52005PC0572




[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 16.11.2005

COM(2005) 572 definitivo

2005/0225 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante rettifica del regolamento (CE) n. 1786/2003 relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Il testo del regolamento (CE) n. 1786/2003 contiene diversi errori che vanno corretti senza indugio.

Il quantitativo massimo garantito di foraggi essiccati deve essere modificato.

Occorre riformulare in modo coerente il metodo di calcolo della riduzione dell’aiuto in caso di superamento del suddetto quantitativo.

2005/0225 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante rettifica del regolamento (CE) n. 1786/2003 relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 36 e l’articolo 37, paragrafo 2, terzo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo[1],

considerando quanto segue:

(1) Il testo del regolamento (CE) n. 1786/2003 del Consiglio contiene diversi errori[2].

(2) In seguito ad una modifica della nomenclatura combinata, all’articolo 1 occorre sostituire i codici NC 1214 90 91 e 1214 90 99 con il codice NC 1214 90 90.

(3) All’articolo 5, paragrafo 1, occorre sostituire il quantitativo di 4 855 900 tonnellate con il quantitativo di 4 960 723 tonnellate, che equivale alla somma dei quantitativi nazionali enumerati al paragrafo 2 del suddetto articolo, come modificato dal regolamento (CE) n. 583/2004.

(4) All’articolo 6, occorre riformulare il testo del primo comma in modo da renderlo conforme al principio di neutralità contabile enunciato al secondo comma del medesimo articolo.

(5) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1786/2003.

(6) E’ opportuno disporre che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (CE) n. 1786/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1786/2003 è modificato come segue:

1) All’articolo 1, i codici «ex 1214 90 91 e ex 1214 90 99» sono sostituiti dal codice «ex 1214 90 90».

2) All’articolo 5, paragrafo 1, il quantitativo di 4 855 900 tonnellate è sostituito dal quantitativo di 4 960 723 tonnellate.

3) All’articolo 6, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:

«Qualora in una campagna di commercializzazione il quantitativo di foraggi essiccati per il quale viene chiesto l’aiuto ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, superi il quantitativo massimo garantito di cui all’articolo 5, paragrafo 1, l'aiuto per gli Stati membri in cui la produzione supera il quantitativo nazionale garantito è ridotto mediante una diminuzione delle spese pari al rapporto percentuale tra il superamento dello Stato membro e la somma dei superamenti».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

SCHEDA FINANZIARIA |

1. | LINEA DI BILANCIO: 05 02 1101 | STANZIAMENTI: 272 Mio EUR |

2. | DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA: Proposta di regolamento del Consiglio recante rettifica del regolamento (CE) n. 1786/2003 relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati. |

3. | BASE GIURIDICA: Articolo 37 del trattato |

4. | OBIETTIVO DELLA PROPOSTA: Correggere alcuni errori contenuti nel regolamento (CE) n. 1786/2003. |

5. | INCIDENZE FINANZIARIE | PERIODO DI 12 MESI (Mio EUR) | ESERCIZIO IN CORSO 2005 (Mio EUR) | ESERCIZIO SUCCESSIVO 2006 (Mio EUR) |

5.0 | SPESE A CARICO – DEL BILANCIO DELLE CE (RESTITUZIONI/INTERVENTI) – DEI BILANCI NAZIONALI – DI ALTRI SETTORI | – | – | – |

5.1 | ENTRATE – RISORSE PROPRIE DELLE CE (PRELIEVI/DAZI DOGANALI) – A LIVELLO NAZIONALE | – | – | – |

2007 | 2008 | 2009 | 2010 |

5.0.1 | PREVISIONI DI SPESA | – | – | – | – |

5.1.1 | PREVISIONI DI ENTRATA | – | – | – | – |

5.2 | METODO DI CALCOLO: – |

6.0 | FINANZIAMENTO POSSIBILE MEDIANTE STANZIAMENTI ISCRITTI NEL CAPITOLO CORRISPONDENTE DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE | SÌ NO |

6.1 | FINANZIAMENTO POSSIBILE MEDIANTE STORNO DI FONDI DA CAPITOLO A CAPITOLO DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE | SÌ NO |

6.2 | NECESSITÀ DI UN BILANCIO SUPPLETIVO | SÌ NO |

6.3 | STANZIAMENTI DA ISCRIVERE NEI BILANCI SUCCESSIVI | SÌ NO |

OSSERVAZIONI: Il progetto di regolamento corregge alcuni errori materiali (QMG) e precisa il metodo di calcolo delle penalità applicabili in caso di superamento del quantitativo massimo garantito. Rispetto al metodo finora utilizzato il nuovo metodo non comporta incidenze finanziarie supplementari. |

[1] GU L … del …, pag. …

[2] GU L 270 del 21.10.2003, pag. 114. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 583/2004 (GU L 91 del 30.3.2004, pag. 1).