52005PC0487

Proposta di Regolamento (CE, EURATOM) del Consiglio che adegua, a partire dal 1° luglio 2005, l’aliquota del contributo al regime pensionistico dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee /* COM/2005/0487 def. */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 12.10.2005

COM(2005) 487 definitivo

Proposta di

REGOLAMENTO (CE, EURATOM) DEL CONSIGLIO

che adegua, a partire dal 1° luglio 2005, l’aliquota del contributo al regime pensionistico dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

CONTESTO DELLA PROPOSTA |

Motivazione e obiettivi della proposta Ogni anno il Consiglio deve decidere, su proposta della Commissione, in merito all’adeguamento dell’aliquota del contributo al regime pensionistico con effetto a decorrere dal 1º luglio. |

Contesto generale A norma dell’articolo 83 bis, paragrafo 4, dello statuto, ogni anno la Commissione presenta al Consiglio una versione aggiornata della valutazione attuariale quinquennale effettuata in conformità dell’allegato XII dello statuto. Conformemente all’articolo 13 dell’allegato XII dello statuto, Eurostat ha presentato la relazione annuale relativa a tale valutazione che determina l’aliquota di contributo necessaria per garantire l’equilibrio del regime pensionistico. |

Disposizioni vigenti nel settore della proposta La proposta è presentata ogni anno per adeguare l’aliquota del contributo al regime pensionistico. |

Coerenza con altri obiettivi e politiche e dell’Unione Non pertinente. |

CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL’IMPATTO |

Consultazione delle parti interessate |

Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto Gli elementi della proposta sono stati oggetto di concertazione con i rappresentanti del personale secondo le procedure vigenti. |

Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione La proposta tiene conto dei pareri espressi dalle parti consultate. |

Ricorso al parere di esperti |

Non è stato necessario consultare esperti esterni. |

Valutazione dell’impatto - La proposta è diretta ad adeguare l’aliquota del contributo al regime pensionistico conformemente alla normativa in vigore. - La normativa vigente non consente alternative. |

ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA |

Sintesi delle misure proposte Conformemente all’allegato XII dello statuto, Eurostat ha presentato una relazione relativa alla valutazione attuariale del regime pensionistico. Da questa valutazione emerge che l’aliquota di contributo necessaria per garantire l’equilibrio attuariale di tale regime corrisponde al 10,3 % dello stipendio di base. A norma dell’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato XII, l’adeguamento non può essere superiore a un punto percentuale rispetto all’aliquota applicabile l’anno precedente. Tuttavia, ai sensi del paragrafo 2 dello stesso articolo, l’adeguamento con effetto a decorrere dal 1° luglio 2005 non può tradursi in un contributo superiore al 10,25%. La Commissione pertanto propone di adeguare l’aliquota di contributo al 10,25% con effetto a decorrere dal 1º luglio. |

Base giuridica Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l’articolo 83 bis e l’allegato XII. |

Principio di sussidiarietà La proposta rientra tra le materie di competenza esclusiva della Comunità. Il principio di sussidiarietà pertanto non si applica. |

Principio di proporzionalità La proposta è conforme al principio di proporzionalità per le ragioni esposte di seguito: |

- L’articolo 83 bis dello statuto prevede un regolamento del Consiglio. |

- La proposta non incide finanziariamente sulle spese. L’incidenza sulle entrate deriva direttamente dall’applicazione del metodo di adeguamento previsto nello statuto. |

Scelta dello strumento |

Strumento proposto: regolamento. |

Altri strumenti non sarebbero adeguati per le ragioni seguenti: - L’articolo 83 bis dello statuto prevede un regolamento del Consiglio. |

INCIDENZA SUL BILANCIO |

L’impatto sulle entrate dell’adeguamento dell’aliquota del contributo al regime pensionistico è presentato in dettaglio nella scheda finanziaria di cui in allegato. |

- Proposta di

REGOLAMENTO (CE, EURATOM) DEL CONSIGLIO

che adegua, a partire dal 1° luglio 2005, l’aliquota del contributo al regime pensionistico dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee

IL CONSIGLIO DELL ’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio[1], in particolare l’articolo 83 bis e l’allegato XII,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente all’articolo 13 dell’allegato XII dello statuto, il 1° settembre Eurostat ha presentato la relazione relativa alla valutazione attuariale 2005 del regime pensionistico la quale attualizza i parametri oggetto di tale allegato. Da questa valutazione emerge che l’aliquota di contributo necessaria per garantire l’equilibrio attuariale del regime pensionistico corrisponde al 10,3% dello stipendio di base.

(2) Tuttavia, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, dell’allegato XII, l’adeguamento con effetto a decorrere dal 1° luglio 2005 non può tradursi in un contributo superiore al 10,25%.

(3) Occorre pertanto procedere a un adeguamento dell’aliquota di contributo, necessario per garantire l’equilibrio attuariale del regime pensionistico dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee, nei limiti del 10,25% dello stipendio di base,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Con effetto a decorrere dal 1° luglio 2005, l’aliquota del contributo di cui all’articolo 83, paragrafo 2, dello statuto è fissata al 10,25%.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA PER PROPOSTE DI ATTI AVENTI UN’INCIDENZA DI BILANCIO LIMITATA ESCLUSIVAMENTE ALLE ENTRATE

1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA

Proposta di regolamento che adegua, a partire dal 1° luglio 2005, l’aliquota del contributo al regime pensionistico dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee

2. LINEE DI BILANCIO

Capitolo e articolo:

400 Imposta sugli stipendi dei funzionari e degli altri agenti

410 Contributi del personale al finanziamento del regime delle pensioni

Importo iscritto a bilancio per l’esercizio in questione:

466,7 milioni di euro

239,8 milioni di euro

3. INCIDENZA FINANZIARIA

( Proposta senza incidenza finanziaria

X Proposta senza incidenza finanziaria sulle spese ma con incidenza finanziaria sulle entrate – l’effetto è il seguente:

(milioni di euro al primo decimale)

Linea di bilancio | Entrate[2] | Periodo di 12 mesi con inizio 1.7.2005 | [Anno n=2005] |

Articolo 400 | Incidenza sulle risorse proprie | -2,6 | -1,3 |

Articolo 410 | Incidenza sulle risorse proprie | +12,4 | +6,2 |

Situazione dopo l’azione |

[n+1] | [n+2] | [n+3] | [n+4] | [n+5] |

Articolo 400 | -2,6 | -2,6 | -2,6 | -2,6 | -2,6 |

Articolo 410 | +12,4 | +12,4 | +12,4 | +12,4 | +12,4 |

4. PROVVEDIMENTI ANTIFRODE

5. ALTRE OSSERVAZIONI

Metodo di calcolo:

Contributo pensionistico = Nuovo contributo – Esecuzione anno in corsoNuovo contributo = Esecuzione x Nuova aliquota / aliquota vigente

Effetto della riduzione dell’imposta = 21% dell’aumento del contributopensionistico

[1] GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. ... del …, pag. …

[2] Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (prelievi agricoli, contributi zucchero, dazi doganali), gli importi indicati devono essere al netto del 25% delle spese di riscossione.