[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 07.12.2005 COM(2005) 631 definitivo Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO concernente la firma, a nome della Comunità europea, e l’applicazione provvisoria dell’accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe sulla pesca al largo di São Tomé e Príncipe per il periodo dal 1° giugno 2005 al 31 maggio 2006 (presentata dalla Commissione) RELAZIONE Il protocollo allegato all’accordo di pesca tra la CE e il governo della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe è scaduto il 31 maggio 2005. La presente proposta di decisione del Consiglio riguarda l’applicazione provvisoria della proroga del protocollo per un ulteriore anno, fino al 31 maggio 2006. La proroga dell’accordo è stata concordata dalle due parti all’inizio del 2005 al fine precipuo di risolvere alcuni problemi relativi all’attuazione del protocollo 2002/2005 e consentire al governo della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe di prepararsi nel modo più adeguato ai negoziati relativi al futuro accordo di partenariato e di attuare nel contempo il programma d’azione finalizzato allo sviluppo del settore della pesca. In effetti, nonostante le reiterate richieste dei mesi di marzo, aprile e maggio 2005, il nuovo governo in carica dal marzo 2004 ha indugiato a lungo prima di prendere in esame l’opzione della proroga. Le due parti hanno infine deciso di prorogare di un anno il protocollo in scadenza, dal 1° giugno 2005 al 31 maggio 2006. Tale proroga, effettuata mediante scambio di lettere, è stata siglata dalle parti il 3 giugno 2005 allo scopo di fissare le condizioni tecniche e finanziarie delle attività di pesca delle navi della CE nelle acque di São Tomé e Príncipe per il periodo dal 1° giugno 2005 al 31 maggio 2006. Tenuto conto di quanto precede, la Commissione propone che il Consiglio adotti la decisione relativa all’applicazione provvisoria della proroga dell’accordo, in attesa della sua entrata in vigore definitiva. Una proposta di regolamento del Consiglio concernente la conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo forma oggetto di una procedura distinta. Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO concernente la firma, a nome della Comunità europea, e l’applicazione provvisoria dell’accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe sulla pesca al largo di São Tomé e Príncipe per il periodo dal 1° giugno 2005 al 31 maggio 2006 IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 300, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione[1], considerando quanto segue: (1) Conformemente all’accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe sulla pesca al largo di São Tomé e Príncipe[2], prima della scadenza del periodo di validità del protocollo allegato all’accordo le parti contraenti avviano negoziati volti a definire di comune accordo il contenuto del protocollo per il periodo successivo e, se del caso, le modifiche o le aggiunte da apportare all’allegato. (2) Le due parti hanno deciso di prorogare di un anno, mediante accordo in forma di scambio di lettere, il protocollo attuale approvato con il regolamento (CE) n. 2348/2002[3], nell’attesa che si tengano i negoziati relativi alle modifiche da apportare al protocollo. (3) In virtù di tale scambio di lettere, i pescatori della Comunità continuano a fruire di possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di São Tomé e Príncipe per il periodo dal 1° giugno 2005 al 31 maggio 2006. (4) Per evitare un’interruzione delle attività di pesca da parte delle navi della Comunità, è indispensabile che la proroga sia applicata quanto prima. È quindi opportuno firmare l’accordo in forma di scambio di lettere e applicarlo a titolo provvisorio in attesa che siano espletate le procedure necessarie alla sua conclusione. (5) Occorre confermare il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri previsto dal protocollo in scadenza, DECIDE: Articolo 1 È approvata, a nome della Comunità, la firma dell’accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe sulla pesca al largo di São Tomé e Príncipe per il periodo dal 1° giugno 2005 al 31 maggio 2006, con riserva della decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell’accordo. Il testo dell’accordo è allegato alla presente decisione. Articolo 2 L’accordo è applicato a titolo provvisorio a decorrere dal 1° giugno 2005. Articolo 3 Le possibilità di pesca fissate dal protocollo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio: - tonniere con reti a circuizione: | Francia: 18 Spagna: 18 | - tonniere con lenze e canne: | Portogallo: 2 | - pescherecci con palangari di superficie: | Spagna: 20 Portogallo: 5 | Se le domande di licenza dei suddetti Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca stabilite dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione domande di licenza presentate da qualsiasi altro Stato membro. Articolo 4 Gli Stati membri le cui navi operano nell’ambito del presente accordo notificano alla Commissione i quantitativi di ogni stock catturati nella zona di pesca di São Tomé e Príncipe secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione[4]. Articolo 5 Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l’accordo in forma di scambio di lettere a nome della Comunità, con riserva della sua conclusione. Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il Presidente ACCORDO in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica di São Tomé e Principe sulla pesca al largo di São Tomé e Principe per il periodo dal 1° giugno 2005 al 31 maggio 2006 A. Lettera della Comunità Signor ..., Per consentire la proroga del protocollo attualmente in vigore (1° giugno 2002 – 31 maggio 2005) che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di pesca tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe, e in attesa che si tengano i negoziati relativi alle modifiche da apportare al protocollo, mi pregio confermarLe che abbiamo concordato il seguente regime provvisorio: 1. A decorrere dal 1° giugno 2005 e fino al 31 maggio 2006 è prorogato il regime applicato negli ultimi tre anni. La contropartita finanziaria della Comunità nell’ambito del regime provvisorio corrisponderà all’importo previsto all’articolo 2 del protocollo attualmente in vigore (637 500 euro). Tale importo sarà interamente versato a titolo di contropartita finanziaria e il pagamento sarà effettuato entro il 31 gennaio 2006. Inoltre la Comunità finanzierà nell’anno in questione uno studio di valutazione sullo stato del granchio di acque profonde per un importo di 50 000 euro. 2. Durante tale periodo saranno concesse licenze di pesca nei limiti fissati all’articolo 1 del protocollo attualmente in vigore, dietro pagamento di canoni o anticipi corrispondenti a quelli fissati al punto 2 dell’allegato del protocollo. La prego di accusare ricevuta della presente lettera e di esprimere il Suo accordo sul contenuto della medesima. Voglia gradire, signor ..., i sensi della mia più alta considerazione. A nome del Consiglio dell’Unione europea B. Lettera del governo della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe Signor ..., Mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta: “Per consentire la proroga del protocollo attualmente in vigore (1° giugno 2002 – 31 maggio 2005) che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di pesca tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe, e in attesa che si tengano i negoziati relativi alle modifiche da apportare al protocollo, mi pregio confermarLe che abbiamo concordato il seguente regime provvisorio: 1. A decorrere dal 1° giugno 2005 e fino al 31 maggio 2006 è prorogato il regime applicato negli ultimi tre anni. La contropartita finanziaria della Comunità nell’ambito del regime provvisorio corrisponderà all’importo previsto all’articolo 2 del protocollo attualmente in vigore (637 500 euro). Tale importo sarà interamente versato a titolo di contropartita finanziaria e il pagamento sarà effettuato entro il 31 gennaio 2006. Inoltre la Comunità finanzierà nell’anno in questione uno studio di valutazione sullo stato del granchio di acque profonde per un importo di 50 000 euro. 2. Durante tale periodo saranno concesse licenze di pesca nei limiti fissati all’articolo 1 del protocollo attualmente in vigore, dietro pagamento di canoni o anticipi corrispondenti a quelli fissati al punto 2 dell’allegato del protocollo.” Mi pregio confermarLe che il contenuto della Sua lettera è accettabile per il governo della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe e che la Sua lettera con la presente costituisce un accordo conformemente alla Sua proposta. Voglia gradire, signor ..., i sensi della mia più alta considerazione. Per il governo della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe. [1] GU C […] del […], pag. [2] GU L 54 del 25.2.1984. [3] GU L 47 del 19.2.2002, pag. 2. [4] GU L 73 del 15.3.2001, pag. 8.