52005PC0616

Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 74/2004 del Consiglio che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie dell'India /* COM/2005/0616 def. */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 6.12.2005

COM(2005) 616 definitivo

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) n. 74/2004 del Consiglio che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie dell'India

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

CONTESTO DELLA PROPOSTA |

110 | Motivazioni e obiettivi della proposta La presente proposta riguarda l’applicazione del regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio del 6 ottobre 1997 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea ("regolamento di base")[1] nel procedimento relativo alle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie dell'India. |

120 | Contesto generale La presente proposta è presentata nel quadro dell’attuazione del regolamento di base ed è il risultato dell’inchiesta svolta in conformità dei requisiti sostanziali e procedurali di cui al regolamento di base. |

139 | Disposizioni in vigore nel settore della proposta Regolamento (CE) n. 74/2004, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie dell'India[2] nella Comunità. Proposta relativa alla concessione dello status di nuovi esportatori nella Comunità. |

141 | Coerenza con altre politiche e obiettivi dell’Unione Non pertinente. |

CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL’IMPATTO |

Consultazione delle parti interessate |

219 | Conformemente alle disposizioni del regolamento di base, le parti interessate coinvolte nel procedimento hanno avuto la possibilità di difendere i loro interessi durante l’inchiesta. |

Raccolta e utilizzazione dei pareri di esperti |

229 | Non è stato necessario consultare esperti esterni. |

230 | Valutazione di impatto La presente proposta scaturisce dall’attuazione del regolamento di base. Il regolamento di base non prevede una valutazione d’impatto generale ma contiene una lista esauriente delle condizioni che devono essere valutate. |

ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA |

305 | Sintesi dell’azione proposta Con il regolamento (CE) n. 74/2004, il Consiglio ha istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie dell'India. Nel corso dell’inchiesta iniziale, considerato l’alto numero di produttori esportatori indiani del prodotto in questione, è stato selezionato un campione. Per le società inserite nel campione sono stati istituite aliquote comprese tra il 4,4% e il 10,4%, mentre per le altre società che hanno collaborato non inserite nel campione è stata fissata un’aliquota di dazio pari al 7,6%. Per le società che non si sono manifestate o che non hanno collaborato è stata fissata un'aliquota del 10,4%. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 74/2004 del Consiglio, i produttori esportatori indiani che soddisfano le condizioni di cui allo stesso articolo possono chiedere di ricevere lo stesso trattamento delle società che hanno collaborato non inserite nel campione (status di nuovo esportatore). A norma dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2143/2004 del Consiglio, recante modifica del regolamento (CE) n. 74/2004, quindici società sono state inserite nell'elenco di produttori esportatori indiani di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 74/2004. Tredici produttori esportatori indiani che hanno chiesto lo status di nuovi esportatori sono stati inseriti nell’elenco delle società a cui si applica l’aliquota media di dazio del 7.6%. Si propone pertanto che il Consiglio adotti l’allegata proposta di regolamento, da pubblicare quanto prima nella Gazzetta ufficiale. |

310 | Base giuridica Regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio del 6 ottobre 1997 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 dell’8 marzo 2004 e dal Regolamento del Consiglio (CE) No 74/2004. |

329 | Principio di sussidiarietà La proposta rientra tra le materie di competenza esclusiva della Comunità. Il principio di sussidiarietà, quindi, non si applica. |

Principio di proporzionalità La proposta è conforme al principio di proporzionalità per le seguenti ragioni. |

331 | Il tipo di intervento è descritto nel regolamento di base sopra indicato e non consente decisioni nazionali. |

332 | Non sono necessarie indicazioni su come ridurre e rendere commisurato all’obiettivo della proposta l’onere finanziario e amministrativo a carico della Comunità, dei governi nazionali, degli enti locali e regionali, degli operatori economici e dei cittadini. |

Scelta degli strumenti |

341 | Strumento proposto: regolamento. |

342 | Altri mezzi non sarebbero adeguati per le ragioni seguenti. Il regolamento di base sopra indicato non prevede opzioni alternative. |

INCIDENZA SUL BILANCIO |

409 | La proposta non comporta alcuna incidenza sul bilancio comunitario. |

1. Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) n. 74/2004 del Consiglio che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie dell'India

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (il regolamento di base)[3],

visto l’articolo 2 del regolamento (CE) n. 74/2004 del Consiglio, del 13 gennaio 2004, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie dell'India[4],

vista la proposta della Commissione, presentata previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA PRECEDENTE

(1) Con il regolamento (CE) n. 74/2004, il Consiglio ha istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone classificabili ai codici NC ex 6302 21 00 (codici Taric 6302 21 00 81, 6302 21 00 89), ex 6302 22 90 (codice Taric 6302 22 90 19), ex 6302 31 00 (codice Taric 6302 31 00 90) ed ex 6302 32 90 (codice Taric 6302 32 90 19) originarie dell'India. Considerato l’alto numero di parti che hanno collaborato, è stato selezionato un campione di produttori esportatori indiani e sono state istituite aliquote comprese tra il 4,4% e il 10,4% per le società comprese nel campione e del 7,6% per le società che hanno collaborato non comprese nel campione. Per le società che non si sono manifestate o che non hanno collaborato all’inchiesta è stata fissata un'aliquota del 10,4%.

(2) L’articolo 2 del regolamento (CE) n. 74/2004 del Consiglio prevede che se un nuovo produttore esportatore dell'India fornisce alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che durante il periodo dell'inchiesta (1° ottobre 2001 - 30 settembre 2002) non ha esportato nella Comunità i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 (prima condizione), che non è collegato a nessuno degli esportatori produttori indiani soggetti alle misure compensative istituite da detto regolamento (seconda condizione) e che ha effettivamente esportato i prodotti in questione nella Comunità dopo il periodo dell'inchiesta su cui si basano le misure o ha assunto l'obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un ingente quantitativo nella Comunità (terza condizione), è possibile modificare l'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento, concedendo ai nuovi produttori esportatori l’aliquota di dazio del 7,6% applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione.

(3) Con il regolamento (CE) n. 2143/2004 del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 74/2004, quindici società sono state aggiunte all'elenco di produttori esportatori indiani di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 74/2004.

B. RICHIESTE DI STATUS DI NUOVO PRODUTTORE ESPORTATORE

(4) Tredici società indiane hanno chiesto di beneficiare dello stesso trattamento delle società che hanno collaborato all'inchiesta iniziale ma che non sono state incluse nel campione (status di nuovo esportatore).

(5) Quattro società che hanno chiesto lo status di nuovo esportatore non hanno risposto al questionario ed una non ha trasmesso le ulteriori informazioni chieste dopo che essa aveva inviato una risposta incompleta al questionario. Non essendo stato possibile verificare se tali società soddisfano le condizioni di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 74/2004 del Consiglio, la loro richiesta non è stata accolta.

(6) Le restanti otto società hanno risposto al questionario inteso a verificare che erano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 74/2004.

(7) Gli elementi di prova forniti da cinque dei succitati produttori esportatori sono ritenuti sufficienti per concedere loro l’aliquota di dazio del 7,6%, accordata alle società che hanno collaborato ma che non sono state inserite nel campione, e quindi per includerle nell’elenco dei produttori esportatori di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 74/2004 del Consiglio (l’allegato), modificato dal regolamento (CE) n. 2143/2004.

(8) Per quanto concerne i rimanenti tre produttori esportatori indiani, due hanno esportato il prodotto in questione nella Comunità durante il periodo dell’inchiesta iniziale (1° ottobre 2001-30 settembre 2002) ed uno non ha potuto provare di non aver effettuato esportazioni nella Comunità durante il periodo dell’inchiesta iniziale.

(9) Date le circostanze, si è concluso che per le tre società suindicate almeno una delle condizioni di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 74/2004 del Consiglio, nella fattispecie la prima, non era soddisfatta. Pertanto le loro richieste non sono state accolte.

(10) Le società a cui non è stato concesso lo status di nuovo esportatore sono state informate dei motivi della decisione e hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto.

(11) Tutte le argomentazioni e le osservazioni presentate dalle parti interessate sono state esaminate e se del caso debitamente prese in considerazione.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le seguenti società sono aggiunte all’elenco di produttori esportatori indiani di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 74/2004 del Consiglio, modificato dal regolamento (CE) n. 2143/2004:

Società | Città |

Alok Industries Limited | Mumbai |

Texel Industries | Chennai |

Textrade International Private Limited | Mumbai |

Welspun India Limited | Mumbai |

Yellows Spun and Linens Private Limited | Mumbai |

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente

[1] GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 del Consiglio (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12)

[2] GU L 12 del 17.1.2004, pag. 1, Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2143/2004 (GU L 370 del 17.12.2004, pag. 1).

[3] GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1, Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

[4] GU L 12 del 17.1.2004, pag. 1, Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2143/2004 (GU L 370 del 17.12.2004, pag. 1).