52005PC0630

Proposta di regolamento del Consiglio concernente la conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica di São Tomé e Principe sulla pesca al largo di São Tomé e Principe per il periodo dal 1° giugno 2005 al 31 maggio 2006 /* COM/2005/0630 def. - CNS 2005/0249 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 7.12.2005

COM(2005) 630 definitivo

2005/0249 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

concernente la conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica di São Tomé e Principe sulla pesca al largo di São Tomé e Principe per il periodo dal 1° giugno 2005 al 31 maggio 2006

.

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Il protocollo allegato all’accordo di pesca tra la CE e il governo della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe è scaduto il 31 maggio 2005. Scopo della presente proposta di regolamento del Consiglio è prorogare di un anno il protocollo, fino al 31 maggio 2006.

La proroga dell’accordo è stata concordata dalle due parti all’inizio del 2005 al fine precipuo di risolvere alcuni problemi relativi all’attuazione del protocollo 2002/2005 e consentire al governo della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe di prepararsi nel modo più adeguato ai negoziati relativi al futuro accordo di partenariato ed attuare nel contempo il programma d’azione finalizzato allo sviluppo del settore della pesca. In effetti, nonostante le reiterate richieste dei mesi di marzo, aprile e maggio 2005, il nuovo governo in carica dal marzo 2004 ha indugiato a lungo prima di prendere in esame l’opzione della proroga.

Le due parti hanno infine deciso di prorogare di un anno il protocollo in scadenza, dal 1° giugno 2005 al 31 maggio 2006. Tale proroga, effettuata mediante scambio di lettere, è stata siglata dalle parti il 3 giugno 2005 allo scopo di fissare le condizioni tecniche e finanziarie delle attività di pesca delle navi della CE nelle acque di São Tomé e Príncipe per il periodo dal 1° giugno 2005 al 31 maggio 2006.

Tenuto conto di quanto precede, la Commissione propone che il Consiglio adotti il regolamento concernente la conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo.

Una proposta di decisione del Consiglio concernente l’applicazione provvisoria dell’accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo, in attesa della sua entrata in vigore definitiva, forma oggetto di una procedura distinta.

2005/0249 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

concernente la conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica di São Tomé e Principe sulla pesca al largo di São Tomé e Principe per il periodo dal 1° giugno 2005 al 31 maggio 2006

IL CONSIGLIO DELL ’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione[1],

visto il parere del Parlamento europeo[2],

considerando quanto segue:

(1) Conformemente all’accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe sulla pesca al largo di São Tomé e Príncipe[3], prima della scadenza del periodo di validità del protocollo allegato all’accordo le parti contraenti avviano negoziati volti a definire di comune accordo il contenuto del protocollo per il periodo successivo e, se del caso, le modifiche o le aggiunte da apportare all’allegato.

(2) Le due parti hanno deciso di prorogare di un anno, mediante accordo in forma di scambio di lettere, il protocollo attuale approvato con il regolamento (CE) n. 301/2002[4], nell’attesa che si tengano i negoziati relativi alle modifiche da apportare al protocollo.

(3) È nell’interesse della Comunità approvare tale proroga.

(4) Occorre confermare il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri previsto dal protocollo in scadenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, l’accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica di São Tomé e Principe sulla pesca al largo di São Tomé e Principe per il periodo dal 1° giugno 2005 al 31 maggio 2006.

Il testo dell’accordo è allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Le possibilità di pesca fissate dal protocollo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:

- tonniere con reti a circuizione: | Francia: 18 Spagna: 18 |

- tonniere con lenze e canne: | Portogallo: 2 |

- pescherecci con palangari di superficie: | Spagna: 20 Portogallo: 5 |

Se le domande di licenza dei suddetti Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca stabilite dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione domande di licenza presentate da qualsiasi altro Stato membro.

Articolo 3

Gli Stati membri le cui navi operano nell’ambito del presente accordo notificano alla Commissione i quantitativi di ogni stock catturati nella zona di pesca di São Tomé e Príncipe secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione[5].

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

ACCORDO

in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica di São Tomé e Principe sulla pesca al largo di São Tomé e Principe per il periodo dal 1° giugno 2005 al 31 maggio 2006

A. Lettera della Comunità

Signor ...,

Per consentire la proroga del protocollo attualmente in vigore (1° giugno 2002 – 31 maggio 2005) che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di pesca tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe, e in attesa che si tengano i negoziati relativi alle modifiche da apportare al protocollo, mi pregio confermarLe che abbiamo concordato il seguente regime provvisorio:

1. A decorrere dal 1° giugno 2005 e fino al 31 maggio 2006 è prorogato il regime applicato negli ultimi tre anni.

La contropartita finanziaria della Comunità nell’ambito del regime provvisorio corrisponderà all’importo previsto all’articolo 2 del protocollo attualmente in vigore (637 500 euro). Tale importo sarà interamente versato a titolo di contropartita finanziaria e il pagamento sarà effettuato entro il 31 gennaio 2006.

Inoltre la Comunità finanzierà nell’anno in questione uno studio di valutazione sullo stato del granchio di acque profonde per un importo di 50 000 euro.

2. Durante tale periodo saranno concesse licenze di pesca nei limiti fissati all’articolo 1 del protocollo attualmente in vigore, dietro pagamento di canoni o anticipi corrispondenti a quelli fissati al punto 2 dell’allegato del protocollo.

La prego di accusare ricevuta della presente lettera e di esprimere il Suo accordo sul contenuto della medesima.

Voglia gradire, signor ..., i sensi della mia più alta considerazione.

A nome del Consiglio dell’Unione europea

B. Lettera del governo della Repubblica di São Tomé e Príncipe

Signor ...,

Mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

“Per consentire la proroga del protocollo attualmente in vigore (1° giugno 2002 – 31 maggio 2005) che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di pesca tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe, e in attesa che si tengano i negoziati relativi alle modifiche da apportare al protocollo, mi pregio confermarLe che abbiamo concordato il seguente regime provvisorio:

1. A decorrere dal 1° giugno 2005 e fino al 31 maggio 2006 è prorogato il regime applicato negli ultimi tre anni.

La contropartita finanziaria della Comunità nell’ambito del regime provvisorio corrisponderà all’importo previsto all’articolo 2 del protocollo attualmente in vigore (637 500 euro). Tale importo sarà interamente versato a titolo di contropartita finanziaria e il pagamento sarà effettuato entro il 31 gennaio 2006.

Inoltre la Comunità finanzierà nell’anno in questione uno studio di valutazione sullo stato del granchio di acque profonde per un importo di 50 000 euro.

2. Durante tale periodo saranno concesse licenze di pesca nei limiti fissati all’articolo 1 del protocollo attualmente in vigore, dietro pagamento di canoni o anticipi corrispondenti a quelli fissati al punto 2 dell’allegato del protocollo.”

Mi pregio confermarLe che il contenuto della Sua lettera è accettabile per il governo della Repubblica di São Tomé e Príncipe e che la Sua lettera con la presente costituisce un accordo conformemente alla Sua proposta.

Voglia gradire, signor ..., i sensi della mia più alta considerazione.

Per il governo della Repubblica di São Tomé e Príncipe.

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA:

Proposta di regolamento del Consiglio concernente la conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dell’accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe sulla pesca al largo di São Tomé e Príncipe per il periodo dal 1º giugno 2005 al 31 maggio 2006.

2. QUADRO ABM / ABB (GESTIONE PER ATTIVITÀ/SUDDIVISIONE PER ATTIVITÀ)

11. Pesca

1103. Accordi internazionali in materia di pesca

3. LINEE DI BILANCIO

3.1. Linee di bilancio:

110301 : “Accordi internazionali in materia di pesca”

11010404 : “Accordi internazionali in materia di pesca - Spese di gestione amministrativa”

3.2 Durata dell ’azione e dell’incidenza finanziaria:

Il protocollo allegato all’accordo di pesca tra la CE e la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe è scaduto il 31 maggio 2005. La proroga del protocollo è conclusa per la durata di un anno.

Il protocollo fissa la contropartita finanziaria, le categorie e le condizioni delle attività di pesca per le navi della Comunità nelle zone di pesca di São Tomé e Príncipe.

La proroga dell’accordo è stata proposta sin dal febbraio 2005, al fine precipuo di risolvere alcuni problemi relativi all’attuazione del protocollo vigente e consentire alle autorità di prepararsi nel modo più adeguato ai negoziati per un futuro protocollo e attuare nel contempo il programma d’azione finalizzato allo sviluppo del settore della pesca. In effetti il nuovo governo in carica dal marzo 2004 è piuttosto instabile e, dopo il voto di sfiducia espresso dalla camera dei deputati in relazione al settore petrolifero, tende a muoversi con estrema cautela. Nonostante le reiterate richieste di marzo, aprile e maggio 2005, il ministro della pesca non ha firmato la proroga proposta. Le due parti si sono infine riunite a Sao Tomé il 3 giugno 2005 al fine di esaminare la situazione per quanto riguarda l’attuazione e la proroga del protocollo vigente dell’accordo di pesca.

Le due parti hanno deciso di prorogare di un anno il protocollo in scadenza, dal 1° giugno 2005 al 31 maggio 2006. Tale proroga, effettuata mediante scambio di lettere, è stata quindi siglata dalle due parti il 3 giugno 2005 allo scopo di fissare le condizioni tecniche e finanziarie delle attività di pesca delle navi della CE nelle acque di São Tomé e Príncipe per il periodo dal 1° giugno 2005 al 31 maggio 2006.

3.3 Caratteristiche di bilancio (aggiungere le righe necessarie) :

Linea di bilancio | Natura della spesa | Nuova | Partecipazione EFTA | Partecipazione di paesi candidati | Rubrica delle prospettive finanziarie |

11.0301 | SO | SD[6] | NO | NO | NO | n. 4 |

11.010404 | SO | SND[7] | NO | NO | NO | n. 4 |

4. SINTESI DELLE RISORSE

4.1 Risorse finanziarie

4.1.1 Sintesi degli stanziamenti di impegno (SI) e degli stanziamenti di pagamento (SP)

Mio EUR (al quarto decimale)

Tipo di spesa | Sezione n. | Anno n | n +1 | n + 2 | n +3 | Totale |

Spese operative [8] |

Stanziamenti di impegno (SI) | 8.1 | a | 0,6375 | 0,6375 |

Stanziamenti di pagamento (SP) | b | 0,6375 | 0,6375 |

Spese amministrative incluse nell’importo di riferimento[9] |

Assistenza tecnica e amministrativa-ATA (SND) | 8.2.4 | c | 0,05 | 0,05 |

IMPORTO TOTALE DI RIFERIMENTO |

Stanziamenti di impegno | a+c | 0,6875 | 0,6875 |

Stanziamenti di pagamento | b+c | 0,6875 | 0,6875 |

Risorse umane e spese connesse (SND) | 8.2.5 | d | 0,0594 | 0,0594 |

Spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane ed altre spese connesse, non incluse nell’importo di riferimento (SND) | 8.2.6 | e | 0,1015 | 0,1015 |

Totale del costo indicativo dell’intervento

TOTALE SI comprensivo del costo delle risorse umane | a+c+d+e | 0,8484 | 0,8484 |

TOTALE SP comprensivo del costo delle risorse umane | b+c+d+e | 0,8484 | 0,8484 |

Cofinanziamento

Se la proposta prevede il cofinanziamento da parte degli Stati membri o di altri organismi (precisare quali), indicare nella tabella seguente una stima del livello di cofinanziamento (aggiungere altre righe se è prevista la partecipazione di diversi organismi):

Mio EUR (al terzo decimale)

Organismo di cofinanziamento | Anno n | n + 1 | n + 2 | n + 3 | Totale |

…………………… | F |

TOTALE SI comprensivo di cofinanziamento | a+c+d+e+f |

4.1.2 Compatibilità con la programmazione finanziaria

X La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore

( La proposta implica una programmazione della corrispondente rubrica delle prospettive finanziarie

( La proposta può comportare l’applicazione delle disposizioni dell’Accordo interistituzionale[10] (relative allo strumento di flessibilità o alla revisione delle prospettive finanziarie)

4.1.3 Incidenza finanziaria sulle entrate

X Nessuna incidenza finanziaria sulle entrate

( La proposta ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate:

N.B.: tutte le precisazioni ed osservazioni relative al metodo di calcolo dell’incidenza sulle entrate devono figurare in un allegato alla presente scheda finanziaria.

Mio EUR (al primo decimale)

Prima dell’azione [Anno n-1] | Situazione a seguito dell’azione |

Linea di bilancio | Entrate | [Anno n] | [n+1] | [n+2] | [n+3] |

a) Entrate in valore assoluto |

b)Variazione delle entrate | ( |

(Precisare le pertinenti linee di bilancio delle entrate, aggiungendo alla tabella il numero necessario di righe se l’incidenza riguarda più di una linea di bilancio)

4.2. Risorse umane in equivalente tempo pieno (ETP), compresi funzionari, personale temporaneo ed esterno – cfr. ripartizione al punto 8.2.1.

Fabbisogno annuo | Anno n |

Totale risorse umane | 0,55 |

5. CARATTERISTICHE E OBIETTIVI

Il contesto circostanziato della proposta deve essere illustrato nella relazione. Nella presente sezione della scheda finanziaria devono essere fornite le informazioni complementari seguenti:

5.1 Necessità dell ’azione a breve o lungo termine

Il protocollo allegato all’accordo di pesca tra la CE e la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe è scaduto il 31 maggio 2005.

La proroga dell’accordo, proposta sin dal febbraio 2005, mira essenzialmente a risolvere alcuni problemi relativi all’attuazione del protocollo vigente e a consentire alle autorità di prepararsi nel modo più adeguato ai negoziati per un futuro protocollo e attuare nel contempo il programma d’azione finalizzato allo sviluppo del settore della pesca.

In effetti il nuovo governo in carica dal marzo 2004 è piuttosto instabile e, dopo il voto di sfiducia espresso dalla camera dei deputati in relazione al settore petrolifero, tende a muoversi con estrema cautela. Nonostante le reiterate richieste di marzo, aprile e maggio 2005, il ministro della pesca non ha firmato la proroga proposta. Le due parti si sono infine riunite a Sao Tomé il 3 giugno 2005 al fine di esaminare la situazione per quanto riguarda l’attuazione e la proroga del protocollo vigente dell’accordo di pesca.

Le due parti hanno deciso di prorogare di un anno il protocollo in scadenza, dal 1° giugno 2005 al 31 maggio 2006. Tale proroga, effettuata mediante scambio di lettere, è stata quindi siglata dalle due parti il 3 giugno 2005 allo scopo di fissare le condizioni tecniche e finanziarie delle attività di pesca delle navi della CE nelle acque di São Tomé e Príncipe per il periodo dal 1° giugno 2005 al 31 maggio 2006.

Scopo della proroga è permettere agli armatori comunitari di proseguire l’attività di pesca nella zona economica esclusiva (ZEE) di São Tomé e Príncipe, in attesa che si tengano i negoziati relativi alle modifiche da apportare al protocollo.

Gli elementi principali del protocollo rimangono invariati:

- Possibilità di pesca: 36 tonniere congelatrici con reti a circuizione, 2 tonniere con lenze e canne e 25 pescherecci con palangari di superficie.

Le possibilità di pesca fissate dal protocollo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio stabilito dal protocollo 2002/2005:

- tonniere con reti a circuizione: Francia :18, Spagna: 18

- tonniere con lenze e canne: Portogallo: 2

- pescherecci con palangari di superficie: Spagna: 20, Portogallo: 5

- Quantitativo di riferimento : quantitativo di riferimento previsto dal protocollo attualmente in vigore, vale a dire 8 500 tonnellate di tonni catturati per il periodo della proroga (1º giugno 2005 – 31 maggio 2006).

- Contropartita finanziaria : importo previsto dal protocollo attualmente in vigore, vale a dire 637 500 euro per il periodo della proroga (1º giugno 2005 – 31 maggio 2006).

- Anticipi e canoni applicati agli armatori :

- i canoni applicati agli armatori ammontano a 25 euro per tonnellata di tonno catturato nella zona di pesca di Sao Tomé é Principe, come in tutti gli accordi conclusi dalla Comunità nella regione;

- gli anticipi sono fissati a 3 750 euro/anno per tonniera con rete a circuizione, 1 375 euro/anno per peschereccio con palangari di superficie e 625 euro/anno per tonniera con lenze e canne.

È inoltre previsto un finanziamento di 50 000 euro per uno studio di valutazione dello stato del granchio di acque profonde. Lo studio, già previsto per il primo anno del protocollo 2002/2005, non aveva potuto essere realizzato nel periodo in questione.

La contropartita finanziaria per l’anno della proroga è pertanto fissata a 687 500 euro.

5.2 Valore aggiunto dell ’intervento comunitario, coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti finanziari

La Comunità ha cominciato a stipulare accordi in materia di pesca negli anni ‘70, a seguito delle modifiche apportate al diritto del mare. Con la risoluzione del Consiglio del 3 novembre 1976, gli Stati membri hanno deciso di trasferire alla Comunità le loro competenze in materia di pesca; da allora gli accordi di pesca rientrano quindi nella competenza esclusiva della Comunità.

Per quanto riguarda la proroga, il mancato intervento della Comunità indurrebbe gli operatori a concludere accordi privati, non necessariamente orientati ad una pesca sostenibile, e i pescherecci comunitari ad adottare altre bandiere, per lo più bandiere di comodo, con una conseguente riduzione della flotta comunitaria. A questo proposito non va dimenticato che gli accordi comunitari nel settore della pesca costituiscono uno strumento essenziale ai fini dell’adempimento degli impegni assunti a livello internazionale dalla Comunità in materia di gestione sostenibile delle risorse e di lotta contro la pesca illegale.

La Comunità auspica pertanto che la proroga consenta alla Repubblica di São Tomé e Príncipe di prepararsi ai futuri negoziati per la conclusione di un accordo di partenariato nel settore della pesca.

5.3. Obiettivi e risultati attesi della proposta nel contesto della gestione del bilancio per attività (ABM) e relativi indicatori

La negoziazione e la conclusione di accordi di pesca con i paesi terzi e l’eventuale proroga di tali accordi rispondono all’obiettivo generale di mantenere e salvaguardare le attività di pesca tradizionali della flotta comunitaria, anche d’altura, e di sviluppare relazioni di partenariato volte a promuovere lo sfruttamento sostenibile delle risorse ittiche al di fuori delle acque comunitarie, tenendo conto degli aspetti socioeconomici ed ambientali.

L’obiettivo della proroga del protocollo attualmente in vigore con São Tomé e Príncipe, nella sua versione attuale, è continuare a garantire l’accesso dei pescherecci comunitari alla ZEE di São Tomé e Príncipe per le seguenti categorie di pesca contemplate dall’accordo:

1) categoria “tonniere con reti da circuizione”: 36 unità per la pesca tonniera tropicale

2) categoria “tonniere con lenze e canne”: 2 unità per la pesca tonniera tropicale

3) categoria “palangari”: 25 unità per la pesca del tonno e di specie affini.

La contropartita finanziaria per l’anno della proroga è fissata a 687 500 euro.

Gli indicatori che saranno utilizzati nell’ambito dell’ABM ai fini del controllo dell’applicazione dell’accordo sono i seguenti:

( controllo del tasso di utilizzazione delle possibilità di pesca

( raccolta e analisi dei dati relativi alle catture e al valore commerciale dell’accordo

( contributo all’occupazione e al valore aggiunto nella Comunità

( contributo alla stabilizzazione del mercato comunitario

( contributo al conseguimento degli obiettivi generali di riduzione della povertà nella Repubblica di São Tomé e Príncipe, anche in termini di crescita occupazionale, sviluppo delle infrastrutture e sostegno al bilancio dello Stato

( numero di riunioni tecniche della commissione mista.

5.4 Modalità di attuazione (indicativa)

Indicare di seguito la scelta delle modalità[11] di attuazione:

X Gestione centralizzata

X diretta, da parte della Commissione

( indiretta, con delega a:

( agenzie esecutive

( organismi istituiti dalle Comunitàa norma dell’articolo 185 del regolamento finanziario

( organismi pubblici nazionali/organismi confunzioni di servizio pubblico

( Gestione concorrente o decentrata

( con Stati membri

( con paesi terzi

( Gestione congiunta con organizzazioni internazionali (specificare)

Osservazioni:

6. CONTROLLO E VALUTAZIONE

6.1 Sistema di controllo

La Commissione (DG FISH, in collaborazione con la delegazione della Commissione di Libreville (Gabon) competente per la regione) effettuerà un controllo sistematico dell’attuazione della proroga, verificando in particolare il tasso di utilizzazione da parte degli operatori e i dati riguardanti le catture.

6.2 Valutazione

Essendo limitata ad un solo anno, la proposta di proroga del presente protocollo non ha formato oggetto di una specifica valutazione ex-ante. Tuttavia nell’agosto del 2004, in vista del possibile avvio di negoziati per un nuovo protocollo, era stata realizzata una valutazione circostanziata del protocollo attualmente in vigore con la collaborazione di un consorzio di consulenti indipendenti. L’avvio dei negoziati è ritardato di un anno a causa della proroga; le autorità di São Tomé e Príncipe disporranno in questo modo di un ulteriore periodo di preparazione. Lo studio del 2004 potrà essere aggiornato con dati del 2005.

6.2.1 Valutazione ex-ante

Lo studio del 2004 fornisce una serie di elementi per la valutazione del protocollo attualmente in vigore (2000-2005), qui di seguito indicati.

(Studio sull’accordo “São Tomé e Príncipe”: “Ex Post evaluation of the current protocol to the fisheries agreement between the European Community and the Republic of São Tomé e Príncipe, an analysis of the impact of the future protocol on sustainability, including ex ante evaluation” a cura di Oceanci Developpement e Poseidon Aquatic Ressource Management Ltd . Progetto Fish/2003/02, relazione finale, agosto 2004.)

Si tratta del settimo protocollo dall’entrata in vigore dell’accordo quadro tra le due parti nel 1984. L’accordo, che è incentrato sulla pesca del tonno (63 pescherecci) ma prevede anche possibilità di pesca sperimentale del granchio per 3 pescherecci di stazza inferiore a 250 tsl (unicamente per il periodo dal 1º giugno 2002 al 31 maggio 2003), fa parte degli accordi sulla pesca del tonno conclusi dalla CE in una delle zone dell’Atlantico più ricche di tonnidi.

Tale accordo di pesca bilaterale consente alla Comunità di mantenere la sua politica sulla pesca d’altura e agli operatori privati (gli armatori interessati) di continuare ad accedere alla zona di pesca di São Tomé e Príncipe e praticare senza interruzioni la pesca del tonno nell’Oceano Atlantico. L’esistenza di un accordo di pesca comunitario, che impone alle due parti un quadro normativo vincolante, garantisce pertanto la corretta gestione degli stock, obiettivo, questo, che non sempre gli accordi privati consentono di realizzare. Infine l’accordo di pesca genera posti di lavoro sia per i marinai provenienti dalla CE che per quelli del paese terzo.

Il protocollo 2002-2005 prevede complessivamente possibilità di pesca per 36 tonniere con reti a circuizione, 2 tonniere con lenze e canne (contro le 7 del protocollo precedente) e 25 pescherecci con palangari di superficie (33 nel protocollo precedente). Il numero di pescherecci subisce pertanto una diminuzione rispetto al protocollo precedente.

L’utilizzazione media, in termini di licenze rilasciate, risulta quindi rispettivamente buona e molto buona per le tonniere con reti a circuizione e i pescherecci con palangari di superficie, ma praticamente nulla per i pescherecci con lenze e canne e per il segmento della pesca sperimentale del granchio.

Il capitolo “tonniero” del presente protocollo forma parte integrante della serie di accordi per la pesca del tonno relativi alla zona atlantica, che permette alla flotta della Comunità di seguire gli stock di tonnidi transzonali.

Utilizzazione dell’accordo di pesca CE/São Tomé e Príncipe (numero di navi)

Tipo di imbarcazione | Possibilità di pesca offerte | Utilizzazione 2002/2003 | Utilizzazione 2003/2004 | Utilizzazione 2004/2005[12] | Utilizzazione media |

Tonniere con reti a circuizione | 36 unità | 72% | 78% | 67% | 72% |

Tonniere con lenze e canne | 2 unità | 0% | 0% | 0% | 0% |

Pescherecci con palangari di superficie | 25 unità | 64% | 68% | 40% | 57% |

Poiché il tonno è una specie fortemente migratoria, le catture effettivamente realizzate in una determinata zona possono variare considerevolmente da una campagna di pesca all’altra. Non è quindi possibile conoscere in anticipo le catture della flotta comunitaria nelle acque di São Tomé e Príncipe. In generale le catture (2 000-8 000 tonnellate annue) sono risultate inferiori al quantitativo di riferimento (8 500 tonnellate).

L’accordo apporta evidenti benefici in quanto è chiaro che il valore delle catture supera il costo del protocollo. Il valore commerciale medio del tonno è compreso tra 800 e 1 000 euro a tonnellata.

Oltre al valore commerciale diretto delle catture per i pescherecci in questione, l’accordo procura i seguenti benefici:

- garanzia di occupazione a bordo dei pescherecci;

- effetto moltiplicatore per quanto riguarda l’occupazione nei porti, nelle aste, negli stabilimenti di trasformazione, nei cantieri navali, nelle imprese di servizi, ecc.;

- possibilità di occupazione in regioni in cui non esistono altre opportunità;

- contributo all’approvvigionamento ittico della Comunità.

Va poi sottolineato che nelle direttive di negoziato definite dal Consiglio per gli accordi di pesca con i paesi ACP si precisa che occorre tenere conto dell’interesse che ha la Comunità a mantenere o a stabilire relazioni in materia di pesca con tali paesi.

Valore aggiunto dell’intervento comunitario:

Per quanto riguarda la proroga, il mancato intervento della Comunità indurrebbe gli operatori a concludere accordi privati, non necessariamente orientati ad una pesca sostenibile, e i pescherecci comunitari ad adottare altre bandiere, per lo più bandiere di comodo, con una conseguente riduzione della flotta comunitaria. A questo proposito non va dimenticato che gli accordi comunitari nel settore della pesca costituiscono uno strumento essenziale ai fini dell’adempimento degli impegni assunti a livello internazionale dalla Comunità in materia di gestione sostenibile delle risorse e di lotta contro la pesca illegale.

- Rischi e opzioni alternative:

L’adozione di un nuovo protocollo di pesca comporta inevitabilmente un certo numero di rischi: frode (stanziamento degli importi destinati al finanziamento di azioni specifiche e dei canoni applicati agli armatori non conforme a quanto stabilito), elusione del sistema di licenze e di altri controlli da parte di flotte straniere, mancanza di investimenti e emarginazione dei pescatori locali.

Occorrerebbe pertanto attuare una più efficace sorveglianza delle entrate e delle spese, migliorare le attività di controllo delle navi e degli aerei pattuglia, rafforzare l’azione del sistema di controllo dei pescherecci via satellite (VSM), incoraggiare le flotte straniere ad utilizzare le infrastrutture portuali locali, finanziare interventi a favore dei pescatori locali, ecc.

6.2.2 Stima ex-ante del valore economico dell ’accordo e contributo finanziario della Comunità

La contropartita finanziaria concessa dalla Comunità nell’ambito della presente proroga è una dotazione unica calcolata sulla base di una proroga annuale della dotazione finanziaria del protocollo 2002/2005, pari a 637 500 euro a fronte della concessione di possibilità di pesca del tonno e a 50 000 per il finanziamento di uno studio sullo stato del granchio di acque profonde.

6.2.3 Provvedimenti presi in seguito alla valutazione intermedia/ex-post (sulla base dell ’esperienza acquisita in precedenti casi analoghi)

Nell’agosto 2004 è stata realizzata una valutazione approfondita del protocollo in scadenza nel 2005. Tale studio dovrebbe consentire di preparare la rinegoziazione dell’accordo, rimandata di un anno per permettere alle autorità di São Tomé e Príncipe di utilizzare i fondi destinati alle azioni specifiche e redigere le relazioni di esecuzione del programma di sostegno alla gestione sostenibile delle risorse alieutiche nell’ambito di azioni specifiche, settori nei quali si era accumulato un certo ritardo.

Le azioni specifiche, che rappresentano una parte cospicua del contributo finanziario, hanno formato oggetto di un unico pagamento nel luglio 2005 in quanto, fino alla primavera 2005, non era stata predisposta la relativa programmazione annuale prevista all’articolo 4 del protocollo. Va osservato che le autorità di São Tomé e Príncipe si sono impegnate a trasmettere una relazione di esecuzione particolareggiata, secondo quanto previsto dal protocollo.

Il Ministero della pesca di São Tomé e Príncipe, preso atto delle difficoltà incontrate nella programmazione annuale delle azioni specifiche, ha chiesto che il contributo finanziario della Comunità per il periodo della proroga, pari all’importo previsto all’articolo 2 del protocollo attualmente in vigore (637 500 euro), sia interamente versato a titolo di compensazione finanziaria.

In effetti, a causa della mancata programmazione, il pagamento a titolo delle misure di sostegno previste dal protocollo per il periodo dal 1º giugno 2002 al 31 maggio 2005, pari a 880 000 euro, è stato effettuato solo il 12 luglio 2005. Nell’ambito della proroga è previsto un pagamento unico di 637 500 euro da versare nel gennaio 2006, di cui 255 000 euro destinati ad azioni specifiche e 382 500 euro a titolo di contropartita finanziaria. Il governo di São Tomé e Príncipe ha preso atto del ritardo accumulato nell’attuazione delle azioni specifiche per il periodo 2002/2005 e si è impegnato a porvi rimedio. Tuttavia esso ha auspicato che il pagamento di 255 000 euro previsto dalla proroga non sia subordinato a una nuova programmazione di azioni specifiche. Il governo di São Tomé e Príncipe ha comunque espresso l’intenzione di destinare un importo corrispondente ai settori contemplati dalle azioni specifiche.

6.2.4 Modalità e periodicità delle valutazioni successive

Una parte considerevole del periodo di validità del protocollo in vigore dal 1º giugno 2002 al 31 maggio 2005 aveva formato oggetto di una valutazione completata nell’agosto 2004 in vista dei negoziati che non hanno poi avuto luogo. Per tener conto del periodo della proroga lo studio potrà essere aggiornato sulla base degli indicatori di risultato (catture, valore delle catture) e di impatto (numero di posti di lavoro creati e mantenuti, rapporto tra il costo del protocollo e il valore delle catture).

In un’ottica di continuità con tale studio e al fine di garantire una pesca sostenibile nella regione, ogni rinnovo del protocollo sarà preceduto da una valutazione dell’impatto economico, sociale e ambientale. Gli indicatori enumerati al punto 5.3 saranno utilizzati realizzare una valutazione ex-post.

7. misure antifrode

L’utilizzazione della contropartita finanziaria versata dalla Comunità in virtù dell’accordo è di competenza esclusiva dello Stato terzo sovrano.

In questo caso è previsto che la programmazione della quota della contropartita finanziaria destinata al sostegno della politica della pesca dello Stato in questione, l’esecuzione di tale programmazione e le informazioni sui risultati ottenuti trasmesse alla Commissione rimangano di competenza e responsabilità esclusiva dello Stato terzo. La Commissione si impegna tuttavia a promuovere un dialogo politico permanente e una concertazione al fine di migliorare la gestione del protocollo nel periodo della proroga e rafforzare il contributo della Comunità alla gestione sostenibile delle risorse.

In ogni caso, tutti i pagamenti effettuati dalla Commissione nell’ambito di un accordo di pesca sono soggetti alle norme e procedure finanziarie e di bilancio generalmente applicate dalla Commissione. Ciò consente, in particolare, di identificare in modo esaustivo i conti bancari degli Stati terzi sui quali è versata la contropartita finanziaria.

Tuttavia, in ottemperanza al principio di sovranità nazionale, la Commissione non può effettuare o far effettuare di sua iniziativa audit finanziari sulla contropartita finanziaria versata agli Stati terzi.

8. DETTAGLI SULLE RISORSE

8.1 Obiettivi della proposta in termini di costi finanziari

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al quarto decimale)

(Indicare gli obiettivi, le azioni e i i risultati) | Tipo di risultato | Anno n | Anno n+1 | Anno n+2 | TOTALE |

Azione 1 .......... |

Azione 2 |

Anno n |

Funzionari o agenti temporanei[14] (11 01 01) | A*/AD | 0,25 |

B*, C*/AST | 0,3 |

Personale finanziato[15] con l’art. 11 01 02 |

Altro personale finanziato[16] con l’art. 11 01 04 04 |

TOTALE | 0,55 |

8.2.2 Descrizione delle mansioni derivanti dall ’azione

- Assistere il negoziatore nella preparazione e conclusione dei negoziati degli accordi di pesca:

- partecipare ai negoziati con i paesi terzi ai fini della conclusione di accordi di pesca;

- elaborare progetti di relazioni di valutazione e note sulla strategia di negoziato per il commissario;

- presentare e difendere la posizione della Commissione nel gruppo di lavoro “Pesca esterna” del Consiglio;

- partecipare alla ricerca di un compromesso con gli Stati membri e integrarlo nel testo finale degli accordi.

- Controllo dell’attuazione degli accordi:

- sorveglianza permanente degli accordi di pesca;

- preparazione e controllo degli impegni e dei pagamenti della contropartita finanziaria e delle azioni specifiche o dei fondi stanziati per lo sviluppo di una pesca responsabile;

- presentazione di relazioni periodiche sull’attuazione degli accordi;

- valutazione degli accordi: aspetti scientifici e tecnici;

- preparazione del progetto di proposta di regolamento e di decisione del Consiglio e redazione dei testi dell’accordo;

- avvio delle procedure di adozione e seguito dato alle medesime.

- Assistenza tecnica:

- definire la posizione della Commissione in vista della riunione della commissione mista.

- Relazioni interistituzionali:

- rappresentare la Commissione dinanzi al Consiglio, al Parlamento europeo e agli Stati membri nel corso dei negoziati;

- preparare le risposte alle interrogazioni scritte e orali del Parlamento europeo.

- Consultazione e coordinamento interservizi:

- mantenere contatti con altre direzioni generali per le questioni relative ai negoziati e alla sorveglianza degli accordi;

- organizzare e dar seguito alle consultazioni interservizi.

- Valutazione:

- partecipare all’aggiornamento della valutazione di impatto;

- analizzare gli obiettivi raggiunti e gli indicatori di valutazione.

8.2.3 Origine delle risorse umane (statutaria)

(Se sono indicate più origini, specificare il numero di posti per origine)

X Posti attualmente assegnati alla gestione del programma da sostituire o prolungare

( Posti pre-assegnati nell’ambito dell’esercizio SPA/PPB (Strategia Politica Annuale/Progetto Preliminare di Bilancio) per l’anno 2005

( Posti da richiedere nella prossima procedura SPA/PPB

( Posti da riassegnare usando le risorse esistenti nel servizio interessato (riassegnazione interna)

( Posti necessari per l’anno n ma non previsti nell’esercizio SPA/PPB dell’anno considerato

8.2.4 Altre spese amministrative non incluse nell ’importo di riferimento

(11 01 04/05 – Spese di gestione amministrativa)

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio: 11010404 (numero e denominazione) | Anno n | TOTALE |

1. Assistenza tecnica e amministrativa (inclusi gli afferenti costi del personale) |

Agenzie esecutive [17] |

Altra assistenza tecnica e amministrativa |

- intra muros |

- extra muros (studio dello stato del granchi di acque profonde) | 0,05 |

Totale assistenza tecnica e amministrativa | 0,05 | 0,05 |

8.2.5 Costi finanziari delle risorse umane e costi connessi non inclusi nell’importo di riferimento

Mio EUR (al quarto decimale)

Tipo di risorse umane | Anno n |

Funzionari e agenti temporanei (11 01 01) | 0,0594 |

Personale finanziato con l’art. XX 01 02 (ausiliari, END, agenti contrattuali, ecc.) (specificare la linea di bilancio) |

Totale costi risorse umane e costi connessi (NON inclusi nell’importo di riferimento) | 0,0594 |

Calcolo – Funzionari e agenti contrattuali

Richiamarsi all’occorrenza al punto 8.2.1

- 1A = 108 000 EUR* 0,25 = 27 000 EUR

1B = 108 000 EUR* 0,15 = 16 200 EUR

1C = 108 000 EUR* 0,15 = 16 200 EUR

Totale parziale: 59 400 EUR (0,0594 Mio EUR/anno)

Totale: 59 400 EUR/anno ( 0,0594 Mio EUR/anno)

Calcolo – Personale finanziato con l’art. XX 01 02

Richiamarsi all’occorrenza al punto 8.2.1

8.2.6 Altre spese amministrative non incluse nell’importo di riferimento

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno n | Anno n+1 | Anno n+2 | TOTALE |

11 01 02 11 01 – Missioni | 0,010 | 0,010 |

11 01 02 11 02 – Riunioni e conferenze | 0,0015 | 0,0015 |

XX 01 02 11 03 – Comitati[18] |

XX 01 02 11 04 – Studi e consulenze |

XX 01 02 11 05 – Sistemi di informazione |

2. Totale altre spese di gestione (XX 01 02 11) |

3. Altre spese di natura amministrativa (specificare indicando la linea di bilancio) Studi e assistenza tecnica per il sistema VMS, quadro giuridico del VSM, formazione di tecnici al sistema VMS Linea di bilancio 11 01 04 04 | 0,09 | 0,09 |

Totale spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse (NON incluse nell’importo di riferimento) | 0,1015 | 0,1015 |

[1] GU C […] del […], pag. […].

[2] GU C […] del […], pag. […].

[3] GU L 54 del 25.2.1984, pag. 1.

[4] GU L 47 del 19.2.2002, pag. 2.

[5] GU L 73 del 15.3.2001, pag. 8.

[6] Stanziamenti dissociati (SD).

[7] Stanziamenti non dissociati (SND).

[8] Spesa che non rientra nel Capitolo 11 01 01 del Titolo 11.

[9] Spesa che rientra nell’articolo xx 01 04 del Titolo xx.

[10] Cfr. punti 19 e 24 dell’Accordo interistituzionale.

[11] Se sono indicate più modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni" dellapresente sezione.

[12] Licenze rilasciate al 29 settembre 2003 per il periodo 1.7.2003-30.6.2004.

[13] Quale descritto nella sezione 5.3.

[14] Il cui costo NON è incluso nell’importo di riferimento.

[15] Il cui costo NON è incluso nell’importo di riferimento.

[16] Il cui costo è incluso nell’importo di riferimento.

[17] Va fatto riferimento alla specifica scheda legislativa relativa alle agenzie esecutive interessate.

[18] Specificare il tipo di comitato e il gruppo al quale appartiene.