52005PC0499

Proposta di regolamento del Consiglio recante abrogazione del regolamento (CE) n. 3690/93 che istituisce un regime comunitario che stabilisce le norme relative alle informazioni minime che devono figurare nelle licenze di pesca /* COM/2005/0499 def. - CNS 2005/0205 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 17.10.2005

COM(2005) 499 definitivo

2005/0205 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante abrogazione del regolamento (CE) n. 3690/93 che istituisce un regime comunitario che stabilisce le norme relative alle informazioni minime che devono figurare nelle licenze di pesca

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Il regolamento (CE) n. 3690/93 del Consiglio[1] istituisce un regime comunitario che stabilisce le norme relative alle informazioni minime che devono figurare nelle licenze di pesca sulla base del regolamento (CE) n. 3760/92 che istituisce un regime comunitario della pesca e dell’acquacoltura, il quale è stato abrogato dal regolamento (CE) n. 2371/2002.

La licenza di pesca costituisce un importante strumento di gestione delle flotte, in particolare per quanto riguarda le limitazioni della capacità ai sensi degli articoli 12 e 13 del regolamento (CE) n. 2371/2002 e del regolamento (CE) n. 639/2004 del Consiglio, del 30 marzo 2004, relativo alla gestione delle flotte pescherecce registrate nelle regioni ultraperiferiche della Comunità . È quindi necessario adeguare le norme in materia di licenze di pesca a questa nuova situazione sulla base dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

Il 6 luglio 2005 il comitato del settore della pesca e dell’acquacoltura ha emesso parere favorevole in merito a una proposta di regolamento presentata a questo riguardo dalla Commissione. La proposta è stata adottata ed è applicabile a decorrere dalla data di abrogazione del regolamento (CE) n. 3690/93 del Consiglio.

È quindi necessario abrogare senza indugio tale regolamento.

2005/0205 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante abrogazione del regolamento (CE) n. 3690/93 che istituisce un regime comunitario che stabilisce le norme relative alle informazioni minime che devono figurare nelle licenze di pesca

IL CONSIGLIO DELL ’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,

vista la proposta della Commissione[2],

visto il parere del Parlamento europeo[3],

considerando quanto segue:

1. Il regolamento (CE) n. 3690/93 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, che istituisce un regime comunitario che stabilisce le norme relative alle informazioni minime che devono figurare nelle licenze di pesca [4] , è basato sul regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell’acquicoltura [5] , il quale è stato sostituito dal regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca [6] . I riferimenti e le disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 3690/93 non sono più compatibili con questo nuovo regolamento, che stabilisce nuove disposizioni sulla gestione della capacità di pesca espressa nelle licenze di pesca.

2. A norma dell’articolo 22, paragrafo 3, e dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2371/2002, la Commissione è autorizzata a stabilire le modalità di applicazione per la gestione delle licenze di pesca e della capacità di pesca.

3. La Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 1281/2005, del 3 agosto 2005, relativo alla gestione delle licenze di pesca e alle informazioni minime che devono figurare nella licenza [7] , il quale si applica a decorrere dalla data di abrogazione del regolamento (CE) n. 3690/93.

4. È quindi opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 3690/93.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il regolamento (CE) n. 3690/93 è abrogato.

2. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al regolamento CE n. 1281/2005 e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 3690/93 | Regolamento (CE) n. 1281/2005 |

Articolo 1 | Articoli 1 e 3 |

Articolo 2 | Articolo 5 |

Articolo 3 | Articolo 4 |

Articolo 4 | Articolo 5 |

Articolo 5 | Articolo 6 |

Articolo 6 | - |

Articolo 7 | - |

Articolo 8 | - |

Articolo 9 | - |

Articolo 10 | Articoli 8 e 9 |

[1] GU L 341 del 31.12.1993, pag. 93.

[2] GU C [...] del [...], pag. [...].

[3] GU C [...] del [...], pag. [...].

[4] GU L 341 del 31.12.1993 pag. 93.

[5] GU L 389 del 31.12.1992, pag. 1.

[6] GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

[7] GU L 203 del 4.8.2005, pag. 3.