[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 12.9.2005 COM(2005) 433 definitivo 2005/0174 (ACC) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo alle aliquote tariffarie applicabili alle banane (presentata dalla Commissione) RELAZIONE 1. Il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore della banana, prevede l’entrata in vigore, entro il 1° gennaio 2006, di un regime esclusivamente tariffario per le importazioni di banane. 2. Il 12 luglio 2004 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a notificare all’OMC l’intenzione della Comunità europea di modificare, conformemente all’articolo XXVIII del GATT, le concessioni per la voce 0803 00 19 (banane) previste nell’elenco CXL della Comunità europea allegato al GATT 1994. Di conseguenza, il 15 luglio 2004 la Comunità europea ha notificato all’OMC la propria intenzione di modificare alcune concessioni previste nell’elenco CXL della CE. I negoziati sono stati condotti dalla Commissione in consultazione con il comitato previsto dall’articolo 133 del trattato e con il comitato permanente per l’agricoltura, conformemente alle direttive di negoziato emanate dal Consiglio. 3. La Commissione ha negoziato con l’Ecuador e con Panama, paesi che hanno un interesse in quanto fornitori principali, e con la Colombia e il Costa Rica, che hanno un interesse sostanziale nella fornitura dei prodotti della sottovoce 0803 00 19 (banane). Conformemente all’allegato della decisione della Conferenza ministeriale dell’OMC del 14 novembre 2001 sull’accordo di partenariato ACP-CE – Comunità europee, la Commissione ha anche tenuto consultazioni con altri membri dell’OMC. 4. Malgrado gli sforzi prodigati, la Commissione non è riuscita a concludere un accordo soddisfacente nel quadro dell’articolo XXVIII con i membri dell’OMC interessati. 5. Il 31 gennaio 2005, la Comunità europea ha notificato all’OMC la sua intenzione di sostituire le sue concessioni relative alla voce 0803 00 19 (banane) con un dazio consolidato di 230 EUR/t. 6. La procedura di arbitrato prevista nell’allegato della decisione della conferenza ministeriale del 14 novembre 2001 è stata avviata il 30 marzo 2005. La decisione resa dall’arbitro il 1° agosto 2005 ha concluso che l’aliquota tariffaria NPF di 230 EUR/t proposta dalla CE non era conforme all’allegato summenzionato, perché non avrebbe avuto l’effetto di almeno mantenere l’accesso totale al mercato per i fornitori NPF. 7. La Commissione ha riesaminato la proposta della CE alla luce delle conclusioni dell’arbitro. 8. Per poter modificare entro il 1° gennaio 2006 alcune concessioni relative alle banane nell’elenco CXL, nella presente proposta si invita il Consiglio a stabilire una nuova aliquota tariffaria per i prodotti del codice NC 0803 00 19 (banane) nonché un contingente tariffario a dazio zero per le banane originarie dei paesi ACP. 9. Ai fini della gestione del suddetto contingente tariffario, la Commissione intende mantenere il metodo basato sui flussi di scambio tradizionali (“operatori tradizionali/nuovi arrivati”) attualmente applicabile al contingente tariffario C ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (CEE) n. 404/93, riservando una quota del 18% agli operatori non tradizionali. 2005/0174 (ACC) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo alle aliquote tariffarie applicabili alle banane IL CONSIGLIO DELL ’UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133, vista la proposta della Commissione, considerando quanto segue: 1. Il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore della banana[1], prevede l’entrata in vigore, entro il 1° gennaio 2006, di un regime esclusivamente tariffario per le importazioni di banane. 2. Il 12 luglio 2004, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati nell’ambito dell’articolo XXVIII del GATT 1994 per la modifica di alcune concessioni relative alle banane. Di conseguenza, il 15 luglio 2004 la Comunità europea ha notificato all’OMC la propria intenzione di modificare alcune concessioni relative alla voce 0803 00 19 (banane) previste nell’elenco CXL della CE. I negoziati sono stati condotti dalla Commissione in consultazione con il comitato previsto dall’articolo 133 del trattato e con il comitato speciale per l’agricoltura, conformemente alle direttive di negoziato emanate dal Consiglio. 3. La Commissione non ha potuto concludere un accordo soddisfacente con l’Ecuador e con Panama, che hanno un interesse in quanto fornitori principali, e con la Colombia e il Costa Rica, che hanno un interesse sostanziale nella fornitura dei prodotti della sottovoce SA 0803 00 19 (banane). Conformemente all’allegato della decisione della Conferenza ministeriale dell’OMC del 14 novembre 2001 sull’accordo di partenariato ACP-CE – Comunità europee, la Commissione ha anche tenuto consultazioni con altri membri dell’OMC. Tali consultazioni non hanno portato ad un accordo soddisfacente. 4. Il 31 gennaio 2005, la Comunità europea ha notificato all’OMC la sua intenzione di sostituire le sue concessioni relative alla voce 0803 00 19 (banane) con un dazio consolidato di 230 EUR/t. 5. La procedura di arbitrato prevista nell’allegato della decisione è stata avviata il 30 marzo 2005. La decisione dell’arbitro del 1° agosto 2005 ha concluso che l’aliquota tariffaria NPF di 230 EUR/t proposta dalla CE non era conforme all’allegato summenzionato, perché non avrebbe avuto l’effetto di almeno mantenere l’accesso totale al mercato per i fornitori NPF. 6. La Commissione ha riesaminato la proposta della CE alla luce delle conclusioni dell’arbitro. 7. Per poter modificare entro il 1° gennaio 2006 alcune concessioni relative alle banane nell’elenco CXL, è necessario stabilire una nuova aliquota tariffaria per le banane. Parallelamente deve essere aperto un contingente tariffario per le banane originarie dei paesi ACP, conformemente agli impegni assunti dalla CE nel quadro dell’accordo di partenariato ACP-CE. 8. Le misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[2], HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, l’aliquota tariffaria applicabile alle banane (codice CN 0803 00 19) è pari a 187 EUR/t. 2. Dal 1° gennaio di ogni anno, a partire dal 1° gennaio 2006, viene aperto un contingente tariffario autonomo di 775 000 tonnellate di peso netto a dazio zero per le importazioni di banane (codice NC 0803 00 19) originarie dei paesi ACP. Articolo 2 Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 3, paragrafo 2. Articolo 3 1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per le banane istituito dall’articolo 27 del regolamento (CE) n. 404/93. 2. Ovunque sia fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE. Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato ad un mese. Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il Presidente SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA PER LE PROPOSTE AVENTI UN’INCIDENZA FINANZIARIA LIMITATA ESCLUSIVAMENTE ALLE ENTRATE 1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA Proposta di regolamento del Consiglio relativo alle aliquote tariffarie applicabili alle banane 2. LINEE DI BILANCIO C apitolo 10 – Articolo 1000: Diritti agricoli fissati dalle istituzioni delle Comunità europee sugli scambi con i paesi non membri nell’ambito della politica agricola comune. Importo stimato per l’esercizio considerato: 763,4 milioni di euro – B 2006. 3. INCIDENZA FINANZIARIA ( Nessuna incidenza finanziaria X Proposta senza incidenza finanziaria sulle spese ma con incidenza finanziaria sulle entrate – l’effetto è il seguente: milioni di EUR (al primo decimale) | Linea di bilancio | Entrate[3] | Periodo di 12 mesi, con inizio il gg/mm/aaaa | Anno 2005 | Articolo … | Incidenza sulle risorse proprie | – | – | Articolo … | Incidenza sulle risorse proprie | – | – | 2006 e anni successivi | Articolo 1000 | + 277,2 milioni di EUR | Articolo … | 4. PROVVEDIMENTI ANTIFRODE Non sono previsti provvedimenti supplementari o specifici. 5. ALTRE OSSERVAZIONI Per quanto riguarda le spese, il dazio all’importazione proposto è neutro rispetto all’attuale equilibrio del mercato. Esso non dovrebbe determinare modifiche sostanziali del prezzo di mercato delle banane. Allo stato attuale si ritiene quindi che non vi saranno effetti rilevabili sull’aiuto compensativo da pagare ai produttori comunitari a parte le fluttuazioni stagionali tradizionalmente constatate. [1] GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33). [2] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. [3] Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (prelievi agricoli, contributi zucchero, dazi doganali) gli importi indicati devono essere al netto del 25% delle spese di riscossione.