52005PC0460

Proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 2000/24/CE al fine di aggiungere le Maldive nell’elenco dei paesi inclusi, in seguito allo tsunami che ha investito l’Oceano Indiano nel dicembre 2004 /* COM/2005/0460 def. - CNS 2005/0195 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 30.9.2005

COM(2005) 460 definitivo

2005/0195 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che modifica la decisione 2000/24/CE al fine di aggiungere le Maldive nell’elenco dei paesi inclusi, in seguito allo tsunami che ha investito l’Oceano Indiano nel dicembre 2004

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

CONTESTO DELLA PROPOSTA |

110 | Motivazioni e obiettivi della proposta La decisione 2000/24/CE del Consiglio, modificata, istituisce una garanzia globale che la Comunità accorda alla Banca europea per gli investimenti (BEI) per i casi in cui la BEI non riceva i pagamenti ad essa dovuti in relazione ai prestiti concessi per progetti di investimento in determinate regioni. La decisione contiene un elenco di paesi che non comprende tuttavia le Maldive, paese duramente colpito dallo tsunami che ha investito l’Oceano Indiano nel dicembre 2004. |

120 | Contesto generale Lo tsunami, che il 26 dicembre 2004 ha investito la regione dell’Oceano Indiano, ha devastato determinate zone costiere dei paesi limitrofi, soprattutto dell’India, dell’Indonesia, delle Maldive e dello Sri Lanka. La Commissione e la BEI hanno rapidamente iniziato a vagliare la possibilità per la BEI di istituire uno strumento di prestito a lungo termine per contribuire a finanziare la ricostruzione. Nel corso della riunione del 18 gennaio 2005, il Consiglio ECOFIN “si è dichiarato soddisfatto per l’iniziativa riguardante la BEI e ha invitato quest’ultima e la Commissione a proseguire i lavori preparatori relativi al suo contributo”. A seguito delle attività intraprese dalle istituzioni finanziarie internazionali e dalle missioni congiunte della BEI e dei servizi della Commissione in Indonesia e Sri Lanka relative alla valutazione del fabbisogno e tenendo conto altresì degli ingenti e inattesi contributi forniti da donatori pubblici e privati di tutto il mondo, è apparso evidente che la maggior parte del fabbisogno finanziario per la ricostruzione di infrastrutture nei paesi colpiti sarà soddisfatto con le sovvenzioni disponibili e i prestiti a tasso notevolmente agevolato. La BEI ha tuttavia individuato un numero esiguo di potenziali progetti in alcuni dei paesi colpiti (Indonesia, Sri Lanka, Maldive) e ha convenuto di conferire al prestito in favore di questi paesi la priorità del margine restante del mandato di prestito esistente in favore dell’Asia e dell’America latina (ALA), istituito dalla decisione 2000/24/CE del Consiglio, modificata. All’occorrenza, la Commissione fornirebbe sovvenzioni per integrare i prestiti della BEI per progetti individuati congiuntamente. Il mandato di prestito esistente in favore dell’Asia e dell’America latina (ALA) beneficia, tra gli altri, l’Indonesia e lo Sri Lanka ma non le Maldive. La presente proposta mira ad includere le Maldive nell’elenco dei paesi oggetto della decisione, consentendo in tal modo alla BEI di concedere prestiti coperti da una garanzia della Comunità. |

139 | Disposizioni vigenti Non vi sono disposizioni vigenti nel settore oggetto della proposta. |

141 | Coerenza con altre politiche e obiettivi dell’Unione Non pertinente. |

CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DI IMPATTO |

Consultazione delle parti interessate |

211 | Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale dei partecipanti La Banca europea per gli investimenti ha contribuito alla preparazione della presente proposta legislativa. |

212 | Sintesi e presa in considerazione delle risposte Sono state prese in considerazione le osservazioni della BEI. |

Ricorso a pareri di esperti |

229 | Non è stato necessario ricorrere al parere di esperti esterni. |

ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA |

305 | Sintesi delle misure proposte La proposta modificherebbe la vigente decisione del Consiglio (2000/24/CE, modificata) con l’inserimento delle Maldive nell’elenco dei paesi oggetto della decisione. |

310 | Base giuridica La proposta si basa sull’articolo 181 A del trattato che istituisce la Comunità europea. |

329 | Principio di sussidiarietà La proposta modifica uno strumento normativo vigente, che prevede una garanzia a livello comunitario. Non si applica pertanto il principio di sussidiarietà. |

Principio di proporzionalità La proposta è conforme al principio di proporzionalità per le ragioni seguenti: |

331 | la proposta prevede una semplice modifica ad uno strumento normativo vigente, non la creazione di un nuovo strumento normativo; |

332 | la garanzia della Comunità per le azioni esterne della BEI è amministrata attraverso i sistemi esistenti all’interno della Commissione e della BEI. |

Scelta degli strumenti |

341 | Strumenti proposti: altro (decisione del Consiglio). |

342 | Altri mezzi non sarebbero adeguati per la ragione seguente: la garanzia della Comunità per le azioni esterne della BEI è stabilita da una decisione del Consiglio. |

INCIDENZA SUL BILANCIO |

409 | La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio. |

1. 2005/0195 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che modifica la decisione 2000/24/CE al fine di aggiungere le Maldive nell’elenco dei paesi inclusi, in seguito allo tsunami che ha investito l’Oceano Indiano nel dicembre 2004

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 181 A,

vista la proposta della Commissione[1],

visto il parere del Parlamento europeo[2],

considerando quanto segue:

(1) Lo tsunami che ha investito la regione dell’Oceano Indiano il 26 dicembre 2004 ha provocato danni estesi a determinate zone costiere dei paesi limitrofi.

(2) La Banca europea per gli investimenti (BEI) ha individuato potenziali progetti nei paesi maggiormente colpiti, tra cui le Maldive, a beneficio di entità che hanno sofferto perdite dirette o indirette in conseguenza dello tsunami.

(3) La decisione 2000/24/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità (Europa centrale e orientale, paesi mediterranei, America Latina ed Asia, Sudafrica)[3] non comprende le Maldive nell’elenco dei paesi oggetto della decisione stessa.

(4) La decisione 2000/24/CE del Consiglio deve pertanto essere opportunamente modificata per includere le Maldive,

DECIDE:

Articolo 1

L’articolo 1, paragrafo 2, della decisione 2000/24/CE è così modificato:

- nel quarto trattino, la parola “Maldive” è inserita tra “Malaysia” e “Mongolia”.

Articolo 2

La presente decisione ha effetto il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente

[1] GU C del , pag. .

[2] GU C del , pag. .

[3] GU L 9 del 13.1.2000, pag. 24. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/47/CE (GU L 21 del 25.1.2005, pag. 9).