Proposta di regolamento del Consiglio che proroga la sospensione parziale dei dazi antidumping definitivi istituiti dal regolamento (CE) n. 258/2005 sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari della Croazia e dell'Ucraina /* COM/2005/0500 def. */
[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 17.10.2005 COM(2005) 500 definitivo Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che proroga la sospensione parziale dei dazi antidumping definitivi istituiti dal regolamento (CE) n. 258/2005 sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari della Croazia e dell'Ucraina (presentata dalla Commissione) RELAZIONE CONTESTO DELLA PROPOSTA | Motivazione e obiettivi della proposta La presente proposta riguarda l'applicazione del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 del Consiglio, dell'8 marzo 2004 (“regolamento di base”), nel procedimento relativo alle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari della Croazia e dell'Ucraina. | Contesto generale La proposta è presentata nel quadro dell’attuazione del regolamento di base ed è il risultato di un’inchiesta svolta in conformità dei requisiti sostanziali e procedurali di cui al regolamento di base. | Disposizioni vigenti nel settore della proposta Il regolamento (CE) n. 258/2005 del Consiglio, del 14 febbraio 2005, ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari della Croazia e dell'Ucraina. Detto regolamento ha modificato il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 348/200 del 14 febbraio 2000, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1515/2002 del 16 agosto 2002. Con decisione 2005/133/CE del 16 febbraio 2005 la Commissione ha sospeso parzialmente il dazio antidumping definitivo per un periodo di nove mesi, a decorrere dal 18 febbraio 2005. Proposta di proroga della sospensione parziale dei dazi antidumping definitivi istituiti dal regolamento (CE) 258/2005. | Coerenza con altri obiettivi e politiche dell’Unione Non pertinente | CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL’IMPATTO | Consultazione | Conformemente alle disposizioni del regolamento di base, la Commissione ha informato l'industria comunitaria della sua intenzione di prorogare la sospensione parziale delle misure antidumping, dandole inoltre la possibilità di presentare osservazioni in merito. L'industria comunitaria non ha sollevato obiezioni. | Ricorso al parere di esperti | Non è stato necessario consultare esperti esterni. | Valutazione dell’impatto La presente proposta deriva dall'attuazione del regolamento di base. Il regolamento di base non prevede una valutazione generale dell’impatto, ma contiene un elenco esauriente delle condizioni che devono essere valutate. | ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA | Sintesi delle misure proposte A norma dell'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base, le misure antidumping possono essere sospese nell'interesse della Comunità quando si riscontra una modifica temporanea delle condizioni di mercato tale da rendere improbabile il riemergere del pregiudizio a seguito della sospensione. Le misure antidumping possono essere sospese per un periodo di nove mesi con decisione della Commissione. L’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base specifica inoltre che la sospensione può essere prorogata per un periodo ulteriore non superiore ad un anno con decisione del Consiglio che delibera su proposta della Commissione. A norma del medesimo articolo 14, paragrafo 4, le misure antidumping in questione possono divenire nuovamente efficaci in qualsiasi momento se i motivi che giustificavano la sospensione non sono più validi. Dopo la sospensione parziale dei dazi antidumping definitivi con decisione 2005/133/CE, la Commissione ha continuato a sorvegliare la situazione del mercato di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, specie per quanto riguarda le importazioni dalla Croazia e dall'Ucraina. Dall’esame dei recenti flussi d’importazione è risultato che le importazioni dalla Croazia e dall’Ucraina sono rimaste a livelli bassissimi. Il mercato si trova quindi nella stessa situazione riscontrata al momento della sospensione parziale delle misure. Si propone pertanto che il Consiglio adotti l’allegata proposta di regolamento che proroga la sospensione parziale dei dazi antidumping definitivi applicabili alle importazioni dalla Croazia e dall'Ucraina. Il regolamento deve essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale entro il 17 novembre 2005. | Base giuridica Regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 del Consiglio dell'8 marzo 2004. | Principio di sussidiarietà La proposta è di competenza esclusiva della Comunità. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica. | Principio di proporzionalità La proposta è conforme al principio di proporzionalità per i motivi seguenti. | Il tipo di misura è descritto nel regolamento di base sopraindicato e non consente decisioni nazionali. | Non sono necessarie indicazioni su come ridurre e rendere commisurato all’obiettivo della proposta l’onere finanziario e amministrativo a carico della Comunità, dei governi nazionali, degli enti locali e regionali, degli operatori economici e dei cittadini. | Scelta dello strumento | Strumento proposto: regolamento. | Altri mezzi non sarebbero adeguati per i motivi seguenti. Il regolamento di base sopraindicato non prevede opzioni alternative. | INCIDENZA SUL BILANCIO | Nessuna | ULTERIORI INFORMAZIONI | Proroga della normativa vigente L’adozione della proposta porterà alla proroga della normativa vigente. | - Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che proroga la sospensione parziale dei dazi antidumping definitivi istituiti dal regolamento (CE) n. 258/2005 sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari della Croazia e dell'Ucraina IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea[1] (“regolamento di base”), in particolare l'articolo 14, paragrafo 4, vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo, considerando quanto segue: A. PROCEDIMENTO 2. In seguito ad un'inchiesta di riesame attuata conformemente all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base (“inchiesta di riesame”), il Consiglio ha istituito, con il regolamento (CE) n. 258/2005[2] (“regolamento definitivo”), un dazio antidumping del 38,8% sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari della Croazia e un dazio antidumping del 64,1% sulle importazioni degli stessi tubi originari dell'Ucraina, ad eccezione delle importazioni effettuate dalla Dnipropetrovsk Tube Works (“DTW”) a cui si applica un dazio antidumping del 51,9% (“misure in vigore”). Il regolamento definitivo ha cosí modificato i dazi antidumping definitivi istituiti dal regolamento (CE) n. 348/2000[3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1515/2002[4], e ha abrogato la possibilità di esenzione dai dazi prevista all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 348/2000 (“misure iniziali”). 3. Con decisione 2005/133/CE[5] (“la decisione”), la Commissione ha sospeso parzialmente il dazio antidumping definitivo per un periodo di nove mesi, a decorrere dal 18 febbraio 2005. B. MISURE APPLICABILI ALLE IMPORTAZIONI DI ALCUNI TIPI DI TUBI SENZA SALDATURA, DI FERRO O DI ACCIAI NON LEGATI, ORIGINARI DELLA ROMANIA E DELLA RUSSIA 4. Il regolamento (CE) n. 2320/97 ha istituito dazi antidumping sulle importazioni dei tubi in questione originari, tra l'altro, della Romania e della Russia[6]. Con le decisioni 97/790/CE[7] e 2000/70/CE[8] sono stati accettati impegni degli esportatori, tra l'altro, della Romania e della Russia. Con il regolamento (CE) n. 1322/2004[9] è stato deciso, a titolo prudenziale, di non applicare ulteriormente le misure in vigore alle importazioni di tali tubi originari della Romania e della Russia (“misure non applicate”) in considerazione del comportamento anticoncorrenziale di determinati produttori comunitari[10]. C. MOTIVAZIONE DELLA PROROGA DELLA SOSPENSIONE PARZIALE 5. A norma dell'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base, le misure antidumping possono essere sospese nell'interesse della Comunità quando si riscontra una modifica temporanea delle condizioni di mercato tale da rendere improbabile il riemergere del pregiudizio a seguito della sospensione. Le misure antidumping possono essere sospese per un periodo di nove mesi con decisione della Commissione. L’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base specifica inoltre che la sospensione può essere prorogata per un periodo ulteriore non superiore ad un anno con decisione del Consiglio che delibera su proposta della Commissione. A norma del medesimo articolo 14, paragrafo 4, le misure antidumping in questione possono divenire nuovamente efficaci in qualsiasi momento se i motivi che giustificavano la sospensione non sono più validi. 6. Dopo la sospensione parziale dei dazi antidumping definitivi mediante la decisione suddetta, la Commissione ha continuato a sorvegliare la situazione del mercato dei tubi in questione, specie per quanto riguarda le importazioni dalla Croazia e dall'Ucraina. 7. Dall’esame dei recenti flussi d’importazione è risultato che le importazioni dalla Croazia e dall’Ucraina sono rimaste a livelli bassissimi. 8. Il mercato si trova quindi nella stessa situazione riscontrata al momento della sospensione parziale delle misure. Visti i livelli minimi delle importazioni dalla Croazia e dall’Ucraina, si ritiene improbabile il riemergere del pregiudizio subito dall’industria comunitaria qualora venga prorogata la sospensione parziale dei dazi. Finché prevarranno le attuali condizioni di mercato, infatti, le importazioni dalla Russia e dalla Romania manterranno probabilmente l'attuale presenza significativa e appare improbabile un aumento considerevole delle importazioni dall'Ucraina e/o dalla Croazia. È quindi improbabile che il pregiudizio riemerga a seguito della proroga della sospensione. Considerate le particolari circostanze relative, tra l'altro, alla mancata applicazione delle misure alle importazioni dalla Russia e dalla Romania, le aliquote di dazio stabilite dall'inchiesta iniziale (23% per la Croazia e 38,5% per l'Ucraina) sono ritenute sufficienti per eliminare le pratiche di dumping causa del pregiudizio. 9. In considerazione di quanto precede si propone di prorogare di un anno, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base, la sospensione parziale dei dazi antidumping sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati. 10. Qualora i motivi che giustificano la sospensione non fossero più validi, le misure antidumping potrebbero essere ripristinate, con abrogazione immediata della sospensione parziale. D. CONSULTAZIONE DELL'INDUSTRIA COMUNITARIA 11. Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base, la Commissione ha informato l'industria comunitaria della sua intenzione di prorogare la sospensione parziale delle misure antidumping, dandole inoltre la possibilità di presentare osservazioni in merito. L'industria comunitaria non ha sollevato obiezioni, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 La sospensione parziale dei dazi antidumping definitivi istituiti con decisione 2005/133/CE della Commissione è prorogata fino al 18 novembre 2006. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, […] Per il Consiglio Il Presidente [1] GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12). [2] GU L 46 del 17.2.2005, pag. 7. [3] GU L 45 del 17.2.2000, pag. 1. [4] GU L 228 del 24.8.2002, pag. 8. [5] GU L 46 del 17.2.2005, pag. 46. [6] GU L 322 del 25.11.1997, pag.1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 235/2004 (GU L 40 del 12.2.2004, pag. 11). [7] GU L 322 del 25.11.1997, pag. 63. [8] GU L 23 del 28.1.2000, pag. 78. [9] GU L 246 del 20.7.2004, pag. 10. [10] Cfr. considerando (9) e seguenti del regolamento (CE) n. 1322/2004.