Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo che modifica l’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall’altra, in merito ad un contingente tariffario per l’importazione nella Comunità di zucchero e di prodotti del settore dello zucchero originari dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia /* COM/2005/0383 def. - ACC 2005/0163 */
[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 23.08.2005 COM(2005) 383 definitivo 2005/0163 (ACC) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione di un protocollo che modifica l’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall’altra, in merito ad un contingente tariffario per l’importazione nella Comunità di zucchero e di prodotti del settore dello zucchero originari dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia (PRESENTATA DALLA COMMISSIONE) RELAZIONE L’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall’altra (in appresso denominato “l’ASA”) è stato firmato a Lussemburgo il 9 aprile 2001 ed è entrato in vigore il 1° aprile 2004. Il 28 febbraio 2005 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia al fine di modificare il regime preferenziale d’importazione nella Comunità di zucchero originario dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, previsto dall’ASA, in modo da sostituire l’attuale accesso in esenzione doganale senza limiti di quantità con un contingente tariffario annuale esente da dazi. I negoziati in parola si sono conclusi con esito positivo, per cui il Consiglio deve ora adottare le opportune modifiche dell’ASA sotto forma di protocollo modificativo. A questo scopo, la Commissione presenta al Consiglio una proposta relativa alla conclusione del protocollo. 2005/0163 (ACC) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione di un protocollo che modifi ca l’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall’altra, in merito ad un contingente tariffario per l’importazione nella Comunità di zucchero e di prodotti del settore dello zucchero originari dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia IL CONSIGLIO DELL ’UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133 in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, vista la proposta della Commissione, considerando quanto segue: (1) Il 28 febbraio 2005 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia al fine di modificare il regime preferenziale d’importazione nella Comunità di zucchero originario dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, previsto dall’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall’altra[1] (in appresso denominato “ASA”). (2) I negoziati in parola si sono conclusi con esito positivo e la Comunità europea deve concludere il protocollo modificativo dell’ASA. (3) La Commissione deve adottare le disposizioni necessarie per l’applicazione del suddetto protocollo secondo la stessa procedura prevista per l’applicazione del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero[2], DECIDE: Articolo 1 1. È approvato a nome della Comunità europea il protocollo che modifica l’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall’altra, in merito ad un contingente tariffario per l’importazione nella Comunità di zucchero e di prodotti del settore dello zucchero originari dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia (in appresso denominato “il protocollo”). 2. Il testo del protocollo è allegato alla presente decisione. Articolo 2 Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare il protocollo allo scopo di impegnare la Comunità. Articolo 3 Le modalità di applicazione del protocollo sono adottate dalla Commissione secondo la procedura prevista all’articolo 4 della presente decisione. Articolo 4 1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per lo zucchero istituito dall’articolo 42 del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE. 3. Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato ad un mese. Fatto a Bruxelles, Per il Consiglio Il Presidente PROTOCOLLO recante modifica dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall’altra, in merito ad un contingente tariffario per l’importazione nella Comunità di zucchero e di prodotti del settore dello zucchero originari dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia LA COMUNITÀ EUROPEA, di seguito denominata “la Comunità”, da una parte, e L’EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA, dall’altra parte, considerando quanto segue: (1) L’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall’altra (in appresso denominato “l’ASA”) è stato firmato a Lussemburgo il 9 aprile 2001 ed è entrato in vigore il 1° aprile 2004. (2) Sono stati condotti negoziati al fine di modificare il regime preferenziale d’importazione nella Comunità di zucchero e di prodotti del settore dello zucchero originari dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, previsto dall’ASA. (3) Occorre adottare le opportune modifiche dell’ASA, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: Articolo 1 Il testo dell’ASA è modificato come segue: (1) L’articolo 27 è così modificato: a) Al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal testo seguente: “La Comunità abolisce i dazi doganali e gli oneri aventi effetto equivalente a un dazio doganale applicabili alle importazioni di prodotti agricoli originari dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, diversi da quelli delle voci 0102, 0201, 0202, 1701, 1702 e 2204 della nomenclatura combinata.” b) Al paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma: “La Comunità concede l’accesso in esenzione doganale alle importazioni di prodotti delle voci 1701 e 1702 della nomenclatura combinata, originari dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, nel limite di un contingente tariffario annuo di 7 000 tonnellate (peso netto).” (2) Nella tabella di cui all’allegato I del protocollo 3, i riferimenti ai prodotti della voce 1702 della nomenclatura combinata sono soppressi. Articolo 2 Il presente protocollo forma parte integrante dell’ASA. Articolo 3 Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data della firma. Articolo 4 Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare in ciascuna delle lingue ufficiali delle parti contraenti, tutti i testi facenti ugualmente fede. Fatto a Bruxelles, Per la Comunità europea Per l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia [1] GU L 84 del 20.3.2004, pag. 1. [2] GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).