52005PC0513(02)

Proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell’Accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica di Singapore su taluni aspetti relativi ai servizi aerei /* COM/2005/0513 def. - CNS 2005/0208 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 20.10.2005

COM(2005)513 definitivo

2005/0208(CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

concernente la firma e l’applicazione provvisoria dell’Accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica di Singapore su taluni aspetti relativi ai servizi aerei

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

concernente la conclusione dell’Accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica di Singapore su taluni aspetti relativi ai servizi aerei

(presentate dalla Commissione)

RELAZIONE

Le relazioni aeronautiche internazionali tra gli Stati membri e i paesi terzi sono state tradizionalmente disciplinate da accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi dagli Stati membri con paesi terzi, dai loro allegati e da altre intese bilaterali o multilaterali correlate.

Conformemente alla giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia delle Comunità europee (cause C-466/98, C-467/98, C-468/98, C-471/98, C-472/98, C-475/98 e C-476/98), la Comunità ha competenza esclusiva su numerosi aspetti relativi ai servizi aerei con i paesi terzi. La Corte di giustizia ha altresì stabilito che i vettori aerei comunitari godono del diritto di stabilimento all’interno della Comunità, compreso il diritto di accesso non discriminatorio al mercato.

Le tradizionali clausole di designazione negli accordi bilaterali sui servizi aerei stipulati dagli Stati membri violano il diritto comunitario in quanto consentono a un paese terzo di rifiutare, revocare, limitare o sospendere le autorizzazioni o le licenze di un vettore aereo designato da uno Stato membro ma di cui una quota rilevante della proprietà o il controllo effettivo non facciano capo a tale Stato membro o ai suoi cittadini. Tutto ciò costituisce una discriminazione nei confronti delle compagnie aeree comunitarie stabilite sul territorio di uno Stato membro ma che sono di proprietà di un altro Stato membro o controllate dai suoi cittadini. Questa situazione configura una violazione dell’articolo 43 del trattato, il quale garantisce ai cittadini degli Stati membri che hanno esercitato la loro libertà di stabilimento lo stesso trattamento che lo Stato membro ospitante accorda ai propri cittadini.

Conformemente alle già ricordate sentenze della Corte di giustizia, nel giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi diretti a sostituire talune disposizioni degli accordi bilaterali esistenti con un accordo comunitario[1].

Conformemente ai meccanismi e alle direttive allegate alla decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare i negoziati anzidetti, la Commissione ha negoziato con Singapore un accordo che sostituisce talune disposizioni del vigente accordo bilaterale sui servizi aerei tra gli Stati membri e Singapore. L’articolo 2 dell’accordo sostituisce le tradizionali clausole di designazione con una clausola di designazione comunitaria, la quale consente a tutti i vettori aerei comunitari di beneficiare del diritto di stabilimento. L’articolo 4 (Tariffe di trasporto) risolve i conflitti tra gli accordi bilaterali sui servizi aerei attualmente in vigore e il regolamento (CEE) n. 2409/92 del Consiglio sulle tariffe aeree per il trasporto di passeggeri e di merci, il quale vieta ai vettori dei paesi terzi di avere una posizione dominante sui prezzi per i collegamenti aerei esclusivamente intracomunitari.

Il Consiglio è invitato ad approvare la decisione relativa alla firma e all’applicazione provvisoria, nonché la decisione relativa alla conclusione dell’accordo fra la Comunità europea e la Repubblica di Singapore su taluni aspetti relativi ai servizi aerei e a designare le persone abilitate a firmare l’accordo a nome della Comunità.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

concernente la firma e l’applicazione provvisoria dell’Accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica di Singapore su taluni aspetti relativi ai servizi aerei

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione[2],

considerando quanto segue:

(1) Il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi per sostituire talune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.

(2) La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con il governo della Repubblica di Singapore su taluni aspetti dei servizi aerei conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all’allegato della decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi per sostituire talune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.

(3) Fatta salva la sua eventuale conclusione in data successiva, è necessario firmare e applicare in via provvisoria l’accordo negoziato dalla Commissione,

DECIDE:

Articolo unico

1. Fatta salva l’eventuale conclusione in data successiva, il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare, a nome della Comunità europea, l’accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica di Singapore su taluni aspetti relativi ai servizi aerei.

2. In attesa della sua entrata in vigore, l’accordo è applicato in via transitoria dal primo giorno del mese successivo alla data alla quale le Parti si sono reciprocamente notificate l’avvenuto compimento delle procedure necessarie a tal fine. Il presidente del Consiglio è autorizzato ad effettuare la notifica di cui all’articolo 7, paragrafo 2, dell’accordo.

3. Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente

2005/0208(CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

concernente la conclusione dell’Accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica di Singapore su taluni aspetti relativi ai servizi aerei

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione[3],

visto il parere del Parlamento europeo[4],

considerando quanto segue:

(1) Il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi per sostituire talune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.

(2) La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con il governo della Repubblica di Singapore su taluni aspetti dei servizi aerei conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all’allegato della decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi per sostituire talune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.

(3) Fatta salva l’eventuale conclusione in data successiva, il presente accordo è stato firmato a nome della Comunità europea, in data […], conformemente alla decisione .../.../CE del Consiglio, del […][5].

(4) È necessario approvare detto accordo,

DECIDE:

Articolo 1

1. L’accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica di Singapore su taluni aspetti relativi ai servizi aerei è approvato a nome della Comunità europea.

2. Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a nominare la persona abilitata a effettuare la notifica di cui all’articolo 7, paragrafo 1, dell’accordo.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO

ACCORDO

tra la Comunità europea e il governo della Repubblica di Singapore

su taluni aspetti relativi ai servizi aerei

LA COMUNITÀ EUROPEA,

da una parte, e

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SINGAPORE

(in appresso denominato “Singapore”)

dall’altra,

(in appresso denominate “Parti contraenti”),

CONSTATANDO che la Corte di giustizia delle Comunità europee ha ritenuto che talune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore tra diversi Stati membri e paesi terzi fossero incompatibili con il diritto comunitario,

CONSTATANDO che tra diversi Stati membri della Comunità europea e Singapore sono stati conclusi vari accordi bilaterali in materia di servizi aerei che contengono disposizioni analoghe e che gli Stati membri sono tenuti ad adottare tutte le misure necessarie per eliminare ogni incompatibilità tra detti accordi e il diritto comunitario,

CONSTATANDO che la Comunità europea dispone di una competenza esclusiva in relazione a diversi aspetti che possono essere presenti negli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi da Stati membri della Comunità europea con paesi terzi,

CONSTATANDO che, in virtù della legislazione comunitaria, i vettori comunitari stabiliti in uno Stato membro hanno il diritto all’accesso non discriminatorio alle rotte aeree fra Stati membri della Comunità europea e paesi terzi,

VISTI gli accordi fra la Comunità europea e taluni paesi terzi che prevedono, per i cittadini di tali paesi terzi, la possibilità di acquisire la proprietà di vettori aerei titolari di una licenza rilasciata in conformità alla legislazione comunitaria,

RICONOSCENDO che la coerenza fra la legislazione comunitaria e le disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi fra Stati membri della Comunità europea e Singapore costituirà uno strumento efficiente per assicurare continuità e sviluppo dei servizi aerei fra la Comunità europea e Singapore,

CONSTATANDO che le disposizioni degli accordi bilaterali in materia di servizi aerei fra gli Stati membri della Comunità europea e Singapore, che non sono in contrasto con la legislazione della Comunità europea, non devono essere né modificate né sostituite dal presente accordo,

CONSTATANDO che, con il presente accordo, la Comunità europea non intende accrescere il volume totale del traffico aereo fra la Comunità europea e Singapore, compromettere l’equilibrio fra i vettori comunitari e i vettori di Singapore, né prevalere sull’interpretazione delle disposizioni dei vigenti accordi bilaterali in materia di servizi aerei in relazione ai diritti di traffico,

DECIDONO:

ARTICOLO 1

Disposizioni generali

1. Ai fini del presente accordo, per “Stati membri” si intendono gli Stati membri della Comunità europea; per “Parte contraente” si intende una Parte contraente del presente accordo; per “parte” si intende la parte contraente al relativo accordo bilaterale in materia di servizi aerei; per “vettore aereo” si intende anche una compagnia aerea; per “territorio della Comunità europea” si intendono i territori degli Stati membri ai quali si applica il trattato che istituisce la Comunità europea.

2. In ciascuno degli accordi elencati nell’allegato 1, i riferimenti ai cittadini dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea.

3. In ciascuno degli accordi elencati nell’allegato 1, i riferimenti ai vettori o alle compagnie aeree dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai vettori o alle compagnie aeree designate da tale Stato.

ARTICOLO 2

Designazione, autorizzazione e revoca

1. Le disposizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo prevalgono sulle corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all’allegato 2, lettera a) e lettera b) in relazione alla designazione di vettori aerei da parte dello Stato membro interessato, alle sue autorizzazioni e ai permessi rilasciati da Singapore, nonché al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione di tali autorizzazioni o permessi.

2. Le disposizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo prevalgono sulle corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all’allegato 2, lettera a) e lettera b), in relazione alla designazione di vettori aerei da parte di Singapore, alle sue autorizzazioni e ai permessi rilasciati dallo Stato membro interessato, nonché al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione di tali autorizzazioni o permessi.

3. Una volta ricevuta tale designazione e le richieste di licenza di esercizio e di permessi tecnici, nelle debite forme e secondo le debite procedure, di uno o dei vettori aerei designati, ciascuna Parte, fatti salvi i paragrafi 4 e 5, accorda le licenze e permessi idonei con tempi procedurali minimi, a condizione che:

a) nel caso di un vettore aereo designato da uno Stato membro:

i. il vettore sia stabilito nel territorio dello Stato membro che ha effettuato la designazione a norma del trattato che istituisce la Comunità europea e che sia in possesso di una licenza di esercizio valida rilasciata da uno Stato membro conformemente alla legislazione comunitaria; e

ii. lo Stato membro competente per il rilascio del certificato di operatore aereo (COA) eserciti e mantenga l’effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo e che l’autorità aeronautica competente sia chiaramente indicata nella designazione; e

iii. che il vettore aereo abbia la sede principale delle sue attività nel territorio dello Stato membro che gli ha rilasciato una valida licenza di esercizio; e

iv. il vettore aereo appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati indicati nell’allegato 3 e/o a cittadini di questi altri Stati, e sia da questi effettivamente controllato;

b) nel caso di un vettore aereo designato da Singapore:

i. Singapore eserciti e continui ad esercitare un controllo regolamentare effettivo sul vettore aereo; e

ii. abbia la sede principale delle sue attività in Singapore.

4. Ciascuna Parte può rifiutare, revocare, sospendere o limitare la licenza di esercizio o i permessi tecnici di un vettore aereo designato dalla controparte qualora:

a) nel caso di un vettore aereo designato da uno Stato membro:

i. il vettore non sia stabilito nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla designazione a norma del trattato che istituisce la Comunità europea ovvero non possieda una licenza di esercizio valida rilasciata da uno Stato membro in conformità con la legislazione comunitaria; o

ii. il controllo regolamentare effettivo del vettore aereo non sia esercitato o non sia mantenuto dallo Stato membro responsabile del rilascio del suo certificato di operatore aereo (COA) ovvero se l’autorità aeronautica competente non è chiaramente indicata nella designazione; o

iii. il vettore aereo non abbia la sede principale delle sue attività nel territorio dello Stato membro che gli ha rilasciato la licenza di esercizio; o

iv. il vettore aereo non appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati indicati nell’allegato 3 e/o a cittadini di questi altri Stati, o non sia da questi effettivamente controllato; o

v. si possa dimostrare che, esercitando i diritti di traffico previsti dal presente accordo su una rotta che comprenda un punto situato in un altro Stato membro, inclusa la prestazione di un servizio che sia commercializzato come, o costituisca altrimenti, un servizio diretto, il vettore aereo in realtà aggirerebbe le restrizioni sui diritti di traffico imposti da un accordo fra Singapore e tale altro Stato membro; o

vi. il vettore aereo designato sia titolare di un certificato di operatore aereo (COA) rilasciato da uno Stato membro col quale non esista alcun accordo bilaterale relativo a servizi aerei fra Singapore e tale Stato membro e si possa dimostrare che i diritti di traffico necessari per garantire il servizio proposto non sono accordati a titolo di reciprocità al vettore aereo o ai vettori aerei designati da Singapore.

b) nel caso di un vettore aereo designato da Singapore:

i. Singapore non continua ad esercitare un controllo regolamentare effettivo sul vettore aereo; o

ii. non abbia la sede principale delle sue attività in Singapore.

5. Nell’esercizio dei suoi diritti a norma del paragrafo 4 del presente articolo e fatte salve le disposizioni di cui alla lettera a), punti v) e vi), Singapore non opera discriminazioni fondate sulla cittadinanza tra i vettori aerei degli Stati membri.

ARTICOLO 3

Diritti relativi ai controlli regolamentari

1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 integrano gli articoli indicati nell’allegato 2, lettera c).

2. Se uno Stato membro (il primo Stato membro) ha designato un vettore aereo il cui controllo regolamentare è esercitato e mantenuto da un secondo Stato membro, i diritti spettanti a Singapore ai sensi delle disposizioni sulla sicurezza contenute nell’accordo fra lo Stato membro che ha designato il vettore e Singapore si applicano parimenti all’adozione, all’esercizio o al mantenimento delle norme di sicurezza da parte del secondo Stato membro, nonché per quanto riguarda l’autorizzazione all’esercizio rilasciata a tale vettore aereo.

ARTICOLO 4

Tariffe di trasporto all’interno della Comunità europea

1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 integrano gli articoli indicati nell’allegato 2, lettera d).

2. Le tariffe praticate dal vettore o dai vettori aerei designati da Singapore in forza di un accordo di cui all’allegato 1 che contengano una disposizione indicata all’allegato 2, lettera d), per trasporti effettuati interamente all’interno della Comunità europea sono soggette alla legislazione di quest’ultima. La legislazione comunitaria è applicata su base non discriminatoria.

ARTICOLO 5

Allegati all’Accordo

Gli allegati al presente Accordo ne costituiscono parte integrante.

ARTICOLO 6

Revisione o modifica

Le Parti contraenti possono rivedere o modificare il presente Accordo in qualsiasi momento mediante reciproco consenso.

ARTICOLO 7

Entrata in vigore

1. Il presente Accordo entra in vigore alla data in cui le Parti contraenti si sono reciprocamente notificate per iscritto l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.

2. In deroga al paragrafo 1, le Parti convengono di applicare in via transitoria il presente Accordo dal primo giorno del mese successivo alla data alla quale le Parti si sono notificate l’avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

3. Gli accordi e le altre intese concluse tra Stati membri e Singapore che, alla data della firma del presente Accordo non siano ancora entrati in vigore e non siano applicati in via transitoria, sono indicati nell’allegato 1, lettera b). Il presente Accordo si applica a tutti questi accordi e intese alla data della loro entrata in vigore o della loro applicazione transitoria.

ARTICOLO 8

Denuncia

1. L’estinzione di uno degli accordi dell’allegato 1 comporta automaticamente l’inefficacia di tutte le disposizioni del presente Accordo relative all’accordo in questione.

2. L’estinzione di tutti gli accordi dell’allegato 1 comporta automaticamente l’inefficacia delle disposizioni del presente Accordo.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a [….] in duplice esemplare, il […] giorno di […. …] nelle lingue ceca, danese, estone, finnica, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese. In caso di divergenza, il testo in lingua inglese prevale sulle altre versioni.

PER LA COMUNITÀ EUROPEA: PER IL GOVERNO DI SINGAPORE:

Allegato 1

Elenco degli accordi richiamati all’articolo 1 del presente Accordo

a) Accordi in materia di servizi aerei fra la Repubblica di Singapore e Stati membri della Comunità europea conclusi, firmati e/o applicati in via transitoria alla data della firma del presente Accordo

- Accordo fra il governo federale austriaco e il governo della Repubblica di Singapore in materia di servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi, fatto a Singapore il 8 agosto 1978, come modificato (in appresso: Accordo Singapore-Austria);

- Accordo fra il governo del Regno del Belgio e il governo della Repubblica di Singapore in materia di servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi, fatto a Singapore il 29 maggio 1967, come modificato (in appresso: Accordo Singapore-Belgio);

- Accordo relativo ai servizi aerei tra il governo della Repubblica di Singapore e il governo della Repubblica di Cipro, fatto a Nicosia il 27 gennaio 1989 (in appresso: Accordo Singapore-Cipro);

- Accordo fra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica di Singapore in materia di servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi, firmato a Singapore il 7 settembre 1971, nei confronti del quale la Repubblica ceca si considera vincolata dalle sue disposizioni, come modificato (in appresso: Accordo Singapore-Repubblica ceca).

- Accordo fra il governo del Regno di Danimarca e il governo della Repubblica di Singapore in materia di servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi, fatto a Singapore il 20 dicembre 1966, come modificato (in appresso: Accordo Singapore-Danimarca);

- Progetto di accordo relativo ai servizi aerei tra il governo del Regno di Danimarca e il governo della Repubblica di Singapore, siglato a Singapore il 21 ottobre 1998, avente effetto provvisorio (in appresso: Progetto di accordo riveduto Singapore-Danimarca);

- Accordo fra il governo della Repubblica di Finlandia e il governo della Repubblica di Singapore in materia di servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi, fatto a Singapore il 19 gennaio 1984, come modificato (in appresso: Accordo Singapore-Finlandia);

- Accordo fra il governo della Repubblica di Francia e il governo della Repubblica di Singapore in materia di servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi, fatto a Singapore il 29 giugno 1967, come modificato (in appresso: Accordo Singapore-Francia);

- Accordo fra la Repubblica federale di Germania e il governo della Repubblica di Singapore in materia di servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi, fatto a Singapore il 15 febbraio 1969, come modificato (in appresso: Accordo Singapore-Germania);

- Accordo fra il governo del Regno di Grecia e il governo della Repubblica di Singapore in materia di servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi, fatto a Singapore il 21 agosto 1971, come modificato (in appresso: Accordo Singapore-Grecia);

- Accordo relativo ai servizi aerei tra il governo della Repubblica di Ungheria e il governo della Repubblica di Singapore, fatto a Singapore il 9 marzo 1990 (in appresso: Accordo Singapore-Ungheria);

- Accordo fra il governo della Repubblica Italiana e il governo della Repubblica di Singapore in materia di servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi, fatto a Singapore il 28 giugno 1985, come modificato (in appresso: Accordo Singapore-Italia);

- Accordo fra il governo irlandese e il governo della Repubblica di Singapore in materia di servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi, fatto a Singapore il 20 febbraio 1981, come modificato (in appresso: Accordo Singapore-Irlanda);

- Accordo relativo ai servizi aerei tra il governo della Repubblica di Lettonia e il governo della Repubblica di Singapore, fatto a Singapore il 6 ottobre 1999 (in appresso: Accordo Singapore-Lettonia);

- Accordo fra il governo del Granducato di Lussemburgo e il governo della Repubblica di Singapore in materia di servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi, fatto a Singapore il 9 aprile 1975, come modificato (in appresso: Accordo Singapore-Lussemburgo);

- Accordo fra il governo della Repubblica di Malta e il governo della Repubblica di Singapore in materia di servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi, fatto a Londra il 19 luglio 1983, come modificato (in appresso: Accordo Singapore-Malta);

- Accordo fra il governo del Regno dei Paesi Bassi e il governo della Repubblica di Singapore in materia di servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi, fatto a Singapore il 29 dicembre 1966, come modificato (in appresso: Accordo Singapore-Paesi Bassi);

- Accordo fra il governo della Repubblica popolare polacca e il governo della Repubblica di Singapore in materia di servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi, fatto a Singapore il 22 dicembre 1979, come modificato (in appresso: Accordo Singapore-Polonia);

- Accordo in materia di servizi aerei fra la Repubblica del Portogallo e la Repubblica di Singapore, allegato al Protocollo di Intesa, siglato a Singapore il 7 novembre 1997 (in appresso: Progetto di accordo Singapore-Portogallo).

- Accordo fra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica di Singapore in materia di servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi, firmato a Singapore il 7 settembre 1971, nei confronti del quale la Repubblica slovacca si considera vincolata dalle sue disposizioni, come modificato (in appresso: Accordo Singapore-Slovacchia).

- Accordo relativo ai servizi aerei tra il governo della Repubblica slovacca e il governo della Repubblica di Singapore, siglato a Singapore il 27 dicembre 1996, avente effetto provvisorio (in appresso: Progetto di accordo Singapore-Slovacchia).

- Accordo in materia di trasporti aerei fra il Regno di Spagna e la Repubblica di Singapore, fatto a Madrid l’11 marzo 1992, come modificato (in appresso: Accordo Singapore-Spagna).

- Accordo fra il governo del Regno di Svezia e il governo della Repubblica di Singapore in materia di servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi, firmato a Singapore il 20 dicembre 1966, come modificato (in appresso: Accordo Singapore-Svezia);

- Progetto di accordo relativo ai servizi aerei tra il governo del Regno di Svezia e il governo della Repubblica di Singapore, siglato a Singapore il 21 ottobre 1998, avente effetto provvisorio (in appresso: Progetto di accordo riveduto Singapore-Svezia);

- Accordo fra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e il governo della Repubblica di Singapore relativo ai servizi aerei tra i rispettivi territori e al di là di essi, fatto a Singapore il 12 gennaio 1971, come modificato (in appresso: Accordo Singapore-Regno Unito).

(b) Accordi ed altre intese relativi a servizi aerei siglati o firmati fra la Repubblica di Singapore e Stati membri della Comunità europea non ancora entrati in vigore e non ancora oggetto di applicazione transitoria alla data della firma del presente Accordo

[ L’Allegato 1b è lasciato intenzionalmente in bianco .]

Allegato 2

Elenco degli articoli facenti parte degli accordi dell’allegato 1 e richiamati negli articoli da 2 a 5 del presente Accordo

(a) Designazione da parte di uno Stato membro:

- Articolo 3 dell’Accordo Singapore-Austria;

- Articolo 3 dell’Accordo Singapore-Belgio;

- Articolo 3 dell’Accordo Singapore-Cipro;

- Articolo 3 dell’Accordo Singapore-Repubblica ceca;

- Articolo 3 dell’Accordo Singapore-Danimarca;

- Articolo 3 del Progetto di accordo riveduto Singapore-Danimarca;

- Articolo 3 dell’Accordo Singapore-Finlandia;

- Articolo 3 dell’Accordo Singapore-Francia;

- Articolo 3 dell’Accordo Singapore-Germania;

- Articolo 4 dell’Accordo Singapore-Grecia;

- Articolo 3 dell’Accordo Singapore-Ungheria;

- Articolo 3 dell’Accordo Singapore-Irlanda;

- Articolo 4 dell’Accordo Singapore-Italia;

- Articolo 3 dell’Accordo Singapore-Lettonia;

- Articolo 3 dell’Accordo Singapore-Lussemburgo;

- Articolo 3 dell’Accordo Singapore-Malta;

- Articolo 3 dell’Accordo Singapore-Paesi Bassi;

- Articolo 3 dell’Accordo Singapore-Polonia;

- Articolo 3 dell’Accordo Singapore-Portogallo;

- Articolo 3 dell’Accordo Singapore-Slovacchia;

- Articolo 3 del Progetto di accordo Singapore-Slovacchia;

- Articolo 3 dell’Accordo Singapore-Spagna;

- Articolo 3 dell’Accordo Singapore-Svezia;

- Articolo 3 del Progetto di accordo riveduto Singapore-Svezia;

- Articolo 3 dell’Accordo Singapore-Regno Unito;

(b) Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni o permessi:

- Articolo 3 dell’Accordo Singapore-Austria;

- Articolo 3 dell’Accordo Singapore-Belgio;

- Articolo 4 dell’Accordo Singapore-Cipro;

- Articolo 3 dell’Accordo Singapore-Repubblica ceca;

- Articolo 3 dell’Accordo Singapore-Danimarca;

- Articolo 4 del Progetto di accordo riveduto Singapore-Danimarca;

- Articolo 4 dell’Accordo Singapore-Finlandia;

- Articolo 3 dell’Accordo Singapore-Francia;

- Articolo 3 dell’Accordo Singapore-Germania;

- Articolo 5 dell’Accordo Singapore-Grecia;

- Articolo 4 dell’Accordo Singapore-Ungheria;

- Articolo 4 dell’Accordo Singapore-Irlanda;

- Articolo 5 dell’Accordo Singapore-Italia;

- Articolo 4 dell’Accordo Singapore-Lettonia;

- Articolo 3 dell’Accordo Singapore-Lussemburgo;

- Articolo 4 dell’Accordo Singapore-Malta;

- Articolo 3 dell’Accordo Singapore-Paesi Bassi;

- Articolo 3 dell’Accordo Singapore-Polonia;

- Articolo 4 dell’Accordo Singapore-Portogallo;

- Articolo 3 dell’Accordo Singapore-Slovacchia;

- Articolo 4 del Progetto di accordo Singapore-Slovacchia;

- Articolo 4 dell’Accordo Singapore-Spagna;

- Articolo 3 dell’Accordo Singapore-Svezia;

- Articolo 4 del Progetto di accordo riveduto Singapore-Svezia;

- Articolo 4 dell’Accordo Singapore-Regno Unito;

(c) Controllo regolamentare:

- Articolo 11 dell’Accordo Singapore-Cipro;

- Articolo 14 del Progetto di accordo riveduto Singapore-Danimarca;

- Articolo 8bis dell’Accordo Singapore-Finlandia;

- Articolo 9A dell’Accordo Singapore-Germania;

- Articolo 8 dell’Accordo Singapore-Ungheria;

- Articolo 8 dell’Accordo Singapore-Lettonia;

- Articolo 15 dell’Accordo Singapore-Portogallo;

- Articolo 8 del Progetto di accordo Singapore-Slovacchia;

- Articolo 10 dell’Accordo Singapore-Spagna;

- Articolo 14 del Progetto di accordo riveduto Singapore-Svezia;

- Articolo 11bis dell’Accordo Singapore-Regno Unito;

(d) Tariffe di trasporto all’interno della Comunità europea:

- Articolo 9 dell’Accordo Singapore-Austria;

- Articolo 10 dell’Accordo Singapore-Belgio;

- Articolo 13 dell’Accordo Singapore-Cipro;

- Articolo 10 dell’Accordo Singapore-Repubblica ceca;

- Articolo 10 dell’Accordo Singapore-Danimarca;

- Articolo 10 del Progetto di accordo riveduto Singapore-Danimarca;

- Articolo 11 dell’Accordo Singapore-Finlandia;

- Articolo 9 dell’Accordo Singapore-Francia;

- Articolo 7 dell’Accordo Singapore-Germania;

- Articolo 11 dell’Accordo Singapore-Grecia;

- Articolo 12 dell’Accordo Singapore-Ungheria;

- Articolo 11 dell’Accordo Singapore-Irlanda;

- Articolo 8 dell’Accordo Singapore-Italia;

- Articolo 12 dell’Accordo Singapore-Lettonia;

- Articolo 9 dell’Accordo Singapore-Lussemburgo;

- Articolo 11 dell’Accordo Singapore-Malta;

- Articolo 10 dell’Accordo Singapore-Paesi Bassi;

- Articolo 9 dell’Accordo Singapore-Polonia;

- Articolo 18 dell’Accordo Singapore-Portogallo;

- Articolo 10 dell’Accordo Singapore-Slovacchia;

- Articolo 12 del Progetto di accordo Singapore-Slovacchia;

- Articolo 6 dell’Accordo Singapore-Spagna;

- Articolo 10 dell’Accordo Singapore-Svezia;

- Articolo 10 del Progetto di accordo riveduto Singapore-Svezia;

- Articolo 9 dell’Accordo Singapore-Regno Unito;

ALLEGATO 3

Elenco degli altri Stati di cui all’articolo 2 del presente Accordo

(a) La Repubblica d’Islanda (ai sensi dell’Accordo sullo Spazio economico europeo);

(b) Il Principato del Liechtenstein (ai sensi dell’Accordo sullo Spazio economico europeo);

(c) Il Regno di Norvegia (ai sensi dell’Accordo sullo Spazio economico europeo);

(d) La Confederazione svizzera (ai sensi dell’Accordo sul trasporto aereo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera).

[1] Decisione del Consiglio 11323/03 del 5 giugno 2003 (documento riservato).

[2] GU C […] del […], pag. […].

[3] GU C […] del […], pag. […].

[4] GU C […] del […], pag. […].

[5] GU C […] del […], pag. […].