Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione della Comunità in seno al Comitato misto in merito a una raccomandazione per quanto concerne la reimportazione di prodotti originari e l’accettazione ad opera delle parti contraenti di prove d’origine semplificate presentate dagli esportatori autorizzati, nell’ambito dell’accordo tra la Comunità economica europea, da un lato, e la Confederazione svizzera, dall’altro /* COM/2005/0527 def. - ACC 2005/0218 */
[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 8.11.2005 COM(2005) 527 definitivo 2005/0218 (ACC) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione della Comunità in seno al comitato misto in merito a una raccomandazione per quanto concerne la reimportazione di prodotti originari e l’accettazione ad opera delle parti contraenti di prove d’origine semplificate presentate dagli esportatori autorizzati, nell’ambito dell’accordo tra la Comunità economica europea, da un lato, e la Confederazione svizzera, dall’altro (presentata dalla Commissione) RELAZIONE CONTESTO DELLA PROPOSTA | Motivazione e obiettivi della proposta In linea di massima, l’Accordo tra la Comunità economica europea, da un lato, e la Confederazione svizzera, dall’altro, in appresso denominato “l’accordo”, non opera alcuna distinzione tra i prodotti originari di una parte o dell’altra per determinare il campo d’applicazione dell’abolizione dei dazi doganali e degli oneri di effetto equivalente, nonché quello del divieto di introdurre nuovi dazi ed oneri previsti dall’accordo. Tale distinzione viene effettuata soltanto per quanto riguarda il trattamento preferenziale applicabile a determinati prodotti. Occorre pertanto precisare che se i prodotti sono coperti da un’abolizione reciproca dei dazi doganali senza distinguere tra prodotti originari di una parte o dell’altra, questa abolizione si applica all’importazione nella Comunità o in Svizzera dei prodotti in questione, a prescindere dall’origine svizzera o comunitaria. Ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1 del Protocollo n. 3 dell’accordo, le autorità doganali del paese esportatore possono autorizzare qualsiasi esportatore, in appresso denominato “esportatore autorizzato”, che effettua spedizioni frequenti di prodotti contemplati dall’accordo a compilare dichiarazioni su fattura. Le parti contraenti convengono che, nel quadro dell’accordo, l’autorizzazione dell’esportatore autorizzato venga rilasciata dalle autorità doganali della Confederazione Svizzera o da quelle di uno Stato membro della Comunità europea, che non è necessariamente quello in cui la dichiarazione su fattura è stata compilata o quello dal quale provengono le merci. | Contesto generale Per fornire orientamenti chiari, i rappresentanti dell’amministrazione federale svizzera e dei servizi della Commissione hanno concordato due note interpretative, approvate il 10 maggio 2004 attraverso lettere amministrative firmate per l’amministrazione svizzera dal Segretario di Stato svizzero dell’economia Jean-Daniel Gerber e per i servizi della Commissione dal direttore generale della DG Fiscalità e Unione doganale Robert Verrue. Le due questioni sono state esaminate anche a livello ministeriale. All’allegato C delle conclusioni del vertice UE – Svizzera del 19 maggio 2004, sono state confermate le interpretazioni degli esperti. Entrambe le parti hanno convenuto di formalizzare tali interpretazioni attraverso raccomandazioni del comitato misto incaricato di gestire l’accordo bilaterale di libero scambio. | Disposizioni vigenti nel settore oggetto della proposta Il settore oggetto della proposta non è disciplinato da disposizioni particolari. | Coerenza con altri obiettivi e politiche dell’Unione Non pertinente. | CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE D'IMPATTO | Consultazione delle parti interessate | Non è stata necessaria alcuna consultazione in quanto la proposta di decisione fa seguito a una richiesta delle parti interessate. | Ricorso a pareri di esperti | Non è stato necessario consultare esperti esterni. | Valutazione d'impatto Non pertinente. | ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA | 310 | Sintesi delle misure proposte Per autorizzare la delegazione della Comunità ad adottare tali raccomandazioni, il Consiglio deve approvare l’allegato progetto di raccomandazione quale posizione che la Comunità dovrà adottare in sede di comitato misto CE – Svizzera. Una volta adottata la posizione della Comunità, i servizi competenti della Commissione procederanno all’adozione del progetto di raccomandazione da parte del Comitato misto CE – Svizzera e alla successiva pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea. Base giuridica Articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, secondo comma, del trattato che istituisce la Comunità europea. | 329 | Principio di sussidiarietà La proposta è di esclusiva competenza della Comunità. Il principio di sussidiarietà non trova pertanto applicazione. | Principio di proporzionalità La proposta è conforme al principio di proporzionalità per le ragioni esposte di seguito: | 331 | Nella fattispecie non è possibile nessun’altra opzione e, pertanto, la misura proposta è la più semplice possibile. | 332 | Essa non comporta alcun onere amministrativo e finanziario aggiuntivo. | Scelta degli strumenti | 341 | Strumenti proposti: raccommandazione. | 342 | Altri mezzi non sarebbero adeguati per le ragioni esposte di seguito: Ai sensi dell’articolo 29 dell’accordo, ai fini della gestione dello stesso le misure adottate dal comitato misto CE – Svizzera si configurano come raccomandazioni. | INCIDENZA SUL BILANCIO | 409 | La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio. | 1. 2005/0218 (ACC) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione della Comunità in seno al comitato misto in merito a una raccomandazione per quanto concerne la reimportazione di prodotti originari e l’accettazione ad opera delle parti contraenti di prove d’origine semplificate presentate dagli esportatori autorizzati, nell’ambito dell’accordo tra la Comunità economica europea, da un lato, e la Confederazione svizzera, dall’altro IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, secondo comma, vista la proposta della Commissione, considerando che in virtù dell'articolo 29 dell'accordo tra la Comunità economica europea, da un lato, e la Confederazione svizzera, dall'altro, il comitato misto può decidere di formulare raccomandazioni, DECIDE: Articolo unico La posizione della Comunità in seno al comitato misto istituito dall'accordo tra la Comunità economica europea, da un lato, e la Confederazione svizzera, dall'altro, in merito a una raccomandazione per quanto concerne la reimportazione di prodotti originari e l’accettazione ad opera delle parti contraenti di prove d’origine semplificate presentate dagli esportatori autorizzati, è definita nell’allegato progetto di raccomandazione del comitato misto CE-Svizzera. Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il presidente Progetto di RACCOMANDAZIONE N. …/2005 DEL COMITATO MISTO CE – SVIZZERA per quanto concerne la reimportazione di prodotti originari e l’accettazione ad opera delle parti contraenti di prove d’origine semplificate presentate dagli esportatori autorizzati del … IL COMITATO MISTO, visto l’Accordo tra la Comunità economica europea, da un lato, e la Confederazione svizzera, dall’altro, in appresso denominato “l’accordo”, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972, in particolare l’articolo 29, considerando quanto segue: (1) In linea di massima, l’accordo non opera alcuna distinzione tra i prodotti originari di una parte o dell’altra per determinare il campo d’applicazione dell’abolizione dei dazi doganali e degli oneri di effetto equivalente, nonché quello del divieto di introdurre nuovi dazi ed oneri previsti dall’accordo. Tale distinzione viene effettuata soltanto per quanto riguarda il trattamento preferenziale applicabile a determinati prodotti. (2) Le parti contraenti dell’accordo convengono che questa abolizione dei dazi doganali si applica all’importazione nella Comunità o in Svizzera dei prodotti in questione, a prescindere dall’origine svizzera o comunitaria, soltanto nei casi in cui viga un’abolizione reciproca dei dazi doganali senza distinguere tra prodotti originari di una parte o dell’altra. (3) Ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1 del Protocollo n. 3 dell’accordo, le autorità doganali del paese esportatore possono autorizzare qualsiasi esportatore, in appresso denominato “esportatore autorizzato”, che effettua spedizioni frequenti di prodotti contemplati dall’accordo a compilare dichiarazioni su fattura. (4) Le parti contraenti convengono che, nel quadro dell’accordo, l’autorizzazione dell’esportatore autorizzato venga rilasciata dalle autorità doganali della Confederazione Svizzera o da quelle di uno Stato membro della Comunità europea, che non è necessariamente quello in cui la dichiarazione su fattura è stata compilata o quello dal quale provengono le merci. (5) Per garantire il corretto funzionamento dell’accordo, è opportuno raccomandare alle parti contraenti un’interpretazione coerente dello stesso, HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE: Articolo unico Le parti contraenti applicano l’accordo, dal 1º giugno 2004, in conformità delle due note interpretative contenute nell’allegato alla presente raccomandazione, in merito alla reimportazione di prodotti originari e all’accettazione ad opera delle parti contraenti di prove d’origine semplificate presentate dagli esportatori autorizzati. Fatto a […], Per il Comitato misto Il presidente Nota interpretativa Gli esperti che rappresentano i servizi della Commissione europea e l’amministrazione federale elvetica, RICORDANDO che l’accordo del 22 luglio 1972 tra la Comunità economica europea e la Confederazione elvetica mira segnatamente a promuovere, mediante l’espansione degli scambi commerciali reciproci, lo sviluppo armonioso delle relazioni economiche tra le parti contraenti e che tale obiettivo è principalmente perseguito mediante l’eliminazione progressiva degli ostacoli alla parte essenziale dei loro scambi, nel rispetto delle condizioni definite dall’accordo, in conformità delle disposizioni del GATT concernenti la creazione di zone di libero scambio, CONSIDERANDO sul piano tariffario che tale eliminazione consiste per una parte, fatte salve le modalità proprie di taluni prodotti, nel sopprimere i dazi doganali ed altre tasse di effetto equivalente esistenti e vietare l’introduzione di nuovi dazi sui prodotti originari dell’altra parte, ai sensi dell’accordo, RILEVANDO, dopo un’analisi congiunta dei termini specifici dell’accordo, in particolare del combinato disposto dell’articolo 2 e degli articoli da 3 a 7, che il medesimo non faceva distinzione tra i prodotti originari delle parti, quando si trattava di definire la portata della soppressione dei dazi doganali e tasse di effetto equivalente, conclusa il 1º luglio 1977, e del divieto per le parti di introdurre nuovi dazi, mentre una distinzione siffatta era per contro effettuata per il trattamento tariffario da applicare a taluni prodotti, HANNO CONVENUTO quanto segue: “La soppressione dei dazi doganali e della tasse di effetto equivalente, e il divieto per le parti di introdurre nuovi dazi doganali o nuove tasse di effetto equivalente, ai sensi dell’accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione elvetica del 22 luglio 1972, si applicano all’importazione dei prodotti interessati nella Comunità o nella Confederazione elvetica, indipendentemente dal fatto che tali prodotti siano originari della Confederazione elvetica o della Comunità. Tale interpretazione è esclusivamente applicabile ai prodotti che beneficiano dell’eliminazione reciproca dei dazi doganali. Essa non è pertanto applicabile ai prodotti originari di una parte, per i quali l’accordo ha definito un trattamento tariffario preferenziale, facendo riferimento unicamente ai prodotti originari dell’altra parte.” Nota interpretativa Gli esperti che rappresentano i servizi della Commissione europea e l’amministrazione federale elvetica, CONSIDERANDO l’articolo 22, primo comma del Protocollo 3 dell’Accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione elvetica del 22 luglio 1972, secondo il quale le autorità doganali del paese di esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore, qui di seguito denominato “esportatore autorizzato”, che effettui frequenti esportazioni di prodotti ai sensi dell’accordo e offra alle autorità doganali soddisfacenti garanzie per l’accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l’osservanza degli altri requisiti del presente protocollo, a compilare dichiarazioni su fattura, indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. CONSIDERANDO l’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1207/2001 del Consiglio dell’11.6.2001, HANNO CONVENUTO quanto segue: “Il termine autorità doganali del paese di esportazione designa, da un lato, le autorità doganali della Confederazione elvetica e, dall’altro, le autorità doganali dello Stato membro della Comunità europea che ha rilasciato l’autorizzazione, indipendentemente dallo Stato membro in cui è rilasciata la dichiarazione su fattura o dallo Stato membro di provenienza della merce.”