52005PC0349(01)

Proposta di decisione del Consiglio concernente la firma e l'applicazione provvisoria dell'Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Albania su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei /* COM/2005/0349 def. */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 29.7.2005

COM(2005) 349 definitivo

2005/0143 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

concernente la firma e l'applicazione provvisoria dell'Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Albania su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

concernente la conclusione dell'Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Albania su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

(presentate dalla Commissione)

RELAZIONE

Nel settore del trasporto aereo internazionale, le relazioni tra Stati membri e paesi terzi sono tradizionalmente disciplinate dagli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra i singoli Stati membri e i paesi terzi, dagli allegati agli accordi e da ulteriori accordi bilaterali o multilaterali.

Conformemente alla giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia delle Comunità europee (cause C-466/98, C-467/98, C-468/98, C-471/98, C-472/98, C-475/98 e C-476/98), la Comunità ha competenza esclusiva su numerosi aspetti relativi ai servizi con i paesi terzi. La Corte di giustizia ha altresì stabilito che i vettori aerei comunitari godono del diritto di stabilimento all'interno della Comunità, compreso il diritto di accesso non discriminatorio al mercato.

Le tradizionali clausole di designazione negli accordi bilaterali sui servizi aerei stipulati dagli Stati membri violano il diritto comunitario in quanto consentono a un paese terzo di rifiutare, revocare, limitare o sospendere le autorizzazioni o le licenze di un vettore aereo designato da uno Stato membro ma di cui una quota rilevante della proprietà o il controllo effettivo non facciano capo a tale Stato membro o ai suoi cittadini. Tutto ciò costituisce una discriminazione nei confronti delle compagnie aeree comunitarie stabilite sul territorio di uno Stato membro che sono di proprietà di un altro Stato membro o controllate dai suoi cittadini. Questa situazione configura una violazione dell'articolo 43 del trattato, il quale garantisce ai cittadini degli Stati membri che hanno esercitato la loro libertà di stabilimento lo stesso trattamento che lo Stato membro ospitante accorda ai propri cittadini.

A seguito delle ricordate sentenze della Corte, nel giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi al fine di sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali esistenti con un accordo comunitario[1].

Conformemente ai meccanismi e alle direttive allegate alla decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare i negoziati anzidetti, la Commissione ha negoziato, con la Repubblica di Albania, un accordo che sostituisce alcune disposizioni del vigente accordo bilaterale sui servizi aerei tra gli Stati membri e la Repubblica di Albania. L'articolo 2 dell'accordo sostituisce le tradizionali clausole di designazione con una clausola di designazione comunitaria, la quale consente a tutti i vettori aerei comunitari di beneficiare del diritto di stabilimento. Gli articoli 4 e 5 dell'accordo contengono due clausole riguardanti materie di competenza comunitaria. L'articolo 4 riguarda la tassazione del carburante (materia disciplinata dalla direttiva 2003/96/CE del Consiglio che ristruttura il quadro normativo comunitario relativo alla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, in particolare l’articolo 14, paragrafo 2). L'articolo 5 (Tariffe di trasporto) risolve i conflitti tra gli accordi bilaterali sui servizi aerei attualmente in vigore e il regolamento (CEE) n. 2409/92 del Consiglio sulle tariffe aeree per il trasporto di passeggeri e di merci, il quale vieta ai vettori dei paesi terzi di avere una posizione dominante sui prezzi per i collegamenti aerei esclusivamente intracomunitari.

Il Consiglio è invitato ad approvare la decisione relativa alla firma ed all'applicazione provvisoria, nonché la decisione relativa alla conclusione dell'accordo fra la Comunità europea e la Repubblica di Albania su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei e a designare le persone abilitate a firmare l'accordo a nome della Comunità.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

concernente la firma e l'applicazione provvisoria dell'Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Albania su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, prima frase del primo comma,

vista la proposta della Commissione[2],

considerando quanto segue:

1. Il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario

2. La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con la Repubblica di Albania su taluni aspetti dei servizi aerei conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all'allegato della decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.

3. E’ necessario firmare e applicare in via provvisoria l'accordo negoziato dalla Commissione, fatta salva la sua eventuale conclusione in data successiva,

DECIDE:

Articolo unico

1. Fatta salva l'eventuale conclusione in data successiva, il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare, a nome della Comunità europea, l'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Albania su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei.

2. In attesa della sua entrata in vigore, l'accordo è applicato in via transitoria dal primo giorno del mese successivo alla data alla quale le Parti si sono reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine. Il presidente del Consiglio è autorizzato ad effettuare la notifica di cui all'articolo 8, paragrafo 2, dell'accordo.

3. Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il […]

Per il Consiglio

Il Presidente

2005/0143 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

concernente la conclusione dell'Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Albania su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, prima frase del primo comma, e l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione[3],

visto il parere del Parlamento europeo[4],

considerando quanto segue:

(1) Il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario

(2) La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con la Repubblica di Albania su taluni aspetti dei servizi aerei conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all'allegato della decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario

(3) Fatta salva l'eventuale conclusione in data successiva, il presente accordo è stato firmato a nome della Comunità europea, in data [...], conformemente alla decisione .../.../CE del Consiglio, del [...][5].

(4) L'accordo deve essere approvato,

DECIDE:

Articolo 1

1. L'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Albania su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei è approvato a nome della Comunità europea.

2. Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a nominare la persona abilitata ad effettuare la notifica di cui all'articolo 8, paragrafo 1 dell'accordo.

Fatto a Bruxelles, il […]

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO

ACCORDO tra la Comunità europea e la Repubblica di Albania su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

LA COMUNITÀ EUROPEA

da una parte, e

LA REPUBBLICA DI ALBANIA

dall'altra,

(di seguito denominate “le Parti”)

CONSTATANDO che vari Stati membri della Comunità europea e la Repubblica di Albania hanno concluso accordi bilaterali in materia di servizi aerei che contengono disposizioni in contrasto col diritto comunitario,

CONSTATANDO che la Comunità europea dispone di una competenza esclusiva in relazione a diversi aspetti che possono essere disciplinati dagli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi dagli Stati membri della Comunità europea con i paesi terzi,

CONSTATANDO che, in virtù della legislazione comunitaria, i vettori della Comunità stabiliti in uno Stato membro hanno il diritto all'accesso non discriminatorio alle rotte aeree fra gli Stati membri della Comunità europea e i paesi terzi,

VISTI gli accordi fra la Comunità europea ed alcuni paesi terzi che prevedono, per i cittadini di tali paesi terzi, la possibilità di acquisire la proprietà di vettori aerei titolari di una licenza rilasciata in conformità con la legislazione comunitaria,

RICONOSCENDO che le disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra gli Stati membri della Comunità europea e la Repubblica di Albania che sono in contrasto con la legislazione comunitaria devono essere rese integralmente conformi a quest'ultima, in modo da istituire un fondamento giuridico valido per la prestazione dei servizi aerei tra la Comunità europea e la Repubblica di Albania per garantire la continuità di tali servizi aerei,

CONSTATANDO che la Comunità europea non ha l'intenzione, nell'ambito di questi negoziati, di accrescere il volume totale del traffico aereo fra la Comunità europea e la Repubblica di Albania, di compromettere l'equilibrio fra i vettori comunitari e i vettori della Repubblica di Albania, né di negoziare emendamenti delle disposizioni dei vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei in relazione ai diritti di traffico,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE :

Articolo 1 Disposizioni generali

1. Ai fini del presente Accordo, si intende per “Stati membri” gli Stati membri della Comunità europea.

2. In ciascuno degli accordi indicati nell'allegato 1, i riferimenti ai cittadini dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea.

3. In ciascuno degli accordi indicati nell'allegato 1, i riferimenti ai vettori o alle compagnie aeree dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai vettori o alle compagnie aeree designate da tale Stato membro.

Articolo 2 Designazione da parte di uno Stato membro

1. Le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo sostituiscono le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all'allegato 2, lettera a) e lettera b), in relazione alla designazione dei vettori aerei da parte dello Stato membro interessato, alle autorizzazioni e permessi ad essi rilasciati dalla Repubblica di Albania, nonché al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione di tali autorizzazioni o permessi.

2. Una volta ricevuta la designazione da parte di uno Stato membro, la Repubblica di Albania rilascia gli opportuni permessi e autorizzazioni con tempi procedurali minimi, a condizione che:

i. il vettore sia stabilito nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla designazione, a norma del trattato che istituisce la Comunità europea e che sia in possesso di una licenza di esercizio valida ai sensi della legislazione comunitaria;

ii. lo Stato membro competente per il rilascio del certificato di operatore aereo (COA) eserciti e mantenga l'effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo e che l'autorità aeronautica competente sia chiaramente indicata nella designazione; nonché

iii. il vettore appartenga e continui ad appartenere, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri, ovvero ad altri Stati indicati nell'allegato 3 e/o a cittadini di questi altri Stati, e che sia da questi effettivamente e costantemente controllato.

3. La Repubblica di Albania può rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni o permessi di un vettore aereo designato da uno Stato membro qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:

i. il vettore non sia stabilito nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla designazione a norma del trattato che istituisce la Comunità europea ovvero non possieda una licenza di esercizio valida conforme alle prescrizioni della legislazione comunitaria

ii. il controllo regolamentare effettivo del vettore aereo non sia esercitato o non sia mantenuto dallo Stato membro responsabile del rilascio del suo certificato di operatore aereo (COA) ovvero se l'autorità aeronautica competente non è chiaramente indicata nella designazione; nonché

iii. il vettore aereo non appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati indicati nell'allegato 3 e/o a cittadini di questi altri Stati, o non sia da questi effettivamente controllato.

La Repubblica di Albania esercita i diritti di cui al presente paragrafo senza discriminare i vettori aerei comunitari in base alla loro nazionalità.

Articolo 3 Diritti relativi ai controlli regolamentari

1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano gli articoli indicati nell'allegato 2, lettera c).

2. Se uno Stato membro ha designato un vettore aereo il cui controllo regolamentare è esercitato e mantenuto da un altro Stato membro, i diritti spettanti alla Repubblica di Albania, ai sensi delle disposizioni sulla sicurezza contenute nell'accordo fra lo Stato membro che ha designato il vettore e la Repubblica di Albania si applicano parimenti all'adozione, all'esercizio o al mantenimento delle norme di sicurezza da parte dell'altro Stato membro e per quanto riguarda l'autorizzazione all'esercizio rilasciata a tale vettore aereo.

Articolo 4 Tassazione del carburante per la navigazione aerea

1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all'allegato 2, lettera d).

2. Nonostante qualsiasi altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi indicati nell'allegato 2, lettera d) osta a che uno Stato membro imponga tasse, prelievi, imposte, diritti o canoni sul carburante fornito sul suo territorio per essere utilizzato dagli aeromobili di un vettore aereo designato dalla Repubblica di Albania che operano tra due punti situati nel territorio di tale Stato membro o fra un punto situato nello stesso Stato membro e un punto situato in un altro Stato membro.

Articolo 5 Tariffe di trasporto all'interno della Comunità europea

1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 integrano gli articoli di cui all'allegato 2, lettera e).

2. Le tariffe praticate dal vettore o dai vettori aerei designati dalla Repubblica di Albania in forza di un accordo di cui all'allegato 1, che contengano una disposizione indicata all'allegato 2, lettera e) per trasporti effettuati interamente nella Comunità europea sono soggetti alla legislazione della Comunità europea.

Articolo 6 Allegati all'Accordo

Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante.

Articolo 7 Revisione o modificazione

Le Parti possono rivedere o modificare il presente Accordo in qualsiasi momento mediante reciproco consenso.

Articolo 8 Entrata in vigore e applicazione transitoria

1. Il presente Accordo entra in vigore alla data in cui le Parti si sono reciprocamente notificate per iscritto l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.

2. Fermo restando il paragrafo 1, le Parti contraenti convengono di applicare in via transitoria il presente Accordo dal primo giorno del mese successivo alla data alla quale le Parti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

3. Gli accordi e le altre intese concluse tra Stati membri e la Repubblica di Albania che, alla data della firma del presente Accordo non siano ancora entrati in vigore e non siano applicati in via transitoria sono indicati all'allegato 1, lettera b). Il presente Accordo si applica a tutti questi accordi ed intese alla data della loro entrata in vigore o della loro applicazione transitoria.

Articolo 9 Cessazione

1. La cessazione di uno degli accordi dell'allegato 1 comporta automaticamente l'inefficacia di tutte le disposizioni del presente Accordo relative all'accordo in questione.

2. La cessazione di tutti gli accordi dell'allegato 1 comporta automaticamente l'inefficacia delle disposizioni del presente Accordo.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a [….] in duplice esemplare, oggi […] […. …] nelle lingue ceca, danese, estone, finnica, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e albanese. In caso di divergenza, il testo in lingua inglese prevale sulle altre versioni.

PER LA COMUNITÀ EUROPEA: PER LA REPUBBLICA DI ALBANIA:

ALLEGATO

Elenco degli accordi richiamati all'articolo 1 del presente Accordo

(a) Accordi in materia di servizi aerei fra la Repubblica di Albania e Stati membri della Comunità europea conclusi, firmati e/o applicati in via transitoria alla data della firma del presente Accordo

- Accordo sui trasporti aerei fra il governo federale austriaco e il governo della Repubblica di Albania firmato a Vienna il 18 marzo 1993, nel seguito denominato “Accordo Albania-Austria” nell'allegato 2

da leggere in combinato disposto con il verbale concordato fatto a Tirana il 29 aprile 1992.

- Accordo fra il governo del Regno del Belgio e il governo della Repubblica di Albania relativo al trasporto aereo, firmato a Bruxelles il 14 novembre 2002, nel seguito denominato “Accordo Albania-Belgio” nell'allegato 2

da leggere in combinato disposto con il Protocollo d'intesa fatto a Bruxelles il 18 giugno 2002.

- Accordo sui trasporti aerei fra il governo della Repubblica Cecoslovacca e il governo della Repubblica popolare di Albania firmato a Tirana il 20 maggio 1958, nel seguito denominato “Accordo Albania – Repubblica ceca” nell'allegato 2

- Accordo fra il governo della Repubblica francese e il governo della Repubblica socialista popolare di Albania relativo al trasporto aereo civile siglato a Tirana il 12 gennaio 1989, nel seguito denominato “Accordo Albania-Francia” nell'allegato 2

- Accordo fra il governo del Regno della Repubblica federale di Germania e il governo della Repubblica di Albania relativo al trasporto aereo, firmato a Tirana il 22 aprile 1992, nel seguito denominato “Accordo Albania – Germania” nell'allegato 2

- Accordo fra il governo della Repubblica Ellenica e il governo della Repubblica socialista popolare di Albania relativo al trasporto aereo civile firmato a Tirana il 16 luglio 1977, nel seguito denominato “Accordo Albania-Grecia” nell'allegato 2

modificato da ultimo dal Protocollo d'intesa fatto ad Atene il 25 giugno 1998.

- Accordo fra il Governo della Repubblica popolare ungherese e il governo della Repubblica popolare di Albania relativo al trasporto aereo civile fra l’Ungheria e l’Albania, firmato a Budapest il 16 gennaio 1958, nel seguito denominato “Accordo Albania – Ungheria” nell’allegato 2

- Accordo fra il governo della Repubblica italiana e il governo dell’Albania relativo ai servizi aerei, firmato a Tirana il 18 dicembre 1992, nel seguito denominato “Accordo Albania – Italia” nell’allegato 2

- Accordo fra il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica di Albania in materia di servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi, firmato all’Aja il 25 settembre 1996, nel seguito denominato “Accordo Albania – Paesi Bassi” nell'allegato 2

- Accordo fra il governo della Repubblica popolare polacca e il governo della Repubblica popolare di Albania relativo ai servizi aerei, firmato a Tirana l’8 luglio 1957, nel seguito denominato “Accordo Albania – Polonia” nell'allegato 2

- Accordo fra il governo della Repubblica di Slovenia e il governo della Repubblica di Albania relativo ai servizi aerei di linea, firmato a Lubiana, il 10 novembre 1992, nel seguito denominato “Accordo Albania – Slovenia” nell'allegato 2

- Accordo fra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e il governo della Repubblica di Albania in materia di servizi aerei, firmato a Londra il 30 marzo 1994, nel seguito denominato “Accordo Albania-Regno Unito” nell'allegato 2

da leggere in combinato disposto con il Protocollo d'intesa fatto a Londra, il 14 novembre 2002.

(b) Accordi ed altre intese in materia di servizi aerei siglati o firmati fra la Repubblica di Albania e Stati membri della Comunità europea non ancora entrati in vigore e non ancora oggetto di applicazione transitoria alla data della firma del presente Accordo

ALLEGATO 2

Elenco degli articoli facenti parte degli accordi dell'allegato 1 e richiamati negli articoli da 2 a 5 del presente Accordo

a) Designazione da parte di uno Stato membro:

- Articolo 3, dell'Accordo Albania-Austria

- Articolo 2, dell'Accordo Albania – Repubblica ceca

- Articolo 3, dell'Accordo Albania-Germania

- Articolo 3, paragrafi 1 e 2, dell'Accordo Albania-Grecia

- Articolo 6, dell'Accordo Albania-Francia

- Articolo 2, dell'Accordo Albania-Ungheria

- Articolo 4, dell'Accordo Albania-Italia

- Articolo 4, dell'Accordo Albania-Paesi Bassi

- Articolo 2 e 3 e allegato II, punto 1, dell'Accordo Albania-Polonia

- Articolo 7, dell'Accordo Albania-Slovenia

- Articolo 4, dell'Accordo Albania-Regno Unito

b) Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni o permessi:

- Articolo 4, dell'Accordo Albania-Austria

- Articolo 5, dell'Accordo Albania-Belgio

- Articolo 4, dell'Accordo Albania-Germania

- Articolo 3, paragrafo 3, dell'Accordo Albania-Grecia

- Articolo 7, dell'Accordo Albania-Francia

- Articolo 5, dell'Accordo Albania-Italia

- Articolo 5, dell'Accordo Albania-Paesi Bassi

- Articolo 8, dell'Accordo Albania-Slovenia

- Articolo 5, dell'Accordo Albania-Regno Unito

c) Controllo regolamentare:

d) Tassazione del carburante per l'aviazione:

- Articolo 7, dell'Accordo Albania-Austria

- Articolo 10, dell'Accordo Albania-Belgio

- Articolo 4, dell'Accordo Albania-Repubblica ceca

- Articolo 10, dell'Accordo Albania-Germania

- Articolo 7, dell'Accordo Albania-Grecia

- Articolo 13, dell'Accordo Albania-Francia

- Articolo 6, dell'Accordo Albania-Italia

- Articolo 10, dell'Accordo Albania-Paesi Bassi

- Articolo 6, dell'Accordo Albania-Polonia

- Articolo 10, dell'Accordo Albania-Slovenia

- Articolo 8, dell'Accordo Albania-Regno Unito

e) Tariffe di trasporto all'interno della Comunità europea:

- Articolo 11, dell'Accordo Albania-Austria

- Articolo 13, dell'Accordo Albania-Belgio

- Articolo 2, dell'Accordo Albania-Repubblica ceca

- Articolo 14, dell'Accordo Albania-Germania

- Articolo 6, dell'Accordo Albania-Grecia

- Articolo 17, dell'Accordo Albania-Francia

- Articolo 8, dell'Accordo Albania-Italia

- Articolo 6, dell'Accordo Albania-Paesi Bassi

- Articolo 7, dell'Accordo Albania-Polonia

- Articolo 14, dell'Accordo Albania-Slovenia

- Articolo 7, dell'Accordo Albania-Regno Unito

ALLEGATO 3

Elenco degli altri Stati di cui all'articolo 2 del presente Accordo

a) La Repubblica d'Islanda (ai sensi dell'Accordo sullo Spazio economico europeo)

b) Il Principato del Liechtenstein (ai sensi dell'Accordo sullo Spazio economico europeo)

c) Il Regno di Norvegia (ai sensi dell'Accordo sullo Spazio economico europeo)

d) La Confederazione svizzera (ai sensi dell'Accordo sul trasporto aereo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera).

[1] Decisione 11323/03 del Consiglio, del 5 giugno 2003 (documento riservato).

[2] GU C […] del […], pag. […].

[3] GU C […] del […], pag. […].

[4] GU C […] del […], pag. […].

[5] GU C […] del […], pag. […].