52005PC0705

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del Settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013) /* COM/2005/0705 def. - COD 2005/0277 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 23.12.2005

COM(2005) 705 definitivo

2005/0277 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del Settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013)

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

La proposta della Commissione concernente il Settimo programma quadro (7° PQ), adottata il 6 aprile 2005, era corredata di un documento di lavoro dei servizi della Commissione "Semplificazione nel Settimo programma quadro" che istituisce dieci misure fondamentali da attuare e sottolinea l’importanza della semplificazione in quanto “fattore critico di successo”.

La proposta della Commissione concernente le regole per la partecipazione al Settimo programma quadro offre i mezzi per attuare molti aspetti di questa semplificazione e per sviluppare ulteriormente i principi istituiti nell'ambito del 6° PQ.

2. BASE GIURIDICA

La presente proposta di regolamento del Consiglio e del Parlamento europeo si basa sull’articolo 167 del titolo XVIII del trattato della Comunità europea che prevede l’adozione di regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università e di regole per la diffusione dei risultati della ricerca ai fini dell’attuazione del programma quadro pluriennale di ricerca della Comunità. Queste regole definiscono i diritti e gli obblighi dei soggetti giuridici che intendono partecipare al programma quadro e stabiliscono i principi per la valorizzazione e la diffusione del loro lavoro risultante da questa partecipazione. Il Settimo programma quadro è attuato conformemente alle disposizioni stabilite dal regolamento finanziario e dalle sue modalità di esecuzione, e alla normativa concernente gli aiuti di Stato, in particolare la normativa relativa agli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo.

3. CONSULTAZIONE PRELIMINARE

Le parti interessate, gli Stati membri e i paesi associati sono stati consultati sui possibili cambiamenti da apportare alle regole di partecipazione del 7° PQ nell'ambito di seminari e tramite un sito Web. Inoltre un insieme rappresentativo di operatori di dimensioni inferiori è stato consultato sulla proposta per accertarsi che i cambiamenti apportati non sfavoriscano questo tipo di partecipanti.

4. CONTENUTO

La presente proposta contiene quattro capitoli: disposizioni introduttive (oggetto, definizioni e riservatezza), partecipazione alle azioni indirette (condizioni minime per la partecipazione, aspetti procedurali, ivi compreso il numero minimo di partecipanti e il loro luogo di stabilimento, presentazione e valutazione delle proposte, attuazione e convenzioni di sovvenzione, monitoraggio di progetti e programmi, contributo finanziario della Comunità, ammissibilità al finanziamento e forme di sovvenzione, tassi di rimborso, pagamento, ripartizione, recupero e garanzie), la Banca europea per gli investimenti, e le regole di diffusione e valorizzazione e i diritti di accesso (proprietà, protezione, pubblicazione, diffusione e valorizzazione, diritti di accesso alle conoscenze preesistenti e alle conoscenze acquisite).

Il numero minimo di partecipanti e le condizioni del luogo di stabilimento dei partecipanti è fissato in funzione del tipo di azione. I soggetti giuridici stabiliti nei paesi associati possono partecipare allo stesso titolo dei soggetti giuridici stabiliti negli Stati membri.

Le regole stabiliscono le procedure per la pubblicazione degli inviti a presentare proposte e le relative eccezioni, e le procedure per la presentazione, la valutazione, la selezione e l’aggiudicazione. Fissano inoltre le procedure per la nomina di esperti esterni. La Commissione stabilirà regole interne più dettagliate che disciplineranno le procedure di presentazione, valutazione, selezione e aggiudicazione delle proposte, nonché disposizioni concernenti la nomina degli esperti indipendenti. Tali regole comprenderanno disposizioni particolari per le procedure di presentazione in due fasi (da utilizzare maggiormente, se del caso, quando si prevede un numero di proposte eccessivo o per progetti di ampie dimensioni e per limitare i costi di preparazione di proposte che rischiano di non essere mai finanziate ecc.) e per la valutazione articolata in due fasi (con presentazione unica). Il processo di valutazione elaborato nell’ambito dei programmi quadro precedenti e rispecchiato in queste regole interne resta pressoché invariato. Laddove possibile, si ricorrerà più spesso alla valutazione a distanza e si apporteranno continui miglioramenti alle informazioni trasmesse ai valutatori. Si organizzeranno gli incontri in modo più razionale. I criteri di valutazione figurano ormai nei programmi specifici e non nelle regole e potranno essere definiti più dettagliatamente nei programmi di lavoro (e negli inviti a presentare proposte).

Sebbene non sia specificato nelle regole, nel 7° PQ si propone di generalizzare la presentazione elettronica in quanto è stata testata e utilizzata con esito soddisfacente nell’ambito del Sesto programma quadro. Inoltre l’utilizzo di formulari precompilati e la preregistrazione con dati provenienti da una base dati centralizzata e le modifiche apportate al contenuto e al formato delle proposte dovrebbero consentire di avviare più rapidamente l’attuazione delle proposte selezionate. Un sistema di registrazione unico che comporta una base di dati comune per tutti i servizi della Commissione dovrebbe essere particolarmente utile.

Per garantire una valutazione coerente della capacità finanziaria dei partecipanti e della validità delle relative procedure finanziarie, la Commissione adotterà e pubblicherà regole interne per la loro applicazione.

La Commissione elaborerà una convenzione di sovvenzione tipo che preciserà i diritti e gli obblighi dei partecipanti nei confronti della Comunità e nei confronti uno dell’altro. L’autonomia e la flessibilità del consorzio stabilite nell'ambito del Sesto programma quadro, in particolare per quanto riguarda i cambiamenti della composizione, restano invariate. La convenzione di sovvenzione entrerà in vigore all’atto della firma da parte del coordinatore e dell’ordinatore della Commissione, come avveniva nell’ambito del Sesto programma quadro. Tutti i partecipanti devono aderire alla convenzione di sovvenzione al fine di beneficiare dei loro diritti e obblighi nell'ambito del progetto.

I partecipanti sono tenuti a concludere accordi consortili, salvo qualora l’invito a presentare proposte preveda l’esenzione, come accadeva nel Sesto programma quadro. Tuttavia, molte delle nuove disposizioni concernenti la proprietà intellettuale dovrebbero renderne più agevole l’elaborazione e l’adeguamento in funzione delle esigenze.

La Commissione monitorerà tutte le azioni indirette finanziate dalla Comunità, ma anche il Settimo programma quadro e i suoi programmi specifici, avvalendosi se del caso di esperti indipendenti.

I partecipanti che possono beneficiare del finanziamento comunitario sono specificati nella sottosezione concernente il contributo finanziario della Comunità che riguarda anche le forme di sovvenzione, i tassi di rimborso, il pagamento, la ripartizione, il recupero e le garanzie.

Per il contributo finanziario della Comunità sono previsti tre tipi di sovvenzione : rimborso dei costi ammissibili, importo forfetario e finanziamento a tasso forfetario (che può basarsi su una tabella di costi unitari ma comprendere anche tassi forfetari per i costi indiretti). Questi tipi di sovvenzione possono essere utilizzati per coprire l’intero contributo finanziario della Comunità per un meccanismo di finanziamento, da soli o in combinazione. Per la maggior parte dei meccanismi di finanziamento il rimborso dei costi ammissibili costituisce il metodo più indicato, soprattutto al momento dell’avvio del 7° PQ. Il ricorso ad un importo forfettario e al finanziamento a tasso forfettario avverrà gradualmente, e qualora questi strumenti si dimostrino adeguati, se ne farà un uso più frequente.

Per le azioni di ricerca “di frontiera”, il Consiglio scientifico del Consiglio europeo della ricerca proporrà modalità di finanziamento adeguate nel rispetto delle condizioni stabilite dalle regole per la partecipazione e dal regolamento finanziario. La Commissione fornirà l’assistenza necessaria al Consiglio scientifico al fine di consentirgli di elaborare la migliore strategia possibile.

La definizione di costi ammissibili è stata semplificata e non si utilizzano più i tre modelli di notifica dei costi utilizzati nei precedenti programmi quadro. Ciò significa che i partecipanti possono imputare tutti i loro costi diretti e indiretti e avvalersi della possibilità di un tasso forfettario per i costi indiretti. I costi saranno determinati conformemente ai principi contabili e di gestione abituali dei partecipanti per realizzare gli obiettivi del progetto, sulla base dei principi di economia, efficienza ed efficacia.

Il contributo finanziario della Comunità coprirà al massimo 50% dei costi ammissibili, deducendo le entrate, sia per le attività di ricerca che per le attività di dimostrazione. Per le PMI, gli organismi pubblici, gli istituti di istruzione secondaria e superiore e le organizzazioni di ricerca senza scopo di lucro è previsto un tetto massimo pari al 25% per le attività di ricerca. Le azioni di “ricerca di frontiera” saranno rimborsate al 100% per tutti i soggetti. Tutte le altre attività, ivi comprese quelle concernenti le azioni di coordinamento e sostegno, e le azioni di formazione e per lo sviluppo della carriera dei ricercatori saranno rimborsate fino al 100% per tutti i soggetti.

Le percentuali massime indicate sono applicate a tutti i costi ammissibili dei soggetti summenzionati, anche qualora parte del rimborso è basata su importi o tassi forfetari. Questi massimali si applicano anche ai soggetti che partecipano a progetti in cui il finanziamento a tasso forfetario e, se del caso, il finanziamento a importi forfetari sono utilizzati per l’intero progetto.

Per le reti di eccellenza si propone un importo forfetario specifico. L’ammontare dell’importo forfetario è stabilito dalle regole come un importo fisso per ricercatore e per anno. I versamenti periodici di parti dell’importo forfetario sono effettuati in funzione del conseguimento di indicatori che indicano l’attuazione progressiva del programma comune di attività.

Gli organismi pubblici, gli organismi di ricerca senza scopo di lucro, gli istituti di istruzione secondaria e superiore saranno autorizzati a presentare un certificato di audit redatto da un funzionario pubblico competente. Il numero di certificati di audit per convenzione di sovvenzione e partecipante sarà ridotto e le relazioni e i periodi di rendicontazione saranno razionalizzati.

Come nel Sesto programma quadro, i partecipanti ad un consorzio saranno responsabili dell’adeguata esecuzione degli incarichi loro affidati, anche se uno di loro non dovesse rispettare l’impegno preso. Tuttavia, per eliminare gli ostacoli alla partecipazione (soprattutto delle PMI), non si applica più il principio della responsabilità finanziaria collettiva stabilito nel Sesto programma quadro per la maggior parte delle azioni. Ciò dovrebbe consentire anche di accelerare le procedure e conseguire una maggiore efficacia rispetto ai costi. In funzione di una valutazione dei rischi, per il bilancio della Comunità, legati al finanziamento della ricerca europea, potrà essere introdotto un meccanismo per coprire il rischio finanziario costituito dal mancato rimborso, da parte di un partecipante, dell’importo dovuto alla Comunità. Questo meccanismo sarebbe finanziato mediante un piccolo contributo delle imprese e di altri partecipanti (ad eccezione degli organismi pubblici, degli istituti di istruzione secondaria o superiore o partecipanti la cui partecipazione non è garantita dal loro Stato membro o paese associato). I partecipanti alle azioni destinate a sostenere la formazione e lo sviluppo della carriera dei ricercatori, i partecipanti alle azioni destinate a gruppi specifici (ad eccezione delle azioni destinate alle PMI), e i partecipanti alle azioni di ricerca “di frontiera” non contribuiranno a questo meccanismo. Il contributo avviene mediante la trattenuta degli importi dovuti. La Commissione esaminerà con la BEI la possibilità di affidare a quest’ultima la gestione di questo meccanismo. Conformemente all’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento finanziario le somme trattenute che non sono più necessarie per coprire i rischi finanziari saranno riassegnate alle azioni di ricerca nell’ambito del programma quadro di ricerca appropriato. Le garanzie bancarie, pertanto, saranno richieste solo quando, in via eccezionale, il prefinanziamento costituisce più dell’80% della sovvenzione. Si tratta dell’unico caso in cui il regolamento finanziario impone la fornitura di una garanzia. Inoltre la Commissione adotterà le misure necessarie per garantire che i rischi specifici legati ad un determinato partecipante siano limitati.

In relazione alla diffusione e alla valorizzazione e ai diritti di accesso (proprietà, protezione, pubblicazione, diffusione e valorizzazione, e diritti di accesso alle conoscenze preesistenti e alle conoscenze acquisite) si intende mantenere la maggior continuità possibile rispetto al Sesto programma quadro, apportando unicamente i miglioramenti legati ai cambiamenti necessari individuati nel corso dell’attuazione del Sesto programma quadro. I principali cambiamenti sono: a) eliminazione della maggior parte degli obblighi applicabili ai partecipanti per soddisfare le condizioni prima di aderire al contratto CE e b) eliminazione, nella maggior parte dei casi, dell’obbligo di chiedere l’autorizzazione preventiva della Commissione per la pubblicazione, i trasferimenti di proprietà e la cessione di diritti di accesso ai terzi, qualora tutti i partner siano d’accordo. I cambiamenti dovrebbero garantire ai partecipanti una maggiore flessibilità nell’attuazione del loro progetto. Sono state apportate anche modifiche alle definizioni: “conoscenze preesistenti” cambia in inglese (“ background ” sostituisce “ pre-existing” ) e non comprende più le conoscenze acquisite parallelamente e, il termine “conoscenze acquisite” sostituisce “conoscenze”. La possibilità di escludere le conoscenze preesistenti e di stabilire modalità e condizioni diverse da quelle stabilite dalle regole esiste ancora, ma è molto più flessibile e consente adeguamenti stabiliti dai partecipanti nel corso dell’attuazione del progetto. Per la proprietà congiunta è previsto per difetto un sistema di valorizzazione dei risultati al fine di agevolare lo sfruttamento dei risultati di proprietà congiunta in assenza di un accordo preciso tra le parti. Qualora un partecipante non desideri proteggere le conoscenze acquisite, può offrire agli altri partecipanti la possibilità di assumersene la proprietà prima di offrire questa possibilità alla Commissione. Inoltre un partecipante potrà offrire i diritti di accesso esclusivi a un terzo, se tutti gli altri partecipanti accettano di rinunciare ai loro diritti di accesso.

La coerenza delle condizioni di diffusione e pubblicazione è stata migliorata. La notifica preliminare alla Commissione per la pubblicazione dei risultati è eliminata.

Sono previste disposizioni aggiuntive o diverse per azioni specifiche con caratteristiche particolari (ad esempio per le azioni di ricerca “di frontiera”, ricerca in materia di sicurezza, ricerca a beneficio di gruppi specifici ecc.).

Altre misure che non sono previste nelle regole

Comitati di programma

Al comitato di programma saranno trasmesse informazioni complete e tempestive sui progetti finanziati, ma il suo ruolo nell'approvazione di singoli progetti viene limitato come risulta dalle proposte concernenti i progetti specifici del Settimo programma quadro adottati dalla Commissione il 21 settembre 2005. In questo modo si elimina la necessità di disporre di una decisione della Commissione per ciascun progetto selezionato ai fini del finanziamento o rifiutato (e tutte le procedure interne associate) e si accelera il processo di conclusione dei contratti (“ time to contract” ). I comitati di programma continueranno a svolgere un ruolo importante nella valutazione e approvazione dei programmi di lavoro e di altri aspetti politici importanti e continueranno ad essere pienamente informati di tutti i processi e dei risultati delle valutazioni.

Helpdesk

Occorre garantire un’interpretazione uniforme, soprattutto in materia di disposizioni giuridiche e finanziarie dei progetti, in tutti servizi interessati della Commissione. Ciò può esser realizzato in parte mediante le regole della Commissione che devono essere stabilite conformemente alle disposizioni della proposta concernente le regole di partecipazione. Tuttavia gli helpdesk e le stanze di compensazione ( clearing houses ) dovrebbero garantire che i messaggi trasmessi dalla Commissione siano coerenti ed uniformi. Si continuerà a garantire l’assistenza di un helpdesk DPI.

Comunicazione

Ci si impegnerà maggiormente al fine di garantire che le informazioni siano il più chiare ed accessibili possibile. Il numero e la lunghezza dei documenti devono essere ridotti e consolidati. Si eviterà di fornire più volte le stesse informazioni o di presentare le stesse informazioni in più documenti.

2005/0277 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del Settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013) (Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 167 e l’articolo 172, secondo comma,

vista la proposta della Commissione[1],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[2],

visto il parere della Corte dei conti[3],

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato[4],

considerando quanto segue:

(1) Il Settimo programma quadro è stato adottato con decisione n. […/…/CE] del Parlamento europeo e del Consiglio del […] concernente il Settimo programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013)[5]. L’attuazione del programma quadro e dei suoi programmi specifici, ivi compresi gli aspetti finanziari che ne derivano, spetta alla Commissione.

(2) Il Settimo programma quadro è attuato conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee[6] (di seguito “il regolamento finanziario”) e al regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 recante modalità d'esecuzione del regolamento finanziario[7] (qui di seguito “le modalità di esecuzione”).

(3) Il Settimo programma quadro è attuato altresì conformemente alla disciplina concernente gli aiuti di Stato, in particolare la disciplina per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo[8].

(4) Le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università dovrebbero offrire un quadro coerente e trasparente per garantire un’attuazione efficace e un accesso agevole per tutti i partecipanti al Settimo programma quadro.

(5) Il Settimo programma quadro dovrebbe promuovere la partecipazione delle regioni ultraperiferiche della Comunità e di un’ampia gamma di imprese, centri di ricerca e università.

(6) Per ragioni di coerenza e di trasparenza, si applica la definizione di micro imprese e piccole e medie imprese (PMI) contenuta nella raccomandazione 2003/361/CE[9] della Commissione.

(7) È pertanto opportuno consentire la partecipazione non solo di persone giuridiche, a condizione che possano esercitare diritti e assumere obblighi, ma anche di persone fisiche. La partecipazione di persone fisiche garantirà che la creazione e lo sviluppo della capacità e dell’eccellenza scientifica non si limitino al finanziamento comunitario di progetti che coinvolgono solo persone giuridiche, ma prevedano la partecipazione di PMI che non sono persone giuridiche.

(8) È necessario stabilire le condizioni minime di partecipazione, sia come regola generale sia per quanto concerne le specificità delle azioni indirette nell'ambito del Settimo programma quadro. In particolare, occorre stabilire regole per quanto concerne il numero di partecipanti e il loro luogo di stabilimento.

(9) I soggetti giuridici dovrebbero essere liberi di partecipare una volta che hanno soddisfatto le condizioni minime. La partecipazione in eccesso rispetto al numero minimo previsto dovrebbe garantire la realizzazione efficace dell’azione indiretta interessata.

(10) Le organizzazioni internazionali che operano nel campo dello sviluppo della cooperazione in materia di ricerca in Europa e che sono composte in gran parte da Stati membri o paesi associati dovrebbero essere incentivate a partecipare al Settimo programma quadro.

(11) Conformemente agli obiettivi di cooperazione internazionale di cui agli articoli 164 e 170 del trattato, è opportuno prevedere la partecipazione di soggetti giuridici stabiliti in paesi terzi e di organizzazioni internazionali. Tuttavia, è necessario accertarsi che tale partecipazione sia giustificata in termini di rafforzamento del contributo apportato agli obiettivi fissati dal Settimo programma quadro.

(12) Conformemente agli obiettivi summenzionati, è necessario stabilire i termini e le condizioni del finanziamento comunitario a favore dei partecipanti alle azioni indirette.

(13) La Commissione deve stabilire ulteriori regole e procedure, oltre a quelle previste dal regolamento finanziario e dalle sue modalità di esecuzione, per disciplinare la presentazione, la valutazione, la selezione e l’aggiudicazione delle proposte. Occorre in particolare stabilire le regole che disciplinano il ricorso ad esperti indipendenti.

(14) È opportuno che la Commissione stabilisca ulteriori regole e procedure, oltre a quelle previste dal regolamento finanziario e dalle sue modalità di esecuzione, per disciplinare la valutazione della capacità giuridica e finanziaria dei partecipanti alle azioni indirette nell'ambito del Settimo programma quadro.

(15) Il regolamento finanziario e le modalità di esecuzione disciplinano, tra l’altro, la protezione degli interessi finanziari della Comunità, la lotta contro le frodi e le irregolarità, le procedure per il recupero delle somme dovute alla Commissione, l’esclusione dalle procedure di appalto e di sovvenzione e le relative sanzioni, nonché gli audit, i controlli e le verifiche effettuati dalla Commissione e dalla Corte dei Conti a norma dell’articolo 248, paragrafo 2, del trattato.

(16) Gli accordi conclusi per ciascuna azione dovrebbero prevedere la supervisione e il controllo finanziario da parte della Commissione o di un rappresentante da essa autorizzato, nonché gli audit della Corte dei Conti e i controlli sul posto svolti dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), conformemente alle procedure stabilite dal regolamento n. 2185/96 del Consiglio.

(17) La Commissione dovrebbe monitorare sia le azioni indirette realizzate nell'ambito del Settimo programma quadro, sia il programma quadro stesso e i suoi programmi specifici.

(18) Le regole che disciplinano la diffusione dei risultati della ricerca dovrebbero garantire che, ove opportuno, i partecipanti proteggono la proprietà intellettuale derivante dalle azioni, e valorizzano e diffondono questi risultati.

(19) Nel rispetto dei diritti dei detentori di proprietà intellettuale, queste regole dovrebbero essere concepite in modo da garantire che i partecipanti abbiano accesso alle informazioni che apportano al progetto e alle conoscenze che risultano dai lavori di ricerca svolti nell'ambito del progetto nella misura necessaria per eseguire il lavoro di ricerca o valorizzare le conoscenze che ne derivano.

(20) L’obbligo stabilito nell'ambito del Sesto programma quadro per alcuni partecipanti di assumersi la responsabilità finanziaria per i loro partner nell'ambito dello stesso consorzio viene soppresso. In funzione del livello di rischio legato al mancato recupero degli importi, una parte del contributo finanziario della Comunità può essere trattenuto per coprire gli importi dovuti e non rimborsati da partner inadempienti. I partecipanti che sarebbero stati costretti ad assumersi la responsabilità finanziaria per altri partecipanti devono contribuire ad evitare i rischi, mediante un contributo che la Commissione tratterrà al momento dei pagamenti.

(21) I contributi della Comunità ad un’impresa comune o qualsiasi altra struttura costituita in applicazione dell’articolo 171 o dell’articolo 169 del trattato non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento.

(22) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e i principi sanciti, in particolare, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(23) La Comunità può concedere una sovvenzione alla Banca europea per gli investimenti (BEI) per rafforzare gli investimenti del settore privato in azioni europee di RST ammissibili di grande portata, rafforzando la capacità della BEI di gestire i rischi e consentendo (i) un volume più importante di prestiti BEI per un determinato livello di rischi e (ii) il finanziamento azioni di RST europee che presentano un rischio più elevato di quanto sarebbe possibile senza sostegno comunitario.

(24) Come stabilito nel regolamento finanziario, la Comunità può offrire un sostegno finanziario tra l’altro mediante:

(a) aggiudicazioni di appalti pubblici, sotto forma di un prezzo per beni o servizi stabiliti per contratto e scelti sulla base di un bando di gara;

(b) sovvenzioni;

(c) contributi finanziari ad un’organizzazione sotto forma di diritti di iscrizione;

(d) onorari destinati ad esperti indipendenti di cui all’articolo 17 del presente regolamento,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I Disposizioni introduttive

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento fissa le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e delle università, nonché di altri soggetti giuridici alle azioni realizzate da uno o più partecipanti, mediante i meccanismi di finanziamento di cui all’allegato III, lettera a), della decisione […/…] che istituisce il Settimo programma quadro, qui di seguito le “azioni indirette”.

Fissa anche le regole concernenti il contributo finanziario della Comunità ai partecipanti alle azioni indirette del Settimo programma quadro, conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (di seguito “il regolamento finanziario”) e al regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 (qui di seguito “le modalità di esecuzione”).

Per quanto riguarda i risultati delle ricerche svolte nell’ambito del Settimo programma quadro, il presente regolamento stabilisce le regole per la diffusione delle conoscenze acquisite mediante qualsiasi mezzo adeguato, escluso quello risultante dalle formalità per la protezione di tali conoscenze, ivi compresa la pubblicazione delle conoscenze acquisite su qualsiasi mezzo, qui di seguito "diffusione".

Inoltre stabilisce le regole per l’utilizzazione diretta o indiretta delle conoscenze acquisite in attività di ricerca diverse da quelle previste dall’azione indiretta interessata, per sviluppare, creare e commercializzare un prodotto o un processo, o per creare e fornire un servizio, qui di seguito “valorizzazione”.

Per quanto concerne le conoscenze acquisite e le conoscenze preesistenti, il presente regolamento stabilisce le regole concernenti le licenze e i diritti di utilizzazione, qui di seguito i “diritti di accesso”.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni stabilite nel regolamento finanziario e nelle modalità d'esecuzione, si intende per:

(1) “conoscenze acquisite”, i risultati, ivi comprese le informazioni, generati dalle azioni, indipendentemente dal fatto che possano essere protetti o meno. Questi risultati comprendono i diritti patrimoniali d'autore (copyright), i diritti su disegni e modelli, i brevetti, le privative per ritrovati vegetali o forme analoghe di protezione;

(2) “conoscenze preesistenti”, le informazioni detenute dai partecipanti prima dell’adesione alla convenzione di sovvenzione, nonché i diritti patrimoniali d’autore o altri diritti di proprietà intellettuale relativi a tali informazioni, le cui richieste di protezione sono state depositate prima della loro adesione alla convenzione di sovvenzione, necessari per l’attuazione dell’azione indiretta o per la valorizzazione dei suoi risultati;

(3) “organismo di ricerca” si intende un organismo senza scopo di lucro il cui obiettivo principale è svolgere ricerche scientifiche o tecniche;

(4) “paese terzo”: uno Stato che non è uno Stato membro;

(5) “paese associato”, un paese terzo che è parte di un accordo internazionale concluso con la Comunità, alle condizioni o sulla base del quale contribuisce finanziariamente all’insieme o a parte del Settimo programma quadro;

(6) “organizzazione internazionale”, un’organizzazione intergovernativa, diversa dalla Comunità europea, dotata di personalità giuridica a norma del diritto pubblico internazionale, nonché le agenzie specializzate istituite da questa organizzazione internazionale;

(7) “organizzazione internazionale di interesse europeo”, un’organizzazione internazionale in cui la maggioranza dei membri sono Stati membri della Comunità o paesi associati, e il cui obiettivo principale è promuovere la cooperazione scientifica e tecnologica in Europa;

(8) “paese partner nell'ambito della cooperazione internazionale”, un paese terzo che la Commissione europea classifica tra i paesi a reddito basso, a reddito medio basso o medio alto e che è indicato come tale nei programmi di lavoro;

(9) “organismo pubblico”, qualsiasi soggetto giuridico definito tale dal diritto pubblico nazionale, e le organizzazioni internazionali;

(10) “PMI”, micro, piccole e medie imprese secondo la definizione riportata nella raccomandazione 2003/361/CE nella sua versione del 6 maggio 2003;

(11) “ programma di lavoro”, un piano adottato dalla Commissione per l'attuazione di un programma specifico, conformemente all’articolo 3 della decisione […/…];

(12) “meccanismi di finanziamento”, i meccanismi del finanziamento comunitario delle azioni indirette, conformemente a quanto stabilito alla lettera a) dell’allegato III della decisione […/…];

(13) “esecutore di RST”, un soggetto giuridico che svolge attività di ricerca e sviluppo tecnologico a favore di gruppi specifici nell'ambito di progetti di ricerca.

Articolo 3

Riservatezza

Fatte salve le condizioni stabilite nella convenzione di sovvenzione, nella lettera di nomina o nel contratto, la Commissione e i partecipanti garantiscono la riservatezza di tutti i dati, le conoscenze e i documenti loro trasmessi come materiale riservato.

Capo II Partecipazione

Parte 1 CONDIZIONI MINIME

ARTICOLO 4

Principi generali

1. Qualsiasi impresa, università, centro di ricerca o qualsiasi altro soggetto giuridico, stabilito in uno Stato membro, un paese associato o un paese terzo, può partecipare ad un’azione indiretta a condizione che soddisfi le condizioni minime stabilite nel presente capo, ivi comprese le condizioni di cui all’articolo 12.

Tuttavia, nel caso delle azioni indirette di cui agli articoli 5, paragrafo 1, e articoli 7, 8 o 9, per le quali è possibile soddisfare le condizioni minime senza la partecipazione di un soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro, il conseguimento degli obiettivi stabiliti negli articoli 163 e 164 deve essere pertanto rafforzato.

Un soggetto giuridico è una persona fisica o una persona giuridica, costituita in conformità al diritto nazionale applicabile nel suo luogo di stabilimento, al diritto comunitario o al diritto internazionale, dotata di personalità giuridica e che può, agendo in nome proprio, esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi.

2. Nel caso delle persone fisiche, per luogo di stabilimento si intende il luogo di residenza abituale.

3. Il Centro comune di ricerca della Commissione europea, qui di seguito il “CCR”, può partecipare alle azioni indirette alle stesse condizioni, ed è titolare degli stessi diritti e obblighi, di un soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro.

Articolo 5

Condizioni minime

1. Le condizioni minime per le azioni indirette sono precisate qui di seguito:

(a) devono partecipare almeno tre soggetti giuridici, ognuno dei quali è stabilito in uno Stato membro o un paese associato; in nessun caso due di questi soggetti giuridici possono essere stabiliti nello stesso Stato membro o paese associato;

(b) tutt i e tre i soggetti giuridici devono essere indipendenti l'uno dall'altro, conformemente all'articolo 6.

2. Ai fini della lettera a) del paragrafo 1, quando uno dei partecipanti è il CCR o un’organizzazione internazionale di interesse europeo o un soggetto costituito a norma del diritto comunitario, si considererà che sono stabiliti in uno Stato membro o in un paese associato diverso da quello in cui è stabilito un altro partecipante alla stessa azione.

Articolo 6

Indipendenza

1. Due soggetti giuridici sono considerati indipendenti uno dall’altro quando nessuno dei due è soggetto al controllo diretto o indiretto dell’altro o allo stesso controllo diretto o indiretto cui è soggetto l’altro.

2. Ai fini del paragrafo 1, il controllo può in particolare assumere una delle forme seguenti:

(a) la detenzione diretta o indiretta di oltre il 50% del valore nominale delle azioni emesse nel soggetto giuridico interessato o della maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o dei soci di tale soggetto;

(b) la detenzione diretta o indiretta, di fatto o di diritto, dei poteri decisionali in seno al soggetto giuridico interessato.

3. Tuttavia, si considera che i rapporti seguenti tra soggetti giuridici non costituiscono di per sé rapporti di controllo:

(a) la detenzione diretta o indiretta di oltre il 50% del valore nominale delle azioni emesse in un soggetto giuridico o della maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o dei soci di tale soggetto da parte della stessa società pubblica di investimenti, investitore istituzionale o società di capitale di rischio;

(b) i soggetti giuridici interessati sono di proprietà o sono controllati dallo stesso organismo pubblico.

Articolo 7

Azioni indirette concernenti i paesi partner nell'ambito della cooperazione internazionale

Per i progetti in collaborazione che comportano la partecipazione di paesi partner nell’ambito della cooperazione nazionale, alle stesse condizioni degli Stati membri o dei paesi associati, specificati nel programma di lavoro, le condizioni minime sono le seguenti:

(a) devono partecipare almeno quattro soggetti giuridici;

(b) almeno due dei soggetti giuridici di cui alla lettera a) devono essere stabiliti in uno Stato membro o un paese associato, ma in nessun caso due di questi soggetti giuridici possono essere stabiliti nello stesso Stato membro o paese associato;

(c) almeno due dei soggetti giuridici di cui alla lettera a) devono essere stabiliti in un paese partner nell’ambito della cooperazione internazionale, ma in nessun caso due di questi soggetti giuridici possono essere stabiliti nello stesso Stato membro o paese associato;

(d) tutti e quattro i soggetti giuridici di cui alla lettera a) devono essere indipendenti l'uno dall'altro, conformemente all'articolo 6.

Articolo 8

Azioni di coordinamento e sostegno e formazione e sviluppo della carriera dei ricercatori

Per le azioni di coordinamento e sostegno e le azioni di formazione e sviluppo della carriera dei ricercatori, la condizione minima è la partecipazione di un soggetto giuridico.

Il primo paragrafo non si applica alle azioni di coordinamento di progetti di ricerca.

Articolo 9

Progetti di ricerca di frontiera su iniziativa dei ricercatori

Per le azioni indirette a sostegno dei progetti di ricerca “di frontiera” su iniziativa dei ricercatori, finanziati nell’ambito del Consiglio europeo della ricerca, la condizione minima è la partecipazione di un soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro o in un paese associato.

Articolo 10

Partecipanti unici

Laddove le condizioni minime per un'azione indiretta sono soddisfatte da una serie di soggetti giuridici che insieme costituiscono un solo soggetto giuridico, quest’ultimo può partecipare da solo ad un’azione indiretta, a condizione che sia stabilito in uno Stato membro o un paese associato.

Articolo 11

Organizzazioni internazionali e soggetti giuridici stabiliti in paesi terzi

La partecipazione alle azioni indirette è aperta alle organizzazioni internazionali e ai soggetti giuridici stabiliti in paesi terzi, a condizione che soddisfino le condizioni minime stabilite nel presente capitolo, nonché tutte le condizioni stabilite nei programmi specifici o nei programmi di lavoro pertinenti.

Articolo 12

Condizioni aggiuntive

Oltre alle condizioni minime stabilite nel presente capitolo, i programmi specifici e i programmi di lavoro possono stabilire condizioni concernenti il numero minimo di partecipanti.

Possono inoltre stabilire, in funzione della natura e degli obiettivi dell’azione indiretta, condizioni aggiuntive da rispettare per quanto concerne il tipo di partecipante e, se opportuno, il suo luogo di stabilimento.

Parte 2 PROCEDURE

SOTTOPARTE 1 INVITI A PRESENTARE PROPOSTE

ARTICOLO 13

Inviti a presentare proposte

1. La Commissione pubblica inviti a presentare proposte per azioni indirette, conformemente alle disposizioni stabilite nei programmi specifici e nei programmi di lavoro.

Oltre alla pubblicità prevista nelle modalità di esecuzione, la Commissione pubblica gli inviti a presentare proposte nelle pagine Internet dedicate al Settimo programma quadro, tramite canali informativi specifici, e presso i punti di contatto nazionali istituiti dagli Stati membri e dai paesi associati.

2. Qualora lo ritenga opportuno, la Commissione specifica negli inviti a presentare proposte che i partecipanti non sono tenuti a stabilire un accordo consortile.

Articolo 14

Eccezioni

La Commissione non pubblica inviti a presentare proposte per le azioni elencate qui di seguito:

(a) azioni di coordinamento e sostegno svolte da soggetti giuridici indicati nei programmi specifici o nei programmi di lavoro, qualora il programma specifico consenta l’indicazione dei beneficiari nei programmi di lavoro, conformemente alle modalità di esecuzione;

(b) azioni di coordinamento e sostegno che consistono in un acquisto o in un servizio conformemente alle disposizioni applicabili in materia di appalti pubblici stabilite nel regolamento finanziario;

(c) azioni di coordinamento e sostegno concernenti la nomina di esperti indipendenti;

(d) altre azioni, qualora siano previste dal regolamento finanziario e dalle sue modalità d’esecuzione.

SOTTOPARTE 2VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE

ARTICOLO 15

Valutazione, selezione e aggiudicazione

1. La Commissione valuta tutte le proposte pervenute in risposta ad un invito a presentare proposte in base ai principi di valutazione e ai criteri di selezione e aggiudicazione stabiliti nel programma specifico e nel programma di lavoro.

Il programma di lavoro può stabilire criteri specifici o ulteriori precisioni sull’applicazione di questi criteri.

2. Una proposta che vada contro i principi etici fondamentali, o che non soddisfi le condizioni fissate nel programma specifico, nel programma di lavoro o nell'invito a presentare proposte non sarà selezionata. Tale proposta può essere esclusa in qualsiasi momento dalle procedure di valutazione, selezione e aggiudicazione.

3. Le proposte sono selezionate sulla base dei risultati della valutazione.

Articolo 16

Procedure di presentazione, valutazione, selezione e aggiudicazione

1. La Commissione adotta e pubblica le regole che disciplinano le procedure di presentazione delle proposte, nonché le procedure di valutazione, selezione e aggiudicazione corrispondenti. In particolare, stabilisce regole dettagliate per la procedura di presentazione articolata in due fasi e regole per la procedura di valutazione articolata in due fasi.

2. Quando un invito presentare proposte prevede specificatamente una procedura di presentazione articolata in due fasi, solo le proposte che rispettano i criteri di valutazione della prima fase possono passare alla seconda fase sotto forma di proposte complete

3. Quando un invito a presentare proposte prevede una procedura di valutazione articolata in due fasi, solo le proposte che superano la prima fase, basata sulla valutazione di un numero limitato di criteri, possono accedere alla seconda fase.

4. La Commissione adotta e pubblica delle regole destinate a garantire una verifica coerente dell’esistenza e dello statuto giuridico dei partecipanti alle azioni indirette, nonché della loro capacità finanziaria.

Articolo 17

Nomina di esperti indipendenti

1. La Commissione nomina esperti indipendenti che la assistono nelle valutazioni previste nell'ambito del Settimo programma quadro e dei suoi programmi specifici.

Per le azioni di coordinamento e sostegno di cui all’articolo 14, gli esperti indipendenti sono nominati soltanto se la Commissione lo ritiene opportuno.

2. Gli esperti indipendenti sono scelti in base alle competenze e alle conoscenze necessarie in relazione ai compiti loro assegnati.

Gli esperti indipendenti sono individuati e selezionati mediante inviti a candidarsi individuali e inviti rivolti a agenzie di ricerca nazionali, istituti di ricerca o imprese al fine di stabilire elenchi di candidati idonei.

La Commissione può, se lo ritiene opportuno, selezionare qualsiasi individuo dotato delle competenze adeguate anche se non è ripreso nel suddetto elenco.

Saranno adottate misure adeguate per garantire un ragionevole equilibrio di genere nella costituzione dei gruppi di esperti indipendenti.

3. Nel nominare un esperto indipendente, la Commissione farà il possibile per accertarsi che questi non si trovi in una situazione di conflitto di interesse in relazione all'argomento sul quale è invitato a pronunciarsi.

4. La Commissione adotta una lettera tipo di nomina, qui di seguito la “lettera di nomina”, che contiene una dichiarazione nella quale l’esperto indipendente certifica l'assenza di conflitti di interesse al momento della nomina e si impegna ad informare la Commissione qualora sorgessero conflitti nel corso dell’elaborazione del suo parere o dello svolgimento dei suoi compiti. La Commissione concorda una lettera di nomina tra la Comunità e ciascun esperto indipendente.

5. La Commissione pubblica periodicamente su qualsiasi mezzo adeguato l’elenco degli esperti indipendenti che l’hanno assistita per ciascun programma specifico.

Sottoparte 3 ATTUAZIONE E CONVENZIONI DI SOVVENZIONE

ARTICOLO 18

Aspetti generali

1. I partecipanti attuano l'azione indiretta e adottano tutte le misure necessarie e ragionevoli a tal fine. I partecipanti ad una stessa azione indiretta svolgono il lavoro congiuntamente e solidalmente nei confronti della Commissione.

2. La Commissione elabora, sulla base della convenzione di sovvenzione tipo di cui all’articolo 19, paragrafo 7, e tenendo conto delle caratteristiche del meccanismo di finanziamento interessato, una convenzione di sovvenzione tra la Comunità e i partecipanti.

3. I partecipanti non assumono impegni incompatibili con la convenzione di sovvenzione.

4. Qualora un partecipante non adempia ai suoi obblighi, gli altri partecipanti devono conformarsi alla convenzione di sovvenzione senza nessun contributo complementare della Comunità, a meno che la Commissione non li esoneri espressamente da tale obbligo.

5. Qualora l’attuazione di un’azione risulti impossibile o qualora i partecipanti non riescano ad attuarla, la Commissione porrà fine all’azione.

6. I partecipanti devono accertarsi che la Commissione sia informata di tutti gli eventi che possono incidere sull'esecuzione dell'azione indiretta o gli interessi della Comunità.

Articolo 19

Disposizioni generali per l’adesione alle convenzioni di sovvenzione

1. La convenzione di sovvenzione stabilisce i diritti e gli obblighi dei partecipanti nei confronti della Comunità conformemente alla decisione […/…], al presente regolamento, al regolamento finanziario e alle sue modalità di esecuzione, e conformemente ai principi generali del diritto comunitario.

Stabilisce inoltre, conformemente alle stesse condizioni, i diritti e gli obblighi dei soggetti giuridici che diventano partecipanti nel corso dell’azione indiretta.

2. Se del caso, la convenzione di sovvenzione stabilisce la parte del contributo finanziario della Comunità che si baserà sul rimborso dei costi ammissibili e la parte che sarà basata su tassi forfettari (ivi compresa una tabella di costi unitari) o importi forfetari.

3. La convenzione di sovvenzione specifica quali modifiche della composizione del consorzio prevedono la pubblicazione preventiva di un bando di gara.

4. La convenzione di sovvenzione prevede la presentazione alla Commissione di rapporti periodici sui progressi realizzati per quanto concerne l’attuazione dell’azione indiretta in questione.

5. Se del caso, la convenzione di sovvenzione può stabilire che la Commissione deve essere avvertita preventivamente di eventuali intenzioni di cessione a terzi della proprietà delle conoscenze acquisite.

6. Qualora la convenzione di sovvenzione preveda che i partecipanti svolgano attività a favore di terzi, i partecipanti devono garantirne un’ampia pubblicità e individuare, valutare e selezionare i suddetti terzi in maniera trasparente, equa e imparziale. Se previsto dai programmi di lavoro, la convenzione di sovvenzione stabilisce i criteri per la selezione dei terzi in questione. La Commissione si riserva un diritto di veto rispetto alla selezione dei terzi.

7. La Commissione elabora una convenzione di sovvenzione tipo conformemente al presente regolamento.

8. Tale convenzione rispecchia i principi contenuti nella Carta europea dei ricercatori e nel Codice di condotta per l’assunzione di ricercatori[10]. Affronta se del caso le sinergie col mondo dell’istruzione a tutti i livelli; la disponibilità e la capacità di favorire il dialogo e il dibattito su argomenti scientifici e sui risultati della ricerca con il pubblico in generale anche al di fuori della comunità dei ricercatori; le attività volte ad rafforzare la partecipazione e il ruolo delle donne nella ricerca; e infine le attività concernenti gli aspetti socioeconomici della ricerca.

Articolo 20

Disposizioni concernenti i diritti di accesso, la valorizzazione e la diffusione

1. La convenzione di sovvenzione stabilisce gli obblighi rispettivi dei partecipanti per quanto concerne i diritti di accessi, la valorizzazione e la diffusione, nella misura in cui questi obblighi non sono già stati fissati nel presente regolamento.

A tal fine, la convenzione di sovvenzione impone la presentazione alla Commissione di un piano di valorizzazione e diffusione delle conoscenze acquisite.

2. La convenzione di sovvenzione può specificare le condizioni secondo le quali i partecipanti possono opporsi allo svolgimento, da parte di rappresentanti autorizzati dalla Commissione, di audit tecnologici sulla valorizzazione e la diffusione delle conoscenze acquisite.

Articolo 21

Disposizioni relative alla risoluzione

La convenzione di sovvenzione stabilisce i motivi della sua risoluzione, parziale o totale, in particolare in caso di mancato rispetto delle disposizioni del presente regolamento, di mancata esecuzione o di violazione, nonché le conseguenze per i partecipanti di un eventuale inadempimento da parte di un altro partecipante.

Articolo 22

Disposizioni speciali

1. Per le azioni indirette a sostegno di infrastrutture di ricerca esistenti e, se del caso, di infrastrutture di ricerca nuove, la convenzione di sovvenzione può contenere disposizioni specifiche concernenti la riservatezza, la pubblicità, i diritti di accesso e gli impegni che possono avere un impatto per gli utilizzatori dell'infrastruttura.

2. Per le azioni indirette a sostegno della formazione e dello sviluppo della carriera dei ricercatori, la convenzione di sovvenzione può contenere disposizioni specifiche concernenti la riservatezza, i diritti di accesso e gli impegni concernenti i ricercatori che beneficiano dell’azione indiretta.

3. Per le azioni indirette nel settore della ricerca sullo spazio e in materia di sicurezza, la convenzione di sovvenzione può contenere disposizioni specifiche sulla riservatezza, la classificazione delle informazioni, i diritti di accesso, il trasferimento di proprietà delle conoscenze acquisite e la valorizzazione di queste conoscenze.

4. Se del caso, la convenzione di sovvenzione per le azioni indirette che riguardano problematiche di sicurezza diverse da quelle di cui al paragrafo 3, può prevedere anche disposizioni specifiche.

Articolo 23

Firma ed adesione

La convenzione di sovvenzione entra in vigore all’atto della firma da parte del coordinatore e della Commissione.

Si applica a tutti i partecipanti che hanno formalmente aderito.

SOTTOPARTE 4 CONSORZI

ARTICOLO 24

Accordi consortili

Se non diversamente disposto nell’invito a presentare proposte, tutti i soggetti giuridici che intendono partecipare ad un’azione indiretta sottoscrivono un accordo, in appresso “l’accordo consortile” che disciplina:

(a) l'organizzazione interna del consorzio;

(b) la ripartizione del contributo finanziario della Comunità;

(c) le regole supplementari concernenti la diffusione e la valorizzazione dei risultati, ivi comprese le disposizioni in materia di diritti di proprietà intellettuale, in funzione dei casi;

(d) la composizione di controversie interne.

Articolo 25

Coordinatore

1. I soggetti giuridici che intendono partecipare ad un’azione indiretta devono designare uno di loro in qualità di coordinatore per eseguire gli incarichi elencati qui di seguito, a norma del presente regolamento, del regolamento finanziario, delle sue modalità d’esecuzione o conformemente alla convenzione di sovvenzione;

(a) garantire che i soggetti giuridici individuati nella convenzione di sovvenzione svolgano le formalità necessarie per l’adesione alla convenzione di sovvenzione, come stabilito dalla convenzione stessa;

(b) ricevere il contributo finanziario della Comunità e distribuirlo;

(c) tenere la contabilità, tenere dei registri e informare la Commissione circa la ripartizione del contributo finanziario della Comunità, a norma dell’articolo 36;

(d) garantire una comunicazione adeguata ed efficace tra i partecipanti e la Commissione.

2. Il coordinatore è identificato in quanto tale nella convenzione di sovvenzione.

Per la nomina di un nuovo coordinatore occorre l’approvazione scritta della Commissione.

Articolo 26

Modifiche della composizione del consorzio

1. I partecipanti ad un’azione indiretta possono proporre di accogliere un nuovo partecipante o eliminare un partecipante esistente.

2. I soggetti giuridici che entrano a far parte di un'azione in corso devono aderire alla convenzione di sovvenzione.

3. Qualora previsto dalla convenzione di sovvenzione, il consorzio pubblica un bando di gara e ne garantisce un’ampia diffusione tramite mezzi di informazione specifici, in particolare siti Internet relativi al Settimo programma quadro, la stampa specializzata e opuscoli specifici, e mediante i punti di contatto nazionali istituiti dagli Stati membri e dai paesi associati a fini di informazione e assistenza.

Esso valuta le offerte sulla base dei criteri applicati all’azione iniziale con l'assistenza di esperti indipendenti nominati dal consorzio stesso, conformemente ai principi di cui all'articolo 15 e all’articolo 17.

4. Il consorzio notifica eventuali modifiche della sua composizione alla Commissione, che può opporvisi entro 45 giorni dalla notifica.

Le modifiche della composizione del consorzio associate a proposte di altre modifiche della convenzione di sovvenzione che non sono ad esse direttamente legate richiedono l’approvazione scritta della Commissione.

SOTTOPARTE 5 CONTROLLO DEI PROGRAMMI E DELLE AZIONI INDIRETTE E COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Articolo 27

Monitoraggio

La Commissione controlla l’attuazione delle azioni indirette sulla base dei rapporti periodici presentati a norma dell’articolo 19, paragrafo 4.

In particolare la Commissione controlla l’attuazione del piano di valorizzazione e diffusione delle conoscenze acquisite presentato a norma dell’articolo 20, paragrafo 1. A tal fine, la Commissione può avvalersi dell'assistenza di esperti indipendenti nominati a norma dell’articolo 17.

La Commissione controlla il Settimo programma quadro, i suoi programmi specifici e se del caso, i programmi quadro precedenti, avvalendosi dell’assistenza di esperti indipendenti nominati a norma dell’articolo 17. Essa può inoltre costituire gruppi di esperti indipendenti, designati a norma dell’articolo 17, che la consigliano nell'attuazione della politica di ricerca della Comunità.

Articolo 28

Informazioni da mettere a disposizione

1. La Commissione mette a disposizione di qualsiasi Stato membro o Stato associato che ne faccia richiesta tutte le informazioni utili in suo possesso sulle conoscenze acquisite derivanti dai lavori realizzati nell'ambito di un'azione indiretta, a condizione che siano rispettate le condizioni seguenti:

(a) queste informazioni sono pertinenti ai fini della politica pubblica;

(b) i partecipanti non hanno fornito ragioni valide e sufficienti per non comunicare le informazioni in questione.

2. In nessun caso, la messa a disposizione di informazioni a norma del paragrafo 1 trasferisce agli Stati membri o ai paesi associati cui le informazioni sono trasmesse, diritti o obblighi della Commissione o dei partecipanti.

Tuttavia i destinatari considereranno tali informazioni riservate, a meno che queste diventino pubbliche o siano rese accessibili al pubblico da parte dei partecipanti o siano state comunicate alla Commissione senza restrizioni circa la loro riservatezza.

Parte 3 CONTRIBUTO FINANZIARIO DELLA COMUNITÀ

SOTTOPARTE 1 AMMISSIBILITÀ AL FINANZIAMENTO E FORME DI SOVVENZIONE

Articolo 29

Ammissibilità al finanziamento

1. Quando i soggetti giuridici elencati qui di seguito partecipano ad un’azione indiretta possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità:

(a) tutti i soggetti giuridici stabiliti in uno Stato membro o in un paese associato o costituiti a norma del diritto comunitario,

(b) tutte le organizzazioni internazionali di interesse europeo,

(c) tutti i soggetti giuridici stabiliti in un paese partner nell'ambito della cooperazione internazionale.

2. Nel caso della partecipazione di un’organizzazione internazionale diversa da un’organizzazione internazionale di interesse europeo, o di un soggetto giuridico stabilito in un paese terzo diverso da un paese partner nell'ambito della cooperazione internazionale, il contributo finanziario della Comunità può essere concesso a condizione che sia rispettata almeno una delle condizioni seguenti:

(a) se ciò è previsto nei programmi specifici o nel relativo programma di lavoro,

(b) se ciò è essenziale per l'attuazione dell’azione indiretta,

(c) se tale finanziamento è previsto in un accordo bilaterale scientifico e tecnologico, o in un accordo di diverso, tra la Comunità e il paese in cui è stabilito il soggetto giuridico.

Articolo 30

Tipi di sovvenzione

1. Il contributo finanziario della Comunità per le sovvenzioni di cui alla lettera a) dell'allegato III del Settimo programma quadro si basa sul rimborso dei costi ammissibili.

Tuttavia, il contributo finanziario della Comunità può assumere la forma di un finanziamento a tasso forfetario, comprendente anche una tabella di costi unitari, o di un importo forfetario, o può associare il rimborso dei costi ammissibili con finanziamenti a tasso forfetario e importi forfetari. Il contributo finanziario della Comunità può assumere anche la forma di borse o premi.

2. Il contributo finanziario della Comunità viene calcolato in riferimento al costo complessivo dell'azione indiretta, ma si basa sui costi dichiarati da ciascun partecipante.

Articolo 31

Rimborso dei costi ammissibili.

1. Le sovvenzioni sono cofinanziate dai partecipanti.

Il contributo finanziario della Comunità per il rimborso dei costi ammissibili non dà origine ad un profitto.

2. Si terrà conto delle entrate per il versamento della sovvenzione al termine dell’attuazione dell’azione.

3. Per essere ammissibili, i costi sostenuti per l’attuazione dell’azione indiretta devono soddisfare le condizioni seguenti:

(a) devono essere effettivi;

(b) devono essere stati sostenuti nel corso della durata dell'azione, ad eccezione di quelli sostenuti per l’elaborazione delle relazioni finali qualora ciò sia previsto nella convenzione di sovvenzione;

(c) devono essere stati determinati conformemente ai principi e alle pratiche contabili e di gestione abituali del partecipante e utilizzati all’unico scopo di conseguire gli obiettivi dell’azione indiretta e ottenere i risultati previsti, nel rispetto dei principi di economia, efficienza ed efficacia;

(d) devono essere registrati nella contabilità del partecipante e versati e, in caso di contributi da terzi, devono essere registrati nella contabilità dei terzi in questione;

(e) devono essere al netto dei costi non ammissibili, in particolare tasse indirette identificabili (ivi compresa l'imposta sul valore aggiunto), diritti, interessi debitori, accantonamenti per possibili perdite od oneri futuri, perdite di cambio, costi relativi ai redditi da capitale, costi dichiarati, sostenuti o rimborsati rispetto a un altro progetto della Comunità, debiti e oneri ad essi relativi, spese eccessive o sconsiderate, e qualsiasi altro costo che non soddisfa le condizioni di cui alle lettere da a) a d).

Ai fini della lettera a), i costi medi di personale possono essere utilizzati se sono conformi alle pratiche e ai principi contabili e di gestione abituali del partecipante e non differiscono in modo significativo dai costi effettivi.

Articolo 32

Costi diretti ammissibili e costi indiretti ammissibili

1. I costi ammissibili sono composti da costi attribuibili direttamente all’azione, qui di seguito “costi diretti ammissibili” e, se del caso, da costi che non possono essere attribuiti direttamente all’azione ma che sono stati sostenuti in relazione diretta con i costi diretti ammissibili attribuiti all’azione, qui di seguito “costi indiretti ammissibili".

2. Per la copertura dei costi indiretti ammissibili, i partecipanti possono optare per un tasso forfettario dei suoi costi diretti ammissibili totali, ad esclusione dei costi diretti ammissibili di subappalto.

3. La convenzione di sovvenzione può limitare il rimborso dei costi diretti ammissibili ad una percentuale massima dei costi diretti ammissibili, ad esclusione dei costi diretti ammissibili di subappalto, in particolare per le azioni di coordinamento e sostegno e, se del caso, le azioni di formazione e sviluppo della carriera dei ricercatori.

Articolo 33

Limiti massimi di finanziamento

1. Per le attività di ricerca e sviluppo tecnologico, il contributo finanziario della Comunità può raggiungere al massimo il 50% dei costi totali ammissibili.

Tuttavia, nel caso di organismi pubblici, istituti di istruzione secondaria e superiore, organismi di ricerca e PMI, può raggiungere al massimo il 75% dei costi totali ammissibili .

2. Per le attività di dimostrazione, il contributo finanziario della Comunità può raggiungere al massimo il 50% dei costi totali ammissibili .

3. Per le attività sostenute da azioni di ricerca di frontiera, azioni di coordinamento e sostegno e azioni per la formazione e lo sviluppo della carriera dei ricercatori, il contributo finanziario della Comunità può raggiungere al massimo il 100% dei costi totali ammissibili.

4. Per la gestione e i certificati di audit e altre attività non menzionate ai paragrafi 1, 2 e 3, il contributo finanziario della Comunità può raggiungere al massimo il 100% dei costi totali ammissibili.

Le altre attività di cui al primo comma comprendono, tra l’altro, la formazione in azioni che non rientrano nel meccanismo di finanziamento per la formazione e lo sviluppo della carriera dei ricercatori, il coordinamento, il collegamento in rete e la diffusione.

5. Ai fini dei paragrafi da 1 a 4, per determinare il contributo finanziario della Comunità si prenderanno in considerazione i costi ammissibili, deducendo le entrate.

6. I paragrafi da 1 a 5 si applicano, se del caso, alle azioni indirette per le quali si utilizza un finanziamento a tasso forfetario o un importo forfetario per l’insieme dell’azione indiretta.

Articolo 34

Rapporti e audit dei costi ammissibili.

1. I partecipanti devono presentare alla Commissione rapporti periodici concernenti i costi ammissibili, gli interessi finanziari derivanti dai prefinanziamenti, e le entrate in relazione all’azione indiretta interessata, se del caso, certificati da un certificato di audit, conformemente al regolamento finanziario e alle sue modalità di esecuzione.

Occorre notificare anche l’esistenza di un cofinanziamento in relazione all'azione interessata, certificato, se del caso, da un certificato di audit.

2. Per gli organismi pubblici, gli organismi di ricerca, gli istituti di istruzione secondaria e superiore il certificato di audit, a norma del paragrafo 1, può essere elaborato da un funzionario pubblico competente.

Articolo 35

Reti di eccellenza

1. Salvo indicazioni contrarie nel programma di lavoro, il contributo finanziario della Comunità alle reti di eccellenza assume la forma di un importo forfetario calcolato in funzione del numero di ricercatori coinvolti nella rete di eccellenza e della durata dell’azione.

2. Il valore unitario per gli importi forfetari di cui al punto 1 è 23 500 EUR per anno e per ricercatore.

Tale importo viene adeguato dalla Commissione conformemente al regolamento finanziario e alle modalità di esecuzione.

3. Il programma di lavoro stabilisce il numero massimo di partecipanti e, se del caso, il numero massimo di ricercatori che possono essere utilizzati come base di calcolo dell’importo forfetario massimo di cui al paragrafo 1. Tuttavia i partecipanti che superano i massimi previsti per il calcolo del contributo finanziario possono partecipare secondo le modalità previste.

4. Il versamento degli importi forfettari di cui al paragrafo 1 avviene a scadenze periodiche.

Questi versamenti periodici sono effettuati conformemente alla valutazione dell’attuazione progressiva del programma congiunto di attività mediante la misurazione dell’integrazione delle risorse e delle capacità di ricerca in base ad indicatori concordati con il consorzio e specificati nella convenzione di sovvenzione.

Sottoparte 2 PAGAMENTO, RIPARTIZIONE, RECUPERO E GARANZIE

ARTICOLO 36

Pagamento e ripartizione

1. Il contributo finanziario della Comunità è versato ai partecipanti tramite il coordinatore.

2. Il coordinatore tiene dei registri che consentano di accertare in qualsiasi momento la quota del finanziamento comunitario distribuita ad ogni partecipante.

Il coordinatore, su richiesta, comunica dette informazioni alla Commissione.

Articolo 37

Recupero

La Commissione può adottare una decisione di recupero conformemente al regolamento finanziario.

Articolo 38

Somme trattenute per la copertura dei rischi

1. In funzione del livello di rischio legato al mancato recupero di importi dovuti alla Comunità, la Commissione può trattenere una piccola percentuale del contributo finanziario della Comunità per ciascun partecipante all’azione indiretta per coprire gli eventuali importi dovuti e non rimborsati da partner inadempienti.

2. Il paragrafo 1 non si applica a:

(a) gli organismi pubblici, i soggetti giuridici la cui partecipazione all’azione indiretta è garantita da uno Stato membro o da un paese associato, gli istituti di istruzione secondaria e superiore;

(b) i partecipanti alle azioni destinate a sostenere la formazione e lo sviluppo della carriera dei ricercatori, alle azioni di ricerca “di frontiera” e alle azioni destinate a gruppi specifici, ad eccezione delle azioni destinate alle PMI.

I partecipanti di cui alle lettere a) e b) sono responsabili dei loro debiti.

3. Gli importi trattenuti costituiscono entrate assegnate al Settimo programma quadro, ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento finanziario.

4. Al termine del programma quadro si effettuerà una valutazione degli importi richiesti per coprire i rischi in corso. Eventuali somme in eccesso di questi importi sono rimborsate al programma quadro e costituiscono entrate assegnate.

Capo III Diffusione e valorizzazione, e diritti di accesso

Parte 1 CONOSCENZE ACQUISITE

SOTTOPARTE 1 PROPRIETÀ

ARTICOLO 39

Proprietà delle conoscenze acquisite

1. Le conoscenze acquisite sono di proprietà della Comunità nei casi seguenti:

(a) azioni di coordinamento e sostegno che consistono in un acquisto o in un servizio, conformemente alle norme concernenti gli appalti pubblici stabilite nel regolamento finanziario;

(b) azioni di coordinamento e sostegno concernenti gli esperti indipendenti.

2. Le conoscenze acquisite derivanti dai lavori effettuati nell'ambito di azioni indirette diverse da quelle di cui al paragrafo 1 sono di proprietà dei partecipanti che hanno svolto i lavori che hanno portato a queste conoscenze.

3. Se i dipendenti o il personale di altro tipo che lavorano per un partecipante possono rivendicare diritti sulle conoscenze acquisite, il partecipante garantisce che questi diritti possano essere esercitati in modo compatibile con gli obblighi che gli incombono nel quadro della convenzione di sovvenzione.

Articolo 40

Proprietà congiunta delle conoscenze acquisite

1. Se più partecipanti hanno effettuato congiuntamente lavori che hanno generato conoscenze acquisite e se la loro quota rispettiva di partecipazione a tali lavori non può essere definita, queste conoscenze acquisite sono di loro proprietà congiunta.

2. Qualora non siano stati conclusi accordi di proprietà congiunta per quanto concerne la ripartizione e le condizioni di esercizio di tale proprietà congiunta, ciascuno dei comproprietari è autorizzato a concedere licenze non esclusive a terzi, senza il diritto di cedere sub-licenze, a condizione di:

(a) informare preventivamente gli altri comproprietari;

(b) garantire un’equa e ragionevole compensazione agli altri comproprietari.

Articolo 41

Proprietà delle conoscenze acquisite da parte di gruppi specifici

Per le azioni destinate a gruppi specifici, si applicano gli articoli 39, paragrafo 2, e 40, paragrafo 1. In tal caso, se non altrimenti convenuto dai partecipanti, le conoscenze acquisite diventano di proprietà congiunta del gruppo specifico che beneficia dell'azione.

Quando i proprietari di tali conoscenze acquisite non sono membri di tale gruppo, si adoperano affinché il gruppo benefici di tutti i diritti sulle conoscenze acquisite necessari ai fini della valorizzazione e della diffusione delle stesse, conformemente alle modalità stabilite nell'allegato tecnico della convenzione di sovvenzione.

Articolo 42

Trasferimento di conoscenze acquisite

1. Se un partecipante trasferisce la proprietà di conoscenze acquisite, trasferisce al cessionario i suoi obblighi, specialmente per quanto riguarda la concessione dei diritti di accesso, diffusione e valorizzazione di tali conoscenze, conformemente alla convenzione di sovvenzione.

2. Fatti salvi gli obblighi in materia di riservatezza, qualora il partecipante debba cedere diritti di accesso, deve informare preventivamente gli altri partecipanti alla stessa azione, fornendo informazioni sufficienti sul nuovo proprietario per consentir loro di esercitare i loro diritti di accesso, ai sensi della convenzione di sovvenzione.

Tuttavia, gli altri partecipanti possono, mediante accordo scritto, rinunciare al diritto di notifica preventiva individuale in caso di trasferimenti di proprietà da un partecipante ad un terzo specificatamente individuato.

3. A seguito della notifica, effettuata a norma del primo comma del paragrafo 2, gli altri partecipanti possono opporsi a qualsiasi trasferimento di proprietà qualora possano dimostrare che pregiudica i loro diritti di accesso.

Qualora gli altri partecipanti possano dimostrare che i loro diritti sarebbero pregiudicati, il trasferimento previsto non avviene fino a quando i partecipanti interessati non giungono ad un accordo.

4. Se del caso, la convenzione di sovvenzione può stabilire, come obbligo supplementare, che la Commissione deve essere avvertita preventivamente di eventuali intenzioni di trasferire a terzi la proprietà di conoscenze acquisite.

Articolo 43

Tutela della competitività europea e dei principi etici

Per quanto concerne le conoscenze acquisite, la Commissione può opporsi ad un trasferimento di proprietà o alla concessione di una licenza esclusiva ad un soggetto giuridico stabilito in un paese terzo non associato al Settimo programma quadro, se non ritiene tale trasferimento conforme agli interessi dello sviluppo della competitività dell’economia europea o ai principi etici.

In tal caso, il trasferimento di proprietà o la cessione di licenze esclusive non avviene, a meno che la Commissione ritenga che siano state adottate misure di salvaguardia adeguate.

SOTTOPARTE 2 PROTEZIONE, PUBBLICAZIONE, DIFFUSIONE E VALORIZZAZIONE

ARTICOLO 44

Protezione di conoscenze acquisite

1. Qualora le conoscenze acquisite possono dar luogo a applicazioni industriali o commerciali, il loro proprietario assicura una protezione adeguata ed efficace delle stesse, conformemente alle pertinenti disposizioni giuridiche, tenendo in debito conto gli interessi legittimi, in particolare gli interessi commerciali, dei partecipanti all’azione indiretta in questione.

Qualora un partecipante faccia valere un interesse legittimo, deve, comunque dimostrare che ne deriverebbe un danno di una gravità sproporzionata.

2. Qualora un proprietario di conoscenze acquisite non le protegga e non le trasferisca ad un altro partecipante, conformemente all’articolo 42, paragrafi 1 e 2, non è possibile procedere ad un’attività di diffusione senza informarne preventivamente la Commissione.

In tal caso la Commissione, con l’accordo del partecipante interessato, può assumersi la proprietà di queste conoscenze acquisite e adottare misure per proteggerle in modo adeguato ed efficace. Il partecipante in questione può opporvisi soltanto se può dimostrare che i suoi interessi legittimi risulterebbero significativamente lesi.

Articolo 45

Menzione concernente il sostegno finanziario della Comunità

Le pubblicazioni, le richieste di brevetti depositate da un partecipante o a suo nome, o qualsiasi altra attività di diffusione concernente conoscenze acquisite deve contenere una menzione che precisi che queste conoscenze acquisite sono state prodotte con l'aiuto del sostegno finanziario della Comunità.

La formulazione di tale menzione è stabilita nella convenzione di sovvenzione.

Articolo 46

Valorizzazione e diffusione

1. I partecipanti valorizzano, o garantiscono che siano valorizzate, le conoscenze acquisite di loro proprietà.

2. I partecipanti garantiscono che le conoscenze acquisite di loro proprietà siano diffuse il più rapidamente possibile. Se i partecipanti omettono di farlo, la Commissione può diffondere essa stessa tali conoscenze acquisite.

3. Le attività di diffusione devono essere compatibili con i diritti di proprietà intellettuali, la riservatezza e i legittimi interessi del proprietario delle conoscenze acquisite.

4. Prima di avviare un’attività di diffusione, occorre avvertire gli altri partecipanti interessati.

A seguito della notifica, gli altri partecipanti possono opporsi qualora ritengano che i loro interessi legittimi in relazione a tali conoscenze acquisite risulterebbero significativamente lesi. In tal caso, l’attività di diffusione può aver luogo solo se si adottano misure adeguate per tutelare questi interessi legittimi.

Articolo 47

Diffusione nell'ambito delle azioni di ricerca “di frontiera”

Nel caso delle azioni di ricerca di frontiera, i partecipanti si adoperano per garantire la diffusione delle conoscenze acquisite, tenendo conto dell’esigenza di tutelare i diritti di proprietà intellettuale, i vantaggi di una rapida diffusione, la riservatezza e gli interessi legittimi dei partecipanti.

PARTE 2 DIRITTI DI ACCESSO ALLE CONOSCENZE PREESISTENTI E ALLE CONOSCENZE ACQUISITE

Articolo 48

Conoscenze preesistenti coperte

Mediante accordo scritto i partecipanti possono stabilire le conoscenze preesistenti necessarie ai fini dell’azione indiretta escludendo, se del caso, alcuni elementi specifici.

Articolo 49

Principi generali

1. Tutte le richieste concernenti diritti di accesso sono effettuate per iscritto.

2. Se non altrimenti stabilito dal proprietario delle conoscenze preesistenti o acquisite, i diritti di accesso non conferiscono alcun diritto di concedere sublicenze.

3. È possibile concedere licenze esclusive per le conoscenze preesistenti o acquisite, a condizione che i tutti i partecipanti dichiarino per iscritto che rinunciano ai loro diritti di accesso.

4. Fatto salvo il paragrafo 3, qualsiasi accordo che preveda, per i partecipanti o i terzi, diritti di accesso alle conoscenze acquisite o preesistenti deve garantire che vengano mantenuti i potenziali diritti di accesso di altri partecipanti.

5. I partecipanti alla stessa azione si informano a vicenda il più rapidamente possibile di qualsiasi limitazione alla concessione di diritti di accesso alle conoscenze preesistenti o di qualsiasi altra restrizione che possa incidere significativamente sulla concessione di diritti di accesso.

6. La cessazione della sua partecipazione ad un’azione indiretta non incide in alcun modo sull'obbligo del partecipante di concedere tali diritti di accesso agli altri partecipanti all'azione in questione, conformemente ai termini e alle condizioni stabiliti dalla convenzione di sovvenzione.

Articolo 50

Diritti di accesso ai fini dell’attuazione di azioni indirette

1. I diritti di accesso alle conoscenze acquisite sono concessi agli altri partecipanti alla stessa azione indiretta, qualora queste siano necessarie per consentire a tali partecipanti di svolgere il loro lavoro nell’ambito dell’azione in questione.

Tali diritti di accesso sono concessi a titolo gratuito.

2. I diritti di accesso alle conoscenze preesistenti sono concessi agli altri partecipanti alla stessa azione indiretta, qualora queste siano necessarie per consentire a tali partecipanti di svolgere il loro lavoro nell’ambito dell’azione in questione, a condizione che il partecipante interessato sia autorizzato a concederli.

Questi diritti di accesso sono concessi a titolo gratuito, se non diversamente convenuto da tutti i partecipanti prima della loro adesione alla convenzione di sovvenzione.

Gli esecutori di RST concedono gratuitamente i diritti di accesso alle conoscenze preesistenti.

Articolo 51

Diritti di accesso ai fini della valorizzazione

1. I partecipanti alla stessa azione indiretta beneficiano di diritti di accesso alle conoscenze acquisite, qualora queste siano necessarie per la valorizzazione delle proprie conoscenze acquisite.

Tali diritti di accesso sono concessi a condizioni eque e ragionevoli o a titolo gratuito.

2. I partecipanti alla stessa azione indiretta beneficiano di diritti di accesso alle conoscenze preesistenti, a condizione che il partecipante interessato sia autorizzato a concederli.

Tali diritti di accesso sono concessi a condizioni eque e ragionevoli o a titolo gratuito.

3. Una richiesta di diritti di accesso (di cui ai paragrafi 1 e 2) può essere inoltrata fino ad un anno dopo il verificarsi degli eventi elencati qui di seguito:

(a) fine dell’azione indiretta;

(b) cessazione delle partecipazione del proprietario delle conoscenze acquisite o preesistenti interessate.

I partecipanti interessati, tuttavia, possono concordare una data limite diversa.

4. Previo l’accordo di tutti i proprietari interessati, un esecutore di RST può ottenere, a condizioni eque e ragionevoli da concordare, i diritti di accesso alle conoscenze acquisite per poter svolgere ulteriori attività di ricerca.

5. Gli esecutori di RST concedono gratuitamente l’accesso alle conoscenze preesistenti necessarie per valorizzare la conoscenze acquisite prodotte nell'ambito dell’azione indiretta.

Articolo 52

Disposizioni aggiuntive concernenti i diritti di accessi per le azioni di ricerca di “frontiera” e le azioni destinate a gruppi specifici

1. Nel caso delle azioni di ricerca di frontiera, fatte salve le disposizioni degli articoli 50 e 51, i diritti di accesso alle conoscenze acquisite e preesistenti ai fini dell’attuazione o della valorizzazione sono concessi a titolo gratuito.

2. Quando il gruppo specifico che beneficia dell’azione indiretta è rappresentato da un soggetto giuridico che partecipa all'azione al suo posto, tale soggetto giuridico è autorizzato a concedere sublicenze sugli eventuali diritti di accesso di cui dispone a quelli tra i suoi membri che sono stabiliti in uno Stato membro o in un paese associato.

Capo IV Banca europea per gli investimenti

Articolo 53

1. La Comunità può concedere una sovvenzione alla Banca europea per gli investimenti (BEI) per coprire i rischi legati agli investimenti che la BEI effettua a sostegno degli obiettivi di ricerca stabiliti nell’ambito del Settimo programma di ricerca (meccanismo di finanziamento con ripartizione dei rischi).

2. La BEI offre questi prestiti nel rispetto dei principi di giustizia, trasparenza, imparzialità e equità.

3. La Commissione ha il diritto di opporsi all'uso del meccanismo di finanziamento con ripartizione dei rischi per determinati prestiti, a condizioni da stabilire nella convenzione di sovvenzione, conformemente ai programmi di lavoro.

Capo V Disposizioni finali

Articolo 54

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

[1] GU C […] del […], pag. […].

[2] GU C […] del […], pag. […].

[3] GU C […] del […], pag. […].

[4] Parere del Parlamento europeo dell’aprile 2005 e decisione del Consiglio del […].

[5] GU C […] del […], pag. […].

[6] GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

[7] GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1, regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, EURATOM) n. 1261/2005 della Commissione (GU L 201 del 2.8.2005, pag. 3).

[8] Attualmente, disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo, GU C 45del 17.2.1996, pag. 5.

[9] GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

[10] GU L 75 del 22.3.2005, pag. 67.