52005PC0392

Proposta di decisione del Consiglio che autorizza la Germania a concludere con la Svizzera un accordo contenente disposizioni che derogano agli articoli 2 e 3 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari /* COM/2005/0392 def. */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 26.8.2005

COM(2005) 392 definitivo

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Germania a concludere con la Svizzera un accordo contenente disposizioni che derogano agli articoli 2 e 3 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari

RELAZIONE

CONTESTO DELLA PROPOSTA |

Ragioni e obiettivi della proposta Con lettera registrata presso il Segretariato generale della Commissione il 14 gennaio 2005, la Germania ha chiesto di essere autorizzata, a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, a concludere con la Svizzera un accordo contenente disposizioni fiscali che derogano agli articoli 2 e 3 di detta direttiva. A norma dell'articolo 30, paragrafo 2, della direttiva 77/388/CEE, il 17 gennaio 2005 la Commissione ha informato della richiesta gli altri Stati membri e, con lettera del 19 gennaio 2005, ha comunicato alla Germania che disponeva di tutti i dati che riteneva necessari per valutare la richiesta. |

Contesto generale L'accordo tra la Germania e la Svizzera riguarda la costruzione e la manutenzione di un ponte di confine sul Reno tra Laufenburg (Baden-Württemberg) e Laufenburg (Aargau), che collega la strada federale tedesca B 34 alla strada cantonale svizzera K 130. L'accordo prevede che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alla costruzione e alla manutenzione del ponte siano assoggettate all'imposta sul valore aggiunto svizzera e che su tali operazioni non sia applicata l'imposta sul valore aggiunto tedesca. L'accordo dispone inoltre che le importazioni in Germania di beni provenienti dalla Svizzera siano esenti dall'imposta sul valore aggiunto, purché i beni siano utilizzati per la costruzione o la manutenzione del ponte di confine in questione. La deroga non si applica ai beni importati per i medesimi fini da un'amministrazione pubblica. Secondo i principi di territorialità stabiliti dalla direttiva 77/388/CEE, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio tedesco dovrebbero essere soggette all'imposta sul valore aggiunto tedesca, mentre i corrispondenti lavori eseguiti nel territorio svizzero non sarebbero soggetti alle disposizioni della direttiva 77/388/CEE. L'applicazione di tali disposizioni comporterebbe la suddivisione delle operazioni in funzione del territorio in cui verrebbe eseguita ciascuna parte dei lavori. Inoltre, tutte le importazioni dalla Svizzera in Germania di beni per la costruzione o la manutenzione del ponte sarebbero soggette all'imposta sul valore aggiunto in Germania. Secondo gli Stati contraenti, l'applicazione di tali norme comporterebbe considerevoli complicazioni fiscali per le imprese responsabili dell'esecuzione dei lavori in questione. Essi ritengono pertanto che le disposizioni fiscali contenute nel progetto di accordo siano giustificate e che semplificheranno gli obblighi fiscali delle imprese. La Commissione riconosce che le modalità proposte per l'imposizione dei lavori di costruzione e di manutenzione e la rinuncia alla riscossione dell'imposta sul valore aggiunto relativamente alle importazioni di beni destinati ad essere utilizzati per tali lavori costituiscono una semplificazione che, rispetto al regime normale, rende più facile per le imprese interessate applicare le norme fiscali. |

Disposizioni in vigore nel settore interessato dalla proposta Occorre tenere presente che il Consiglio ha già più volte autorizzato la Germania a concludere con paesi terzi accordi analoghi relativi a progetti in zone di confine, contenenti disposizioni fiscali similari a quelle proposte nella fattispecie. |

Coerenza con altre politiche e obiettivi dell'Unione Non applicabile. |

CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO |

Consultazione delle parti interessate |

Non pertinente. |

Raccolta e utilizzazione dei pareri di esperti |

Non è stato necessario consultare esperti esterni. |

Valutazione dell'impatto La proposta di decisione mira a semplificare la procedura di applicazione dell'imposta in relazione alla costruzione e alla manutenzione di un ponte di confine ed ha pertanto un potenziale impatto economico positivo. L'impatto sarà comunque ridotto, visto il campo d'applicazione limitato della deroga. |

ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA |

Sintesi dell'azione proposta Concessione alla Germania dell'autorizzazione a concludere un accordo con la Svizzera contenente disposizioni che derogano alla sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione territoriale dell'IVA. |

Base giuridica Articolo 30 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme. |

Principio di sussidiarietà La proposta rientra nella sfera di competenza esclusiva della Comunità. Il principio di sussidiarietà pertanto non si applica. |

Principio di proporzionalità La proposta è conforme al principio di proporzionalità per le ragioni seguenti. |

La presente decisione riguarda un'autorizzazione concessa ad uno Stato membro su sua richiesta e non costituisce un obbligo. |

Tenuto conto del campo di applicazione limitato della deroga, la misura particolare è commisurata all'obiettivo perseguito. |

Scelta degli strumenti |

Strumenti proposti: altri. |

Altri mezzi non sarebbero adeguati per le ragioni seguenti. A norma dell'articolo 30 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari, l'unico strumento possibile è una decisione del Consiglio. |

INCIDENZA SUL BILANCIO |

Se l'autorizzazione fosse concessa, il progetto avrebbe un'incidenza del tutto irrilevante sulle risorse proprie delle Comunità provenienti dall'imposta sul valore aggiunto. |

- Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Germania a concludere con la Svizzera un accordo contenente disposizioni che derogano agli articoli 2 e 3 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme[1], in particolare l'articolo 30,

vista la proposta della Commissione[2],

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 77/388/CEE, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare uno Stato membro a concludere con un paese terzo un accordo che contenga deroghe alla stessa direttiva.

(2) Con lettera registrata presso il Segretariato generale della Commissione il 14 gennaio 2005, la Germania ha chiesto di essere autorizzata a concludere con la Svizzera un accordo relativo alla costruzione e alla manutenzione di un ponte di confine sul Reno tra Laufenburg (Baden-Württemberg) e Laufenburg (Aargau).

(3) A norma dell'articolo 30, paragrafo 2, della direttiva 77/388/CEE, la Commissione, con lettera del 17 gennaio 2005, ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dalla Germania. Con lettera del 19 gennaio 2005, la Commissione ha comunicato alla Germania che disponeva di tutti i dati che riteneva necessari per valutare la richiesta.

(4) L'accordo contiene disposizioni in materia di IVA che derogano agli articoli 2, paragrafo 2, e 3 della direttiva 77/388/CEE relativamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate per la costruzione e la manutenzione del ponte di confine e alle importazioni di beni effettuate per i medesimi fini.

(5) Se le deroghe alla direttiva 77/388/CEE non fossero concesse, i lavori di costruzione e di manutenzione effettuati in Germania sarebbero soggetti all'IVA tedesca, mentre quelli effettuati in Svizzera non sarebbero soggetti alle disposizioni della direttiva 77/388/CEE. Inoltre, le importazioni dalla Svizzera in Germania di beni per la costruzione o la manutenzione del ponte di confine sarebbero soggette all'IVA tedesca.

(6) L'applicazione di tali disposizioni normali comporterebbe considerevoli complicazioni fiscali per le imprese responsabili dell'esecuzione dei lavori.

(7) La presente deroga è destinata a semplificare la riscossione dell'imposta sui lavori relativi alla costruzione e alla manutenzione del ponte in questione.

(8) La deroga avrà un'incidenza del tutto irrilevante sulle risorse proprie delle Comunità provenienti dall'IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Germania è autorizzata a concludere con la Svizzera un accordo contenente disposizioni di deroga alla sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, relativo alla costruzione e alla manutenzione di un ponte di confine sul Reno tra Laufenburg (Baden-Württemberg) e Laufenburg (Aargau).

Le disposizioni fiscali di deroga previste dall'accordo sono definite negli articoli 2 e 3.

Articolo 2

In deroga all'articolo 3 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, la parte del ponte che si trova nel territorio tedesco è considerata come facente parte del territorio svizzero per quanto riguarda le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alla costruzione e alla manutenzione del ponte.

Articolo 3

In deroga all'articolo 2, paragrafo 2, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, le importazioni in Germania di beni provenienti dalla Svizzera non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, purché tali beni siano utilizzati per la costruzione o la manutenzione del ponte di cui all'articolo 1. Tuttavia, la deroga non si applica alle importazioni di beni effettuate per i medesimi fini da un'amministrazione pubblica.

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il presidente

[1] GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1; direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/66/CE (GU L 168 del 1°.5.2004, pag. 35).

[2] GU C [...] del [...], pag. [...].