52005PC0375

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazioni e di protezione internazionale /* COM/2005/0375 def. - COD 2005/0156 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 14.9.2005

COM(2005) 375 definitivo

2005/0156 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazioni e di protezione internazionale

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

CONTESTO DELLA PROPOSTA

- Motivi e obiettivi della proposta

Lo sviluppo di normative e di politiche comunitarie in materia di asilo e di immigrazione ha messo in evidenza la necessità di disporre di statistiche europee esaurienti e comparabili su un ampio ventaglio di tematiche connesse alle migrazioni. L’ulteriore evoluzione, l’attuazione e la verifica dei sistemi comuni in materia di asilo e di immigrazione rendono necessario avvalersi di informazioni statistiche molto migliori di quelle attualmente disponibili. Il Consiglio europeo di Salonicco del 20 giugno 2003 ha messo in risalto la necessità di meccanismi più efficaci per la rilevazione e l’analisi delle informazioni in materia di asilo e migrazioni nell’Unione europea.

Nella sua risoluzione del 6 novembre 2003 il Parlamento europeo ha rilevato la necessità di una normativa volta a garantire la produzione di statistiche approfondite, idonee a sviluppare politiche comunitarie efficaci ed eque nel campo dell’immigrazione.

- Contesto generale

Dall’entrata in vigore del trattato di Amsterdam è in atto un grande sforzo per sviluppare sistemi comuni in materia di asilo e immigrazione nell’Unione europea. Questo aspetto ha costituito una parte importante dell’ambizioso programma di lavoro volto a istituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, indicato come una priorità per l’Unione europea dal Consiglio europeo di Tampere del 1999. Nell’aprile del 2003 la Commissione ha pubblicato un piano d’azione (COM (2003) 179 def.)[1] in cui ha fissato i suoi obiettivi a breve e a medio termine per lo sviluppo delle proprie attività statistiche in materia di asilo e immigrazione. La presente proposta fa seguito all’intenzione espressa dalla Commissione nel piano d’azione di creare una base legislativa per tali statistiche.

- Attuali disposizioni nel campo della proposta / Abrogazione della normativa esistente

Le nuove esigenze comunitarie riguardo alle statistiche in materia di asilo e migrazioni rendono obsolete le disposizioni del regolamento (CEE) n. 311/76 del Consiglio, del 9 febbraio 1976, relativo all’elaborazione di statistiche riguardanti i lavoratori stranieri[2], il quale va pertanto abrogato.

ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

- Sintesi dell’azione proposta

Il presente regolamento è inteso a istituire un quadro comune che consenta la rilevazione di dati e la compilazione di statistiche comunitarie in materia di asilo e migrazioni internazionali. Le modalità di produzione delle statistiche sulle migrazioni, e persino la definizione stessa di migranti nelle statistiche, variano notevolmente da uno Stato membro all’altro. La situazione circa i bisogni di statistiche sulle migrazioni di tipo diverso e la disponibilità di fonti di dati differenti non è statica. Il presente regolamento si sforza di conciliare le forti differenze esistenti in Europa a livello di sistemi amministrativi e di fonti di dati con la crescente esigenza per l’Unione europea e i suoi Stati membri di disporre di statistiche comparabili sulle migrazioni. Sebbene lo scopo della normativa sia quello di ridurre gli effetti sulla comparabilità delle statistiche prodotti dalle differenze esistenti con riguardo alle definizioni e alle fonti di dati, è evidente che i progressi sulla via dell’armonizzazione devono essere graduali. La normativa proposta impone agli Stati membri di ottimizzare l’uso dei dati disponibili al fine di produrre statistiche che si avvicinino quanto più possibile alle definizioni armonizzate. Non si propone tuttavia di costringere gli Stati membri a far ricorso a fonti di dati completamente nuove o a introdurre modifiche ai sistemi amministrativi in materia di asilo e immigrazione. Gli Stati membri dovranno tuttavia spiegare i motivi della scelta di una determinata fonte di dati e indicare l’incidenza prevista dell’impiego della fonte in questione sul grado di conformità con le definizioni armonizzate. Tali informazioni serviranno da guida per l’interpretazione delle statistiche.

- Base giuridica: articolo 285 del trattato CE

La base giuridica delle statistiche comunitarie è costituita dall’articolo 285. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di codecisione, adotta misure per l’elaborazione di statistiche laddove necessario per lo svolgimento delle attività della Comunità. Tale articolo fissa le prescrizioni in merito alla produzione di statistiche comunitarie e impone la conformità alle norme in materia di imparzialità, affidabilità, obiettività, indipendenza scientifica, efficienza economica e riservatezza statistica.

- Principio di sussidiarietà

Esistono attualmente numerosi concetti e definizioni statistiche differenti di migrazione, il che impedisce la produzione di statistiche comparabili in materia. Per anni si è tentato di raccogliere dati con l’ausilio di definizioni armonizzate sulla base di una serie di accordi informali, ma gli Stati membri non sono riusciti ad applicare tali definizioni. Conformemente al principio di sussidiarietà di cui all’articolo 5 del trattato CE, l’obiettivo dell’azione proposta, ossia la produzione sistematica di statistiche comunitarie armonizzate in materia di asilo e migrazioni internazionali, non può essere sufficientemente realizzato singolarmente dagli Stati membri e può dunque essere meglio conseguito a livello comunitario. Il Parlamento europeo nella sua risoluzione del 6 novembre 2003 ha concluso che per poter ottenere ulteriori progressi in direzione del miglioramento delle statistiche sull’immigrazione è necessaria una legislazione europea. Accanto all’esigenza di migliorare il censimento del numero dei migranti, diventa sempre più necessario disporre di informazioni demografiche e socioeconomiche più approfondite su di essi. Ad esempio, nel caso delle statistiche sulle misure di esecuzione per contrastare l’immigrazione clandestina, è importante sviluppare le rilevazioni di dati in modo tale che esse forniscano informazioni sull’età e sul sesso delle persone in questione. Tali informazioni, attualmente non disponibili, sono necessarie per valutare le politiche di lotta contro la tratta di essere umani. Analogamente migliori informazioni socioeconomiche sono necessarie per analizzare questioni quali l’integrazione dei migranti e la loro partecipazione al mercato del lavoro.

Le iniziative dei soli Stati membri sono insufficienti a garantire l’elaborazione delle statistiche comparabili necessarie per lo sviluppo e il monitoraggio di politiche comunitarie efficaci ed eque in materia di asilo e immigrazione. La crescente incidenza delle migrazioni in molti settori delle politiche pubbliche è indicativa della necessità per gli Stati membri di disporre di statistiche attendibili e comparabili. Ad esempio una buona informazione sulle migrazioni è indispensabile allorché si cerca di pronosticare i futuri sviluppi sul mercato del lavoro. L’iniziativa dei soli Stati membri, senza il coordinamento e l’armonizzazione a livello dell’Unione europea, costituisce un approccio inefficace e inadatto a soddisfare tale esigenza.

L’elaborazione di statistiche comunitarie armonizzate in materia di asilo e migrazioni richiederà una procedura complessa che deve tener conto delle esigenze della politica in termini di statistiche, raccomandazioni e pratiche internazionali e della fattibilità dell’applicazione delle definizioni in ciascuno degli Stati membri. Ciò rende necessari la consultazione, il coordinamento e la pianificazione a livello di Unione europea, compiti questi che la Commissione è la più idonea a svolgere. Ai fini della verifica dello sviluppo e dell’applicazione delle normative e delle politiche comunitarie è essenziale disporre di informazioni a livello comunitario. Nel complesso le pratiche attuali non assicurano in maniera sufficiente e uniforme la regolare, tempestiva e rapida raccolta e diffusione dei dati o la disponibilità al pubblico. Le statistiche da compilare nel quadro della normativa proposta saranno conformi, nella misura del possibile, alle raccomandazioni delle Nazioni Unite sulle statistiche delle migrazioni internazionali. Le statistiche in questione sono basate in larga misura sull’attuale rilevazione annuale dei dati sulle migrazioni di Eurostat e sulle rilevazioni mensili di dati in tema di asilo e di misure volte a contrastare l’immigrazione clandestina. Una ulteriore tematica da prendere in considerazione è quella dell’immigrazione clandestina di cittadini extracomunitari. Essa forma l’oggetto di una serie di iniziative di natura legislativa e operativa della Commissione.

A dispetto dei reiterati tentativi compiuti dalla Commissione attraverso normative non vincolanti per migliorare il coordinamento in tale settore, gli Stati membri, agendo in maniera indipendente, non sono stati in grado di fornire alla Commissione i dati armonizzati necessari all’elaborazione di statistiche comunitarie comparabili in materia di asilo e migrazioni. Nonostante gli sviluppi e i miglioramenti realizzati negli ultimi anni, è evidente che le attuali statistiche europee in tema di asilo e migrazioni non sono idonee a garantire la preparazione e la verifica delle relative normative e politiche. Motivo di preoccupazione è in particolare la grande quantità di dati mancanti che si riscontra nelle rilevazioni. Un grave problema è costituito anche dalla mancanza di armonizzazione, in termini sia di fonti di dati utilizzate, sia di definizioni applicate alle statistiche.

Sebbene la Commissione sia la più idonea a organizzare la rilevazione di statistiche comunitarie, l’organizzazione e la gestione dei sistemi statistici nazionali incombe agli Stati membri. La presente proposta si riferisce esclusivamente alle statistiche in materia di asilo e migrazioni internazionali trasmesse alla Commissione ai fini della produzione di statistiche comunitarie. Essa non ha alcun impatto diretto sulla produzione di statistiche a fini nazionali o su altri tipi di statistiche demografiche, come quelle riguardanti le migrazioni interne sul territorio di uno Stato membro. Norme specifiche sono definite nel regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie[3].

Questa normativa è considerata un’iniziativa fondamentale per migliorare la disponibilità di statistiche comunitarie armonizzate in un settore che è stato riconosciuto di grande priorità a livello sia europeo sia nazionale. La mancata applicazione del regolamento e delle connesse misure di esecuzione produrrà gravi effetti negativi sullo sviluppo e sulla verifica delle politiche in materia.

- Principio di proporzionalità

Conformemente al principio di proporzionalità il presente regolamento si limita a stabilire le prescrizioni minime per il raggiungimento dell’obiettivo prefissato e non va al di là di quanto necessario per il suo conseguimento. Considerate le differenze esistenti all’interno dell’UE riguardo alle fonti di dati impiegate per produrre statistiche in materia di migrazioni, è impraticabile fissare per legge una fonte di dati specifica da utilizzare in ogni singolo Stato membro. Lo scopo è invece quello di attribuire alla normativa un certo grado di flessibilità al fine di consentire alle amministrazioni nazionali di utilizzare le migliori fonti di dati disponibili per elaborare statistiche basate su definizioni armonizzate. Un aspetto importante sarà la trasmissione di metadati dettagliati al fine di illustrare le fonti di dati utilizzate e consentire una valutazione dei probabili effetti di tali fonti sul grado di ottemperanza delle statistiche alle definizioni armonizzate.

Il regolamento proposto applica esclusivamente definizioni statistiche armonizzate in materia di asilo e migrazioni. Gli Stati membri restano liberi di elaborare tali statistiche utilizzando tutte le fonti di dati nazionali appropriate, tenuto conto delle pratiche e dei sistemi statistici nazionali. Non vi è alcun obbligo di introdurre modifiche ai sistemi amministrativi connessi alle migrazioni e all’asilo. A livello nazionale la responsabilità per le statistiche in tale materia incombe a un’ampia gamma di enti diversi. È auspicabile che la normativa possa contribuire in taluni Stati membri allo sviluppo delle loro attuali attività statistiche in materia di migrazioni, ad esempio, attraverso la rilevazione di variabili aggiuntive o la riduzione dei termini per la messa a disposizione dei dati. Eurostat continuerà a collaborare strettamente con le autorità nazionali responsabili e si sforzerà di ridurre al minimo le possibili difficoltà derivanti dal regolamento quadro e dalle successive misure di esecuzione della Commissione.

IMPLICAZIONI DI BILANCIO

La proposta non presenta alcuna implicazione per il bilancio della Comunità.

2005/0156 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazioni e di protezione internazionale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 285, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione[4],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[5],

visto il parere del Comitato delle regioni[6],

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato[7],

considerando quanto segue:

1. Nelle conclusioni approvate il 28 e 29 maggio 2001 il Consiglio Giustizia e Affari interni ha evidenziato, riferendosi all’analisi comune e al miglioramento dello scambio di statistiche in materia di asilo e migrazione, la necessità di disporre di un quadro globale e coerente per future azioni dirette a migliorare le statistiche.

2. Nell’aprile 2003 la Commissione ha trasmesso al Consiglio e al Parlamento europeo una comunicazione concernente un piano di azione per la raccolta e l’analisi di dati statistici comunitari nel campo dell’immigrazione[8]. Questo piano conteneva numerose modifiche significative intese a migliorare la completezza e il grado di armonizzazione di tali statistiche. Sulla base del piano d’azione la Commissione intende proporre una normativa sulle statistiche comunitarie in materia di asilo e migrazioni.

3. Il Consiglio europeo di Salonicco del 20 giugno 2003 ha messo in luce la necessità di meccanismi più efficaci per la rilevazione e l’analisi delle informazioni in materia di asilo e migrazioni nell’Unione europea.

4. Nella sua risoluzione del 6 novembre 2003 il Parlamento europeo ha rilevato la necessità di una normativa volta a garantire la produzione di statistiche idonee a sviluppare politiche comunitarie efficaci ed eque nel campo dell’immigrazione. La risoluzione caldeggia l’intenzione della Commissione di legiferare nel settore delle statistiche in materia di asilo e immigrazione.

5. L’allargamento dell’Unione europea ha aggiunto una dimensione geografica e politica alla gamma dei fenomeni associati alle migrazioni. Ha altresì ulteriormente accresciuto la domanda di informazioni statistiche accurate, tempestive e armonizzate. Cresce inoltre sempre di più l’esigenza di informazioni statistiche in merito alla professione, all’istruzione, alle qualifiche e al tipo di attività dei migranti.

6. Statistiche comunitarie armonizzate e comparabili in tema di migrazioni e di asilo sono indispensabili ai fini dello sviluppo e del monitoraggio della legislazione e delle politiche comunitarie attinenti a tali materie e alla libera circolazione delle persone.

7. È necessario rafforzare gli scambi di informazioni statistiche in tema di migrazioni e di asilo e di migliorare la qualità delle rilevazioni di dati statistici e dei risultati delle statistiche comunitarie che finora sono state organizzate sulla base di una serie di accordi informali.

8. Ai fini della verifica dello sviluppo e dell’applicazione delle normative e delle politiche comunitarie è essenziale disporre di informazioni a livello dell’Unione europea. Nel complesso le pratiche attuali non assicurano in maniera sufficiente e uniforme la regolare, tempestiva e rapida raccolta e diffusione di dati armonizzati.

9. Le nuove esigenze comunitarie riguardo alle statistiche in materia di migrazioni e di asilo rendono obsolete le disposizioni del regolamento (CEE) n. 311/76 del Consiglio, del 9 febbraio 1976, relativo all’elaborazione di statistiche riguardanti i lavoratori stranieri[9].

10. Il regolamento (CEE) n. 311/76 va pertanto abrogato.

11. Poiché gli obiettivi dell’azione da adottare in vista della fissazione di norme comuni per la rilevazione e la compilazione di statistiche comunitarie in materia di migrazioni e di protezione internazionale non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni dell’azione in questione, essere meglio conseguiti a livello comunitario, la Comunità può adottare disposizioni conformemente al principio di sussidiarietà di cui all’articolo 5 del trattato. Conformemente al principio di proporzionalità, di cui allo stesso articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi.

12. Il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie[10] costituisce il quadro di riferimento per le disposizioni del presente regolamento. In particolare esso sancisce il rispetto dei principi di imparzialità, affidabilità, obiettività, indipendenza scientifica, rapporto costi/benefici e segreto statistico.

13. Le disposizioni necessarie ai fini dell’applicazione del presente regolamento vanno adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[11].

14. Il comitato del programma statistico istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, del 19 giugno 1989, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee[12], è stato consultato conformemente all’articolo 3 di tale decisione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento fissa norme comuni riguardo alla rilevazione di dati e alla compilazione di statistiche comunitarie in materia di:

a) immigrazione nei territori degli Stati membri e emigrazione da tali territori, inclusi i flussi tra il territorio di uno Stato membro e quello di un altro Stato membro nonché i flussi tra uno Stato membro e il territorio di un paese terzo;

b) cittadinanza e paese di nascita di persone fisiche con dimora abituale nel territorio degli Stati membri;

c) procedure e processi amministrativi e giudiziari negli Stati membri attinenti all’immigrazione, al rilascio di permessi di residenza, alla cittadinanza, all’asilo e ad altre forme di protezione internazionale, nonché alla prevenzione dell’immigrazione clandestina.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) “dimora abituale”, il luogo in cui una persona trascorre normalmente il periodo quotidiano di riposo a prescindere dalle assenze temporanee a fini ricreativi, di vacanza, visita a parenti e amici, affari e motivi professionali, trattamenti medici o pellegrinaggi;

b) “immigrazione”, l’azione con la quale una persona fisica stabilisce la sua dimora abituale nel territorio di uno Stato membro per un periodo minimo di dodici mesi, o che si presume almeno di dodici mesi, dopo aver avuto in precedenza la propria dimora abituale in un altro Stato membro o in un paese terzo;

c) “emigrazione”, l’azione con la quale una persona fisica, dopo aver avuto in precedenza la propria dimora abituale nel territorio di uno Stato membro, cessa di avere la propria dimora abituale in tale Stato membro per un periodo minimo di dodici mesi, o che si presume almeno di dodici mesi;

d) “immigrato”, la persona fisica che compie un’azione di immigrazione;

e) “emigrato”, la persona fisica che compie un’azione di emigrazione;

f) “soggiornante di lungo periodo”, il soggiornante di lungo periodo quale è definito all’articolo 2, lettera b), della direttiva 2003/109/CE del Consiglio[13];

g) “cittadino di paese terzo”, la persona che non è cittadino dell’Unione ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, del trattato, inclusi gli apolidi;

h) “domanda di protezione internazionale”, la domanda di protezione internazionale quale è definita all’articolo 2, lettera g), della direttiva 2004/83/CE del Consiglio[14];

i) “status di rifugiato”, lo status di rifugiato quale è definito all’articolo 2, lettera d), della direttiva 2004/83/CE;

j) “status di protezione sussidiaria”, lo status di protezione sussidiaria quale è definito all’articolo 2, lettera f), della direttiva 2004/83/CE;

k) “familiari”, i familiari quali sono definiti all’articolo 2, lettera i), del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio[15];

l) “protezione temporanea”, la protezione temporanea quale è definita all’articolo 2 della direttiva 2001/55/CE del Consiglio[16];

m) “minore non accompagnato”, il minore non accompagnato quale è definito all’articolo 2, lettera i), della direttiva 2004/83/CE;

n) “insediamento”, la concessione a cittadini di paesi terzi dell’autorizzazione a risiedere in uno degli Stati membri a fini di protezione internazionale nel quadro di un programma nazionale o comunitario di insediamento.

2. In caso di necessità le definizioni di cui al paragrafo 1 possono essere modificate applicando la procedura di cui all’articolo 11, paragrafo 2.

3. Conformemente alla procedura di cui all’articolo 11, paragrafo 2, possono essere adottate definizioni aggiuntive a quelle contenute nel paragrafo 1 qualora ciò si renda necessario per garantire l’armonizzazione delle statistiche di cui al presente regolamento.

4. Il fatto che uno Stato membro non sia vincolato al rispetto di uno o più dei testi giuridici citati nelle definizioni di cui al paragrafo 1 non esonera lo Stato membro in questione dal fornire le statistiche rientranti nel campo di applicazione del presente regolamento.

Articolo 3

Statistiche sulle migrazioni internazionali, sulla popolazione dimorante abitualmente e sull’acquisizione della cittadinanza

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) statistiche sul numero di:

a) immigrati che si trasferiscono nel territorio dello Stato membro, disaggregate come segue:

i) cittadinanza per età e sesso;

ii) paese di nascita per età e sesso;

iii) paese di precedente dimora abituale per età e sesso;

b) emigrati che si trasferiscono dal territorio dello Stato membro, disaggregate come segue:

i) cittadinanza per età e sesso;

ii) paese di nascita per età e sesso;

iii) paese di successiva dimora abituale per età e sesso;

c) persone fisiche aventi dimora abituale nello Stato membro, disaggregate come segue :

i) cittadinanza per età e sesso;

ii) paese di nascita per età e sesso;

d) persone fisiche che hanno acquisito la cittadinanza dello Stato membro dopo aver avuto in precedenza la cittadinanza di un altro Stato membro o di un paese terzo o essere stati nella condizione di apolidi, disaggregate per età, per sesso e per precedente cittadinanza o precedente status di apolide delle persone in questione.

2. Le statistiche di cui al paragrafo 1 riguardano periodi di riferimento di un anno civile e sono trasmesse alla Commissione (Eurostat) entro dieci mesi dalla fine dell’anno di riferimento. Il primo anno di riferimento è il 2006.

Articolo 4

Statistiche sulla protezione internazionale

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) statistiche sul numero di:

a) persone che hanno presentato domanda di protezione internazionale o sono incluse in tali istanze in qualità di familiari;

b) persone interessate da domande di protezione internazionale all’esame dell’autorità nazionale responsabile alla fine del periodo di riferimento;

c) decisioni in prima istanza di rigetto di domande di protezione internazionale, incluse le decisioni che dichiarano tali istanze inammissibili o infondate;

d) decisioni in prima istanza di riconoscimento o di revoca dello status di rifugiato;

e) decisioni in prima istanza di riconoscimento o di revoca dello status di protezione sussidiaria;

f) decisioni in prima istanza di concessione o di revoca della protezione temporanea;

g) altre decisioni in prima istanza di concessione, di rigetto o di revoca dell’autorizzazione di soggiorno per motivi umanitari o per altri motivi a norma della legge nazionale;

h) domande di protezione internazionale ritirate.

Tali statistiche sono disaggregate per età e per sesso, nonché per cittadinanza delle persone in questione. Esse riguardano periodi di riferimento di un mese di calendario e sono trasmesse alla Commissione (Eurostat) entro due mesi dalla fine del mese di riferimento. Il primo mese di riferimento è il gennaio 2006.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) statistiche sul numero di:

a) persone che hanno presentato domanda di protezione internazionale considerate minori non accompagnati dall’autorità nazionale responsabile;

b) decisioni di rigetto di domande di protezione internazionale, incluse le decisioni che dichiarano tali istanze inammissibili o infondate, adottate da organismi amministrativi o giudiziari in appello o in sede di revisione;

c) decisioni di riconoscimento o di revoca dello status di rifugiato adottate da organismi amministrativi o giudiziari in appello o in sede di revisione;

d) decisioni di riconoscimento o di revoca dello status di protezione sussidiaria adottate da organismi amministrativi o giudiziari in appello o in sede di revisione;

e) decisioni di concessione o di revoca della protezione temporanea adottate da organismi amministrativi o giudiziari in appello o in sede di revisione;

f) altre decisioni, adottate da organismi amministrativi o giudiziari in appello o in sede di revisione, di concessione, di rigetto o di revoca dell’autorizzazione di soggiorno per motivi umanitari o per altri motivi a norma della legge nazionale;

g) richieste e trasferimenti di cui al regolamento (CE) n. 343/2003 e al regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione[17];

h) persone selezionate per l’insediamento nello Stato membro.

Tali statistiche sono disaggregate per età e per sesso, nonché per cittadinanza delle persone in questione. Esse riguardano periodi di riferimento di un anno civile e sono trasmesse alla Commissione (Eurostat) entro tre mesi dalla fine dell’anno di riferimento. Il primo anno di riferimento è il 2006.

Articolo 5

Statistiche sulla lotta contro l’ingresso e il soggiorno irregolari

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) statistiche sul numero di:

a) cittadini di paesi terzi respinti alla frontiera esterna cui è stato impedito l’ingresso nel territorio dello Stato membro;

b) cittadini di paesi terzi presenti sul territorio dello Stato membro scoperti in condizione irregolare ai sensi delle normative nazionali in materia di immigrazione.

Tali statistiche sono disaggregate per età e per sesso, nonché per cittadinanza delle persone in questione.

2. Le statistiche di cui al paragrafo 1 riguardano periodi di riferimento di un anno civile e sono trasmesse alla Commissione (Eurostat) entro tre mesi dalla fine dell’anno di riferimento. Il primo anno di riferimento è il 2006.

Articolo 6

Statistiche sui permessi di soggiorno e sul soggiorno di cittadini di paesi terzi

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) statistiche sul:

a) numero di permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi disaggregati come segue:

i) permessi rilasciati durante il periodo di riferimento che concedono al richiedente il permesso di risiedere per la prima volta, disaggregati per cittadinanza, motivo del rilascio del permesso e durata della validità del permesso;

ii) permessi rilasciati durante il periodo di riferimento in occasione del cambiamento dello status di immigrazione di una persona o del motivo del suo soggiorno, disaggregati per cittadinanza, motivo del rilascio del permesso e durata della validità del permesso;

iii) permessi validi alla data di riferimento (numero di permessi rilasciati, non revocati e non scaduti), disaggregati per cittadinanza, motivo del rilascio del permesso e durata della validità del permesso;

b) numero di soggiornanti di lungo periodo, disaggregati per cittadinanza.

2. Nel caso in cui le normative nazionali e le pratiche amministrative di uno Stato membro consentano la concessione di categorie specifiche di status di immigrazione o di visti a lungo termine in luogo dei permessi di residenza, nelle statistiche di cui al paragrafo 1 sono inclusi i dati relativi a tali visti e a tali riconoscimenti di status.

3. Le statistiche di cui al paragrafo 1 riguardano periodi di riferimento di un anno civile e sono trasmesse alla Commissione (Eurostat) entro sei mesi dalla fine dell’anno di riferimento. Il primo anno di riferimento è il 2006.

Articolo 7

Statistiche sui rimpatri

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) le statistiche concernenti il numero dei cittadini di paesi terzi che rientrano, volontariamente o coattivamente, nei rispettivi paesi di origine o di transito o in un altro paese terzo in forza di una decisione amministrativa o giudiziaria o di un atto che li obbliga a rientrare, disaggregati per età e per sesso, nonché per cittadinanza delle persone rientrate.

2. Le statistiche di cui al paragrafo 1 riguardano periodi di riferimento di un anno civile e sono trasmesse alla Commissione (Eurostat) entro tre mesi dalla fine dell’anno di riferimento. Il primo anno di riferimento è il 2006.

Articolo 8

Disaggregazioni supplementari

1. Le ulteriori disaggregazioni sottoelencate possono essere decise dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all’articolo 11, paragrafo 2, per le seguenti statistiche:

a) per le statistiche di cui all’articolo 3, disaggregazioni per:

i) posizione nella professione,

ii) professione,

iii) settore di attività,

iv) livello di istruzione e di formazione,

v) anno del primo arrivo,

b) per le statistiche di cui alle lettere a), b) e c) dell’articolo 3, paragrafo 1, disaggregazioni per:

regione di attuale dimora abituale,

c) per le statistiche di cui all’articolo 4, disaggregazioni per:

i) numero di persone interessate dalla decisione amministrativa,

ii) categoria di protezione richiesta,

iii) anno di presentazione della domanda,

d) per le statistiche di cui all’articolo 5, disaggregazioni per:

i) motivo del respingimento o del fermo,

ii) luogo del respingimento o del fermo,

e) per le statistiche di cui all’articolo 6, disaggregazioni per:

i) anno in cui stato rilasciato per la prima volta il permesso di soggiorno,

ii) professione,

iii) attività economica,

iv) età,

v) sesso,

f) per le statistiche di cui all’articolo 7, disaggregazioni per:

motivo del rientro.

2. In sede di decisione sull’eventuale introduzione di disaggregazioni supplementari conformemente al paragrafo 1, la Commissione valuta la necessità di tali informazioni ai fini dello sviluppo e del monitoraggio delle politiche comunitarie e analizza la disponibilità di fonti di dati appropriate.

Articolo 9

Fonti di dati e norme sulla qualità

1. Le statistiche si basano sulle seguenti fonti di dati in funzione della loro disponibilità nello Stato membro e conformemente alle normative e agli usi nazionali:

a) registrazioni di azioni amministrative e giudiziarie;

b) registri relativi ad azioni amministrative;

c) anagrafe della popolazione delle persone fisiche o di un particolare sottogruppo di tale popolazione;

d) censimenti;

e) indagini per campione;

f) altre fonti appropriate.

2. Gli Stati membri informano la Commissione (Eurostat) in merito alle fonti di dati utilizzate, ai motivi che hanno condotto alla selezione di tali fonti e agli effetti sulla qualità delle statistiche delle fonti di dati selezionati.

3. Su richiesta della Commissione (Eurostat) gli Stati membri le trasmettono tutte le informazioni necessarie a valutare la qualità, la comparabilità e la completezza delle informazioni statistiche.

4. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione (Eurostat) in merito a revisioni e correzioni delle statistiche fornite ai sensi del presente regolamento e a qualsiasi cambiamento riguardante i metodi e le fonti di dati utilizzati.

5. I formati appropriati per la trasmissione dei dati sono stabiliti conformemente alla procedura di cui all’articolo 11, paragrafo 2.

Articolo 10

Misure di esecuzione

Le misure necessarie a consentire l’esecuzione del presente regolamento, incluse le disposizioni occorrenti per tener conto delle modifiche economiche e tecniche, sono adottate conformemente alla procedura di cui all’articolo 11, paragrafo 2. Tali misure comprendono in particolare:

a) l’adeguamento delle definizioni e l’adozione di definizioni aggiuntive come stabilito all’articolo 2;

b) le disaggregazioni supplementari e i livelli di disaggregazione da applicare alle variabili come stabilito all’articolo 8;

c) i termini per la trasmissione dei dati alla Commissione;

d) le disposizioni in merito alle norme circa l’accuratezza e la qualità;

e) le norme che stabiliscono i formati appropriati per la trasmissione dei dati come stabilito all’articolo 9.

Articolo 11

Procedura

1. La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico istituito dall’articolo 1 della decisione 89/382/CEE, Euratom.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui agli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della medesima.

Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 12

Relazione

Entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente regolamento e, successivamente, ogni tre anni, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in merito alle statistiche elaborate a norma del presente regolamento e alla loro qualità.

Articolo 13

Abrogazione

Il regolamento (CEE) n. 311/76 è abrogato.

Articolo 14

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

[1] Adottato dalla Commissione il 15.4.2003.

[2] GU L 39 del 14.2.1976, pag. 1.

[3] GU L 52 del 22.2.1997, pag. 61. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

[4] GU C [..] del , pag. .

[5] GU C [..] del , pag. .

[6] GU C [..] del , pag. .

[7] GU C [..] del , pag. .

[8] COM (2003) 179.

[9] GU L 39 del 14.2.1976, pag. 1.

[10] GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

[11] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

[12] GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

[13] GU L 16 del 23.1.2004, pag. 44.

[14] GU L 304 del 30.9.2004, pag. 12.

[15] GU L 50 del 25.2.2003, pag. 1.

[16] GU L 212 del 7.8.2001, pag. 1.

[17] GU L 222 del 5.9.2003, pag. 3.