al 100% dai contributi versati dalle società del settore: lo Stato non finanzia parzialmente il fondo (se lo Stato finanzia parzialmente determinate azioni del fondo, è questo finanziamento dello Stato, e unicamente questo, che costituirebbe una risorsa statale);

14. i metodi e i tassi di finanziamento sono del pari stabiliti dai partner sociali del settore;

15. lo Stato non interviene nell’utilizzazione delle risorse raccolte;

16. poiché queste quattro condizioni sono soddisfatte nel caso dei fondi settoriali belgi, la Commissione, per analogia con la sentenza Pearle, ha constatato l’assenza di risorse statali e di imputabilità allo Stato e, di conseguenza, l’insussistenza di aiuti di Stato. Nella decisione della Commissione, basata sulla giurisprudenza Pearle , è importante sottolineare determinati limiti posti alla nozione di risorse di Stato e di imputabilità allo Stato.

5. Aiuti fiscali

Regime di aiuti fiscali in favore del settore Horeca

479. Il 1º gennaio la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni in relazione ad un regime di aiuti all’occupazione nel settore Horeca in Francia[306].

480. Per migliorare le condizioni lavorative e retributive nel settore, le autorità francesi hanno negoziato un accordo con le organizzazioni interessate dei lavoratori e dei datori di lavoro che prevede, tra l’altro, aumenti salariali e addizionali giorni di ferie pagati. Una particolarità del settore Horeca è il salario minimo legale che è inferiore a quello di altri settori di attività economica.

481. Per compensare i costi supplementari a carico dei datori di lavoro, le autorità francesi hanno deciso di concedere sovvenzioni mensili alle imprese i cui dipendenti ricevono almeno il salario minimo legale applicabile in altri settori di attività. La misura è in vigore per un periodo di 18 mesi, dal 1º luglio 2004 al 31 dicembre 2005.

482. In assenza di basi giuridiche comunitarie che contengano disposizioni esplicite di esenzione in casi simili, è parsa necessaria una valutazione della misura direttamente ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato. La Commissione ha pertanto dovuto soppesare il contributo dell’aiuto al conseguimento dell’interesse comune UE rispetto alla sua incidenza sugli scambi e sulla concorrenza nel mercato comune.

483. La promozione dell’occupazione e il miglioramento delle condizioni lavorative costituiscono chiaramente obiettivi prioritari di interesse comune nell’UE che sono solidamente iscritti nel trattato e nella strategia europea dell’occupazione. Quanto all’incidenza del regime sulle condizioni commerciali e sulla concorrenza, la Commissione ha constatato che sarebbe alquanto limitata per un certo numero di motivi, in particolare per il fatto che la prestazione di servizi Horeca è essenzialmente un’attività locale e che i costi sostenuti dai datori di lavoro superano l’importo dell’aiuto di Stato e, contrariamente all’aiuto, sono di carattere perenne. La Commissione ha concluso quindi che la misura era compatibile con il mercato comune.

484. La decisione è conforme alla politica generale della Commissione in materia di aiuti di Stato e, in particolare, all’obiettivo di riorientare gli aiuti verso obiettivi orizzontali di interesse comune, riconosciuti da successivi Consigli europei.

Gruppi di interesse economico fiscale

485. Il 14 dicembre la Commissione ha deciso di avviare un procedimento d’indagine formale per stabilire se il regime fiscale francese denominato “GIE fiscali” sia compatibile con le regole comunitarie sugli aiuti di Stato.

17. Ai sensi dell’articolo 39 C del codice tributario francese, l’ammortamento fiscalmente deducibile di un bene ceduto in locazione da un gruppo di interesse economico (GIE) non può eccedere l’importo dell’affitto. Tuttavia, l’articolo 39 CA del CGI (codice tributario generale)[307] prevede un’eccezione a tale norma. Infatti, ai sensi di detto articolo, le operazioni di finanziamento che presentano un interesse economico e sociale significativo non sono soggette alla limitazione dell’ammortamento deducibile. L’esistenza di un interesse economico e sociale significativo è valutata dal ministro del Bilancio, il quale concede quindi l’approvazione all’impresa che effettua l’investimento.

18. Per poter beneficiare della soppressione del massimale di ammortamento, devono essere soddisfatte varie altre condizioni. Il bene ceduto in locazione deve essere ammortizzabile nell’arco di almeno otto anni. Il prezzo di acquisto deve corrispondere al prezzo di mercato. L’utilizzatore finale deve essere una società che utilizza il bene nell’ambito delle sue attività professionali e potrà acquistarla al termine del contratto di locazione/acquisto. Per essere ammissibili alla misura i beni, ad eccezione delle navi, devono essere acquistati nuovi:

19. poiché la tassa GIE è uno strumento fiscalmente trasparente, sono i membri che costituiscono il GIE che beneficiano direttamente della soppressione del massimale di ammortamento. Tuttavia, il regime prevede espressamente che due terzi del vantaggio che ne deriva siano trasferiti all’utilizzatore finale, generalmente nella forma di una riduzione del costo della locazione o del prezzo dell’opzione di acquisto. Inoltre, la rivendita del bene all’utilizzatore finale è esente dalle tasse sul plusvalore.

20. Il GIE, generalmente composto da istituzioni finanziarie, acquista il bene da finanziare e lo cede in locazione all’utilizzatore finale. Poiché l’ammortamento è decrescente e gli oneri finanziari assunti dal GIE si concentrano nei primi anni dell’operazione di leasing, i risultati del GIE registrano un disavanzo notevole durante tale periodo e diventano positivi soltanto posteriormente, quando l’importo degli affitti riscossi supera il totale delle spese. Poiché sono soggetti al regime fiscale applicabile ai partenariati, i GIE possono detrarre le perdite in tal modo registrati nei primi anni di attività dagli utili imponibili realizzati dai loro membri nell’ambito delle loro attività ordinarie. In questo modo i membri del GIE possono ridurre l’importo del loro reddito imponibile.

488. Nella decisione di avvio del procedimento, la Commissione ha ritenuto che l’accordo costituisse un aiuto incompatibile, dato che sia i membri del GIE fiscale che gli utilizzatori dei beni ceduto in locazione dal GIE, avevano beneficiato di vantaggi selettivi nel quadro di tale regime. La Commissione ha sottolineato in particolare che il dispositivo si applicava soprattutto al settore del trasporto marittimo. I terzi interessati ed in particolare i beneficiari del regime e le persone che hanno potuto ottenere l’autorizzazione in base al medesimo, sono stati invitati a presentare osservazioni.

Incentivi fiscali per la partecipazione a fiere

489. Il 22 settembre la Commissione ha deciso che gli incentivi fiscali speciali concessi alle imprese che partecipano a fiere commerciali all’estero (disposti dall’articolo 1, comma 1, lettera b) della legge finanziaria italiana del 2004), sono incompatibili con il mercato comune[308]. L’articolo 1, comma 1, lettera b), ai fini dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche, dispone la doppia detrazione delle spese sostenute direttamente dalle imprese nel 2004 per la loro partecipazione a fiere commerciali all’estero dal loro reddito imponibile in Italia. Tale detrazione dal reddito imponibile deroga dalle normali regole poiché costituisce un’ulteriore deduzione rispetto alla deduzione delle spese aziendali già autorizzata dal codice tributario italiano. La decisione è stata adottata al termine di un’indagine approfondita, avviata nel marzo 2004.

490. La Commissione ha ritenuto che il regime alteri la concorrenza, in quanto offre un vantaggio fiscale finalizzato a migliorare la posizione commerciale delle imprese italiane che operano all’estero. Pertanto, è apparso che solo un gruppo limitato di beneficiari che svolgono attività connesse all’esportazione possono trarre vantaggio dalla misura, che quindi configura un aiuto che incide direttamente sulla concorrenza e sul commercio transfrontaliero, compreso il commercio con altri Stati membri. L’Italia è stata invitata a recuperare gli aiuti illegalmente erogati ai beneficiari, ad eccezione di quella parte di aiuti che riguarda il 50% dei costi derivanti dalla prima partecipazione di una PMI ad una particolare fiera o esposizione su un nuovo mercato.

Esenzione dall’imposta sul passaggio di proprietà di beni immobili

491. Il 1º dicembre la Commissione ha approvato parzialmente un regime che esenta temporaneamente le società immobiliari dall’imposta sul passaggio di proprietà di beni immobili in caso di fusioni comprendenti proprietà immobiliari nei nuovi Länder[309]. In base all’attuale carta degli aiuti regionali (2000-2006) della Germania, la maggior parte dei Länder Brandeburgo, Meclemburgo-Pomerania occidentale, Sassonia, Sassonia-Anhalt e Turingia sono regioni assistite ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), mentre il bacino di occupazione di Berlino (incluso Berlino e parti circostanti di Brandeburgo) è regione assistita ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE. Il mercato immobiliare dei nuovi Länder è caratterizzato da una diminuzione demografica considerevole dovuta a un basso tasso di natalità e ad una massiccia emigrazione, un indice elevato di alloggi non occupati, con conseguenti perdite significative di reddito dovute ad affitti non riscossi e incertezza imputabile ad azioni legali di restituzione in corso. L’esenzione dall’imposta sul trasferimento di proprietà di beni immobili è destinata a permettere alle società immobiliari di unire gli sforzi per far fronte a queste molteplici sfide.

492. Per le parti della misura relative alle regioni ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a), la Commissione ha concluso che la misura può essere approvata, tenuto conto dei particolari handicap, del grado limitato di distorsione della concorrenza, della durata ridotta e dei suoi previsti effetti positivi sul mercato edilizio e sullo sviluppo socioeconomico. Per quanto concerne il bacino di occupazione di Berlino, dove il tasso di alloggi non occupati e di spopolamento sono meno pronunciati e gli importi tipici di aiuto sono più elevati, la Commissione ha avviato il procedimento formale di indagine, per raccogliere informazioni dalle parti interessate[310].

6. Aiuti ALLA RICERCA E SVILUPPO

Programma di ricerca sull’idrogeno: progetti Micro CHP e CELCO

493. Il 30 novembre la Commissione ha approvato, in base alla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo[311], due progetti di aiuto “ad hoc”[312] diretti a sostenere il più elevato numero possibile di progetti di ricerca, ovvero lo “sviluppo di un’unità micro-CHP a celle a combustibile” e “lo sviluppo di un sistema a celle a combustibile per l’alimentazione degli ausiliari di bordo e la propulsione di una imbarcazione da diporto”.

494. I progetti si collocano entrambi nel quadro del “Sistema Piemonte Idrogeno (SPH2)”, ispirato dall’attività svolta dal gruppo ad alto livello – a livello comunitario – “energia dell’idrogeno e celle a combustibile”[313].

495. I progetti mirano a sviluppare i risultati della ricerca fondamentale sul vettore idrogeno e si concentrano fondamentalmente sui seguenti elementi: lo sviluppo di celle a combustibile per le applicazioni fisse e nei trasporti, lo sviluppo della produzione di idrogeno da fonti rinnovabili e non, segnatamente in relazione alle questioni dell’assorbimento di CO2; stoccaggio e distribuzione dell’idrogeno. Secondo le autorità italiane, i progetti riguardano soltanto la fase industriale della ricerca, per cui può essere autorizzata un’intensità di aiuto del 50%.

496. L’idrogeno e le celle a combustibile sono ampiamente riconosciuti come tecnologie strategiche per il conseguimento di esigenze contrastanti, quali maggiore offerta di energia e rafforzamento della sicurezza energetica, competitività rispetto ai costi, riduzione del cambiamento climatico e miglioramento della qualità dell’aria. Tuttavia, i vantaggi si faranno sentire completamente soltanto quando gli incentivi pubblici e l’impegno privato riusciranno a incentivare e sviluppare i principali mercati, dato che le tabelle di marcia europee per l’idrogeno e le celle a combustibile sono indubbiamente ben distanti dal mercato.

497. La Commissione ha pertanto considerato che i progetti notificati, che riguardano la ricerca a medio e lungo termine e lo sviluppo tecnologico, rientrano nella definizione di ricerca industriale e li ha quindi autorizzati in base al punto 5.3 della disciplina.

Aiuto alla ricerca e sviluppo in favore di Bell Laboratories di Dublino

498. Il 1º ottobre la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni in merito ad un aiuto accordato dalle autorità irlandesi a Bell Laboratories, dato che lo ha considerato compatibile con il trattato CE[314]. Gli aiuti individuali sono accordati sulla base del regime denominato “R&D Capability Grant”, riconosciuto dalla Commissione come un regime esistente e autorizzato nell’ambito del Programma operativo settore produttivo 2000-2006.

499. Il beneficiario, Bell Laboratories (BLRI), fa parte di Lucent Technologies – leader mondiale nel settore delle telecomunicazioni. L’obiettivo dell’aiuto è la costruzione a Dublino di un centro di ricerca a livello mondiale nel campo della ricerca basata sulla catena di valore dei sistemi di telecomunicazioni della prossima generazione. Il centro contribuirà in maniera significativa alla capacità di ricerca dell’intera Comunità europea nel campo dell’informatica e delle comunicazioni, conformemente all’obiettivo di Lisbona di fare dell’Europa la prima economia basata sulla conoscenza a livello mondiale. Il progetto sarà sviluppato nell’arco di cinque anni e fruirà, sotto forma di sovvenzioni a fondo perduto, di un aiuto totale ammontante a 21,66 milioni di euro, su una spesa totale ammissibile di 43,32 milioni di euro. Il progetto comporterà anche una cooperazione alquanto estesa con le università, attraverso un consorzio di ricercatori universitari guidati dal Trinity College di Dublino.

500. Secondo la Commissione, la misura ricade nel divieto dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE; tuttavia la conclusione della valutazione di compatibilità è stata favorevole in quanto:

a) i progetti si limitano alla ricerca industriale e alle attività di sviluppo precompetitivo, definite conformemente all’allegato I della disciplina ricerca e sviluppo;

b) i costi ammissibili sono conformi all’allegato II della disciplina ricerca e sviluppo;

c) l’intensità di aiuto, limitata al 50%, è conforme ai punti 5.3, 5.5, 5.10.2 e 5.10.3 della disciplina ricerca e sviluppo; e

d) il progetto ha un chiaro effetto di incentivazione, come richiesto al punto 6.2 della disciplina.

501. Di conseguenza, la Commissione ha deciso di considerare gli aiuti concessi compatibili con il trattato CE ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c).

Partecipazione all’aumento di capitale di OCAS

502. Il 20 ottobre la Commissione ha autorizzato la regione fiamminga a partecipare all’aumento di capitale di OCAS, unità di ricerca e sviluppo di Arcelor, che intende trasformarsi in una società più autonoma e redditizia sul mercato dei servizi di ricerca e sviluppo[315]. Il Belgio ha notificato il progetto a fini di certezza del diritto. Infatti ha ritenuto che il progetto fosse sufficientemente redditizio per attirare gli investimenti di imprese private. A questo proposito ha sottolineato che anche Arcelor, attuale azionista di OCAS, partecipa all’aumento di capitale per un importo identico. Al termine di un’analisi approfondita del caso, la DG Concorrenza ha concluso che le prospettive di utile non erano precise né sufficientemente elevate per ritenere che l’utile previsto fosse sufficiente a compensare il rischio elevato del progetto. La Commissione ha osservato che alcune disposizioni dell’accordo sembravano troppo favorevoli ad Arcelor. Dopo avere constatato che esisteva un aiuto potenziale in favore di Arcelor, la DG Concorrenza ha concluso che poteva autorizzare l’aiuto sulla base della disciplina degli aiuti per la ricerca e sviluppo. Infatti, l’aiuto pubblico chiaramente incita Arcelor ad intraprendere attività di ricerca supplementari rispetto a quelle svolte normalmente e l’intensità di aiuto rimarrà inferiore al livello autorizzato per la ricerca industriale.

Schiefergruben Magog

503. Il 6 ottobre la Commissione ha avviato il procedimento di indagine formale in merito ad un aiuto di Stato in favore di Schiefergruben Magog, produttore tedesco di ardesia[316]. Il caso trae origine da una denuncia inviata alla Commissione da un concorrente tedesco di Schiefergruben Magog.

504. Nel 2002 e nel 2003 Schiefergruben Magog ha ricevuto dalle autorità tedesche una sovvenzione a fondo perduto dell’importo di 0,7 milioni di euro a sostegno dello sviluppo di una nuova tecnologia per il taglio dell’ardesia usata per la copertura dei tetti. La Germania ha sostenuto che la sovvenzione non costituiva aiuto di Stato, dato che non conferiva un vantaggio alle imprese: l’obiettivo del progetto era lo sviluppo di una tecnologia innovativa per il trattamento dell’ardesia utilizzata per la copertura dei tetti, al fine di ridurre i rischi per la salute dei dipendenti dell’impresa e l’investimento non era redditizio per la società. La Germania aveva inoltre precisato che la misura non incideva sugli scambi tra Stati membri, in quanto Schiefergruben Magog produceva ardesia per tetti speciali di alta qualità che, per ragioni storiche, erano prodotti soltanto in Germania.

505. Nella decisione di avvio del procedimento di indagine formale, la Commissione ha ritenuto che l’aiuto conferisse un vantaggio a Schiefergruben Magog. Secondo il sito web dell’impresa, il progetto doveva automatizzare il processo di taglio dell’ardesia, il che avrebbe permesso all’impresa di produrre ardesia di alta qualità a costi inferiori, e quindi di aumentare la competitività. La Commissione ha anche ritenuto che il commercio tra Stati membri ne risentisse negativamente, ragion per cui la sovvenzione rappresentava un aiuto di Stato. La Commissione ha espresso dubbi circa la possibilità che gli aiuti siano dichiarati compatibili in base al regolamento di esenzione per categoria in favore delle PMI o alla disciplina comunitaria per la ricerca e sviluppo o ad altre esenzioni disposte dall’articolo 87, paragrafi 2 e 3 del trattato[317].

7. Aiuti PER LA TUTELA DELL’AMBIENTE

Aiuto in favore di Akzo Nobel per minimizzare il trasporto di cloro[318]

506. Il 16 giugno la Commissione ha autorizzato, in virtù dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, una sovvenzione di 32,5 milioni di euro in favore di Akzo Nobel per la rilocalizzazione di due stabilimenti di produzione di cloro e di acido acetico monocloro. La rilocalizzazione ridurrà sensibilmente la necessità di trasportare cloro.

Aiuto per una condotta di etilene tra Stade e Teutschental[319] e per una condotta di propilene da Rotterdam, via Anversa, alla regione della Ruhr[320]

507. In base agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, le sezioni della condotta situate in regioni assistite possono beneficiare di aiuti. È il caso appunto della condotta di trasporto di etilene di proprietà di DOW Olefinverbund GmbH – che la gestisce – per la quale, l’8 settembre 2004, la Commissione ha autorizzato un aiuto di 13,6 milioni di euro.

508. La Commissione non ha invece approvato la concessione di aiuti ad una condotta di propilene da Rotterdam alla regione della Ruhr attraverso Anversa e Colonia, in quanto si situava in gran parte al di fuori delle regioni assistite. Ciononostante, il 16 giugno, la Commissione ha autorizzato la concessione di sovvenzioni ammontanti a 27 milioni di euro da parte delle autorità tedesche, olandesi e belghe a sostegno di detta condotta. Il beneficiario è European Pipeline Company, società in cui detengono una partecipazione i principali produttori di propilene. Diversamente dalla condotta di etilene di cui sopra, questa sarà gestita secondo i principi di “accesso aperto alla rete/trasportatore comune”, e “basso profitto”.

509. Il sostegno finanziario alla condotta per il trasporto del propilene corrisponde alla definizione di aiuto di Stato e non deve essere considerato come un sostegno all’infrastruttura di carattere generale. La Commissione ha tuttavia riconosciuto i vantaggi del progetto sul piano ecologico, industriale e della sicurezza. Dopo avere verificato che gli aiuti fossero proporzionati e limitati al minimo necessario e che fossero evitate distorsioni indebite di concorrenza, la Commissione ha considerato l’aiuto compatibile con il mercato comune. Non essendo applicabili né la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente né gli orientamenti in materia di aiuti regionali, la Commissione ha basato la sua decisione direttamente sull’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

Aiuto a un investimento per la tutela dell’ambiente in favore di Stora Enso Langerbrugge[321]

510. L’8 settembre la Commissione ha approvato aiuti per la tutela dell’ambiente pari a 23,5 milioni di euro in favore della cartiera Stora Enso di Langerbrugge (Belgio). Gli investimenti sovvenzionati mirano a ridurre il consumo energetico nella produzione di carta da giornale, a produrre energia attraverso la combustione dei fanghi di deinchiostrazione in un impianto di cogenerazione e a trasportare la carta da macero e il prodotto finito attraverso un collegamento ferroviario, anziché avvalersi del trasporto su strada.

511. Un altro aiuto pari a 11,5 milioni di euro, per aumentare l’utilizzazione di fibre riciclate nella produzione di carta, non è stato approvato. La Commissione ha constatato che non rientrava nell’ambito del punto 29 della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente[322], dato che gli investimenti non riducono il volume dei reflui prodotti dall’attività di fabbricazione e di vendita di Stora Enso, bensì quello della carta venduta da qualsiasi produttore di carta. La Commissione ritiene che, per analogia con il punto 29 della disciplina, siffatti aiuti all’investimento per il riciclaggio possono beneficiare di un aiuto fino al 30% dei costi ammissibili unicamente se sono rispettati i seguenti criteri addizionali: i) i progetti di investimento devono essere innovatori e andare al di là dello stato della tecnica; ii) gli aiuti non devono ridurre gli oneri delle imprese produttrici di rifiuti che, in base al diritto comunitario, devono essere iscritti nel loro bilancio; e iii) occorre imporre condizioni per garantire il riciclaggio di materiali che altrimenti formerebbero rifiuti, dato che gli aiuti agli investimenti che si limitano ad accrescere la concorrenza per i materiali da riciclare non possono essere autorizzati.

Aspetti relativi ad aiuti di Stato nell’attuazione del sistema per lo scambio di quote di emissioni

512. Il sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra, introdotto dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003[323], svolge un ruolo prominente nella politica della Commissione relativa al cambiamento climatico. Il suo obiettivo è di aiutare gli Stati membri UE ad adempiere gli impegni assunti in base al protocollo di Kyoto utilizzando uno strumento basato sul mercato che permetta di conseguire riduzioni di emissioni al costo più basso.

513. Il sistema per lo scambio di emissioni è il primo sistema di scambio internazionale per le emissioni di CO2 al mondo. Esso si applicherà complessivamente a più di 12 000 impianti nell’UE-25 (stabilimenti per la combustione, raffinerie di petrolio, forni coke, stabilimenti per la produzione di ferro e acciaio, fabbriche per la produzione di cemento, vetro, calce, mattoni, ceramica, pasta e carta) che rappresentano quasi metà delle emissioni europee di CO2.

514. Uno degli elementi essenziali dell’attuazione del sistema di scambio delle quote di emissione è costituito dai piani nazionali di assegnazione di quote. Questi piani determinano le quote totali di emissioni che intendono assegnare per il periodo 2005-2007 e le modalità di tale assegnazione ai differenti settori o impianti interessati.

515. In base alla direttiva sullo scambio delle quote di emissione, la Commissione valuta la conformità di detti piani con l’articolo 10 della direttiva relativa ai sistemi di scambio di quote di emissione e con undici criteri fissati nel relativo allegato III. La Commissione può rifiutare un piano o parte di esso entro tre mesi dalla sua notifica, qualora risulti non conforme. Alla fine del 2004, la Commissione aveva adottato decisioni relative a 21 piani nazionali di assegnazione[324].

Valutazione dei piani di assegnazione nazionale

516. Il 5º criterio di cui all’allegato III della direttiva sui sistemi per lo scambio delle quote di emissioni stabilisce che “il piano non opera discriminazioni tra imprese o settori per favorire indebitamente talune imprese o attività, conformemente alle prescrizioni del trattato, in particolare agli articoli 87 e 88”.

517. Nel documento di orientamento, la Commissione ha dichiarato che “si applicano le normali regole sugli aiuti di Stato”.

518. Ai sensi dell’articolo 10 della direttiva, gli Stati membri, per il triennio che ha inizio il 1º gennaio 2005, assegnano almeno il 95% delle quote di emissione a titolo gratuito. Ciò permette agli Stati membri di vendere fino a un massimo del 5% delle quote di emissione. Finora, gli Stati membri hanno fatto un uso limitato di questa possibilità. Soltanto la Danimarca ha deciso di vendere all’asta il 5% delle quote. Qualche altro Stato membro prevede di mettere all’asta quote non utilizzate della riserva di nuovi operatori alla fine del periodo di scambio, o di vendere all’asta un numero molto limitato di quote, per coprire i costi amministrativi dell’attuazione del sistema. Se uno Stato membro non utilizza la possibilità di vendere le sue quote al prezzo di mercato, la misura appare imputabile allo Stato membro e comporta l’utilizzazione di risorse statali.

519. La misura può anche contenere risorse statali ed essere imputabile allo Stato membro, quando quest’ultimo permetta di riportare le quote dal primo al secondo periodo di scambio. Finora tutti gli Stati membri, ad eccezione della Francia, hanno escluso il riporto.

520. Ad eccezione della Danimarca, la Commissione non poteva quindi escludere l’eventualità che i piani di assegnazione nazionale comportassero aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato. La Commissione ha inoltre valutato se eventuali aiuti potenziali fossero conformi all’obiettivo ecologico globale della direttiva e risultassero necessari per conseguirlo.

521. La Commissione ha preso contatto con gli Stati membri, in particolare quando un piano nazionale di assegnazione sembrava presentare una delle seguenti caratteristiche.

522. Se uno Stato membro assegna un numero totale di quote che non è coerente con le emissioni previste o che non è coerente con gli obblighi assunti per rispettare il protocollo di Kyoto (criteri 1 e 2 di cui all’allegato III alla direttiva) e i beneficiari non apportano una contropartita ecologica sufficiente, siffatta sovrassegnazione potrebbe contenere un elemento di aiuto di Stato (laddove i beneficiari ricevano più emissioni di quelle realisticamente previste, in quanto l’aiuto non avrebbe allora l’effetto incentivante volto a modificare il comportamento); se un piano provoca discriminazioni tra settori o impianti commerciali, ad esempio mediante l’utilizzazione non giustificata di metodi di assegnazione differenti per differenti settori o mediante l’applicazione di un metodo di assegnazione diverso a determinate imprese rispetto a quelle già esistenti.

523. Nel corso della valutazione dei piani nazionali di assegnazione, la Commissione ha rilevato un certo numero di situazioni del genere. Finora è stato possibile risolvere gran parte delle potenziali minacce al libero gioco della concorrenza attraverso il dialogo con lo Stato membro interessato. In diversi casi, gli Stati membri hanno ridotto il numero totale di quote per conformarsi con i criteri 1, 2 e 5 della direttiva sul sistema di scambio delle emissioni. In alcuni casi, gli Stati membri hanno abbandonato le riserve costituite per taluni settori. L’utilizzazione di metodi di assegnazione diversi per determinati settori è spesso parsa giustificata. Di conseguenza, per la maggior parte dei piani, la Commissione ha concluso che secondo le informazioni fornite dagli Stati membri, gli aiuti potenziali sarebbero verosimilmente considerati compatibili con il mercato comune, se fossero valutati ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

524. Va sottolineato che la Commissione, finora, ha esaminato tutti i piani di assegnazione in base alla direttiva succitata, per individuare evidenti problemi di aiuti di Stato che potrebbero essere incompatibili. Fino ad oggi la Commissione non ha adottato alcuna decisione formale in materia di aiuti di Stato in relazione ad un piano di assegnazione nazionale.

8. ALLARGAMENTO

Aiuti esistenti nei nuovi Stati membri

525. Il trattato di adesione stabilisce che i seguenti aiuti devono essere considerati come aiuti esistenti ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 1, del trattato CE, a decorrere dalla data di adesione:

- gli aiuti cui sia stata data esecuzione prima del 10 dicembre 1994;

- gli aiuti elencati in un appendice del trattato di adesione (“l’elenco del trattato”);

- gli aiuti che, prima della data di adesione, siano stati esaminati dall’autorità responsabile degli aiuti pubblici del nuovo Stato membro, siano stati giudicati compatibili con l’ acquis , e rispetto ai quali la Commissione non abbia formulato obiezioni dettate da seri dubbi quanto alla loro compatibilità con il mercato comune (la “procedura transitoria”).

526. Tutte le misure che costituiscono aiuti di Stato e che non soddisfano le condizioni succitate, ai fini dell’applicazione dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, sono considerate aiuti nuovi alla data di adesione.

527. Secondo la procedura transitoria, i nuovi Stati membri potevano presentare le misure tra l’inizio del 2003 e la data di adesione. Complessivamente, 559 misure di aiuto sono state presentate, di cui 201 nel 2003 e 358 nel 2004. Alla fine del 2004, 323 misure (il 58% del totale) erano state proposte come aiuti esistenti, di cui 76 nel 2003 e 247 nel 2004. Nel 2004 la Commissione ha avviato il procedimento di indagine formale nei confronti di 3 misure. In totale, 207 misure (il 37% del totale) sono state ritirate dai nuovi Stati membri oppure hanno formato oggetto di una decisione della Commissione, che le considera inapplicabili dopo l’adesione. Alla fine del 2004 era ancora in corso l’esame per le rimanenti 26 misure.

Aiuti al settore bancario nei nuovi Stati membri

528. Negli anni ’90 le economie di alcuni nuovi Stati membri hanno subito cambiamenti strutturali. Le autorità pubbliche sono intervenute a più riprese. Per garantire che detti interventi fossero valutati, i trattati di adesione hanno attribuito alla Commissione la competenza per valutare la compatibilità di misure che costituivano aiuti di Stato che, pur essendo stati accordati in passato, continuavano a produrre effetti dopo la data di adesione di detti paesi.

529. In seguito alla loro notificazione, la Commissione ha esaminato gli aiuti concessi per la ristrutturazione del sistema bancario in diversi nuovi Stati membri (Repubblica ceca, Ungheria e Slovacchia). Nel 2004 la Commissione ha adottato 16 decisioni, in cui ha dichiarato che dette misure non erano “più applicabili dopo l’adesione”; in altri termini, le misure in questione erano state accordate integralmente prima della data di adesione, senza la possibilità che aiuti supplementari fossero accordati successivamente a tale data; la Commissione non era quindi né tenuta né abilitata a valutarle. In due casi, quello della banca ceca Agrobanka Praha [325] e quello della banca ungherese Postabank [326], la Commissione ha deciso di avviare il procedimento in quanto aveva constatato che alcune delle misure che erano “applicabili dopo l’adesione” costituivano aiuti di Stato, sulla cui compatibilità con il mercato comune nutriva seri dubbi.

Riduzione di una agevolazione fiscale accordata dalla Slovacchia a US Steel Košice

530. Nei negoziati di adesione, alla Slovacchia era stata concessa un’esenzione provvisoria dalle norme UE sugli aiuti di Stato, per cui la Slovacchia potrebbe continuare a concedere aiuti fiscali a US Steel Košice dopo l’adesione fino alla fine dell’esercizio fiscale 2009.

531. Per compensare il vantaggio concorrenziale che l’impresa trae dall’esenzione fiscale, era stato fissato, a partire dal 2002, un massimale per la produzione e, a partire dal 2003, anche un massimale per le vendite. La Slovacchia deve inoltre fornire relazioni semestrali conformemente all’allegato XIV dell’Atto di adesione. La prima relazione presentata dalla Slovacchia ha evidenziato che i massimali di produzione non erano stati rispettati nel 2002 e nel 2003. Per compensare l’effetto di sovraproduzione, il governo slovacco ha proposto una sensibile riduzione dell’aiuto di Stato accordato a US Steel e ha chiesto alla Commissione di rivedere le condizioni applicabili durante il periodo transitorio.

532. Il 22 settembre[327] la Commissione ha deciso l’adozione di opportune misure per ovviare alla situazione. In base a tale decisione, l’importo totale di aiuto che può essere concesso a US Steel Košice fino al 2009, sotto forma di esenzione dall’imposta sul reddito della società, è ridotto da 500 milioni di dollari a 430 milioni di dollari. Inoltre, al beneficiario viene imposto di versare, a titolo di imposta, 32 milioni di dollari al governo slovacco, in due rate uguali, nel 2004 e nel 2005. US Steel Košice deve rispettare il massimale di produzione a partire dal 1º gennaio 2004 e il massimale per le vendite, dal 1º maggio 2004. US Steel Košice è inoltre tenuta a rispettare la condizione in base alla quale non può ampliare la sua gamma di prodotti finiti, esistente alla data del 13 dicembre 2002, e a continuare a rispettare le condizioni del contratto di privatizzazione.

533. Il 25 ottobre il governo slovacco ha accettato la proposta della Commissione di opportune misure e ha confermato che US Steel Košice aveva versato la prima rata di 525 488 000 SKK (16 milioni di dollari).

Aiuto per la ristrutturazione concesso ad un produttore siderurgico nella Repubblica ceca

534. Il 14 dicembre la Commissione ha deciso di avviare un’indagine approfondita in relazione ad un possibile aiuto di Stato in favore di Třinecké železárny as (TZ), produttore siderurgico della Repubblica ceca[328]. La Commissione indagherà se talune misure di Stato possano in realtà celare un aiuto per la ristrutturazione. Gli aiuti di Stato per la ristrutturazione possono essere concessi all’industria siderurgica ceca unicamente in base al programma di ristrutturazione nazionale accettato dall’UE nel protocollo n. 2 all’Atto di adesione e unicamente in favore delle imprese ivi incluse. TZ non figura tra dette società e quindi non è ammissibile a beneficiare di aiuti per la ristrutturazione. La Commissione ritiene che gli aiuti concessi per progetti di tutela dell’ambiente e di ricerca e sviluppo siano compatibili con le norme EU sugli aiuti di Stato applicabili in materia. Tuttavia, dubita della compatibilità di aiuti concessi a progetti di chiusura e formazione. La Commissione inoltre verificherà se il prezzo corrisposto dal governo ceco per le azioni acquistate da TZ fosse il prezzo di mercato.

9. Costruzion E NAVALE

Fincantieri

535. In base al regolamento relativo alla costruzione navale del 1998[329], perché una nave possa beneficiare di aiuti al funzionamento connessi al contratto, la consegna deve essere effettuata entro il 31 dicembre 2003. Le navi consegnate successivamente a tale data non sono, di norma, ammissibili al beneficio di detti aiuti. Ciononostante, la Commissione può concedere una proroga qualora sia giustificata da ritardi dovuti a circostanze eccezionali, imprevedibili ed esterne all’impresa di costruzione navale.

536. Il 20 ottobre la Commissione ha adottato una decisione, in seguito a una notifica dall’Italia, concernente la data limite di consegna per cinque navi da crociera prodotte dal gruppo cantieristico italiano Fincantieri. L’Italia ha sostenuto che la ragione dei ritardi era da imputarsi alla richiesta dell’armatore di rinviare le consegne in seguito agli attacchi terroristici dell’11 settembre 2001[330].

537. Nella sua decisione, la Commissione ha approvato la proroga del termine di consegna per quattro delle navi, considerando che l’argomento addotto dall’Italia potesse rientrare tra le eccezioni previste al regolamento sulla costruzione navale e dal momento che Fincantieri aveva la capacità tecnica di consegnare le navi entro la fine del 2003. La Commissione ha tuttavia deciso di avviare il procedimento di indagine formale in merito ad una delle navi, poiché dubitava che Fincantieri avesse mai avuto la capacità tecnica di consegnare quella nave entro il 31 dicembre 2003.

Kvaerner Warnow Werft[331]

538. Dopo l’unificazione della Germania, i cantieri navali dell’ex Germania orientale hanno ricevuto aiuti di Stato di importo eccezionalmente elevato in vista della loro ristrutturazione. Tra il 1993 e il 1995, nel quadro della privatizzazione e ristrutturazione del cantiere navale della Germania orientale Warnow Werft (attualmente Kvaerner Warnow Werft, KWW), la Commissione ha approvato aiuti per un totale di 639,4 milioni di euro. Tale importo doveva, in linea di massima, comprendere aiuti al funzionamento pari a 382,1 milioni di euro, di cui 230,8 milioni destinati a ripianare perdite connesse a specifici contratti di costruzione navale.

539. In seguito ad informazioni relative ad un prestito di 200 milioni di euro, concesso da Kvaerner Warnow Werft alla sua società madre, la Commissione ha sospettato che il cantiere navale avesse ricevuto più aiuti di quelli necessari per ripianare perdite di precedenti contratti di costruzione navale. Di conseguenza, ha avviato un’indagine e valutato se fosse necessario recuperare dal beneficiario un importo di 60,9 milioni di euro.

540. Nella sua decisione finale, la Commissione ha concluso che Kvaerner Warnow Werft aveva effettivamente ricevuto un importo di aiuto superiore a quello che era necessario per ripianare le perdite derivanti da determinati contratti di costruzione navale. Tuttavia, durante l’indagine, Kvaerner Warnow Werft è stata in grado di dimostrare l’esistenza di costi addizionali che potevano essere imputati ai contratti di costruzione navale e che avevano dato luogo a maggiori perdite. Tenuto conto di ulteriori chiarimenti e precisazioni da parte del governo tedesco e della società, secondo i quali Kvaerner Werft non aveva ricevuto la totalità dei suoi aiuti non in contanti al funzionamento, la Commissione ha ordinato il recupero di 13 milioni di euro, importo che ha considerato equivalente eccedentario dell’aiuto.

Limiti di capacità di determinati cantieri navali nella Germania orientale, in Spagna e in Grecia

541. Tra il 1992 e il 1997 i cinque cantieri navali della Germania orientale hanno subito una ristrutturazione radicale. Per compensare le distorsioni di concorrenza provocate dagli aiuti alla ristrutturazione, la Germania ha dovuto ridurre del 40% la capacità globale di costruzione navale nella Germania orientale. Dal 1995 la Commissione ha controllato la conformità dei cantieri con la limitazione di capacità, intesa in termini di limitazione della produzione.

542. Tuttavia, nella sentenza del 29 aprile concernente Kvaerner Warnow Werft, la Corte di giustizia ha stabilito che la Commissione aveva torto ad interpretare la limitazione di capacità come una vera e propria limitazione di produzione. Fintanto che rimanevano immutati gli impianti di produzione del cantiere descritti nelle decisioni della Commissione che autorizzavano gli aiuti, Kvaerner Warnow Werft poteva produrre oltre la sua capacità tecnica.

543. Tenuto conto dell’argomentazione della Corte e a fini di coerenza e parità di trattamento, la Commissione ha deciso di considerare le limitazioni di capacità di determinati cantieri navali tedeschi, spagnoli e greci come limitazioni puramente tecniche dal momento che le decisioni si basavano sulla direttiva 90/684 del Consiglio quale modificata. Tuttavia, la Commissione continuerà a monitorare la limitazione di capacità tecnica, tenendo conto delle singole disposizioni applicabili ai cantieri navali interessati, fino alla data specificata in ciascuna delle decisioni adottate sugli aiuti di Stato per la ristrutturazione[332].

10. Agricoltura

544. La Commissione ha ricevuto 252 notifiche di progetti di aiuti di Stato da accordare nel settore agricolo e agroindustriale. La Commissione ha anche avviato l’esame di 13 misure di aiuto che non erano state precedentemente notificate in base all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE. Non è stata avviata né conclusa la revisione di aiuti esistenti ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 1, del trattato CE. Complessivamente la Commissione non ha sollevato obiezioni nei confronti di 212 aiuti. Vari aiuti sono stati approvati dopo che gli Stati membri interessati li avevano modificati o si erano impegnati a modificarli, in modo da renderli compatibili con le regole comunitarie in materia di aiuti di Stato. La Commissione ha chiuso la procedura di cui all’articolo 88, paragrafo 2, nei confronti di 14 casi per 10 dei quali ha adottato una decisione finale negativa imponendo, in alcuni casi, il recupero. La panoramica seguente contiene una rassegna dei casi che hanno sollevato le questioni più interessanti in termini di politica di aiuti di Stato nel settore agricolo e agroindustriale nel 2004.

FINLANDIA

Articolo 141 del trattato di adesione

545. Il 16 marzo la Commissione ha deciso di autorizzare una serie di aiuti speciali notificati dalla Finlandia ai sensi dell’articolo 141 del trattato di adesione. La decisione è il risultato formale di lunghe discussioni e negoziazioni al livello più elevato svoltesi durante l’intero anno 2003. La Commissione autorizza la Finlandia a concedere, tra il 2004 e il 2007, un aiuto speciale al reddito degli agricoltori della parte meridionale della Finlandia, ammontante a circa 420 milioni di euro nonché un aiuto supplementare al reddito sotto forma di maggiorazioni a scopo incentivante per i programmi agroambientali esistenti nella stessa regione pari ad un importo di 225 milioni di euro per lo stesso periodo. La concessione degli aiuti al reddito è subordinata all’attuazione di misure di aiuto destinate alla promozione degli investimenti, all’insediamento di giovani agricoltori e ad attività di consulenza aziendale per gli agricoltori.

FRANCIA

PMPOA (Programma di contenimento dell’inquinamento di origine agricola)

546. Il 19 febbraio la Commissione ha adottato una decisione finale positiva[333], in cui dichiara compatibili con il trattato aiuti agli investimenti per la tutela dell’ambiente concessi in Francia prima del 2000. La Commissione aveva infatti avviato un procedimento poiché la Francia aveva concesso aiuti agli investimenti a concorrenza del 60% in un periodo in cui il massimale era appena pari al 35%. La percentuale del 35% era stata anche autorizzata in una decisione che la Francia non aveva rispettato, in quanto aveva accordato aiuti supplementari. Tuttavia, dal 2000, la Commissione ha aumentato il tasso di aiuto massimo autorizzato, misura che è stata confermata all’articolo 4 del regolamento di esenzione n. 1/2004, concetto retroattivo per gli aiuti accordati prima che entrasse in vigore. L’aiuto è stato quindi dichiarato compatibile.

Tassa sulla macellazione

547. Il 30 marzo la Commissione ha deciso[334] di non sollevare obiezioni nei confronti di aiuti di Stato ammontanti a circa 156 milioni di euro per l’anno 2004 (e importi analoghi per gli anni successivi) destinati all’eliminazione ed alla distruzione di capi morti a livello di azienda agricola. L’intensità degli aiuti è pari al 100%. Gli aiuti sono conformi con gli orientamenti TSE e la durata del regime è illimitata. Per quanto riguarda l’eliminazione dei rifiuti dei macelli, la decisione constata che un importo di circa 91 milioni di euro non costituisce aiuto dato che i macelli pagano di più, attraverso la nuova tassa sulla macellazione applicata per tonnellata di rifiuti, di quanto recuperano in termini di vantaggio attraverso la raccolta gratuita dei rifiuti, e quindi non traggono alcun vantaggio finanziario.

Compensazione per la siccità del 2003

548. Il 20 ottobre la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti di aiuti di Stato ammontanti a circa 664 milioni di euro accordati ad agricoltori vittime dalla siccità nel 2003[335]. Gli aiuti sono stati versati sotto varie forme: risarcimento danni (339 milioni di euro), prestiti agevolati relativi a “calamità” (20 milioni di euro), contributo in conto interessi su prestiti in essere (20 milioni di euro), prestiti di consolidamento (20 milioni di euro per prestiti ammontanti a 225 milioni di euro), proroga del pagamento di imposte dirette e IVA (senza penalità di mora), cancellazione di dette imposte, non pagamento dell’imposta fondiaria e proroga del pagamento dei contributi sociali. L’elemento di aiuto contenuto nel contributo in conto interessi sui prestiti in essere è stato considerato un aiuto de minimis . L’intensità di aiuto è stata pari al 100% del danno e la durata è variata in funzione del tipo di aiuto.

Tassa di resa

549. Il 14 dicembre la Commissione ha adottato una decisione finale mista, positiva e negativa, ordinando il recupero della tassa francese sugli acquisti di carne ( taxe d’équarrissage )[336]. Dal 1997 al 2003 la Francia ha prelevato un’imposta sulle vendite sia di carne francese che di carne importata da altri Stati membri. La tassa serviva a finanziare l’eliminazione gratuita dei residui dei macelli e dei capi di bestiame morti. La tassa inizialmente è stata versata nel fondo speciale riservato al finanziamento dell’aiuto. Dopo l’avvio del procedimento di infrazione da parte della Commissione, che considerava l’imposta sulla carne importata da altri Stati membri come discriminatoria, la Francia ha destinato il gettito della tassa in questione al bilancio generale dello Stato ed ha finanziato l’aiuto attraverso detto bilancio per anni 2001 e 2002.

550. Gli aiuti finanziati tra il 1997 e il 2002, pari, in totale, a 829 milioni di euro, sono in linea di massima compatibili con le norme sugli aiuti di Stato. Tuttavia, dato il finanziamento discriminatorio tra il 1997 e il 2000, si sarebbe dovuto considerare incompatibile con il diritto comunitario un importo di aiuto di circa 400 milioni di euro. Orbene, il rimborso dell’aiuto da parte degli agricoltori non compenserebbe necessariamente la discriminazione operata nei confronti della carne importata da altri Stati membri e soggetta alla tassa riscossa a livello dei supermercati. Di conseguenza, a condizione che la Francia rimborsi l’imposta prelevata sulla carne importata da altri Stati membri, la Commissione ha deciso di dichiarare l’aiuto compatibile. La Francia ha assunto impegni in tal senso.

551. Per quanto concerne gli esercizi 2001 e 2002, per aiuti pari ad altri 400 milioni di euro, la Commissione è giunta alla conclusione che il nesso tra la tassa e l’aiuto era venuto meno da quando la tassa era stata iscritta nel bilancio generale[337] e il gettito della tassa non corrispondeva al costo del servizio pubblico. La decisione riguarda pertanto gli anni 1997-2002. Per l’anno 2003, la Commissione deve ancora pronunciarsi. Anche l’aiuto concesso a piccoli commercianti di carne, attraverso l’esenzione della tassa in questione, è stato considerato incompatibile e dovrà essere recuperato.

GERMANIA

Aiuto in favore delle associazioni bavaresi per l’uso collettivo di macchinari agricoli

552. Con due decisioni finali adottate il 19 maggio e, rispettivamente, il 14 dicembre, una decisione subordinata a condizioni[338] ed una decisione parzialmente negativa con ingiunzione di recupero[339], la Commissione ha deciso di chiudere il procedimento di indagine formale avviato nei confronti di un aiuto concesso alle associazioni bavaresi per l’uso collettivo di macchinari agricoli.

553. Entrambe le decisioni chiariscono la politica della Commissione in materia di aiuti di Stato concessi ad associazioni per l’uso collettivo di macchinari agricoli, ossia associazioni di mutua assistenza le cui attività essenziali consistono nell’organizzare servizi di scambio di mano d’opera e di macchinari tra agricoltori. Le denunce pervenute alla Commissione asserivano l’esistenza di un’eventuale sovvenzione incrociata di altre attività commerciali (non principali) svolte dalle associazioni. La Commissione riconosce, in linea di principio, il ruolo positivo svolto dalle associazioni per l’uso collettivo di macchinari agricoli, in quanto consentono agli agricoltori di accrescere la loro efficienza attraverso lo scambio di materiali costosi.

554. Nella decisione C9/A/2004, la Commissione ha pertanto autorizzato aiuti (del valore di 19,6 milioni di euro nell’arco di 6 anni) concessi agli agricoltori sotto forma di servizi agevolati in base del punto 14 delle linee direttrici per gli aiuti nazionali all’agricoltura. L’aiuto è decrescente e non supera il 50% dei costi in causa. La Commissione osserva tuttavia che un aiuto pubblico permanente ammontante al 100% di siffatti costi, che tendono ad essere ricorrenti per gli agricoltori, potrebbe rappresentare un aiuto al funzionamento incompatibile. La Commissione invita la Germania ad introdurre nel suo regime di aiuti l’obbligo per le associazioni in questione di cedere l’intero importo degli aiuti agli agricoltori e di vietare le attività “non principali” oppure di limitarne l’esercizio ad affiliate legalmente indipendenti delle associazioni, impedendo in tal modo la sovvenzione incrociata.

555. Nella decisione riguardante aiuti (illegali) pregressi (C9/B/2003), la Commissione ha constatato che gli importi di aiuto riscossi dai singoli beneficiari (circa 50 euro per agricoltore) erano di entità troppo limitata per alterare la concorrenza. Tuttavia, la Commissione è anche giunta alla conclusione che il sistema bavarese per la concessione di detti aiuti non impedisce di fatto la concessione di aiuti al funzionamento propriamente detto alle associazioni stesse, né la sovvenzione incrociata di altre attività commerciali da esse svolte. La Commissione ha pertanto deciso che gli aiuti per i quali non è possibile produrre elementi attestanti che ne hanno beneficiato unicamente gli agricoltori, sono incompatibili e devono essere recuperati.

GRECIA

Programma di indennizzi di danni causati da avverse condizioni climatiche - RAGBY

556. Il 20 aprile la Commissione ha deciso[340] di non sollevare obiezioni nei confronti di aiuti di Stato ammontanti complessivamente a circa 60 milioni di euro destinati a indennizzare gli agricoltori e i pescatori delle perdite causate da calamità (frane, inondazioni), avverse condizioni climatiche (gelo, pioggia, tempeste, siccità) e malattie tra il marzo 2002 e il marzo 2003. L’intensità degli aiuti corrispondeva al 50%-80% delle perdite, oppure per talune coltivazioni, a importi fissi per 1 000 m². La misura ha una durata di 5 anni (essendo gli aiuti erogabili in varie fasi).

ITALIA

Capitale di rischio per le PMI agricole

557. Il 3 febbraio la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni alla concessione di capitale di rischio, proveniente da fondi pubblici, per un importo di circa 5 milioni di euro all’anno fino al 2005[341]. L’obiettivo consiste nella costituzione di un fondo di investimento nel capitale di rischio per promuovere l’accesso delle PMI agricole e agroalimentari al capitale di rischio sotto forma di acquisizione di partecipazioni minoritarie, prestiti partecipativi e partecipazione ad altri fondi di capitale di rischio. La misura contiene vari elementi di aiuto di Stato che sono stati ritenuti compatibili con le norme sugli aiuti di Stato. A titolo di esempio, il fondo pubblico rinuncia ai profitti superiori ad un determinato margine, a favore degli investitori privati. Questa è una delle misure destinate ad attrarre investitori privati. La durata della misura è di 10 anni.

Indennizzo per l’influenza catarrale dei ruminanti

558. Il 16 marzo la Commissione ha adottato una decisione finale negativa in merito ad aiuti di Stato corrispondenti a 2,6 milioni di euro, destinati ad indennizzare le imprese di trasformazione della regione Sardegna di presunte perdite dovute alla influenza catarrale dei ruminanti[342]. L’aiuto volto a indennizzare gli agricoltori di presunte perdite era stato autorizzato parallelamente alla decisione di avviare il procedimento di indagine nei confronti dell’aiuto al settore della trasformazione. Poiché l’aiuto non era stato erogato, non era necessario ordinarne il recupero. L’aiuto era stato considerato incompatibile in quanto:

- le regole sugli aiuti di Stato autorizzano l’indennizzo unicamente per i produttori primari. Le perdite di fatturato fanno parte del normale rischio commerciale e possono essere causate da diversi fattori.

- Il nesso tra le perdite e l’influenza catarrale dei ruminanti non è stato dimostrato. Nello stesso periodo in Sardegna vi era stata una forte siccità che potrebbe avere, del pari, causato riduzioni di fatturato; alcune cooperative possono avere ricevuto minori consegne di materie prime (e quindi avere subito perdite) per motivi diversi dall’influenza catarrale dei ruminanti.

AIMA – settore avicolo

559. Il 19 maggio la Commissione ha adottato una decisione finale negativa ed ha dichiarato incompatibili con il trattato aiuti di Stato pari a circa 10,3 milioni di euro[343]. Poiché gli aiuti non erano stati erogati, non è stato necessario ordinarne il recupero. Gli aiuti dovevano indennizzare i produttori avicoli in Italia di presunte perdite dovute alla crisi della diossina del 1999 in Belgio.

560. L’Italia aveva sostenuto che la crisi della diossina in Belgio aveva causato un panico mediatico in Italia, con conseguente crollo del consumo di pollame nel paese. Di conseguenza l’Italia aveva proposto di indennizzare i produttori avicoli italiani, sostenendo che lo scandalo della diossina era da considerasi un “evento eccezionale” non solo in Belgio, ma anche in Italia. In base alle norme sugli aiuti di Stato, l’unico modo per autorizzare siffatto aiuto sarebbe consistito nell’assimilare gli effetti della crisi della diossina ad un “evento straordinario”. Tuttavia la Commissione aveva espresso seri dubbi circa tale approccio per quanto concerne il mercato italiano. Le informazioni ricevute dopo l’avvio del procedimento non hanno fugato i dubbi espressi dalla Commissione.

Aiuto per il salvataggio in favore dei fornitori di Parmalat

561. Il 14 luglio la Commissione ha deciso[344] di non sollevare obiezioni su un aiuto una tantum di circa 1 milione di euro a favore dei produttori di latte della Lombardia, i quali si trovano in difficoltà finanziarie per il mancato pagamento del latte conferito al gruppo Parmalat. Gli aiuti al salvataggio consistono in una garanzia, compatibile con le condizioni fissate negli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione. L’Italia ha proposto metodi di calcolo medio per stabilire quando un produttore tipico di latte possa essere considerato in difficoltà e quindi idoneo a ricevere aiuti. Alcuni agricoltori saranno esclusi in quanto sono considerati in condizioni finanziarie sufficientemente prospere da non essere in difficoltà. Quanto all’intensità degli aiuti, il valore massimo della garanzia ammissibile ai sensi del presente regime è di 500 000 euro per le singole imprese e 5 milioni di euro per le cooperative.

Intervento regionale per lo sviluppo di Confidi nel settore agricolo

562. Il 10 maggio la Commissione ha autorizzato[345] aiuti pari a 1 032 913,80 euro per garanzie, e pari a 516 456,90 euro per assistenza tecnica a favore di Confidi, ossia di cooperative composte da imprese del settore agricolo e delle relative associazioni che gestiscono fondi di garanzia. L’aiuto è concesso per un periodo di cinque al fine di:

- offrire garanzie sussidiarie agli agricoltori o alle cooperative, purché le garanzie medesime siano connesse ad operazioni finanziate da un regime di aiuti regionale/nazionale autorizzato dalla Commissione e che il cumulo degli aiuti non superi le soglie fissate dalle decisioni della Commissione che approvano gli aiuti;

- fornire servizi di consulenza a tutti gli agricoltori che svolgono la loro attività nella regione.

563. Per quanto concerne le garanzie sussidiarie, l’equivalente sovvenzione netto dell’aiuto è calcolato, come nel caso dei prestiti agevolati, come la differenza tra tassi d’interesse di mercato e il prestito effettivamente stipulato con la banca, una volta accordata la garanzia, con detrazione dell’importo pagato dal beneficiario.

Aiuti per l’emergenza della BSE: legge 49/2001 – Articoli diversi dall’articolo 7a

564. Il 1º dicembre la Commissione ha autorizzato retroattivamente[346] l’Italia a concedere aiuti di Stato ammontanti a circa 169 milioni di euro per coprire i costi di distruzione obbligatoria di specifici materiali di rischio e per lo stoccaggio di materiale a basso rischio, nonché un aiuto al reddito a favore degli allevatori di bovini per compensare gli effetti dell’emergenza della BSE del 2001 . Le misure approvate sono state disposte dalla legge italiana 49/2001, parzialmente autorizzata dalla Commissione all’epoca dell’emergenza della BSE nel 2001.

565. L’aiuto al reddito a favore degli allevatori di bovini, concesso sotto forma di sospensione/proroga del pagamento degli obblighi fiscali o di sicurezza sociale, è autorizzato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato CE. Gli aiuti al reddito a favore del settore a valle (imprese di macellazione, commercianti di carne all’ingrosso e al dettaglio) interessato dalla decisione, ammontano a circa 103,25 euro per impresa e sono considerati aiuti de minimis per cui non rientrano nel divieto degli aiuti di Stato.

PAESI BASSI

Misure contro l’influenza aviaria

566. L’8 settembre la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti di un aiuto di Stato di circa 11,3 milioni di euro destinato a compensare i costi sostenuti per combattere l’influenza aviaria[347]. La misura costituisce una modifica dell’aiuto approvata con il n. N 700/2000. L’intensità di aiuto annunciata è pari al 100% e la misura sarà in vigore fino al 1º gennaio 2010.

Misure contro l’afta epizootica

567. L’8 settembre la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti di aiuti di Stato di circa 2,7 milioni di euro destinato a compensare i costi sostenuti per combattere l’afta epizootica[348]. La misura è una modifica dell’aiuto approvata con il n. N 700/2000. L’intensità di aiuto è pari al 100% e la misura sarà in vigore fino al 1º gennaio 2010.

11. Pesca

568. La Commissione ha autorizzato alcuni aiuti concessi dalla Francia (sotto forma di riduzioni dei contributi sociali e di altri oneri) in seguito all’inquinamento da petrolio causato dal naufragio dell’”Erika” nel dicembre 1999 e da una violenta tempesta poco tempo dopo. La Commissione ha ritenuto che le misure fossero giustificate per quanto concerne i pescicoltori della costa atlantica, particolarmente colpiti da detti avvenimenti, mentre le ha considerate incompatibili con il mercato comune per altri acquacoltori e anche per i pescatori. Gli aiuti dovranno quindi essere recuperati.

569. La Commissione ha parimenti autorizzato alcune misure di aiuto alla pesca concesse in Corsica tra il 1987 e il 1999, mentre quelle per la costruzione e la modernizzazione di navi, con aumento di potenza, concesse tra il 1º gennaio 1997 e il 28 ottobre 1998 sono state ritenute incompatibili con il mercato comune e quindi devono essere recuperate. Tuttavia sono stati autorizzati nuovi aiuti per l’acquisto di navi di seconda mano.

12. Carbone e trasporti

Carbone

570. Il 2004 è stato caratterizzato dalla fine della produzione di carbone in Francia e dall’allargamento dell’Unione, che ha portato il numero di paesi produttori di carbone da tre (Germania, Regno Unito e Spagna) e sette, con l’aggiunta di Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia e Ungheria. A causa di condizioni geologiche sfavorevoli, molte miniere dell’UE non sono in grado di sostenere la concorrenza rispetto al carbone importato.

571. Va ricordato che dal 24 luglio 2002 è entrato in vigore un nuovo regolamento sugli aiuti di Stato all’industria carboniera[349], in seguito alla scadenza del trattato CECA, il 23 luglio 2002. Il regime si basa su una produzione minima di carbone per rafforzare la sicurezza dell’approvvigionamento energetico dell’UE. Gli aiuti di Stato all’industria carboniera contribuiranno alla ristrutturazione del settore, tenuto conto delle ripercussioni sociali e regionali della riduzione di attività.

572. Per quanto concerne la Spagna, la Commissione ha avviato un’indagine approfondita concernente il piano di ristrutturazione e gli aiuti all’industria carboniera per l’anno 2003[350]. Il 19 maggio 2004 la Commissione ha autorizzato aiuti all’industria carboniera tedesca per l’anno 2004[351].

Trasporti

Trasporti ferroviari

573. Il 6 ottobre la Commissione ha autorizzato la Germania a concedere un sostegno finanziario all’infrastruttura ferroviaria[352]. Il regime di aiuti approvato concerne orientamenti relativi al finanziamento della costruzione, estensione e riattivazione di raccordi ferroviari privati. Un raccordo ferroviario privato è costituito da un binario di proprietà di un’impresa commerciale che lo utilizza per inviare e/o ricevere merci nell’ambito delle sue attività commerciali. Questa linea ferroviaria deve essere raccordata direttamente o indirettamente con la rete di una infrastruttura ferroviaria pubblica. Il regime di aiuti contribuirà a garantire la crescita del settore e a trasferire su rotaia una parte del traffico merci su strada.

Trasporto combinato

574. La Commissione ha adottato un atteggiamento favorevole nei confronti di un regime italiano[353] della regione Friuli-Venezia Giulia, che dispone la concessione di aiuti alle imprese logistiche che organizzano servizi di trasporto ferroviario combinato con origine e destinazione presso uno scalo ferroviario o centro intermodale ubicato nella regione. Gli aiuti si limiteranno a compensare la differenza tra i costi esterni del trasporto su strada e del trasporto combinato. Il regime permetterà di ridurre il prezzo dei servizi di trasporto combinato in modo da renderli concorrenziali con i servizi di trasporto stradale in condizioni di mercato analoghe.

575. La Commissione ha approvato un altro regime regionale italiano[354] (Sicilia) volto a promuovere, per un periodo di tre anni, i servizi di trasporto combinato strada-mare tra i porti della Sicilia e altri porti italiani e comunitari. L’aiuto è corrisposto sotto forma di “bonus ambientale” alle piccole e medie imprese di autotrasporto per il trasporto di mezzi pesanti individuali di un peso massimo superiore a 12 tonnellate o di semirimorchi. Considerate la specifica situazione geografica ed economica della Sicilia, le difficoltà connesse all’organizzazione del mercato di trasporto intermodale e il carattere sperimentale della misura, la Commissione la ha considerata compatibile con il trattato.

576. In aprile la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni a un regime di aiuti[355] destinato a incoraggiare il passaggio dal trasporto di merci su strada al trasporto per via navigabile, tramite la concessione di sovvenzioni a servizi già esistenti o di nuova creazione, per via navigabile costiera, marittima di breve durata o interna, purché il trasferimento modale eviti il trasporto su strada e rechi vantaggi ambientali nel Regno Unito. Il nuovo regime integra il regime esistente di sostegno alle infrastrutture di trasporto merci ( FFG )[356]. Le sovvenzioni saranno concesse a concorrenza del 30% dei costi di funzionamento complessivi per un massimo di tre anni, dopo di che il progetto deve essere redditizio.

577. Infine, la Commissione ha autorizzato un regime di aiuti belga[357] destinato a garantire l’accesso al porto di Anversa attraverso vie navigabili interne durante i lavori di rifacimento del raccordo autostradale di Anversa[358]. Il regime di aiuti finanzierà i costi addizionali per il carico e scarico di container su imbarcazioni per navigazione interna in modo da non scoraggiare il traffico nelle vie navigabili interne da e per il porto di Anversa durante i lavori.

Trasporto su strada

578. In luglio la Commissione ha autorizzato un aiuto all’investimento per l’adattamento di filtri di particolato su autocarri immatricolati in Danimarca[359] .

579. Il 20 ottobre la Commissione ha chiuso l’indagine formale[360] relativa alla presunta incorretta applicazione di una precedente decisione positiva della Commissione riguardante la ristrutturazione dell’impresa Sernam, affiliata della società ferroviaria francese SNCF, che effettua trasporti stradali e ferroviari, nonché servizi di spedizione merci, adottando una decisione condizionale, in parte positiva e in parte negativa, e relativa ingiunzione di recupero.

580. La Commissione ha proseguito l’esame del piano di ristrutturazione della società belga ABX Logistics, che esercita attività di trasporto di merci prevalentemente su strada, oltre che di trasporto marittimo e aereo.

581. La Commissione esamina attualmente i possibili effetti, in termini di aiuti di Stato, di un regime di rimborso connesso all’introduzione di un pedaggio per autocarri pesanti sulle autostrade tedesche[361].

Vie navigabili

Navigazione interna

582. La Commissione ha autorizzato due regimi di aiuto destinati a promuovere lo sviluppo del trasporto per vie navigabili interne in Francia e in Belgio (regione vallona)[362] attraverso l’ammodernamento della flotta e la promozione e il rilancio della professione di trasportatore fluviale.

583. Il regime di aiuti vallone dispone anche la concessione di aiuti ad operatori di servizi regolari di trasporto combinato di container per vie navigabili interne a partire da un terminale collegato a una via navigabile situata in Vallonia. La sovvenzione è calcolata in base al numero di container trasbordati da o verso la via navigabile. Gli aiuti sono volti a promuovere lo sviluppo di servizi di trasporto combinato per vie navigabili interne da e verso la Vallonia, rispetto al trasporto su strada, che rappresenta la quasi totalità del trasporto di container nella regione.

Trasporto marittimo

584. La Commissione ha approvato varie proroghe o modifiche ai regimi di aiuto esistenti in Italia[363], Germania[364], Danimarca[365] e Finlandia[366]. La Commissione ha inoltre autorizzato un regime d’imposizione forfetaria sulla base del tonnellaggio per il trasporto marittimo[367], per cui l’Italia è diventata l’undicesimo Stato membro ad introdurre siffatto regime, noto anche come “tassa sul tonnellaggio”.

585. La Commissione ha autorizzato il regime di aiuti adottato dall’Italia in favore di imprese del gruppo Tirrenia[368] , che resterà in vigore fino al 2008 sulla base di accordi di servizio pubblico. La Commissione ha concluso che le sovvenzioni, accordate ad imprese del gruppo Tirrenia per garantire i servizi tra l’Italia continentale e le isole, rappresentano una compensazione per l’imposizione di obblighi di servizio pubblico. La Commissione ha invece dichiarato incompatibile con il diritto comunitario la compensazione concessa su determinate rotte marittime internazionali, in quanto non vi era un’effettiva necessità di servizi pubblici, e ne ha quindi ingiunto il recupero presso il beneficiario.

586. Il 30 giugno[369] la Commissione ha chiuso il procedimento di indagine formale avviato il 19 marzo 2003[370] nei confronti di una serie di misure fiscali belghe a favore del trasporto marittimo, respingendo alcune delle misure esaminate, in particolare la riduzione fiscale per le navi più recenti, il riporto di crediti fiscali nell’ambito dell’impresa soggetta a tassazione forfetaria e l’ammissibilità di attività non intrinsecamente connesse al trasporto marittimo, tra cui la vendita di beni o servizi non destinati al consumo a bordo e la vendita di articoli di lusso o escursioni dei passeggeri, scommesse e tavoli da gioco ai casinò. Le altre misure esaminate sono state accettate.

587. Infine, per quanto concerne la Francia, il 14 dicembre la Commissione ha modificato la decisione, adottata il 30 gennaio 2002[371], ed ha autorizzato un regime di aiuti per l’apertura di nuove linee di trasporto marittimo a corto raggio, al fine di tenere conto delle nuove norme comunitarie vigenti in tale settore.

Trasporto aereo

588. Il 12 febbraio la Commissione ha adottato una decisione concernente i vantaggi concessi dalla regione Vallonia[372] e da Bruxelles South Charleroi Airport (BSCA) alla compagnia aerea Ryanair in relazione al suo insediamento a Charleroi. La Commissione ha concluso che nessun operatore privato, nelle stesse circostanze di BSCA, avrebbe concesso gli stessi vantaggi. Poiché, nella fattispecie, non è stato rispettato il principio dell’investitore privato, i vantaggi concessi a Ryanair rappresentavano aiuti di Stato atti a falsare la concorrenza.

589. La Commissione ha tuttavia ritenuto che gli aiuti concessi a Ryanair a Charleroi potrebbero essere compatibili con il mercato comune nel quadro della politica dei trasporti, dal momento che permettono di sviluppare e di migliorare l’utilizzazione delle infrastrutture aeroportuali secondarie, che sono attualmente sottoutilizzate e che rappresentano un costo per la collettività. La Commissione, nella sua decisione, ha autorizzato alcuni tipi di aiuti, in particolare quelli che permettono un autentico sviluppo di nuove rotte in base a condizioni ben definite. La decisione indica inoltre che determinate forme di aiuto non possono essere autorizzate; la Commissione mira a garantire che i vantaggi concessi a un particolare aeroporto non siano discriminatori e che siano caratterizzati da una maggiore trasparenza.

590. La decisione è particolarmente significativa per il futuro del trasporto aereo, soprattutto poiché concerne l’uso di aeroporti regionali o secondari. Al momento della decisione la Commissione ha anche annunciato che adotterà orientamenti in materia di aiuti di Stato in favore delle società aeree low cost , di aiuti all’avvio di nuove rotte e di finanziamento pubblico degli aeroporti: “Orientamenti comunitari relativi al finanziamento di aeroporti e agli aiuti all’avviamento concessi a società aeree operanti da aeroporti regionali”.

591. Il 16 marzo la Commissione ha deciso di avviare un’indagine in merito a un aiuto di Stato in relazione alla Grecia[373] avendo formulato dubbi sulla creazione e la privatizzazione di una società denominata Olympic Airlines (NOA) – che ha rilevato le attività nel settore voli di Olympic Airways – nonché su una serie di altre misure. La Commissione ha anche contestato il mancato recupero da parte della Grecia di aiuti di Stato illegittimi e incompatibili in seguito alla decisione del dicembre 2002, il mancato pagamento da parte della società di debiti fiscali nel 2003, la concessione di un anticipo (superiore a 130 milioni di euro) da parte dello Stato per finanziare la ristrutturazione e la privatizzazione della società e il mancato pagamento da parte di quest’ultima della tassa di modernizzazione aeroportuale ( Spatosimo ) applicata ai passeggeri.

592. Tra le decisioni adottate nel 2004 nel settore dei trasporti aerei, è stata significativa la decisione del 20 luglio 2004, con cui la Commissione ha autorizzato un aiuto per il salvataggio in favore della compagnia aerea italiana Alitalia[374]. L’aiuto consiste di un prestito ponte di 400 milioni di euro concesso ai tassi di mercato a breve, che deve essere rimborsato alla scadenza, per permettere di definire le modalità di un’eventuale ristrutturazione dell’impresa senza ulteriori aiuti di Stato.

593. Infine, il 14 dicembre la Commissione ha autorizzato la prima fase della riprivatizzazione della divisione “servizi di assistenza in scalo” di TAP[375]. La compagnia aerea portoghese privata Portugalia doveva integrare i suoi servizi di assistenza in scalo con quelli di TAP e, in cambio, acquisire una partecipazione del 6% nella nuova società di assistenza in scalo. La Commissione ha ritenuto che queste diverse operazioni non costituissero aiuto di Stato, dato che non dovevano essere messe a disposizione di TAP risorse statali e visto che l’acquirente, Portugalia, aveva pagato un prezzo di mercato per la partecipazione in questione.

13. Radiodiffusione pubblica, banda larga, settore cinematografico

Regimi di canoni di abbonamento

594. L’ente pubblico italiano di radiodiffusione RAI è incaricato di un servizio pubblico, più precisamente il servizio pubblico di radiodiffusione, al cui finanziamento concorre il canone di abbonamento. Tale canone costituisce un aiuto esistente, giacché esisteva prima dell’entrata in vigore del trattato di Roma e le sue caratteristiche essenziali sono rimaste immutate da allora.

595. Nell’ambito di una procedura relativa ad aiuti esistenti, volta a preservare la compatibilità del regime di finanziamento attraverso il canone di abbonamento della RAI[376], i servizi della Commissione hanno proposto alle autorità italiane alcuni miglioramenti volti a garantire che il regime del canone di abbonamento sia trasparente e contenga garanzie contro una sovraccompensazione eccessiva. Il 23 giugno le autorità italiane hanno accettato tutti i miglioramenti indicati dai servizi della Commissione.

596. Sono state avviate procedure analoghe nei confronti delle emittenti portoghesi[377] e francesi[378] e sono in corso negoziati concernenti opportune misure.

Finanziamento statale di TV2 Denmark[379] e finanziamento statale ad hoc di enti pubblici di radiodiffusione nei Paesi Bassi[380]

597. Conformemente alla sua comunicazione relativa all’applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di radiodiffusione[381] e alle sue decisioni in materia adottate nel 2003[382], la Commissione, nel 2004, ha proseguito le sue indagini sugli aiuti di Stato in relazione al finanziamento statale di enti pubblici di radiodiffusione. Nei primi nove mesi del 2004, la Commissione ha avviato indagini sul finanziamento del sistema pubblico olandese di radiodiffusione ed ha adottato una decisione finale sul finanziamento dell’ente pubblico danese di radiodiffusione TV2/Danmark (TV2).

598. Il 3 febbraio la Commissione ha iniziato un’indagine approfondita in merito al finanziamento ad hoc di enti pubblici di radiodiffusione olandesi. Al termine dell’esame preliminare, la Commissione ha concluso che le misure ad hoc ad essi concesse costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE e della cui compatibilità dubita ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE. La Commissione ha stimato che, dal 1992 in poi, lo Stato olandese ha concesso agli enti di radiodiffusione pubblica più finanziamenti (110 milioni di euro) di quelli necessari per finanziare il servizio pubblico.

599. Il 19 maggio la Commissione ha chiuso l’indagine approfondita avviata in relazione al finanziamento statale dell’ente pubblico danese di radiodiffusione TV2, ordinando il rimborso di un importo pari a circa 84,4 milioni di euro, maggiorato degli interessi, a titolo di aiuto di Stato incompatibile. L’indagine formale ha riguardato il periodo 1995-2002. Nella sua valutazione, la Commissione ha esaminato se il finanziamento pubblico, che TV2 aveva ricevuto per adempiere al suo compito di servizio pubblico, fosse compatibile ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE. Nella sua decisione la Commissione ha calcolato, innanzitutto, se la compensazione statale fosse commisurata ai costi netti che TV2 doveva sostenere per adempiere al suo obbligo di servizio pubblico. La Commissione ha constatato che TV2 aveva ricevuto una sovraccompensazione ammontante a 628,2 milioni di DKK (84,4 milioni di euro). In secondo luogo, la Commissione ha analizzato il comportamento di TV2 sul mercato pubblicitario televisivo. Conformemente alla comunicazione sulla radiodiffusione, se un’emittente pubblica non si prefigge di aumentare i proventi della sua attività pubblica, il fabbisogno di finanziamenti pubblici risulta indebitamente accresciuto, il che provocherebbe distorsioni di concorrenza superiori a quanto necessario per svolgere la missione di servizio pubblico. Benché i prezzi della pubblicità televisiva in Danimarca siano piuttosto bassi, l’indagine della Commissione non ha dimostrato che TV2 aveva deciso di non aumentare le sue entrate pubbliche ed ha peraltro rivelato che lo Stato danese, proprietario di TV2, non si era comportato come un investitore privato, quando aveva deciso di reinvestire gli importi annui della sovraccompensazione in TV2. Benché abbia successivamente affermato che la sovraccompensazione era necessaria per rafforzare il capitale, lo Stato danese non ha seguito la strategia di un investitore privato, in quanto prima di reinvestire la sovraccompensazione in TV2, non ha precisato quale dovesse essere il livello appropriato di capitale per un’emittente pubblica, né quale fosse il risultato finanziario che sperava di ottenere da detto capitale. Lo Stato danese, al contrario, si è limitato a lasciare che la sovraccompensazione si accumulasse nella società. Per tale motivo la Commissione ha concluso che l’importo di 84,4 milioni di euro era incompatibile con il trattato CE.

DVB-T Germania [383]

600. Per promuovere il progetto DVB-T (radiodiffusione video digitale terrestre), l’autorità responsabile dei media di Berlino-Brandeburgo ha compensato le emittenti private dei cosiddetti “costi di passaggio”. Alle emittenti private, infatti, è stato concesso un indennizzo per indurle a passare dalla televisione analogica terrestre a quella digitale. La nuova rete televisiva digitale terrestre è gestita da T-Systems, affiliata di Deutsche Telekom AG (DTAG). In seguito a una denuncia, la Commissione ha esaminato detto indennizzo e ha ritenuto che può configurare un aiuto di Stato a favore sia delle emittenti private che dell’operatore T-Systems. Il 14 luglio la Commissione ha quindi deciso di avviare un procedimento di indagine formale.

601. Lo stesso giorno e sulla base di varie denunce, la Commissione ha avviato un procedimento di indagine formale in merito al finanziamento della televisione terrestre digitale (DVB-T) in Svezia[384], poiché non si può escludere che tale finanziamento comporti aiuti di Stato.

Banda larga

602. La Commissione ha approvato vari progetti di aiuti pubblici per l’installazione della banda larga[385]. Lo sviluppo della società dell’informazione è un aspetto cruciale del programma di azione di Lisbona e la Commissione ha ammesso che occorre incoraggiare l’installazione della banda larga, soprattutto nelle regioni svantaggiate[386]. I servizi della Commissione hanno esaminato in quali condizioni siffatti progetti potrebbero essere compatibili con le norme comunitarie sugli aiuti di Stato. Le decisioni forniscono un orientamento su come concepire sostegni pubblici che siano compatibili con le regole di concorrenza.

603. Nel progetto Pirenei Atlantici, lo Stato francese ha previsto di sostenere l’installazione di un’infrastruttura aperta per servire il pubblico in generale in una zona geografica nella quale non esisteva affatto la banda larga o in cui la copertura era considerata insufficiente, giacché esisteva un solo fornitore di tale servizio. La Commissione ha osservato che il progetto si limiterebbe all’installazione dell’infrastruttura e all’”accesso” ad operatori, ma non offrirebbe direttamente servizi a utenti finali. La Commissione ha riconosciuto che il progetto potrebbe soddisfare la definizione di interesse economico generale nel settore della banda larga. Inoltre, poiché il progetto soddisfaceva i criteri stabiliti dalla Corte di giustizia nella sentenza Altmark [387], la misura in questione non costituiva aiuto.

604. I progetti in Scozia e nelle regioni East Midlands e Lincolnshire del Regno Unito prevedono la fornitura di servizi end-to-end oltre alla semplice messa a disposizione di infrastrutture di accesso. La Commissione ha ritenuto che, malgrado la presenza di elementi di aiuto di Stato, tali misure non alteravano la concorrenza in misura contraria all’interesse comune, considerata la grande varietà di clausole di salvaguardia che garantiscono che sarà concesso soltanto l’aiuto minimo necessario. Pertanto, gli aiuti sono stati ritenuti compatibili, in virtù dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE.

Settore cinematografico e audiovisivo

605. Sulla base dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera d), del trattato CE e delle cosiddette “Comunicazioni sul cinema[388], la Commissione ha approvato varie misure di aiuti a sostegno della produzione cinematografica negli Stati membri, tra cui le produzioni cinematografiche e televisive nei Länder tedeschi[389] nonché il regime di esenzione fiscale belga[390]. La Commissione, in tali decisioni, ha mostrato il suo impegno a prendere in considerazione gli aspetti culturali e a rispettare e promuovere la diversità culturale.

C – ESECUZIONE DELLE DECISIONI IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

1. INTRODUZIONE

606. Nel 2004 la Commissione ha aumentato gli sforzi per monitorare l’esenzione di decisioni concernenti aiuti di Stato. A tal fine, nella seconda metà del 2003, la DG Concorrenza ha creato una nuova unità incaricata di “sviluppare un approccio coerente e sistematico al monitoraggio e all’esecuzione di decisioni concernenti gli aiuti di Stato di competenza della DG Concorrenza”. Durante il primo anno intero da quando è stata istituita, l’unità monitoraggio ed esecuzione delle decisioni si è concentrata sull’esecuzione effettiva delle decisioni di recupero, elemento essenziale per la credibilità dell’attività di controllo svolta dalla Commissione in materia di aiuti di Stato.

607. Il 21 aprile la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 794/2004[391], recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio[392]. Il capo V precisa le modalità riguardanti il tasso d’interesse da applicare al recupero di aiuti illegittimi ed illustra dettagliatamente il metodo di fissazione dei tassi di interesse per il recupero e il metodo di calcolo degli interessi.

608. Nel 2004 la Commissione ha adottato 22 nuove decisioni di recupero di aiuti, mentre ha chiuso 19 casi di recupero. Di conseguenza, il numero di decisioni di recupero in corso di competenza della DG Concorrenza alla fine dell’anno erano salite a 93 (contro 90 alla fine del 2003).

609. Oltre due terzi di tutti i casi di recupero pendenti concernono aiuti concessi unicamente da due Stati membri (44 casi riguardano la Germania e 20 casi riguardano la Spagna)[393]. All’altro estremo, 16 Stati membri attualmente non hanno alcun caso di recupero in corso. Quasi due terzi dei casi di recupero in corso riguardano misure di aiuto individuali, i restanti sono regimi di aiuto. In quasi metà dei casi di recupero in corso riguardanti aiuti individuali il beneficiario è insolvente. Tuttavia, ciò non implica necessariamente che, in questi casi, l’aiuto non produca più effetti distorsivi della concorrenza. Infatti, in quasi due terzi di detti casi, l’impresa interessata prosegue la sua attività economica, spesso sotto la supervisione di un curatore nominato dal tribunale.

610. Le informazioni disponibili al 31 dicembre 2004 indicano che l’importo complessivo di aiuti da recuperare equivale almeno a 9,7 miliardi di euro. Si tratta di un importo significativo, poiché rappresenta circa il 35% del totale degli aiuti di Stato accordati nella Comunità nel 2002[394]. Gran parte di questi aiuti hanno formato oggetto di un numero limitato di decisioni di recupero recenti, relative alle Landesbanken tedesche[395], a France Télécom[396] e a EDF[397]. Tuttavia, per oltre 24 casi di recupero in corso, lo Stato membro interessato non è ancora stato in grado di presentare informazioni affidabili circa l’importo di aiuto in questione. La disponibilità delle informazioni sugli importi da recuperare è particolarmente limitata nel caso dei regimi di aiuti, in particolare per quanto concerne le misure fiscali o parafiscali e gli aiuti concessi sotto forma di garanzia.

611. Nel 2004 la Commissione ha seguito attentamente e costantemente l’iter amministrativo di tutte le decisioni di recupero in corso, per assicurarne l’effettiva attuazione. Ogniqualvolta ha ritenuto che un particolare Stato membro non avesse adottato tutte le misure necessarie previste dal suo ordinamento giuridico per eseguire la decisione, la Commissione ha avviato il procedimento previsto dall’articolo 88, paragrafo 2, o dall’articolo 228, paragrafo 2, del trattato. È quanto ha fatto nel caso di Crédit Mutuel[398], di Kimberley Clark[399] e dei cantieri navali pubblici[400].

612. Gli Stati membri svolgono un ruolo importante nell’esecuzione delle norme comunitarie sugli aiuti di Stato, visto che sono tenuti ad eseguire le decisioni di recupero ed a permettere il ricorso in giustizia dei concorrenti, in base al diritto nazionale. La Commissione ha quindi avviato uno studio sull’esecuzione a livello nazionale della politica dell’UE in materia di aiuti di Stato al fine di individuare i punti forti e i deboli delle procedure di recupero nazionali e di avere una conoscenza dettagliata delle possibilità di azione da parte dei concorrenti nei tribunali nazionali. I risultati dello studio dovrebbero essere disponibili alla fine del 2005.

2. CASI INDIVIDUALI

Scott Kimberly Clark

613. In ottobre la Commissione ha constatato che la Francia non si era conformata alla decisione del 12 luglio 2000 di recupero degli aiuti accordati a Scott Paper[401] ed ha quindi deciso di deferire il caso direttamente alla Corte di giustizia delle Comunità europee, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2, del trattato[402]. La decisione di recupero del 12 luglio 2000 è attualmente impugnata dal beneficiario dell’aiuto e dalle autorità locali francesi dinanzi al Tribunale di primo grado[403]. Allo stesso tempo, il beneficiario ha presentato ricorso ai tribunali nazionali contro le ordinanze nazionali di recupero.

614. La Commissione ha ritenuto che fosse necessario deferire il caso alla Corte per una serie di ragioni. Innanzitutto, le autorità nazionali e il tribunale nazionale hanno accettato di sospendere la procedura nazionale in attesa che il Tribunale di primo grado si pronunci sul caso in questione. Ciò è contrario all’articolo 242 del trattato, in base al quale i ricorsi proposti alla Corte di giustizia non hanno effetto sospensivo. Inoltre, il diritto francese non prevede misure provvisorie che permettano di ritirare l’aiuto a Scott mentre è in corso la procedura dinanzi ai tribunali nazionali. Infine, la Commissione ha ritenuto che la Francia non avesse agito conformemente al suo obbligo di cooperare con la Commissione, dato che dal luglio 2003 non ha fornito nuove informazioni sul recupero.

Cantieri navali spagnoli

615. Il 26 giugno 2003 la Corte di giustizia delle Comunità europee ha condannato la Spagna per non aver dato esecuzione alla decisione di recupero della Commissione del 26 ottobre 1999[404], relativa ad aiuti accordati ai cantieri pubblici di costruzione navale[405]. Nell’ottobre 2004 la Commissione ha constatato che la Spagna non si era ancora conformata alla decisione di recupero del 26 ottobre 1999 e che l’aiuto, di fatto, non era stato rimborsato. Essa ha quindi ritenuto che la Spagna non si fosse conformata alla sentenza della Corte di giustizia del 26 giugno 2003 ed ha deciso di applicare la procedura di cui all’articolo 228, paragrafo 2, del trattato. Di conseguenza, il 13 ottobre, la Commissione ha deciso di inviare alla Spagna una lettera di costituzione in mora, in cui illustrava i fatti e la sua valutazione del caso, ed invitava lo Stato membro a presentare le sue osservazioni sulla questione. La lettera è stata regolarmente inviata il 18 ottobre. Le autorità spagnole hanno presentato le loro osservazioni con lettera del 21 dicembre.

D – SELEZIONE DI CAUSE

Cause riunite[406]

616. La Corte di giustizia delle Comunità europee ha dovuto pronunciarsi su un ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado, presentato dalla regione spagnola Territorio Histórico de Álava e dall’impresa Ramondín Cápsulas SA, che avevano entrambe presentato ricorso al Tribunale di primo grado, contro una decisione della Commissione che stabiliva che una determinata forma di trattamento fiscale preferenziale costituiva aiuto di Stato, peraltro incompatibile con il mercato interno, in quanto il vantaggio fiscale concesso superava il massimale del 25% ESN per gli aiuti regionali in quella determinata zona geografica.

617. La Commissione aveva pertanto ordinato il rimborso degli importi di aiuto, decisione che i ricorrenti avevano impugnato dinanzi al Tribunale di primo grado, denunciando l’abuso di potere da parte della Commissione.

618. Il ricorrente ha sostenuto che la Commissione aveva abusato dei suoi poteri esclusivi di controllo degli aiuti di Stato, al fine di realizzare l’armonizzazione fiscale sulla quale sarebbe stato altrimenti difficile ottenere il consenso degli Stati membri. La Corte di giustizia delle Comunità europee ha respinto l’argomentazione, in quanto non era stato fornito alcun elemento che permettesse di concludere che lo scopo perseguito dalla Commissione, nel qualificare la misura in causa come aiuto di Stato, fosse di ottenere l’armonizzazione fiscale.

619. La Corte ha inoltre respinto l’istanza dei ricorrenti, secondo cui le misure fiscali erano state escluse dall’ambito delle norme sugli aiuti di Stato, dato che erano state introdotte prima della riunione del Consiglio Ecofin del 1º dicembre 1997 e prima della comunicazione della Commissione del 10 dicembre 1998 sull’applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese. La Corte ha respinto l’istanza considerandola inammissibile, in quanto non era stata presentata dinanzi al Tribunale di primo grado, ma soltanto introdotta nel ricorso.

Grecia/Commissione (cooperative greche)

620. Nella sentenza pronunciata il 29 aprile[407], la Corte di giustizia delle Comunità europee ha confermato pienamente la decisione finale negativa della Commissione riguardante il recupero di aiuti di Stato ammontanti complessivamente a circa 763 milioni di euro (importo calcolato dalla Grecia nel 2000), concessi a varie cooperative in perdita, inclusa la cooperativa casearia AGNO. In questo caso di erogazione di aiuti senza l’autorizzazione della Commissione, la Corte ha considerato che il recupero (ivi compresi gli interessi) 7 anni dopo l’erogazione fosse legale e non violasse il principio di legittima aspettativa. La Corte ha inoltre confermato che quand’anche l’aiuto fosse stato notificato e la Commissione non avesse reagito entro due mesi, il fatto che l’aiuto era stato concesso dallo Stato membro senza informarne del relativo versamento la Commissione (cosiddetta informazione “Lorenz”) significa che l’aiuto era stato correttamente classificato come “non notificato”.

Paesi Bassi/Commissione (MINAS)

621. Nella sentenza pronunciata il 29 aprile[408], la Corte di giustizia delle Comunità europee ha confermato una decisione finale negativa della Commissione in merito a un aiuto a favore della coltura in serra e di talune altre produzioni orticole concesso sotto forma di esenzione da una tassa sui nitrati (MINAS). In particolare, la Corte ha osservato che:

- spettava allo Stato membro dimostrare che la differenziazione fiscale per talune imprese era giustificata dalla natura e dallo schema generale del sistema;

- l’argomentazione, secondo la quale il sistema MINAS non era destinato a generare un gettito fiscale, non era sufficiente per escludere l’esenzione in questione dalla classificazione come “aiuto”. Non era stato infatti contestato che l’esenzione comportasse un mancato gettito di risorse che avrebbero dovuto essere versate nel bilancio dello Stato.

Commissione/Consiglio

622. In una sentenza del 29 giugno[409], la Corte di giustizia delle Comunità europee ha chiarito e rafforzato i poteri della Commissione in relazione al controllo degli aiuti di Stato. Il 25 novembre 1999 e il 4 ottobre 2000 la Commissione aveva adottato due decisioni finali negative concernenti aiuti di Stato che il Portogallo aveva illegalmente concesso agli allevatori di suini a titolo di compensazione per il basso livello dei prezzi. Mediante dette decisioni la Commissione aveva ingiunto al Portogallo di recuperare gli aiuti dagli allevatori. Il Portogallo non ha impugnato le decisioni dinanzi la Corte di giustizia. Invece, molto più tardi, ha chiesto al Consiglio di autorizzare nuovi aiuti di Stato corrispondenti all’importo dell’aiuto da recuperare conformemente alle decisioni della Commissione, in modo che gli allevatori non fossero tenuti a rimborsarlo. Il 21 gennaio 2002 il Consiglio ha esercitato i suoi poteri speciali ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE e ha autorizzato all’unanimità aiuti di Stato in circostanze eccezionali. La Commissione ha contestato la decisione del Consiglio, ritenendo che costituisse un’elusione della decisione della Commissione e un abuso di potere da parte del Consiglio, e che avrebbe creato incertezza del diritto se il Consiglio in qualsiasi momento avesse potuto annullare una decisione della Commissione già entrata in vigore.

623. Con la sentenza del 29 giugno, la Corte di giustizia delle Comunità europee ha confermato pienamente la posizione della Commissione e ha annullato la decisione del Consiglio. La Corte di giustizia ha sostenuto che quando la Commissione adotta una decisione finale negativa su un aiuto di Stato, lo Stato membro non ha più il diritto di sottoporre la questione al Consiglio, né il Consiglio ha più il potere di autorizzare tale aiuto. In questa fase non possono essere invocate circostanze eccezionali.

624. Qualora la Commissione avvii un procedimento di indagine formale, lo Stato membro deve sottoporre la questione al Consiglio prima che la Commissione adotti la sua decisione finale. In tal caso, il procedimento della Commissione è sospeso per un periodo di tre mesi. Se il Consiglio all’unanimità adotta una decisione nell’arco di tre mesi, la Commissione non può proseguire la sua indagine. Se il Consiglio non adotta una decisione in tale arco di tempo, la Commissione prosegue la sua indagine. (Nel caso in questione, il Consiglio aveva adottato la sua decisione molto tempo dopo l’adozione della decisione finale da parte della Commissione.)

625. La Corte di giustizia ha inoltre confermato che il Consiglio non può decidere di autorizzare nuovi aiuti a favore di imprese per “compensarle” del recupero di aiuti che la Commissione ha dichiarato incompatibili a una decisione finale. Il Consiglio non può bloccare né annullare l’efficacia di una decisione finale negativa della Commissione che ordina il recupero (il contrario di ciò che il Consiglio ha fatto nel caso di specie).

626. Ai fini della certezza del diritto, è essenziale evitare decisioni contraddittorie della Commissione e del Consiglio su un medesimo aiuto.

Pearle BV

627. Nella sentenza del 15 luglio[410], la Corte di giustizia ha considerato che la regolamentazione adottata da un organismo professionale di diritto pubblico ai fini del finanziamento di una campagna pubblicitaria organizzata a favore dei propri membri e da essi decisa, mediante risorse prelevate presso i membri stessi e obbligatoriamente destinate al finanziamento di tale campagna, non costituisce parte integrale di una misura di aiuto ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. Tale finanziamento è stato realizzato mediante risorse di cui detto organismo professionale di diritto pubblico non ha mai avuto il potere di disporre liberamente.

E – STATISTICHE

[pic]

[pic]

[pic]

V – Attività internazionali

A – ALLARGAMENTO E BALCANI OCCIDENTALI

628. La data del 1º maggio 2004 ha segnato l’allargamento dell’Unione europea a dieci nuovi Stati membri. L’adesione è avvenuta senza problemi, in quanto è riuscito il processo pluriennale di allineamento dei regimi della concorrenza di questi paesi con il regime della concorrenza dell’Unione europea. Tale processo ha determinato l’istituzione di un quadro legislativo per il controllo di intese/concentrazioni e aiuti di Stato, la creazione di autorità garanti della concorrenza e preposte al controllo degli aiuti di Stato con capacità amministrative sufficienti, e la garanzia dell’effettiva applicazione di queste regole.

629. Le autorità garanti della concorrenza dei dieci nuovi Stati membri si sono integrate completamente nella Rete europea della concorrenza, cui hanno partecipato come osservatori prima dell’adesione. Nel percorso verso l’adesione, la Commissione ha esaminato le misure sugli aiuti di Stato che questi paesi hanno continuato a notificare in conformità con il meccanismo previsto dal trattato di adesione. Qualsiasi misura di aiuti applicabile dopo l’adesione considerata aiuto di Stato e non inclusa nell’elenco degli aiuti esistente viene considerata nuovo aiuto. La Commissione ha anche analizzato eventuali aree problematiche indicate nella sua relazione di valutazione globale.

630. La Commissione ha anche proseguito molto attivamente le negoziazioni dei capitoli sulla concorrenza con la Bulgaria e la Romania; le trattative si sono concluse a dicembre e saranno seguite da un intenso esercizio di valutazione e supporto precedente all’adesione all’UE di questi due paesi nel 2007.

631. A ottobre la Commissione ha presentato la sua relazione e la sua raccomandazione sui progressi della Turchia verso l’adesione, in vista della decisione del Consiglio europeo del dicembre 2004 relativa all’avvio dei negoziati di adesione con la Turchia. Come parte di questo processo, la Commissione dovrà effettuare una ulteriore valutazione del regime della concorrenza e degli aiuti di Stato, non appena la Turchia lo avrà introdotto.

632. Nel caso della Croazia, la Commissione ha valutato la politica di concorrenza di questo paese nel quadro dell’opinione adottata a marzo sulla domanda di adesione della Croazia, e ha rafforzato la sua cooperazione con l’agenzia croata garante della concorrenza.

633. La Commissione ha favorito lo sviluppo di efficaci regimi di concorrenza in tutti i paesi dei Balcani occidentali, fornendo anche supporto per la redazione delle legislazioni sulla concorrenza e sugli aiuti di Stato e consulenza per la creazione delle istituzioni necessarie per l’applicazione di queste regole, nonché promuovendo una disciplina concorrenziale. Congiuntamente all’ufficio TAIEX della DG Allargamento, la DG Concorrenza ha inoltre organizzato due seminari di formazione della durata di due giorni per i funzionari dei Balcani occidentali, uno sugli aiuti di Stato a ottobre e l’altro sull’antitrust a novembre.

B – Politica di vicinato

634. Nel contesto dell’iniziativa sulla politica europea di vicinato, nel 2004 sono stati negoziati piani di azione con Israele, Giordania, Moldova, Marocco, con l’Autorità palestinese, con Tunisia e Ucraina. Tutti i piani di azione, ad eccezione di quello negoziato con l’Autorità palestinese, includono una sezione sulla politica di concorrenza.

635. I punti relativi alle iniziative in materia di concorrenza si riferiscono all’antitrust e agli aiuti di Stato (ad eccezione di Israele, per il quale non vi sono punti relativi a tali iniziative, considerato il livello avanzato di applicazione delle regole antitrust in tale paese). Per quanto riguarda l’antitrust, lo scopo delle iniziative è rafforzare l’applicazione del diritto della concorrenza e la capacità e l’indipendenza dell’autorità garante della concorrenza; per quanto riguarda gli aiuti di Stato, l’obiettivo è procedere verso l’armonizzazione delle definizioni usate negli Stati membri dell’UE e nei paesi partner e migliorare la reciproca trasparenza in materia di aiuti di Stato.

C – Cooperazione bilaterale

1. Introduzione

636. La Commissione coopera bilateralmente con numerose autorità garanti della concorrenza, in particolare con quelle dei principali partner commerciali della Comunità. L’Unione europea ha concluso accordi di cooperazione in materia di concorrenza con Stati Uniti, Canada e Giappone.

637. Gli elementi principali di questi accordi sono lo scambio reciproco di informazioni e il coordinamento delle attività intese ad assicurare l’osservanza delle regole di concorrenza, nonché lo scambio di informazioni non riservate. In base a questi accordi, una parte può richiedere all’altra di intervenire per far rispettare le regole (cortesia attiva) oppure una parte può prendere in considerazione gli interessi importanti dell’altra parte nel corso delle sue attività intese ad assicurare l’osservanza delle regole (cortesia tradizionale).

638. L’Unione europea ha anche concluso diversi accordi di libero scambio, come gli accordi EuroMed e gli accordi con alcuni paesi dell’America Latina, che solitamente contengono disposizioni di base sulla cooperazione in materia di concorrenza. La cooperazione tra la Commissione e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri dell’OCSE si svolge sulla base di una raccomandazione adottata dall’OCSE nel 1995.

2. Accordi con gli USA, il Canada e il Giappone

Stati Uniti

639. La cooperazione con le autorità statunitensi garanti della concorrenza si basa su specifici accordi di cooperazione in materia di concorrenza[411].

640. Nel corso del 2004 la Commissione ha proseguito la sua stretta cooperazione con la divisione antitrust del ministero della Giustizia statunitense ( Department of Justice ) e la Commissione federale per il commercio degli USA ( Federal Trade Commission – FTC). I contatti tra i funzionari della Commissione e i loro omologhi delle due autorità statunitensi sono stati stretti e frequenti e hanno riguardato la cooperazione in casi specifici e questioni più generali connesse alla politica di concorrenza. I contatti su casi specifici avvengono di norma tramite colloqui telefonici, scambi di messaggi di posta elettronica e di documenti e altre comunicazioni regolari tra i funzionari competenti per i vari casi. La cooperazione continua ad apportare notevoli vantaggi ad entrambe le parti, in termini sia di miglioramento delle rispettive attività intese ad assicurare l’osservanza delle regole, in quanto si evitano inutili conflitti o incoerenze tra le stesse, sia di conoscenza più adeguata delle rispettive politiche in materia di concorrenza.

641. La cooperazione in merito al controllo delle concentrazioni con le autorità antitrust statunitensi è proseguita con grande intensità durante il 2004. Le buone pratiche di cooperazione nell’esame delle concentrazioni tra UE e USA del 2002 forniscono un inquadramento utile per la cooperazione, in particolare indicando i punti critici della procedura nei quali la cooperazione potrebbe risultare particolarmente utile. In pratica, la cooperazione è stata molto pragmatica e flessibile, e ha assunto modalità diverse in funzione dei casi e delle questioni interessate.

642. Nel 2004 si sono verificati numerosi casi di concentrazioni che hanno interessato entrambi i lati dell’Atlantico, e che hanno richiesto un notevole livello di cooperazione pratica e scambi di opinioni tra i rispettivi funzionari competenti della UE e degli USA. Tra i casi che hanno richiesto una cooperazione considerevole in tale anno figurano: Oracle/Peoplesoft , Sony/BMG , Air France/KLM , Sanofi/Aventis , Sygenta/Advanta , Air Liquide/Messer , Agfa/Lastra , Magna/NVC e Microsoft/Time Warner/Contentguard .

643. Come negli anni precedenti, l’esperienza della Commissione dimostra che la cooperazione e il coordinamento in materia di concentrazioni sono utilissimi su questioni riguardanti la concezione, la negoziazione e l’attuazione di misure correttive per i problemi di concorrenza identificati dalle autorità. La concertazione contribuisce a ridurre potenziali incoerenze di approccio, a reciproco vantaggio delle parti che procedono alla concentrazione e delle autorità stesse.

644. Negli ultimi anni la cooperazione sulla politica del controllo delle concentrazioni più in generale si è svolta nel contesto del cosiddetto gruppo di lavoro UE-USA sulle concentrazioni, un forum permanente dedicato alla discussione della politica tra autorità. L’obiettivo del gruppo di lavoro è migliorare la comprensione delle politiche e delle pratiche reciproche e migliorare la coerenza del controllo delle concentrazioni su entrambi i lati dell’Atlantico.

645. Oltre alla cooperazione su singoli casi di concentrazioni, tra le autorità si sono tenuti contatti informali regolari su questioni relative alla politica di controllo delle concentrazioni, con proficui scambi di opinioni su una serie di argomenti. Nel corso del 2004 questi contatti hanno avuto per oggetto il pacchetto di riforme della Commissione sul controllo delle concentrazioni, lo studio della Commissione sull’efficacia della sua politica di misure correttive e le sue riflessioni interne sull’approccio in materia di valutazione di concentrazioni non orizzontali, su cui la Commissione intende distribuire orientamenti.

646. Nel corso dell’anno i contatti sono stati frequenti anche per casi diversi da concentrazioni. La cooperazione bilaterale tra la Commissione e il ministero della Giustizia statunitense è stata particolarmente intensa nel settore dei cartelli: hanno avuto luogo numerosi contatti tra funzionari delle unità competenti della Commissione e i loro omologhi presso il ministero della Giustizia statunitense. Gli scambi di informazioni su casi specifici sono stati frequentissimi, ma le discussioni hanno riguardato anche questioni di natura politica. Molti dei contatti attinenti a casi specifici hanno avuto luogo a seguito di domande di immunità presentate simultaneamente negli USA e nell’UE. Inoltre, in alcuni casi, negli Stati Uniti e nell’Unione europea si sono svolte azioni coordinate per assicurare il rispetto della normativa e le autorità hanno cercato di garantire che il periodo di tempo trascorso fra l’inizio delle rispettive azioni fosse il più breve possibile. Il gruppo di lavoro sui diritti di proprietà intellettuale si è riunito in videoconferenza all’inizio del 2004.

647. In data 28 settembre il commissario Mario Monti ha incontrato i capi delle agenzie antitrust statunitensi, Deborah Majoras – presidente della commissione federale per il commercio (FTC) – e Hew Pate – vice procuratore capo – in occasione del vertice bilaterale annuale tra UE e USA tenutosi a Bruxelles.

648. Nel corso dell’anno la Commissione ha effettuato 54 notificazioni formali e ha ricevuto nello stesso periodo 28 notificazioni formali dalle autorità statunitensi.

Canada

649. La cooperazione con l’Ufficio per la concorrenza canadese ( Canadian Competition Bureau ) si basa sull’accordo di cooperazione in materia di concorrenza tra la UE e il Canada siglato nel 1999[412]. I contatti tra la Commissione e il Bureau , la controparte canadese, sono stati frequenti e proficui. Le discussioni hanno riguardato sia questioni inerenti a casi specifici sia questioni più generali di politica della concorrenza. I contatti relativi ai casi specifici hanno riguardato tutti i settori dell’applicazione del diritto della concorrenza, sebbene abbiano per lo più riguardato indagini su concentrazioni e cartelli.

650. I contatti tra le autorità avvengono di norma tramite regolari contatti telefonici, scambi di messaggi di posta elettronica e conferenze telefoniche tra i funzionari competenti per i vari casi. Per quanto concerne i casi relativi a cartelli, i contatti hanno per oggetto anche il coordinamento delle misure investigative.

651. La Commissione e l’Ufficio per la concorrenza canadese hanno anche continuato a mantenere un dialogo su questioni di concorrenza generali di interesse comune. A tale riguardo, due incontri hanno avuto luogo a Bruxelles: uno il 9 febbraio, che si è concentrato sulla politica in materia di concentrazioni e l’altro il 16 febbraio che si è concentrato sulla cooperazione nelle indagini riguardanti casi di cartelli. Un altro incontro si è tenuto l’11 ottobre a Parigi e ha riguardato la valutazione delle efficienze relativamente al controllo delle concentrazioni.

652. Durante l’anno la Commissione ha effettuato due notificazioni formali, mentre nello stesso periodo essa ha ricevuto sette notificazioni formali da parte delle autorità canadesi.

Giappone

653. La cooperazione con la Commissione per la concorrenza leale ( Fair Trade Commission ) del Giappone si basa sull’accordo di cooperazione del 2003[413]. I contatti con la Fair Trade Commission del Giappone sono aumentati considerevolmente nel corso del 2004 e hanno avuto per oggetto sia casi specifici che questioni più generali di natura politica.

654. Oltre ai numerosi contatti su singoli casi, la Commissione europea e la Fair Trade Commission del Giappone hanno proseguito il dialogo su questioni di concorrenza generali di interesse comune. A tale riguardo, due incontri hanno avuto luogo a Bruxelles nel 2004: uno il 25 febbraio, che ha riguardato in particolare la politica relativa alle concentrazioni, e l’altro il 9 marzo attinente alla cooperazione nelle indagini riguardanti casi di cartelli.

655. Il vertice bilaterale annuale tra la Commissione europea e la Fair Trade Commission del Giappone si è tenuto il 16 settembre a Bruxelles. Le parti hanno discusso i recenti sviluppi politici e le prospettive future della cooperazione bilaterale. La Commissione europea ha anche dimostrato interesse per la riforma del diritto della concorrenza giapponese attualmente in atto.

656. Durante l’anno la Commissione europea ha effettuato quattro notificazioni formali, mentre nello stesso periodo essa non ha ricevuto alcuna notificazione formale da parte delle autorità giapponesi.

3. Cooperazione con altri paesi e altre regioni

Australia

657. Nel corso del 2004 la Commissione ha avviato attività di cooperazione con le autorità garanti della concorrenza di una serie di paesi dell’OCSE, in particolare con l’Australia. Questi contatti hanno riguardato sia questioni di casi specifici che questioni più generali attinenti alla politica della concorrenza.

Cina

658. Il 6 maggio il commissario Mario Monti e Bo Xilai, ministro del Commercio della Repubblica popolare cinese, hanno firmato il mandato per un dialogo strutturato sulla politica della concorrenza tra l’Unione europea e la Cina. Si tratta del primo dialogo sulla concorrenza avviato dalla Cina con paesi terzi. L’obiettivo principale del dialogo è istituire un forum per la consultazione e la trasparenza tra la Cina e l’UE in questo settore, e migliorare l’assistenza tecnica e quella relativa al rafforzamento delle capacità offerte dalla UE alla Cina in materia di politica della concorrenza. L’avvio di questo dialogo giunge nel momento più opportuno, poiché la Cina sta elaborando una legislazione completa in materia di concorrenza.

659. In base al mandato, il dialogo includerà: i) scambi di pareri su situazioni attuali, esperienze e nuovi sviluppi nella legislazione e applicazione di politiche in materia di antitrust; ii) scambi di opinioni sulla legislazione riguardante le concentrazioni e la sua applicazione; iii) scambi di esperienze sull’istituzione di autorità garanti della concorrenza, nonché il loro ruolo nella diffusione di una cultura della concorrenza; iv) scambi di pareri su iniziative multilaterali attinenti alla concorrenza, con particolare attenzione alla lotta ai cartelli “hard core”; v) scambi di pareri sulla liberalizzazione dei settori di pubblica utilità e sugli interventi statali nei processi di mercato; vi) scambi di esperienze sul rafforzamento della conoscenza della normativa sulla concorrenza e antimonopolistica da parte del pubblico e delle imprese; e vii) cooperazione per migliorare l’assistenza tecnica e l’assistenza al rafforzamento delle capacità da parte dell’UE a favore della Cina.

660. Dalla firma del mandato, la Commissione ha tenuto una serie di vertici con funzionari cinesi partecipanti all’elaborazione del nuovo diritto della concorrenza. La Commissione ha anche realizzato delle presentazioni per le delegazioni provenienti da Pechino e ha presentato osservazioni sui progetti di atti relativi al futuro diritto della concorrenza cinese.

Zona europea di libero scambio

661. Nel corso dell’anno la Commissione ha anche proseguito la sua stretta cooperazione con l’ESA (autorità di vigilanza dell’EFTA) ai fini dell’applicazione dell’accordo sullo Spazio economico europeo.

Corea

662. In data 28 ottobre il commissario Mario Monti e Chul-Kyu Kang, presidente della Fair Trade Commission della Repubblica di Corea, hanno firmato un memorandum di intesa con cui è stato fissato il mandato per il dialogo bilaterale sulla concorrenza tra UE e Corea, con l’obiettivo primario di istituire un forum permanente per la consultazione, la trasparenza e lo scambio di esperienze e pareri tra la Commissione europea e la Fair Trade Commission . La collaborazione tra queste autorità garanti della concorrenza è ottima e spesso esse si scambiano pareri comuni in contesti multilaterali, come la Rete internazionale della concorrenza (ICN) e l’OCSE. La Corea è uno dei partecipanti più attivi di questi forum e ad aprile ha ospitato la conferenza annuale dell’ICN a Seul. In questi contesti multilaterali, le due autorità mantengono contatti regolari per lo scambio di pareri sulle questioni di concorrenza di interesse comune. Il memorandum di intesa istituisce una base formale per questo dialogo.

663. A grandi linee, il memorandum di intesa dispone quanto segue: i) riunioni annuali di consultazione; ii) scambio di informazioni tra le agenzie su argomenti di particolare interesse; iii) scambio di studi svolti da esperti; iv) notificazione di attività intese ad assicurare l’osservanza delle norme che possono influire su interessi importanti dell’altra autorità; v) scambio di materiali su situazioni attuali, esperienze e nuovi sviluppi nella legislazione e nell’attuazione della politica di concorrenza; e vi) scambio di pareri su iniziative multilaterali in materia di concorrenza, con riferimento particolare alla lotta ai cartelli “hard core” internazionali. La cooperazione tra le autorità è soggetta alle rispettive leggi di ciascuna parte, in particolare a quelle sulla tutela delle informazioni riservate.

America Latina

664. Il 2004 è stato caratterizzato da un aumento dei contatti con le autorità garanti della concorrenza di Brasile e Messico; si sono svolte in particolare conferenze telefoniche tra i funzionari che hanno lavorato sulle stesse concentrazioni di portata mondiale, i quali hanno potuto confrontare e discutere gli approcci adottati in materia di valutazione delle concentrazioni e i tipi di misure correttive presi in considerazione.

665. Nella regione delle Ande, la Commissione ha proseguito il suo progetto triennale per migliorare e armonizzare la legislazione boliviana, colombiana, ecuadoriana, peruviana e venezuelana in materia di concorrenza e per sostenere le istituzioni responsabili del controllo e dell’applicazione di detta legislazione.

D – Cooperazione multilaterale

1. LA RETE INTERNAZIONALE DELLA CONCORRENZA ( INTERNATIONAL COMPETITION NETWORK )

666. La Rete internazionale della concorrenza (ICN), di cui la Commissione è membro fondatore, ha compiuto ulteriori rapidi progressi. Oggi è ampiamente riconosciuta come principale forum multilaterale di discussione della politica internazionale di concorrenza[414]. L’ICN mira a facilitare la cooperazione internazionale e a formulare proposte per far convergere le procedure e le disposizioni sostanziali. Alla fine del 2004 l’ICN contava 86 autorità garanti della concorrenza appartenenti a 77 paesi. La rete comprende pertanto gran parte delle autorità esistenti al mondo, sia nelle economie sviluppate che in quelle in via di sviluppo. Inoltre l’ICN invita consulenti in rappresentanza del settore accademico, delle imprese, delle associazioni dei consumatori e delle professioni legali a contribuire ai suoi progetti di lavoro. Dal settembre 2004 l’organo direttivo dell’ICN, il comitato direttivo, è presieduto dal dott. Ulf Böge, presidente dell’autorità tedesca garante della concorrenza.

667. Ad aprile l’ICN ha tenuto la sua terza conferenza annuale a Seul, su invito dell’autorità coreana garante della concorrenza. A Seul, le autorità appartenenti all’ICN hanno deciso di istituire un nuovo gruppo di lavoro sui cartelli e hanno chiesto alla Commissione europea di presiedere questo progetto assieme all’autorità ungherese garante della concorrenza.

668. Nell’ambito della conferenza dell’ICN tenutasi a Seul è stata inoltre discussa una relazione redatta dal gruppo di lavoro dell’ICN sull’applicazione delle regole antitrust nei settori regolamentati[415], che esamina i limiti e i vincoli che solitamente le autorità garanti della concorrenza si trovano ad affrontare quando intervengono in detti settori. La relazione ha inoltre dato particolare rilievo alle modalità di collaborazione tra le autorità garanti della concorrenza e le autorità di regolamentazione.

Gruppo di lavoro dell’ICN sui cartelli

669. Il gruppo di lavoro dell’ICN sui cartelli affronta i problemi legati alla repressione dei cartelli a livello nazionale e internazionale. A tale scopo, esamina la necessità e i benefici che derivano dalla repressione dei cartelli, al fine di giungere ad un consenso internazionale sulla giustificazione dell’intervento in tali casi. Inoltre discute gli strumenti di controllo più efficaci.

670. Come forum per queste discussioni, a novembre il gruppo di lavoro dell’ICN sui cartelli ha organizzato due conferenze a Sidney. In primo luogo, in occasione del primo workshop dell’ICN sui cartelli, facendo tesoro delle esperienze del precedente Workshop internazionale sui cartelli, le autorità preposte all’applicazione delle norme hanno potuto scambiarsi know-how e sviluppare le proprie capacità investigative nell’individuazione dei cartelli. In secondo luogo, in occasione di un workshop speciale sul trattamento favorevole, i rappresentanti di oltre 30 autorità garanti della concorrenza hanno discusso una serie di questioni giuridiche e pratiche derivanti dalle richieste parallele di immunità dalle ammende presentate in diversi paesi. La documentazione relativa a queste manifestazioni verrà pubblicata sul sito Internet dell’ICN.

Workshop dell’ICN sulle tecniche d’indagine in materia di concentrazioni

671. Il sottogruppo sulle tecniche d’indagine sulle concentrazioni ha tenuto quest’anno il suo secondo workshop il 20 e il 21 ottobre. Il workshop , organizzato dalla Commissione europea, ha consentito a 130 giuristi ed economisti in rappresentanza di 49 autorità garanti della concorrenza di riunirsi a Bruxelles per risolvere un ipotetico caso di concentrazione nel settore del latte di soia. Il settore privato era rappresentato da 16 consulenti esterni al settore governativo provenienti da studi legali internazionali in possesso di una vasta esperienza sulle procedure di controllo delle concentrazioni transfrontaliere.

672. Uno degli obiettivi del workshop era quello di fornire un forum ai funzionari delle autorità nazionali garanti della concorrenza in cui questi potessero scambiarsi le rispettive esperienze sugli strumenti e sulle tecniche di indagine nel settore del controllo delle concentrazioni. Un altro obiettivo era ascoltare le opinioni del settore privato sulla materia e avviare un dialogo proficuo tra funzionari delle autorità e settore privato.

673. I partecipanti hanno lavorato su un caso ipotetico relativo a una concentrazione tra i due più importanti produttori di latte di soia del paese.

674. Sono state simulate nel modo più realistico possibile le fasi cruciali di una vera indagine di controllo sulle concentrazioni. Il ruolo dei consulenti del settore privato consisteva nel rappresentare le parti della concentrazione e nel presentare le operazioni dei loro clienti come un “caso chiaramente non problematico” per creare il necessario scetticismo tra i partecipanti e indurli ad avviare la loro indagine. Divisi in gruppi, i partecipanti hanno sviluppato un piano di indagine, hanno esaminato le richieste di documenti delle parti della concentrazione, hanno analizzato vari tipi di dati economici ed econometrici e infine hanno lavorato alle richieste di informazioni rivolte ai terzi interessati e alla questione della cosiddetta inclinazione dell’intervistato ( respondent bias ).

Gruppo di lavoro dell’ICN sulle concentrazioni – Sottogruppo “Notificazioni e procedure”

675. Nel corso del 2004 la Commissione ha partecipato attivamente ai lavori di questo sottogruppo. Nella prima parte dell’anno il sottogruppo ha preparato una serie di quattro raccomandazioni dettagliate sulle pratiche riguardanti le seguenti aree: 1) la riservatezza, 2) la correttezza della procedura, 3) lo svolgimento delle indagini sulle concentrazioni, e 4) la cooperazione tra autorità. Le raccomandazioni sono state approvate dai membri dell’ICN riuniti in sessione plenaria in occasione della conferenza annuale dell’ICN tenutasi a Seul in aprile, a seguito di una presentazione interattiva del loro contenuto e di una discussione dettagliata nelle sessioni dei singoli gruppi. Le quattro nuove prassi portano a undici il numero delle pratiche raccomandate dall’ICN sulla base di progetti redatti da questo sottogruppo. Le altre sette pratiche riguardano: 1) l’esistenza di un nesso sufficiente tra gli effetti dell’operazione e la giurisdizione competente per l’esame del caso, 2) soglie chiare e obiettive per la notificazione, 3) termini flessibili per la notificazione delle operazioni di concentrazione, 4) i termini per l’esame della concentrazione, 5) i requisiti della notificazione iniziale, 6) lo svolgimento delle indagini sulle concentrazioni, e 7) la trasparenza.

676. Dalla conferenza di Seul il sottogruppo lavora a due nuove raccomandazioni relative alle pratiche sulle misure correttive riguardanti le concentrazioni e sui poteri di esecuzione, sulle risorse e sull’indipendenza delle autorità, che verranno presentate in occasione della prossima conferenza annuale, prevista a Bonn nel giugno 2005. Inoltre, il sottogruppo sta lavorando a diversi nuovi progetti: l’elaborazione di un formulario o di formulari tipo, ad uso delle parti della concentrazione e delle autorità garanti della concorrenza, in materia di deroghe alla tutela della riservatezza per il materiale presentato nel quadro dell’esame di una concentrazione; la raccolta di dati sugli ostacoli alla capacità ad attuare nella giurisdizione le pratiche raccomandate e la preparazione di una relazione che identifichi i problemi che le autorità devono affrontare nell’adozione delle pratiche, e le tecniche per contribuire al superamento degli ostacoli; la preparazione di uno studio sulle spese di gestione amministrativa nel settore del controllo delle concentrazioni, e l’eventuale adozione di raccomandazioni sulle pratiche relative alle parti della concentrazione, sulla base del lavoro esplorativo di tre membri (Commissione europea, Sud Africa e Canada). Il sottogruppo continua a seguire gli sforzi di riforma e a offrire sostegno ai membri dell’ICN prendendo in esame le modifiche alla legislazione, ai regolamenti e alle pratiche delle autorità, nonché lavorando con non membri allo sviluppo di una nuova legislazione in materia di esame delle concentrazioni.

Gruppo di lavoro dell’ICN sulle concentrazioni – Sottogruppo “Quadro analitico”

677. In occasione della conferenza annuale tenutasi a Seul, la presidenza del sottogruppo (l’Office of Fair Trading (OFT) del Regno Unito) ha presentato lo studio definitivo realizzato da un consorzio di studi legali sugli orientamenti in materia di concentrazioni in 12 paesi (compresa l’UE). Dalla conferenza di Seul, l’OFT britannico e l’autorità irlandese garante della concorrenza dirigono congiuntamente due progetti: 1) la redazione di un elenco di questioni chiave a cui gli orientamenti sulle concentrazioni dovrebbero dare una risposta, e 2) uno studio di vari tipi di misure correttive accettate nei procedimenti in materia di concentrazioni a livello mondiale, al fine di valutarne l’efficacia nella gestione di vari problemi riguardanti la concorrenza. La Commissione partecipa ad entrambi questi progetti in quanto membro di un gruppo consultivo.

Seminario dell’ICN sul rafforzamento delle capacità

678. Per conto di un altro progetto dell’ICN, che si occupa principalmente dei problemi delle autorità garanti della concorrenza di più recente istituzione, nel febbraio 2004 la Commissione ha organizzato a Parigi il seminario dell’ICN sul rafforzamento delle capacità[416]. Questo evento ha riunito per la prima volta un numero elevato di autorità garanti della concorrenza e i rappresentanti della comunità delle istituzioni donatrici che finanziano progetti di assistenza tecnica nel settore della concorrenza.

679. Il seminario ha avuto come obiettivo il miglioramento della comprensione reciproca e degli accordi di lavoro tra gli organismi che forniscono finanziamenti per progetti di assistenza tecnica nel settore della concorrenza e le agenzie che ricevono questo supporto. Una delle principali conclusioni dell’evento è stata che le agenzie che ricercano finanziamenti vengono spesso consigliate giustamente di contattare i rappresentati degli organismi donatori nei propri paesi.

2. OCSE

680. La Commissione ha continuato a partecipare attivamente e a contribuire ai lavori del comitato per la concorrenza dell’OCSE. La Commissione ha partecipato a tutte le tavole rotonde dell’OCSE in materia di concorrenza, ha agito in qualità di esaminatore nella valutazione “inter pares” della politica di concorrenza della Russia e ha partecipato attivamente alla valutazione delle politiche di concorrenza del Messico e del Giappone. Ha anche preso parte ad altre riunioni dell’OCSE in materia di concorrenza, ad esempio al Forum globale sulla concorrenza, e alle sessioni congiunte del Comitato per la concorrenza e dei comitati sulla politica dei consumatori e del commercio.

681. Nel 2004 si sono tenute tre riunioni del comitato per la concorrenza, rispettivamente a febbraio, a giugno e a ottobre. Nella prima riunione, sono state discusse nell’ambito di una tavola rotonda la concorrenza e la normativa in materia di approvvigionamento idrico ed è stato raggiunto un consenso sull’esistenza di margini per aumentare la concorrenza nel mercato all’ingrosso e dei consumatori industriali. Il comitato per la concorrenza ha anche ascoltato i pareri dei rappresentanti della International Bar Association, dell’American Bar Association, della Camera di commercio internazionale e del Comitato consultivo del commercio e dell’industria dell’OCSE sullo scambio di informazioni tra le autorità preposte all’applicazione delle regole sulla concorrenza nelle indagini internazionali sui cartelli. Nella riunione di febbraio si è anche raggiunto un accordo sull’avvio della stesura di una nuova raccomandazione dell’OCSE sul sistema di controllo delle concentrazioni. Il progetto della nuova raccomandazione è stato completato e sarà presentato al comitato per la concorrenza per l’approvazione definitiva nel febbraio 2005.

682. Nella seconda riunione del comitato per la concorrenza si sono svolte quattro tavole rotonde. In occasione della prima, si è discusso dell’interfaccia tra concorrenza e agricoltura, concentrandosi sugli abusi del potere degli acquirenti e la vendita congiunta nei settori agricoli nazionali. È probabile che gli effetti anticoncorrenziali più significativi delle organizzazioni di vendita congiunta derivino dagli sforzi compiuti per ridurre la produzione e aumentare i prezzi. È verosimile che tali sforzi danneggino i consumatori e l’interesse del pubblico più vasto. La seconda tavola rotonda si è concentrata sull’interazione tra i diritti di proprietà intellettuale e le regole antitrust con particolare attenzione alle biotecnologie. Le autorità si stanno impegnando a raggiungere un migliore equilibrio tra la protezione degli incentivi ad innovare e l’intervento contro gli accordi di licenza che limitano la concorrenza. Nel corso della terza tavola rotonda, i membri dell’OCSE hanno discusso in che modo garantire condizioni operative uniformi quando il settore pubblico si impegna in attività commerciali private. Nel sistema dell’UE l’analisi si basa sul principio che i governi nazionali non devono concedere o mantenere alcuna misura a favore delle imprese pubbliche che sia in conflitto con le regole in materia di concorrenza, riconoscendo l’importanza della prestazione di servizi di interesse generale. Nella quarta tavola rotonda si sono discussi i criteri economici tipicamente impiegati nei casi di concentrazioni e i modi migliori per presentare tali criteri ai non economisti.

683. La terza riunione del comitato per la concorrenza è stata caratterizzata da tavole rotonde sulla preclusione mediante pratiche predatorie e l’applicazione della normativa comunitaria dinanzi ai tribunali nazionali nelle controversie tra privati. Su entrambe le questioni vi sono differenze di approccio tra i paesi membri dell’OCSE, e le discussioni hanno contribuito a migliorare la comprensione dei diversi sistemi legali. Alla seconda tavola rotonda si è discusso del fatto che alcuni paesi membri hanno adottato iniziative per facilitare l’applicazione della normativa comunitaria nelle controversie tra privati tentando nel contempo di evitare una deterrenza eccessiva che può frenare notevolmente l’innovazione. I gruppi di lavoro del comitato hanno discusso della concorrenza nel settore delle professioni mediche, della separazione strutturale e della necessità di aumentare la consapevolezza del danno arrecato dai cartelli. La discussione sulle professioni mediche si è concentrata su quei cambiamenti alla normativa professionale che potrebbero favorire la concorrenza. Un problema specifico in varie giurisdizioni è la questione dell’accesso al mercato, in particolare per quanto riguarda i paramedici. Nella discussione sui cartelli, le autorità si sono scambiate opinioni su quanto sia importante rafforzare la conoscenza delle regole della concorrenza e dei cartelli tra le autorità che aggiudicano gli appalti.

684. Durante il 2004 la Commissione ha presentato 11 contributi scritti al comitato per la concorrenza, riguardanti i seguenti argomenti discussi nelle tavole rotonde dell’OCSE:

- concorrenza e normativa nel settore dell’approvvigionamento idrico;

- concorrenza e normativa nell’agricoltura;

- regolamentazione del mercato da parte del settore pubblico – neutralità sotto il profilo concorrenziale;

- concorrenza nelle professioni sanitarie;

- esperienze di separazione strutturale nel settore ferroviario;

- esperienze di separazione strutturale nei servizi postali;

- rafforzamento della consapevolezza del danno arrecato dai cartelli;

- identificazione e gestione dei mercati disfunzionali (con la DG SANCO);

- cooperazione nell’applicazione transfrontaliera della normativa (con la DG SANCO);

- preclusione mediante pratiche predatorie;

- applicazione delle regole antitrust nelle controversie tra privati.

VI – Prospettive per il 2005

1. Antitrust

685. Per quanto riguarda i cartelli, verrà rivisto il funzionamento della comunicazione sul trattamento favorevole, comprese le procedure per il trattamento delle dichiarazioni formali delle società. L’azione di contrasto dei cartelli “hard core” rimane una priorità.

686. Anche l’intervento contro gli abusi di posizione dominante rimane una priorità. L’applicazione della normativa nel settore farmaceutico dovrà far fronte ad altre pratiche restrittive. Le indagini riguardanti il comportamento anticoncorrenziale includeranno i servizi di telecomunicazione mobili, i mercati dei media e il settore automobilistico, l’accesso a Internet ad alta velocità, la condotta degli operatori postali storici nei mercati non riservati e le alleanze tra compagnie aeree per il trasporto passeggeri. L’applicazione delle regole antitrust nel settore delle ferrovie, in stretta cooperazione con le autorità nazionali garanti della concorrenza, sarà rafforzata. I mercati finanziari, come quello dei servizi bancari e della negoziazione di titoli, e il settore dell’energia riceveranno maggiore attenzione.

687. Le indagini settoriali e altri strumenti di controllo del mercato saranno usati in modo più proattivo rispetto al passato e si concentreranno sul settore farmaceutico, sui mercati dei nuovi media e dell’energia elettrica e sui servizi bancari e assicurativi per i consumatori.

688. L’attività legislativa si concentrerà sui trasporti: sarà presentata una proposta della Commissione per abolire l’esenzione per categoria a favore del settore marittimo, sarà modificata l’esenzione per categoria per i consorzi di servizi di trasporto marittimo di linea e sarà emanato un regolamento di modifica riguardante accordi e pratiche concordate nel settore dei trasporti aerei. Inoltre sono previste novità in materia di regole procedurali, come una nuova comunicazione sull’accesso alle pratiche, e iniziative politiche, come un Libro verde sull’applicazione delle regole nelle controversie tra privati. La Commissione proseguirà inoltre il riesame della propria politica per quanto riguarda gli abusi di posizione dominante.

2. Concentrazioni

689. Nel settore delle concentrazioni, il riesame della politica della Commissione in materia di misure correttive sarà una priorità. Inoltre verranno aggiornati i restanti orientamenti tecnici.

690. Si prevede che l’attività di contrasto si manterrà approssimativamente allo stesso livello del 2004.

3. Aiuti di Stato

691. In termini di attività legislativa, si prevede la pubblicazione di un documento di consultazione sugli sviluppi futuri del controllo degli aiuti di Stato, nonché l’adozione di orientamenti sui servizi di interesse economico generale e di un’esenzione per servizi di interesse generale di piccola entità. È altresì previsto un progetto di regolamento unico consolidato sull’esenzione per categoria per gli aiuti di Stato. La determinazione di criteri per il trattamento dei casi di recupero degli aiuti è anch’essa tra i punti all’ordine del giorno.

692. Inoltre, verranno riesaminati gli orientamenti sugli aiuti regionali, la disciplina relativa alla ricerca e allo sviluppo e la comunicazione sul capitale di rischio. Una comunicazione sugli aiuti di Stato e sull’innovazione riesaminerà il sistema di controllo degli aiuti di Stato e identificherà i cambiamenti necessari. È anche previsto un esame riepilogativo dell’esperienza relativa agli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente.

693. Il controllo degli aiuti di Stato si concentrerà sulla recente disciplina riguardante il salvataggio e la ristrutturazione, sugli aiuti notificati nel quadro della disciplina multisettoriale e sulle indagini in merito ad aiuti fiscali off-shore e intergruppo. Dovranno essere conclusi i casi relativi alle misure transitorie nel settore siderurgico e in quello delle costruzioni navali nei nuovi Stati membri e agli oneri di sistema ( stranded costs ) nel settore dell’energia nell’UE-25. Inoltre dovrà essere data la priorità ai casi riguardanti il finanziamento di attività di servizi postali pubblici e a banda larga e gli aiuti alle imprese di telecomunicazioni e di emittenza.

4. Attività internazionali

694. Il lavoro della DG Concorrenza con i paesi candidati e con gli altri paesi dei Balcani occidentali proseguirà anche nel 2005.

695. Le negoziazioni sui piani di azione con una seconda ondata di paesi partner della politica di vicinato (Armenia, Azerbaigian, Egitto, Georgia e Libano) inizieranno nel 2005.

696. La Commissione è intenzionata a mantenere il gruppo di lavoro UE-USA sulle concentrazioni e si prevede che costituirà un forum di discussione nel 2005.

697. La conferenza annuale dell’ICN si terrà a Bonn dal 6 all’8 giugno 2005. Di particolare importanza per la Commissione saranno i risultati del gruppo di lavoro sui cartelli, che la Commissione copresiede.

698. Nel 2005 la politica di concorrenza dell’UE sarà soggetta per la prima volta a un esame “inter pares” completo in sede OCSE, che valuterà l’efficacia della politica di concorrenza dell’UE e la sua attuazione.

699. Nel contesto del dialogo bilaterale formale UE-Cina in materia di concorrenza, la Commissione continuerà ad assistere la Cina nella stesura del suo diritto della concorrenza.

Allegato – Casi analizzati nella relazione

1. Articoli 81, 82 e 86

Caso | Pubblicazione | Punto |

CEWAL | 26 |

Clearstream | 30 |

Microsoft | 36/140 |

Interbrew | 42 |

Scandline/Porto di Helsingborg e Sundbusserne/Porto di Helsingborg | 45 |

Tariffe di terminazione mobile KPN | 47 |

B2/Telia | 48 |

Tubi idrotermosanitari in rame | MEMO 01/104 del 23.3.2001 | 49 |

Gluconato di sodio | 52 |

Birra francese | 55 |

Tabacco greggio - Spagna | IP/04/1256 del 20.10.2004 | 57 |

Articoli di merceria in metallo e plastica - aghi | 59 |

Cloruro di colina | 64 |

Air France/Alitalia | 70 |

Topps | 71 |

Ordine degli architetti del Belgio | 75 |

Gaz de France | 81 |

UFEX | 102 |

Adalat | 127 |

Cartello del cemento | 128 |

Servizi postali: Asempre | 129 |

Cartello degli elettrodi di grafite | 131 |

Cartello dei tubi d’acciaio senza saldature | 133 |

Akzo & Akros | 134 |

Banche tedesche | 137 |

Anti-doping | 138 |

Eurovisione | 139 |

2. Controllo delle concentrazioni

Caso | Pubblicazione | Punto |

Lagardère/Natexis/VUP | 179 |

Sony/BMG | GU C 13 del 17.1.2004 | 189 |

AREVA/Urenco/ETC JV | GU C 141 del 25.5.2004 | 195 |

Sonoco/Ahlstrom/JV | GU C 143 del 27.5.2004 | 199 |

Continental/Phoenix | GU C 140 del 20.5.2004 | 203 |

ENI/EDP/GDP | GU C 185 del 20.7.2004 | 211 |

Hoechst/Rhône-Poulenc | IP/04/135 del 30.1.2004 | 229 |

GE/Amersham | GU C 301 del 12.12.2003 | 231 |

Air Liquide/Messer | GU C 134 del 7.2.2004 | 235 |

Sanofi Synthelabo/Aventis | GU C 111 del 30.4.2004 | 238 |

Group 4 Falck/Securicor | GU C 96 del 21.4.2004 | 240 |

Owens-Illinois/BSN Glasspack | GU C 111 del 30.4.2004 | 244 |

GIMD/Socpresse | GU C 134 del 12.5.2004 | 249 |

Syngenta CP/Advanta e Fox Paine/Advanta | GU C 177 del 9.7.2004 | 254 |

Cytec/UCB Surface Specialties | GU C 274 del 9.11.2004 | 260 |

Air France/Alitalia | GU C 317 del 30.12.2004 | Riquadro 7 |

Kabel Deutschland/ish | GU C 111 del 30.4.2004 | 263 |

Accor/Barrière/Colony | 267 |

INA/AIG/SNFA | IP/04/92 del 21.1.2004 | 271 |

RWA/AMI | GU C 143 del 27.5.2004 | 274 |

Repubblica del Portogallo/Commissione (Cimpor) | 280 |

MCI/Commissione | 289 |

3. Aiuti di Stato

Caso | Pubblicazione | Punto |

Belgio: Trasferimento del primo pilastro obblighi pensionistici da Belgacom allo Stato belga | IP/04/72 del 21.1.2004 | 403 |

Aiuti concessi dalla Francia alla Coopérative d’exportation du livre français (Celf) | GU L 85 del 2.4.2005 | 406 |

Modifiche del canone di licenza UMTS, Francia | 407 |

Alstom | IP/04/859 del 7.7.2004 | 416 |

MobilCom | GU L 116 del 4.5.2005 | 421 |

Bankgesellschaft Berlin AG | 426 |

France Télécom | 429 |

Regime fiscale della tassa professionale | 430 |

Anticipo degli azionisti | 432 |

Bull | 436 |

Lloyd Werft Bremerhaven GmbH | 437 |

Cantieri navali pubblici spagnoli | 440 |

Aiuti compensativi olandesi | 443 |

Huta Częstochowa SA | 446 |

Regimi di finanziamento navale spagnoli e tedeschi | 447 |

Modifiche al piano di investimento di Hellenic Shipyards | 448 |

Aiuti a Hellenic Shipyards | 450 |

Postabank/Erste Bank Hungary Rt | 452 |

Landesbanken tedesche | 454 |

Aiuti al produttore spagnolo di acciaio Siderúrgica Añón SA | 460 |

Aiuti di trasporto al settore degli autoveicoli in regioni estreme e a bassa densità di popolazione | 462 |

Disciplina multisettoriale, proroga delle mappe degli aiuti regionali esistenti | 464 |

Cumbria occidentale Regno Unito | GU C 16 del 22.1.2004 | 468 |

Regione Molise | GU C 81 del 2.4.2005 | 471 |

Regime di impresa dell’Irlanda del Nord | GU C 33 del 6.2.2004 | 472 |

Tremonti bis | GU C 42 del 18.2.2004 | 473 |

Fondi settoriali belgi | 477 |

Regime di aiuti fiscali per il settore della ristorazione | 479 |

Gruppi di interesse economico tributario | 485 |

Incentivi fiscali per la partecipazione a fiere | 489 |

Esenzione fiscale immobiliare | 491 |

Programma di ricerca sull’idrogeno: progetti Micro CHP e CELCO | 493 |

Ricerca e sviluppo a Bell Laboratories di Dublino | 498 |

Partecipazione all’aumento di capitale di OCAS | 502 |

Schiefergruben Magog | 503 |

Aiuti ad Akzo Nobel per la riduzione del trasporto di cloro | 506 |

Aiuti per un condotto di etilene tra Stade e Teutschental e per un condotto di propilene da Rotterdam via Anversa alla zona della Ruhr | GU C 315 del 24.12.2003 | 507 |

Aiuti di investimento ambientale per Stora Enso Langerbrugge | GU C 15 del 21.2.2004 | 510 |

Aspetti degli aiuti di Stato nell’attuazione del sistema di scambio delle emissioni | 512 |

Aiuti esistenti nei nuovi Stati membri | 525 |

Aiuti al settore bancario nei nuovi Stati membri | 528 |

Riduzione di una concessione fiscale assegnata dalla Slovacchia a US Steel Košice | 530 |

Aiuti di ristrutturazione a favore di un produttore siderurgico nella Repubblica ceca | 534 |

Fincantieri | 535 |

Kvaerner Warnow Werft | 538 |

Limiti di capacità di taluni cantieri navali nella Germania orientale, Spagna e Grecia | 541 |

Regimi di canoni di licenza | 594 |

Finanziamento statale di TV2 (Danimarca) e finanziamento ad hoc di organizzazioni di radiodiffusione pubblica nei Paesi Bassi | GU C 262 del 23.10.2004 | 597 |

DVB-T Germania | GU C 216 del 28.8.2004 | 600 |

Banda larga | 602 |

Settore cinematografico e audiovisivo | 605 |

Scott Kimberly Clark | 613 |

Cantieri navali spagnoli | 615 |

[1] Secondo la causa T-353/94 Postbank NV, paragrafo 87, i segreti commerciali sono “informazioni di cui non soltanto la divulgazione al pubblico, ma anche semplicemente la trasmissione ad un soggetto diverso da quello che ha fornito l’informazione può ledere gravemente gli interessi di quest’ultimo”.

[2] L’articolo 30 del regolamento n. 1/2003 e l’articolo 21 del regolamento n. 17/62 stabiliscono che la Commissione deve tenere conto solo “del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei propri segreti aziendali”.

[3] Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato CE (GU L 1 del 4.1.2003), come modificato dal regolamento (CE) n. 411/2004 (GU L 68 del 6.3.2004).

[4] Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (GU L 123 del 27.4.2004).

[5] Comunicazione della Commissione sulla cooperazione nell’ambito della Rete delle autorità garanti della concorrenza (GU C 101 del 27.4.2004, pag. 43).

[6] Consultabile nel registro del Consiglio all’indirizzo Internet: http://register.consilium.eu.int (documento n. 15435/02 ADD 1).

[7] Sul sito Internet della Commissione è disponibile l’elenco delle autorità nazionali che hanno firmato la dichiarazione relativa alla comunicazione della Commissione sulla cooperazione nell’ambito della Rete delle autorità garanti della concorrenza è disponibile sul sito Internet della Commissione.

[8] Comunicazione della Commissione relativa alla cooperazione tra la Commissione e le giurisdizioni degli Stati membri dell’UE ai fini dell’applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato CE (GU C 101 del 27.4.2004, pag. 54).

[9] Comunicazione della Commissione sulla procedura applicabile alle denunce presentate alla Commissione ai sensi degli articoli 81 e 82 del trattato CE (GU C 101 del 27.4.2004, pag. 65).

[10] Comunicazione della Commissione sull’orientamento informale per questioni nuove relative agli articoli 81 e 82 del trattato CE, sollevate da casi individuali (lettere di orientamento) (GU C 101 del 27.4.2004, pag. 78).

[11] Linee direttrici sulla nozione di pregiudizio al commercio tra Stati membri di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU C 101 del 27.4.2004, pag. 81).

[12] Linee direttrici sull’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE (GU C 101 del 27.4.2004, pag. 97).

[13] Regolamento (CE) n. 772/2004 della Commissione relativo all’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE a categorie di accordi di trasferimento di tecnologia (GU L 123 del 27.4.2004).

[14] Linee direttrici sull’applicazione dell’articolo 81 del trattato CE agli accordi di trasferimento di tecnologia (GU C 101 del 27.4.2004, pag. 2). Il RECTT e le linee direttrici sono anche disponibili all’indirizzo: http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/legislation/entente3_en.html#technology

[15] Sono pervenuti oltre 70 contributi di associazioni industriali e commerciali, studi legali associati e società che si occupano di licenze di proprietà intellettuale, avvocati, autorità nazionali, imprese, università e consulenti.

[16] Regolamento (CE) n. 240/96 della Commissione, del 31 gennaio 1996, relativo all’applicazione dell’articolo 85, paragrafo 3 del trattato CE a categorie di accordi di trasferimento di tecnologia (GU L 31 del 9.2.1996). Per una valutazione del regolamento, cfr. la relazione valutativa della Commissione, COM(2001) 786 definitivo.

[17] Il precedente regolamento del 1996 conteneva liste bianche e grigie.

[18] Regolamento n. 19/65/CEE del Consiglio. Il regolamento consente solo l’adozione di regolamenti di esenzione per categoria per accordi in materia di trasferimento di tecnologia tra due parti e concernenti diritti di proprietà industriale.

[19] La quota di mercato sul mercato delle tecnologie è anch’essa basata sul mercato del prodotto, in quanto è definita in termini di quota di mercato dei prodotti fabbricati con la tecnologia concessa in licenza. Per il calcolo della quota di mercato, di norma devono essere usati i dati relativi al valore delle vendite dell’anno civile precedente. Qualora la soglia pertinente venga superata, viene concesso un periodo di grazia di due anni.

[20] Ciò riguarda in particolare gli obblighi del licenziatario di retrocessione o di concessione esclusiva dei perfezionamenti separabili o delle nuove applicazioni della tecnologia in licenza e clausole di non impugnazione.

[21] Il RECTT copre ora una serie di restrizioni comunemente utilizzate, quali: restrizioni del campo di utilizzazione, restrizioni delle vendite attive e passive del licenziante e del licenziatario per proteggere i loro territori esclusivi e restrizioni connesse all’uso vincolato.

[22] Ossia, accordi mediante i quali due o più parti costituiscono un pacchetto di tecnologie che viene concesso in licenza non solo a coloro che partecipano al pool, ma anche a terzi.

[23] Libro bianco sulla revisione del regolamento (CEE) n. 4056/86, relativo all’applicazione delle regole di concorrenza ai trasporti marittimi, COM(2004) 675 definitivo. Cfr. anche il comunicato stampa della Commissione IP/04/1213.

[24] Il documento di consultazione e i contributi ricevuti dalla Commissione sono disponibili all’indirizzo Internet.: http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/others/#consult_823

[25] GU C 319 del 23.12.2004.

[26] GU L 68 del 6.3.2004. Cfr. anche comunicato stampa IP/04/272.

[27] Regolamento (CEE) n. 3975/87 del Consiglio relativo alle modalità di applicazione delle regole di concorrenza alle imprese di trasporti aerei e regolamento (CEE) n. 3976/87 relativo all’applicazione dell’articolo 85, paragrafo 3 del trattato a talune categorie di accordi e pratiche concordate nel settore dei trasporti aerei.

[28] Cfr. la sentenza nelle cause riunite 209-213/84, Nouvelles Frontières, Raccolta 1986, pag. 1425. In precedenza, per l’esaminare le alleanze internazionali tra compagnie aeree la Commissione era obbligata a separare, dal punto di vista procedurale, le rotte intracomunitarie dalla rotte verso i paesi terzi, il che determinava un patchwork poco soddisfacente.

[29] Il regolamento n. 1/2003 (antitrust), il regolamento n. 139/2004 (concentrazioni) e i rispettivi regolamenti di applicazione (regolamenti n. 773/2004 e n. 802/2004) dispongono che l’accesso al fascicolo sia possibile in tutti i casi che comportano l’adozione di una decisioni ai sensi degli articoli 7, 8 e 23 e dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 e dell’articolo 6, paragrafo 3, dell’articolo 7, paragrafo 3, dell’articolo 8, paragrafi da 2 a 6, e degli articoli 14 e 15 del regolamento sulle concentrazioni.

[30] Il diritto di accesso al fascicolo nei procedimenti in materia di antitrust e di concentrazioni differisce dal diritto generale di accesso ai documenti di cui al regolamento (CE) n. 1049/2001, che è soggetto a criteri diversi e persegue una diversa finalità.

[31] Comunicazione della Commissione relativa alle regole procedimentali interne per l’esame delle domande di accesso al fascicolo nei casi di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato CE, degli articoli 65 e 66 del trattato CECA e del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio (GU C 23 del 23.1.1997).

[32] La prassi seguita dalla Commissione è cambiata sia a seguito di situazioni nuove e per le quali non vi erano precedenti: ad esempio, il numero molto elevato di parti interessate nel procedimento, sia a seguito delle modifiche apportate per migliorare l’accesso al fascicolo, grazie alle nuove tecnologie.

[33] In particolare nella causa relativa al “cartello del cemento” dinanzi al Tribunale di primo grado: sentenza nelle cause riunite T-25/95 ecc. Cimenteries CBR SA e altri, Raccolta. 2000, pag. II-491.

[34] Decisione della Commissione del 23 maggio 2001 relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 162 del 19.6.2001).

[35] Progetto di comunicazione della Commissione sulle regole per l’accesso al fascicolo della Commissione nei casi relativi all’applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato CE e del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (GU C 259 del 21.10.2004). Disponibile all’indirizzo Internet: http://europa.eu.int/comm/competition/general_info/access_to_documents.html

[36] Cewal è esistita dai primi anni ’70 alla metà degli anni ’90. Era composta da società di trasporto marittimo che svolgevano un servizio di linea regolare tra i porti dello Zaire e dell’Angola e quelli del Mare del Nord, ad eccezione del Regno Unito. Il segretariato di Cewal si trovava ad Anversa.

[37] Decisione della Commissione 93/82/CEE del 23 dicembre 1992 relativa a un procedimento ai sensi degli articoli 85 (IV/32.448 e IV/32.450: Cewal, Cowac e Ukwal) e 86 (IV/32.448 e IV/32.450: Cewal) del trattato CE (GU L 34 del 10.2.1993). L’ammenda iniziale, pari a 9,6 milioni di ECU, comminata a CMB dalla Commissione, era stata ridotta a 8,64 milioni con sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado pronunciata nelle cause riunite T-24/93, T-25/93, T-26/93 e T-28/93 CMB e altri, Racc. 1996, parte II-1201.

[38] Sentenza cause riunite C-395/96 P CMB, CMBT e C-396/96 P Dafra-Lines, Racc. 2000, parte I, pag. 1365.

[39] Il regolamento n. 2988/74 relativo alla prescrizione in materia di azioni nel settore del diritto dei trasporti e della concorrenza fissa un termine di prescrizione di cinque anni con possibilità di interruzione e un periodo di prescrizione generale di dieci anni per la comminazione dell’ammenda. Questi termini di prescrizione non erano scaduti, poiché erano stati interrotti durante le azioni giudiziarie.

[40] COMP/38.096.

[41] La compensazione e il regolamento di titoli sono fasi necessarie per poter completare un’operazione in titoli. La compensazione è il processo con il quale vengono stabiliti gli obblighi contrattuali dell’acquirente e del venditore. Il regolamento è il trasferimento di titoli dal venditore all’acquirente e il trasferimento di fondi dall’acquirente al venditore.

[42] I depositari centrali per i titoli detengono titoli e consentono lo svolgimento di operazioni su titoli attraverso la scrittura contabile. Nel proprio paese, il depositario centrale fornisce questi servizi di trattamento per le operazioni sui titoli che detiene in custodia definitiva. Può anche offrire tali servizi come intermediario di compensazione e regolamento transfrontaliero, per titoli depositati principalmente in un altro paese.

[43] Le azioni tedesche più negoziate a livello internazionale (azioni “blue chip” come quelle di Daimler Chrysler, Siemens, Allianz, Deutsche Post, Deutsche Telekom, Deutsche Bank, Lufthansa e altre) sono azioni nominative, al contrario delle azioni al portatore.

[44] Causa COMP/37.792 disponibile sul sito:http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/cases/decisions/37792/en.pdf

[45] Microsoft deteneva circa il 95% di questo mercato.

[46] L’ammenda corrispondeva all’1,62% del fatturato mondiale di Microsoft nell’ultimo esercizio finanziario disponibile.

[47] Causa T-201/04.

[48] Causa T-201/04R.

[49] Il 30 settembre 2004 e il 1º ottobre 2004 si sono svolte audizioni in merito alla domanda di provvedimenti cautelari.

[50] Cfr. infra alla sezione I.C.

[51] Cfr. la decima relazione della Commissione sull’attuazione della normativa nel settore delle comunicazioni elettroniche [aggiungere il riferimento quando sarà disponibile la relazione].

[52] Canoni che i concorrenti devono pagare a Deutsche Telekom per l’accesso condiviso agli anelli locali.

[53] Comunicato stampa IP/04/281.

[54] Comunicato stampa IP/04/994.

[55] COMP/38.096. Cfr. comunicato stampa IP/04/574 del 30.4.2004.

[56] COMP/A.36.568.

[57] COMP/A.36.570.

[58] Le versioni non riservate delle decisioni sono state pubblicate sul sito Internet della DG Concorrenza.

[59] Le decisioni si basano sul criterio sviluppato dalla Corte di giustizia nella causa 27/76 United Brands/Commissione, Racc. 1978, pag. 207.

[60] COMP/37.704 – Tariffe di terminazione sulle reti mobili di KPN.

[61] COMP/37.663 – TeliaSonera AB. Servizi a banda larga.

[62] Cfr. in appresso per le sintesi delle singole decisioni.

[63] Comunicazione della Commissione relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU C 45 del 19.2.2002).

[64] La domanda di trattamento favorevole deve essere pervenuta alla Commissione dopo il 19 febbraio 2002 perché sia applicabile la nuova comunicazione.

[65] Cfr. sopra punto 1.

[66] Articolo 21 del regolamento.

[67] Articolo 20 del regolamento.

[68] Articolo 19 del regolamento.

[69] Causa C-7/04 P (R). Per maggiori dettagli, cfr. infra cause.

[70] Cause riunite T-125/03 R e T-253/03 R Akzo Nobel Chemicals Ltd e Akcros. Cfr. anche Relazione della concorrenza 2003, punto 33.

[71] La causa principale relativa a questo punto su questa circostanza era in sospeso presso la Corte di giustizia, alla fine dell’anno.

[72] Cfr. causa 155/79 AM & S/Commissione, Racc., 1982, pag. 1575.

[73] COMP/38.096.

[74] COMP/38.096.

[75] Cfr. Relazione di concorrenza 2001, punto 48.

[76] COMP/37.750 – Brasseries Kronenbourg, Brasseries Heineken.

[77] Ovvero alberghi, ristoranti e bar.

[78] COMP/38.096.

[79] COMP/38.338. Cfr. comunicato stampa IP/04/1313 del 26.10.2004.

[80] COMP/37.533.

[81] COMP/38.284.

[82] Una terza parte ha proposto ricorso contro questa decisione dinanzi al Tribunale di primo grado (causa T-300/04).

[83] COMP/37.980 – Souris Bleue – Topps.

[84] Comunicato stampa IP/04/682 del 26.5.2004.

[85] COMP/C-2/38.014 – IFPI “Simulcasting”, decisione dell’8 ottobre 2002 (GU L 107 del 30.4.2003).

[86] COMP/38.126 – Santiago.

[87] Comunicato stampa IP/04/586.

[88] Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo – Gestione dei diritti d’autore e diritti connessi nel mercato interno, COM(2004) 261 del 16.4.2004.

[89] COMP/38.549.

[90] Decisione 93/438/CEE nel caso IV/33.407 – CNSD (GU L 203 del 13.8.1993), che ha vietato le tariffe fisse obbligatorie dell’albo italiano degli spedizionieri doganali.

[91] Nella sua prima decisione relativa alle tariffe praticate dagli ordini professionali, risalente al 1993, la Commissione aveva condannato le tariffe obbligatorie senza infliggere un’ammenda. Nel 1996 la Commissione ha adottato una decisione riguardante le tariffe raccomandate dalla federazione degli spedizionieri nei Paesi Bassi, infliggendo un’ammenda simbolica di 1 000 euro.

[92] COMP/38.662 – GDF-ENEL, GDF-ENI.

[93] Nel gennaio 2005 è stata adottata una decisione ai sensi dell’articolo 9 del regolamento n. 1/2003.

[94] Cfr. articolo 27, paragrafo 4, pubblicato nella GU C 299 del 14.9.2004.

[95] COMP/38.173 e 38.453 (GU C 115 del 30.4.2004).

[96] GU C 115 del 30.4.2004.

[97] Cfr. infra nella sezione “cause”.

[98] COMP/38.427. Cfr. comunicato stampa IP/04/2004 del 26.10.2004.

[99] Il termine si riferisce in realtà al principio del fornitore più avvantaggiato utilizzato negli accordi.

[100] Comunicato stampa IP/04/134 del 30.1.2004.

[101] COMP/38.745, non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

[102] Direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997, concernente le regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari ed il miglioramento della qualità del servizio (GU L 15 del 21.1.1998), modificata dalla direttiva 2002/39/CE del 10 giugno 2002 (GU L 176 del 5.7.2002).

[103] Comunicazione della Commissione sull’applicazione delle regole di concorrenza al settore postale e sulla valutazione di alcune misure statali relative ai servizi postali (GU C 39 del 6.2.1998).

[104] Sia la Germania che DPAG hanno presentato ricorso contro tale decisione: casi T-490/04 e T-493/04.

[105] COMP/38.663 – UFEX.

[106] Cfr. la precedente sezione I.A.1.

[107] COMP/39.116.

[108] Cfr. il punto 6 della comunicazione pubblicata ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 4 (GU C 258 del 20.10.2004).

[109] Le versioni non riservate delle sentenze nazionali sono disponibili all’indirizzo Internet: http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/index_en.html

[110] Ulteriori dettagli sui progetti cofinanziati sono disponibili sul sito Internet della direzione generale della Concorrenza: http://europa.eu.int/comm/dgs/competition/proposals2/table_of_projects_co_financed_out_of_3rd_call.pdf

[111] Gli inviti a presentare proposte per il programma di formazione sono consultabili sul sito Internet della direzione generale della Concorrenza. Per il 2005 le informazioni sono disponibili all’indirizzo Internet: http://europa.eu.int/comm/dgs/competition/proposals2/20040316_call/call_en.pdf

[112] La relazione è disponibile all’indirizzo Internet:http://europa.eu.int/comm/competition/publications/eca/report_air_traffic.pdf

[113] Sentenza nelle cause riunite C-2/01 P, Bundesverband der Arzneimittel-Importeure e.V. e Commissione/Bayer, e C-3/01 P, Commissione/Bayer, non ancora pubblicata.

[114] Sentenza nella causa T-41/96, Bayer/Commissione, Raccolta 2000, pag. II-3383.

[115] Decisione del 10 gennaio 1996 nel caso COMP/34.279 Adalat. Il caso riguardava le limitazioni delle importazioni parallele di prodotti farmaceutici, e il nome del caso deriva dal prodotto fabbricato dalla Bayer a cui si riferivano i procedimenti.

[116] Cause riunite C-204/00 P Aalborg Portland A/S, C-205/00 P Irish Cement Ltd, C-211/00 P Ciments français SA, C-213/00 P Italcementi – Fabbriche Riunite Cemento SpA, C-217/00 P Buzzi Unicem SpA e C-219/00 Cementir – Cementerie del Tirreno SpA, non ancora pubblicata.

[117] Decisione del 30 novembre 1994 nei casi COMP/33.126 e COMP/33.322 – Cemento.

[118] Sentenza nelle cause riunite T-25/95, T-26/95, da T-30/95 a T-32/95, da T-34/95 a T-39/95, da T-42/95 a T-46/95, T-48/95, da T-50/95 a T-65/95, da T-68/95 a T-71/95, T-87/95, T-88/95, T-103/95 e T-104/95 Cimenteries CBR e altri, Raccolta 2000, pag. II-491.

[119] Causa C-240/02 Asempre e altri, non ancora pubblicata.

[120] GU L 15 del 21.1.1998.

[121] L’autoprestazione consiste (ai sensi del punto 21 della direttiva) nella prestazione di servizi postali da parte della persona fisica o giuridica che è all’origine della corrispondenza, oppure l’assunzione del compito di effettuare la raccolta e l’inoltro di tali oggetti da parte di un terzo che agisce esclusivamente in nome di questa.

[122] Cause riunite T-236/01 Tokai Carbon Co. Ltd, T-239/01 SGL Carbon AG, T-244/01 Nippon Carbon Co. Ltd, T-245/01 Showa Denko KK, T-246/01 GrafTech International Ltd, T-251/01 SEC Corp e T-252/01 The Carbide/Graphite Group, Inc., non ancora pubblicata.

[123] Decisione del 18 luglio 2001 nel caso COMP/36.490 – Elettrodi di grafite.

[124] Orientamenti del 1998 sul metodo di calcolo delle ammende (GU C 9 del 14.1.1998).

[125] La sentenza è stata impugnata dalla Commissione (causa C-301/04 P) e da diverse altre parti, in particolare SGL (causa C-308/04 P), Showa Denko (causa 289/04 P) e SEC Corporation (causa C-307/04 P), ordinanza del 24.11.2004).

[126] Cause T-44/00 Mannesmannröhren-Werke AG, T-48/00 Corus UK Ltd, T-50/00 Dalmine SpA e cause riunite T-67/00, T-68/00, T-71/00 e T-78/00 JFE Engineering Corp., Nippon Steel Corp., JFE Steel Corp. e Sumitomo Metal Industries Ltd, non ancora pubblicate.

[127] Decisione dell’8 dicembre 1999 nel caso COMP/35.860 B – Tubi d’acciaio senza saldatura.

[128] Causa C-7/04 P(R), Commissione/Akzo Nobel Chemicals e Akcros Chemicals, non ancora pubblicata.

[129] Ordinanza del 30 ottobre 2003 nelle cause riunite T-125/03 R e T-253/03 R, Akzo Nobel Chemicals Ltd e Akcros.

[130] Le parti hanno affermato che cinque documenti erano coperti dalla tutela della riservatezza. Gli ispettori della Commissione avevano ritenuto che per due di detti documenti non fossero in grado di pronunciarsi sul posto, li avevano pertanto inseriti in una busta sigillata che era stata portata alla Commissione. Per quanto riguarda gli altri tre documenti non si era ritenuto fossero coperti dalla tutela della riservatezza delle comunicazioni tra avvocato e assistito ai sensi della giurisprudenza costante; essi erano stati pertanto copiati e inseriti nel fascicolo. Dopo l’accertamento, la Commissione ha respinto formalmente la domanda delle parti per mezzo di una decisione.

[131] Cause T-44/02 Dresdner Bank AG, T-54/02 Vereins und Westbank AG, T-56/02 Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, T-60/02 Deutsche Verkehrsbank AG, T-61/02 Commerzbank AG, non ancora pubblicate.

[132] Decisione della Commissione dell’11 dicembre 2001 nel caso COMP/E–1/37.919 (ex 37.391) – Spese bancarie per il cambio delle valute della zona euro – Germania.

[133] COMP/38.158 – Meca Medina e Majcen/Comitato Olimpico Internazionale, http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/cases/index/by_nr_76.html#i38_158

[134] Causa T-313/02, Meca Medina e Majcen/Commissione,http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&lg=en&numdoc=62002A0313

[135] Causa C-470/02.

[136] Causa T-185/00.

[137] Decisione della Commissione del 10 maggio 2000 nel caso COMP/32.150 – Eurovisione (GU L 151 del 24.6.2000).

[138] Cause T-201/04 (causa principale) e T-201/04 R (misure provvisorie).

[139] Cfr. supra punto 36.

[140] Per maggiori dettagli sul primo anno di applicazione di queste nuove disposizioni, vedere il riquadro 6 sulla razionalizzazione del sistema dei rinvii.

[141] Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 24 del 29.1.2004).

[142] Regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, di esecuzione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 133 del 30.4.2004).

[143] Il numero complessivo è adesso di 1 originale e 35 copie del formulario CO.

[144] Il punto d) è stato aggiunto alla categoria di casi che possono essere notificati utilizzando il formulario semplificato. Cfr. infra in “Comunicazione concernente una procedura semplificata”.

[145] Cfr. articolo 6, paragrafo 1, lettera b), comma secondo; articolo 8, paragrafo 1, comma secondo, e paragrafo 2, comma terzo.

[146] L’articolo 2, paragrafo 3, del nuovo regolamento sulle concentrazioni dispone che “le concentrazioni che ostacolino in modo significativo una concorrenza effettiva, in particolare a causa della creazione o del rafforzamento di una posizione dominante, sono dichiarate incompatibili con il mercato comune”.

[147] L’HHI, o indice Herfindahl-Hirschman, è una misura internazionalmente riconosciuta per valutare la concentrazione di un mercato. L’HHI è calcolato sommando i quadrati delle quote di mercato individuali di tutte le imprese presenti nel mercato. L’indice dà proporzionalmente maggior peso alle quote di mercato delle imprese più grandi, in linea con la loro importanza relativa nel gioco della concorrenza.

[148] COMP/M.2978.

[149] Cfr. relazione della concorrenza 2003.

[150] COMP/M.3333.

[151] Cfr. articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio.

[152] Cfr. Corte di giustizia, cause riunite C-68/94 e C-30/95 Francia/Commissione (“Kali&Salz”), Racc. 1998, pag. I-1375; Tribunale di primo grado, causa T-102/96 Gencor/Commissione, Racc. 1999, pag. II-753.

[153] Causa T-342/99 Airtours/Commissione, Racc. 2002, pag. II-2585.

[154] COMP/M.3099.

[155] COMP/M.3431.

[156] COMP/M.3436.

[157] COMP/M.3440.

[158] Turbina a gas a ciclo combinato.

[159] COMP/M.1378.

[160] COMP/M.3304.

[161] COMP/M.3314.

[162] COMP/M.3354.

[163] COMP/M.3396.

[164] COMP/M.3397.

[165] COMP/M.3420.

[166] COMP/M.3465.

[167] COMP/M.3506.

[168] COMP/M.3558.

[169] Sentenze del 5.11.2002 nelle cause C-475, 471, 467, 469, 476, 472, 468 e 466/98, rispettivamente contro Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Germania, Lussemburgo, Svezia e Regno Unito.

[170] Cfr. in particolare le conclusioni del Consiglio trasporti del 5.6.2003 e il regolamento (CE) n. 847/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 195 del 2.6.2004). Inoltre, per quanto concerne le regole in materia di concorrenza, il 26.2.2004 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 411/2004 che modifica i regolamenti esistenti nel settore del trasporto aereo e rende applicabile il regolamento (CE) n. 1/2003 al trasporto aereo tra la Comunità e i paesi terzi.

[171] Secondo la Commissione, nel paragrafo 47 della sua comunicazione relativa alle conseguenze delle sentenze della Corte del 5.11.2002 sulla politica dei trasporti aerei (COM(2002) 649 def.), le compagnie aeree non appartenenti all’Unione europea, in particolare quelle statunitensi, sono molto più grandi delle loro controparti comunitarie in termini di passeggeri, dispongono di un numero maggiore di hub e di flotte più numerose. Pertanto, per poter competere a livello globale con dette compagnie aeree, sarebbe necessario il consolidamento.

[172] COMP/M 3280 – Air France/KLM. Un terzo ha presentato ricorso contro la decisione dinnanzi al Tribunale di primo grado (causa T-177/04).

[173] COMP/38.248 – Air France/Alitalia. Un terzo ha presentato ricorso contro la decisione dinnanzi al Tribunale di primo grado (causa T-300/04).

[174] Regolamenti (CE) n. 2407, 2408 e 2409/92.

[175] Fra le precedenti decisioni in materia di concentrazioni tra compagnie aeree comunitarie figurano: la decisione del 5.10.1992 nella causa IV/M.616 Air France/Sabena, e la decisione dell’11.8.1999 nella causa COMP/JV.19 KLM/Alitalia.

[176] In data 5.6.2003, la Commissione ha proposto e ottenuto dal Consiglio un mandato per negoziare, congiuntamente con gli Stati membri, un accordo completo di servizi aerei con gli Stati Uniti e un mandato orizzontale per avviare negoziazioni con paesi terzi in tutti i campi di competenza esclusiva della Comunità. Nella comunicazione del 26.2.2003 sulle relazioni tra la Comunità e i paesi terzi nel settore dei trasporti aerei, la Commissione afferma che “la negoziazione di clausole comunitarie permetterà alle compagnie aeree comunitarie di espandere le loro operazioni commerciali a partire da aeroporti di altri Stati membri e, inoltre, di agevolare una maggiore integrazione commerciale tra compagnie aeree di diversi Stati membri”.

[177] Considerando 23 del regolamento n. 4064/89.

[178] L’accordo è stato notificato in base al regolamento n. 4064/89 il 18.12.2003.

[179] Cfr. punto 37 della decisione Air France/Alitalia.

[180] Cfr. sentenza della Corte di giustizia nella causa 66/86 Ahmed Saeed Flugreisen, Racc. 1989, pag. 803; sentenza del Tribunale di primo grado nella causa 2/93 Air France/Commissione (TAT), Racc. 1994, pag. 323; decisione della Commissione del 12.1.2001 nella causa COMP/M.2041 – United Airlines/US Airways.

[181] I passeggeri, per i quali il fattore tempo è determinante, hanno un costo di opportunità elevato per quanto concerne la durata del viaggio e, di conseguenza, sono meno disposti a sostituire i voli non-stop con voli indiretti, non sono flessibili in termini di orario di partenza/arrivo e devono avere la possibilità di cambiare la prenotazione con breve preavviso.

[182] All’epoca in cui è stata adottata la decisione AF/AZ (ai sensi del regolamento (CE) n. 3975/87), la Commissione aveva solo poteri di esecuzione per le rotte intracomunitarie.

[183] Questo approccio è stato adottato per la prima volta nella decisione United Airlines/US Airways.

[184] Quando il ricorso a cessioni risulti difficile o impossibile, “il cambiamento nella struttura di mercato derivante dalla progettata concentrazione può determinare considerevoli barriere o ostacoli all’ingresso sul mercato. Gli ostacoli possono derivare dal controllo delle infrastrutture, in particolare le reti … . In tali circostanze, le misure correttive possono mirare a facilitare l’ingresso sul mercato garantendo che i concorrenti avranno accesso alle infrastrutture necessarie …”. Cfr. paragrafo 28 della comunicazione della Commissione concernente le misure correttive considerate adeguate a norma del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 447/98 della Commissione (GU C 68 del 2.3.2001).

[185] Cfr. sentenza nella causa T-102/96 Gencor, Racc. 1999, parte II, pag. 753.

[186] COMP/M.3271.

[187] COMP/M.3373.

[188] COMP/M.3093.

[189] COMP/M.3423.

[190] Causa C-42/01 Repubblica portoghese/Commissione, non ancora pubblicata.

[191] Articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, ora articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) del Consiglio n. 139/2004.

[192] COMP/M.2054.

[193] Obiettivo del decreto legge n. 380/93.

[194] Si osservi che, durante il procedimento, in data 4 giugno 2002, la Corte di giustizia ha pronunciato una sentenza nella causa C-367/98. Nel ricorso, la Commissione, sulla base delle norme del mercato interno, ha contestato tra l’altro la legge portoghese n. 11/90 (legge quadro sulle privatizzazioni), nonché il decreto legge n. 380/93 (previa autorizzazione). La Corte ha constatato che la normativa portoghese prevedeva un trattamento evidentemente discriminatorio degli investitori di altri Stati membri, con l’effetto di limitare la libera circolazione dei capitali. Per quanto riguarda l’argomento basato sulla necessità di tutelare gli interessi finanziari della Repubblica del Portogallo, la Corte ha sottolineato che, in virtù di una giurisprudenza consolidata, tali motivi di natura economica, avanzati a supporto di una procedura di previa autorizzazione, non possono giustificare restrizioni alla libera circolazione. Adottando e mantenendo in vigore, in particolare, la legge n. 11/90 e il decreto legge n. 380/93, la Repubblica del Portogallo era venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù dell’articolo 73 B (divenuto articolo 56) del trattato.

[195] Causa T-310/00 MCI/Commissione, non ancora pubblicata.

[196] COMP/M.1741.

[197] Cfr. sezione I.C.3.

[198] Cfr. punto 81.

[199] COMP/36.246.

[200] IP/04/573.

[201] IP/03/1129.

[202] IP/01/1641.

[203] IP/03/547.

[204] Decisione del 20.2.2004, C(2004)527 def., disponibile sul sito:http://forum.europa.eu.int/Public/irc/infso/ecctf/home

[205] Decisione del 5.10.2004, C(2004)3682 def., disponibile sul sito:http://forum.europa.eu.int/Public/irc/infso/ecctf/home

[206] Decisione del 20.10.2004, C(2004)4070 def., disponibile sul sito:http://forum.europa.eu.int/Public/irc/infso/ecctf/home

[207] Comunicazione COM(2004) 83 def. della Commissione del 9.2.2004, “Relazione sulla concorrenza nei servizi professionali”.

[208] Sentenza della Corte di giustizia pronunciata il 19.2.2002 nella causa C-309/99 Wouters, Racc. 2002, pag. I-1577.

[209] http://europa.eu.int/comm/competition/liberalization/conference/stocktaking_exercise_en.html

[210] Regolamento (CE) n. 659/99 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (GU L 83 del 27.3.1999).

[211] Regolamento (CE) n. 794/2004 del Consiglio, del 21 aprile 2004 (GU L 140 del 30.4.2004).

[212] Le modifiche di cui all’articolo 4, paragrafo 2, sono: a) aumenti superiori al 20% della dotazione per un regime di aiuto autorizzato; b) proroga al massimo di sei anni di un regime di aiuto autorizzato, con o senza aumento della dotazione; c) inasprimento delle condizioni per l’applicazione di un regime di aiuto autorizzato, riduzione dell’intensità dell’aiuto o riduzione delle spese ammissibili. L’inasprimento delle condizioni deve essere notificato (sebbene tenda a potenziare l’obiettivo di una riduzione di aiuti di Stato reiterato da diversi Consigli europei), poiché anche se può comportare una riduzione generale degli aiuti di Stato, in casi individuali può modificare il carattere della misura di aiuto in questione e ridurre il carattere di incentivazione dell’aiuto.

[213] Condizioni per la trasmissione sicura e corretta in quanto tale, ma anche per il trattamento riservato delle informazioni trasmesse. Alla fine dell’anno, la preparazione dei moduli in formato elettronico era già a buon punto, con una fase pilota prevista per la metà del 2005.

[214] Le regole che apportano chiarimenti per il settore degli aiuti di Stato rinviano al regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio n. 1182/71, del 3 giugno 1971.

[215] Il recupero deve ristabilire lo statu quo ante degli aiuti illegali. La comunicazione della Commissione dell’8 maggio 2003 chiarisce che l’effetto degli aiuti illegali è di fornire fondi al beneficiario, a condizioni analoghe ad un prestito a medio termine senza interessi.

[216] Comunicazione della Commissione sui tassi di interesse da applicarsi in caso di recupero di aiuti illegali (GU C 110 dell’8.5.2003).

[217] GU L 63 del 28.2.2004.

[218] GU C 45 del 17.2.1996.

[219] Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003).

[220] Regolamento (CE) n. 363/2004 della Commissione, recante modifica del regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione (GU L 63 del 28.2.2004).

[221] GU L 63 del 28.2.2004.

[222] GU L 124 del 20.5.2003.

[223] GU C 288 del 9.10.1999.

[224] Comunicazione della Commissione: orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU C 244 dell’1.10.2004).

[225] La concessione alle imprese in difficoltà di aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione può essere giustificata, ad esempio, per ragioni di politica sociale o regionale, perché occorre tener conto degli effetti economici positivi dell’attività delle piccole e medie imprese (PMI), o ancora, in via eccezionale, perché può essere auspicabile conservare una struttura di mercato concorrenziale nel caso in cui la scomparsa di imprese possa determinare una situazione di monopolio o di oligopolio ristretto. D’altra parte, non sarebbe giustificato tenere artificialmente in vita un’impresa in un settore in cui si registra una sovraccapacità strutturale di lungo periodo, o qualora l’impresa sopravviva solo grazie all’intervento ripetuto dello Stato.

[226] Ai sensi degli orientamenti del 1999, la concessione simultanea di aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione era impossibile, sebbene siffatta possibilità sia auspicabile in alcuni casi, onde adottare talune misure di ristrutturazione fin dalla fase iniziale del processo.

[227] Regolamento (CE) n. 1177/2002 del Consiglio (GU L 172 del 2.7.2002).

[228] Decisione 2002/818/CE della Commissione, dell’8 ottobre 2002, a norma del regolamento (CE) n. 386/94 del Consiglio, riguardante talune pratiche commerciali mantenute dalla Corea che incidono sul commercio di navi mercantili (GU L 281 del 19.10.2002).

[229] Regolamento (CE) n. 502/2004 del Consiglio, dell’11 marzo 2004 (GU L 81 del 19.3.2004).

[230] N 242/2004; decisione del 14.7.2004, n. C(2004) 2832, non ancora pubblicata.

[231] N 138/2004; decisione del 19.5.2004, n. C(2004) 1808, non ancora pubblicata.

[232] N 333/2004; decisione del 21.1.2004, n. C(2004) 4207, non ancora pubblicata.

[233] N 59/2004; decisione del 19.5.2004, n. C(2004) 1807, non ancora pubblicata.

[234] GU L 352 del 28.10.2004.

[235] N 145/2004.

[236] N 33/A/2004.

[237] C 50/02 (ex N 371/2001).

[238] NN 154/2003.

[239] Per maggiori dettagli, cfr. infra nella sezione “Casi”.

[240] NN 151/2002 (ex N 113/B/2001).

[241] Per maggiori dettagli, cfr. infra nella sezione “Casi”.

[242] Regolamento (CE) n. 1/2004 della Commissione, del 23 dicembre 2003, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli (GU L 1 del 3.1.2004).

[243] Cfr.: http://europa.eu.int/comm/agriculture/stateaid/exemption/index_en.htm

[244] NN 34/A/2000 Programmi di qualità e marchi di qualità AMA Biosiegel e AMA Gütesiegel – Austria, N 195/2003 programma di promozione di MLC a favore della carne bovina e della carne ovina di qualità e NN 196/2003 programma di promozione di MLC a favore della carne di maiale di qualità – Regno Unito.

[245] N 571/02 legge CMA sui finanziamenti delle campagne promozionali – Germania.

[246] N 195/2003 campagna pubblicitaria di MLC a favore delle carni bovine e ovine di qualità e caso N 196/2003 campagna pubblicitaria di MLC a favore della carne di maiale di qualità – Regno Unito.

[247] N 175/03 Pubblicità di prodotti siciliani (articolo 4 della legge regionale N 27/1997 – Italia (Sicilia)).

[248] Regolamento (CE) n. 1595/2004 della Commissione, dell’8 settembre 2004, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli (GU L 291 del 14.9.2004).

[249] GU C 229 del 14.9.2004.

[250] GU C 13 del 17.1.2004.

[251] Causa C-280/00. Cfr. punti 621 e segg. della relazione sulla concorrenza del 2003.

[252] Direttiva 80/723/CEE, quale modificata da ultimo dalla direttiva 2000/52/CE (GU L 193 del 29.7.2000).

[253] Cfr. http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/others/

[254] Il quadro di valutazione sostituisce il censimento degli aiuti di Stato, interrotto dopo il nono censimento nel 2001. Il quadro di valutazione online, disponibile sul sito della DG Concorrenza, include una serie di indicatori chiave e tabelle statistiche, oltre alle informazioni fornite nella versione cartacea.

[255] http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/scoreboard/analytical_section.html. Sono disponibili le versioni francese e tedesca della sintesi. Cfr. anche il comunicato stampa IPIP/04/1356.

[256] N 567/2003.

[257] C 39/1996 (già NN 127/92); decisione positiva: 20.4.2004.

[258] NN 42/2004; decisione: 20.7.2004.

[259] N 490/2000.

[260] N 161/04.

[261] SG(2001) D/290869 del 6.8.2001.

[262] C 58/2003, decisione del 7.7.2004, C(2004)2352.

[263] C 5/2003.

[264] GU C 80 del 3.4.2003; cfr. anche GU C 210 del 5.9.2003.

[265] Non ancora pubblicata.

[266] C 28/2002, avvio del procedimento GU C 141 del 14.6.2002.

[267] Tali aiuti comportavano, innanzitutto, un’iniezione di capitale di 1,8 miliardi di euro da parte del Land Berlino nel 2001; in secondo luogo, la concessione di garanzie a copertura dei rischi di BGB connessi a precedenti attività di servizi immobiliari per un valore di 6,1 miliardi di euro (l’importo massimo teorico di 21,6 miliardi di euro in valore nominale si basa su disposizioni legali e su norme prudenziali, ma è irrealistico in presenza di ipotesi pessimistiche) e, in terzo luogo, un accordo di rimborso tra il Land Berlino e BGB riguardante un possibile ordine di recupero di 1,8 miliardi di euro in seguito alla decisione che la Commissione doveva prendere nell’ambito del procedimento allora in corso concernente il trasferimento di capitale alla Landesbank Berlin, parte del gruppo BGB dal 1994, e facente parte del gruppo C48/2002 (il 20.10.2004 la Commissione ha deciso il recupero di un importo di 810 milioni di euro da parte della Germania; cfr. pag. 454 e segg. della presente relazione).

[268] Crédit Lyonnais, GU L 221 dell’8.8.1998.

[269] Cfr. Relazione della concorrenza 2003, punti 526 e segg.

[270] Decisione del 2.8.2004, C/13/B/2004.

[271] Causa 173/73 Italia/Commissione, Racc. 1974, pag. 709.

[272] Decisione del 2.8.2004, C/13/A/2004.

[273] C 10/02 (già N 94/2001).

[274] NN 37/04 (già N 106/04), decisione dell’8.9.2004.

[275] C 40/00.

[276] C 66/03.

[277] C 20/2004 (già NN 25/2004), decisione del 12.8.2004.

[278] C 55/2002 (già NN 53/2002), aiuto alla riparazione navale SORENI, L’Aia, decisione del 20.4.2004; C 34/2003 (ex N 728/2002), aiuto alla riparazione navale CMR, Marsiglia, decisione del 22.9.2004.

[279] GU C 288 del 9.10.1999.

[280] N 811/a/2002 e N 20/2004.

[281] C 16/04 Modifiche del piano di investimento di Hellenic Shipyards (GU C 202 del 10.8.2004).

[282] Regolamento (CE) n. 1013/97 del Consiglio, del 2 giugno 1997, relativo ad aiuti a taluni cantieri in fase di ristrutturazione (GU L 148 del 6.6.1997).

[283] Articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 90/684/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1990, concernente gli aiuti alla costruzione navale (GU L 380 del 31.12.1990).

[284] Articolo 11, paragrafo 1.

[285] C 40/02.

[286] C 40/02 (già N 513/01) Aiuti a Hellenic Shipyards (GU C 186 del 6.8.2002).

[287] GU L 202 del 18.7.1998.

[288] C(2004)3932, attualmente n. C 35-2004.

[289] http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/legislation/aid3.html#DIII. L’avvio del procedimento formale non pregiudica l’esito finale di un’indagine.

[290] Tra parentesi, le date del trasferimento di capitale.

[291] C 95/2001 (ex CP 38/2001 – già NN 71/2001), decisione del 14.7.2004.

[292] N 203/2004 Volvo Lastvagnar AB, decisione dell’8.9.2004.

[293] GU C 279 del 15.9.1997.

[294] GU C 258 del 9.9.2000.

[295] GU C 70 del 19.3.2002, quale modificata dalla comunicazione della Commissione relativa alla modifica della disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento (2002) con riferimento all’elaborazione di un elenco dei settori colpiti da problemi di ordine strutturale ed alla proposta di opportune misure ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 1, del trattato CE, applicabile all’industria automobilistica e all’industria delle fibre sintetiche (GU C 263 dell’1.11.2003).

[296] N 283/2004.

[297] N 177/2004.

[298] GU C 74 del 10.3.1998.

[299] N 147/2004.

[300] GU L 10 del 13.1.2001.

[301] C 72/2003 (già N 134/2003).

[302] GU C 235 del 21.8.2001.

[303] C 57/2003 (già NN 58/2003).

[304] NN 136/03.

[305] Sentenza del 15.7.2004 nella causa C-345/02 Pearle BV, Hans Prijs Optiek Franchise BV e Rinck Opticiëns BV/Hoofdbedrijfschap Ambachten, non ancora pubblicata.

[306] N 330/2004.

[307] L’esenzione ai sensi dell’articolo 39 CA del CGI è stata introdotta dall’articolo 77 della legge n. 98-546 del 2 luglio 1998, che istituisce un sistema di ammortamento a beneficio di determinate imprese, e approvata dal ministro del Bilancio.

[308] C 12/2004.

[309] N 42/2004.

[310] C 40/2004.

[311] Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo, pubblicata nella GU C 45 del 17.2.1996 (in prosieguo “la disciplina”), la cui validità è stata prorogata dalla comunicazione della Commissione 2002/C111/03 (GU C 111 dell’8.5.2002).

[312] Notificati nell’aprile 2004 come N 184a-184b/2004.

[313] Il gruppo ad alto livello “Energia dell’idrogeno e a celle a combustibile” è stato istituito nell’ottobre 2002 dal vicepresidente della Commissione europea, Loyola de Palacio, commissario responsabile per l’energia e i trasporti, e dal commissario per la ricerca, Philippe Busquin. Il gruppo è stato invitato a formulare una visione collettiva sul contributo che l’idrogeno e le celle a combustibile potrebbero fornire alla realizzazione di sistemi energetici sostenibili in futuro. Si compone di 19 partecipanti che rappresentano la ricerca, l’industria, le autorità pubbliche e gli utilizzatori finali.

[314] N 214/2004.

[315] N 315/2004.

[316] C 31/2004 (già NN 53/2004).

[317] L’intensità di aiuto è conforme con la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente (GU C 37 del 3.2.2001) che, tuttavia, non copre gli aiuti volti ad accrescere la sicurezza dei cittadini.

[318] N 304/03.

[319] N 598/03.

[320] C 67/03, C 68/03 e C 69/03.

[321] C 73/03.

[322] GU C 37 del 3.2.2001.

[323] GU L 275 del 25.10.2003.

[324] Il 7 luglio la Commissione ha adottato decisioni riguardanti i piani nazionali di assegnazione di Danimarca, Irlanda, Paesi Bassi, Slovenia e Svezia; il 20 ottobre ha adottato decisioni riguardanti i piani nazionali di assegnazione di Belgio, Estonia, Lettonia, Lussemburgo, Slovacchia e Portogallo; alla fine di dicembre, erano state adottate decisioni in materia concernenti Cipro, Ungheria, Lituania, Malta e Spagna. Le comunicazioni riguardanti dette decisioni sono accessibili sul sito:http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/lvb/l28012.htm. Le decisioni sono accessibili sul sito:http://www.europa.eu.int/comm/environment/climat/emission_plans.htm

[325] CZ 49/2003, C-27/2004, decisione del 14.7.2004.

[326] HU 11/2003, C-35/2004, decisione del 20.10.2004.

[327] SK 5/04.

[328] NN 62/2004.

[329] Regolamento (CE) n. 1540/98 del Consiglio (GU L 202 del 18.7.1998).

[330] N 347/03.

[331] C6/2000 del 25.10.2004, C(2004)3910/2.

[332] NN 56/2003.

[333] C 27/2001 (già NN 2/2001).

[334] N 515/2003.

[335] NN 154/2003.

[336] C-49/2002 (già NN 49/2002).

[337] La Commissione ha riconosciuto che assegnando il gettito della tassa al bilancio generale, la Francia ha posto fine alla tassazione discriminatoria, ed ha quindi chiuso la procedura di infrazione.

[338] C 9/A/2003 – Germania (Baviera).

[339] C 9/B/2003 – Germania (Baviera).

[340] N 249/2003.

[341] N 384/2003 – GU C 56 del 4.3.2004.

[342] C 5/2001 (già N 775/2000) – Italia (Sardegna).

[343] C 59/2001 (già N 797/1999).

[344] N 75/2004 – Italia (Lombardia).

[345] N 536/2003 – Italia (Campania).

[346] NN 151/2002 (ex N 113/B/2001).

[347] N 429/2003.

[348] N 431/2003.

[349] GU L 205 del 2.8.2002.

[350] GU C 182 del 15.7.2004.

[351] N 493/2003 – Germania – Aiuti di Stato all’industria carboniera per il 2004. Decisione del 19.5.2003.

[352] N 170/2004 – Germania – Orientamenti relativi al sostegno finanziario e alla costruzione, all’estensione e alla riattivazione di raccordi ferroviari privati. Decisione del 6.10.2004.

[353] N 335/03 – Italia – Aiuti per l’istituzione di servizi di autostrada viaggiante su rotaia. Decisione del 3.3.2004.

[354] N 551/2003 – Italia – Provvedimenti per favorire in Sicilia il trasporto combinato “strada-mare” delle merci. Decisione del 6.10.2004.

[355] N 206/2003 – Regno Unito – Waterbone Freight Grant (Sovvenzione per il trasporto merci per via marittima e fluviale). Decisione del 20.4.2004.

[356] N 649/2001 – Regno Unito – Freigh Facilities Grant (Sovvenzione infrastrutture di trasporto merci). Decisione del 20.12.2004.

[357] N 88/04 – Belgio – Regione fiamminga: aiuto al settore della navigazione interna per la movimentazione di container nel porto di Anversa. Decisione del 14.7.2004.

[358] L’autostrada intorno ad Anversa è a quattro corsie in ciascuna direzione. Durante i lavori, il numero di corsie si era ridotto a due in ciascuna direzione.

[359] N 90/2004 – Danimarca – Filtri del particolato per autocarri. Decisione del 20.7.2004.

[360] C 32/2003 – Francia - Sernam 2 – Riesame di un aiuto per la ristrutturazione. Decisione del 20.10.2004.

[361] C 54/2003 – Germania.

[362] N 38/2004 – Francia – Aiuti ai trasportatori di merci per via navigabile stabiliti in Francia. Decisione dell’8.9.2004; N 4/2004 – Belgio – Piano vallone di aiuti al trasporto per via navigabile 2004-2007. Decisione del 16.6.2004.

[363] N 599/2003 – Proroga di un regime di sgravio degli oneri sociali a carico dei datori di lavoro nel settore del cabotaggio marittimo per gli anni 2004 e 2005. Decisione del 3.2.2004; N 45/2004 – Estensione del registro marittimo internazionale dell’Italia (e quindi delle norme relative a detto registro, a determinate attività di cabotaggio. Decisione del 14.7.2004.

[364] NN 19/2004 – Riduzione degli oneri sociali che gravano sul costo del lavoro nel settore dei trasporti marittimi. Decisione del 22.9.2004; N 376/2004, decisione del 16.11.2004.

[365] N 171/2004 – Adeguamento del regime danese di tassazione del 2002 basato sul tonnellaggio al fine di tener conto del noleggio di strutture commerciali. Decisione dell’1.12.2004.

[366] N 70/04 – Proroga del regime esistente per il registro di navigazione internazionale ed estensione del suo ambito a navi passeggeri in servizio tra la Finlandia ed altri Stati membri. Decisione dell’1.12.2004.

[367] N 114/2004.

[368] C 64/1999 – Italia – Gruppo Tirrenia. Decisione del 16.3.2004.

[369] Decisione finale non ancora pubblicata.

[370] C 20/2003, GU C 145 del 21.6.2003.

[371] C 65/200, GU L 196 del 25.7.2002.

[372] C 76/2002 – Belgio – Aeroporto Charleroi – Ryanair. Decisione del 12.2.2004.

[373] GU C 192 del 28.7.2004.

[374] N 297/2004 – Italia – Misure urgenti a favore della ristrutturazione e del rilancio di Alitalia. Decisione del 20.7.2004.

[375] NN 63/2004 – Portogallo – Riprivatizzazione di SPDH (TAP).

[376] Cfr. sezione 4.5 della relazione della concorrenza 2003 e il caso C 62/99.

[377] CP 114/04 RTP.

[378] E 10/2005 (già CP 660/1999).

[379] C 2/2003.

[380] C 2/2004.

[381] GU C 320 del 15.11.2001.

[382] Cfr. capitolo 4.5 della relazione sulla concorrenza del 2003.

[383] C 25/04 (già NN 36/04).

[384] GU C 238 del 25.9.2004.

[385] Decisioni N213/2003 – Progetto Atlas – Infrastruttura a banda larga per aree destinate all’insediamento di imprese (business parks), 9.9.2004; N307/2004 – Telecomunicazione a banda larga in Scozia – Aree rurali e periferiche; N199/2004 – Fondo per la fornitura di servizi a banda larga; N381/04 – Progetto di rete di telecomunicazione ad alta velocità nei Pirenei Atlantici, 16.11.2004; banda larga per le PMI nel Lincolnshire – Collegare le aziende rurali, 15.12.2004.

[386] Documento di lavoro dei servizi della Commissione, “Orientamenti sui criteri e le modalità di attuazione dei fondi strutturali a sostegno delle comunicazioni elettroniche”, 28.7.2003, SEC(2003) 895.

[387] Sentenza pronunciata nella causa C-280/00 Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg, Racc. 2003, parte I, pag. 7747.

[388] Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni su taluni aspetti giuridici riguardanti le opere cinematografiche e le altre opere audiovisive (COM(2001) 534 def. del 26.9.2001 (GU C 43 del 16.2.2002)). Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni su taluni aspetti giuridici riguardanti le opere cinematografiche e le altre opere audiovisive del 26.9.2001 (COM(2004) 171 def. del 16.3.2004 (GU C 123 del 30.4.2002)).

[389] N 41/04.

[390] N 224/04, http:/europa.eu.int/comm./secretariat_general/sgb/state_aids/comp-2004/n224-04-fr.pdf

[391] GU L 140 del 30.4.2004.

[392] Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (GU L 83 del 27.3.1999).

[393] Il numero relativamente elevato di casi di recupero di aiuti concessi dalla Germania è imputabile in certa misura, ai problemi transitori successivi alla riunificazione tedesca. Per quanto riguarda i casi di recupero in Spagna, oltre la metà riguardano misure di aiuto fiscale concesse nel Paese Basco.

[394] Ventotto miliardi di euro per i quindici vecchi Stati membri ad esclusione degli aiuti accordati nei settori dell’agricoltura, della pesca, del trasporto e dell’industria carboniera.

[395] Casi C64/1997 (Westdeutsche Landesbank), C48/2002 (Landesbank Berlin), C69/2002 (Norddeutsche Landesbank), C70/2002 (Bayerische Landesbank), C71/2002 (Hamburgische Landesbank), C72/2002 (Landesbank Schleswig-Holstein), C73/2002 (Landesbank Hessen-Thüringen), decisioni del 20.10.2004.

[396] C13B/2003, decisione del 2.8.2004.

[397] C68/2002, decisione del 16.12.2003.

[398] C88/1997, Corte di giustizia delle Comunità europee, causa C-337/04.

[399] C38/1998, decisione del 6.10.2004.

[400] C03/1999, decisione del 13.10.2004.

[401] C38/1998 (GU L 12 del 15.1.2002).

[402] Decisione del 6.10.2004, non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

[403] Cause del Tribunale di primo grado T-366/00 e T-369/00.

[404] Causa C03/1999 (GU L 37 del 12.2.2000).

[405] Caso Corte di giustizia delle Comunità europee C-404/00, Racc. 2003, parte I, pag. 6695.

[406] C-186/02 P e C-188/02 P Ramodín SA, Ramodín Cápsulas SA (C 186/02 P) e Territorio Histórico de Álava - Diputación Foral de Álava (C 188/02 P)/Commissione.

[407] C-278/00.

[408] C-159/01.

[409] C-110/02.

[410] C-345/02.

[411] L’accordo tra il governo degli Stati Uniti d’America e la Commissione delle Comunità europee in merito all’applicazione delle loro regole di concorrenza è stato concluso il 23.9.1991. Attraverso una decisione congiunta del Consiglio e della Commissione europea del 10.4.1995, l’accordo è stato approvato e dichiarato applicabile dalla data in cui è stato firmato dalla Commissione europea (GU L 95 del 27.4.1995). In data 4.6.1998 è entrato in vigore l’accordo sulla cortesia attiva che rafforza le disposizioni dell’accordo del 1991 (accordo tra le Comunità europee e il governo degli Stati Uniti d’America in merito all’utilizzazione dei principi della “comitas gentium” attiva nell’applicazione del loro diritto della concorrenza (GU L 173 del 18.6.1998)).

[412] Accordo tra le Comunità europee e il governo del Canada in merito all’applicazione dei rispettivi diritti della concorrenza (GU L 175 del 10.7.1999). L’accordo è stato firmato in occasione del vertice UE/Canada tenutosi a Bonn il 17.6.1999 ed è entrato in vigore al momento della sottoscrizione.

[413] Accordo tra la Comunità europea e il governo del Giappone per la cooperazione in materia di atti anticoncorrenziali (GU L 183 del 22.7.2003). L’)*MPWXZ¸accordo di cooperazione tra la Comunità europea e il Giappone è stato firmato a Bruxelles il 10.7.2003 ed è entrato in vigore il 9.8.2003.

[414] Maggiori informazioni sull’ICN sono disponibili sul sito Internet:http://www.internationalcompetitionnetwork.org

[415] Cfr. http://www.internationalcompetitionnetwork.org/annualconference2003.html

[416] Una relazione sulle principali conclusioni tratte in occasione di questo workshop è disponibile all’indirizzo:http://www.internationalcompetitionnetwork.org/capacitytbuild_sg2_seoul.pdf