52005PC0523

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE) /* COM/2005/0523 def. */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 17.10.2005

COM(2005) 523 definitivo

2004/0165 (COD)

Proposta modificata di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo al Fondo sociale europeo

(presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE)

RELAZIONE

INTRODUZIONE

1. Il 14 luglio 2004, la Commissione ha adottato una proposta di nuovo regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo[1]. Questa proposta è stata inviata al Parlamento europeo e al Consiglio il 15 luglio 2004.

2. Il 9 marzo 2005, il Comitato economico e sociale ha dato il suo parere sulla proposta della Commissione[2].

3. Il Comitato delle regioni ha espresso il suo parere il 23 febbraio 2005[3].

4. Il Parlamento europeo ha espresso il suo parere in prima lettura il 6 luglio 2005[4].

Obiettivi della proposta

Il Fondo Sociale Europeo (FSE) contribuisce alla realizzazione dell’obiettivo di coesione economica e sociale enunciato all’articolo 158 del trattato CE sostenendo le politiche e le priorità volte a conseguire la piena occupazione, a migliorare la qualità e la produttività del lavoro e a promuovere l’integrazione e la coesione sociali, conformemente agli orientamenti e alle raccomandazioni della Strategia Europea per l’Occupazione (SEO).

Per raggiungere questo obiettivo, il FSE deve affrontare tre grandi sfide: le disparità in materia di occupazione, le disuguaglianze sociali, i divari di competenze e il deficit di risorse umane nell'Unione allargata; le ristrutturazioni economiche e sociali dovute alla globalizzazione e all’emergere dell’economia della conoscenza; l’evoluzione demografica, che si traduce in una contrazione e in un invecchiamento della mano d’opera.

La Commissione ha proposto, per garantire l’esecuzione della politica di coesione, un meccanismo più semplice ma che preserva i principi essenziali della programmazione, del partenariato, del cofinanziamento e della valutazione. Un elemento fondamentale di questa riforma consiste nel favorire un approccio più strategico alla programmazione, al fine di meglio concentrare e mirare gli interventi del FSE nel contesto dell’agenda di Lisbona e della SEO.

PARERE DELLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI ADOTTATI

Il 6 luglio 2005, il Parlamento Europeo ha adottato 85 emendamenti. La Commissione è disposta ad accettare, integralmente o parzialmente, gli emendamenti sottoindicati.

- Emendamento n. 3: (enumera i settori d’azione); vedi il considerando 7;

- Emendamento n. 4: (sottolinea l’importanza delle sfide attuali e future per l'Unione europea); vedi il nuovo considerando 4;

- Emendamento n. 5: (sottolinea l’importanza del modello sociale europeo e della sua modernizzazione); vedi il nuovo considerando 4;

- Emendamento n. 6: (sottolinea l’importanza dell’integrazione a tutti i livelli dei vari principi dell’iniziativa comunitaria EQUAL); vedi il nuovo considerando 6;

- Emendamento n. 7: (enumera le azioni volte a meglio anticipare e gestire il cambiamento); vedi il considerando 9;

- Emendamento n. 8: (approccio preventivo per fronteggiare taluni aspetti dell’evoluzione demografica); vedi il nuovo considerando 8;

- Emendamento n. 9: (riferimento alle persone economicamente inattive); vedi il considerando 9;

- Emendamento n. 10: (riferimento alle regioni ultraperiferiche); vedi l’articolo 4, paragrafo 2;

- Emendamento n. 11: (azioni a favore delle attività innovative); vedi il considerando 12;

- Emendamento n. 12: (sottolinea l’importanza di integrare la collaborazione transnazionale nel campo di applicazione del FSE facendone una dimensione essenziale); vedi il considerando 12;

- Emendamento n. 84: (concentrazione delle risorse limitate disponibili in modo che le spese siano coerenti con gli altri fondi e le altre politiche); vedi il considerando 13;

- Emendamento n. 16: (sostegno del FSE ai gruppi sfavoriti); vedi il considerando 15;

- Emendamento n. 17: (scambio di esperienze nel settore dell’esclusione sociale e della discriminazione); vedi il considerando 16;

- Emendamento n. 87: (chiarimento della missione del Fondo); vedi articolo 2, paragrafo 1;

- Emendamento n. 19: (integrazione sociale); vedi articolo 2, paragrafo 2;

- Emendamento n. 21: (rafforza l’importanza del sostegno del FSE alle azioni innovative degli Stati membri e alla cooperazione transnazionale); vedi articolo 3, paragrafo 4;

- Emendamento n. 23: (aggiunge ulteriori elementi quali l’apprendimento e la formazione permanenti e la creazione di imprese); vedi articolo 3, paragrafo 1, lettera (a), punto (i);

- Emendamenti nn. 24 e 93: (chiarimento del testo); vedi articolo 3, paragrafo 1, lettera (a), punto (ii);

- Emendamento n. 25: (sostegno del FSE ai gruppi sfavoriti); vedi articolo 3, paragrafo 1, lettera (b);

- Emendamento n. 26: (rafforza il collegamento con la Strategia europea per l’occupazione); vedi articolo 3, paragrafo 1, lettera (b), punto (i);

- Emendamento n. 27: (chiarimento del testo); vedi articolo 3, paragrafo 1, lettera (a), punto (i) e articolo 3, paragrafo 1, lettera (b), punto (ii);

- Emendamento n. 28: (integrazione a tutti i livelli della dimensione di genere); vedi articolo 3, paragrafo 1, lettera (b), punto (iii);

- Emendamento n. 29: (misure specifiche volte a conciliare la vita professionale e la vita privata); vedi articolo 3, paragrafo 1, lettera (b), punto (ii);

- Emendamento n. 32: (rafforza la necessità di combattere l’esclusione sociale e tutte le forme di discriminazione); vedi articolo 3, paragrafo 1, lettera (c);

- Emendamento n. 33: (sostegno del FSE ai gruppi sfavoriti); vedi articolo 3, paragrafo 1, lettera (c), punto (i);

- Emendamento n. 34: (misure specifiche volte a migliorare l’integrazione sociale dei lavoratori migranti ); vedi articolo 3, paragrafo 1, lettera (b), punto (iv);

- Emendamento n. 35: (misure di lotta contro la discriminazione sul luogo di lavoro); vedi articolo 3, paragrafo 1, lettera (c), punto (ii);

- Emendamento n. 38: (azioni volte ad agevolare il reinserimento nel mercato del lavoro dei gruppi svantaggiati, quali le persone disabili o coloro che si prendono cura di persone non autosufficienti); vedi articolo 3, paragrafo 1, lettera (c), punto (i);

- Emendamento n. 40: (visibilità del ruolo delle parti sociali e delle organizzazioni non governative); vedi articolo 3, paragrafo 1, lettera (e);

- Emendamento n. 88: (pone l’elaborazione e la realizzazione delle riforme nei sistemi di istruzione e di formazione tra le azioni finanziabili a titolo dell’obiettivo “Competitività regionale e occupazione”); vedi articolo 3, paragrafo 1, lettera (d), punto (i);

- Emendamento n. 89: (il campo di applicazione del sostegno comprende il territorio dei paesi beneficiari del fondo di coesione); vedi articolo 3, paragrafo 3;

- Emendamento 41: (aggiunge ulteriori elementi quali l’apprendimento e la formazione permanenti e la creazione di imprese); vedi articolo 3, paragrafo 1, lettera (a), punto (i) e articolo 3, paragrafo 2, lettera (a), punto (i);

- Emendamento n. 42: (prevenzione della segregazione); vedi articolo 3, paragrafo 2, lettera (a), punto (ii);

- Emendamento n. 46: (riferimento alla formazione continua e aggiunta delle organizzazioni professionali rappresentative); vedi articolo 3, paragrafo 2, lettera (b), punto (ii);

- Emendamento n. 48: (azioni di informazione e di sensibilizzazione); il regolamento di applicazione comprenderà disposizioni relative alle azioni di informazione e di sensibilizzazione;

- Emendamento n. 49: (correzione di ordine tecnico); vedi articolo 3, paragrafo 5;

- Emendamento n. 50: (collegamento con la Strategia Europea per l'Occupazione e con l’integrazione sociale); vedi articolo 4, paragrafo 1;

- Emendamento n. 51: (chiarimento del tipo di regioni geografiche da prendere in considerazione nei programmi operativi); vedi articolo 4, paragrafo 2;

- Emendamento n. 52: (aggiunge la dimensione di " non-discriminazione " e di " uguaglianza tra le donne e gli uomini " agli obiettivi quantificati e agli indicatori); vedi articolo 4, paragrafo 4;

- Emendamento n. 53: (aggiunge la dimensione " non-discriminazione " e di " uguaglianza tra le donne e gli uomini " all’analisi di valutazione); vedi articolo 4, paragrafo 5;

- Emendamento n. 54: (dà visibilità al ruolo delle parti sociali e delle organizzazioni non governative); vedi articolo 5, paragrafo 2;

- Emendamento n. 55: (azioni di informazione e di sensibilizzazione); il regolamento di applicazione comprenderà disposizioni relative alle azioni di informazione e di sensibilizzazione;

- Emendamento n. 56: (correzione tecnica); vedi articolo 5, paragrafo 3, 1° capoverso;

- Emendamento n. 62: (titolo esteso – Uguaglianza tra le donne e gli uomini e uguaglianza delle opportunità); vedi articolo 6, titolo;

- Emendamento n. 63: (rafforza l’integrazione della dimensione dell’uguaglianza tra le donne e gli uomini, anche nella valutazione ex ante ); vedi articolo 6;

- Emendamento n. 64: (rafforza l’integrazione a tutti i livelli della dimensione di genere); vedi articolo 6;

- Emendamento n. 65: (partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini); vedi articolo 6;

- Emendamento n. 66: (misure di lotta contro la discriminazione); vedi articolo 6 e considerando 15;

- Emendamento n. 71 : (titolo – Relazioni sullo stato d’avanzamento e di esecuzione); vedi articolo 10, titolo;

- Emendamento n. 73 : (disposizioni relative alle relazioni annuali); vedi l’insieme dell’articolo 10 e in particolare la lettera (d);

- Emendamento n. 74: (presentazione delle relazioni sui lavoratori migranti e sul loro accesso all’occupazione); vedi articolo 10, lettera (b);

- Emendamento n. 75: (presentazione di relazioni sull’assistenza ai gruppi sfavoriti); vedi articolo 10, lettere (c) e (d);

- Emendamento n. 76: (presentazione di relazioni sull’integrazione sociale); vedi articolo 10, lettera (d);

- Emendamento n. 81 : (creazione di posti di lavoro autonomo e di imprese); vedi articolo 3, paragrafo 1, lettera (a);

- Emendamento n. 82: (coordinamento del Fondo Sociale Europeo e della Strategia di Lisbona); vedi articolo 4, paragrafo 3;

- Emendamento n. 83: (esclusione sociale); vedi articolo 10, lettera (d);

- Emendamento n. 92: (gli atti legislativi dell’Unione europea recepiti nel diritto nazionale sono applicabili); vedi articolo 11, paragrafo 1.

CONCLUSIONE

- Visto l’articolo 250, paragrafo 2, del trattato, la commissione modifica la sua proposta come segue.

2004/0165 (COD)

Proposta modificata di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo al Fondo sociale europeo

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare l’articolo 148,

Vista la proposta della Commissione [5] ,

Visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [6] ,

Visto il parere del Comitato delle regioni [7] ,

Deliberando conformemente alla procedura di cui all’articolo 251 del trattato [8] ,

Considerando quanto segue:

5. Il regolamento (CE) n. [...], recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo sui Fondi strutturali e sul Fondo di coesione[9], stabilisce il quadro d'azione dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione e fissa in particolare gli obiettivi, i principi e le norme in materia di partenariato, programmazione, valutazione e gestione. È pertanto necessario definire la missione i compiti del Fondo sociale europeo (FSE) in relazione ai compiti previsti all'articolo 146 del trattato e nel contesto dello sviluppo, portato avanti dagli Stati membri e dalla Comunità, di una strategia coordinata a favore dell'occupazione, come sancito a norma deall'articolo 125 del trattato. A fini di chiarezza è necessario sostituire il regolamento (CE) n. 1784/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999 relativo al Fondo sociale europeo [10] .

6. Occorre stabilire disposizioni specifiche concernenti il tipo di attività che possono essere finanziate dal FSE nell'ambito degli obiettivi definiti nel regolamento (CE) n. [...] [recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo sui Fondi strutturali e sul Fondo di coesione].

7. Il FSE dovrebbe rafforzare la coesione economica e sociale migliorando le possibilità di occupazione nel quadro dei compiti ad esso assegnati dall’articolo 146 e dall’articolo 159 del trattato, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. […] [recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione].

8. Questo approccio è tanto più importante tenendo conto delle sfide generate dall’allargamento dell’Unione europea e dal fenomeno della globalizzazione economica. A questo proposito è opportuno riconoscere l’importanza del modello sociale europeo.

9. Conformemente agli articoli 99 e 128 del trattato, e al fine di riconcentrare la Strategia di Lisbona sulla crescita e sull’occupazione, il Consiglio ha adottato un pacchetto integrato comprendente i Grandi orientamenti delle politiche economiche e gli orientamenti per l’occupazione; questi ultimi fissano gli obiettivi e le priorità nel settore dell'occupazione. A tale proposito, il Consiglio europeo [del 22 e del 23 marzo 2005] ha invitato a mobilitare tutti gli strumenti nazionali e comunitari adeguati, compresa la politica di coesione;

10. E' necessario prendere in considerazione le lezioni tratte dal programma di iniziativa comunitaria EQUAL, in particolare per quanto riguarda la combinazione delle azioni locali, regionali, nazionali ed europee. E’ opportuno tenere conto di questi insegnamenti nell’insieme dell’assistenza fornita dal Fondo sociale europeo. Sarebbe inoltre opportuno rivolgere particolare attenzione alla partecipazione di gruppi destinatari, alla determinazione delle questioni politiche e alla loro ulteriore integrazione, all’innovazione e alla sperimentazione tecniche, alle metodologie di cooperazione transnazionale, alle misure destinate ai gruppi emarginati dal mercato del lavoro, alla considerazione dell’impatto delle questioni sociali sul mercato interno, nonché all’accesso ai progetti realizzati dalle organizzazioni non governative e alla loro gestione.

(3)(7) Il FSE dovrebbe fornire sostegno alle politiche degli Stati membri che si attengono strettamente alle raccomandazioni e agli orientamenti formulati nell’ambito della Strategia europea per l’occupazione e agli obiettivi concordati dalla Comunità in materia di integrazione sociale, non discriminazione, promozione della parità tra le donne e gli uomini, istruzione e di formazione. In tale contesto, occorre tenere conto del programma di lavoro “Istruzione e formazione 2010”, fondato su strategie nazionali complete e coerenti in materia di istruzione e di formazione permanenti, e che applica questo principio sia sul luogo di lavoro che al di fuori di esso, con particolare attenzione per la formazione iniziale. Inoltre il FSE dovrebbe contribuire in modo più efficace al conseguimento degli obiettivi e dei risultati convenuti ai Consigli europei di Lisbona e Göteborg, al fine di instaurare le condizioni che consentiranno di raggiungere obiettivi di produttività e di competitività più elevati e di migliorare la coesione sociale e la qualità dell'occupazione.

(8) Il FSE deve inoltre svolgere un’azione preventiva affrontando gli aspetti problematici connessi alle evoluzioni demografiche constatate nella popolazione attiva della Comunità, in particolare attraverso la formazione professionale permanente.

(4)(9) Al fine di anticipare e gestire nel modo migliore il cambiamento nell'ambito dell'obiettivo "Competitività regionale e occupazione", l'assistenza del FSE dovrebbe mirare soprattutto ad aumentare l'adattabilità dei lavoratori, e delle imprese, e degli imprenditori agli effetti della globalizzazione e della ristrutturazione di imprese, e preoccuparsi di ampliare le qualifiche dei lavoratori, di favorire la reintegrazione nel mercato del lavoro delle persone economicamente inattive, di migliorare le condizioni di lavoro, di adottare misure volontaristiche come l’aiuto al reinserimento professionale e l’assistenza personalizzata in termini di orientamento di carriera, in funzione delle qualifiche dell’interessato, al fine di prevenire i licenziamenti che potrebbero sfociare nella disoccupazione di lunga durata, dia migliorare l'accesso all'occupazione e la partecipazione al mercato del lavoro in una prospettiva di piena occupazione , a rafforzare rafforzando l'integrazione sociale delle persone con difficoltà e il loro accesso all’occupazione , dia combattere le varie forme di la discriminazione in conformità dell’articolo 13 del trattato CE, nonché dia promuovere partenariati per la riforma.

(5)(10) Oltre a tali priorità, nelle regioni e negli Stati membri in ritardo di sviluppo è necessario, nell'ambito dell'obiettivo "Convergenza" e al fine di incrementare la crescita economica, le opportunità occupazionali per uomini e donne e la qualità e la produttività sul lavoro, espandere e migliorare gli investimenti nel capitale umano e potenziare la capacità istituzionale, amministrativa e giudiziaria, in particolare per preparare e attuare le riforme e applicare l'acquis la legislazione comunitaria .

(11) Nell’ambito di queste priorità, la selezione degli interventi del FSE deve avvenire in modo flessibile al fine di consentire di rispondere alle sfide specifiche a ciascuno Stato membro; i tipi di azione prioritaria finanziati dal FSE devono lasciare un margine di manovra che consenta di affrontare tali sfide.

(6)(12) La promozione di attività innovative e della cooperazione transnazionale rappresenta andrebbe integrata quale una dimensione fondamentale da integrare nel campo d'azione del FSE, sia per quanto riguarda l’obiettivo “Convergenza” che per l’obiettivo “Competitività regionale e occupazione”. Le idee innovative dovrebbero essere incoraggiate e sperimentate in conformità con gli orientamenti e le raccomandazioni formulati nel quadro della Strategia europea per l'occupazione e con gli obiettivi relativi all'integrazione sociale definiti dalla Comunità.

(7)(13) È necessario assicurare la coerenza dell’azione del FSE con le politiche formulate nell’ambito della Strategia europea per l’occupazione e concentrare il sostegno del Fondo sull’applicazione degli orientamenti e delle raccomandazioni in materia di occupazione, dei Programmi nazionali di riforma e degli Obiettivi comunitari e dei Piani d’azione nazionali degli Stati membri per l’integrazione sociale. Il FSE dovrebbe inoltre contribuire a creare sinergie con gli interventi degli altri Fondi, a favore di uno sviluppo sostenibile a livello locale, regionale e nazionale. Il sostegno del FSE riveste infine un’importanza cruciale nello sforzo destinato a perseguire gli obiettivi in materia di integrazione sociale e di istruzione e formazione.

(8)(14) Una realizzazione efficace ed efficiente degli interventi del FSE presuppone un buon governo e un partenariato fra tutti i soggetti territoriali e socioeconomici interessati, in particolare le parti sociali e gli altri portatori di interesse, anche a livello regionale e locale.

(9)(15) Gli Stati membri e la Commissione devono assicurare che l'attuazione delle priorità finanziate dal FSE nell'ambito degli obiettivi "Convergenza" e "Competitività regionale e occupazione" contribuiscanocontribuisca a promuovere la parità e l'eliminazione delle diseguaglianze tra uomini e donne; è opportuno associare associando ad una strategia di all’integrazione di genere azioni specifiche intese a migliorare l’accesso all’occupazione e ad accrescere la partecipazione sostenibile e il progresso delle donne nel mondo del lavoro; è inoltre necessario contribuire a promuovere l’uguaglianza e a prevenire la discriminazione, in particolare quella che devono affrontare i gruppi sfavoriti come i disabili, i lavoratori migranti e le minoranze.

(10)(16) Il FSE dovrebbe inoltre sostenere l'assistenza tecnica, incoraggiando in particolare l'apprendimento reciproco tramite gli scambi di esperienze, e la loro diffusione e il trasferimento delle buone pratiche e la cooperazione transnazionale e interregionale, nonché evidenziando potenziando in tal modo il contributo del FSE agli obiettivi strategici e alle priorità della Comunità inerenti all'occupazione e all'integrazione sociale e di lotta contro l’esclusione sociale e la discriminazione.

(11)(17) Il regolamento (CE) n. [...] [recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo sui Fondi strutturali e sul Fondo di coesione] prevede che l'ammissibilità della spesa debba essere stabilita a livello nazionale, con talune eccezioni per le quali è necessario definire disposizioni specifiche. È di conseguenza necessario fissare le eccezioni relative al FSE.

(18 ) Per motivi di chiarezza, è opportuno sostituire il regolamento (CE) n° 1784/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999 relativo al Fondo sociale europeo[11]

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce i compiti del Fondo sociale europeo ("FSE") e il campo d’applicazione della sua assistenza nell’ambito degli obiettivi "Convergenza" e "Competitività regionale e occupazione", definiti all’articolo 3 del regolamento (CE) n. […], nonché i tipi di spesa ammissibili all’assistenza.

Articolo 2

MissioneCompiti

1. Il FSE contribuisce alle priorità della Comunità per quanto riguarda il rafforzamento della rafforza la coesione economica e sociale, un livello di occupazione elevato e un accrescimento qualitativo e quantitativo dei posti di lavoro migliorando le possibilità di occupazione. Persegue tali obiettivi sostenendo le politiche degli Stati membri intese a conseguire la piena occupazione, a migliorare la qualità e la produttività del lavoro e a promuovere l’integrazione sociale, compreso il miglioramento dell’accesso delle persone svantaggiate all’occupazione e la riduzione delle disparità a livello di occupazione nazionale, regionale e locale.

In particolare, il FSE fornisce sostegno alle azioni in linea con le raccomandazioni e gli orientamenti adottati nell'ambito della Strategia europea per l'occupazione.

2. Nello svolgere i compiti di cui al paragrafo 1 il FSE asseconda le priorità della Comunità riconducibili all'esigenza di potenziare la coesione sociale, rafforzare la competitività e promuovere una crescita economica sostenibile sotto il profilo ambientale.

Nel perseguire tali obiettivi, il FSE tiene conto segnatamente delle priorità pertinenti e degli obiettivi della Comunità nei settori dell'integrazione sociale, dell'istruzione e formazione aumentando la partecipazione delle persone economicamente inattive al mercato del lavoro, lottando contro l’esclusione sociale - in particolare quella che colpisce i gruppi sfavoriti e promuovendo dell'eguaglianza tra uomini e donne e la non discriminazione.

Articolo 3

Portata dell'intervento

1. Nell'ambito degli obiettivi "Convergenza" e "Competitività regionale e occupazione" il FSE sostiene azioni intese a conseguire le seguenti priorità :

11. accrescere l'adattabilità dei lavoratori, e delle imprese e degli imprenditori, al fine di migliorare la capacità di anticipare e gestire positivamente il cambiamento economico, promuovendo in particolare:

(i) l’apprendimento permanente e maggiori investimenti nelle risorse umane da parte delle imprese, in particolare le PMI, e dei lavoratori tramite l'elaborazione e l'applicazione di sistemi e strategie di formazione permanente, compresa la formazione all'interno dell'impresa , che garantiscano un più agevole accesso alla formazione, in particolare dei lavoratori meno qualificati e più anziani, la trasparenza attraverso lo sviluppo delle qualifiche e delle competenze, la diffusione delle competenze in materia di gestione di apprendimento per via elettronica (e-learning) e di tecnologie della comunicazione e dell'informazione e attraverso la promozione dell'imprenditorialità, e dell'innovazione e della creazione di imprese;

(ii) l'anticipazione e la gestione positiva dei cambiamenti economici, segnatamente tramite l'elaborazione e la diffusione di forme di organizzazione del lavoro innovative e più produttive, anche in rapporto alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, l'individuazione delle esigenze future in materia di occupazione e di competenze e la messa a punto di servizi specifici di occupazione, formazione e sostegno al reinserimento professionale a favore dei ai lavoratori nel contesto di ristrutturazioni aziendali o settoriali.

12. migliorare l'accesso all'occupazione e l’integrazione sostenibile nel mercato del lavoro per le persone in cerca di lavoro e per quelle inattive, prevenire la disoccupazione, in particolare attraverso la ricerca di soluzioni alla disoccupazione di lunga durata e alla disoccupazione giovanile, incoraggiando l’invecchiamento attivo e prolungare la vita lavorativa e accrescere la partecipazione al mercato del lavoro delle donne e degli emigrati, promuovendo in particolare:

(i) la modernizzazione e il potenziamento delle istituzioni del mercato del lavoro, segnatamente i servizi dell'impiego e le altre iniziative destinate a sostenere la strategia per la piena occupazione attuata nella Comunità e negli Stati membri;

(ii) l'attuazione di misure attive e preventive che consentano l'individuazione precoce delle esigenze mediante piani d’azione individuali e un sostegno personalizzato, la ricerca del lavoro e la mobilità, le attività lavorative autonome e la creazione di imprese, comprese le imprese cooperative, di misure volte a incoraggiare la partecipazione al mercato del lavoro, di meccanismi flessibili che consentano ai lavoratori anziani di rimanere più a lungo nella vita attiva e di misure volte a conciliare la vita familiare e professionale, facilitando ad esempio l’accesso ai servizi di custodia dei bimbi e l’ assistenza per le persone dipendenti;

(iii) l’integrazione della dimensione dell’uguaglianza tra le donne e gli uomini e azioni specifiche intese a migliorare l’accesso all’occupazione e ad accrescere la partecipazione sostenibile e il progresso delle donne nell'occupazione a ridurre, e ad eliminare la segregazione diretta e indiretta tra i sessi nel mercato del lavoro, fra l'altro affondando alla radice il problema dei differenziali retributivi di genere, e a riconciliare vita professionale e privata migliorando i servizi di assistenza all'infanzia e alle persone dipendenti;

(iv) azioni specifiche azioni specifiche intese a rafforzare l'integrazione sociale aumentare degli emigrati e ad aumentare la loro partecipazione degli emigrati al mondo del lavoro, rafforzando in tal modo la loro integrazione sociale, a facilitare la mobilità geografica e professionale dei lavoratori e l’integrazione dei mercati del lavoro transfrontalieri , tramite, fra l'altro, l'orientamento, la formazione linguistica e la convalida delle competenze e attitudini acquisite all'estero.

13. potenziare l'integrazione sociale delle persone con difficoltà garantendo la loro integrazione sostenibile nel mercato del lavoro , e combattere tutte le forme di discriminazione nel mercato del lavoro , promuovendo in particolare:

(i) percorsi di integrazione e di ritorno al lavoro per le persone con difficoltà, come gli emarginati sociali, i giovani che lasciano prematuramente la scuola, le minoranze, e i disabili e le persone che si occupano di persone dipendenti , attraverso misure di occupabilità, anche nel settore dell'economia sociale, dell’accesso all’insegnamento e alla formazione professionali, ed inoltre mediante misure di accompagnamento e relativi servizi di sostegno sociale, di p rossimità e di assistenza in grado di migliorare le possibilità di occupazione;

(ii) l’accettazione della diversità sul posto di lavoro e la lotta alla discriminazione nell'accesso e nelle possibilità di progredire nel al mercato del lavoro obiettivi che possono essere perseguiti tra l'altro tramite iniziative di sensibilizzazione e il coinvolgimento delle comunità e delle imprese locali nonché attraverso la promozione di iniziative locali per l’occupazione.

14. Migliorare il capitale umano, in particolare favorendo:

(i) l’elaborazione e la realizzazione di riforme nei sistemi di istruzione e di formazione al fine di sviluppare l’occupabilità, migliorare l’utilità dell’istruzione e della formazione iniziali e professionali per il mercato del lavoro e aggiornare continuamente le competenze dei formatori nel contesto dell’economia della conoscenza;

(ii) la messa in rete di attività tra gli istituti di insegnamento superiore, i centri di ricerca e di tecnologia e le imprese.

(d)(e) promuovere le riforme nei settori dell'occupazione e dell'integrazione incentivando segnatamente la creazione di imprese e l’ulteriore lo sviluppo e l'attuazione di partenariati, e patti e iniziative tramite la creazione di reti di soggetti interessati quali le parti sociali e le organizzazioni non governative a livello nazionale, regionale, e locale e transnazionale .

2. Nell'ambito dell'obiettivo "Convergenza" il FSE sostiene inoltre azioni inerenti alle seguenti priorità:

15. espandere e migliorare gli investimenti nel capitale umano promuovendo in particolare:

(i) l'attuazione di riforme dei sistemi d'istruzione e di formazione, in special modo per aumentarne la rispondenza alle esigenze di una società basata sulla conoscenza sull’apprendimento permanente; rendere l'istruzione e la formazione iniziali più pertinenti ai fini dell'inserimento nel mercato del lavoro e aggiornare costantemente le competenze degli insegnanti e del personale non docente;

(ii) una maggiore partecipazione all'istruzione e alla formazione permanente, anche attraverso provvedimenti intesi a ridurre significativamente l'abbandono scolastico e la segregazione nonché ad aumentare l'accesso all'istruzione professionale iniziale e all'istruzione e alla formazione universitaria rafforzandone inoltre la qualità ;

(iii) lo sviluppo del potenziale umano nella ricerca e nell'innovazione, in special modo attraverso studi e formazione post-laurea dei ricercatori e pertinenti attività di rete fra università, centri di ricerca e imprese.

16. rafforzare la capacità istituzionale e l'efficienza delle pubbliche amministrazioni e dei servizi pubblici a livello nazionale, regionale e locale ed eventualmente delle parti sociali e delle organizzazioni non governative ai fini delle al fine di applicare le riforme, e i del buon governo e del miglioramento della regolamentazione, soprattutto nei settori economico, occupazionale, sociale, ambientale e giudiziario, promuovendo in particolare:

(i) meccanismi volti a migliorare una corretta elaborazione, sorveglianza e valutazione delle strategie e dei programmi tramite studi, statistiche e la consulenza di esperti, sostegno al coordinamento interdipartimentale e dialogo fra gli organi pubblici e privati responsabili;

(ii) potenziamento delle capacità nell'elaborazione di strategie e programmi nei settori interessati, anche per quanto riguarda l'applicazione della legislazione, in particolare attraverso la formazione continua dei dirigenti e del personale e un sostegno specifico ai servizi fondamentali, agli ispettorati e ai soggetti socioeconomici, comprese le parti sociali, e le organizzazioni non governative interessate e le organizzazioni professionali rappresentative .

3. Il FSE può sostenere le azioni definite all’articolo 3 paragrafo 2, sull'insieme del territorio degli Stati membri ammissibile a titolo del Fondo di coesione, così come definito all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. […] [recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione].

3.4. Nell'attuare gli obiettivi e le priorità di cui ai paragrafi 1 e 2 il FSE sostiene la promozione e l'integrazione delle attività innovative negli Stati membri nonché la cooperazione transnazionale e interregionale segnatamente tramite la condivisione di informazioni, esperienze, risultati e buone pratiche e lo sviluppo di strategie complementari e di azioni coordinate o collettive.

4.5. Nel realizzare la priorità dell’integrazione sociale di cui al paragrafo 21, lettera c), punto i), il FSE può finanziare azioni comprese nel campo d’applicazione del regolamento (CE) n. […] [FESR] fino ad un massimale del 10% dell’asse prioritario di cui trattasi.

Articolo 4

Coerenza e concentrazione

1. Gli Stati membri e le autorità di gestione provvedono affinché le azioni sostenute dal FSE siano coerenti con la Strategia europea per l'occupazione e contribuiscano alle azioni avviate nel contesto di quest’ultima ne favoriscano l'attuazione. Essi accertano in particolare che le azioni contenute nel quadro di riferimento strategico nazionale e nei programmi operativi promuovano gli obiettivi e le priorità della Strategia in ciascuno Stato membro nel contesto dei programmi di riforma nazionali e dei piani d'azione nazionali per l'integrazione sociale. Nel caso in cui il FSE possa contribuire alle politiche, gli Stati membri e contribuiscaono a conseguirne i risultati, concentrando inoltre l'assistenza in particolare sulla realizzazione delle pertinenti raccomandazioni relative all'occupazione di cui all'articolo 128, paragrafo 4, del trattato nonché e dei pertinenti obiettivi comunitari relative all'occupazione in materia di integrazione sociale, di istruzione e di formazione .

2. Nell'ambito dei programmi operativi le risorse sono canalizzate dove la necessità è maggiore e si concentrano sui settori nei quali il sostegno del FSE può contribuire significativamente al conseguimento degli obiettivi del programma. Per massimizzare l'efficacia del sostegno del FSE, i programmi operativi eventualmente tengono conto in particolare segnatamente delle regioni e località colpite dai problemi più gravi, tra cui come le aree zone urbane svantaggiate, le regioni ultraperiferiche , le aree zone rurali in declino, e le aree zone dipendenti dalla pesca e le aree che sono particolarmente colpite dalla delocalizzazione di imprese .

3. Gli elementi pertinenti della relazione annuale degli Stati membri di cui all'articolo 1966 del regolamento (CE) n. [...] [recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo sui Fondi strutturali e sul Fondo di coesione] sono integrati, rispettivamente, nei corrispondenti piani d'azione programmi di riforma nazionali per l'occupazione e nei piani d'azione nazionali per l'integrazione sociale.

4. Gli obiettivi quantificati e gli indicatori scelti per sorvegliare l'esecuzione del quadro di riferimento strategico nazionale definito all'articolo 18 del regolamento (CE) n. [...] [recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo sui Fondi strutturali e sul Fondo di coesione] sono quelli impiegati per l'attuazione della Strategia europea per l'occupazione e nel contesto degli pertinenti obiettivi concordati della Commissione in materia di integrazione sociale, non discriminazione, istruzione e formazione nonché di parità tra donne e uomini. Gli indicatori di controllo dei programmi operativi devono essere coerenti con tali obiettivi quantificati.

5. Le valutazioni effettuate in rapporto all'intervento del FSE comprendono verificano inoltre il contributo delle azioni sostenute dal Fondo all'attuazione della Strategia europea per l'occupazione e agli obiettivi comunitari nei settori dell'integrazione sociale della non discriminazione, e dell'istruzione e formazione nonché della promozione della parità tra donne e uomini nello Stato membro interessato.

Articolo 5

Buon governo e partenariato

1. Il FSE promuove il buon governo e il partenariato. Il suo sostegno è concepito ed attuato al livello territoriale idoneo, in con particolare attenzione per il a livello regionale e locale, conformemente alle disposizioni istituzionali proprie di ciascuno Stato membro.

2. Gli Stati membri e l'autorità di gestione di ciascun programma operativo assicurano il coinvolgimento e l’accesso adeguato delle parti sociali e l'adeguata consultazione e partecipazione dei portatori di interesse non governativi, al livello territoriale appropriato, nelle fasi di preparazione, programmazione, attuazione e sorveglianza del sostegno del FSE.

3. Le autorità di gestione di ciascun programma operativo incoraggiano l'adeguata partecipazione e l'accesso delle parti sociali alle attività finanziate ai sensi dell'articolo 23 del presente regolamento.

Nell'ambito dell'obiettivo "Convergenza" almeno il 2% delle risorse del FSE è assegnato al potenziamento delle capacità e ad attività intraprese collettivamente dalle parti sociali, in particolare per quanto riguarda l'adattabilità dei lavoratori e delle imprese di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera a).

4. L'autorità di gestione di ciascun programma operativo incoraggia l'adeguata partecipazione e l'accesso delle organizzazioni non governative alle attività oggetto di finanziamento e la loro partecipazione a tali attività , segnatamente nei settori dell'integrazione sociale e della parità tra donne e uomini e donne.

5. Qualora la responsabilità dell'attuazione sia delegata, gli aiuti previsti per un programma possono essere consentiti forniti mediante sovvenzioni globali.

Articolo 6

Parità fra uomini e donne e parità di opportunità

Gli Stati membri e le autorità di gestione provvedono affinché i programmi operativi comprendano una descrizione delle misure adottate per favorire la parità fra uomini e donne e la parità di opportunità nelle fasi di programmazione preparazione , attuazione, sorveglianza (inclusi eventuali indicatori specifici) e valutazione dei programmi . Gli Stati membri garantiscono una partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini alla gestione e alla attuazione dei programmi operativi a livello locale, regionale e nazionale.

Articolo 7

Innovazione

Nell'ambito di ciascun programma operativo gli Stati membri e le autorità di gestione riservano particolare attenzione alla promozione e integrazione delle attività innovative. Dopo aver consultato il comitato di sorveglianza di cui all'articolo 4762 del regolamento (CE) n. [...] [recante disposizioni generali sui Fondi strutturali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione], l'autorità di gestione sceglie i temi che potranno beneficiare del finanziamento nel contesto delle azioni innovative nel contesto del partenariato e definisce idonee modalità misure di attuazione.

Articolo 8

Cooperazione transnazionale

1. Gli Stati membri e le autorità di gestione accertano che la programmazione delle attività di cooperazione transnazionale e interregionale si configuri come un asse prioritario specifico all'interno di un programma operativo o come un programma operativo specifico.

2. Gli Stati membri garantiscono coerenza e complementarietà tra l'azione del FSE Fondo e le azioni finanziate tramite altri programmi transnazionali comunitari transnazionali, segnatamente nel settore dell'istruzione e formazione, mediante adeguati meccanismi di coordinamento al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse comunitarie a sostegno dell'istruzione e della formazione permanente.

Articolo 9

Assistenza tecnica

La Commissione promuove in particolare scambi di esperienze, attività di sensibilizzazione, seminari, attività di rete e revisioni paritetiche per individuare e diffondere le buone pratiche e incoraggiare l'apprendimento reciproco e la cooperazione transnazionale e interregionale, al fine di ampliare la dimensione politica e il contributo del FSE agli obiettivi della Comunità in materia di occupazione e integrazione sociale.

Articolo 10

Relazioni annuali e finali sullo stato di avanzamento e relazioni di esecuzione

Le relazioni di attuazione annuali e finali di cui all'articolo 4966 del regolamento (CE) n. [...] [recante disposizioni generali sui Fondi strutturali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione] contengono una sintesi in merito all'attuazione dei seguenti punti:

(a) integrazione della dimensione di genere nonché eventuali azioni specifiche nel settore;

(b) azioni intese a rafforzare l'integrazione sociale e l'occupazione ad accrescere la partecipazione degli emigrati all’occupazione e pertanto a rafforzare la loro integrazione sociale;

(c) azioni intese a rafforzare l'integrazione sociale e l'occupazione ad accrescere la partecipazione delle minoranze all’ occupazione in vista di una loro integrazione sostenibile nel mercato del lavoro;

(d) azioni intese a rafforzare l’integrazione sociale nell’occupazione e l’integrazione sociale di altre categorie con difficoltà, in particolare l’accessibilità dei disabili;

(d)(e) attività innovative, corredate di una motivazione dei temi scelti per l'innovazione, una presentazione dei risultati e della loro divulgazione e integrazione nei vari settori politici;

(e)(f) attività di cooperazione transnazionale e interregionale.

Artic olo 11

Ammissibilità

1. Il FSE contribuisce alla spesa pubblica sotto forma di sovvenzioni individuali o globali non rimborsabili, sovvenzioni rimborsabili, abbuono di interessi sui prestiti, microcrediti e acquisizione di beni e servizi mediante in conformità delle norme sugli appalti pubblici.

2. Le seguenti spese non sono ammissibili al sostegno del FSE:

a) l’IVA rimborsabile;

b) gli interessi passivi;

c) l’acquisto di infrastrutture, beni mobili ammortizzabili soggetti ad ammortamento , beni immobili e terreni.

3. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, le norme di ammissibilità enunciate all’articolo 6 7 del regolamento (CE) n. […] [sul FESR] si applicano alle azioni cofinanziate dal FSE che rientrano nel campo d’applicazione dell’articolo [2] del [regolamento sul FESR]

4. Fatte salve le norme nazionali in materia di ammissibilità, le spese dichiarate nell'ambito dei programmi operativi cofinanziati dal FESR possono comprendere:

a) le indennità o retribuzioni versate da un terzo a beneficio dei partecipanti a un'operazione e certificate come ricevute dal beneficiario, a condizione che tali versamenti costituiscano il cofinanziamento pubblico nazionale dell'operazione, in conformità delle norme nazionali vigenti;

b) i costi indiretti di un'operazione fissati su base forfettaria fino al 20 % dei costi diretti dichiarati per tale operazione, in funzione del tipo di operazione nonché del contesto e del luogo in cui viene realizzata.

Artic olo 12

Disposizioni transitorie

Il presente regolamento non infirma né il proseguimento dell'applicazione, né la modifica, compreso il totale o parziale annullamento, delle misure approvate dal Consiglio o dalla Commissione sulla base del regolamento (CE) n. 1784/99 che erano di applicazione anteriormente al 1° gennaio 2007.

Le richieste di contributo presentate ai sensi del regolamento (CEE) n. 1784/9499 restano valide.

Artic olo 13

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 1784/99 è abrogato con effetto dal 1° gennaio 2007.

I riferimenti al regolamento (CE) n. 1784/99 devono intendersi come riferimenti fatti al presente regolamento.

Artic olo 14

Clausola di riesame

Conformemente alla procedura stabilita all'articolo 251 del trattato, il Parlamento europeo e il Consiglio riesaminano il presente regolamento entro il 31 dicembre 2013.

Articolo 15

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

[1] COM (2004)493 definitivo.

[2] GU C […] del […], pag. […]

[3] GU C […] del […], pag. […]

[4] GU C […] del […], pag. […]

[5] GU C […] del […], pag. […].

[6] GU C […] del […], pag. […].

[7] GU C […] del […], pag. […].

[8] GU C […] del […], pag. […].

[9] GU C […] del […], pag. […].

[10] GU L 213 del 13.8.1999, pag. 5

[11] GU L 213 del 13.8.1999, pag. 5