52005PC0457




[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 11.10.2005

COM(2005) 457 definitivo

2005/0194 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa all’immissione sul mercato di articoli pirotecnici

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

La direttiva 93/15/CEE relativa all’armonizzazione delle disposizioni relative all’immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile esclude esplicitamente gli articoli pirotecnici dal suo campo d’applicazione. Tuttavia uno dei suoi considerando indica che è prevista una direttiva complementare in materia di articoli pirotecnici.

La presente proposta intende costituire un quadro giuridico ampio e coerente a livello comunitario e introduce requisiti minimi di sicurezza al fine di:

* assicurare la libera circolazione degli articoli pirotecnici nell’UE,

* migliorare la protezione generale dei consumatori e degli operatori professionali,

* contribuire a ridurre gli infortuni,

* armonizzare i requisiti di sicurezza applicabili nei diversi Stati membri,

1.1. La situazione attuale

Il quadro giuridico per l’immissione sul mercato e l’uso di articoli pirotecnici varia notevolmente tra i diversi Stati membri. Per fare una panoramica della situazione la Commissione ha inviato nel 2003 un questionario relativo al quadro giuridico applicabile agli articoli pirotecnici, segnatamente i fuochi d’artificio. Il questionario intendeva anche raccogliere statistiche sugli infortuni correlati ai fuochi d’artificio nell’UE e nel SEE.

I dati relativi agli infortuni riportati più avanti riguardano soltanto i fuochi d’artificio e non altri articoli pirotecnici come effetti scenici e bengala di segnalazione o articoli pirotecnici per l’industria automobilistica. Per questi prodotti non vi è negli Stati membri nessun sistema coerente di rendicontazione degli infortuni.

1.1.1. Immissione dei fuochi d’artificio sul mercato

Classificazione e approvazione

La legislazione in vigore negli Stati membri suddivide i fuochi d’artificio in diverse classi. Tali classi sono contraddistinte dalla quantità di sostanza pirotecnica contenuta nel fuoco d’artificio e, in certi casi, anche dal luogo di utilizzazione (in interni o esterni) del fuoco d’artificio stesso. Anche se i sistemi nazionali di classificazione presentano una certa analogia in quanto basati sulla quantità di sostanza pirotecnica utilizzata, essi non sono identici.

Molti Stati membri dispongono, per quanto concerne l’immissione di fuochi d’artificio sul loro mercato, di sistemi di approvazione correlati alla classificazione Tali sistemi di approvazione fanno attualmente ricorso a norme nazionali per l’esame dei fuochi d’artificio. In considerazione di tali differenze il CEN (Comitato europeo per la normalizzazione) si adopera per sviluppare norme UE armonizzate in materia di fuochi d’artificio. Una prima serie di norme CEN per i fuochi d’artificio è stata pubblicata nel maggio 2003. Alcuni Stati membri segnalano l’intenzione di adottare le norme CEN nella loro legislazione nazionale.

Restrizioni al consumo

Vi sono differenze significative per quanto concerne i tipi di fuochi d’artificio che possono essere venduti in applicazione delle restrizioni nazionali. Tutti gli Stati membri vietano la vendita al consumatore di grandi fuochi d’artificio. Tre Stati membri vietano la vendita di tutti i fuochi d’artificio in generale a tutti i consumatori. Inoltre, uno Stato membro consente che si vendano ai consumatori piccoli fuochi d’artificio e vieta gli altri.

Alcuni Stati membri proibiscono la vendita di fuochi d’artificio con effetti di scoppio (ad esempio i botti). Anche la vendita di certi altri tipi di fuochi d’artificio è proibita in alcuni Stati membri. Le motivazioni di tali provvedimenti vanno da preoccupazioni per la sicurezza a considerazioni sulla molestia che causano.

Le restrizioni d’età minima per le diverse categorie di fuochi d’artificio variano anch’esse notevolmente sul territorio dell’UE.

Tre Stati membri consentono la vendita e/o l’uso di fuochi d’artificio soltanto in certi giorni, ad esempio tra Natale e Capodanno.

Etichettatura

Le disposizioni in materia di etichettatura variano in certa misura tra gli Stati membri. Tali disposizioni possono comprendere informazioni sulla classifica e la certificazione nonché certe informazioni sull’uso sicuro o restrizioni d’età. Tutte le legislazioni nazionali prescrivono che si forniscano informazioni sulla manipolazione e l’uso sicuri.

1.1.2. Infortuni

In r isposta al questionario della Commissione solo una minoranza di Stati membri e un paese dell’EFTA hanno fornito dati numerici sugli infortuni legati ai fuochi d’artificio. Uno dei motivi di questo stato di cose può essere il fatto che i sistemi nazionali di registrazione degli infortuni non contengono informazioni specifiche sui fuochi d’artificio quali causa di infortunio.

A quanto risulta i tassi infortunistici variano significativamente tra paesi. Ciò può essere dovuto in parte alle consuetudini locali nell’uso pubblico di fuochi d’artificio.

Il tasso di infortuni registrato in Grecia (circa 1 per milione) e in Irlanda (3,9) è inferiore a quello di Danimarca (5,4), Regno Unito (60,1), Svezia (circa 50) e Norvegia (4,5). I motivi di tali differenze non sono chiari ma è interessante notare che i due Stati membri con il tasso dichiarato più basso sono quelli che hanno introdotto un divieto di vendita di fuochi d’artificio ai consumatori.

Si noti che le informazioni riportate sopra si riferiscono soltanto agli infortuni registrati ufficialmente e si basano su episodi che hanno comportato un trattamento ospedaliero. Non vi rientrano dati sugli infortuni che possono essere stati trattati da un medico di base o verificatisi in casa e non segnalati. È quindi possibile che il numero degli infortuni registrati sia inferiore alla cifra reale.

Visto che non è possibile dedurre gran che dalle informazioni al di là dei dati fattuali, qualsiasi tentativo di stimare una cifra del numero totale di infortuni in tutta l’UE va affrontato con estrema cautela. Tuttavia, un tasso infortunistico di minima potrebbe situarsi intorno a 15 per milione e un tasso di massima intorno a 100 per milione. Applicando questi tassi a una popolazione dell’UE allargata pari a 455 milioni si avrebbe un numero totale di infortuni dovuti a fuochi d’artificio che oscillerebbe tra 7.000 e 45.000.

Si dispone anche di scarse informazioni quanto al fatto se gli infortuni derivino da un cattivo funzionamento o da un uso improprio dei fuochi d’artificio. Dalle informazioni disponibili risulterebbe che nella maggior parte dei casi si tratta di un uso improprio, anche se è interessante notare che in Danimarca nel 2002 quasi la metà degli infortuni registrati erano dovuti al cattivo funzionamento dei fuochi d’artificio. Una preoccupazione generale in merito alla qualità e alla conformità di certi fuochi d’artificio che potevano finire sul mercato dell’UE è stata anche espressa da alcuni dei rispondenti al questionario.

Altri articoli pirotecnici come gli effetti di scena e i bengala di segnalazione sono oggetto di legislazioni nazionali diverse. Tuttavia, la Commissione non dispone di statistiche sul cattivo funzionamento o su incidenti in relazione a tali prodotti, ma non si può escludere che si producano infortuni dovuti al cattivo funzionamento.

1.1.3. Immissione sul mercato di articoli pirotecnici per autoveicoli

M olti Stati membri hanno diverse procedure di approvazione per l’immissione sui loro mercati di generatori di gas, moduli e dispositivi di sicurezza per gli autoveicoli e per altri usi. Le procedure di approvazione si basano attualmente su regolamenti e leggi nazionali per l’omologazione di tali prodotti.

1.2. Effetti previsti della legislazione UE

La legislazione UE relativa alla commercializzazione e all’uso di articoli pirotecnici intende sviluppare i requisiti essenziali di sicurezza necessari per dare efficacia a norme armonizzate UE sugli articoli pirotecnici. Il progetto di direttiva intende anche sviluppare un approccio armonizzato a livello di UE per la messa a disposizione di informazioni sulla manipolazione e sull’uso sicuri di articoli pirotecnici.

Un approccio armonizzato a livello di UE in materia di norme per gli articoli pirotecnici assicurerà che gli articoli pirotecnici non conformi non vengano commercializzati sul mercato dell’UE e ciò dovrebbe comportare una riduzione significativa del numero di infortuni dovuti al cattivo funzionamento dei fuochi d’artificio. Esso estende l’obbligo di marchio CE degli articoli pirotecnici con la conseguenza che soltanto articoli pirotecnici recanti il marchio CE possono essere immessi sul mercato.

Un approccio armonizzato a livello UE quanto alla messa a disposizione di informazioni sulla manipolazione e l’uso sicuri di articoli pirotecnici può essere anch’esso utile per ridurre il numero di infortuni derivanti da un uso improprio.

Un approccio armonizzato in materia di categorizzazione, uso di norme e sistema di approvazione in relazione agli articoli pirotecnici dovrebbe recare importanti vantaggi in termini di sicurezza dei prodotti e nel contempo di un mercato unico per i fabbricanti e gli importatori.

Allo stesso tempo, considerata la diversità delle rispettive normative nazionali in materia di commercializzazione e uso di fuochi d’artificio, la proposta lascia la possibilità agli Stati membri di mantenere le proprie discipline per quanto concerne l’età minima e la commercializzazione e l’uso di certe categorie di fuochi d’artificio.

1.3. Coerenza con altri strumenti comunitari

Altri articoli pirotecnici che già rientrano nel campo di applicazione della normativa UE esistente, ad esempio sull’equipaggiamento marittimo, sono stati esclusi dal campo di applicazione della direttiva. Questa non si applica neanche agli esplosivi che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 93/15/CEE del Consiglio.

La direttiva è quindi coerente con gli altri strumenti comunitari.

2. R ISULTATI DELLE CONSULTAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE D’IMPATTO

Consultazioni

Poiché non esisteva in precedenza un gruppo di lavoro per gli articoli pirotecnici a livello di UE il processo di consultazione per la direttiva è iniziato nel maggio 2003 con l’invio del questionario quale descritto in precedenza. Esso era corredato di una lettera alle rappresentanze permanenti degli Stati membri e alle missioni dei paesi candidati e dei paesi EFTA in cui si incoraggiava la diffusione del questionario ai potenziali interessati e in cui si faceva presente che chiunque poteva rispondere.

Il 23 settembre 2003 è stata organizzata una prima riunione di un gruppo di lavoro delle parti interessate cui hanno fatto seguito altre due riunioni tenutesi a Bruxelles il 1° dicembre 2003 e il 16 marzo 2004. Per queste riunioni gli inviti sono stati inviati alle amministrazioni degli Stati membri, dei paesi candidati e dei paesi EFTA e alle associazioni che avevano risposto al questionario o che avevano espresso l’interesse a partecipare al gruppo di lavoro.

L’industria pirotecnica era rappresentata da delegati della European Pyrotechnics Association. L’industria della componentistica per autoveicoli era rappresentata da CLEPA, la sua organizzazione a livello europeo.

Il CEN, il Comitato europeo per la normalizzazione, e in particolare il suo comitato tecnico per gli articoli pirotecnici, è stato anch’esso chiamato a collaborare strettamente nella preparazione della direttiva. Esso ha contribuito all’elaborazione dei requisiti essenziali di sicurezza che sono stati perfezionati in una riunione tenutasi a Delft, nei Paesi Bassi, il 17 e 18 novembre 2003.

Diverse versioni precedenti della direttiva sono state oggetto di ampia diffusione ad opera dei partecipanti al gruppo di lavoro e successivamente sono pervenuti commenti non solo delle autorità pubbliche preposte agli articoli pirotecnici ma anche da diverse associazioni di categoria e da singole imprese (del settore dei fuochi d’artificio, della componentistica per autoveicoli e del settore aerospaziale).

In linea di principio la maggior parte degli Stati membri e le associazioni di categoria dell’industria pirotecnica e della componentistica per automobili accolgono con favore l’iniziativa di una direttiva in merito agli articoli pirotecnici. Tuttavia, le autorità competenti del Regno Unito e della Svezia ritengono che non è necessaria una legislazione dell’UE in questo ambito, punto di vista questo che è fatto proprio da alcuni fabbricanti di articoli pirotecnici del Regno Unito.

Mentre il settore europeo della componentistica per autoveicoli ha esplicitamente chiesto che gli airbag e altri dispositivi di sicurezza pirotecnici per autoveicoli rientrino nel campo di applicazione della direttiva, è stato chiesto di escludere i componenti per il settore aerospaziale poiché questi sono già coperti da altre norme internazionali.

La principale discussione con gli Stati membri durante le riunioni del gruppo di lavoro riguardavano la misura in cui questi potessero mantenere restrizioni nazionali sulla vendita e sull’impiego di certe categorie di fuochi d’artificio.

Poiché esistono tradizioni culturali estremamente diverse per quanto concerne i fuochi d’artificio, la proposta prevede la possibilità per gli Stati membri di sottoporre a restrizioni l’uso e/o la vendita al pubblico dei fuochi d’artificio di categoria 2 e 3.

Alcuni Stati membri desiderano inoltre poter limitare l’uso e/o la vendita di fuochi d’artificio di categoria 1 (fuochi d’artificio, cioè, a basso rischio destinati ad aree ristrette come quelli da usare all’interno di edifici da abitazione) che, per definizione, presentano un rischio estremamente ridotto. Se è vero che la Commissione non può accettare questa richiesta in linea di principio poiché occorre creare condizioni di mercato interno per questo gruppo di prodotti, essa e pronta a affidare al CEN un nuovo mandato per ridefinire la categoria 1 e a elaborare un elenco di articoli che possono essere considerati innocui da tutti gli Stati membri e che dovrebbero quindi poter circolare liberamente nel mercato interno.

Un altro punto controverso sollevato da diversi Stati membri è quello relativo all’età minima. Tuttavia, la Commissione ha chiarito che quelli della proposta sono requisiti di minima e che gli Stati membri hanno la facoltà di imporre limiti più rigorosi se lo ritengono necessario. Per gli Stati membri che non hanno ancora un limite minimo di età per la vendita di fuochi d’artificio ai consumatori finali, tale limite d’età dovrebbe avere un effetto positivo sul numero di infortuni riconducibile ai fuochi d’artificio.

Valutazione d’impatto

Nell’UE il mercato dei fuochi d’artificio destinati alla vendita ai consumatori (categorie 1, 2 e 3) è stimato a circa 700 milioni di euro all’anno. Il mercato dell’UE relativo ai fuochi d’artificio destinati alla vendita agli operatori professionali è stimato ammontare da solo a circa 700 milioni di euro all’anno. Pochi articoli pirotecnici sono fabbricati nell’UE, ma molti di essi sono destinati ad un uso professionale (categoria 4).

Si stima che nell’UE sistemi di ritenuta degli occupanti degli autoveicoli siano montati annualmente in circa 20 milioni di veicoli. Nel caso degli airbag il dato sale a circa 80 milioni di unità immesse sul mercato annualmente pari a un valore di circa 3,5 miliardi di euro. Nel caso dei pretensionatori per cinture di sicurezza circa 90 milioni di unità sono immesse annualmente sul mercato per un valore di circa 2 miliardi di euro.

La direttiva qui proposta costituirebbe un mercato unico per gli articoli pirotecnici e ciò dovrebbe determinare l’eliminazione degli ostacoli al commercio determinati attualmente dalle disposizioni nazionali in vigore all’interno dell’UE. La direttiva fisserà requisiti essenziali di sicurezza per gli articoli pirotecnici mentre le autorità competenti degli Stati membri valuteranno la conformità di tali articoli ai requisiti. Gli articoli ritenuti conformi ai requisiti di sicurezza potranno fregiarsi di un marchio CE che garantirà la loro libera circolazione nell’UE assicurando nel contempo un grado elevato di protezione dei consumatori.

La direttiva dovrebbe comportare una notevole riduzione dei costi poiché un’unica valutazione di conformità a livello CE rimpiazzerà ben 25 procedure nazionali parallele di approvazione.

I principali vantaggi sono quindi: riduzione degli oneri che gravano sulle imprese grazie a un sistema armonizzato di approvazione per l’immissione sul mercato di articoli pirotecnici unitamente alla realizzazione di un mercato unico nonché un elevato livello di protezione dei consumatori.

Gli articoli pirotecnici ad uso delle forze armate, della forza pubblica, degli aeromobili o che rientrano nel campo di applicazione della direttiva sull’equipaggiamento marittimo (96/98/CE) sono esclusi dal campo di applicazione della direttiva.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Base giuridica

La base giuridica della proposta è l’articolo 95 del trattato.

La presente direttiva determina le condizioni per l’immissione sul mercato e l’impiego di prodotti pirotecnici nell’UE armonizzando i requisiti essenziali. L’obiettivo è di introdurre requisiti minimi di sicurezza per proteggere il pubblico e gli operatori professionali eliminando nel contempo o evitando gli ostacoli agli scambi e prevenendo distorsioni della concorrenza dovuti a sistemi normativi divergenti. L’obiettivo centrale è quindi la protezione degli utilizzatori migliorando nel contempo le condizioni per il funzionamento del mercato interno.

L’articolo 95 del trattato CE è quindi adeguato per armonizzare le condizioni di commercializzazione e d’impiego dei prodotti pirotecnici migliorando contemporaneamente la protezione degli utilizzatori.

Principi di sussidiarietà e di proporzionalità

Le norme sulla commercializzazione e l’uso degli articoli pirotecnici sono attualmente fissate in tutta l’UE a livello nazionale. Si tratta di legislazioni diverse da da un paese all’altro e tali ostacolare il commercio intracomunitario.

La Commissione vuole invece un autentico mercato interno per talune categorie di articoli pirotecnici e intende introdurre requisiti essenziali di sicurezza. Ciò è possibile solo attraverso una direttiva o un regolamento.

In merito agli infortuni, data l’estrema facilità con cui è possibile trasportare fuochi d’artificio da uno Stato membro all’altro attraverso frontiere aperte, per le autorità è problematico controllare la commercializzazione di tali articoli. Senza la definizione di requisiti essenziali di sicurezza, è probabile che il numero di infortuni dovuti a fuochi d’artificio veri e propri sia destinato a crescere.

Si è anche tenuto conto della sussidiarietà in quanto la proposta di direttiva non impedisce agli Stati membri di limitare per ragioni di pubblica sicurezza la commercializzazione di alcune categorie di fuochi d’artificio. La proposta di direttiva permette anche agli Stati membri, sempre per motivi di pubblica sicurezza, di elevare l’età minima necessaria per la vendita di fuochi d’artificio ai consumatori.

La direttiva proposta è proporzionata agli obiettivi di migliorare la sicurezza dei consumatori e di creare il mercato interno degli articoli pirotecnici.

Scelta degli strumenti

La Commissione ha scelto la forma della direttiva quale migliore strumento per raggiungere i suoi obiettivi poiché è necessario armonizzare le legislazioni nazionali divergenti in materia di articoli pirotecnici. Un’alternativa sarebbe stata un regolamento ma è una cosa che non è mai stata fatta prima nell’ambito del “Nuovo approccio” e diverse disposizioni contenute nella direttiva (ad esempio l’obbligo fatto agli Stati membri di notifica degli organismi notificati e impegnarsi nella sorveglianza del mercato) non potrebbero comparire nel regolamento poiché questo è direttamente applicabile.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La direttiva proposta non ha incidenza immediata sul bilancio. Il comitato di cui all’articolo 18 decide sull’eventualità di istituire un registro dei numeri di omologazione dell’Unione europea per gli articoli pirotecnici che renderà più agevole l’identificazione degli articoli pirotecnici e dei loro fabbricanti o del mandatario in caso di infortuni dovuti a un cattivo funzionamento. Questa disposizione potrebbe avere più avanti implicazioni finanziarie che si dovranno esaminare nei dettagli allorché tale proposta verrà formulata.

2005/0194 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa all’immissione sul mercato di articoli pirotecnici (Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95,

vista la proposta della Commissione[1],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[2],

deliberando conformemente alla procedura di cui all’articolo 251 del trattato[3],

considerando quanto segue:

(1) Le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative in vigore negli Stati membri per quanto concerne l’immissione sul mercato e l’uso di articoli pirotecnici sono diversi, in particolare per quanto riguarda aspetti quali la sicurezza e la funzionalità.

(2) Tali disposizioni, suscettibili di determinare ostacoli agli scambi all’interno della Comunità dovrebbero essere armonizzate per garantire la libera circolazione degli articoli pirotecnici nel mercato interno assicurando nel contempo un livello elevato di protezione della salute umana e della sicurezza dei consumatori.

(3) La direttiva 93/15/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativa all’armonizzazione delle disposizioni relative all’immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile[4] stabilisce che gli articoli pirotecnici richiedono misure adeguate per le esigenze di protezione dei consumatori e la sicurezza del pubblico e che è prevista la preparazione di uno strumento complementare al riguardo.

(4) La direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (denominata "direttiva Seveso II”)[5] ampliata dalla direttiva 2003/105/CE[6] del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2003, stabilisce requisiti di sicurezza per gli stabilimenti in cui sono tra l’altro presenti sostanze esplosive, compresi gli articoli pirotecnici.

(5) Per assicurare in modo adeguato livelli elevati di protezione, gli articoli pirotecnici dovrebbero essere ripartiti in categorie a seconda del tipo di impiego o della finalità e del livello di rischio.

(6) Visti i pericoli insiti nell’uso di articoli pirotecnici è opportuno stabilire limiti d’età per la vendita ai consumatori e il loro impiego e assicurare che l’etichetta di tali articoli presenti informazioni sufficienti e appropriate in materia di impiego sicuro per tutelare la salute e la sicurezza degli esseri umani e proteggere l’ambiente. Si dovrebbero adottare disposizioni che consentano di fornire certi articoli pirotecnici soltanto a specialisti autorizzati in possesso delle necessarie conoscenze, abilità ed esperienza.

(7) L’impiego di articoli pirotecnici e in particolare di fuochi d’artificio rientra in abitudini e tradizioni culturali notevolmente diverse nei vari Stati membri. Ciò impone di lasciare agli Stati membri la possibilità di adottare disposizioni nazionali per limitare l’uso o la vendita al pubblico di certe categorie di fuochi d’artificio in base a considerazioni di sicurezza o di tutela dell’ordine pubblico.

(8) È opportuno fissare requisiti essenziali di sicurezza per gli articoli pirotecnici.

(9) La responsabilità di assicurare che gli articoli pirotecnici siano conformi alla presente direttiva e in particolare ai requisiti essenziali di sicurezza dovrebbe ricadere sul fabbricante il quale dovrebbe essere stabilito nella Comunità o designarvi un mandatario.

(10) Una volta soddisfatti i requisiti essenziali di sicurezza non dovrebbe essere possibile agli Stati membri proibire, restringere o ostacolare la libera circolazione degli articoli pirotecnici.

(11) Per agevolare il processo di dimostrazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza si stanno elaborando norme armonizzate per quanto concerne la progettazione, la fabbricazione e la verifica di tali articoli.

(12) Norme armonizzate europee sono elaborate, adottate e modificate dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN), dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) e dall’Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI). Queste organizzazioni sono riconosciute competenti per l’adozione di norme armonizzate che esse elaborano conformemente agli orientamenti generali per la cooperazione tra di loro e la Commissione[7] nonché alla procedura di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche[8].

(13) Il Consiglio, nella sua decisione 93/465/CEE del 22 luglio 1993 concernente i moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della conformità e le norme per l’apposizione e l’utilizzazione della marcatura CE di conformità, da utilizzare nelle direttive di armonizzazione tecnica, ha introdotto metodi armonizzati per le procedure di valutazione di conformità. L’applicazione di questi moduli agli articoli pirotecnici consentirà di determinare la responsabilità dei fabbricanti e degli organismi coinvolti nella procedura di valutazione di conformità tenendo conto della natura degli articoli pirotecnici in questione.

(14) Gli articoli pirotecnici dovrebbero recare il marchio CE a riprova della loro conformità alle disposizioni della presente direttiva per poter circolare liberamente all’interno della Comunità.

(15) Per quanto concerne la sicurezza durante il trasporto, le regole in materia di trasporto di articoli pirotecnici sono dettate da convenzioni e accordi internazionali, comprese le raccomandazioni delle Nazioni Unite relative al trasporto di merci pericolose.

(16) Gli Stati membri dovrebbero stabilire regole quanto alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni della presente direttiva e assicurare che esse siano applicate. Tali sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

(17) È essenziale prevedere un periodo di transizione onde consentire il graduale adattamento delle normative nazionali negli ambiti in questione.

(18) Poiché gli obiettivi della presente direttiva non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente direttiva non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(19) Le misure necessarie per l’attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE[9], del Consiglio,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Obiettivi e campo di applicazione

1. La presente direttiva stabilisce norme volte ad attuare la libera circolazione degli articoli pirotecnici nel mercato interno assicurando nel contempo un grado elevato di protezione della salute umana e della sicurezza dei consumatori.

2. La presente direttiva fissa i requisiti essenziali di sicurezza che gli articoli pirotecnici devono soddisfare per poter essere immessi sul mercato.

3. La presente direttiva si applica agli articoli pirotecnici quali definiti all’articolo 2.

4. Esulano dal campo di applicazione della presente direttiva:

- gli articoli pirotecnici destinati ad essere usati, conformemente alla normativa nazionale, dalle forze armate o dalle forze di pubblica sicurezza;

- gli articoli che rientrano nel campo d’applicazione della direttiva 96/98/CE del Consiglio del 20 dicembre 1996 sull’equipaggiamento marittimo[10];

- gli articoli pirotecnici da impiegarsi sugli aeromobili;

- gli articoli pirotecnici che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 88/378/CEE del Consiglio del 3 maggio 1988 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sulla sicurezza dei giocattoli[11];

- gli esplosivi che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 93/15/CEE[12] del Consiglio del 5 aprile 1993 relativa all’armonizzazione delle disposizioni relative all’immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile;

- le munizioni, vale a dire i proiettili e le cariche propulsive utilizzati in armi portatili, pezzi d’artiglieria e altre armi da fuoco.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1. “articolo pirotecnico”: qualsiasi articolo contenente sostanze o una miscela di sostanze destinate a produrre un effetto calorifico, luminoso, sonoro, gassoso o fumogeno o una combinazione di tali effetti grazie a reazioni chimiche esotermiche automantenute a fini di svago e altri fini;

2. “immissione sul mercato”: la prima messa a disposizione sul mercato comunitario di un prodotto destinato ad un’utilizzazione finale in vista della sua distribuzione e/o della sua utilizzazione a titolo oneroso o gratuito;

3. “fuoco d’artificio”: un articolo pirotecnico destinato a fini di svago;

4. “articoli pirotecnici per l’industria automobilistica”: articoli contenenti sostanze pirotecniche utilizzati per attivare dispositivi di sicurezza o altri dispositivi nei veicoli a motore;

5. “fabbricante”: la persona fisica o giuridica responsabile della progettazione e/o fabbricazione di un prodotto che rientra nel campo di applicazione della presente direttiva, in vista dell’immissione sul mercato o per uso personale di tipo professionale o privato, con il proprio nome o marchio commerciale; ovvero che immette sul mercato un prodotto che rientra nel campo di applicazione della presente direttiva con il proprio nome o marchio commerciale;

6. “mandatario”: la persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che ha ricevuto per iscritto dal fabbricante il mandato di agire a nome suo per quanto riguarda gli obblighi che la presente direttiva impone a quest’ultimo;

7. “norma armonizzata”: una specificazione tecnica adottata da un organismo di normazione europeo riconosciuto su mandato della Commissione secondo le procedure fissate nella direttiva 98/34/CE. La conformità alla norma armonizzata non è obbligatoria;

8. “persona con conoscenze specialistiche” una persona autorizzata dagli Stati membri a detenere e/o utilizzare sul loro territorio fuochi d’artificio di categoria 4 e/o altri articoli pirotecnici di categoria 2 quali definiti all’articolo 3.

Articolo 3

Definizione delle categorie

1. Gli articoli pirotecnici che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva sono ripartiti in categorie dal fabbricante conformemente al loro tipo di utilizzazione, alla loro finalità e al livello di rischio potenziale. Organismi notificati confermano la ripartizione in categorie conformemente alle procedure di valutazione di conformità di cui all’articolo 9.

La ripartizione in categorie è la seguente:

a. Fuochi d’artificio

Categoria 1: fuochi d’artificio che presentano un rischio potenziale estremamente basso e che sono destinati ad essere utilizzati in spazi confinati, compresi i fuochi d’artificio destinati ad essere usati all’interno di edifici d’abitazione;

Categoria 2: fuochi d’artificio che presentano un basso rischio potenziale e che sono destinati a essere usati al di fuori di edifici in spazi confinati;

Categoria 3: fuochi d’artificio che presentano un rischio potenziale medio e che sono destinati ad essere usati al di fuori di edifici in grandi spazi aperti;

Categoria 4: fuochi d’artificio che presentano un rischio potenziale elevato e che sono destinati ad essere usati esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche, comunemente noti quali “fuochi d’artificio professionali”.

b. Altri articoli pirotecnici

Categoria 1: articoli pirotecnici diversi dai fuochi d’artificio che presentano un rischio potenziale ridotto;

Categoria 2: articoli pirotecnici diversi dai fuochi d’artificio che sono destinati esclusivamente alla manipolazione o all’uso da parte di persone con conoscenze specialistiche.

2. Gli Stati membri informano la Commissione delle procedure in base alle quali identificano e autorizzano le persone con conoscenze specialistiche.

Articolo 4

Obblighi del fabbricante

1. I fabbricanti assicurano che gli articoli pirotecnici che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva soddisfino i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza di cui all’Allegato I nonché le disposizioni pertinenti della presente direttiva.

2. I fabbricanti di articoli pirotecnici sono stabiliti sul territorio della Comunità o vi designano un mandatario.

Il mandatario può essere interpellato da autorità e organismi nella Comunità in luogo del fabbricante per quanto concerne gli obblighi demandati al mandatario.

3. I fabbricanti di articoli pirotecnici:

1. sottopongono il prodotto a un organismo notificato che esegue una procedura di valutazione di conformità conformemente all’articolo 9;

2. appongono il marchio CE e l’etichetta dell’articolo pirotecnico conformemente agli articoli 11 e 12.

Articolo 5

Immissione sul mercato

Gli Stati membri adottano disposizioni appropriate per assicurare che gli articoli pirotecnici che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva siano immessi sul mercato soltanto se soddisfano gli obblighi stabiliti dalla presente direttiva, se recano il marchio CE e se sono conformi agli obblighi di cui alla valutazione di conformità.

Gli Stati membri adottano provvedimenti appropriati per assicurare che articoli pirotecnici non rechino indebitamente il marchio CE.

Articolo 6

Libera circolazione

1. Gli Stati membri non vietano, limitano o ostacolano l’immissione sul mercato di articoli pirotecnici che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva e che ne soddisfano i requisiti.

2. Le disposizioni della presente direttiva non ostano a provvedimenti da parte di uno Stato membro giustificati per motivi di sicurezza pubblica o di sicurezza in generale volti a limitare l’uso e/o la vendita al pubblico di fuochi d’artificio di categoria 2 e 3.

3. Nelle fiere campionarie, nelle mostre e nelle dimostrazioni a fini commerciali gli Stati membri non vietano l’esibizione di articoli pirotecnici che non siano conformi alle disposizioni della presente direttiva, a patto che un segno visibile indichi chiaramente la loro non conformità e la loro non disponibilità alla vendita fintanto che non siano messi in conformità dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunità. In occasione di tali eventi sono applicate disposizioni appropriate di sicurezza conformemente ai requisiti fissati dall’autorità competente dello Stato membro interessato al fine di garantire la sicurezza delle persone.

4. Gli Stati membri non ostacolano la libera circolazione e l’uso di articoli pirotecnici per l’industria automobilistica fabbricati a fini di ricerca, sviluppo e test e che non siano conformi alle disposizioni della presente direttiva, a patto che un segno visibile indichi chiaramente la loro non conformità e la loro non disponibilità alla vendita.

Articolo 7

Limiti di età

1. Gli articoli pirotecnici non sono venduti né messi altrimenti a disposizione dei consumatori al di sotto dei seguenti limiti di età:

a. Fuochi d’artificio

Categoria 1: 12 anni.

Categoria 2: 16 anni.

Categoria 3: 18 anni.

b. Altri articoli pirotecnici

Categoria 1: 18 anni.

2. Gli Stati membri hanno facoltà di innalzare i limiti di età di cui al paragrafo 1 ove ciò sia giustificato per motivi di pubblica sicurezza o di sicurezza in generale. Gli Stati membri hanno anche facoltà di abbassare i limiti di età per le persone che hanno ricevuto una formazione professionale o che si trovano in formazione.

3. I fabbricanti e i distributori vendono o mettono altrimenti a disposizione i seguenti articoli pirotecnici esclusivamente a persone con conoscenze specialistiche:

3. fuochi d’artificio di categoria 4,

4. altri articoli pirotecnici di categoria 2.

Articolo 8

Norme armonizzate

1. La Commissione, conformemente alla procedura di cui alla direttiva 98/34/CE, può invitare gli organismi europei di normalizzazione a elaborare o rivedere norme europee a supporto della presente direttiva.

2. La Commissione pubblica sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il riferimento di tali norme armonizzate.

3. Gli Stati membri considerano gli articoli pirotecnici di cui alla presente direttiva, che sono in linea con le pertinenti norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all’articolo 4, paragrafo 1.

Quando gli Stati membri adottano strumenti nazionali di recepimento delle norme armonizzate essi pubblicano i numeri di riferimento di tali strumenti.

4. Qualora uno Stato membro o la Commissione ritengano che le norme armonizzate di cui al presente articolo non soddisfino appieno i requisiti essenziali di sicurezza di cui all’articolo 4, paragrafo 1, la Commissione o lo Stato membro interessato sottopongono la questione al comitato permanente istituito dalla direttiva 98/34/CE adducendo le ragioni pertinenti. Il comitato esprime senza indugio il suo parere. Alla luce del parere del comitato la Commissione informa gli Stati membri delle misure da adottarsi in relazione alle norme armonizzate e alla pubblicazione di cui al paragrafo 2.

Articolo 9

Procedure di verifica della conformità

1. Ai fini dell’attestazione di conformità degli articoli pirotecnici il fabbricante applica una delle seguenti procedure:

5. esame “CE del tipo” (modulo B) di cui all’Allegato II, sezione 1 e, a scelta del fabbricante:

6. conformità al tipo (modulo C) di cui all’Allegato II, sezione 2 ovvero

7. garanzia della qualità di produzione (modulo D) di cui all’Allegato II, sezione 3, ovvero

8. garanzia della qualità del prodotto (modulo E) di cui all’Allegato II, sezione 4 ovvero

9. verifica sul prodotto (modulo F) di cui all’Allegato II, sezione 5 ovvero

10. verifica dell’esemplare unico (modulo G) di cui all’Allegato II, sezione 6.

Articolo 10

Organismi notificati

1. Gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri in merito agli organismi che essi hanno designato per eseguire le procedure di valutazione di conformità di cui all’articolo 9, comunicano le mansioni specifiche affidate a detti organismi e i numeri d’identificazione previamente assegnati loro dalla Commissione.

2. La Commissione pubblica sul proprio sito internet un elenco degli organismi notificati con i rispettivi numeri d’identificazione e con l’indicazione delle mansioni per le quali sono stati notificati. La Commissione si fa cura di aggiornare tale elenco.

3. Gli Stati membri applicano i criteri minimi di cui all’Allegato III in relazione alla valutazione degli organismi da notificare alla Commissione. Gli organismi che soddisfano i criteri di valutazione di cui alle pertinenti norme armonizzate relative agli organismi notificati sono presunti soddisfare i pertinenti criteri minimi.

4. Uno Stato membro che abbia notificato alla Commissione un determinato organismo revoca la notifica qualora si renda conto che detto organismo non soddisfa più i criteri di cui al paragrafo 3. Esso ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione.

Articolo 11

Obbligo di apposizione del marchio CE

1. Una volta completata con esito positivo la valutazione di conformità conformemente all’articolo 9, i fabbricanti appongono in modo visibile, leggibile e indelebile il marchio CE sugli articoli pirotecnici stessi o, ove ciò non sia possibile, su una piastrina d’identificazione ad essi attaccata o, in ultima istanza, qualora non sia possibile impiegare nessuno dei due metodi summenzionati, sulla confezione. La piastrina d’identificazione deve essere concepita in modo tale da precluderne il riutilizzo.

Il modello da usarsi per il marchio CE è conforme a quanto stabilito dalla decisione 93/465/CEE del Consiglio.

2. I fabbricanti non appongono sugli articoli pirotecnici nessun marchio o iscrizione che possa fuorviare terzi quanto al significato e alla forma del marchio CE. Sugli articoli pirotecnici è possibile apporre qualsiasi altro contrassegno a patto che ciò non pregiudichi la visibilità e leggibilità del marchio CE.

3. Qualora articoli pirotecnici che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva siano oggetto di altri strumenti dell’UE che riguardano altri aspetti e prescrivono l’apposizione del marchio CE, il marchio in questione indica che i prodotti summenzionati sono anche presunti conformi alle disposizioni degli altri strumenti che ad essi si applicano.

Articolo 12

Etichettatura

1. I fabbricanti assicurano che gli articoli pirotecnici siano adeguatamente etichettati nella lingua ufficiale/nelle lingue ufficiali del paese in cui l’articolo è venduto al consumatore.

2. L’etichetta degli articoli pirotecnici riporta almeno il nome del fabbricante o del suo mandatario, il nome e il tipo dell’articolo, i limiti minimi d’età quali indicati all’articolo 7, paragrafi 1 e 2, la categoria pertinente e le istruzioni per l’uso nonché, se del caso, la distanza di sicurezza. L’etichetta fa anche riferimento alla classe/divisione (1.1-1.6) della sostanza o miscela di sostanze contenuta nell’articolo conformemente al sistema di classificazione UN/ADR o riporta informazioni comparabili in merito al rischio potenziale (rischio di esplosione in massa, rischio di proiezione, rischio di spostamento d’aria, rischio d’incendio).

3. I fuochi d’artificio sono inoltre corredati delle seguenti informazioni minime:

categoria 1: se del caso “da usarsi soltanto in spazi aperti” con indicazione della distanza minima di sicurezza;

categoria 2: “da usarsi soltanto in spazi aperti” e, se del caso, indicazione della distanza minima/delle distanze minime di sicurezza;

categoria 3: se del caso “da usarsi soltanto in spazi aperti” con indicazione della distanza minima/delle distanze minime di sicurezza;

categoria 4: “può essere usato esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche” e indicazione della distanza minima/delle distanze minime di sicurezza.

4. Se l’articolo pirotecnico non presenta uno spazio sufficiente per soddisfare i requisiti di etichettatura di cui ai paragrafi 2 e 3 le informazioni sono riportate sulla confezione.

5. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4 non si applicano ai fuochi d’artificio di categoria 4 e agli altri articoli pirotecnici di categoria 2 che sono esibiti pubblicamente dal fabbricante.

Articolo 13

Sorveglianza del mercato

1. Gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti opportuni per assicurare che gli articoli pirotecnici che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva siano immessi sul mercato soltanto se, adeguatamente immagazzinati e usati ai fini cui sono destinati, non mettono in pericolo la salute e la sicurezza delle persone.

2. Gli Stati membri organizzano e attuano una sorveglianza appropriata dei prodotti immessi sul mercato tenendo debitamente conto della presunzione di conformità dei prodotti recanti il marchio CE.

3. Qualora uno Stato membro accerti che un prodotto, che rientra nel campo di applicazione della presente direttiva e reca il marchio CE corredato della dichiarazione di conformità CE e usato conformemente allo scopo cui è destinato, è suscettibile di pregiudicare la salute e la sicurezza delle persone, esso adotta le disposizioni transitorie opportune per ritirare il prodotto dal mercato, vietarne l’immissione sul mercato o limitarne la libera circolazione. Lo Stato membro ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.

Articolo 14

Informazione rapida sui prodotti che presentano rischi elevati

Qualora uno Stato membro abbia motivi sufficienti per ritenere che un prodotto che rientra nel campo di applicazione della presente direttiva presenti un rischio elevato tale da compromettere la salute e/o la sicurezza delle persone nell’Unione europea, esso ne informa la Commissione e gli altri Stati membri e effettua una valutazione appropriata. Esso informa la Commissione e gli altri Stati membri della situazione di contesto e dei risultati della valutazione.

Articolo 15

Clausola di salvaguardia

1. Qualora uno Stato membro abbia motivi giustificati per ritenere che un articolo pirotecnico non sia conforme ai requisiti della presente direttiva esso indica, applicando la procedura d’informazione di cui all’articolo 13, paragrafo 3 e all’articolo 14, i motivi di tale decisione e, in particolare, se la mancata conformità è dovuta a:

11. ancata ottemperanza ai requisiti essenziali di cui all’articolo 4, paragrafo 1;

12. incorretta applicazione delle norme armonizzate di cui all’articolo 8;

13. carenze nelle norme armonizzate stesse di cui all’articolo 8.

2. La Commissione avvia senza indugio consultazioni con le parti interessate. In seguito a tale consultazione la Commissione valuta se i provvedimenti adottati dallo Stato membro siano o meno giustificati e comunica il suo parere allo Stato membro che ha preso l’iniziativa, agli altri Stati membri e al fabbricante o al suo mandatario.

3. Se le misure di cui al paragrafo 1 sono motivate da una carenza delle norme armonizzate la Commissione demanda la questione al comitato istituito dalla direttiva 98/34/CE qualora lo Stato membro che ha preso l’iniziativa dei provvedimenti mantenga la sua posizione. In tal caso la Commissione o lo Stato membro avvia la procedura di cui all’articolo 8.

4. Se un articolo pirotecnico non è conforme e reca il marchio CE lo Stato membro competente procede in modo appropriato contro chiunque abbia affisso il marchio e ne informa la Commissione. La Commissione informa gli altri Stati membri.

5. La Commissione assicura che gli Stati membri siano tenuti informati dell’andamento e dei risultati della procedura.

Articolo 16

Provvedimenti che comportano un rifiuto o una limitazione

1. Qualsiasi provvedimento adottato in forza della presente direttiva

14. per vietare o limitare l’immissione di un prodotto sul mercato ovvero

15. ritirare un prodotto dal mercato menziona le motivazione esatte su cui si basa. Tali provvedimenti sono notificati senza indugio alla parte interessata informandola nel contempo dei mezzi di ricorso a sua disposizione in virtù della normativa nazionale in vigore nello Stato membro interessato e dei limiti di tempo cui sono soggetti tali mezzi di ricorso.

2. Ove venga adottato un provvedimento di cui all’articolo 16, paragrafo 1 il fabbricante deve avere la possibilità di far conoscere previamente il suo punto di vista, a meno che tale consultazione sia resa impossibile dall’urgenza del provvedimento da adottarsi, in particolare se motivato da esigenze di sanità pubblica o di sicurezza.

Articolo 17

Misure di attuazione

Se del caso si adottano i seguenti provvedimenti per l’attuazione della presente direttiva conformemente alla procedura di cui all’articolo 18, paragrafo 2:

- adattamenti necessari per tener conto di eventuali modifiche future delle raccomandazioni delle Nazioni Unite;

- adattamenti al progresso tecnico degli Allegati 2 e 3;

- Istituzione di un registro dei numeri di omologazione dell’Unione europea per gli articoli pirotecnici che renda più agevole l’identificazione degli articoli pirotecnici e del loro fabbricante o del suo mandatario in caso di infortuni dovuti a cattivo funzionamento;

- altri provvedimenti necessari per un’attuazione efficace della presente direttiva

Articolo 18

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato.

2. Quando si fa riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8. Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6 della decisione 99/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 19

Sanzioni

1. Entro […][13] della presente direttiva gli Stati membri stabiliscono appropriate disposizioni legali o amministrative per far fronte a eventuali infrazioni alla presente direttiva e fissano sanzioni dissuasive, efficaci e proporzionate per tali infrazioni.

Gli Stati membri stabiliscono disposizioni che consentano loro di bloccare partite di articoli pirotecnici non conformi alla presente direttiva.

2. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 20

Recepimento

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro […][14] le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

2. Essi applicano tali disposizioni entro […][15] per i fuochi d’artificio e entro […][16] per gli altri articoli pirotecnici.

3. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri..

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

5. Le autorizzazioni nazionali concesse antecedentemente alla data indicata al paragrafo 2 continuano ad essere valide sul territorio dello Stato membro che le ha rilasciate fino alla loro data di scadenza o fino a un massimo di 10 anni dalla data di entrata in vigore della direttiva, a seconda di quale dei due termini è il più breve.

6. In deroga al paragrafo 5 le autorizzazioni nazionali relative ad articoli pirotecnici per l’industria automobilistica concesse prima della data indicata al paragrafo 2 continuano ad essere valide fino alla loro scadenza.

Articolo 21

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 22

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

ALLEGATO I

REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA

16. Ogni articolo pirotecnico deve presentare caratteristiche di funzionamento conformi a quelle indicate dal fabbricante all’organismo notificato per assicurare il livello massimo di sicurezza e di affidabilità.

17. Ogni articolo pirotecnico deve essere progettato e fabbricato in modo da assicurarne uno smaltimento sicuro mediante un processo adeguato che comporti ripercussioni minime sull’ambiente.

18. Ogni articolo pirotecnico deve funzionare correttamente quando usato ai fini cui è destinato.

Si devono esaminare o testare le seguenti informazioni e caratteristiche, ove opportuno. Ogni articolo pirotecnico va testato in condizioni affini a quelle reali. Ove ciò non sia possibile in laboratorio, i test vanno effettuati alle condizioni nelle quali l’articolo pirotecnico è destinato ad essere usato.

a) Progettazione, costruzione e caratteristiche, compresa la composizione chimica dettagliata (massa e percentuale di sostanze utilizzate) nonché dimensioni.

b) Stabilità fisica e chimica dell’articolo pirotecnico in tutte le condizioni ambientali normali prevedibili.

c) Sensibilità a condizioni di manipolazione e trasporto normali e prevedibili.

d) Compatibilità di tutti i componenti in relazione alla loro stabilità chimica.

e) Resistenza dell’articolo pirotecnico all’effetto dell’acqua qualora questo sia destinato ad essere usato nell’umido o nel bagnato e qualora la sua sicurezza o affidabilità possano essere pregiudicate dall’acqua.

f) Resistenza alle temperature basse e alte qualora l’articolo pirotecnico sia destinato ad essere conservato o usato a tali temperature e la sua sicurezza o affidabilità possano essere pregiudicate dal raffreddamento o dal riscaldamento di un componente o dell’articolo pirotecnico nel suo insieme.

g) Caratteristiche di sicurezza volte a prevenire l’innesco o l’accensione intempestivi o involontari.

h) Adeguate istruzioni e, ove necessario, contrassegni in relazione alla manipolazione in condizioni di sicurezza, all’immagazzinamento, all’uso (comprese le distanze di sicurezza) e allo smaltimento scritte nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui il prodotto viene consegnato.

i) La capacità dell’articolo pirotecnico, della sua confezione o di altri componenti di resistere al deterioramento in condizioni di immagazzinamento normali e prevedibili.

j) L’indicazione di tutti i dispositivi e accessori necessari e istruzioni per l’uso al fine di assicurare un funzionamento sicuro dell’articolo pirotecnico.

k) Durante il trasporto e in condizioni normali di manipolazione, ove non altrimenti indicato nelle istruzioni fornite dal fabbricante, gli articoli pirotecnici devono contenere la composizione pirotecnica.

19. I diversi gruppi di articoli pirotecnici devono soddisfare almeno i seguenti requisiti:

A. Fuochi d’artificio

a) Il fabbricante classifica i fuochi d’artificio secondo diverse categorie conformemente all’articolo 3 sulla base del contenuto esplosivo netto, delle distanze di sicurezza, del livello sonoro o di fattori affini. La categoria è chiaramente indicata sull’etichetta.

b) I fuochi d’artificio possono contenere esclusivamente materiali costruttivi che riducono al minimo il rischio che i frammenti possono comportare per la salute, i beni materiali e l’ambiente.

c) Il metodo di accensione deve essere chiaramente visibile o deve essere indicato sull’etichetta o nelle istruzioni.

d) I fuochi d’artificio non devono avere una traiettoria erratica e imprevedibile.

e) I fuochi d’artificio di categoria 1, 2 e 3 devono essere protetti contro l’accensione involontaria mediante una copertura protettiva, mediante la confezione o grazie alle caratteristiche costruttive dell’articolo stesso. I fuochi d’artificio di categoria 4 devono essere protetti contro l’accensione involontaria con i metodi indicati dal fabbricante.

B. Altri articoli pirotecnici

a) Gli articoli pirotecnici devono essere progettati in modo tale da ridurre al minimo i rischi per la salute, i beni materiali e l’ambiente durante il loro uso normale.

b) Il metodo di accensione deve essere chiaramente visibile o deve essere indicato sull’etichetta o nelle istruzioni.

c) L’articolo pirotecnico deve essere progettato in modo tale da ridurre al minimo i rischi per la salute, i beni materiali e l’ambiente derivanti da frammenti allorché innescato involontariamente.

d) Se del caso l’articolo pirotecnico deve funzionare adeguatamente fino alla data di scadenza indicata dal fabbricante.

C. Dispositivi d’accensione

a) I dispositivi d’accensione devono essere suscettibili di un innesco affidabile e disporre di una sufficiente capacità d’innesco in tutte le condizioni d’uso normali e prevedibili.

b) I dispositivi d’accensione devono essere protetti contro scariche elettrostatiche in condizioni normali e prevedibili d’immagazzinamento e d’uso.

c) I dispositivi elettrici di accensione devono essere protetti contro i campi elettromagnetici in condizioni normali e prevedibili d’immagazzinamento e d’uso.

d) La copertura dei razzi deve avere un’adeguata resistenza meccanica e proteggere adeguatamente il contenuto esplosivo allorché esposta a uno stress meccanico normale e prevedibile.

e) I parametri relativi ai tempi di combustione dei razzi devono essere forniti assieme all’articolo.

f) Le caratteristiche elettriche (ad esempio corrente di non accensione, resistenza, ecc.) dei dispositivi elettrici di accensione devono essere fornite assieme all’articolo.

g) I cavi dei dispositivi elettrici di accensione devono avere un isolamento sufficiente e possedere una resistenza meccanica, aspetto questo in cui rientra anche la solidità della connessione al dispositivo d’ignizione, tenuto conto dell’impiego previsto.

ALLEGATO II

PROCEDURE DI VERIFICA DELLA CONFORMITÀ

1. MODULO B: Esame “CE del tipo”

1. Il presente modulo descrive la parte della procedura in base alla quale un organismo notificato accerta e attesta che un campione, rappresentativo della produzione in questione, soddisfa le pertinenti disposizioni della direttiva.

2. La domanda di esame “CE del tipo” è presentata dal fabbricante a un organismo notificato di sua scelta.

La domanda comprende:

- il nome e l’indirizzo del fabbricante,

- una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato,

- la documentazione tecnica quale descritta nella sezione 3.

Il richiedente mette a disposizione dell’organismo notificato un campione rappresentativo della produzione in questione, qui di seguito denominato “tipo”. L’organismo notificato può chiedere ulteriori campioni se necessari per effettuare il programma di test.

3. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità dell’articolo alle disposizioni della direttiva. La documentazione, nella misura in cui ciò è pertinente ai fini della valutazione, concerne la progettazione, la fabbricazione e il funzionamento dell’articolo e contiene, nella misura in cui ciò è pertinente per la valutazione:

- una descrizione generale del tipo,

- i disegni di progettazione e di fabbricazione nonché gli schemi di componenti, sottounità, circuiti, ecc.,

- le descrizioni e spiegazioni necessarie per la comprensione dei disegni e degli schemi e del funzionamento del prodotto,

- un elenco delle norme armonizzate di cui all’articolo 8, applicate in tutto o in parte, e descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza della direttiva laddove non si siano applicate le norme armonizzate di cui all’articolo 8,

- i risultati di calcoli di progetto, di esami, ecc.,

- i rapporti di test.

4. L’organismo notificato:

4.1. esamina la documentazione tecnica, verifica che il tipo sia stato fabbricato conformemente a tale documentazione e identifica gli elementi che sono stati progettati conformemente alle disposizioni pertinenti delle norme armonizzate di cui all’articolo 8 nonché i componenti che sono stati progettati senza applicare le disposizioni pertinenti di dette norme armonizzate;

4.2. esegue o fa eseguire gli opportuni esami e i test necessari per accertare se, ove non si siano applicate le norme armonizzate di cui all’articolo 8, le soluzioni adottate dal fabbricante soddisfino i requisiti essenziali di sicurezza della direttiva;

4.3. esegue o fa eseguire gli opportuni esami e i test necessari per verificare se, ove il fabbricante abbia scelto di applicare le pertinenti norme armonizzate, queste siano state effettivamente applicate;

4.4. concorda con il richiedente il luogo in cui si dovranno effettuare gli esami e i test necessari.

5. Se il tipo risulta conforme alle pertinenti disposizioni della presente direttiva l’organismo notificato rilascia al richiedente un certificato di esame “CE del tipo”. Il certificato riporta il nome e l’indirizzo del fabbricante, il risultato dell’esame e i dati necessari per l’identificazione del tipo approvato.

Al certificato è allegato un elenco delle parti pertinenti della documentazione tecnica e copia di tale elenco è conservata dall'organismo notificato.

L’organismo notificato che rifiuti di rilasciare al fabbricante un certificato di esame “CE del tipo” deve fornire una motivazione dettagliata del rifiuto.

Deve essere prevista una procedura di ricorso.

6. Il richiedente informa l’organismo notificato che detiene la documentazione tecnica relativa all’attestato di esame “CE del tipo” di tutte le modifiche al prodotto approvato, le quali devono ricevere un’ulteriore approvazione qualora possano influire sulla conformità ai requisiti essenziali o sulle condizioni d’impiego prescritte del prodotto. Questa nuova approvazione viene rilasciata sotto forma di un complemento dell’attestato originale di esame “CE del tipo”.

7. Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le informazioni utili riguardanti gli attestati di esame “CE del tipo” e i complementi da esso rilasciati e revocati.

8. Gli altri organismi notificati possono ottenere copia degli attestati di esame “CE del tipo” e/o dei loro complementi. Gli allegati degli attestati sono tenuti a disposizione degli altri organismi notificati.

9. Il fabbricante conserva, insieme alla documentazione tecnica, copia degli attestati di esame “CE del tipo” e dei loro complementi per un periodo di almeno 10 anni dall’ultima data di fabbricazione del prodotto in questione.

Nel caso in cui il fabbricante non sia stabilito nella Comunità, l’obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica incombe alla persona responsabile dell’immissione del prodotto sul mercato comunitario.

2. MODULO C: Conformità al tipo

1. Questo modulo descrive la parte della procedura in cui il fabbricante si accerta e dichiara che gli articoli pirotecnici in questione sono conformi al tipo oggetto dell’attestato di esame “CE del tipo” e soddisfano i requisiti della presente direttiva ad essi applicabili. Il fabbricante appone il marchio CE a ciascun articolo pirotecnico e redige una dichiarazione di conformità.

2. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione assicuri la conformità del prodotto al tipo oggetto dell’attestato di esame “CE del tipo” e ai requisiti essenziali di sicurezza della presente direttiva.

3. Il fabbricante conserva copia della dichiarazione di conformità per almeno 10 anni dall’ultima data di fabbricazione del prodotto in questione.

Nel caso in cui il fabbricante non sia stabilito nella Comunità, l’obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica incombe alla persona responsabile dell’immissione del prodotto sul mercato comunitario.

4. Un organismo notificato prescelto dal fabbricante effettua o fa effettuare controlli sul prodotto a intervalli casuali. Si esamina un campione adeguato dei prodotti finali, prelevato in loco dall’organismo notificato, e si effettuano le prove appropriate indicate nella norma armonizzata applicabile di cui all’articolo 8 o prove equivalenti per controllare la conformità del prodotto ai requisiti pertinenti della direttiva. Nel caso in cui uno o più campioni dei prodotti esaminati non risultino conformi, l’organismo notificato adotta provvedimenti appropriati.

Sotto la responsabilità dell’organismo notificato il fabbricante appone il numero d’identificazione dell’organismo durante il processo di fabbricazione.

3. MODULO D: Garanzia della qualità di produzione

1. Questo modulo descrive la procedura con cui il fabbricante che soddisfa gli obblighi di cui alla sezione 2 si accerta e dichiara che gli articoli pirotecnici in questione sono conformi al tipo oggetto dell’attestato di esame “CE del tipo” e soddisfano i requisiti della presente direttiva. Il fabbricante appone il marchio CE a ciascun articolo e redige una dichiarazione scritta di conformità. Il marchio CE è accompagnato dal numero d’identificazione dell’organismo notificato responsabile della sorveglianza di cui alla sezione 4.

2. Il fabbricante applica un sistema approvato di qualità della produzione, esegue l’ispezione e le prove del prodotto finito secondo quanto specificato nella sezione 3. Egli è assoggettato alla sorveglianza di cui alla sezione 4.

3. Sistema di qualità

3.1. Il fabbricante presenta una domanda di valutazione del suo sistema di qualità ad un organismo notificato di sua scelta per gli articoli pirotecnici in questione.

La domanda contiene:

- tutte le informazioni pertinenti sulla categoria di articoli pirotecnici contemplati,

- la documentazione relativa al sistema di qualità,

- la documentazione tecnica relativa al tipo approvato e una copia dell’attestato di esame “CE del tipo”.

3.2. Il sistema di qualità deve garantire la conformità degli articoli pirotecnici al tipo descritto nell’attestato di esame “CE del tipo” e ai requisiti della presente direttiva che ad essi si applicano.

Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono costituire una documentazione sistematica e ordinata sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema di qualità deve consentire un’interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e dossier riguardanti la qualità.

Detta documentazione include in particolare un’adeguata descrizione:

- degli obiettivi di qualità della struttura organizzativa, delle responsabilità e dei poteri del personale direttivo in materia di qualità degli articoli pirotecnici,

- dei processi di fabbricazione, delle tecniche di controllo e della garanzia della qualità, dei processi e degli interventi sistematici che saranno applicati,

- degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione, con l’indicazione della frequenza con cui s’intende effettuarli,

- dei dossier riguardanti la qualità, come i rapporti ispettivi e dati sulle prove e sulle tarature, i rapporti sulle qualifiche del personale interessato, ecc.,

- dei mezzi di sorveglianza che consentono di controllare che sia ottenuta la richiesta qualità degli articoli pirotecnici e se il sistema di qualità funziona efficacemente.

3.3. L’organismo notificato valuta il sistema di qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2. Esso presume la conformità a tali requisiti dei sistemi di qualità che attuano le corrispondenti norme armonizzate. Almeno un membro del gruppo incaricato della valutazione deve avere esperienza nella valutazione della tecnologia del prodotto in questione. La procedura di valutazione comprende una visita ispettiva agli impianti del fabbricante.

La decisione viene notificata al fabbricante. La notifica contiene le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione.

3.4. Il fabbricante s’impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.

Il fabbricante tiene costantemente informato l’organismo notificato che ha approvato il sistema di qualità sugli adattamenti che intende apportare al sistema di qualità.

L’organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato continui a soddisfare i requisiti di cui alla sezione 3.2 o se sia necessaria una nuova valutazione.

L’organismo notificato notifica la sua decisione al fabbricante. La notifica contiene le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione.

4. Sorveglianza sotto la responsabilità dell’organismo notificato

4.1 Scopo della sorveglianza è garantire che il fabbricante soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato.

4.2 Il fabbricante consente all’organismo notificato di accedere a fini ispettivi ai locali di fabbricazione, ispezione, prova e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare:

- la documentazione relativa al sistema di qualità,

- i dossier riguardanti la qualità, come i rapporti ispettivi e i dati sulle prove e sulle tarature, i rapporti sulle qualifiche del personale interessato, ecc.

4.3. L’organismo notificato svolge periodicamente verifiche intese ad accertare che il fabbricante mantenga e applichi il sistema di qualità e fornisce al fabbricante un rapporto sulle verifiche effettuate.

4.4. Inoltre, l’organismo notificato può effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante, procedendo o facendo procedere in tale occasione, se necessario, a prove atte a verificare il corretto funzionamento del sistema di qualità. Esso fornisce al fabbricante un rapporto sulla visita e, se sono state svolte prove, un rapporto sulle stesse.

5. Il fabbricante, per almeno dieci anni a decorrere dall’ultima data di fabbricazione del prodotto, tiene a disposizione delle autorità nazionali:

- la documentazione di cui al punto 3.1, secondo trattino,

- gli adattamenti di cui al punto 3.4, secondo paragrafo,

- le decisioni e i rapporti dell’organismo notificato di cui al punto 3.4, ultimo paragrafo e ai punti 4.3 e 4.4.

6. Ogni organismo nodificato comunica agli altri organismi notificati le informazioni pertinenti riguardanti le approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate e revocate.

4. MODULO E: Garanzia di qualità del prodotto

1. Questo modulo descrive la procedura con cui il fabbricante che soddisfa gli obblighi di cui alla sezione 2 si accerta e dichiara che gli articoli pirotecnici sono conformi al tipo oggetto dell’attestato di esame “CE del tipo”. Il fabbricante appone il marchio CE su ciascun prodotto e redige una dichiarazione scritta di conformità. Il marchio CE deve essere accompagnato da un numero d’identificazione dell’organismo notificato responsabile della sorveglianza di cui alla sezione 4.

2. Il fabbricante applica un sistema di qualità approvato per la verifica e le prove degli articoli pirotecnici finiti come indicato nella sezione 3. Egli è soggetto alla sorveglianza di cui alla sezione 4.

3. Sistema di qualità

3.1. Il fabbricante presenta una domanda di valutazione del sistema di qualità degli articoli pirotecnici a un organismo notificato di sua scelta.

La domanda contiene:

- tutte le pertinenti informazioni sulla categoria di articoli pirotecnici contemplati,

- la documentazione relativa al sistema di qualità,

- la documentazione tecnica relativa al tipo approvato e copia dell’attestato di esame “CE del tipo”.

3.2. In base al sistema di qualità, ogni articolo pirotecnico è esaminato e prove appropriate, come stabilito nella norma/nelle norme pertinenti di cui all’articolo 8 o prove equivalenti, sono eseguite per assicurare la conformità ai requisiti pertinenti fissati dalla direttiva. Tutti i criteri, i requisiti, le disposizioni adottate dal fabbricante devono essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema di qualità deve permettere un’interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e rapporti riguardanti la qualità.

Detta documentazione include in particolare un’adeguata descrizione:

- degli obiettivi di qualità e della struttura organizzativa, delle responsabilità e dei poteri del personale direttivo in materia di qualità dei prodotti,

- degli esami e delle prove che saranno effettuati dopo la fabbricazione,

- dei mezzi per controllare l’efficacia di funzionamento del sistema di qualità,

- dei dossier riguardanti la qualità, come rapporti ispettivi e dati sulle prove, e sulle tarature, i rapporti sulle qualifiche del personale interessato, ecc.

3.3. L’organismo notificato valuta il sistema di qualità per determinare se soddisfi i requisiti di cui al punto 3.2. Esso presume la conformità a tali requisiti dei sistemi di qualità che attuano la corrispondente norma armonizzata.

Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere presente un esperto nella tecnologia del prodotto interessato. La procedura di valutazione deve comprendere una visita degli impianti del fabbricante.

La decisione viene notificata al fabbricante. La notifica contiene le conclusioni dell’esame e la motivazione circostanziata della decisione.

3.4. Il fabbricante s’impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.

Il fabbricante tiene costantemente informato l’organismo notificato che ha approvato il sistema di qualità sugli adattamenti che intende apportare al sistema di qualità. L’organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato continua a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 o se sia necessaria una nuova valutazione. L’organismo notificato notifica la sua decisione al fabbricante. La notifica contiene le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione.

4. Sorveglianza sotto la responsabilità dell’organismo notificato

4.1 Scopo della sorveglianza è garantire che il fabbricante soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato.

4.2 Il fabbricante consente all’organismo notificato di accedere a fini ispettivi ai locali di fabbricazione, ispezione, prova e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare:

- la documentazione relativa al sistema di qualità,

- la documentazione tecnica,

- i dossier riguardanti la qualità, come i rapporti ispettivi e i dati sulle prove e sulle tarature, i rapporti sulle qualifiche del personale interessato, ecc.

4.3. L’organismo notificato svolge periodicamente verifiche intese ad accertare che il fabbricante mantenga e applichi il sistema di qualità e fornisce al fabbricante un rapporto sulle verifiche effettuate.

4.4. Inoltre, l’organismo notificato può effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante, procedendo o facendo procedere in tale occasione, se necessario, a prove atte a verificare il corretto funzionamento del sistema di qualità. Esso fornisce al fabbricante un rapporto sulla visita e, se sono state svolte prove, un rapporto sulle stesse.

5. Il fabbricante, per almeno dieci anni a decorrere dall’ultima data di fabbricazione del prodotto, tiene a disposizione delle autorità nazionali:

- la documentazione di cui al punto 3.1, secondo trattino,

- le modifiche di cui al punto 3.4, secondo paragrafo,

- le decisioni e i rapporti dell’organismo notificato di cui al punto 3.4, ultimo paragrafo e ai punti 4.3 e 4.4.

6. Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le informazioni pertinenti riguardanti le approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate e revocate.

5. MODULO F: Verifica sul prodotto

1. Questo modulo descrive la procedura con cui il fabbricante si accerta e dichiara che gli articoli pirotecnici di cui alla sezione 3 sono conformi al tipo descritto nell’attestato di esame “CE del tipo” e soddisfano i requisiti della presente direttiva.

2. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione assicuri la conformità degli articoli pirotecnici al tipo descritto nell’attestato di esame “CE del tipo” e ai requisiti della direttiva che ad essi si applicano. Il fabbricante appone il marchio CE su ciascun articolo pirotecnico e redige una dichiarazione di conformità.

3. L’organismo notificato procede agli esami e alle prove del caso per verificare la conformità degli articoli pirotecnici ai pertinenti requisiti della direttiva mediante controllo e prova di ogni singolo articolo secondo quanto stabilito nella sezione 4.

Il fabbricante conserva copia della dichiarazione di conformità per almeno dieci anni a decorrere dall’ultima data di fabbricazione dell’articolo pirotecnico.

4. Verifica mediante controllo e prova di articolo pirotecnico.

4.1. Tutti gli articoli pirotecnici vengono esaminati singolarmente e su di essi vengono effettuate opportune prove in conformità della norma armonizzata/delle norme armonizzate pertinenti di cui all’articolo 8 o prove equivalenti, per verificarne la conformità al tipo pertinente e ai requisiti della direttiva.

4.2. L’organismo notificato appone o fa apporre il suo numero d’identificazione su ciascun articolo pirotecnico approvato e redige un attestato scritto di conformità inerente alle prove effettuate.

4.3. Il fabbricante deve essere in grado di esibire, a richiesta, gli attestati di conformità dell’organismo notificato.

6. MODULO G: Verifica dell’esemplare unico

1. Questo modulo descrive la procedura con cui il fabbricante accerta e dichiara che l’articolo pirotecnico cui è stato rilasciato l’attestato di cui alla sezione 2 è conforme ai requisiti pertinenti della presente direttiva. Il fabbricante appone il marchio CE sull’articolo e redige una dichiarazione di conformità.

2. L’organismo notificato esamina l’articolo pirotecnico e procede alle opportune prove in conformità della norma armonizzata/delle norme armonizzate pertinenti di cui all’articolo 8 o prove equivalenti, per verificarne la conformità ai pertinenti requisiti della direttiva.

L’organismo notificato appone o fa apporre il suo numero d’identificazione sull’articolo pirotecnico approvato e redige un attestato di conformità inerente alle prove effettuate.

3. Scopo della documentazione tecnica è consentire di valutare la conformità dell’articolo ai requisiti della direttiva e di comprendere la progettazione, la fabbricazione e il funzionamento dell’articolo pirotecnico.

La documentazione contiene, per quanto necessario ai fini della valutazione:

- una descrizione generale del tipo,

- i disegni di progettazione e fabbricazione nonché schemi di componenti, sottoinsiemi, circuiti, ecc.,

- le descrizioni e le spiegazioni necessarie per comprendere detti disegni e schemi e il funzionamento dell’articolo pirotecnico,

- un elenco delle norme armonizzate di cui all’articolo 8, applicate in tutto o in parte, e le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza della direttiva qualora non siano state applicate le norme armonizzate di cui all’articolo 8,

- i risultati dei calcoli di progettazione realizzati, degli esami effettuati, ecc.,

- i rapporti sulle prove effettuate.

ALLEGATO III

CRITERI MINIMI CHE DEVONO ESSERE PRESI IN CONSIDERAZIONE DAGLI STATI MEMBRI PER QUANTO CONCERNE GLI ORGANISMI RESPONSABILI DELLE VERIFICHE DI CONFORMITÀ

1. L’organismo, il suo direttore e il personale preposto alle operazioni di verifica non possono essere né il progettista, né il fabbricante, né il fornitore, né l’installatore degli articoli pirotecnici da controllare, né il mandatario di una di queste persone. Essi non possono intervenire né direttamente né come mandatari nella progettazione, fabbricazione, costruzione, commercializzazione o manutenzione di detti articoli. Ciò non esclude la possibilità di uno scambio di informazioni tecniche tra il fabbricante e l’organismo.

2. L’organismo e il suo personale eseguono le operazioni di verifica con la massima integrità professionale e la massima competenza tecnica e sono liberi da ogni pressione e istigazione, in particolare di ordine finanziario, che possano influenzare le loro decisioni o i risultati del loro controllo, in particolare quelli provenienti da persone o gruppi di persone interessate ai risultati delle verifiche.

3. L’organismo dispone del personale e possiede i mezzi necessari per svolgere adeguatamente i compiti tecnici e amministrativi connessi con l’esecuzione delle verifiche; esso ha anche accesso al materiale necessario per verifiche eccezionali.

4. Il personale preposto ai controlli possiede:

- una buona formazione tecnica e professionale,

- una conoscenza soddisfacente delle prescrizioni relative ai controlli che effettua e una sufficiente pratica di questi controlli,

- l’attitudine necessaria a redigere attestati, verbali e rapporti necessari per comprovare che i controlli sono stati effettuati.

5. Va garantita l’indipendenza del personale preposto al controllo. La retribuzione di ogni addetto non è in funzione del numero di controlli effettuati né dei risultati dei controlli.

6. L’organismo sottoscrive un’assicurazione di responsabilità civile a meno che tale responsabilità non sia coperta dallo Stato in base al diritto nazionale oppure a meno che i controlli non siano effettuati direttamente dallo Stato membro.

7. Il personale dell’organismo è tenuto al segreto professionale per tutto ciò di cui viene a conoscenza nell’esercizio delle sue funzioni (tranne nei confronti delle autorità amministrative competenti dello Stato in cui esercita le sue attività) nell’ambito della presente direttiva o di qualsiasi disposizione di recepimento della stessa nel diritto interno dello Stato membro.

ALLEGATO IV

MARCHIO DI CONFORMITÀ

Il marchio di conformità CE è costituito dalle iniziali “CE” secondo il simbolo grafico che segue:

In caso di riduzione o di ingrandimento del marchio devono essere rispettate le proporzioni indicate nel simbolo di cui sopra.

[1] GU C , , pag. .

[2] GU C , , pag. .

[3] GU C , , pag.

[4] GU L 121 del 15.5.1993, pag. 20.

[5] GU L 10 del 14.1.1997, pag. 13.

[6] GU L 345 del 31.12.2003, pag. 0097 – 0105.

[7] GU C 91 del 16.4.2003, pag. 7.

[8] GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37, modificata da ultimo dalla direttiva 98/48/CE (GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18).

[9] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

[10] GU L 46 del 17.2.1997, pag. 25.

[11] GU L 187 del 16.07.1988 pag. 1.

[12] GU L 121 del 15.5.1993 pag. 20.

[13] 18 mesi dall’entrata in vigore.

[14] 18 mesi dalla pubblicazione della direttiva.

[15] 24 mesi dalla pubblicazione della direttiva.

[16] 5 anni dalla pubblicazione della direttiva.