[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, xxx COM(2005) yyy definitivo 2005/0270 (CNS) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari (presentata dalla Commissione) RELAZIONE 1. A decorrere dal 24 luglio 1993, il regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari permette di riconoscere e proteggere a livello comunitario i prodotti agricoli e alimentari tradizionali che presentano caratteristiche di specificità. Tale specificità è connessa al metodo di produzione e elaborazione dei prodotti, indipendentemente dall’origine geografica. 2. Dall’istituzione di tale regime sono stati registrati 15 prodotti agricoli e alimentari, alcuni dei quali vantano un considerevole potenziale economico. La Commissione ha ricevuto 18 nuove domande di registrazione provenienti da vari Stati membri. 3. Tale strumento permette ai produttori di valorizzare i loro prodotti e di garantire la tutela dei consumatori nei confronti di pratiche abusive e, nel contempo, la lealtà delle transazioni commerciali. Il principale vantaggio offerto dalla registrazione prevista dal regolamento in esame è rappresentato dall’identificazione del prodotto attraverso l’uso del nome registrato abbinato alla dicitura “specialità tradizionale garantita” e al logo comunitario. Per quanto riguarda l’uso del nome esistono due alternative: la registrazione infatti può essere o meno abbinata alla riserva dell’utilizzazione del nome da parte dei produttori che rispettano il disciplinare di produzione. Dall’entrata in vigore del regolamento solo cinque registrazioni sono state associate alla riserva di utilizzazione del nome. Gli Stati membri hanno l’obbligo di proteggere la dicitura “specialità tradizionale garantita”, il logo corrispondente e i nomi riservati. Le specialità tradizionali garantite non sono protette da un diritto di proprietà intellettuale ai sensi dell’accordo TRIPS/ADPIC (Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio). 4. È necessario garantire che i produttori dei paesi membri della OMC possano beneficiare di una registrazione a prescindere da condizioni di equivalenza e reciprocità e dare ai cittadini di tali paesi che siano in grado di giustificare un interesse legittimo, la possibilità di opporsi alla registrazione. Inoltre, in virtù della clausola sul trattamento nazionale, è necessario che i produttori dei paesi membri della OMC possano utilizzare i disciplinari registrati come specialità tradizionali garantite allo stesso modo dei produttori degli Stati membri. È opportuno infine prevedere disposizioni che garantiscono l’esistenza e la portata dei diritti di proprietà intellettuale esistenti come i marchi e le indicazioni geografiche. 5. La presente proposta intende semplificare e precisare le procedure e chiarire la responsabilità delle varie autorità chiamate a pronunciarsi nell’esame delle domande di registrazione. Si chiarisce che i compiti che possono essere svolti meglio a livello nazionale devono ovviamente essere affidati alle autorità nazionali, garantendo comunque il rispetto della parità di trattamento tra gli interessati, compresi quelli dei paesi terzi. 6. Attualmente, la procedura di registrazione delle specialità tradizionali garantite si articola in due fasi. In un primo tempo la domanda di registrazione è presentata da un’associazione di produttori alle autorità competenti dello Stato membro; in un secondo tempo le autorità nazionali trasmettono la domanda di registrazione alla Commissione, la quale la inoltra tradotta agli altri Stati membri. 7. In generale gli Stati membri trasmettono alla Commissione fascicoli troppo voluminosi e dettagliati. Si propone che venga trasmesso a livello comunitario esclusivamente il disciplinare stricto sensu, lasciando alle autorità nazionali la responsabilità della valutazione della tradizionalità e della specificità dei prodotti agricoli e alimentari oggetto della domanda. 8. La Commissione procede inoltre alla pubblicazione degli elementi principali della domanda nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in modo da permettere a tutti i legittimi interessati di opporsi alla registrazione. Si propone di definire i motivi di opposizione ammissibili per evitare alla Commissione di dover trattare dichiarazioni di opposizione talora assurde e abusive. Si tratta di misure che permetteranno di snellire le procedure amministrative a livello comunitario. 9. La proposta contiene vari interventi di semplificazione e precisazione. È emerso infatti che lo scopo del regolamento non risulta abbastanza chiaro per i produttori e gli operatori interessati. I termini utilizzati sono complessi e le definizioni non abbastanza precise. Manca persino una definizione del termine “tradizionale”. Si propone di rettificare nel contempo alcune incoerenze, come ad esempio la durata del periodo previsto per l’opposizione in caso di domanda di modifica di un disciplinare, fissata a sei mesi in un paragrafo e a tre mesi in un altro. 10. Ove opportuni, sono proposti alcuni miglioramenti del sistema identici a quelli previsti per il sistema di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine, in particolare per quanto riguarda il sistema di controllo, le procedure di registrazione e di opposizione, il riferimento obbligatorio alla dicitura “specialità tradizionale garantita” e al logo comunitario sull’etichettatura dei prodotti e il ricorso ad un comitato di gestione per gli aspetti attinenti alle domande di registrazione. 11. Tutti i soggetti interessati sono stati consultati sugli aspetti generali delle modifiche proposte. Il dibattito nell’ambito del gruppo consultivo per la qualità dei prodotti agricoli (giugno 2005) e del comitato di regolamentazione delle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari ha messo in luce i vantaggi del sistema con casi esemplari di successo. 12. Le misure previste non hanno alcuna incidenza finanziaria sul bilancio generale delle Comunità europee. 2005/0270 (CNS) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo[1], considerando quanto segue: (1) La produzione, la fabbricazione e la distribuzione dei prodotti agricoli ed alimentari occupa un posto di rilievo nell’economia della Comunità. (2) Si ravvisa l’opportunità di favorire la diversificazione della produzione agricola. La promozione di prodotti tradizionali aventi precise specificità può rappresentare una carta vincente per il mondo rurale, in particolare nelle zone svantaggiate o periferiche, sia per l’accrescimento del reddito degli agricoltori, sia per l’effetto di mantenimento della popolazione rurale in tali zone. (3) Per il buon funzionamento del mercato interno nel settore dei prodotti alimentari, è opportuno mettere a disposizione degli operatori economici strumenti atti a valorizzare i loro prodotti e, nel contempo, tutelare il consumatore contro eventuali abusi e a garantire la lealtà delle transazioni commerciali. (4) Il regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari[2] ha definito le attestazioni di specificità e il regolamento (CEE) n. 1848/93 della Commissione[3] che stabilisce modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 2082/92, ha introdotto e stabilito la dicitura di “specialità tradizionale garantita”. Le attestazioni di specificità, più spesso designate come “specialità tradizionali garantite” permettono di rispondere alla domanda dei consumatori di prodotti tradizionali con caratteristiche specifiche. Di fronte alla varietà di prodotti commercializzati e alla moltitudine di informazioni al loro riguardo, il consumatore deve disporre di un’informazione chiara e succinta, che indichi con precisione tali caratteristiche in modo da poterlo orientare nella scelta. Per chiarezza appare opportuno non fare più riferimento all’espressione “attestazione di specificità”, ma esclusivamente all’espressione più facilmente comprensibile di “specialità tradizionale garantita” e, per rendere più esplicito l’oggetto del regolamento agli occhi dei produttori e dei consumatori, occorre precisare la definizione di “specificità” e adottare una definizione del termine “tradizionale”. (5) Per chiarezza appare opportuno non fare più riferimento all’espressione “attestazione di specificità”, ma esclusivamente all’espressione più facilmente comprensibile di “specialità tradizionale garantita” e, per rendere più esplicito l’oggetto del regolamento agli occhi dei produttori e dei consumatori, occorre precisare la definizione di “specificità” e adottare una definizione del termine “tradizionale”. (6) Alcuni produttori desiderano valorizzare determinati prodotti agricoli o alimentari che si distinguono nettamente da altri prodotti simili per certe caratteristiche peculiari. Per la tutela del consumatore, è opportuno che la specificità attestata sia controllata. Per consentire infatti agli operatori di far conoscere la qualità di un prodotto alimentare a livello comunitario, tale sistema volontario deve offrire tutte le garanzie atte a giustificare i riferimenti che vi possono essere fatti nel commercio. (7) Per quanto riguarda l’etichettatura, i prodotti agricoli e alimentari sono soggetti alle norme generali fissate dalla Comunità e in particolare all’osservanza della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità[4]. Data la loro specificità, è opportuno adottare disposizioni particolari complementari per le specialità tradizionali garantite. Per rendere più agevole e più rapida l’identificazione delle specialità tradizionali garantite prodotte sul territorio comunitario è opportuno rendere obbligatoria l’utilizzazione delle diciture e dei simboli comunitari nell’etichettatura di tali specialità, lasciando tuttavia agli operatori un periodo di tempo ragionevole per conformarsi a tale obbligo. (8) Per garantire il rispetto e la costanza delle specificità certificate, è necessario che i produttori membri di associazioni definiscano essi stessi tali specificità all’interno di un disciplinare. I produttori dei paesi terzi hanno anch’essi la possibilità di registrare una specialità tradizionale garantita. (9) Le specialità tradizionali garantite protette sul territorio comunitario devono beneficiare di un regime di controllo credibile, basato sul regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali[5] e su un sistema di controllo inteso a garantire che gli operatori hanno rispettato le disposizioni del disciplinare prima della commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari. (10) Per beneficiare di una protezione, le specialità tradizionali garantite devono essere registrate a livello comunitario. L’iscrizione in un registro consente altresì di garantire l’informazione degli operatori del settore e dei consumatori. (11) È opportuno che le autorità nazionali dello Stato membro esaminino ogni domanda di registrazione nel rispetto di disposizioni comuni minime, comprendenti una procedura di opposizione a livello nazionale per garantire che si tratta di un prodotto agricolo o alimentare tradizionale con caratteristiche specifiche. È necessario coinvolgere successivamente la Commissione in tale esame per garantire un trattamento uniforme tra le domande trasmesse dagli Stati membri e le domande presentate direttamente dai produttori di paesi terzi. (12) Per una maggiore efficacia della procedura di registrazione è opportuno evitare di dover esaminare opposizioni abusive o non fondate e precisare i motivi in base ai quali la Commissione valuta l’ammissibilità delle opposizioni che le vengono trasmesse. Hanno diritto di opposizione i cittadini di paesi terzi che abbiano un interesse legittimo, secondo gli stessi criteri dei produttori comunitari. Le prove e le valutazioni di tali criteri devono essere giustificate con riferimento al territorio comunitario. L’esperienza indica che è opportuno adattare il periodo previsto per la presentazione di opposizione e per le consultazioni tra Stati membri in caso di opposizione. (13) È opportuno prevedere disposizioni che garantiscano l’esistenza e la portata dei diritti di proprietà intellettuale esistenti. (14) Per non falsare le condizioni di concorrenza, è necessario che qualsiasi produttore, anche di un paese terzo, abbia la possibilità di utilizzare una denominazione registrata, abbinata ad una dicitura e, se del caso, ad un simbolo comunitario oppure un nome registrato come tale, purché il prodotto agricolo o alimentare che produce o trasforma sia conforme al disciplinare corrispondente e si avvalga di un organismo di controllo in conformità delle disposizioni del presente regolamento. (15) È necessario che le diciture relative alle caratteristiche specifiche di un prodotto agricolo o alimentare tradizionale godano di una protezione giuridica e formino oggetto di controlli pubblici che le rendano attraenti sia per il produttore che per il consumatore. (16) Nel caso di una specialità tradizionale garantita per la quale per un determinato periodo non venga notificato alla Commissione alcun organismo di controllo e che dunque non sia prodotta nel rispetto del disciplinare registrato, è opportuno annullare la registrazione. (17) Le misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento devono essere adottate in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[6]. (18) È opportuno prevedere le disposizioni del presente regolamento che si applicano alle domande di registrazione pervenute alla Commissione prima della sua entrata in vigore, in particolare in funzione dell’avanzamento della procedura di registrazione. È opportuno inoltre concedere gli operatori un periodo ragionevole per l’adeguamento degli organismi privati di controllo e dell’etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari commercializzati come specialità tradizionali garantite. (19) Per motivi di chiarezza e trasparenza è opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 2082/92 e sostituirlo con un nuovo regolamento, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Campo di applicazione 1. Il presente regolamento stabilisce le norme per il riconoscimento di una specialità tradizionale garantita per i seguenti prodotti: a) i prodotti agricoli elencati nell’allegato I del trattato, destinati all’alimentazione umana; b) i prodotti alimentari elencati nell’allegato I del presente regolamento. L’allegato I del presente regolamento può essere modificato secondo la procedura prevista all’articolo 18, paragrafo 2. 2. Il presente regolamento si applica senza pregiudizio di altre disposizioni comunitarie particolari. 3. La direttiva 98/34/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio[7] non si applica alle specialità tradizionali garantite oggetto del presente regolamento. Articolo 2 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) “specificità”, l’elemento o l’insieme di elementi che distinguono nettamente un prodotto agricolo o alimentare da altri prodotti o alimenti analoghi appartenenti alla stessa categoria; b) “tradizionale”, uno uso sul mercato comunitario attestato da un periodo di durata almeno pari a quella generalmente attribuita ad una generazione umana; c) “specialità tradizionale garantita”, prodotto agricolo o alimentare tradizionale la cui specificità è riconosciuta dalla Comunità attraverso la registrazione in conformità del presente regolamento; d) “associazione”, qualsiasi associazione, a prescindere dalla sua forma giuridica o dalla sua composizione, di produttori e/o di trasformatori che trattano il medesimo prodotto agricolo o alimentare. 2. L’elemento o l’insieme degli elementi di cui al paragrafo 1, lettera a), possono riferirsi alle caratteristiche intrinseche del prodotto, come le caratteristiche chimiche, microbiologiche o organolettiche, o al metodo di produzione o di elaborazione del prodotto, oppure a condizioni specifiche che devono prevalere nel corso della produzione o dell’elaborazione del prodotto. La presentazione di un prodotto agricolo o alimentare non è considerata un elemento ai sensi del paragrafo 1, lettera a). La specificità definita paragrafo 1, lettera a), non può essere limitata ad una composizione qualitativa o quantitativa. Altre parti interessate possono partecipare all’associazione ai sensi paragrafo 1, lettera d). Articolo 3 Registro La Commissione tiene un registro aggiornato delle specialità tradizionali garantite riconosciute a livello comunitario a norma del presente regolamento. Il registro distingue due elenchi di specialità tradizionali garantite, a seconda che l’uso del nome del prodotto o dell’alimento sia o meno riservato ai produttori che rispettano il relativo disciplinare di produzione. Articolo 4 Requisiti relativi ai prodotti e ai nomi 1. Per figurare nel registro di cui all’articolo 3, un prodotto agricolo o alimentare deve essere ottenuto utilizzando materie prime tradizionali oppure avere una composizione tradizionale o aver subito un metodo di produzione e/o di trasformazione di tipo tradizionale. Non può essere registrato un prodotto agricolo o alimentare la cui specificità risieda nella provenienza o nell’origine geografica. Tuttavia, è autorizzata l’utilizzazione di termini geografici. 2. Per essere registrato, il nome deve: a) essere di per sé specifico, b) oppure esprimere la specificità del prodotto agricolo o del prodotto alimentare. Il nome specifico di cui al primo comma, lettera a), deve essere tradizionale e conforme a disposizioni nazionali oppure consacrato dall’uso. Il nome che indica la specificità, di cui al primo comma, lettera b), non può essere registrato se: a) fa unicamente riferimento ad affermazioni di carattere generale, utilizzate per un insieme di prodotti agricoli o di prodotti alimentari, ovvero previste da una particolare normativa comunitaria; b) è abusivo, soprattutto se fa riferimento a una caratteristica evidente del prodotto o se non corrisponde al disciplinare e di conseguenza rischia di indurre in errore il consumatore in merito alle caratteristiche del prodotto. Articolo 5 Rapporto con i diritti di proprietà intellettuale 1. Non può essere registrato come specialità tradizionale garantita un prodotto il cui nome sia identico o simile a un marchio registrato per prodotti identici o simili, qualora vi sia rischio di confusione o il nome appartenga ad un’indicazione geografica sul territorio comunitario. 2. Il nome di una varietà vegetale o di una razza animale può essere utilizzato nella denominazione di una specialità tradizionale garantita purché non induca in errore sulla natura del prodotto. Articolo 6 Disciplinare 1. Per beneficiare della denominazione “specialità tradizionale garantita” un prodotto agricolo o alimentare deve essere conforme ad un disciplinare di produzione. 2. Il disciplinare comprende i seguenti elementi: a) il nome di cui all’articolo 4, paragrafo 2, redatto in una o più lingue, con l’indicazione che l’associazione chiede la registrazione, con o senza l’uso riservato del nome, precisando se chiede di beneficiare del disposto dell’articolo 13, paragrafo 3; b) la descrizione delle principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche e organolettiche del prodotto agricolo o alimentare; c) la descrizione del metodo di produzione che il produttore deve rispettare, compresi la natura e le caratteristiche della materia prima e/o degli ingredienti utilizzati e/o il metodo di elaborazione del prodotto agricolo o alimentare; d) gli elementi chiave che definiscono la specificità ed eventualmente le referenze utilizzate; e) gli elementi che attestano la tradizionalità, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, primo comma; f) i requisiti minimi e le procedure di controllo della specificità. Articolo 7 Domanda di registrazione 1. La domanda di registrazione della specificità di un prodotto agricolo o alimentare può essere presentata esclusivamente da un’associazione. Una domanda di registrazione può essere presentata insieme da varie associazioni originarie di Stati membri o paesi terzi distinti. 2. Un’associazione può presentare domanda di registrazione esclusivamente per i prodotti agricoli o alimentari che essa stessa produce o elabora. 3. La domanda di registrazione comprende: a) il nome dell’associazione richiedente; b) il disciplinare di cui all’articolo 6; c) i documenti che comprovano la specificità e la tradizionalità del prodotto; d) i riferimenti relativi alla o alle strutture di controllo previste all’articolo 15. 4. Se l’associazione è situata in uno Stato membro, la domanda è presentata all’autorità competente dello Stato membro di stabilimento. Lo Stato membro esamina la domanda con i mezzi appropriati per stabilire se sia giustificata e soddisfi le condizioni previste dal presente regolamento. 5. Nel corso dell’esame di cui al paragrafo 4, secondo comma, lo Stato membro attua una procedura di opposizione a livello nazionale, che garantisce l’adeguata pubblicazione della domanda e prevede un periodo ragionevole nel corso del quale ogni legittimo interessato stabilito sul suo territorio può dichiarare opposizione alla domanda. Lo Stato membro esamina l’ammissibilità delle dichiarazioni di opposizione ricevute in base a criteri che comprendono i criteri di cui all’articolo 9, paragrafo 3, primo comma. 6. Se sono soddisfatti i requisiti di cui agli articoli 4, 5 e 6, l’autorità nazionale competente trasmette alla Commissione: - il nome dell’associazione richiedente; - il disciplinare di cui all’articolo 6; - i riferimenti relativi alla o alle strutture di controllo previste all’articolo 15; - una dichiarazione dello Stato membro che la domanda presentata dall’associazione soddisfa le condizioni previste dal presente regolamento e le norme adottate per la sua applicazione. 7. Se proviene da un’associazione di un paese terzo, la domanda relativa ad un prodotto agricolo o alimentare è trasmessa alla Commissione direttamente oppure per il tramite delle autorità competenti del paese terzo e contiene gli elementi indicati nel paragrafo 3. 8. I documenti di cui al presente articolo sono trasmessi alla Commissione redatti in una lingua ufficiale della Comunità o accompagnati da una traduzione certificata in una lingua ufficiale della Comunità. Articolo 8 Esame da parte della Commissione 1. La Commissione esamina la domanda per stabilire se sia giustificata e soddisfi le condizioni previste dal presente regolamento. La Commissione rende pubblico l’elenco a delle denominazioni oggetto di una domanda di registrazione insieme alla data di presentazione alla Commissione. 2. Se le condizioni previste dal presente regolamento appaiono soddisfatte, la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il disciplinare di cui all’articolo 6 e gli estremi dell’associazione richiedente e delle strutture di controllo di cui all’articolo 15. In caso contrario la Commissione decide, secondo la procedura di cui all’articolo 18, paragrafo 3, di respingere la domanda di registrazione. Articolo 9 Opposizione 1. Nel termine di quattro mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea , di cui all’articolo 8, paragrafo 2, primo comma, ogni Stato membro o paese terzo può opporsi alla registrazione prevista, presentando alla Commissione una dichiarazione debitamente motivata. 2. Ogni persona fisica o giuridica, direttamente ed individualmente interessata, stabilita o residente in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata chiesta la registrazione oppure in un paese terzo, può opporsi alla registrazione prevista mediante presentazione di una dichiarazione debitamente motivata. Per le persone fisiche o giuridiche stabilite o residenti in uno Stato membro, la dichiarazione è presentata all’autorità competente dello stesso Stato membro entro un termine che permetta l’opposizione di cui al paragrafo 1. Per le persone fisiche o giuridiche stabilite o residenti in un paese terzo, la dichiarazione è presentata alla Commissione, o direttamente, o per il tramite delle autorità competenti di tale paese terzo, nel termine fissato al paragrafo 1. 3. Sono ammissibili soltanto le dichiarazioni di opposizione pervenute alla Commissione entro il termine fissato al paragrafo 1, le quali dimostrino: a) la mancata osservanza delle disposizioni previste agli articoli 2, 4 e 5; b) oppure, nel caso di una domanda conforme all’articolo 13, paragrafo 2, che il nome è utilizzato legalmente, notoriamente e in modo economicamente significativo per prodotti agricoli o alimentari analoghi. La Commissione esamina l’ammissibilità delle opposizioni. I criteri di cui al primo comma devono essere comprovati e valutati con riferimento al territorio della Comunità. 4. Qualora non riceva opposizioni ammissibili, ai sensi del paragrafo 3, la Commissione procede alla registrazione della specialità tradizionale garantita. La registrazione è pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . 5. Se l’opposizione è ammissibile ai sensi del paragrafo 3, la Commissione invita gli interessati ad avviare idonee consultazioni. In caso di raggiunta composizione entro un periodo di sei mesi, gli interessati comunicano alla Commissione tutti gli elementi che hanno permesso di raggiungere un accordo, compreso il parere del richiedente e dell’opponente. Se gli elementi pubblicati in virtù dell’articolo 8, paragrafo 2 non hanno subito modifiche o soltanto modifiche minori, la Commissione procede in conformità del paragrafo 4 del presente articolo. Negli altri casi essa ripete l’esame di previsto all’articolo 8, paragrafo 1. Qualora non si raggiunga un accordo, la Commissione prende una decisione secondo la procedura prevista all’articolo 18, paragrafo 3, tenendo conto degli usi leali e tradizionali e degli effettivi rischi di confusione. La decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . 6. I documenti di cui al presente articolo trasmessi alla Commissione sono redatti in una lingua ufficiale della Comunità o accompagnati da una traduzione certificata in una lingua ufficiale della Comunità. Articolo 10 Annullamento La Commissione può decidere di annullare la registrazione di una specialità tradizionale garantita se, dopo un periodo di tempo da fissare, emerge che per tale prodotto non è stato comunicato alcun organismo di controllo a norma dell’articolo 15. Articolo 11 Modifica del disciplinare 1. Una modifica del disciplinare puó essere richiesta da uno Stato membro ,a richiesta di un’associazione di produttori della specialità tradizionale garantita stabilita sul suo territorio, oppure da un’associazione di produttori della specialità tradizionale garantita stabilita nel territorio di un paese terzo. In quest’ultimo caso la domanda è trasmessa alla Commissione o direttamente o per il tramite delle autorità competenti del paese terzo. La domanda deve comprovare un interesse economico legittimo e descrivere le modifiche richieste e i motivi pertinenti. La domanda di approvazione di una modifica è soggetta alla procedura di cui agli articoli 7–9. Tuttavia, se si tratta di modifiche minori, la Commissione decide in merito all’approvazione senza ricorrere alla procedura di cui all’articolo 8, paragrafo 2, e all’articolo 9. 2. Le autorità competenti degli Stati membri provvedono a che il produttore o il trasformatore che applica il disciplinare per il quale è stata chiesta una modifica sia informato della pubblicazione. Oltre alle dichiarazioni di opposizione di cui all’articolo 9, paragrafo 3, sono ammissibili le dichiarazioni di opposizione che dimostrano un interesse economico nella produzione della specialità tradizionale garantita. Articolo 12 Diciture e simbolo 1. Possono fare riferimento ad una specialità tradizionale garantita sull’etichetta, sulla pubblicità e sui documenti relativi ad un prodotto agricolo o alimentare soltanto i produttori che rispettano il disciplinare. 2. Qualora sull’etichetta di un prodotto agricolo o alimentare elaborato sul territorio comunitario si faccia riferimento ad una specialità tradizionale garantita, vi deve figurare il nome registrato, la dicitura “specialità tradizionale garantita” o la sua abbreviazione “STG”, e il relativo simbolo comunitario. 3. Le diciture di cui al paragrafo 2 sono facoltative sulle etichette delle specialità tradizionali garantite prodotte fuori del territorio comunitario. Articolo 13 Modalità relative al nome registrato 1. A decorrere dalla pubblicazione prevista all’articolo 9, paragrafo 4, il nome iscritto nel registro di cui all’articolo 3 può essere utilizzato per identificare il prodotto agricolo o alimentare corrispondente al disciplinare come specialità tradizionale garantita esclusivamente secondo le modalità previste all’articolo 12. Tuttavia i nomi registrati possono continuare ad essere utilizzati nell’etichettatura dei prodotti che non corrispondono al disciplinare di produzione registrato, ma in tal caso non è possibile indicare la dicitura “specialità tradizionale garantita”, né la sua abbreviazione “STG”, né il relativo simbolo comunitario. 2. Una specialità tradizionale garantita può tuttavia essere registrata con riserva del nome a favore del prodotto agricolo o alimentare corrispondente al disciplinare pubblicato, a condizione che l’associazione richiedente l’abbia esplicitamente richiesto nella domanda di registrazione e che in esito alla procedura di cui all’articolo 9 non risulti che il nome è utilizzato legalmente, notoriamente e in modo economicamente significativo per prodotti agricoli o alimentari simili. A decorrere dalla pubblicazione di cui all’articolo 9, paragrafo 4, il nome non può più essere utilizzato nell’etichettatura di prodotti agricoli e/o alimentari simili, che non corrispondono al disciplinare registrato, nemmeno se non è accompagnato dalla dicitura “specialità tradizionale garantita”, dall’abbreviazione “STG” o dal relativo simbolo comunitario. 3. Per le denominazioni la cui registrazione è richiesta in una sola lingua, l’associazione può prevedere nel disciplinare che all’atto della commercializzazione, oltre al nome del prodotto in lingua originale, l’etichetta contenga un’indicazione nelle altre lingue da cui risulta che il prodotto è stato ottenuto secondo la tradizione della regione, dello Stato membro o del paese terzo di cui è originaria la domanda. Articolo 14 Sistema di controllo 1. Gli Stati membri si assicurano che sistema di controllo previsto dal regolamento (CE) n. 882/2004 si applichi agli operatori soggetti alle disposizioni del presente regolamento. 2. Gli Stati membri inseriscono gli operatori soggetti alle disposizioni del presente regolamento nei piani di controllo nazionali pluriennali previsti agli articoli 41, 42 e 43 del regolamento (CE) n. 882/2004, nonché nelle relazioni annuali previste all’articolo 44 del medesimo regolamento. 3. A norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 882/2004 gli Stati membri designano un’autorità centrale competente, specificamente responsabile dell’applicazione del sistema di controllo relativo al presente regolamento. Articolo 15 Controlli relativi al rispetto del disciplinare da parte degli operatori 1. Per realizzare i controlli relativi al rispetto del disciplinare da parte degli operatori interessati, prima della commercializzazione, l’autorità competente di cui all’articolo 14, paragrafo 3, può designare uno o più organismi ufficiali di controllo o delegare i controlli a uno o più organismi privati di controllo. A norma dell’articolo 7, paragrafo 3, lettera d), la domanda di registrazione identifica uno o più organismi responsabili dei controlli sui prodotti agricoli o alimentari di cui trattasi. Se la produzione ha luogo in un paese terzo, la domanda di registrazione identifica uno o più organismi, pubblici o privati, responsabili dei controlli di cui al primo comma. 2. Gli organismi privati di controllo di cui al paragrafo 1 sono accreditati in base alla norma EN 45011 o a una norma equivalente. 3. Gli organismi pubblici o privati di controllo, di cui al paragrafo 1, devono essere autorizzati a far rispettare il presente regolamento, se necessario anche attraverso l’imposizione di sanzioni, qualora constatino che un prodotto agricolo o alimentare che si fregia di una specialità tradizionale garantita non risponde ai requisiti del disciplinare. 4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome e gli estremi dell’autorità competente di cui all’articolo 14, paragrafo 3, degli eventuali servizi ufficiali di controllo designati e degli organismi privati di controllo delegati, di cui al paragrafo 1, primo comma, le loro rispettive competenze, nonché ogni eventuale modifica di tali informazioni. Per i produttori stabiliti in un paese terzo, l’associazione, e in assenza di associazione il produttore, comunica alla Commissione le informazioni di cui al primo comma, o direttamente, o per il tramite delle autorità competenti del medesimo paese terzo. La Commissione rende pubbliche le informazioni di cui al primo e al secondo comma, periodicamente aggiornate. 5. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il produttore che rispetta il presente regolamento possa essere controllato dagli organismi di cui al presente articolo. 6. I costi connessi ai controlli previsti dal presente articolo sono a carico degli operatori interessati dai controlli. Articolo 16 Dichiarazione dei produttori all’organismo di controllo 1. I produttori di uno Stato membro, anche se membri dell’associazione inizialmente richiedente, che prevedano di produrre per la prima volta una specialità tradizionale garantita, ne informano per tempo uno dei servizi o organismi di controllo designati dello Stato membro di stabilimento, su indicazione dell’autorità competente di cui all’articolo 14, paragrafo 3. 2. I produttori di un paese terzo, anche se membri dell’associazione inizialmente richiedente, che prevedano di produrre per la prima volta una specialità tradizionale garantita, ne informano per tempo uno dei servizi o organismi di controllo, eventualmente su un’indicazione dell’associazione di produttori o dell’autorità competente del medesimo paese terzo. 3. Il servizio o l’organismo di controllo designati garantiscono che il produttore rispetti gli elementi pubblicati, prima che il prodotto sia immesso in commercio. Articolo 17 Protezione 1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire la protezione giuridica contro ogni utilizzazione abusiva o fallace della dicitura “specialità tradizionale garantita” e del relativo simbolo comunitario, nonché contro ogni contraffazione dei nomi registrati e riservati in conformità dell’articolo 13. 2. I nomi registrati sono protetti contro ogni pratica tale da indurre in errore i consumatori, in particolare le pratiche che inducono a credere che il prodotto agricolo o alimentare sia una specialità tradizionale garantita riconosciuta dalla Comunità. 3. Gli Stati membri prendono le opportune misure per evitare che le denominazioni di vendita utilizzate a livello nazionale ingenerino confusione con i nomi registrati e riservati conformemente all’articolo 13, paragrafo 2. Articolo 18 Comitato permanente delle specialità tradizionali garantite 1. La Commissione è assistita dal comitato permanente delle specialità tradizionali garantite, composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE. Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. 3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE. Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. 4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno. Articolo 19 Modalità di applicazione e disposizioni transitorie 1. Ai fini dell’attuazione del presente regolamento, sono adottate modalità di applicazione secondo la procedura di cui all’articolo 18, paragrafo 2. Esse comprendono in particolare: a) modalità relative agli elementi costitutivi del disciplinare, di cui all’articolo 6, paragrafo 2; b) modalità relative alla presentazione di una domanda di registrazione, a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, da parte di associazioni stabilite negli Stati membri o in paesi terzi distinti; c) modalità relative alla trasmissione alla Commissione delle domande di registrazione di cui all’articolo 7, paragrafo 3, delle domande di registrazione di cui all’articolo 7, paragrafo 7 e delle domande di modifica di cui all’articolo 11; d) modalità relative al registro delle specialità tradizionali garantite, di cui all’articolo 3; e) modalità relative alle opposizioni, di cui all’articolo 9, comprese le modalità relative alle idonee consultazioni tra le parti interessate; f) modalità relative all’annullamento della registrazione di una specialità tradizionale garantita, di cui all’articolo 10; g) modalità relative alle diciture e ai simboli, di cui all’articolo 12; h) modalità relative al carattere minore delle modifiche, di cui all’articolo 11, paragrafo 1, quarto comma; i) le norme equivalenti per gli organismi di controllo, di cui all’articolo 15, paragrafo 2; j) modalità relative alle condizioni di controllo del rispetto del disciplinare da parte degli operatori, di cui all’articolo 15. 2. I nomi già registrati in virtù del regolamento (CEE) n. 2082/92 alla data di entrata in vigore del presente regolamento figurano automaticamente nel registro di cui all’articolo 3. I corrispondenti disciplinari sono equiparati ai disciplinari previsti dall’articolo 6, paragrafo 1. 3. Secondo la procedura di cui all’articolo 18, paragrafo 2, la Commissione adotta un regolamento per garantire la transizione tra le disposizioni previste dal regolamento (CEE) n. 2082/92 e quelle previste dal presente regolamento. In particolare, il regolamento definisce le procedure da seguire per permettere un’analisi efficace delle domande di registrazione pendenti, presentate in virtù del regolamento (CEE) n. 2082/92. Tali procedure possono comprendere l’obbligo, per i richiedenti, di fornire elementi complementari entro un termine da fissare. Articolo 20 Tasse Gli Stati membri possono esigere il pagamento di una tassa amministrativa destinata coprire le spese sostenute in occasione dell’esame delle domande di registrazione, delle dichiarazioni di opposizione e delle domande di modifica presentate a norma del presente regolamento. Articolo 21 Il regolamento (CEE) n. 2082/92 è abrogato. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato II. Articolo 22 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Tuttavia, le disposizioni di cui all’articolo 12, paragrafo 2, si applicano a decorrere dal 1° maggio 2007. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il Presidente ALLEGATO I Prodotti alimentari di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b) - Birra, - cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao, - prodotti della confetteria, della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, - paste alimentari anche cotte o farcite, - piatti composti, - salse per condimento preparate, - minestre o brodi, - bevande a base di estratti di piante, - gelati e sorbetti. ALLEGATO II TAVOLA DI CONCORDANZA Regolamento (CEE) n. 2082/92 | Presente regolamento | Articolo 1, paragrafo 1, primo comma | Articolo 1, paragrafo 1, primo comma | Articolo 1, paragrafo 1, secondo comma | Articolo 1, paragrafo 1, secondo comma | Articolo 1, paragrafi 2 e 3 | Articolo 1, paragrafi 2 e 3 | Articolo 2, punto 1), primo comma | Articolo 2, paragrafo 1, lettera a) | Articolo 2, punto 1), secondo comma | Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma | Articolo 2, punto 1), terzo comma | Articolo 2, paragrafo 2, terzo comma | Articolo 2, punto 2), prima frase | Articolo 2, paragrafo 1, lettera d) | Articolo 2, punto 2), seconda frase | Articolo 2, paragrafo 2, quarto comma | Articolo 2, punto 3) | Articolo 2, paragrafo 1, lettera c) | – | Articolo 2, paragrafo 1, lettera b) | – | Articolo 2, paragrafo 2, primo comma | Articolo 3 | Articolo 3 | Articolo 4, paragrafo 1, primo comma | Articolo 4, paragrafo1, primo comma | Articolo 4, paragrafo 2 | Articolo 4, paragrafo 1, secondo comma | Articolo 5, paragrafo 1 | Articolo 4, paragrafo 2, primo comma | Articolo 5, paragrafo 2 | Articolo 4, paragrafo 2, terzo comma | Articolo 5, paragrafo 3 | Articolo 4, paragrafo 2, prima frase del secondo comma | Articolo 5, paragrafo 4 | Articolo 4, paragrafo 1, seconda frase del secondo comma | – | Articolo 5 | Articolo 6, paragrafo 1 | Articolo 6, paragrafo 1 | Articolo 6, paragrafo 2 | Articolo 6, paragrafo 2 | Articolo 7, paragrafo 1 | Articolo 7, paragrafo 1 | – | Articolo 7, paragrafo 2 | Articolo 7, paragrafo 3 | Articolo 7, paragrafo 6 | – | Articolo 7, paragrafi 7 e 8 | Articolo 7, paragrafo 2 | Articolo 7, paragrafo 3 | – | Articolo 7, paragrafi 4 e 5 | – | Articolo 8, paragrafo1 | Articolo 8, paragrafo 1, primo comma | – | Articolo 8, paragrafo 1, secondo comma | Articolo 8, paragrafo 2, primo comma | Articolo 8, paragrafo 2 | – | Articolo 8, paragrafo 3 | Articolo 9, paragrafi 1 e 2 | – | Articolo 9, paragrafo 3 | Articolo 9, paragrafo 1 | Articolo 9, paragrafo 4 | Articolo 9, paragrafo 2 | Articolo 9, paragrafo 5 | Articolo 10 | Articolo 10 | Articolo 11, paragrafo 1 | Articolo 11, paragrafo 1, primo comma | Articolo 11, paragrafo 2, primo comma | Articolo 11, paragrafo 1, terzo comma | – | Articolo 11, paragrafo 1, secondo comma | Articolo 11, paragrafo 2, secondo comma | Articolo 11, paragrafo 2 | Articolo 11, paragrafi 3 à 4 | – | Articolo 12 | Articolo 19, paragrafo 1, lettera g) | Articolo 13, paragrafo 1 | Articolo 13, paragrafo 1 | Articolo 13, paragrafo 2 | Articolo 13, paragrafo 2 | – | Articolo 13, paragrafo 3 | Articolo 14 | Articoli 14 e 15 | Articolo 15, paragrafo 1 | Articolo 12, paragrafo 1 | – | Articolo 12, paragrafi 2 e 3 | Articolo 15, paragrafo 2 | Articolo 16, paragrafo 1 | Articolo 15, paragrafo 3 | Articolo 16, paragrafo 3 | Articolo 16 | – | Articolo 17 | Articolo 17, paragrafi 1 e 2 | Articolo 18 | Articolo 17, paragrafo 3 | Articolo 19 | Articolo 18 | Articolo 20 | Articolo 19 | Articolo 21 | – | – | Articolo 21 | Articolo 22 | Articolo 22 | Allegato | Allegato I | – | Allegato II | [1] GU C …….. del ….., pag. …. [2] GU L 208 del 24.7.1992, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1). [3] GU L 168 del 10.7.1993, pag. 35. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2167/2004 (GU L 371 del 18.12.2004, pag. 8). [4] GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/89/CE (GU L 308 del 25.11.2003, pag. 15). [5] GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1. Rettifica pubblicata nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1. [6] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. [7] GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.